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regolamento per le spese, le gare ed i contratti di valore inferiore

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regolamento per le spese, le gare ed i contratti di valore inferiore
REGOLAMENTO PER LE SPESE, LE GARE
ED I CONTRATTI
DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE
COMUNITARIE
REGOLAMENTO PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE
1
Indice
TITOLO I
AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Art. 1 – Ambito di applicazione
Art. 2 – Attività negoziale
Art. 3 – Definizioni
TITOLO II
PRINCIPI
Art. 4 – Principi generali
Art. 5 – Efficacia amministrativa ed economicità
Art. 6 – Divieto di artificioso frazionamento
TITOLO III
SOGLIE
Art. 7 – Soglie per le procedure in economia
Art. 8 – Soglie per le procedure di gara pubblica sub europee
Art. 9 – Calcolo delle soglie
TITOLO IV
POTERI DI SPESA E RESPONSABILE DEL CONTRATTO
Art. 10 – Poteri di spesa
Art. 11 – Responsabile del contratto - Individuazione, funzioni e responsabilità
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
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–
–
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–
TITOLO V
PROCEDURE IN ECONOMIA
Selezione degli operatori economici
Procedure di selezione
Criteri di aggiudicazione
Procedura di aggiudicazione
Affidamento diretto
Spese in contanti
TITOLO VI
GARE PUBBLICHE SUB-EUROPEE
Art. 18 – Autorizzazione a contrarre
Capo I
Procedure di gara per servizi e forniture
Sezione I – Pubblicità
Art. 19 – Forme e modalità di pubblicità
Sezione II –Partecipazione
Art. 20 – Requisiti ed avvalimento (servizi e forniture)
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Art. 24
Art. 25
Art. 26
Art. 27
Art. 28
–
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–
–
–
–
–
Sezione III –Procedure aperte
Sede della gara e criteri di aggiudicazione
Offerta
Prezzi e corrispettivi dell’offerta economica
Garanzia a corredo dell’offerta
Documentazione di ammissione
Non ammissione
Commissione Giudicatrice e seduta di gara
Norme particolari in materia di aggiudicazione provvisoria
REGOLAMENTO PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE
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Art. 29 – L’offerta irrevocabile
Art. 30 – Anormalità delle offerte
Sezione IV- Procedure ristrette e negoziate
Art. 31 – Procedure ristrette
Art. 32 – Procedure negoziate
Sezione V- Gare on-line
Art. 33 – Principi generali
Art. 34 – Criteri di aggiudicazione
Capo II
Procedure di gara per lavori
Sezione I – Pubblicità
Art. 35 – Pubblicità e termini per le procedure di gara relative a lavori.
Sezione II –Partecipazione
Art. 36 – Requisiti e avvalimento
Sezione III –Procedure aperte
Art. 37 – Norme specifiche
Sezione IV – Procedure ristrette e negoziate
Art. 38 – Procedure ristrette
Art. 39 – Procedura negoziata
Sezione V - Norme Comuni
Art. 40 – Criteri di aggiudicazione e anomalia dell’offerta
Capo III
Sistemi di qualificazione dell’ATAF e del prodotto.
Dialogo tecnico. Centrali di committenza. Accordo quadro. Incarichi di progettazione
Art. 41 – Sistemi di qualificazione
Art. 42 – Dialogo tecnico
Art. 43 – Centrali di committenza
Art. 44 – Accordo quadro
Art. 45 – Incarichi di progettazione
TITOLO VII
AGGIUDICAZIONE DELLE GARE SUB-EUROPEE DI SERVIZI, FORNITURE E LAVORI
Art. 46 – Aggiudicazione definitiva
Art. 47 – Verifica requisiti aggiudicatario
Art. 48 – Stipula del contratto
TITOLO VIII
AFFIDAMENTI DI INCARICHI DI CONSULENZA SPECIALISTICA E DI INCARICHI
PROFESSIONALI
Art. 49 – Affidamenti di incarichi di consulenza specialistica e di incarichi professionali
TITOLO XI
NORME CONTRATTUALI DI CARATTERE GENERALE
Art. 50 – Garanzie contrattuali
a) Garanzia del fornitore
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Art. 51
Art. 52
Art. 53
Art. 54
Art. 55
Art. 56
Art. 57
–
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–
–
–
–
b) Garanzia di esecuzione (cauzione definitiva)
c) Garanzia ulteriore per i contratti di lavori
d) Garanzie per i contratti di forniture e servizi
Assicurazioni
Penali per inadempienze
Rinnovo e proroga del contratto
Subappalto
Pagamenti
Interessi
Disposizioni generali
TITOLO X
CONTENZIOSO E DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE E FINALI
Art. 58 – Modalità di proposizione delle contestazioni – Accordo bonario
Art. 59 – Foro competente
Art. 60 – Norme finali ed entrata in vigore
ALLEGATI
ALLEGATO A – Bando di Gara
ALLEGATO B – Avviso di Gara esperita
ALLEGATO C – Avviso relativo ad un sistema di qualificazione
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REGOLAMENTO PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI DI VALORE INFERIORE
ALLE SOGLIE COMUNITARIE
TITOLO I
AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Art. 1 – Ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento disciplina l’attività negoziale sotto soglia europea della società ATAF S.p.A., ai sensi
dell’art. 238 comma 7 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
Art. 2 – Attività negoziale
1. L’attività negoziale si esplica con la stipulazione di contratti, a cui si perviene tramite negoziazione diretta,
confronto concorrenziale, procedura di gara. In generale dal contratto derivano impegni di spesa o previsioni di
ricavo.
Art. 3 – Definizioni
1. Per quanto di seguito non diversamente definito si intendono integralmente recepite nel presente Regolamento le
definizioni di cui all’art. 3 ed all’art 14 (contratti misti) del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163:
- Codice unico: Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni.
- ATAF S.p.A.: il soggetto economico che trova disciplina della sua attività negoziale nelle norme del presente
Regolamento (d’ora in poi denominata nel presente regolamento come “ATAF”).
-Organi di amministrazione: soggetti, previsti nello statuto di ATAF o, più in generale, nell’organizzazione
aziendale, ai quali sono attribuiti o delegati poteri e competenze specifici nell’ambito e per le applicazioni del
presente Regolamento.
-Lavori: esecuzione o, congiuntamente, la progettazione e l’esecuzione di opere relative e/o strumentali alle attività
svolte da ATAF.
-Forniture: beni strumentali o di consumo acquisiti da ATAF per i propri bisogni.
-Servizi: prestazioni di terzi acquisite da ATAF per i propri bisogni.
-Albo Fornitori: Albo dei fornitori e prestatori di servizi di ATAF in cui sono iscritti e classificati gli operatori
economici interessati, in possesso di requisiti di ordine generale e di capacità professionale, idonei al
soddisfacimento delle esigenze aziendali.
-Gare pubbliche sub-europee: procedure concorsuali ad evidenza pubblica relative a contratti di importo
ricompreso, in ragione della tipologia (Lavori – Servizi - Forniture ), tra le soglie minime indicate all’art. 8 del
presente regolamento e la soglia comunitaria di riferimento.
-Procedura aperta: procedura di gara in cui ogni operatore economico avente i requisiti richiesti può presentare
offerta.
-Procedura ristretta: procedura di gara alla quale partecipano solo gli operatori economici che hanno chiesto di
partecipare a seguito di pubblicazione di avviso e che sono invitati da ATAF in quanto in possesso dei requisiti
richiesti.
-Procedura negoziata: procedura di gara in cui ATAF, direttamente o a seguito di confronto concorrenziale, se del
caso confronto sollecitato da avvisi pubblici, consulta gli operatori economici di propria scelta e negozia con uno o
più di essi le condizioni dell’appalto.
-Spesa in economia: ogni spesa inerente la fornitura di beni, la prestazione di servizi o l’esecuzione di lavori da
effettuarsi entro i limiti stabiliti dal presente Regolamento e per la quale non è prevista, dallo stesso Regolamento,
una procedura ad evidenza pubblica, allo scopo di favorire lo snellimento dell’azione amministrativa per motivi di
semplicità, urgenza o di necessità. Essa è tuttavia caratterizzata dall’esperimento da una procedura comunque
concorsuale per l’individuazione del soggetto affidatario.
- Affidamento diretto: procedura di affidamento in cui ATAF negozia direttamente con un soggetto di propria scelta
le condizioni per l’affidamento di beni, servizi o lavori entro i limiti stabiliti dal presente Regolamento.
-Spesa in contanti: spesa che si effettua tramite il servizio interno di cassa, finalizzato a spese di modesta entità
relative ad acquisti urgenti o prestazioni di pronto intervento nonché per le spese che non è possibile effettuare
mediante preventiva ordinazione.
-Responsabile del Contratto: soggetto o soggetti cui, in relazione alle rispettive competenze e responsabilità
attribuite nell’ambito dell’organizzazione aziendale, è demandato l’esercizio delle funzioni indicate all’art. 11 del
presente regolamento.
TITOLO II
PRINCIPI
REGOLAMENTO PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE
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Art. 4- Principi generali
1. I principi che regolano le azioni e le attività di ATAF, relativamente ai contratti disciplinati dal presente
Regolamento, sono ispirati al rispetto della concorrenza e della non discriminazione fra i possibili concorrenti, alla
trasparenza dei comportamenti in tutta la fase concorsuale e negoziale.
2. La pubblicità degli avvisi di gara e l’informazione sull’esito della procedura devono essere garantite.
3. I concorrenti:
- devono essere informati dell’esistenza del Codice Etico di ATAF e ne devono accettare le regole;
- devono prendere atto dell’esistenza del Sistema aziendale certificato SAI SA 8000 di ATAF e devono impegnarsi
a conformare il proprio comportamento alle regole fissate dalla norma SAI SA 8000 nei termini previsti dal Sistema
aziendale.
4. Nella procedura non devono essere imposte condizioni o restrizioni che limitano la libertà degli operatori
economici in misura superiore, e perciò sproporzionata, a quella effettivamente necessaria al raggiungimento dello
scopo.
5. Non possono essere richieste garanzie o imposte penalità di importo palesemente eccessivo rispetto al valore del
contratto e all’interesse dell’ATAF all’adempimento.
Art. 5 – Efficacia amministrativa ed economicità
1. Rispetto all’azione interna le procedure, le azioni e le attività devono essere ispirate al principio di economicità, e
cioè all’impiego ottimale delle risorse a disposizione; devono conformarsi al principio di efficacia, e cioè
all’obbligo di conseguire un determinato risultato tramite un’azione idonea; devono riferirsi al principio di
efficienza, e cioè all’obbligo di rapportare i costi con i vantaggi derivanti dal raggiungimento di uno scopo
prefissato, con saldo positivo a favore dei vantaggi.
Art. 6 –Divieto di artificioso frazionamento
1. Un contratto non può essere artificiosamente frazionato al fine di eludere l’applicazione di alcune norme del
presente Regolamento o quelle del Codice unico.
2. In particolare, salvo comprovate e motivate esigenze, non possono essere disposti affidamenti per periodi
inferiori all’anno allorché si riferiscano a prestazioni di servizio di carattere continuativo che è previsto si svolgano
durante l’intero anno di riferimento.
3. Analogo divieto è disposto per forniture e somministrazioni che vengono frazionate per periodi inferiori all’anno
allo scopo di non sottoporre la relativa procedura di acquisto alle norme del presente Regolamento o a quelle del
Codice unico.
TITOLO III
SOGLIE
Art. 7 – Soglie per le procedure in economia
1. Le procedure in economia di cui al successivo Titolo V del presente Regolamento si applicano per l’affidamento
di:
a) Lavori di importo pari od inferiore ad € 150.000,00;
b) Servizi di importo pari od inferiore ad € 100.000,00;
c) Forniture di importo pari od inferiore ad € 100.000,00.
Art. 8 – Soglie per le procedure di gara pubblica sub europee
1. Le procedure di gara pubblica di cui al successivo Titolo VI del presente Regolamento si applicano per
l’affidamento di:
a) Lavori di importo superiore ad € 150.000,00 e fino alla soglia comunitaria secondo le procedure di cui al
Capo II del Titolo VI;
b) Servizi di importo superiore ad € 100.000,00 e fino alla soglia comunitaria;
c) Forniture di importo superiore ad € 100.000,00 e fino alla soglia comunitaria.
Art. 9 – Calcolo delle soglie
1. Ai fini dell’applicazione delle soglie di cui al presente Regolamento si tiene conto del valore stimato dello
stipulando contratto calcolato al netto dell’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).
2. Il calcolo del valore stimato è basato sull’importo totale massimo di ciascun contratto ivi compresa qualsiasi
forma di opzione o rinnovo dello stesso.
3. Per i contratti di durata pluriennale si deve tenere conto del valore complessivo stimato per l’intera durata degli
stessi.
4. Per i contratti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi si deve tenere conto del valore mensile
moltiplicato per quarantotto.
5. Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia all’art 29 del Codice Unico.
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TITOLO IV
POTERI DI SPESA E RESPONSABILE DEL CONTRATTO
Art. 10 – Poteri di spesa
1. Gli Organi di amministrazione di cui al precedente art. 3 sono i soggetti cui è demandato l’esercizio del potere di
spesa e pertanto la competenza ad autorizzare le procedure e la stipula dei contratti di cui al presente Regolamento.
Art. 11 - Responsabile del contratto - Individuazione, funzioni e responsabilità
1. Le funzioni di responsabile del contratto sono di norma attribuite ai responsabili di fase, ciascuno per la parte di
competenza. I responsabili di fase e le relative competenze, salvo diverse e ulteriori qualifiche e attribuzioni
individuate, se ritenute necessarie in relazione allo specifico contratto, dai soggetti di cui all’art. 10, sono:
- il responsabile tecnico; il responsabile tecnico è colui che esprime le norme tecniche di riferimento, formula le
prescrizioni e il capitolato, cura tutti gli adempimenti relativi alla redazione del progetto;
- il responsabile dell’affidamento; il responsabile dell’affidamento è colui che provvede a tutti gli adempimenti
amministrativi e procedurali per addivenire alla conclusione del contratto;
- il responsabile dell’esecuzione; il responsabile dell’esecuzione è colui che è incaricato di seguire e verificare il
rispetto delle condizioni contrattuali da parte del fornitore, del prestatore di servizi o dell’esecutore dei lavori.
E’ comunque possibile la nomina di un responsabile del contratto unico per le fasi della progettazione,
dell’affidamento e dell’esecuzione, quando l’oggetto specifico e la natura dell’affidamento lo permettono.
2. I soggetti cui sono attribuite le funzioni di responsabile del contratto, come indicato al co. 1, assumono, altresì di
norma, in relazione all’esercizio delle rispettive competenze, i compiti propri di responsabile del procedimento a
termini di Codice unico.
3. Nell’ambito della gestione dei contratti i responsabili di fase hanno l’obbligo di adottare tutti gli atti e
provvedimenti opportuni per conseguire il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del
fornitore, appaltatore o prestatore di servizi. Spettano in particolare agli stessi responsabili, a titolo esemplificativo
e non esaustivo, l’adozione di atti di sollecito, di diffida, di ulteriori atti finalizzati al collaudo, alla regolare
esecuzione, alla applicazione delle penalità, allo svincolo dei depositi cauzionali provvisori e definitivi.
TITOLO V
PROCEDURE IN ECONOMIA
Art. 12– Selezione degli operatori economici
1. Salvo l’affidamento diretto previsto dai successivi articoli 16 e 17, per le procedure in economia relative a lavori,
forniture e servizi è necessario promuovere il più possibile la concorrenza. ATAF dovrà garantire, di norma, la
rotazione degli operatori economici modificando almeno il 20% dei soggetti invitati e comunque almeno uno. Resta
salva la facoltà di ATAF di invitare l’operatore economico aggiudicatario della precedente procedura per
l’aggiudicazione di contratti di pari oggetto.
In particolare devono essere invitate, non meno di tre ditte per importi superiori a € 10.000,00 e non meno di cinque
ditte per le procedure in economia relative a contratti di forniture e servizi di importo superiore a € 25.000,00 e per
le procedure in economia relative a contratti di lavori di importo superiore a € 40.000,00.
2. I soggetti da invitare alle procedure di cui al precedente co. 1 sono da individuare di norma tra quelli iscritti
all’Albo Fornitori per le categorie merceologiche di forniture e servizi e di lavori oggetto della procedura; nel caso
in cui non vi siano soggetti iscritti all’Albo Fornitori o non sussistano in numero da assicurare il rispetto delle
disposizioni di cui al precedente co. 1, ATAF potrà procedere ad una preliminare ricognizione sul mercato dei
soggetti potenzialmente in grado di realizzare le forniture e i servizi oggetto della procedura o ricorrere alla
procedura di cui al successivo co. 3.
3. Ai fini di pubblicità ATAF può pubblicare sul proprio sito informatico l’avviso relativo alle procedure in
economia.
Art. 13 – Procedure di selezione
1. Le richieste d’offerta possono essere inviate a mezzo posta, posta elettronica o via fax e devono contenere:
quanto necessario a formulare l’offerta (a titolo esemplificativo e non esaustivo: elementi e caratteristiche tecniche
della prestazione richiesta; termini iniziali e/o finali e modalità di esecuzione della prestazione richiesta;
documentazione che ATAF richiede ai fini dell’aggiudicazione); quanto necessario ad emettere l’ordine o l’atto di
assegnazione dell’affidamento; l’indicazione del termine fisso per la presentazione delle offerte in busta chiusa; le
modalità di scelta del contraente. Nella richiesta di offerta ATAF può richiedere una cauzione provvisoria
indicandone entità e modalità di costituzione.
2. Le offerte possono essere inviate per fax o e-mail, a termine fisso, soltanto ove ciò sia consentito nella richiesta
REGOLAMENTO PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE
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d’offerta per procedure sino a 20.000 Euro ovvero per motivata urgenza
3. La procedura di selezione mediante esplorazione telefonica è consentita per importi non superiori a € 10.000,00 e
sempre che siano interpellate almeno tre ditte: il risultato dell’indagine e delle offerte e le condizioni ricevute deve
essere annotato e sottoscritto dall’incaricato sulla pratica d’acquisto. L’offerta deve poi essere confermata a mezzo
fax, o e-mail, dagli offerenti prima della emissione dell’ordine.
4. Effettuata l’individuazione del fornitore a termini del successivo art. 15, ATAF procede alla verifica del possesso
dei requisiti previsti nella richiesta d’offerta e dichiarati dal fornitore. All’esito positivo della verifica si procede
all’emissione dell’ordine o dell’atto di assegnazione dell’affidamento.
5. E’ possibile una ulteriore assegnazione direttamente alla ditta affidataria di un precedente contratto, per lo stesso
oggetto ed alle stesse condizioni, purché ciò avvenga entro i quattro mesi successivi all’affidamento di che trattasi e
sia corredato da adeguata motivazione circa le ragioni per cui si deroga alla selezione concorrenziale.
L’ammissibilità della ulteriore assegnazione è in ogni caso subordinata al non superamento, assumendo
cumulativamente l’importo del precedente contratto e l’importo complessivo stimato della ulteriore assegnazione,
delle soglie di cui all'articolo 7.
6. L’ordine o l’atto di assegnazione dell’affidamento dovrà, comunque, contenere la descrizione dell’oggetto del
contratto, i termini di esecuzione della fornitura, del servizio o del lavoro, i termini e le modalità di accertamento
delle qualità e quantità dei beni forniti, delle prestazioni o dei lavori eseguiti, i termini e le modalità di pagamento.
Se è prevista la clausola penale per ritardo o inadempimento, essa deve precisare tutte le condizioni di applicazione
delle penali e non deve avere carattere generico.
7. L'ufficio responsabile della stipulazione invia copia dell’ordine o dell’atto di assegnazione dell’affidamento al
responsabile dell’esecuzione del contratto.
8. I contratti relativi a forniture continuate o periodiche di beni hanno di norma durata annuale ovvero pluriennale
allorché, con apposita motivazione al riguardo, ne sia dimostrata la convenienza tecnica e/o economica. I contratti
di manutenzione o di prestazioni continuate o periodiche di servizi hanno di norma durata pluriennale.
Art. 14– Criteri di aggiudicazione
1. I criteri di aggiudicazione debbono essere indicati nelle richieste d’offerta.
2. Nella procedura di aggiudicazione sulla base dell'offerta economicamente più bassa la gara è aggiudicata al
concorrente che ha formulato il prezzo più basso. Il criterio del prezzo più basso è ammesso esclusivamente qualora
la fornitura dei beni, l’espletamento dei servizi o la realizzazione dei lavori oggetto del contratto debba essere
conforme ad appositi capitolati tecnici o alle dettagliate descrizioni tecniche contenute nella richiesta di offerta.
3. Nella procedura di aggiudicazione sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa gli elementi di
valutazione ed il loro peso devono essere menzionati nel capitolato o nella richiesta d’offerta, con precisazione dei
coefficienti attribuiti a ciascun elemento. Gli elementi di valutazione sono da individuare in relazione alla natura
della prestazione e devono risultare collegati sempre ed esclusivamente all’oggetto dell’appalto (a titolo
esemplificativo e non esaustivo: il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, i termini di pagamento, il costo di
utilizzazione, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, l’assistenza tecnica, l’impegno in materia di pezzi
di ricambio, la sicurezza di approvvigionamento; elementi di sostenibilità ambientale quali le caratteristiche
ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto).
Art. 15 - Procedura di aggiudicazione
1. Per le procedure per l’affidamento di contratti di valore inferiore a 20.000 Euro per forniture e servizi od
inferiore a 40.000 Euro per lavori e, indipendentemente dal valore del contratto, quando la scelta della migliore
offerta avviene con il criterio del prezzo più basso, l’apertura e valutazione delle offerte è demandata al
Responsabile dell’affidamento di cui al precedente art. 11; negli altri casi, l’apertura e valutazione delle offerte è
demandata ad una apposita commissione, nominata, alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, dal
Responsabile della direzione o dell’unità organizzativa competente.
2. Il Responsabile dell’affidamento o la commissione, in base alle rispettive competenze individuate al co. 1,
provvedono alla stesura del sommario processo verbale delle operazioni effettuate ed alla formulazione della
proposta di aggiudicazione, esprimendo eventualmente anche il giudizio di congruità sull’offerta migliore e
richiedendo, se del caso, al concorrente che l’ha formulata, l’indicazione degli elementi di carattere tecnico ed
economico che hanno consentito la formulazione dell’offerta stessa nei termini ricevuti da ATAF.
3. L’aggiudicazione ed il conseguente affidamento sono disposti dai soggetti di cui al precedente art. 10. In
ossequio al principio di necessaria concorsualità delle operazioni di gara, nel caso in cui in risposta ad una
procedura di selezione di cui al precedente art. 13 sia pervenuta, nel termine prescritto, una sola offerta, resta ferma
la facoltà di ATAF di non procedere all’affidamento.
Art. 16 – Affidamento diretto
REGOLAMENTO PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE
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1. Può essere disposta con affidamento diretto ogni spesa relativa a forniture e servizi di importo inferiore a €
10.000,00 nonché ogni spesa relativa a lavori di importo inferiore a € 20.000,00. Per le forniture ed i servizi, diversi
da quelli disciplinati al successivo art. 45, di importo inferiore a 20.000 euro ed i lavori di importo inferiore a
40.000,00 euro, è consentito, altresì, l’affidamento diretto previa autorizzazione espressa da parte dei soggetti di cui
al precedente art. 10 sulla richiesta motivata del responsabile della funzione aziendale richiedente l’attivazione
dell’affidamento.
2. Può, inoltre, essere disposta con affidamento diretto ogni spesa che debba essere effettuata ricorrendo le
condizioni di cui all’art. 221 del Codice Unico ove applicabili. L’affidamento diretto va in ogni caso motivato in
base a quanto previsto alla norma citata.
3. Possono essere disposte direttamente e per qualsiasi importo, senza necessità di confronto concorrenziale, le
spese relative a:
a) l'inserzione di avvisi, comunicazioni, bandi di gara;
b) l'acquisto, la rilegatura di libri e riviste di carattere tecnico e amministrativo, di giornali e pubblicazioni di vario
genere e l'abbonamento a periodici ed agenzie di informazione;
c) la partecipazione a convegni, seminari, congressi, conferenze e riunioni, ivi comprese quelle per viaggi e
trasferte;
d) l'espletamento di concorsi, corsi e seminari di formazione;
e) spese per contratti di sponsorizzazione in conformità quanto previsto dal regolamento interno in materia di
sponsorizzazioni;
f) servizi postali e telegrafici;
g) operazioni di sdoganamento di materiali importati;
h) imposte e tasse in genere (quali bollo e valori bollati, registro, vidimazioni libri, compenso su ruolo per servizio
di riscossione, raccolta di rifiuti solidi urbani ecc.);
i) diritti e contributi per il rilascio di concessioni edilizie, per licenze apertura e/o occupazione suolo e sottosuolo,
per passi carrabili, per visure metriche, catastali ed ipotecarie, per licenze relative a sottostazioni elettriche,
distributori di carburante e depositi oli minerali, per licenze di esercizio di depositi, officine ed uffici, per tasse di
concessione e omologazione ascensori e sollevatori, ecc.;
l) tasse di circolazione veicoli per i servizi di linea ed ausiliari;
m) personale;
n) affari legali, notarili e di giustizia;
o) pagamento di multe ed ammende, salva rivalsa nei confronti dei responsabili delle infrazioni.
4. Possono, altresì, essere disposte direttamente e per qualsiasi importo, senza necessità di confronto
concorrenziale, le spese relative ad acquisti urgenti e indifferibili relativi alla manutenzione dei mezzi e degli
immobili ed in attuazione di adempimenti in materia di sicurezza.
In relazione alle suddette tipologie, sono qualificati urgenti e indifferibili gli acquisti di beni, gli affidamenti di
lavori e le prestazioni di servizi di natura inderogabile determinati da eventi imprevedibili non imputabili ad ATAF,
al punto che la mancata realizzazione è tale da produrre danni o pregiudizi all’esercizio delle attività aziendali.
Gli acquisti urgenti e indifferibili sono comunque ammessi nella misura strettamente necessaria, quando i termini
stabiliti per le procedure in economia non possono essere rispettati.
Gli acquisti urgenti e indifferibili sono attivabili, inoltre, nei casi ed alle condizioni di cui al successivo art. 17.
Gli acquisti urgenti e indifferibili devono essere oggetto di rendicontazione periodica.
Art. 17 – Spese in contanti
1. Per mezzo di un servizio interno di cassa si effettuano spese di modesta entità relative ad acquisti urgenti e
indifferibili o prestazioni di pronto intervento nonché spese che non è possibile effettuare mediante preventiva
ordinazione di spesa. Il servizio si articola in uno o più fondi cassa presso le unità organizzative alle quali siano
preposti funzionari o dirigenti responsabili. L’Organo di amministrazione competente provvede ad attribuire a
ciascun fondo cassa il valore massimo di dotazione mensile e quello della dotazione annuale. Il limite massimo
mensile può essere occasionalmente superato per contingenti esigenze, fermo restando il limite massimo annuale.
2. Ciascuna spesa in contanti non può eccedere l'importo di € 500,00 e deve essere autorizzata dal responsabile del
fondo, il quale può delegare a persona di sua fiducia la custodia del denaro in cassa. Per ogni singola spesa devono
essere allegati i documenti giustificativi. Sulla autorizzazione deve essere indicato se la spesa è imputabile a
deliberazione o provvedimento dell’Organo di amministrazione competente, oppure se - trattandosi di spesa per
imposte di bollo o di registro, tasse di possesso automezzi, tasse per raccolta rifiuti o per il pagamento di servizi o
tributi in genere - il documento giustificativo della spesa non è allegabile: deve comunque essere indicato il motivo
che ha originato la spesa.
3. Le procedure da seguire per la gestione dei fondi assegnati sono le seguenti:
a) la spesa in contanti viene autorizzata dal responsabile su apposito modello;
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b) l'incaricato dell'acquisto e/o della prestazione provvede direttamente e procede al contestuale pagamento dopo
aver accertato che i beni ritirati e/o le prestazioni eseguite corrispondano a quanto richiesto. Ogni acquisto e/o
prestazione deve essere documentato da fattura o ricevuta secondo la normativa fiscale vigente;
c) viene assegnato un registro da utilizzare per le operazioni di entrata e di uscita: nella colonna "entrate" sono
indicati la data e l'importo del fondo assegnato, l’importo dei reintegri e quello di eventuale ulteriore assegnazione
di fondo; nella colonna "uscite" sono indicate le spese sostenute specificando la ditta fornitrice, il numero della
fattura, la data e l'importo oppure il nome del soggetto che ha ricevuto il pagamento se questi non è tenuto ad
emettere fattura o ricevuta;
d) le fatture relative agli acquisti e/o prestazioni devono sempre recare la dicitura "pagato" e la firma per merce
ricevuta e/o per prestazione effettuata.
5. Tutte le spese effettuate in contanti, regolarmente autorizzate dal responsabile, sono annotate nel relativo foglio
sezionale.
6. Il responsabile di ogni fondo cassa deve inoltrare mensilmente al responsabile della Contabilità i fogli sezionali,
contenenti il riepilogo delle spese sostenute, sottoscritti dallo stesso responsabile e dall'incaricato della custodia del
denaro in cassa. A tali fogli devono essere allegate le autorizzazioni relative a ciascuna spesa e la fattura, ricevuta o
scontrino fiscale che documenta la spesa stessa. Ogni spesa deve avere un numero progressivo nell’ambito del
foglio sezionale ed un sottonumero che identifica il numero di rendiconto.
7. Il responsabile della Contabilità provvede alla annotazione del totale delle spese, risultanti da ciascun rendiconto,
nel registro riepilogativo di cassa e provvede al reintegro dei fondi cassa nel rispetto dei limiti fissati per ciascun
fondo.
8. Il rendiconto delle spese, sostenute dai responsabili dei vari fondi cassa, deve essere presentato ogni due mesi dal
responsabile della Contabilità all’organo d’Amministrazione o al suo Delegato per l’approvazione e deve essere
accompagnato da una dichiarazione di regolarità in ordine alla natura delle spese, al loro ammontare ed ai
documenti giustificativi.
TITOLO VI
GARE PUBBLICHE SUB-EUROPEE
Art. 18 - Autorizzazione a contrarre
1. Le gare pubbliche sub-europee sono autorizzate con deliberazione dell’Organo di amministrazione competente,
mediante formale decisione che approva il bando di gara o la richiesta d'offerta e le altre norme generali che
regolano la gara o sono funzionali all’affidamento.
Capo I
Procedure di gara per servizi e forniture
Sezione I – Pubblicità
Art. 19 – Forme e modalità di pubblicità
1. Nel caso degli appalti di forniture e servizi, le gare pubbliche vengono indette mediante pubblicazione di un
bando, contenente gli elementi indicati nell'allegato A e tutte le informazioni utili per partecipare alla gara.
2. Le spese preventivabili relative alla pubblicità di bandi e avvisi, nonché le spese relative a inviti e comunicazioni
devono essere inserite nel quadro economico, tra le somme a disposizione della stazione appaltante.
3. Gli avvisi e i bandi sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune in cui ATAF ha sede legale e sul sito
informatico di ATAF e gli effetti giuridici connessi alla pubblicità decorrono dalla pubblicazione nell'albo pretorio
del Comune.
Per gli appalti di importo superiore a € 150.000,00 di interesse regionale si provvede altresì alla pubblicazione sul
sito informatico della Regione previsto al tal fine.
Per gli appalti di importo superiore a € 150.000,00 di interesse sovra regionale si provvede, a integrazione degli
adempimenti di cui ai cpv precedenti, alla pubblicazione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
4. Le stazioni appaltanti possono prevedere forme aggiuntive di pubblicità diverse da quelle di cui al presente
articolo e sono tenute all’osservanza delle altre forme di pubblicità comunque previste, indipendentemente dal
valore dell’appalto, a termini di disposizioni di legge e amministrative.
5. Nelle procedure aperte i termini di ricezione delle offerte non possono essere inferiori a quindici giorni dalla
pubblicazione del bando.
6. Nelle procedure ristrette e negoziate i termini di ricezione delle domande di partecipazione non possono essere
inferiori a dieci giorni dalla pubblicazione dell’avviso con cui è indetta la procedura. Il termine per la presentazione
delle offerte non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di spedizione della lettera di invito.
7. Gli avvisi sui risultati delle gare sono pubblicati, entro due mesi dall'aggiudicazione definitiva della gara, sul sito
informatico dell’ATAF. Per gli appalti di importo superiore a € 150.000,00 si provvede altresì alla pubblicazione
dell’esito adottando le corrispondenti forme di pubblicità previste per l’indizione della gara al precedente co. 3.
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Resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui al precedente co. 4 anche in materia di pubblicità sui risultati
delle gare.
8. L'avviso sui risultati della gara contiene gli elementi indicati nell'allegato B, e ogni altra informazione ritenuta
utile.
Sezione II –Partecipazione
Art. 20 – Requisiti ed avvalimento (servizi e forniture)
1 Il concorrente può partecipare alla gara solo qualora sia in possesso dei requisiti di ordine generale, economico e
tecnico richiesti nel relativo bando.
2 Sono esclusi dalla partecipazione alle gare di servizi e forniture i soggetti che non soddisfino i requisiti di ordine
generale di cui all’art. 38 comma 1) del Codice Unico. Inoltre non possono presentare offerta i concorrenti che non
soddisfino i requisiti tecnici, economici e finanziari richiesti nel bando di gara, adeguati alla tipologia di attività ed
all’importo presunto dell’appalto.
3. La capacità economica e finanziaria del concorrente, può essere dimostrata mediante produzione di uno o più dei
seguenti documenti:
a. Bilanci o estratti di bilanci;
b. Idonee referenze bancarie;
c. Fatturato globale degli ultimi tre esercizi che non dovrà essere, per ciascun esercizio, inferiore alla metà del
valore dell’appalto, salvo se non diversamente e motivatamente disposto nell’autorizzazione a contrarre di cui al
precedente art. 18.
4. La capacità tecnica del concorrente, può essere dimostrata mediante produzione di uno o più dei seguenti
documenti:
a. Elenco dei principali servizi e forniture analoghi prestati negli ultimi tre anni con l’indicazione degli importi,
delle date e dei destinatari, pubblici o privati dei relativi contratti. L’importo complessivo di tali servizi o
forniture non dovrà essere, nel triennio, inferiore al valore dell’appalto, salvo se non diversamente e
motivatamente disposto nell’autorizzazione a contrarre;
b. certificati di buona esecuzione atti a dimostrare di aver realizzato servizi o forniture analoghi all’oggetto
dell’appalto;
c. Per gli appalti dei servizi indicazione del numero medio annuo del personale del concorrente;
d. Per gli appalti di servizi dichiarazione concernente l’attrezzatura, il materiale e l’equipaggiamento tecnico
che il concorrente metterà a disposizione per il servizio;
e. Nel caso di forniture, produzione di certificato rilasciato dagli istituti di incaricati dei controlli di qualità di
riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità dei beni con riferimento a determinati requisiti o norme.
5. ATAF precisa nel bando di gara quali tra i documenti sopra indicati debbano essere prodotti dandone adeguata
motivazione nell’autorizzazione a contrarre.
6. Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo, ai fini dell’ammissione, può essere provato dal concorrente
mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni di legge vigenti, fatta comunque salva la facoltà
di ATAF di procedere alla verifica delle attestazioni prodotte. In ogni caso al concorrente aggiudicatario è richiesta
la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara
7. Il bando di gara può prevedere che, in relazione alla natura o all’importo dell’appalto, le imprese partecipanti
possano avvalersi solo dei requisiti economici o dei requisiti tecnici, ovvero che l’avvalimento possa integrare un
preesistente requisito tecnico o economico già posseduto dall’ATAF avvalente in misura o percentuale indicata nel
bando stesso.
8. L’avvalimento negli appalti di servizi e forniture è ammesso solo per il possesso di requisiti tecnici ovvero
economici con le seguenti limitazioni:
- il concorrente può avvalersi dei requisiti economici delle società facenti parte dello stesso Gruppo;
- il concorrente può avvalersi dei requisiti tecnici di altre società purché l’ avvalimento sia dimostrato da
idoneo titolo di disponibilità del requisito di cui il concorrente intende avvalersi.
Nel bando di gara sono precisati quali dichiarazioni o quale documentazione probatoria ATAF intende richiedere in
caso di avvalimento; resta salva la facoltà di ATAF di accertare in ogni momento e con qualsiasi mezzo il possesso
dei requisiti da parte della impresa ausiliaria.
L’avvalimento comporta la responsabilità solidale del concorrente e del soggetto di cui questo si avvale nei
confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto.
9. L’avvalimento non potrà in nessun caso costituire elusione delle norme sul subappalto. L'impresa ausiliaria può
comunque assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
10. L’impresa ausiliaria dovrà produrre le dichiarazioni di cui all’art. 49 comma 2 del Codice Unico.
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Sezione III –Procedure aperte
Art. 21- Sede della gara e criteri di aggiudicazione
1. Nella procedura aperta per forniture e servizi la gara si svolge nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti nel bando
con il sistema delle offerte segrete pervenute entro il termine fissato.
2. La gara è aggiudicata al migliore offerente e cioè al concorrente che offre il prezzo più basso oppure il più
elevato ribasso percentuale sull'importo o su un elenco prezzi a base d'asta. La gara può essere anche aggiudicata
all'offerta economicamente più vantaggiosa. Ai fini della scelta del criterio di aggiudicazione e degli elementi di
valutazione nel caso di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa si rinvia a quanto stabilito al
precedente art. 14.
Art. 22 –Offerta
1. L'offerta economica, redatta in lingua italiana, deve essere contenuta in busta chiusa e preferibilmente sigillata.
Nel caso in cui la procedura di gara preveda una successiva fase di valutazione tecnica in sede separata di cui al
successivo art. 27, comma 2, punto IX del presente regolamento la busta contenente l’offerta economica deve essere
sigillata a pena di esclusione.
2. In altra busta, riportante all’esterno le eventuali diciture richieste dal bando di gara o dal Disciplinare d’oneri,
deve essere contenuta la documentazione amministrativa prescritta al successivo art. 25 del presente regolamento.
3. Qualora il bando di gara o il Disciplinare d’oneri e/o la documentazione di gara da esso richiamata prescrivano la
presentazione di una documentazione tecnica (disegni, relazioni, schemi ed elaborati tecnici comunque denominati)
la medesima deve essere inserita nella busta contenente la documentazione amministrativa prescritta al successivo
art. 25, oppure, se specificatamente previsto dal bando di gara o dal Disciplinare d’oneri, contenuta in altra busta
chiusa, riportante all’esterno le eventuali diciture richieste dal bando di gara o dal Disciplinare d’oneri.
4. Le buste di cui sopra devono essere racchiuse in un plico, sul quale devono essere indicati l'oggetto della gara, il
numero o altro riferimento di archivio del bando di gara e la data di scadenza del termine per la presentazione
dell'offerta. Il plico deve essere sigillato, a pena di non ammissione. La sigillatura del plico esterno deve essere
realizzata su tutti i lembi di chiusura, apponendovi timbro e firma del legale rappresentante e sovrapponendo nastro
adesivo trasparente ovvero con ceralacca su detti lembi.
5. Il plico deve pervenire ad ATAF - presso l'indirizzo indicato nel bando di gara per posta raccomandata o a mezzo
di agenzia di recapito espresso ovvero a mano, entro il termine perentorio indicato nel bando di gara. La data e l'ora
di arrivo delle offerte sono comprovate esclusivamente dal timbro di ricevimento apposto dall'Ufficio Protocollo di
ATAF, o in alternativa, nel caso di consegna a mano, anche dall’Ufficio aziendale preposto secondo le disposizioni
specifiche indicate nel bando di gara o nel Disciplinare d’oneri.
6. Non sono prese in considerazione le offerte pervenute dopo il termine sopra indicato, anche se aggiuntive o
sostitutive, nonché tardive dichiarazioni di revoca di offerte pervenute tempestivamente.
7. E' fatta salva la facoltà delle ditte partecipanti di far pervenire una nuova offerta nel caso in cui ATAF proroghi il
termine di scadenza. In caso di riapertura dei termini di presentazione dell’offerta, le offerte pervenute dopo la
scadenza del termine originariamente fissato e prima della riapertura dei nuovi termini dovranno comunque essere
nuovamente presentate.
8. In caso di Associazioni Temporanee di Imprese non ancora costituite e di Consorzi di cui all’art 34, comma 1,
lettera e) del Codice Unico, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti interessati.
Art. 23- Prezzi e corrispettivi dell’offerta economica
1. L'offerta deve essere compilata, se richiesto dal bando di gara o lettera di invito, utilizzando preferibilmente il
modello d’offerta fornito da ATAF e ogni foglio deve essere firmato dal legale rappresentante del soggetto
concorrente. I prezzi e/o gli eventuali ribassi percentuali devono essere espressi in cifre ed in lettere; in caso di
difformità sarà presa in considerazione l'espressione letterale.
2. Gli eventuali ribassi percentuali indicati nell’offerta sono considerati fino alla terza cifra decimale.
4. L'importo contenuto in offerta o risultante dall’offerta si intende al netto dell’IVA.
Art. 24 - Garanzia a corredo dell’offerta
1. ATAF, unitamente alla documentazione amministrativa, richiede, al Concorrente una garanzia pari al 2%
dell’importo a base di gara o, in assenza di base d’asta, dell’importo presunto del contratto.
2. La cauzione deve essere presentata a scelta dell’offerente:
- In contanti esclusivamente mediante bonifico bancario presso la banca di appoggio di ATAF con
l’indicazione della causale “cauzione provvisoria per la procedura di gara n. ”;
- mediante titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso una
Sezione di Tesoreria Provinciale e presso le Aziende autorizzate a titolo di pegno a favore della Stazione
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appaltante;
mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco
speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. 01/09/1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente
attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Tale
cauzione, a pena di esclusione dalla gara, dovrà avere validità minima di 180 giorni dalla data di
presentazione dell'offerta, o dal diverso termine di validità dell’offerta indicato nel bando di gara, e
prevedere espressamente la rinunzia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni dalla
semplice richiesta scritta di ATAF.
3. Indipendentemente dalla forma di costituzione prescelta, la cauzione provvisoria deve essere corredata, a pena di
esclusione dalla gara, dall'impegno di un fideiussore, che deve possedere i requisiti di cui al comma precedente, a
rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.
4. I Concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della
serie Uni Cei Iso 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000
e della serie Uni Cei En Iso/Iec 17000, possono ridurre l’importo della cauzione del 50% e devono a tal fine
presentare il certificato attestante il possesso del requisito richiesto ovvero produrre idonea dichiarazione
sostitutiva.
5. Nelle procedure aperte o ristrette per l’aggiudicazione di contratti di servizi e forniture, può altresì essere
previsto, in sede di approvazione norme che regolano la gara di cui al precedente art. 18, che l’offerta non sia
corredata da cauzione provvisoria e che la stessa sia presentata dal solo concorrente aggiudicatario. La prestazione
della cauzione provvisoria costituisce comunque condizione necessaria per l’aggiudicazione definitiva.
-
Art. 25- Documentazione di ammissione
1. Insieme all’offerta, ma racchiusi in un’altra busta, dovranno essere presentati i seguenti documenti e
dichiarazioni del legale rappresentante dell’impresa concorrente:
I. documentazione attestante, se prevista, la presa visione di tutti gli atti e documenti necessari per la
partecipazione alla gara nonché il sopralluogo sul sito;
II. dichiarazione di accettazione incondizionata delle norme che regolano la gara stessa ed il successivo
rapporto contrattuale;
III. documento comprovante la costituzione del deposito cauzionale provvisorio;
IV. dichiarazione attestante il fatto che alla gara non partecipano, né in forma singola, né in raggruppamento,
soggetti nei confronti dei quali esistano forme di controllo, ai sensi dell'art. 2359 c.c., da parte del soggetto
dichiarante;
V. dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante attestante l’iscrizione al Registro delle
Imprese, di cui al D.P.R. 7.12.95, n. 581, con il nominativo dei legali rappresentanti e l’attestazione che
l’impresa non si trovi in stato di liquidazione, fallimento o concordato ovvero si trovi nel pieno e libero
esercizio di tutti i suoi diritti;
VI. se richiesta dal bando di gara, la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di capacità economicafinanziaria e tecnica come definiti dal bando stesso, (secondo le modalità previste) ai sensi di quanto
previsto dall’art. 20;
VII. dichiarazione attestante che nei propri confronti, non sussiste alcuno dei motivi di esclusione previsti
dall’art. 38 del Codice unico;
VIII. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dalla quale risulti che il Concorrente è in
regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’articolo 17 legge 68/99
ovvero dichiarazione attestante di non essere tenuto all’applicazione della suddetta legge indicandone i
motivi;
IX. documentazione atta a dimostrare di aver adempiuto agli obblighi di sicurezza a termini dell’art. 87 del
Codice unico;
X. eventuale dichiarazione attestante la volontà, in caso di aggiudicazione, di avvalersi della facoltà di
subappalto, con le condizioni ed i limiti di cui al successivo art. 53;
XI. eventuale ulteriore documentazione compresa la documentazione tecnica nonché la campionatura, se
richieste dal bando di gara o dal Disciplinare d’oneri e/o dalla documentazione di gara da esso richiamata;
XII. se richiesta, la campionatura presentata dovrà essere contenuta in un idoneo involucro, chiuso e sigillato,
recante al suo esterno la dicitura "CAMPIONI DI GARA" con l'indicazione dell'oggetto della gara, il
numero del relativo bando di gara e la data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta
campionata; le ulteriori prescrizioni relative alla presentazione della campionatura sono indicate nel bando
di gara e/o nel Disciplinare d’oneri e/o la documentazione di gara da esso richiamata;
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XIII. dichiarazione di non essersi avvalsi dei piani di emersione di cui alla legge n. 383/2001 ovvero
dichiarazione di essersi avvalsi dei piani individuali di emersione ma che il periodo si è concluso;
XIV. fotocopia di un documento in corso di validità del soggetto che sottoscrive le dichiarazioni.
Per la documentazione di cui ai punti X e XI resta fermo quanto previsto al precedente art. 22 co. 3.
Le eventuali deroghe alla documentazione da richiedere ai concorrenti di cui sopra devono essere motivatamente
disposte nell’autorizzazione a contrarre.
2. Le Associazioni Temporanee di Imprese ed i Consorzi di cui all’art 34, comma 1, lettera e) del Codice Unico non
ancora formalmente costituiti devono inoltre presentare:
I. una dichiarazione, sottoscritta da tutti i soggetti interessati, con la quale gli stessi manifestano l’intenzione
di costituirsi, in caso di aggiudicazione, in Associazione Temporanea di Imprese ed indicano l’impresa
capogruppo alla quale intendono conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza. È vietata, a
pena di esclusione, di annullamento dell’aggiudicazione o nullità del relativo contratto, qualsiasi
modificazione alla composizione delle Associazioni Temporanee di Imprese rispetto a quella risultante
dall’impegno presentato in sede d’offerta.
II. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto mandatario, recante l'indicazione
esatta delle parti di fornitura o servizio che, in caso di aggiudicazione, saranno assunte da ogni singolo
componente
3. La dichiarazione di cui al comma 1 punti II, IV, V, VI, VII, VIII, XI, XII e XIII deve essere resa dal legale
rappresentante di ogni impresa. La documentazione di cui al comma 2 punto I viene rilasciata ad una qualsiasi delle
imprese che effettueranno gli adempimenti previsti ed è sufficiente l’allegazione di una sola ricevuta.
4. La dichiarazione di cui al comma 1 punto IX può essere resa dalla sola impresa designata come mandataria.
5. In caso di ATI e Consorzi già formalmente costituiti si deve presentare, oltre alla documentazione di cui al
comma 1 e la dichiarazione recante l'indicazione esatta delle parti di fornitura o servizio che, in caso di
aggiudicazione, saranno assunte da ogni singolo componente, l'atto, in copia autentica o autenticata, del mandato
collettivo speciale con conferimento irrevocabile della rappresentanza a favore del soggetto mandatario, qualificato
capogruppo.
6. L’impresa capogruppo di ATI o Consorzi già costituiti, oltre alla documentazione presentata quale membro
dell’associazione, deve:
I. costituire il deposito cauzionale provvisorio;
II. sottoscrivere l’offerta con firma del proprio Legale Rappresentante.
7. Le imprese che, viceversa, si obbligano in sede d’offerta a costituirsi in Associazione Temporanea di Imprese o
Consorzio di cui all’art 34, lettera e) del Codice Unico devono presentare la documentazione di cui ai precedenti
commi 1 e 2 con firma congiunta dei propri legali rappresentanti. La cauzione provvisoria dovrà essere intestata a
tutti i componenti della costituenda ATI o del Consorzio.
8. In caso di procedura ristretta o negoziata il concorrente qualificato singolarmente può partecipare singolarmente
ovvero in qualità di mandatario di una Associazione Temporanea di Imprese costituita o costituenda o di un
Consorzio di cui all’art 34, comma 1, lettera e) del Codice Unico. Nel caso in cui partecipi in Associazione
Temporanea di Imprese, contestualmente all’offerta deve essere presentata una dichiarazione attestante il possesso
dei requisiti da parte di ciascun mandante non già qualificato.
9. In caso di Consorzi di cui all’art. 34, lett. b) e c), del Codice Unico questi devono dichiarare altresì il nominativo
delle ditte consorziate che, in caso di aggiudicazione, eseguiranno la prestazione e queste ultime devono presentare
la dichiarazione di cui al comma 1 punti IV,V, VII e XII.
10. Tutti gli elaborati tecnici che compongono la documentazione tecnica, se richiesta dal bando di gara, dalla
lettera d’invito o dal Disciplinare d’oneri e/o dalla documentazione di gara da esso richiamata, devono essere
comunque formalmente riferibili al soggetto concorrente.
Art. 26 - Non ammissione
1. Fatto salvo quanto previsto dal bando di gara o dal Disciplinare d’oneri e/o dalla documentazione di gara da esso
richiamata, il verificarsi anche di una sola delle seguenti eventualità costituisce motivo insanabile di non
ammissione alla gara:
1. presentazione dell'offerta oltre il termine perentorio indicato nel bando di gara;
2. mancata chiusura del plico esterno in modo idoneo a garantire l’integrità e la segretezza dell’offerta;
3. mancata indicazione, all'esterno del plico, dell'oggetto della gara o comunque degli elementi che ne
consentano l’inequivocabile riferimento alla gara stessa;
4. mancata chiusura del plico contenente l’offerta economica in modo idoneo a garantire l’integrità e la
segretezza della stessa nel caso di procedura di valutazione dell’offerta per fasi successive;
5. mancata presentazione o invalidità anche di uno solo dei documenti di cui all’art 25 comma 1 del presente
REGOLAMENTO PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE
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6.
7.
8.
regolamento, ovvero inosservanza delle prescrizioni o difetto dei requisiti di cui all’art 25 comma 1 del
presente regolamento;
cauzione provvisoria prestata in difformità rispetto a quanto previsto dall’art 24 del presente regolamento;
riscontro di condizioni contrastanti con quanto attestato nella dichiarazione di cui all’art. 25, comma 1
punto IV, ovvero accertamento della sussistenza di situazioni di controllo sostanziale di cui all’art. 34,
comma 2 del Codice Unico;
in caso di richiesta di campionatura, mancata presentazione della stessa, anche parziale, entro il termine
perentorio prescritto dal bando di gara, o mancata sigillatura dell'involucro che la contiene ovvero mancata
indicazione, su detto involucro, dell'oggetto della gara o comunque degli elementi che ne consentano
l'inequivocabile riferimento alla gara stessa.
Art. 27- Commissione Giudicatrice e seduta di gara
1. La commissione giudicatrice è nominata con deliberazione dell’Organo di amministrazione competente e stende
processo verbale delle operazioni effettuate.
2. Nel giorno, nell'ora e nella sede indicati nel bando di gara, in seduta aperta al pubblico, la Commissione
giudicatrice, appositamente nominata, procederà come segue:
I) accertamento dell’osservanza delle modalità di presentazione dei plichi pervenuti;
II) apertura dei plichi regolarmente presentati;
III) accertamento dell’insussistenza dei motivi di non ammissione di cui all’art 26 del presente regolamento;
IV) lettura delle offerte ammesse;
V) accertamento e dichiarazione circa la validità dell’offerta ammessa; l’offerta è invalida se viene indicato un
termine di validità inferiore a quello minimo prescritto ovvero se è condizionata o non sottoscritta o non
contiene tutti gli elementi richiesti o reca l’indicazione di una variazione percentuale in aumento o un aumento
dell’importo posto a base di gara allorché la gara preveda l’offerta di una percentuale di ribasso o un prezzo
massimo oltre il quale non è consentito formulare offerta, oppure, nel caso di aggiudicazione per lotti,
contenga quotazioni parziali e non riferite all’intero lotto. L’offerta invalida viene esclusa dalla gara;
VI) dichiarazione di aggiudicazione provvisoria dell'appalto, seduta stante, a favore del concorrente che ha offerto
il prezzo più basso o il ribasso percentuale più elevato o ha presentato, nell’ipotesi di gara da non aggiudicare
al prezzo più basso, l’offerta economicamente più vantaggiosa;
VII) qualora il bando di gara o il Disciplinare d’oneri e/o la documentazione di gara da esso richiamata prevedano
l'accertamento preliminare della idoneità tecnica di campionature e/o l'esame di documentazioni di idoneità, da
eseguirsi in sede separata, la procedura si concluderà al termine delle operazioni di cui al punto III con un
provvedimento di ammissione alla fase successiva della gara; nel caso appena specificato verrà data tempestiva
comunicazione ai concorrenti del giorno, ora e sede in cui avrà luogo la fase conclusiva della gara, nel corso
della quale, dopo aver reso noto l'esito degli accertamenti eseguiti, si procederà all’apertura delle buste
contenenti le offerte economiche dei concorrenti ammessi ed all’aggiudicazione provvisoria dell'appalto al
miglior offerente;
VIII) in caso di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara o il Disciplinare
d’oneri e/o la documentazione di gara da esso richiamata indicano gli elementi tecnico - economici di
valutazione e i rispettivi punteggi da assegnare alle offerte, mediante l’attribuzione dei quali si procederà alla
individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e quindi all'aggiudicazione provvisoria
dell'appalto, che avrà luogo seduta stante.
IX) Qualora, ai fini dell’aggiudicazione, sia prevista una valutazione tecnica da eseguirsi in sede separata dalla
Commissione, la prima fase di gara si concluderà al termine delle operazioni di cui al punto III con un
provvedimento di ammissione alla fase di valutazione tecnica; in questo caso verrà data tempestiva
comunicazione ai concorrenti del giorno, ora e sede in cui avrà luogo la fase conclusiva della gara, nel corso
della quale si procederà:
a) a rendere noto l'esito delle valutazioni tecniche eseguite dalla Commissione;
b) all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche;
c) alla dichiarazione di validità delle offerte economiche;
d) all’assegnazione del punteggio relativo all’elemento economico;
e) all’attribuzione del punteggio complessivo;
f) alla dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria.
I compiti e le funzioni della Commissione di cui sopra possono essere, in sede di approvazione norme che regolano
la gara di cui al precedente art. 18, integrati e/o modificati in relazione a esigenze e finalità connesse allo specifico
appalto di cui si riferisce la procedura di gara o in relazione ad adempimenti di legge.
Art. 28 – Norme particolari in materia di aggiudicazione provvisoria
REGOLAMENTO PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE
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1. Se non diversamente prescritto dal bando di gara, si procede ad aggiudicazione nel caso in cui risulti ammessa
anche una sola offerta valida, salvo che la stessa risulti non conveniente o inidonea in relazione all’oggetto del
contratto.
2. Le offerte non sono soggette a variazioni in sede di gara.
3. Nel caso in cui due o più concorrenti presentino la stessa miglior offerta ovvero, nelle gare da aggiudicarsi
all’offerta economicamente più vantaggiosa, alle offerte di due o più concorrenti venga attribuito lo stesso miglior
punteggio complessivo, si procede mediante sorteggio seduta stante, salvo diversa prescrizione del bando di gara.
Art. 29- L’offerta irrevocabile
1. L'offerta, che si considera proposta irrevocabile ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1329 e 1331 c.c., è
impegnativa per il concorrente per un periodo non inferiore a 180 giorni, sempre che il bando di gara non disponga
diversamente.
Art. 30 - Anormalità delle offerte
1. Ove si ravvisi la presenza di offerte anomale, rispetto al valore presunto della fornitura o al valore presunto della
prestazione da eseguire, dopo l’esperimento della gara verranno esaminati gli elementi giustificativi del prezzo o
del corrispettivo che saranno richiesti al soggetto provvisoriamente aggiudicatario. Le offerte devono essere
sottoposte obbligatoriamente a verifica di congruità qualora il prezzo o il corrispettivo offerto sia superiore o
inferiore al 30% rispetto all’importo presunto di spesa previsto.
2. Qualora gli elementi giustificativi del prezzo non siano utili a rimuovere la preliminare valutazione di anormalità,
anche a seguito di esame in contraddittorio con il concorrente provvisoriamente aggiudicatario, si dà luogo alla
revoca dell’aggiudicazione provvisoria, all’esame degli elementi giustificativi richiesti agli altri soggetti in ordine
di graduatoria, la cui offerta risulti anormalmente bassa, all’eventuale esclusione delle offerte ritenute inaccettabili
ed all’aggiudicazione dell'appalto a favore della migliore offerta fra quelle non viziate da anormalità.
Sezione IV- Procedure ristrette e negoziate
Art. 31 - Procedure ristrette
1. Nelle procedure ristrette l’avviso di gara prevede un termine per consentire agli aspiranti concorrenti di
manifestare l’intenzione di partecipare alla gara e, se previsto, di documentare il possesso dei requisiti richiesti per
la partecipazione. ATAF può integrare la lista dei potenziali concorrenti inserendo nell’elenco delle ditte da
invitare, oltre quelle che hanno presentato domanda e posseggono i requisiti, anche altre ditte estratte dall’Albo
Fornitori.
2. La procedura successiva all’invito a presentare offerta è disciplinata analogamente a quanto previsto per le
procedure aperte, fatta salva la possibilità, in sede di approvazione norme che regolano la gara di cui al precedente
art. 18, di prevedere per le procedure ristrette modalità procedurali parzialmente semplificate.
Art. 32- Procedure negoziate
1. La procedura negoziata con pubblicazione dell’avviso segue di norma la procedura prevista per la gara aperta
salvo diversa indicazione del bando in ordine alla pubblicità delle sedute di gara. Con l’avviso si può promuovere
una procedura analoga a quella aperta richiedendo la presentazione diretta delle offerte, unitamente alla
documentazione del possesso dei requisiti necessari, oppure l’avviso può soltanto sollecitare manifestazioni
d’interesse ed allora la procedura si svolge in modo analogo alla procedura ristretta.
2. La procedura negoziata diretta o plurima senza pubblicazione di avviso può essere effettuata soltanto per le
occasioni, le contingenze e i motivi previsti nell’art. 221 del Codice unico.
3. In caso di offerte plurime la procedura può prevedere una prima fase di confronto tecnico e/o economico fra le
ditte offerenti, confronto finalizzato alla individuazione della migliore soluzione tecnica e/o della migliore offerta;
ed una seconda fase di negoziazione tendente a conseguire ulteriori miglioramenti dell’offerta dal/i concorrente/i
che ha/hanno presentato la migliore offerta o le migliori condizioni per l’ATAF secondo quanto prescritto dal
bando di gara. In ogni caso deve essere effettuata una procedura di confronto che garantisca la par condicio a tutti i
concorrenti.
4. Nelle procedure negoziate di importo inferiore ad euro 200.000,00, può altresì essere previsto, in sede di
approvazione norme che regolano la gara di cui al precedente art. 18, che l’offerta non sia corredata da cauzione
provvisoria e richiedere la costituzione della sola cauzione definitiva.
Sezione V- Gare on-line
Art 33 -Principi generali
1. ATAF ha la facoltà di individuare il soggetto aggiudicatario, oltre che con le tradizionali procedure, anche
attraverso l’utilizzo del sistema delle negoziazioni on-line.
REGOLAMENTO PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE
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I fornitori interessati accedono previa attività di registrazione ed abilitazione finalizzata alla conoscenza ed
accettazione delle procedure operative che regolano le negoziazioni on-line, nonché alla dotazione di una chiave di
accesso e password per accedere al sistema informatico con il quale si svolgeranno le negoziazioni.
2. La procedura on-line può essere applicata a qualsiasi tipologia di gara seguendone le regole per l'intero
procedimento di aggiudicazione o quanto meno fino alla presentazione dell’offerta. Deve comunque essere
assicurata la parità di condizioni dei partecipanti nel rispetto dei principi di trasparenza e di semplificazione delle
procedure, dei principi di parità di trattamento, non discriminazione e tutela della concorrenza, nonché dei principi
di massima sicurezza e riservatezza dei dati.
3. La procedura telematica di acquisto è realizzata nel rispetto dei principi di sicurezza fissati dal D.L.vo 196 del
30.06.2003.
4. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi si esercita con l’interrogazione delle registrazioni di sistema che
contengono la documentazione in formato elettronico degli atti della procedura.
5. Alle comunicazioni ed alle trasmissioni di documenti tra gli utenti (concorrenti o offerenti) e ATAF si applicano
le disposizioni di cui all’art. 14 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445; tutti gli atti devono comunque essere formati nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 77 del Codice unico.
6. L’utilizzo del sistema di acquisto attraverso procedura on-line viene esplicitamente reso noto ai soggetti
interessati negli atti di gara nonché nel sito internet aziendale nella parte dedicata ai fornitori, dove devono essere
adeguatamente pubblicizzate le gare da esperire on-line.
7. ATAF si riserva, al fine di assicurare la più ampia partecipazione alle negoziazioni on-line, di pubblicare sui
principali organi di stampa a diffusione nazionale, con cadenza trimestrale, un avviso contenente le modalità ed
ogni altra informazione utile per partecipare alle negoziazioni in parola.
8. Il ricorso alle procedure on-line è possibile quando le specifiche dell’appalto possono essere fissate in maniera
precisa e la valutazione delle offerte sia effettuabile automaticamente attraverso il mezzo elettronico, sulla base di
elementi quantificabili in modo tale da poter essere espressi in cifre o percentuali.
Art. 34 – Criteri di aggiudicazione
1. Nella procedura on-line l’aggiudicazione avviene di norma al prezzo più basso oppure secondo i prezzi e/o i
valori degli elementi dell’offerta indicati negli atti di gara, qualora l’appalto venga aggiudicato all’offerta
economicamente più vantaggiosa.
2. Nel caso di aggiudicazione al prezzo più basso, le modalità attraverso le quali può essere espresso il massimo
ribasso sono quella dell’asta di acquisto di tipo “inverso”, a rilanci multipli, on-line oppure la richiesta di offerta online in busta chiusa digitale. Con la prima procedura il fornitore invitato inserisce a sistema la propria offerta e,
sulla base delle offerte anonime inserite dagli altri concorrenti, ha la possibilità di migliorare a ribasso la propria
migliore offerta mediante rilanci in tempo reale entro i termini di durata dell’asta. Con la seconda forma di
procedura il fornitore invitato presenta la propria migliore offerta entro il termine di scadenza, non conoscendo le
offerte inserite dagli altri concorrenti invitati, che pertanto rimangono segrete fino all’apertura delle buste digitali.
3. Nel caso di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, gli elementi di valutazione devono essere
quantificabili meccanicamente secondo formule matematiche relative alla ponderazione di tutti i criteri stabiliti per
determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa. Gli elementi tecnici di valutazione con il relativo punteggio,
nonché il punteggio tecnico minimo da conseguire per essere ammessi all’asta sono predeterminati nella lettera
d’invito. Le proposte tecniche presentate costituiscono oggetto di valutazione da parte di un’apposita Commissione.
Al termine della valutazione tecnica vengono comunicati i punteggi conseguiti alle ditte che hanno realizzato un
punteggio tecnico pari o superiore a quello minimo definito nella lettera d’invito stessa, e viene data comunicazione
mediante e-mail della data e dell’ora di svolgimento della negoziazione. Ogni partecipante deve essere
costantemente ed in tempo reale informato della propria classificazione. A tal fine, durante lo svolgimento dell’asta,
il dispositivo elettronico utilizzato da ATAF procede alla riclassificazione automatica delle offerte in funzione dei
nuovi prezzi e/o dei nuovi valori presentati. ATAF ha facoltà di stabilire negli atti di gara che, nel corso dell’asta,
renderà visibile a ciascun partecipante il numero dei partecipanti alla gara, ma non l’identità dei medesimi fino al
momento dell’aggiudicazione.
4. Sia per l’aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso che per l’aggiudicazione con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, dopo aver dichiarato conclusa l’asta elettronica, si darà luogo alla verifica della
eventuale anomalia delle offerte ed alla successiva aggiudicazione della gara.
5. Le modalità di svolgimento degli acquisti on-line sono disciplinate dalle relative procedure operative, che
dovranno necessariamente e preliminarmente essere accettate e sottoscritte dalle imprese che intendono partecipare
alle singole negoziazioni.
Capo II
REGOLAMENTO PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE
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Procedure di gara per lavori
Sezione I – Pubblicità
Art. 35 – Pubblicità e termini per le procedure di gara relative a lavori.
1. Per gli appalti di lavori di importo compreso tra 500.000,00 euro e la soglia comunitaria si applicano le procedure
di cui agli artt. 122 e 123 del Codice Unico.
2. Per gli appalti di lavori di importo superiore a 150.000,00 euro ed inferiore a 500.000,00 euro, le procedure ad
evidenza pubblica vengono indette mediante pubblicazione di un bando, contenente gli elementi indicati
nell'allegato A e tutte le informazioni utili per partecipare alla gara.
3. Il bando per i lavori di cui al comma 2 è pubblicato nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori
nonché sul sito informatico di ATAF, sul sito informatico della Regione previsto al tal fine e per estratto su almeno
un quotidiano locale.
4. Gli effetti giuridici connessi alla pubblicità delle procedure di cui al comma 2 decorrono dalla pubblicazione
nell'albo pretorio del Comune.
5. Relativamente ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte si applicano i termini
indicati all’articolo 227 del Codice Unico ridotti della metà. Nei casi di urgenza motivata nel bando, i termini di
presentazione dell’offerta nelle procedure aperte possono essere ulteriormente ridotti, ma mai inferiori ai 15 giorni
dalla data di trasmissione del bando.
6. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento dei lavori di cui al comma 2 contiene gli elementi indicati
nell'allegato B, e ogni altra informazione ritenuta utile e va pubblicato entro due mesi dall’aggiudicazione definitiva
adottando le corrispondenti forme di pubblicità previste per l’indizione della gara al medesimo co. 2.
Sezione II –Partecipazione
Art. 36 - Requisiti e avvalimento.
1. L’impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti di ordine generale, economici
tecnici richiesti nel bando.
2. Sono esclusi dalla partecipazione alle gare di lavori i soggetti che non soddisfano i requisiti di ordine generale cui
all’art. 38 comma 1) del Codice Unico.
3. Inoltre non possono presentare offerta i concorrenti che non soddisfano i requisiti tecnici, economici e finanziari
richiesti nel bando di gara adeguati alla tipologia di attività ed all’importo posto a base di gara.
4. Per i lavori di importo superiore a 150.000,00 Euro il concorrente dovrà dimostrare il possesso dei requisiti
tecnici ed economici mediante la produzione del certificato di iscrizione SOA per categoria e classifica adeguata
all’oggetto ed importo dell’appalto. La stazione appaltante, ove opportuno in relazione alla natura dell’appalto,
potrà inoltre richiedere la seguente documentazione:
- Requisiti economici:
a) Bilanci o estratti di bilanci;
b) Idonee referenze bancarie;
c) Fatturato globale degli ultimi tre esercizi che non dovrà essere, per ciascun esercizio, inferiore alla metà
del valore dell’appalto, salvo se non diversamente e motivatamente disposto nell’autorizzazione a
contrarre di cui al precedente art. 18.
- Requisiti tecnici:
a) Elenco dei principali lavori analoghi all’oggetto dell’appalto eseguiti negli ultimi tre anni con
l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati dei relativi contratti. L’importo
complessivo di tali lavori non dovrà essere, nel triennio, inferiore al valore dell’appalto, salvo se non
diversamente e motivatamente disposto nell’autorizzazione a contrarre di cui al precedente art. 18;
b) certificati di buona esecuzione atti a dimostrare di aver realizzato lavori analoghi all’oggetto dell’appalto;
c) piena disponibilità dei mezzi necessari all’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto;
d) documentazione atta a dimostrare di aver adempiuto agli obblighi di sicurezza a termini dell’art. 87 del
Codice unico.
Il possesso dei requisiti di cui sopra può essere provato dal concorrente mediante dichiarazione sottoscritta in
conformità alle disposizioni di legge vigenti, fatta comunque salva la facoltà di ATAF di procedere alla verifica
delle attestazioni prodotte. In ogni caso al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a
conferma di quanto dichiarato in sede di gara.
5. La stazione appaltante può inoltre indicare nell’avviso se vi sono lavori subappaltabili individuando la categoria
ovvero lavori scorporabili a qualificazione obbligatoria. In caso di lavori subappaltabili, il concorrente potrà
qualificarsi avendo l’iscrizione SOA solo per la categoria prevalente e per l’intero importo dell’appalto, oltre agli
altri eventuali documenti richiesti. Resta ferma quanto previsto all’art. 118 del Codice unico.
6. In caso di lavori per i quali il bando di gara richieda la qualificazione obbligatoria, il concorrente singolo o
REGOLAMENTO PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE
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associato dovrà dimostrare il possesso della qualificazione SOA oltre che per la categoria prevalente anche per le
ulteriori categorie indicate nel bando.
7. Il bando di gara può prevedere che, in relazione alla natura o all’importo dell’appalto, le imprese partecipanti
possano avvalersi solo dei requisiti economici e dei requisiti tecnici, ovvero che l’avvalimento possa integrare un
preesistente requisito tecnico o economico già posseduto dall’impresa avvalente in misura o percentuale indicata
nel bando stesso.
8. L’avvalimento negli appalti di lavori è ammesso solo per il possesso di requisiti tecnici ed economici ovvero
attestazioni SOA con le seguenti limitazioni:
- il concorrente può avvalersi esclusivamente dei requisiti economici delle società facenti parte dello
stesso Gruppo;
- il concorrente può avvalersi dei requisiti tecnici e delle attestazioni SOA di altre società purché
l’avvalimento sia dimostrato da idoneo titolo di disponibilità del requisito di cui il concorrente
intende avvalersi.
Nel bando di gara sono precisati quali dichiarazioni o quale documentazione probatoria ATAF intende richiedere in
caso di avvalimento; resta salva la facoltà di ATAF di accertare in ogni momento e con qualsiasi mezzo il possesso
dei requisiti da parte della impresa ausiliaria.
La qualificazione ottenuta mediante avvalimento determina la responsabilità solidale della impresa concorrente e
dell'impresa ausiliaria verso la stazione appaltante.
9. L’avvalimento non potrà in nessun caso costituire elusione delle norme sul subappalto. L'impresa ausiliaria può
comunque assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
10. L’impresa ausiliaria dovrà produrre le dichiarazioni di cui all’art. 49 comma 2 del Codice Unico.
Sezione III –Procedure aperte
Art. 37- Norme specifiche
1. Nelle procedure aperte per l’aggiudicazione di lavori si seguono le stesse norme previste per le procedure di
aggiudicazione di beni e servizi di cui alla sezione III, del Capo I del Titolo VI del presente regolamento, se non
diversamente disposto.
2. La cauzione provvisoria è di norma fissata al 2% dell’importo dei lavori fatta salva la facoltà di ATAF di
consentire ai concorrenti di ridurre della metà la percentuale della cauzione per le imprese provviste di
certificazione di qualità.
3. Per la partecipazione alle gare delle Associazioni Temporanee di Imprese e Consorzi, varranno le disposizioni
della legge pro tempore in vigore.
Sezione IV – Procedure ristrette e negoziate
Art. 38 - Procedure ristrette.
1. Nelle procedure ristrette l’avviso di gara prevede un termine per consentire agli aspiranti concorrenti di
manifestare l’intenzione di partecipare alla gara e, se previsto, di documentare il possesso dei requisiti richiesti per
la partecipazione. ATAF può integrare la lista dei potenziali concorrenti inserendo nell’elenco delle ditte da
invitare, oltre quelle che hanno presentato domanda e posseggono i requisiti, anche altre ditte estratte dall’Albo
Fornitori ovvero dal sito dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
2. La procedura successiva all’invito a presentare offerta è disciplinata analogamente a quanto previsto per le
procedure aperte, fatta salva la possibilità, in sede di approvazione norme che regolano la gara di cui al precedente
art. 18, di prevedere per le procedure ristrette modalità procedurali parzialmente semplificate.
Art. 39 – Procedura negoziata
1. La procedura negoziata con pubblicazione dell’avviso segue di norma la procedura prevista per la gara aperta
salvo diversa indicazione del bando in ordine alla pubblicità delle sedute di gara.. Con l’avviso si può promuovere
una procedura analoga a quella aperta richiedendo la presentazione diretta delle offerte, unitamente alla
documentazione del possesso dei requisiti necessari, oppure l’avviso può soltanto sollecitare manifestazioni
d’interesse ed allora la procedura si svolge in modo analogo alla procedura ristretta.
2. La procedura negoziata diretta o plurima senza pubblicazione di avviso può essere effettuata soltanto per le
occasioni, le contingenze e i motivi previsti nell’art. 221 del Codice unico.
3. In caso di offerte plurime la procedura può prevedere una prima fase di confronto tecnico e/o economico fra le
ditte offerenti, confronto finalizzato alla individuazione della migliore soluzione tecnica e/o della migliore offerta;
ed una seconda fase di negoziazione tendente a conseguire dal/i concorrente/i che ha/hanno presentato la migliore
offerta o le migliori condizioni per ATAF secondo quanto prescritto dal bando di gara. In ogni caso deve essere
effettuata una procedura di confronto che garantisca la par condicio a tutti i concorrenti.
REGOLAMENTO PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE
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4. Nelle procedure negoziate di importo inferiore ad euro 200.000,00, può altresì essere previsto, in sede di
approvazione norme che regolano la gara di cui al precedente art. 18, che l’offerta non sia corredata da cauzione
provvisoria e richiedere la costituzione della sola cauzione definitiva.
Sezione V - Norme Comuni
Art. 40 - Criteri di aggiudicazione e anomalia dell’offerta
1. Le procedure di gara per l’affidamento dei lavori possono essere aggiudicate secondo i criteri del prezzo più
basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Ai fini della scelta del criterio di aggiudicazione e degli
elementi di valutazione nel caso di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa si rinvia q quanto
stabilito al precedente art. 14.
2. E’ facoltà di ATAF, ove ravvisi la presenza di offerte anomale rispetto al valore dell’appalto, esaminare gli
elementi giustificativi del prezzo o del corrispettivo che saranno richiesti al soggetto provvisoriamente
aggiudicatario. In alternativa, nel caso di appalti aggiudicati con il criterio del prezzo più basso, è facoltà di ATAF
prevedere, indicandolo nel bando o nella lettera d’invito, l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi
dell’art. 86 del Codice Unico.
Capo III
Sistemi di qualificazione dell’ATAF e del prodotto.
Dialogo tecnico. Centrali di committenza. Accordo quadro. Incarichi di progettazione
Art. 41 - Sistemi di qualificazione
1. ATAF, allorché intenda istituire un proprio sistema di qualificazione degli imprenditori, fornitori o prestatori di
servizi, lo rende noto pubblicando un avviso redatto secondo il modello di cui all'allegato C, ove sono fra l’altro
indicate le finalità del sistema di qualificazione e le modalità per conoscere le norme relative al suo funzionamento.
2. Quando il sistema ha una durata superiore a tre anni, l'avviso viene pubblicato annualmente. Quando il sistema
ha una durata fino a tre anni è sufficiente un avviso iniziale. L'avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione
va pubblicato con le stesse forme e modalità previsti per i bandi di gara
3. Il principio che disciplina il sistema è quello della durata prefissata rispetto al termine di scadenza, ma anche la
possibilità per gli imprenditori di essere qualificati in ogni tempo di validità del sistema.
4. In prima indizione ATAF indica un termine utile entro il quale devono essere presentate le candidature e la
documentazione richiesta. Allo scadere del termine ATAF provvede, anche mediante apposita commissione, alla
valutazione delle candidature, verificando la documentazione presentata e, se del caso, effettuando sopralluoghi su
stabilimenti e impianti produttivi. I candidati devono dimostrare il possesso dei requisiti richiesti tra cui, in
particolare, quelli indicati all’art 25 comma 1 punti V, VII, VIII, XII del presente regolamento e trova applicazione
l’art. 50 del Codice Unico.
5. A conclusione di questa prima fase ATAF, anche a mezzo della commissione di cui al comma precedente,
predispone l’elenco dei candidati qualificati e quello dei candidati non qualificati. L’avvenuta qualificazione è resa
nota ai soggetti qualificati attraverso comunicazione diretta e specifica, se del caso anche a mezzo di posta
elettronica; la mancata qualificazione deve essere resa nota con la stessa modalità ma deve, altresì, essere indicato il
motivo per cui il soggetto candidato non è stato qualificato.
6. ATAF o la Commissione di cui sopra effettua periodicamente la verifica delle candidature che siano state
eventualmente presentate in epoca successiva a quella di scadenza del termine di prima indizione.
7. ATAF, in presenza di un sistema di qualificazione, invita a presentare offerta i soggetti candidati che risultino
qualificati alla data di spedizione della richiesta d’offerta. La procedura si svolge successivamente come una
ordinaria procedura ristretta o negoziata.
8. ATAF, allorché intende avvalersi di un sistema di qualificazione indetto e gestito da un’altra stazione appaltante,
provvede ad acquisire il consenso di tale stazione, definendo con essa le modalità operative dell’accordo:
successivamente rende nota tale decisione agli operatori economici mediante pubblicazione di un avviso secondo le
stesse forme adottate per l’indizione di un proprio sistema di qualificazione. Al momento di indire la procedura
concorsuale, ATAF richiede alla stazione appaltante di cui si avvale l’elenco dei fornitori che risultano alla data da
quest’ultima qualificati e provvede a richiedere direttamente offerta a questi ultimi secondo una procedura che si
svolge come una ordinaria procedura ristretta o negoziata.
9. ATAF può indire un sistema di qualificazione di prodotti. In tal caso i candidati interessati a presentare un tipo di
prodotto idoneo presentano quanto richiesto sul piano documentale ed, eventualmente, un campione. ATAF si
riserva di effettuare collaudi e prove, anche presso laboratori di fiducia. Per ogni adempimento ATAF segue per
quanto possibile una procedura analoga a quella prevista nei commi precedenti.
10. Allorché ATAF deve provvedere ad acquistare i prodotti qualificati procede, secondo l’importo di spesa, ad un
acquisto in economia o all’indizione di una gara pubblica in modalità ristretta o negoziata. Se vi sono più prodotti
REGOLAMENTO PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE
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qualificati per lo stesso particolare di catalogo l’oggetto dell’acquisto o della gara deve contenere la facoltà per il
concorrente di quotare e fornire alternativamente ciascun tipo di prodotto qualificato.
Art. 42 - Dialogo tecnico
1. Prima dell’avvio di una procedura di aggiudicazione di un appalto particolarmente complesso, in ordine al quale
ATAF non è in possesso di tutti gli elementi di valutazione tecnica, di valutazione economica e di conoscenza di
mercati specialistici, che la guidino in termini diretti e sicuri verso una determinata soluzione, l’ATAF stessa può
sollecitare o ricevere contributi progettuali da parte di professionisti od imprese allo scopo di predisporre un
capitolato tecnico pienamente rispondente alle proprie esigenze.
2. La sollecitazione viene rivolta agli operatori specialistici attraverso la loro convocazione ad una conferenza
introduttiva di presentazione nella quale vengono illustrate le esigenze di ATAF e le plurime soluzioni della
questione che sono state individuate oppure viene dichiarata la mancata individuazione di una qualsiasi soluzione.
Se ATAF ha ricevuto un contributo spontaneo, di tale contributo deve essere data notizia nella conferenza
introduttiva.
3. Nella seduta stessa viene fissato un termine congruo per l’effettuazione di una conferenza conclusiva nella quale
sono invitati a partecipare tutti coloro che sono stati presenti nella conferenza introduttiva. In tale conferenza
conclusiva si prende nota delle soluzioni offerte da coloro che le propongono, ammettendo al dibattito su ciascuna
proposta, in un tempo definito, anche gli intervenuti che non hanno presentato proposte o ne hanno presentate
diverse da quella in discussione.
4. Di ciascuna conferenza viene redatto sommario processo verbale dal quale devono almeno risultare i soggetti
presenti e coloro che sono intervenuti durante la conferenza con una sommaria descrizione delle proposte ricevute
da ATAF.
5. A conclusione del procedimento ATAF non può inserire nel capitolato tecnico, che viene predisposto,
disposizioni o prescrizioni tali da costituire un limite o un impedimento alla libera concorrenza e, comunque, le
soluzioni e le specifiche tecniche indicate devono essere previste in coerenza con quanto prescritto dall’art. 68 del
Codice Unico.
6. ATAF può anche decidere di avviare un dialogo tecnico allorché, per il medesimo oggetto, ha indetto due
esperimenti di gara senza ricevere offerte oppure avendo ricevuto offerte che sono risultate invalide per motivi di
carattere tecnico o comunque inefficaci o inappropriate.
Art. 43 - Centrali di committenza
1. ATAF può avvalersi per i propri acquisti di una o più centrali di committenza. Appalti di forniture e servizi
effettuati tramite le centrali di committenza si considerano in linea con le norme e le direttive europee se le centrali
di committenza hanno rispettato a loro volta le prescrizioni delle direttive europee in materia di appalti pubblici.
2. La centrale di committenza può assumere forma consortile ma non vi possono far parte soggetti diversi da coloro
che usufruiscono dei servizi della centrale.
3. ATAF che intende avvalersi di una centrale deve preventivamente concordare i termini di una convenzione con
la centrale stessa e successivamente procedere ad una pubblicazione di un avviso in termini e con modalità analoghi
a quelli previsti per i sistemi di qualificazione.
Art. 44 - Accordo quadro
1. Nel caso che ATAF abbia necessità di pluralità di prestazioni protratte per un tempo determinato oppure abbia
necessità di usufruire, per motivi tecnici e/o economici, di prestazioni parziali in relazione ad uno specifico e più
ampio programma di esecuzione di lavori, forniture o servizi, essa stipula un accordo quadro, in cui sono fissate le
condizioni generali di realizzazione del programma e le modalità di determinazione di successivi rapporti negoziali
soprattutto con riferimento ai prezzi ed eventualmente alle quantità.
2. I contratti applicativi dell’accordo quadro possono essere stipulati con procedura negoziata senza pubblicazione
di bando, fermo restando che l’accordo quadro deve essere aggiudicato a seguito di gara in conformità delle norme
del presente Regolamento.
Art. 45 - Incarichi di progettazione
1. Per gli incarichi di ingegneria relativi a progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza e collaudo di
importo pari o inferiore a € 100.000,00 e per quelli di validazione di progetti di importo pari o inferiore a €
200.000,00, ATAF può procedere, in mancanza di professionalità interne o in mancanza di loro disponibilità
certificate dal responsabile di fase, ad affidamenti secondo una procedura in economia che rispetti i principi di
trasparenza, buona fede e di confronto concorrenziale.
2. ATAF pubblica un avviso sul proprio sito informatico e su almeno due giornali di interesse nazionale con il quale
REGOLAMENTO PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE
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rende noto che per gli incarichi di cui sopra procederà per un periodo di tempo determinato, comunque non
superiore a due anni, alla indizione, mediante successive pubblicazioni sul proprio sito informatico, di uno o più
confronti concorrenziali per l’affidamento di incarichi di progettazione o direzione lavori.
3. In tali avvisi saranno invitati i professionisti interessati, in possesso dei requisiti previsti dal vigente ordinamento
di settore, a presentare le proprie candidature per l’affidamento dell’incarico. I candidati dovranno presentare il
proprio curriculum professionale e un elenco di progetti analoghi a quello oggetto del confronto, con l’allegazione
di una relazione che illustri le caratteristiche peculiari sul piano progettuale di ciascuno dei progetti addotti. ATAF
può altresì richiedere nell’avviso le condizioni economiche richieste per l’espletamento dell’incarico. Nell’avviso
deve essere altresì precisato che le candidature saranno valutate da una Commissione che procederà ad individuare
il professionista meritevole dell’affidamento avvalendosi di una procedura di confronto che preveda l’attribuzione
di un punteggio, secondo una modalità e secondo un criterio indicati nell’avviso. In ciascun avviso non potrà essere
prevista l’attribuzione al curriculum professionale di un punteggio massimo superiore a 40 punti su 100.
4. I servizi tecnici di cui al co. 1, di importo pari o inferiore a € 20.000,00, possono essere oggetto di affidamento
diretto previa negoziazione delle condizioni di affidamento tra il responsabile dell’affidamento di cui all’art. 11 e
l’operatore economico che si intende incaricare del servizio. L’operatore economico viene di norma individuato tra
quelli iscritti all’Albo Fornitori per le categorie merceologiche di servizi oggetto dell’affidamento ed in possesso
dei requisiti di legge per l’espletamento del servizio oggetto dell’affidamento; nel caso in cui non vi siano soggetti
iscritti all’Albo Fornitori o non sussistano candidati idonei, il responsabile dell’affidamento potrà procedere ad una
preliminare ricognizione sul mercato dei soggetti potenzialmente in grado di realizzare i servizi oggetto
dell’affidamento. La scelta degli operatori economici cui affidare i servizi tecnici di cui al presente comma deve in
ogni caso avvenire garantendo un’adeguata rotazione degli incarichi. Resta ferma in ogni caso l’applicazione delle
disposizioni di cui al precedente art. 6.
5. Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo si rinvia all’articolo 91 del Codice Unico.
TITOLO VII
AGGIUDICAZIONE DELLE GARE SUB-EUROPEE DI SERVIZI, FORNITURE E LAVORI
Art. 46 - Aggiudicazione definitiva.
1. Successivamente alla dichiarazione dell’aggiudicazione provvisoria disposta dalla Commissione giudicatrice,
l’Organo di amministrazione competente approva l’aggiudicazione provvisoria e dispone l’aggiudicazione
definitiva, mediante provvedimento motivato.
2. L’aggiudicazione definitiva comunque è sottoposta alla condizione sospensiva della verifica dei requisiti di cui al
successivo articolo.
Art. 47 - Verifica requisiti aggiudicatario
1. ATAF deve verificare in capo all’aggiudicatario e, in caso di Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) c) del
Codice Unico in capo alle imprese che eseguiranno la prestazione, il possesso dei requisiti richiesti acquisendo i
seguenti documenti:
- Certificato della CCIAA competente con la dicitura antimafia se prevista della legge.
- Certificato del tribunale fallimentare attestante l’insussistenza di procedure fallimentari in corso.
- Documentazione a comprova delle dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti di capacità
economico-finanziaria e tecnica richiesti dal bando. Per i requisiti di capacità economico–finanziaria
saranno richiesti i bilanci relativi al periodo indicato in bando, mentre per la capacità tecnica la stessa
ATAF potrà eseguire controlli presso gli Enti/Aziende indicate come referenti dell’aggiudicatario.
- Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).
- Certificato rilasciato dagli Uffici competenti attestante l’ottemperanza alle norme sul diritto al lavoro
dei disabili (L. 68/1999), salvo che il concorrente non abbia dichiarato di esserne esentato.
- In caso di aggiudicazione ad un costituendo Raggruppamento di Imprese: mandato collettivo speciale
con rappresentanza conferita alla capogruppo e risultante da scrittura privata autenticata.
2. Per i soli appalti di lavori occorre altresì richiedere:
Dichiarazione inerente l’organico medio annuo, distinto per qualifica nonché dichiarazione relativa al
contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative
applicato ai lavoratori dipendenti.
3. ATAF inoltre, al fine di verificare quanto dichiarato ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c) m) del Codice Unico
effettuerà le necessarie verifiche richiedendo il certificato del Casellario Giudiziale riferito al titolare, ai soci in caso
di società in nome collettivo, ai soci accomandatari e agli amministratori muniti di potere di rappresentanza; per gli
appalti di lavori, la verifica riguarderà anche i Direttori tecnici.
4. In ogni caso la verifica riguarderà anche i soggetti di cui sopra cessati dalla carica nel triennio antecedente la data
REGOLAMENTO PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE
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di pubblicazione del bando di gara.
Art. 48 - Stipula del contratto.
1. All’esito positivo della verifica dei requisiti e previo rilascio da parte dell’aggiudicatario della cauzione definitiva
e delle polizze assicurative, se richieste, e, in caso di appalto di lavori del Piano di sicurezza come regolato dall’art.
131 del Codice Unico, si procede alla stipula del contratto, nelle forme sotto indicate e nel termine di 60 giorni,
salvo diverso termine indicato nel bando di gara ovvero, in caso di differimento espressamente concordato con
l’aggiudicatario, decorrenti dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva.
2. Il Contratto predisposto dalla Stazione Appaltante deve indicare in modo chiaro:
- l’oggetto del contratto;
- i termini di esecuzione dello stesso;
- il corrispettivo determinato con il ribasso percentuale ovvero con il prezzo offerto.
3. Il contratto è stipulato mediante scrittura privata oppure in forma elettronica, se previsto dal regolamento
dell’ATAF.
4. E’ ammessa la stipula mediante ordine emesso da ATAF e sottoscritto per accettazione dall’aggiudicatario.
TITOLO VIII
AFFIDAMENTI DI INCARICHI DI CONSULENZA SPECIALISTICA E DI INCARICHI PROFESSIONALI
Art. 49 – Affidamenti di incarichi di consulenza specialistica e di incarichi professionali
1. Limitatamente agli incarichi di consulenza e/o professionali per i quali è richiesta specifica elevata competenza
e/o qualificata professionalità, diversi da quelli disciplinati al precedente art. 45, il relativo affidamento consegue,
di norma, ad una procedura semplificata nella quale ATAF invita almeno tre soggetti tra quelli iscritti nell’Albo
Fornitori per le categorie professionali e/o di servizi oggetto della procedura.
Nel caso in cui non vi siano soggetti iscritti all’Albo Fornitori o non sussistano in numero da assicurare il rispetto
delle disposizioni di cui al cpv precedente, ATAF potrà - previa preliminare ricognizione sul mercato dei soggetti
potenzialmente in grado di eseguire l’incarico oggetto della procedura - procedere all’affidamento diretto.
L’individuazione del soggetto affidatario del servizio avviene dando adeguata motivazione della scelta; in
particolare dovrà tenersi conto:
- dell’attitudine e dell’esperienza risultanti dal curriculum o dai precedenti incarichi assunti presso ATAF e realtà
aziendali analoghe per dimensione e/o tipologie di attività;
- della necessità, di norma, di evitare il cumulo degli incarichi;
- del nesso di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto.
2. L’affidamento degli incarichi di cui al co. 1 avviene previa autorizzazione espressa da parte dei soggetti di cui al
precedente art. 10 sulla richiesta motivata del responsabile della funzione aziendale richiedente l’attivazione
dell’affidamento ed in esito all’esperimento della procedura di cui al co. 1..
TITOLO IX
NORME CONTRATTUALI DI CARATTERE GENERALE
Art. 50 - Garanzie contrattuali
a) Garanzia del fornitore
1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 4.5 del presente regolamento, e fatta salva ogni altra garanzia di legge, è
facoltà di ATAF richiedere all’aggiudicatario le seguenti garanzie:
- garanzia di buon funzionamento del prodotto / servizio fornito e di corrispondenza agli standards qualitativi
promessi dall’aggiudicatario o comunque richiesti da ATAF;
- garanzia, in caso di appalto di lavori, per le difformità e i vizi dell’opera e per la mancanza degli standards
qualitativi promessi dall’aggiudicatario o comunque richiesti da ATAF.
2. Tali garanzie della durata di 24 mesi decorrono:
a) Per le forniture e, se applicabile, per i servizi, in alternativa:
- Dalla consegna del materiale all’incaricato addetto a riceverlo;
- Dall’atto di accettazione dello stesso, se sussiste una procedura formalizzata per l’accettazione;
- dall’ultimo collaudo favorevole;
- dalla scadenza del periodo di manutenzione se conforme agli usi.
b) Per gli appalti di lavori:
- dal favorevole certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.
3. In deroga all’art. 1495 Cod. Civ. ATAF decade dalla garanzia qualora non faccia denunzia del vizio/difetto
all’aggiudicatario entro 60 giorni dalla dalla consegna o dal collaudo mentre per i lavori la denuncia deve essere
inoltrata prima che il certificato di collaudo/regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
4. ATAF indica di norma, nel contratto di appalto, nell’ordine o comunque nel documento avente valore di
REGOLAMENTO PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE
23
contratto le seguenti clausole:
- l’Appaltatore, durante il periodo di garanzia ed indipendentemente dall’avvenuta liquidazione del saldo,
prende a proprio carico e onere la sostituzione e/o la riparazione di ogni componente difettoso,
assumendosi tutte le spese, ivi comprese quelle di imballo, trasporto e dogana tra il sito e il luogo di
riparazione (andata e ritorno), la riparazione e/o eliminazione del vizio e/o difformità dell’opera e, in ogni
caso, ogni intervento necessario ad assicurare la rispondenza della prestazione alle condizioni contrattuali.
- Qualora siano state richieste delle specifiche “performance” in contratto, il Fornitore, durante il periodo di
garanzia, dovrà correggere a propria cura ed onere le anomalie constatate sulla fornitura, comprese le
attrezzature e i pezzi di ricambio, per garantire il rispetto delle performance richieste.
- In deroga a quanto previsto dagli Artt. 1491 e 1667 cod. Civ.. per il periodo di garanzia sopra indicato,
l’Appaltatore è tenuto alla garanzia anche se i vizi e/o i difetti erano conosciuti e/o riconoscibili al
momento dell’accettazione della merce o in fase di collaudo.
5. Resta salva in ogni caso la disciplina prevista dall’art. 1669 c.c per la rovina e difetti delle cose immobil.i.
b) Garanzia di esecuzione (cauzione definitiva)
1. ATAF, per contratti stipulati a seguito di procedura in economia, di valore superiore a 20.000 Euro per forniture
e servizi od superiore a 40.000 Euro per lavori, richiede una garanzia di esecuzione in misura non inferiore al 5%
dell’importo del contratto. Per contratti stipulati a seguito di procedura in economia di importo inferiore alle soglie
di cui sopra, resta comunque la facoltà di richiedere detta garanzia.
2. Per contratti stipulati a seguito di procedura di gara pubblica sub-europea ATAF richiede una garanzia di
esecuzione in misura non inferiore al 10% dell’importo del contratto, fermo restando che l’aggiudicatario, al quale è
stato rilasciato da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 e della serie Uni
Cei En Iso/Iec 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso
9000, può ridurre l’importo della garanzia del 50%, previa presentazione del certificato attestante il possesso del
requisito richiesto.
3. La cauzione definitiva può essere versata mediante fidejussione bancaria o assicurativa prestate da primari istituti
bancari o assicurativi. Tale cauzione dovrà prevedere espressamente:
- il pagamento entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta di ATAF senza che il garante possa opporre a tale
richiesta eccezioni o contestazioni di alcun tipo, comprese quelle spettanti al debitore, in deroga all’art. 1945 del
c.c., e nonostante l’eventuale opposizione del debitore o la pendenza di eventuali controversie sulla sussistenza o
esigibilità del credito garantito dalla cauzione;
- la rinuncia da parte del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore, in deroga all’art. 1944 del
c.c.;
- l’impegno del garante a rimanere obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale con l’espressa
rinunzia alle eccezioni di cui all’art. 1957 e quindi l’espressa esenzione per ATAF dall’onere di proporre le sue
istanze contro il debitore principale per i casi contemplati dal primo secondo e terzo comma dell’art. 1957;
- l’impegno del garante a rimanere obbligato per il pagamento della garanzia anche nel caso in cui il debitore sia
assoggettato ad una procedura concorsuale, ed a rimborsare le somme che ATAF abbia dovuto restituire a seguito
dell’eventuale revoca o dichiarazione di inefficacia, contenute in una sentenza anche non passata in giudicato, dei
pagamenti effettuati da parte del garante in esecuzione della garanzia.
4. La garanzia di esecuzione è prestata a garanzia degli impegni tutti del contratto e dovrà avere validità:
- per gli appalti di lavori: fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di quello di regolare
esecuzione;
- per gli appalti di forniture e servizi fino all’emissione dell’ultimo collaudo favorevole ovvero, se previsto, fino
alla scadenza del periodo di manutenzione.
5. Per contratti ad esecuzione continuata dove per la natura del contratto non è previsto collaudo, la cauzione avrà
validità fino al termine del contratto stesso e comunque fino a dichiarazione di svincolo di ATAF.
6. ATAF potrà rivalersi sulla garanzia fideiussoria, con escussioni anche parziali e anche ripetute, per le prestazioni
rese necessarie dalle difformità e/o dai vizzi dei prodotti, dei servizi, dei l’avori o dell’opera. In tal caso
l’appaltatore è tenuto a reintegrare la cauzione nell’importo originario.
c) Garanzia ulteriore per i contratti di lavori
1. Nel contratto di appalto o nell’ordine, ATAF stabilisce che il pagamento della rata di saldo, corrispondente
all’ultima rata e pari indicativamente al 10% dell’importo contrattuale, viene effettuato previo rilascio di una
garanzia fideiussoria pari all’importo della rata e della durata di anni due.
2. Qualora il pagamento avvenga in una sola soluzione, una quota percentuale, sempre pari di norma al 10%, viene
pagata solo dietro presentazione della garanzia fideiussoria di cui sopra.
d) Garanzie per i contratti di forniture e servizi
1. ATAF può stabilire che una parte dell’importo contrattuale, pari al 10% dell’importo del contratto, sarà trattenuto
REGOLAMENTO PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE
24
a copertura degli obblighi di garanzia del Fornitore e che tale somma sarà pagata senza interessi alla scadenza del
periodo di garanzia.
2. ATAF, su richiesta del Fornitore, provvede al pagamento della rata di cui sopra, previo rilascio di una cauzione
sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa che dovrà avere le seguenti caratteristiche:
- importo corrispondente a quello da trattenere;
- durata pari al periodo di garanzia;
- decorrenza dall’inizio della garanzia
3. Inoltre la fideiussione deve contenere espressamente le seguenti clausole:
- rinunzia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 Codice Civile;
- operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta della Committente.
Art. 51 – Assicurazioni
1. ATAF, in relazione alla particolare natura dei contratti, può richiedere all’Appaltatore una polizza assicurativa
del tipo “All Risk”, da stipulare con primarie Compagnie di Assicurazione, a copertura di tutti i rischi derivanti
dall’esecuzione dell’appalto e che dovrà avere un massimale adeguato al rischio effettivo.
2. La polizza dovrà anche coprire gli eventuali danni a terzi, compresi i dipendenti di ATAF o persone da
quest’ultima incaricate per specifiche attività nell’ambito del contratto.
3. La polizza deve essere valida fino al termine di esecuzione del contratto ovvero fino alla scadenza del periodo di
manutenzione; per i lavori, la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di
emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Art. 52 - Penali per inadempienze
1. Per i contratti di appalto di lavori, prestazioni di servizio e forniture, ATAF nel Disciplinare d’oneri e/o nella
documentazione di gara da esso richiamata stabilirà le penali per ritardo nell’adempimento e/o inadempimento
(indicativamente nella misura del 2 per mille per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo).
2. La penalità potrà essere applicata all’Appaltatore a seguito di semplice constatazione di ATAF a mezzo del
responsabile dell’esecuzione.
3. Indipendentemente dall’applicazione delle penali sopra indicate, nel caso in cui per negligenza dell’Appaltatore
lo sviluppo esecutivo del contratto non fosse tale da assicurarne il compimento nel tempo prefissato ovvero nel caso
sia accertata dal responsabile dell’esecuzione del contratto una condotta dei lavori visibilmente insufficiente a
mantenere i termini di consegna richiesti, ATAF ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida
ad adempiere.
4. Non si darà luogo all’applicazione di penalità solo nel caso di ritardi dovuti a causa di forza maggiore, che siano
riconosciuti come tali per iscritto dal responsabile dell’esecuzione del contratto ed approvati da ATAF.
Art. 53 - Rinnovo e proroga del contratto
1. Il rinnovo e la proroga dei contratti di forniture, servizi e lavori sono vietati salvo quanto previsto dai commi
successivi.
2. ATAF può riservarsi la facoltà di disporre il rinnovo o la proroga del contratto a condizione che tale possibilità
sia espressamente indicata nella richiesta di offerta o nel bando di gara e che l’importo del rinnovo o della proroga
sia stato computato nell’importo complessivamente stimato ai fini della scelta della procedura.
3.La facoltà di rinnovo o di proroga deve essere esercitata da ATAF mediante atto scritto comunicato, a mezzo
raccomandata o a mezzo fax, all’Appaltatore nei termini indicati negli atti di gara e comunque prima della scadenza
contrattuale. L’Appaltatore è tenuto all’esecuzione del contratto alle condizioni indicate negli atti di gara.
4. Per i lavori trova applicazione l’art. 133, comma 3, del Codice Unico.
5. Oltre quanto sopra previsto, è consentita una proroga dei contratti in scadenza al solo fine di assicurare la
continuità del servizio e per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento delle procedure previste dal
presente Regolamento per la scelta dell’Appaltatore.
Art. 54 – Subappalto
1. Il subappalto è disciplinato dall’art 118 del Codice Unico.
2. ATAF non provvede al pagamento diretto delle prestazioni a favore del subappaltatore. Negli atti di gara ATAF
precisa che è fatto obbligo agli appaltatori di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi appaltatori corrisposti ai
subappaltatori, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
REGOLAMENTO PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE
25
3. ATAF può, per determinate tipologie di contratti di servizio o fornitura, vietare il subappalto. Il divieto in oggetto
deve essere esplicitato negli atti di gara e portato a conoscenza dei Concorrenti.
Art. 55 - Pagamenti
1. ATAF corrisponde all’Appaltatore il corrispettivo derivante dall’offerta economica presentata, di norma
mediante pagamenti per stati di avanzamento.
2. Negli appalti di lavori e di servizi, sarà emesso un certificato – o altro documento autorizzativo - del pagamento
al raggiungimento di una percentuale predeterminata, ovvero sarà emesso periodicamente, sulla base di quanto
previsto dal contratto.
3. Per i contratti con importo non superiore ad Euro 50.000 oltre IVA, ovvero aventi durata non superiore a 30
giorni, si procederà di norma al pagamento in un’unica soluzione posticipata ovvero, nel caso di appalti di lavori e
di servizi, sarà emesso un solo certificato – o altro documento autorizzativo - del pagamento.
4. Nei contratti di lavori, il Direttore dei Lavori procederà alla redazione dello stato d’avanzamento che sarà
trasmesso al Responsabile dell’esecuzione del contratto il quale, entro 45 giorni decorrenti dalla maturazione dello
stato d’avanzamento, redige il certificato di pagamento, autorizzando altresì l’Appaltatore ad emettere
corrispondente fattura. Dal reale importo netto di ogni Stato di Avanzamento si dedurranno le ritenute dello 0,50%
a garanzia dell’esatta osservanza delle norme sulla tutela assicurativa e previdenziale dei lavoratori, che saranno
corrisposte senza interesse in un’unica soluzione dopo l’approvazione del collaudo provvisorio.
5. L’ultima rata ovvero una quota dell’unica fattura pari al 10%, considerata quale rata di saldo, sarà corrisposta
all’Appaltatore, previo rilascio di garanzia fideiussoria entro 90 giorni dall’emissione del certificato di
collaudo/regolare esecuzione.
6. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione delle opere.
7. Negli appalti di forniture di norma si procede al pagamento a saldo delle fatture, nel termine sotto indicato, alla
consegna del materiale, ovvero all’accettazione dello stesso, se sussiste una procedura formalizzata per
l’accettazione.
8. Per tutti i contratti il pagamento delle fatture sarà effettuato da parte di ATAF secondo i termini indicati dal
contratto. Qualora il contratto non disponga un termine, questo si intende fissato a 30 gg. dalla data di ricevimento
della fattura.
Art. 56 – Interessi
1. In caso di ritardo nel pagamento rispetto al termine previsto, verranno corrisposti interessi al saggio legale.
2. Se il ritardo si protrae oltre i 90 giorni, saranno corrisposti per il periodo successivo a tale termine gli interessi
moratori al saggio legale maggiorato di 2 punti percentuali.
Art. 57 – Disposizioni generali
1. Le norme di cui al presente Titolo hanno valenza generale e non vincolante per ATAF che si riserva, in sede
definizione degli atti di gara o di regolazione del rapporto contrattuale, di procedere all’adozione di tutte le norme
contrattuali, anche a modifica e/o integrazione di quelle di cui al presente Titolo, ritenute utili a tutela dei propri
interessi.
TITOLO X
CONTENZIOSO E DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE E FINALI
Art. 58- Modalità di proposizione delle contestazioni – Accordo bonario
1. Per i contratti di appalto di lavori trova applicazione l’art. 240 del Codice Unico.
2. Per i contratti di servizi e forniture si rinvia al comma 22 dell’art. 240 del Codice Unico.
3. Laddove non siano presenti registri contabili, l’appaltatore è tenuto a presentare contestazioni al Responsabile
dell’esecuzione di cui all’art. 11 del presente Regolamento, per lettera raccomandata ed entro 15 giorni solari dal
manifestarsi delle cause che originano la contestazione stessa. Ai fini di quanto sopra farà fede la data di spedizione
della raccomandata.
4. L’Appaltatore deve nella suddetta comunicazione indicare con precisione l’oggetto della contestazione, l’entità e
le corrispondenti ragioni di ciascuna domanda.
5. Le contestazioni proposte dall’Appaltatore senza attenersi alle modalità procedurali e di contenuto ed ai termini
sopra indicati sono inefficaci ed improduttive di effetti nei confronti di ATAF.
Art. 59 - Foro competente
1. Il Foro competente, se non diversamente concordato tra le parti è esclusivamente quello della sede di ATAF.
Art. 60 - Norme finali ed entrata in vigore
1. Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n.196, ATAF tratterà i dati forniti dai concorrenti, con il consenso espresso
degli interessati nei casi di legge, esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale stipula e
gestione del contratto. I concorrenti hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 13 del suddetto decreto. Il
titolare del trattamento dei dati è ATAF S.p.A.., nella persona del legale rappresentante pro tempore.
REGOLAMENTO PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE
26
2. ATAF deve nei documenti contrattuali (bando di gara o lettera di invito o schema di contratto) indicare gli
obblighi e gli oneri a carico dell’Appaltatore, come desunti dagli articoli del presente Regolamento.
Tutti i richiami normativi si intendono effettuati alle disposizioni di legge pro-tempore in vigore.
Si intendono, altresì, operanti e applicabili, nella esecuzione del presente Regolamento, tutte le disposizioni di legge
e amministrative che pongono obblighi e/o oneri e/o adempimenti a carico di ATAF e/o dell’Appaltatore
indipendentemente dalla tipologia e dal valore dell’appalto.
3. Il presente Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la data di adozione dello stesso da parte degli organi
competenti.
4. Il Regolamento deve essere portato a conoscenza dei terzi mediante pubblicazione sul sito di ATAF.
REGOLAMENTO PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE
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ALLEGATO A
BANDO DI GARA
1. ENTE AGGIUDICATORE:
Nome: _________________________________________
Indirizzo: ______________________________
______________________________
Numeri di telefono: ____________________________
fax: ____________________________________
Indirizzo elettronico____________________________
2. OGGETTO DELL'APPALTO
2.1) Descrizione/Oggetto dell’appalto
_____________________________________________________________________
___________________
_____________________________________________________________________
___________________
_____________________________________________________________________
____________________
____________________
2.2) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore.
_____________________________________________________________________
___________________
2.3) Eventuali opzioni esercitabili dalla stazione appaltante
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________
REGOLAMENTO PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE
28
3. TIPO DI PROCEDURA
Aperta
Ristretta
Negoziata
4. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, DI CONSEGNA DELLE FORNITURE
O DI PRESTAZIONE DEI
SERVIZI
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________
5. CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO
a) Importo presunto
_____________________________________________________________________
________________
_____________________________________________________________________
_________________
b) Durata del contratto/termine
_____________________________________________________________________
________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________
________
_________________
c) Divisione in lotti
REGOLAMENTO PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE
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NO
SI
Le offerte possono essere presentate per
lotti
un lotto
più
tutti i lotti
6. AMMISSIBILITÀ DI VARIANTI
SI
NO
NO
7. DOCUMENTI CONTRATTUALI E DOCUMENTI COMPLEMENTARI CONDIZIONI PER OTTENERLI
Indirizzo presso cui possono essere richiesti
_____________________________________________
Disponibili fino al__________________________
Rimborso spese _______________________
Condizioni e modalità di pagamento
______________________________________________________
8. LINGUA/E UTILIZZABILE/I NELLE OFFERTE O NELLE DOMANDE DI
PARTECIPAZIONE
_____________________________________________________________________
____________________
9. MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE (procedure aperte)
a) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte
_____________________________________________________________________
_____________
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b) Data, ora e luogo
Data __________ ora_________________________
Luogo:_______________________________________
10. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE
______________________________________________________________
_____________________
______________________________________________________________
_____________________
11. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
a) Requisiti di carattere generale
______________________________________________________________
________________
_____________________________________________________________________
_________________
_____________________________________________________________________
_________________
_________________
b) Capacità economica e finanziaria
______________________________________________________________
_______________
______________________________________________________________
_______________
______________________________________________________________
_______________
REGOLAMENTO PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE
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c) Capacità tecnica e professionale
______________________________________________________________
_______________
______________________________________________________________
_______________
______________________________________________________________
_______________
12. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
A) Prezzo più basso
B) Offerta economicamente
economicamente più vantaggiosa in termini di
B1) criteri sotto enunciati
_____________________________________________________________________
_______________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__
_______________
B2) criteri enunciati nel capitolato d'oneri
13. PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L'OFFERENTE È VINCOLATO
DALLA PROPRIA OFFERTA
_____________________________________________________________________
_____________________
14. ALTRE INFORMAZIONI
_____________________________________________________________________
_______________________
REGOLAMENTO PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE
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_____________________________________________________________________
_______________________
15. SCADENZA
SCADENZA FISSATA PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE O DELLE
DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
a) data e ora --------------------------------------------------------------------b) indirizzo cui esse vanno spedite:
____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________
16. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEI QUESITI
_____________________________________________________________________
_____________________
_____________________________________________________________________
_____________________
17. DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANDO:
REGOLAMENTO PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE
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ALLEGATO B
AVVISO DI GARA ESPERITA
1. Ente aggiudicatore:
2. Riferimenti del bando di indizione gara:
gara:
3. Procedura di gara:
4. Oggetto, natura ed entità della gara aggiudicata:
5. Data di aggiudicazione definitiva della gara:
6. Numero di offerte ricevute:
7. Numero di offerte ammesse:
8. Soggetto aggiudicatario:
9 . Importo di aggiudicazione:
aggiudicazione:
10. Subappalto:
REGOLAMENTO PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE
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ALLEGATO C
AVVISO RELATIVO AD UN SISTEMA DI
QUALIFICAZIONE
1. ENTE AGGIUDICATORE
AGGIUDICATORE
Nome: ________________________________________
Indirizzo: ______________________________
Indirizzo elettronico: __________________
Numeri di telefono: ________________________________
fax: ___________________________________
2. OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
2.1) Obiettivo del sistema di qualificazione; descrizione dei lavori, delle
forniture o dei servizi.
_____________________________________________________________________
_____________________
__________________________________________________________________________
________________
2.2) Denominazione conferita al sistema di qualificazione dall’ente
aggiudicatore.
___________________________________________________________________
___________________ ________________________________
_________________________________________________
_________________
REGOLAMENTO PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE
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3. CONDIZIONI CHE DEVONO SODDISFARE I FORNITORI, GLI
IMPRENDITORI E I PRESTATORI DI SERVIZI SULLA BASE DELLE LORO
QUALIFICHE E DEI METODI CON CUI CIASCUNA DI QUESTE
CONDIZIONI SARÀ VERIFICATA
_____________________________________________________________________
______________________
_____________________________________________________________________
_______________________
_____________________________________________________________________
_______________________
4. DURATA DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
_____________________________________________________________________
___________________
4.1 Formalità per il rinnovo del sistema di qualificazione.
_________________________________________________________________
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5. IL PRESENTE AVVISO È UTILIZZATO COME MEZZO DI INDIZIONE DI
GARA?
NO
6.
INDIRIZZO
SÌ
PRESSO
INFORMAZIONI E LA
CUI
È
POSSIBILE
OTTENERE
ULTERIORI
DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL SISTEMA DI
QUALIFICAZIONE.
REGOLAMENTO PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE
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7. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
A) Prezzo più basso
B) Offerta economicamente più vantaggiosa in termini di
B1)
B1 criteri sotto enunciati
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B2) criteri enunciati nel capitolato d'oneri
8. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI (se del caso)
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9. DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANDO:
REGOLAMENTO PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE
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