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NOMENCLATURA DOGANALE
E INFORMAZIONI TARIFFARIE VINCOLANTI (ITV)
Premessa
L’istituto delle Informazioni Tariffarie Vincolanti (I.T.V.) consiste essenzialmente
nella possibilità da parte dell’operatore con l’estero di rivolgere all’
Amministrazione Doganale un quesito sulla classificazione doganale di un
prodotto, prima di importarlo o esportarlo.
Pertanto, l’oggetto dell’istituto della I.T.V. è la nomenclatura doganale, quale
strumento di classificazione doganale delle merci, il che presuppone una breve
premessa sulla struttura e sulla composizione della nomenclatura stessa.
1. Importanza della corretta classificazione delle merci
La Tariffa doganale è costituita:
a) da una prima parte, formata dalla descrizione standard dei singoli prodotti
(testo delle voci e sottovoci) a cui segue un codice numerico (codice di voce
o sottovoce);
b) e da una seconda parte, che riporta i corrispondenti dazi doganali e le altre
misure fiscali.
Ciò dà l’idea della grande importanza che riveste per l’erario la conoscenza della
nomenclatura in chi deve controllare le dichiarazioni doganali, considerato che
una errata classificazione di un prodotto comporta un errato introito per lo Stato,
oltre a eventuali altre ripercussioni in altri settori diversi da quello fiscale (come la
sicurezza pubblica, i divieti economici, la sanità, ecc.).
2. Le norme del Sistema Armonizzato (SA)
La UE ha aderito alla "Convenzione internazionale del Sistema Armonizzato (S.A.) di
designazione e di codificazione delle merci" a decorrere dal 1° gennaio 1988, accettando
così di far parte di un consesso mondiale di Stati che hanno adottato la stessa descrizione
e codificazione delle merci come base della propria Tariffa doganale.
L'Organizzazione Mondiale delle Dogane (O.M.D.) sovrintende all'aggiornamento e alla
corretta applicazione delle norme di cui sopra, tramite il Consiglio di Cooperazione
Doganale (C.C.D.) per l'applicazione uniforme del S.A.”, con sede a Bruxelles, costituito
dai rappresentanti di tutti gli Stati aderenti alla Convenzione.
Il testo d’uso ufficiale in Italia della suddetta nomenclatura internazionale del S.A.
(costituita da codici di 6 cifre) è quello edito nel 1986 dall’Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato, che da allora non ha pubblicato altre edizioni aggiornate, pur avendo subito
diverse variazioni, comunque sempre pubblicate nelle Gazzette Ufficiali CE. Esso è
costituito da:
-
codici delle voci (4 cifre) e delle rispettive eventuali successive suddivisioni,
dette sottovoci di S.A. (2 cifre, che si aggiungono alle prime 4); in mancanza
di ulteriore suddivisione, si aggiungono 2 zeri ("00");
- descrizione delle merci relative;
- note legali all'inizio di ciascun Capitolo e di ciascuna Sezione (che raggruppa
più Capitoli).
Per la corretta classificazione delle merci nel S.A. il C.C.D. ha emesso le Note
Esplicative del S.A., con aggiornamenti periodici, che la CE recepisce in propri
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Regolamenti CE; anch'esse sono pubblicate in Italia, in quattro volumi
aggiornabili, dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato a cura del Ministero delle
Finanze (ultima edizione: 1997).
Un altro utile strumento di lavoro in dogana è costituito dai pareri di
classificazione nel S.A. (codici a 6 cifre) emessi dal succitato C.C.D., pubblicati
dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in un volume a fogli mobili aggiornabili, a
cura del Ministero delle Finanze.
Si tratta di norme giuridiche internazionali, quindi obbligatorie presso tutti gli Stati
aderenti alla Convenzione con supremazia sulle norme sia nazionali che comunitarie.
Come tali, non possono essere modificate unilateralmente da ogni singolo Stato
aderente, ma solo ed esclusivamente dal C.C.D. di cui sopra, al quale la CE
partecipa ovviamente come un solo Stato.
3. Le norme della Nomenclatura Combinata (NC)
Ai codici base di 6 cifre e alle relative descrizioni, ogni Stato (o gruppo di Stati)
aderente può aggiungere altre suddivisioni di classifica, cioè altri codici con le
relative descrizioni, ampliando ma non modificando la suddetta nomenclatura di
base.
La UE ha scelto di aggiungere un'altra eventuale suddivisione, rappresentata da
altre due cifre, dette di Nomenclatura Combinata (N.C.), nei casi in cui lo ritenga
opportuno per propri fini interni. Negli altri casi, al codice di sottovoce di S.A.
aggiunge due zeri ("00").
La N.C. è stata istituita con Regolamento (CE) n. 2658/87 del 23 luglio 1987, il
cui Allegato I° costituisce la prima Tariffa Doganale Comune, che contiene, in
corrispondenza di ciascuna sottovoce di N.C. (settima e ottava cifra), anche il
dazio relativo.
Ai sensi dell'art.12 del suddetto Regolamento di base, ogni anno entro il mese
di ottobre, con entrata in vigore all'inizio dell'anno successivo, viene interamente
ripubblicato un testo aggiornato della T.D.C. con eventuali nuove voci e
trattamenti fiscali. Tale nuovo testo di base, poi, continua ad essere aggiornato
con Regolamenti e Decisioni CE anche nei mesi seguenti, fino all’ottobre
successivo e così via.
Essendo una estensione del S.A., la nomenclatura della T.D.C. è pertanto
costituita da:
- codici delle voci (di 8 cifre, cioè 6 di S.A.+ 2 di sottovoce di N.C.);
- descrizione delle sottovoci di N.C. (in aggiunta a quella delle voci e sottovoci
di S.A.);
- note legali di S.A. + Note Complementari di N.C., queste ultime valide solo ai
fini della classifica nella settima e ottava cifra;
Dopo l’ottava cifra, la Comunità in alcuni casi aggiunge ancora altre due cifre,
costituenti il cosiddetto codice TARIC, attinente non alla descrizione delle merci
(nomenclatura) ma al diverso trattamento fiscale della stessa sottovoce di N.C., a
seconda di determinate condizioni, come ad esempio una particolare destinazione
d’uso (ad esempio: parti destinate ad aerei civili o ad aerei militari).
Negli altri casi, il codice TARIC è "00".
Oltre a quelli già visti trattando eel S.A., altri utili strumenti di guida alla corretta
classificazione doganale delle merci, messi a disposizione dalla normativa
comunitaria, sono:
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le Note Esplicative della N.C. delle Comunità Europee (modificate e
integrate continuamente con Regolamenti e Decisioni CE), raccolte in Italia
in un volume a fogli mobili a cura del Ministero delle Finanze;
i pareri di classificazione doganale, emessi dalla CE mediante Regolamenti,
con il fine precipuo di indicare l’esatta classifica di determinati prodotti:
altri Regolamenti e Decisioni CE, che pur essendo emessi per altri fini
(dazi antidumping, contingenti tariffari, sospensioni daziarie o altro), citano
dei prodotti specifici con i relativi codici doganali, precisandone così la
classificazione doganale;
le I.T.V., delle quali parleremo ampiamente più avanti.
4. La gerarchia delle norme di nomenclatura doganale
Da quanto esposto, scaturiscono le seguenti osservazioni di rilievo:
A) La classifica doganale delle merci è un’operazione che avviene in due
fasi, applicando due diversi livelli di norme giuridiche:
Nella prima fase, si devono determinare le prime 6 cifre del codice
doganale, applicando le norme su indicate della Convenzione
internazionale sul S.A., con particolare riferimento alle Note
Esplicative del S.A.;
Nella seconda fase, si devono poi determinare le successive 2 cifre
di N.C. applicando le norme comunitarie di cui sopra (norme di
N.C.).
B) La UE non può, in via autonoma, modificare con i propri Regolamenti le
norme del S.A., che, in quanto norme internazionali, possono essere
modificate - giova ripeterlo - solo dall’apposito organo internazionale su
indicato (C.C.D.), il che presuppone che ogni modifica richiede il
consenso degli altri Paesi aderenti in seno a tale organo, in base alle
modalità che la stessa Convenzione si è posta.
5. Normativa che regola l’istituto delle I.T.V.
Come abbiamo premesso lo scopo delle I.T.V. è dunque quello di fornire uno
strumento giuridico che consenta sia di velocizzare le operazioni doganali che di
dare certezza alla dichiarazione e all’accertamento della classifica doganale
determinandola preventivamente mediante un parere ufficiale.
L’istituto è regolato solo dalla normativa comunitaria e in particolare:
dall’ articolo 12 del Regolamento (CEE) n. 2913/92 del 12.10.1992
(Codice Doganale Comunitario);
e dagli articoli dal 5 al 14 del Regolamento (CEE) n. 2454/93 del 02.07.93
(disposizioni d’applicazione del C.D.C., abbreviate in D.A.C.), come
modificati dai Reg. CE n. 12/97 e n. 1602/2000.
La materia è stata poi meglio chiarita dall’Amministrazione delle Dogane italiane
con le seguenti circolari:
n. 118/D (prot. N. 1772/IV/S.D.) del 18.04.1995,
n. 152/D (prot. N. 7488/C.I./XIII) del 15.06.1998
e n. 188/D (prot. 4407) del 16/10/2000.
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6. Limitazioni
In base alle suddette norme chiunque ne abbia interesse può inoltrare la richiesta
all’Autorità doganale competente. La risposta avrà validità per 6 anni, salvo
richiesta di proroga, e in tale periodo sarà vincolante per tutte le dogane
comunitarie (v. articolo 12 comma 4 del C.D.C.), se l’operatore ne chiederà
l’applicazione nella dichiarazione doganale. Invece l’operatore non ha l’obbligo di
dichiararla e di richiederne l’applicazione, ciò che può avvenire nel caso in cui
non la consideri attendibile.
Ovviamente, in questo caso, sarà però la dogana a tenerne conto di fatto, anche
se giuridicamente non potrà invocarla. E’ interessante notare, a tal proposito, che
si tratta di un parere (e non di una decisione) vincolante solo per la dogana, in
quanto organo della stessa Amministrazione che l’ha emessa.
Un’altra limitazione a dir poco curiosa, stabilita dall’articolo 10 comma 5 del
D.A.C., è che la dogana ha l’obbligo di riconoscere la classifica certificata con
I.T.V. solo per il titolare che l’ha richiesta e ottenuta, il che teoricamente significa
che il medesimo prodotto può essere classificato dalla medesima dogana in
maniera diversa a seconda del soggetto che dichiara la merce.
Malgrado ciò tutte le I.T.V. rilasciate sono utili come supporto per determinare
la classifica dei prodotti nei casi dubbi. La UE le raggruppa in un enorme data
base completo delle immagini dei prodotti, il “Tesaurus”, la cui interrogazione
telematica è però riservata solo alle dogane, mentre è preclusa ai privati, per
motivi di privacy commerciale (v. in proposito la circolare già citata n. 152/D del
15/06/98).
7. Carattere preventivo della I.T.V.
Una saliente caratteristica (e anche una grande limitazione) della normativa di cui
sopra è il fatto che la stessa non può essere applicata alle importazioni o
esportazioni già avvenute. Infatti il secondo comma dell’articolo 12 del C.D.C.
precisa testualmente che l’applicazione delle I.T.V. “è obbligatoria per l’autorità
doganale soltanto in relazione alle merci per le quali le formalità doganali sono
state espletate in data posteriore alla comunicazione dell’informazione da parte
di detta autorità”.
Da tale formulazione si deduce, tuttavia, che è applicabile l’I.T.V. richiesta per
merce viaggiante ma non ancora importata, purché sia notificata all’operatore
interessato prima dello sdoganamento; mentre non è applicabile se rilasciata al
momento in cui la merce estera è in deposito doganale, considerato che
l’immissione in deposito, in effetti, è una formalità doganale.
In sostanza, come è evidente dalla su riportata formulazione dela norma, l’I.T.V.
non può essere richiesta, in generale per merce già dichiarata per un regime
doganale, non importa se intermedio (deposito doganale, perfezionamento attivo o
passivo, transito comunitario) o definitivo (importazione o esportazione
definitive). Può quindi certamente essere richiesta, invece, per merce ancora in
regime di temporanea custodia, per la quale è stata presentata solo una
dichiarazione sommaria, che – come è noto – non prevede l’indicazione della voce
doganale. In tal caso, però, rimane il fatto che può essere applicata a quella
determinata merce solo se l’I.T.V. viene emessa prima che venga dato esito al
regime di temporanea custodia.
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A questo punto viene spontaneo fare un parallelo tra controversia doganale di
tariffa e I.T.V.: infatti, mentre la prima ha la funzione di determinare a posteriori
la corretta classificazione doganale di una merce ormai già dichiarata, la seconda
ha una funzione risolutiva solo ai fini della classifica di merce ancora da
dichiarare.
Dopo la considerazione di parallelismo di cui sopra tra i due istituti, ne sorge però
subito un’altra di profonda divergenza tra gli stessi, dovuta all’enorme differenza
del tempo occorrente per la risoluzione nel primo caso (la controversia:
mediamente tre anni), rispetto al secondo (l’I.T.V.: mediamente meno di tre
mesi): eppure, in ambedue i casi in fondo si tratta di raggiungere lo stesso
risultato, che è quello di stabilire la giusta applicazione della normativa
comunitaria relativa alla nomenclatura doganale.
La controversia doganale è un istituto molto vecchio, sorto in Italia, nella versione
attuale, addirittura all’inizio del secolo scorso (1911), e da allora non è stato mai
modificata (neppure in piccola parte), ma anche l’altro istituto è molto vecchio,
essendo nato in Germania all’incirca nello stesso periodo e successivamente
introdotto in Francia e nel Regno Unito. Fu adottato dalla U.E. nel 1991 e grazie
all’informatica e alla telematica è oggi diventato uno strumento molto apprezzato
ed utilizzato in tutti i Paesi membri.
8. L’importanza dell’informatica nello sviluppo dello strumento delle I.T.V.
L’utilizzo delle I.T.V. su scala europea non sarebbe stata possibile senza
l’informatica: infatti l’armonizzazione della normativa comunitaria e, soprattutto,
l’esigenza di una applicazione uniforme della nomenclatura in tutto il vasto
territorio CE richiede che una I.T.V. debba essere rapidamente conosciuta da tutte
le dogane comunitarie. Inoltre, l’enorme produzione di tali informazioni ormai
disponibili negli attuali 25 Paesi membri non sarebbe stata gestibile senza lo
strumento informatico.
Si pensi che le I.T.V. circolanti oggi nella Comunità sono oltre 200.000, raccolte
in una banca dati informatica (il “Thesaurus”) presso la Direzione Generale XXI
della Commissione CE a Bruxelles. Questa centralizzazione permette, ad esempio,
di disporre di un archivio unico di consultazione e un rapido controllo con l’uso di
parole chiavi di identificazione, per la verifica del codice doganale attribuito a
I.T.V. analoghe già esistenti, prima del rilascio di una nuova I.T.V.; inoltre
consente una facile ricerca univoca da parte di tutte le dogane comunitarie in tutte
le varie lingue ufficiali. La telematica consente la trasmissione alla banca dati di
Bruxelles contestualmente all’emissione da parte di ciascuno Stato membro, come
facilita e consente molto rapidamente la conoscenza e l’uso in uno Stato di una
I.T.V. rilasciata da un altro Stato.
Un notevole passo avanti è stato fatto anche con l’introduzione dell’immagine
digitale, per cui oggi le I.T.V. catalogate accoppiano l’immagine alla descrizione
dei prodotti, superando così le differenze linguistiche spesso ancora
insormontabili per i più (si pensi al greco o all’olandese o al finnico o al polacco).
9. Modalità di richiesta delle I.T.V.
La richiesta per l’ottenimento della I.T.V. deve essere formulata per iscritto ed
indirizzata all’autorità doganale competente dello Stato membro o degli Stati
membri in cui l’I.T.V. deve essere utilizzata, oppure all’autorità doganale
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competente dello Stato membro in cui è stabilito il richiedente (v. articolo 6 del
D.A.C. e relativi primi Allegati).
Per l’Italia l’Ufficio competente è l’ “Agenzia delle Dogane, Area gestione
tributi e rapporti con gli utenti, Ufficio Applicazione Tributi – Via Mario Carucci,
71- 00143 ROMA”, al quale la richiesta deve essere indirizzata, presentandola
però tramite la Circoscrizione doganale presso cui, presumibilmente, avverrà
l’operazione doganale. Quest’ultima deve trasmetterla al suddetto Ufficio
corredandola di un proprio parere non vincolante sulla classifica.
Si deve presentare una richiesta per ogni prodotto, accludendo il formulario,
debitamente compilato, riportato nell’Allegato 1/ter al D.A.C., trasmesso anche in
allegato alla circolare 188/D del 16/10/2000 già citata.
L’istanza deve contenere i seguenti dati:
a) nome e indirizzo del titolare;
b) nome e indirizzo del richiedente nel caso in cui questi non sia il titolare;
c) il tipo di nomenclatura doganale nella quale si richiede di conoscere la
classifica (Sistema Armonizzato a 6 cifre, Nomenclatura Combinata a 8
cifre, TARIC a 10 cifre);
d) descrizione dettagliata del prodotto, ai fini della classificazione doganale;
e) composizione della merce e metodi di analisi eventualmente utilizzati per
la sua determinazione, qualora siano determinanti per la sua
classificazione;
f) fornitura, sotto forma di allegati, di campioni, fotografie, schemi,
cataloghi, relazioni tecniche o altra documentazione idonea;
g) classificazione che si ritiene attendibile;
h) disponibilità a fornire, se richiesta, una traduzione della documentazione
presentata, nella lingua ufficiale dello Stato membro interessato;
i) indicazione degli elementi d’informazione da considerare “riservati”;
j) indicazione da parte del richiedente se, per quanto gli risulta, esistono altre
I.T.V. per una merce identica o simile;
k) accettazione che le informazioni fornite siano inserite in una banca dati
della Commissione.
10. Tempi previsti per il rilascio delle I.T.V.
L’articolo 7 del D.A.C. stabilisce che l’I.T.V. deve essere comunicata al
richiedente “il più rapidamente possibile” e aggiunge che se entro tre mesi dalla
presentazione della domanda l’I.T.V. non è ancora stata emessa, l’Ufficio deve
comunicare all’interessato i motivi del ritardo e il termine entro il quale ritiene di
potergli comunicare l’informazione.
Nella realtà avviene che i tempi di rilascio variano molto a seconda dello Stato
membro: in Germania, Francia, Regno Unito e Belgio i tempi sono molto brevi,
essendo compresi di solito nel periodo da un solo giorno a una settimana; ed
infatti oltre il 70% delle I.T.V. esistenti risultano rilasciate da quegli Stati.
Negli altri Stati membri i tempi variano facilmente da un mese a oltre tre mesi,
specialmente nel caso di prodotti che richiedono analisi chimiche per la
classificazione doganale.
La differenza dei tempi di rilascio fa sì che spesso gli operatori dei Paesi membri
con tempi più lunghi (Italia compresa) chiedano il rilascio di I.T.V. ai Paesi di cui
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sopra, con tempi più brevi, considerato che il più delle volte c’è l’esigenza di
importare la merce al più presto.
11. Procedura prevista nel caso di I.T.V divergenti
In caso di divergenza tra due o più I.T.V. l’interessate può presentare istanza al
su indicato Ufficio centrale dell’Agenzia delle Dogane, il quale rappresenterà la
questione ai competenti uffici della Commissione comunitaria, che provvederanno
a risolverla al più tardi entro il secondo mese successivo (v. articolo 9 del
D.A.C.).
Nel caso di dissenso da parte dell’interessato su una I.T.V. ricevuta, la
normativa non prevede possibilità di ricorso per il semplice motivo che non si
tratta di una decisione ma di un parere dell’Autorità doganale, che la parte
dissenziente può contestare semplicemente evitando di richiederne l’applicazione.
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