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NOMINA e INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE
COLLEGIO SINDACALE: NORME DI COMPORTAMENTO (Bozza in consultazione) Dott. Luciano De Angelis NOMINA e INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE 2 ASPETTI SOCIETARI SRL SEZA COLLEGIO SIDACALE L’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati uno o più dei nuovi limiti del 2477 c.c. deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del collegio sindacale. Se l’assemblea non effettua la nomina provvede, il Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato 3 1 NORMA 1.6 Assenza o incompletezza del collegio sindacale • Nelle srl, in caso di assenza o di mancata integrazione del collegio da parte dell’assemblea ovvero di perdurante irregolarità della sua composizione, alla nomina dei componenti del collegio può provvedere il Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato 4 D.Lgs n.173 del 3/11/08 I LIMITI PARAMETRICI IN EURO (Bilanci approvati nel 2010) 1) TOTALE ATTIVO STATO PATRIMONIALE 2) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 3) DIPENDENTI MEDI LIMITI PREVIGETI UOVI LIMITI (dir. n.46/2006) 1) 3.650.000 1) 4.400.000 2) 7.300.000 2) 8.800.000 3) 50 3) 50 5 NORMA 1.2 Forma scritta DICHIARAZIONE DI TRASPARENZA RICHIESTA AI CONTROLLORI Il sottoscritto ....., nato a ..... il ....., residente in ..... via ..... n. ....., in considerazione della proposta di nomina a membro del Collegio Sindacale (consigliere di sorveglianza o di amministrazione) pervenuta dalla vostra spettabile società società, ai fini e per gli effetti dell’ dell’art. 2400, comma 4 c.c. (2409(2409-septiesdecies) DICHIARA : Segue ... 6 2 NORMA 1.2 DICHIARAZIONE DI TRASPARENZA RICHIESTA AI CONTROLLORI DICHIARA - di essere nominato sindaco effettivo o supplente (consigliere di sorveglianza, membro comitato controllo gestione) presso le seguenti società (di capitali, di persone e cooperative)……… ……….. ..… .. …; - di essere nominato membro del consiglio di amministrazione (consiglio di gestione) presso le seguenti società (di capitali, di persone e cooperative)..; 7 Segue ... NORMA 1.2 DICHIARAZIONE DI TRASPARENZA RICHIESTA AI CONTROLLORI DICHIARA - di essere nominato liquidatore presso le seguenti società di capitali, di persone e cooperative:++++..+; - di essere nominato revisore legale o socio, di società di revisione legale presso le seguenti società:++; …...., li .... .... Firma 8 Cause di incompatibilità oggettiva oggettiva soggettiva soggettiva Art. Art. 2382 2382 Art. 2399 2399 Art. 9 3 Le incompatibilità Incompatibilità legate a comminazione di pene e sanzioni (art. 2382) Incompatibilità legate a rapporti di parentela ed affinità con gli amministratori (art. 2399, c.1, l. b) Incompatibilità legate a rapporti di lavoro o d’opera retribuita e consulenze continuative (art. 2399, c.1,1.c) Incompatibilità legate ad altri rapporti patrimoniali che ne compromettano l’indipendenza (art. 2399, c. 1, l. c) 10 Parentela e affinità ART. 2399 C.C. NON POSSONO ESSERE NOMINATI SINDACI E SE NOMINATI DECADONO: • IL CONIUGE • I PARENTI ENTRO IL QUARTO GRADO • GLI AFFINI ENTRO IL QUARTO GRADO DEGLI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ 11 Rapporti lavorativi e di consulenza ART. 2399 C.C. NON POSSONO ESSERE ELETTI E SE ELETTI DECADONO: COLORO CHE SONO LEGATI: • ALLA SOCIETÀ • ALLA SOCIETÀ CONTROLLATA • ALLA SOCIETÀ CONTROLLANTE • ALLA SOCIETÀ SOTTOPOSTA A COMUNE CONTROLLO • DA UN RAPPORTO DI LAVORO (autonomo o subordinato) • DA UN RAPPORTO CONTINUATIVO DI CONSULENZA O DI PRESTAZIONE D’OPERA RETRIBUITA • DA ALTRI RAPPORTI DI NATURA PATRIMONIALE CHE NE COMPROMETTANO L’INDIPENDENZA 12 4 PRIMA DI ACCETTARE L’INCARICO NORMA 1.4 IL SINDACO DEVE VALUTARE LA SIGNIFICATIVITÀ DEI PROPRI RISCHI DI INDIPENDENZA I RISCHI DI INDIPENDENZA VANNO SOTTOPOSTI A VERIFICA PERIODICA Gli elementi di valutazione dei rischi per l’indipendenza e gli esiti di tali valutazioni sono comunicati dal sindaco al collegio 13 NORMA 1.4 COMPROMISSIONE DELL’INDIPENDENZA • 1) Rischi derivanti dall'interesse personale • 2) Rischi derivanti dall’auto-riesame • 3) Rischi derivanti dalla prestazione di attività di patrocinio o assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie ovvero di consulente tecnico di parte • 4) Rischi derivanti dalla eccessiva confidenzialità • 5) Rischi derivanti dalla intimidazione 14 NORMA 1.4 COMPROMISSIONE DELL’INDIPENDENZA SONO DA VALUTARE CASO PER CASO I RISCHI CHE POSSONO COMPROMETTERE L’INTEGRITÀ E L’OBIETTIVITÀ DEI SINDACI 15 5 NORMA 1.4 CARATTERI DELLA “MINACCIA ALL’INDIPENDENZA” • FONDATA E NON EVENTUALE • STABILE E NON TEMPORANEA O OCCASIONALE La collegialità dell’organo garantisce a fronte di circostanze isolate e temporanee che possono investire il singolo membro 16 VALUTAZIONE SIGNIFICATIVITÀ RISCHIO NORMA 1.4 Devono essere considerati i seguenti fattori: • la continuità dei rapporti di lavoro autonomo, di consulenza o di prestazione d’opera retribuita resi, direttamente o attraverso la rete professionale, a favore della società e di altre società del gruppo. • la possibilità di un’interferenza dell’attività di consulenza con la funzione di controllo (c.d. autoriesame); • la compromissione dell’indipendenza finanziaria, rientrante nel più ampio novero dei rischi derivanti da interesse personale. 17 Obiettività ed indipendenza NORMA 1.4 In caso di attribuzione non occasionale di incarichi occorre verificare che per la: • natura; • reiterazione; • rilevanza; +degli stessi, il rapporto di consulenza o prestazione possa qualificarsi come continuativo e quindi essere rilevante nella valutazione del rischio. 18 6 Cass. 9 maggio 2008 n. 11514 1) L’ineleggibilità non si determina solo in un rapporto di consulenza continuativo,ma anche una serie di rapporti occasionali (formalmente distinti) tali da far presumere uno “stabile legame di clientela” 2) Nei casi in cui si manifesta la situazione di incompatibilità la decadenza scatta immediatamente (ex tunc) senza necessità di uno specifico procedimento accertativo da parte di un organo sociale (decadenza ipso Jure) (conf. Cass.11 Luglio 2008 n. 19235) 19 Cass. 9 maggio 2008 n. 11514 3) La decadenza di uno dei componenti del collegio sindacale, da cui deriva l’impossibilità del collegio stesso di correttamente operare con il numero minimo dei membri prescritti dalla legge, si risolve in un difetto di costituzione dell’organo e, di riflesso, in una ragione d’illegittimità degli atti da esso compiuti. 20 Cass. 9 maggio 2008 n. 11514 4) Se il ruolo dei sindaci incide sul procedimento di formazione della delibera (ad esempio approvazione del progetto di bilancio), la delibera con cui l’atto viene approvato risulta viziata e quindi è annullabile 21 7 VALUTAZIONE DI INDIPENDENZA RECIPROCA NORMA 1.4 Nel caso in cui il sindaco risulti a “rischio di indipendenza”: 1. Deve chiarire al collegio la propria posizione 1. Nel caso di perdurare della situazione gli altri sindaci informano il CDA 1. In caso di inerzia del CDA andrà convocata l’assemblea 22 Calcolo “soglia di rilevanza” NORMA 1.4 Rapporto compensi totali sulla società o gruppo (S+C) / compensi totali professionista (CT) Rapporto compensi attività sindaco(S) / Compensi totali sulla medesima società o gruppo (S+C) > 15% > 2/3 SI >5% ≤ 15% > 1/2 SI ≤ 5% IRRILEVANTE SI Indipendenza 23 Nell’effettuare la valutazione della sussistenza dei rischi, il sindaco deve tener conto dei rapporti e delle relazioni intrattenute con: LA “RETE” DEL PROFESSIONISTA N.B.: Struttura alla quale appartiene il professionista: • • • • • • E che persegue chiaramente la condivisione degli utili o dei costi O fa capo ad una proprietà, un controllo o una direzione comuni Ovvero è caratterizzata da prassi e procedure comuni, dalla stessa strategia, da uno stesso nome, marchio o segno distintivo dalla condivisione una parte rilevante delle risorse professionali. 24 8 Rete professionale ART. 2399 C.C. RAPPORTO CON LO STUDIO ASSOCIATO (IN CUI È SOCIO IL CONSULENTE DELLA SOCIETÀ) POTREBBE RIENTRARE IN “ALTRO RAPPORTO DI NATURA PATRIMONIALE” BISOGNA VALUTARE SE IL RAPPORTO (SEPPUR INDIRETTO) È IN GRADO DI COMPROMETTERE INDIPENDENZA DEL SINDACO 25 IMPEGNO E CUMULO DEGLI INCARICHI Ai fini dell’accettazione si deve valutare: NORMA 1.4 LA CAPACITÀ DI PARTECIPARE a TUTTE LE RIUNIONI DEI • • • • C.D.A., COMITATI ESECUTIVI, RIUNIONI SINDACALI, ASSEMBLEE 26 IMPEGNO E CUMULO DEGLI INCARICHI INOLTREH. NORMA 1.4 Ai fini dell’accettazione si deve valutare: • Impegno e tempo richiesto per il diligente assolvimento dell’incarico; • Ampiezza e complessità dell’incarico; • Funzione anche di revisione; • Possibilità di impiego di ausiliari; • Specializzazione; • Altri impegni del sindaco. 27 9 IMPEGNO E CUMULO DEGLI INCARICHI ATTENZIONE NORMA 1.4 LA CAPACITÀ DI ASSOLVERE L’INCARICO DOVRÀ ESSERE DOCUMENTATA Al superamento delle 20 unità per il sindaco 28 IMPEGNO E CUMULO DEGLI INCARICHI ATTENZIONE NORMA 1.4 AUTOVALUTAZIONE NUMERO INCARICHI 20 non costituisce un limite assoluto ma un livello il cui superamento comporta un onere di spiegazione e documentazione 29 INCARICO DI REVISORE ATTENZIONE NORMA 1.4 L’ufficio di revisore legale dei conti è incompatibile con quello di sindaco nella stessa società Il procedimento di nomina del revisore, recentemente innovato, fa propendere per l’inopportunità che il collegio proponga per la revisione legale un proprio membro; 30 10 NORMA 1.5 ONORARI D.M. 2/9/2010, N. 169 • L’idoneità del compenso da sindaco deve essere valutata sulla base dell’art.37 Tariffa Professionale • Per la revisione gli onorari sono “a tempo” secondo l’art.32 Tariffa Professionale 31 Art. 37 nuova Tariffa Professionale D.M. 2/9/2010, N. 169 NORMA 1.5 NOVITÀ COMPENSI COLLEGIO SINDACALE 1. Aumento dei compensi specifici e graduali del 50%; 2. Ammissibilità di concordare i compensi; 1. Compenso spettante anche per assemblea delegata ad approvazione del bilancio 32 Art. 37 nuova Tariffa Professionale Attività effettuata dal sindaco revisore Funzione di sindaco Criteri determinazione del compenso Verifiche trimestrali ex art. 2403 e 2404 Onorario commisurato sull’ammontare c.c. complessivo dei componenti positivi di reddito lordi del conto economico dell’esercizio Relazione al bilancio dell’esercizio precedente (art. 2429 c.c.), rilascio di valutazioni e pareri o relazioni poste dalla legge a carico del sindaco Onorario commisurato al maggior ammontare fra patrimonio netto (non comprensivo del risultato di esercizio) e l’importo del capitale sociale sottoscritto Partecipazione ai cda, comitati esecutivi e Onorario commisurato a tariffe orarie assemblee, riunioni del collegio per il calcolate sulla base del capitale sociale della vaglio di operazioni straordinarie, per società denunce ex art. 2408 o richieste da organi sociali Funzione di revisore Attività di revisione legale dei conti (art. 10 Onorario preconcordato sulla base delle ore del d.lgs 39/2010) di lavoro preventivabili 33 11 Art. 32, 24 e 19 nuova Tariffa Professionale NORMA 1.5 NOVITÀ COMPENSI REVISIONE CONTABILE 1. Compensi da preconcordare e stabiliti su base oraria (min. euro 77,48/ora); 2. Compenso da stabilire su base dell’intero collegio; 3. Verifica congruità dei compensi (controllo di qualità ex art. 20 d.lgs.39/2010) 34 INCARICO DI REVISORE ATTENZIONE Ipotesi di norma I CADIDATI SIDACI , PRIMA DELL’ACCETTAZIOE DEL MADATO, DEVOO VALUTARE I UA RIUIOE PRELIMIARE I TEMPI E LE RISORSE PROFESSIOALI ECESSARI ALLO SVOLGIMETO DELL’ICARICO E DEI COSEGUETI COMPESI SULLA BASE DELLA TP La ripartizione dei corrispettivi fra i membri del collegio sindacale avviene sulla base di quanto dagli stessi concordato, in genere in relazione del tempo effettivamente dedicato all’incarico direttamente o attraverso collaboratori ed ausiliari 35 Le attività preliminari all’accettazione Considerando: Ipotesi di norma le significative responsabilità assunte solidalmente - le difficoltà operative che il Collegio incontrerebbe se in disaccordo • I candidato sindaci devono porre in essere le attività preliminari all’accettazione dell’incarico in maniera unitaria Si raccomanda che i candidati sindaci effettuino una riunione preliminare presso la società al fine di acquisire una sufficiente comprensione dei fattori di rischio che attengono all’incarico prospettato 36 12 Le attività preliminari all’accettazione Il Collegio deve valutare Ipotesi di norma • la condivisione delle metodologie di lavoro e delle procedure da applicare; • la disponibilità di tempo e di risorse che i candidati sindaci possono dedicare all'incarico; • la rischiosità del cliente; • la sussistenza di minacce significative all'indipendenza di uno o più candidati sindaci; • se i candidati sindaci, nel loro insieme, possiedano le competenze e risorse necessarie per fronteggiare i rischi dell’incarico. 37 Le attività preliminari all’accettazione Ipotesi di norma Esse sono propedeutiche: • ad una corretta quantificazione delle risorse e dei tempi necessari al corretto svolgimento dell’incarico, • all’individuazione del quadro normativo di riferimento, • alla quantificazione dei tempi e dei corrispettivi e degli altri elementi Hda inserire nella lettera di incarico 38 Le attività preliminari all’accettazione I fattori di rischi da prendere in considerazione sono: Ipotesi di norma • la situazione finanziaria e la reputazione del società; • la profittabilità dell’attività e la competitività aziendale; • la governance e il livello di affidabilità del personale direttivo; • l’affidabilità del sistema di controllo e delle stime contabili; • la continuità aziendale; • l’esistenza di contenziosi di importo significativo rispetto al valore del patrimonio netto o del risultato d’esercizio; • l’esistenza di transazioni di rilievo con parti correlate; • la presenza di contenziosi di importo significativo rispetto al valore del patrimonio netto 39 13 DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI CARICA Il sottoscritto ....., nato a ..... il ....., residente in ..... via ..... n. ....., iscritto nel Registro dei Revisori contabili con Decreto Ministeriale del ..... pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" serie ..... n. ....., (o in possesso dei requisiti statutari previsti dal D. M. 320 del 29/12/2004), nell’ nell’accettare la carica di sindaco effettivo della Società à Alfa S.p.A. Societ Segue ... 40 DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI CARICA DICHIARA a) che nei suoi confronti non sussistono cause di ineleggibilità à di cui all’ ineleggibilit all’art. 2399 C. C.; b) l’l’inesistenza di qualsiasi impedimento all’ all’assunzione della carica, non ricorrendo situazioni che ne compromettono l’l’indipendenza. ....., lì lì ..... ..... ..... Firma Delibera assembleare Comunicazione della delibera assembleare ai sindaci nominati Comunicazione da parte dei sindaci dell’ dell’accettazione della carica Iscrizione della nomina nel Registro Imprese entro 30 giorni 42 14 Cessazione del Collegio Sindacale 43 Cessazione sindaci per dimissioni Cessazione incarico in corso di mandato Il dimissionario comunica le stesse IN FORMA SCRITTA A ciascun amministratore Gli amministratori comunicano la variazione al Registro Imprese Ai sindaci supplenti In caso di inerzia possono provvedere gli altri sindaci (anche individualmente) 44 DECORRENZA CESSAZIONE • DIMISSIONI • SCADENZA TRIENNIO Effetto immediato in corso del mandato a prescindere dalla sostituzione del dimissionario con il supplente NORMA N. 1.6 CNDCEC PROROGATIO Effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito ART. 2.400 C.C., 1° ° CO. 45 15 Cessazione sindaci per dimissioni Giurisprudenza A favore della prorogatio del sindaco dimissionario fino a sostituzione A favore delle dimissioni con effetto immediato Trib. Milano 2 Febbraio 2010 Trib Mantova 25 luglio 2009 Cass. 18 gennaio 2005 . 941 Trib. Milano 2 febbraio 2000 Trib. Roma 27 aprile 1998 Trib. Verona 25 maggio 1998; App. Bologna 15 aprile 1988 Cass. civile, 9 ottobre 1986, n. 5928 Trib. Bari 1 agosto 1979 Giud. Reg. Imprese Milano 2/8/2010 App. Bologna 19 luglio 2007 otariato Triv. Mass. H.E.1 2006 Trib. Monza 26 Aprile 2001 App. Bologna 15 aprile 1988 Trib. di Milano 26 aprile 1983 Cons. Naz. Dott. Comm. Norma 1.6 46 Sostituzione Subentrano i supplenti Restano in carica fino alla successiva assemblea Nuovi nominati vanno a scadenza naturale 47 Prorogatio Il collegio sindacale che svolge l’attività di revisione deve rassegnare le proprie dimissioni in modi e tempi che consentano alla società assoggettata alla revisione di poter provvedere Ipotesi di norma Ma anche in presenza di una circostanza che ne rende ammissibili le dimissioni, continua ad esercitare l’attività di revisione legale, con la correlativa assunzione di responsabilità fino a quando la deliberazione del nuovo incarico non è divenuta efficace e comunque non oltre sei mesi dalle dimissioni. 48 16 NORMA 1.7 Sostituzione Collegio sindacale incaricato della revisione legale Collegio sindacale NON incaricato della revisione legale in caso di morte, rinuncia o decadenza del sindaco effettivo subentra il sindaco supplente più anziano di età. in caso di morte, rinuncia o decadenza del sindaco effettivo iscritto nel registro dei revisori legali subentra il supplente che sia in possesso del medesimo requisito. Se più supplenti sono iscritti al registro, subentra il supplente più anziano. 49 Revoca REVOCA DEL SINDACO TRE CONDIZIONI GIUSTA CAUSA + DELIBERA DI REVOCA + APPROVAZIONE TRIBUNALE È COMPETENTE CHI L’HA NOMINATO FINO AD ALLORA È INEFFICACE 50 Procedura di revoca Delibera assemblea ordinaria di revoca dei sindaci Approvazione della revoca da parte del tribunale Reclamo presso la Corte di Appello (sindaco revocato – società società) 51 17 FUNZIONAMENTO del Collegio Sindacale 52 Funzionamento NORMA 2.1. PRESIDENTE Spetta al Presidente • l’organizzazione dei lavori; • la convocazione del collegio (secondo modalità concordate nella prima riunione); • L’aggiornamento (di norma) del libro delle adunanze e deliberazioni del collegio. 53 Presidente di sindaci/revisori • è nominato dall’assemblea dei soci; • non è parificabile al partner delle società di revisione, responsabile ultimo dell’incarico in quanto le società di revisione, sono ancorate al principio gerarchico; Il presidente è un primus inter pares e come tale ha le responsabilità di impulso (convocazione delle riunioni) e guida del collegio, ma condivide con gli altri componenti pari responsabilità. 54 18 Il ruolo del presidente • funge da interfaccia con la Direzione e con i responsabili dell’attività di governance; • il collegio sindacale, nei rapporti con la Direzione ed in generale con la società, si domicilia preferibilmente presso il presidente e a tale domicilio solitamente la società deve inviare le lettere di attestazione ed in generale la corrispondenza. 55 Funzionamento NORMA 2.1. COLLEGIO • • • Riunione ogni 90 giorni (termine ordinatorio); Opportunità di fissare un calendario delle riunioni; Ammissibilità statutaria di audio e video proiezioni. 56 Funzionamento NORMA 2.2. Dipendenti ed ausiliari 1. Possono essere delegate solo funzioni cognitive ed istruttorie; 2. Possono essere incaricati dipendenti, collaboratori o società esterne; 3. Devono essere informati gli altri sindaci ed il CDA; 4. Non possono partecipare a CDA, Assemblee, o riunioni del comitato di sorveglianza. 57 19 Libro delle adunanze e deliberazioni (artt. 2403-bis, comma 4, 2404, comma 3, 2421 c.c.) LUOGO DI TENUTA DETENZIONE Norma 2.3 Il libro va tenuto presso la SEDE SOCIALE Legale o Effettiva se non coincidenti Il libro può essere prelevato per aggiornamenti dal Presidente È opportuna una dichiarazione scritta in caso di prelievo 58 Libro delle adunanze e deliberazioni (sindaci revisori) La specifica attività di revisione legale risulta dalle carte di lavoro che devono essere redatte in ossequio al principio di revisione internazionale n. 230 Non è opportuno (di norma) inserire nei verbali bollati le risultanze dei controlli del revisore (salvo situazioni di rischio) 59 Cosa deve essere trascritto nel libro Norma 2.3 • la data ed il luogo della riunione; • i nominativi dei sindaci intervenuti e di quelli assenti, con specifica indicazione di quelli che hanno giustificato la propria assenza; • le persone, che invitate, sono intervenute alla riunione e la loro qualifica; • l’attività svolta e degli accertamenti eseguiti; • le conclusioni raggiunte e le eventuali deliberazioni; • i documenti eventualmente pervenuti al collegio da altri organi, comitati o soggetti. 60 20 Partecipazione alle riunioni e rapporti con altri organi 61 Partecipazione a riunioni di organi sociali I sindaci devono partecipare: Norma 4.1 • alle assemblee dei soci, • alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo I sindaci possono partecipare: • alle assemblee degli obbligazionisti, • alle assemblee dei portatori di strumenti finanziari 62 PARTECIPAZIONE INFORMATA Norma 4.1 OPPORTUNA SU COSA ? Sui temi oggetto di valutazione e deliberazione INFORMAZIONE PREVENTIVA MANCATA POSSIBILITÀ DI INFORMAZIONE NECESSARIA VERBALIZZAZIONE A prescindere da eventuali impugnative delle delibere 63 21 ACQUISIZIONE NOTIZIE DA AMMINISTRATORI A seguito di richiesta Le informazioni Norma 5.2 In seguito ad obblighi informativi DEVONO RIGUARDARE: l’assetto organizzativo, amministrativo-contabile della società; l’attività svolta e le operazioni di maggior rilievo, economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società e dalle società da essa controllate; le operazioni in cui un amministratore abbia un interesse per conto proprio o di terzi, salvo quanto previsto dall’artt. 2391 e 2475-ter c.c. 64 FONTI INFORMATIVE Norma 5.2 TUTTE LE COMUNICAZIONI DI CUI IL COLLEGIO è DESTINATARIO notizie degli amministratori delegati sul generale andamento della gestione e sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo della società e sue controllate (art. 2381, comma 5, c.c.); denunzia da parte dei soci di fatti censurabili posti in essere dagli amministratori (art. 2408 c.c.); notizie circa ogni interesse degli amministratori in una determinata operazione (art. 2391 c.c.); notizie di dissenso di un amministratore rispetto alle delibere assunte dal cda (art. 2392 c.c.); notifica dell’azione sociale di responsabilità esercitata dai soci (art. 2393bis c.c.); comunicazione dell’amministratore che rinuncia al suo ufficio (art. 2385 c.c.); 65 FONTI INFORMATIVE Norma 5.2 TUTTI I DOCUMENTI DI CUI IL COLLEGIO è DESTINATARIO PER L’ESPRESSIONE DI UN PARERE relazione sulle proposte di aumento di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione (art. 2441, comma 6, c.c.); relazione sulla situazione patrimoniale della società il cui capitale è diminuito oltre un terzo per perdite (art. 2446 e 2482-bis c.c.); rendiconto finale del patrimonio destinato allo specifico affare (art. 2447-novies c.c.); bilancio con relazione sulla gestione (art. 2429 c.c.). 66 22 Rilascio informazioni dagli amministratori Norma 5.2 Le informazioni possono essere rilasciate: • per iscritto, con un apposito rapporto, • o verbalmente, In tal caso il collegio sindacale comunica agli amministratori il proprio verbale, che riepiloga i dati e le informazioni ricevute, chiedendo conferma del contenuto. 67 Amministratore unico È OPPORTUNO che: L’Amministratore Unico L’amministratore delegato con ampie deleghe FORNISCANO PER ISCRITTO AI SINDACI INFORMAZIONI richieste dall’art. 2381, c.5 c.c. 68 RISCHI FINANZIARI: Rischio di credito INFORMAZIONI QUALITATIVE INFORMAZIONI QUANTITATIVE • Qualità del credito (es.: tassi di default riferiti alla controparte); • Garanzie ottenute/prestate; • Coperture assicurative; • Natura dei contraenti; • Esistenza di attività finanziarie scadute o svalutabili; • Rinegoziazione condizioni Entità attività/passività finanziarie di dubbia esigibilità; Scadenzario; Distribuzione per area geografica, per tipologia di valuta; Entità delle garanzie/rese a supporto 69 23 Indicatori gestione caratteristica • EBITDA Margin: Risultato operativo + totale ammortamenti e svalutazioni ___________________________________ Valore della produzione Più l’indice è > di 0 tanto migliore è la redditività dell’azienda Misura l’utile al lordo di ammortamenti, svalutazioni, gestione non caratteristica, straordinaria e fiscale In sostanza corrisponde al MOL ed è utile per confrontare aziende diverse o la stessa azienda in anni diversi 70 Indicatori gestione caratteristica • ROI: Risultato operativo ___________________________________ X 100 Patrimonio netto + obbligazioni + debiti v/banche, v/soci per finanziamenti e v/altri finanziatori Più l’indice è > del costo medio del denaro tanto migliore è la redditività dell’azienda Se fosse inferiore non consentirebbe l’assorbimento della gestione fiscale, non caratteristica e straordinaria 71 Indicatori gestione finanziaria • Indice di liquidità: Attivo circolante - rimanenze ___________________________________ Debiti a breve Se > 2 = eccessiva liquidità Se > 1 = tranquillità finanziaria Se compreso fra 0,50 e 1 = situazione soddisfacente Se < 0,33 = squilibrio finanziario Evidenzia il rapporto tra le liquidità immediate e le liquidità differite con le passività scadenti entro l’anno. 72 24 Indicatori gestione finanziaria • Indice del debito (equity ratio) Debiti verso banche ed altri finanziatori ___________________________________ Patrimonio Netto Se > 1 = azienda fortemente esposta al rischio di insolvenza (incapacità di rimborsare il capitale a prestito) Misura la solvibilità di un’azienda ed identifica la struttura del capitale aziendale 73 Indicatori gestione extracaratteristica • Costo del denaro a prestito Oneri finanziari ___________________________________ X 100 Debiti v/banche a breve e m.l. termine Tale indice va confrontato con il ROI per valutare l’effetto Leverage (*) della struttura finanziaria dell’azienda Esprime il costo medio dei debiti di finanziamento in percentuale Leverage (*) Attivo/patrimonio netto (Misura quanta parte degli impieghi aziendali è finanziata con il patrimonio netto) 74 Rapporti con i soci Possono denunciare ai sindaci i fatti censurabili ex art. 2408 c.c. I SOCI Possono ispezionare (nelle SRL) il libro dei sindaci ex art. 2476, c.2, c.c. 75 25 Riunioni extracollegiali di cda o soci Norma 4.3 Quando, nelle srl i cda e i soci decidono con procedimento di consultazione o consenso espresso per iscritto (art. 2475, co.4, 2479, co.3 c.c.) I sindaci, non potendo assistere alle riunioni devono vigilare su: 1. La conformità della procedura adottata rispetto alle disposizioni dell’art. 2475 c.c. (chiarezza argomenti oggetto delle decisioni) 2. Eventuali disposizioni dell’atto costitutivo che autorizzano tali decisioni 3. Rispetto del verbale assembleare (per il cda) 4. Corretta trascrizione della deliberazione sul libro delle decisioni degli amministratori o delle assemblee 76 Rapporti Sindaci /Revisori È OPPORTUNO: Norma 5.3 • Programmare gli incontri; • Tenere almeno un incontro in prossimità del progetto di bilancio. Ogni incontro deve essere oggetto di verbalizzazione in cui sintetizzare: dati e informazioni ricevuti dal revisore legale; dati e informazioni comunicati al revisore legale; l’inesistenza di dati e informazioni richiesti al soggetto incaricato della revisione legale, cui non sia seguita la dovuta comunicazione; la mancata comunicazione di dati o informazione richiesti da parte del soggetto incaricato della revisione legale. 77 Scambio reciproco informazioni Norma 5.3 dati e informazioni ritenuti rilevanti, opportuni o utili per lo svolgimento dell’attività di vigilanza; dati e informazioni derivanti dalle verifiche del soggetto incaricato della revisione legale in ordine: • osservanza della legge e dello statuto; • struttura organizzativa e al sistema di controllo interno; • continuità aziendale; • sistema amministrativo-contabile; • regolare tenuta della contabilità e corretta rilevazione dei fatti di gestione; comunicazioni e richieste, scritte e verbali, del soggetto incaricato della revisione legale agli amministratori e ai dirigenti; esistenza di fatti censurabili rilevati dal soggetto incaricato della revisione legale. 78 26 Scambio reciproco informazioni Norma 5.3 Nelle fasi conclusive di verifica del bilancio, il soggetto incaricato della revisione legale deve fornire al collegio sindacale: la comunicazione del piano di revisione applicato e delle procedure svolte; le notizie in ordine a problematiche relative al bilancio; il contenuto delle relazioni che intende emettere; le notizie in ordine a problematiche relative al bilancio e alla relazione sulla gestione. 79 Rapporti con Organismo Vigilanza Norma 5.5 Prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 IL COLLEGIO DEVE VERIFICARE • l’autonomia, • l’indipendenza, • la professionalità dell’ODV Il collegio deve acquisire: le informazioni sul modello organizzativo e suo funzionamento È OPPORTUNO: • il collegio sindacale incontri almeno una volta l’anno l’ODV • e si assicuri di ricevere dallo stesso una relazione informativa periodica 80 Qualora l’organo di vigilanza non esista, il collegio dovrà • Informare l’amministratore sulla opportunità di tale nomina • Verbalizzare nel libro del c.s. di aver informato/consigliato l’opportunità di tale adozione • Far sottoscrivere il verbale (prassi preferibile) contenente la raccomandazione 81 27 Rapporti con organi di controllo delle controllate I sindaci della controllante possono 1 CHIEDERE AGLI AMMINISTRATORI DELLA CONTROLLANTE NOTIZIE SULLE CONTROLLATE SCAMBIARE INFORMAZIONI CON I CORRISPONDENTI ORGANI DELLE CONTROLLATE 2 Norma 5.6 I SINDACI DELLA CONTROLLANTE E DELLE CONTROLLATE POSSONO CONCORDARE TEMPI E MODALITÀ DELLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI 82 PARERI DEL COLLEGIO SINDACALE Norma 8.1 FUNZIONE DI NATURA CONSULTIVA: nomina per cooptazione di amministratori (art. 2386 c.c.); determinazione compenso agli amministratori investiti di particolari cariche (art. 2389 c.c.); conferimento e revoca dell’incarico di revisione legale dei conti (art. 13 D.Lgs. n. 39/2010); iscrizione nell’attivo dello stato patrimoniale di costi di impianto e ampliamento, ricerca, sviluppo e avviamento (art. 2426, punti 5 e 6, c.c.); congruità del prezzo di emissione azioni in caso di aumento di capitale con esclusione/limitazione del diritto di opzione (art. 2441, comma 6, c.c.); Segue… 83 PARERI DEL COLLEGIO SINDACALE Norma 8.1 FUNZIONE DI NATURA CONSULTIVA: Segue… congruità del valore delle azioni da liquidare al socio receduto (art. 2437-ter c.c.). proposta di acquisto/cessione azioni proprie (art. 2357 c.c.); proposta di modificazione dello statuto in consiglio d’amministrazione (art. 2365, comma 2, c.c.); relazione predisposta dagli amministratori per la perdita del capitale sociale di oltre un terzo (art. 2446 c.c.); 84 28 LE OMISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI 85 Omissioni degli amministratori Codice civile – art. 2406 [+] 1. In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l’assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. 86 Omissioni degli amministratori Codice civile – art. 2406 [+] 2. Il collegio sindacale può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l’assemblea qualora nell’espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere. 87 29 Convocazione per obbligo proprio Quando? • Rilevazione dei fatti censurabili di rilevante gravità, e vi sia urgente necessità di provvedere (art. 2406 c.c. secondo comma) • Denunzia di un socio o di una minoranza qualificata dei soci risultata non infondata (art. 2408 c.c.) • Cessazione della carica di tutti gli Amministratori o dell’Amministratore unico (art. 2386 quinto comma c.c.) 88 Convocazione per ingiustificato ritardo o omissione del cda Quando? 1) Assunzione provvedimenti ex 2446 e 2447 c.c. di artt. 2) Verifica di una causa di scioglimento della società. 89 Convocazione per omissione degli amministratori Quando? Cessazione della carica della maggioranza degli Amministratori con impossibilità di sostituzioni per cooptazione (art. 2386 secondo comma c.c.) 90 30 Convocazione per omissione degli amministratori Quando? Richiesta di convocazione da parte di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale (art. 2367 c.c.) 91 Convocazione per omissione degli amministratori Quando? Scadenza dei termini di approvazione del bilancio d'esercizio ed omessa convocazione dell'Assemblea (art. 2406 c.c. primo comma); ENTRO 30 GIORNI DAL TERMINE NON RISPETTATO DAGLI AMMINISTRATORI (NORMA 5.7) 92 Procedura convocazione NORMA 5.7 Delibera collegiale del Collegio Sindacale (delegabile al presidente) Preventivo avviso Presidente C.d.A. o amministratore unico 93 31 Potere di convocazione dell’assemblea dei soci Norma 5.7 Il collegio sindacale deve redigere l’ordine del giorno • può essere predisposta dallo stesso, se ritenuto opportuno, una specifica relazione scritta da proporre all’assemblea dei soci. 94 RITARDO “ULTRA LEGEM” NELLA APPROVAZIONE DEL BILANCIO 95 Procedura di approvazione del bilancio Bilancio comunicato dagli 30 GG. PRIMA ASSEMBLEA Amministratori al collegio sindacale • Bilancio • Relazione collegio • Relazione revisore 15 GG. PRIMA ASSEMBLEA DEPOSITATI PRESSO SEDE SOCIETÀ 96 32 Vigilanza di legalità sulla procedura di approvazione bilancio Convocazione assemblea Previsione statutaria Situazioni particolari Entro 120 gg. da chiusura esercizio Termine più ampio - non oltre 180 gg. 97 Omesso deposito imputabile agli amministratori e sindaci È illecito imputabile ad amministratori (anche giudiziari), liquidatori, commissari governativi e (in via sostitutiva) ai sindaci (art. 2630, 2° ° co.) 98 Sanzione (art. 2630 c.c) Il ritardato/omesso deposito del bilancio presso il registro delle imprese determina per tutti i soggetti tenuti alla presentazione dello stesso la comminazione di pena pecuniaria compresa fra un minimo di 274,67 e 2.753,33 euro. Con l’oblazione (art. 16, L.689/81) ciascun amministratore e ciascun sindaco corrono il rischio di versare fino a 549,34 Euro (doppio del minimo) provvedendo al pagamento entro il 60° ° giorno dalla contestazione. 99 33 L’art. 2631 c.c. prevede uno specifico illecito amministrativo Gli amministratori ed i sindaci che omettono di convocare l’assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi previsti, sono puniti con la sanzione amministrativa da 1.032 a 6.197 euro. Il termine si considera omesso allorché lo stesso sia trascorso da trenta giorni 100 L’omessa predisposizione del progetto di bilancio o la mancata convocazione dell’assemblea per l’approvazione dello stesso • Può comportare conseguenze sugli amministratori come: - la revoca degli stessi - ed eventuale azioni di responsabilità. 101 TRIBUNALE DI NAPOLI La violazione del termine massimo per la convocazione dell’assemblea di approvazione del bilancio non costituisce motivo di annullamento della relativa delibera. La sua inosservanza non esonera gli amministratori dall’obbligo di redigere il bilancio e di convocare l’assemblea dei soci esponendoli tuttavia a sanzioni ed a rischio di azione di responsabilità (conf. Cass. 14/agosto/ 1997 n. 7623) 102 34 Mancata approvazione del bilancio da parte dell’assemblea La disposizione sanzionatoria non può essere irrogata in caso di mancata approvazione del bilancio, elemento indefettibile per la consumazione dell’illecito amministrativo. (Trib. Brescia 13/5/2002; conferma Torino 18/6/1993) 103 NON TUTTE LE CCIAA ITALIANE SEGUONO GLI STESSI CRITERI!! Di norma i bilanci d’esercizio non approvati dall’assemblea dei soci o dal consiglio di sorveglianza non sono soggetti a deposito sulla base del principio di tipicità degli atti da iscrivere o depositare nel Registro delle Imprese 104 Istruzioni al Modello UNICO SC 2010 • La ritardata approvazione del bilancio, non legittima ritardi nei pagamenti delle imposte. • I versamenti a saldo, compreso il primo acconto, devono essere eseguiti entro il giorno 16 del sesto mese successivo alla data di chiusura del periodo di imposta (ossia 16 giugno, oppure 16 luglio con maggiorazione dello 0,4%) 105 35 Istruzioni al Modello UNICO SC 2010 • Se il bilancio non fosse approvato entro il sesto mese dalla chiusura dell’esercizio, il versamento dovrà essere effettuato comunque entro il giorno 16 del mese successivo al predetto sesto mese (ossia 16 luglio oppure 16 agosto con maggiorazione), a questo punto, sulla base dei dati risultanti dal progetto di bilancio. 106 CASSAZIONE <<Nessuna norma prevede che la omessa o intempestiva approvazione del bilancio sia un motivo valido per spostare il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi+. La omessa o intempestiva approvazione del bilancio, che non consente il rispetto degli obblighi tributari, avrà sul piano tributario le seguenti conseguenze: 1) una eventuale dichiarazione oltre i termini di legge sarà considerata omessa; 2) l’ufficio ha la possibilità di effettuare l’accertamento induttivo+>> 107 Omessa dichiarazione È omessa la dichiarazione presentata oltre i 90 giorni dalla scadenza La sanzione amministrativa applicabile è: 1) Dal 120 al 240% delle imposte con un minimo di E. 258; 2) Da E. 258 a E.1.032, nel caso non sia dovuta imposta (raddoppiabile per soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili). 108 36