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07Mod LV83F - DOMANI TRANQUILLO tar 170 e 180
LIGURIA DOMANI TRANQUILLO As s i c u r a z i o n e T e m p o r a n e a per il Caso di Morte, a capitale e premio annuo costanti - non fumatori - fumatori (Tariffa 170NF/180F) Il presente Fascicolo Informativo, contenente i seguenti documenti, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione: a) b) c) d) Nota informativa; Condizioni di Polizza; Glossario; Fac simile Modulo di Proposta. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa. FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO AL 30/11/2012 Mod. LV83F - Ed. 12/2012 SOMMARIO NOTA INFORMATIVA A) B) C) D) INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO CONDIZIONI DI POLIZZA I) II) III) IV) V) VI) OGGETTO DEL CONTRATTO CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DELLA DURATA CONTRATTUALE BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ ESCLUSIONI E LIMITAZIONI LEGGE APPLICABILE E FISCALITÀ CONDIZIONI INTEGRATIVE PER LA GARANZIA MORTE DA INFORTUNIO CONDIZIONI INTEGRATIVE PER LA GARANZIA DI FAMIGLIA ALLEGATO A – PAGAMENTI DELLA SOCIETA’ GLOSSARIO FAC-SIMILE MODULO DI PROPOSTA INFORMATIVA Mod. LV83F - Ed. 12/2012 FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/11/2012 SOMMARIO PAGINA 1 di 1 NOTA INFORMATIVA La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP. Il Contraente deve prendere visione prima delle Condizioni di Polizza prima della sottoscrizione della polizza. A) 1. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE Informazioni generali a) Denominazione LIGURIA VITA S.p.A. (in seguito sinteticamente indicata con “Società”) è una società del Gruppo FONDIARIA-SAI b) sede sede legale in Italia, via Senigallia 18/2 – 20161 Milano - MI c) recapiti telefono (+39) 02.6402.1, sito internet: www.liguriavita.it e-mail: [email protected] d) estremi provvedimento autorizzazione all’esercizio Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale 02062090267 - Partita I.V.A. 12976110150 - Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni sulla vita e della relativa riassicurazione con D.M. 4-6-1990 n. 18554 (G.U. 14-6-1990 n. 137) - Iscritta alla Sez. I dell’Albo Imprese presso l’Isvap al n. 1.00089 - Società appartenente al gruppo assicurativo Fondiaria-SAI, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 030 - Direzione e coordinamento FONDIARIASAI S.p.A Per tutte le comunicazioni alla Società concernenti il contratto in corso, il Contraente potrà avvalersi del tramite del soggetto abilitato dalla Società al collocamento, al quale è assegnata la polizza (l’elenco dei soggetti abilitati è disponibile presso la Direzione della Società ed è riportato sul sito Internet della stessa) 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa (1) Patrimonio netto € 5.486.135 Capitale sociale € 6.000.000 interamente versato Totale riserve patrimoniali (2) Indice di solvibilità della gestione (3) vita 1) 2) 3) B) 3. € -513.865 117,83% Gli eventuali aggiornamenti, non derivanti da innovazioni normative, alle informazioni contenute nella presente Scheda Sintetica sono pubblicati sul sito della Compagnia www.liguriavita.it. Di cui riserva legale per € 346.252, altre riserve per € 347.805 e perdite portate a nuovo per € 1.207.922 l’indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE Prestazioni assicurative e garanzie offerte LIGURIA DOMANI TRANQUILLO - Assicurazione temporanea in caso di morte a capitale e a premio annuo costante” (tariffa 170NF per i non fumatori e 180F per i fumatori) è un’assicurazione sulla vita destinata ad Assicurati che, alla decorrenza del contratto, abbiano età compresa fra i 18 e i 74 anni. La durata del contratto verrà fissata in relazione agli obiettivi perseguiti dal Contraente e compatibilmente con l’età dell’Assicurato che, alla scadenza contrattuale, non dovrà superare i 75 anni; comunque la durata non potrà essere inferiore a 1 anno né superiore a 20 anni. La valutazione preventiva del rischio da parte della Società comporta, oltre alla conoscenza delle abitudini di vita dell’Assicurato, l’accertamento delle sue condizioni di salute mediante visita medica. Sono previsti accertamenti sanitari aggiuntivi per la garanzia relativa al caso di morte dovuto ad infezione da HIV (AIDS e patologie collegate). A determinate condizioni, la Società può consentire la stipulazione dell’assicurazione con Mod. LV83F - Ed. 12/2012 FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/11/2012 NOTA INFORMATIVA PAGINA 1 di 7 la semplice compilazione di un questionario. In relazione agli accertamenti sanitari effettuati, le garanzie possono avere inizialmente un’efficacia limitata (periodo di carenza). Comunque la Società si riserva la facoltà di accettare i rischi applicando eventuali soprapremi o di rifiutare i rischi stessi. Per la valutazione preventiva del rischio da parte della Società, riveste un’importanza particolare il comportamento dell’Assicurato relativamente al fumo. Infatti, se l’Assicurato è Non Fumatore, il Contraente beneficia di condizioni più favorevoli (tariffa 170NF) rispetto a quelle previste per un Assicurato fumatore (tariffa 180F). Lo stato di Non Fumatore deve risultare da dichiarazione rilasciata dall’Assicurato, sotto la responsabilità propria e del Contraente, di non avere mai fumato, neanche sporadicamente, nei 24 mesi che precedono la conclusione del contratto. Le condizioni più favorevoli decadono immediatamente – con la conseguente riduzione del capitale assicurato - qualora l'Assicurato inizi o ricominci a fumare, anche sporadicamente, nel corso della durata contrattuale. Non è invece rilevante la circostanza che l’Assicurato abbia smesso di fumare nel corso della durata contrattuale. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo “Aggravamento del rischio per perdita dello stato di Non Fumatore” delle Condizioni contrattuali. È di fondamentale importanza che il Contraente e l’Assicurato leggano attentamente le raccomandazioni e le avvertenze riportate nella proposta, relative alla compilazione del questionario e che le dichiarazioni rese siano complete e veritiere per evitare il rischio di successive, legittime contestazioni da parte della Società che potrebbero anche pregiudicare il diritto al pagamento delle prestazioni. 3.1 Prestazioni in caso di decesso In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, la Società garantisce il pagamento ai Beneficiari designati del capitale assicurato. Il suo ammontare è costante, salvo l’eventuale riduzione dovuta all’aggravamento del rischio conseguente alla perdita dello stato di Non Fumatore o, se del caso, al cambiamento di professione o di attività dell’Assicurato. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo “Prestazioni assicurate” delle Condizioni contrattuali. Nel caso in cui l’Assicurato, previo assenso della Società, abbia scelto di non sottoporsi a visita medica, la garanzia per il caso di morte è soggetta ad un periodo di carenza. La garanzia per il decesso dovuto ad infezione da HIV (AIDS e patologie collegate) è soggetta ad un periodo di carenza più lungo, operante anche qualora l’Assicurato, pur essendosi sottoposto a visita medica, abbia rifiutato gli appositi accertamenti sanitari richiesti dalla Società. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo “Limitazioni” delle Condizioni contrattuali. Sono esclusi dalla garanzia i casi di decesso dovuti a determinate cause. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo “Esclusioni” delle Condizioni contrattuali. 3.2 Prestazione aggiuntiva in caso di morte da Infortunio (abbinando l’assicurazione complementare “Garanzia Morte da Infortunio”) Questa assicurazione complementare può essere chiesta purché l’età dell’Assicurato, alla data di decorrenza del contratto, non superi i 70 anni. Prevede, nella formula “duplice protezione”, la corresponsione di un ulteriore capitale (Capitale G.I.) in caso di morte dell’Assicurato mentre è in vigore l’assicurazione complementare stessa, se il decesso è dovuto a Infortunio; nella formula “triplice protezione”, il suddetto capitale si raddoppia se l’Infortunio è causato da incidente stradale. L’importo del Capitale G.I. viene scelto dal Contraente entro il limite del capitale assicurato con l’assicurazione principale. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo “Prestazioni assicurate” delle relative Condizioni integrative. Sono esclusi dalla “Garanzia Morte da Infortunio” i casi di decesso dovuti a determinate cause. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo “Esclusioni” delle Condizioni integrative. 3.3 Prestazione aggiuntiva in caso di morte anche dell’ “Assicurato G.F.” (abbinando l’assicurazione accessoria “Garanzia di Famiglia”) Questa assicurazione accessoria può essere chiesta purché l’età dell’Assicurato e della persona designata nella scheda contrattuale quale “Assicurato G.F.”, alla data di decorrenza del contratto, non superi i 64 anni (con una differenza di età non superiore a 25 anni), e l’età che raggiungeranno alla scadenza contrattuale non superi i 65 anni. Prevede la corresponsione di un ulteriore capitale (Capitale G.F.) qualora - dopo la morte dell’Assicurato o nelle 24 ore immediatamente precedenti e mentre è in vigore l’assicurazione accessoria stessa - si verifichi il decesso dell’Assicurato G.F. e sia in vita almeno uno dei figli della coppia costituita dall’Assicurato principale e dall’Assicurato G.F. stesso. L’importo del Capitale G.F. viene scelto dal Contraente entro il limite del capitale assicurato con l’assicurazione principale, ma non deve superare Euro 150.000,00. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo “Prestazioni assicurate” delle relative Condizioni integrative. Mod. LV83F - Ed. 12/2012 FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/11/2012 NOTA INFORMATIVA PAGINA 2 di 7 Sono esclusi dalla “Garanzia di Famiglia” i casi di decesso dovuti a determinate cause. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo “Esclusioni” delle Condizioni integrative. 4 Premi L’assicurazione richiede il versamento alla Società di premi annui anticipati, di importo costante, dovuti per tutta la durata del contratto ma comunque non oltre la morte dell’Assicurato. L’importo del premio annuo, che non può essere inferiore a Euro 80,00, dipende dall’ammontare del capitale assicurato e dall’eventuale presenza di garanzie accessorie e complementari (i relativi premi sono riportati nella tabella che segue), dalla durata del contratto, dall’età dell’Assicurato, nonché dal suo stato di salute e dalle sue abitudini di vita (ad esempio abitudine al fumo, professione e attività sportive) che possono comportare l’applicazione di soprapremi. Assicurazione accessoria o complementare Garanzia Morte da Infortunio Garanzia di Famiglia Premio per ogni Euro 1.000,00 di Capitale G.I., in funzione della formula scelta: Premio per ogni Euro 1.000,00 di Capitale G.F., in funzione della somma delle età che saranno raggiunte alla scadenza contrattuale dall’Assicurato e dall’Assicurato G.F.: duplice protezione triplice protezione fino a 109 anni da 110 a 124 anni da 125 a 130 anni Premio annuo Euro 1,00 Euro 1,50 Euro 0,50 Euro 1,00 Euro 2,00 Il premio annuo, una volta stabilito in base a tali elementi, può essere modificato nel corso della durata contrattuale per l’adesione da parte del Contraente all’adeguamento volontario del contratto eventualmente proposto dalla Società (assicurazioni A.V.) oppure, se del caso, in conseguenza all’aggravamento del rischio dovuto al cambiamento di professione o di attività dell’Assicurato. Il premio annuo può essere corrisposto anche ratealmente previa maggiorazione del suo importo nella misura indicata al successivo punto 5.1.1. In aggiunta a ciascuna rata di premio sono dovuti i diritti di quietanza indicati allo stesso punto 5.1.1. In presenza dell’assicurazione complementare “Garanzia Morte da Infortunio” è anche dovuta l’imposta gravante sul relativo premio. I premi servono esclusivamente alla copertura del rischio di morte. Quindi l’assicurazione non prevede valore di riscatto e nessuna prestazione è dovuta in caso di sospensione del pagamento dei premi; i premi pagati restano acquisiti dalla Società in corrispettivo del rischio corso. Fermo restando che le parti possono contrattualmente stabilire modalità specifiche per il pagamento del premio, il Contraente dovrà versare il premio alla Società tramite il competente intermediario incaricato, scegliendo una delle seguenti modalità: • assegno bancario, postale o circolare non trasferibile, tratto o emesso all’ordine della Società, contro rilascio di apposita quietanza sottoscritta dalla Società o dall’intermediario incaricato, purché espressamente in tale sua qualità; • bonifico con accredito sull’apposito conto corrente intestato alla Società o all’intermediario incaricato, purché espressamente in tale sua qualità, oppure altro mezzo di pagamento bancario o postale di accredito sul medesimo conto corrente eventualmente reso disponibile dallo stesso intermediario incaricato. In tali casi, la relativa scrittura di addebito sul conto corrente bancario o postale del Contraente, oppure la ricevuta bancaria o postale dell’operazione di accredito, ha valore di quietanza e la data di versamento del premio coincide con la data di valuta del relativo accredito riconosciuta alla Società o all’intermediario incaricato, o con la data dell’operazione, se successiva a quella di valuta. • Bancomat/carta di credito Il Contraente che intenda successivamente estinguere il conto corrente utilizzato per l’addebito del premio potrà proseguire i versamenti, con una delle modalità già precisate, tramite l’intermediario incaricato che verrà appositamente indicato dalla Società. È comunque fatto divieto all’intermediario incaricato di ricevere denaro contante a titolo di pagamento del premio. Mod. LV83F - Ed. 12/2012 FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/11/2012 NOTA INFORMATIVA PAGINA 3 di 7 C) INFORMAZIONI RELATIVE A COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE 5 Costi Le tabelle che seguono illustrano i costi che gravano direttamente o indirettamente sul Contraente. In calce a ciascuna tabella viene anche riportata l’eventuale quota-parte dei costi retrocessa in media agli intermediari incaricati, riferita all’insieme dei costi rappresentati nella tabella stessa. 5.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente L’assicurazione prevede, direttamente a carico del Contraente, i costi indicati al seguente punto 5.1.1. Grava direttamente sul Contraente anche il costo della visita medica (quando richiesta) e degli accertamenti sanitari eventualmente effettuati. La visita medica deve essere di norma effettuata dal medico curante dell’Assicurato; pertanto il relativo onere non è quantificabile a priori. 5.1.1 Costi gravanti sul premio Tipologia di costo Diritti di quietanza dovuti in aggiunta a ciascuna rata di premio: Importo fisso prelevato da ciascun premio annuo: Caricamento prelevato da ciascun premio annuo, in percentuale del premio al netto dell’importo fisso: Maggiorazione del premio annuo, semestrali: se frazionato in rate trimestrali: Spese di emissione trattenute, in luogo dei precedenti costi, in caso di recesso: La quota-parte dei suddetti costi retrocessa in media agli intermediari incaricati è pari al 41,8%. Onere Euro 1,00 Euro 45,00 14,0% 2,0% 3,0% Euro 50,00 5.2 Costi applicati in funzione della modalità di partecipazione agli utili L’assicurazione non prevede modalità di partecipazione agli utili. 6 Regime fiscale 6.1 Regime fiscale dei premi I premi dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione sono esenti dall’imposta sulle assicurazioni. Il premio dell’assicurazione complementare “Garanzia Morte da Infortunio” è, invece, soggetto all’imposta nella misura del 2,5%. Se l’assicurazione ha per oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5% o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, a condizione che Assicurato sia lo stesso Contraente o persona fiscalmente a suo carico, i premi danno diritto ad una detrazione attualmente fissata nella misura del 19% dall’imposta sul reddito dichiarato dal Contraente a fini IRPEF, alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge. L’importo annuo complessivo sul quale calcolare la detrazione non può superare il limite massimo attualmente fissato in Euro 1.291,14. Concorrono alla formazione di tale importo anche i premi delle assicurazioni vita o infortuni stipulate anteriormente all’1 gennaio 2001, che conservano il diritto alla detrazione di imposta. 6.2 Regime fiscale delle somme corrisposte Le somme corrisposte in caso di morte o di invalidità permanente, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, anche se erogate in forma di rendita, sono esenti dall’IRPEF. Le somme corrisposte in caso di morte sono anche esenti dall’imposta sulle successioni. In ogni caso, le somme percepite nell’esercizio di attività commerciali non sono soggette ad imposta sostitutiva e concorrono a formare il reddito d’impresa. D) ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO 7 Modalità di conclusione del contratto Per le modalità di conclusione del contratto, la decorrenza e l’entrata in vigore delle garanzie si rinvia all’articolo “Conclusione del contratto, entrata in vigore e scadenza dell’assicurazione” delle Condizioni contrattuali. Mod. LV83F - Ed. 12/2012 FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/11/2012 NOTA INFORMATIVA PAGINA 4 di 7 8 Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi La sospensione del pagamento dei premi (anche di una sola rata) determina l’automatica sospensione delle garanzie e, se queste non vengono riattivate (vedi successivo punto 9), l’assicurazione si risolve ed i premi già pagati restano acquisiti dalla Società in corrispettivo del rischio corso. La Società non è tenuta ad inviare avvisi di scadenza né a provvedere all’incasso dei premi a domicilio. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo “Mancato pagamento dei premi: sospensione delle garanzie e risoluzione dell’assicurazione” delle Condizioni contrattuali. 9 Riscatto e riduzione I premi servono esclusivamente alla copertura del rischio di morte. Quindi l’assicurazione non prevede valore di riscatto e nessuna prestazione è dovuta qualora tale evento non si sia verificato durante il periodo di copertura. I premi pagati restano acquisiti dalla Società in corrispettivo del rischio corso. In caso di sospensione del pagamento dei premi non è prevista alcuna prestazione ridotta. Le garanzie sospese a seguito della sospensione del pagamento dei premi possono essere riattivate nel rispetto di modalità e termini prestabiliti. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo “Ripresa del pagamento dei premi: riattivazione delle garanzie” delle Condizioni contrattuali. Per le informazioni relative al proprio contratto, è possibile rivolgersi alla Società: LIGURIA VITA S.p.A. Ufficio Gestione Portafoglio Via Senigallia 18/2 – 20161 Milano MI Fax: 02.6402.9550 10 Revoca della proposta Prima della conclusione del contratto, il Proponente ha sempre la facoltà di revocare la proposta, dandone comunicazione alla Società tramite raccomandata o telefax. In tal caso il Proponente ha diritto alla restituzione delle somme eventualmente già pagate, entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della suddetta comunicazione. 11 Diritto di recesso Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata o telefax contenente gli elementi identificativi del contratto. Il recesso ha l’effetto di liberare le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto, a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione di recesso, quale risulta dal timbro postale della raccomandata o dalla data del telefax. Entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della comunicazione del recesso, dietro consegna dell'originale della polizza e delle eventuali appendici, al Contraente verrà rimborsato il premio eventualmente corrisposto, diminuito delle spese di emissione indicate al precedente punto 5.1.1, nonché diminuito di una quota dello stesso in proporzione al periodo nel quale le garanzie sono state in vigore. 12 Documentazione da consegnare alla Società per i pagamenti e termini di prescrizione La Società effettua i pagamenti presso il proprio domicilio o quello del competente intermediario incaricato, dietro presentazione dell’originale della polizza e delle eventuali appendici. Come precisato dalle Condizioni contrattuali, i pagamenti vengono effettuati entro 30 giorni dalla data in cui è sorto il relativo obbligo, purché a tale data - definita in relazione all’evento che causa il pagamento - sia stata ricevuta tutta la documentazione necessaria (vedi allegato A richiamato dall’articolo “Pagamenti della Società” delle Condizioni contrattuali), finalizzata a verificare l’esistenza dell’obbligo stesso, individuare gli aventi diritto e adempiere agli obblighi di natura fiscale; altrimenti, la Società effettuerà il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione completa. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo “Pagamenti della Società” delle Condizioni contrattuali. Si ricorda che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione - ad eccezione del diritto alle rate di premio - si (*) prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Pertanto, il decorso Mod. LV83F - Ed. 12/2012 FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/11/2012 NOTA INFORMATIVA PAGINA 5 di 7 (*) del termine di due anni, se non adeguatamente sospeso o interrotto, determina l’estinzione dei diritti derivanti dal contratto; si precisa che gli importi dovuti dalla Società in base al contratto di cui alla presente (*) Nota informativa - e non reclamati dagli aventi diritto entro il suddetto termine di due anni - sono devoluti per legge al Fondo istituito dalla L. 23/12/2005 n. 266 e s.m.i.. (*) 13 Alla data di redazione della presente Nota informativa l’art. 22, comma 14, del D.L. 18/10/2012, n. 179, pubblicato sul Supplemento ordinario della G.U. n. 245 del 19/10/2012 ed entrato in vigore il 20/10/2012, ha modificato il suddetto termine di prescrizione, portandolo da due a dieci anni. Pertanto, salvo il caso di mancata conversione del D.L. in Legge entro sessanta giorni, il termine di prescrizione sarà pari a dieci anni per il periodo di vigenza del D.L. stesso e, successivamente, in ipotesi di conversione in Legge senza modifiche sul punto. Legge applicabile al contratto Il contratto è assoggettato alla legge italiana. Di seguito vengono richiamati alcuni aspetti normativi di particolare rilievo. A) 13.1 Foro competente Per le controversie relative al contratto, il foro giudiziario competente è quello del luogo in cui il Contraente o il Beneficiario ha la residenza o il domicilio. B) 13.2 Trattamento dei dati personali I dati personali del Contraente, dell’Assicurato e del Beneficiario sono trattati dalla Società in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla protezione dei dati personali. C) 13.3 Non pignorabilità e non sequestrabilità Ai sensi dell’art. 1923 del Codice Civile, le somme dovute dall’assicuratore in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili. D) 13.4 Diritto proprio del beneficiario Ai sensi dell’art. 1920 del Codice Civile, il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquista, per effetto della designazione fatta a suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito di decesso dell’Assicurato non rientrano nell’asse ereditario. 14 Lingua Il contratto, ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto sono redatti, di norma, in lingua italiana. 15 Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, devono essere rivolte alla Società al seguente indirizzo: LIGURIA VITA S.p.A. UFFICIO RECLAMI Via Senigallia 18/2 – 20161 Milano MI Fax: 02.6402.8105 e-mail: [email protected] Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21 – 00187 Roma, telefono (+39) 06-421331, corredando l’esposto con la copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa. Il reclamo deve inoltre contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventuale recapito telefonico), individuazione dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze. Si evidenzia che i reclami per l’accertamento dell’osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all’ISVAP. Mod. LV83F - Ed. 12/2012 FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/11/2012 NOTA INFORMATIVA PAGINA 6 di 7 Fatta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti o, comunque, di adire l’Autorità Giudiziaria (in tal caso il reclamo esula dalla competenza dell’ISVAP), si ricorda che per eventuali reclami riguardanti la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante, avente domicilio in Italia, può presentare il reclamo all’ISVAP oppure direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internalmarket/finservices-retail/finnet/index en.htm) chiedendo l’attivazione della procedura FINNET. 16 Informativa in corso di contratto La Società informerà il Contraente delle eventuali variazioni intervenute rispetto alle informazioni contenute nel presente Fascicolo informativo, che possano avere rilevanza per il contratto sottoscritto. Le variazioni derivanti da modifiche normative saranno tempestivamente comunicate per iscritto. Le variazioni non derivanti da innovazioni normative potranno essere comunicate, in alternativa, tramite pubblicazione sul sito Internet della Società. 17. Comunicazioni del Contraente alla Società Se l'Assicurato, dichiaratosi Non Fumatore, inizia o ricomincia a fumare, anche sporadicamente, il medesimo ed il Contraente sono tenuti a darne comunicazione alla Società entro 30 giorni. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo “Aggravamento del rischio per perdita dello stato di Non Fumatore” delle Condizioni contrattuali. L’Assicurato e il Contraente sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Società ogni cambiamento di professione o di attività dell’Assicurato stesso. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo “Aggravamento del rischio per cambiamento di professione o di attività dell’Assicurato” delle Condizioni contrattuali LIGURIA VITA S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. . Il Rappresentante Legale _________________________ Giorgio Marchegiani Mod. LV83F - Ed. 12/2012 FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/11/2012 NOTA INFORMATIVA PAGINA 7 di 7 CONDIZIONI DI POLIZZA ASSICURAZIONE TEMPORANEA PER IL CASO DI MORTE A CAPITALE E PREMIO ANNUO COSTANTI PER NON FUMATORI (TARIFFA 170NF) E FUMATORI (TARIFFA180F) I) OGGETTO DEL CONTRATTO Art. 1 Prestazioni assicurate Con la presente assicurazione la Società si impegna a corrispondere ai Beneficiari designati il capitale assicurato, al momento in cui il decesso dell’Assicurato si verifichi prima della scadenza del contratto. In tal caso l’assicurazione si risolve con effetto dalle ore 24 della data del decesso; altrimenti, alla scadenza contrattuale l’assicurazione si risolve ed i premi pagati restano acquisiti dalla Società in corrispettivo del rischio corso. L’ammontare del capitale assicurato, indicato nella scheda contrattuale, si mantiene costante per tutta la durata del contratto, salvo l’eventuale riduzione dovuta all’aggravamento del rischio conseguente alla perdita dello stato di Non Fumatore, di cui all’art. 6, o al cambiamento di professione o di attività dell’Assicurato, di cui all’art. 7. La garanzia per il caso di morte è operante senza limiti territoriali, qualunque sia la causa del decesso fatte salve le esclusioni e le limitazioni descritte nella successiva sezione V. I premi sono esclusivamente destinati a coprire il rischio; l’assicurazione non è riscattabile. Art. 2 Premio Il premio annuo è dovuto dal Contraente alla decorrenza dell’assicurazione e ad ogni suo anniversario precedente la scadenza contrattuale, e deve essere corrisposto - insieme ai diritti e alle eventuali imposte - in via anticipata nella rateazione pattuita, ma comunque non oltre la morte dell’Assicurato. Il premio annuo, indicato nella scheda contrattuale, è di ammontare costante. Fermo restando che le parti possono contrattualmente stabilire modalità specifiche per il pagamento del premio, il Contraente deve versare il premio alla Società tramite il competente intermediario incaricato, scegliendo una delle seguenti modalità: • assegno bancario, postale o circolare non trasferibile, tratto o emesso all’ordine della Società, contro rilascio di apposita quietanza sottoscritta dalla Società o dall’intermediario incaricato, purché espressamente in tale sua qualità; • bonifico con accredito sull’apposito conto corrente intestato alla Società o all’intermediario incaricato, purché espressamente in tale sua qualità, oppure altro mezzo di pagamento bancario o postale di accredito sul medesimo conto corrente eventualmente reso disponibile dallo stesso intermediario incaricato. In tali casi, la relativa scrittura di addebito sul conto corrente bancario o postale del Contraente, oppure la ricevuta bancaria o postale dell’operazione di accredito, ha valore di quietanza e la data di versamento del premio coincide con la data di valuta del relativo accredito riconosciuta alla Società o all’intermediario incaricato, o con la data dell’operazione, se successiva a quella di valuta. • Bancomat/carta di credito. Il Contraente che intenda successivamente estinguere il conto corrente utilizzato per l’addebito del premio potrà proseguire i versamenti, con una delle modalità già precisate, tramite l’intermediario incaricato che verrà appositamente indicato dalla Società. È comunque fatto divieto all’intermediario incaricato di ricevere denaro contante a titolo di pagamento del premio. II) CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO Art. 3 Conclusione del contratto, entrata in vigore e scadenza dell’assicurazione Il contratto si intende concluso nel giorno in cui: • la polizza, firmata dalla Società, viene sottoscritta dal Contraente e dall’Assicurato, oppure, Mod. LV83F - Ed. 12/2012 FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/11/2012 CONDIZIONI DI POLIZZA CONDIZIONI DI POLIZZA PAGINA 1 di 9 • il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve dalla Società la polizza debitamente firmata o altra comunicazione scritta attestante l’assenso della Società stessa. Le garanzie entrano in vigore alle ore 24 della data di decorrenza (decorrenza) indicata nella scheda contrattuale, a condizione che a tale data il contratto sia stato concluso e sia stata versata la prima rata di premio. Nel caso in cui la conclusione del contratto e/o il versamento della prima rata di premio siano avvenuti successivamente alla decorrenza indicata nella scheda contrattuale, le garanzie entrano in vigore alle ore 24 del giorno del versamento o del giorno, se successivo, di conclusione del contratto. In ogni caso sono fatti salvi i periodi di carenza delle garanzie esplicitamente previsti. L’assicurazione termina alle ore 24 della data di scadenza (scadenza) indicata nella scheda contrattuale. Art. 4 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Società, se avesse conosciuto il vero stato delle cose, non avrebbe dato il proprio consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, la Società stessa si riserva: • di impugnare il contratto e quindi, in caso di sinistro, di rifiutare il pagamento della prestazione, ai sensi dell'art. 1892 c.c., quando esiste malafede o colpa grave; • di recedere dal contratto o, in caso di sinistro, di ridurre la somma da pagare, ai sensi dell'art. 1893 c.c., quando non esiste malafede o colpa grave. Trascorsi 180 giorni dall'entrata in vigore delle garanzie o dalla loro eventuale riattivazione accordata dalla Società, la stessa può agire, come previsto al precedente comma, esclusivamente quando esiste malafede o colpa grave, oppure quando le dichiarazioni inesatte o le reticenze riguardano il comportamento dell’Assicurato relativamente al fumo o la professione o l’attività dell’Assicurato, oppure l’aggravamento del rischio di cui agli art. 6 e 7. L’inesatta o incompleta indicazione dei dati anagrafici dell’Assicurato, se rilevante ai fini delle prestazioni, comporta la rettifica, in base ai dati reali, delle somme dovute. Art. 5 Diritto di recesso Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata o telefax contenente gli elementi identificativi del contratto, compresa la Divisione a cui la polizza fa riferimento, da inviare a: LIGURIA VITA S.p.A. Ufficio Gestione Portafoglio Via Senigallia 18/2 – 20161 Milano MI Fax: 02.6402.9550 Il recesso libera entrambe le parti da ogni obbligazione derivante dal contratto, a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione di recesso, quale risulta dal timbro postale della relativa raccomandata o dalla data del telefax. Entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della comunicazione di recesso, dietro consegna dell’originale della polizza e delle eventuali appendici, la Società rimborsa al Contraente il premio versato, al netto di eventuali imposte, diminuito di Euro 50,00 a fronte delle spese sostenute, nonché diminuito di una quota dello stesso in proporzione al periodo nel quale le garanzie sono state in vigore. III) REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DELLA DURATA CONTRATTUALE Art. 6 Aggravamento del rischio per perdita dello stato di Non Fumatore Se l’Assicurato, dichiaratosi Non Fumatore al momento della conclusione del contratto, inizia o ricomincia a fumare, anche sporadicamente, il medesimo ed il Contraente sono tenuti a darne comunicazione alla Società entro 30 giorni mediante raccomandata o telefax. Dalla data della comunicazione, quale risulta dal timbro postale della raccomandata o dalla data del telefax, il capitale assicurato si riduce all’importo indicato nella scheda contrattuale sotto la denominazione “Capitale ridotto in caso di perdita dello stato di Non Fumatore”. Mod. LV83F - Ed. 12/2012 FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/11/2012 CONDIZIONIDIDIPOLIZZA POLIZZA CONDIZIONI PAGINA 2 di 9 In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze riguardanti il comportamento dell’Assicurato relativamente al fumo, la Società si riserva di applicare quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 c.c. Art. 7 Aggravamento del rischio per cambiamento di professione o di attività dell’Assicurato L’Assicurato e il Contraente sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Società – mediante raccomandata o telefax - ogni cambiamento di professione o di attività dell’Assicurato stesso. Qualora il cambiamento di professione o di attività comporti un aggravamento del rischio tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito alla conclusione del contratto, la Società non avrebbe dato il proprio consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, la Società stessa si riserva di applicare quanto previsto dall’art. 1926 c.c. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze riguardanti la professione o l’attività dell’Assicurato, oppure il suo eventuale cambiamento, la Società si riserva di applicare quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 c.c. Art. 8 Mancato pagamento dei premi: sospensione delle garanzie e risoluzione dell’assicurazione Il mancato pagamento anche di una sola rata di premio, trascorsi 30 giorni dalla relativa data di scadenza, comporta - a partire dalle ore 24 di quest’ultima data – la sospensione delle garanzie e, se queste non vengono riattivate ai sensi dell’art. 9, il contratto si risolve ed i premi già pagati restano acquisiti dalla Società in corrispettivo del rischio corso. Salvo quanto stabilito per l’entrata in vigore delle garanzie, se il decesso dell’Assicurato si verifica entro 30 giorni dalla data di scadenza della prima rata di premio rimasta insoluta, la somma dovuta dalla Società viene diminuita dell’importo della rata da recuperare. A giustificazione del mancato pagamento dei premi, il Contraente non può, in nessun caso, opporre che la Società non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all'incasso a domicilio. Art. 9 Ripresa del pagamento dei premi: riattivazione delle garanzie Entro 180 giorni dalla sospensione delle garanzie per mancato pagamento dei premi, il Contraente può riattivarle pagando le rate di premio arretrate aumentate degli interessi legali per il periodo intercorso fra ciascuna data di scadenza e quella di riattivazione. Trascorsi 180 giorni ed entro un anno dalla sospensione delle garanzie, la riattivazione può essere concessa dalla Società che, per decidere se accordarla, può richiedere nuovi accertamenti sanitari. La riattivazione ripristina, con effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento delle rate di premio arretrate aumentate degli interessi, il capitale assicurato per il medesimo importo che si sarebbe ottenuto qualora non si fosse verificato il mancato pagamento dei premi, fatte salve le esclusioni e le limitazioni esplicitamente previste per le garanzie. Art. 10 Cessione, pegno e vincolo Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti, per avere efficacia nei confronti della Società, devono risultare dalla scheda contrattuale o da appendice alla stessa ed essere firmati dalle parti interessate. Nel caso di pegno o vincolo, il recesso richiede l’assenso scritto del creditore o vincolatario. Art. 11 Duplicato di polizza In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale della polizza, il Contraente o gli aventi diritto possono ottenerne un duplicato a proprie spese e responsabilità. IV) BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ Art. 12 Beneficiari Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi: Mod. LV83F - Ed. 12/2012 FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/11/2012 CONDIZIONI DI POLIZZA PAGINA 3 di 9 * dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio; * dopo la morte del Contraente; * dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio. In tali casi il recesso e le operazioni di pegno o vincolo di polizza, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari. La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Società o disposte per testamento. Art. 13 Pagamenti della Società Tutti i pagamenti della Società in esecuzione del contratto vengono effettuati presso il domicilio della stessa o quello del competente intermediario incaricato, contro rilascio di regolare quietanza da parte degli aventi diritto e dietro consegna dell’originale della polizza e delle eventuali appendici. I pagamenti vengono effettuati previa richiesta alla Società sottoscritta dagli aventi diritto, completa di tutta la documentazione necessaria – da fornire alla Società tramite il competente intermediario incaricato - in relazione alla causa del pagamento richiesto (vedi allegato A). Qualora l’esame della suddetta documentazione evidenzi situazioni particolari o dubbie tali da non consentire la verifica dell’obbligo di pagamento o l’individuazione degli aventi diritto o l’adempimento agli obblighi di natura fiscale, la Società richiederà tempestivamente l’ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie. Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la somma corrispondente viene messa a disposizione degli aventi diritto entro 30 giorni dalla data in cui è sorto l’obbligo stesso, purché a tale data, come definita nelle presenti Condizioni contrattuali in relazione all’evento che causa il pagamento, la Società abbia ricevuto tutta la documentazione necessaria; in caso contrario, la somma viene messa a disposizione entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della suddetta documentazione completa. Decorso tale termine, ed a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto, calcolati secondo i criteri della capitalizzazione semplice, al tasso annuo pari al saggio legale tempo per tempo in vigore, anche agli eventuali fini ed effetti di cui all’art. 1224, 2° co., c.c.. V) ESCLUSIONI E LIMITAZIONI Art. 14 Esclusioni Sono esclusi dalla garanzia i casi di decesso derivanti direttamente o indirettamente da: • dolo del Contraente o del Beneficiario; • partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi; • atti contro la persona dell’Assicurato – compreso il rifiuto, comprovato da documentazione sanitaria, di sottoporsi a cure, terapie o interventi prescritti da medici - da lui volontariamente compiuti o consentiti, se avvenuti nei primi due anni dall’entrata in vigore delle garanzie o, trascorso questo periodo, nel primo anno dalla loro eventuale riattivazione accordata dalla Società. Qualora l’assicurazione sia emessa in sostituzione di uno o più precedenti contratti espressamente richiamati nella scheda contrattuale, il suddetto periodo di esclusione viene ridotto, per la parte di capitale già coperta da ciascun contratto sostituito, al corrispondente periodo di esclusione eventualmente non ancora trascorso sul contratto precedente, al momento della sua sostituzione; • atti di guerra, operazioni militari, partecipazione attiva dell’Assicurato a insurrezioni, sommosse e tumulti popolari; • uso di stupefacenti o di allucinogeni e abuso continuativo di alcolici o di farmaci, comprovati da documentazione sanitaria; • partecipazione a gare e corse di velocità, e relative prove e allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore; • incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio. In caso di decesso dell’Assicurato dovuto ad una di tali cause escluse dalla garanzia, il contratto si risolve ed i premi pagati restano acquisiti dalla Società. Mod. LV83F - Ed. 12/2012 FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/11/2012 CONDIZIONI DI POLIZZA PAGINA 4 di 9 Art. 15 Limitazioni La piena efficacia della garanzia per il caso di morte è subordinata alla circostanza che l’Assicurato si sia preventivamente sottoposto a visita medica e agli eventuali ulteriori accertamenti sanitari richiesti dalla Società. a) Nel caso che l’Assicurato, previo assenso della Società, abbia scelto di non sottoporsi a visita medica, la garanzia per il caso di morte è soggetta ad un periodo di carenza di 180 giorni dall’entrata in vigore delle garanzie, o dalla loro eventuale riattivazione accordata dalla Società. La suddetta limitazione di garanzia non si applica esclusivamente nel caso in cui il decesso avvenga per conseguenza diretta di una delle cause sotto specificate, purché sopravvenuta dopo l’entrata in vigore delle garanzie: • una delle seguenti malattie infettive acute: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica; • shock anafilattico; • Infortunio, inteso come il trauma prodotto all’organismo da causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni obiettivamente constatabili. Il periodo di carenza è esteso a cinque anni per il caso di decesso dovuto a infezione - inclusa la sieropositività - da qualsiasi virus di immunodeficienza umana (HIV) o sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e patologie collegate. b) Nel caso che l’Assicurato, pur essendosi sottoposto a visita medica, abbia rifiutato gli accertamenti sanitari richiesti per escludere eventuali infezioni – inclusa la sieropositività - da virus di immunodeficienza umana o sindrome da immunodeficienza acquisita e patologie collegate, la garanzia per il caso di decesso dovuto a tali cause è soggetta ad un periodo di carenza di sette anni. La limitazione (periodo di carenza) è operante solo se il punto a) o, rispettivamente, il punto b) è espressamente richiamato nella scheda contrattuale; in caso contrario la garanzia per il caso di morte si intende pienamente efficace. In caso di morte dell’Assicurato dovuta ad una causa per la quale, al momento del decesso, è operante il periodo di carenza, il contratto si risolve ed i premi pagati restano acquisiti dalla Società. Qualora l’assicurazione sia emessa in sostituzione di uno o più precedenti contratti espressamente richiamati nella scheda contrattuale, la durata delle suddette limitazioni viene ridotta, per la parte di capitale già coperta da ciascun contratto sostituito, ai corrispondenti periodi di carenza eventualmente non ancora trascorsi sul contratto precedente, al momento della sua sostituzione. VI) LEGGE APPLICABILE E FISCALITÀ Art. 16 Obblighi della Società e del Contraente, legge applicabile Gli obblighi contrattuali della Società e del Contraente risultano dall’originale della polizza e delle eventuali appendici firmate dalle parti. Per tutto quanto non disciplinato dal contratto valgono le norme della legge italiana. Art. 17 Foro competente Per le controversie relative al contratto è competente l’Autorità Giudiziaria del luogo in cui il Contraente o il Beneficiario ha la residenza o il domicilio. Art. 18 Tasse e imposte Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto. Mod. LV83F - Ed. 12/2012 FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/11/2012 CONDIZIONI DI POLIZZA PAGINA 5 di 9 CONDIZIONI INTEGRATIVE PER LA GARANZIA MORTE DA INFORTUNIO (assicurazione complementare valida solo se espressamente richiamata nella scheda contrattuale) Art. 1 Prestazioni assicurate Con la presente assicurazione complementare “Garanzia Morte da Infortunio” (G.I.), nella formula “duplice protezione” oppure “triplice protezione” scelta dal Contraente e indicata nella scheda contrattuale, la Società garantisce, insieme alle prestazioni dell’assicurazione principale, la corresponsione ai Beneficiari designati del Capitale G.I., al momento in cui si verifichi il decesso dell’Assicurato per causa diretta ed esclusiva di Infortunio, purché: • l’Infortunio sia avvenuto mentre il Contraente è al corrente con il pagamento dei relativi premi di cui all’art. 3, • il decesso sia avvenuto entro un anno dall’Infortunio stesso e mentre è in vigore l’assicurazione complementare; altrimenti, alla scadenza contrattuale l’assicurazione complementare si risolve ed i relativi premi pagati restano acquisiti dalla Società in corrispettivo del rischio corso. Per Infortunio si intende un trauma prodotto all’organismo da causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni obiettivamente constatabili. In funzione della formula prescelta, nella scheda contrattuale viene indicato: • se è operante la formula “duplice protezione”, un unico importo di Capitale G.I.; • se è operante la formula “triplice protezione”, sia un importo di Capitale G.I. garantito in caso di decesso per Infortunio stradale (Infortunio direttamente causato dalla circolazione stradale dei veicoli su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate) sia un importo di Capitale G.I. garantito in caso di decesso per Infortunio da altre cause. Il Capitale G.I. per Infortunio stradale è pari a due volte quello per Infortunio da altre cause. Il Capitale G.I. è di ammontare costante. Art. 2 Esclusioni Sono esclusi dalla garanzia prevista dalla presente assicurazione complementare tutti i casi di decesso derivanti direttamente o indirettamente da: • dolo del Contraente o del Beneficiario; • partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi; • atti contro la persona dell’Assicurato – compreso il rifiuto, comprovato da documentazione sanitaria, di sottoporsi a cure, terapie o interventi prescritti da medici - da lui volontariamente compiuti o consentiti; • atti di guerra, operazioni militari, partecipazione attiva dell’Assicurato a insurrezioni, sommosse e tumulti popolari; • atti di terrorismo; • contaminazioni chimiche o batteriologiche, trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, accelerazioni di particelle atomiche ed esposizione a particelle ionizzanti; • terremoti, inondazioni ed eruzioni vulcaniche; • uso di stupefacenti o di allucinogeni e abuso continuativo di alcolici o di farmaci, comprovati da documentazione sanitaria; • partecipazione a gare e corse di velocità, e relative prove e allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore; • pratica di sport pericolosi (ad esempio: paracadutismo e sport aerei in genere, pugilato, atletica pesante, lotta, tiro con armi da fuoco, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci alpinismo, sci acrobatico, discesa libera, bob, slittino, speleologia, alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, arrampicata libera, downhill, bungee-jumping, canoa fluviale, rafting, torrentismo, sport subacquei in genere, rugby, football americano, hockey su ghiaccio, sport equestri in genere, ecc.); • incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio; • trattamenti medici o chirurgici non resi necessari da Infortunio. In caso di decesso dell’Assicurato dovuto ad una di tali cause escluse dalla garanzia dell’assicurazione complementare, la corrispondente prestazione non è dovuta; l’assicurazione stessa si risolve ed i relativi premi pagati restano acquisiti dalla Società. Mod. LV83F - Ed. 12/2012 FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/11/2012 CONDIZIONI DI POLIZZA PAGINA 6 di 9 Art. 3 Premio Il premio annuo della presente assicurazione complementare, il cui ammontare costante è indicato nella scheda contrattuale, è parte integrante del premio complessivamente dovuto dal Contraente; è pertanto da esso indivisibile ed è soggetto alla stessa disciplina applicata al premio annuo dell’assicurazione principale, anche per quanto riguarda il mancato pagamento e la ripresa del pagamento. L’assicurazione complementare si risolve in tutti i casi in cui non è più dovuto il pagamento dei premi dell’assicurazione principale. Art. 4 Cambiamento di professione o di attività dell’Assicurato L’Assicurato e il Contraente sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Società – mediante raccomandata o telefax - ogni cambiamento di professione o di attività dell’Assicurato stesso. Qualora il cambiamento di professione o di attività comporti un aggravamento del rischio tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito alla conclusione del contratto, la Società non avrebbe dato il proprio consenso all’assicurazione complementare o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, la Società stessa si riserva di applicare quanto previsto dall’art. 1926 c.c. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze riguardanti la professione o l’attività dell’Assicurato, oppure il suo eventuale cambiamento, la Società si riserva di applicare quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 c.c. Art. 5 Recesso In caso di recesso dal contratto, insieme all’importo rimborsato al Contraente per l’assicurazione principale, vengono restituite le rate di premio versate per l’assicurazione complementare, diminuite di una quota delle stesse in proporzione al periodo nel quale le garanzie sono state in vigore. Inoltre, ad un qualsiasi anniversario della decorrenza del contratto il Contraente può recedere dalla presente assicurazione complementare mantenendo in vigore l’assicurazione principale. A seguito della comunicazione di recesso dall’assicurazione complementare, da inviare alla Società con lettera raccomandata o telefax almeno 90 giorni prima dell’anniversario considerato, l’assicurazione complementare stessa si risolve con effetto dalle ore 24 del suddetto anniversario ed il relativo premio non è più dovuto per gli anni successivi, fermo restando che i premi pagati restano acquisiti dalla Società. Art. 6 Richiamo alle Condizioni contrattuali Per tutto quanto non espressamente regolamentato dalle presenti Condizioni integrative si applicano, in quanto compatibili, le Condizioni contrattuali che disciplinano l’assicurazione principale Mod. LV83F - Ed. 12/2012 FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/11/2012 CONDIZIONI DI POLIZZA PAGINA 7 di 9 CONDIZIONI INTEGRATIVE PER LA GARANZIA DI FAMIGLIA (assicurazione accessoria valida solo se espressamente richiamata nella scheda contrattuale) Art. 1 Prestazioni assicurate Con la presente assicurazione accessoria “Garanzia di Famiglia” (G.F.), la Società garantisce, insieme alle prestazioni dell’assicurazione principale, la corresponsione del Capitale G.F. al momento in cui si verifichi il decesso della persona indicata quale Assicurato G.F. nella scheda contrattuale, purché: • il decesso sia avvenuto dopo la morte dell’Assicurato principale o nelle 24 ore immediatamente precedenti, e mentre è in vigore l’assicurazione accessoria, • al momento del decesso dell’Assicurato G.F. sopravviva almeno uno dei figli della coppia costituita dall’Assicurato principale e dall’Assicurato G.F. stesso; altrimenti, alla scadenza contrattuale l’assicurazione accessoria si risolve ed i relativi premi pagati restano acquisiti dalla Società in corrispettivo del rischio corso. Per il Capitale G.F. il beneficio è attribuito, in parti uguali, ai figli nati o nascituri della coppia sopra definita. Il Capitale G.F., di ammontare costante, è indicato nella scheda contrattuale. Art. 2 Esclusioni Sono esclusi dalla garanzia prevista dalla presente assicurazione accessoria tutti i casi di decesso derivanti direttamente o indirettamente da: • dolo del Contraente, del Beneficiario o dell’Assicurato principale; • partecipazione attiva dell’Assicurato G.F. a delitti dolosi; • atti contro la persona dell’Assicurato G.F. – compreso il rifiuto, comprovato da documentazione sanitaria, di sottoporsi a cure, terapie o interventi prescritti da medici - da lui volontariamente compiuti o consentiti, se avvenuti nei primi due anni dall’entrata in vigore delle garanzie o, trascorso questo periodo, nel primo anno dalla loro eventuale riattivazione accordata dalla Società; • atti di guerra, operazioni militari, partecipazione attiva dell’Assicurato G.F. a insurrezioni, sommosse e tumulti popolari; • uso di stupefacenti o di allucinogeni e abuso continuativo di alcolici o di farmaci, comprovati da documentazione sanitaria; • partecipazione a gare e corse di velocità, e relative prove e allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore; • incidente di volo, se l’Assicurato G.F. viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio. In caso di decesso dell’Assicurato G.F. dovuto ad una di tali cause escluse dalla garanzia dell’assicurazione accessoria, la corrispondente prestazione non è dovuta; l’assicurazione stessa si risolve ed i relativi premi pagati restano acquisiti dalla Società. Art. 3 Premio Il premio annuo della presente assicurazione accessoria, il cui ammontare costante è indicato nella scheda contrattuale, è parte integrante del premio complessivamente dovuto dal Contraente; è pertanto da esso indivisibile ed è soggetto alla stessa disciplina applicata al premio annuo dell’assicurazione principale, anche per quanto riguarda il mancato pagamento e la ripresa del pagamento. Comunque, il premio dell’assicurazione accessoria è dovuto purché siano contemporaneamente in vita l’Assicurato principale e l’Assicurato G.F. L’assicurazione accessoria si risolve in tutti i casi in cui non è più dovuto il pagamento dei premi dell’assicurazione principale, salvo il caso in cui il pagamento stesso termina in conseguenza del decesso dell’Assicurato principale. Art. 4 Recesso In caso di recesso dal contratto, insieme all’importo rimborsato al Contraente per l’assicurazione principale, vengono restituite le rate di premio versate per l’assicurazione accessoria, diminuite di una quota delle stesse in proporzione al periodo nel quale le garanzie sono state in vigore. Mod. LV83F - Ed. 12/2012 FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/11/2012 CONDIZIONI DI POLIZZA PAGINA 8 di 9 Inoltre, ad un qualsiasi anniversario della decorrenza del contratto il Contraente può recedere dalla presente assicurazione accessoria mantenendo in vigore l’assicurazione principale. A seguito della comunicazione di recesso dall’assicurazione accessoria, da inviare alla Società con lettera raccomandata o telefax almeno 90 giorni prima dell’anniversario considerato, l’assicurazione accessoria stessa si risolve con effetto dalle ore 24 del suddetto anniversario ed il relativo premio non è più dovuto per gli anni successivi, fermo restando che i premi pagati restano acquisiti dalla Società. Art. 5 Richiamo alle Condizioni contrattuali Per tutto quanto non espressamente regolamentato dalle presenti Condizioni integrative si applicano, in quanto compatibili, le Condizioni contrattuali che disciplinano l’assicurazione principale. Mod. LV83F - Ed. 12/2012 FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/11/2012 CONDIZIONI DI POLIZZA PAGINA 9 di 9 ALLEGATO A – PAGAMENTI DELLA SOCIETA’ E DOCUMENTI RICHIESTI Per tutti i pagamenti della Società devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli Aventi Diritto. I suddetti documenti nei diversi casi previsti sono i seguenti: per i pagamenti conseguenti all'esercizio del diritto di revoca della proposta di assicurazione o di recesso dal contratto: richiesta firmata dal Contraente; originale della proposta di assicurazione (in caso di revoca) oppure originale della polizza relativa al presente contratto con eventuali appendici (in caso di recesso). per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato: originale della polizza con eventuali appendici o dichiarazione di smarrimento della stessa; certificato anagrafico di morte; - elenco completo di tutti i Beneficiari della polizza e fotocopia fronte/retro di un loro documento valido (preferibilmente la carta identità) ; - richiesta liquidazione sottoscritta da ciascun Beneficiario maggiorenne con indicazione dell’IBAN o di ogni altro dato necessario per diversa modalità di pagamento; la richiesta deve contenere indicazione del codice fiscale, della professione svolta e dell’indirizzo del Beneficiario stesso. • • qualora l'Assicurato non abbia lasciato testamento: atto notorio da cui risulti che l'Assicurato è deceduto senza lasciare testamento e nel quale siano indicati, nel caso in cui risultino Beneficiari della polizza, i suoi Eredi Legittimi, la loro data nascita e capacità di agire e il loro grado di parentela con l'Assicurato (con la specifica indicazione che tali Eredi Legittimi sono gli unici e che non vi sono altri soggetti cui la legge attribuisce diritto o quote di eredità); qualora l'Assicurato abbia lasciato testamento: - copia autentica del testamento e/o verbale di pubblicazione e atto notorio in cui risulti che tale testamento è l'ultimo da ritenersi valido e non impugnato e in cui sono indicati, nel caso in cui risultino Beneficiari della polizza, i suoi Eredi Legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire e il loro grado di parentela con l'Assicurato (con la specifica indicazione che tali Eredi Legittimi sono gli unici e che non vi sono altri soggetti cui la legge attribuisce diritto o quote di eredità). In sostituzione dell’atto notorio, la Società accetta una dichiarazione sostitutiva autenticata. - in presenza di Beneficiari minorenni, decreto del Giudice Tutelare con il quale si autorizza l’esercente la potestà genitoriale o il tutore alla riscossione della quota relativa al minorenne stesso; - in caso di decesso conseguente ad infortunio, omicidio o suicidio, copia del verbale dell'Autorità competente che ha effettuato gli accertamenti relativi all’accaduto (Procura della Repubblica, Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Locale/Municipale) dal quale si desumano le circostanze che hanno provocato il decesso dell’Assicurato; - in caso di morte da malattia: a) copia integrale delle cartelle cliniche - comprensive di anamnesi remota - a Partire dal primo ricovero nel corso del quale fu diagnosticata la malattia causa di decesso dell’Assicurato e b) relazione dell’ultimo medico curante da redigersi su apposito modello rilasciato dalla Società. Al fine di verificare l'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento ed individuare gli Aventi Diritto, a seguito di specifiche esigenze la Società si riserva di richiedere ulteriore documentazione. I pagamenti verranno effettuati tramite accredito in conto corrente bancario ovvero, laddove non sia possibile, mediante emissione di assegno bancario o circolare non trasferibile . Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Società provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione sopra indicata. Decorso il termine dei trenta giorni sono dovuti gli interessi legali dallo scadere del termine stesso sino alla data di effettivo pagamento a favore degli Aventi Diritto. Mod. LV83F - Ed. 12/2012 FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/11/2012 ALLEGATOINTEGRATIVE A CONDIZIONI 1 di 6 Pagina 1PAGINA di 1 GLOSSARIO Aliquota di retrocessione Aliquota trattenuta Appendice (contrattuale) Assicurato Assicurazione Benchmark Beneficiario Capitale investito Capitale maturato Capitale nominale Capitale iniziale Clausola di riduzione Percentuale del rendimento dell’attività finanziaria sottostante il prodotto finanziario di capitalizzazione che individua il rendimento retrocesso, ossia il rendimento che, nell’ambito del meccanismo di rivalutazione periodica del capitale, concorre a definire il rendimento consolidato, ossia il rendimento che viene riconosciuto in via definitiva al contratto Percentuale del rendimento dell’attività finanziaria sottostante il prodotto finanziario di capitalizzazione che viene trattenuta dalla Società Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne o integrarne alcuni aspetti, in base a quanto concordato tra la Società e il Contraente. Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto: le prestazioni sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita. Può coincidere con il Contraente e/o con il Beneficiario. vedi "Contratto di assicurazione sulla vita". Parametro oggettivo di mercato coerente, in termini di composizione e di rischiosità, con la politica di investimento di un fondo ed a cui si può fare riferimento per confrontare il risultato di gestione Persona fisica o giuridica, designata dal Contraente, che riceve la prestazione contrattuale quando si verifica l'evento previsto. Può coincidere con il Contraente stesso e/o con l’Assicurato. Parte del premio versato che viene effettivamente investita dalla Società nella Gestione separata, Linea, Combinazione libera e/o in altra provvista di attivi. Esso è determinato come differenza tra il Capitale nominale e i costi di caricamento, nonché, ove presenti, gli altri costi applicati al momento del versamento del premio Capitale che il Beneficiaro designato ha il diritto di ricevere alla data di scadenza del contratto. Esso è determinato in base alla valorizzazione del Capitale investito, in corrispondenza della suddetta data, effettuata secondo le modalità previste dal meccanismo di rivalutazione del capitale Premio versato per l’investimento nella Gestione separata, Linea, Combinazione libera e/o in altra provvista di attivi, al netto delle spese di emissione Valore derivante dalla valorizzazione iniziale del Capitale investito al momento della sottoscrizione, in base al tasso tecnico Facoltà dell’Investitore-contraente di mantenere in vigore il contratto, per un capitale ridotto (valore di riduzione), pur sospendendo il pagamento dei premi. Il capitale si riduce in funzione dei premi versati e dei premi originariamente previsti, sulla base di apposite – eventuali – clausole contrattuali. Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione operante in applicazione di un’apposita Convenzione che l’Investitore-contraente stipula con la Società per i componenti di una collettività omogenea di individui, ciascuno dei quali potrà essere inserito nell’operazione con una propria posizione individuale (esempio: il datore di lavoro che stipula la collettiva per i propri dipendenti). Allocazione del Capitale investito tra diverse Gestioni interne separate e/o altre Combinazioni libere provviste di attivi, realizzata attraverso combinazioni libere delle stesse sulla base della scelta effettuata dall’Investitore-contraente Combinazioni predefinite (c.d. Allocazione del Capitale investito tra diverse Gestioni interne separate e/o altre Collettiva Mod. LV83F - Ed. 12/2012 FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/11/2012 GLOSSARIO PAGINA 1 di 8 linee di investimento o linee) Conflitto di interessi provviste di attivi, realizzata attraverso combinazioni predefinite delle stesse sulla base di una selezione effettuata dalla Società Insieme di tutte quelle situazioni in cui l’interesse della Società può risultare in contrasto con quello dell’Investitore-contraente CONSOB Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, la cui attività è rivolta alla tutela degli investitori, all’efficienza, alla trasparenza e allo sviluppo del mercato mobiliare italiano. Costi di caricamento Parte del premio versato dall’Investitore-contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Società. Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci o hanno efficacia limitata. Se l'evento oggetto del contratto avviene in tale periodo, la Società non corrisponde la prestazione assicurata o corrisponde una somma inferiore. Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi sostenuti dalla Società. Carenza Caricamenti Categoria Classe in cui viene collocato un fondo. La categoria viene definita sulla base dei fattori di rischio che la contraddistinguono, quali ad esempio la giurisdizione dell’emittente o la proporzione della componente azionaria (esempio: categoria azionaria, categoria bilanciata, categoria obbligazionaria). Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione operante in applicazione di un’apposita Convenzione che il Contraente stipula con la Società per i componenti di una collettività omogenea di individui, ciascuno dei quali potrà essere inserito nell’operazione con una propria posizione individuale (esempio: il datore di lavoro che stipula l'assicurazione collettiva per i propri dipendenti). Insieme di tutte quelle situazioni in cui l’interesse della Società può risultare in Conflitto di interessi contrasto con quello del Contraente. Meccanismo in base al quale vengono definitivamente acquisiti, con la Consolidamento periodicità stabilita, il rendimento attribuito al contratto e, quindi, la maggiorazione delle prestazioni conseguente alla rivalutazione. Persona fisica o giuridica che stipula il contratto con la Società e si impegna al Contraente versamento dei premi. Può coincidere con l'Assicurato e/o con il Beneficiario. Contratto con il quale la Società, a fronte del pagamento del premio, si Contratto di assicurazione impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita sulla vita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’Assicurato. Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione caratterizzato da un Contratto rivalutabile meccanismo di accrescimento delle prestazioni derivante dalla partecipazione al rendimento di una gestione interna separata. Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione che prevede sia Contratto multiramo prestazioni (o una componente delle stesse) con un meccanismo di accrescimento, tipico dei contratti rivalutabili, derivante dalla partecipazione al rendimento di una gestione separata, sia prestazioni (o una componente delle stesse) collegate al valore delle quote di un fondo interno della Società o di un OICR, tipiche dei contratti Unit linked Clausola contrattuale che, in caso di decesso dell'Assicurato, prevede il Controassicurazione pagamento di una somma commisurata ai premi pagati. Contratto che il Contraente stipula con la Società per concludere assicurazioni Convenzione sulla vita o capitalizzazioni in forma di collettiva. Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie Detraibilità fiscale assicurative che, secondo la normativa vigente, può essere portata in (del premio versato) detrazione delle imposte sui redditi. Data (Giorno) di valorizzazione Giorno lavorativo di riferimento per il calcolo del valore complessivo netto del fondo e conseguentemente del valore unitario delle quote del fondo stesso Collettiva Mod. LV83F - Ed. 12/2012 FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/11/2012 GLOSSARIO PAGINA 2 di 8 Determinazione Confronto tra il rendimento retrocesso e il tasso di rendimento minimo garantito ai fini del calcolo del rendimento consolidato riconosciuto all’Investitore-contraente Duration Durata finanziaria (espressa in anni) di un titolo, calcolata come media aritmetica ponderata delle scadenze future dei flussi di cassa generati dalle cedole e dal rimborso finale del titolo. Può essere usata come indicatore di rischio in quanto, normalmente, una duration maggiore si accompagna ad una volatilità maggiore del titolo. Frequenza di consolidamento Frequenza con la quale la Società riconosce in via definitiva al contratto il rendimento consolidato. Ogni rivalutazione periodica attribuita al contratto resta definitivamente acquisita e, pertanto, il capitale maturato al termine di ogni periodo di consolidamento non può decrescere Frequenza di determinazione Frequenza con la quale la Società confronta il rendimento retrocesso con il tasso di rendimento minimo garantito ai fini del calcolo del rendimento consolidato Fondo interno Fondo appositamente creato per contratti Unit linked, gestito separatamente rispetto al complesso delle altre attività della Società. Il patrimonio del Fondo interno è virtualmente suddiviso in quote Frequenza con la quale la Società confronta il rendimento retrocesso con il tasso di rendimento minimo garantito ai fini del calcolo del rendimento consolidato Frequenza con la quale la Società rileva il rendimento della Gestione separata, Linea, Combinazione libera ovvero dell’altra provvista di attivi Frequenza di determinazione Frequenza di rilevazione Garanzia (Assicurazione) complementare o accessoria Garanzia di rischio abbinata obbligatoriamente o facoltativamente alla garanzia principale. Garanzia (Assicurazione) di rischio Garanzia finalizzata alla protezione da rischi attinenti alla vita dell’Assicurato (ad esempio il decesso o l’invalidità), che prevede il pagamento della prestazione esclusivamente al verificarsi di tali eventi. Fondo appositamente creato per i contratti a prestazioni rivalutabili, gestito separatamente rispetto al complesso delle altre attività della Società. La rivalutazione delle prestazioni dipende dal rendimento ottenuto dalla gestione interna separata. Indice della rischiosità di un investimento finanziario (strumento finanziario o fondo), variabile da “basso” a “molto alto” a seconda delle caratteristiche dell’investimento e delle eventuali garanzie finanziarie previste Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche. Gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi. Soggetto (persona fisica o giuridica) iscritto nel Registro Unico elettronico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, incaricato dalla Società della presentazione e proposizione dei propri prodotti assicurativi e di capitalizzazione, nonché, se previsto dall’incarico, della conclusione e gestione dei relativi contratti. Frequenza con la quale la Società confronta il rendimento retrocesso con il tasso di rendimento minimo garantito ai fini del calcolo del rendimento consolidato Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo. Effetto in base al quale le variazioni di determinati parametri finanziari (esempio: prezzi di strumenti finanziari, indici, cambi) hanno un impatto ampliato sul valore dell’investimento. La presenza di tale effetto è connessa all’utilizzo di strumenti derivati Gestione interna separata Grado di rischio Imposta sostitutiva Intermediario incaricato Frequenza di determinazione ISVAP Leva finanziaria Mod. LV83F - Ed. 12/2012 FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/11/2012 GLOSSARIO PAGINA 3 di 8 Mercati regolamentati Modulo di proposta OICR OICR armonizzati Opzione Orizzonte temporale investimento consigliato Passaggio (c.d. switch) Perfezionamento del contratto Mercati finanziari caratterizzati da una specifica disciplina sull’organizzazione e sul funzionamento del mercato stesso (operatività, condizioni di accesso, regole di negoziazione, ecc.) e sottoposti ad un’autorità di vigilanza. Modulo sottoscritto dall’Iinvestitore-contraente con il quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il contratto di assicurazione o di capitalizzazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate Organismi di investimento collettivo del risparmio, in cui sono comprese le società di gestione dei fondi comuni d’investimento e le SICAV : OICR di diritto italiano ed estero assoggettati, ai sensi della legislazione comunitaria, ad una serie di regole comuni (società di gestione, politiche di investimento e documentazione di offerta), allo scopo di contenere i rischi e salvaguardare i sottoscrittori Clausola contrattuale secondo cui il Contraente può scegliere che la prestazione sia corrisposta in forma diversa da quella originariamente prevista. Ad esempio: l’opportunità di scegliere che il capitale sia convertito in una rendita vitalizia o, viceversa, di chiedere che la rendita vitalizia sia convertita in un capitale da pagare in unica soluzione. di Orizzonte temporale consigliato di permanenza nell’investimento finanziario. Tale orizzonte, espresso in termini di anni, è determinato in relazione al tempo necessario per recuperare i costi del prodotto avendo riguardo, tra l’altro, al tasso di rendimento minimo garantito previsto Operazione con cui l’Investitore-contraente effettua il disinvestimento da Gestioni interne separate, Linee, Combinazioni libere ovvero da altre provviste di attivi, e il contestuale reinvestimento del controvalore ricevuto in altre Gestioni interne separate, Linee, Combinazioni libere ovvero in altre provviste di attivi. Momento in cui avviene il pagamento del primo premio pattuito. Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione o di capitalizzazione. Prelievo in punti percentuali Modalità di prelievo sul rendimento rilevato, secondo cui la Società trattiene un margine (c.d. tasso di rendimento trattenuto) e determina in via residuale il assoluti rendimento retrocesso Polizza Prelievo percentuale Premio periodico Premio unico Premio versato Premio Modalità di prelievo sul rendimento rilevato, secondo cui il rendimento retrocesso e la quota-parte trattenuta dalla Società vengono determinati applicando rispettivamente un’aliquota di retrocessione e un’aliquota trattenuta al rendimento rilevato. Premio che l’Investitore-contraente si impegna a versare alla Società su base periodica per un numero di periodi definito dal contratto. Nel caso in cui la periodicità di versamento dei premi sia annua è anche detto premio annuo. Laddove l’importo del premio periodico sia stabilito dall’Investitore-contraente nel rispetto dei vincoli indicati nelle Condizioni contrattuali, esso è anche detto premio ricorrente. Premio che l’Investitore-contraente corrisponde in un’unica soluzione alla Società al momento della sottoscrizione del contratto. Importo versato dall’Investitore-contraente alla Società quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto. Il versamento del premio può avvenire nella forma del premio unico ovvero del premio periodico e possono essere previsti degli importi minimi di versamento. Inoltre, all’Investitore-contraente può essere riconosciuta la facoltà di effettuare successivamente versamenti aggiuntivi ad integrazione dei premi già versati. Importo che il Contraente si impegna a corrispondere alla Società - in unica soluzione o secondo un piano di versamenti prestabilito - quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione o di capitalizzazione. Mod. LV83F - Ed. 12/2012 FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/11/2012 GLOSSARIO PAGINA 4 di 8 Prescrizione Prestazione Prodotto finanziario capitalizzazione Prodotto finanziario capitalizzazione Provvista di attivi Progetto personalizzato Proposta Quietanza Quota Rating Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la Società si impegna a corrispondere al Beneficiario al verificarsi dell'evento previsto dal contratto. di Prodotto che lega la prestazione della Società all'andamento di una o più Gestioni interne separate (ovvero, meno frequentemente, in via alternativa o complementare, all’andamento di una o più altre provviste di attivi). Tale prodotto consente all’Investitore-contraente di ottenere a scadenza il rimborso del Capitale investito maggiorato delle rivalutazioni periodiche riconosciute sulla base del rendimento realizzato dalla/le suddetta/e Gestione/i, ed, eventualmente, anche di una valorizzazione iniziale calcolata in base al tasso tecnico. Le rivalutazioni riconosciute alla fine di ciascun periodo determinano il capitale all’inizio del periodo di rivalutazione successivo, secondo un meccanismo di consolidamento che garantisce l’acquisizione in via definitiva del capitale progressivamente maturato di Prodotto che lega la prestazione della Società all'andamento di una o più Gestioni interne separate (ovvero, meno frequentemente, in via alternativa o complementare, all’andamento di una o più altre provviste di attivi). Tale prodotto consente all’Investitore-contraente di ottenere a scadenza il rimborso del Capitale investito maggiorato delle rivalutazioni periodiche riconosciute sulla base del rendimento realizzato dalla/le suddetta/e Gestione/i, ed, eventualmente, anche di una valorizzazione iniziale calcolata in base al tasso tecnico. Le rivalutazioni riconosciute alla fine di ciascun periodo determinano il capitale all’inizio del periodo di rivalutazione successivo, secondo un meccanismo di consolidamento che garantisce l’acquisizione in via definitiva del capitale progressivamente maturato. Attivi destinati alla copertura di impegni assunti dalla Società e diversi da Gestioni interne separate. Il tasso di rendimento minimo garantito relativo a una provvista di attivi è soggetto ad una disciplina normativa differenziata in relazione alle varie tipologie di provvista Esemplificazioni dello sviluppo dei premi, delle prestazioni, dei valori di riduzione e di riscatto, elaborate in base a rendimenti finanziari ipotetici e secondo schemi stabiliti dall'ISVAP. Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il contratto in base alle caratteristiche ed alle condizioni prestabilite. Documento che prova l’avvenuto pagamento (esempio: quietanza di premio rilasciata dalla Società al Contraente a fronte del versamento del premio; quietanza di liquidazione rilasciata dal Beneficiario alla Società a fronte del pagamento della prestazione). Ciascuna delle parti (unit) di uguale valore in cui è virtualmente suddiviso un fondo; le prestazioni di un contratto Unit linked sono espresse in quote Indice di solvibilità e di merito di credito attribuito all’emittente (o all’eventuale garante) di attività finanziarie. Viene attribuito da apposite agenzie internazionali quali Moody’s, Standard&Poor’s e Fitch. Mod. LV83F - Ed. 12/2012 FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/11/2012 GLOSSARIO PAGINA 5 di 8 Recesso Diritto dell’Investitore-contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti. Rendimento consolidato Rendimento in base al quale la Società procede alla rivalutazione del capitale alle date di consolidamento previste dalla Condizioni contrattuali. Ogni rivalutazione periodica attribuita al contratto resta definitivamente acquisita e, pertanto, il capitale maturato al termine di ogni periodo di consolidamento non può decrescere. Il rendimento consolidato è tipicamente determinato in funzione del rendimento di una o più Gestioni interne separate al netto dei costi prelevati dalla Società e in funzione del tasso di rendimento minimo garantito e della c.d. frequenza di determinazione Rendimento attribuito) retrocesso (o Componente del rendimento rilevato che partecipa al calcolo del rendimento consolidato. Essa è tipicamente determinata in via residuale rispetto alla componente del rendimento rilevato trattenuta dalla Società. Rendimento rilevato Risultato conseguito dalla Gestione separata, Linea, Combinazione libera ovvero da altra provvista di attivi Revoca della proposta Possibilità, legislativamente prevista (salvo il caso di proposta-polizza), di interrompere la conclusione del contratto prima che la Società comunichi la sua accettazione, che determina l’acquisizione del diritto alla restituzione di quanto eventualmente pagato Riattivazione Riserva matematica Riscatto Rivalutazione Scheda contrattuale (di polizza) SICAV Scheda polizza) contrattuale Spese di emissione Facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle condizioni contrattuali, il versamento dei premi dopo una sospensione del loro pagamento. Avviene generalmente mediante il versamento del premio non pagato maggiorato degli interessi di ritardato pagamento. Importo che deve essere accantonato dalla Società per fare fronte agli impegni assunti contrattualmente. La legge impone Particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui viene investita. Facoltà dell’Investitore-contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore di riscatto risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni contrattuali Maggiorazione delle prestazioni, con la periodicità prestabilita, derivante dall’attribuzione di una quota del rendimento della gestione interna separata. Documento in cui vengono riportati i dati identificativi del Contraente, dell'Assicurato e del Beneficiario e dove sono indicati gli elementi che caratterizzano il contratto (il tipo, gli importi delle prestazioni, il premio, ecc.). Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, simili ai fondi comuni di investimento nella modalità di raccolta e nella gestione del patrimonio finanziario, ma differenti dal punto di vista giuridico e fiscale in quanto costituiti in forma di società di investimento a capitale variabile dotate di personalità giuridica e con patrimonio rappresentato da azioni anziché da quote (di Documento in cui vengono riportati i dati identificativi dell’Investitorecontraente, e del Beneficiario e dove sono indicati gli elementi che caratterizzano il contratto (il tipo, gli importi delle prestazioni, il premio, ecc.). Spese fisse (ad es. bolli) che la Società sostiene per l’emissione del prodotto finanziario Mod. LV83F - Ed. 12/2012 FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/11/2012 GLOSSARIO PAGINA 6 di 8 Sostituzione (Trasformazione) Modifica richiesta dall’Investitore-contraente, riguardante alcuni elementi del contratto (esempio: la durata, il tipo di garanzia o l’importo del premio), le cui condizioni vengono di volta in volta concordate tra l’Investitore-contraente e la Società che, comunque, non è tenuta a dar seguito alla richiesta di trasformazione. Strumento finanziario il cui valore è collegato al prezzo di mercato di uno Strumento derivato strumento sottostante (esempio: un'azione, un indice, una valuta o un tasso di interesse). Verificarsi dell’evento di rischio oggetto del contratto (ad esempio il decesso Sinistro dell’Assicurato), per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata. Società di diritto italiano specificamente autorizzate, cui è riservata la Società di Gestione del prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e degli investimenti Risparmio (SGR) Capacità del soggetto che ha emesso lo strumento finanziario, di poter far fronte agli impegni. Il grado di solvibilità di un emittente è misurato dal rating che gli viene attribuito Maggiorazione di premio richiesta dalla Società per le assicurazioni con Sovrappremio garanzie di rischio, nel caso in cui l’Assicurato superi i normali livelli di rischio, in relazione alle proprie condizioni di salute (soprapremio sanitario) o in relazione alle attività professionali o sportive svolte (soprapremio professionale o sportivo). Modifica richiesta dal Contraente, riguardante alcuni elementi del contratto Sostituzione (esempio: la durata, il tipo di garanzia o l’importo del premio), le cui condizioni (Trasformazione) vengono di volta in volta concordate tra il Contraente e la Società che, comunque, non è tenuta a dar seguito alla richiesta di trasformazione. Strumento finanziario il cui valore è collegato al prezzo di mercato di uno Strumento derivato strumento sottostante (esempio: un'azione, un indice, una valuta o un tasso di interesse). Operazione con la quale si trasferisce da un fondo ad un altro una parte o la Switch (Passaggio) totalità del controvalore delle quote attribuite al contratto Metodo di calcolo dell’imposta da applicare a redditi a formazione Tassazione separata pluriennale, previsto dal legislatore per evitare i maggiori oneri per il contribuente che deriverebbero dall’applicazione delle aliquote progressive dell’imposta sui redditi. Rendimento finanziario, annuo e composto, che è già compreso nel calcolo Tasso tecnico delle prestazioni assicurate iniziali. Tasso di rendimento minimo Tasso di rendimento che la Società garantisce sul Capitale investito. Può essere applicato (in tutto – e in tale ipotesi coincide con il tasso tecnico – o in garantito parte) ai fini della determinazione del Capitale iniziale, oppure può essere applicato periodicamente al capitale progressivamente maturato. Il valore massimo che la Società può assegnare al tasso di rendimento minimo garantito è soggetto ad apposita disciplina normativa. Tale disciplina è differenziata in relazione alla circostanza che il prodotto finanziario di capitalizzazione sia legato a Gestioni interne separate ovvero ad altre provviste di attivi. Margine sul rendimento di una o più Gestioni interne separate che la Società Tasso di rendimento non retrocede all’Investitore-contraente e trattiene per sé trattenuto Solvibilità dell’emittente (Merito creditizio) Total expenses ratio (TER) Indicatore che fornisce la misura dei costi che mediamente hanno gravato sul patrimonio del fondo, dato dal rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare, fra il totale dei costi posti a carico del fondo interno ed il patrimonio medio rilevato in coerenza con la periodicità di valorizzazione dello stesso. Turnover Indicatore del tasso annuo di movimentazione del patrimonio di un fondo, dato dal rapporto percentuale fra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto dell’investimento e disinvestimento delle quote Mod. LV83F - Ed. 12/2012 FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/11/2012 GLOSSARIO PAGINA 7 di 8 Unit linked Volatilità del fondo, e il patrimonio netto medio calcolato in coerenza con la frequenza di valorizzazione della quota. Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione a contenuto finanziario con prestazioni collegate al valore delle quote di un fondo interno della Società o di un OICR. Grado di variabilità nel tempo del valore di uno strumento finanziario; è un dato essenziale per valutare la rischiosità di un investimento Mod. LV83F - Ed. 12/2012 FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/11/2012 GLOSSARIO PAGINA 8 di 8 LIGURIA VIT A S.p.A . Sede Legale – 20161 Milano (MI) Via Senigallia 18/2 Tel. +39 02 6402.1 - Fax +39 02 6402.2331 - www.liguriavita.it Capitale sociale € 6.000.000,00 int. vers. - Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale 02062090267 - Partita I.V.A. 12976110150 - Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni sulla vita e della relativa riassicurazione con D.M. 4-6-1990 n. 18554 (G.U. 14-6-1990 n. 137) - Iscritta alla Sez. I dell’Albo Imprese presso l’Isvap al n. 1.00089 Società appartenente al gruppo assicurativo Fondiaria-SAI, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 030 - Direzione e coordinamento FONDIARIA-SAI S.p.A. PROPOSTA DI ASSICURAZIONE PER L’EMISSIONE DI POLIZZA VITA LIGURIA DOMANI TRANQUILLO ultimo aggiornamento: NOVEMBRE 2012 CONVENZIONE N. PROPOSTA N. Agenzia Codice Fiscale/Partita IVA 1 - CONTRAENTE Indirizzo Data di nascita CAP Età Comune Prov. Comune o Stato estero di nascita Professione (descrizione sintetica dell’attività svolta) Documento d’identificazione N. Rilasciato da Indirizzo CAP Data di nascita Prov. Codice ATECO il Codice Fiscale/Partita IVA Comune Prov. Comune o Stato estero di nascita Professione (descrizione sintetica dell’attività svolta) Documento d’identificazione N. Prov. Sesso Gruppo di attività Codice ATECO Rilasciato da Sesso Gruppo di attività in 2 – TITOLARE EFFETTIVO / DELEGATO (colui che stipula in nome e per conto del Contraente) in il Dichiaro che i dati relativi al Contraente sono da Firma del Rappresentante me forniti e che gli stessi corrispondono a verità. Codice Fiscale/Partita IVA Tipo di Delega 3 - ASSICURATO Indirizzo Data di nascita FAC SIMILE Cod. Sub./Prod. CAP Età Comune Prov. Comune o Stato estero di nascita Professione (descrizione sintetica dell’attività svolta) Documento d’identificazione N. Prov. Codice ATECO Rilasciato da Sesso Gruppo di attività in il 4 - BENEFICIARI Caso morte 5 – FORMA TARIFFARIA E PRESTAZIONE Tariffa - Descrizione Capitale assicurato 170 – 180 Assicurazione Temporanea per il Caso di Morte, a capitale e premio annuo costanti- non fumatori-fumatori La Tariffa prevede il pagamento ai Beneficiari designati del capitale assicurato in caso di morte dell’Assicurato e, pertanto, è richiesto l’accertamento dello stato di salute dell’Assicurato stesso. 6 – GARANZIE COMPLEMENTARI Garanzia A1 duplice protezione Garanzia A2 triplice protezione Garanzia famiglia Assicurato Garanzia Famiglia Mod. LV83P - Ed. 12/2012 FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/11/2012 Compresa / non compresa Compresa / non compresa Compresa / non compresa Sesso Data di Nascita Codice Fiscale MODELLO DI PROPOSTA PAGINA 1 di 4 PROPOSTA n. FAC SIMILE 7 - DECORRENZA - DURATA - FRAZIONAMENTO DEL PREMIO Decorrenza Durata contratto ANNI 8 - POLIZZE VITA IN VIGORE CON LA SOCIETÀ Polizza n. Polizza n. Scadenza Polizza n. Frazionamento del premio Polizza n. Polizza n. 9 - DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO SUL PROPRIO STATO DI SALUTE - NEL CASO CHE NON SI SIA SOTTOPOSTO A VISITA MEDICA - E SULLE ATTIVITÀ SPORTIVE E PROFESSIONALI Il contratto verrà emesso dalla Società in base alle dichiarazioni che seguono. Si ricorda che le dichiarazioni non veritiere, inesatte o incomplete possono compromettere l’efficacia della garanzia (art. 1892 e art. 1893 del Codice Civile). A - Dichiarazioni sullo stato di salute SI NO Ritiene di essere in precarie condizioni di salute? 1. Negli ultimi 5 anni è stato ricoverato in ospedali o case di cura per interventi chirurgici (ad esclusione di interventi di appendicectomia, adeno-tonsillectomia, erniotomia, meniscectomia, frattura degli arti, varici, chirurgia estetica, parto)? Ha subito cure o accertamenti, anche in regime di day-hospital, dai quali sia emersa una malattia cardiovascolare, disturbi circolatori, ipertensione, ictus, malattia del fegato quale epatopatia acuta o cronica, malattia polmonare, tumorale, del sangue, respiratoria, dell’apparato urogenitale, osteo-articolare, dell’apparato digerente, del sistema endocrino-metabolico quali diabete, malattie della tiroide? Ha effettuato negli ultimi 12 mesi esami di laboratorio da cui siano emersi valori fuori dalla norma? Ha fatto uso regolare e continuativo, o fa uso attualmente, di sostanze stupefacenti e/o di alcolici? Pressione arteriosa: i valori della pressione arteriosa sono al di fuori dei seguenti limiti? Minima: 60 - 90 Massima: 90 - 140 Costituzione: Altezza cm. Peso kg. 2. 3. 4. 5. 6. 7. B - Dichiarazioni sull’attività sportiva L’ATTIVITÀ SPORTIVA DA LEI PRATICATA LA ESPONE A PARTICOLARI RISCHI? (USO DI DELTAPLANO, PARAPENDIO E/O ULTRALEGGERI, PARACADUTISMO, ALPINISMO, SUBACQUEA, SPELEOLOGIA, VELA, AUTOMOBILISMO, MOTOCICLISMO, MOTONAUTICA, ECC.) C - Dichiarazioni sull’attività professionale IN RELAZIONE ALLA PROFESSIONE DICHIARATA, L’ASSICURANDO È ESPOSTO IN MODO CONTINUATIVO A PERICOLI? (AD ESEMPIO: ALTE TENSIONI, GAS, ACIDI, INFIAMMABILI, ESPLOSIVI, VELENI, LAVORI SVOLTI A NOTEVOLI ALTEZZE O PROFONDITÀ, ECC.) D – VISITA MEDICA IN RELAZIONE AL CAPITALE ASSICURATO, O SU ESPLICITA RICHIESTA, L’ASSICURATO SI È SOTTOPOSTO A VISITA MEDICA? ART.15 CLAUSOLA DI CARENZA – LIMITAZIONI AVVERTENZE a) b) le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione; prima della sottoscrizione del questionario,il soggetto di cui alla lettera a) deve verificare l’esattezza delle dichiarazioni riportate nel questionario; c) anche nei casi non espressamente previsti dalla Società, l’Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l’effettivo stato di salute, con evidenza del costo a suo carico. 10 - DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO SUL PROPRIO STATO DI SALUTE E SULLE ATTIVITÀ SPORTIVE E PROFESSIONALI L’Assicurando dichiara, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile che le relative notizie, da lui rese, sono conformi a verità, non avendo sottaciuto alcun elemento influente sulla valutazione del rischio. Dichiara, inoltre, di prosciogliere dal segreto professionale e legale i medici che possono averlo curato e/o visitato, nonché altre persone, strutture ospedaliere, case di cura, aziende sanitarie, ai quali la Società credesse in ogni tempo, di rivolgersi per ottenere informazioni, referti, cartelle cliniche e documentazione sanitaria in genere, acconsentendo in particolare, che tali informazioni ed atti sanitari siano dalla Società stessa, comunicati e sottoposti all’esame di persone o Enti, nei limiti delle necessità tecniche, statistiche, assicurative e riassicurative. 11 – PREMIO ANNUO E PRESTAZIONI ASSICURATE Garanzia Base Garanzia Morte da infortunio Garanzia Famiglia Sopr. Prof.le Professionale. Sopr. Sportivo Sopr. Sanitario In caso di morte dell’Assicurato prima della scadenza contrattuale, la Società garantisce, ai beneficiari designati, il pagamento del capitale assicurato, costante per tutta la durata del contratto. Il premio annuo pattuito è costante per tutta la durata contrattuale ed è dovuto non oltre il decesso dell’Assicurato. 12 - RATA DI PERFEZIONAMENTO Premio Garanzia Base Premio Garanzia Morte da Infortunio Di cui Soprappremi Professionale Sportivo Sanitario Costi di Frazionamento Diritti Imposte Premio Garanzia Famiglia Premio Totale di rata Di cui usufruibile per la detrazione d’imposta Le rate successive di premio, saranno versate ad ogni ricorrenza a partire dal 13- RECESSO DAL CONTRATTO (consentito solamente al Contraente di polizze individuali) Il Contraente ai sensi del D. lgs. 7 settembre 2005 n. 209, può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata o telefax contenente gli elementi identificativi del contratto. Il recesso libera entrambe le parti da ogni obbligazione derivante dal contratto, a decorrere dalle ore 24.00 del giorno di invio della comunicazione di recesso, quale risulta dal timbro postale della relativa raccomandata o dalla data del telefax. Entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della comunicazione di recesso, dietro consegna dell’originale della polizza e delle eventuali appendici, la Società rimborsa al Contraente il premio versato, diminuito di EUR 50,00 a fronte delle spese sostenute, nonché della parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto. Mod. LV83P - Ed. 12/2012 FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/11/2012 MODELLO DI PROPOSTA PAGINA 2 di 4 PROPOSTA n. FAC SIMILE Il Contraente dichiara inoltre di avere ricevuto dall’Intermediario, prima della sottoscrizione della Proposta : Il Fascicolo informativo mod. LV83F ed. 12/2012 di cui al Regolamento ISVAP n. 35 del 26/05/2010 relativo alla forma assicurativa suddetta, contenente i seguenti documenti : • Nota informativa • Condizioni Contrattuali • Glossario • Il presente modulo fac simile di proposta di averne preso visione e di accettarne i contenuti; Le informative precontrattuali e i documenti di cui all’art. 49, comma 2 del Regolamento ISVAP 16/10/2006 n. 5 del IL CONTRAENTE_______________________________________________________________________________________ Emesso in triplice esemplare in IL CONTRAENTE (data) L’ASSICURATO L’AGENTE GENERALE (timbro e firma se società) 14 - CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Preso atto dell’Informativa ricevuta, ai sensi degli Art. 23, 26 e 43 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196: acconsento al trattamento da parte del Titolare, nonché degli altri soggetti della Catena Assicurativa, dei dati personali sia comuni sia sensibili, che mi riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere con la Società assicuratrice; al trasferimento degli stessi dati dall’estero (Paesi UE e Paesi extra UE) __________ acconsento (*) al trattamento dei dati personali comuni che mi riguardano per finalità di profilazione della Clientela, d’informazione e promozione commerciale di prodotti e servizi di Società del Gruppo FONDIARIA –SAI, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli già ricevuti e di ricerche di mercato; al trasferimento degli stessi all’estero (Paesi UE e Paesi extra UE) per finalità di profilazione della Clientela d’informazione e promozione commerciale di prodotti e servizi di Società del Gruppo FONDIARIA –SAI, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli già ricevuti e di ricerche di mercato; (*) (ove l’interessato NON intenda dare il proprio consenso al trattamento e trasferimento all’estero dei suoi dati personali per finalità di profilazione della Clientela, d’informazione e promozione commerciale, nonché di indagine sul gradimento circa la qualità dei prodotti e/o servizi ricevuti e di ricerche di mercato, deve premettere la parola “NON” alla parola “acconsento”) Rimane fermo che il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa. IL CONTRAENTE L’ASSICURATO (timbro e firma se società) 15 - PAGAMENTO DEL PREMIO Dichiaro di aver ricevuto oggi ______________________ l’importo di € _______________relativo alla rata di perfezionamento a mezzo di: BANCOMAT / CARTA DI CREDITO ASSEGNO NON TRASFERIBILE N. __________________ DELLA BANCA _______________________________________ BONIFICO L’ESATTORE _________________________________________ cognome e nome) ________________________________ (firma) La prestazione ed il premio indicati potranno subire variazioni a seguito delle verifiche effettuale dalla Società in ordine alla corretta applicazione della tariffa. Mod. LV83P - Ed. 12/2012 FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/11/2012 MODELLO DI PROPOSTA PAGINA 3 di 4 PROPOSTA n. (FACSIMILE) QUESTIONARIO SULL'ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO OFFERTO A. INFORMAZIONI ANAGRAFICHE a1. Nome e Cognome a2. Data di nascita F. INFORMAZIONI SULLE ASPETTATIVE IN RELAZIONE AL CONTRATTO f1. Quali sono gli obbiettivi assicurativo-previdenziali che intende perseguire con la stipula del contratto? Risparmio / investimento B. INFORMAZIONI SULLO STATO OCCUPAZIONALE Previdenza/pensione complementare b1. Qual e' attualmente il suo stato occupazionale? Protezione assicurativa di rischio (morte, invalidità, non Occupato con contratto a tempo indeterminato autosufficienza) Occupato con contratto a tempo determinato f2. Quale orizzonte temporale si prefigge per la realizzazione degli Autonomo / Libero professionista obbiettivi? Pensionato Breve (<= 5 anni) Non occupato Medio (6 - 10 anni) Lungo (> 10 anni) C. INFORMAZIONI SULLE PERSONE DA TUTELARE c1. Lei ha eventuali soggetti da tutelare? (carichi familiari, altre f3. Intende perseguire i suoi obiettivi assicurativo-previdenziali attraverso: persone da tutelare, enti, aziende, ecc.) Versamenti periodici si Versamento unico no f4. Qual e' la sua propensione al rischio (e conseguentemente livello di possibile rendimento dell'investimento) relativamente al prodotto D. INFORMAZIONI SULL'ATTUALE SITUAZIONE proposto? ASSICURATIVA Bassa (non sono disposto ad accettare oscillazioni del d1. Attualmente possiede altri prodotti assicurativi vita? valore del mio investimento nel tempo e di conseguenza Risparmio/investimento accetto rendimenti modesti ma sicuri nel tempo) Previdenza/pensione complementare Media (sono disposto ad accettare oscillazioni modeste Protezione assicurativa di rischio (morte, invalidità, non del valore del mio investimento nel corso della durata autosufficienza) del contratto di conseguenza accetto probabili Nessuna copertura assicurativa vita rendimenti medi a scadenza del contratto o al termine dell'orizzonte temporale consigliato) E. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE FINANZIARIA Alta (sono disposto ad accettare possibili forti e2. Qual e' il suo patrimonio disponibile all'investimento? oscillazioni del valore del mio investimento nell’ottica di Fino a 5.000 € massimizzarne la redditività e nella consapevolezza che Da 5000 a 15000 € ciò comporta dei rischi) Oltre 15000 € f5. Qual e' la probabilita' di dover disinvestire la sua posizione nei primi anni di contratto? Bassa Alta f6. Qual è la sua conoscenza in materia di investimenti in strumenti finanziari? Bassa Media Alta DATA ___________________ FIRMA _______________________ DICHIARAZIONE DI RIFIUTO DI FORNIRE LE INFORMAZIONI RICHIESTE (Da sottoscrivere nel caso non si voglia dare risposta alle domande riportate nel questionario) DICHIARAZIONE DI VOLONTA’ DI ACQUISTO IN CASO DI POSSIBILE INADEGUATEZZA (Da sottoscrivere nel caso in cui il contratto, sulla base delle risposte fornite o meno dal cliente o sulla base di altre informazioni disponibili, non risulta o potrebbe non risultare adeguato) Dichiaro di non voler rispondere, in tutto o in parte, alle domande sopra riportate, consapevole che ciò ostacola la valutazione da parte dell’intermediario dell’adeguatezza del contratto alle mie esigenze assicurative. Dichiaro di essere stato informato dal sottoscritto intermediario dei motivi per i quali, sulla base delle informazioni da me fornite e di eventuali altre informazioni disponibili, la proposta assicurativa non risulta o potrebbe non risultare adeguata alle mie esigenze assicurative. Dichiaro altresì di voler comunque sottoscrivere il relativo contratto. DATA ___________________ FIRMA _____________________ DATA ________________ FIRMA ____________________ Firma dell’Intermediario ______________________________ Mod. LV83P - Ed. 12/2012 FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/11/2012 MODELLO DI PROPOSTA PAGINA 4 di 4 INFORMATIVA “PRIVACY” ai sensi dell’Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30.6.2003 n. 196) In conformità all’Art. 13 del Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196 (di seguito denominato Codice), la sottoscritta Società - in qualità di Titolare - La informa sull’uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti (Art. 7 del Codice) 1. Trattamento dei dati personali per finalità assicurative La Società tratta i dati personali da Lei forniti o dalla stessa già detenuti, per concludere, gestire ed eseguire il contratto da Lei richiesto, nonché gestire e liquidare i sinistri attinenti all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Nell’ambito della presente finalità il trattamento viene altresì effettuato per la prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali. In tal Caso, ferma la Sua autonomia personale, il conferimento dei dati personali da Lei effettuato potrà essere: a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile); b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri. Qualora Lei rifiuti di fornire i dati personali richiesti, la Società non potrà concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o gestire e liquidare i sinistri. 2. Trattamento dei dati personali per finalità promozionali/commerciali In Caso di Suo consenso i Suoi dati potranno essere utilizzati per finalità di propalazione della Clientela, di informazione e promozione commerciali di prodotti e servizi, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli da Lei già ricevuti e di ricerche di mercato. In tali casi il conferimento dei Suoi dati personali sarà esclusivamente facoltativo ed un Suo eventuale rifiuto non comporterà alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, precludendo solo l’espletamento delle attività indicate nel presente punto. 3. Modalità del trattamento dei dati Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, con modalità e procedure strettamente necessarie al perseguimento delle finalità sopra descritte; è invece esclusa qualsiasi operazione di diffusione dei dati. La Società svolge il trattamento direttamente tramite soggetti appartenenti alla propria organizzazione o avvalendosi di soggetti esterni alla Società stessa, facenti parte del settore assicurativo o correlati con funzioni meramente organizzative. Tali soggetti tratteranno i Suoi dati: a) conformemente alle istruzioni ricevute dalla Società in qualità di responsabili o di incaricati, tra i quali indichiamo gli Agenti della Società, i dipendenti o collaboratori della Società stessa addetti alle strutture aziendali nell’ambito delle funzioni cui sono adibiti ed esclusivamente per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa. L’elenco aggiornato dei responsabili è conoscibile ai riferimenti sotto indicati (*); b) in totale autonomia, in qualità di distinti Titolari. 4. a) b) Comunicazione dei dati personali I Suoi dati personali possono essere comunicati esclusivamente per le finalità di cui al punto 1 o per obbligo di legge agli altri soggetti del settore assicurativo (costituenti la c.d. catena assicurativa), quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici, di archiviazione od altri servizi di natura tecnico/organizzativa; banche depositarie per i Fondi Pensione; organismi associativi (ANIA e, conseguentemente, imprese di assicurazione ad essa associate) e consortili propri del settore assicurativo, ISVAP, Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione); inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 2 a Società del Gruppo FONDIARIA SAI (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti Mod. LV83F - Ed. 12/2012 FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/11/2012 INFORMATIVA PRIVACY PAGINA 1 di 2 disposizioni di legge), a Società specializzate in promozione commerciale, ricerche di mercato ed indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti. (*) L’elenco dei soggetti a cui sono comunicati i dati è conoscibile ai riferimenti sotto indicati . 5. Trattamento dei dati personali per le comunicazioni infragruppo in materia di antiriciclaggio In ottemperanza a quanto disposto dal Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento del 10 settembre 2009 “Misure relative alle comunicazioni fra intermediari finanziari appartenenti al medesimo gruppo in materia di antiriciclaggio”, La informiamo riguardo alla possibilità che le informazioni relative alle operazioni poste in essere dagli stessi interessati e ritenute “sospette” ai sensi dell’Art. 41, comma 1, del decreto n. 231 possano essere oggetto di comunicazione ad altre Società facenti parte del Gruppo Fondiaria - Sai (società controllanti, controllate e collegare, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) cui appartiene Liguria Vita S.p.A.. 6. Trasferimento di dati all’estero I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell’Unione Europea e verso paesi terzi rispetto all’Unione Europea. 7. Diritti dell'interessato Ai sensi dell’Art. 7 del Codice Lei potrà esercitare specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dalla Società la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. Per l’esercizio di tali diritti, nonché per conoscere l'elenco dei Responsabili del trattamento (*), Lei potrà rivolgersi al responsabile pro-tempore della Direzione IT di LIGURIA VITA S.p.A., Dott. Ivano Colombo, c/o Ufficio Privacy (fax 02.6402.8121). (*) elenco disponibile sul sito www.liguriavita.it e presso l’Ufficio Privacy Liguria Società di Assicurazioni S.p.A. e Liguria VITA S.p.A. (fax 02.6402.8121) LIGURIA VITA S.p.A. _________________________ Giorgio Marchegiani Mod. LV83F - Ed. 12/2012 FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/11/2012 INFORMATIVA PRIVACY PAGINA 2 di 2