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Chiarimenti per AIA - Reti

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Chiarimenti per AIA - Reti
Considerate le numerose richieste di chiarimenti e approfondimenti pervenute a questa Direzione
Generale in merito all’applicazione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA/IPPC) e della Direttiva
Nitrati si è ritenuto necessario formularne ufficialmente le risposte al fine di uniformare i comportamenti sul
territorio.
A tal fine si specifica quanto segue:
A) Quesiti presentazione dell’AIA
1. La firma del richiedente è sufficiente sulla domanda o devono essere firmati anche gli allegati
(relazione tecnica, sintesi non tecnica, planimetrie, estratti dei vincoli, PUA, ecc.) e da chi?
La domanda AIA/IPPC è sottoscritta dal legale rappresentante e dal solo gestore. I documenti allegati
qualora previsto dovranno essere sottoscritti da chi di competenza.
2. Un impianto deve presentare domanda di AIA/IPPC se supera la soglia definita dalla CE come
“posti” (calcolata secondo la normativa vigente per il benessere animale); è possibile fare riferimento
al “peso equivalente” per gli avicoli, vista l’estrema variabilità delle specie presenti?
Il parametro a cui fare riferimento ai fini della presentazione è il numero di posti di progetto -potenzialità
massima di stabulazione.
Per gli allevamenti di galline ovaiole, si deve fare riferimento al numero di posti rispettosi delle dimensioni
previste dal benessere animale, per le altre categorie di avicoli il riferimento è il peso equivalente
corrispondente a 40.000 posti pollame;
Il calcolo delle emissioni verrà valutato invece sul “carico medio annuo”, si terrà quindi conto del ciclo
produttivo ed anche della “stagionalità” e del tutto pieno /tutto vuoto applicato da molte Aziende.
3. Nel calcolo della presenza media dei capi si deve tener conto anche della mortalità di
allevamento,dell’interciclo, ecc.
Si
4. Quando il numero di animali definito con la presenza media è inferiore a 40.000 (es. avicoli) e i capi
potenzialmente allevabili o posti superano i 40.000, l’allevamento è soggetto o meno all’AIA/IPPC?
Si, si specifica che il calcolo relativo al numero di posti di progetto va effettuato considerando le strutture di
stabulazione “effettivamente” utilizzate negli ultimi 5 anni.
5.
Qualora un allevamento, che ricade tra gli impianti per cui è previsto l’obbligo di domanda, intenda
interrompere l’attività entro l’anno è tenuto a inoltrare la richiesta di AIA/IPPC? E qualora sia
l’affittuario del sito produttivo ad interrompere l’attività entro l’anno?
Qualora l’attività AIA/IPPC dell’impianto venga interrotta entro il 31/03/2007 il gestore non è tenuto a
inoltrare la domanda di AIA/IPPC.
6. Cosa si intende per attività tecnicamente connessa?.
Si intendono quelle attività accessorie tecnicamente connesse con le attività AIA/IPPC che sono gestite dal
medesimo gestore collegate a monte e/o a valle all’attività AIA/IPPC e che possono influire sulle emissioni e
sull’inquinamento.
7. L’Azienda con fascicolo aziendale corrispondente alla ragione sociale, con due centri aziendali e
quindi due PUA distinti deve presentare due pratiche AIA/IPPC? Se deve fare due AIA/IPPC come
suddividere risorse umane e mezzi ; se uno dei due centri è relativo a bovini o non supera la soglia
AIA/IPPC deve rientrare nell’ AIA/IPPC?
Il gestore ha la facoltà di scegliere se fare un’unica richiesta di autorizzazione per più siti produttivi o
richieste distinte qualora i siti siano distinti, trattasi di valutare la connessione tecnica. Non esiste
cumulabilità tra siti diversi ai fini del superamento della soglia prevista per la richiesta AIA/IPPC, a meno che
trattasi di attività connesse relative alla stessa categoria di animali.
8. In presenza di più siti produttivi, appartenenti al medesimo gestore, tecnicamente connessi, ai fini
del calcolo del numero di posti di progetto deve essere fatta la sommatoria per la richiesta di
AIA/IPPC?
Sì.
9. Qualora in un unico contesto territoriale delimitato da cinta insistono più allevamenti aventi distinte
ragioni sociali, proprietari e gestori, nonché strutture gestionali indipendenti ai fini della
presentazione AIA/IPPC deve essere fatta la sommatoria del numero di posti di progetto?
No.
10. Qualora più allevamenti abbiano unica ragione sociale ma siano totalmente indipendenti l’uno
dall’altro deve essere presentata la domanda AIA/IPPC sommando il numero di posti di progetto
degli allevamenti?
No.
11. I suinetti inferiori ai 30kg di peso vivo come devono essere considerati al fine del calcolo del numero
di posti di progetto per la presentazione della domanda di AIA/IPPC?
Ai fini dell’ identificazione delle aziende soggette ad AIA/IPPC il parametro a cui fare riferimento è il
numero di posti potenziali dell’impianto , escludendo dal calcolo, nel caso di allevamenti suinicoli, i
suinetti al di sotto dei 30 Kg.
12. La pubblicazione sul quotidiano deve essere fatta dall’azienda una volta sola?
Si, la pubblicazione deve avvenire sul quotidiano a diffusione provinciale o regionale previsto
dall’AIA/IPPC a comunicazione dell’avvio del procedimento.
B) Quesiti: impianto esistente/ impianto nuovo
1. Un allevamento esistente prima del 11/11/2000 ma che ha superato il numero soglia AIA/IPPC
successivamente a tale data si considera esistente?
Si ai sensi del dlgs 59/05
2. Quale verifica è possibile fare per accertare la data di inizio e quale documento determina
l’attestazione dell’esistenza di un allevamento prima del 11/11/2000
Qualsiasi documento probante.
3. Gli allevamenti posti in essere o entrati in esercizio tra il 11/11/2000 e il 18.02.2005, debbono
considerarsi come "impianti esistenti" o "nuovi impianti"?
Vengono considerati impianti nuovi “esistenti” per i quali si applicano le disposizioni previsti per gli impianti
“esistenti”.
C) Quesiti: modulistica on line e sistema di calcolo ERICA
1. Come va inserita nella modulistica la razione per le diverse epoche di crescita all’interno della stessa
categoria di animali?
Compilando la tab. C.2.1 della modulistica per ogni fase e razione alimentare
2. E' possibile avere un elenco/legenda dei codici NACE e ISTAT/O.T.E. cui fa riferimento la
modulistica?
I riferimenti sono reperibili dal D.M. 23 novembre 2001
3. Lo strumento di compilazione on line della domanda non impone, per le diverse informazioni
tecniche inserite, vincoli di soglia (minimo e massimo) entro i quali il valore immesso si può ritenere
congruo. Come valutare l’attendibilità di tutti i valori inseriti e che compongono il quadro entro il
quale vengono poi calcolate le emissioni considerate.
Quanto inserito in modulistica viene sottoscritto dal legale rappresentante e dal gestore e in quanto tale ne
risponde. Le eventuali difformità di informazioni immesse negli altri documenti aziendali (GIARA o nel
fascicolo aziendale) vanno rilevate in fase di istruttoria tecnica.
4. Nella sezione della modulistica relativa alle "Attrezzature per la distribuzione" (punto 3.5.3) si devono
includere anche le prestazioni dei terzisti? Diversamente, come va inquadrato il ricorso alle
prestazioni di terzi?
Extra aziendale
5. Terminata la compilazione della domanda AIA/IPPC on-line, occorre una richiesta di validazione
della stessa prima di procedere alla stampa?
Terminata la compilazione della modulistica si procede all’approvazione della stessa , pulsante approva,
successivamente sarà possibile effettuare la stampa del report on- line.
6.
Cosa significa stoccaggio interno?
Si definisce uno stoccaggio “interno” quando è parte della tecnica di stabulazione (a esempio una fossa
sotto pavimento fessurato o una lettiera permanente). In questo caso le emissioni di ammoniaca provenienti
dallo stoccaggio sono già conteggiate nella stabulazione e pertanto non vengono riportate nello stoccaggio.
7.
Le emissioni dagli stoccaggi possono essere zero?
No. Nel caso di presenza di soli stoccaggi interni (situazione comunque anomala) le emissioni di ammoniaca
possono essere nulle, ma le emissioni di metano e protossido d’azoto devono esserci.
8.
Le emissioni dalla fase di distribuzione possono essere zero?
Generalmente no. Se l’azienda cede integralmente l’effluente prodotto (sia solido che liquido) allora le
emissioni dalla fase di distribuzione sono nulle.
9.
Che relazione c’è tra azoto escreto e l’azoto totale dell’azienda?
L’azoto totale dell’azienda è la somma dell’azoto emesso in aria, quello utilizzato dalle colture e residuo nel
terreno. Deriva, quindi, dall’azoto escreto, eventualmente addizionato da quello minerale utilizzato e detratto
da quello eliminato con i trattamenti ed esportato con i reflui ceduti all’esterno dell’azienda. Vedere anche “Il
valore dell’azoto totale dell’azienda può differire da quello escreto?”
10 Il valore dell’azoto totale dell’azienda può differire da quello escreto?
I due valori sono diversi solo se :
viene utilizzato azoto minerale
vengono ceduti/acquisiti reflui
vengono effettuati trattamenti di rimozione dell’azoto
In tutti gli altri casi devono coincidere. Se ciò non avviene è probabile che non siano stati inseriti
correttamente i dati relativi agli stoccaggi o alla distribuzione.
11
Come devo indicare i codici delle vasche di stoccaggio?
I codici delle vasche di stoccaggio e i trattamenti devono indicare la una sequenza con cui gli effluenti
vengono trasferiti dalla zona di produzione alla struttura di stoccaggio da cui vengono poi distribuiti in campo
o trasportati in altra azienda.
Questa sequenza di codici prevede la possibilità di differenziare i percorsi degli effluenti liquidi da quelli
solidi, ma non di frazionare gli effluenti dello stesso tipo. Pertanto, le vasche che vengono utilizzate in
parallelo devono comunque essere inserite come se venissero riempite in sequenza.
Nel caso in cui una parte del liquame o del letame venga gestito in modo differenziato, è necessario inserire
separatamente i diversi percorsi.
Il software ERICA non controlla se le strutture di stoccaggio vengono realmente utilizzate e, pertanto, se la
sequenza dei codici non è corretta può non essere segnalato. A tal fine è opportuno controllare che tutte le
strutture di stoccaggio vengano utilizzate.
12 Come posso controllare i risultati dei calcoli per i singoli reparti o strutture di stoccaggio?
Una volta terminata l’immissione delle informazioni relative allo scenario attuale e a quello futuro, dalla
schermata scenari, indicare con il segno di spunta quali sono i due scenari individuati e visualizzare o
stampare il rapporto calcoli.
In questo rapporto, per ogni struttura, per ogni struttura di stoccaggio e per ogni distribuzione prevista
vengono riportate le stime delle emissioni. Queste informazioni, oltre a consentire una verifica della
correttezza dei dati inseriti, consentono di ottenere i valori da immettere nella modulistica richiesta per la
domanda di autorizzazione.
13 Perché ottengo valori anomali quando produco solo solidi?
E’sempre necessario inserite codici delle vasche relativi sia a effluenti sia liquidi sia solidi perché vengono
prodotti comunque dei liquidi di sgrondo che devono essere opportunamente conteggiati. Verificare con
l’azoto escreto e quello totale se è stato conteggiato tutto l’azoto che l’azienda deve gestire.
14 Come viene calcolato l’azoto contenuto nei reflui esportati?
Le quantità di azoto contenute nei reflui esportati vengono calcolati come percentuale sul totale dei reflui
prodotti.
15 Quando si inserisce un trattamento dei reflui bisogna usare i valori preimpostati?
Generalmente no. La variabilità di funzionamento degli impianti di trattamento rende molto difficile la codifica
delle emissioni. Per questo motivo, è necessario modificare i “parametri di trattamento” in modo da renderli
adeguati alla tipologia impiantistica utilizzata.
D) Quesiti: autorizzazioni richieste
1. Se un impianto è soggetto a verifica o V.I.A., d.lgs 59/05 art.5 procedura ai fini del rilascio
dell’A.I.A. punto 12, art 7 condizioni dell’A.I.A. punto 2 deve essere concluso tale procedimento
prima di poter avviare la procedura AIA/IPPC; chi verifica se l’impianto che presenta domanda è
soggetto a tale vincolo e, nel caso, sospende l’iter della domanda?.
La sospensione vale per i nuovi impianti, tale verifica verrà fatta dallo sportello prima dell’inizio istruttoria
tecnica;.
2. L’AIA/IPPC sostituisce le autorizzazioni dichiarate nella modulistica, con che scadenza?
L’AIA/IPPC e’ un’autorizzazione ambientale e pertanto sostituisce nei tempi e nei modi le autorizzazioni
ambientali singole il cui elenco e’ riportato all’allegato II al d.lgs. 59/05 dove sono indicate anche le norme di
settore.
3. Nel caso di PUA con terreni in diversi comuni non compresi nei 500 m di raggio dal sito, come
autorizzare tali terreni all’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento?
L’autorizzazione agronomica degli effluenti di allevamento su terreni in uso è presupposto di cui l’azienda
dovrebbe essere già in possesso con il PUA, indipendentemente dal raggio dei 500 m previsto per
l’AIA/IPPC.
4.Qualora un’azienda ricadente nella richiesta di AIA/IPPC abbia in corso un procedimento di VIA o
abbia intenzione di effettuare un ampliamento col quale ricadrebbe in VIA deve presentare ugualmente
la domanda di AIA/IPPC?
Il procedimento di VIA non sostituisce il procedimento di AIA/IPPC.
5.Nel caso in cui un’azienda esistente abbia in corso un procedimento di VIA come deve comportarsi
con l’AIA/IPPC?
Presenta la domanda AIA/IPPC facendo presente che è in corso il procedimento di VIA.
6.Nel caso in cui un’azienda deve presentare sia l’AIA/IPPC sia una richiesta di VIA a seguito ad
esempio di ampliamento come deve comportarsi?
L’azienda presenta richiesta di VIA e di AIA/IPPC in base alle procedure esistenti. Nell’AIA/IPPC viene
illustrata sia la situazione esistente con relazione tecnica e relativi allegati sia la situazione complessiva con
relativo ampliamento per cui si è richiesta la VIA. Per quanto attiene la compilazione on-line l’azienda deve
compilare la modulistica con i dati relativi all’impianto esistente, approvare e stampare il report on-line. A
questo punto si rivolge allo Sportello IPPC chiedendo di riaprire la modulistica per aggiornamento, ricompila
la modulistica con i dati relativi all’impianto complessivo (esistente più ampliato), approva e stampa il nuovo
report da inserire nella consegna della pratica.
7.Avendo avuto parere favorevole alla VIA, con rilascio di decreto, è possibile iniziare e/o costruire o
devo aspettare l’AIA/IPPC?
La
VIA autorizza all’insediamento o ampliamento del complesso produttivo, l’AIA/IPPC autorizza
all’esercizio dell’attività.
8.Con parere di VIA favorevole relativo all’ampliamento l’impianto che richiede l’AIA sarà autorizzato nel
suo complesso?
In sede di conferenza dei servizi verrà valutata ogni singola situazione.
E) Quesiti emissioni
1. Il sistema di calcolo delle emissioni per gli impianti AIA/IPPC inserite in domanda deve essere
allegato quale parte integrante della modulistica?
Si, qualsiasi supporto o strumento informatico utilizzato va allegato alla domanda AIA/IPPC.
2. Alcuni impegni assunti dall’azienda per la riduzione delle emissioni sono di tipo gestionale. In quale
modo l’azienda è tenuta a comprovare (in futuro) la messa in atto e il rispetto di tali sistemi?
L’azienda è tenuta a proporre, in sede di presentazione della domanda, gli strumenti e i metodi attraverso i
quali rendere visibile l’applicazione di quanto proposto e prescritto dall'A.I.A.
F) Quesiti: planimetrie
1. E’ obbligatorio evidenziare nelle planimetrie dei terreni le diverse forme di conduzione, comprese le
convenzioni per il solo utilizzo ai fini dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento.
No, trattasi di informazioni già presenti negli allegati al PUA.
2. Precisare se è obbligatorio nelle planimetrie dei fabbricati indicare anche le sezioni, con particolare
attenzione ai grigliati e agli stoccaggi.
Si
3. Qualora le planimetrie presentate dal gestore fossero in scala differente da quella richiesta nella
check-list di riferimento si possono accettare?
La check list riporta i documenti e atti che l’azienda deve presentare unitamente alla domanda AIA/IPPC.
L’ente istruttore ha la facoltà di richiedere eventuali integrazioni o ritenere sufficienti gli atti presentati
dall’azienda stessa anche se non strettamente conformi a quanto riportatati nella check list di controllo.
G) Quesiti: istruttoria
1. L’allegato tecnico predisposto dal tecnico istruttore e necessario per la valutazione in Conferenza di
Servizi deve solo prendere atto degli interventi proposti dall’azienda in termini di riduzione delle
emissioni (proposta che intrinsecamente considera il concetto di economicamente sostenibile)
oppure può prevedere considerazioni e prescrizioni anche diverse da quelle individuate dall’azienda
e da sottoporre all’esame della Conferenza di Servizi.
Le prescrizioni vengono proposte dall’istruttore tenendo conto del principio del rispetto dei requisiti minimi
che non devono essere più alti delle singole norme di settore e della riduzione integrata dell’inquinamento.
La C.S. se le proposte del gestore sono palesemente insostenibili può chiedere uno sforzo per raggiungere
obbiettivi integrati più rigorosi anche tenendo conte delle caratteristiche del sito o di norme specifiche (piani
di tutela regionali ecc) . è comunque opportuno confrontarsi con il gestore in fase di istruttoria tecnica
2. Nel caso di integrazione documentale richiesta dallo sportello AIA in sede di valutazione della pratica
è possibile la richiesta di ulteriori integrazioni da parte dell’Ente istruttore Provincia.
I tempi di sospensione del procedimento autorizzatorio comunque non inferiore a 30 giorni art. 13 del d.lgs
59/05, è preferibile vengano attuati una sola volta
3. La non coincidenza dei dati (terreni, capi, ecc.) fra fascicolo aziendale, PUA/PUAS, attribuzione
gasolio agricolo, PAC seminativi e zootecnici, ecc. come è valutabile e vincolante.
Il controllo dev’essere fatto in sede di istruttoria tecnica e non sono ammissibili diversità sostanziali
4. Precisare le modalità di trasmissione delle pratiche all’Ente delegato per l’istruttoria.
Le modalità sono esplicitate dal decreto n. 1800/06
5. Definire se viene approvato uno schema di allegato tecnico con indicazioni vincolanti da inserire o se
viene redatto autonomamente dall’Ente istruttore riportando le indicazioni minime previste dalla
norma.
E’ previsto un modello unico.
6. L’istruttoria da parte della Provincia Settore Agricoltura consta in una valutazione di coerenza di
quanto dichiarato o è richiesta la verifica di corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto realmente
presente in azienda ad es: composizione dieta alimentare, emissioni sonore consumi energetici,
idrici, ecc.. Si accettano autodichiarazioni?
Il gestore è responsabile di quanto dichiarato
7. Nell'ambito del rilascio dell'AIA deve essere valutata anche la rispondenza dell'allevamento alle
norme sul benessere animale (es. superficie minima/capo)? Conseguentemente il rispetto dei
requisiti sul benessere deve, se del caso, essere oggetto di prescrizione in fase di redazione
dell'Allegato tecnico?
Il parametro superficie/capo previsto dalle norme sul benessere è obbligatorio, la figura del funzionario
istruttore non andrebbe sovrapposta a quella del controllore.
8. Che ruolo hanno i parchi nella procedura AIA; devono accettare l’esito o possono imporre vincoli?
I Parchi possono avvalersi dei 30 giorni dalla pubblicazione fatta dal gestore dell’impianto per eventuali
osservazioni.
9. Le modifiche aziendali intervenute fra presentazione della domanda e istruttoria (con eventuale
sopralluogo) riguardanti i terreni, i capi presenti in allevamento, ecc. come devono essere valutati ai
fini dell’istruttoria?
Il tempo intercorrente per l’istruttoria è di massimo 150 giorni durante il quale si presume non siano
intervenute modifiche sostanziali che, diversamente, andranno segnalate all’autorità competente.
H) Quesiti: conferenza
1. Per la partecipazione alla Conferenza di Servizi è previsto un Settore specifico della Provincia oppure
è una scelta discrezionale.
Titolato a partecipare alla conferenza è la Provincia d.g.r. n. VII/19902 del 16 dicembre 2004 L’ente deciderà
da chi farsi rappresentare.
I)
Quesiti direttiva nitrati
1. Vista la d.g.r. n. VIII/3439 “ Adeguamento del programma di azione della regione Lombardia di cui
alla d.g.r. n. VI/17149/96 per la tutela e risanamento delle acque dall’inquinamento causato da nitrati di
origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile ai sensi del d. lgs n. 152 del 3 aprile 2006,
art. 92 e del D.M. del 7 aprile 2006” divenuta esecutiva il 16 novembre 2006 e della d.g.r. n. VIII/3297
“Nuove aree vulnerabili ai sensi del d. lgs 152/06: criteri di designazione e individuazione” approvata l’
11 ottobre 2006 come devono essere istruite le domande dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di
allevamento ?
Ai fini dell’istruttoria tecnica delle domande di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento
svolta dai settori agricoltura delle Province e dagli uffici ARPA così come per l’istruttoria amministrativa
svolta dai comuni si specifica che i criteri per l’istruttoria sono quelli contenuti nella legge regionale 37/93
e suo regolamento attuativo. Le pratiche in istruttoria vanno istruite secondo i dettati della 37/93
avvalendosi del programma GIARA, lo stesso principio vale per aziende soggette a revisioni di piani
autorizzati. Le domande di tali aziende verranno conseguentemente approvate e autorizzate
all’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento in base alla l.r. 37/93. Tale autorizzazione è
condizionata alla presentazione di domande aggiornate secondo la normativa e nei tempi di cui alla
d.g.r. n. VIII/3439 per quanto attiene alle aziende ricadenti in zona vulnerabile e alla d.g.r. di prossima
approvazione per le aziende in zona non vulnerabile.
Pertanto, solo ed esclusivamente per aziende zootecniche già soggette all’autorizzazione
dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento in base alla 37/93 ma che non hanno mai
presentato domanda così come per le aziende nuove l’istruttoria dovrà avvenire secondo i dettati del
programma di azione approvato con d.g.r. VIII/3439 del 7 novembre 2006.
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