Modifiche alla disciplina sul conferimento degli incarichi legali
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Modifiche alla disciplina sul conferimento degli incarichi legali
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 1 0 OGGETTO: Modifiche alla disciplina sul conferimento degli incarichi legali - Revoca del Regolamento Comunale per il conferimento di incarichi di patrocinio legale e rappresentanza in giudizio del Comune di Pula. L’anno 2016 ( Duemila sedici ) il giorno 11 ( undici ) del mese di aprile alle ore 17.35 nel Comune di Pula e nell’abituale Sala delle adunanze, convocato con appositi avvisi, si è riunito, in prima convocazione straordinaria, il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori: PRESENTI ASSENTI 1. MEDAU CARLA 2. COLLU ILARIA 3. OLLA EMANUELE 4. FARNETI EMANUELE 5. CAPOBIANCO ANNALISA 6. PIRISINU OMBRETTA 7. USAI FILIPPO 8. ORBAI GABRIELE 9. AZARA PIERANDREA 10. CABONI ETTORE 11. URRU ILENIA 12. MASCIA 13. BOI ANGELA BARBARA 14. PITTALUGA ANGELO 15. LOI ELISABETTA 16. TOCCORI FRANCESCA 17. DE DONATO GAIA TOTALE PRESENTI N. 16 TOTALE ASSENTI N. 1 Assiste il Segretario comunale Dr.ssa Maria Lucia Chessa IL PRESIDENTE Carla Medau assume la presidenza e, constatato il numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 11/04/2016 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Oggetto: Modifiche alla disciplina sul conferimento degli incarichi legali - Revoca del Regolamento Comunale per il conferimento di incarichi di patrocinio legale e rappresentanza in giudizio del Comune di Pula. LA GIUNTA COMUNALE Premesso che - negli ultimi anni, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, si è dibattuto circa l’esatto inquadramento del singolo incarico di patrocinio legale. Diverse tesi si sono succedute e contrapposte nel tempo: la prima che annovera nell’unica ed omnicomprensiva nozione di “servizi legali”, di cui al punto 21 dell’allegato II B del D.Lgs. 163/2006 tanto l’attività di assistenza e consulenza giuridica di carattere continuativo quanto il conferimento del singolo incarico di patrocinio legale; la seconda tesi riconduce tale incarico al novero delle collaborazioni esterne di cui all’art. 7 D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 ed, infine, la terza tesi riconduce il contratto di patrocinio legale al contratto d’opera intellettuale regolato dall’art. 2230 c.c. ss ed in quanto tale, quindi, nella categoria dei contratti esclusi dall’applicazione del Codice dei contratti ai sensi dell’art. 19, comma 1 lett. e); - la sez. V del Consiglio di Stato, con la sentenza 11 maggio 2012, n. 2730, ha compiuto un primo deciso passo avanti nel superamento delle rappresentate divergenze, affermando che il singolo incarico episodico, legato alla necessità contingente, non costituisca appalto di servizi legali ma integri un contratto d’opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di evidenza pubblica. Sempre il Consiglio di Stato ha affermato che l’attività di selezione del difensore dell’ente pubblico pur non soggiacendo all’obbligo di espletamento di una procedura comparativa di stampo concorsuale è comunque soggetta ai principi generali dell’azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione onde rendere possibile la decifrazione della congruità della scelta fiduciaria posta in atto rispetto al bisogno di difesa da appagare; - tale pronuncia del Consiglio di Stato ha dato vita ad un orientamento giurisprudenziale, oggi maggioritario, secondo il quale si è al cospetto di attività riconducibili nel concetto di “servizi legali” soltanto qualora l'affidamento non si esaurisca nel patrocinio legale occasionale o episodico dell'amministrazione, ma si configuri come modalità organizzativa di un servizio, affidato a professionisti esterni, più complesso e articolato, che può anche comprendere la difesa giudiziale ma in essa non si esaurisca. Per tal via, soggiacciono alle regole della evidenza pubblica i soli rapporti che presentano predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali della prestazioni (da ultimo T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 16 luglio 2014, n. 1383; Cons. Stato, sez. V, 29 gennaio 2008, n. 263; Corte Conti, sez. controllo Basilicata, delibera 3 aprile 2009, n. 19/2009/par; Autorità per la Vigilanza sui contratti, determina 7 luglio 2011, n. 4); - l'orientamento in discorso muove dalla ribadita qualificazione degli incarichi legali in termini di contratto d'opera intellettuale ex artt. 2229 ss. c.c. ed esclude che si possa procedere all'affidamento con una selezione qualora l'incarico consista nell'occasionale o episodico patrocinio legale dell'ente in giudizio oppure nell'altrettanto occasionale o episodico svolgimento di una attività di consulenza legale. Considerate, inoltre, le posizioni assunte in merito dalle diverse sezioni della Corte dei Conti di seguito, sinteticamente, riportate: - “gli enti locali non hanno l’obbligo di esperire una gara per affidare un singolo incarico di patrocinio legale, poiché sussistono profonde differenze tra i generici servizi legali e l’incarico di patrocinio/difesa legale, cioè tra l’attività continuativa e comunque non episodica di assistenza e consulenza giuridica, caratterizzata dalla complessità dell’oggetto, da una specifica organizzazione rapportata alla predeterminazione della durata, della predeterminazione del compenso, e l’espletamento del singolo incarico di patrocinio legale (…) il conferimento del singolo incarico episodico non costituisce un appalto di servizi, ma integra un contratto d’opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica” (Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l’Umbria Deliberazione n. 137/2013/PAR); - “l’appalto di servizi legali è configurabile allorquando l’oggetto del servizio non si esaurisca nel patrocinio legale a favore dell’Ente, ma si configuri quale modalità organizzativa di un servizio, affidato a professionisti esterni, più complesso e articolato, che può anche comprendere la difesa giudiziale ma in essa non si esaurisce” (Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Basilicata, deliberazione n. 19/2009/PAR). Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 11/04/2016 Valutata, altresì, la precisazione dell’ANAC che, nella determinazione n. 4/2011 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, ha affermato come il patrocinio legale, cioè il contratto volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di difesa giudiziale del cliente, sia inquadrabile nell’ambito della prestazione d’opera intellettuale, in base alla considerazione per cui il servizio legale, per essere oggetto di appalto, richieda qualcosa in più, “un quid pluris per prestazione o modalità organizzativa”. Rilevato che - l'attività di difesa legale in giudizio, riconnettendosi ad interessi costituzionalmente rilevanti, elevabili a veri e propri diritti inviolabili quale alla difesa ex art. 24 della Cost., presenta delle peculiarità, come il requisito della fiduciarietà del rapporto tra legale e parte assistita, che impongono un trattamento a livello normativo differenziato rispetto alle altre ipotesi di rapporti professionali; - il patrocinio in giudizio è conferito in un momento di bisogno di assistenza legale, che per natura è un bisogno occasionale e contingente che non ricorre nel caso delle esigenze di servizio, le quali, invece, sottintendono un bisogno non episodico ma perdurante nel tempo, riconducibile alla necessità di perseguire i fini istituzionali dell'amministrazione. Infatti, la difesa in giudizio rappresenta l'esercizio di un diritto/dovere correlato al bisogno a che sia affermata la rispondenza dell'attività amministrativa svolta al paradigma normativo prestabilito; - come chiarito dalla recentissima giurisprudenza “Nel caso, invece, in cui l'incarico professionale consista nell'occasionale o, comunque, episodica assistenza in giudizio o assistenza in termini di consulenza, non sussiste alcun obbligo di selezione comparativa, essendo l'amministrazione unicamente tenuta ad affidare l'incarico nel rispetto dei principi di trasparenza e di adeguata motivazione, al fine di rendere doverosamente comprensibili all'esterno le ragioni che inducono a riporre fiducia su un determinato professionista” (TAR Campania, sentenza n. 1197/2015). Dato atto che - il Consiglio Comunale di Pula, con la Deliberazione n. 20 del 17 maggio 2011, provvide all’adozione del Regolamento Comunale per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale e rappresentanza in giudizio ed alla contestuale istituzione dell’albo degli avvocati; - con conseguente deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 18 gennaio 2012 venne, formalmente, approvato l’albo degli Avvocati del Comune di Pula; - il suddetto regolamento venne successivamente modificato, con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 28 gennaio 2014, con la quale la competenza per l’adozione dei provvedimenti di incarico legale venne assegnate ad ogni singolo responsabile di settore; - il rispetto e l’attuazione dei principi formulati dalla giurisprudenza amministrativa impongono l’elaborazione di un procedimento di conferimento incarichi più snello, rispetto a quello oggi vigente, che assicuri all’Ente una posizione di parità rispetto alla controparte privata anche in ordine al tempo a disposizione per l’esercizio del diritto di difesa. Ritenuto, per quanto sopra, - necessario ed opportuno fare proprio l’orientamento giurisprudenziale maggioritario che afferma il carattere fiduciario degli incarichi legali; - conseguentemente necessario revocare il regolamento per il conferimento degli incarichi legali approvato con proprie precedenti deliberazioni n. 20 del 17 maggio 2011 e n. 5 del 28 gennaio 2014; - infine, necessario rimettere alla Giunta Comunale la formulazione della disciplina di dettaglio in ordine agli adempimenti tecnico-contabili conseguenti all’adozione della presente deliberazione. Dato atto che la Commissione Statuto e Regolamenti, nella seduta di mercoledì 16 marzo 2016, ha approvato all’unanimità la presente proposta di revoca del vigente regolamento comunale sul conferimento degli incarichi legali. Precisato che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa. Visti - lo Statuto Comunale dell’Ente; - il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 11/04/2016 PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 1. Di revocare, per le ragioni esposte in premessa e ricorrendone i presupposti di legittimità, il “Regolamento comunale per il conferimento di incarichi di patrocinio legale e rappresentanza in giudizio” approvato con le proprie precedenti deliberazioni n. 20 del 17 maggio 2011 e n. 5 del 28 gennaio 2014. 2. Di dare atto che la Giunta Comunale provvederà a disciplinare, con apposito atto, le modalità di conferimento degli incarichi legali, nel rispetto dei principi generali dell’azione amministrativa e delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza amministrativa e contabile. Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti pareri: IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA: PARERE FAVOREVOLE Il Responsabile del Settore Amministrazione Generale Firmato Dottoressa Antonella Depau Pula 18/03/2016 IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE: PARERE FAVOREVOLE Il Responsabile del Settore Economico Finanziario Firmato Dottoressa Lucia Cani Pula 18/03/2016 IL CONSIGLIO COMUNALE VISTA la suesposta proposta di deliberazione; VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo n. 267/2000; Il Sindaco cura l’esposizione della proposta di deliberazione ed invita i Consiglieri ad esprimersi in merito; Sentiti gli interventi dei Consiglieri :Loi, Pittaluga, Olla, De Donato che si riportano nel verbale di seduta; I chiarimenti forniti dalla Responsabile del Settore Amministrazione Generale D.ssa Antonella De Pau e dalla Segretaria Comunale; Dopo ampia discussione al termine della quale il Presidente mette ai voti la proposta con il seguente risultato: Presenti e votanti: Voti favorevoli: Voti contrari: Astenuti: 16 8 6 Loi, Pittaluga ( con dichiarazione di voto ) Caboni, Olla, Orbai, Urru 2 De Donato, Toccori ( con dichiarazione di voto ) Pittaluga: Voto contro, perché il Regolamento sul conferimento degli incarichi legali, non può essere revocato in questo modo. Sarebbe stato opportuno e necessario proporre, contestualmente, all’attenzione del Consiglio Comunale, l’adozione di un altro Regolamento in sostituzione di quello revocato. Questo atto non può passare così “ in sordina “ ed invita tutti i Consiglieri a votare contro. Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 11/04/2016 LOI: Si associa alla dichiarazione del Consigliere Pittaluga e afferma, che non avrebbe avuto nessun problema a votare un nuovo regolamento. De Donato: Eravamo orientate a votare a favore, avendo in precedenza, con il supporto degli uffici, verificato la legittimità dell’atto. A seguito del dibattito in aula e dei rilievi mossi sull’argomento, riteniamo opportuno astenerci, in quanto trattasi di scelta politica. A maggioranza dei voti validamente espressi DELIBERA 1. Di revocare, per le ragioni esposte in premessa e ricorrendone i presupposti di legittimità, il “Regolamento comunale per il conferimento di incarichi di patrocinio legale e rappresentanza in giudizio” approvato con le proprie precedenti deliberazioni n. 20 del 17 maggio 2011 e n. 5 del 28 gennaio 2014. 2. Di dare atto che la Giunta Comunale provvederà a disciplinare, con apposito atto, le modalità di conferimento degli incarichi legali, nel rispetto dei principi generali dell’azione amministrativa e delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza amministrativa e contabile. IL CONSIGLIO COMUNALE Sentita la proposta del Presidente in merito alla dichiarazione di immediata esecutività del presente atto; VISTO il seguente esito della votazione: Presenti e votanti: Voti favorevoli: Voti contrari: Astenuti: 16 8 2 Loi, Pittaluga 6 De Donato, Toccori, Caboni, Olla, Orbai, Urru DELIBERA DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D. Legs.vo n° 267/2000. Letto, confermato e sottoscritto Il Presidente F.to Carla Medau Il Segretario Comunale F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Dal 18/04/2016 Il Segretario Comunale F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa Copia conforme all’originale per uso amministrativo. Pula 18/04/2016 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 11/04/2016 L’Istruttore Amm.vo Delegato Firmato Giuseppina La Corte