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LA CEDOLARE SECCA:
LA CEDOLARE SECCA:
soggetti interessati, ambito oggettivo e base imponibile
Art. 3 DLGS. 14.3.2011, n. 23
Provvedimento direttoriale 7 aprile 2011
C.M. 1.6.2011, N. 26/E
Dott. Stefano Spina
LA CEDOLARE SECCA
ASPETTI GENERALI
Obiettivo
Strumenti
Emersione delle locazioni non dichiarate
•
Tassazione agevolata
•
Inasprimento delle sanzioni
2
LA CEDOLARE SECCA
QUADRO NORMATIVO E PRASSI
Norma
Art. 3 del DLgs. 14.3.2011, n. 23
Attuazione
Provvedimento Agenzia delle Entrate del
7.4.2011, n. 55394
Entrata in vigore
7 aprile 2011
Ris. 25.5.2011 n.59 – codici tributi
Prassi
C.M. 1.6.2011, n. 26/E – primi commenti
Mod. 730/2012 - UNICO 2012
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LA CEDOLARE SECCA
ASPETTI GENERALI
Art. 3, co. 2, D.Lgs. 23/2011:
La cedolare secca costituisce un regime fiscale alternativo rispetto a quello
ordinario, utilizzabile mediante opzione (modello SIRIA oppure modello 69).
• Facoltà esercitabile da ciascun comproprietario o titolare di diritto reale.
• Facoltà esercitabile in relazione a ciascun immobile posseduto, anche se
il contratto è unico per più immobili.
• Facoltà che non fa venir meno l’obbligo di registrazione del contratto (o
comunicazione della proroga o della risoluzione).
Stante l’autonomia di ogni singola opzione riferita al singolo comproprietario,
la medesima abitazione, nel corso di uno stesso periodo di imposta, può
generare sia redditi fondiari assoggettati ad IRPEF che redditi assoggettati
alla cedolare secca.
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LA CEDOLARE SECCA
CARATTERISTICHE DEL TRIBUTO
La cedolare secca sostituisce:
• l’IRPEF e le relative addizionali dovute sul reddito fondiario,
• l’imposta di registro dovuta, anche in caso di registrazione tardiva, su:
- registrazione iniziale,
- annualità successive,
- proroga e risoluzione del contratto.
• l’imposta di bollo.
Non risultano dovuti i tributi speciali per il rilascio degli originari con la ricevuta
di registrazione.
Circ. 1.6.2011 n.26 ( 4.2) e Ris 14.3.2012 n.24.
Rimane dubbio il pagamento dell’imposta in caso di “cessione del contratto”.
Si ritiene che si debba far riferimento all’esercizio dell’opzione nei confronti
del subentrante.
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LA CEDOLARE SECCA
REQUISITO OGGETTIVO
− È applicabile solo alle locazioni di immobili abitativi, e loro pertinenze,
locati ad uso abitativo.
− È applicabile alle seguenti tipologie di contratti:
• contratti “canale libero” (4+4), di cui all’art. 2, co. 1, della Legge
431/98;
• contratti “concordati” (3+2) di cui all’art. 2, co. 3 della Legge 431/98,
aventi ad oggetto abitazioni site nei Comuni indicati nell’art. 1, co. 1,
lett. a) e b), del DL 551/88, e nei Comuni ad alta tensione abitativa
individuati dal CIPE;
• contratti transitori e verso studenti universitari di cui all’art.5 L.431/98
• contratti disciplinati dagli artt. 1571 ss. del C.C. quali:
o locazioni di immobili censiti nelle categorie catastali A/1, A/8 o
A/9;
o locazioni turistiche, anche se di durata inferiore a 30 giorni, e
quindi non soggette ad obbligo di registrazione.
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LA CEDOLARE SECCA
REQUISITO OGGETTIVO – C.M. N. 26/E
Sono considerati “ad uso abitativo” gli immobili:
• censiti nel catasto dei fabbricati nella categoria catastale A (con esclusione
dell’A/10);
• quelli per i quali è stata presentata la domanda di accatastamento in tale
categoria.
Sono esclusi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo:
• utilizzati, di fatto, come ufficio o con usi diversi da quello di abitazione,
• o ad uso promiscuo.
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LA CEDOLARE SECCA
PERTINENZE – C.M. N. 26/E
Il DLgs 23/2011 estende il regime agevolato anche alle pertinenze:
• purché locate congiuntamente all’abitazione,
• senza limiti numerici o di tipologia.
La Circ. 26/2011 estende l’agevolazione alle pertinenze locate con atto
separato purché:
• il contratto di locazione della pertinenza sia successivo a quello
dell’abitazione;
• entrambi i contratti siano stipulati tra gli stessi soggetti;
• nel contratto di locazione della pertinenza si faccia riferimento al contratto
di locazione dell’abitazione e si evidenzi l’esistenza del vincolo di
pertinenzialità nei confronti dell’abitazione.
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LA CEDOLARE SECCA
REQUISITO SOGGETTIVO
Esclusi Ires (anche enti
non commerciali)
La cedolare è applicabile:
•
soggetti passivi Irpef
- persone fisiche
No società semplici
•
locazioni al di fuori dell’esercizio di imprese, o arti e professioni
•
conseguimento di reddito fondiario
No redditi diversi:
• sub-locazione
• immobili all’estero
• comodato (?)
• promissario acquirente (?)
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LA CEDOLARE SECCA
REQUISITO SOGGETTIVO – C.M. N. 26/E
• Immobili posseduti pro-quota (comunione o contitolarità): l’opzione può
essere esercitata disgiuntamente da ciascun titolare del diritto di proprietà
o di altro diritto reale.
• Immobili ad uso abitativo di proprietà condominiale: non è possibile
esercitare l’opzione, vista la peculiarità delle regole che sovrintendono
nell’ambito dei condomini (infatti il contratto è sottoscritto e registrato
dall’amministratore per conto del condominio).
• Il conduttore non deve agire nell’esercizio di imprese, arti o professioni:
− sono escluse le locazioni “foresteria”,
− sono agevolate le locazioni in cui il conduttore è un ente pubblico o
privato non commerciale se la destinazione degli immobili è quella
abitativa in conformità alle proprie finalità.
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LA CEDOLARE SECCA
VERSAMENTI
• La cedolare secca è versata entro il termine stabilito
versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
•
per
il
È soggetta al meccanismo acconto/saldo:
− acconto per l’anno 2011 nella misura dell'85%;
− acconto a partire dall’anno 2012 nella misura del 95%;
− acconto non dovuto se inferiore a euro 51,65;
− acconto da versare in due rate (40% prima rata e 60% seconda
rata) con le stesse scadenze e modalità previste ai fini dell’Irpef.
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LA CEDOLARE SECCA
VERSAMENTI E ALIQUOTE – C.M. N. 26/E
• Primo anno di applicazione della cedolare coincidente con primo anno di
possesso dell’immobile: acconto non dovuto. Tuttavia, per il 2011,
l’acconto è dovuto anche se è il primo anno di possesso dell’immobile.
• Per l’anno 2011 l’acconto è sempre dovuto con riferimento agli immobili
posseduti nell’anno precedente.
•
Possibilità di applicazione del metodo previsionale.
•
Codici tributo:
− 1840 prima rata acconto (rateizzabile e compensabile);
− 1841 seconda o unica rata di acconto (compensabile);
− 1842 saldo (rateizzabile e compensabile).
ALIQUOTE:
• 21% per contratti “canale libero” e contratti soggetti alla disciplina del
codice civile (ad esempio, locazioni turistiche);
• 19% per i contratti concordati anche a scopo universitario.
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LA CEDOLARE SECCA
VALUTAZIONI CONVENIENZA
21% / 19%
IRPEF
Elementi da valutare:
•
aliquota marginale del contribuente (e addizionali);
•
abbattimento forfettario del canone (soprattutto concordato);
•
mancato aggiornamento canone ISTAT in caso di opzione cedolare;
•
la cedolare sostituisce le addizionali IRPEF;
•
la cedolare sostituisce imposta di bollo;
•
la cedolare sostituisce imposta di registro e relativi adempimenti;
•
nessuna agevolazione per gli immobili “vincolati” ex DLgs 42/2004.
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LA CEDOLARE SECCA
BASE IMPONIBILE
• 100% del canone pattuito senza alcun abbattimento quale:
o 15% / 25% - a titolo di deduzione forfettaria,
o 30% in caso di contratti concordati
o agevolazioni per gli immobili vincolati ex DLgs 42/2004.
• Rileva il canone pattuito e maturato, a prescindere dalla sua effettiva
percezione.
• In caso di comproprietà, il canone è imputato a ciascun locatore in funzione
della quota di possesso.
• In caso di morosità del conduttore, si applicano le medesime disposizioni
previste dall’art. 26 del TUIR e quindi:
o non vanno dichiarati i canoni successivi alla conclusione del
procedimento di convalida di sfratto per morosità,
o sui canoni antecedenti, non percepiti, spetta un credito di imposta pari
all’importo della cedolare secca versata.
In ogni caso il canone assoggettato a cedolare secca non può essere inferiore
alla rendita catastale rivalutata del 5% (e maggiorata di 1/3 in caso di unità a
disposizione.
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LA CEDOLARE SECCA
ADEMPIMENTI
1. COMUNICAZIONE AL CONDUTTORE DELLA VOLONTÁ DI
OPTATE
2. ESERCIZIO DELL’OPZIONE PRESSO L’AGENZIA DELLE
ENTRATE
3. PAGAMENTO DEGLI ACCONTI / SALDO
4. INDICAZIONI NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
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LA CEDOLARE SECCA
COMUNICAZIONI AL CONDUTTORE
Affinché l’opzione sia valida è necessario che l’opzione venga comunicata
preventivamente con raccomandata anche all’inquilino.
Modalità:
• la comunicazione deve avvenire con lettera raccomandata,
• è esclusa la validità della raccomandata a mano, anche con ricevuta
sottoscritta dal conduttore,
• in presenza di più conduttori, l’opzione va comunicata a ciascuno di essi
mentre, in caso di più locatori, si ritiene valida la comunicazione fatta da uno
solo di essi.
La comunicazione deve essere preventiva e quindi deve essere inviata:
• in caso di registrazione iniziale, prima di procedere alla medesima;
• in caso di annualità successive alla prima, anteriormente al termine di
versamento dell’imposta di registro per l’annualità successiva.
Per i contratti in cui è espressamente disposta la rinuncia agli aggiornamenti, non è
necessario inviare la comunicazione al conduttore.
Non è stato chiarito l’obbligo di invio della raccomandata in caso di esercizio
dell’opzione nello stesso contratto di locazione.
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LA CEDOLARE SECCA
RINUNCIA ALL’AGGIORNAMENTO DEL CANONE
L’opzione per la cedolare secca preclude l’aggiornamento a nessun titolo del
canone di locazione, neanche su base ISTAT.
Rimane dubbia la validità dei canoni “scalari”.
Al riguardo le parti non possono prevedere deroghe contrattuali:
• né alla sospensione della facoltà di richiedere gli aggiornamenti del canone,
• né all’obbligo del locatore, di inviare al conduttore la relativa comunicazione.
PARTICOLARITA’:
•
•
In caso di opzione in sede di prima registrazione, e revoca della stessa al
termine della prima annualità, rimane preclusa la possibilità di richiedere gli
aggiornamenti relativi alla seconda annualità.
In caso di comproprietà l’opzione esercitata da un comproprietario comporta
la rinuncia agli aggiornamenti del canone anche da parte degli altri
comproprietari.
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LA CEDOLARE SECCA
COMUNICAZIONE PER L’ANNO 2011
La comunicazione deve essere fatta anche per i contratti in vigore alla data del
7.4.2011.
La Circ. 26/2011 ha ritenuto valida la raccomandata inviata al conduttore entro il
termine del primo atto (versamento dell’acconto o presentazione della
dichiarazione dei redditi) idoneo ad esteriorizzare l’opzione per la cedolare secca
e quindi:
– il 6.7.2011 (oppure 5.8.2011 ??) se l’acconto della cedolare secca per il
2011 deve essere versato in due rate;
– il 30.11.2011 se l’acconto della cedolare secca deve essere versato in
unica rata;
– il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al
2011, se non è dovuto acconto per la cedolare secca relativa al 2011.
Per il periodo contrattuale di validità dell’opzione il locatore non può percepire gli
aggiornamenti del canone e, se percepiti, devono essere restituiti al conduttore.
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LA CEDOLARE SECCA
ESERCIZIO DELL’OPZIONE
L’opzione si manifesta:
•
in sede di registrazione del contratto
– mediante il modello SIRIA;
– oppure mediante il nuovo modello 69.
•
In caso di proroga, anche tacita, del contratto è esercitata:
– nel termine per il versamento dell’imposta di registro;
– mediante il nuovo modello 69.
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LA CEDOLARE SECCA
ESERCIZIO DELL’OPZIONE
Opzione nel caso di contratti per i quali non sussiste l’obbligo
di registrazione (es. durata inferiore a 30 gg)
Il locatore può applicare la cedolare secca:
• in sede di dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel
quale è prodotto il reddito
• oppure esercitando l’opzione in sede di registrazione in caso d’uso o di
registrazione volontaria del contratto.
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LA CEDOLARE SECCA
OPZIONE PER I CONTRATTI IN ESSERE
AL 7 APRILE 2011
Per i contratti che alla data del 7.4.2011 risultassero:
•
già registrati,
•
già scaduti (tra l’1.1.2011 e il 6.4.2011),
•
già risolti anticipatamente (tra l’1.1.2011 e il 6.4.2011),
•
prorogati rispetto ai quali, alla data del 7.4.2011 fosse già eseguito il
pagamento dell’imposta di registro relativa alla proroga,
l’opzione viene esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al 2011.
L’opzione può riguardare, a scelta del contribuente:
•
l’annualità contrattuale scaduta nel 2011,
•
l’annualità contrattuale iniziata nel 2011 ed in scadenza nel 2012,
•
entrambe le annualità.
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LA CEDOLARE SECCA
OPZIONE PER I CONTRATTI IN ESSERE
AL 7 APRILE 2011 (segue)
In tal caso, per poter usufruire nuovamente della cedolare secca per le
annualità che decorrono dal 2012
il locatore, pur avendo espresso l’opzione per le annualità precedenti, deve
esercitare nuovamente l’opzione
entro
il termine stabilito per il versamento dell’imposta di registro annuale
mediante il modello 69.
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LA CEDOLARE SECCA
ESERCIZIO DELL’OPZIONE
Il mancato esercizio dell’opzione nella prima annualità di durata del contratto:
• NON preclude la possibilità di opzione per le annualità successive
• entro il termine per il versamento dell’imposta di registro annuale
• mediante il nuovo modello 69
Peraltro, stante la possibilità di optare e/o revocare l’opzione per ogni singola
annualità, è possibile che, per lo stesso contratto:
• si opti, a partire dal primo anno, per il regime della cedolare secca,
• si revochi l’opzione a partire dal secondo anno,
• si opti nuovamente, a partire dal terzo anno, per il regime della cedolare
secca.
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LA CEDOLARE SECCA
ESERCIZIO DELL’OPZIONE
L’esercizio dell’opzione è personale
•
Qualora vi siano due o più locatori titolari del diritto di diritto reale di
godimento sull’immobile:
– l’opzione deve essere esercitata distintamente da ciascun locatore,
– compilando il modello SIRIA o il mod. 69;
– l’opzione esplica effetti solo in capo ai locatori che l’hanno esercitata.
•
I locatori che NON esercitano l’opzione per l’applicazione del regime della
cedolare secca
– sono tenuti al versamento dell’imposta di registro (annualmente o,
cumulativamente, per tutta la durata del contratto) e rimangono
solidalmente obbligati con il conduttore;
– l’imposta è calcolata sulla parte del canone di locazione loro
imputabile
in base alle quote di possesso, con l’importo minimo di
€67,00;
– l’imposta di bollo sul contratto di locazione deve essere assolta
integralmente.
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LA CEDOLARE SECCA
CONTRATTO DI LOCAZIONE RELATIVO A PIÙ IMMOBILI
Qualora il contratto di locazione si riferisca a:
•
una o più abitazioni per le quali si opta per la cedolare secca;
•
e altri immobili, abitativi o meno, per i quali non si opta per la cedolare
secca,
•
ed indichi un canone di locazione unitario,
il canone di locazione sul quale applicare la cedolare secca è dato dalla
seguente formula:
somma rendite catastali immobili con opzione
Canone contrattuale
x
somma rendite catastali immobili in contratto
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LA CEDOLARE SECCA
DURATA DELL’OPZIONE
L’opzione vincola il locatore all’applicazione del regime della cedolare secca:
• per l’intero periodo di durata del contratto,
• o della proroga,
• ovvero per il residuo periodo di durata del contratto nel caso di
opzione esercitata nelle annualità successive alla prima.
Gli effetti dell’opzione esplicano efficacia esclusivamente per la durata residua
del contratto senza estendersi ad eventuali periodi di proroga per i quali occorre
una autonoma opzione.
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LA CEDOLARE SECCA
REVOCA DELL’OPZIONE
•
Il locatore ha la facoltà di revocare l’opzione:
– in ciascuna annualità contrattuale,
– successiva a quella in cui questa è stata esercitata,
– con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle entrate (da emanare)
in attesa del provvedimento si ritiene si
possa usare il modello 68.
• La revoca è effettuata:
– entro il termine previsto per il pagamento dell’imposta di registro relativa
all’annualità di riferimento,
– e comporta il versamento dell’imposta di registro dovuta per l’annualità di
riferimento.
•
Resta salva la facoltà di esercitare l’opzione nelle annualità successive.
•
C.M. 26/E: è cura del locatore informare il conduttore dell’avvenuta revoca
dell’opzione al fine di procedere solidalmente al pagamento dell’imposta di
registro dovuta.
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LA CEDOLARE SECCA
EFFETTI DELL’OPZIONE
•
Tassazione dei canoni con il regime dell’imposta sostitutiva, con conseguente
esclusione da IRPEF.
•
Il reddito fondiario soggetto a cedolare secca (100% del canone) deve essere
computato nel reddito complessivo del locatore ai fini della verifica della
spettanza di detrazioni, deduzioni, o altri benefici collegati alla misura del
reddito (anche per l’I.S.E.E.).
•
L’applicazione della cedolare non influenza l’applicazione della detrazione
36%, né quella del 55%, fermo restando che le citate detrazioni possono
essere fatte valere esclusivamente ai fini Irpef e non anche sulla cedolare.
28
LA CEDOLARE SECCA
EFFETTI DELL’OPZIONE
•
L’opzione per la cedolare secca comporta l’applicazione dell’imposta
sostitutiva su tutti i canoni relativi all’annualità contrattuale.
•
Per i contratti con annualità contrattuale diversa dall’anno solare possono
coesistere, nell’ambito dello stesso periodo d’imposta, canoni soggetti a
tassazione ordinaria, e canoni soggetti a cedolare secca.
•
Nello stesso periodo d’imposta possono coesistere annualità contrattuali per
le quali è stata esercitata l’opzione e periodi in cui l’immobile è stato utilizzato
direttamente dal contribuente.
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LA CEDOLARE SECCA
EFFETTI DELL’OPZIONE
Esempio
Contratto con decorrenza 1.3.2010 durata 4 anni.
Possibili scenari:
•
Tassazione ordinaria IRPEF dei canoni relativi alle mensilità gennaio e
febbraio 2011, e applicazione cedolare da marzo a dicembre 2011, nel
qual caso devono essere inclusi nella tassazione sostitutiva anche i
canoni di gennaio e febbraio 2012.
•
Tassazione con cedolare secca per tutti i canoni del 2011, anche quelli
riferiti a gennaio e febbraio 2011.
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LA CEDOLARE SECCA
APPLICAZIONE CEDOLARE ANNO 2011
•
CONTRATTI REGISTRATI PRIMA DEL 7 APRILE 2011
L’opzione si esercita direttamente in sede di presentazione del modello Unico
2012, redditi 2011, fermo restando l’obbligo di versamento dell’acconto per
l’anno 2011, se dovuto. Per l’annualità decorrente dal 2012 e per le
successive, l’opzione deve essere esercitata nei modi ordinari (entro il
termine per il versamento dell’imposta di registro relativa all’annualità, con il
modello 69).
•
CONTRATTI REGISTRATI A PARTIRE DAL 7 APRILE 2011
L’opzione per la cedolare secca è esercitata nei modi ordinari, ossia in sede
di registrazione del contratto, con modello Siria o con modello 69.
Per i contratti con termine di registrazione tra il 7 aprile e il 6 giugno 2011, la
registrazione (e l’eventuale opzione per la cedolare) è fissato entro il 6
giugno.
In ogni caso non si procede al rimborso delle imposte di registro e di bollo già
versate.
31
LA CEDOLARE SECCA
ACCONTO ANNO 2011
L’acconto è dovuto, in misura cumulativa, per tutti i contratti per i quali si è
optato per il regime della cedolare secca.
•
È previsto nella misura dell’85% (68% a seguito del differimento del
versamento di novembre 2011) dell’importo della cedolare secca che risulta
dovuta per il 2011 (metodo previsionale).
•
Risulta dovuto in due rate se di importo superiore a euro 257,52, ovvero in
unica rata a novembre se inferiore a euro 257,52.
•
La prima rata è pari al 40%, entro il 6 luglio 2011 (o 5 agosto con
maggiorazione dello 0,4%), e la seconda rata è pari al 60%, entro il 30
novembre 2011.
•
L’acconto per il 2011 non è dovuto se l’importo risultante non supera euro
51,65.
•
Soggetti con assistenza fiscale (730). Gli acconti sono comunque dovuti
utilizzando, per il versamento, il mod. F24, previa indicazione nel modello 730
dei minori importi, a titolo di acconto, che si intendono versare.
32
LA CEDOLARE SECCA
ACCONTO ANNO 2011
Occorre dividere i contratti per “classi” con riferimento alla decorrenza iniziale, ma,
ai fini del calcolo dell’importo da versare, occorre fare riferimento alla decorrenza
del concreto esercizio dell’opzione.
Es.: contratto 1.4.2010 – 31.3.2014 con opzione cedolare secca dal 1.4.2011
• Acconto dovuto in due rate (contratto in corso al 31.5.2011)
• Importo dell’acconto da calcolare con riferimento al periodo 1.4 – 31.12.2011
Classi di contratti:
• Contratti in corso al 31 maggio 2011 oppure scaduti o risolti a tale data:
l’acconto è dovuto in due rate (se superiore ad € 257,52).
•
Contratti con decorrenza tra l’1 giugno ed il 31 ottobre 2011: acconto in
unica soluzione entro il 30 novembre 2011 (se superiore ad € 51,65).
•
Contratti con decorrenza dal 1º novembre 2011: non è dovuto acconto e la
cedolare sarà versata per intero in sede di saldo.
In caso di risoluzione anticipata del contratto, prima del versamento della seconda
rata, quest’ultima può essere ricalcolata.
33
LA CEDOLARE SECCA
ACCONTO 2011 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
L’acconto della cedolare secca deve essere almeno pari all’85% di quanto dovuto
effettivamente a saldo per il 2011.
L’acconto dell’IRPEF 2011 si ritiene correttamente determinato se:
•
pari al 99% dell’IRPEF dovuta sulla dichiarazione dell’anno precedente,
•
calcolata escludendo il reddito fondiario prodotto nel 2010 dagli immobili
abitativi per i quali, nel 2011, il contribuente si avvale del regime della cedolare
secca per l’intero periodo di imposta;
•
se, nel 2011, il contribuente si avvale del regime della cedolare secca solo per
una parte del periodo di imposta, non si deve considerare il reddito fondiario
limitatamente a tale periodo dell’anno 2010.
Esempio
Situazione 2010: UID fino al 31.8.2010 e affittato dal 1.9.2010
Situazione 2011: affittato tutto l’anno ma opzione cedolare dal 1.9.2011
Acconto 2011:
occorre escludere dalla base imponibile il reddito di locazione
per il periodo 1.9.2010 – 31.12.2010
34
LA CEDOLARE SECCA
ACCONTO 2012 e anni successivi
L’acconto della cedolare secca è pari al 95% dell’imposta dovuta per l’anno
precedente.
Viene consentito il metodo previsionale per cui l’acconto non risulta
carente se almeno pari al 95% dell’importo calcolato per l’anno di
riferimento.
Tale metodo risulta conveniente in caso di:
•
revoca, nel corso dell’anno, dell’opzione per la cedolare secca,
•
risoluzione anticipata del contratto.
35
LA CEDOLARE SECCA
INDICAZIONI NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
QUADRO B
REDDITI DEI FABBRICATI
MODELLO 730/2012
QUADRO F
ACCONTI - RITENUTE
MODELLO UNICO 2012
QUADRO B
REDDITI DEI FABBRICATI
36
LA CEDOLARE SECCA
MODELLO 730/2012
Adempimenti da porre in essere sia per le opzioni in sede di
registrazione che per le opzioni in dichiarazione
X
Occorre crociare la casella 11
Occorre indicare gli
estremi di registrazione o crociare la casella
7 per i contratti di durata inferiore a 30 gg.
Si compila solo per la tassazione ordinaria ridotta del 30%
37
LA CEDOLARE SECCA
MODELLO 730/2012
Occorre indicare gli importi degli acconti versati
e l’eventuale eccedenza di cedolare utilizzata in F24
(D.P.C.M. 21.11.2011)
38
LA CEDOLARE SECCA
MODELLO UNICO PF/2012
X
Devono essere compilati
entrambi i prospetti
Non si compila il rigo 11
Si compilano in alternativa i
righi 13 o 14
Si compila solo per la tassazione ordinaria ridotta del 30%
39
LA CEDOLARE SECCA
MODELLO UNICO PF/2012
ULTERIORI INDICAZIONI NEL QUADRO B
In caso di passaggio da 740 a
730
l’eventuale eccedenza di cedolare utilizzata in F24 (D.P.C.M. 21.11.2011)
40
LA CEDOLARE SECCA
SANZIONI
Inasprimento sanzioni fiscali
(solo per contratti abitativi)
VIOLAZIONE IN DICHIARAZIONE DEI
REDDITI
RELATIVA AL CANONE DI LOCAZIONE
Omessa indicazione
MISURA DELLA SANZIONE
dal 240% al 480%
Indicazione in misura inferiore a quella
dal 200% al 400%
effettiva
Acquiescenza all’accertamento e accertamento con adesione senza
riduzioni
Le nuove sanzioni si applicano già da UNICO 2011 ?
41
LA CEDOLARE SECCA
SANZIONI
Sanzioni indirette
MANCATA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO
Dalla data di registrazione volontaria o d’ufficio:
• la durata della locazione è stabilita in anni 4 + 4;
• il canone annuo viene definito in misura pari al triplo
della rendita catastale, adeguato dal secondo anno
con l’aggiornamento ISTAT;
• se il contratto prevede un canone inferiore si applica
comunque il canone stabilito dalle parti.
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