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ad hoc di “omicidio stradale”
Capitolo II – Le novelle e le modifiche del codice penale 19 ad hoc di “omicidio stradale” al fine di evitare che il regime punitivo venga affidato alle oscillazioni giurisprudenziali. E ciò è avvenuto. Dopo cinque letture parlamentari e la questione di fiducia posta dal governo, è stata emanata la Legge 23 marzo 2016, n. 41, che ha introdotto il reato di omicidio stradale e lesioni personali stradali nel nostro ordinamento. 2. L’omicidio stradale ex art. 589-bis c.p. di Valeria Rey Tra le innovazioni apportate al codice penale dalla legge n. 41/2016 vi è l’introduzione dell’art. 589-bis, rubricato “omicidio stradale”. La norma prevede una nuova fattispecie di reato volta a reprimere in modo specifico la condotta di chi cagiona per colpa la morte di una persona nell’ambito della circolazione stradale, fornendo una risposta alle numerose istanze politiche e sociali che negli ultimi anni hanno domandato una più compiuta e rigorosa disciplina delle conseguenze penali derivanti dalla provocazione di un sinistro mortale. La circolazione stradale, infatti, è tradizionalmente considerata un’attività rischiosa, che pur non potendo essere vietata in assoluto perché socialmente utile, impone tuttavia agli utenti della strada elevati standard di diligenza1. Alle predette istanze, peraltro, il Legislatore e la giurisprudenza avevano già provato a rispondere, basti pensare alle modifiche apportate all’art. 589 c.p. dal c.d. “Decreto-Sicurezza” (d.l. n. 98/2008 convertito in L. n. 125/2008)2 – che aveva previsto un innalzamento della pena detentiva massima irrogabile nell’ipotesi in cui ricorresse l’aggravante di cui al secondo comma di detta disposizione, l’introduzione di una nuova circostanza aggravate ad effetto speciale per il caso in cui il fatto fosse commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica oppure sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché l’innalzamento della pena massima irrogabile in caso di pluralità di eventi lesivi ex art. 589, comma 4, c.p. – e ai tentativi operati da alcuni giudici di merito per qualificare come dolosa la condotta di quei conducenti che, tenendo un comportamento particolarmente spericolato, provochino un incidente con esiti letali3. Tale ultima soluzione, tuttavia, pare ora D’auria, La colpa stradale: un’analisi giurisprudenziale. Regole di comportamento, requisiti e limiti, profili processuali, Milano, 2010, 3. 2 Per una compiuta analisi della novella del 2008 si rinvia a AA.VV., “Decreto sicurezza”: tutte le novità, Milano, 2008, passim. 3 Si veda G.u.p. Trib. Roma, 26 novembre 2008, fattispecie riguardante un caso di guida spericolata da parte di un giovane assuefatto all’uso di stupefacenti, e in condizioni psicologiche alterate, il quale, attraversando due incroci con semaforo rosso in una zona centrale di una grande città, investiva un motorino con due giovani a bordo e ne provocava la morte, in Foro It., 2009, II, 414, con nota di Fiandaca, Sfrecciare col “rosso” e provocare un incidente stradale: omicidio con dolo eventuale?; G.i.p. Trib. Milano, 21 aprile 2004 (fattispecie di causazione 1 20 il nuovo reato di omicidio stradale difficilmente sostenibile alla luce delle precisazioni sui confini tra dolo eventuale e colpa cosciente forniti dalla Suprema Corte nella sentenza Thyssenkrupp4, mentre la scelta di strutturare come elemento circostanziato – sebbene sottratto al giudizio di bilanciamento di cui all’art. 69 c.p. per l’effetto della previsione dell’art. 590-bis – lasciava insoddisfatti coloro che ritenevano comunque troppo blande le sanzioni comminate. La scelta operata oggi dal Legislatore è stata accolta con forte criticità dalla dottrina, che ha sottolineato la scarsa utilità dell’introduzione di un’autonoma fattispecie di reato, stante l’operatività del divieto di bilanciamento delle circostanze previste dall’art. 589 c.p. sancito dall’art. 590-bis c.p.5 Inoltre l’inasprimento del trattamento sanzionatorio non risulta essere supportato dal dato empirico-fenomenologico, che mostra una diminuzione dei sinistri, anche mortali, negli ultimi anni6. Si dubita poi che pene così severe, che paiono ispirate alla mera deterrenza, siano compatibili con il principio della funzione rieducativa del condannato sancito dall’art. 27 Cost.7 Viene così aumentato il novero dei delitti colposi contro la vita, attraverso la trasposizione in un autonomo titolo di reato delle due circostanze aggravanti ad effetto speciale finora previste dall’art. 589 c.p., alle quali si aggiunge la tipizzazione di ulteriori comportamenti ritenuti dal Legislatore specificamente pericolosi. In particolare la nuova disposizione, al primo comma, prevede genericamente che “chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni”, mentre nei successivi commi sanziona con la reclusione da otto a dodici anni il conducente che “ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n 285, cagioni per colpa la morte di una persona”. Alla stessa pena soggiace il conducente “di un veicolo a motore di cui all’art. 186-bis, comma 1, lettere b), c), d), del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, il quale in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’art. 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona”. Al di fuori di tali soggetti, è punito con la pena della reclusione da cinque a dieci anni “chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore della morte di un bambino nell’ambito di una collisione automobilistica provocata da un ladro di autovettura, il quale, per sfuggire all’inseguimento della polizia, percorreva in contromano e a forte velocità una corsia autostradale), in Corr. Merito, 2005, 70 con nota di Viganò, Fuga spericolata in autostrada e incidente con esito letale: un’ipotesi di dolo eventuale? 4 Cass. Sez. Un., 24 aprile 2014, n. 38343. 5 Mantovani, In tema di omicidio stradale, in Diritto Penale Contemporaneo, 2016. 6 Telesca, Riflessioni politico-criminali sulla proposta di legge introduttiva del “reato di omicidio stradale” in www.giurisprudenzapenale.com, 2016. 7 Telesca, op. loc. ult. cit. Capitolo II – Le novelle e le modifiche del codice penale 21 in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’art. 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona”. La medesima pena si applica altresì “1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita o comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona; 2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un’intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona; 3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona”. La norma prevede poi un’ulteriore circostanza aggravante nel caso in cui il fatto sia commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell’autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria. Inoltre viene codificata una circostanza attenuante per l’ipotesi in cui l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione od omissione del colpevole. In tale evenienza la pena può essere diminuita fino alla metà. Nell’ultimo comma della disposizione in esame, viene poi riproposto quanto già statuito dall’art. 589, ult. co., c.p., ossia che qualora venga provocata la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, senza tuttavia che la pena possa eccedere – nel caso di omicidio stradale – i diciotto anni di reclusione. La scelta del Legislatore, quantomeno sotto il profilo sanzionatorio, appare ispirata quanto previsto in altri ordinamenti europei. Nel Regno Unito, per esempio, provocare un decesso a seguito di incidente stradale configura specifici reati, disciplinati dal Road Traffic Act del 1988 e dal Criminal Justice Act del 2003. In particolare quando il conducente cagiona la morte di una persona per aver tenuto una guida pericolosa viene integrato il reato di “Causing death by dangerous driving”, sanzionato con la reclusione fino a 14 anni. Costituiscono esempi di guida pericolosa l’attraversare un incrocio con il rosso, l’eccesso di velocità, il sorpasso pericoloso, tutte condotte considerate specificamente dalla novella in commento. Se invece il decesso è causato dall’aver tenuto una condotta “imprudente e sconsiderata” si configura il reato di “Causing Death by Careless or Inconsiderate Driving”, di cui costituiscono esempi il mancato rispetto delle distanze di sicurezza e della segnaletica stradale, l’utilizzo del telefono cellulare o l’uso improprio degli abbaglianti. Detta fattispecie criminosa è sanzionata con la reclusione fino a 5 anni. In caso di guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti sussiste poi il reato denominano “Causing death by careless driving when under 22 il nuovo reato di omicidio stradale the influence of drink or drugs”, sanzionato anch’esso con la reclusione fino a 14 anni. In Francia, invece, l’omicidio stradale non costituisce autonoma fattispecie di reato, bensì un’ipotesi aggravata di omicidio colposo, come accadeva finora nel nostro ordinamento, ma il trattamento sanzionatorio non si discosta da quello previsto dal Legislatore italiano. In particolare l’art. 221-6-1 code pénal stabilisce che se il decesso è causato da un conducente che ha commesso una violazione manifestamente irrispettosa di leggi, regolamenti o norme di prudenza, la pena della reclusione è portata a 7 anni e viene ulteriormente alzata a 10 anni in caso di guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, da conducente privo di patente di guida o la cui patente è stata sospesa o revocata, se ha superato il limite di velocità massimo consentito di 50 km/h o più, se dopo aver causato un incidente non si è fermato. La riforma in commento pare dunque tener conto dell’esperienza maturata in altri Paesi nel ridefinire con maggiore specificità le condotte ora integranti il reato di cui all’art. 589-bis c.p. Per quanto concerne l’aspetto successorio, occorre preliminarmente rilevare che la parziale abrogazione della circostanza aggravante prevista dall’art. 589, comma 2, c.p. e di quella di cui al terzo comma della medesima disposizione, con contestuale introduzione dell’art. 589-bis c.p., non danno luogo ad un’abolitio criminis – così come l’art. 589-bis c.p. non configura alcuna nuova fattispecie criminosa – bensì ad una mera mutatio criminis. È infatti pacifico in dottrina e giurisprudenza che debba escludersi un fenomeno abrogativo qualora una fattispecie aggravata venga trasformata in reato autonomo, stante l’identità strutturale tra la vecchia e la nuova disposizione8. Nel caso di specie, infatti, rimane pressoché identico il fatto tipico descritto da entrambe le norme. L’unica differenza riguarda la formulazione del secondo comma dell’art. 589-bis c.p., che risulta ora circoscritto ai soli conducenti di veicoli a motore, con la conseguenza che in caso di imputazione per omicidio colposo aggravato ex art. 589, comma 3, c.p. nella sua formulazione ante riforma in capo ad conducente di veicolo non a motore, dovrà trovare ora applicazione la più favorevole disciplina di cui all’art. 589-bis, comma 1, c.p., secondo quanto disposto dall’art. 2, comma 4, c.p., mentre in caso di condanna passata in giudicato, non potrà essere chiesta la revoca prevista dall’art. 673 c.p.p., non sussistendo un’abrogazione della fattispecie criminosa, ma una semplice successione di leggi meramente modificative. Pertanto nel caso in cui l’agente, sotto la vigenza della vecchia disciplina, abbia cagionato per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, oppure in stato di ebbrezza alcolica Cass. Pen., Sez. IV, 10 settembre 2007, n. 34216, avente ad oggetto i profili successori delle fattispecie del furto in abitazione e del furto con strappo che, prima dell’introduzione dell’art. 624-bis c.p., costituivano circostanze aggravanti del reato di furto di cui all’art. 624 c.p. 8 Capitolo II – Le novelle e le modifiche del codice penale 23 o di alterazione psico-fisica derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, il fatto continuerà a rimanere penalmente rilevante e troverà applicazione – tra l’art. 589, commi 2 e 3 c.p., e il nuovo art. 589-bis – la disposizione che risulta essere in concreto complessivamente più favorevole al reo, che nel caso di specie pare essere la disciplina prevista dal vecchio testo dell’art. 589 c.p. Anche per quanto concerne le ulteriori ipotesi codificate dalla nuova norma si configura una successione di leggi meramente modificative, in quanto queste, prima di essere considerate dal Legislatore nella loro individualità, rientravano nella generica previsione dell’art. 589, comma 2, c.p., trattandosi sempre di violazione di norme sulla disciplina della circolazione stradale. Pertanto troverà applicazione anche in detta evenienza la disciplina in concreto complessivamente più favorevole al reo, in conformità al disposto dell’art. 2, comma 4, c.p. Sotto il profilo strutturale, dalla lettura sistematica degli artt. 589-bis e 590-quater – quest’ultima norma volta a disciplinare il computo delle circostanze – risulta che il Legislatore abbia inteso prevedere la fattispecie generica di cui al primo comma come reato semplice, concependo come elementi circostanziati tutte le altre ipotesi di condotta criminosa previste nei commi successivi. Secondo quanto disposto dall’art. 590-quater, infatti, quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui all’agli artt. 589-bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 589-ter, 590-bis, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto comma e 590-ter, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli artt. 98 e 114 c.p., non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti. Sebbene l’art. 590-quater consideri le previsioni dei commi da due a sei della disposizione in esame quali circostanze del reato, l’impianto di costruzione dell’art. 589-bis c.p. pare invece più rispondente a quello di una disposizione a più norme. Com’è noto stabilire quando ci si trovi di fronte ad un reato autonomo o ad una circostanza spesso è tutt’altro che agevole9. Per guidare l’interprete in tale compito dottrina e giurisprudenza10 hanno individuato una serie di criteri di identificazione che possono essere suddivisi in criteri deboli e criteri forti. Tra i primi vi si annovera il nomen iuris – ossia se nella rubrica compare la dizione circostanza – e il criterio topografico, che attribuisce rilevanza al fatto che la fattispecie sia collocata nel medesimo articolo che prevede il reato base oppure abbia una sua propria sedes, sussistendo nel primo caso una circostanza aggravante e nel secondo un reato autonomo. L’impiego di tali indici, non può però essere considerato risolutiPer un’analisi della tematica si rinvia a Basile, Reato autonomo o circostanza? Punti fermi e questioni ancora aperte a dieci anni dall’intervento delle Sezioni unite sui “criteri di distinzione”, in AA.VV., Studi in onore di Franco Coppi, Torino, 2011, 11-46. 10 Cass. Pen., Sez. Un., 10 luglio 2002, n. 26351. 9 24 il nuovo reato di omicidio stradale vo, anzi, come evidenziato dalla miglior dottrina, si tratta di criteri non vincolanti e utilizzabili solo cumulativamente ad altri più caratterizzanti11. Altro criterio debole, da alcuni addirittura ritenuto inutile12, è quello teleologico, che pone attenzione sull’identità o sulla diversità di bene giuridico tutelato, ritenendo che in tale ultima evenienza non possa che trattarsi di autonoma fattispecie di reato, mentre nel primo caso si sia in presenza di una circostanza, conclusione però non sempre necessariamente vera. Sono invece considerati criteri identificativi forti il rapporto di specialità e quello strutturale. Si è infatti sottolineato come la fattispecie circostanziale debba includere tutti i requisiti propri della fattispecie del reato-base, con uno o più requisiti specializzanti per aggiunta o per specificazione. Tuttavia la sussistenza di detta relazione è condizione necessaria, ma non sufficiente, ben potendo esistere anche tra fattispecie di reato tra loro autonome. Ad assumere rilievo determinante è dunque in ultima battuta l’analisi della struttura della fattispecie, ossia occorrerà prestare attenzione alla presenza o meno di una descrizione degli elementi costitutivi del reato, in quanto tendenzialmente il mero rinvio alla struttura di un altro reato denota il carattere circostanziale della fattispecie. Allo stesso modo è importante considerare se la pena è determinata autonomamente o per relationem, sussistendo in questo secondo caso una circostanza. È poi utile, ma non risolutiva, la presenza nel corpo della norma di formule come “la pena è aumentata” oppure la “pena è diminuita”. Alla luce di quanto detto, facendo applicazione dei soli criteri identificativi forti nell’analisi della disposizione in esame, emerge sì un rapporto di specialità tra fattispecie disciplinata dal primo comma e quelle previste nei commi 2, 3, 4, 5, però sotto il profilo strutturale tanto la pena, quanto gli elementi del reato sono determinati e descritti in modo autonomo, senza operare alcun rinvio alla fattispecie considerata base. Le uniche due fattispecie che presentano inequivocabilmente le caratteristiche di una circostanza sono quelle di cui ai commi 6 e 7. Tuttavia, pur non apparendo persuasiva la scelta operata dal Legislatore nella qualificazione di una fattispecie come reato autonomo o come circostanza, non può che essere riconosciuto il primato dell’interpretazione letterale13, con la conseguenza che, sebbene sottratte al giudizio di bilanciamento per effetto della previsione dell’art. 590-quater c.p., le ipotesi di cui ai commi da 2 a 6 dell’art. 589-bis c.p. saranno comunque soggette al regime di imputazione delle circostanze previsto dall’art. 59 c.p., non avranno rilevanza per la determinazione del momento consumativo del reato, non incideranno sull’applicabilità della legge italiana ex art. 6, comma 2, c.p. e, in caso di concorso di persone nel reato, troverà applicazione l’art. 118 c.p. e non la diversa disciplina prevista dagli artt. 116 e 117 c.p. Basile, op cit., 19. Basile, op. loc. ult. cit. 13 Basile, op. cit., 12; Vassalli, Concorso tra circostanze eterogenee e “reati aggravati dall’evento”, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1975, 3; Cadoppi, La distinzione fra circostanze aggravanti ed elementi costitutivi specializzanti al vaglio di un caso concreto: la bancarotta impropria realizzata tramite reati societari, in Giur. Merito, 1985, 662; Concas, Circostanze del reato ed elementi specializzanti costitutivi, in Arch. Pen., 1974. 11 12 Capitolo II – Le novelle e le modifiche del codice penale 25 Per quanto concerne, invece, l’elemento soggettivo, l’omicidio stradale è in tutte le sue manifestazioni un delitto colposo. Infatti, indipendentemente dalla regola cautelare afferente la circolazione stradale che risulta essere violata, il Legislatore ha sempre cura di precisare che viene punito colui che cagiona per colpa la morte di una persona. Vengono dunque accolte le conclusioni cui è pervenuta la giurisprudenza di legittimità sull’esclusione di una configurabilità di detto reato in termini di dolo eventuale14. Pertanto rientreranno nell’ambito applicativo della nuova norma tutte quelle fattispecie concrete in cui l’evento morte, anche se preveduto, non è comunque dall’agente voluto e si verifica non solo per inosservanza delle specifiche disposizioni dettate dal codice della strada, ma anche a causa di un contegno negligente, imprudente o imperito, secondo quanto sancito dall’art. 43 c.p. Ai fini della configurabilità del reato de quo dovranno dunque sussistere tutti gli elementi che caratterizzano la colpa, ossia la mancanza di volontà del fatto materiale tipico, l’inosservanza di regole generiche o specifiche di condotta e infine l’esigibilità della condotta doverosa da parte dell’agente. Anche con riferimento a tale ultimo parametro si ritiene che debbano valere le regole generali elaborate da dottrina e giurisprudenza con riferimento alla responsabilità colposa. Pertanto per quanto attiene alla rimproverabilità nella colpa generica, all’agente potrà essere mosso un addebito solo se l’evento era prevedibile ed evitabile da parte di quello che viene assunto come agente modello, secondo un accertamento effettuato ex ante ed in concreto, riportandosi al momento in cui la condotta è stata posta in essere. Per quanto attiene, invece, la colpa specifica – che si connota per la violazione di regole codificate e che, pertanto, trova largo spazio in materia di circolazione stradale – occorre distinguere, secondo l’insegnamento della miglior dottrina15, tra “regole rigide”, che prescrivono in modo categorico il contegno che deve essere assunto nella ricorrenza di determinate circostanze, quali per esempio il semaforo rosso, che impone in modo perentorio al conducente di arrestarsi, e “regole elastiche”, che invece indicano solo in linea di massima il comportamento che deve essere tenuto, rimettendo la sua effettiva determinazione alle circostanze concrete in cui l’agente si trova ad operare, quali per esempio le norme che fissano limiti di velocità. In quest’ultimo caso, infatti, non andrà esente da rimprovero il conducente che, pur rispettando il limite massimo di velocità consentito, non abbia comunque adeguato l’andatura alle concrete peculiarità del traffico o del tratto di strada che si trovava a percorrere16. In senso favorevole alla scelta di costruire il reato come colposo cfr. Telesca, op. cit. Caringella, Della Valle, De Palma, Manuale di diritto penale. Parte generale, Roma, 2011, 849. 16 In tal senso Cass. Pen., Sez. IV, 9 gennaio 2015, n. 12260. 14 15