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NOTIFICAZIONE PRESSO IL DOMICILIATARIO (art. 141 c.p.c.) L

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NOTIFICAZIONE PRESSO IL DOMICILIATARIO (art. 141 c.p.c.) L
NOTIFICAZIONE PRESSO IL DOMICILIATARIO (art. 141 c.p.c.)
L'articolo 141 c.p.c. disciplina la notificazione degli atti presso il domiciliatario. E' , pertanto,
indispensabile per procedere a questa forma di notifica che il destinatario abbia eletto domicilio.
Per elezione di domicilio si intende un atto giuridico unilaterale con il quale una persona sceglie che
il proprio domicilio per un determinato atto od affare e per tutti quelli conseguenti coincida con un
luogo diverso dal domicilio generale (sede principale dei propri affari ed interessi) in base:
a. ad un elemento oggettivo, ossia la presenza nel luogo degli affari ed interessi della
persona;
b. ad un elemento soggettivo, ossia l'intenzione di fissare nel luogo la sede stabile e principale
dei propri affari. Il domicilio, inoltre, può essere volontario se liberamente espresso dal
soggetto o necessario se imposto dalla legge come ad esempio nei casi previsti dall'articolo
45 c.c. (domicilio del minore, presso il genitore con il quale convive - interdetto presso il
tutore, ecc.)
La notifica ai sensi dell'articolo 141 c.p.c. è obbligatoria quando l'elezione di domicilio è stata
inserita in contratto, se così è stato espressamente dichiarato.
Il domicilio eletto o speciale non può mai sostituire integralmente il domicilio generale.
L'elezione ai sensi dell'articolo 47 c.c. deve essere fatta necessariamente in forma scritta; in caso
contrario si considera come mai avvenuta. Non occorre tuttavia venga utilizzato un atto specifico,
purché la volontà di elezione sia espressamente manifestata.
Da un punto di vista pratico, in base a quanto dispone la norma, si ritiene si possa procedere alla
notifica ai sensi dell'articolo 141 c.p.c. quando il destinatario:
a. ha eletto domicilio presso una persona, in tal caso è indispensabile che oltre al luogo sia
identificata con esattezza anche la persona del domiciliatario non risultando, secondo certa
dottrina, possibile la notificazione a persona diversa (ad esempio famigliare del
domiciliatario, ecc.). di contro alcuni ritengono legittima la consegna dell'atto ai sensi
dell'articolo 139 c.p.c. con i limiti più sotto specificati.
b. ha eletto domicilio presso un ufficio, in tal caso la norma individua quale domiciliatario il
capo pro tempore dell'ufficio.
Nel procedere a questa forma di notifica occorre tenere presente:
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se la notifica non avviene in mani proprie del domiciliatario, ma in uno degli altri modi e
luoghi indicati dall'articolo 139 c.p.c., in caso di contestazione spetta al notificante, e quindi
al messo, dare prova che sussistono le condizioni di regolarità della notificazione (Corte
Cassazione 7.5.1976, n. 1607);
quando il domicilio viene eletto presso una persona che assume la veste di domiciliatario,
l'elemento personale prevale su quello topografico e pertanto la notifica è da ritenere valida
se la consegna è stata effettuata in mani proprie del domiciliatario anche se in luogo diverso
dalla residenza di questo dove è stata eletto il domicilio, non potendosi dubitare che la
notifica abbia raggiunto il suo scopo consistente nel porre in grado la persona presso la
quale il domicilio è stato eletto di informare tempestivamente dell'avvenuta notifica chi con
l'elezione lo ha designato quale destinatario (Corte cassazione 5.4.1976, n. 1177). Tale
pronuncia non sembra però possa essere estesa anche al trasferimento della residenza del
domiciliatario in sede diversa da quella in cui è stato eletto il domicilio, stante il divieto
espresso contenuto nell'ultimo comma dell'articolo 141 c.p.c.
Per evitare qualsiasi contestazione è comunque opportuno effettuare sempre la notifica al
domiciliatario al domicilio eletto.
Il terzo comma dell'articolo 141 dispone che "La consegna, a norma dell'articolo 138, della copia
nelle mani della persona o del capo dell'ufficio presso i quali si è eletto domicilio, equivale a
consegna nelle mani del destinatario".
Il riferimento all'articolo 138 pone l'interrogativo se, in caso di rifiuto del domiciliatario, la notifica
possa intendersi effettuata in mani proprie come prevede il secondo comma dell'articolo citato in
caso di consegna al destinatario.
Nel caso di specie sussistono dubbi in quanto l'ultimo comma dell'articolo 141 c.p.c. prevede che
non si possa procedere a notifica nel domicilio eletto se è richiesto dal domiciliatario.
Si ritiene che il rifiuto del domiciliatario a ricevere l'atto non ostacoli il perfezionamento della
notifica ai sensi del secondo comma dell'articolo 138 in quanto la causa impedente (richiesta del
domiciliatario) sembra riferita più al luogo (domicilio eletto) che agli effetti della notifica.
In ogni caso non compete al messo dissipare i dubbi interpretativi essendo sufficiente che lo stesso
faccia menzione nella relazione del rifiuto del domiciliatario a ricevere l'atto.
Non si può procedere alla notifica nel domicilio eletto nei seguenti casi:
a. se è richiesto dal domiciliatario o questi è morto;
b. se il domiciliatario si è trasferito fuori dalla sede indicata nell'elezione di domicilio;
c. se è cessato l'ufficio, in caso di elezione di domicilio presso un ufficio.
A norma dell'articolo 4 della legge 53/94 a decorrere dall'1.7.1994 se il domiciliatario è un
avvocato, od un procuratore legale, iscritto all'albo, la notifica ai sensi dell'articolo 141 c.p.c. può
essere eseguita da avvocato o procuratore munito di mandato alle liti che sia autorizzato dal
consiglio dell'ordine.
Anche nel caso di notificazione presso il domiciliatario l'atto e consegnato in busta che il messo
provvede a sigillare con le modalità di cui è detto al Capitolo II, paragrafo 7 "Notificazione a
persona diversa dal destinatario".
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