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LIQUIDAZIONE DEL DANNO MATERIALE a) DANNO DA FERMO TECNICO b) LIQUIDAZIONE DELL’IVA SUL PREVENTIVO c) LIQUIDAZIONE DEL VALORE ANTE SINISTRO DEL VEICOLO IN CASO DI RIPARAZIONI ANTI-ECONOMICHE Teramo a) FERMO TECNICO Contrasti Giurisprudenziali: 1) liquidazione in via equitativa (Cassazione sent.1688 del 27/1/10, III sez. civ.; etc.) • A causa della impossibilità di utilizzo dell’autovettura danneggiata durante il tempo necessario alla sua riparazione, anche in assenza di prova specifica del danno. 2) risarcibilità del danno se non dimostrato (Cassazione sent. 17135 del 7/8/11) • Costituirebbe una deroga al principio generale dell’onere della prova a carico dell’attore dovendo essere dimostrato. Teramo b) LIQUIDAZIONE DELL’IVA (imposta sul valore aggiunto) SUL PREVENTIVO Contrasti Giurisprudenziali: • il risarcimento comprende anche l’IVA, pur se la riparazione non è ancora avvenuta, a meno che il danneggiato, per l’attività svolta, abbia diritto al rimborso dell’IVA versata (Cass. Sent. N. 1688/2010, sez. III). • IVA non risarcibile in mancanza di rigorosa prova dell’effettività dell’esborso (GdP Milano, sent. N. 109273 del 22/6/12). Teramo c) LIQUIDAZIONE DEL VALORE ANTE-SINISTRO DEL VEICOLO IN CASO RIPARAZIONI ANTI-ECONOMICHE • DANNO PER EQUIVALENTE: ristoro del valore commerciale ante-sinistro dedotto l’eventuale valore residuo del veicolo incidentato. • REINTEGRAZIONE IN FORMA SPECIFICA: domanda di una somma di denaro corrispondente alle spese necessarie per il ripristino, indipendentemente dalla antieconomicità della riparazione Sussistono contrasti Giurisprudenziali sul ristoro del danno materiale in caso di antieconomicità: 1) possibilità di condannare al risarcimento del danno per equivalente ex art. 2058, 2 comma, c.c. nei casi in cui quello richiesto in forma specifica comporti costi superiori al valore ante sinistro. 2) Risarcimento integrale del danno anche in caso di riparazioni antieconomiche in virtù del principio di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato in assenza dell’avvenuto fatto dannoso. (G.d.P. Milano sent.n. 109273 del 22/6/12 riconoscimento in forma specifica) Teramo LA LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELL’UCI SCARL Il Bureau nazionale, in caso di sinistri che vedono coinvolto un veicolo a motore immatricolato in uno stato estero aderente al sistema della carta verde, assume la qualità di: • domiciliatario di: - assicurato straniero - responsabile civile - loro impresa di assicurazione • legittimato passivo nelle ipotesi di azione diretta che i danneggiati dalla circolazione in Italia di veicoli a motore immatricolati all’estero possono esercitare nei suoi cfr. ai sensi artt.145 I comma, 146,147. Per una corretta instaurazione del contraddittorio la vocatio in ius dovrà essere rivolta all’UCI ed al responsabile del danno quindi proprietario (litisconsorzi necessari) e non il conducente. (Cass. Civile, sez. III, 25/9/98) in mancanza improcedibilità della domanda integrazione del contraddittorio. (G.d.p. Milano ordinanza 13/2/04). Teramo ASSOLUTA E MANIFESTA CARENZA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELLA SOCIETA’ DI SERVIZI DELEGATA ALLA GESTIONE STRAGIUDIZIALE DEI SINISTRI DI COMPAGNIE STRANIERE UCI UNICO SOGGETTO LEGITTIMATO A STARE IN GIUDIZIO (Art. 126 Cd.A.) (Cass. Civ. 12/1/99, n.259; Cass. Civ. 13/11/79, n.5906; etc.) Esempio: Trib. Lecco. 13/12/06 n.876 ha ritenuto fondata l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall’Avus Italia srl in quanto chiamata in causa nella qualità di incaricata alla gestione di un sinistro per conto di una compagnia assicuratrice. Teramo LA COMPAGNIA PUO’ COSTITUIRSI IN GIUDIZIO AUTONOMAMENTE CONFERENDO MANDATO DIRETTAMENTE AD UN LEGALE PER LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO. UCI deve comunque essere parte del giudizio! Se l’UCI dovesse essere estromesso dal giudizio la parte vittoriosa si troverebbe costretta ad eseguire la sentenza all’estero con aggravio di spese IN CASO DI SINISTRO CON DUE VEICOLI STRANIERI ENTRAMBE RESPONSANSABILI E’ NECESSARIO CHE LA PARTE LESA SPECIFICHI LA COMPAGNIA DI CUI L’UCI E’ RAPPRESENTANTE PROCESSUALE • Notifica di due atti di citazione distinti all’UCI Teramo AUTOVETTURA STRANIERA RUBATA CHE CAGIONA UN SINISTRO TARGA STRANIERA RUBATA D. Lgs. n.198 del 6.11.07 (“quinta direttiva auto”) ha introdotto 2 nuove “lettere” (d bis e d ter) al I comma dell’art.283 C.d.a. il Fondo di Garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti per i quali vi è obbligo di assicurazione, nel caso in cui, tra gli altri,...d) sinistro cagionato da un veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo. Teramo CITAZIONE DELLO STRANIERO PROPRIETARIO E DELLA COMPAGNIA ASSICURATIVA PRESSO L’UCI SENZA ALCUNA VOCATIO IN IUS NEI CONFRONTI DELL’UCI MA CON LA NOTIFICA DELL’ATTO INTRODUTTIVO ALL’ENTE CONSORTILE IMPOSSIBILITA’ DI FORMULARE STATUIZIONE NEI CONFRONTI DELL’UCI Giurisprudenza Rilevante Tribunale di Como, 22 gennaio 2009, sentenza n. 82 – Non avendo l’attore formulato, nelle rassegnate conclusioni, alcuna richiesta di condanna del Bureau nazionale né tale domanda era minimamente rinvenibile nel corpo dell’atto introduttivo del giudizio poi notificato all’U.C.I. non è possibile formulare alcuna statuizione nei confronti dell’Ente consortile a nulla rilevando che nell’atto introduttivo del presente giudizio sia stata formulata la domanda di condanna nei confronti dell’assicurazione straniera. Teramo LA CHIAMATA A MANLEVA DELL’UCI Ordinanza del 13/11/04 del Tribunale di Mantova: “.. la chiamata a manleva dell’U.C.I. non pare rituale, in quanto l’assicurato straniero e il suo assicuratore si intendono domiciliati ex legge presso l’U.C.I. ai fini delle controversie afferenti il rapporto di assicurazione o in caso di azione diretta, mentre nella fattispecie è stata proposta una domanda di manleva, la quale avrebbe imposto la citazione diretta del terzo danneggiante straniero secondo le regole generali di cui all’art. 142 c.p.c..”. Il Codice delle Assicurazioni Private, concede al solo “danneggiato” la possibilità di esperire l’azione diretta nei confronti dell’assicurazione del responsabile e la compagnia di assicurazione che spiega domanda di manleva non può essere compresa nella nozione di “danneggiato”. ESEMPIO: il convenuto che ritiene responsabile il proprietario o conducente straniero può evocare in giudizio i precitati a manleva notificando l’atto di chiamata di terzo presso la loro residenza estera ai sensi dell’art. 142 c.p.c. con la precisazione che qualora per converso ritengano di chiamare in causa a manleva anche l’U.C.I., quest’ultimo ben potrà eccepire la sua carenza di legittimazione passiva e comunque l’improcedibilità dell’azione svolta nei suoi confronti non vertendosi in tema di azione diretta. Teramo ESERCIZIO DELL’ AZIONE DIRETTA RIENTRA NEL CONCETTO DI DANNEGGIATO: • • • • • • La persona che ha subito lesioni La persona che ha subito un danno materiale La società datrice di lavoro della persona lesa I famigliari della persona lesa Il proprietario dei beni andati perduti a causa del sinistro L’assicuratore che ha rifuso i danni in forza di polizza kasko e si è surrogato nei diritti dell’assicurato • Il carrozziere a cui è stato ceduto il credito nei confronti dell’assicurazione a seguito della riparazione del veicolo • Gli eredi della persona deceduta a seguito del sinistro stradale NON RIENTRA NEL CONCETTO DI DANNEGGIATO: • l’assicuratore che svolge domanda di manleva nei confronti di altro soggetto coinvolto nel sinistro Teramo INTERROGATORIO FORMALE DEL CONVENUTO STRANIERO CONTUMACE (segue…) ART. 228 C.P.C. prevede LA «CONFESSIONE GIUDIZIALE» SPONTANEA Provocata mediante interrogatorio formale : soggetti legittimati a dedurlo le parti. reso • dalla parte personalmente • dal rappresentante della persona giuridica Teramo INTERROGATORIO FORMALE DEL CONVENUTO STRANIERO CONTUMACE Tre possibili comportamenti: 1) dichiarare fatti a sé sfavorevoli e favorevoli alla cp DICHIARAZIONE CONFESSORIA 2) dichiarare fatti a sé favorevoli e sfavorevoli alla cp DICHIARAZIONE NON CONFESSORIA 3) mancata presentazione o rifiuto di rendere la dichiarazione IL GIUDICE PUO’ RITENERE AMMESSI I FATTI DEDOTTI NELL’INTERROGATORIO. Giudice di Pace di Milano, sezione nona civile, 8 maggio 2004, sentenza n. 5598 – Questa ricostruzione dell’incidente, effettuata sulla scorta delle dichiarazioni fornite dall’attore, del rapporto di incidente stradale, delle dichiarazioni rese dalla teste, dei danni riportati dai mezzi coinvolti, non è stata smentita dal convenuto il quale, senza alcuna giustificazione, non si è presentato in udienza per rendere l’interpello nonostante la regolarità della notificazione. La mancata risposta della parte, rappresenta, certamente, un fatto qualificato riconducibile al più ampio ambito del comportamento nel processo e, pur se tale comportamento non equivale a confessione, pur tuttavia rileva se connesso agli altri elementi qualificati e qualificanti la dinamica dell’incidente per cui è causa. Tutti questi fatti hanno concorso a determinare il convincimento in ordine alla esclusiva responsabilità del convenuto straniero nella determinazione del sinistro per cui è causa. Teramo ROGATORIA INTERNAZIONALE Può accadere che nel corso di un processo vi sia la necessità di eseguire atti processuali in luogo straniero, fuori dall’A.G.O. richiesta formale all’Autorità Giudiziaria straniera di svolgere l’incombente a lei delegato. Onere della parte: • di vigilare sui tempi di espletamento della rogatoria; • informare il giudice delegante con tempestiva richiesta di proroga in caso di mancata evasione tempestiva dell’incombente. lo spirare del termine senza richiesta di proroga comporta la nullità assoluta ed inutilizzabilità della prova successivamente assunta. Teramo IL VALORE PROBATORIO DEL MODULO C.A.I. (CONSTATAZIONE AMICHEVOLE DI INCIDENTE) SOTTOSCRITTO DA ENTRAMBI I CONDUCENTI COINVOLTI IN UN SINISTRO STRADALE È OGGETTO DI DIBATTITO GIURISPRUDENZIALE. 1) La Corte di legittimità considera il menzionato modulo come una presunzione semplice rimessa al libero apprezzamento del Magistrato alla stregua “delle dichiarazioni confessorie rese da un terzo” (Cass. civ., sez. III, 2 aprile 2002, n. 4369). 2) Secondo altro indirizzo si generano due presunzioni legali la prima, tra le parti, assoluta che non ammette alcuna prova contraria, l’altra iuris tantum, nei confronti dell’assicuratore, superabile con la prova contraria (Giudice di Pace di Monza, 20 maggio 2002, n. 829; Cass. Civ., sez. III, 27 febbraio 2004, n. 4007). Teramo Le Sezioni unite (Cass. Civ., Sez. Un., 5 maggio 2006, n. 10311) il modulo CAI a doppia firma, dunque, genera una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell’assicuratore, il quale potrà superarla fornendo la prova contraria, in concreto ovvero attraverso il ricorso ad altra presunzione. VALORE PROBATORIO CAI PREDISPOSTO IN LINGUA ITALIANA E SOTTOSCRITTO DA UNO STRANIERO Giurisprudenza Rilevante Tribunale di Milano, 8 giugno 2006, n. 17752 – Qualora uno dei due conducenti sia straniero e, pertanto, non padrone della lingua italiana l’elaborato grafico inserito nel modulo C.A.I. costituisce un indizio importante in quanto la stesura del disegno non necessita di particolari conoscenze linguistiche. Contra Giudice di Pace di Milano, 31 dicembre 2009, sentenza n. 30907 – Il fatto che uno dei due conducenti fosse straniero non inficia la validità del modulo C.A.I. atteso che se si firma un foglio di carta con annessa dichiarazione di responsabilità non nella propria lingua si è, sicuramente, certi del contenuto e che tale documento sia consono a quanto successo. Teramo