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Testo della sentenza

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Testo della sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. Heinrich Zanon
Presidente
dott. Renzo Paolo Pacher
Consigliere estensore
dott. Bernhard Lageder
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta sub n. 224/03 R.G. promossa
da
X X X , rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Tra fieri di Treviso e
Elena de Pilati di Bolzano, via Duca d’Aosta nr. 51, elettivamente domiciliato
presso lo studio di quest’ultimo, giusta delega a margine dell’atto di citazione
dd. 06.11.03;
- appellante contro
YYY
e
Y Y Y 1 , rappresentati e difesi dall'avv.sa Kitty de Guelmi di
Bolzano, Gall. Europa 26, elettivamente domiciliata presso lo studio di questa,
giusta delega a margine della comparsa di costituzione e risposta degli appellati
dd. 27.01.04;
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-
appellati –
O g g e t t o : Appello avverso sentenza del Tribunale di Bolzano, Sezione
Distaccata di Brunico n. 40/03 dd. 03.06.03 dep. 06.06.03 –
risarcimento danni –
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 24.03.2004, con assegnazione del
termine perentorio per il deposito delle comparse conclusionali del 24.05.04 e
quello del 14.06.04 per il deposito delle memorie di replica, sulle seguenti
CONCLUSIONI
dei procuratori dell’appellante:
Nel merito: in totale riforma della sentenza n. 40/03 del Tribunale di
Bolzano – Sezione Distaccata di Brunico (depositata il 06 giugno 2003),
accertata la responsabilità di YYY2 nella causazione del sinistro per cui è
causa, condannarsi i convenuti genitori, in qualità di suoi legali rappresentanti e
in proprio ex art. 2048 c.c. a pagare a XXX L. 156.977.550 (pari a € 81.072,14)
o somma diversa, maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre
rivalutazione monetaria ed interessi dal fatto al saldo.
Spese, diritti, onorari e 10% ex art. 15 legge Professionale di entrambi i
gradi di giudizio interamente rifusi.
In via istruttoria: ammettersi
-
c.t.u. medico-legale per valutare la durata della malattia, la gravità dei
postumi invalidanti patiti da XXX e la compatibilità delle lesioni
riportate con le modalità di accadimento del sinistro, come da questo
patrocinio descritte,
-
interrogatorio formale di YYY2 sulle circostanze indicate in memoria
istruttoria 26.04.01 di parte attrice,
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-
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giuramento suppletorio, con deferimento all’attrice (cfr. verbale
d’udienza 24.03.2004).
del procuratore di YYY e YYY1:
respingersi l’appello proposto da XXX avverso la sentenza n. 40/03 del
Tribunale di Bolzano - Sezione Distaccata di Brunico, con conferma
dell’impugnata sentenza, e vittoria di spese ed onorari.
In via istruttoria ci si oppone alla richiesta di interrogatorio formale di YYY2
sia per le ragioni già esposte in normativa sia perché la richiesta non è stata
formalizzata in sede di conclusioni di primo grado.
Si chiede che, in quanto occorra vengano chieste informazione alla Azienda di
soggiorno di La Villa o alla locale scuola di sci in ordine alla classificazione
della pista Bamby ed alla sua difficoltà.
Con ogni ulteriore opportuna riserva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione dd. 27.02.2000, notificato in data 03.03.2000,
XXX conveniva in giudizio, avanti alla Sezione Distaccata di Brunico del
Tribunale di Bolzano, YYY e YYY1, quali rappresentanti legali del figlio
minore YYY2 ed in proprio ex art. 2048 cod. civ., affinché, accertata la
responsabilità di quest’ultimo nella causazione dell’incidente sciistico occorso
in data 08.12.1998 sulla pista "Bamby" nella località La Villa di Badia (BZ), i
convenuti fossero condannati a risarcire all'attrice i danni da essa patiti,
quantificati nell'importo di Lire 156.977.550, o quella diversa somma minore o
maggiore che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi dal fatto
al saldo, spese di lite rifuse.
Esponeva che, dalle dichiarazioni rese
nell’immediatezza del fatto dagli sciatori coinvolti ai Carabinieri intervenuti sul
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posto, era emerso che YYY2, provenendo da monte, aveva perso il controllo
degli sci, investendo l’attrice e facendola cadere rovinosamente sulla neve
gelata, per cui appariva evidente la responsabilità del minore; quest’ultimo,
infatti, aveva omesso di tenere una direzione idonea ad evitare il pericolo di
collisione con gli altri sciatori che lo precedevano, omettendo anche di
mantenere, nel corso del sorpasso dell’odierna attrice, una distanza tale da
consentire a quest’ultima le normali evoluzioni.
Con comparsa di costituzione dd. 23.05.2000 si costituivano in giudizio
i convenuti, contestando recisamente le pretese attoree sia in ordine all’an che
al quantum debeatur.
Il Tribunale procedeva all’istruzione della causa attraverso l’assunzione
delle provi testimoniali richieste dalle parti, il giudice non ammetteva
l’interrogatorio formale del minore ma esclusivamente quello dei convenuti
YYY e YYY1, incombente delegato al competente Giudice di Perugina Assisi, ma nessuno si presentava a renderlo.
Il giudice tratteneva la causa in decisione sull’an debeatur, ma riteneva
non provata la responsabilità del minore YYY2 né, tanto meno, quella dei
genitori, per cui respingeva la domanda proposta dall’attrice XXX,
compensando le spese di lite.
Avverso tale sentenza proponeva appello l’originaria attrice XXX, la
quale rassegnava le conclusioni sopra riportate.
Resistevano all’appello gli originari convenuti, i quali ne chiedevano il
rigetto.
Parte appellante integrava le proprie richieste istruttorie nel modo
sopra indicato, indi la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVAZIONE
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Con il primo motivo d’appello, la difesa dell’appellante XXX sostiene
che il Tribunale sarebbe incorso in erronea ed incompleta valutazione delle
risultanze istruttorie, atteso che gli indizi raccolti (rapporto e testimonianza del
Carabiniere Boschetti, testimonianza di Barbieri Alessandra, compatibilità delle
lesioni, subite dalla XXX, con l’investimento, da parte del minore YYY2)
sarebbero stati univoci, gravi, precisi e concordanti, tanto da poter ritenere
raggiunta la prova della responsabilità del minore.
Il motivo è infondato e deve essere quindi disatteso.
Il semplice fatto che, tra XXX e YYY2 vi sia stata una «collisione» non
comporta alcuna presunzione di colpa a carico delle parti coinvolte nella
collisione stessa (il fatto è avvenuto prima dell’entrata in vigore della legge
24.12.2003 n. 363, il cui art. 19 prevede invece siffatta presunzione) cosicché, a
norma dell’art. 2043 cod. civ., l’onere di provare l’altrui responsabilità grava
esclusivamente sul danneggiato.
Orbene, pare innegabile che, nel caso di
specie, l’attrice-appellante XXX non ha adempiuto a tale onere, in quanto
-
né il Carabiniere Boschetti né la teste Barbieri hanno assistito allo scontro
tra i due sciatori, ma sono sopraggiunti solo successivamente,
-
il fatto che il minore YYY2 possa aver dichiarato di aver “investito” la
XXX significa esclusivamente che tra i due si sia verificata la collisione,
non che egli abbia ammesso la violazione di una qualche norma di
comportamento o, in particolare, quella di concedere la precedenza allo
sciatore a valle,
-
la “compatibilità” delle lesioni con la descrizione della collisione effettuata
dalla XXX non è certo una prova che YYY2 abbia violato una qualche
norma di comportamento del corretto sciatore,
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cosicché, anche ad avviso di questa Corte, la valutazione del primo giudice,
secondo il quale l’attrice non ha provato la responsabilità del minore YYY2
nella realizzazione del sinistro de quo, deve essere senz’altro confermata.
Con il secondo motivo d’appello, la difesa della XXX contesta la
legittimità del rigetto della richiesta di deferire l’interrogatorio formale al
minore YYY2, nonché l’erronea valutazione dell’irrilevanza processuale della
mancata prestazione dell’interrogatorio, da parte dei suoi genitori.
Il motivo è infondato.
Giustamente il primo giudice non ha ammesso l’interrogatorio formale
del minore YYY2, atteso che lo scopo di tale incombente istruttorio è proprio
quello di provocare la confessione giudiziale, da parte della persona interrogata,
su fatti alla stessa sfavorevoli e, poiché il minore non può disporre dei propri
beni, pare evidente che egli non possa effettuare atti sfavorevoli al proprio
patrimonio. Assolutamente fuori luogo appare poi l’argomentazione, secondo
cui il minore e/o i suoi legali rappresentanti potrebbero effettuare dichiarazioni
a sé sfavorevoli solo perché il minore è assicurato e che pagherebbe quindi
l’assicurazione, atteso che la società di assicurazione, indicata da parte
appellante, nemmeno è causa nel presente procedimento e che l’eventuale
condanna è stata richiesta esclusivamente nei confronti dei genitori del minore e
non della sua assicurazione per la responsabilità civile. Tra il resto, anche nel
caso in cui il minore avesse rilasciato dichiarazioni a sé sfavorevoli, esse
avrebbero avuto esclusivamente valore indiziario (cfr. Cass. Civ. Sez. III,
09.07.1998 n. 6687) e non sarebbero state comunque sufficienti, anche se
esaminate assieme agli indizi elencati al punto precedente, a costituire una
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valida e convincente prova della responsabilità del minore, nella realizzazione
del sinistro in esame.
Del tutto correttamente, infine, il primo giudice non ha conferito alcuna
rilevanza all’omessa comparizione dei genitori del minore per rendere
l’interrogatorio formale, atteso che la loro eventuale confessione sarebbe stata
comunque priva di efficacia.
Tra il resto, nemmeno loro erano presenti al
sinistro, cosicché nulla avrebbero potuto dire sulla dinamica dello stesso.
Con il terzo motivo d’appello, la difesa di XXX sostiene che i genitori
di YYY2 sarebbero responsabili del fatto a norma dell’art. 2048 cod. civ. per
esser incorsi sia in culpa in educando sia in culpa in vigilando, per aver
permesso che il figlio dodicenne sciasse da solo, per non aver sorvegliato che lo
stesso mantenesse una velocità consona alla pista ed alle sue capacità sciatorie.
Anche tale motivo pare infondato.
Innanzitutto non è dato capire in che cosa sia consistita la cosiddetta
culpa in educando, atteso che YYY2 si è invece immediatamente fermato, dopo
la collisione, ed ha fornito le proprie generalità ai Carabinieri, comportandosi
così in modo perfettamente corretto.
Per quanto riguarda poi la cosiddetta culpa in vigilando, non va
dimenticato che YYY2 è stato lasciato a sciare, sia pur da solo, su una pista
qualificata come «blu», cioè come facile, e che non vi è alcuna prova che egli
abbia mantenuto una velocità non consona né alla pista né alle proprie capacità
sciatorie, mentre appare senz’altro possibile che l’incidente sia derivato da
incapacità di controllare gli sci proprio da parte dell’attrice-appellante.
Per quanto riguarda infine il richiamo alla sentenza dd. 20.12.2001 di
questa Sezione Distaccata di Corte d'Appello, citata da parte appellante e
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redatta da questo medesimo estensore, il principio ivi enunciato riguarda
esclusivamente le piste di media difficoltà -contrassegnate quindi come piste
«rosse»- e non certo le piste facili, quali, per l’appunto, quelle contrassegnate
come «blu», come era quella -non a caso denominata “Bamby”- sulla quale il
sinistro si è verificato.
Quanto alle richieste istruttorie, non può essere ammessa la c.t.u.
medico-legale, atteso che essa sarebbe volta a determinare il quantum debeatur,
mentre non sussiste la prova nemmeno dell’an debeatur. Del tutto fuori luogo
appare poi la richiesta di ammissione del giuramento suppletorio, da deferirsi
finmai alla stessa attrice-appellante, atteso che non è stata raggiunta la
cosiddetta semiplena probatio, cosicché non vi è alcunché da integrare.
In conclusione, non resta che respingere la domanda e condannare
l’appellante alla rifusione delle spese di lite, a favore degli appellati.
Se
ricorrevano, infatti, giusti motivi per compensare -come è in effetti avvenuto- le
spese di primo grado, siffatti motivi non ricorrono invece per il presente
procedimento, atteso che XXX aveva già ottenuto in primo grado una sentenza
che risolveva in maniera corretta la controversia dalla stessa prospettata, mentre
la presente sentenza è esclusivamente confermativa di tale giusta decisione.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e
reietta,
respinge
l’appello proposto da XXX avverso la sentenza n. 40/03 dd. 03-06.06.2003 del
Tribunale di Bolzano, Sezione Distaccata di Brunico, e
condanna
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l’appellante XXX a rifondere le spese di lite, sostenute dagli appellati, spese che
liquida in complessivi Euro 3.750,00, di cui Euro 120,00 per spese, Euro
1.300,00 per diritti di procuratore, Euro 2.000,00 per onorari di avvocato ed
Euro 330,00 per rimborso forfetario delle spese generali, oltre agli accessori
conseguenti per legge (contributo C.A.P. ed I.V.A.) sulle voci gravate e
successive occorrende.
Così deciso in Bolzano il 23.06.2004
IL CONSIGLIERE EST.
IL PRESIDENTE
dott. Renzo Paolo Pacher
dott. Heinrich Zanon
Depositata in Cancelleria addì __________________
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