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MASTRO MILITARI new - Il Nuovo Giornale dei Militari
GMilitari iornale Il nuovo dei PERIODICO MENSILE DI INFORMAZIONE DELLE FORZE ARMATE FORZE DI POLIZIA E PUBBLICO IMPIEGO SPED. IN ABB. POST. d.l. 353/2003 (CONV. IN L. 27/02/2004 N. 4) ART. 1 COMMA 1 - DCB Anno XII - N. 5 del 26 maggio 2009 - Euro 5,00 - www.ilnuovogiornaledeimilitari.it E’ vietata la riproduzione parziale o totale dei testi pubblicati Campagna abbonamenti 2009 Ricordati Ricordati di di rinnovare il il tuo tuo abbonamento abbonamento per per il il 2009 2009 Così non perderai nessuna copia! IL RIORDINO DELLE CASSE MILITARI Il Consiglio di Stato esprime il parere sul provvedimento di legge predisposto dal Governo a pag. 2 _______ Il “subentro” dell’INPDAP nella gestione delle pensioni militari a pag. 3 DIRETTIVA DIFESAN Procedure per gli accertamenti sanitari a pag. 7 GIURISPRUDENZA Sentenza dagli organi di giudistia amministrativa a pag. 10 QUESITI Le risposte dei nostri esperti ai vostri quesiti a pag. 15 Questa edizione è dedicata esclusivamente a notizie di carattere tecnico e ad aggiornamenti normativi e giurisprudenziali. Nella prossima edizione approfondimenti sull’attualità politica del settore, notizie parlamentari, commenti, diritti. ■ A t t u a l i t a` ■ Giornale Militari CASSE MILITARI: IL PROGETTO DI RIFORMA AL VAGLIO DEL CONSIGLIO DI STATO 2 • N. 5 ¥MAGGIO 2009 Il nuovo dei L A M A N O V R A “ TA G L I A E N T I ” L’organo consuntivo del CDS esprime il proprio parere con osservazioni sul provvedimento predisposto dal Governo sulla istituzione di una cassa unica di previdenza per le Forze Armate Nell’ambito della manovra “taglia-enti” prevista dal decreto legge 112/2008, il governo ha dato il “placet”, lo scorso mese di marzo, ad un provvedimento per la istituzione della Cassa di previdenza unica per le Forze Armate. Il testo è stato esaminato in via preliminare nella seduta del pre-consiglio dei Ministri del 6 marzo 2009. Nella nuova struttura istruita per contenere le spese di gestione confluiranno i fondi pensionistici di Esercito (inclusa l’Arma dei carabinieri) Marina e Aeronautica militare. L’ente di diritto pubblico opererà sotto la vigilanza della Difesa e continuerà ad amministrare le posizioni degli iscritti in base ai principi di salvaguardia dei diritti acquisiti e di separazione patrimoniale e contabile di ciascuna delle casse assorbite. Il progetto di riforma dovrebbe entrare in vigore dal 1 gennaio dell’anno prossimo. Sarà sottoposto all’esame delle Commissioni Parlamentari. Nel frattempo anche il Consiglio di stato ha espresso il proprio parere che riportiamo di seguito integralmente. Consiglio di Stato – Sezione Consultiva per gli Atti Normativi- Adunanza del 7 maggio 2009 N. della Sezione: 1484/2009 OGGETO: Presidenza del Consiglio dei Ministri: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il riordino delle Casse militari, ai sensi dell’articolo 26, primo comma, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. PREMESSO: L’art. 2, comma 634 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ha previsto che, al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l’efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare entro il 30 giugno 2009, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per l’attuazione del programma di Governo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro o i Ministri interessati, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale, avrebbero dovuto essere “riordinati, trasformati o soppressi e messi in liquidazione”, enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che svolgono attività analoghe o complementari; b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi; c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti che svolgono attività in materie devolute alla competenza legislativa regionale ovvero attività relative a funzioni amministrative conferite alle regioni o agli enti locali; d) razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del numero dei com- ponenti degli organi collegiali almeno del 30 per cento; e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in liquidazione, lo Stato risponde delle passività nei limiti dell’attivo della singola liquidazione in conformità alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa; f) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi della lettera b); g) trasferimento, all’amministrazione che riveste preminente competenza nella materia, delle funzioni di enti, organismi e strutture soppressi. Successivamente, l’articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo aver disposto la soppressione (alle condizioni e con le eccezioni ivi indicate) degli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unità, ha previsto, altresì, la soppressione di “tutti gli enti pubblici non economici, per i quali, alla scadenza del 31 marzo 2009, non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi del comma 634 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244”. In dichiarata attuazione delle disposizioni legislative sopra richiamate, il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa e il Ministro per l’attuazione del programma di Governo, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e con il Ministro della difesa , hanno predisposto lo schema di regolamento in oggetto volto al riordino delle seguenti Casse militari: - Cassa ufficiali Esercito (e Arma dei carabinieri), disciplinata dalla legge 29 dicembre 1930, n. 1712, dalla legge 9 maggio 1940, n. 371, dalla legge 7 novembre 1969, n. 832, e dal decreto-legge 11 giugno 1996, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 416; - Cassa ufficiali Marina, disciplinata dalla legge 14 giugno 1934, n. 1015, e dalla legge 6 giugno 1940, n. 733; - Cassa ufficiali Aeronautica, disci- plinata dalla legge 4 gennaio 1937, n. 35; - Fondo di previdenza sottufficiali Esercito ( e Arma dei carabinieri), disciplinato dal R.D.L. 22 giugno 1933, n. 930, dalla legge 7 novembre 1969, n. 832, e dalla legge 27 dicembre 1988, n. 577; - Cassa sottufficiali marina, disciplinata dalla legge 2 giugno 1936, n. 1226 e dal d. Lgs. 7 settembre 1945, n. 615; - Cassa sottufficiali Aeronautica, disciplinata dalla legge 19 maggio 1939, n. 894. Come riferisce il Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione, si tratta di pesone giuridiche aventi natura pubblicistica, in quanto “veri e propri organi del Ministero della Difesa”, deputati alla gestione di forme obbligatorie di previdenza “complementare”, con onere contributivo ad esclusivo carico del personale militare ad esse iscritti d’ufficio. La cassa ufficiali Esercito (e carabinieri), inoltre, è qualificata espressamente come “ente di diritto pubblico” dall’art. 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 313 del 1996. Esse corrispondono al personale collocato a riposo un’indennità “supplementare”, una tantum e distinta dalla “buonuscita” INPDAP, mentre la sola cassa ufficiali Esercito ( e Carabinieri), eroga anche un vitalizio annuo, in unico rateo, denominato “assegno speciale”. L’alimentazione finanziaria di ciascuna gestione previdenziale – totalmente autonoma e separata sotto il profilo patrimoniale – è assicurata dai contributi degli iscritti e dagli interessi attivi, realizzati con la sottoscrizione di titoli di Stato (unici strumenti finanziari d’investimento previsti), nonché da rendite per locazione di alcuni immobili in proprietà alle casse. Attualmente, per lo svolgimento dei propri compiti, ciascuna cassa si avvale di un consiglio di amministrazione (nei 6 organi il numero complessivo dei membri è di 34 unità) e di un comitato di sindaci ( per un totale di 19 componenti), nonché di elementi di organizzazione operanti presso le singole Forze armate per lo svolgimento dei seguenti compiti (ciascuno funzionale ai rispettivi ufficiali e sottufficiali): attività previdenziali in senso stretto, gestione contabile delle somme trattenute al personale a titolo di contribuzioni, gestione dei patrimoni, procedure contabili e predisposizione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi, attività di contenzioso e funzioni connesse alla vigilanza svolta dal Ministro della difesa. Premesso che il riordino di cui al presente schema di regolamento si è reso indispensabile per evitare la soppressione comminata dall’art. 26, comma 1, del d.l. n. 112 del 2008, ma che detto riordino, alla stregua del combinato disposto di cui al medesimo decreto-legge n. 112 del 2008 e alla legge n. 244 del 2007, in quanto mirante al fine precipuo di ridurre le spese di funzionamento dello Stato e incrementare l’efficienza e la qualità dei servizi resi, non è idoneo ad in- cidere sulla disciplina sostanziale delle gestioni previdenziali amministrate dalle casse, il Ministero riferente fa presente che, delle opzioni previste dall’art. 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007, non ha ritenuto perseguibile quella della soppressione degli organismi in parola, sia in ragione delle posizioni previdenziali soggettive, giuridicamente tutelate, sia per il notevole obere finanziario che dalla soppressione stessa, comunque, sarebbe derivato, di fatto, in termini di liquidazione del quantum maturato da ciascun soggetto avente diritto, atteso che il fabbisogno finanziario complessivo, per sommatoria delle spettanze individuali, sarebbe risultato eccedente le effettive disponibilità attuali degli organismi stessi. Questi ultimi, d’altra parte, non sarebbero suscettibili di unificazione per confusione dei beni, in quanto essendo i singoli patrimoni previdenziali di stretta pertinenza di ciascuna categoria di personale di Forza armata, sarebbe stata necessaria, allo scopo, l’introduzione di un’espressa previsione normativa di rango primario. Le casse, inoltre, non sarebbero neppure trasferibili alla diretta pertinenza del bilancio della difesa, per mancanza di legittimazione, a legislazione vigente, ad iscrivervi le potenziali passività gestionali delle casse stesse, presenti o di proiezione futura (anche per valutazione della c.d. “riserva matematica”), che eccedono i limiti del vigente patrimoniale di ciascun fondo previdenziale considerati per sommatoria. E, dunque, nella prospettiva di riduzione delle spese di funzionamento dello Stato, perseguita con il decreto-legge n. 112 del 2008, l’unica opzione praticabile è stata ritenuta quella del riordino dei sei organismi in argomento, limitatamente al profilo soggettivo, attraverso il loro accorpamento in una sola entità organizzativa e di gestione, al fine di ridurre il numero degli organi collegiali, mantenendo, tuttavia, l’amministrazione separata delle attuali gestioni previdenziali e la tenuta di distinte evidenze contabili per i singoli istituti, afferenti l’autonomia patrimoniale e previdenziale in atto di ciascuna categoria di personale. Lo schema di regolamento sottoposto al parere consta di sei articoli. L’articolo 1 reca il significato attribuito ai termini utilizzati nel regolamento. L’articolo 2 dispone, al comma 1, l’accorpamento delle sei casse in un unico organo dotato di personalità giuridica di diritto pubblico collocato nell’ambito della struttura organizzativa del Ministero della difesa e sottoposto alla vigilanza del Ministero stesso; mentre, al comma 2, prevede che la neoistituita cassa gestisca i vari fondi previdenziali secondo criteri di uniformità e nei limiti di quanto disposto dalle fonti primarie istitutive delle casse accorpate, nonché dai rispettivi regolamenti di attuazione. L’articolo 3 disciplina la composizione, le procedure di nomina ed il funzionamento del consiglio di amministrazio- ne e del collegio dei revisori, nonché la nomina e le funzioni del Presidente della cassa, statuendo la gratuità degli incarichi. L’articolo 4 rinvia, per la disciplina delle attività amministrativo-contabili, al regolamento degli enti pubblici (d.P.R. n. 97 del 2007), in quanto applicabile e prevede che le attività stesse siano svolte nell’ambito delle strutture e dell’organizzazione del Ministero della difesa esistenti e definite in attuazione dell’articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, demandando al Capo di stato maggiore della difesa, d’intesa con il Segretario generale della difesa, il compito di emanare le conseguenti direttive organizzative. L’articolo 5 dispone che, per l’attuazione del regolamento, è adottato un decreto di natura non regolamentare del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. L’articolo 6 fissa adl 1 gennaio 2010 il termine entro cui devono essere adottate le istruzioni tecnico-applicative e devono essere nominati i nuovi organi collegiali e individuali, stabilendo, dalla stessa data, l’efficacia del regolamento nonché la decorrenza del mandato dei nuovi organi e confermando, per il periodo transitorio, gli organi attualmente in carica. Il Ministero riferente preannuncia, infine, che, nel quadro del riassetto complessivo delle fonti, primarie e secondarie, avviato dal Ministero della difesa anche nel settore previdenziale, in attuazione dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, concernente “semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005”, si provvederà ad un’opera di riordino normativo sotto forma di codificazione delle fonti primarie e di testo unico di quelle regolamentari. CONSIDERATO :1. Il presente schema di regolamento, recante il riordino delle casse militari operanti presso l’Amministrazione della difesa, è stato predisposto al fine di evitare la soppressione delle casse stesse, comminata dall’art. 26 del d.l. n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, agli enti pubblici per i quali, alla scadenza del 31 marzo 2009, non siano stati emanati i provvedimenti previsti dal comma 634 dell’art. 2 della legge finanziaria 2008. Quest’ultima norma, da parte sua, ha disposto che, al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l’efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con regolamenti da emanare ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, debba provvedersi al riordino, alla trasformazione o alla soppressione e messa in liquidazione di enti ed organismi pubblici segue a pag. 3 Giornale Militari Il nuovo dei segue da pag. 3 statali nonché di strutture pubbliche statali o partecipate allo Stato, dettando, all’uopo, i criteri direttivi. Delle tre opzioni previste dal legislatore (fusione, trasformazione e soppressione), il Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione, per quel che riguarda le Casse militari, ha scelto la fusione e la razionalizzazione degli organi di gestione, secondo quanto previsto dalle lettere a) e b) del comma 634 del citato art. 2 della legge finanziaria 2008, trattandosi di organismi che svolgono attività analoghe. Di tale scelta, argomentata nella relazione illustrativa e rientrante nella discrezionalità dei Ministri proponenti, si prende att, anche tenuto conto del limitato onere (indiretto) per le finanze pubbliche, determinato dal funzionamento delle casse militari, dovendosi solo osservare che non risulta essere stata affatto esplorata, nell’occasione, la possibilità di dare attuazione al disposto dell’art. 24 del d.P.R. 16 marzo 1999 n. 255, concernente la costituzione di un fondo-pensione complementare nazionale per il personale delle Forze Armate, ai sensi del decreto legislativo n. 124 del 1993, della legge n. 335 del 1995 e della legge n. 449 del 1997 e successive modificazioni, da unificare, se del caso, con analoghi fondi istituiti ai sensi delle normative richiamate per gli altri lavoratori del pubblico impiego. 2. Deve darsi atto, ancora, che, in sede di riordino, risulta rispettata l’indicazione di cui alla lettera b) del comma 634 della legge n. 244 del 2007, concernente la razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi e la riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30 per cento, essendo stato istituito un unico organo di amministrazione e un unico organo di controllo in luogo dei sei attuali, con contrazione complessiva dei membri, rispettivamente da 34 a 20 e da 19 a 7. 3. Ciò premesso in linea generale, la Sezione, pur essendo edotta della tesi della Presidenza del Consiglio dei Ministri circa il carattere assorbente della deliberazione del Consiglio dei Ministri rispetto agli atti formali di concerto dei singoli Ministri, deve ribadire che, nella specie, le intese risultano irritualmente espresse dagli Uffici legislativi e non dal Ministero competente. A ciò va aggiunto che, per quel che riguarda il Ministero della difesa, manca addirittura un formale atto di assenso di tale dicastero, dal momento che l’unica documentazione proveniente da quest’ultimo si concreta nella nota del 31 marzo 2009, nella quale si segnala che, non avvalendosi le casse di personale civile, non occorre la previa audizione delle organizzazioni sindacali, richiesta dal comma 634 dell’art. 2 della legge finanziaria 2008. Peraltro, quest’ultima affermazione necessita di un chiarimento, giacchè nella Tabella 1 contenuta nella Relazione tecnica sono dichiarati, nel totale di 29 unità di personale attualmente impiegato per la gestione delle casse, due impiegati civile (ex cat. B1). 4. Deve darsi atto, invece, che sono state allegate allo schema in esame, oltre alla già citata relazione tecnica regolarmente asseverata, anche l’analisi tecnico normativa di cui alla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 10 settembre 2008 e l’analisi di impatto della regolamentazione di cui alla direttiva della stessa Presidenza dell’11 settembre 2008. 5. Per quel che concerne il merito dello schema di regolamento, debbono manifestarsi alcune perplessità di ordine generale che richiedono maggiore ap- ■ A t t u a l i t a` ■ N. 5 ¥MAGGIO 2009 • 3 CASSE MILITARI Il parere del Consiglio di Stato sul provvedimento governativo profondimento. 5.1 Il problema di fondo è quello della collocazione del nuovo organismo nella struttura ministeriale. In relazione al disposto dell’articolo 2, comma 1, e dell’art. 4, comma 2, va osservato, infatti, che la previsione della istituzione della Cssa di Previdenza delle Forze armate “nell’ambito della struttura organizzativa del Ministero della difesa”, quale organo con personalità giuridica di diritto pubblico, lascia irrisolto, stante la formulazione generica delle norme citate, il problema della sua collocazione ( e dell’apparato burocratico ad esso relativo) nell’assetto definito con il Regolamento di organizzazione già predisposto e sul cui testo questa Sezione ha espresso il parere in data 2 marzo 2009. Premesso che sarebbe stata preferibile la creazione di una struttura amministrativa espressamente dedicata alle attività della neo-istituita Cassa, sulla scorta dello stesso articolo 26 del d.l. n. 112 del 2008 (si vedano, ad esempio, lo schema di regolamento concernente l’Unione italiana tiro a segno o quello relativo alla Lega navale italiana, sottoposti al parere di questa Sezione nell’odierna Adunanza), va, comunque, osservato che, ove sia effettuata una scelta diversa, nel presente regolamento e in quello di organizzazione in corso di emanazione, vanno precisati gli uffici ( o l’ufficio) deputati, nell’ambito del Ministero della difesa, alle diverse attività amministrative, contabili, patrimoniali e finanziarie della cassa, il livello di tali uffici, i rapporti di coordinamento o di dipendenza con le strutture di riferimento. A ciò si aggiunga che, ai sensi dell’art. 3 dello schema (del quale si tratterà più oltre), non appare neppure chiaro se la responsabilità dell’assunzione degli atti della cassa ai dirigenti degli uffici ai quali sono attribuiti i compiti di cui sopra ovvero al presidente ( o singoli consiglieri di amministrazione). Nel caso in cui si dovesse ritenere corretta la seconda interpretazione, peraltro, non potrebbe non porsi l’ulteriore problema del mancato rispetto di un principio generale dell’azione amministrativa, e cioè quello della separazione fra atti di indirizzo politico-amministrativo e atti di gestione. 5.2. Anche per quanto riguarda l’esplicazione della funzione di vigilanza del Ministero della difesa sull’attività della cassa (che costituisce, così come precisato dal comma 1 dell’articolo 2, un organo dello stesso Ministero, sia pure con personalità giuridica), va attribuita ad una specifica struttura dell’Amministrazione nell’ambito al presente regolamento e in quello generale di organizzazione. 5.3. Suscita poi perplessità la previsione, contenuta nell’articolo 4, comma 2, secondo cui le attività della cassa dovranno essere svolte sulla base delle direttive organizzative impartite dal capo di stato maggiore della difesa, secondo i criteri indicati dal comma in esame. Ed infatti, posto che detta attività viene svolta, stando alla attuale formulazione dello schema di regolamento, nell’ambito dell’apparato organizzativo del Ministero, va chiarito come, fra le attribuzioni del Capo di Stato maggiore, delineate dal d.P.R. n. 556 del 1999, richiamato dallo stesso art. 4, aventi caratteri essenzialmente militari, possa farsi rientrare anche il potere di impartire direttive organizzative a settori non autonomi degli apparati amministrativo-burocratici del detto Ministero. E non a caso, la Direzione generale del trattamento previdenziale del personale militare è affidata, secondo il regolamento di organizzazione già esaminato da questa Sezione, ad un dirigente generale civile. 6. Si anticipano infine alcune osservazioni sui singoli articoli. 6.1. All’articolo 1, poiché il riordino strutturale delle casse militari è perseguito, dal regolamento, innanzi tutto, attraverso l’accorpamento in un unico organismo delle casse attualmente esistenti e, conseguentemente, con la razionalizzazione dei relativi organi, appare necessario che il comma 1, nell’enunciare gli scopi della normazione, dia conto anche di tale circostanza. Al comma 2, primo rigo, la voce verbale “s’intende”, andrebbe sostituita con “s’intendono”, per rispettare la pluralità dei soggetti da definire. Alla lettera a) dello stesso comma, l’elencazione delle casse militari andrebbe, per chiarezza espositiva, articolata in modo che ciascuna di esse sia riportata distintamente; alla lettera d) sempre al comma 2, l’espressione “afferenti l’indennità supplementari o i premi di previdenza”, contenuta nel terzo rigo, andrebbe, più appropriatamente sostituita con “preordinate all’erogazione delle indennità supplementari o dei premi di previdenza”. Analogamente, l’epressione “afferente sia l’indennità supplementare sia l’assegno speciale” di cui all’ultimo rigo, andrebbe sostituita con “preordinato all’erogazione sia dell’indennità supplementare sia dell’assegno speciale”. 6.2. All’articolo 2, comma 1, la frase “preposte al compito di erogare i trattamenti previdenziali al personale militare”, aggiunta alle parole “casse militari”, si rivela superflua, essendo i compiti di dette casse già individuati nell’art. 1. 6.3. La disposizione dell’art. 3, che disciplina gli organi della neo-istituita Cassa, così come formulata, appare di difficile lettura, giacchè tratta cumulativamente e, talvolta, disorganicamente, sia della composizione dei singoli organi, sia dei loro compiti, sia delle modalità di funzionamento, sia delle procedura di nomina. Per una agevole comprensione, l’articolo 3 andrebbe, quindi, suddiviso in più articoli, da ripartirsi, a loro volta, in più commi, nei quali distribuire i singoli argomenti (composizione, procedura di nomina, funzioni9, in modo da rendere il tessuto normativo non solo più razionale, ma anche di più immediata comprensione. 6.3. Sotto il profilo dei contenuti, va osservato, poi, in particolare, che, per quanto riguarda l’attuale comma 2, relativo alla composizione e alle funzioni del Consiglio di amministrazione della cassa, laddove si prevede che la nomina dei membri appartenenti al personale militare avvenga con decreto del Ministro della difesa su proposta dei rispettivi Capi di Stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell’arma dei carabinieri “nell’ambito di una terna di candidati segnalata per ciascun membro al Ministero della difesa”, non appare chiaro, stando alla formulazione adoperata, se, per ogni membro, il Capo di Stato maggiore debba segnalare tre nomi ( nel qual caso la scelta sarebbe del Ministro), ovvero se il capo di Stato maggiore debba avanzare al Ministro la proposta di un solo nome, scegliendolo nell’ambito della terna di candidati “segnalata” al Ministro. In questa seconda ipotesi, andrebbe però, chiarito chi debba effettuare la “segnalazione” e con quale proceduta. 6.3.2. Va osservato, inoltre, che la scelta del Presidente, alla stregua di quanto previsto dall’attuale comma 3, ove cada su personale militare, deve riguardare un ufficiale di grado non inferiore a generale di divisione, mentre, sempre se militare, il vice presidente deve essere di grado non inferiore a generale di brigata, e di Forza armata diversa da quella del Presidente. Orbene, tenuto conto della circostanza che la nomina del Presidente così come configurata, è logicamente e temporalmente successiva a quella dei membri del Consiglio di amministrazione, il meccanismo delineato comporterebbe come conseguenza che, per le Forze armate rappresentate in consiglio da due membri, ove si voglia garantire la piena libertà di scelta all’Autorità deputata alle nomine, l’uno di tali membri debba essere di grado non inferiore a generale di divisione, mentre l’altro debba essere di grado non inferiore a generale di brigata. Poiché ciò comporta l’impossibilità pratica per ogni altro grado inferiore di accedere al consiglio di amministrazione, tale circostanza dovrebbe essere esplicitamente prevista in sede di disciplina della procedura di nomina. 6.3.3. Per quel che riguarda, poi, i membri supplenti, la previsione che essi “possono partecipare con diritto di voto ai lavori del consiglio di amministrazione in sostituzione dei corrispondenti titolari”, sembra consentire anche una sostituzione su base volontaria ed episodica. Sarebbe, pertanto, opportuno che fosse puntualizzato che i membri supplenti intervengono in caso di assenza o impedimento dei corrispondenti titolari. 6.3.4. Nell’ambito di una razionalizzazione del dettaglio della disposizione in esame, si segnala, ancora, che l’attuale comma 2, primo rigo, l’inciso “presieduto e convocato dal presidente della cassa” andrebbe soppresso, giacchè la funzione del presidente, delineate nell’attuale comma 3. 6.3.5. Manca, inoltre, qualsiasi indicazione circa la procedura di scelta dell’esperto di settore circa le categorie dalle quali attingere tale figura. 6.3.6. Sarebbe opportuna, ancora, una specifica previsione circa il numero minimo di sedute annuali del Consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori. 6.3.7. In relazione, infine, alla previsione dell’attuale comma 5, la dizione “possono essere confermati per un ulteriore mandato” appare ambigua, non essendo chiaro se la conferma possa essere effettuata una sola volta o più volte. In ogni caso andrebbe anche disciplinata la durata in carica dei membri subentrati, per il venir meno, per qualsiasi causa, dei titolari, nel corso del triennio. P.Q.M. Esprime parere interlocutorio nei sensi di cui in motivazione Il Presidente della Sezione (Giancarlo Coraggio) 4 • N. 5 ¥MAGGIO 2009 NOVITA’ ■ Informazioni ■ Giornale Militari Il nuovo Riunione informativa fra esponenti dell’Ente di previdenza e dirigenti della Difesa, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza dei L’INPDAP “subentra” nella gestione dei trattamenti pensionistici del personale delle Forze Armate Il 26 febbraio 2009 presso la Direzione Centrale Previdenza dell’INPDAP, si è tenuta una riunione in merito ai tempi ed alle modalità di “subentro” del predetto istituto nella gestione dei trattameti pensionistici del personale militare. Possiamo portare in esclusiva il resoconto di detta riunione, nella quale sono state assunte alcune decisioni: «il personale militare che accede alla posizione dell’ausiliaria continuerà, anche dopo il “subentro”, ad essere gestito dall’A.D., rimanendo in capo agli Enti di F.A. dell’Esercito e dell’Arma dei carabinieri ed a Permivil il compito di emettere il decreto definitivo di riserva. In buona sostanza, nulla è innovato rispetto alle attuali procedure, per cui l’INPDAP manterrà le funzioni di ordinatore secondario di spesa; - sarà invece di competenza dell’INPDAP definire il trattamento pensionistico del personale militare che viene collocato direttamente nella riserva ( a seguito di cessazione per dimissioni, per permanente inidoneità al servizio militare, etc.). Per detto personale l’assunzione di attribuzioni non potrà non riguardare anche l’eventuale pensione privilegiata; - la data per il “subentro” viene fissata al 1° gennaio 2010, fermo restando che, qualora non fosse possibile rispettare tale termine per motivi di carattere organizzativo, lo stesso, in accordo tra le parti, potrebbe essere procrastinato a data successiva. Saranno indette da Permivil riunioni tecniche con gli Enti di F.A. deputati a fornire alle Sedi Provinciali INPDAP i dati giuridico-amministrativi degli amministrati». “Verbale della riunione del subentro dell’Inpdap nella gestione dei trattamenti pensionistici del personale delle Forze armate” Il giorno 26 febbraio 2009 alle ore 11 si è tenuta una riunione presso la Direzione Generale dell’Inpdap al fine di concordare tempi e modalità del subentro nella gestione dei tratta- La data dovrebbe essere quella del 1° gennaio 2010 menti pensionistici del personale militare ivi compresa la Guardia di Finanza. Il Dr. Gala – Dir. Gen. INPDAP – ha illustrato l’obbligo per l’Istituto, di contemplare l’attività di subentro nella gestione dei trattamenti pensionistici nei confronti di tutti i propri iscritti; infatti, dopo aver contemplato l’acquisizione delle competenze in materia pensionistica attraverso il subentro relativo a tutte le amministrazioni civili dello Stato, comprese le forze di polizia ad ordinamento civile, l’Inpdap deve ottemperare alla prescrizione normativa di cui alla legge n. 335/1995 subentrando nella gestione, da un punto di vista previdenziale, del restante personale militare. Il subentro presuppone però un’attenta considerazione della particolare posizione del personale militare collocato in ausiliaria. I Dr. Bilanzone –Dir. Gen. Ministero Difesa – ha comunicato l’ordine di grandezza del personale militare attualmente in servizio. Si tratta all’incirca di: - 190.000 appartenenti alle Forze Armate - 110.000 appartenenti all’Arma dei Carabinieri - 67.000 appartenenti alla Guardia di Finanza. Parte del personale sopra individuato (circa due terzi) viene collocato a riposo in riserva mentre il restante personale transita nell’ausiliaria e solo successivamente viene collocato in riserva. Durante il periodo di ausiliaria il militare percepisce uno specifico trattamento temporaneo e provvisorio, composto dall’assegno di ausiliaria e dall’omonima indennità. L’indennità di ausiliaria è rivalutabile nel tempo in relazione alle maggiorazioni di stipendio e/o di indennità fruite dal pari grado in servizio ed è soggetta a contribuzione. Al termine del periodo di ausiliaria il militare viene collocato in riserva e riceve una pensione che ha una decorrenza retroattiva, ovvero quella relativa al collocamento in ausiliaria, e, che è calcolata tenendo conto di quanto percepito a titolo di ultima indennità con l’aggiunta degli aumenti biennali relativi al periodo trascorso in ausiliaria. Il Dr. Bilanzone sia per la particolare natura del trattamento di ausiliaria sia per quelle che sono le disposizioni della l. 335/95 (in particolare l’art. 2, comma 3 che dispone: “Restano altresì attribuite alle predette Amministrazioni, ove previsto dalla vigente normativa, le competenze in ordine alla corresponsione dei trattamenti provvisori di pensione, alla liquidazione delle indennità in luogo di pensione e per la costituzione delle posizioni assicurative presso altre gestioni pensionistiche”), ha proposto che il subentro dell’Inpdap avvenga solo per il personale che transita direttamente nella riserva, mentre il personale destinatario dell’ausiliaria rimarrebbe gestito dalle rispettive amministrazioni datrici di lavoro, che manterrebbero pertanto la funzione di ordinatore primario della spesa pensionistica analogamente a quanto avviene allo stato attuale. Tale soluzione tecnica è quella che il Ministro della Difesa ha indicato come soluzione preferibile. Del resto, il trattamento di ausiliaria è un trattamento provvisorio in quanto il militare può essere richiamato a prestare attività lavorativa, con conseguente sospensione dell’indennità in esame e corresponsione del trattamento stipendiale. Da un punto di vista finanziario, inoltre, le disposizioni di cui alla legge n. 468/1987 autorizzano il ministero della Difesa a corrispondere tale trattamento economico. Il Direttore generale dell’Inpdap, Dr.ssa Santiapichi, ritiene la proposta accoglibile e propone come data di subentro quella del 1 gennaio 2010. A partire da tale data saranno di competenza dell’Inpdap tutte le domande aventi riflessi pensionistici (es. riscatti, ricongiunzioni ecc…) di tutto il personale militare ed i pensionamenti del personale collocato in riserva senza essere transitato nella posizione di ausiliaria.. Quest’ultimo personale continuerà ad essere gestito dalle amministrazioni datrici di lavoro che manterranno la competenza alla liquidazione del relativo trattamento pensionistico al collocamento in riserva; l’Inpdap per questa categoria di personale manterrà le attuali funzioni di ordinatore secondario della spesa. In successivi incontri tecnici verranno definiti gli aspetti organizzativi e i flussi di interscambio informatico dei dati necessari alla liquidazione delle prestazioni. Le parti si impegnano a definire tali aspetti per consentire il subentro alla data indicata, fermo restando che qualora non fosse possibile rispettare tale termine lo stesso potrà essere rideterminata in accordo tra le parti. L’arretrato esistente, ovvero tutti quei provvedimenti la cui domanda dell’interessato (riscatti, ricongiunzioni, computi, ecc) ovvero la cessazione dal servizio (se si tratta di un trattamento di pensione) è precedente alla data del subentro dell’Inpdap, rimane di competenza delle rispettive Amministrazioni che lo hanno in trattazione. Il Dr. Quaranta (Dire. Centrale Entrate), rinvia la trattazione di alcuni aspetti relativi alla posizione assicurativa del personale nel corso di specifici incontri tecnici ma richiama l’attenzione dei presenti ad inviare i dati mancanti con la denuncia mensile analitica (DMA) anche alla luce dell’obbligo che sussiste in capo all’Istituto di fornire, entro il 31 dicembre 2009 tutti gli elementi al casellario degli iscritti gestito dall’Inps. Ad oggi i dati inerenti la denuncia mensile analitica del personale della Aeronautica e della Marina non sono pervenuti, mentre per la Guardia di Finanza e per i Carabinieri la DMA risulta essere aggiornata”. Si invitano i lettori, il cui abbonamento è in scadenza, ad affrettarsi nel rinnovo, per evitare di incorrere nella sospensione del recapito delle copie. La redazione del Giornale ringrazia tutti gli abbonati che hanno rinnovato l’abbonamento confermandoci la loro fiducia. La Direzione Genialloyd ha una super offerta PER TUTTI GLI APPARTENENTI DELLE FORZE ARMATE *** –5% per le coperture RC auto, moto e camper. –7% per le coperture RD auto e moto (Furto e Incendio, Kasco). *Ricerca CRA su 800 clienti, giugno 2008 **Ricerca CAI 2007 –10% per le coperture casa e famiglia, infortuni. *** Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Esercito Italiano, Aeronautica Militare, Marina Militare SCONFIGGI L’ABITUDINE! FAI UN PREVENTIVO. Clicca su www.genialloyd.it Entra nell’area CONVENZIONI. 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Si è proceduto a tale invio dopo che il COCER aveva deliberato sulla bozza ad esso pervenuta ,esprimendo parere contrario . Sulle modalità dell’invio CASADIRITTO esprime le proprie perplessità all’indomani della richiesta del COCER di meglio chiarire le proprie deliberazioni attraverso l’interlocuzione con un apposito gruppo di lavoro. Sappiamo che proprio nella fase più delicata ,attraverso concetti male espressi e peggio applicati, potrebbe nascondersi il dramma per migliaia di famiglie. Tutto si gioca attraverso norme che dovrebbero essere esplicite ed interpretare sia dal punto di vista giuridico che pratico i principi e le norme chiaramente indicate nella Legge istitutiva. Dobbiamo sempre tener presente che ogni spazio lasciato ad interpretazioni non sufficientemente chiare ,sarà sicuramente applicato nella maniera a noi più restrittiva e deleteria nella fase applicativa. Aggiungiamo che in questo frattempo non si è verificato il preannunciato incontro tra il Sottosegretario on.le Crosetto, competente per delega,ed il Comitato CASADIRITTO. Il nostro Comitato CASADIRITTO fa riserva di esprimere un giudizio nel merito della bozza di decreto appena sarà nota l’attuale stesura, anche se avverrà dopo il parere del Consiglio di Stato,coinvolgendo le famiglie degli utenti interessate al provvedimento ,e quindi con maggiore autorevolezza ribadire la necessità dell’incontro con l’on.le Crosetto, e di procedere ad audizioni presso le Commissioni Difesa Camera e Senato, presso le quali il provvedimento dovrà essere comunque sottoposto. Sergio Boncioli Coordinatore Nazionale CASADIRITTO Giornale Militari Legge Pinto: sei mesi per il risarcimento Il nuovo dei RICORSI ED EQUA RIPARAZIONE Gli indennizzi concessi alle vittime di processi troppo lunghi in base alla legge Pinto devono essere liquidati entro sei mesi e devono essere quantificati secondo i parametri fissati dalla Corte europea dei diritti, dell’uomo. Non si può chiedere, poi, ha stabilito la Corte europea nella sentenza di condanna all’Italia depositata il 31 marzo scorso, (ricorso n. 22644/03), ad un individuo, che ha già fatto ricorso alla legge Pinto per ottenere l’indennizzo per la durata eccessiva del processo, di presentare un nuovo ricorso sulla base della stessa legge, se la sentenza che concede l’indennizzo, non viene eseguita in tempi rapidi. Una soluzione – ha osservato la Corte europea, respingendo la tesi del Governo – che rinchiuderebbe “il ricorrente in un circolo vizioso nel quale il cattivo funzionamento di un rimedio lo obbligherebbe ad avviare un ricorso”. Alla Corte europea si era rivolto un ex dipendente di una Asl che aveva iniziato un’azione legale nel 1992 e nel 2003 aveva presentato ricorso alla Corte di appello per ottenere un indennizzo in linea con la legge Pinto. I giudici nazionali avevano concesso solo 700 euro, che gli erano stati versati dopo dodici mesi. La Corte europea ha dato ragione al ricorrente (con un indennizzo di 3.950 euro per danni morali) accertando la violazione dell’articolo 6 da parte dell’Italia. Sotto un doppio profilo: l’indennizzo era stato esiguo e non in linea con i parametri della Corte ed era stato concesso dopo un’attesa di un anno. Troppo per Strasburgo: l’importo va liquidato entro sei mesi dal momento in cui la decisione sull’indennizzo diviene esecutiva, ossia dal deposito della sentenza, se non oggetto di ricorso in Cassazione. Respinta, quindi, la tesi del Governo secondo il quale il termine di sei mesi decorre dal momento in cui la decisione della Corte d’appello è comunicata all’amministrazione o notificata. N O TA I N P D A P CESSIONE DEL TFR PER EFFETTO DI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO Riportiamo la nota operativa n. 17 dell’8 aprile 2009 con la quale si forniscono chiarimenti in materia di Cessione del Tfr. L’Ente risponde alle richieste di chiarimenti circa la cedibilità del TFS e del TFR per effetto di contratti di finanziamento stipulati da iscritti con società finanziarie, contro la cessione di quote dello stipendio. Questo il testo della nota INPDAP: “Pervengono a questa Direzione richieste di chiarimenti circa la cedibilità del TFS e del TFR per effetto di contratti di finanziamento stipulati da iscritti con società finanziarie, contro la cessione di quote dello stipendio. Tali contratti prevedono che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro prima dell’estinzione del debito, la cessione si estenda al credito del per trattamento di fine servizio o di fine rapporto. Al riguardo si rammenta, innanzi tutto, che rimangono ferme le norme in materia di incedibilità del trattamento di fine servizio (IPS o BU), secondo la previsione dell’art. 1, comma 1, D.P.R. 5 gennaio 1950, n.180, nel testo vigente. In materia di trattamento di fine rapporto, viceversa, il comma 2, dell’art. 52 della legge citata, aggiunto dall’art. 13-bis, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, e modificato dal comma 346 dell’art. 1, legge 23 dicembre 2005, n.266, ne ammette la cessione per intero, senza l’applicazione del limite del quinto. Tuttavia, quanto ai limiti soggettivi della cedibilità del TFR, l’Avvocatura interna, cui è stato richiesto un parere, ha ritenuto che la disciplina recata dall’art. 52 citato sia limitata ai soli dipendenti pubblici non statali, stante l’assenza di una specifica previsione di legge riguardante i dipendenti dello Stato, ed il chiaro riferimento alla sua applicabilità alla platea dei lavoratori di cui all’art. 51 dello stesso D.P.R., intitolato “ Facoltà dei non dipendenti dello Stato di contrarre prestiti”. A tal proposito, infatti, l’Avvocatura ha specificato che “tale opzione ermeneutica, che certamente pecca di sistematicità, in quanto non si scorgono ragioni sostanziali per una differenza di regime tra i vari comparti dei dipendenti pubblici, risponde però alla logica formale del DPR 180/1950, e cioè di vietare in via generale la possibilità di pignoramenti, sequestri e cessioni salvi i casi espressamente previsti dalla legge che, proprio perché eccezionali, non possono certo essere oggetto di interpretazione esten- siva e/o analogica”. Sulla base del disposto letterale delle previsioni normative citate, pertanto, si precisa che il TFR può essere ceduto, anche per intero, solo dai dipendenti pubblici non statali, mentre rimangono ferme le previsioni di legge circa l’incedibilità del TFR per i dipendenti statali. Relativamente a tale ultima categoria, ritenuto anche che, allo stato, non sussiste una giurisprudenza consolidata sul punto da parte della Corte di Cassazione, appare opportuno – nelle more di un intervento del legislatore assolutamente auspicabile – prima di provvedere al pagamento del TFR a favore del creditore procedente, acquisire il preventivo assenso del . Il TFR è, inoltre, pignorabile e sequestrabile nei limiti del quinto, secondo quanto stabilito dall’art. 545 c.p.c. Si pone poi il caso dei lavoratori che, dopo aver dato in garanzia il proprio TFR, aderiscono a fondi di previdenza complementare destinando, in tutto o in parte, il TFR maturando. Giova, a tale scopo, richiamare l’orientamento della Covip in materia del 30 maggio 2007. Su questo punto la COVIP chiarisce che la cessione in garanzia del TFR non può considerarsi preclusiva della possibilità di conferire il TFR alle forme pensionistiche complementari. Sottolinea, inoltre, l’opportunità che i datori di lavoro, ai quali fossero stati notificati atti di cessione in garanzia del TFR, diano informativa all’istituto mutuante della scelta del lavoratore di destinare il TFR maturando alla previdenza complementare, che determina il venir meno dell’accantonamento presso il datore di lavoro medesimo dei flussi futuri di TFR. Conseguentemente, poiché la competenza ad erogare il TFR dei dipendenti pubblici è in capo all’Inpdap, sarà cura delle Sedi Provinciali provvedere a comunicare agli Istituti mutuanti l’avvenuta iscrizione del ad un di previdenza complementare, qualora il stesso abbia precedentemente ceduto in garanzia il proprio TFR. Resta fermo che le quote di TFR non destinate a previdenza complementare (sia prima che dopo l’adesione) possono costituire oggetto di liquidazione a favore dell’Istituto mutuante fino ad estinzione del residuo debito secondo le indicazioni sopra indicate. Il Dirigente Generale Dr. Costanzo Gala Giornale Militari Il nuovo dei ■ Circolari ■ Accertamenti sanitari per l’idoneità al servizio N. 5 ¥MAGGIO 2009 • 7 CIRCOLARE DI DIFESAN Riportiamo su richiesta dei lettori la circolare n. . 0005000 del 09 Marzo 2007 diramata dalla Direzione Generale della sanità militare, avente per oggetto: “Direttiva sulle procedure per gli accertamenti sanitari in tema di idoneità al servizio del competente Ufficiale medico (D.S.S.), della Commissione Medica Ospedaliera (C.M.O.) e della Commissione Medica di 2^ Istanza (C.M. di 2^ Istanza). (SEGUITO: a) fl. N. 0025228 del 21.12.2006 ALLEGATI: B) Mod.-ML: Certificazione Sanitaria b) fl. N. 0025344 del 22.12.2006 C) Mod.-GL: Rapporto Informativo D) Mod.-BI: Comunicazione PML E) Mod.-GL2: Invio C.M. 2^ Istanza F) D.P.R. 29 ottobre2001, n. 461 G) Decreto 12 febbraio 2004 H) Decreto 21 dicembre 2006 ) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^ Questo il testo integrale: “A seguito del nuovo assetto territoriale interforze degli Organismi Sanitari Militari, la nuova competenza territoriale delle Commissioni Mediche indicate in oggetto è stata definita con il Decreto Dirigenziale 21 dicembre 2006 di questo Dicastero, in Allegato H, diramato con il foglio a seguito in a) e pubblicato nella G.U. n. 302 del 30.12.2006. La riorganizzazione ha comportato una sostanziale riduzione degli organi medico-legali e la contestuale istituzione di Commissioni mediche interforze con posizioni organicamente definite. Le Commissioni mediche interforze rispettano pienamente quanto previsto dal D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 in Allegato F e di seguito denominato Regolamento che, dall’entrata in vigore, ha introdotto importanti modifiche anche nella composizione delle stesse Commissioni, assicurata solo funzionalmente fino all’avvio della nuova riorganizzazione. La riduzione degli organi medico-legali e l’istituzione di commissioni mediche interforze Con la Direttiva a seguito in b), oltre le nuove competenze territoriali degli Organismi Sanitari Militari, sono stati delineati alcuni aspetti delle procedure per la Rassegna e l’Osservazione presso i neocostituiti Dipartimenti Militari di Medicina Legale (D.M.M.L.). Con la presente Direttiva, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, vengono delineate le procedure per gli accertamenti concernenti l’idoneità al servizio, armonizzate con la regolamentazione specifica riguardante il personale militare del Ministero della Difesa. Sarà cura dei Comandi/Ispettorato/Direzione di Sanità provvedere a impartire eventuali disposizioni di dettaglio in relazione alla specificità della F.A./CC. di appartenenza del militare. Per il personale militare in servizio permanente e delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, ai sensi del Regolamento, gli accertamenti finalizzati alla verifica della idoneità e di altre forme di inabilità devono essere effettuati dalle C.M.O., secondo quanto previsto dall’art. 15 che, per le modalità applicative, rinvia all’art. 6 del medesimo Regolamento. Gli aspetti procedurali di dettaglio sulle modalità di svolgimento dei lavori delle Commissioni mediche sono disciplinati dal Decreto 12 febbraio 2004 (pubblicato nella G.U. n. 44 del 23.02.2004 e di seguito denominato Decreto). Tuttavia non di rado, a causa dei tempi tecnici necessari per l’effettuazione degli accertamenti sanitari, si verificano ricadute negative sia per l’Amministrazione, che viene privata della forza lavoro anche per periodi superiori al reale stato inabilitante del militare, sia per lo stesso personale che, oltre a dover attendere il giudizio valutativo, può anche incorrere nel- le decurtazioni stipendiali previste dalle disposizioni vigenti. In un tale contesto questa Direzione Generale ritiene indispensabile ottimizzare, snellire ed armonizzare le procedure e le prassi seguite in tema di idoneità al servizio presso gli Enti della Difesa. L’attuale organizzazione territoriale e di aderenza della Sanità Militare assicura ad ogni ente-distaccamentoreparto (E.D.R.) la possibilità di avvalersi della consulenza tecnico-sanitaria di un competente ufficiale medico (di seguito denominato D.S.S) del servizio sanitario di riferimento per poter verificare, attraverso un suo intervento, la condizione sanitaria del militare e sanzionare una decisione sanitaria e/o predisporre gli atti necessari alla richiesta di accertamenti da eseguirsi presso le Commissioni mediche. Sulla base delle considerazioni sopra formulate e tenendo conto delle disposizioni vigenti verranno quindi delineate - sia per il D.S.S. e gli E.D.R., sia per la C.M.O. e la C.M. di 2^ Istanza – alcune nuove indicazioni procedurali concernenti criteri, termini e modalità di attuazione delle attività finalizzate alla verifica della idoneità al servizio. Si precisa, infine, che per il personale civile di questo Dicastero continuano a trovare applicazione, in materia di assenza dal servizio per infermità, le direttive contenute nelle circolari n. G/26 datata 25.01.97 e n. 0048323 datata 27.07.05 della Direzione Generale per gli Impiegati Civili. 1. INDICAZIONI PROCEDURALI PER IL D.S.S. La scelta della procedura da seguire per attivare un accertamento medico-legale finalizzato alla verifica della idoneità in generale, presup- pone una corretta valutazione della condizione o storia sanitaria che ne va a costituire il presupposto. Infatti, diversamente da altre categorie di dipendenti pubblici, i cui contratti collettivi prevedono la legittimazione di periodi di inidoneità/inabilità al servizio attraverso il semplice istituto dell’ “assenza per malattia”, per il personale militare la peculiarità della condizione o storia sanitaria che si prospetta comporta l’adozione di decisioni sanitarie da cui possono scaturire provvedimenti medico-legali distinti quali: > la licenza straordinaria per gravi motivi; la licenza di convalescenza; l’aspettativa per infermità; il collocamento in congedo per infermità. In un tale ambito è doveroso sottolineare e ribadire con incisività che in sede di valutazione da parte del D.S.S., possono essere frequentemente gestite, per competenza e senza l’intervento di organi collegiali, condizioni o iter sanitari che determinano periodi di assenza dal servizio per temporanea inabilità conseguente ad uno stato di malattia e/o convalescenza. Si ritiene altresì necessario, prima di delineare e richiamare gli aspetti procedurali connessi, definire e inquadrare correttamente le condizioni sanitarie cui si fa riferimento nell’applicazione della presente Direttiva. 1. Malattia: si definisce “quella modificazione peggiorativa dello stato anteriore a carattere dinamico, estrinsecatesi in un disordine funzionale apprezzabile (di una parte o dell’intero organismo) che determina una condizione inabilitante per una effettiva limitazione della vita organica e, soprattutto, della vita di relazione e richiede un intervento terapeutico per quanto modesto”. 2. Convalescenza: si definisce quello “stato di transizione dal superamento di uno stato di debilitazione o di una malattia, necessario al recupero dell’ efficienza psico-fisica ovvero di una condizione di salute necessaria ai fini dello svolgimento del servizio”. Sulla base delle considerazioni sopra formulate ed in relazione alle condizioni descritte, il D.S.S. può adottare le corrispondenti decisioni/proposte sanitarie, indicate nella tabella a pagina seguente. NOTE ED AVVERTENZE GENERALI 1) Il D.S.S. dovrà indicare se tale condizione è conseguenza, se del caso “in misura prevalente”: o di lesione/infermità dipendente o meno da causa di servizio; o di ferite o lesioni traumatiche riportate in servizio. o altre condizioni sanitarie previste da disposizioni speciali. 2) Nel caso in cui la prognosi indicata comporti un’assenza continuativa superiore a 90 giorni, il Comando di appartenenza, 20 giorni prima della scadenza del periodo prescritto e, comunque, ove ricorra il caso, 30 giorni prima della scadenza del periodo massimo di assenza dal servizio previsto nel quinquennio di valutazione, provvede a predisporre la richiesta dell’accertamento sanitario alla competente C.M.O. 3) Nel caso in cui la prognosi indicata comporti un’as- segue a pag. 8 8 • N. Accertamenti sanitari 5 ¥MAGGIO 2009 segue da pag. 9 senza continuativa superiore a 60 giorni, 20 giorni prima della scadenza di tale periodo, il Comando di appartenenza provvederà, analogamente per quant’altro indicato nella nota succ. 2, a predisporre la richiesta dell’accertamento sanitario alla competente C.M.O. Si precisa che il periodo prescrivibile di convalescenza è cumulabile con un periodo precedente di assenza per stato di malattia, in quanto si tratta di condizione medico-legale distinta e specificatamente prevista per il personale militare. 4) In tal caso, il D.S.S. individua la struttura sanitaria militare dotata delle necessarie capacità diagnostiche, prenotando l’accertamento richiesto. Il Direttore o Ufficiale Superiore medico delegato del D.M.M.L/C.O./POLICLINICO redige una certificazione sanitaria, conforme al ModelloML in allegato B, ed adotta in forma monocratica la decisione sanitaria, con le stesse modalità previste per il D.S.S. nei casi di MALATTIA o CONVALESCENZA (condizioni A e B), proponendo agli E.D.R. richiedenti il P.M.L del caso. 5) Ove necessario e sempre che non siano intervenuti i termini di cui alle note succ. 2 e 3. 6) Il D.S.S. può direttamente decidere e proporre al Comando di confermare l’idoneità al servizio già posseduta dal militare subito prima del periodo di assenza dal servizio. Dovrà invece disporre l’invio a visita collegiale solo nei casi in cui: a) la patologia abbia lasciato esiti influenti sull’idoneità al servizio militare; b) il periodo complessivo di assenza dal servizio abbia superato: o 90 giorni continuativi per stato di MALATTIA; o 60 giorni continuativi per stato di CONVALESCENZA. Per patologie di lieve entità la valutazione dell’idoneità da parte del D.S.S. all’atto del rientro in servizio non è di regola necessaria. Tale valutazione è però obbligatoria previa, occorrendo, visita diretta: o quando l’assenza sia stata superiore a 20 giorni; o quando, considerata la natura e il tipo di patologia, possa risultare comunque necessaria una valutazione/approfondimento ai fini preventivi o medico-legali. ■ Circolari ■ Giornale Militari Il nuovo dei 7) Il D.S.S. propone l’accertamento con visita collegiale presso la C.M.O. competente solo nei seguenti casi: a) il periodo di assenza dal servizio abbia superato i termini indicati nella nota succ. 6, lett. b; b) motivato dubbio sulla persistenza della idoneità al servizio militare; c) sussistenza motivata di condizioni permanentemente inabilitanti. 8)Durante il rapporto d’impiego il personale militare può essere sottoposto, a domanda o d’ufficio, alla verifica della idoneità al servizio, oltre che per istituti normativi direttamente connessi ad aspetti concernenti l’idoneità o motivi di salute, anche per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, di conseguenti benefici (equo indennizzo, indennità una tantum, ecc.) oppure in relazione a specifiche circostanze rilevate d’ufficio; in quest’ ultimo caso devono essere forniti all’Ufficiale medico, attraverso una dettagliata relazione, gli elementi anamnestici e comportamentali a sostegno della richiesta di visita medico-collegiale. 9) Tale decisione, in via cautelativa ed eccezionale, può essere proposta dal D.S.S. al Comandante ove risulti necessario e non ricorrano le condizioni di cui ai punti A o B. In conseguenza della disamina suesposta, compendiata nella precedente tabella e nelle relative note ed avvertenze generali, è del tutto evidente che, ai fini dell’accertamento delle condizioni di idoneità al servizio del personale militare, occorre ben distinguere e definire le condizioni/vicende sanitarie da cui far originare la richiesta dell’accertamento di “inidoneità od altre forme d’inabilità”, previsto dall’articolo 15 del Regolamento, con visita collegiale presso la Commissione Medica Ospedaliera territorialmente competente. 2. INDICAZIONI PROCEDURALI PER GLI E.D.R. L’articolo 15 del citato Regolamento prevede che, ai fini dell’accertamento di inidoneità o di altre forme di inabilità venga inviata alla competente Commissione una “Relazione recante tutti gli elementi informativi disponibili”. A tal fine, quale linea guida per fornire gli elementi necessari alla corretta istru- zione della pratica anche per la CMO, è stato predisposto il Modello-GL in allegato C. Onde evitare le problematiche indicate in premessa e contenere gli eventuali disagi, ed in considerazione che tale accertamento deve essere avviato tempestivamente e definito il più presto possibile, gli E.D.R. dovranno curare di far pervenire, senza indugio, la richiesta di accertamento alla C.M.O. Nel merito, si rammenta che l’articolo 13 del Regolamento prevede che le comunicazioni tra Uffici sono effettuate ordinariamente per via telematica, con le modalità previste dal 1° comma del medesimo articolo 13; il 2° comma prevede che “eventuali eccezioni alla procedura di comunicazione per via telematica devono essere debitamente motivate nella nota di trasmissione degli atti stessi”. A tal fine, onde consentire all’organo collegiale la tempestiva predisposizione degli atti formali di competenza, in assenza giustificata della via telematica, la relazione predisposta secondo il citato Modello-GL, dovrà essere anticipata a mezzo telefax. 3. INDICAZIONI PROCEDURALI PER LA C.M.O. L’articolo 6 del Regolamento e l’articolo 7 del Decreto definiscono compiutamente gli adempimenti della C.M.O.; tuttavia questa Direzione Generale, nell’ambito e nel rispetto di quanto già nor- mativamente previsto, con particolare riferimento agli accertamenti in argomento, intende richiamare e definire alcuni aspetti essenziali ai fini della ottimizzazione dei tempi di alcuni adempimenti procedurali. In particolare, alla ricezione per via telematica o telefax o qualunque altra celere modalità, la C.M.O. deve comunicare tempestivamente, con raccomandata A/R, inoltrata entro e non oltre 5 giorni lavorativi, la data, il luogo e l’ora in cui l’interessato deve presentarsi agli accertamenti sanitari. Per tale aspetto, corre l’obbligo di evidenziare anche la previsione normativa contenuta nel Regolamento in ordine al termine, non inferiore a 10 giorni rispetto alla data della visita, entro il quale la comunicazione deve pervenire all’interessato. In tale fase è opportuno che, sulla scorta degli elementi informativi già anticipati e pervenuti, vengano programmate, ove possibile, le visite specialistiche eventualmente necessarie. Inoltre corre l’obbligo di richiamare l’attenzione dei Signori Direttori dei neocostituiti D.M.M.L. affinché, attraverso un’attenta ed assidua vigilanza sull’attività degli organi collegiali, provvedano a sensibilizzare tutto il personale preposto alla puntuale e scrupolosa osservanza delle disposizioni vigenti in tutti gli adempimenti di competenza, anche curando un costante aggiornamento della conoscenza delle vigenti disposizioni. In particolare, tutti gli atti medico-legali che si compiono in un D.M.M.L. devono essere oggetto di accurata revisione affinché nella loro formulazione vengano evitati difetti di forma o deficienze di contenuto, irregolarità procedurali nonché stridenti discordanze fra premesse e conclusioni. La comunicazione del provvedimento medico legale che abbia ricadute sulla idoneità al servizio deve essere attivata per via telematica o anticipata via telefax utilizzando il Modello-BI in allegato D. 4. INDICAZIONI PROCEDURALI PER LA C.M. DI 2^ ISTANZA. L’articolo 19 del Regolamento prevede per il personale militare, come per tutti gli altri dipendenti pubblici, la possibilità del ricorso amministrativo, limitatamente alla procedura di accertamento dell’idoneità al servizio. Il termine per la presentazione del ricorso è fissato in 10 giorni dalla comunicazione del verbale della competente Commissione medica (C.M.O., C.M.V., C.M.I.C./ASL). La pratica istruita dagli E.D.R. a seguito della presentazione del ricorso in argomento, viene inviata ad una delle neocostituite C.M. segue a pag. 9 ■ Il nuovo dei Circolari ■ corso. Conseguentemente, la Commissione che ha emesso il verbale dovrà provvedere, eventualmente o se richiesto, a completare la pratica trasmettendo direttamente e tempestivamente alla competente C.M. di 2^ Istanza copia della documentazione sanitaria o specialistica di riferimento agli atti. In applicazione di quanto previsto dall’articolo 8 del Decreto, la C.M. di 2^ Istanza effettua gli accertamenti sanitari ed esprime i giudizi di competenza con le stesse modalità previste dall’articolo 6 del Regolamento e dagli articoli 6 e 7 del Decreto. In particolare, in analogia a quanto stabilito con la presente Direttiva per la C.M.O., anche la C.M. di 2^ Istanza alla ricezione della pratica deve comunicare, tempestivamente, con raccomandata A/R inoltrata entro e non oltre 5 giorni lavorativi, la data, il luogo e l’ora in cui l’interessato deve presentarsi agli accertamenti sanitari; per tale aspetto corre l’obbligo di evidenziare anche la previsione normativa contenuta nel Regolamento in ordine al termi- ne, non inferiore a 10 giorni rispetto alla data della visita, entro il quale la comunicazione deve pervenire all’interessato. Altresì, la comunicazione del medesimo invito deve essere inviata all’Amministrazione di appartenenza del dipendente, anche ai fini della composizione della Commissione, secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 3, del Regolamento. In considerazione della tipologia di accertamento sanitario richiesto alle C.M. di 2^ Istanza, le stesse potranno utilizzare il modello di verbale BL/S allegato al Decreto. Per eventuali rettifiche/integrazioni, che non possono essere effettuate sul modello BL/S, potrà essere utilizzato il modello BL/G, pure allegato al citato Decreto. Al termine della visita conclusiva, la comunicazione del provvedimento medico legale deve essere attivata per via telematica o anticipata via telefax utilizzando il ModelloBI in allegato D. Il verbale redatto viene trasmesso entro 15 giorni in due esemplari in originale, ovvero in copia autentica, all’Amministrazione di appar- Accertamenti sanitari e compentenze delle C.M.O. Giornale Militari segue da pag. 9 di 2^ Istanza, secondo la competenza territoriale ridefinita con Decreto 21 dicembre 2006 di questo Dicastero. Con la presente Direttiva si intendono delineare, in generale, alcuni aspetti procedurali finalizzati ad ottimizzare ed agevolare il delicato compito delle Commissioni in argomento. In primo luogo è auspicabile che, attraverso l’azione dei Signori Presidenti delle Commissioni di 2^ Istanza, vengano sensibilizzate tutte le Amministrazioni Pubbliche insistenti nei rispettivi bacini di utenza, affinché nella formulazione ed istruzione dei ricorsi in argomento, possano essere utilizzate le linee di indirizzo procedurali in argomento che , invece, dovranno essere osservate scrupolosamente dagli E.D.R. di questo Dicastero. Il ricorso amministrativo avverso il giudizio in ordine all’idoneità al servizio, comunicato con il verbale della compente Commissione medica, entro 10 giorni dalla sua notifica deve essere pre- sentato dall’interessato per il tramite dell’Ente di appartenenza. Il competente ufficio dell’Amministrazione di appartenenza deve provvedere ad istruire lo stesso corredandolo di copia: o del processo verbale oggetto del ricorso, unitamente alla eventuale documentazione sanitaria allegata o di riferimento; o della relazione informativa prevista dall’articolo 15 del Regolamento, contenuta nel fascicolo istruttorio originario; o di ogni altra documentazione ritenuta utile o necessaria in considerazione di eventuali specifiche motivazioni contenute nel ricorso. Lo stesso Ufficio, utilizzando il Modello GL2 in allegato E, provvederà tempestivamente a trasmettere il ricorso alla competente C.M. di 2^ Istanza, dandone conoscenza all’interessato e alla Commissione medica che ha formulato il giudizio avverso il quale è stato proposto il ri- Maxiopportunità con COMPASS MAXIMPORTO LA CESSIONE DEL QUINTO CHE TI DA’ DI PIU’ Compass è la società finanziaria del Gruppo Bancario Mediobanca nata nel 1960 e specializzata nel credito al consumo. I numeri di Compass sono quelli di una grande e stabile realtà finanziaria capace di garantire fiducia ai suoi clienti: > oltre 140 filiali dirette sul territorio nazionale; > oltre 2 milioni di clienti che attivi; > oltre 37.000 negozi commerciali convenzionati; Sono dati importanti ed in continua evoluzione, che rappresentano la sintesi della forza e solidità di Compass, che si conferma oggi tra i primi operatori del mercato. N. 5 ¥MAGGIO 2009 • 9 tenenza ed un esemplare alla competente Commissione medica che ha emesso il verbale, avverso cui è stato formulato il ricorso. 5. DISPOSIZIONI GENERALI. Al fine di consentire la necessaria e tempestiva diramazione della presente direttiva, le nuove disposizioni delineate trovano applicazione a decorrere dal 1° aprile 2007. Gli Ispettorati/Direzione/Comandi Sanitari di ciascuna F.A./CC. vorranno revocare o rettificare ogni eventuale disposizione emanata, anche in via provvisoria, che risulti in contrasto con le indicazioni procedurali contenute nella presente direttiva, ovvero procedere ad una attenta, scrupolosa e globale armonizzazione che, oltre a tenere conto dei criteri e delle linee di indirizzo generali della presente, non trascuri e rispetti eventuali procedure specifiche e peculiari di ciascuna F.A./CC., delineate in fonti normative o altre disposizioni di ogni rango. IL DIRETTORE GENERALE Compass Maximporto, rappresenta una soluzione di finanziamento personale garantito comodo e sicuro, che grazie alla convenzione con INPDAP, Compass oggi propone in esclusiva a tutto il personale civile e militare delle Forze Armate a condizioni chiare e vantaggiose. 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Giurisdizione Assegno vitalizio di benemerenza 10 • N. 5 ¥MAGGIO 2009 ■ ■ Giornale Militari Il nuovo dei CORTE DEI CONTI Riportiamo la sentenza della Corte dei Conti Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale d’Appello, n. 1/2009 riguardante l’Assegno Vitalizio di Benemerenza di cui all’art. 3 della Legge 22.12.1980 nr. 932. Con la suddetta Sentenza (interpretando le Leggi in vigore) viene definitivamente stabilito che il suddetto beneficio viene riconosciuto al “familiare superstite” del perseguitato per motivi razziali, purché abbia raggiunto l’età pensionabile o sia giudicato invalido a proficuo lavoro. Presupposto per avere diritto è la dimostrazione (fatti documentabili), che l’ex familiare abbia subito gli atti persecutori previsti dall’art. 1 della Legge 10 Marzo 1955 nr. 96. LA CORTE DEI CONTI SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D´APPELLO ha pronunciato la seguente SENTENZA FATTO 1. Con atto n. 83110 del 17.4.2002, la Commissione per le provvidenze ai perseguitati politici e razziali ha respinto l´istanza con la quale la sig.ra xxxxxx orfana maggiorenne del perseguitato razziale xxxxxxxxxxxxha chiesto l´assegno di benemerenza previsto dall´art. 3 della legge n. 932 del 1980. Ha infatti rilevato che l´istante, anche “a prescindere dalle altre condizioni di legge“ era stato accertato per il 1999 il “possesso di un reddito superiore a quello dalla legge previsto“ -, non era risultata “inabile a qualsiasi proficuo lavoro“. DIRITTO 1. L’art. 3 della legge n. 932 del 1980 ha stabilito: “ai cittadini italiani che siano stati perseguitati nelle circo- CALABRIA CAMPANIA PUGLIA SARDEGNA SICILIA Speciale convenzione! 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L’assegno di reversibilità compete anche ai familiari di quanti sono stati perseguitati nelle circostanze di cui all’art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni, e non hanno potuto fruire del beneficio perché deceduti prima dell’entrata in vigore della presente legge“. Tra le “circostanze“ cui fa riferimento l´art. 1 della legge n. 96 del 1955, rientrano anche gli “atti di violenza o sevizie subiti in Italia o all’estero ad opera di persone alle dipendenze dello Stato o appartenenti a formazioni militari o paramilitari fasciste, o di emissari del partito fascista“. E sulla portata di tale disposizione, la sentenza delle Sezioni Riunite n. 8/QM del 2003 ha chiarito che “le misure concrete di attuazione della normativa antiebraica (tra cui i provvedimenti di espulsione dalle scuole pubbliche) debbono ritenersi idonee a concretizzare una specifica azione lesiva proveniente dall’apparato statale e intesa a ledere la persona colpita nei suoi valori inviolabili“. 2. Orbene, nella fattispecie in esame il Giudice di primo grado ha ammesso che il padre dell´appellante subì varie specifiche persecuzioni - perdita del lavoro, perdita dei beni, divieti di circolazione etc. (pagg. 10 e segg. della sentenza impugnata) - ma ha poi ritenuto che da queste persecuzioni non conseguisse il diritto all´assegno di benemerenza. Senonché, in tal modo la Sezione territoriale ha deciso una questione di diritto (non di fatto) in modo erroneo, in quanto la perdita del lavoro, la privazione dei beni etc., in attuazione delle cc.dd. leggi razziali, costituiscono sempre “atti di violenza“, almeno morale, ai fini previsti dall´art. 3 della legge n. 932 del 1980. 3. La sentenza impugnata risulta poi parimenti erronea nella parte in cui ha ritenuto che sia sempre necessario, per il conseguimento dell´assegno di benemerenza da parte di un orfano maggiorenne, il requisito dell´inabilità a proficuo lavoro. Dalla formulazione del sopra riportato art. 3 della legge n. 932 del 1980, risulta infatti chiaramente che il requisito in questione è previsto solo in alternativa al raggiungimento dell´età pensionabile. E quest´ultimo requisito, in effetti, era già stato conseguito dalla sig.ra VITERBI al momento (9.5.1993) del compimento dei 60 anni. 4. Infine, va rilevato che la sig.ra xxxxxxxxxxxxxx ha percepito nel 2000 un reddito di lire 15.472.000. E il limite di reddito previsto dall´art. 70 del d.P.R. n. 915 del 1978 è stato elevato a lire 18.743.000, “a decorrere dal 1° gennaio 2001“, dall´art. 2 della legge n. 236 del 2000. 5. In definitiva, spetta all´appellante, dal 1°.1.2001, l´assegno di benemerenza previsto dall´art. 3 della legge n. 932 del 1980. Sui ratei arretrati, spettano inoltre gli interessi o il maggior danno da svalutazione, in applicazione dell´art. 5 della legge n. 205 del 2000. Alcune incertezze della giurisprudenza inducono a compensare le spese di giudizio. P.Q.M. La Corte dei conti, Seconda Sezione Giurisdizionale Centrale d´Appello, accoglie l´appello proposto dalla sig.ra xxxxxxxxxxx contro la sentenza della Sezione Giurisdizionale per il Lazio n. 2325 del 7.4.2005 e per l´effetto, in riforma della sentenza stessa, riconosce il suo diritto all´assegno di benemerenza previsto dall´art. 3 della legge n. 932 del 1980 a decorrere dal 1°.1.2001, con gli interessi o il maggior danno da svalutazione sui ratei arretrati. Spese compensate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell´11.12.2008. Depositata il 13.01.2009 ■ Giornale Militari Il nuovo dei Giurisprudenza TA R S A R D E G N A Indennità di rischio per i servizi antincendio in A.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Sul ricorso numero di registro generale 1093 del 2008, proposto da Farris Antonio Maria, rappresentato e difeso dall’avv. Elisabetta Mura, contro il Ministero Difesa il Ministero Economia Dipartimento del Tesoro per l’esecuzione della sentenza T.A.R. Sardegna n 1453 del 3 luglio 2007. FATTO 1. - Con ricorso n. 996/2001, il maresciallo Farris Antonio Maria, in servizio presso il 30° stormo Elmas nel servizio di soccorso anti-incendio, chiese l’annullamento del provvedimento n. AD1/12/2/3671 dell’8 luglio 1989, con il quale l’Amministrazione della Difesa aveva respinto la sua richiesta di corresponsione dell’indennità di rischio ribadendo che “…l’ipotesi rischiosa di cui al gruppo I/1 della tabella “A” (prestazioni di lavoro relative ai compiti operativi d’istituto dei servizi antincendi e della protezione civile) attiene esclusivamente al personale del Corpo dei Vigili del Fuoco – istituzionalmente preposto ai suddetti compiti – e non può trovare applicazione nei confronti di personale diverso”. A sostegno del ricorso, con unico articolato motivo, il ricorrente dedusse la fondatezza della sua pretesa in applicazione del principio della perequazione retributiva sollevando, in caso di difforme interpretazione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, comma 3° della legge n. 628/73 e dell’art. 4 della legge n. 734/73 con riguardo agli artt. 3, 36 e 97 Cost.. Con sentenza di questo Tribunale, n. 1453 del 3 luglio 2007, il ricorso fu accolto, con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato e con salvezza dei provvedimenti dell’Amministrazione in ordine al riesame dell’istanza, osservando in motivazione che “risultano fondati i vizi funzionali denunciati in ricorso posto che è mancata una puntuale e specifica valutazione della riferibilità del servizio antincendio prestato dal ricorrente alle attività pericolose di cui al gruppo I della tabella A allegata al d.P.R. n. 146 del 1975, e conseguentemente una effettiva e congrua motivazione del diniego oppo- sto, che dia conto delle ragioni per le quali il servizio antincendio prestato dal personale dell’aeronautica militare negli aeroporti militari, o anche, ove previsti, i compiti di collaborazione col servizio di protezione civile nello spegnimento degli incendi boschivi, non sia assimilabile ai servizi antincendio svolti dal corpo dei Vigili del fuoco.”. Furono, invece, dichiarate infondate “le domande di accertamento e condanna poiché il riconoscimento dell’indennità di rischio, secondo il dato normativo ineludibile dell’art. 8 del d.P.R. n. 146 del 1975, non può prescindere dalla mediazione di un’attività amministrativa intesa a valutare la riconducibilità dei servizi di istituto svolti alla sfera di prestazioni pericolose enumerate nei gruppi di cui alla tabella A allegata al regolamento.”. Fu, altresì, in accoglimento della specifica eccezione sollevata dalle amministrazioni intimate, dichiarata la prescrizione dei crediti eventualmente spettanti al ricorrente per il periodo di tempo anteriore al quinquennio antecedente la notifica del ricorso. In particolare, essendo tale notifica avvenuta in data 19 giugno 2001, ogni pretesa del ricorrente relativa a prestazioni lavorative svolte in data anteriore al 19 giugno 1996 va dichiarata prescritta.”. 2. - Passata in giudicato la sentenza di cui trattasi, il ricorrente in data 26 marzo 2008 ha provveduto a notificare alle amministrazioni convenute atto di messa in mora, ai sensi degli articoli 90 e 91 del r.d. n. 642/1907, “affinchè sia dato integrale adempimento alla predetta sentenza, liquidando l’indennità relativa alle prestazioni lavorative svolte dal 19/06/1996 …”. 3. – Si sono costituite le amministrazioni intimate, con atto depositato il 24 dicembre 2008, chiedendo in via preliminare che sia dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia, considerato che dal giudicato derivante dalla sentenza TAR Sardegna n. 1453/2007 nessun obbligo deriva a carico del predetto Ministero. Nel merito, chiedono che il ricorso sia respinto in quanto l’Amministrazione della Difesa avrebbe adempiuto alla ■ sentenza adottando la determinazione del 14 marzo 2008 (il cui contenuto veniva ribadito con la successiva nota del 16 maggio 2008, direttamente indirizzata al legale del ricorrente). 4. – Alla camera di consiglio del 28 gennaio 2009 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione. DIRITTO 1. – In via preliminare deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia, considerato che dal giudicato di cui alla sentenza in epigrafe non discende alcun obbligo specifico per tale amministrazione. Obblighi che potranno eventualmente prodursi solo quali effetti del provvedimento che l’amministrazione della Difesa adotterà in esecuzione del giudicato in questione. 2. – Nel merito, il ricorso deve essere accolto. L’analisi degli atti adottati dall’amministrazione a seguito del passaggio in giudicato della sentenza n. 1453/2007 (di cui alla nota del 14 marzo 2008 e a quella del 16 maggio 2008) ne evidenzia, infatti, la valenza meramente confermativa del provvedimento già annullato. Come accennato in fatto, la sentenza n. 1453/2007, muovendo dalla premessa che la disciplina applicabile alla fattispecie riconosce, anche al personale dell’aeronautica militare impiegato nei servizi antincendio che svolga attività pericolosa, il diritto alla corresponsione dell’indennità di rischio prevista dall’art. 1 del D.P.R. n. 146/1975, ha accertato, quale vizio di legittimità del provvedimento impugnato con il ricorso n. 996/2001, la mancata valutazione della riferibilità del servizio antincendio prestato dal ricorrente alle attività pericolose di cui al gruppo I della tabella A allegata al d.P.R. n. 146 del 1975, dando conto delle ragioni per le quali il servizio antincendio prestato dal personale dell’aeronautica militare negli aeroporti militari non sia assimilabile ai servizi antincendio svolti dal corpo dei Vigili del fuoco. 3. - Con la nota del 14 marzo 2008 l’amministrazione, per un verso, ripropone a base del proprio ragionamento una interpretazione della disciplina normativa applicabile alla fattispecie de quo già ritenuta erronea dalla sentenza passata in giudicato; per altro verso, formula dei rilievi generici e generali in ordine alla natura dell’attività svolta (che, ad avviso dell’amministrazione, “non è effettuata in maniera diretta e continua per lo svolgimento di compiti di istituto dei servizi antincendi e della protezione civile”) senza, tuttavia, procedere alla specifica valutazione N. 5 ¥MAGGIO 2009 • 11 della assimilabilità, con riferimento alle prestazioni concretamente svolte dal ricorrente. Attraverso gli atti sopra richiamati l’amministrazione, lungi dall’eliminare il vizio riscontrato, ha sostanzialmente ribadito le valutazioni già ritenute illegittime. 4. - Conseguentemente gli atti adottati dall’amministrazione resistente appaiono con evidenza elusivi del giudicato formatosi con la sentenza in epigrafe, e dunque viziati in termini di nullità alla stregua dell’art. 21-septies, comma 1, della legge n. 241 del 1990), (da cui consegue, per inciso, l‘irrilevanza del termine decadenziale nonché la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo). 5. - In definitiva, alla fondatezza del gravame consegue l’ordine all’amministrazione di provvedere all’esecuzione della sentenza n. 1453/2007 e delle relative statuizioni entro il termine indicato in dispositivo, individuando sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi del persistere dell’inadempimento. 6. - Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, sezione prima, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, ordina al Ministero della Difesa di provvedere nei sensi di cui in motivazione e di concludere il procedimento in questione, assegnando il termine di giorni sessanta (60) dalla notifica a cura di parte o dalla comunicazione della presente sentenza in via amministrativa. Per il caso di inadempienza ulteriore, nomina Commissario ad acta il dirigente dei servizi di Polizia di Stato presso l’aeroporto di Elmas, con facoltà di delega, perché provveda entro gli ulteriori giorni novanta (90) dal termine predetto, a dare integrale esecuzione al giudicato con le modalità indicate in parte motiva di questa sentenza. Dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia. Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese in favore di parte ricorrente, liquidate in complessivi euro 2.000,00 (duemila\00), oltre accessori dovuti per legge. Fissa in euro 500,00 (cinquecento\00), oltre spese di trasferta documentate, il compenso del Commissario ad acta e pone l’onere della relativa spesa a carico del Ministero della Difesa. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 28/01/2009 con l’intervento dei Magistrati: 12 • N. 5 ¥MAGGIO 2009 ■ Giurisprudenza ■ Giornale Militari Il nuovo dei L’INDENNITA’ PER SERVIZI ESTERNI SPETTA ANCHE AL PERSONALE IMPIEGATO NELLE SEZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA TA R D E L V E N E T O L’INDENNITA’ PER SERVIZI ESTERNI SPETTA ANCHE AL PERSONALE IMPIEGATO PRESSO LE SEZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA (TAR VENETO) Sent. n. 3251/07 Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima Sezione, ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 204/2002 proposto da *********, contro il Ministero della Difesa ed il Comando Generale dell’Arma dei per l’accertamento del diritto al compenso giornaliero per i servizi esterni ex art. 42, comma 1°, D.P.R. 31.7.1995 n. 395 e art. 50 D.P.R. 16.3.1999 n.254. Fatto I ricorrenti premettono in fatto di appartenere all’Arma dei Carabinieri e, per le rispettive qualifiche, di essere in servizio presso la Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova. In particolare, i ricorrenti, effettivi dell’Arma dei Carabinieri al Comando Regione Carabinieri Veneto Stazione di Padova sono stati distaccati con provvedimento formale di assegnazione per l’espletamento delle funzioni di polizia giudiziaria presso al Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova, in Padova, dove hanno svolto e svolgono servizio in via continuativa da prima del 1999. In virtù di detta qualifica i ricorrenti hanno svolto servizi esterni al Comando di appartenenza per assolvere alle funzioni di polizia giudiziaria con l’obbligo di assicurare una presenza organizzata in turni funzionali alle esigenze dei magistrati inquirenti ed in posizione di subordinazione ai sensi degli artt. 58 e 59 Ord. Giud. per lo svolgimento delle attività di indagine e lotta alla criminalità proprie della polizia giudiziaria. A sostegno della loro pretesa deducono i seguenti motivi: 1) sostengono che per aver svolto servizi esterni al Comando (in luogo e strutture di terzi) i ricorrenti hanno diritto alla corresponsione del compenso giornaliero ai sensi dell’art. 42, comma I, D.P.R. 31.7.1995 n. 395, come modificato e integrato dall’art. 50 D.P.R. 16.3.1999 n. 254. In particolare il 2° comma del citato art. 50, con decorrenza del 1° giugno 1999 ha esteso la corresponsione del compenso in parola “al personale di cui all’art. 41, comma 1, e cioè al personale dei ruoli dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, che esercita precipuamente attività di tutela, scorta, traduzioni, vigilanza, lotta alla criminalità, nonché tutela della normativa in materia di lavoro, sanità radiodiffusione ed editoria, impiegato in turni e sulla base di ordini formali di servizio svolti all’esterno dei comandi o presso entri e strutture di terzi”. Tanto si verifica per l’attività svolta dagli esponenti presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pa- dova organizzata in turni funzionali alle esigenze dei magistrati inquirenti ed in posizione di subordinazione ai sensi degli artt. 58 e 59 Ord. Giud. per lo svolgimento delle attività di indagine e lotta alla criminalità proprie della polizia giudiziaria.Pertanto i ricorrenti ritengono di avere diritto di percepire il compenso giornaliero non corrisposto per tutto il periodo dal 1 giugno 1999 al 31.12.2000 nella misura di L. 5.100/die e dal 1.1.2001 ad oggi nella misura di L. 8.100/die per i turni giornalieri di presenza esterni dall’1.6.1999 al 31.12.2000 Diritto Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità atteso che i ricorrenti si trovano tutti nella medesima posizione lavorativa (carabinieri appartenenti allo stesso Comando e tutti distaccati presso la Procura della Repubblica di Padova) e rivendicano tutti la medesima indennità: pertanto ben poteva nella specie essere proposto un ricorso collettivo. L’indennità di cui ricorrenti chiedono la corresponsione trova la sua origine nell’articolo 12 del Decreto Presidenziale 5 giugno 1990 n. 147 il quale prevedeva che “il supplemento giornaliero dell’indennità di istituto , previsto dall’art. 2 della Legge 28 aprile 1975 n. 135 nella misura stabilita dall’art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, è triplicato per il personale impiegato nei servizi esterni, ivi compresi quelli di vigilanza esterna agli istituti di pena, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio. Successivamente è intervenuto il decreto presidenziale 31 luglio 1995 n. 195 che all’articolo 9, comma primo, ha previsto che “a decorrere dal 1° novembre 1995 al personale impiegato nei servizi esterni, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio, ivi compresi quelli di vigilanza esterna agli istituti di pena e quelli svolti dal personale del Corpo forestale dello Stato, è corrisposto un compenso giornaliero pari a l. 5.100 lorde”. Tale compenso è stato poi ulteriormente disciplinato dal Decreto Presidenziale 16 marzo 1999 n. 254 che all’articolo 50 ne ha esteso la spettanza” al personale che eserciti precipuamente attività di tutela, scorta, vigilanza, lotta alla criminalità…impiegato in turni sulla base di ordini formali di servizio svolti all’esterno dei comandi o presso enti e strutture di terzi”. Infine il decreto presidenziale n. 140 del 2001 ha rideterminato, con decorrenza primo gennaio 2001, in lire 8100 lorde, il compenso giornaliero. Come si evince dalle norme riportate, l’indennità in parola, ha avuto all’origine l’evidente finalità di compensare le situazioni di disagio psichico e fisico che il personale (anche dei carabinieri) e chiamato ad affrontare i rischi connessi alle attività lavorative espletate all’esterno degli uffici dell’apparato burocratico (cfr. Consiglio di Stato, parere, terza sezione, 28 luglio 1998). Successivamente però, come visto, con il decreto n. 254 del 1999 e con la conseguente estensione dell’indennità in parola anche a tutte le attività svolte “presso enti o strutture di terzi” è mutata l’originaria natura dell’indennità. Più esattamente alla luce del trat- SERVIZIO DI CONSULENZA TELEFONICA CON I NOSTRI ESPERTI Hai un problema con la tua pensione? Vuoi un parere sulla licenza o sul tuo stipendio? Una risposta sui congedi parentali? Devi fare un ricorso gerarchico o amministrativo? Vuoi un consiglio del medico legale… Questo e tanto altro ancora Contattando i nostri esperti. Lunedì e Mercoledì dalle ore 17,00 alle ore 18,30 Venerdi dalle ore 14,00 alle ore 16,00 Tel. 06/44360432 teggiato (e attuale) assetto normativo, il Collegio ritiene che oggi ai fini della spettanza dell’indennità in questione possono ritenersi sufficienti i seguenti requisiti: a) che si tratti di servizio svolto all’esterno e cioè non all’interno della struttura di appartenenza quali comando, compagnia, tendenza, stazione, nucleo, (a decorrere dall’entrata in vigore del decreto presidenziale n. 254/99 anche il servizio esterno svolto preso uffici o enti di terzi); b) che si tratti di servizi organizzati in turni coincidenti con l’orario obbligatorio giornaliero (a decorrere dall’entrata in vigore del decreto presidenziale n. 164/2002 i turni di durato inferiore alle tre ore; c) che si tratti di attività espletate in base a formali ordini di servizio (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. I bis 19.1.2004 n. 2058). Tanto chiarito non possono esserci dubbi, che a tutti i ricorrenti, dalla data di entrata in vigore del decreto presidenziale 16 marzo 1999 n. 254, spetti l’indennità di cui è causa. Ed invero nessun dubbio può sussistere sul fatto che il servizio venga svolto all’esterno presso enti terzi, che il servizio stesso sia organizzato in turni e che l’attività sia disciplinata da formali ordini di servizio. Un solo cenno sul primo requisito (in replica alle difese dell’Amministrazione) per rilevare che la circostanza (pacifica) secondo cui la Sezione di polizia giudiziaria è coordinata dall’ufficiale di grado più elevato, non può assolutamente portare a ritenere che la Sezione stessa, costituisca la struttura di appartenenza del carabiniere distaccato (e quindi non possa ipotizzasi un servizio esterno). Per quanto concerne la quantificazione dei compensi il Collegio ritiene di soprassedere alla richiesta istruttoria anche perché verrebbero differiti notevolmente i tempi di definizione della causa e quindi ritiene di limitarsi a riconoscere il diritto dei ricorrenti a vedersi corrisposta la suddetta indennità dal primo luglio 1999. L’Amministrazione dovrà pertanto verificare se in concreto siano stati effettivamente espletati i turni giornalieri rivendicati e conseguentemente dovrà corrispondere ai ricorrenti l’indennità rivendicata, rivalutata come per legge. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese. P. Q. M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, respinta ogni altra domanda o eccezione, lo accoglie e conseguentemente dichiara il diritto dei ricorrenti alla corresponsione dell’indennità di cui all’art. 12, D.P.R. n. 147 del 1990, rivalutata come per legge. Così deciso in Venezia, addì 29 marzo 2007. Giornale Militari Il nuovo dei ■ Legislazione ■ N. 5 ¥MAGGIO 2009 • 13 R E G O L A M E N T O E M A N AT O C O N I L D P R N . 3 7 / 2 0 0 8 URANIO IMPOVERITO AL VIA I RISARCIMENTI Malattie causate dall’esposizione di nano particelle di uranio impoverito e plutonio contratte da militari in missioni all’estero (Decreto del Presidente della Repubblica 3.3.2009 n. 37 Con la pubblicazione del Decreto del Presidente della Repubblica numero 39 del 3.3.2009 i militari che hanno partecipato a missioni internazionali di pace e aiuto umanitario e che hanno contratto patologie derivanti dalla continua esposizione alle nano-particelle di metalli pesanti (particolato ultra fine da aggregati di natura atomica) contenenti elementi metallici con alta massa atomica tra i quali il mercurio, il cadmio, l’arsenico, il cromo, il tallio, il piombo, il rame, lo zinco oltre ai c.d. Metalli di transizione (metalli che comprendono sia l’uranio che il plutonio) potranno avanzare la domanda per il riconoscimento della causa di servizio e di risarcimento con l’equo indennizzo. Il Decreto 39/2009 disciplina termini e modalità circa il riconoscimento di queste patologie e definisce quali siano le procedure amministrative e le competenze medico legali da adottare nei casi previsti dall’articolo 1, comma c del Decreto. I beneficiari che rientrano nell’elargizione prevista sono individuati tra il personale militare e civile italiano in forza nelle missioni estere, il personale militare e civile impiegato nei poligoni di tiro e stoccaggio di munizionamenti, i cittadini italiani impiegati nella cooperazione o nelle O.N.G. In ambito di programmi aventi luogo nei teatri di conflitto, i cittadini italiani aventi residenza adiacente (nel raggio di 1,5 km. Dalla base) a basi militari italiane ove è depositato o stoccato munizionamento pesante, i familiari superstiti nelle persone del coniuge, il convivente, i figli superstiti ovvero i fratelli conviventi risultanti a carico nel caso in cui questi ultimi risultino gli unici superstiti. Nel caso in cui sia stata accertata la causa di servizio la commissione medica competente dovrà specificare il grado di invalidità riconosciuto secondo quanto indicato dalla tabella allegata al Decreto 39. Il massimo risarcimento erogato nel caso in cui si determini un riconoscimento del 100% non potrà essere superiore a .000 euro. Per invalidità riconosciute in misura inferiore si procederà all’indennizzo calcolando 2.000 euro a punto percentuale. Le domande devono essere presentate, a pena di decadenza secondo i termini indicati nell’articolo 3 del Decreto che fissa il termine in 6 mesi dall’entrata in vigore del Decreto 39 (riferendosi presumibilmente a fatti pregressi). Per gli eventi dannosi (patologie contratte a causa dei metalli di cui all’articolo 1) verificatisi successivamente all’entrata in vigore del presente decreto il termine viene fissato entro i 6 mesi successivi e comunque non oltre il 31.12.2010. Decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 2009 n. 37 Regolamento per la disciplina dei termini e delle modalità di riconoscimento di particolari infermità da cause di servizio per il personale impiegato nelle missioni militari all’estero, nei conflitti e nelle basi militari nazionali, a norma dell’articolo 2, commi 78 e 79, della legge 24 dicembre , n. 244. (09G0045) www.laprevidenza.it, laprevidenza.it, leggi, sentenze, circolari, pensioni, sanità, tribunale, avvocati, cassazione, previdenza, lavoro, legale, inps, inail, inpdap, ipsema, ipost, inarcassa, fondo fonte, cassa forense, enpam, enpas, inadel, calcoli pensione, Art. 1. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento, si intendono: a) per missioni militari all’estero: le missioni, quali che ne siano gli scopi, svolte al di fuori del territorio nazionale, autorizzate dall’autorità gerarchicamente o funzionalmente sopra ordinata al ; b) per teatro di conflitto: l’area al di fuori del territorio nazionale ove, a seguito di eventi conflittuali, e’ stato o e’ ancora presente personale delle Forze armate e delle Forze di polizia italiane nel quadro del- le missioni internazionali di pace e di aiuto umanitario; c) per nano-particelle di metalli pesanti: un particolato ultrafine formato da aggregati atomici o molecolari con un diametro compreso, indicativamente, tra 2 e 200 nm., contenente elementi chimici metallici con alta massa atomica ed elevata densità (indicativamente > 4000 Kg/m3), quali il mercurio (Hg), il cadmio (Cd), l’arsenico (As), il cromo (Cr), il tallio (Tl), il piombo (Pb), il rame (Cu) e lo zinco (Zn), ed anche i metalli di transizione quali i lantanoidi e gli attinoidi (tra questi uranio e plutonio). Art. 2. Principi generali e ambito di applicazione 1. In attuazione dell’articolo 2, commi 78 e 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai soggetti indicati al comma 2, che abbiano contratto menomazioni all’integrità psicofisica permanentemente invalidanti o a cui e’ conseguito il decesso, delle quali l’esposizione e l’utilizzo di proiettili all’uranio impoverito e la dispersione nell’ambiente di nano-particelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico abbiano costituito la causa ov- vero la concausa efficiente e determinante, e’ corrisposta l’elargizione di cui all’articolo 5, commi 1 e 5 della legge 3 agosto 2004, n. 206. 2. I soggetti beneficiari dell’elargizione di cui al comma 1 sono: a) il personale militare e civile italiano impiegato nelle missioni militari all’estero; b) il personale militare e civile italiano impiegato nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti; c) il personale militare e civile italiano impiegato nei teatri di conflitto e nelle aree di cui alle lettere a) e b); d) i cittadini italiani operanti nei settori della cooperazione ovvero impiegati da organizzazioni non governative nell’ambito di programmi aventi luogo nei teatri di conflitto e nelle aree di cui alle lettere a) e b); e) i cittadini italiani residenti nelle zone adiacenti alle basi militari sul territorio nazionale presso le quali e’ conservato munizionamento pesante o esplosivo e nelle aree di cui alla lettera b). Per zone adiacenti si intendono quelle rientranti nella fascia di territorio della larghezza di un 1,5 km, circostante al perimetro delle basi militari o delle aree di cui alla let- tera b); f) il coniuge, il convivente e i figli superstiti dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, in caso di decesso a seguito delle patologie di cui all’articolo 2, comma 78, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 3. L’elargizione di cui al comma 1 e’ corrisposta ai beneficiari secondo i termini e le modalità di cui agli articoli 3, 4 e 5, con riferimento ad eventi verificatisi dal 1° gennaio 1961 ed entro i termini di cui all’articolo 3, comma 2, sul territorio nazionale e all’estero. Art. 3. Procedure 1. Il Ministero della difesa provvede all’attribuzione dell’elargizione di cui all’articolo 2 ai soggetti colpiti dalle infermità o patologie previste dal presente regolamento, ovvero ai superstiti aventi diritto. 2. Per il conferimento dell’elargizione, gli interessati presentano domanda al Ministero della difesa, Direzione generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva, di seguito denominata: «Direzione generale», entro il termine perentorio di sei mesi successivi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Per gli eventi dannosi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento la domanda deve essere presentata entro i sei mesi successivi e comunque non oltre il 31 dicembre 2010. 3. Nel caso di cittadini italiani non residenti in Italia o temporaneamente domiciliati all’estero, la domanda e’ inoltrata per il tramite dell’Ufficio consolare del luogo di residenza dell’interessato che provvede a trasmetterla con la documentazione occorrente alla Direzione generale. 4. Per i dipendenti pubblici le Amministrazioni di appartenenza possono procedere d’ufficio, trasmettendo la relativa documentazione alla Direzione generale, entro i termini di cui al comma 1. 5. La Direzione generale procede all’istruttoria ed alla definizione delle singole posizioni dei beneficiari, con riguardo alla situazione in essere dei superstiti aventi diritto, secondo l’ordine cronologico di accadimento degli eventi, a comin- ciare dal piu’ remoto nel tempo, che hanno costituito la causa ovvero la concausa efficiente e determinante delle infermità o patologie tumorali. In base ai predetti criteri e secondo le modalità di cui agli articoli 4 e 5, viene predisposta una graduatoria unica dei beneficiari che viene aggiornata alle date del 31 marzo, 31 luglio e del 31 dicembre 2010, in relazione alla definizione delle ulteriori posizioni. Art. 4. Corresponsione dell’elargizione 1. L’elargizione di cui all’articolo 2, comma 1, e’ corrisposta ai soggetti di cui allo stesso articolo 2, comma 2, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo un piano di riparto che tenga conto del numero dei beneficiari inseriti nella graduatoria di cui all’articolo 3, qualora gli stessi non abbiano già beneficiato, per la medesima percentuale di invalidità, del corrispondente beneficio previsto dalle leggi citate all’articolo 2, commi 79 e 105, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dall’articolo 1, commi 562, 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dall’articolo 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Nel caso in cui venga accertata ai sensi del presente regolamento, una percentuale di invalidità maggiore rispetto a quella già riconosciuta ai sensi delle citate norme, la stessa elargizione e’ determinata per la differenza e la differenza e’ inserita nel piano di riparto. 2. Ai fini del rispetto del divieto di cumulo di cui al comma 1, la Direzione generale si puo’ avvalere della graduatoria di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243. 3. In ogni caso, la misura pro capite dell’elargizione in favore degli invalidi e dei superstiti aventi titolo non puo’ superare l’importo massimo della speciale elargizione in favore degli invalidi, come disciplinata dall’articolo 5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206. 4. L’importo dell’elargizione corrisposta secondo il piano di riparto di cui al comma 1 e’ por- segue a pag. 15 14 • N. 5 ¥MAGGIO 2009 segue da pag. 14 tato in detrazione fino alla concorrenza dello stesso beneficio eventualmente spettante ai sensi delle norme di cui allo stesso comma 1, come perequato per le vittime del dovere e gli equiparati dall’articolo 34 del citato decreto-legge n. 159 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2007. Art. 5. Criteri per la determinazione dell’invalidità permanente 1. Per l’accertamento delle percentuali di invalidità si procede secondo i seguenti criteri e modalità: a) la percentuale d’invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, e’ attribuita scegliendo il valore piu’ favorevole tra quello determinato in base alle tabelle per i gradi di invalidità e relative modalità d’uso approvate, in conformità all’articolo 3, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con il decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992 e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e il valore determinato in base alle tabelle A, B, E ed F1 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, e relativi criteri applicativi. Alla classifica di cui alle categorie della tabella A e della tabella B sono equiparate le fasce percentuali d’invalidità permanente, riferite alla capacità lavorativa, secondo le corrispondenze indicate nella tabella in allegato 1. Alle invalidità o mutilazioni di prima categoria della tabella A che risultino contemplate anche nella tabella E corrisponde una invalidità permanente non inferiore al cento per cento; b) la percentuale del danno biologico (DB) e’ determinata in base alle tabelle delle menomazioni e relativi criteri applicativi di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni; c) la determinazione della percentuale del danno morale (DM) viene effettuata, caso per caso, tenendo conto della entità della sofferenza e del turbamento dello stato d’animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi e in rapporto all’evento dannoso, in una misura fino a un massimo di due terzi del valore percentuale del danno biologico; d) la percentuale di invalidità complessiva (IC), che in ogni caso non puo’ superare la misura del cento per cento, e’ Legislazione URANIO IMPOVERITO ■ data dalla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidità riferita alla capacità lavorativa e la percentuale del danno biologico: IC= DB+DM+ (IP-DB). 2. Fino alla data di predisposizione delle tabelle di menomazione di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del citato decreto legislativo n. 209 del 2005, la percentuale del danno biologico e’ determinata in base alla tabella delle menomazioni e relativi criteri applicativi, approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000, e successive modificazioni. La percentuale del danno biologico, cosi’ determinata, puo’ essere aumentata, ai sensi degli articoli 138, comma 3, e 139, comma 3, del decreto legislativo n. 209 del 2005, da parte dei competenti organismi sanitari di cui all’articolo 6, comma 3, del presente regolamento. Art. 6. Riconoscimento delle infermità o patologie tumorali 1. L’accertamento della dipendenza da causa di servizio per i fattori e le circostanze indicate all’articolo 2, comma 1, delle infermità o patologie tumorali permanentemente invalidanti, ovvero a cui consegua il decesso nei casi previsti dall’articolo 2, comma 78, della legge n. 244 del 2007, e’ effettuato secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461. 2. La Direzione generale provvede a ricevere le domande dei soggetti non dipendenti pubblici per l’attribuzione dell’elargizione di cui al presente regolamento. La stessa Direzione generale cura l’istruttoria delle domande, accertando presso le Forze armate o le Forze di polizia, ad ordinamento militare o civile, le circostanze di tempo e di luogo indicate dall’interessato, e redige un dettagliato rapporto avendo cura di far risultare se siano in corso procedimenti da parte dell’autorità giudiziaria. 3. Le Commissioni mediche ospedaliere di cui all’articolo 165, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, nella composizione e con le modalità previste dall’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, esprimono il giudizio sanitario sulla percentualizzazione dell’invalidità. 4. Le infermità si considerano dipendenti da causa di servizio quando ricorrano le condizioni previste dall’articolo 2, comma 1. 5. Il Comitato di verifica per le cause di servizio di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti, accerta la dipendenza da causa di servizio secondo quanto previsto dal comma 4 e si pronuncia con parere da comunicare all’amministrazione entro quindici giorni. 6. Il parere di cui al comma 5 e’ motivato, con particolare riferimento alla ricorrenza dei requisiti previsti dal comma 4, ed e’ firmato dal presidente e dal segretario del Comitato. ■ 7. Nell’esame delle pratiche in cui le infermità non risultino ancora riconosciute dipendenti da causa di servizio, oltre al parere di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, il Comitato esprime contestualmente anche il parere motivato di cui al comma 6. 8. Per l’esame delle pratiche finalizzate alla concessione dei benefici di cui al presente regolamento, il Comitato e’ integrato, di volta in volta, da un ufficiale superiore o da un funzionario scelti tra esperti della materia delle Forze armate o del Ministero dell’interno. 9. Sulle domande per le quali vengono accertati i requisiti previsti dall’articolo 2, comma 78, della legge n. 244 del 2007, per i dipendenti del Ministero della difesa la Direzione generale adotta il provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio nei confronti del personale italiano impiegato nelle missioni militari all’estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, che abbiano contratto infermità o patologie tumorali connesse all’esposizione o all’utilizzo di proiettili all’uranio impoverito e alla dispersione nell’ambiente di nano-particelle di minerali pesanti prodotti dalle esplosioni di materiale bellico. Giornale Militari Il nuovo dei Per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, la Direzione generale provvede alla trasmissione degli atti alle amministrazioni competenti ai fini dell’adozione del provvedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio da parte della stessa, propedeutico alla definizione della posizione del soggetto ai sensi dell’articolo 3, comma 5. Per i soggetti non dipendenti pubblici la Direzione generale, in conformità al giudizio espresso dalle Commissioni mediche ospedaliere, nonche’ al parere del Comitato di verifica di cui ai commi 3 e 5, adotta il provvedimento di attribuzione del beneficio e ne cura la liquidazione. Art. 7. Disposizioni particolari 1. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 78, della legge n. 244 del 2007, puo’ essere utilizzata, fino all’importo massimo complessivo di tre milioni di euro, per l’effettuazione degli accertamenti sanitari e di carattere ambientale strumentali al riconoscimento della causa di servizio e all’attribuzione dell’elargizione prevista dal presente regolamento. Art. 8. Clausola di salvaguardia 1. Il Ministero della difesa, di concerto con i Ministeri dell’interno, dell’economia e delle finanze e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, provvede al monitoraggio degli effetti derivanti dalle misure del presente regolamento che devono risultare nei limiti delle risorse stanziate sul capitolo 1331 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per il triennio 2008-2010, ai sensi dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 78, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Ciò ai fini, nel caso di eventuali eccedenze di spesa, dell’adozione delle conseguenti correzioni del regolamento medesimo per ricondurre la spesa complessiva entro i predetti limiti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Allegato 1 (previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera a) Tabella | Categoria | Percentuale invalidità A| PRIMA | 100% - 91% A| SECONDA | 90% - 81% A| TERZA | 80% - 71% A| QUARTA | 70% -61% A| QUINTA | 60% - 51% A| SESTA | 50% - 41% A| SETTIMA | 40% - 31% A| OTTAVA | 30% - 21% B| 20% - 11% LEsperto risponde CONSULENZE Giornale Militari Il nuovo dei ■ A CURA DELL’AVV. G. CARTA Note caratteristiche Vorrei sapere se posso ricorrere gerarchicamente per un’abbassamento delle note caratteristiche ed al tempo stesso presentare ricorso al Tar? Nessuna norma impedisce la contemporanea presentazione di un ricorso gerarchico e di uno giurisdizionale avverso il medesimo procedimento (tale alternatività è, invece, espressamente prevista per il ricorso straordinario al Capo dello Stato rispetto a quello al TAR). Non vedo, però, l’utilità di una tale scelta difensiva. Quanto meno, l’autorità gerarchica potrebbe decidere di non rispondere, visto che è pendente un ricorso al TAR. Inoltre, vista le minore durata del procedimento gerarchico (90 gg) rispetto a quello dinnanzi al TAR (qualche anno), quest’ultimo dovrebbe essere poi convogliato (con motivi aggiunti) verso gli esiti espliciti o impliciti (silenzio-diniego) del primo. Insomma, io seguirei una sola delle due strade, tenendo presente che avverso l’esito del ricorso gerarchico è sempre proponibile tanto il ricorso al TAR che quello al Capo dello Stato. Lesioni personali Vorrei sapere se il militare caduto in un grave stato depressivo accertato anche dagli enti sanitari militari preposti, a seguito di un trasferimento d’autorità , può denunciare per lesioni personali e chiedere quindi i danni, chi o coloro che, tale trasferimento lo hanno cagionato ed in qual caso quale sarebbe l’A.G. da adire . L’iniziativa giudiziale è astrattamente percorribile, punendo - l’articolo 582 del codice penale - la condotta di chi cagiona ad alcuno una lesione personale “dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente”. Ovviamente, sarebbe competente il giudice penale, per ciò che concerne l’accertamento del reato, e il Giudice civile, per il risarcimento del danno, a meno di non costituirsi parte civile nel processo penale e chiedere in questa sede il risarcimento. Avvicinamento legge 104 Sono un militare in servizio permanente, svolgo servizio presso una caserma di udine da 10 anni. Mia madre, invalida al 100/% con laccompagnamento, abita nella mia stessa abitazione presso la citta di palermo con me e mia moglie. Ho fatto la domanda per la 104 al mio comando il quale mi ha risposto informalmente che se in citta o nelle vicinanze ci sono altri parenti fino al 3° grado anche se non sono conviventi con lei ma che sono in grado per eta etc. Di fornire assistenza, io non ho il diritto ad ottenere il beneficio della legge . Mi e stato inoltre chiesto di scrivere un elenco di tutti i parenti fino al 3° grado che potrebbero essere idonei allassistenza con tanto di nome cognome data di nascita occupazione , e in caso di inidoneita la spiegazione del perche,e- per ogni parente -presentare un atto di notorieta che non riesco a recuperare vista la distanza notevole che ho con gli altri parenti. Ma tutto questo e lecito per la privacy? 1) Posso fornire al comando detti dati o rischierei di essere oltretutto denunciato dagli stessi parenti? 2) Possono loro chiedermi questo? 3)Ci sono altre soluzioni che posso adottare? Preciso che mia madre ha parenti ma residenti in citta diverse, ma nessuno di loro per problemi di distanza, di lavoro, impegni familiari ,ed impegni vari , salute rapporti interpersonali si e fatto avanti per prendersi cura di mia madre . Il mio unico fratello residente in un altro paese che dista 120 km, sposato con 2 figli , non puo accudire mia madre causa la distanza che ce tra i 2 luoghi. Nello stesso paese abita anche mio padre,ex convivente da 28 anni con mia madre. Mia moglie non lavora e puo prendersi la responsabilita di accudire mia madre e prendere la legge 104. Io, come marito della persona(accompagnatrice) che prende la legge 104,posso richiedere lavvicinamento? Lei pone diverse domande, ad alcune delle quali è possibile rispondere solo conoscendo meglio la situazione concreta che la riguarda. Faccio una premessa: la legge 104/1992 è congegnata in maniera tale da essere di difficilissima applicazione nella gran parte dei casi. Essa, innanzitutto, presuppone una situazione di assistenza già in atto. In altre parole, la legge in esame tutela il pregresso, ma non consente - di per sè - di instaurare una nuova situazione di assistenza. Questo è il più grande limite della normativa in esame, giacché non consente di fare fronte a situazioni sopravvenute al servizio e derivanti da una condizione di grave handicap aggravatasi nel Il nostro giornale ha avviato una collaborazione con lo studio legale dell’Avv. Giorgio Carta che si aggiunge al nostro staff di esperti a vostra disposizione. Per info: tel.06/44360432 ■ tempo. Le sue perplessità circa la rappresentazione ai superiori di dati e notizie concernenti i suoi congiunti, pur essendo comprensibili, non sono però meritevoli di tutela. E’ normale prassi, infatti, che l’Amministrazione esamini il carattere dell’esclusività dell’assistenza. Va però detto che, secondo i Giudici amministrativi, non impedisce l’applicazione della legge 104/1992, la presenza di altri parenti astrattamente idonei a farsi carico dell’assistenza. Infine, non è previsto da nessuna legge che lei segua sua moglie quale incaricata dell’assistenza a sua madre. Rappor to gerarchico In data 12 gennaio 2009 ho presentato a mente dell’art. 39 del RDM una richiesta di rapporto al MINISTRO DELLA DIFESA per tramite gerarchico e dopo essere stato ascoltato dal Generale Comandante in data 05 marzo 2009 non ho più saputo nulla. Quel che vorrei sapere è che: 1. Possono fermarla senza darmi spiegazioni? 2. visto che sono passati oltre i 90 giorni posso considerarlo silenzio/rigetto e presentate la stessa richiesta di rapporto al Comandante Superiore a quello con cui ho già colloquiato senza incorrere in eventuali ripercussioni disciplinari? 3. Oppure cosa per poter parlare prima con tutta la mia scala gerarchica? effettivamente il procedimento in questione deve (rectius: dovrebbe) concludersi in 90 giorni. In teoria, giusta l’art. 20 della legge n. 241/1990, il silenzio osservato dall’Amministrazione dovrebbe dare luogo alla formazione del silenzio assenso, salvo ritenere che la sua istanza attenga alla difesa nazionale, ma ne dubito. N. 4 ¥APRILE 2009• 15 Il vero guaio è che i militari non hanno nemmeno la certezza di vedersi applicate le leggi che esistono, perché i Giudici del TAR ne restringono spesso il già restrittivo contenuto. A parte ciò, Lei potrebbe comunque adire il TAR ed obbligare l’Amministrazione a pronunciarsi espressamente sulla sua istanza a conferire con il Ministro. Tenga presente, però, che l’Amministrazione sarebbe esclusivamente obbligata a darLe una risposta espressa, affermativa o negativa. L’articolo 39 del RDM, infatti, non conferisce al militare un vero e proprio diritto ad essere ricevuto dal Ministro, ma solo la facoltà di chiedere l’audizione. Inoltre, il Ministro della difesa può delegare altra autorità civile o militare a ricevere il richiedente. Le consiglio counque il ricorso al TAR, considerando che - se le cose stanno come Lei riferisce - il Giudici non potrebbero esimersi dal condannare l’Amministrazione o, meglio, ad accertare l’obbligo di rispondereLe. Senza i risolini dei superiori che Lei ci rieferisce. GMilitari iornale Il nuovo dei EDITORE EDI.S.A.MIL. SRL. Direttore Responsabile ANTONELLA MANOTTI AUTORIZZ. TRIB. DI ROMA N. 428 DEL 7/08/1996 ISCR. REG. NAZ. STAMPA N. 4468 Direzione, Redazione, Amministrazione Via Palestro 78 - 00185 Roma Tel/Fax 06/44360432 Abb. annuo Euro 59,00 versamento sul c.c.p. 90208000 intestato a: EDI.S.A.MIL. Srl. Via Palestro 78 00185 Roma 0644360432 0644361156 Copie arretrate Euro 3,00 Concessionaria di pubblicità in esclusiva: PUNTOMEDIA - Via Giovanni Gastaldi 00128 Roma Stampa FOTOLITO Moggio 00010 VILLA ADRIANA (RM) Questo periodico è associato alla Unione Stampa Periodica Italiana CQS_Militari 240x333.ai 27-04-2009 10:49:31 Compass Maximporto Speciale Forze Armate e di Polizia. www.compassonline.it Il prestito per dipendenti e pensionati INPDAP che non teme confronti. Finalmente il prestito giusto per realizzare i tuoi progetti più grandi! Compass Maximporto ti consente di chiedere importi più alti rispetto ai prestiti tradizionali: anche oltre 50.000 euro, con piani di rimborso molto ampi, fino a 120 mesi. 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