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NOMINA e INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE

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NOMINA e INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE
COLLEGIO SINDACALE:
NORME DI COMPORTAMENTO
(Bozza in consultazione)
Dott. Luciano De Angelis
NOMINA e
INDIPENDENZA
DEL COLLEGIO
SINDACALE
2
ASPETTI SOCIETARI
SRL SEZA COLLEGIO SIDACALE
L’assemblea che approva il bilancio in cui
vengono superati uno o più dei nuovi limiti del
2477 c.c. deve provvedere, entro trenta giorni,
alla nomina del collegio sindacale.
Se l’assemblea non effettua la nomina
provvede, il Tribunale
su richiesta di qualsiasi soggetto interessato
3
1
NORMA 1.6
Assenza o incompletezza del collegio sindacale
• Nelle srl, in caso di assenza o di mancata
integrazione del collegio da parte
dell’assemblea ovvero di perdurante
irregolarità della sua composizione, alla
nomina dei componenti del collegio può
provvedere il Tribunale su richiesta di
qualsiasi soggetto interessato
4
D.Lgs n.173 del 3/11/08
I LIMITI PARAMETRICI IN EURO
(Bilanci approvati nel 2010)
1) TOTALE
ATTIVO
STATO
PATRIMONIALE
2) RICAVI DELLE
VENDITE E DELLE
PRESTAZIONI
3) DIPENDENTI
MEDI
LIMITI
PREVIGETI
UOVI LIMITI
(dir. n.46/2006)
1) 3.650.000
1) 4.400.000
2) 7.300.000
2) 8.800.000
3) 50
3) 50
5
NORMA 1.2
Forma scritta
DICHIARAZIONE DI TRASPARENZA
RICHIESTA AI CONTROLLORI
Il sottoscritto ....., nato a ..... il ....., residente in ..... via
..... n. ....., in considerazione della proposta di nomina
a membro del Collegio Sindacale (consigliere di
sorveglianza o di amministrazione) pervenuta dalla
vostra spettabile società
società, ai fini e per gli effetti dell’
dell’art.
2400, comma 4 c.c. (2409(2409-septiesdecies)
DICHIARA :
Segue ...
6
2
NORMA 1.2
DICHIARAZIONE DI TRASPARENZA
RICHIESTA AI CONTROLLORI
DICHIARA
- di essere nominato sindaco effettivo o supplente
(consigliere di sorveglianza, membro comitato
controllo gestione) presso le seguenti società (di
capitali, di persone e cooperative)………
………..
..…
..
…;
- di essere nominato membro del consiglio di
amministrazione (consiglio di gestione) presso le
seguenti società (di capitali, di persone e
cooperative)..;
7
Segue ...
NORMA 1.2
DICHIARAZIONE DI TRASPARENZA
RICHIESTA AI CONTROLLORI
DICHIARA
- di essere nominato liquidatore presso le
seguenti società di capitali, di persone e
cooperative:++++..+;
- di essere nominato revisore legale o socio, di
società di revisione legale presso le seguenti
società:++;
…...., li ....
.... Firma
8
Cause di incompatibilità
oggettiva
oggettiva
soggettiva
soggettiva
Art.
Art. 2382
2382
Art. 2399
2399
Art.
9
3
Le incompatibilità
Incompatibilità legate a comminazione di pene e
sanzioni (art. 2382)
Incompatibilità legate a rapporti di parentela ed
affinità con gli amministratori (art. 2399, c.1, l. b)
Incompatibilità legate a rapporti di lavoro o
d’opera retribuita e consulenze continuative
(art. 2399, c.1,1.c)
Incompatibilità legate ad altri rapporti patrimoniali
che ne compromettano l’indipendenza (art.
2399, c. 1, l. c)
10
Parentela e affinità
ART. 2399 C.C.
NON POSSONO ESSERE NOMINATI SINDACI
E SE NOMINATI DECADONO:
• IL CONIUGE
• I PARENTI ENTRO IL
QUARTO GRADO
• GLI AFFINI ENTRO IL
QUARTO GRADO
DEGLI AMMINISTRATORI
DELLA SOCIETÀ
11
Rapporti lavorativi e di consulenza
ART. 2399 C.C.
NON POSSONO ESSERE ELETTI E SE ELETTI DECADONO:
COLORO CHE SONO
LEGATI:
• ALLA SOCIETÀ
• ALLA SOCIETÀ
CONTROLLATA
• ALLA SOCIETÀ
CONTROLLANTE
• ALLA SOCIETÀ
SOTTOPOSTA A
COMUNE
CONTROLLO
• DA UN RAPPORTO DI
LAVORO
(autonomo
o
subordinato)
•
DA
UN
RAPPORTO
CONTINUATIVO
DI
CONSULENZA
O
DI
PRESTAZIONE
D’OPERA
RETRIBUITA
• DA ALTRI RAPPORTI DI
NATURA PATRIMONIALE CHE
NE
COMPROMETTANO
L’INDIPENDENZA
12
4
PRIMA DI ACCETTARE L’INCARICO
NORMA 1.4
IL SINDACO DEVE VALUTARE LA SIGNIFICATIVITÀ DEI
PROPRI RISCHI DI INDIPENDENZA
I RISCHI DI INDIPENDENZA
VANNO SOTTOPOSTI A VERIFICA PERIODICA
Gli elementi di valutazione dei rischi per
l’indipendenza e gli esiti di tali valutazioni sono
comunicati dal sindaco al collegio
13
NORMA 1.4
COMPROMISSIONE DELL’INDIPENDENZA
• 1) Rischi derivanti dall'interesse personale
• 2) Rischi derivanti dall’auto-riesame
• 3) Rischi derivanti dalla prestazione di attività di
patrocinio o assistenza tecnica dinanzi alle
commissioni tributarie ovvero di consulente tecnico
di parte
• 4) Rischi derivanti dalla eccessiva confidenzialità
• 5) Rischi derivanti dalla intimidazione
14
NORMA 1.4
COMPROMISSIONE DELL’INDIPENDENZA
SONO DA VALUTARE
CASO PER CASO
I RISCHI CHE POSSONO COMPROMETTERE
L’INTEGRITÀ E
L’OBIETTIVITÀ DEI SINDACI
15
5
NORMA 1.4
CARATTERI DELLA
“MINACCIA ALL’INDIPENDENZA”
• FONDATA E NON EVENTUALE
• STABILE E NON TEMPORANEA O
OCCASIONALE
La collegialità dell’organo garantisce a fronte di
circostanze isolate e temporanee che possono
investire il singolo membro
16
VALUTAZIONE SIGNIFICATIVITÀ RISCHIO
NORMA 1.4
Devono essere considerati i seguenti fattori:
• la continuità dei rapporti di lavoro autonomo, di
consulenza o di prestazione d’opera retribuita resi,
direttamente o attraverso la rete professionale, a favore
della società e di altre società del gruppo.
• la possibilità di un’interferenza dell’attività di
consulenza con la funzione di controllo (c.d. autoriesame);
• la compromissione dell’indipendenza finanziaria,
rientrante nel più ampio novero dei rischi derivanti da
interesse personale.
17
Obiettività ed indipendenza
NORMA 1.4
In caso di attribuzione non occasionale di
incarichi occorre verificare che per la:
• natura;
• reiterazione;
• rilevanza;
+degli stessi, il rapporto di consulenza o
prestazione possa qualificarsi come
continuativo e quindi essere rilevante
nella valutazione del rischio.
18
6
Cass. 9 maggio 2008 n. 11514
1) L’ineleggibilità non si determina solo in un rapporto di
consulenza continuativo,ma anche una serie di
rapporti occasionali (formalmente distinti) tali da far
presumere uno “stabile legame di clientela”
2) Nei casi in cui si manifesta la situazione di
incompatibilità la decadenza scatta immediatamente
(ex tunc) senza necessità di uno specifico
procedimento accertativo da parte di un organo sociale
(decadenza ipso Jure)
(conf. Cass.11 Luglio 2008 n. 19235)
19
Cass. 9 maggio 2008 n. 11514
3)
La decadenza di uno dei componenti del collegio
sindacale, da cui deriva l’impossibilità del collegio
stesso di correttamente operare con il numero minimo
dei membri prescritti dalla legge, si risolve in un difetto
di costituzione dell’organo e, di riflesso, in una
ragione d’illegittimità degli atti da esso compiuti.
20
Cass. 9 maggio 2008 n. 11514
4) Se il ruolo dei sindaci incide sul procedimento di
formazione
della
delibera
(ad
esempio
approvazione del progetto di bilancio), la delibera
con cui l’atto viene approvato risulta viziata e
quindi è annullabile
21
7
VALUTAZIONE DI INDIPENDENZA RECIPROCA
NORMA 1.4
Nel caso in cui il sindaco risulti a “rischio di indipendenza”:
1. Deve chiarire al collegio la propria
posizione
1. Nel caso di perdurare della situazione
gli altri sindaci informano il CDA
1. In caso di inerzia del CDA andrà
convocata l’assemblea
22
Calcolo “soglia di rilevanza”
NORMA 1.4
Rapporto compensi totali
sulla società o gruppo (S+C)
/ compensi totali
professionista (CT)
Rapporto compensi
attività sindaco(S) /
Compensi totali sulla
medesima società o
gruppo (S+C)
> 15%
> 2/3
SI
>5% ≤ 15%
> 1/2
SI
≤ 5%
IRRILEVANTE
SI
Indipendenza
23
Nell’effettuare la valutazione della sussistenza dei
rischi, il sindaco deve tener conto dei rapporti e delle
relazioni intrattenute con:
LA “RETE” DEL PROFESSIONISTA
N.B.:
Struttura alla quale appartiene il professionista:
•
•
•
•
•
•
E che persegue chiaramente la condivisione degli utili o dei costi
O fa capo ad una proprietà, un controllo o una direzione comuni
Ovvero è caratterizzata da prassi e procedure comuni,
dalla stessa strategia,
da uno stesso nome, marchio o segno distintivo
dalla condivisione una parte rilevante delle risorse professionali.
24
8
Rete professionale
ART. 2399 C.C.
RAPPORTO CON LO STUDIO ASSOCIATO
(IN CUI È SOCIO IL CONSULENTE DELLA SOCIETÀ)
POTREBBE RIENTRARE IN “ALTRO RAPPORTO DI NATURA
PATRIMONIALE”
BISOGNA VALUTARE SE IL RAPPORTO
(SEPPUR INDIRETTO) È IN GRADO DI COMPROMETTERE
INDIPENDENZA DEL SINDACO
25
IMPEGNO E CUMULO DEGLI INCARICHI
Ai fini dell’accettazione si deve valutare:
NORMA 1.4
LA CAPACITÀ DI
PARTECIPARE a TUTTE LE RIUNIONI DEI
•
•
•
•
C.D.A.,
COMITATI ESECUTIVI,
RIUNIONI SINDACALI,
ASSEMBLEE
26
IMPEGNO E CUMULO DEGLI INCARICHI
INOLTREH.
NORMA 1.4
Ai fini dell’accettazione si deve valutare:
• Impegno e tempo richiesto per il diligente
assolvimento dell’incarico;
• Ampiezza e complessità dell’incarico;
• Funzione anche di revisione;
• Possibilità di impiego di ausiliari;
• Specializzazione;
• Altri impegni del sindaco.
27
9
IMPEGNO E CUMULO DEGLI INCARICHI
ATTENZIONE
NORMA 1.4
LA CAPACITÀ DI ASSOLVERE L’INCARICO
DOVRÀ ESSERE DOCUMENTATA
Al superamento
delle 20 unità
per il sindaco
28
IMPEGNO E CUMULO DEGLI INCARICHI
ATTENZIONE
NORMA 1.4
AUTOVALUTAZIONE NUMERO INCARICHI
20 non costituisce un limite assoluto
ma un livello il cui superamento
comporta un onere di spiegazione e
documentazione
29
INCARICO DI REVISORE
ATTENZIONE
NORMA 1.4
L’ufficio di revisore legale dei conti è incompatibile
con quello di sindaco nella stessa società
Il procedimento di nomina del revisore, recentemente
innovato, fa propendere per l’inopportunità che il
collegio proponga per la revisione legale un proprio
membro;
30
10
NORMA 1.5
ONORARI
D.M. 2/9/2010, N. 169
• L’idoneità del compenso da sindaco
deve essere valutata sulla base
dell’art.37 Tariffa Professionale
• Per la revisione gli onorari sono
“a tempo”
secondo l’art.32 Tariffa Professionale
31
Art. 37 nuova Tariffa Professionale
D.M. 2/9/2010, N. 169
NORMA 1.5
NOVITÀ COMPENSI COLLEGIO SINDACALE
1. Aumento dei compensi specifici e graduali del
50%;
2. Ammissibilità di concordare i compensi;
1. Compenso spettante anche per assemblea
delegata ad approvazione del bilancio
32
Art. 37 nuova Tariffa Professionale
Attività effettuata dal sindaco revisore
Funzione
di
sindaco
Criteri determinazione del compenso
Verifiche trimestrali ex art. 2403 e 2404 Onorario
commisurato
sull’ammontare
c.c.
complessivo dei componenti positivi di
reddito lordi del conto economico
dell’esercizio
Relazione al bilancio dell’esercizio
precedente (art. 2429 c.c.), rilascio di
valutazioni e pareri o relazioni poste dalla
legge a carico del sindaco
Onorario
commisurato
al
maggior
ammontare fra patrimonio netto (non
comprensivo del risultato di esercizio) e
l’importo del capitale sociale sottoscritto
Partecipazione ai cda, comitati esecutivi e Onorario commisurato a tariffe orarie
assemblee, riunioni del collegio per il calcolate sulla base del capitale sociale della
vaglio di operazioni straordinarie, per società
denunce ex art. 2408 o richieste da organi
sociali
Funzione
di
revisore
Attività di revisione legale dei conti (art. 10 Onorario preconcordato sulla base delle ore
del d.lgs 39/2010)
di lavoro preventivabili
33
11
Art. 32, 24 e 19 nuova Tariffa Professionale
NORMA 1.5
NOVITÀ COMPENSI REVISIONE CONTABILE
1. Compensi da preconcordare e stabiliti
su base oraria (min. euro 77,48/ora);
2. Compenso da stabilire su base
dell’intero collegio;
3. Verifica congruità dei compensi (controllo
di qualità ex art. 20 d.lgs.39/2010)
34
INCARICO DI REVISORE
ATTENZIONE
Ipotesi di norma
I CADIDATI SIDACI , PRIMA DELL’ACCETTAZIOE DEL MADATO,
DEVOO VALUTARE I UA RIUIOE PRELIMIARE I TEMPI E LE RISORSE
PROFESSIOALI
ECESSARI ALLO SVOLGIMETO DELL’ICARICO E DEI COSEGUETI COMPESI
SULLA BASE DELLA TP
La ripartizione dei corrispettivi fra i membri del collegio sindacale
avviene sulla base di quanto dagli stessi concordato, in genere in
relazione del tempo effettivamente dedicato all’incarico direttamente
o attraverso collaboratori ed ausiliari
35
Le attività preliminari all’accettazione
Considerando:
Ipotesi di norma
le significative responsabilità assunte solidalmente
- le difficoltà operative che il Collegio incontrerebbe se in disaccordo
• I candidato sindaci devono porre in essere le
attività preliminari all’accettazione
dell’incarico in maniera unitaria
Si raccomanda che i candidati sindaci effettuino una riunione
preliminare presso la società al fine di acquisire una sufficiente
comprensione dei fattori di rischio che attengono all’incarico
prospettato
36
12
Le attività preliminari all’accettazione
Il Collegio deve valutare
Ipotesi di norma
• la condivisione delle metodologie di lavoro e delle
procedure da applicare;
• la disponibilità di tempo e di risorse che i candidati
sindaci possono dedicare all'incarico;
• la rischiosità del cliente;
• la sussistenza di minacce significative
all'indipendenza di uno o più candidati sindaci;
• se i candidati sindaci, nel loro insieme, possiedano le
competenze e risorse necessarie per fronteggiare i
rischi dell’incarico.
37
Le attività preliminari all’accettazione
Ipotesi di norma
Esse sono propedeutiche:
• ad una corretta quantificazione delle risorse e
dei tempi necessari al corretto svolgimento
dell’incarico,
• all’individuazione del quadro normativo di
riferimento,
• alla quantificazione dei tempi e dei
corrispettivi e degli altri elementi
Hda inserire nella lettera di incarico
38
Le attività preliminari all’accettazione
I fattori di rischi da prendere in considerazione sono:
Ipotesi di norma
• la situazione finanziaria e la reputazione del società;
• la profittabilità dell’attività e la competitività aziendale;
• la governance e il livello di affidabilità del personale
direttivo;
• l’affidabilità del sistema di controllo e delle stime
contabili;
• la continuità aziendale;
• l’esistenza di contenziosi di importo significativo rispetto
al valore del patrimonio netto o del risultato d’esercizio;
• l’esistenza di transazioni di rilievo con parti correlate;
• la presenza di contenziosi di importo significativo rispetto
al valore del patrimonio netto
39
13
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE
DI CARICA
Il sottoscritto ....., nato a ..... il ....., residente in .....
via ..... n. ....., iscritto nel Registro dei Revisori contabili
con Decreto Ministeriale del ..... pubblicato nella
"Gazzetta Ufficiale" serie ..... n. .....,
(o in possesso dei requisiti statutari previsti dal D. M.
320 del 29/12/2004),
nell’
nell’accettare la carica di sindaco effettivo della
Società
à Alfa S.p.A.
Societ
Segue ...
40
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE
DI CARICA
DICHIARA
a) che nei suoi confronti non sussistono cause di
ineleggibilità
à di cui all’
ineleggibilit
all’art. 2399 C. C.;
b)
l’l’inesistenza
di
qualsiasi
impedimento
all’
all’assunzione della carica, non ricorrendo situazioni che
ne compromettono l’l’indipendenza.
....., lì
lì .....
.....
..... Firma
Delibera assembleare
Comunicazione della delibera
assembleare ai sindaci nominati
Comunicazione da parte dei sindaci
dell’
dell’accettazione della carica
Iscrizione della nomina nel Registro
Imprese entro 30 giorni
42
14
Cessazione
del Collegio Sindacale
43
Cessazione sindaci per dimissioni
Cessazione incarico in corso di mandato
Il dimissionario comunica le stesse
IN FORMA SCRITTA
A ciascun
amministratore
Gli amministratori
comunicano la variazione
al Registro Imprese
Ai sindaci
supplenti
In caso di inerzia possono
provvedere gli altri sindaci
(anche individualmente)
44
DECORRENZA CESSAZIONE
• DIMISSIONI
• SCADENZA
TRIENNIO
Effetto immediato
in corso del
mandato a
prescindere dalla
sostituzione del
dimissionario con il
supplente
NORMA N. 1.6 CNDCEC
PROROGATIO
Effetto dal
momento in cui il
collegio è stato
ricostituito
ART. 2.400 C.C., 1°
° CO.
45
15
Cessazione sindaci per dimissioni
Giurisprudenza
A favore della prorogatio del
sindaco dimissionario fino
a sostituzione
A favore delle dimissioni
con effetto immediato
Trib. Milano 2 Febbraio 2010
Trib Mantova 25 luglio 2009
Cass. 18 gennaio 2005 . 941
Trib. Milano 2 febbraio 2000
Trib. Roma 27 aprile 1998
Trib. Verona 25 maggio 1998;
App. Bologna 15 aprile 1988
Cass. civile, 9 ottobre 1986, n. 5928
Trib. Bari 1 agosto 1979
Giud. Reg. Imprese Milano
2/8/2010
App. Bologna 19 luglio 2007
otariato Triv. Mass. H.E.1 2006
Trib. Monza 26 Aprile 2001
App. Bologna 15 aprile 1988
Trib. di Milano 26 aprile 1983
Cons. Naz. Dott. Comm. Norma 1.6
46
Sostituzione
Subentrano i supplenti
Restano in carica fino alla
successiva assemblea
Nuovi nominati vanno a
scadenza naturale
47
Prorogatio
Il collegio sindacale che svolge l’attività di revisione deve
rassegnare le proprie dimissioni in modi e tempi che consentano
alla società assoggettata alla revisione di poter provvedere
Ipotesi di norma
Ma anche in presenza di una circostanza che ne rende
ammissibili le dimissioni, continua ad esercitare l’attività
di revisione legale, con la correlativa assunzione di
responsabilità
fino a quando la deliberazione del nuovo incarico
non è divenuta efficace e comunque non oltre
sei mesi dalle dimissioni.
48
16
NORMA 1.7
Sostituzione
Collegio sindacale
incaricato della
revisione legale
Collegio sindacale
NON
incaricato della
revisione legale
in caso di
morte, rinuncia
o decadenza
del sindaco
effettivo
subentra il
sindaco
supplente più
anziano di età.
in caso di
morte, rinuncia
o decadenza
del sindaco
effettivo
iscritto nel
registro dei
revisori legali
subentra il
supplente che sia
in possesso del
medesimo
requisito.
Se più supplenti
sono iscritti al
registro, subentra
il supplente più
anziano.
49
Revoca
REVOCA DEL SINDACO
TRE CONDIZIONI
GIUSTA
CAUSA
+
DELIBERA DI
REVOCA
+
APPROVAZIONE
TRIBUNALE
È COMPETENTE
CHI L’HA
NOMINATO
FINO AD
ALLORA È
INEFFICACE
50
Procedura di revoca
Delibera assemblea ordinaria di
revoca dei sindaci
Approvazione della revoca da parte
del tribunale
Reclamo presso la Corte di Appello
(sindaco revocato – società
società)
51
17
FUNZIONAMENTO
del Collegio Sindacale
52
Funzionamento
NORMA 2.1.
PRESIDENTE
Spetta al Presidente
• l’organizzazione dei lavori;
• la convocazione del collegio (secondo
modalità concordate nella prima riunione);
• L’aggiornamento (di norma) del libro delle
adunanze e deliberazioni del collegio.
53
Presidente di sindaci/revisori
• è nominato dall’assemblea dei soci;
• non è parificabile al partner delle società di
revisione, responsabile ultimo dell’incarico in
quanto le società di revisione, sono ancorate al
principio gerarchico;
Il presidente è un primus inter pares e come tale ha
le responsabilità di impulso (convocazione delle
riunioni) e guida del collegio, ma condivide con gli
altri componenti pari responsabilità.
54
18
Il ruolo del presidente
• funge da interfaccia con la Direzione e con i
responsabili dell’attività di governance;
• il collegio sindacale, nei rapporti con la
Direzione ed in generale con la società, si
domicilia preferibilmente presso il presidente
e a tale domicilio solitamente la società deve
inviare le lettere di attestazione ed in generale la
corrispondenza.
55
Funzionamento
NORMA 2.1.
COLLEGIO
•
•
•
Riunione ogni 90 giorni (termine ordinatorio);
Opportunità di fissare un calendario delle
riunioni;
Ammissibilità statutaria di audio e video
proiezioni.
56
Funzionamento
NORMA 2.2.
Dipendenti ed ausiliari
1. Possono essere delegate solo funzioni
cognitive ed istruttorie;
2. Possono essere incaricati dipendenti,
collaboratori o società esterne;
3. Devono essere informati gli altri sindaci ed il
CDA;
4. Non possono partecipare a CDA, Assemblee,
o riunioni del comitato di sorveglianza.
57
19
Libro delle adunanze e deliberazioni
(artt. 2403-bis, comma 4, 2404, comma 3, 2421 c.c.)
LUOGO DI
TENUTA
DETENZIONE
Norma 2.3
Il libro va tenuto
presso la
SEDE SOCIALE
Legale o Effettiva se
non coincidenti
Il libro può essere
prelevato per
aggiornamenti
dal Presidente
È opportuna una
dichiarazione scritta in
caso di prelievo
58
Libro delle adunanze e deliberazioni
(sindaci revisori)
La specifica attività di revisione legale risulta
dalle carte di lavoro che devono essere redatte
in ossequio al principio di revisione
internazionale n. 230
Non è opportuno (di norma) inserire nei verbali
bollati le risultanze dei controlli del revisore
(salvo situazioni di rischio)
59
Cosa deve essere trascritto nel libro
Norma 2.3
• la data ed il luogo della riunione;
• i nominativi dei sindaci intervenuti e di quelli
assenti, con specifica indicazione di quelli che
hanno giustificato la propria assenza;
• le persone, che invitate, sono intervenute alla
riunione e la loro qualifica;
• l’attività svolta e degli accertamenti eseguiti;
• le conclusioni raggiunte e le eventuali
deliberazioni;
• i documenti eventualmente pervenuti al
collegio da altri organi, comitati o soggetti.
60
20
Partecipazione alle riunioni
e rapporti con altri organi
61
Partecipazione a riunioni di organi sociali
I sindaci devono partecipare:
Norma 4.1
• alle assemblee dei soci,
• alle riunioni del consiglio di
amministrazione e del comitato esecutivo
I sindaci possono partecipare:
• alle assemblee degli obbligazionisti,
• alle assemblee dei portatori di strumenti
finanziari
62
PARTECIPAZIONE INFORMATA
Norma 4.1
OPPORTUNA
SU COSA ?
Sui temi oggetto
di valutazione e
deliberazione
INFORMAZIONE
PREVENTIVA
MANCATA POSSIBILITÀ
DI INFORMAZIONE
NECESSARIA
VERBALIZZAZIONE
A prescindere da eventuali
impugnative delle delibere
63
21
ACQUISIZIONE NOTIZIE DA AMMINISTRATORI
A seguito di richiesta
Le informazioni
Norma 5.2
In seguito ad obblighi informativi
DEVONO RIGUARDARE:
l’assetto organizzativo, amministrativo-contabile
della società;
l’attività svolta e le operazioni di maggior
rilievo, economico, finanziario e patrimoniale,
effettuate dalla società e dalle società da essa
controllate;
le operazioni in cui un amministratore abbia un
interesse per conto proprio o di terzi, salvo
quanto previsto dall’artt. 2391 e 2475-ter c.c.
64
FONTI INFORMATIVE
Norma 5.2
TUTTE LE COMUNICAZIONI DI CUI IL COLLEGIO è DESTINATARIO
notizie degli amministratori delegati sul generale andamento della gestione
e sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo
della società e sue controllate (art. 2381, comma 5, c.c.);
denunzia da parte dei soci di fatti censurabili posti in essere dagli
amministratori (art. 2408 c.c.);
notizie circa ogni interesse degli amministratori in una determinata
operazione (art. 2391 c.c.);
notizie di dissenso di un amministratore rispetto alle delibere assunte dal
cda (art. 2392 c.c.);
notifica dell’azione sociale di responsabilità esercitata dai soci (art. 2393bis c.c.);
comunicazione dell’amministratore che rinuncia al suo ufficio (art. 2385
c.c.);
65
FONTI INFORMATIVE
Norma 5.2
TUTTI I DOCUMENTI DI CUI IL COLLEGIO è DESTINATARIO PER
L’ESPRESSIONE DI UN PARERE
relazione sulle proposte di aumento di capitale
con esclusione o limitazione del diritto di opzione
(art. 2441, comma 6, c.c.);
relazione sulla situazione patrimoniale della
società il cui capitale è diminuito oltre un terzo
per perdite (art. 2446 e 2482-bis c.c.);
rendiconto finale del patrimonio destinato allo
specifico affare (art. 2447-novies c.c.);
bilancio con relazione sulla gestione (art. 2429
c.c.).
66
22
Rilascio informazioni dagli amministratori
Norma 5.2
Le informazioni possono essere rilasciate:
• per iscritto, con un apposito rapporto,
• o verbalmente,
In tal caso il collegio sindacale comunica agli
amministratori il proprio verbale, che riepiloga i
dati e le informazioni ricevute, chiedendo
conferma del contenuto.
67
Amministratore unico
È OPPORTUNO che:
L’Amministratore
Unico
L’amministratore delegato
con ampie deleghe
FORNISCANO PER ISCRITTO
AI SINDACI INFORMAZIONI
richieste dall’art. 2381, c.5 c.c.
68
RISCHI FINANZIARI: Rischio di credito
INFORMAZIONI
QUALITATIVE
INFORMAZIONI
QUANTITATIVE
• Qualità del credito (es.: tassi
di default riferiti alla
controparte);
• Garanzie ottenute/prestate;
• Coperture assicurative;
• Natura dei contraenti;
• Esistenza di attività finanziarie
scadute o svalutabili;
• Rinegoziazione condizioni
Entità attività/passività finanziarie
di dubbia esigibilità;
Scadenzario;
Distribuzione per area geografica,
per tipologia di valuta;
Entità delle garanzie/rese a
supporto
69
23
Indicatori gestione caratteristica
• EBITDA Margin:
Risultato operativo + totale ammortamenti e svalutazioni
___________________________________
Valore della produzione
Più l’indice è > di 0 tanto migliore è la redditività dell’azienda
Misura l’utile al lordo di ammortamenti, svalutazioni, gestione non
caratteristica, straordinaria e fiscale
In sostanza corrisponde al MOL
ed è utile per confrontare aziende diverse o la stessa azienda in anni diversi
70
Indicatori gestione caratteristica
• ROI:
Risultato operativo
___________________________________ X 100
Patrimonio netto + obbligazioni + debiti v/banche, v/soci per
finanziamenti e v/altri finanziatori
Più l’indice è > del costo medio del denaro tanto migliore è la
redditività dell’azienda
Se fosse inferiore non consentirebbe l’assorbimento della gestione
fiscale, non caratteristica e straordinaria
71
Indicatori gestione finanziaria
• Indice di liquidità:
Attivo circolante - rimanenze
___________________________________
Debiti a breve
Se > 2 = eccessiva liquidità
Se > 1 = tranquillità finanziaria
Se compreso fra 0,50 e 1 = situazione soddisfacente
Se < 0,33 = squilibrio finanziario
Evidenzia il rapporto tra le liquidità immediate e le liquidità differite
con le passività scadenti entro l’anno.
72
24
Indicatori gestione finanziaria
• Indice del debito (equity ratio)
Debiti verso banche ed altri finanziatori
___________________________________
Patrimonio Netto
Se > 1 = azienda fortemente esposta al rischio di insolvenza
(incapacità di rimborsare il capitale a prestito)
Misura la solvibilità di un’azienda ed identifica la struttura del capitale
aziendale
73
Indicatori gestione extracaratteristica
• Costo del denaro a prestito
Oneri finanziari
___________________________________ X 100
Debiti v/banche a breve e m.l. termine
Tale indice va confrontato con il ROI per valutare l’effetto
Leverage (*) della struttura finanziaria dell’azienda
Esprime il costo medio dei debiti di finanziamento in percentuale
Leverage (*) Attivo/patrimonio netto (Misura quanta parte degli impieghi aziendali
è finanziata con il patrimonio netto)
74
Rapporti con i soci
Possono denunciare ai
sindaci i fatti censurabili
ex art. 2408 c.c.
I SOCI
Possono ispezionare (nelle
SRL) il libro dei sindaci ex
art. 2476, c.2, c.c.
75
25
Riunioni extracollegiali di cda o soci
Norma 4.3
Quando, nelle srl i cda e i soci decidono con
procedimento di consultazione o consenso espresso
per iscritto (art. 2475, co.4, 2479, co.3 c.c.)
I sindaci, non potendo assistere alle riunioni devono vigilare su:
1. La conformità della procedura adottata rispetto alle
disposizioni dell’art. 2475 c.c. (chiarezza argomenti
oggetto delle decisioni)
2. Eventuali disposizioni dell’atto costitutivo che autorizzano
tali decisioni
3. Rispetto del verbale assembleare (per il cda)
4. Corretta trascrizione della deliberazione sul libro delle
decisioni degli amministratori o delle assemblee
76
Rapporti Sindaci /Revisori
È
OPPORTUNO:
Norma 5.3
• Programmare gli incontri;
• Tenere almeno un incontro in
prossimità del progetto di
bilancio.
Ogni incontro deve essere oggetto di verbalizzazione
in cui sintetizzare:
 dati e informazioni ricevuti dal revisore legale;
 dati e informazioni comunicati al revisore legale;
 l’inesistenza di dati e informazioni richiesti al soggetto
incaricato della revisione legale, cui non sia seguita la
dovuta comunicazione;
 la mancata comunicazione di dati o informazione richiesti
da parte del soggetto incaricato della revisione legale.
77
Scambio reciproco informazioni
Norma 5.3
 dati e informazioni ritenuti rilevanti, opportuni o utili per lo
svolgimento dell’attività di vigilanza;
 dati e informazioni derivanti dalle verifiche del soggetto
incaricato della revisione legale in ordine:
• osservanza della legge e dello statuto;
• struttura organizzativa e al sistema di controllo interno;
• continuità aziendale;
• sistema amministrativo-contabile;
• regolare tenuta della contabilità e corretta rilevazione dei fatti di
gestione;
 comunicazioni e richieste, scritte e verbali, del soggetto
incaricato della revisione legale agli amministratori e ai
dirigenti;
 esistenza di fatti censurabili rilevati dal soggetto
incaricato della revisione legale.
78
26
Scambio reciproco informazioni
Norma 5.3
Nelle fasi conclusive di verifica del bilancio, il soggetto incaricato
della revisione legale deve fornire al collegio sindacale:
 la comunicazione del piano di revisione applicato
e delle procedure svolte;
 le notizie in ordine a problematiche relative al
bilancio;
 il contenuto delle relazioni che intende emettere;
 le notizie in ordine a problematiche relative al
bilancio e alla relazione sulla gestione.
79
Rapporti con Organismo Vigilanza
Norma 5.5
Prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001
IL COLLEGIO DEVE VERIFICARE
• l’autonomia,
• l’indipendenza,
• la professionalità dell’ODV
Il collegio deve acquisire:
le informazioni sul modello organizzativo e suo funzionamento
È
OPPORTUNO:
• il collegio sindacale incontri almeno
una volta l’anno l’ODV
• e si assicuri di ricevere dallo stesso
una relazione informativa periodica
80
Qualora l’organo di vigilanza
non esista, il collegio dovrà
• Informare l’amministratore sulla
opportunità di tale nomina
• Verbalizzare nel libro del c.s. di
aver informato/consigliato
l’opportunità di tale adozione
• Far sottoscrivere il verbale
(prassi preferibile) contenente la
raccomandazione
81
27
Rapporti con organi di controllo delle controllate
I sindaci della controllante possono
1
CHIEDERE AGLI AMMINISTRATORI DELLA
CONTROLLANTE NOTIZIE SULLE CONTROLLATE
SCAMBIARE INFORMAZIONI CON I
CORRISPONDENTI ORGANI DELLE CONTROLLATE
2
Norma 5.6
I SINDACI DELLA CONTROLLANTE E DELLE CONTROLLATE
POSSONO CONCORDARE TEMPI E MODALITÀ
DELLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI
82
PARERI DEL COLLEGIO SINDACALE
Norma 8.1
FUNZIONE DI NATURA CONSULTIVA:
 nomina per cooptazione di amministratori (art. 2386 c.c.);
 determinazione compenso agli amministratori investiti di
particolari cariche (art. 2389 c.c.);
 conferimento e revoca dell’incarico di revisione legale dei
conti (art. 13 D.Lgs. n. 39/2010);
 iscrizione nell’attivo dello stato patrimoniale di costi di
impianto e ampliamento, ricerca, sviluppo e avviamento
(art. 2426, punti 5 e 6, c.c.);
 congruità del prezzo di emissione azioni in caso di
aumento di capitale con esclusione/limitazione del diritto
di opzione (art. 2441, comma 6, c.c.);
Segue…
83
PARERI DEL COLLEGIO SINDACALE
Norma 8.1
FUNZIONE DI NATURA CONSULTIVA:
Segue…
 congruità del valore delle azioni da liquidare al socio
receduto (art. 2437-ter c.c.).
 proposta di acquisto/cessione azioni proprie (art. 2357
c.c.);
 proposta di modificazione dello statuto in consiglio
d’amministrazione (art. 2365, comma 2, c.c.);
 relazione predisposta dagli amministratori per la perdita
del capitale sociale di oltre un terzo (art. 2446 c.c.);
84
28
LE OMISSIONI DEGLI
AMMINISTRATORI
85
Omissioni degli amministratori
Codice civile – art. 2406
[+] 1. In caso di omissione
o di ingiustificato ritardo da
parte degli amministratori, il
collegio
sindacale
deve
convocare
l’assemblea
ed
eseguire
le
pubblicazioni
prescritte dalla legge.
86
Omissioni degli amministratori
Codice civile – art. 2406
[+] 2. Il collegio sindacale può
altresì, previa comunicazione al
presidente del consiglio di
amministrazione,
convocare
l’assemblea
qualora
nell’espletamento
del
suo
incarico ravvisi fatti censurabili di
rilevante gravità e vi sia urgente
necessità di provvedere.
87
29
Convocazione per obbligo proprio
Quando?
• Rilevazione
dei
fatti
censurabili
di
rilevante
gravità, e vi sia urgente necessità di provvedere
(art. 2406 c.c. secondo comma)
• Denunzia di un socio o di una minoranza
qualificata dei soci risultata non infondata (art.
2408 c.c.)
• Cessazione della carica di tutti gli Amministratori
o dell’Amministratore unico (art. 2386 quinto
comma c.c.)
88
Convocazione per ingiustificato ritardo
o omissione del cda
Quando?
1) Assunzione
provvedimenti ex
2446 e 2447 c.c.
di
artt.
2) Verifica di una causa
di
scioglimento
della
società.
89
Convocazione per omissione degli amministratori
Quando?
Cessazione della carica della
maggioranza
degli
Amministratori
con
impossibilità di sostituzioni
per cooptazione (art. 2386
secondo comma c.c.)
90
30
Convocazione per omissione degli amministratori
Quando?
Richiesta di convocazione
da parte di tanti soci che
rappresentino almeno un
decimo del capitale sociale
(art. 2367 c.c.)
91
Convocazione per omissione degli amministratori
Quando?
Scadenza dei termini di
approvazione del bilancio
d'esercizio
ed
omessa
convocazione dell'Assemblea
(art. 2406 c.c. primo comma);
ENTRO 30 GIORNI DAL TERMINE NON RISPETTATO DAGLI
AMMINISTRATORI (NORMA 5.7)
92
Procedura convocazione
NORMA 5.7
Delibera collegiale del Collegio Sindacale
(delegabile al presidente)
Preventivo avviso Presidente C.d.A.
o amministratore unico
93
31
Potere di convocazione dell’assemblea dei soci
Norma 5.7
Il collegio sindacale deve redigere
l’ordine del giorno
• può essere predisposta dallo stesso,
se ritenuto opportuno, una specifica
relazione scritta da proporre
all’assemblea dei soci.
94
RITARDO “ULTRA LEGEM”
NELLA APPROVAZIONE
DEL BILANCIO
95
Procedura di approvazione del bilancio
Bilancio comunicato dagli
30 GG. PRIMA ASSEMBLEA
Amministratori
al collegio sindacale
• Bilancio
• Relazione collegio
• Relazione revisore
15 GG. PRIMA
ASSEMBLEA DEPOSITATI
PRESSO SEDE SOCIETÀ
96
32
Vigilanza di legalità sulla procedura
di approvazione bilancio
Convocazione
assemblea
Previsione
statutaria
Situazioni
particolari
Entro 120 gg. da chiusura
esercizio
Termine più ampio
- non oltre 180 gg.
97
Omesso deposito
imputabile agli
amministratori e sindaci
È
illecito
imputabile
ad
amministratori (anche giudiziari),
liquidatori, commissari governativi e
(in via sostitutiva) ai sindaci
(art. 2630, 2°
° co.)
98
Sanzione (art. 2630 c.c)
Il ritardato/omesso deposito del bilancio presso il
registro delle imprese determina per tutti i soggetti
tenuti alla presentazione dello stesso la comminazione
di pena pecuniaria compresa
fra un minimo di 274,67 e 2.753,33 euro.
Con l’oblazione (art. 16, L.689/81)
ciascun amministratore e ciascun sindaco corrono il rischio
di versare fino a 549,34 Euro
(doppio del minimo)
provvedendo al pagamento entro il 60°
° giorno dalla
contestazione.
99
33
L’art. 2631 c.c.
prevede uno specifico
illecito amministrativo
Gli amministratori ed i sindaci che
omettono di convocare l’assemblea
dei soci nei casi previsti dalla legge o
dallo statuto, nei termini ivi previsti,
sono puniti con la sanzione
amministrativa da 1.032 a 6.197 euro.
Il termine si considera omesso allorché lo
stesso sia trascorso da trenta giorni
100
L’omessa predisposizione del progetto di
bilancio o la mancata convocazione
dell’assemblea per l’approvazione dello
stesso
• Può comportare conseguenze sugli
amministratori come:
- la revoca degli stessi
- ed eventuale azioni di responsabilità.
101
TRIBUNALE DI NAPOLI
La violazione del termine massimo per la
convocazione
dell’assemblea
di
approvazione del bilancio non costituisce
motivo di annullamento della relativa
delibera.
La sua inosservanza non esonera gli
amministratori dall’obbligo di redigere il
bilancio e di convocare l’assemblea dei
soci esponendoli tuttavia a sanzioni ed a
rischio di azione di responsabilità (conf.
Cass. 14/agosto/ 1997 n. 7623)
102
34
Mancata approvazione del
bilancio da parte
dell’assemblea
La disposizione sanzionatoria non può
essere irrogata in caso di mancata
approvazione
del
bilancio,
elemento
indefettibile per la consumazione dell’illecito
amministrativo.
(Trib. Brescia 13/5/2002; conferma Torino 18/6/1993)
103
NON TUTTE LE
CCIAA ITALIANE
SEGUONO GLI
STESSI CRITERI!!
Di norma i bilanci d’esercizio non
approvati dall’assemblea dei soci o dal
consiglio di sorveglianza non sono
soggetti a deposito sulla base del
principio di tipicità degli atti da iscrivere o
depositare nel Registro delle Imprese
104
Istruzioni al Modello
UNICO SC 2010
• La ritardata approvazione del bilancio, non
legittima ritardi nei pagamenti delle
imposte.
• I versamenti a saldo, compreso il primo
acconto, devono essere eseguiti entro il
giorno 16 del sesto mese successivo alla
data di chiusura del periodo di imposta
(ossia 16 giugno, oppure 16 luglio con
maggiorazione dello 0,4%)
105
35
Istruzioni al Modello
UNICO SC 2010
• Se il bilancio non fosse approvato entro il sesto mese
dalla chiusura dell’esercizio, il versamento dovrà
essere effettuato comunque entro il giorno 16 del
mese successivo al predetto sesto mese (ossia 16
luglio oppure 16 agosto con maggiorazione), a questo
punto, sulla base dei dati risultanti dal progetto di
bilancio.
106
CASSAZIONE
<<Nessuna norma prevede che la omessa o intempestiva
approvazione del bilancio sia un motivo valido per
spostare il termine per la presentazione della
dichiarazione dei redditi+.
La omessa o intempestiva approvazione del bilancio, che
non consente il rispetto degli obblighi tributari, avrà sul
piano tributario le seguenti conseguenze:
1) una eventuale dichiarazione oltre i termini di legge sarà
considerata omessa;
2) l’ufficio ha la possibilità di effettuare l’accertamento
induttivo+>>
107
Omessa dichiarazione
È omessa la dichiarazione presentata
oltre i 90 giorni dalla scadenza
La sanzione amministrativa applicabile è:
1) Dal 120 al 240% delle imposte con un minimo
di E. 258;
2) Da E. 258 a E.1.032, nel caso non sia dovuta
imposta (raddoppiabile per soggetti obbligati
alla tenuta di scritture contabili).
108
36
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