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07Mod LV83F - DOMANI TRANQUILLO tar 170 e 180

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07Mod LV83F - DOMANI TRANQUILLO tar 170 e 180
LIGURIA
DOMANI TRANQUILLO
As s i c u r a z i o n e T e m p o r a n e a
per il Caso di Morte,
a capitale e premio annuo costanti
- non fumatori
- fumatori
(Tariffa 170NF/180F)
Il presente Fascicolo Informativo, contenente i seguenti documenti, deve essere consegnato al Contraente
prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione:
a)
b)
c)
d)
Nota informativa;
Condizioni di Polizza;
Glossario;
Fac simile Modulo di Proposta.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente
la Nota informativa.
FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO AL 30/11/2012
Mod. LV83F - Ed. 12/2012
SOMMARIO
NOTA INFORMATIVA
A)
B)
C)
D)
INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE
ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
CONDIZIONI DI POLIZZA
I)
II)
III)
IV)
V)
VI)
OGGETTO DEL CONTRATTO
CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO
REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DELLA DURATA CONTRATTUALE
BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ
ESCLUSIONI E LIMITAZIONI
LEGGE APPLICABILE E FISCALITÀ
CONDIZIONI INTEGRATIVE PER LA GARANZIA MORTE DA INFORTUNIO
CONDIZIONI INTEGRATIVE PER LA GARANZIA DI FAMIGLIA
ALLEGATO A – PAGAMENTI DELLA SOCIETA’
GLOSSARIO
FAC-SIMILE MODULO DI PROPOSTA
INFORMATIVA
Mod. LV83F - Ed. 12/2012
FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/11/2012
SOMMARIO
PAGINA 1 di 1
NOTA INFORMATIVA
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è
soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.
Il Contraente deve prendere visione prima delle Condizioni di Polizza prima della sottoscrizione della polizza.
A)
1.
INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
Informazioni generali
a)
Denominazione
LIGURIA VITA S.p.A. (in seguito sinteticamente indicata con “Società”) è una
società del Gruppo FONDIARIA-SAI
b)
sede
sede legale in Italia, via Senigallia 18/2 – 20161 Milano - MI
c)
recapiti
telefono (+39) 02.6402.1, sito internet: www.liguriavita.it
e-mail: [email protected]
d)
estremi
provvedimento
autorizzazione
all’esercizio
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale
02062090267 - Partita I.V.A. 12976110150 - Impresa autorizzata all’esercizio delle
assicurazioni sulla vita e della relativa riassicurazione con D.M. 4-6-1990 n. 18554
(G.U. 14-6-1990 n. 137) - Iscritta alla Sez. I dell’Albo Imprese presso l’Isvap al n.
1.00089 - Società appartenente al gruppo assicurativo Fondiaria-SAI, iscritto
all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 030 - Direzione e coordinamento FONDIARIASAI S.p.A
Per tutte le comunicazioni alla Società concernenti il contratto in corso, il Contraente potrà avvalersi del tramite del
soggetto abilitato dalla Società al collocamento, al quale è assegnata la polizza (l’elenco dei soggetti abilitati è
disponibile presso la Direzione della Società ed è riportato sul sito Internet della stessa)
2.
Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa (1)
Patrimonio netto
€ 5.486.135
Capitale sociale
€ 6.000.000 interamente versato
Totale riserve patrimoniali
(2)
Indice di solvibilità della gestione
(3)
vita
1)
2)
3)
B)
3.
€ -513.865
117,83%
Gli eventuali aggiornamenti, non derivanti da innovazioni normative, alle informazioni contenute nella presente
Scheda Sintetica sono pubblicati sul sito della Compagnia www.liguriavita.it.
Di cui riserva legale per € 346.252, altre riserve per € 347.805 e perdite portate a nuovo per € 1.207.922
l’indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare
del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente
INFORMAZIONI SULLE
PRESTAZIONI
ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
Prestazioni assicurative e garanzie offerte
LIGURIA DOMANI TRANQUILLO - Assicurazione temporanea in caso di morte a capitale e a premio annuo costante”
(tariffa 170NF per i non fumatori e 180F per i fumatori) è un’assicurazione sulla vita destinata ad Assicurati che, alla
decorrenza del contratto, abbiano età compresa fra i 18 e i 74 anni. La durata del contratto verrà fissata in
relazione agli obiettivi perseguiti dal Contraente e compatibilmente con l’età dell’Assicurato che, alla scadenza
contrattuale, non dovrà superare i 75 anni; comunque la durata non potrà essere inferiore a 1 anno né
superiore a 20 anni.
La valutazione preventiva del rischio da parte della Società comporta, oltre alla conoscenza delle abitudini di
vita dell’Assicurato, l’accertamento delle sue condizioni di salute mediante visita medica. Sono previsti
accertamenti sanitari aggiuntivi per la garanzia relativa al caso di morte dovuto ad infezione da HIV (AIDS e
patologie collegate). A determinate condizioni, la Società può consentire la stipulazione dell’assicurazione con
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la semplice compilazione di un questionario. In relazione agli accertamenti sanitari effettuati, le garanzie
possono avere inizialmente un’efficacia limitata (periodo di carenza). Comunque la Società si riserva la facoltà
di accettare i rischi applicando eventuali soprapremi o di rifiutare i rischi stessi.
Per la valutazione preventiva del rischio da parte della Società, riveste un’importanza particolare il
comportamento dell’Assicurato relativamente al fumo. Infatti, se l’Assicurato è Non Fumatore, il Contraente
beneficia di condizioni più favorevoli (tariffa 170NF) rispetto a quelle previste per un Assicurato fumatore
(tariffa 180F). Lo stato di Non Fumatore deve risultare da dichiarazione rilasciata dall’Assicurato, sotto la
responsabilità propria e del Contraente, di non avere mai fumato, neanche sporadicamente, nei 24 mesi che
precedono la conclusione del contratto. Le condizioni più favorevoli decadono immediatamente – con la
conseguente riduzione del capitale assicurato - qualora l'Assicurato inizi o ricominci a fumare, anche
sporadicamente, nel corso della durata contrattuale. Non è invece rilevante la circostanza che l’Assicurato
abbia smesso di fumare nel corso della durata contrattuale. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo
“Aggravamento del rischio per perdita dello stato di Non Fumatore” delle Condizioni contrattuali.
È di fondamentale importanza che il Contraente e l’Assicurato leggano attentamente le raccomandazioni e le
avvertenze riportate nella proposta, relative alla compilazione del questionario e che le dichiarazioni rese
siano complete e veritiere per evitare il rischio di successive, legittime contestazioni da parte della Società
che potrebbero anche pregiudicare il diritto al pagamento delle prestazioni.
3.1 Prestazioni in caso di decesso
In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, la Società garantisce il pagamento ai Beneficiari
designati del capitale assicurato. Il suo ammontare è costante, salvo l’eventuale riduzione dovuta all’aggravamento del
rischio conseguente alla perdita dello stato di Non Fumatore o, se del caso, al cambiamento di professione o di attività
dell’Assicurato.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo “Prestazioni assicurate” delle Condizioni contrattuali.
Nel caso in cui l’Assicurato, previo assenso della Società, abbia scelto di non sottoporsi a visita medica, la
garanzia per il caso di morte è soggetta ad un periodo di carenza. La garanzia per il decesso dovuto ad
infezione da HIV (AIDS e patologie collegate) è soggetta ad un periodo di carenza più lungo, operante anche
qualora l’Assicurato, pur essendosi sottoposto a visita medica, abbia rifiutato gli appositi accertamenti
sanitari richiesti dalla Società. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo “Limitazioni” delle Condizioni contrattuali.
Sono esclusi dalla garanzia i casi di decesso dovuti a determinate cause. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia
all’articolo “Esclusioni” delle Condizioni contrattuali.
3.2 Prestazione aggiuntiva in caso di morte da Infortunio (abbinando l’assicurazione complementare
“Garanzia Morte da Infortunio”)
Questa assicurazione complementare può essere chiesta purché l’età dell’Assicurato, alla data di decorrenza del
contratto, non superi i 70 anni. Prevede, nella formula “duplice protezione”, la corresponsione di un ulteriore capitale
(Capitale G.I.) in caso di morte dell’Assicurato mentre è in vigore l’assicurazione complementare stessa, se il decesso
è dovuto a Infortunio; nella formula “triplice protezione”, il suddetto capitale si raddoppia se l’Infortunio è causato da
incidente stradale.
L’importo del Capitale G.I. viene scelto dal Contraente entro il limite del capitale assicurato con l’assicurazione
principale.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo “Prestazioni assicurate” delle relative Condizioni integrative.
Sono esclusi dalla “Garanzia Morte da Infortunio” i casi di decesso dovuti a determinate cause. Per gli aspetti
di dettaglio si rinvia all’articolo “Esclusioni” delle Condizioni integrative.
3.3 Prestazione aggiuntiva in caso di morte anche dell’ “Assicurato G.F.” (abbinando l’assicurazione
accessoria “Garanzia di Famiglia”)
Questa assicurazione accessoria può essere chiesta purché l’età dell’Assicurato e della persona designata nella
scheda contrattuale quale “Assicurato G.F.”, alla data di decorrenza del contratto, non superi i 64 anni (con
una differenza di età non superiore a 25 anni), e l’età che raggiungeranno alla scadenza contrattuale non
superi i 65 anni. Prevede la corresponsione di un ulteriore capitale (Capitale G.F.) qualora - dopo la morte
dell’Assicurato o nelle 24 ore immediatamente precedenti e mentre è in vigore l’assicurazione accessoria stessa - si
verifichi il decesso dell’Assicurato G.F. e sia in vita almeno uno dei figli della coppia costituita dall’Assicurato principale
e dall’Assicurato G.F. stesso.
L’importo del Capitale G.F. viene scelto dal Contraente entro il limite del capitale assicurato con l’assicurazione
principale, ma non deve superare Euro 150.000,00.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo “Prestazioni assicurate” delle relative Condizioni integrative.
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FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/11/2012
NOTA INFORMATIVA
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Sono esclusi dalla “Garanzia di Famiglia” i casi di decesso dovuti a determinate cause. Per gli aspetti di
dettaglio si rinvia all’articolo “Esclusioni” delle Condizioni integrative.
4
Premi
L’assicurazione richiede il versamento alla Società di premi annui anticipati, di importo costante, dovuti per tutta la
durata del contratto ma comunque non oltre la morte dell’Assicurato.
L’importo del premio annuo, che non può essere inferiore a Euro 80,00, dipende dall’ammontare del capitale
assicurato e dall’eventuale presenza di garanzie accessorie e complementari (i relativi premi sono riportati nella tabella
che segue), dalla durata del contratto, dall’età dell’Assicurato, nonché dal suo stato di salute e dalle sue abitudini di vita
(ad esempio abitudine al fumo, professione e attività sportive) che possono comportare l’applicazione di soprapremi.
Assicurazione accessoria o complementare
Garanzia Morte
da Infortunio
Garanzia di
Famiglia
Premio per ogni Euro 1.000,00 di Capitale G.I., in funzione
della formula scelta:
Premio per ogni Euro 1.000,00 di Capitale G.F., in funzione
della somma delle età che saranno raggiunte alla scadenza
contrattuale dall’Assicurato e dall’Assicurato G.F.:
duplice protezione
triplice protezione
fino a 109 anni
da 110 a 124 anni
da 125 a 130 anni
Premio
annuo
Euro 1,00
Euro 1,50
Euro 0,50
Euro 1,00
Euro 2,00
Il premio annuo, una volta stabilito in base a tali elementi, può essere modificato nel corso della durata
contrattuale per l’adesione da parte del Contraente all’adeguamento volontario del contratto eventualmente proposto
dalla Società (assicurazioni A.V.) oppure, se del caso, in conseguenza all’aggravamento del rischio dovuto al
cambiamento di professione o di attività dell’Assicurato.
Il premio annuo può essere corrisposto anche ratealmente previa maggiorazione del suo importo nella misura
indicata al successivo punto 5.1.1.
In aggiunta a ciascuna rata di premio sono dovuti i diritti di quietanza indicati allo stesso punto 5.1.1. In
presenza dell’assicurazione complementare “Garanzia Morte da Infortunio” è anche dovuta l’imposta gravante sul
relativo premio.
I premi servono esclusivamente alla copertura del rischio di morte. Quindi l’assicurazione non prevede valore di
riscatto e nessuna prestazione è dovuta in caso di sospensione del pagamento dei premi; i premi pagati
restano acquisiti dalla Società in corrispettivo del rischio corso.
Fermo restando che le parti possono contrattualmente stabilire modalità specifiche per il pagamento del premio, il
Contraente dovrà versare il premio alla Società tramite il competente intermediario incaricato, scegliendo una
delle seguenti modalità:
• assegno bancario, postale o circolare non trasferibile, tratto o emesso all’ordine della Società, contro
rilascio di apposita quietanza sottoscritta dalla Società o dall’intermediario incaricato, purché
espressamente in tale sua qualità;
• bonifico con accredito sull’apposito conto corrente intestato alla Società o all’intermediario incaricato,
purché espressamente in tale sua qualità, oppure altro mezzo di pagamento bancario o postale di accredito
sul medesimo conto corrente eventualmente reso disponibile dallo stesso intermediario incaricato. In tali
casi, la relativa scrittura di addebito sul conto corrente bancario o postale del Contraente, oppure la
ricevuta bancaria o postale dell’operazione di accredito, ha valore di quietanza e la data di versamento del
premio coincide con la data di valuta del relativo accredito riconosciuta alla Società o all’intermediario
incaricato, o con la data dell’operazione, se successiva a quella di valuta.
• Bancomat/carta di credito
Il Contraente che intenda successivamente estinguere il conto corrente utilizzato per l’addebito del premio potrà
proseguire i versamenti, con una delle modalità già precisate, tramite l’intermediario incaricato che verrà
appositamente indicato dalla Società.
È comunque fatto divieto all’intermediario incaricato di ricevere denaro contante a titolo di pagamento del
premio.
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C)
INFORMAZIONI RELATIVE A COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE
5
Costi
Le tabelle che seguono illustrano i costi che gravano direttamente o indirettamente sul Contraente. In calce a ciascuna
tabella viene anche riportata l’eventuale quota-parte dei costi retrocessa in media agli intermediari incaricati, riferita
all’insieme dei costi rappresentati nella tabella stessa.
5.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente
L’assicurazione prevede, direttamente a carico del Contraente, i costi indicati al seguente punto 5.1.1.
Grava direttamente sul Contraente anche il costo della visita medica (quando richiesta) e degli accertamenti
sanitari eventualmente effettuati. La visita medica deve essere di norma effettuata dal medico curante
dell’Assicurato; pertanto il relativo onere non è quantificabile a priori.
5.1.1 Costi gravanti sul premio
Tipologia di costo
Diritti di quietanza dovuti in aggiunta a ciascuna rata di premio:
Importo fisso prelevato da ciascun premio annuo:
Caricamento prelevato da ciascun premio annuo, in percentuale del premio al netto dell’importo fisso:
Maggiorazione del premio annuo, semestrali:
se frazionato in rate
trimestrali:
Spese di emissione trattenute, in luogo dei precedenti costi, in caso di recesso:
La quota-parte dei suddetti costi retrocessa in media agli intermediari incaricati è pari al 41,8%.
Onere
Euro 1,00
Euro 45,00
14,0%
2,0%
3,0%
Euro 50,00
5.2 Costi applicati in funzione della modalità di partecipazione agli utili
L’assicurazione non prevede modalità di partecipazione agli utili.
6
Regime fiscale
6.1 Regime fiscale dei premi
I premi dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione sono esenti dall’imposta sulle assicurazioni. Il
premio dell’assicurazione complementare “Garanzia Morte da Infortunio” è, invece, soggetto all’imposta nella misura
del 2,5%.
Se l’assicurazione ha per oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5% o di non
autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, a condizione che Assicurato sia lo stesso Contraente o
persona fiscalmente a suo carico, i premi danno diritto ad una detrazione attualmente fissata nella misura del 19%
dall’imposta sul reddito dichiarato dal Contraente a fini IRPEF, alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge.
L’importo annuo complessivo sul quale calcolare la detrazione non può superare il limite massimo attualmente fissato
in Euro 1.291,14. Concorrono alla formazione di tale importo anche i premi delle assicurazioni vita o infortuni stipulate
anteriormente all’1 gennaio 2001, che conservano il diritto alla detrazione di imposta.
6.2 Regime fiscale delle somme corrisposte
Le somme corrisposte in caso di morte o di invalidità permanente, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli
atti della vita quotidiana, anche se erogate in forma di rendita, sono esenti dall’IRPEF. Le somme corrisposte in caso di
morte sono anche esenti dall’imposta sulle successioni.
In ogni caso, le somme percepite nell’esercizio di attività commerciali non sono soggette ad imposta sostitutiva e
concorrono a formare il reddito d’impresa.
D)
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
7
Modalità di conclusione del contratto
Per le modalità di conclusione del contratto, la decorrenza e l’entrata in vigore delle garanzie si rinvia all’articolo
“Conclusione del contratto, entrata in vigore e scadenza dell’assicurazione” delle Condizioni contrattuali.
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8
Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi
La sospensione del pagamento dei premi (anche di una sola rata) determina l’automatica sospensione delle
garanzie e, se queste non vengono riattivate (vedi successivo punto 9), l’assicurazione si risolve ed i premi
già pagati restano acquisiti dalla Società in corrispettivo del rischio corso.
La Società non è tenuta ad inviare avvisi di scadenza né a provvedere all’incasso dei premi a domicilio.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo “Mancato pagamento dei premi: sospensione delle garanzie e risoluzione
dell’assicurazione” delle Condizioni contrattuali.
9
Riscatto e riduzione
I premi servono esclusivamente alla copertura del rischio di morte. Quindi l’assicurazione non prevede valore di
riscatto e nessuna prestazione è dovuta qualora tale evento non si sia verificato durante il periodo di
copertura. I premi pagati restano acquisiti dalla Società in corrispettivo del rischio corso.
In caso di sospensione del pagamento dei premi non è prevista alcuna prestazione ridotta.
Le garanzie sospese a seguito della sospensione del pagamento dei premi possono essere riattivate nel rispetto di
modalità e termini prestabiliti. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo “Ripresa del pagamento dei premi:
riattivazione delle garanzie” delle Condizioni contrattuali.
Per le informazioni relative al proprio contratto, è possibile rivolgersi alla Società:
LIGURIA VITA S.p.A.
Ufficio Gestione Portafoglio
Via Senigallia 18/2 – 20161 Milano MI
Fax: 02.6402.9550
10
Revoca della proposta
Prima della conclusione del contratto, il Proponente ha sempre la facoltà di revocare la proposta, dandone
comunicazione alla Società tramite raccomandata o telefax.
In tal caso il Proponente ha diritto alla restituzione delle somme eventualmente già pagate, entro 30 giorni dal
ricevimento da parte della Società della suddetta comunicazione.
11
Diritto di recesso
Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla Società
con lettera raccomandata o telefax contenente gli elementi identificativi del contratto.
Il recesso ha l’effetto di liberare le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto, a decorrere dalle ore 24 del
giorno di invio della comunicazione di recesso, quale risulta dal timbro postale della raccomandata o dalla data del
telefax.
Entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della comunicazione del recesso, dietro consegna
dell'originale della polizza e delle eventuali appendici, al Contraente verrà rimborsato il premio eventualmente
corrisposto, diminuito delle spese di emissione indicate al precedente punto 5.1.1, nonché diminuito di una quota dello
stesso in proporzione al periodo nel quale le garanzie sono state in vigore.
12
Documentazione da consegnare alla Società per i pagamenti e termini di prescrizione
La Società effettua i pagamenti presso il proprio domicilio o quello del competente intermediario incaricato,
dietro presentazione dell’originale della polizza e delle eventuali appendici.
Come precisato dalle Condizioni contrattuali, i pagamenti vengono effettuati entro 30 giorni dalla data in cui è sorto il
relativo obbligo, purché a tale data - definita in relazione all’evento che causa il pagamento - sia stata ricevuta
tutta la documentazione necessaria (vedi allegato A richiamato dall’articolo “Pagamenti della Società” delle
Condizioni contrattuali), finalizzata a verificare l’esistenza dell’obbligo stesso, individuare gli aventi diritto e
adempiere agli obblighi di natura fiscale; altrimenti, la Società effettuerà il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento
della suddetta documentazione completa.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo “Pagamenti della Società” delle Condizioni contrattuali.
Si ricorda che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione - ad eccezione del diritto alle rate di premio - si
(*)
prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Pertanto, il decorso
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(*)
del termine di due anni, se non adeguatamente sospeso o interrotto, determina l’estinzione dei diritti
derivanti dal contratto; si precisa che gli importi dovuti dalla Società in base al contratto di cui alla presente
(*)
Nota informativa - e non reclamati dagli aventi diritto entro il suddetto termine di due anni - sono devoluti per
legge al Fondo istituito dalla L. 23/12/2005 n. 266 e s.m.i..
(*)
13
Alla data di redazione della presente Nota informativa l’art. 22, comma 14, del D.L. 18/10/2012, n. 179, pubblicato
sul Supplemento ordinario della G.U. n. 245 del 19/10/2012 ed entrato in vigore il 20/10/2012, ha modificato il
suddetto termine di prescrizione, portandolo da due a dieci anni. Pertanto, salvo il caso di mancata conversione del
D.L. in Legge entro sessanta giorni, il termine di prescrizione sarà pari a dieci anni per il periodo di vigenza del D.L.
stesso e, successivamente, in ipotesi di conversione in Legge senza modifiche sul punto.
Legge applicabile al contratto
Il contratto è assoggettato alla legge italiana. Di seguito vengono richiamati alcuni aspetti normativi di particolare rilievo.
A) 13.1
Foro competente
Per le controversie relative al contratto, il foro giudiziario competente è quello del luogo in cui il Contraente o il
Beneficiario ha la residenza o il domicilio.
B) 13.2
Trattamento dei dati personali
I dati personali del Contraente, dell’Assicurato e del Beneficiario sono trattati dalla Società in conformità a quanto
previsto dalla normativa sulla protezione dei dati personali.
C) 13.3
Non pignorabilità e non sequestrabilità
Ai sensi dell’art. 1923 del Codice Civile, le somme dovute dall’assicuratore in dipendenza di contratti di assicurazione
sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.
D) 13.4
Diritto proprio del beneficiario
Ai sensi dell’art. 1920 del Codice Civile, il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquista, per effetto
della designazione fatta a suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione. Ciò significa, in
particolare, che le somme corrisposte a seguito di decesso dell’Assicurato non rientrano nell’asse ereditario.
14
Lingua
Il contratto, ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto sono redatti, di norma, in lingua
italiana.
15
Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, devono essere rivolte alla Società al seguente indirizzo:
LIGURIA VITA S.p.A.
UFFICIO RECLAMI
Via Senigallia 18/2 – 20161 Milano MI
Fax: 02.6402.8105
e-mail: [email protected]
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine
massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21 – 00187 Roma,
telefono (+39) 06-421331, corredando l’esposto con la copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale
riscontro fornito dalla stessa.
Il reclamo deve inoltre contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventuale recapito telefonico),
individuazione dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento
utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze.
Si evidenzia che i reclami per l’accertamento dell’osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati
direttamente all’ISVAP.
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Fatta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti o, comunque, di adire l’Autorità Giudiziaria (in tal
caso il reclamo esula dalla competenza dell’ISVAP), si ricorda che per eventuali reclami riguardanti la risoluzione della
lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante, avente domicilio in Italia, può presentare il reclamo all’ISVAP oppure
direttamente
al
sistema
estero
competente
(individuabile
accedendo
al
sito
internet:
http://ec.europa.eu/internalmarket/finservices-retail/finnet/index en.htm) chiedendo l’attivazione della procedura FINNET.
16
Informativa in corso di contratto
La Società informerà il Contraente delle eventuali variazioni intervenute rispetto alle informazioni contenute nel
presente Fascicolo informativo, che possano avere rilevanza per il contratto sottoscritto. Le variazioni derivanti da
modifiche normative saranno tempestivamente comunicate per iscritto. Le variazioni non derivanti da innovazioni
normative potranno essere comunicate, in alternativa, tramite pubblicazione sul sito Internet della Società.
17.
Comunicazioni del Contraente alla Società
Se l'Assicurato, dichiaratosi Non Fumatore, inizia o ricomincia a fumare, anche sporadicamente, il medesimo
ed il Contraente sono tenuti a darne comunicazione alla Società entro 30 giorni. Per gli aspetti di dettaglio si
rinvia all’articolo “Aggravamento del rischio per perdita dello stato di Non Fumatore” delle Condizioni contrattuali.
L’Assicurato e il Contraente sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Società ogni cambiamento di
professione o di attività dell’Assicurato stesso. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo “Aggravamento del
rischio per cambiamento di professione o di attività dell’Assicurato” delle Condizioni contrattuali
LIGURIA VITA S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente
Nota informativa.
.
Il Rappresentante Legale
_________________________
Giorgio Marchegiani
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NOTA INFORMATIVA
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CONDIZIONI DI POLIZZA
ASSICURAZIONE TEMPORANEA PER IL CASO DI MORTE A CAPITALE E PREMIO ANNUO
COSTANTI PER NON FUMATORI (TARIFFA 170NF) E FUMATORI (TARIFFA180F)
I)
OGGETTO DEL CONTRATTO
Art. 1
Prestazioni assicurate
Con la presente assicurazione la Società si impegna a corrispondere ai Beneficiari designati il capitale assicurato, al
momento in cui il decesso dell’Assicurato si verifichi prima della scadenza del contratto. In tal caso l’assicurazione si
risolve con effetto dalle ore 24 della data del decesso; altrimenti, alla scadenza contrattuale l’assicurazione si risolve ed
i premi pagati restano acquisiti dalla Società in corrispettivo del rischio corso.
L’ammontare del capitale assicurato, indicato nella scheda contrattuale, si mantiene costante per tutta la durata del
contratto, salvo l’eventuale riduzione dovuta all’aggravamento del rischio conseguente alla perdita dello stato di Non
Fumatore, di cui all’art. 6, o al cambiamento di professione o di attività dell’Assicurato, di cui all’art. 7.
La garanzia per il caso di morte è operante senza limiti territoriali, qualunque sia la causa del decesso fatte salve le
esclusioni e le limitazioni descritte nella successiva sezione V.
I premi sono esclusivamente destinati a coprire il rischio; l’assicurazione non è riscattabile.
Art. 2
Premio
Il premio annuo è dovuto dal Contraente alla decorrenza dell’assicurazione e ad ogni suo anniversario precedente la
scadenza contrattuale, e deve essere corrisposto - insieme ai diritti e alle eventuali imposte - in via anticipata nella
rateazione pattuita, ma comunque non oltre la morte dell’Assicurato.
Il premio annuo, indicato nella scheda contrattuale, è di ammontare costante.
Fermo restando che le parti possono contrattualmente stabilire modalità specifiche per il pagamento del premio, il
Contraente deve versare il premio alla Società tramite il competente intermediario incaricato, scegliendo una
delle seguenti modalità:
• assegno bancario, postale o circolare non trasferibile, tratto o emesso all’ordine della Società, contro
rilascio di apposita quietanza sottoscritta dalla Società o dall’intermediario incaricato, purché
espressamente in tale sua qualità;
• bonifico con accredito sull’apposito conto corrente intestato alla Società o all’intermediario incaricato,
purché espressamente in tale sua qualità, oppure altro mezzo di pagamento bancario o postale di accredito
sul medesimo conto corrente eventualmente reso disponibile dallo stesso intermediario incaricato. In tali
casi, la relativa scrittura di addebito sul conto corrente bancario o postale del Contraente, oppure la
ricevuta bancaria o postale dell’operazione di accredito, ha valore di quietanza e la data di versamento del
premio coincide con la data di valuta del relativo accredito riconosciuta alla Società o all’intermediario
incaricato, o con la data dell’operazione, se successiva a quella di valuta.
• Bancomat/carta di credito.
Il Contraente che intenda successivamente estinguere il conto corrente utilizzato per l’addebito del premio potrà
proseguire i versamenti, con una delle modalità già precisate, tramite l’intermediario incaricato che verrà
appositamente indicato dalla Società.
È comunque fatto divieto all’intermediario incaricato di ricevere denaro contante a titolo di pagamento del
premio.
II)
CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO
Art. 3
Conclusione del contratto, entrata in vigore e scadenza dell’assicurazione
Il contratto si intende concluso nel giorno in cui:
• la polizza, firmata dalla Società, viene sottoscritta dal Contraente e dall’Assicurato,
oppure,
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CONDIZIONI DI POLIZZA
CONDIZIONI DI POLIZZA
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• il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve dalla Società la polizza debitamente firmata o
altra comunicazione scritta attestante l’assenso della Società stessa.
Le garanzie entrano in vigore alle ore 24 della data di decorrenza (decorrenza) indicata nella scheda contrattuale, a
condizione che a tale data il contratto sia stato concluso e sia stata versata la prima rata di premio. Nel caso in cui la
conclusione del contratto e/o il versamento della prima rata di premio siano avvenuti successivamente alla decorrenza
indicata nella scheda contrattuale, le garanzie entrano in vigore alle ore 24 del giorno del versamento o del giorno, se
successivo, di conclusione del contratto.
In ogni caso sono fatti salvi i periodi di carenza delle garanzie esplicitamente previsti.
L’assicurazione termina alle ore 24 della data di scadenza (scadenza) indicata nella scheda contrattuale.
Art. 4
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete.
In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Società, se avesse conosciuto il vero
stato delle cose, non avrebbe dato il proprio consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, la Società
stessa si riserva:
• di impugnare il contratto e quindi, in caso di sinistro, di rifiutare il pagamento della prestazione, ai sensi dell'art.
1892 c.c., quando esiste malafede o colpa grave;
• di recedere dal contratto o, in caso di sinistro, di ridurre la somma da pagare, ai sensi dell'art. 1893 c.c., quando
non esiste malafede o colpa grave.
Trascorsi 180 giorni dall'entrata in vigore delle garanzie o dalla loro eventuale riattivazione accordata dalla Società, la
stessa può agire, come previsto al precedente comma, esclusivamente quando esiste malafede o colpa grave, oppure
quando le dichiarazioni inesatte o le reticenze riguardano il comportamento dell’Assicurato relativamente al fumo o la
professione o l’attività dell’Assicurato, oppure l’aggravamento del rischio di cui agli art. 6 e 7.
L’inesatta o incompleta indicazione dei dati anagrafici dell’Assicurato, se rilevante ai fini delle prestazioni, comporta la
rettifica, in base ai dati reali, delle somme dovute.
Art. 5
Diritto di recesso
Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla Società
con lettera raccomandata o telefax contenente gli elementi identificativi del contratto, compresa la Divisione a
cui la polizza fa riferimento, da inviare a:
LIGURIA VITA S.p.A.
Ufficio Gestione Portafoglio
Via Senigallia 18/2 – 20161 Milano MI
Fax: 02.6402.9550
Il recesso libera entrambe le parti da ogni obbligazione derivante dal contratto, a decorrere dalle ore 24 del giorno di
invio della comunicazione di recesso, quale risulta dal timbro postale della relativa raccomandata o dalla data del
telefax.
Entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della comunicazione di recesso, dietro consegna dell’originale
della polizza e delle eventuali appendici, la Società rimborsa al Contraente il premio versato, al netto di eventuali
imposte, diminuito di Euro 50,00 a fronte delle spese sostenute, nonché diminuito di una quota dello stesso in
proporzione al periodo nel quale le garanzie sono state in vigore.
III)
REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DELLA DURATA CONTRATTUALE
Art. 6
Aggravamento del rischio per perdita dello stato di Non Fumatore
Se l’Assicurato, dichiaratosi Non Fumatore al momento della conclusione del contratto, inizia o ricomincia a
fumare, anche sporadicamente, il medesimo ed il Contraente sono tenuti a darne comunicazione alla Società
entro 30 giorni mediante raccomandata o telefax.
Dalla data della comunicazione, quale risulta dal timbro postale della raccomandata o dalla data del telefax, il capitale
assicurato si riduce all’importo indicato nella scheda contrattuale sotto la denominazione “Capitale ridotto in caso di
perdita dello stato di Non Fumatore”.
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POLIZZA
CONDIZIONI
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In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze riguardanti il comportamento dell’Assicurato relativamente al fumo, la
Società si riserva di applicare quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 c.c.
Art. 7
Aggravamento del rischio per cambiamento di professione o di attività dell’Assicurato
L’Assicurato e il Contraente sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Società – mediante raccomandata
o telefax - ogni cambiamento di professione o di attività dell’Assicurato stesso.
Qualora il cambiamento di professione o di attività comporti un aggravamento del rischio tale che, se il nuovo stato di
cose fosse esistito alla conclusione del contratto, la Società non avrebbe dato il proprio consenso o non lo avrebbe
dato alle medesime condizioni, la Società stessa si riserva di applicare quanto previsto dall’art. 1926 c.c.
In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze riguardanti la professione o l’attività dell’Assicurato, oppure il suo
eventuale cambiamento, la Società si riserva di applicare quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 c.c.
Art. 8
Mancato pagamento dei premi: sospensione delle garanzie e risoluzione dell’assicurazione
Il mancato pagamento anche di una sola rata di premio, trascorsi 30 giorni dalla relativa data di scadenza,
comporta - a partire dalle ore 24 di quest’ultima data – la sospensione delle garanzie e, se queste non
vengono riattivate ai sensi dell’art. 9, il contratto si risolve ed i premi già pagati restano acquisiti dalla Società
in corrispettivo del rischio corso.
Salvo quanto stabilito per l’entrata in vigore delle garanzie, se il decesso dell’Assicurato si verifica entro 30 giorni dalla
data di scadenza della prima rata di premio rimasta insoluta, la somma dovuta dalla Società viene diminuita
dell’importo della rata da recuperare.
A giustificazione del mancato pagamento dei premi, il Contraente non può, in nessun caso, opporre che la
Società non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all'incasso a domicilio.
Art. 9
Ripresa del pagamento dei premi: riattivazione delle garanzie
Entro 180 giorni dalla sospensione delle garanzie per mancato pagamento dei premi, il Contraente può riattivarle
pagando le rate di premio arretrate aumentate degli interessi legali per il periodo intercorso fra ciascuna data di
scadenza e quella di riattivazione.
Trascorsi 180 giorni ed entro un anno dalla sospensione delle garanzie, la riattivazione può essere concessa dalla
Società che, per decidere se accordarla, può richiedere nuovi accertamenti sanitari.
La riattivazione ripristina, con effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento delle rate di premio arretrate aumentate degli
interessi, il capitale assicurato per il medesimo importo che si sarebbe ottenuto qualora non si fosse verificato il
mancato pagamento dei premi, fatte salve le esclusioni e le limitazioni esplicitamente previste per le garanzie.
Art. 10
Cessione, pegno e vincolo
Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.
Tali atti, per avere efficacia nei confronti della Società, devono risultare dalla scheda contrattuale o da
appendice alla stessa ed essere firmati dalle parti interessate.
Nel caso di pegno o vincolo, il recesso richiede l’assenso scritto del creditore o vincolatario.
Art. 11
Duplicato di polizza
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale della polizza, il Contraente o gli aventi diritto possono
ottenerne un duplicato a proprie spese e responsabilità.
IV)
BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ
Art. 12
Beneficiari
Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.
La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:
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*
dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia
al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
* dopo la morte del Contraente;
* dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi
avvalere del beneficio.
In tali casi il recesso e le operazioni di pegno o vincolo di polizza, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.
La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto
alla Società o disposte per testamento.
Art. 13
Pagamenti della Società
Tutti i pagamenti della Società in esecuzione del contratto vengono effettuati presso il domicilio della stessa o
quello del competente intermediario incaricato, contro rilascio di regolare quietanza da parte degli aventi
diritto e dietro consegna dell’originale della polizza e delle eventuali appendici.
I pagamenti vengono effettuati previa richiesta alla Società sottoscritta dagli aventi diritto, completa di tutta la
documentazione necessaria – da fornire alla Società tramite il competente intermediario incaricato - in
relazione alla causa del pagamento richiesto (vedi allegato A).
Qualora l’esame della suddetta documentazione evidenzi situazioni particolari o dubbie tali da non consentire la verifica
dell’obbligo di pagamento o l’individuazione degli aventi diritto o l’adempimento agli obblighi di natura fiscale, la Società
richiederà tempestivamente l’ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie.
Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la somma corrispondente viene messa a disposizione degli aventi
diritto entro 30 giorni dalla data in cui è sorto l’obbligo stesso, purché a tale data, come definita nelle presenti
Condizioni contrattuali in relazione all’evento che causa il pagamento, la Società abbia ricevuto tutta la
documentazione necessaria; in caso contrario, la somma viene messa a disposizione entro 30 giorni dal ricevimento
da parte della Società della suddetta documentazione completa. Decorso tale termine, ed a partire dal medesimo,
sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto, calcolati secondo i criteri della capitalizzazione semplice,
al tasso annuo pari al saggio legale tempo per tempo in vigore, anche agli eventuali fini ed effetti di cui all’art. 1224, 2°
co., c.c..
V)
ESCLUSIONI E LIMITAZIONI
Art. 14
Esclusioni
Sono esclusi dalla garanzia i casi di decesso derivanti direttamente o indirettamente da:
• dolo del Contraente o del Beneficiario;
• partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi;
• atti contro la persona dell’Assicurato – compreso il rifiuto, comprovato da documentazione sanitaria, di
sottoporsi a cure, terapie o interventi prescritti da medici - da lui volontariamente compiuti o consentiti, se
avvenuti nei primi due anni dall’entrata in vigore delle garanzie o, trascorso questo periodo, nel primo anno
dalla loro eventuale riattivazione accordata dalla Società. Qualora l’assicurazione sia emessa in
sostituzione di uno o più precedenti contratti espressamente richiamati nella scheda contrattuale, il
suddetto periodo di esclusione viene ridotto, per la parte di capitale già coperta da ciascun contratto
sostituito, al corrispondente periodo di esclusione eventualmente non ancora trascorso sul contratto
precedente, al momento della sua sostituzione;
• atti di guerra, operazioni militari, partecipazione attiva dell’Assicurato a insurrezioni, sommosse e tumulti
popolari;
• uso di stupefacenti o di allucinogeni e abuso continuativo di alcolici o di farmaci, comprovati da
documentazione sanitaria;
• partecipazione a gare e corse di velocità, e relative prove e allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
• incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non
titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio.
In caso di decesso dell’Assicurato dovuto ad una di tali cause escluse dalla garanzia, il contratto si risolve ed i
premi pagati restano acquisiti dalla Società.
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Art. 15
Limitazioni
La piena efficacia della garanzia per il caso di morte è subordinata alla circostanza che l’Assicurato si sia
preventivamente sottoposto a visita medica e agli eventuali ulteriori accertamenti sanitari richiesti dalla
Società.
a) Nel caso che l’Assicurato, previo assenso della Società, abbia scelto di non sottoporsi a visita medica, la garanzia
per il caso di morte è soggetta ad un periodo di carenza di 180 giorni dall’entrata in vigore delle garanzie, o
dalla loro eventuale riattivazione accordata dalla Società. La suddetta limitazione di garanzia non si applica
esclusivamente nel caso in cui il decesso avvenga per conseguenza diretta di una delle cause sotto specificate,
purché sopravvenuta dopo l’entrata in vigore delle garanzie:
• una delle seguenti malattie infettive acute: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite
anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo
esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre
gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse,
rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
• shock anafilattico;
• Infortunio, inteso come il trauma prodotto all’organismo da causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che
produca lesioni obiettivamente constatabili.
Il periodo di carenza è esteso a cinque anni per il caso di decesso dovuto a infezione - inclusa la
sieropositività - da qualsiasi virus di immunodeficienza umana (HIV) o sindrome da immunodeficienza
acquisita (AIDS) e patologie collegate.
b) Nel caso che l’Assicurato, pur essendosi sottoposto a visita medica, abbia rifiutato gli accertamenti sanitari richiesti
per escludere eventuali infezioni – inclusa la sieropositività - da virus di immunodeficienza umana o sindrome da
immunodeficienza acquisita e patologie collegate, la garanzia per il caso di decesso dovuto a tali cause è
soggetta ad un periodo di carenza di sette anni.
La limitazione (periodo di carenza) è operante solo se il punto a) o, rispettivamente, il punto b) è espressamente
richiamato nella scheda contrattuale; in caso contrario la garanzia per il caso di morte si intende pienamente efficace.
In caso di morte dell’Assicurato dovuta ad una causa per la quale, al momento del decesso, è operante il
periodo di carenza, il contratto si risolve ed i premi pagati restano acquisiti dalla Società.
Qualora l’assicurazione sia emessa in sostituzione di uno o più precedenti contratti espressamente richiamati nella
scheda contrattuale, la durata delle suddette limitazioni viene ridotta, per la parte di capitale già coperta da ciascun
contratto sostituito, ai corrispondenti periodi di carenza eventualmente non ancora trascorsi sul contratto precedente, al
momento della sua sostituzione.
VI)
LEGGE APPLICABILE E FISCALITÀ
Art. 16
Obblighi della Società e del Contraente, legge applicabile
Gli obblighi contrattuali della Società e del Contraente risultano dall’originale della polizza e delle eventuali appendici
firmate dalle parti. Per tutto quanto non disciplinato dal contratto valgono le norme della legge italiana.
Art. 17
Foro competente
Per le controversie relative al contratto è competente l’Autorità Giudiziaria del luogo in cui il Contraente o il Beneficiario
ha la residenza o il domicilio.
Art. 18
Tasse e imposte
Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.
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CONDIZIONI INTEGRATIVE PER LA GARANZIA MORTE DA INFORTUNIO
(assicurazione complementare valida solo se espressamente richiamata nella scheda contrattuale)
Art. 1
Prestazioni assicurate
Con la presente assicurazione complementare “Garanzia Morte da Infortunio” (G.I.), nella formula “duplice protezione”
oppure “triplice protezione” scelta dal Contraente e indicata nella scheda contrattuale, la Società garantisce, insieme
alle prestazioni dell’assicurazione principale, la corresponsione ai Beneficiari designati del Capitale G.I., al momento in
cui si verifichi il decesso dell’Assicurato per causa diretta ed esclusiva di Infortunio, purché:
• l’Infortunio sia avvenuto mentre il Contraente è al corrente con il pagamento dei relativi premi di cui all’art.
3,
• il decesso sia avvenuto entro un anno dall’Infortunio stesso e mentre è in vigore l’assicurazione
complementare;
altrimenti, alla scadenza contrattuale l’assicurazione complementare si risolve ed i relativi premi pagati restano
acquisiti dalla Società in corrispettivo del rischio corso.
Per Infortunio si intende un trauma prodotto all’organismo da causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che
produca lesioni obiettivamente constatabili.
In funzione della formula prescelta, nella scheda contrattuale viene indicato:
• se è operante la formula “duplice protezione”, un unico importo di Capitale G.I.;
• se è operante la formula “triplice protezione”, sia un importo di Capitale G.I. garantito in caso di decesso per
Infortunio stradale (Infortunio direttamente causato dalla circolazione stradale dei veicoli su strade di uso pubblico o
su aree a queste equiparate) sia un importo di Capitale G.I. garantito in caso di decesso per Infortunio da altre
cause. Il Capitale G.I. per Infortunio stradale è pari a due volte quello per Infortunio da altre cause.
Il Capitale G.I. è di ammontare costante.
Art. 2
Esclusioni
Sono esclusi dalla garanzia prevista dalla presente assicurazione complementare tutti i casi di decesso
derivanti direttamente o indirettamente da:
• dolo del Contraente o del Beneficiario;
• partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi;
• atti contro la persona dell’Assicurato – compreso il rifiuto, comprovato da documentazione sanitaria, di
sottoporsi a cure, terapie o interventi prescritti da medici - da lui volontariamente compiuti o consentiti;
• atti di guerra, operazioni militari, partecipazione attiva dell’Assicurato a insurrezioni, sommosse e tumulti
popolari;
• atti di terrorismo;
• contaminazioni chimiche o batteriologiche, trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o
provocati, accelerazioni di particelle atomiche ed esposizione a particelle ionizzanti;
• terremoti, inondazioni ed eruzioni vulcaniche;
• uso di stupefacenti o di allucinogeni e abuso continuativo di alcolici o di farmaci, comprovati da
documentazione sanitaria;
• partecipazione a gare e corse di velocità, e relative prove e allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
• pratica di sport pericolosi (ad esempio: paracadutismo e sport aerei in genere, pugilato, atletica pesante,
lotta, tiro con armi da fuoco, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci alpinismo, sci acrobatico, discesa
libera, bob, slittino, speleologia, alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, arrampicata libera,
downhill, bungee-jumping, canoa fluviale, rafting, torrentismo, sport subacquei in genere, rugby, football
americano, hockey su ghiaccio, sport equestri in genere, ecc.);
• incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non
titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;
• trattamenti medici o chirurgici non resi necessari da Infortunio.
In caso di decesso dell’Assicurato dovuto ad una di tali cause escluse dalla garanzia dell’assicurazione
complementare, la corrispondente prestazione non è dovuta; l’assicurazione stessa si risolve ed i relativi
premi pagati restano acquisiti dalla Società.
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Art. 3
Premio
Il premio annuo della presente assicurazione complementare, il cui ammontare costante è indicato nella scheda
contrattuale, è parte integrante del premio complessivamente dovuto dal Contraente; è pertanto da esso indivisibile ed
è soggetto alla stessa disciplina applicata al premio annuo dell’assicurazione principale, anche per quanto riguarda il
mancato pagamento e la ripresa del pagamento.
L’assicurazione complementare si risolve in tutti i casi in cui non è più dovuto il pagamento dei premi
dell’assicurazione principale.
Art. 4
Cambiamento di professione o di attività dell’Assicurato
L’Assicurato e il Contraente sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Società – mediante raccomandata
o telefax - ogni cambiamento di professione o di attività dell’Assicurato stesso.
Qualora il cambiamento di professione o di attività comporti un aggravamento del rischio tale che, se il nuovo stato di
cose fosse esistito alla conclusione del contratto, la Società non avrebbe dato il proprio consenso all’assicurazione
complementare o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, la Società stessa si riserva di applicare quanto
previsto dall’art. 1926 c.c.
In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze riguardanti la professione o l’attività dell’Assicurato, oppure il suo
eventuale cambiamento, la Società si riserva di applicare quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 c.c.
Art. 5
Recesso
In caso di recesso dal contratto, insieme all’importo rimborsato al Contraente per l’assicurazione principale, vengono
restituite le rate di premio versate per l’assicurazione complementare, diminuite di una quota delle stesse in
proporzione al periodo nel quale le garanzie sono state in vigore.
Inoltre, ad un qualsiasi anniversario della decorrenza del contratto il Contraente può recedere dalla presente
assicurazione complementare mantenendo in vigore l’assicurazione principale. A seguito della comunicazione di
recesso dall’assicurazione complementare, da inviare alla Società con lettera raccomandata o telefax almeno 90
giorni prima dell’anniversario considerato, l’assicurazione complementare stessa si risolve con effetto dalle ore 24
del suddetto anniversario ed il relativo premio non è più dovuto per gli anni successivi, fermo restando che i premi
pagati restano acquisiti dalla Società.
Art. 6
Richiamo alle Condizioni contrattuali
Per tutto quanto non espressamente regolamentato dalle presenti Condizioni integrative si applicano, in quanto
compatibili, le Condizioni contrattuali che disciplinano l’assicurazione principale
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CONDIZIONI INTEGRATIVE PER LA GARANZIA DI FAMIGLIA
(assicurazione accessoria valida solo se espressamente richiamata nella scheda contrattuale)
Art. 1
Prestazioni assicurate
Con la presente assicurazione accessoria “Garanzia di Famiglia” (G.F.), la Società garantisce, insieme alle prestazioni
dell’assicurazione principale, la corresponsione del Capitale G.F. al momento in cui si verifichi il decesso della persona
indicata quale Assicurato G.F. nella scheda contrattuale, purché:
• il decesso sia avvenuto dopo la morte dell’Assicurato principale o nelle 24 ore immediatamente precedenti,
e mentre è in vigore l’assicurazione accessoria,
• al momento del decesso dell’Assicurato G.F. sopravviva almeno uno dei figli della coppia costituita
dall’Assicurato principale e dall’Assicurato G.F. stesso;
altrimenti, alla scadenza contrattuale l’assicurazione accessoria si risolve ed i relativi premi pagati restano acquisiti
dalla Società in corrispettivo del rischio corso.
Per il Capitale G.F. il beneficio è attribuito, in parti uguali, ai figli nati o nascituri della coppia sopra definita.
Il Capitale G.F., di ammontare costante, è indicato nella scheda contrattuale.
Art. 2
Esclusioni
Sono esclusi dalla garanzia prevista dalla presente assicurazione accessoria tutti i casi di decesso derivanti
direttamente o indirettamente da:
• dolo del Contraente, del Beneficiario o dell’Assicurato principale;
• partecipazione attiva dell’Assicurato G.F. a delitti dolosi;
• atti contro la persona dell’Assicurato G.F. – compreso il rifiuto, comprovato da documentazione sanitaria,
di sottoporsi a cure, terapie o interventi prescritti da medici - da lui volontariamente compiuti o consentiti,
se avvenuti nei primi due anni dall’entrata in vigore delle garanzie o, trascorso questo periodo, nel primo
anno dalla loro eventuale riattivazione accordata dalla Società;
• atti di guerra, operazioni militari, partecipazione attiva dell’Assicurato G.F. a insurrezioni, sommosse e
tumulti popolari;
• uso di stupefacenti o di allucinogeni e abuso continuativo di alcolici o di farmaci, comprovati da
documentazione sanitaria;
• partecipazione a gare e corse di velocità, e relative prove e allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
• incidente di volo, se l’Assicurato G.F. viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota
non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio.
In caso di decesso dell’Assicurato G.F. dovuto ad una di tali cause escluse dalla garanzia dell’assicurazione
accessoria, la corrispondente prestazione non è dovuta; l’assicurazione stessa si risolve ed i relativi premi
pagati restano acquisiti dalla Società.
Art. 3
Premio
Il premio annuo della presente assicurazione accessoria, il cui ammontare costante è indicato nella scheda
contrattuale, è parte integrante del premio complessivamente dovuto dal Contraente; è pertanto da esso indivisibile ed
è soggetto alla stessa disciplina applicata al premio annuo dell’assicurazione principale, anche per quanto riguarda il
mancato pagamento e la ripresa del pagamento.
Comunque, il premio dell’assicurazione accessoria è dovuto purché siano contemporaneamente in vita l’Assicurato
principale e l’Assicurato G.F.
L’assicurazione accessoria si risolve in tutti i casi in cui non è più dovuto il pagamento dei premi
dell’assicurazione principale, salvo il caso in cui il pagamento stesso termina in conseguenza del decesso
dell’Assicurato principale.
Art. 4
Recesso
In caso di recesso dal contratto, insieme all’importo rimborsato al Contraente per l’assicurazione principale, vengono
restituite le rate di premio versate per l’assicurazione accessoria, diminuite di una quota delle stesse in proporzione al
periodo nel quale le garanzie sono state in vigore.
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Inoltre, ad un qualsiasi anniversario della decorrenza del contratto il Contraente può recedere dalla presente
assicurazione accessoria mantenendo in vigore l’assicurazione principale. A seguito della comunicazione di recesso
dall’assicurazione accessoria, da inviare alla Società con lettera raccomandata o telefax almeno 90 giorni prima
dell’anniversario considerato, l’assicurazione accessoria stessa si risolve con effetto dalle ore 24 del suddetto
anniversario ed il relativo premio non è più dovuto per gli anni successivi, fermo restando che i premi pagati restano
acquisiti dalla Società.
Art. 5
Richiamo alle Condizioni contrattuali
Per tutto quanto non espressamente regolamentato dalle presenti Condizioni integrative si applicano, in quanto
compatibili, le Condizioni contrattuali che disciplinano l’assicurazione principale.
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CONDIZIONI DI POLIZZA
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ALLEGATO A – PAGAMENTI DELLA SOCIETA’ E DOCUMENTI RICHIESTI
Per tutti i pagamenti della Società devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a
verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli Aventi Diritto.
I suddetti documenti nei diversi casi previsti sono i seguenti:
per i pagamenti conseguenti all'esercizio del diritto di revoca della proposta di assicurazione o di
recesso dal contratto:
richiesta firmata dal Contraente; originale della proposta di assicurazione (in caso di revoca) oppure
originale della polizza relativa al presente contratto con eventuali appendici (in caso di recesso).
per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato:
originale della polizza con eventuali appendici o dichiarazione di smarrimento della stessa;
certificato anagrafico di morte;
- elenco completo di tutti i Beneficiari della polizza e fotocopia fronte/retro di un loro documento valido
(preferibilmente la carta identità) ;
- richiesta liquidazione sottoscritta da ciascun Beneficiario maggiorenne con indicazione dell’IBAN o di ogni
altro dato necessario per diversa modalità di pagamento; la richiesta deve contenere indicazione del
codice fiscale, della professione svolta e dell’indirizzo del Beneficiario stesso.
•
•
qualora l'Assicurato non abbia lasciato testamento:
atto notorio da cui risulti che l'Assicurato è deceduto senza lasciare testamento e nel quale siano indicati,
nel caso in cui risultino Beneficiari della polizza, i suoi Eredi Legittimi, la loro data nascita e capacità di agire
e il loro grado di parentela con l'Assicurato (con la specifica indicazione che tali Eredi Legittimi sono gli unici
e che non vi sono altri soggetti cui la legge attribuisce diritto o quote di eredità);
qualora l'Assicurato abbia lasciato testamento:
- copia autentica del testamento e/o verbale di pubblicazione e atto notorio in cui risulti che tale testamento è
l'ultimo da ritenersi valido e non impugnato e in cui sono indicati, nel caso in cui risultino Beneficiari della
polizza, i suoi Eredi Legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire e il loro grado di parentela con
l'Assicurato (con la specifica indicazione che tali Eredi Legittimi sono gli unici e che non vi sono altri soggetti
cui la legge attribuisce diritto o quote di eredità).
In sostituzione dell’atto notorio, la Società accetta una dichiarazione sostitutiva autenticata.
- in presenza di Beneficiari minorenni, decreto del Giudice Tutelare con il quale si autorizza l’esercente la
potestà genitoriale o il tutore alla riscossione della quota relativa al minorenne stesso;
- in caso di decesso conseguente ad infortunio, omicidio o suicidio, copia del verbale dell'Autorità
competente che ha effettuato gli accertamenti relativi all’accaduto (Procura della Repubblica, Carabinieri,
Polizia di Stato, Polizia Locale/Municipale) dal quale si desumano le circostanze che hanno provocato il
decesso dell’Assicurato;
- in caso di morte da malattia: a) copia integrale delle cartelle cliniche - comprensive di anamnesi remota - a
Partire dal primo ricovero nel corso del quale fu diagnosticata la malattia causa di decesso dell’Assicurato e
b) relazione dell’ultimo medico curante da redigersi su apposito modello rilasciato dalla Società.
Al fine di verificare l'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento ed individuare gli Aventi Diritto, a seguito di
specifiche esigenze la Società si riserva di richiedere ulteriore documentazione.
I pagamenti verranno effettuati tramite accredito in conto corrente bancario ovvero, laddove non sia possibile,
mediante emissione di assegno bancario o circolare non trasferibile .
Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Società provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro
30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione sopra indicata. Decorso il termine dei trenta giorni sono
dovuti gli interessi legali dallo scadere del termine stesso sino alla data di effettivo pagamento a favore degli Aventi
Diritto.
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ALLEGATOINTEGRATIVE
A
CONDIZIONI
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GLOSSARIO
Aliquota di retrocessione
Aliquota trattenuta
Appendice (contrattuale)
Assicurato
Assicurazione
Benchmark
Beneficiario
Capitale investito
Capitale maturato
Capitale nominale
Capitale iniziale
Clausola di riduzione
Percentuale del rendimento dell’attività finanziaria sottostante il prodotto
finanziario di capitalizzazione che individua il rendimento retrocesso, ossia il
rendimento che, nell’ambito del meccanismo di rivalutazione periodica del
capitale, concorre a definire il rendimento consolidato, ossia il rendimento che
viene riconosciuto in via definitiva al contratto
Percentuale del rendimento dell’attività finanziaria sottostante il prodotto
finanziario di capitalizzazione che viene trattenuta dalla Società
Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso
unitamente o in seguito a questo per modificarne o integrarne alcuni aspetti, in
base a quanto concordato tra la Società e il Contraente.
Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto: le prestazioni sono
determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua
vita. Può coincidere con il Contraente e/o con il Beneficiario.
vedi "Contratto di assicurazione sulla vita".
Parametro oggettivo di mercato coerente, in termini di composizione e di
rischiosità, con la politica di investimento di un fondo ed a cui si può fare
riferimento per confrontare il risultato di gestione
Persona fisica o giuridica, designata dal Contraente, che riceve la prestazione
contrattuale quando si verifica l'evento previsto. Può coincidere con il
Contraente stesso e/o con l’Assicurato.
Parte del premio versato che viene effettivamente investita dalla Società nella
Gestione separata, Linea, Combinazione libera e/o in altra provvista di attivi.
Esso è determinato come differenza tra il Capitale nominale e i costi di
caricamento, nonché, ove presenti, gli altri costi applicati al momento del
versamento del premio
Capitale che il Beneficiaro designato ha il diritto di ricevere alla data di
scadenza del contratto. Esso è determinato in base alla valorizzazione del
Capitale investito, in corrispondenza della suddetta data, effettuata secondo le
modalità previste dal meccanismo di rivalutazione del capitale
Premio versato per l’investimento nella Gestione separata, Linea,
Combinazione libera e/o in altra provvista di attivi, al netto delle spese di
emissione
Valore derivante dalla valorizzazione iniziale del Capitale investito al momento
della sottoscrizione, in base al tasso tecnico
Facoltà dell’Investitore-contraente di mantenere in vigore il contratto, per un
capitale ridotto (valore di riduzione), pur sospendendo il pagamento dei premi.
Il capitale si riduce in funzione dei premi versati e dei premi originariamente
previsti, sulla base di apposite – eventuali – clausole contrattuali.
Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione operante in
applicazione di un’apposita Convenzione che l’Investitore-contraente stipula
con la Società per i componenti di una collettività omogenea di individui,
ciascuno dei quali potrà essere inserito nell’operazione con una propria
posizione individuale (esempio: il datore di lavoro che stipula la collettiva per i
propri dipendenti).
Allocazione del Capitale investito tra diverse Gestioni interne separate e/o altre
Combinazioni libere
provviste di attivi, realizzata attraverso combinazioni libere delle stesse sulla
base della scelta effettuata dall’Investitore-contraente
Combinazioni predefinite (c.d. Allocazione del Capitale investito tra diverse Gestioni interne separate e/o altre
Collettiva
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GLOSSARIO
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linee di investimento o linee)
Conflitto di interessi
provviste di attivi, realizzata attraverso combinazioni predefinite delle stesse
sulla base di una selezione effettuata dalla Società
Insieme di tutte quelle situazioni in cui l’interesse della Società può risultare in
contrasto con quello dell’Investitore-contraente
CONSOB
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, la cui attività è rivolta alla
tutela degli investitori, all’efficienza, alla trasparenza e allo sviluppo del
mercato mobiliare italiano.
Costi di caricamento
Parte del premio versato dall’Investitore-contraente destinata a coprire i costi
commerciali e amministrativi della Società.
Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono
efficaci o hanno efficacia limitata. Se l'evento oggetto del contratto avviene in
tale periodo, la Società non corrisponde la prestazione assicurata o
corrisponde una somma inferiore.
Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi sostenuti
dalla Società.
Carenza
Caricamenti
Categoria
Classe in cui viene collocato un fondo. La categoria viene definita sulla base
dei fattori di rischio che la contraddistinguono, quali ad esempio la
giurisdizione dell’emittente o la proporzione della componente azionaria
(esempio: categoria azionaria, categoria bilanciata, categoria obbligazionaria).
Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione operante in
applicazione di un’apposita Convenzione che il Contraente stipula con la
Società per i componenti di una collettività omogenea di individui, ciascuno dei
quali potrà essere inserito nell’operazione con una propria posizione
individuale (esempio: il datore di lavoro che stipula l'assicurazione collettiva
per i propri dipendenti).
Insieme di tutte quelle situazioni in cui l’interesse della Società può risultare in
Conflitto di interessi
contrasto con quello del Contraente.
Meccanismo in base al quale vengono definitivamente acquisiti, con la
Consolidamento
periodicità stabilita, il rendimento attribuito al contratto e, quindi, la
maggiorazione delle prestazioni conseguente alla rivalutazione.
Persona fisica o giuridica che stipula il contratto con la Società e si impegna al
Contraente
versamento dei premi. Può coincidere con l'Assicurato e/o con il Beneficiario.
Contratto con il quale la Società, a fronte del pagamento del premio, si
Contratto di assicurazione
impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita
sulla vita
al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’Assicurato.
Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione caratterizzato da un
Contratto rivalutabile
meccanismo di accrescimento delle prestazioni derivante dalla partecipazione
al rendimento di una gestione interna separata.
Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione che prevede sia
Contratto multiramo
prestazioni (o una componente delle stesse) con un meccanismo di
accrescimento, tipico dei contratti rivalutabili, derivante dalla partecipazione al
rendimento di una gestione separata, sia prestazioni (o una componente delle
stesse) collegate al valore delle quote di un fondo interno della Società o di un
OICR, tipiche dei contratti Unit linked
Clausola contrattuale che, in caso di decesso dell'Assicurato, prevede il
Controassicurazione
pagamento di una somma commisurata ai premi pagati.
Contratto che il Contraente stipula con la Società per concludere assicurazioni
Convenzione
sulla vita o capitalizzazioni in forma di collettiva.
Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie
Detraibilità fiscale
assicurative che, secondo la normativa vigente, può essere portata in
(del premio versato)
detrazione delle imposte sui redditi.
Data (Giorno) di valorizzazione Giorno lavorativo di riferimento per il calcolo del valore complessivo netto del
fondo e conseguentemente del valore unitario delle quote del fondo stesso
Collettiva
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GLOSSARIO
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Determinazione
Confronto tra il rendimento retrocesso e il tasso di rendimento minimo
garantito ai fini del calcolo del rendimento consolidato riconosciuto
all’Investitore-contraente
Duration
Durata finanziaria (espressa in anni) di un titolo, calcolata come media
aritmetica ponderata delle scadenze future dei flussi di cassa generati dalle
cedole e dal rimborso finale del titolo. Può essere usata come indicatore di
rischio in quanto, normalmente, una duration maggiore si accompagna ad una
volatilità maggiore del titolo.
Frequenza di consolidamento Frequenza con la quale la Società riconosce in via definitiva al contratto il
rendimento consolidato. Ogni rivalutazione periodica attribuita al contratto
resta definitivamente acquisita e, pertanto, il capitale maturato al termine di
ogni periodo di consolidamento non può decrescere
Frequenza di determinazione
Frequenza con la quale la Società confronta il rendimento retrocesso con il
tasso di rendimento minimo garantito ai fini del calcolo del rendimento
consolidato
Fondo interno
Fondo appositamente creato per contratti Unit linked, gestito separatamente
rispetto al complesso delle altre attività della Società. Il patrimonio del Fondo
interno è virtualmente suddiviso in quote
Frequenza con la quale la Società confronta il rendimento retrocesso con il
tasso di rendimento minimo garantito ai fini del calcolo del rendimento
consolidato
Frequenza con la quale la Società rileva il rendimento della Gestione separata,
Linea, Combinazione libera ovvero dell’altra provvista di attivi
Frequenza di determinazione
Frequenza di rilevazione
Garanzia (Assicurazione)
complementare o accessoria
Garanzia di rischio abbinata obbligatoriamente o facoltativamente alla
garanzia principale.
Garanzia (Assicurazione)
di rischio
Garanzia finalizzata alla protezione da rischi attinenti alla vita dell’Assicurato
(ad esempio il decesso o l’invalidità), che prevede il pagamento della
prestazione esclusivamente al verificarsi di tali eventi.
Fondo appositamente creato per i contratti a prestazioni rivalutabili, gestito
separatamente rispetto al complesso delle altre attività della Società. La
rivalutazione delle prestazioni dipende dal rendimento ottenuto dalla gestione
interna separata.
Indice della rischiosità di un investimento finanziario (strumento finanziario o
fondo), variabile da “basso” a “molto alto” a seconda delle caratteristiche
dell’investimento e delle eventuali garanzie finanziarie previste
Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle
persone fisiche. Gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito
imponibile e quindi non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi.
Soggetto (persona fisica o giuridica) iscritto nel Registro Unico elettronico degli
Intermediari assicurativi e riassicurativi, incaricato dalla Società della
presentazione e proposizione dei propri prodotti assicurativi e di
capitalizzazione, nonché, se previsto dall’incarico, della conclusione e gestione
dei relativi contratti.
Frequenza con la quale la Società confronta il rendimento retrocesso con il
tasso di rendimento minimo garantito ai fini del calcolo del rendimento
consolidato
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che
svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla
base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
Effetto in base al quale le variazioni di determinati parametri finanziari
(esempio: prezzi di strumenti finanziari, indici, cambi) hanno un impatto
ampliato sul valore dell’investimento. La presenza di tale effetto è connessa
all’utilizzo di strumenti derivati
Gestione interna separata
Grado di rischio
Imposta sostitutiva
Intermediario incaricato
Frequenza di determinazione
ISVAP
Leva finanziaria
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GLOSSARIO
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Mercati regolamentati
Modulo di proposta
OICR
OICR armonizzati
Opzione
Orizzonte
temporale
investimento consigliato
Passaggio (c.d. switch)
Perfezionamento
del contratto
Mercati finanziari caratterizzati da una specifica disciplina sull’organizzazione e
sul funzionamento del mercato stesso (operatività, condizioni di accesso,
regole di negoziazione, ecc.) e sottoposti ad un’autorità di vigilanza.
Modulo sottoscritto dall’Iinvestitore-contraente con il quale egli manifesta alla
Società la volontà di concludere il contratto di assicurazione o di
capitalizzazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate
Organismi di investimento collettivo del risparmio, in cui sono comprese le
società di gestione dei fondi comuni d’investimento e le SICAV
: OICR di diritto italiano ed estero assoggettati, ai sensi della legislazione
comunitaria, ad una serie di regole comuni (società di gestione, politiche di
investimento e documentazione di offerta), allo scopo di contenere i rischi e
salvaguardare i sottoscrittori
Clausola contrattuale secondo cui il Contraente può scegliere che la
prestazione sia corrisposta in forma diversa da quella originariamente prevista.
Ad esempio: l’opportunità di scegliere che il capitale sia convertito in una
rendita vitalizia o, viceversa, di chiedere che la rendita vitalizia sia convertita in
un capitale da pagare in unica soluzione.
di Orizzonte temporale consigliato di permanenza nell’investimento finanziario.
Tale orizzonte, espresso in termini di anni, è determinato in relazione al tempo
necessario per recuperare i costi del prodotto avendo riguardo, tra l’altro, al
tasso di rendimento minimo garantito previsto
Operazione con cui l’Investitore-contraente effettua il disinvestimento da
Gestioni interne separate, Linee, Combinazioni libere ovvero da altre provviste
di attivi, e il contestuale reinvestimento del controvalore ricevuto in altre
Gestioni interne separate, Linee, Combinazioni libere ovvero in altre provviste
di attivi.
Momento in cui avviene il pagamento del primo premio pattuito.
Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione
o di capitalizzazione.
Prelievo in punti percentuali Modalità di prelievo sul rendimento rilevato, secondo cui la Società trattiene un
margine (c.d. tasso di rendimento trattenuto) e determina in via residuale il
assoluti
rendimento retrocesso
Polizza
Prelievo percentuale
Premio periodico
Premio unico
Premio versato
Premio
Modalità di prelievo sul rendimento rilevato, secondo cui il rendimento
retrocesso e la quota-parte trattenuta dalla Società vengono determinati
applicando rispettivamente un’aliquota di retrocessione e un’aliquota trattenuta
al rendimento rilevato.
Premio che l’Investitore-contraente si impegna a versare alla Società su base
periodica per un numero di periodi definito dal contratto. Nel caso in cui la
periodicità di versamento dei premi sia annua è anche detto premio annuo.
Laddove l’importo del premio periodico sia stabilito dall’Investitore-contraente
nel rispetto dei vincoli indicati nelle Condizioni contrattuali, esso è anche detto
premio ricorrente.
Premio che l’Investitore-contraente corrisponde in un’unica soluzione alla
Società al momento della sottoscrizione del contratto.
Importo versato dall’Investitore-contraente alla Società quale corrispettivo delle
prestazioni previste dal contratto. Il versamento del premio può avvenire nella
forma del premio unico ovvero del premio periodico e possono essere previsti
degli importi minimi di versamento. Inoltre, all’Investitore-contraente può
essere riconosciuta la facoltà di effettuare successivamente versamenti
aggiuntivi ad integrazione dei premi già versati.
Importo che il Contraente si impegna a corrispondere alla Società - in unica
soluzione o secondo un piano di versamenti prestabilito - quale corrispettivo
delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione o di capitalizzazione.
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Prescrizione
Prestazione
Prodotto
finanziario
capitalizzazione
Prodotto
finanziario
capitalizzazione
Provvista di attivi
Progetto personalizzato
Proposta
Quietanza
Quota
Rating
Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti
dalla legge.
Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la Società si impegna
a corrispondere al Beneficiario al verificarsi dell'evento previsto dal contratto.
di Prodotto che lega la prestazione della Società all'andamento di una o più
Gestioni interne separate (ovvero, meno frequentemente, in via alternativa o
complementare, all’andamento di una o più altre provviste di attivi). Tale
prodotto consente all’Investitore-contraente di ottenere a scadenza il rimborso
del Capitale investito maggiorato delle rivalutazioni periodiche riconosciute
sulla base del rendimento realizzato dalla/le suddetta/e Gestione/i, ed,
eventualmente, anche di una valorizzazione iniziale calcolata in base al tasso
tecnico. Le rivalutazioni riconosciute alla fine di ciascun periodo determinano il
capitale all’inizio del periodo di rivalutazione successivo, secondo un
meccanismo di consolidamento che garantisce l’acquisizione in via definitiva
del capitale progressivamente maturato
di Prodotto che lega la prestazione della Società all'andamento di una o più
Gestioni interne separate (ovvero, meno frequentemente, in via alternativa o
complementare, all’andamento di una o più altre provviste di attivi). Tale
prodotto consente all’Investitore-contraente di ottenere a scadenza il rimborso
del Capitale investito maggiorato delle rivalutazioni periodiche riconosciute
sulla base del rendimento realizzato dalla/le suddetta/e Gestione/i, ed,
eventualmente, anche di una valorizzazione iniziale calcolata in base al tasso
tecnico. Le rivalutazioni riconosciute alla fine di ciascun periodo determinano il
capitale all’inizio del periodo di rivalutazione successivo, secondo un
meccanismo di consolidamento che garantisce l’acquisizione in via definitiva
del capitale progressivamente maturato.
Attivi destinati alla copertura di impegni assunti dalla Società e diversi da
Gestioni interne separate. Il tasso di rendimento minimo garantito relativo a
una provvista di attivi è soggetto ad una disciplina normativa differenziata in
relazione alle varie tipologie di provvista
Esemplificazioni dello sviluppo dei premi, delle prestazioni, dei valori di
riduzione e di riscatto, elaborate in base a rendimenti finanziari ipotetici e
secondo schemi stabiliti dall'ISVAP.
Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con
il quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il contratto in base
alle caratteristiche ed alle condizioni prestabilite.
Documento che prova l’avvenuto pagamento (esempio: quietanza di premio
rilasciata dalla Società al Contraente a fronte del versamento del premio;
quietanza di liquidazione rilasciata dal Beneficiario alla Società a fronte del
pagamento della prestazione).
Ciascuna delle parti (unit) di uguale valore in cui è virtualmente suddiviso un
fondo; le prestazioni di un contratto Unit linked sono espresse in quote
Indice di solvibilità e di merito di credito attribuito all’emittente (o all’eventuale
garante) di attività finanziarie. Viene attribuito da apposite agenzie
internazionali quali Moody’s, Standard&Poor’s e Fitch.
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Recesso
Diritto dell’Investitore-contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli
effetti.
Rendimento consolidato
Rendimento in base al quale la Società procede alla rivalutazione del capitale
alle date di consolidamento previste dalla Condizioni contrattuali. Ogni
rivalutazione periodica attribuita al contratto resta definitivamente acquisita e,
pertanto, il capitale maturato al termine di ogni periodo di consolidamento non
può decrescere. Il rendimento consolidato è tipicamente determinato in
funzione del rendimento di una o più Gestioni interne separate al netto dei
costi prelevati dalla Società e in funzione del tasso di rendimento minimo
garantito e della c.d. frequenza di determinazione
Rendimento
attribuito)
retrocesso
(o Componente del rendimento rilevato che partecipa al calcolo del rendimento
consolidato. Essa è tipicamente determinata in via residuale rispetto alla
componente del rendimento rilevato trattenuta dalla Società.
Rendimento rilevato
Risultato conseguito dalla Gestione separata, Linea, Combinazione libera
ovvero da altra provvista di attivi
Revoca della proposta
Possibilità, legislativamente prevista (salvo il caso di proposta-polizza), di
interrompere la conclusione del contratto prima che la Società comunichi la
sua accettazione, che determina l’acquisizione del diritto alla restituzione di
quanto eventualmente pagato
Riattivazione
Riserva matematica
Riscatto
Rivalutazione
Scheda contrattuale
(di polizza)
SICAV
Scheda
polizza)
contrattuale
Spese di emissione
Facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle condizioni
contrattuali, il versamento dei premi dopo una sospensione del loro
pagamento. Avviene generalmente mediante il versamento del premio non
pagato maggiorato degli interessi di ritardato pagamento.
Importo che deve essere accantonato dalla Società per fare fronte agli
impegni assunti contrattualmente. La legge impone Particolari obblighi relativi
a tale riserva e alle attività finanziarie in cui viene investita.
Facoltà dell’Investitore-contraente di interrompere anticipatamente il contratto,
richiedendo la liquidazione del valore di riscatto risultante al momento della
richiesta e determinato in base alle Condizioni contrattuali
Maggiorazione delle prestazioni, con la periodicità prestabilita, derivante
dall’attribuzione di una quota del rendimento della gestione interna separata.
Documento in cui vengono riportati i dati identificativi del Contraente,
dell'Assicurato e del Beneficiario e dove sono indicati gli elementi che
caratterizzano il contratto (il tipo, gli importi delle prestazioni, il premio, ecc.).
Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, simili ai fondi comuni di
investimento nella modalità di raccolta e nella gestione del patrimonio
finanziario, ma differenti dal punto di vista giuridico e fiscale in quanto costituiti
in forma di società di investimento a capitale variabile dotate di personalità
giuridica e con patrimonio rappresentato da azioni anziché da quote
(di Documento in cui vengono riportati i dati identificativi dell’Investitorecontraente, e del Beneficiario e dove sono indicati gli elementi che
caratterizzano il contratto (il tipo, gli importi delle prestazioni, il premio, ecc.).
Spese fisse (ad es. bolli) che la Società sostiene per l’emissione del prodotto
finanziario
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Sostituzione (Trasformazione) Modifica richiesta dall’Investitore-contraente, riguardante alcuni elementi del
contratto (esempio: la durata, il tipo di garanzia o l’importo del premio), le cui
condizioni vengono di volta in volta concordate tra l’Investitore-contraente e la
Società che, comunque, non è tenuta a dar seguito alla richiesta di
trasformazione.
Strumento finanziario il cui valore è collegato al prezzo di mercato di uno
Strumento derivato
strumento sottostante (esempio: un'azione, un indice, una valuta o un tasso di
interesse).
Verificarsi dell’evento di rischio oggetto del contratto (ad esempio il decesso
Sinistro
dell’Assicurato), per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa
prestazione assicurata.
Società di diritto italiano specificamente autorizzate, cui è riservata la
Società di Gestione del
prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e degli investimenti
Risparmio (SGR)
Capacità del soggetto che ha emesso lo strumento finanziario, di poter far
fronte agli impegni. Il grado di solvibilità di un emittente è misurato dal rating
che gli viene attribuito
Maggiorazione di premio richiesta dalla Società per le assicurazioni con
Sovrappremio
garanzie di rischio, nel caso in cui l’Assicurato superi i normali livelli di rischio,
in relazione alle proprie condizioni di salute (soprapremio sanitario) o in
relazione alle attività professionali o sportive svolte (soprapremio
professionale o sportivo).
Modifica richiesta dal Contraente, riguardante alcuni elementi del contratto
Sostituzione
(esempio: la durata, il tipo di garanzia o l’importo del premio), le cui condizioni
(Trasformazione)
vengono di volta in volta concordate tra il Contraente e la Società che,
comunque, non è tenuta a dar seguito alla richiesta di trasformazione.
Strumento finanziario il cui valore è collegato al prezzo di mercato di uno
Strumento derivato
strumento sottostante (esempio: un'azione, un indice, una valuta o un tasso
di interesse).
Operazione con la quale si trasferisce da un fondo ad un altro una parte o la
Switch (Passaggio)
totalità del controvalore delle quote attribuite al contratto
Metodo di calcolo dell’imposta da applicare a redditi a formazione
Tassazione separata
pluriennale, previsto dal legislatore per evitare i maggiori oneri per il
contribuente che deriverebbero dall’applicazione delle aliquote progressive
dell’imposta sui redditi.
Rendimento finanziario, annuo e composto, che è già compreso nel calcolo
Tasso tecnico
delle prestazioni assicurate iniziali.
Tasso di rendimento minimo Tasso di rendimento che la Società garantisce sul Capitale investito. Può
essere applicato (in tutto – e in tale ipotesi coincide con il tasso tecnico – o in
garantito
parte) ai fini della determinazione del Capitale iniziale, oppure può essere
applicato periodicamente al capitale progressivamente maturato. Il valore
massimo che la Società può assegnare al tasso di rendimento minimo
garantito è soggetto ad apposita disciplina normativa. Tale disciplina è
differenziata in relazione alla circostanza che il prodotto finanziario di
capitalizzazione sia legato a Gestioni interne separate ovvero ad altre
provviste di attivi.
Margine sul rendimento di una o più Gestioni interne separate che la Società
Tasso di rendimento
non retrocede all’Investitore-contraente e trattiene per sé
trattenuto
Solvibilità dell’emittente
(Merito creditizio)
Total expenses ratio
(TER)
Indicatore che fornisce la misura dei costi che mediamente hanno gravato sul
patrimonio del fondo, dato dal rapporto percentuale, riferito a ciascun anno
solare, fra il totale dei costi posti a carico del fondo interno ed il patrimonio
medio rilevato in coerenza con la periodicità di valorizzazione dello stesso.
Turnover
Indicatore del tasso annuo di movimentazione del patrimonio di un fondo,
dato dal rapporto percentuale fra la somma degli acquisti e delle vendite di
strumenti finanziari, al netto dell’investimento e disinvestimento delle quote
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GLOSSARIO
PAGINA 7 di 8
Unit linked
Volatilità
del fondo, e il patrimonio netto medio calcolato in coerenza con la frequenza
di valorizzazione della quota.
Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione a contenuto
finanziario con prestazioni collegate al valore delle quote di un fondo interno
della Società o di un OICR.
Grado di variabilità nel tempo del valore di uno strumento finanziario; è un
dato essenziale per valutare la rischiosità di un investimento
Mod. LV83F - Ed. 12/2012
FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/11/2012
GLOSSARIO
PAGINA 8 di 8
LIGURIA VIT A S.p.A .
Sede Legale – 20161 Milano (MI) Via Senigallia 18/2
Tel. +39 02 6402.1 - Fax +39 02 6402.2331 - www.liguriavita.it
Capitale sociale € 6.000.000,00 int. vers. - Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano e Codice Fiscale 02062090267 - Partita I.V.A. 12976110150 - Impresa autorizzata
all’esercizio delle assicurazioni sulla vita e della relativa riassicurazione con D.M. 4-6-1990 n.
18554 (G.U. 14-6-1990 n. 137) - Iscritta alla Sez. I dell’Albo Imprese presso l’Isvap al n. 1.00089 Società appartenente al gruppo assicurativo Fondiaria-SAI, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi
al n. 030 - Direzione e coordinamento FONDIARIA-SAI S.p.A.
PROPOSTA DI ASSICURAZIONE
PER L’EMISSIONE DI POLIZZA VITA
LIGURIA DOMANI TRANQUILLO
ultimo aggiornamento: NOVEMBRE 2012
CONVENZIONE N.
PROPOSTA N.
Agenzia
Codice Fiscale/Partita IVA
1 - CONTRAENTE
Indirizzo
Data di nascita
CAP
Età
Comune
Prov.
Comune o Stato estero di nascita
Professione (descrizione sintetica dell’attività svolta)
Documento d’identificazione N.
Rilasciato da
Indirizzo
CAP
Data di nascita
Prov.
Codice ATECO
il
Codice Fiscale/Partita IVA
Comune
Prov.
Comune o Stato estero di nascita
Professione (descrizione sintetica dell’attività svolta)
Documento d’identificazione N.
Prov.
Sesso
Gruppo di attività
Codice ATECO
Rilasciato da
Sesso
Gruppo di attività
in
2 – TITOLARE EFFETTIVO / DELEGATO (colui che stipula in nome e per conto del Contraente)
in
il
Dichiaro che i dati relativi al Contraente sono da Firma del Rappresentante
me forniti e che gli stessi corrispondono a
verità.
Codice Fiscale/Partita IVA
Tipo di Delega
3 - ASSICURATO
Indirizzo
Data di nascita
FAC SIMILE
Cod. Sub./Prod.
CAP
Età
Comune
Prov.
Comune o Stato estero di nascita
Professione (descrizione sintetica dell’attività svolta)
Documento d’identificazione N.
Prov.
Codice ATECO
Rilasciato da
Sesso
Gruppo di attività
in
il
4 - BENEFICIARI
Caso morte
5 – FORMA TARIFFARIA E PRESTAZIONE
Tariffa - Descrizione
Capitale assicurato
170 – 180 Assicurazione Temporanea per il Caso di Morte, a capitale e premio annuo costanti- non fumatori-fumatori
La Tariffa prevede il pagamento ai Beneficiari designati del capitale assicurato in caso di morte dell’Assicurato e, pertanto, è richiesto
l’accertamento dello stato di salute dell’Assicurato stesso.
6 – GARANZIE COMPLEMENTARI
Garanzia A1 duplice protezione
Garanzia A2 triplice protezione
Garanzia famiglia
Assicurato Garanzia Famiglia
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Compresa / non compresa
Compresa / non compresa
Compresa / non compresa
Sesso
Data di Nascita
Codice Fiscale
MODELLO DI PROPOSTA
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PROPOSTA n. FAC SIMILE
7 - DECORRENZA - DURATA - FRAZIONAMENTO DEL PREMIO
Decorrenza
Durata contratto
ANNI
8 - POLIZZE VITA IN VIGORE CON LA SOCIETÀ
Polizza n.
Polizza n.
Scadenza
Polizza n.
Frazionamento del premio
Polizza n.
Polizza n.
9 - DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO SUL PROPRIO STATO DI SALUTE - NEL CASO CHE NON SI SIA SOTTOPOSTO A
VISITA MEDICA - E SULLE ATTIVITÀ SPORTIVE E PROFESSIONALI
Il contratto verrà emesso dalla Società in base alle dichiarazioni che seguono. Si ricorda che le dichiarazioni non veritiere, inesatte o incomplete possono
compromettere l’efficacia della garanzia (art. 1892 e art. 1893 del Codice Civile).
A - Dichiarazioni sullo stato di salute
SI
NO
Ritiene di essere in precarie condizioni di salute?
1.
Negli ultimi 5 anni è stato ricoverato in ospedali o case di cura per interventi chirurgici (ad esclusione di interventi di
appendicectomia, adeno-tonsillectomia, erniotomia, meniscectomia, frattura degli arti, varici, chirurgia estetica, parto)?
Ha subito cure o accertamenti, anche in regime di day-hospital, dai quali sia emersa una malattia cardiovascolare, disturbi
circolatori, ipertensione, ictus, malattia del fegato quale epatopatia acuta o cronica, malattia polmonare, tumorale, del
sangue, respiratoria, dell’apparato urogenitale, osteo-articolare, dell’apparato digerente, del sistema endocrino-metabolico
quali diabete, malattie della tiroide?
Ha effettuato negli ultimi 12 mesi esami di laboratorio da cui siano emersi valori fuori dalla norma?
Ha fatto uso regolare e continuativo, o fa uso attualmente, di sostanze stupefacenti e/o di alcolici?
Pressione arteriosa: i valori della pressione arteriosa sono al di fuori dei seguenti limiti?
Minima: 60 - 90
Massima: 90 - 140
Costituzione:
Altezza cm.
Peso kg.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
B - Dichiarazioni sull’attività sportiva
L’ATTIVITÀ SPORTIVA DA LEI PRATICATA LA ESPONE A PARTICOLARI RISCHI? (USO DI DELTAPLANO, PARAPENDIO E/O ULTRALEGGERI,
PARACADUTISMO, ALPINISMO, SUBACQUEA, SPELEOLOGIA, VELA, AUTOMOBILISMO, MOTOCICLISMO, MOTONAUTICA, ECC.)
C - Dichiarazioni sull’attività professionale
IN RELAZIONE ALLA PROFESSIONE DICHIARATA, L’ASSICURANDO È ESPOSTO IN MODO CONTINUATIVO A PERICOLI? (AD ESEMPIO: ALTE
TENSIONI, GAS, ACIDI, INFIAMMABILI, ESPLOSIVI, VELENI, LAVORI SVOLTI A NOTEVOLI ALTEZZE O PROFONDITÀ, ECC.)
D – VISITA MEDICA
IN RELAZIONE AL CAPITALE ASSICURATO, O SU ESPLICITA RICHIESTA, L’ASSICURATO SI È SOTTOPOSTO A VISITA MEDICA?
ART.15 CLAUSOLA DI CARENZA – LIMITAZIONI
AVVERTENZE
a)
b)
le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono
compromettere il diritto alla prestazione;
prima della sottoscrizione del questionario,il soggetto di cui alla lettera a) deve verificare l’esattezza delle dichiarazioni riportate nel questionario;
c)
anche nei casi non espressamente previsti dalla Società, l’Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l’effettivo stato di
salute, con evidenza del costo a suo carico.
10 - DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO SUL PROPRIO STATO DI SALUTE E SULLE ATTIVITÀ SPORTIVE E PROFESSIONALI
L’Assicurando dichiara, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile che le relative notizie, da lui rese, sono conformi a verità, non avendo sottaciuto alcun elemento
influente sulla valutazione del rischio.
Dichiara, inoltre, di prosciogliere dal segreto professionale e legale i medici che possono averlo curato e/o visitato, nonché altre persone, strutture ospedaliere, case di cura, aziende
sanitarie, ai quali la Società credesse in ogni tempo, di rivolgersi per ottenere informazioni, referti, cartelle cliniche e documentazione sanitaria in genere, acconsentendo in particolare, che
tali informazioni ed atti sanitari siano dalla Società stessa, comunicati e sottoposti all’esame di persone o Enti, nei limiti delle necessità tecniche, statistiche, assicurative e
riassicurative.
11 – PREMIO ANNUO E PRESTAZIONI ASSICURATE
Garanzia Base
Garanzia Morte da infortunio Garanzia Famiglia
Sopr. Prof.le
Professionale.
Sopr. Sportivo
Sopr. Sanitario
In caso di morte dell’Assicurato prima della scadenza contrattuale, la Società garantisce, ai beneficiari designati, il pagamento del capitale assicurato, costante per tutta la durata del contratto. Il premio
annuo pattuito è costante per tutta la durata contrattuale ed è dovuto non oltre il decesso dell’Assicurato.
12 - RATA DI PERFEZIONAMENTO
Premio Garanzia Base
Premio Garanzia Morte da Infortunio
Di cui Soprappremi
Professionale
Sportivo
Sanitario
Costi di
Frazionamento
Diritti
Imposte
Premio Garanzia Famiglia
Premio Totale di rata
Di cui usufruibile per la detrazione d’imposta
Le rate successive di premio, saranno versate ad ogni ricorrenza
a partire dal
13- RECESSO DAL CONTRATTO (consentito solamente al Contraente di polizze individuali)
Il Contraente ai sensi del D. lgs. 7 settembre 2005 n. 209, può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla Società con lettera
raccomandata o telefax contenente gli elementi identificativi del contratto.
Il recesso libera entrambe le parti da ogni obbligazione derivante dal contratto, a decorrere dalle ore 24.00 del giorno di invio della comunicazione di recesso, quale risulta dal timbro
postale della relativa raccomandata o dalla data del telefax.
Entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della comunicazione di recesso, dietro consegna dell’originale della polizza e delle eventuali appendici, la Società rimborsa al
Contraente il premio versato, diminuito di EUR 50,00 a fronte delle spese sostenute, nonché della parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.
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MODELLO DI PROPOSTA
PAGINA 2 di 4
PROPOSTA n. FAC SIMILE
Il Contraente dichiara inoltre di avere ricevuto dall’Intermediario, prima della sottoscrizione della Proposta :
Il Fascicolo informativo mod. LV83F ed. 12/2012 di cui al Regolamento ISVAP n. 35 del 26/05/2010 relativo alla
forma assicurativa suddetta, contenente i seguenti documenti :
•
Nota informativa
•
Condizioni Contrattuali
•
Glossario
•
Il presente modulo fac simile di proposta
di averne preso visione e di accettarne i contenuti;
Le informative precontrattuali e i documenti di cui all’art. 49, comma 2 del Regolamento ISVAP
16/10/2006
n. 5 del
IL CONTRAENTE_______________________________________________________________________________________
Emesso in triplice esemplare in
IL CONTRAENTE
(data)
L’ASSICURATO
L’AGENTE GENERALE
(timbro e firma se società)
14 - CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Preso atto dell’Informativa ricevuta, ai sensi degli Art. 23, 26 e 43 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196:
acconsento
al trattamento da parte del Titolare, nonché degli altri soggetti della Catena Assicurativa, dei dati personali sia comuni sia sensibili, che mi riguardano, funzionale al
rapporto giuridico da concludere o in essere con la Società assicuratrice;
al trasferimento degli stessi dati dall’estero (Paesi UE e Paesi extra UE)
__________
acconsento (*)
al trattamento dei dati personali comuni che mi riguardano per finalità di profilazione della Clientela, d’informazione e promozione commerciale di prodotti e servizi di
Società del Gruppo FONDIARIA –SAI, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli già ricevuti e di ricerche di mercato;
al trasferimento degli stessi all’estero (Paesi UE e Paesi extra UE) per finalità di profilazione della Clientela d’informazione e promozione commerciale di prodotti e
servizi di Società del Gruppo FONDIARIA –SAI, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli già ricevuti e di ricerche di mercato;
(*) (ove l’interessato NON intenda dare il proprio consenso al trattamento e trasferimento all’estero dei suoi dati personali per finalità di profilazione della
Clientela, d’informazione e promozione commerciale, nonché di indagine sul gradimento circa la qualità dei prodotti e/o servizi ricevuti e di ricerche di mercato, deve
premettere la parola “NON” alla parola “acconsento”)
Rimane fermo che il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.
IL CONTRAENTE
L’ASSICURATO
(timbro e firma se società)
15 - PAGAMENTO DEL PREMIO
Dichiaro di aver ricevuto oggi ______________________ l’importo di € _______________relativo alla rata di perfezionamento a
mezzo di:
BANCOMAT / CARTA DI CREDITO
ASSEGNO NON TRASFERIBILE N. __________________
DELLA BANCA _______________________________________
BONIFICO
L’ESATTORE _________________________________________
cognome e nome)
________________________________
(firma)
La prestazione ed il premio indicati potranno subire variazioni a seguito delle verifiche effettuale dalla Società in ordine alla corretta applicazione della tariffa.
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MODELLO DI PROPOSTA
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PROPOSTA n. (FACSIMILE)
QUESTIONARIO SULL'ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO OFFERTO
A. INFORMAZIONI ANAGRAFICHE
a1. Nome e Cognome
a2. Data di nascita
F. INFORMAZIONI SULLE ASPETTATIVE IN RELAZIONE AL
CONTRATTO
f1. Quali sono gli obbiettivi assicurativo-previdenziali che intende
perseguire con la stipula del contratto?
Risparmio / investimento
B. INFORMAZIONI SULLO STATO OCCUPAZIONALE
Previdenza/pensione complementare
b1. Qual e' attualmente il suo stato occupazionale?
Protezione assicurativa di rischio (morte, invalidità, non
Occupato con contratto a tempo indeterminato
autosufficienza)
Occupato con contratto a tempo determinato
f2. Quale orizzonte temporale si prefigge per la realizzazione degli
Autonomo / Libero professionista
obbiettivi?
Pensionato
Breve (<= 5 anni)
Non occupato
Medio (6 - 10 anni)
Lungo (> 10 anni)
C. INFORMAZIONI SULLE PERSONE DA TUTELARE
c1. Lei ha eventuali soggetti da tutelare? (carichi familiari, altre f3. Intende perseguire i suoi obiettivi assicurativo-previdenziali
attraverso:
persone da tutelare, enti, aziende, ecc.)
Versamenti periodici
si
Versamento unico
no
f4. Qual e' la sua propensione al rischio (e conseguentemente livello di
possibile rendimento dell'investimento) relativamente al prodotto
D. INFORMAZIONI SULL'ATTUALE SITUAZIONE
proposto?
ASSICURATIVA
Bassa (non sono disposto ad accettare oscillazioni del
d1. Attualmente possiede altri prodotti assicurativi vita?
valore del mio investimento nel tempo e di conseguenza
Risparmio/investimento
accetto rendimenti modesti ma sicuri nel tempo)
Previdenza/pensione complementare
Media (sono disposto ad accettare oscillazioni modeste
Protezione assicurativa di rischio (morte, invalidità, non
del valore del mio investimento nel corso della durata
autosufficienza)
del contratto di conseguenza accetto probabili
Nessuna copertura assicurativa vita
rendimenti medi a scadenza del contratto o al termine
dell'orizzonte temporale consigliato)
E. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE FINANZIARIA
Alta (sono disposto ad accettare possibili forti
e2. Qual e' il suo patrimonio disponibile all'investimento?
oscillazioni del valore del mio investimento nell’ottica di
Fino a 5.000 €
massimizzarne la redditività e nella consapevolezza che
Da 5000 a 15000 €
ciò comporta dei rischi)
Oltre 15000 €
f5. Qual e' la probabilita' di dover disinvestire la sua posizione nei primi
anni di contratto?
Bassa
Alta
f6. Qual è la sua conoscenza in materia di investimenti in strumenti
finanziari?
Bassa
Media
Alta
DATA ___________________
FIRMA _______________________
DICHIARAZIONE DI RIFIUTO DI FORNIRE
LE INFORMAZIONI RICHIESTE
(Da sottoscrivere nel caso non si voglia dare risposta alle domande
riportate nel questionario)
DICHIARAZIONE DI VOLONTA’ DI ACQUISTO IN CASO
DI POSSIBILE INADEGUATEZZA
(Da sottoscrivere nel caso in cui il contratto, sulla base delle risposte
fornite o meno dal cliente o sulla base di altre informazioni disponibili,
non risulta o potrebbe non risultare adeguato)
Dichiaro di non voler rispondere, in tutto o in parte, alle domande
sopra riportate, consapevole che ciò ostacola la valutazione da parte
dell’intermediario dell’adeguatezza del contratto alle mie esigenze
assicurative.
Dichiaro di essere stato informato dal sottoscritto intermediario dei
motivi per i quali, sulla base delle informazioni da me fornite e di
eventuali altre informazioni disponibili, la proposta assicurativa non
risulta o potrebbe non risultare adeguata alle mie esigenze
assicurative. Dichiaro altresì di voler comunque sottoscrivere il relativo
contratto.
DATA ___________________ FIRMA _____________________
DATA ________________
FIRMA ____________________
Firma dell’Intermediario ______________________________
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MODELLO DI PROPOSTA
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INFORMATIVA “PRIVACY”
ai sensi dell’Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30.6.2003 n. 196)
In conformità all’Art. 13 del Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196 (di seguito denominato Codice), la sottoscritta
Società - in qualità di Titolare - La informa sull’uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti (Art. 7 del Codice)
1.
Trattamento dei dati personali per finalità assicurative
La Società tratta i dati personali da Lei forniti o dalla stessa già detenuti, per concludere, gestire ed eseguire il
contratto da Lei richiesto, nonché gestire e liquidare i sinistri attinenti all’esercizio dell’attività assicurativa e
riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Nell’ambito della presente
finalità il trattamento viene altresì effettuato per la prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative
azioni legali.
In tal Caso, ferma la Sua autonomia personale, il conferimento dei dati personali da Lei effettuato potrà essere:
a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario
centrale infortuni, Motorizzazione civile);
b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in
essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri.
Qualora Lei rifiuti di fornire i dati personali richiesti, la Società non potrà concludere od eseguire i relativi contratti di
assicurazione o gestire e liquidare i sinistri.
2.
Trattamento dei dati personali per finalità promozionali/commerciali
In Caso di Suo consenso i Suoi dati potranno essere utilizzati per finalità di propalazione della Clientela, di
informazione e promozione commerciali di prodotti e servizi, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di
quelli da Lei già ricevuti e di ricerche di mercato.
In tali casi il conferimento dei Suoi dati personali sarà esclusivamente facoltativo ed un Suo eventuale rifiuto non
comporterà alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, precludendo solo
l’espletamento delle attività indicate nel presente punto.
3.
Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati, con modalità e procedure strettamente necessarie al perseguimento delle finalità sopra descritte; è
invece esclusa qualsiasi operazione di diffusione dei dati.
La Società svolge il trattamento direttamente tramite soggetti appartenenti alla propria organizzazione o avvalendosi
di soggetti esterni alla Società stessa, facenti parte del settore assicurativo o correlati con funzioni meramente
organizzative. Tali soggetti tratteranno i Suoi dati:
a) conformemente alle istruzioni ricevute dalla Società in qualità di responsabili o di incaricati, tra i quali
indichiamo gli Agenti della Società, i dipendenti o collaboratori della Società stessa addetti alle strutture
aziendali nell’ambito delle funzioni cui sono adibiti ed esclusivamente per il conseguimento delle specifiche
finalità indicate nella presente informativa. L’elenco aggiornato dei responsabili è conoscibile ai riferimenti sotto
indicati (*);
b) in totale autonomia, in qualità di distinti Titolari.
4.
a)
b)
Comunicazione dei dati personali
I Suoi dati personali possono essere comunicati esclusivamente per le finalità di cui al punto 1 o per obbligo di
legge agli altri soggetti del settore assicurativo (costituenti la c.d. catena assicurativa), quali assicuratori,
coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali
di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di
servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi
informatici, di archiviazione od altri servizi di natura tecnico/organizzativa; banche depositarie per i Fondi
Pensione; organismi associativi (ANIA e, conseguentemente, imprese di assicurazione ad essa associate) e
consortili propri del settore assicurativo, ISVAP, Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed
altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano
Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione);
inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 2 a Società del Gruppo
FONDIARIA SAI (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti
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INFORMATIVA PRIVACY
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disposizioni di legge), a Società specializzate in promozione commerciale, ricerche di mercato ed indagini sulla
qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.
(*)
L’elenco dei soggetti a cui sono comunicati i dati è conoscibile ai riferimenti sotto indicati .
5. Trattamento dei dati personali per le comunicazioni infragruppo in materia di antiriciclaggio
In ottemperanza a quanto disposto dal Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento del 10
settembre 2009 “Misure relative alle comunicazioni fra intermediari finanziari appartenenti al medesimo gruppo in
materia di antiriciclaggio”, La informiamo riguardo alla possibilità che le informazioni relative alle operazioni poste in
essere dagli stessi interessati e ritenute “sospette” ai sensi dell’Art. 41, comma 1, del decreto n. 231 possano
essere oggetto di comunicazione ad altre Società facenti parte del Gruppo Fondiaria - Sai (società controllanti,
controllate e collegare, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) cui appartiene Liguria Vita
S.p.A..
6. Trasferimento di dati all’estero
I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell’Unione Europea e verso paesi terzi rispetto all’Unione
Europea.
7. Diritti dell'interessato
Ai sensi dell’Art. 7 del Codice Lei potrà esercitare specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dalla Società la conferma
dell’esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere
conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché
l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al
trattamento stesso.
Per l’esercizio di tali diritti, nonché per conoscere l'elenco dei Responsabili del trattamento (*), Lei potrà rivolgersi al
responsabile pro-tempore della Direzione IT di LIGURIA VITA S.p.A., Dott. Ivano Colombo, c/o Ufficio Privacy (fax
02.6402.8121).
(*) elenco disponibile sul sito www.liguriavita.it e presso l’Ufficio Privacy Liguria Società di Assicurazioni S.p.A. e
Liguria VITA S.p.A. (fax 02.6402.8121)
LIGURIA VITA S.p.A.
_________________________
Giorgio Marchegiani
Mod. LV83F - Ed. 12/2012
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INFORMATIVA PRIVACY
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