decreto per la regolamentazione del suono delle campane
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decreto per la regolamentazione del suono delle campane
M ONS . M ICHELE C ASTORO Arcivescovo di Manfredonia - Vieste - San Giovanni Rotondo Presidente della Fondazione “Casa Sollievo della Sofferenza” Direttore Generale della Associazione Internazionale dei “Gruppi di Preghiera di Padre Pio” Prot. n. 08/13 RD DECRETO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SUONO DELLE CAMPANE AI REVERENDI PARROCI, RETTORI, CAPPELLANI DELLE CHIESE DELL’ARCIDIOCESI DI MANFREDONIA-VIESTE-SAN GIOVANNI ROTONDO Il suono delle campane da sempre è stato regolato più da usi tradizionali che da una normativa ecclesiale vera e propria. Ora, si rende necessario anche per la nostra Arcidiocesi di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo una regolamentazione che stabilisca: * la competenza dell’autorità religiosa nel regolare il suono delle campane come segno cultuale e religioso e della libertà religiosa; * il loro uso nelle varie ore della giornata; * la durata dei rintocchi e l’intensità del suono. Il Comitato per gli Enti e i Beni ecclesiastici - Sez. I ha già emesso una Circolare in merito, la n. 33, la quale obbliga ogni Ente diocesi ad emettere un Decreto specifico in materia. Il significato del suono delle campane è delineato nel n. 1455 del Benedizionale: «Risale all’antichità l’uso di ricorrere a segni o a suoni particolari per convocare il popolo cristiano alla celebrazione liturgica comunitaria, per informarlo sugli avvenimenti più importanti della comunità locale, per richiamare nel corso della giornata a momenti di preghiera, specialmente al triplice saluto alla Vergine Maria. La voce delle campane esprime dunque in certo qual modo i sentimenti del popolo di Dio quando esulta e quando piange, quando rende grazie o eleva suppliche, e quando, riunendosi nello stesso luogo, manifesta il mistero della sua unità in Cristo Signore». La stessa Circolare n. 33, ivi allegata, ricorda che da tempo immemorabile l’uso delle campane è espressione cultuale della comunità ecclesiale, strumento di richiamo per le celebrazioni liturgiche e per altre manifestazioni della pietà popolare nonché segno che caratterizza momenti significativi della vita della comunità cristiana e di singoli fedeli. Esso rientra nell’ambito della libertà religiosa, secondo la concezione propria della Chiesa cattolica e gli accordi da essa stipulati con la Repubblica Italiana. Come tale, la Chiesa intende tutelarlo e disciplinarlo in modo esclusivo, con attenzione alle odierne condizioni sociali. Tutto ciò premesso, DECRETO quanto segue: Confido nel doveroso rispetto di detta normativa, che deve essere portata a conoscenza dell’intera Comunità diocesana, e tutti benedico di cuore “in nomine Jesu”. Il presente Decreto entrerà in vigore dal 1° maggio 2013. 1. Il suono delle campane è consentito solo per i seguenti scopi: - - indicare le celebrazioni liturgiche e le altre manifestazioni di preghiera e di pietà popolare; essere segno, in particolari circostanze, che accompagna le suddette celebrazioni; scandire i momenti più importanti della vita della comunità cristiana (feste patronali, funerali, lutti cittadini ed ecclesiastici, elezioni ed ingressi dei Pastori della Chiesa universale e particolare, ecc...); richiamare al mattino, a mezzogiorno e alla sera il saluto alla Beata Vergine Maria; altri utilizzi potranno essere richiesti e consentiti, in via eccezionale, da parte dell’Ordinario del luogo. Manfredonia,dalla Curia arcivescovile, il 31 marzo 2013. Pasqua di Risurrezione. ✠ Michele Castoro Arcivescovo 2. Il suono delle campane, per gli scopi sopra indicati, è consentito - nei giorni feriali dalle ore 07:00 alle ore 21:00 nei giorni festivi dalle ore 07:00 alle ore 21:00 costituiscono eccezione la Veglia Pasquale, la Notte di Natale e le feste patronali. Sac. Matteo Tavano Cancelliere arcivescovile 3. Gli orari indicati nel n. 2 devono essere rispettati come di seguito: - per ogni celebrazione sono consentiti due richiami (mezz’ora prima della celebrazione e all’inizio della stessa); per gli eventuali rintocchi dell’orologio campanario, qualora il suo utilizzo sia di competenza della parrocchia o di altro ente ecclesiastico a cui spetta l’ufficiatura dell’edificio di culto, dovranno essere limitati alle ore, al più alle mezz’ore. 4. La durata del suono per l’avviso delle celebrazioni liturgiche - non deve mai superare 1 minuto, con eccezione delle solennità, in cui non si dovrà comunque superare la durata di 2 minuti; la durata del suono per altri scopi (per l’Angelus o in occasione di particolari solennità, della festa patronale, della morte di un fedele, ecc.) deve essere ispirata a criteri di moderazione. 5. L’intensità del suono - deve essere regolata in modo tale che, con attenzione al contesto ambientale in cui l’edificio di culto è inserito, le campane mantengano la funzione di segno e siano, quindi, percepibili come tali da parte dei fedeli, senza superare i valori limite assoluti di immissione consentiti dalla zonizzazione comunale per l’ambiente esterno. 6. le presenti disposizioni si applicano per quanto possibile, anche quando il suono è riprodotto mediante strumenti meccanici o elettronici. È vietato l’uso indiscriminato di altoparlanti che all’esterno delle chiese emettono in diretta le celebrazioni liturgiche che ivi si svolgono o, in altri casi, musiche e canti che richiederebbero per la loro emissione i pagamenti dei diritti riservati. Faccio notare che, ogni qual volta si richiede e si ottiene l’autorizzazione ecclesiastica e civile per le processioni e le feste esterne, dove si ha emissione e propagazione di suoni, è inclusa anche l’autorizzazione al corretto uso di detti mezzi. Si allega: - CIRCOLARE N. 33 del Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici – Sezione I, sulla Regolamentazione del suono delle campane. - RASSEGNA RAGIONATA DI RECENTE GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI SUONO DELLE CAMPANE. - Nota sulla REGOLAMENTAZIONE della propagazione di suoni mediante amplificazioni fuori dalla chiesa.