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VOLONTARIATO Quadro sintetico degli
Servizio Sanitario Nazionale - Regione Liguria Azienda Sanitaria Locale n. 5 “Spezzino” Dipartimento di Prevenzione Struttura Complessa PSAL A chi rivolgersi per maggiori informazioni Azienda Sanitaria Locale n. 5 “Spezzino” Struttura Complessa PSAL Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro C.so Nazionale 332 - 19126 La Spezia (SP) tel. 0187.535435 - fax 0187.5351039 e-mail: [email protected] - www.asl5.liguria.it Aprile 2014 Realizzazione a cura dei TdP Dott. ssa Manuela Moceri, Dott. Leonardo Piatti VOLONTARIATO Quadro sintetico degli adempimenti in materia di Salute e Sicurezza dei Lavoratori INTRODUZIONE Quadro sintetico degli adempimenti a cura del datore di lavoro Il volontariato è considerato dal D.Lgs. 81/08 e sostanzialmente divide i volontari in due categorie: VOLONTARI EQUIPARATI AI LAVORATORI SUBORDINATI (Art. 3, c. 3-bis) VOLONTARI ASSIMILATI AI LAVORATORI AUTONOMI (Art. 3, c. 12-bis) Volontari della Protezione Civile Volontari di cui alla legge 01/08/1991 n. 266 Volontari della Croce Rossa Italiana Volontari in servizio civile Soggetti che prestano la propria attività, spontanea- Corpo Nazionale soccorso alpino e mente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese, speleologico in favore delle associazioni di promozione sociale (Legge n.383 del 07/12/2000) Riferimenti legislativi D. Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni Tipologia di organizzazione Tipologia di lavoratori Designazione RSPP Volontari delle associazioni sportive dilettantistiche Volontari dei Vigili del Fuoco Organizzazione di volontariato della protezione civile (Decreto 13 Aprile 2011) Organizzazione di volontariato Con lavoratori o equiparati Solo volontari SI No NO Con lavoratori o equiparati Solo volontari SI NO (Legge 398 del 16/12/1991 e art. 90 della Legge n. 289 del 27/12/2002) Volontari di cooperative sociali (Legge n. 381 Soggetti di cui all’art. 67 comma 1 lettera m del DPR n. del 08/11/1991) 917 del 22/12/1986 ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DELLA PROTEZIONE CIVILE I volontari che prestano il loro servizio per le organizzazioni di volontariato della protezione civile sono equiparati ai lavoratori (art. 2, D.Lgs 81/08) esclusivamente per le attività previste “nell’ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti, e sulla base dei compiti da lui svolti” (Decreto 13 aprile 2011). È previsto inoltre che, in fase di valutazione dei rischi, le norme vengano applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività (in accordo a quando disposto dal Decreto 13 aprile 2011). ALTRE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO Il D.Lgs 106/09 (che ha modificato l’art. 2, D. Lgs. 81/08) ha tolto dalla definizione di “lavoratore” tutti i volontari definiti dall’art. 3 comma 12-bis. A tali volontari si applicano infatti le “disposizioni” destinate ai lavoratori autonomi (art. 21, D.Lgs. 81/08); si precisa che le modalità di attuazione di tutela dei volontari possono essere individuate con accordi tra il volontario stesso e l’associazione di volontariato o l’ente di servizio civile. N.B.: se in un’organizzazione di volontariato vi sia anche la presenza di lavoratori o equiparati, il datore di lavoro è obbligato all’applicazione D.Lgs. 81/08! Valutazione del rischio Sorveglianza sanitaria Formazione Informazione e addestramento DPI Il datore di lavoro svolge la valutazione dei rischi con redazione del documento (DVR) Si sulla base della valutazione dei rischi sulla base dei risultati della valutazione dei rischi (D.Lgs. 81/2008, D.I. 13/04/2011, D.M. 12/01/2012) Il datore di lavoro fornisce informazioni sui rischi specifici esistenti I Volontari si muniscono di idonei DPI salvo diversi accordi tra il volontario e l’associazione Si i luoghi di lavoro e le attrezzature devono essere sempre conformi alla normativa vigente Il datore di lavoro svolge la valutazione tenendo conto dell’imprevedibilità e indeterminatezza del contesto degli scenari emergenziali, della necessità di intervento immediato (D.Lgs. 81/2008 e D.I. 13/04/2011) Si Si effettua sulla base della valutazione dei rischi con oneri a carico dei volontari Il datore di lavoro effettua la formazione/informazione e addestramento dei lavoratori Si in relazione all’attività da svolgere Idoneità dei luoghi di lavoro La valutazione viene svolta allo scopo di informare i volontari sui rischi e individuare le misure di prevenzione e protezione da mettere in atto Si con riferimento agli scenari di rischio di protezione civile ed ai compiti svolti di protezione civile ed ai compiti svolti dai volontari in tali ambiti Si idonei per i compiti da svolgere al cui utilizzo deve essere addestrato Le sedi delle organizzazioni, i luoghi di esercitazione, di formazione e di intervento non sono considerati luoghi di lavoro