Omicidio stradale: la Camera dice sì al nuovo reato. Fino a
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Omicidio stradale: la Camera dice sì al nuovo reato. Fino a
Cassazione: rifiuto di sottoporsi ad alcoltest? Non sempre si applicano le conseguenze accessorie della guida in stato di ebbrezza Con due informazioni provvisorie, gli Ermellini hanno chiarito che non scatta la doppia sospensione della patente né l'aggravante per incidente stradale di Valeria Zeppilli – Con due diverse informazioni provvisorie del 29 ottobre scorso, la Corte di Cassazione penale ha chiarito che il rifiuto di sottoporsi ad alcoltest è esonerato dall’applicazione di alcune delle conseguenze accessorie che, invece, intervengono in caso di guida in stato di ebbrezza. Innanzitutto, infatti, con l’informazione provvisoria numero 20/2015 si è negato che nell’ipotesi in esame sia possibile applicare il raddoppio della durata della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida nel caso in cui il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Tale previsione, quindi, non interessa colui che si rifiuta di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico nel sangue, mentre grava su colui che si pone alla guida in stato di ebbrezza. Con l’informazione provvisoria numero 21/2015, invece, la Cassazione ha chiarito che al rifiuto di sottoporsi all’accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza non si applica neanche la circostanza aggravante dell’aver provocato un incidente stradale, prevista, invece, per il reato di guida in stato di ebbrezza dall’articolo 186, comma 2-bis, del codice della strada. Sempre del 29 ottobre è, infine, un’ulteriore interessante, sebbene più generale, informazione provvisoria diffusa dalla Cassazione: la numero 19. In essa la Corte ha precisato che il giudice dell’esecuzione può revocare una sentenza di condanna pronunciata dopo l’entrata in vigore della legge che ha abrogato la fattispecie incriminatrice anche nel caso in cui il giudice della cognizione non abbia preso in esame l’evenienza di tale abrogazione. Omicidio stradale: la Camera dice sì al nuovo reato. Fino a 12 anni di carcere e revoca della patente da 5 a 30 anni Ecco cosa prevede la proposta di legge che si avvia ora al Senato per il sì definitivo di Marina Crisafi – Con 276 voti a favore (20 contrari e 101 astenuti) Montecitorio ha detto sì al disegno di legge che introduce nel codice penale il reato di omicidio stradale. Molte le novità apportate dal testo, che oltre ad elevare a fattispecie autonoma di reato l’omicidio colposo (e le lesioni personali stradali) prevede anche un giro di vite sulle pene per chi lo commette sotto effetto di alcool o droghe e per chi si dà alla fuga senza prestare soccorso. Il testo ora, date le modifiche apportate dalla Camera torna al Senato in terza e probabile ultima lettura, per diventare legge entro dicembre. Ecco cosa cambia nel codice penale: Omicidio stradale L’omicidio colposo stradale diventa un reato autonomo e sarà “graduato” su tre varianti: - la prima con la conferma della pena base attualmente prevista da 2 a 7 anni quando la morte della vittima è causata con violazione del codice della strada; - la seconda, che prevede da 8 a 12 anni di carcere per chi provoca la morte guidando sotto effetto di droghe o in stato di ebbrezza “grave” (con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro); - la terza, che prevede la reclusione da 5 a 10 anni se l’omicida si trova in stato di ebbrezza più lieve (con un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro) ovvero abbia messo in atto condotte particolarmente pericolose che hanno causato l’incidente (come, ad esempio, eccesso di velocità, sorpassi a rischio, guida contromano, ecc.). Lesioni stradali Giro di vite anche per le lesioni personali stradali che vedono un rialzo sensibile delle pene se il guidatore che le provoca si trova sotto effetto di droghe o alcool. La forbice prevista è dai 3 ai 5 anni per le lesioni gravi e dai 4 ai 7 per quelle gravissime. In ogni caso, se il conducente ha bevuto (sempre superando la soglia di 0,8 g/l) o ha causato l’incidente per aver posto in essere manovre pericolose, scatta comunque la reclusione da un anno e mezzo a 3 anni per le lesioni gravi e da 2 a 4 per quelle gravissime. Camionisti e autisti di autobus PER I conducenti dei mezzi pesanti che “alzano il gomito” o che guidano sotto effetto di droghe scatta comunque l’ipotesi più grave di pena prevista per entrambi i reati (di omicidio stradale e di lesioni), dagli 8 ai 12 anni, anche in presenza di un tasso alcolemico superiore alla soglia di 0,8 g/l. Fuga e omissione di soccorso Il testo prevede un aumento di pena da un terzo fino a due terzi per chi si macchia dopo l’incidente di omissione di soccorso, dandosi alla fuga. Ciò significa che la pena in questo caso, non potrà mai essere inferiore a 5 anni per l’omicidio stradale e a 3 per le lesioni personali. Previste inoltre aggravanti (con divieto di equivalenza o prevalenza sulle attenuanti) se l’incidente provoca la morte o lesioni di più persone, ovvero se il responsabile si trova alla guida senza assicurazione o, peggio, senza patente. La pena diminuisce invece (fino alla metà) se l’incidente è avvenuto con il concorso di colpa della vittima. Revoca patente Nell’ipotesi di condanna o patteggiamento (anche con il beneficio della condizionale) per il reato di omicidio o di lesioni stradali, consegue automaticamente la sanzione accessoria della revoca della patente, con la possibilità di poterla nuovamente conseguire soltanto dopo 15 anni nel primo caso o 5 nel secondo. Gli anni tuttavia diventano 30 se il responsabile dell’incidente è fuggito dopo l’omicidio stradale. Aspetti procedurali Raddoppiano i termini di prescrizione per il reato di omicidio stradale e per le ipotesi più gravi (alcol pesante e droga) è previsto anche l’arresto obbligatorio in flagranza di reato (che resta facoltativo negli altri casi). La proroga delle indagini preliminari, inoltre, potrà essere chiesta dal pm una sola volta. Il giudice infine potrà disporre d’ufficio il prelievo coattivo dei campioni biologici al fine di determinare il dna e, laddove il caso sia urgente e il ritardo possa pregiudicare le indagini, il prelievo potrà anche essere ordinato dal pm. Nessuna multa per l'automobilista che risponde ad una chiamata urgente sul cellulare Si palesa lo stato di necessità se la telefonata all'automobilista proviene dalla casa di cura in cui è ricoverato il parente ammalato di Lucia Izzo -L'automobilista sorpreso a parlare al cellulare mentre è alla guida può evitare la sanzione, se dimostra che la telefonata a cui ha risposto è tanto urgente da potersi ravvisare lo stato di necessità previsto dalla legge n. 689/81. Lo ha stabilito il Giudice di Pace di Perugia, sezione civile, con la sentenza n. 507/14 originata dal ricorso di una donna, sanzionata dalle forze dell'ordine (come da disposizioni del codice della strada) per essere stata trovata impegnata in una conversazione telefonica mentre era alla guida della sua autovettura. Tuttavia, nel suo ricorso l'automobilista chiede di potersi appellare all'art. 4 della legge 689/81, a norma del quale "Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa". Più precisamente, la donna richiama lo stato di necessità in quanto la telefonata a cui avrebbe risposto era urgente e proveniva dalla casa di riposo in cui era ricoverata la nonna, le cui condizioni di salute erano rapidamente peggiorate. Ciò appare confermato anche dal certificato di morte prodotto in giudizio, che documenta l'avvenuto decesso dell'anziana subito dopo. Lo stato di necessità idoneo ad escludere la responsabilità è dunque ravvisabile nel caso di specie, poichè sono contemplati tutti gli elementi richiesti dalla costante giurisprudenza di legittimità e dalla legge. Non solo la situazione di pericolo imminente, ma anche del danno grave alla persona che rende necessaria un'azione lesiva al fine di mettere in sicurezza sé stessi o altri. L'inevitabilità del pericolo nella situazione in esame, rende legittima la caducazione dell'infrazione amministrativa.