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VOLONTARIATO Quadro sintetico degli

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VOLONTARIATO Quadro sintetico degli
Servizio Sanitario Nazionale - Regione Liguria
Azienda Sanitaria Locale n. 5 “Spezzino”
Dipartimento di Prevenzione
Struttura Complessa PSAL
A chi rivolgersi per
maggiori
informazioni
Azienda Sanitaria Locale n. 5 “Spezzino”
Struttura Complessa PSAL
Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro
C.so Nazionale 332 - 19126 La Spezia (SP)
tel. 0187.535435 - fax 0187.5351039
e-mail: [email protected] - www.asl5.liguria.it
Aprile 2014
Realizzazione a cura dei TdP Dott. ssa Manuela Moceri, Dott. Leonardo Piatti
VOLONTARIATO
Quadro sintetico degli
adempimenti in materia di
Salute e Sicurezza dei
Lavoratori
INTRODUZIONE
Quadro sintetico degli adempimenti a cura del datore di lavoro
Il volontariato è considerato dal D.Lgs. 81/08 e sostanzialmente divide i volontari in
due categorie:
VOLONTARI EQUIPARATI AI
LAVORATORI SUBORDINATI
(Art. 3, c. 3-bis)
VOLONTARI ASSIMILATI AI
LAVORATORI AUTONOMI
(Art. 3, c. 12-bis)
Volontari della Protezione Civile
Volontari di cui alla legge 01/08/1991 n. 266
Volontari della Croce Rossa Italiana
Volontari in servizio civile
Soggetti che prestano la propria attività, spontanea-
Corpo Nazionale soccorso alpino e
mente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese,
speleologico
in favore delle associazioni di promozione sociale
(Legge n.383 del 07/12/2000)
Riferimenti
legislativi
D. Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni
Tipologia di
organizzazione
Tipologia di
lavoratori
Designazione
RSPP
Volontari delle associazioni sportive dilettantistiche
Volontari dei Vigili del Fuoco
Organizzazione di volontariato della
protezione civile (Decreto 13 Aprile 2011)
Organizzazione di volontariato
Con lavoratori o
equiparati
Solo volontari
SI
No
NO
Con lavoratori o
equiparati
Solo volontari
SI
NO
(Legge 398 del 16/12/1991 e art. 90 della Legge n.
289 del 27/12/2002)
Volontari di cooperative sociali (Legge n. 381
Soggetti di cui all’art. 67 comma 1 lettera m del DPR n.
del 08/11/1991)
917 del 22/12/1986
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DELLA PROTEZIONE CIVILE
I volontari che prestano il loro servizio per le organizzazioni di volontariato della protezione civile sono equiparati ai lavoratori (art. 2, D.Lgs 81/08) esclusivamente per le
attività previste “nell’ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle
autorità competenti, e sulla base dei compiti da lui svolti” (Decreto 13 aprile 2011).
È previsto inoltre che, in fase di valutazione dei rischi, le norme vengano applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività (in accordo
a quando disposto dal Decreto 13 aprile 2011).
ALTRE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
Il D.Lgs 106/09 (che ha modificato l’art. 2, D. Lgs.
81/08) ha tolto dalla definizione di “lavoratore”
tutti i volontari definiti dall’art. 3 comma 12-bis.
A tali volontari si applicano infatti le “disposizioni”
destinate ai lavoratori autonomi (art. 21, D.Lgs.
81/08); si precisa che le modalità di attuazione di
tutela dei volontari possono essere individuate con
accordi tra il volontario stesso e l’associazione di volontariato o l’ente di servizio civile.
N.B.: se in un’organizzazione di volontariato vi sia anche la presenza di lavoratori o equiparati, il datore di lavoro è obbligato all’applicazione D.Lgs. 81/08!
Valutazione
del rischio
Sorveglianza
sanitaria
Formazione
Informazione
e addestramento
DPI
Il datore di lavoro
svolge la valutazione dei rischi
con redazione del
documento (DVR)
Si
sulla base della
valutazione dei
rischi
sulla base dei risultati della valutazione dei rischi (D.Lgs. 81/2008,
D.I. 13/04/2011, D.M. 12/01/2012)
Il datore di lavoro
fornisce informazioni sui rischi
specifici esistenti
I Volontari si muniscono
di idonei DPI salvo diversi
accordi tra il volontario e
l’associazione
Si
i luoghi di lavoro e le attrezzature
devono essere sempre conformi alla
normativa vigente
Il datore di lavoro svolge la valutazione tenendo conto dell’imprevedibilità e
indeterminatezza del contesto degli
scenari emergenziali, della necessità
di intervento immediato
(D.Lgs. 81/2008 e D.I. 13/04/2011)
Si
Si effettua sulla base
della valutazione dei
rischi con oneri a
carico dei volontari
Il datore di lavoro effettua la formazione/informazione e
addestramento dei
lavoratori
Si
in relazione all’attività
da svolgere
Idoneità dei
luoghi di
lavoro
La valutazione viene svolta allo scopo di informare i
volontari sui rischi e individuare le misure di prevenzione e protezione da
mettere in atto
Si
con riferimento agli scenari di rischio
di protezione civile ed ai compiti
svolti di protezione civile ed ai compiti svolti dai volontari in tali ambiti
Si
idonei per i compiti da svolgere al
cui utilizzo deve essere addestrato
Le sedi delle organizzazioni, i luoghi di
esercitazione, di formazione e di intervento
non sono considerati luoghi di lavoro
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