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LA CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI
LA CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI SUGLI AFFITTI Formazione 2011/2012 / CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 1 FEDERALISMO FISCALE Art. 3. d.lgs. n. 23/2011 Cedolare secca sugli affitti Cedolare secca sugli affitti 2. A decorrere dall’anno 2011, il canone di locazione relativo aii contratti t tti aventi ti ad d oggetto tt immobili i bili ad d uso abitativo bit ti e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un’imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 2 I CONTRATTI DI LOCAZIONE I CONTRATTI DI LOCAZIONE EE IL SISTEMA DI TASSAZIONE ORDINARIO IL SISTEMA DI IL SISTEMA TASSAZIONE ORDINARIO REGISTRO TIPOLOGIE CONTRATTUALI TASSAZIONE BOLLO IRPEF E ADDIZIONALI IRPEF E ADDIZIONALI CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 3 I CONTRATTI DI LOCAZIONE I CONTRATTI DI AD USO ABITATIVO (L. AD USO ABITATIVO (L. 431/1998) (L. 431/1998) TIPO DI CONTRATTO DURATA MINIMA a canone libero 4 anni + altri 4 di rinnovo automatico ordinario a canone concordato o convenzionato 3 anni 3 anni + altri 2 di rinnovo automatico transitorio per studenti universitari transitori minima 6 mesi massima 36 mesi minima 1 mese massima 18 mesi CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 4 I CONTRATTI DI LOCAZIONE I CONTRATTI DI AD USO ABITATIVO AD USO ABITATIVO (non rientranti nella L. 431/1998) IMMOBILI DI IMMOBILI DI INTERESSE INTERESSE STORICO ARTISTICO IMMOBILI DI IMMOBILI DI CATEGORIA CATEGORIA CATASTALE A1, A/8 e A/9 LIBERTÀ DI CONTRATTAZIONE art. 1571 e ss. c.c. IMMOBILI LOCATI ESCLUSIVAMENTE PER FINALITA’ TURISTICHE ALLOGGI E.R.P. APPOSITA NORMATIVA STATALE O REGIONALE CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 5 I CONTRATTI DI LOCAZIONE I CONTRATTI DI FATTISPECIE RILEVANTI FATTISPECIE RILEVANTI STIPULAZIONE RISOLUZIONE RISOLUZIONE ANTICIPATA CONTRATTO REGISTRAZIONE NON FORMALIZZATA CON ATTO DA REGISTRARE FORMALIZZATA CON ATTO DA REGISTRARE REGISTRAZIONE NON FORMALIZZATA CON ATTO (TACITA) CON ATTO (TACITA) PROROGA FORMALIZZATA CON ATTO DA REGISTRARE DA REGISTRARE REGISTRAZIONE CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL I M P O S T A R E G I S T R O 6 CONTRATTO DI LOCAZIONE CONTRATTO DI E IMPOSTA DI REGISTRO E IMPOSTA DI E IMPOSTA Art. 1 D.P.R. n. 131/1986 (TUR) Art 1 D P R n 131/1986 (TUR) Oggetto del’imposta L'imposta di registro si applica, nella misura indicata nella tariffa allegata all presente t testo t t unico, i aglili atti soggetti a registrazione registra ione e a quelli volontariamente presentati per la registrazione. Art. 3 TUR A t 3 TUR Contratti verbali 1. Sono soggetti a registrazione i contratti verbali: a)) di locazione l i o affitto ffitt di beni b i immobili i bili esistenti i t ti nell territorio t it i dello d ll Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite … CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 7 CONTRATTO DI LOCAZIONE CONTRATTO DI E IMPOSTA DI REGISTRO E IMPOSTA DI E IMPOSTA TARIFFA ‐ PARTE PRIMA ‐ TARIFFA ‐ PARTE PRIMA ‐ Art. 5 Art 5 1. Locazioni e affitti di beni immobili: a) quando hanno per oggetto fondi rustici .................................................. 0,50% quando hanno per oggetto fondi rustici .................................................. 0,50% a‐bis) quando hanno per oggetto immobili strumentali, ancorchè assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, p primo comma, numero 8), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633: ……….. 1% , ), , b) in ogni altro caso ........................................................................................... 2% (…) NOTE: I) Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, l'imposta, se corrisposta per l'intera durata del contratto, si riduce di una percentuale pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità; la cessione senza corrispettivo degli stessi contratti è assoggettata all'imposta nella misura fissa di € 67,00. II) In ogni caso l'ammontare dell'imposta, per le locazioni e gli affitti di beni immobili, non può essere inferiore alla misura fissa di euro 67,00 CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 8 CONTRATTO DI LOCAZIONE CONTRATTO DI E IMPOSTA DI REGISTRO E IMPOSTA DI E IMPOSTA Esempio: Contratto di locazione a canone libero, durata 1/9/2011 – 31/8/2015 Canone annuale: 10.000 euro Imposta di registro: a) per il primo anno Î per il primo anno Î 10.000 X 2% = imposta dovuta € 10 000 X 2% = imposta dovuta € 200 anni successivi Î canone + ISTAT X 2% = imposta dovuta a) per l’intera durata contrattuale Î 10.000 X 4 = 40.000 X 2% = € 800 riduzione = 800 X 1,25%* X 4 = € 40 imposta dovuta = € 760 * era 0,75% fino al 31/12/2011 , / / In caso risoluzione anticipata, se l’imposta è stata pagata per l’intera durata, spetta il rimborso dell’importo pagato per le annualità tt il i b d ll’i t t l lità successive CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 9 CONTRATTO DI LOCAZIONE CONTRATTO DI E IMPOSTA DI REGISTRO E IMPOSTA DI E IMPOSTA TARIFFA ‐ PARTE SECONDA Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso Art. 2 2‐bis. bis. 1. Locazioni ed affitti di immobili, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno Agenzia delle entrate, circolare n. 26 dell’1 giugno 2011 La durata del contratto deve essere determinata computando tutti i rapporti di locazione anche di durata inferiore a trenta giorni intercorsi nell’anno con il medesimo locatario (cfr. circolare n. 12 del 16 gennaio 1998). Se la durata del contratto in tal modo determinata è inferiore a 30 giorni nell’anno è previsto l’obbligo della registrazione solo in caso d’uso. eg s a o e so o caso d uso CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 10 CONTRATTO DI LOCAZIONE CONTRATTO DI IMPOSTA DI REGISTRO IMPOSTA DI IMPOSTA REGISTRO – SOGGETTI PASSIVI SOGGETTI PASSIVI Art. 57 TUR Soggetti obbligati al pagamento 1. …sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti. IL PROPRIETARIO E L’INQUILINO SONO OBBLIGATI IN SOLIDO AL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI REGISTRO CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 11 CONTRATTO DI LOCAZIONE CONTRATTO DI E IMPOSTA DI REGISTRO E IMPOSTA DI E IMPOSTA Art. 17 TUR Cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili 1. L'imposta dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato nonché per le cessioni, p , risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi, è liquidata dalle parti contraenti ed assolta entro trenta giorni mediante il modello F23 sarà F24 (D.M. 8.11.2011) FATTISPECIE CODICE TRIBUTO IMPORTO MINIMO Pi Prima annualità lità 115T € 67 Annualità successive 112T Intero te o pe periodo odo 107T 0 €6 67 Proroghe 114T € 67 113T € 67 ( (fisso) ) Risoluzione CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 12 CONTRATTO DI LOCAZIONE CONTRATTO DI IMPOSTA DI REGISTRO IMPOSTA DI IMPOSTA Art. 17 TUR Cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili 1 L'imposta dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e 1. affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato nonché per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi, è liquidata dalle parti contraenti ed assolta entro trenta giorni mediante il modello F23 (poi F24) Agenzia delle entrate circolare n 26 dell’1 Agenzia delle entrate, circolare n. 26 dell 1 giugno 2011 giugno 2011 Si ricorda che l’obbligo della registrazione deve essere adempiuto per i contratti di locazione di immobili esistenti nel territorio dello Stato nel t termine fisso di trenta giorni, che decorre: i fi di t t i i h d ‐ per i contratti scritti, dalla data di formazione dell’atto o, se antecedente dalla data di esecuzione; ‐ per i contratti verbali, dalla data di inizio della loro esecuzione. per i contratti verbali dalla data di inizio della loro esecuzione CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 13 CONTRATTO DI LOCAZIONE CONTRATTO DI IMPOSTA DI REGISTRO IMPOSTA DI IMPOSTA A Agenzia delle entrate, circolare n. 26 dell’1 giugno 2011 i d ll t t i l 26 d ll’1 i 2011 Si ricorda che l’obbligo della registrazione deve essere adempiuto per i contratti di locazione di immobili esistenti nel territorio dello Stato nel termine fisso di trenta giorni, che decorre: ‐ per i contratti scritti, dalla data di formazione dell’atto o, se antecedente dalla data di esecuzione; ‐ per i contratti verbali, dalla data di inizio della loro esecuzione. Esempi DATA STIPULA DECORRENZA REGISTRAZIONE 24/8/2011 1/9/2011 23/9/2011 5/9/2001 1/9/2011 30/9/2011 CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 14 CONTRATTO DI LOCAZIONE CONTRATTO DI E IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI E IMPOSTA D P R n 642/1972 D.P.R. n. 642/1972 Art. della tariffa 2 Indicazione degli atti g soggetti a imposta Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche i i di hi i i h unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova fra le parti che li hanno far prova fra le parti che li hanno sottoscritti CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL Imposte dovute p Fisse Proporzionale € 14,62 ogni cento cento righe 15 CANONI DI LOCAZIONE CANONI DI IRPEF e ADDIZIONALI IRPEF IRPEF e ADDIZIONALI IRPEF ((730/UNICO) / ) TIPO BASE IMPONIBILE CANONE LIBERO Importo maggiore tra: l la rendita catastale rivalutata e dit t t l i l t t il canone di locazione ridotto del 15%. CANONE CONVENZIONALE in comuni ad alta densità abitativa ( (art. 8 L. 431/98) / ) EQUO CANONE (ante 1/1/1999) 70% del maggiore tra: la rendita catastale rivalutata e il canone di locazione ridotto del 15% Canone di locazione ridotto del 15% IRPEF e ADDIZIONALI = BASE IMPONIBILE X ALIQUOTE (TUIR e EE LL ) IRPEF e ADDIZIONALI = BASE IMPONIBILE X ALIQUOTE (TUIR e EE.LL.) CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 16 CEDOLARE SECCA NORME, PROVVEDIMENTI, PRASSI DI RIFERIMENTO 9Art. 3 d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (decreto federalismo fiscale municipale) (decreto federalismo fiscale municipale) 9 Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 7 aprile 2011 delle Entrate del 7 aprile 2011 9 Procedure telematiche per la registrazione (SIRIA Mod 69 e IRIS) (SIRIA, Mod. 69 e IRIS) 9 Risoluzione n. 59/e/2011 (codici tributo) 9Circolare n. 26/E del 1° giugno 2011 CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 17 CEDOLARE SECCA NORME, PROVVEDIMENTI, PRASSI DI RIFERIMENTO ANCORA DA EMANARE: 9Provvedimento del Direttore dell’Agenzia p p delle Entrate per la revoca dell’opzione CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 18 SOGGETTI INTERESSATI 1. In alternativa facoltativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell’Irpef (e relative addizionali), il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento di unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo può optare per … “la cedolare secca” Non possono accedere al regime della cedolare secca: le società di persone, le società di capitali, gli enti commerciali e non commerciali, i soggetti che locano immobili ad uso abitativo nell’esercizio dell’attività di impresa o di arti e professioni, i condomini per le parti comuni ad uso abitativo. CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 19 DECORRENZA E INDIVIDUAZIONE DEI FABBRICATI 2. A decorrere dall’anno 2011, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all all’abitazione abitazione, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un’imposta, operata nella forma della cedolare secca … 1.2 L’opzione può essere esercitata relativamente a CIASCUN IMMOBILE ad uso abitativo locato per finalità abitative e relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione. CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 20 INDIVIDUAZIONE DEI FABBRICATI Riguarda i fabbricati censiti nel catasto dei fabbricati nella tipologia abitativa (categoria catastale A, A escluso A10) ovvero per i quali è stata presentata domanda di accatastamento in detta tipologia abitativa. NB N.B. Sono esclusi : ‐ i contratti di locazione conclusi con conduttori che agiscono nell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dal successivo utilizzo l d ll’ dell’immobile b l per finalità f l à abitative b d collaboratori di ll b e dipendenti; abitativi ma locati ‐ i contratti di locazione di immobili accatastati come abitativi, per uso ufficio o promiscuo. Sono ammessi q quelli stipulati p con enti p pubblici o p privati non commerciali,, purché risulti dal contratto di locazione la destinazione degli immobili ad uso abitativo in conformità alle proprie finalità. CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 21 INDIVIDUAZIONE DEI FABBRICATI E’ ammessa l’opzione p per il solo immobile ad uso abitativo nel p caso in cui esso sia stato locato con un unico contratto congiuntamente ad un fabbricato strumentale (es. abitazione + negozio) L’opzione può essere esercitata anche se il locatore abbia locato L’ i ò i h il l bbi l soltanto una o più porzioni dell’immobile abitativo. Il reddito ritraibile dalla contemporanea locazione di porzioni di un’unità abitativa, cui è attribuita un’unica rendita catastale, deve essere assoggettato allo stesso regime impositivo. CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 22 INDIVIDUAZIONE DEI FABBRICATI Pertinenze Rientrano anche se locate con contratto separato e successivo rispetto a quello relativo all’immobile abitativo, a condizione che il rapporto di locazione intercorra tra le medesime parti contrattuali, nel contratto di locazione della pertinenza si faccia riferimento if i all contratto di locazione l i d ll’i dell’immobile bil abitativo bi i e sia evidenziata la sussistenza del vincolo pertinenziale con ll’unità unità abitativa già locata. abitativa già locata Non ci sono limitazioni quantitative sempreché sussista un effettivo rapporto di pertinenzialità con l’immobile abitativo locato e tale rapporto sia evidenziato nel contratto di locazione. CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 23 TIPOLOGIA CONTRATTUALE Sono esclusi: Sono esclusi: ‐ i contratti di sublocazione; ‐ i contratti di locazione di immobili situati all’estero i t tti di l i di i bili it ti ll’ t Sono ammessi: Sono ammessi: ‐ i contratti di locazione (di immobili ad uso abitativo situati in Italia) di durata inferiore a trenta giorni nell’anno, nell’anno per i quali non sussiste l’obbligo di registrazione in termine fisso. CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 24 INDIVIDUAZIONE DEI FABBRICATI Fabbricati (o porzione di essi) ad uso abitativo, locati e situati in Italia, che generano ordinariamente reddito fondiario AMMESSI ESCLUSI Fabbricati locati ad uso abitativo a enti pubblici e enti non commerciali p Pertinenze (anche se locate disgiuntamente) a prescindere dal loro numero Fabbricati utilizzati ( h (anche promiscuamente) i ) per l’esercizio di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo (anche se locati ai dipendenti) (anche se locati ai dipendenti) Contratti di durata non superiore a 30 gg a 30 gg. Unità immobiliari con categoria catastale diversa da A1 a A9 e A/11 diversa da A1 a A9 e A/11 Porzioni di unità immobiliari (es. stanze affittate a studenti) Sublocazioni Unità immobiliari locate congiuntamente ad unità immobiliari strumentali Fabbricati situati all’estero CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 25 EFFETTI SOSTITUTIVI DELLA CEDOLARE SECCA 2. … il canone di locazione …. può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, locatore ad un un’imposta imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostituisce l’irpef e relative addizionali, nonché le imposte di registro e bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto t tt di locazione l i CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 26 EFFETTI SOSTITUTIVI DELLA CEDOLARE SECCA 3.2. LL’imposta imposta dovuta nella forma della cedolare secca sostituisce: ‐ l’irpef e le addizionali relative al reddito fondiario prodotto dalle unità immobiliari alle quali si riferisce l’opzione, nei periodi d’imposta ricadenti nel periodo di durata d ll’ i dell’opzione; ‐ l’imposta di registro dovuta per le annualità contrattuali o per il minor periodo di durata del contratto per i quali si applica l’opzione; p di bollo dovuta sul contratto di locazione. ‐ l’imposta … segue CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 27 EFFETTI SOSTITUTIVI DELLA CEDOLARE SECCA 3.2. La cedolare secca sostituisce ll’imposta imposta di registro e l’imposta di bollo, ove dovuta, sulle RISOLUZIONI E PROROGHE del contratto di locazione qualora: ‐ alla data della risoluzione anticipata sia in corso l’annualità per la quale è esercitata l’opzione per la cedolare d l secca; ‐ venga esercitata l’opzione per la cedolare secca per il periodo di durata della proroga. proroga N.B. : resta comunque l’obbligo di versare l’imposta di registro per la q g p g p cessione del contratto di locazione. CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 28 EFFETTI SOSTITUTIVI DELLA CEDOLARE SECCA CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 29 EFFETTI SOSTITUTIVI DELLA CEDOLARE SECCA SINTESI IRPEF Da 0 e fino a 15.000 euro = aliquota 23% oltre 15 000 e fino a 28 000 euro = aliquota 27% oltre 15.000 e fino a 28.000 euro = aliquota 27% oltre 28.000 e fino a 55.000 euro = aliquota 38% oltre 55.000 e fino a 75.000 euro = aliquota 41% oltre 75.000 euro = aliquota 43% lt 75 000 li t 43% COMUNALE ADDIZIONALE IRPEF REGIONALE CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL Aliquote fissate da Comuni e Regioni 30 EFFETTI SOSTITUTIVI DELLA CEDOLARE SECCA IMPOSTE PER LA PRIMA REGISTRAZIONE DEI IMPOSTE PER LA PRIMA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO IMPOSTE BOLLO CONTRATTI A CANONE CONTRATTI A CANONE CONCORDATO 2% del corrispettivo della prima annualità della prima annualità (con un minimo di 67 €) 1,4% del corrispettivo della prima annualità della prima annualità (con un minimo di 67 €) 2% del canone complessivo, al netto della metà del tasso l ll à l legale per ogni anno (con un minimo di 67 €) 1,4% del canone complessivo, al netto della metà del tasso l ll à l legale per ogni anno (con un minimo di 67 €) € 14,62 ogni cento righe di contratto € 14,62 ogni cento righe di contratto Da pagarsi in parti uguaali tra proprietariio e locatario p REGISTRO CONTRATTI LIBERI La cedolare sostituisce: La cedolare sostituisce: ‐ l’IMPOSTA DI REGISTRO dovuta per le annualità contrattuali o per il minor periodo di durata del contratto per i quali si applica l’opzione; ‐ ll’IMPOSTA IMPOSTA DI DI BOLLO dovuta sul contratto BOLLO dovuta sul contratto CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 31 EFFETTI SOSTITUTIVI DELLA CEDOLARE SECCA IMPOSTE PER LE ANNUALITA’ SUCCESSIVE ALLA PRIMA IMPOSTA CONTRATTI LIBERI CONTRATTI A CANONE CONCORDATO REGISTRO 2% del corrispettivo 2% d l i tti dell’annualità comprensiva dell’aumento dell aumento ISTAT ISTAT (senza importo minimo) 1,4% del corrispettivo 1 4% d l i tti dell’annualità comprensiva dell’aumento dell aumento ISTAT ISTAT (senza importo minimo) Da pagarsi in parti uguali tra proprietario e locatario La cedolare sostituisce: ‐ l’IMPOSTA DI REGISTRO dovuta per le annualità contrattuali o per il minor periodo di durata del contratto per i quali si applica l’opzione i i d di d t d l t tt i li i li l’ i CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 32 EFFETTI SOSTITUTIVI DELLA CEDOLARE SECCA IMPOSTE PER LE PROROGHE (SUCCESSIVA ALLA SCADENZA DELLA PRIMA PARTE DEL CONTRATTO) DELLA PRIMA PARTE DEL CONTRATTO) CONTRATTI LIBERI CONTRATTI A CANONE CONCORDATO REGISTRO 2% del corrispettivo (con un minimo di 67 €) 1,4% del corrispettivo (con un minimo di 67 €) BOLLO € 14,62 € 14,62 ogni cento righe di contratto ogni cento righe di contratto N B solo se viene registrato solo se viene registrato N B solo se viene registrato N.B. solo se viene registrato N.B. un atto esplicito di proroga un atto esplicito di proroga Da pagarsi in parti ugguali D tra prop prietario e e loccatario IMPOSTE La cedolare sostituisce: La cedolare sostituisce: ‐ l’IMPOSTA DI REGISTRO dovuta per le annualità contrattuali o per il minor periodo di durata del contratto per i quali si applica l’opzione; ‐ ll’IMPOSTA IMPOSTA DI DI BOLLO dovuta in caso di registrazione dell BOLLO dovuta in caso di registrazione dell’atto atto di proroga di proroga CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 33 EFFETTI SOSTITUTIVI DELLA CEDOLARE SECCA RISOLUZIONE (DISDETTA ANTICIPATA DEL CONTRATTO) CONTRATTI LIBERI CONTRATTI “CONCORDATI” REGISTRO € 67 € 67 BOLLO € 14,62 14 62 ogni cento righe di contratto (in caso di registrazione dell’atto) dell atto) € 14,62 14 62 ogni cento righe di contratto (in caso di registrazione dell’atto) dell atto) Da pagarssi in parti ugguali tra prroprietario o e locattario IMPOSTE La cedolare sostituisce: ‐ l’IMPOSTA DI l’IMPOSTA DI REGISTRO dovuta per le annualità contrattuali o per il minor REGISTRO d t l lità t tt li il i periodo di durata del contratto per i quali si applica l’opzione; ‐ l’IMPOSTA DI BOLLO dovuta in caso di registrazione dell’atto di proroga CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 34 BASE IMPONIBILE E ALIQUOTE 2. 2 … Sul CANONE DI LOCAZIONE ANNUO stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un’aliquota del 21%. La cedolare secca può essere applicata ANCHE AI CONTRATTI DI LOCAZIONE PER I QUALI NON SUSSISTE L’OBBLIGO DI REGISTRAZIONE. Per i CONTRATTI STIPULATI SECONDO LE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 2, COMMA 3, E 8 DELLA LEGGE N. 431/1998, relativi l i i ad d abitazioni bi i i ubicate bi neii comunii di cuii all’articolo ll’ i l 1, 1 comma 1, lettere a) e b), del D.L. n. 551/1998, convertito, con modificazioni dalla legge n. modificazioni, n 61/1989, 61/1989 e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Cipe, l’aliquota della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti è ridotta al 19%. CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 35 ALIQUOTE E TIPOLOGIA CONTRATTUALE 6 2 Ali 6.2 Aliquote della cedolare secca t d ll d l Rientrano nell nell’applicazione applicazione dell dell’aliquota aliquota del 19% anche i contratti con canone concordato stipulati per soddisfare esigenze abitative di studenti universitari (comma 3 dell’art. 8 della citata legge n. 431 del 1998), sulla base di apposite convenzioni nazionali. CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 36 ALIQUOTE E TIPOLOGIA CONTRATTUALE CANONE LIBERO (730/UNICO Cod. Ut. 3) CONVENZIONATO ‐ no alta densità abitativa ‐ (730/UNICO Cod. Ut. 3) EQUO CANONE (730/UNICO Cod Ut 4) EQUO CANONE (730/UNICO Cod. Ut. 4) LOCAZIONI TRANSITORIE (730/UNICO Cod. Ut. 3) 21% CANONE CONVENZIONATO (730/UNICO Cod. Ut. 8) NATURA TRANSITORIA PER STUDENTI (730/UNICO Cod. Ut. 8) Se l’immobile è situato in un comune ad alta densità abitativa 19% CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 37 BASE IMPONIBILE CANONE DI CANONE DI LOCAZIONE ANNUO (rilevabile dalle clausole contrattuali) SENZA CHE SIANO APPLICABILI LE RIDUZIONI: del 15 % e del 40 5% per i canoni del 40,5% per i canoni convenzionati A PRESCINDERE DELL’EFFETTIVA PERCEZIONE DEL CANONE (CRITERIO DI COMPETENZA E NON DI CASSA) E NON DI CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 38 BASE IMPONIBILE 6.1 Base imponibile 9L cedolare 9La d l sii applica li aii solili redditi dditi derivanti d i ti da d contratti t tti di locazione per i quali il locatore ha esercitato l’opzione. Nel medesimo periodo d d’imposta imposta potranno aversi, aversi pertanto, pertanto redditi fondiari derivanti da contratti di locazione assoggettati a cedolare secca e redditi fondiari assoggettati ad IRPEF e relative addizionali. 9La base imponibile della cedolare secca è costituita dal canone di locazione annuo stabilito dalle parti senza alcun abbattimento (15%, 25% Venezia Centro, Isole della Giudecca, Murano Burano, Murano, Burano ulteriore 30% contratti convenzionati). convenzionati) 9Il reddito derivante dai contratti per cui è stata esercitata l’opzione p per la cedolare non p p può essere,, comunque, q , inferiore alla rendita rivalutata del 5% relativa allo stesso periodo CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 39 BASE IMPONIBILE 6.1 Base imponibile E Esempio n. 7 ‐ i 7 Canone superiore alla rendita C i ll di Immobile a disposizione dal 1/1 al 10/4/12 e locato dal 11/4/12 canone annuo € 12.000; rendita € 3.000 (comprensiva della rivalutazione del 5%); Opzione per l’applicazione della cedolare secca in sede di registrazione Dal 2012 l’IMU sperimentale d l contratto. del Reddito fondiario anno 2012 sostituisce Irpef e addizionali sul reddito delle unità immobiliari non locate Determinazione del reddito da assoggettare a IRPEF: i i d l ddi d rendita 1/1 – 10/4 = 3000 x 100/365 + magg. di 1/3 = 1.095,89. Determinazione del reddito da assoggettare a cedolare secca: gg canoni 11/4 – 31/12 = 12.000 x 265/365 = 8.712,33; (rendita 11 aprile ‐ 31 dicembre = 3000 x 265 / 365 = 2.178,08); BASE IMPONIBILE BASE IMPONIBILE: euro 8.712,33 8 712 33 … segue CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 40 BASE IMPONIBILE 6.1 Base imponibile p Reddito fondiario anno 2013 Ipotesi A) Ipotesi A) Per la seconda annualità (decorrente dall'11 aprile 2013) non è revocata l’opzione revocata l opzione per la cedolare secca, quindi: per la cedolare secca quindi: ‐ nessun adempimento ai fini dell’imposta di registro; ‐ tassazione del reddito = canoni relativi alla prima annualità (periodo 1/1 ‐ 10/4/2013) + canoni relativi alla seconda annualità (periodo 11/4 ‐ 31 /12/2013) = euro 12.000 da assoggettare a cedolare d l secca. … segue CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 41 BASE IMPONIBILE 6.1 Base imponibile Reddito fondiario anno 2013 Ipotesi B) Per la seconda annualità (decorrente dall'11 aprile 2013) è revocata l d l à (d d ll' l )è l’opzione per la cedolare secca, quindi: comunicazione della revoca e pagamento dell comunicazione della revoca e pagamento dell’imposta imposta di registro; di registro; tassazione del reddito come segue: ‐ canoni relativi alla prima annualità (periodo 1/1‐10/4/2013) = p (p ) 12.000 x 100/365 = € 3.287,67 da assoggettare a cedolare secca; ‐ canoni relativi alla seconda annualità (periodo 11/4‐31/12/2013)= [( 2 000 26 /36 ) 15%] = € [(12.000 x 265/365) – %] € 7.405,48 da assoggettare ad 0 8d d IRPEF e addizionali. CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 42 BASE IMPONIBILE Opzione in sede registrazione contratto 2012 2013 2014 G F M A MG L A S O N D G F MA MG L A S O N D G F M IRPEF Cedolare Cedolare Cedolare Dal 2012 l’IMU sperimentale sostituisce Irpef e addizionali sul sul reddito delle unità immobiliari non locate reddito delle unità immobiliari non locate CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 43 BASE IMPONIBILE Opzione in sede registrazione contratto Revoca opzione (modalità previste dal provvedimento ?? + registro) 2012 2013 2014 G F M A MG L A S O N D G F MA MG L A S O N D G F M IRPEF Cedolare Cedolare IRPEF IRPEF Dal 2012 l’IMU sperimentale sostituisce Irpef e addizionali sul sul reddito delle unità immobiliari non locate reddito delle unità immobiliari non locate CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 44 ADEMPIMENTI 3. Fermi gli obblighi di presentazione della dichiarazione dei redditi, la registrazione del contratto di locazione assorbe gli ulteriori obblighi di comunicazione della “CESSIONE CESSIONE FABBRICATO” (da presentare all’autorità di P.S. o Comune) di cui all’art. 12 D.L. n. 59/1978, / , convertito,, con modificazioni,, dalla L. n. 191/1978). Nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di l locazione si applica l l sanzione dal la d l 120 all 240% dell’imposta d ll’ (art. 69 DPR n. 131/1986). In caso di mancata registrazione, oltre alle sanzioni, trova applicazione quanto previsto dal comma 8 (durata 4+4 a decorrere dalla registrazione; canone pari al triplo della rendita catastale) CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 45 ADEMPIMENTI 1 85% canone 2 75% canone 3 100% canone X Codice Canone e Canone di locazione: 1 – 85% del canone nel caso di applicazione della tassazione ordinaria 2 – 75% del canone nel caso di applicazione della tassazione ordinaria (Venezia centro e isole della Giudecca – Murano – Burano) 3 – 100% del canone nel caso di opzione per cedolare secca CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 46 ADEMPIMENTI D ll istruzioni Dalle i t i i alla ll compilazione il i M d 730/2012 Mod. 730/2012 CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL ADEMPIMENTI Quadro B Sezione B Sezione II – II – OBBLIGO di OBBLIGO di compilazione per ogni per ogni IMMOBILE soggetto a tassazione cedolare secca CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL ADEMPIMENTI Nel rigo 3 confluiscono tutti i redditi dei fabbricati da assoggettare a tassazione ordinaria Nel rigo 6 confluiscono tutti i redditi dei fabbricati da assoggettare ad imposta sostitutiva: 21% o 19% a seconda della tipologia del contratto di locazione Nel rigo 11 viene indicato il reddito complessivo da tassare ordinariamente, determinato dalla somma dei redditi dei righi da 1 a 5: non sarà sommato il reddito di rigo 6 assoggettato a cedolare secca. Nel rigo 81 (cedolare secca dovuta) viene riportato l’ammontare complessivo dell’imposta sostitutiva riferita sia all’aliquota ordinaria del 21% che a quella agevolata del 19%; Nel rigo 82 l’ammontare degli acconti versati CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL ADEMPIMENTI Nel rigo 99 (cedolare secca locazioni) viene riportato l’ammontare a debito, ovvero a credito, dell’imposta per cedolare secca risultante dalla differenza tra l’importo indicato nel rigo 81 e gli acconti versati indicati nel rigo 82. Nel rigo 137 (reddito di riferimento per agevolazioni per agevolazioni fiscali) viene fiscali) viene riportato ll’importo importo del del reddito complessivo aumentato del reddito assoggettato a cedolare secca. Tale importo costituisce il reddito di riferimento per determinare: ¾le detrazioni p per lavoro dipendente, pensione, altri p ,p , redditi e per familiari p a carico,, ¾le detrazioni per canoni di locazione ed ogni altra deduzione e/o detrazione commisurata al reddito complessivo L’importo di rigo 137 costituisce altresì il reddito di riferimento ai fini ISEE. CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL ADEMPIMENTI CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 51 ADEMPIMENTI art. 2704 c.c. (data certa) CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 52 ADEMPIMENTI CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 53 ADEMPIMENTI CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 54 ADEMPIMENTI 3.1 Registrazione del contratto g 9 La modalità telematica di registrazione può essere utilizzata solo per i contratti di locazione che NON contengono disposizioni o clausole aggiuntive rispetto al rapporto di locazione dell’immobile abitativo,, q quali,, ad esempio, p , fideiussioni prestate da terzi, locazioni congiunte di immobili abitativi e strumentali, ecc. 9 I contribuenti che utilizzano la suddetta modalità telematica di registrazione ed esercizio dell’opzione sono comunque tenuti all’obbligo di conservazione del relativo contratto, che deve essere esibito a richiesta degli organi preposti al controllo. CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 55 ADEMPIMENTI Termine di presentazione DATA DI DECORRENZA ANTERIORE A QUELLA DI STIPULA DEL CONTRATTO ? SI NO ENTRO 30 GG DALLA DECORRENZA DALLA DECORRENZA ENTRO 30 GG DALLA STIPULA DALLA STIPULA CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 56 ADEMPIMENTI art. 2704 c.c. (data certa) X CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 57 ADEMPIMENTI 3.1 Registrazione del contratto II modello 69, 69 che può essere utilizzato anche in alternativa al modello Siria, deve essere utilizzato per la registrazione dei contratti di locazione,, nei casi non p previsti dal modello Siria,, e degli adempimenti successivi dei contratti di locazione (cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite). Il modello 69 deve essere presentato presso qualunque Ufficio dell’Agenzia delle entrate dal soggetto che chiede la registrazione del contratto di locazione. locazione In caso di mancato esercizio dell’opzione, ovvero nel caso in cui siano p presenti una p pluralità di locatori e solo alcuni di essi esercitino l’opzione per il regime della cedolare secca, occorre produrre, per la richiesta di registrazione del contratto, l’attestazione del pagamento delle imposte. CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 58 ADEMPIMENTI ‐‐ L’OPZIONE ADEMPIMENTI 1.3.1 Opzione in sede di registrazione del contratto I soggetti tti che h intendono i t d avvalersi l i del d l regime i d ll cedolare della d l secca esercitano l’opzione in sede di registrazione del contratto, mediante il modello SIRIA, ove sussistano le condizioni, ovvero mediante il modello 69 Registrazione contratto g Î SIRIA o M SIRIA o Mod. 69 CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 59 OPZIONE 9Il regime di tassazione della cedolare secca ha carattere facoltativo e, pertanto, la sua applicazione è subordinata all’esercizio di un’opzione da parte del locatore. 9 In linea generale, l’opzione deve essere esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione ed esplica effetti per l’intera durata del contratto, salvo revoca. CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 60 ADEMPIMENTI ‐‐ L’OPZIONE ADEMPIMENTI 1.3.1 Opzione in caso di proroga del contratto In caso di proroga, anche tacita, del contratto di locazione, l’opzione per il regime della cedolare secca è esercitata NEL TERMINE PER IL VERSAMENTO DELL DELL’IMPOSTA IMPOSTA DI REGISTRO, REGISTRO mediante il modello 69. Proroga Î Proroga Î opzione con mod. 69 CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 61 OPZIONE In caso di proroga, anche tacita, del contratto di locazione, l’opzione per il regime della cedolare secca deve essere esercitata entro il termine di versamento dell’imposta di registro vale a dire entro 30 giorni dal momento della registro, proroga (art. 17 del TUR), tramite la presentazione del modello per la richiesta di registrazione degli atti e per gli adempimenti successivi (modello 69). CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 62 ADEMPIMENTI ‐‐ L’OPZIONE ADEMPIMENTI 1.3.3 Opzione nel caso di contratti per i quali non sussiste l’obbligo di registrazione Per i contratti per i quali non sussiste l’obbligo di registrazione in termine fisso, il locatore può applicare la cedolare secca in sede di dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale è prodotto il reddito ovvero esercitare l’opzione in sede d di registrazione i i i caso d’uso in d’ o di registrazione i i volontaria. Senza obbligo di registrazione Î Senza obbligo di registrazione Î UNICO o 730 CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 63 OPZIONE L’opzione esercitata in sede di dichiarazione dei redditi, in tal caso, esplica effetti anche ai fini dell’imposta di registro nell’ipotesi in cui la registrazione volontaria o in caso d’uso del contratto sia successiva alla dichiarazione. Qualora, tuttavia, il contribuente provveda alla registrazione volontaria o in caso d d’uso uso del contratto in data antecedente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, l’opzione per la cedolare secca deve essere esercitata in sede di registrazione del contratto. CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 64 ADEMPIMENTI ‐‐ L’OPZIONE ADEMPIMENTI 1.4 Mancato esercizio dell’opzione nella prima annualità di durata del contratto Il mancato esercizio dell’opzione nella prima annualità del contratto non preclude la possibilità di opzione per le annualità successive nel termine per il versamento dell’imposta mediante il modello 69. D Dopo la prima annualità Î Dopo la prima annualità l i lità Î mod. 69 d 69 CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 65 OPZIONE Qualora non sia stata esercitata l’opzione in sede di registrazione del contratto ovvero di proroga, è possibile accedere al regime della cedolare secca per le annualità successive, esercitando l’opzione entro il termine previsto per il versamento dell’imposta di registro dovuta annualmente sull sull’ammontare ammontare del canone relativo a ciascun anno, vale a dire entro 30 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità (articolo 17 del TUR). Le imposte di registro e di bollo già versate NON possono comunque essere oggetto di rimborso CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 66 OPZIONE Caso particolare: pagamento registro in unica soluzione Caso particolare: pagamento registro in unica soluzione Esempio n. 2 Contratto di locazione pluriennale stipulato in data 15 luglio 2011 Contratto di locazione pluriennale stipulato in data 15 luglio 2011 per il quale il locatore non abbia optato per il regime della cedolare secca al momento della registrazione ed abbia assolto cedolare secca al momento della registrazione ed abbia assolto l’imposta di bollo sul contratto e l’imposta di registro in una unica soluzione. L’opzione per il regime della cedolare secca per l’annualità successiva deve essere effettuata entro il termine di scadenza del versamento dell’imposta di registro relativa alla seconda annualità, quindi entro il 14 agosto 2012. CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 67 ADEMPIMENTI ‐ L’OPZIONE IN CASO ADEMPIMENTI ‐ L’OPZIONE IN CASO DI DI COMPROPRIETARI 5.1. Esercizio dell’opzione più locatori,, p persone fisiche titolari del Qualora vi siano due o p diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull’immobile ad uso abitativo e delle relative pertinenze l locate congiuntamente all’abitazione, ll’ b l’ l’opzione d deve essere esercitata distintamente da ciascun locatore, compilando ll’apposito apposito modello SIRIA, SIRIA ove sussistano le condizioni per il suo utilizzo, ovvero mediante il modello 69. L’opzione esplica effetti solo in capo p ai locatori che l’hanno esercitata. … segue Ammessa Ammessa anche solo per alcuni comproprietari anche solo per alcuni comproprietari CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 68 ADEMPIMENTI ‐ L’OPZIONE IN CASO ADEMPIMENTI ‐ L’OPZIONE IN CASO DI DI COMPROPRIETARI 5.2. Mancato esercizio dell’opzione da parte di uno o più locatori I locatori che non esercitano l’opzione per l’applicazione del regime della cedolare secca sono tenuti al versamento dell’imposta di registro calcolata sulla parte del canone di l locazione i l loro i imputabile bil in i base b alle ll quote di possesso. L’imposta di registro deve essere versata per l’intero importo stabilito nei casi in cui la norma fissa ll’ammontare ammontare minimo dell’imposta dovuta. Deve essere comunque assolta l’imposta di bollo sul contratto di locazione. Chi non opta paga: iimposta di registro (min. imposta di registro (min. € t di i t ( i € 67) e imposta di bollo 67) i t di b ll CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 69 OPZIONE 4.3 Contitolarità 9 Il regime alternativo di tassazione consente, quindi, di derogare al principio di solidarietà passiva dell’imposta di registro (art. 57 TUR), in quanto i soggetti che optano per il nuovo regime non sono tenuti, tenuti per il periodo di durata dell’opzione, al versamento dell’imposta di registro. 9 I soggetti che non hanno optato per la cedolare sono tenuti al pagamento dell’imposta di registro, limitatamente alla frazione del canone loro imputabile in base alle quote complessive di possesso dell’immobile dell immobile loro spettanti. spettanti 9 In analoga misura, è tenuto al pagamento dell’imposta di registro il conduttore. 9 Nel caso in cui solo alcuni locatori intendano accedere al regime della cedolare secca, deve essere comunque assolta, in misura piena, l’imposta di bollo sul contratto di locazione. locazione CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 70 OPZIONE 4.3 Contitolarità Esempio n 4 Esempio n. 4 Contratto di locazione di durata annuale avente ad oggetto un immobile abitativo e una pertinenza con un corrispettivo complessivo annuo di €15.000. I locatori posseggono le seguenti quote di proprietà pertinenza): A) Bianchi possiede il 40% A) Bianchi possiede il 40% B) Rossi possiede il 30% C) Verdi possiede il 30% (dell’immobile e della Verdi opta per il regime della cedolare secca Verdi opta per il regime della cedolare secca. L’imposta di registro dovuta sul contratto di locazione deve essere calcolata sulla parte del canone imputabile a Bianchi e Rossi corrispondente alle loro quote di possesso (15.000 x 70%) = euro 10.500. Su tale importo, deve poi essere applicata l’aliquota del 2% al fine di determinare l’imposta di registro, pari a € 210, dovuta solidalmente solo da Bianchi e Rossi oltre che dal conduttore. CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 71 OPZIONE 4.3 Contratti aventi ad oggetto una pluralità di immobili Esempio n 5 Esempio n. 5 Contratto di locazione di durata annuale avente ad oggetto tre immobili con un corrispettivo p contrattuale complessivo p annuo p pari ad euro 45.000. Gli immobili oggetto del contratto sono: A) immobile abitativo di cat. A1, rendita € 1.100,00; B) i B) immobile abitativo di cat. A2, rendita € bil bi i di A2 di € 900,00; 900 00 C) immobile non abitativo di cat. C1, rendita € 2.000,00. Il locatore opta per il regime della cedolare secca solo per l’immobile A. L’imposta di registro deve essere corrisposta solo sul corrispettivo riferibile agli immobili B e C, determinato in proporzione alla rendita catastale attribuita agli stessi immobili. CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 72 … segue OPZIONE 4.3 Contratti aventi ad oggetto una pluralità di immobili E Esempio n. 5 i 5 Rendita B / Rendita totale = 900/4.000 x 100 = 22,5% Rendita C / Rendita totale 2 000/4 000 x 100 50 0% Rendita C / Rendita totale = 2.000/4.000 x 100 = 50,0% Corrispettivo riferibile agli immobili B e C = 45.000 x 72,5% = 32.625 L’imposta di registro da corrispondere, solidalmente dalle parti contraenti, in sede di registrazione del contratto è pari ad € 652,50 d t determinata i t sulla ll parte t del d l canone relativo l ti aglili immobili i bili per i qualili non è stata esercitata l’opzione (32.625 x 2%). SSul contratto di locazione deve essere, comunque, corrisposta l di l i d i l’imposta di bollo nella misura ordinaria. CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 73 ADEMPIMENTI ‐‐ L’OPZIONE ADEMPIMENTI 2.1 Vincolatività dell’opzione L opzione vincola il locatore all L’opzione all’applicazione applicazione del regime della cedolare secca per l’intero periodo di DURATA del contratto o della proroga ovvero per il residuo periodo di durata del contratto nel caso di opzione esercitata nelle annualità successive alla prima LL’opzione opzione non deve essere ripetuta tutti gli anni non deve essere ripetuta tutti gli anni CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 74 ADEMPIMENTI ‐‐ L’OPZIONE ADEMPIMENTI 2.2 Facoltà di revoca Il locatore ha la facoltà di revocare ll’opzione opzione in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui questa è stata esercitata con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’AdE. La revoca è effettuata entro il termine previsto per il pagamento del’imposta di registro relativa all’annualità di riferimento e comporta il versamento ersamento del’imposta di registro dovuta. do ta Revoca Î in qualsiasi anno Revoca Î q prima del pagamento dell’imposta di registro CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 75 OPZIONE 4 DURATA ED EFFETTI DELL’OPZIONE 4.1 Aspetti generali 9Il locatore può revocare l’opzione in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui è stata esercitata l’opzione entro il termine previsto per il pagamento dell’imposta di registro i t relativa l ti all’annualità ll’ lità di riferimento. if i t 9La revoca comporta il pagamento dell’imposta di registro dovuta per detta annualità di riferimento e per le successive. CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 76 RINUNCIA AGLI AUMENTI CONTRATTUALI 11. Nel 11 N l caso in i cuii il locatore l t opti ti per l’applicazione l’ li i d ll della cedolare secca è sospesa, per un periodo corrispondente alla durata dell dell’opzione opzione, la facoltà di chiedere ll’aggiornamento aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall’ISTAT dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell’anno precedente. L’ i L’opzione NON HA EFFETTO se di essa il locatore l t non ha h dato d t preventiva comunicazione al conduttore con lettera raccomandata, con la quale rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone a qualsiasi titolo. Le disposizioni di cui al presente comma sono inderogabili. CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 77 RINUNCIA AGLI AUMENTI CONTRATTUALI 1.5. Rinuncia alla facoltà di aggiornamento del canone Il locatore,, ai sensi del comma 11 dell’articolo 3 del decreto legislativo 7.3.2011, n. 23, è tenuto, a pena dell’inefficacia dell’opzione, a comunicare PREVENTIVAMENTE, con lettera raccomandata, al conduttore la rinuncia, per il periodo corrispondente alla durata dell’opzione, alla facoltà di chiedere ll’aggiornamento aggiornamento del canone, canone anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall’ISTAT dell’indice nazionale dei p prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell’anno precedente. CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 78 RINUNCIA AGLI AUMENTI CONTRATTUALI 2.3 Rinuncia agli aumenti contrattuali È esclusa la validità ai fini in esame della raccomandata consegnata a mano, anche con ricevuta sottoscritta dal conduttore. conduttore In caso di più conduttori, l’opzione va comunicata a ciascuno di essi. essi Il conduttore che riceve tale comunicazione è così posto in condizione di i di sapere che, h per il periodo i d di durata d t dell’opzione, d ll’ i non è tenuto al pagamento dell’imposta di registro. CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 79 RINUNCIA AGLI AUMENTI CONTRATTUALI 2.3 Rinuncia agli aumenti contrattuali In caso di d revoca (a ( partire, ad d esempio, dalla d ll seconda d annualità) resta comunque valida la rinuncia del locatore agli aggiornamenti del canone per un periodo corrispondente a quello della prima annualità per il quale il g Pertanto, il locatore locatore si è avvalso di tale regime. non può richiedere gli aggiornamenti del canone relativi alla seconda annualità CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 80 RINUNCIA AGLI AUMENTI CONTRATTUALI 2 3 Rinuncia 2.3 Ri i aglili aumenti ti contrattuali t tt li Si precisa che per gli immobili posseduti in comproprietà, l’ i l’opzione esercitata i d parte di un solo da l locatore, l comporta la l rinuncia agli aggiornamenti del canone a qualsiasi titolo, ANCHE da parte dei comproprietari che NON hanno optato per il regime della cedolare secca. Tenuto conto che il canone è pattuito contrattualmente in maniera unitaria, non appare, infatti, possibile differenziarne l’ammontare in ragione g delle q quote di p possesso di ciascun comproprietario. CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 81 RINUNCIA AGLI AUMENTI CONTRATTUALI 83C 8.3 Comunicazione di rinuncia agli aggiornamenti i i di i i li i ti Per l’anno 2011, per quanto riguarda i contratti scaduti o risolti, l giàà registrati, prorogati e con imposta di d registro giàà versata alla data del 7 aprile 2011, deve ritenersi che la condizione richiesta dalla norma sia rispettata se la rinuncia è comunicata al conduttore, con lettera raccomandata, nel termine stabilito p per il versamento del p primo acconto dovuto, che può essere il 6 luglio 2011 se l’acconto è dovuto in due rate, oppure il 30 novembre 2011 se l’acconto è d dovuto i unica in i rata, ovvero se non è dovuto d acconto, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 82 RINUNCIA AGLI AUMENTI CONTRATTUALI 83C 8.3 Comunicazione di rinuncia agli aggiornamenti i i di i i li i ti 9Per i contratti di locazione nei quali è espressamente di disposta l rinuncia la i i aglili aggiornamenti i i del d l canone sii ritiene ii che NON sia necessario inviare al conduttore la comunicazione in questione. questione 9Sulla base della comunicazione di rinuncia, per il periodo contrattuale cui si riferisce l’opzione, il locatore non può percepire dal conduttore gli aggiornamenti dei canoni e questi, i se già ià percepiti, i i devono d essere restituiti. i ii CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 83 RINUNCIA AGLI AUMENTI CONTRATTUALI 83C 8.3 Comunicazione di rinuncia agli aggiornamenti i i di i i li i ti 9Nel caso in cui l’opzione esercitata in sede di registrazione d l contratto del t tt e, quindi i di all’inizio ll’i i i della d ll prima i annualità, lità sia i revocata a valere dalla seconda annualità, resta comunque valida la rinuncia del locatore agli aggiornamenti del canone per un periodo corrispondente a quello della prima annualità per il quale il locatore si è avvalso di tale regime. Pertanto, il locatore non può richiedere gli aggiornamenti del canone relativi alla seconda annualità. CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 84 REVOCA DELL’OPZIONE 2.2 Facoltà di revoca Il locatore ha la facoltà di revocare ll’opzione opzione in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui questa è stata esercitata con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’AdE. La revoca è effettuata entro il termine previsto per il pagamento t del’imposta d l’i t di registro i t relativa l ti all’annualità ll’ lità di riferimento e comporta il versamento del’imposta di registro dovuta. CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 85 DISCIPLINA TRANSITORIA 2011 6.1. Contratti ai quali può essere applicato il regime della cedolare secca Il regime della cedolare secca può applicarsi, applicarsi per il periodo d’imposta 2011, ai contratti in corso nell’anno 2011, anche con scadenza anteriore al 7 aprile, data di entrata in vigore del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ovvero oggetto di risoluzione volontaria prima della predetta data. Principio Î anche se il contratto alla data del 7/4/11 non è p più in essere,, ma ha ggenerato reddito nel 2011, 2011, la cedolare è applicabile CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 86 DISCIPLINA TRANSITORIA 2011 6.2. Contratti scaduti ovvero già registrati alla data del 7 aprile 2011. Per i contratti in corso nel 2011, scaduti ovvero oggetto di risoluzione volontaria alla data del 7 aprile 2011, nonché per i contratti in corso alla stessa data del 7 aprile 2011, 2011 per i quali è già stata eseguita la registrazione e per i contratti prorogati per i quali è già stato effettuato il relativo pagamento, il locatore può applicare la cedolare secca in sede di dichiarazione dei redditi da presentare nell’anno 2012 per i redditi 2011. … segue CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 87 DISCIPLINA TRANSITORIA 2011 6.2. Contratti scaduti ovvero già registrati alla data del 7 aprile 2011. (…) Non si fa luogo al rimborso delle imposte di registro e di bollo versate e il locatore è tenuto per il periodo d’imposta 2011 al versamento ersamento dell’acconto della cedolare secca, secca ove o e dovuto. do to L applicazione della cedolare secca in sede di dichiarazione dei L’applicazione redditi da presentare nell’anno 2012 ha effetto anche per l’annualità contrattuale decorrente dall’anno 2011. CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 88 DISCIPLINA TRANSITORIA 2011 8.1.1 Opzione in sede di dichiarazione intervenuta prima del 7 aprile 2011 – Registrazione Per i contratti per i quali sia già stata effettuata, ove richiesta, la registrazione del contratto o sia stata già corrisposta l’imposta di registro dovuta per la risoluzione del contratto, non devono essere presentate opzioni per la cedolare, cedolare né in via telematica, telematica né presso l’ufficio, e l’eventuale applicazione del nuovo regime di tassazione può avvenire direttamente in sede di dichiarazione dei redditi da presentare nell’anno ll’ 2012 per i redditi ddi i 2011. Ciò presuppone, naturalmente, che sia stato versato nell’anno 2011 l’ l’acconto t della d ll cedolare d l per il medesimo d i anno, ove dovuto. d t L’imposta L’i t di registro e l’imposta di bollo già versate, per espressa previsione del decreto legislativo, g , non p possono comunque q essere rimborsate. CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 89 DISCIPLINA TRANSITORIA 2011 8.1.1 Opzione in sede di dichiarazione i intervenuta prima i d l 7 aprile del il 2011 – Registrazione L’applicazione della cedolare secca in sede di dichiarazione dei redditi può riguardare pertanto, riguardare, pertanto sia entrambe le annualità, annualità vale a dire quella che scade nel 2011 e quella che decorre dallo stesso anno e scade nel 2012, sia una soltanto di esse. Esempio n. 10 Contratto di durata quadriennale 1/4/2010 ‐ 31/3/ 2014; scadenza prima annualità 31/3/2011; decorrenza seconda annualità 1/4/2011. L’applicazione della cedolare secca in sede dichiarazione redditi 2012 per i redditi 2011 può riguardare: entrambe le annualità, entrambe le annualità, ‐ canoni relativi al periodo 1° gennaio – 31 marzo 2011, riferiti alla annualità scaduta il 31 marzo 2011, ‐ canoni relativi al periodo 1 canoni relativi al periodo 1° aprile ‐ aprile ‐ 31 dicembre 2011, relativi alla annualità 31 dicembre 2011 relativi alla annualità 1° aprile 2011 ‐ 31 marzo 2012; … segue CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 90 DISCIPLINA TRANSITORIA 2011 8.1.1 Opzione in sede di dichiarazione – Registrazione intervenuta prima del 7 aprile 2011 Segue Esempio n. 10 Contratto di durata quadriennale 1/4/2010 ‐ 31/3/ 2014; scadenza prima annualità 31/3/2011; decorrenza seconda annualità 1/4/2011 scadenza prima annualità 31/3/2011; decorrenza seconda annualità 1/4/2011. L’applicazione della cedolare secca in sede dichiarazione redditi 2012 per i redditi 2011 può riguardare: oppure una sola delle due annualità, oppure una sola delle due annualità ‐ i soli canoni relativi al periodo 1° gennaio ‐ 31 marzo 2011, riferiti alla annualità scaduta il 31 marzo 2011, ‐ i soli canoni relativi al periodo 1° i li i l ti i l i d 1° aprile ‐ il 31 di 31 dicembre 2011, relativi alla b 2011 l ti i ll annualità 1° aprile 2011 ‐ 31 marzo 2012. Se l’opzione è riferita anche ai canoni relativi alla annualità 1/4/2011 – 31/3/2012, / / dovranno essere assoggettati a cedolare secca anche i canoni 1° gennaio ‐ 31 marzo 2012, in quanto l’opzione espressa in sede di dichiarazione dei redditi riguarda l’intera annualità contrattuale, compresa quindi la parte dell’annualità ricadente nel successivo periodo d'imposta. … segue CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 91 DISCIPLINA TRANSITORIA 2011 8.1.1 Opzione in sede di dichiarazione – Registrazione intervenuta prima del 7 aprile 2011 Segue Esempio n. 10 Contratto di durata quadriennale 1/4/2010 ‐ 31/3/ 2014; scadenza prima annualità 31/3/2011; decorrenza seconda annualità 1/4/2011 scadenza prima annualità 31/3/2011; decorrenza seconda annualità 1/4/2011. Se l’opzione è riferita anche ai canoni relativi alla annualità 1/4/2011 – 31/3/2012, / / , dovranno essere assoggettati gg a cedolare secca anche i canoni 1/1/‐ / / 31/3/2012, in quanto l’opzione espressa in sede di dichiarazione dei redditi riguarda l’intera annualità contrattuale, compresa quindi la parte dell’annualità ricadente nel successivo periodo d d'imposta imposta. Per l’annualità decorrente dal 1/4/2012 (annualità 1/4/2012‐31/3/2013), l’opzione per l’applicazione della cedolare secca deve, invece, essere espressa con il modello 69, entro il termine di pagamento dell’imposta di registro che sarebbe dovuta per tale annualità ed esplica effetti per la residua durata del contratto. CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 92 DISCIPLINA TRANSITORIA 2011 2011 2012 2013 G F M A MG L A S O N D G F MA MG L A S O N D G F M Opzione con DR 2012 DR 2012 Opzione con DR 2012 DR 2012 Purché entro il 6/7 o 5/8: P hé t il 6/7 5/8 1) comunicazione inquilino 2) pagamento acconto cedolare Opzione con Mod 69 Mod. 69 Previa comunicazione all’inquilino entro il 30/4/2012 CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 93 DISCIPLINA TRANSITORIA 2011 CONTRATTI DA REGISTRARE CONTRATTI DA REGISTRARE TRA IL 7/4/2011 E IL 6/6 TRA IL 7/4/2011 E IL 6/6/2011 6.4. Registrazione del contratto Per i contratti per i quali il termine di registrazione scade tra il 7 aprile 2011 e il 6 giugno 2011 la registrazione, anche ai fini d ll’ i dell’opzione, può ò essere effettuata ff entro tale l ultimo li termine. i CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 94 DISCIPLINA TRANSITORIA 2011 6.3. Contratti registrati a partire dalla data del 7 aprile 2011 Per i contratti registrati a partire dalla data del 7 aprile 2011 l’opzione si esprime in sede di registrazione del contratto. Per i contratti prorogati per i quali il termine per il relativo pagamento non è ancora decorso, l’opzione si esprime con il modello 69. Principio p Îp per ggli eventi rilevanti che si verificano del 7/4/2011 si applicano le regole a regime. regime. CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 95 CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 96 DISCIPLINA TRANSITORIA 2011 SINTESI CONTRATTI NON PIÙ IN ESSERE AL 7/4/2011 SITUAZIONE CEDOLARE 2011 OPZIONE REGISTRO E BOLLO REGISTRO E BOLLO SCADUTO SI (ANCHE L’ACCONTO) 730 o UNICO 2012 NO RESTITUZIONE RISOLTO SI (ANCHE L’ACCONTO) 730 o UNICO 2012 NO RESTITUZIONE CONTRATTI GIA’ REGISTRATI O PROROGATI AL 7/4/2011 REGISTRAZIONE SI (ANCHE L’ACCONTO) 730 o UNICO 2012 NO RESTITUZIONE PROROGA SI (ANCHE L’ACCONTO) 730 o UNICO 2012 NO RESTITUZIONE CONTRATTI NUOVI REGISTRATI O PROROGHE DAL 7/4/2011 REGISTRAZIONE SI (ANCHE L’ACCONTO) SI (ANCHE LACCONTO) SIRIA o MOD 69 SIRIA o MOD. 69 NON DOVUTE NON DOVUTE PROROGA SI (ANCHE L’ACCONTO) SOLO MOD. 69 NON DOVUTE CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 97 DISCIPLINA TRANSITORIA 2011 CONTRATTI DA REGISTRARE CONTRATTI DA REGISTRARE TRA IL 7/4/2011 E IL 6/6 TRA IL 7/4/2011 E IL 6/6/2011 6.4. Proroghe Per le proroghe il cui termine di pagamento scade tra il 7 aprile 2011 e il 6 giugno 2011 l’opzione può essere effettuata entro tale ultimo termine. CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 98 DISCIPLINA TRANSITORIA 2011 ROSOLUZIONI ROSOLUZIONI CON REGISTRO DA PAGARE CON REGISTRO DA PAGARE TRA IL 7/4/2011 E IL 6/6 TRA IL 7/4/2011 E IL 6/ 6/2011 6.5. 6 5 Risoluzione Ri l i d l contratto del In caso di risoluzione del contratto di locazione in corso alla data del 7 aprile 2011 ovvero di risoluzione per la quale, quale alla predetta data, non è scaduto il termine per il pagamento dell’imposta di registro dovuta per la risoluzione stessa, l’opzione per l’applicazione della cedolare secca si può esprimere anche entro il termine di versamento dell’imposta di registro relativa alla risoluzione, i l i mediante di t il modello d ll 69 e ha h effetto ff tt per l’applicazione l’ li i della cedolare secca per il periodo d’imposta 2011. CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 99 DISCIPLINA TRANSITORIA 2011 SINTESI CONTRATTI, PROROGHE E RISOLUZIONI CON IMPOSTA CONTRATTI, PROROGHE E RISOLUZIONI CON IMPOSTA DI DI REGISTRO DA PAGARE TRA IL 7/4/2011 E IL 6/ REGISTRO DA PAGARE TRA IL 7/4/2011 E IL 6/6 6/2011 TERMINE DI TERMINE DI SCADENZA NATURALE (30 ) (30 gg) TERMINE PROROGATO OPZIONE CONTRATTO TRA IL 7/4 E IL 6/6/2011 ENTRO IL 6/6/2011 SIRIA O MOD. 69 PROROGA TRA IL 7/4 E IL 6/6/2011 ENTRO IL 6/6/2011 MOD. 69 RISOLUZIONE TRA IL 7/4 E IL 6/6/2011 ENTRO IL 6/6/2001 MOD. 69 CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 100 IL PAGAMENTO DELLA CEDOLARE La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (…) Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 7 aprile 2011 sono state stabilite le modalità di versamento in acconto della cedolare secca dovuta, nella misura ¾dell’85% per l’anno 2011 ¾d l 95% d l 2012 ¾del 95% dal 2012 e del versamento a saldo della cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa. disposizione utile, anche dichiarativa. Con DPCM del 25.11.2011, la misura dell’acconto è stata ridotta: produce effetti solo sulla seconda o unica rata;; ‐ Per il 2011 al 68% 68% ma p ‐ Per il 2012 al 92% 92% ma produce effetti solo sulla seconda o unica rata. CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 101 IL PAGAMENTO DELLA CEDOLARE ACCONTO PER L’ANNO 2011 ACCONTO PER L’ANNO 2011 (Provvedimento 7/4/2011) ACCONTO 2011 = 85% (ridotto al 68% e rideterminato sulla 2° rideterminato sulla 2° o unica rata) sull’IMPOSTA DOVUTA ((dovuto solo se l’imposta è superiore a € p p 51,65) , ) < a € 257,52 RATA UNICA (30/11/2011) = o > a € 257,52 DUE RATE di cui 40% Î6/7 o 5/8/11 (+0,4%) %Î / / / ( %) 60% Î30/11/2011 N.B.: valido anche per chi ha presentato N.B.: valido anche per chi ha presentato 730/2011 730/2011 CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 102 IL PAGAMENTO DELLA CEDOLARE ACCONTO PER L’ANNO 2012 ACCONTO PER L’ANNO 2012 ACCONTO 2012 = ACCONTO 2012 95% (ridotto al 92% con effetto sulla 2 con effetto sulla 2°° o unica rata) sull IMPOSTA ANNO PRECEDETE sull’IMPOSTA ANNO PRECEDETE (dovuto solo se l’imposta è superiore a € 51,65) < a € 257,52 = o > a € 257,52 RATA UNICA DUE RATE ((30/11) / ) sull’imposta totale: 38% Î18/6 o 18/7 (+0,4%) 54%Î30/11 N.B. PER I 730 STESSE REGOLE IRPEF N.B. PER I 730 STESSE REGOLE IRPEF CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 103 IL PAGAMENTO DELLA CEDOLARE ACCONTO PER L’ANNO 2011 (Provvedimento 7/4/2011) DEROGHE CONTRATTI CON DECORRENZA DALL’1/6/2011 DALL 1/6/2011 DALL’1/11/2011 DALL 1/11/2011 UNICA RATA UNICA RATA (30/11/2011) NO ACCONTO NO ACCONTO CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 104 IL PAGAMENTO DELLA CEDOLARE ACCONTO ACCONTO METODO STORICO O PREVISIONALE Nessuna sanzione (30%) se il versamento dell’acconto non si considera carente in quanto di importo almeno pari al 95 per cento della cedolare secca calcolata per l’anno in cui si è prodotto il reddito. reddito RATEAZIONE DELLA PRIMA RATA La prima rata dell dell’acconto acconto della cedolare secca può essere versata ratealmente e sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi, secondo le disposizioni previste per la rateazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 105 IL PAGAMENTO DELLA CEDOLARE 7.3. Versamento a saldo Per il versamento a saldo della cedolare secca si applicano le di disposizioni in materia di versamento a saldo dell’imposta sul i i ii t i di t ld d ll’i t l reddito delle persone fisiche. 7.4 Modalità di versamento Il versamento della cedolare secca, in acconto e a saldo è , eseguito con F24 e si applicano le regole sulla compensazione CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 106 VERSAMENTI 7 VERSAMENTI 9L cedolare 9La d l secca dovuta d è versata con l’apposito l’ i codice di tributo ib (1840 ‐ acconto 1a rata‐; 1841 ‐ acconto 2a rata o unico acconto‐ 1842 ‐saldo‐) saldo ) separatamente dall dall’IRPEF IRPEF, ma con le medesime modalità ed entro i medesimi termini. 9Liquidazione, accertamento, 9Liquidazione accertamento riscossione, riscossione rimborsi, rimborsi sanzioni, sanzioni interessi, contenzioso, compensazione Î stesse regole dell’Irpef p 9Nel caso in cui l’anno di prima applicazione della cedolare secca sia anche il primo anno di possesso dell dell’immobile immobile, NON è dovuto acconto considerato che il relativo reddito nel precedente periodo di imposta non è stato assoggettato a imposta. CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 107 VERSAMENTI ‐‐ ACCONTO VERSAMENTI 7 VERSAMENTI 9L ’acconto ’ d ll cedolare della d l è unitario; i i quindi, i di per verificare ifi se l’importo dell’acconto dovuto debba essere versato in due rate o in unica rata, rata ovvero per verificare se ll’acconto acconto non sia dovuto, occorre sommare gli importi della cedolare dovuta per ogni contratto di locazione per cui sia stata esercitata la relativa opzione nel periodo di riferimento. 9Nel caso in cui l’anno di p prima applicazione pp della cedolare secca sia anche il primo anno di possesso dell’immobile, non è dovuto acconto considerato che il relativo reddito nell precedente d periodo i d di imposta i non è stato assoggettato a imposta (tale regola non vale per il 2011). CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 108 VERSAMENTI ‐‐ ACCONTO VERSAMENTI 7 VERSAMENTI Nell ipotesi in cui si revochi ll’opzione Nell’ipotesi opzione per la cedolare secca e quindi il reddito dell’immobile sia da assoggettare a cedolare secca solo per una parte del periodo di imposta, è comunque possibile, determinare l’acconto dovuto per il periodo di imposta di uscita dal regime della cedolare secca, con metodo t d previsionale ii l CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 109 VERSAMENTI –– ACCONTO 2011 VERSAMENTI 8.2 Versamento degli acconti 2011 9Per il 2011, i contribuenti che ricorrono all’assistenza fiscale (730), non potendo avvalersi di tale assistenza anche per il pagamento t degli d li acconti ti della d ll cedolare, d l d devono effettuare ff tt il versamento con il modello F24, entro i termini ordinari previsti per ll’acconto acconto IRPEF (6/7 o 5/8 e/o 30/11). 30/11) 9Se l’85% della cedolare dovuta per il 2011, calcolata sommando ll’importo importo della cedolare secca dovuta dal contribuente per ciascuno di detti contratti, è inferiore a € 257,52, , , l’acconto è versato in unica rata entro il 30/11/2011. Coerentemente, se l’importo su cui calcolare l’acconto, calcolato come sopra indicato, non supera € 51,65 l’acconto non è dovuto e la cedolare è versata tutta a saldo. CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 110 VERSAMENTI –– ACCONTO 2011 VERSAMENTI Esempio n. 11 Esempio n. 11 Contratto 1/7/2010 – 30/6/2014; opzione per la cedolare secca anche per la seconda annualità 1/7/2011 ‐ 30/6/2012. Acconto in due rate: Acconto in due rate: 6/7/2011 = 40% x 85% = 34% dei canoni 1/1 ‐ 30/6/2011 + canoni 1/7/ ‐ 31/12/ 2011; canoni 1/7/ 31/12/ 2011; 30/11/2011 = 60% x 85% = 51% dei canoni 1/1 – 30/6/2011 + canoni 1/7/2011 – 31/12/ 2011. CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 111 VERSAMENTI –– ACCONTO 2011 VERSAMENTI Esempio n. 12 Esempio n. 12 Contratto 1/7/2010 – 30/6/2014; opzione per cedolare secca solo per la seconda annualità. Acconto in due rate: 6/7/2011 = 34% dei canoni 1/7 – 31/12/2011; 30/11/2011 = 51% dei canoni 1/7 – 31/12/2011. EEsempio n. 13 i 13 Contratto 5/11/ 2011 ‐ 4/11/ 2015. Acconto: non dovuto la cedolare secca è versata direttamente Acconto: non dovuto, la cedolare secca è versata direttamente a saldo nel 2012. CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 112 VERSAMENTI –– ACCONTO 2011 VERSAMENTI Esempio n. 14 Esempio n. 14 Nell’anno 2011 sono stipulati più contratti di locazione di breve durata: immobile A (contratto 1/4 – 30/4) e immobile B (contratto 1/4 – 31/10): acconto 85% in due rate (se l’importo complessivo dell’acconto è acconto 85% in due rate (se l’importo complessivo dell’acconto è pari o superiore a € 257): 40% entro il 6/7 e 60% entro il 30/11; immobile A (contratto 10/8 ‐ 9/9: acconto 85% entro il 30/11; immobile B (contratto 20/12/11 ‐ 6/01/2012): nessun acconto. CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 113 VERSAMENTI –– ACCONTO IRPEF 2011 VERSAMENTI Con riguardo al primo anno di applicazione del nuovo regime, visto l’obbligo di versamento in acconto dell’85% della cedolare secca dovuta per il periodo di imposta 2011, l’acconto IRPEF per il medesimo periodo di imposta 2011 si ritiene correttamente determinato se pari al 99% dell’IRPEF dovuta sulla base della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta precedente, assumendo il relativo reddito senza considerare il reddito fondiario prodotto nel 2010 dagli immobili abitativi per i quali, nel 2011, il contribuente si avvale della cedolare secca per l’intero periodo di imposta. CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 114 VERSAMENTI –– ACCONTO IRPEF 2011 VERSAMENTI Esempio n. 15 Acconto IRPEF in presenza di immobile assoggettato a cedolare secca per l’intero periodo di imposta 2011. Situazione anno 2010: immobile a disposizione dal 1/1 al 31/12/2010. Contratto 1/1/ 2011 31/12/ 2015; canone annuo € Contratto 1/1/ 2011 – 31/12/ 2015; canone annuo € 12.000; 12 000; rendita € 1.200 (comprensiva della rivalutazione del 5%); è ese c tata op o e pe a cedo a e secca da 0 è esercitata l'opzione per la cedolare secca dal 2011. Acconto IRPEF per il 2011: il reddito fondiario su cui calcolare l'acconto potrà essere ridotto di un ammontare pari all'intera rendita catastale maggiorata di 1/3 assoggettata a tassazione nel periodo d'imposta 2010: euro 1.200 + 1/3 = 1.600. CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 115 VERSAMENTI –– ACCONTO IRPEF 2011 VERSAMENTI Esempio n. 16 Esempio n. 16 Acconto IRPEF in presenza di immobile assoggettato a cedolare secca solo per una parte del periodo di imposta 2011. Situazione anno 2010: dal 1/1 al 31/5/2010 immobile a disposizione; dal 1/6 al 31/12/2010 immobile locato con canone annuo € 9.000. 9 000 Contratto 1/9/2011 – 31/8/2015; canone annuo € 12.000; rendita € e d ta € 1.200 (comprensiva della rivalutazione del 5%). 00 (co p e s a de a a uta o e de 5%) È esercitata l'opzione per la cedolare secca dal 1°settembre 2011 Acconto IRPEF per il 2011: il reddito fondiario su cui calcolare l'acconto potrà essere rideterminato NON considerando l’immobile come produttivo di reddito fondiario limitatamente al periodo di possesso 1/9/2010 31/12/2010. al periodo di possesso 1/9/2010 – 31/12/2010 CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 116 VERSAMENTI –– 730 ACCONTO IRPEF 2011 VERSAMENTI I soggetti che si avvalgono dell dell’assistenza assistenza fiscale (730) possono effettuare un minore acconto mediante indicazione nel modello 730 dei minori importi a titolo di acconto che intendono effettuare. Coloro che hanno già presentato il modello 730, possono possibilità di riduzione del p primo acconto,, avvalersi della p presentando al sostituto d’imposta tempestivamente per consentire a questi di tenerne conto al momento dell’effettuazione del conguaglio, una apposita comunicazione per indicare i minori importi a titolo di acconto che intendono effettuare. effettuare CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 117 CALCOLI DI CONVENIENZA CALCOLI DI ELEMENTI DA CONSIDERARE ELEMENTI DA CONSIDERARE Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca. Il p predetto reddito rileva anche ai fini dell’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. 9 DETRAZIONI PER REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE E PENSIONE 9 DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO 9 ASSEGNI AL NUCLEO ASSEGNI AL NUCLEO 9 DETRAZIONI PER SPESE ADDETTI ALL’ASSISTENZA PERSONALE CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 118 CALCOLI DI CALCOLI DI CONVENIENZA 5. EFFETTI DELLA CEDOLARE SULLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO 9si tiene conto del reddito assoggettato a cedolare secca anche nel caso di detrazioni per le erogazioni liberali in favore di associazioni senza scopo di lucro di cui all’art. 15, c. 1, lettera i), del TUIR, spettanti nel limite massimo del 2% del reddito complessivo. 9Deve essere ricondotto nel reddito complessivo l’importo tassato con l'imposta p sostitutiva, costituito dal canone stabilito contrattualmente ovvero, nel caso in cui il canone risulti inferiore alla rendita dell'immobile locato, dalla rendita rivalutata del 5% riferibile if ibil aii giorni i i di applicazione li i d ll cedolare della d l secca nell periodo i d d'imposta. CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 119 CALCOLI DI CALCOLI DI CONVENIENZA 5. EFFETTI DELLA CEDOLARE SULLA DETERMINAZIONE DEL 5. EFFETTI DELLA CEDOLARE SULLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO Il reddito fondiario assoggettato a cedolare secca deve quindi essere computato nel reddito complessivo del locatore per determinare la condizione di familiare fiscalmente a carico, per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia, le altre detrazioni d'imposta previste dall'art. 13 del TUIR, le detrazioni per canoni di locazioni l i i di cuii all’art. ll’ 16 del d l TUIR e, in i generale, l per stabilire bili la spettanza o la misura di benefici, fiscali e non, collegati al possesso di requisiti reddituali quali, quali in particolare, particolare ll'II.S.E.E. SEE CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 120 CALCOLI DI CONVENIENZA CALCOLI DI ELEMENTI DA CONSIDERARE ELEMENTI DA CONSIDERARE PRO CONTRO Niente Irpef (calcolata applicando al canone ridotto del 15% o del 40,5% l’aliquota Irpef marginale e le aliquote delle addizionali). Benefici di qualsiasi natura (comprese le deduzioni e detrazioni Irpef) calcolate tenendo conto dell’intero canone locazione. Niente imposta di registro (2%, 1,4% Calcolo dell’ISEE comprensivo per i canoni convenzionati, sul dell’intero canone (e non dell’85% o canone pattuito) canone pattuito). del 59 5%) del 59,5%) Niente imposta di bollo (14,62 ogni 100 righe). Sospensione degli aumenti contrattuali ed eventuale rimborso ai comproprietari che non hanno optato. CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 121 730/unico 2011 senza CEDLARE FABBRICATI irpef FABBRICATI irpef 730/unico 2011 con CEDOLARE QUANDO SI APPLICA LA CEDOLARE: 4 250 4.250 FABBRICATI CEDOLARE 5.000 LAVORO DIPENDENTE 16.018 16.018 REDDITO COMPLESSIVO 20.268 16.018 Imposta lorda IRPEF 4.872 3.725 + 21% di 5.000 = 1.050 CEDOLARE + 1.050 CEDOLARE Detrazione lavoro 1.162 1.137 Ai fini della determinazione si considera il reddito complessivo di € 21.018 Imposta netta Imposta netta 3 710 3.710 2 588 2.588 Ritenute subite 2.421 2.421 DIFFERENZA (rigo 57 ‐730/3) 1.289 167 Add.li (Reg.le/Com.le)Dif. TOTALE 80 1.369 1.217 Per tutte le prestazioni e ai fini l i i i fi i fiscali va considerato 21.018 21.018 Restituisce anche le maggiori detrazioni attribuite dal sostituto d’imposta (compreso € (compreso € 1.050 di cedolare) Conviene la cedolare per 152 € Conviene la cedolare per 152 € ma… CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 122 occorre anche tenere conto che la differenza : occorre anche tenere conto che la differenza : aumenta a favore del contribuente se si aggiunge il risparmio dovuto all’imposta di registro (2% su 5.000 euro = € 100 x 50% = € 50); 50 diminuisce a sfavore del contribuente considerando i mancati aumenti ISTAT del canone di locazione, e, tutti gli eventuali importi che il contribuente percepisce a titolo di assegno al nucleo (eventuale esenzione dal ticket sanitario, prestazioni sociali legate all all’ISEE) ISEE) CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 123 730/unico 2011 senza CEDLARE FABBRICATI irpef FABBRICATI irpef 730/unico 2011 con CEDOLARE QUANDO SI APPLICA LA CEDOLARE: 4 250 4.250 FABBRICATI CEDOLARE 5.000 LAVORO DIPENDENTE 16.018 16.018 REDDITO COMPLESSIVO 20.268 16.018 Imposta lorda IRPEF 4.872 3.725 + 21% di 5.000 = 1.050 CEDOLARE + 1.050 CEDOLARE Detrazione lavoro 1.162 1.137 629 623 Ai fini della determinazione si considera il reddito complessivo di € 21.018 Imposta netta Imposta netta 3 081 3.081 1 965 1.965 Ritenute subite 1.756 1.756 DIFFERENZA (rigo 57 ‐730/3) 1.325 209 Detrazione figlio a carico Add.li (Reg.le/Com.le)Dif. TOTALE 80 1.405 1.259 Per tutte le prestazioni e ai fini l i i i fi i fiscali va considerato 21.018 21.018 Restituisce anche le maggiori detrazioni attribuite dal sostituto d’imposta (compreso € (compreso € 1.050 di cedolare) Conviene la cedolare per 146 € Conviene la cedolare per 146 € oltre a 50 € oltre a 50 € di imposta di registro Occorre però valutare anche i mancati aumenti e il diritto a prestazioni legate al reddito CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 124 730/unico 2011 senza CEDLARE FABBRICATI irpef FABBRICATI irpef 730/unico 2011 con CEDOLARE QUANDO SI APPLICA LA CEDOLARE: 2 975 2.975 FABBRICATI CEDOLARE 5.000 LAVORO DIPENDENTE 16.018 16.018 REDDITO COMPLESSIVO 18.993 16.018 Imposta lorda IRPEF 4.528 3.725 + 19% di 5.000 = 950 CEDOLARE + 19 950 CEDOLARE Detrazione lavoro 1.204 1.137 640 623 Ai fini della determinazione si considera il reddito complessivo di € 21.018 Imposta netta Imposta netta 2 684 2.684 1 965 1.965 Ritenute subite 1.756 1.756 DIFFERENZA (rigo 57 ‐730/3) 928 209 Add.li (Reg.le/Com.le)Dif. 42 Detrazione figlio a carico TOTALE 970 1.159 Per tutte le prestazioni e ai fini l i i i fi i fiscali va considerato 21.018 21.018 Restituisce anche le maggiori detrazioni attribuite dal sostituto d’imposta (compreso € (compreso € 950 di cedolare) NON conviene la cedolare: 189 € conviene la cedolare: 189 € in più. L’imposta di registro sarebbe di 35 € in più. L’imposta di registro sarebbe di 35 € (50% di 70) 125 CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 730/unico 2011 senza CEDLARE FABBRICATI irpef FABBRICATI irpef 730/unico 2011 con CEDOLARE QUANDO SI APPLICA LA CEDOLARE: 2 975 2.975 FABBRICATI CEDOLARE 5.000 LAVORO DIPENDENTE 50.000 50.000 REDDITO COMPLESSIVO 52.975 50.000 Per tutte le prestazioni e ai fini l i i i fi i fiscali va considerato 55.000 55.000 Imposta lorda IRPEF 16.451 15.320 + 19% di 5.000 = 950 CEDOLARE + 19 950 CEDOLARE 68 0 354 337 Imposta netta Imposta netta 16 029 16.029 14 983 14.983 Ritenute subite 14.774 14.774 1.255 209 Detrazione lavoro Detrazione figlio a carico DIFFERENZA (rigo 57 ‐730/3) Add.li (Reg.le/Com.le)Dif. TOTALE 48 1.303 1.159 Ai fini della determinazione si considera il reddito complessivo di € 55.000 Restituisce anche le maggiori detrazioni attribuite dal sostituto d’imposta (compreso € (compreso € 950 di cedolare) Conviene la cedolare per 144 € Conviene la cedolare per 144 € oltre a 35 € oltre a 35 € di imposta di registro Occorre però valutare anche i mancati aumenti e il diritto a prestazioni legate al reddito CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 126 730/unico 2011 senza CEDLARE FABBRICATI irpef FABBRICATI irpef 730/unico 2011 con CEDOLARE QUANDO SI APPLICA LA CEDOLARE: 4 250 4.250 FABBRICATI CEDOLARE 5.000 LAVORO DIPENDENTE 50.000 50.000 REDDITO COMPLESSIVO 54.250 50.000 Per tutte le prestazioni e ai fini l i i i fi i fiscali va considerato 55.000 55.000 Imposta lorda IRPEF 16.935 15.320 + 21% di 5.000 = 1.050 CEDOLARE + 21 1.050 CEDOLARE 25 0 343 337 Imposta netta Imposta netta 16 567 16.567 14 983 14.983 Ritenute subite 14.774 14.774 1.793 209 Detrazione lavoro Detrazione figlio a carico DIFFERENZA (rigo 57 ‐730/3) Add.li (Reg.le/Com.le)Dif. TOTALE 69 1.862 1.259 Ai fini della determinazione si considera il reddito complessivo di € 55.000 Restituisce anche le maggiori detrazioni attribuite dal sostituto d’imposta (compreso € (compreso € 1.050 di cedolare) Conviene la cedolare per 603 oltre a 50 € Conviene la cedolare per 603 oltre a 50 € di imposta di registro Occorre però valutare anche i mancati aumenti e il diritto a prestazioni legate al reddito CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 127 CALCOLI DI CALCOLI DI CONVENIENZA LA TASSAZIONE A CEDOLARE SECCA LA TASSAZIONE A CEDOLARE SECCA E’ VANTAGGIOSA PER REDDITI MEDIO – PER REDDITI MEDIO – ALTI E PER CONTRATTI DI E PER CONTRATTI DI LOCAZIONE A REGIME LIBERO CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL 128