“Il nuovo regime di verifiche periodiche per le attrezzature di lavoro”
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“Il nuovo regime di verifiche periodiche per le attrezzature di lavoro”
SETTORE RICERCA, CERTIFICAZIONE E VERIFICA Convegno “Il nuovo regime di verifiche periodiche per le attrezzature di lavoro” dr. ing. Francesco Boella Dipartimento Territoriale di Venezia 14 novembre 2012 Nuove modalità di effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro - BHR Treviso Hotel – Quinto di Treviso (TV) SOMMARIO Inquadramento normativo Disciplina delle modalità di effettuazione delle (prime) verifiche periodiche Modalità di richiesta di effettuazione delle prime verifiche periodiche Costituzione degli elenchi regionali INAIL dei Soggetti Abilitati SOMMARIO Inquadramento normativo Disciplina delle modalità di effettuazione delle (prime) verifiche periodiche Modalità di richiesta di effettuazione delle prime verifiche periodiche Costituzione degli elenchi regionali INAIL dei Soggetti Abilitati L’INAIL e il D.Lgs. n. 81/2008 L’art.9, al comma 6 lettera e) confermava all’ISPESL la titolarità delle “prime verifiche e verifiche di primo impianto di attrezzature di lavoro sottoposte a tale regime” L'art. 71, al comma 11, individuava l'ISPESL come titolare della prima verifica periodica delle attrezzature di lavoro di cui all'allegato VII del medesimo decreto Il Decreto Legge n. 78/2010, incorpora l'ISPESL nell’INAIL, trasferendone a quest’ultimo le competenze L’INAIL e il D.Lgs. n. 81/2008 La verifica eseguita dal “soggetto verificatore” durante “verifica di primo impianto o di messa in servizio” delle attrezzature e degli impianti assoggettati a tale regime riguarda: “l’accertamento della corretta installazione sull’impianto” L’INAIL e le verifiche di primo impianto Impianti e attrezzature di lavoro soggetti a verifica di messa in servizio da parte dell’INAIL •Attrezzature o insiemi a pressione installati e assemblati dall’utilizzatore sull’impianto (DM n. 329/04, artt. 1, 2 e 4) •Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell’acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 35 kW (DM 1/12/1975, art.22) •… INAIL – Settore Ricerca, Certificazione e Verifica D.Lgs. n. 81/2008 Lo scopo delle azioni previste dall’art. 71 comma 8 è quello di assicurare una “Corretta installazione” punto a) ed il “Funzionamento in sicurezza” punto b) dell’attrezzatura Stralcio della relazione di accompagnamento al Parlamento delle “disposizioni integrative e correttive” La modifica del comma 11 dell’art. 71 è stata richiesta dalle parti sociali tramite l’”avviso comune” […] “Nel riconoscere l’esistenza di criticità legate ai meccanismi delle verifiche […] ed in particolare, ai tempi delle attività devolute alle ASL ed all’ISPESL ed al fine di superarle, le parti propongono di modificare il secondo capoverso del citato comma 11 […]”. Dal punto di vista tecnico la modifica è diretta a consentire che operino in funzione di verifica delle attrezzature di lavoro individuate dalla norma non solo l’ISPESL e le ASL (i cui organici sono insufficienti a garantire un servizio adeguato), ai quali la verifica spetta in linea generale “in prima battuta”, ma anche agli organismi privati in possesso dei requisiti di legge. E’ stato in varie sedi sottolineato che gli organismi privati (i SOGGETTI ABILITATI) operano in qualità di incaricati di PUBBLICO SERVIZIO Obiettivi del legislatore Azzerare l’arretrato, cioè le verifiche periodiche inevase (con l’ausilio dei SA) Fornire certezza al datore di lavoro circa l’effettuazione delle verifiche periodiche entro i termini temporali di cui al comma 11 dell’art. 71 e cioè entro 60 gg. o 30 gg., rispettivamente a seconda che trattasi della prima delle verifiche periodiche (PVP) o delle verifiche periodiche successive alla prima (VPS) Art. 71 D.Lgs. 81/2008 11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall’INAIL che vi provvede nel termine di 60 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi provvedono nel termine di 30 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, con le modalità del comma 13. Art. 71 D.Lgs. 81/2008 12. Per l’effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l’ISPESL possono AVVALERSI del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione. 13. Le MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE periodiche di cui all’allegato VII, nonché i CRITERI PER L’ABILITAZIONE DEI SOGGETTI pubblici o privati di cui al comma precedente SONO STABILITI CON DECRETO del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. D.I. 11/4/2011 L’art. 71, c. 11,12,13 si applica … … alle sole attrezzature di lavoro elencate all’allegato VII … L’art. 71, c. 11,12,13 si applica … … L’art. 71, c. 11,12,13 si applica … Attrezzature di lavoro in all. VII in precedenza non soggette a verifica periodica: Ascensori e montacarichi da cantiere. Piattaforme autosollevanti su colonna. Carrelli semoventi a braccio telescopico. Idroestrattori a forza centrifuga che per parametri dimensionali (diametro del paniere) e di funzionamento (continuo/discontinuo, n°giri, materiali pericolosi) rientrano nel regime di verifica obbligatoria. Attrezzature di lavoro in all. VII in precedenza soggette a verifica periodica da parte delle Direzioni Provinciali del Lavoro (ex Decreto 4/3/82), ora di competenza INAIL/AUSL: Ponti sospesi. Carri raccoglifrutta. L’art. 71, c. 11,12,13 NON si applica … ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili (art. 13 e 14 D.P.R. 162/99), qualunque sia il luogo di installazione (luoghi di vita o di lavoro): verifiche biennali, affidate ad ASL (o ARPA) o agli organismi di certificazione notificati di cui al DPR 162/99 impianti di terra, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione (D.P.R. 462/2001), installati in luoghi di lavoro – verifiche biennali/quinquennali; in particolare, per gli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione ne è prevista anche l’omologazione (a norma dell’art. 5 comma 4 D.P.R. 462/2001), affidata in via esclusiva alle ASL/ARPA attrezzature in pressione, installate in luoghi diversi dai luoghi di lavoro – verifiche con scadenze diverse, affidate in via esclusiva alle ASL/ARPA impianti di riscaldamento centralizzati installati in edifici condominiali per i quali esista, a norma dell'art. 1129 del codice civile, l'obbligatorietà della nomina dell'amministratore oppure aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 100.000 kcal/h (art. 22 D.M. 1/12/1975) e che non ricadano nella definizione di attrezzatura di lavoro (art. 69 D.Lgs. 81/2008) – verifiche quinquennali, affidate in via esclusiva alle ASL/ARPA restando ferme le disposizioni già vigenti in materia di verifiche periodiche Inquadramento normativo Disciplina delle modalità di effettuazione delle (prime) verifiche periodiche Modalità di richiesta di effettuazione delle prime verifiche periodiche Costituzione degli elenchi regionali INAIL dei Soggetti Abilitati DI 11.04.2011 “Verifiche periodiche” ex art. 71, c. 13 D.Lgs. 81/2008 il MLPS di concerto con il MS e il MSE sentita la CPSRePA DI 11.04.2011 “Modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’allegato VII e criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati” Entrata in vigore Il decreto 11.04.11 è entrato in vigore 390 giorni dopo la pubblicazione nella G.U. (23 maggio 2012), fatta eccezione per l’allegato III*, che è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del medesimo decreto nella G.U. (30 aprile 2011). * Modalità per l’abilitazione, il controllo e il monitoraggio dei soggetti di cui all’allegato 1 Le attrezzature In particolare, il decreto 11 aprile 2011 stabilisce 3 famiglie di attrezzature soggette alla verifica periodica: Gruppo SC: apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano e idroestrattori a forza centrifuga Gruppo SP: sollevamento persone Gruppo GVR: Gas, Vapore, Riscaldamento Le verifiche periodiche …? In generale, le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro sono attività tecniche specialistiche di prevenzione, finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, accertando in particolare: •la conformità alle modalità di installazione previste nelle istruzioni d’uso •lo stato di manutenzione e conservazione •il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell’attrezzatura di lavoro •l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo Pertanto, le verifiche periodiche non sono collaudi, né omologazioni. La prima verifica periodica …? La prima verifica periodica (PVP) prevede, di diverso rispetto alle verifiche periodiche successive (VPS), la compilazione della scheda tecnica di identificazione dell’attrezzatura (all. IV D.M. 11/4/2011) che servirà alla registrazione dei dati identificativi e delle caratteristiche tecniche principali della attrezzatura, allo scopo di costituire un riferimento per le verifiche periodiche successive Chi effettua le verifiche periodiche … soggetti titolari della funzione INAIL Settore Ricerca, Certificazione e Verifica per la prima verifica periodica ASL competente territorialmente, per le verifiche periodiche successive alla prima Agenzie Regionali Protezione Ambiente, nelle regioni ove sono state attribuite loro le funzioni in virtù di provvedimenti locali soggetti pubblici e privati abilitati (SA), di cui si avvalgono i soggetti titolari della funzione, o a cui si rivolgono direttamente i datori di lavoro quando il soggetto titolare della funzione non abbia effettuato la verifica nei termini previsti altri soggetti pubblici (DPL, ASL, INAIL, ARPA), previo accordi con i soggetti titolari della funzione il datore di lavoro deve sempre richiedere la verifica periodica al soggetto titolare della funzione Datore di lavoro Richiede la P.V.P. all’INAIL ed indica un Soggetto Abilitato dall’elenco regionale istituito presso l’Inail Richiede le V.P.S. all’ASL ed indica un Soggetto Abilitato no no Risposta entro 60 gg. dalla richiesta Il DL si rivolge direttamente ad un S.A. dell’elenco regionale si … … Risposta entro 30 gg. dalla richiesta si … l’INAIL procede direttamente l’INAIL procede con accordi (ASL-DPL) condizionati ai principi di economicità della PA si si no verifica entro 60 gg. dalla richiesta si l’INAIL si avvale del Soggetto Abilitato scelto dal D.d.L. verifica entro 60 gg. dalla richiesta no … Il D.d.L. si rivolge direttamente ad un S.A. nella regione … Il D.d.L. si rivolge direttamente ad un S.A. nella regione L’INAIL comunica alla Commissione di Abilitazione esamina sospende cancella Obblighi del datore di lavoro Il datore di lavoro è responsabile dell’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro impiegate e pertanto deve inoltrare la richiesta e ottemperare a tutti gli obblighi previsti, finalizzati all’effettuazione delle verifiche periodiche Il datore di lavoro che mette in servizio, successivamente al 23 maggio 2012, un’attrezzatura di lavoro fra quelle riportate nell’Allegato VII del D.Lgs. 81/08, ne dà immediata comunicazione all’INAIL territorialmente competente, che assegnerà all’attrezzatura un numero di matricola comunicandolo al datore di lavoro Per le attrezzature di lavoro messe in servizio prima del 23 maggio 2012 e già soggette a verifiche periodiche prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08, restano ferme le procedure in vigore (art. 6 D.M. 329/2004, DPR 459/1996 art. 11 comma 3 e D.Lgs. 17/2010 art. 18, Circolare M.I.C.A. n. 162054 del 25/06/1997) (*) (*) Per i carrelli semoventi a braccio telescopico, le piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne, gli ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente e gli idroestrattori a forza centrifuga, di cui all'allegato VII del decreto legislativo n. 81/08, già in servizio al 23 maggio 2012, la richiesta di prima verifica periodica costituisce adempimento dell'obbligo di comunicazione all'INAIL per l’assegnazione del numero di matricola Riguardo le scadenze … per la determinazione della scadenza della prima verifica periodica è opportuno considerare la data di “messa in servizio” coincidente con la data di denuncia di installazione prevista da: • DPR 459/1996, Circ. M.I.C.A. n. 162054 del 25/06/1997 per i gruppi SC e SP • DM 329/04 per le attrezzature a pressione per il gruppo GVR. la comunicazione di messa in servizio / denuncia di installazione di un’attrezzatura presso il Dipartimento INAIL territorialmente competente non corrisponde alla richiesta di prima verifica periodica Obblighi del datore di lavoro Il datore di lavoro deve: •richiedere la verifica periodica al soggetto titolare della funzione, indicando contestualmente il Soggetto Abilitato pubblico o privato, iscritto nell’elenco locale dei soggetti abilitati, tenuto dal soggetto titolare della funzione o, nel caso delle ASL e ove previsto da apposito provvedimento regionale ai sensi dell’art. 2 comma 4 del D.M. 11/4/2011, dalla Regione di appartenenza, di cui il soggetto titolare si avvale, qualora non sia in grado di provvedere direttamente con le proprie risorse o attraverso gli altri soggetti pubblici (DPL, ASL, INAIL, ARPA) con cui il soggetto titolare si sia eventualmente accordato Obblighi del datore di lavoro Il datore di lavoro deve: •richiedere la prima verifica periodica con congruo anticipo rispetto alla scadenza e in ogni caso almeno 60 giorni prima della scadenza (analogamente deve richiedere le verifiche periodiche successive alla prima con congruo anticipo rispetto alla scadenza e in ogni caso almeno 30 giorni prima della scadenza). Nella richiesta di verifica, il datore di lavoro deve comunicare il luogo presso il quale è disponibile l'attrezzatura per l'esecuzione della verifica.(*) (*) Per i carrelli semoventi a braccio telescopico, gli ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente e gli idroestrattori a forza centrifuga, messi in servizio in assenza di direttiva di prodotto specifica, dovrà essere attestata da parte del datore di lavoro o da persona competente da lui incaricata la conformità della macchina ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V del D.Lgs. n. 81/08: tale attestazione dovrà essere allegata alla richiesta della prima delle verifiche periodiche. Obblighi del datore di lavoro Il datore di lavoro deve: • mettere a disposizione del verificatore il personale occorrente, sotto la vigilanza di un preposto che sovraintende alle operazioni, e i mezzi necessari per l'esecuzione delle operazioni stesse, esclusi gli apparecchi di misurazione. Deve altresì tenere presso il luogo in cui l'attrezzatura viene utilizzata la documentazione concernente le verifiche, prevista dall’allegato II del D.M. 11/4/2011, e la relativa denuncia di cui al decreto ministeriale 12 settembre 1959 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o la relativa comunicazione di messa in servizio di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 459 del 24 luglio 1996 e s.m.i. • comunicare al Dipartimento INAIL competente per territorio la cessazione dell'esercizio, l'eventuale trasferimento di proprietà dell'attrezzatura di lavoro e lo spostamento delle attrezzature per l'inserimento in banca dati. Prerogative e Obblighi del datore di lavoro Il datore di lavoro: •può avvalersi direttamente di un soggetto pubblico o privato dell’elenco regionale, qualora il soggetto titolare non abbia provveduto ad effettuare la verifica periodica entro i termini di 60 giorni per l’INAIL (o di 30 giorni per le ASL) dalla richiesta di verifica (direttamente o a sua volta avvalendosi del soggetto abilitato indicato dal datore di lavoro nella richiesta di verifica). In questo caso, il datore di lavoro è tenuto a comunicare al soggetto titolare della funzione il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato, incaricato della verifica; tale nominativo può anche essere diverso da quello indicato nella richiesta di verifica al soggetto titolare della funzione. Inquadramento normativo Disciplina delle modalità di effettuazione delle (prime) verifiche periodiche Modalità di richiesta di effettuazione delle prime verifiche periodiche Costituzione degli elenchi regionali INAIL dei Soggetti Abilitati La circolare MLPS n. 11/2012 OGGETTO: D.M. 11.04.11 … - Chiarimenti. 1. Modalità di richiesta delle verifiche periodiche ai soggetti titolari di funzione (completezza e decorrenza dei termini) 2. Scelta del SA (elenco istituito presso il soggetto titolare della funzione) 3. Interruzione o sospensione dei termini temporali (forza maggiore, ulteriori controlli, etc.) 4. Attivazione del SA da parte del soggetto titolare della funzione (tempestività) 5. Modulistica (all. IV del D.M. 11/04/11) 6. Tariffazione delle verifiche periodiche Requisiti minimi per richiesta di verifica la ricevibilità della • La richiesta di verifica periodica delle attrezzature di lavoro, di cui all’art. 71 comma 11 D.Lgs. 81/2008, può essere considerata valida ai fini della decorrenza dei termini se contiene almeno i seguenti elementi: •ove trasmessa su supporto cartaceo, deve essere su carta intestata dell’impresa utilizzatrice (o di soggetto espressamente delegato dal datore di lavoro dell’impresa utilizzatrice) o provvista di timbro della stessa impresa, ed essere firmata dal richiedente •deve riportare l’indirizzo completo presso cui si trova l’attrezzatura di lavoro da verificare, nonché i dati fiscali (sede legale, codice fiscale, partita IVA) ed i riferimenti telefonici … Requisiti minimi per richiesta di verifica la ricevibilità della … •deve contenere i dati identificativi dell’attrezzatura di lavoro (matricola ENPI o ANCC o ISPESL o INAIL o, nel caso di ponti sospesi muniti di argani e di carri raccogli frutta, del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale; numero di fabbrica e costruttore, ove non sia disponibile la matricola; tipologia di attrezzatura di lavoro) •deve essere indicato il soggetto abilitato individuato, ai sensi dell’art. 2 comma 2 D.M. 11/4/2011. Il datore di lavoro dovrà individuare tale soggetto tra quelli iscritti nell'elenco dei soggetti abilitati di cui all’art. 2 comma 4 del D.M. 11 aprile 2011 •data di richiesta (vedi seg. Decorrenza dei termini) Decorrenza dei termini Lettera raccomandata Data di consegna della A.R. raccomandata A.R. riportata sulla ricevuta Fax Data di invio del fax Email con casella di Data di invio della email posta certificata (PEC) Portale INAIL Posta ordinaria raccomandata semplice Data della transazione on-line o Data del protocollo di ricezione Interruzione o sospensione dei termini Qualora alla data concordata, l’attrezzatura di lavoro non possa essere sottoposta a verifica per cause indipendenti dalla volontà del verificatore (p.es. indisponibilità dell’attrezzatura di lavoro o del personale occorrente o dei mezzi necessari per l'esecuzione delle operazioni o cause di forza maggiore), i termini temporali di cui all’art. 2, comma 1 del D.M. 11.04.2011 si interrompono. Tali cause dovranno essere comprovabili ed adeguatamente documentate. Analogamente, qualora nel corso della verifica periodica si renda necessario acquisire ulteriore documentazione od effettuare, a supporto delle verifiche, controlli non distruttivi, indagini supplementari, prove di laboratorio o attività ad elevata specializzazione, il verificatore dovrà richiedere per iscritto la documentazione o le attività richieste al fine di completare la verifica, con sospensione dei termini dei 60/30 giorni dalla richiesta, sino a quando l’ulteriore documentazione non sia stata prodotta o non siano state effettuate le suddette attività a supporto delle verifiche. Attivazione del soggetto abilitato da parte del soggetto titolare della funzione Nel caso in cui il soggetto titolare si avvalga del soggetto abilitato indicato dal datore di lavoro ed iscritto nell’elenco locale di cui all’articolo 2, comma 4 del D.M. 11.04.2011, fermi restando i termini temporali di cui all’articolo 2, comma 1 dello stesso decreto, riferiti alla data di richiesta del datore di lavoro, il soggetto titolare della funzione dovrà attivare il soggetto abilitato il più tempestivamente possibile, dandone contestuale comunicazione al datore di lavoro. Ai sensi dell’articolo 2, comma 5 del D.M. 11.04.2011, il soggetto abilitato è obbligato a rispettare i suddetti termini temporali; in caso contrario, ove si rilevi un comportamento anomalo del soggetto abilitato, il soggetto titolare della funzione potrà effettuare la segnalazione alla Commissione di cui all’allegato III del D.M. 11.04.2011, ai sensi del punto 5.3 dello stesso allegato. Tariffe Nel caso di verifiche effettuate da INAIL, ASL, ARPA, o tramite accordi (e quindi entro i termini di 60 o 30 gg) una quota pari al 15% delle tariffe definite dal soggetto pubblico titolare della funzione è destinata a coprire i costi legati all’attività di CONTROLLO dell’operato dei soggetti abilitati, all’attività amministrativa, di controllo, di monitoraggio, di costituzione, di gestione e di mantenimento della BANCA DATI informatizzata; la rimanente quota resta di spettanza del SA che ha effettuato la verifica. Tariffe Nel caso di verifiche effettuate da soggetti abilitati di cui all’elenco dell’allegato III (e quindi decorsi i termini) : a) il datore di lavoro comunica al soggetto titolare della funzione il nominativo del SA, pubblico o privato, incaricato della verifica; b) i compensi dovuti al SA, pubblico o privato, non possono differire, in eccesso o in difetto, di oltre il 15% dalle tariffe applicate dal soggetto titolare della funzione (o dal decreto di prossima emanazione); c) il SA, pubblico o privato, che è stato incaricato dal datore di lavoro della verifica, corrisponde all’INAIL una quota pari al 5% della tariffa stabilita dal soggetto titolare della stessa funzione per la gestione ed il mantenimento della banca dati informatizzata. Inquadramento normativo Disciplina delle modalità di effettuazione delle (prime) verifiche periodiche Modalità di richiesta di effettuazione delle prime verifiche periodiche Costituzione degli elenchi regionali INAIL dei Soggetti Abilitati Soggetti pubblici e privati abilitati: iscrizione negli elenchi locali • i soggetti pubblici e privati abilitati, già iscritti nell’elenco nazionale dei soggetti abilitati, tenuto dal Ministero del Lavoro, possono richiedere l’iscrizione nell’elenco locale tenuto dai soggetti titolari della funzione (INAIL e ASL). Ove previsto da apposito provvedimento regionale, l'elenco locale può essere istituito, anziché presso le singole ASL, su base regionale • l’iscrizione nell’elenco locale è soggetta alla verifica del possesso dell’abilitazione ad effettuare le verifiche per la specifica tipologia di attrezzatura di lavoro nella Regione in cui tale iscrizione viene richiesta. • i S.A. dovranno comunicare organigramma generale, elenco dei verificatori, responsabile tecnico e sostituto • con l'iscrizione all'elenco locale, il soggetto abilitato si impegna al rispetto dei termini temporali • ove sussistano motivi di possibile esclusione dall’iscrizione nell’elenco locale, il soggetto titolare della funzione deve darne comunicazione alla Commissione di cui all’allegato III del D.M. 11/4/2011 Il portale INAIL RICHIESTE DI VERIFICA Alcune informazioni sull’entrata in vigore del DM 11/4/2011, le nuove procedure di verifica, l’elenco nazionale dei soggetti abilitati, il modulo per le richieste di verifica all’INAIL, ecc.. sono state inserite nel Portale INAIL all’indirizzo: http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_ nfpb=true&_pageLabel=PAGE_SICUREZZA&nextPage=Verifica _impianti_e_attrezzature/index.jsp IL PORTALE INAIL - Sicurezza sul lavoro - Verifica impianti e attrezzature I soggetti abilitati che hanno fatto domanda e sono stati iscritti nell’elenco dell’INAIL sono visionabili allo stesso indirizzo Il portale INAIL e il PuntoCliente Grazie per l’attenzione