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Testo della sentenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Trento Sezione Distaccata di Bolzano Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: dott. Heinrich Zanon Presidente dott. Renzo Paolo Pacher Consigliere estensore dott. Bernhard Lageder Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II° grado iscritta sub n. 224/03 R.G. promossa da X X X , rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Tra fieri di Treviso e Elena de Pilati di Bolzano, via Duca d’Aosta nr. 51, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo, giusta delega a margine dell’atto di citazione dd. 06.11.03; - appellante contro YYY e Y Y Y 1 , rappresentati e difesi dall'avv.sa Kitty de Guelmi di Bolzano, Gall. Europa 26, elettivamente domiciliata presso lo studio di questa, giusta delega a margine della comparsa di costituzione e risposta degli appellati dd. 27.01.04; N. 224/03 R.G. XXX / YYY pag. 2/9 - appellati – O g g e t t o : Appello avverso sentenza del Tribunale di Bolzano, Sezione Distaccata di Brunico n. 40/03 dd. 03.06.03 dep. 06.06.03 – risarcimento danni – Causa trattenuta in decisione all'udienza del 24.03.2004, con assegnazione del termine perentorio per il deposito delle comparse conclusionali del 24.05.04 e quello del 14.06.04 per il deposito delle memorie di replica, sulle seguenti CONCLUSIONI dei procuratori dell’appellante: Nel merito: in totale riforma della sentenza n. 40/03 del Tribunale di Bolzano – Sezione Distaccata di Brunico (depositata il 06 giugno 2003), accertata la responsabilità di YYY2 nella causazione del sinistro per cui è causa, condannarsi i convenuti genitori, in qualità di suoi legali rappresentanti e in proprio ex art. 2048 c.c. a pagare a XXX L. 156.977.550 (pari a € 81.072,14) o somma diversa, maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal fatto al saldo. Spese, diritti, onorari e 10% ex art. 15 legge Professionale di entrambi i gradi di giudizio interamente rifusi. In via istruttoria: ammettersi - c.t.u. medico-legale per valutare la durata della malattia, la gravità dei postumi invalidanti patiti da XXX e la compatibilità delle lesioni riportate con le modalità di accadimento del sinistro, come da questo patrocinio descritte, - interrogatorio formale di YYY2 sulle circostanze indicate in memoria istruttoria 26.04.01 di parte attrice, N. 224/03 R.G. - XXX / YYY pag. 3/9 giuramento suppletorio, con deferimento all’attrice (cfr. verbale d’udienza 24.03.2004). del procuratore di YYY e YYY1: respingersi l’appello proposto da XXX avverso la sentenza n. 40/03 del Tribunale di Bolzano - Sezione Distaccata di Brunico, con conferma dell’impugnata sentenza, e vittoria di spese ed onorari. In via istruttoria ci si oppone alla richiesta di interrogatorio formale di YYY2 sia per le ragioni già esposte in normativa sia perché la richiesta non è stata formalizzata in sede di conclusioni di primo grado. Si chiede che, in quanto occorra vengano chieste informazione alla Azienda di soggiorno di La Villa o alla locale scuola di sci in ordine alla classificazione della pista Bamby ed alla sua difficoltà. Con ogni ulteriore opportuna riserva. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione dd. 27.02.2000, notificato in data 03.03.2000, XXX conveniva in giudizio, avanti alla Sezione Distaccata di Brunico del Tribunale di Bolzano, YYY e YYY1, quali rappresentanti legali del figlio minore YYY2 ed in proprio ex art. 2048 cod. civ., affinché, accertata la responsabilità di quest’ultimo nella causazione dell’incidente sciistico occorso in data 08.12.1998 sulla pista "Bamby" nella località La Villa di Badia (BZ), i convenuti fossero condannati a risarcire all'attrice i danni da essa patiti, quantificati nell'importo di Lire 156.977.550, o quella diversa somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi dal fatto al saldo, spese di lite rifuse. Esponeva che, dalle dichiarazioni rese nell’immediatezza del fatto dagli sciatori coinvolti ai Carabinieri intervenuti sul N. 224/03 R.G. XXX / YYY pag. 4/9 posto, era emerso che YYY2, provenendo da monte, aveva perso il controllo degli sci, investendo l’attrice e facendola cadere rovinosamente sulla neve gelata, per cui appariva evidente la responsabilità del minore; quest’ultimo, infatti, aveva omesso di tenere una direzione idonea ad evitare il pericolo di collisione con gli altri sciatori che lo precedevano, omettendo anche di mantenere, nel corso del sorpasso dell’odierna attrice, una distanza tale da consentire a quest’ultima le normali evoluzioni. Con comparsa di costituzione dd. 23.05.2000 si costituivano in giudizio i convenuti, contestando recisamente le pretese attoree sia in ordine all’an che al quantum debeatur. Il Tribunale procedeva all’istruzione della causa attraverso l’assunzione delle provi testimoniali richieste dalle parti, il giudice non ammetteva l’interrogatorio formale del minore ma esclusivamente quello dei convenuti YYY e YYY1, incombente delegato al competente Giudice di Perugina Assisi, ma nessuno si presentava a renderlo. Il giudice tratteneva la causa in decisione sull’an debeatur, ma riteneva non provata la responsabilità del minore YYY2 né, tanto meno, quella dei genitori, per cui respingeva la domanda proposta dall’attrice XXX, compensando le spese di lite. Avverso tale sentenza proponeva appello l’originaria attrice XXX, la quale rassegnava le conclusioni sopra riportate. Resistevano all’appello gli originari convenuti, i quali ne chiedevano il rigetto. Parte appellante integrava le proprie richieste istruttorie nel modo sopra indicato, indi la causa veniva trattenuta in decisione. MOTIVAZIONE N. 224/03 R.G. XXX / YYY pag. 5/9 Con il primo motivo d’appello, la difesa dell’appellante XXX sostiene che il Tribunale sarebbe incorso in erronea ed incompleta valutazione delle risultanze istruttorie, atteso che gli indizi raccolti (rapporto e testimonianza del Carabiniere Boschetti, testimonianza di Barbieri Alessandra, compatibilità delle lesioni, subite dalla XXX, con l’investimento, da parte del minore YYY2) sarebbero stati univoci, gravi, precisi e concordanti, tanto da poter ritenere raggiunta la prova della responsabilità del minore. Il motivo è infondato e deve essere quindi disatteso. Il semplice fatto che, tra XXX e YYY2 vi sia stata una «collisione» non comporta alcuna presunzione di colpa a carico delle parti coinvolte nella collisione stessa (il fatto è avvenuto prima dell’entrata in vigore della legge 24.12.2003 n. 363, il cui art. 19 prevede invece siffatta presunzione) cosicché, a norma dell’art. 2043 cod. civ., l’onere di provare l’altrui responsabilità grava esclusivamente sul danneggiato. Orbene, pare innegabile che, nel caso di specie, l’attrice-appellante XXX non ha adempiuto a tale onere, in quanto - né il Carabiniere Boschetti né la teste Barbieri hanno assistito allo scontro tra i due sciatori, ma sono sopraggiunti solo successivamente, - il fatto che il minore YYY2 possa aver dichiarato di aver “investito” la XXX significa esclusivamente che tra i due si sia verificata la collisione, non che egli abbia ammesso la violazione di una qualche norma di comportamento o, in particolare, quella di concedere la precedenza allo sciatore a valle, - la “compatibilità” delle lesioni con la descrizione della collisione effettuata dalla XXX non è certo una prova che YYY2 abbia violato una qualche norma di comportamento del corretto sciatore, N. 224/03 R.G. XXX / YYY pag. 6/9 cosicché, anche ad avviso di questa Corte, la valutazione del primo giudice, secondo il quale l’attrice non ha provato la responsabilità del minore YYY2 nella realizzazione del sinistro de quo, deve essere senz’altro confermata. Con il secondo motivo d’appello, la difesa della XXX contesta la legittimità del rigetto della richiesta di deferire l’interrogatorio formale al minore YYY2, nonché l’erronea valutazione dell’irrilevanza processuale della mancata prestazione dell’interrogatorio, da parte dei suoi genitori. Il motivo è infondato. Giustamente il primo giudice non ha ammesso l’interrogatorio formale del minore YYY2, atteso che lo scopo di tale incombente istruttorio è proprio quello di provocare la confessione giudiziale, da parte della persona interrogata, su fatti alla stessa sfavorevoli e, poiché il minore non può disporre dei propri beni, pare evidente che egli non possa effettuare atti sfavorevoli al proprio patrimonio. Assolutamente fuori luogo appare poi l’argomentazione, secondo cui il minore e/o i suoi legali rappresentanti potrebbero effettuare dichiarazioni a sé sfavorevoli solo perché il minore è assicurato e che pagherebbe quindi l’assicurazione, atteso che la società di assicurazione, indicata da parte appellante, nemmeno è causa nel presente procedimento e che l’eventuale condanna è stata richiesta esclusivamente nei confronti dei genitori del minore e non della sua assicurazione per la responsabilità civile. Tra il resto, anche nel caso in cui il minore avesse rilasciato dichiarazioni a sé sfavorevoli, esse avrebbero avuto esclusivamente valore indiziario (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 09.07.1998 n. 6687) e non sarebbero state comunque sufficienti, anche se esaminate assieme agli indizi elencati al punto precedente, a costituire una N. 224/03 R.G. XXX / YYY pag. 7/9 valida e convincente prova della responsabilità del minore, nella realizzazione del sinistro in esame. Del tutto correttamente, infine, il primo giudice non ha conferito alcuna rilevanza all’omessa comparizione dei genitori del minore per rendere l’interrogatorio formale, atteso che la loro eventuale confessione sarebbe stata comunque priva di efficacia. Tra il resto, nemmeno loro erano presenti al sinistro, cosicché nulla avrebbero potuto dire sulla dinamica dello stesso. Con il terzo motivo d’appello, la difesa di XXX sostiene che i genitori di YYY2 sarebbero responsabili del fatto a norma dell’art. 2048 cod. civ. per esser incorsi sia in culpa in educando sia in culpa in vigilando, per aver permesso che il figlio dodicenne sciasse da solo, per non aver sorvegliato che lo stesso mantenesse una velocità consona alla pista ed alle sue capacità sciatorie. Anche tale motivo pare infondato. Innanzitutto non è dato capire in che cosa sia consistita la cosiddetta culpa in educando, atteso che YYY2 si è invece immediatamente fermato, dopo la collisione, ed ha fornito le proprie generalità ai Carabinieri, comportandosi così in modo perfettamente corretto. Per quanto riguarda poi la cosiddetta culpa in vigilando, non va dimenticato che YYY2 è stato lasciato a sciare, sia pur da solo, su una pista qualificata come «blu», cioè come facile, e che non vi è alcuna prova che egli abbia mantenuto una velocità non consona né alla pista né alle proprie capacità sciatorie, mentre appare senz’altro possibile che l’incidente sia derivato da incapacità di controllare gli sci proprio da parte dell’attrice-appellante. Per quanto riguarda infine il richiamo alla sentenza dd. 20.12.2001 di questa Sezione Distaccata di Corte d'Appello, citata da parte appellante e N. 224/03 R.G. XXX / YYY pag. 8/9 redatta da questo medesimo estensore, il principio ivi enunciato riguarda esclusivamente le piste di media difficoltà -contrassegnate quindi come piste «rosse»- e non certo le piste facili, quali, per l’appunto, quelle contrassegnate come «blu», come era quella -non a caso denominata “Bamby”- sulla quale il sinistro si è verificato. Quanto alle richieste istruttorie, non può essere ammessa la c.t.u. medico-legale, atteso che essa sarebbe volta a determinare il quantum debeatur, mentre non sussiste la prova nemmeno dell’an debeatur. Del tutto fuori luogo appare poi la richiesta di ammissione del giuramento suppletorio, da deferirsi finmai alla stessa attrice-appellante, atteso che non è stata raggiunta la cosiddetta semiplena probatio, cosicché non vi è alcunché da integrare. In conclusione, non resta che respingere la domanda e condannare l’appellante alla rifusione delle spese di lite, a favore degli appellati. Se ricorrevano, infatti, giusti motivi per compensare -come è in effetti avvenuto- le spese di primo grado, siffatti motivi non ricorrono invece per il presente procedimento, atteso che XXX aveva già ottenuto in primo grado una sentenza che risolveva in maniera corretta la controversia dalla stessa prospettata, mentre la presente sentenza è esclusivamente confermativa di tale giusta decisione. P. Q. M. La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e reietta, respinge l’appello proposto da XXX avverso la sentenza n. 40/03 dd. 03-06.06.2003 del Tribunale di Bolzano, Sezione Distaccata di Brunico, e condanna N. 224/03 R.G. XXX / YYY pag. 9/9 l’appellante XXX a rifondere le spese di lite, sostenute dagli appellati, spese che liquida in complessivi Euro 3.750,00, di cui Euro 120,00 per spese, Euro 1.300,00 per diritti di procuratore, Euro 2.000,00 per onorari di avvocato ed Euro 330,00 per rimborso forfetario delle spese generali, oltre agli accessori conseguenti per legge (contributo C.A.P. ed I.V.A.) sulle voci gravate e successive occorrende. Così deciso in Bolzano il 23.06.2004 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE dott. Renzo Paolo Pacher dott. Heinrich Zanon Depositata in Cancelleria addì __________________