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MASTRO MILITARI new - Il Nuovo Giornale dei Militari

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MASTRO MILITARI new - Il Nuovo Giornale dei Militari
GMilitari
iornale
Il nuovo
dei
PERIODICO MENSILE DI INFORMAZIONE
DELLE FORZE ARMATE FORZE DI POLIZIA E PUBBLICO IMPIEGO
SPED. IN ABB. POST. d.l. 353/2003 (CONV. IN L. 27/02/2004 N. 4) ART. 1 COMMA 1 - DCB
Anno XII - N. 5 del 26 maggio 2009 - Euro 5,00 - www.ilnuovogiornaledeimilitari.it
E’ vietata la riproduzione parziale o totale dei testi pubblicati
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IL RIORDINO
DELLE CASSE
MILITARI
Il Consiglio di Stato
esprime il parere sul
provvedimento di legge
predisposto dal Governo
a pag. 2
_______
Il “subentro”
dell’INPDAP
nella gestione
delle pensioni
militari
a pag. 3
DIRETTIVA DIFESAN
Procedure
per gli accertamenti sanitari
a pag. 7
GIURISPRUDENZA
Sentenza dagli organi
di giudistia amministrativa
a pag. 10
QUESITI
Le risposte dei nostri esperti
ai vostri quesiti
a pag. 15
Questa edizione è dedicata esclusivamente a notizie di carattere tecnico e ad aggiornamenti
normativi e giurisprudenziali.
Nella prossima edizione approfondimenti sull’attualità politica del settore, notizie parlamentari, commenti, diritti.
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A t t u a l i t a`
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Giornale
Militari
CASSE MILITARI: IL PROGETTO DI RIFORMA
AL VAGLIO DEL CONSIGLIO DI STATO
2 • N.
5 ¥MAGGIO 2009
Il nuovo
dei
L A M A N O V R A “ TA G L I A E N T I ”
L’organo consuntivo del CDS esprime il proprio parere
con osservazioni sul provvedimento predisposto dal Governo
sulla istituzione di una cassa unica di previdenza per le Forze Armate
Nell’ambito della manovra “taglia-enti” prevista dal decreto legge 112/2008, il governo ha dato il “placet”, lo scorso mese di marzo, ad un provvedimento per la istituzione della Cassa di previdenza unica per le Forze Armate. Il testo è stato esaminato in via preliminare nella seduta del pre-consiglio dei Ministri del 6 marzo 2009.
Nella nuova struttura istruita per contenere le spese di gestione confluiranno i fondi pensionistici di Esercito (inclusa l’Arma dei carabinieri) Marina e Aeronautica militare. L’ente di diritto pubblico opererà sotto la vigilanza della Difesa e continuerà ad
amministrare le posizioni degli iscritti in base ai principi di salvaguardia dei diritti acquisiti e di separazione patrimoniale e contabile di ciascuna delle casse assorbite. Il
progetto di riforma dovrebbe entrare in vigore dal 1 gennaio dell’anno prossimo. Sarà
sottoposto all’esame delle Commissioni Parlamentari. Nel frattempo anche il Consiglio di stato ha espresso il proprio parere che riportiamo di seguito integralmente.
Consiglio di Stato – Sezione Consultiva per gli Atti Normativi- Adunanza del
7 maggio 2009
N. della Sezione: 1484/2009
OGGETO: Presidenza del Consiglio dei Ministri: Schema di decreto del
Presidente della Repubblica recante
il riordino delle Casse militari, ai sensi dell’articolo 26, primo comma, secondo periodo, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133.
PREMESSO:
L’art. 2, comma 634 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria
2008) ha previsto che, al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di
ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l’efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o
più regolamenti, da emanare entro il 30
giugno 2009, ai sensi dell’articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione del
Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per l’attuazione del programma di Governo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con
il Ministro o i Ministri interessati, sentite
le organizzazioni sindacali in relazione
alla destinazione del personale, avrebbero dovuto essere “riordinati, trasformati
o soppressi e messi in liquidazione”, enti
ed organismi pubblici statali, nonché
strutture pubbliche statali o partecipate
dallo Stato, anche in forma associativa,
nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate
che svolgono attività analoghe o complementari;
b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero
soppressione e messa in liquidazione degli stessi;
c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti che svolgono attività in materie devolute alla competenza
legislativa regionale ovvero attività relative a funzioni amministrative conferite alle
regioni o agli enti locali;
d) razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e
consultivi e riduzione del numero dei com-
ponenti degli organi collegiali almeno del
30 per cento;
e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in liquidazione, lo Stato risponde delle passività nei limiti dell’attivo della singola liquidazione in conformità
alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa;
f) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi
pubblici soppressi e posti in liquidazione
o trasformati in soggetti di diritto privato
ai sensi della lettera b);
g) trasferimento, all’amministrazione
che riveste preminente competenza nella materia, delle funzioni di enti, organismi e strutture soppressi.
Successivamente, l’articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo aver
disposto la soppressione (alle condizioni e con le eccezioni ivi indicate) degli enti
pubblici non economici con una dotazione
organica inferiore alle 50 unità, ha previsto, altresì, la soppressione di “tutti gli
enti pubblici non economici, per i quali,
alla scadenza del 31 marzo 2009, non
siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi del comma 634 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.
244”.
In dichiarata attuazione delle disposizioni legislative sopra richiamate, il
Ministro per la pubblica amministrazione
e l’innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa e il Ministro per l’attuazione del programma di Governo, di
concerto con i Ministri dell’economia e
delle finanze e con il Ministro della difesa , hanno predisposto lo schema di regolamento in oggetto volto al riordino delle seguenti Casse militari:
- Cassa ufficiali Esercito (e Arma dei
carabinieri), disciplinata dalla legge 29 dicembre 1930, n. 1712, dalla legge 9 maggio 1940, n. 371, dalla legge 7 novembre 1969, n. 832, e dal decreto-legge 11
giugno 1996, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n.
416;
- Cassa ufficiali Marina, disciplinata
dalla legge 14 giugno 1934, n. 1015, e
dalla legge 6 giugno 1940, n. 733;
- Cassa ufficiali Aeronautica, disci-
plinata dalla legge 4 gennaio 1937, n. 35;
- Fondo di previdenza sottufficiali
Esercito ( e Arma dei carabinieri), disciplinato dal R.D.L. 22 giugno 1933, n. 930,
dalla legge 7 novembre 1969, n. 832, e
dalla legge 27 dicembre 1988, n. 577;
- Cassa sottufficiali marina, disciplinata dalla legge 2 giugno 1936, n. 1226
e dal d. Lgs. 7 settembre 1945, n. 615;
- Cassa sottufficiali Aeronautica, disciplinata dalla legge 19 maggio 1939, n.
894.
Come riferisce il Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione, si
tratta di pesone giuridiche aventi natura
pubblicistica, in quanto “veri e propri organi del Ministero della Difesa”, deputati alla gestione di forme obbligatorie di previdenza “complementare”, con onere
contributivo ad esclusivo carico del personale militare ad esse iscritti d’ufficio. La
cassa ufficiali Esercito (e carabinieri), inoltre, è qualificata espressamente come
“ente di diritto pubblico” dall’art. 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 313 del
1996.
Esse corrispondono al personale
collocato a riposo un’indennità “supplementare”, una tantum e distinta dalla
“buonuscita” INPDAP, mentre la sola cassa ufficiali Esercito ( e Carabinieri), eroga anche un vitalizio annuo, in unico rateo, denominato “assegno speciale”.
L’alimentazione finanziaria di ciascuna
gestione previdenziale – totalmente autonoma e separata sotto il profilo patrimoniale – è assicurata dai contributi degli iscritti e dagli interessi attivi, realizzati con la sottoscrizione di titoli di Stato (unici strumenti finanziari d’investimento
previsti), nonché da rendite per locazione di alcuni immobili in proprietà alle casse. Attualmente, per lo svolgimento dei
propri compiti, ciascuna cassa si avvale di un consiglio di amministrazione (nei
6 organi il numero complessivo dei
membri è di 34 unità) e di un comitato di
sindaci ( per un totale di 19 componenti), nonché di elementi di organizzazione
operanti presso le singole Forze armate per lo svolgimento dei seguenti compiti (ciascuno funzionale ai rispettivi ufficiali e sottufficiali): attività previdenziali in
senso stretto, gestione contabile delle
somme trattenute al personale a titolo di
contribuzioni, gestione dei patrimoni,
procedure contabili e predisposizione dei
bilanci preventivi e dei conti consuntivi,
attività di contenzioso e funzioni connesse alla vigilanza svolta dal Ministro
della difesa.
Premesso che il riordino di cui al presente schema di regolamento si è reso
indispensabile per evitare la soppressione
comminata dall’art. 26, comma 1, del d.l.
n. 112 del 2008, ma che detto riordino,
alla stregua del combinato disposto di cui
al medesimo decreto-legge n. 112 del
2008 e alla legge n. 244 del 2007, in
quanto mirante al fine precipuo di ridurre le spese di funzionamento dello Stato e incrementare l’efficienza e la qualità dei servizi resi, non è idoneo ad in-
cidere sulla disciplina sostanziale delle
gestioni previdenziali amministrate dalle casse, il Ministero riferente fa presente
che, delle opzioni previste dall’art. 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007, non
ha ritenuto perseguibile quella della soppressione degli organismi in parola, sia
in ragione delle posizioni previdenziali
soggettive, giuridicamente tutelate, sia per
il notevole obere finanziario che dalla soppressione stessa, comunque, sarebbe
derivato, di fatto, in termini di liquidazione del quantum maturato da ciascun soggetto avente diritto, atteso che il fabbisogno finanziario complessivo, per sommatoria delle spettanze individuali, sarebbe risultato eccedente le effettive disponibilità attuali degli organismi stessi.
Questi ultimi, d’altra parte, non sarebbero suscettibili di unificazione per
confusione dei beni, in quanto essendo
i singoli patrimoni previdenziali di stretta pertinenza di ciascuna categoria di personale di Forza armata, sarebbe stata necessaria, allo scopo, l’introduzione di
un’espressa previsione normativa di rango primario. Le casse, inoltre, non sarebbero neppure trasferibili alla diretta
pertinenza del bilancio della difesa, per
mancanza di legittimazione, a legislazione vigente, ad iscrivervi le potenziali passività gestionali delle casse stesse,
presenti o di proiezione futura (anche per
valutazione della c.d. “riserva matematica”), che eccedono i limiti del vigente patrimoniale di ciascun fondo previdenziale considerati per sommatoria.
E, dunque, nella prospettiva di riduzione delle spese di funzionamento dello Stato, perseguita con il decreto-legge
n. 112 del 2008, l’unica opzione praticabile è stata ritenuta quella del riordino dei
sei organismi in argomento, limitatamente al profilo soggettivo, attraverso il
loro accorpamento in una sola entità organizzativa e di gestione, al fine di ridurre
il numero degli organi collegiali, mantenendo, tuttavia, l’amministrazione separata delle attuali gestioni previdenziali e
la tenuta di distinte evidenze contabili per
i singoli istituti, afferenti l’autonomia patrimoniale e previdenziale in atto di ciascuna categoria di personale. Lo schema di regolamento sottoposto al parere
consta di sei articoli.
L’articolo 1 reca il significato attribuito
ai termini utilizzati nel regolamento.
L’articolo 2 dispone, al comma 1, l’accorpamento delle sei casse in un unico
organo dotato di personalità giuridica di
diritto pubblico collocato nell’ambito della struttura organizzativa del Ministero della difesa e sottoposto alla vigilanza del Ministero stesso; mentre, al comma 2,
prevede che la neoistituita cassa gestisca i vari fondi previdenziali secondo criteri di uniformità e nei limiti di quanto disposto dalle fonti primarie istitutive delle casse accorpate, nonché dai rispettivi regolamenti di attuazione.
L’articolo 3 disciplina la composizione, le procedure di nomina ed il funzionamento del consiglio di amministrazio-
ne e del collegio dei revisori, nonché la
nomina e le funzioni del Presidente della cassa, statuendo la gratuità degli incarichi. L’articolo 4 rinvia, per la disciplina delle attività amministrativo-contabili, al regolamento degli enti pubblici
(d.P.R. n. 97 del 2007), in quanto applicabile e prevede che le attività stesse siano svolte nell’ambito delle strutture e dell’organizzazione del Ministero della difesa
esistenti e definite in attuazione dell’articolo 74 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, demandando al Capo di stato maggiore della difesa, d’intesa con il Segretario generale della difesa, il compito di
emanare le conseguenti direttive organizzative. L’articolo 5 dispone che, per l’attuazione del regolamento, è adottato un
decreto di natura non regolamentare del
Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
L’articolo 6 fissa adl 1 gennaio 2010 il termine entro cui devono essere adottate le
istruzioni tecnico-applicative e devono essere nominati i nuovi organi collegiali e
individuali, stabilendo, dalla stessa data,
l’efficacia del regolamento nonché la decorrenza del mandato dei nuovi organi
e confermando, per il periodo transitorio,
gli organi attualmente in carica. Il Ministero riferente preannuncia, infine, che,
nel quadro del riassetto complessivo delle fonti, primarie e secondarie, avviato dal
Ministero della difesa anche nel settore
previdenziale, in attuazione dell’articolo
14 della legge 28 novembre 2005, n. 246,
concernente “semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005”, si provvederà ad un’opera di riordino normativo sotto forma di codificazione delle
fonti primarie e di testo unico di quelle regolamentari.
CONSIDERATO :1. Il presente schema di regolamento, recante il riordino delle casse militari operanti presso l’Amministrazione della difesa, è stato predisposto al fine di evitare la soppressione
delle casse stesse, comminata dall’art. 26
del d.l. n. 112 del 2008, convertito dalla
legge n. 133 del 2008, agli enti pubblici
per i quali, alla scadenza del 31 marzo
2009, non siano stati emanati i provvedimenti previsti dal comma 634 dell’art.
2 della legge finanziaria 2008.
Quest’ultima norma, da parte sua, ha
disposto che, al fine di conseguire gli
obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il
complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l’efficienza e di migliorare la
qualità dei servizi, con regolamenti da
emanare ai sensi dell’art. 17, comma 2,
della legge n. 400 del 1988, debba
provvedersi al riordino, alla trasformazione o alla soppressione e messa in liquidazione di enti ed organismi pubblici
segue a pag. 3
Giornale
Militari
Il nuovo
dei
segue da pag. 3
statali nonché di strutture pubbliche statali o partecipate allo Stato, dettando, all’uopo, i criteri direttivi.
Delle tre opzioni previste dal legislatore (fusione, trasformazione e soppressione), il Ministero per la pubblica
amministrazione e l’innovazione, per
quel che riguarda le Casse militari, ha
scelto la fusione e la razionalizzazione degli organi di gestione, secondo quanto
previsto dalle lettere a) e b) del comma
634 del citato art. 2 della legge finanziaria 2008, trattandosi di organismi che
svolgono attività analoghe. Di tale scelta, argomentata nella relazione illustrativa e rientrante nella discrezionalità dei
Ministri proponenti, si prende att, anche
tenuto conto del limitato onere (indiretto)
per le finanze pubbliche, determinato dal
funzionamento delle casse militari, dovendosi solo osservare che non risulta essere stata affatto esplorata, nell’occasione, la possibilità di dare attuazione al
disposto dell’art. 24 del d.P.R. 16 marzo
1999 n. 255, concernente la costituzione di un fondo-pensione complementare nazionale per il personale delle Forze
Armate, ai sensi del decreto legislativo n.
124 del 1993, della legge n. 335 del 1995
e della legge n. 449 del 1997 e successive modificazioni, da unificare, se del
caso, con analoghi fondi istituiti ai sensi
delle normative richiamate per gli altri lavoratori del pubblico impiego.
2. Deve darsi atto, ancora, che, in
sede di riordino, risulta rispettata l’indicazione di cui alla lettera b) del comma
634 della legge n. 244 del 2007, concernente la razionalizzazione degli organi
di indirizzo amministrativo, di gestione e
consultivi e la riduzione del numero dei
componenti degli organi collegiali almeno del 30 per cento, essendo stato istituito un unico organo di amministrazione e un unico organo di controllo in luogo dei sei attuali, con contrazione complessiva dei membri, rispettivamente da
34 a 20 e da 19 a 7.
3. Ciò premesso in linea generale, la
Sezione, pur essendo edotta della tesi
della Presidenza del Consiglio dei Ministri circa il carattere assorbente della deliberazione del Consiglio dei Ministri rispetto agli atti formali di concerto dei singoli Ministri, deve ribadire che, nella
specie, le intese risultano irritualmente
espresse dagli Uffici legislativi e non dal
Ministero competente.
A ciò va aggiunto che, per quel che
riguarda il Ministero della difesa, manca
addirittura un formale atto di assenso di
tale dicastero, dal momento che l’unica
documentazione proveniente da quest’ultimo si concreta nella nota del 31 marzo 2009, nella quale si segnala che, non
avvalendosi le casse di personale civile,
non occorre la previa audizione delle organizzazioni sindacali, richiesta dal comma 634 dell’art. 2 della legge finanziaria
2008.
Peraltro, quest’ultima affermazione
necessita di un chiarimento, giacchè
nella Tabella 1 contenuta nella Relazione tecnica sono dichiarati, nel totale di 29
unità di personale attualmente impiegato per la gestione delle casse, due impiegati civile (ex cat. B1).
4. Deve darsi atto, invece, che sono
state allegate allo schema in esame, oltre alla già citata relazione tecnica regolarmente asseverata, anche l’analisi tecnico normativa di cui alla direttiva della
Presidenza del Consiglio dei Ministri 10
settembre 2008 e l’analisi di impatto della regolamentazione di cui alla direttiva
della stessa Presidenza dell’11 settembre 2008.
5. Per quel che concerne il merito dello schema di regolamento, debbono
manifestarsi alcune perplessità di ordine
generale che richiedono maggiore ap-
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A t t u a l i t a`
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N. 5 ¥MAGGIO 2009 • 3
CASSE
MILITARI
Il parere
del Consiglio
di Stato sul
provvedimento
governativo
profondimento.
5.1 Il problema di fondo è quello della collocazione del nuovo organismo
nella struttura ministeriale.
In relazione al disposto dell’articolo
2, comma 1, e dell’art. 4, comma 2, va osservato, infatti, che la previsione della istituzione della Cssa di Previdenza delle
Forze armate “nell’ambito della struttura
organizzativa del Ministero della difesa”,
quale organo con personalità giuridica di
diritto pubblico, lascia irrisolto, stante la
formulazione generica delle norme citate, il problema della sua collocazione ( e
dell’apparato burocratico ad esso relativo) nell’assetto definito con il Regolamento di organizzazione già predisposto
e sul cui testo questa Sezione ha espresso il parere in data 2 marzo 2009.
Premesso che sarebbe stata preferibile la creazione di una struttura amministrativa espressamente dedicata
alle attività della neo-istituita Cassa, sulla scorta dello stesso articolo 26 del d.l.
n. 112 del 2008 (si vedano, ad esempio,
lo schema di regolamento concernente
l’Unione italiana tiro a segno o quello relativo alla Lega navale italiana, sottoposti al parere di questa Sezione nell’odierna Adunanza), va, comunque, osservato che, ove sia effettuata una scelta diversa, nel presente regolamento e in
quello di organizzazione in corso di
emanazione, vanno precisati gli uffici ( o
l’ufficio) deputati, nell’ambito del Ministero
della difesa, alle diverse attività amministrative, contabili, patrimoniali e finanziarie
della cassa, il livello di tali uffici, i rapporti
di coordinamento o di dipendenza con le
strutture di riferimento. A ciò si aggiunga
che, ai sensi dell’art. 3 dello schema (del
quale si tratterà più oltre), non appare
neppure chiaro se la responsabilità dell’assunzione degli atti della cassa ai dirigenti degli uffici ai quali sono attribuiti i
compiti di cui sopra ovvero al presidente ( o singoli consiglieri di amministrazione).
Nel caso in cui si dovesse ritenere
corretta la seconda interpretazione, peraltro, non potrebbe non porsi l’ulteriore
problema del mancato rispetto di un principio generale dell’azione amministrativa, e cioè quello della separazione fra atti
di indirizzo politico-amministrativo e atti
di gestione.
5.2. Anche per quanto riguarda
l’esplicazione della funzione di vigilanza
del Ministero della difesa sull’attività della cassa (che costituisce, così come precisato dal comma 1 dell’articolo 2, un organo dello stesso Ministero, sia pure con
personalità giuridica), va attribuita ad una
specifica struttura dell’Amministrazione
nell’ambito al presente regolamento e in
quello generale di organizzazione.
5.3. Suscita poi perplessità la previsione, contenuta nell’articolo 4, comma
2, secondo cui le attività della cassa dovranno essere svolte sulla base delle direttive organizzative impartite dal capo di
stato maggiore della difesa, secondo i criteri indicati dal comma in esame.
Ed infatti, posto che detta attività viene svolta, stando alla attuale formulazione
dello schema di regolamento, nell’ambito dell’apparato organizzativo del Ministero, va chiarito come, fra le attribuzioni del Capo di Stato maggiore, delineate dal d.P.R. n. 556 del 1999, richiamato dallo stesso art. 4, aventi caratteri essenzialmente militari, possa farsi rientrare
anche il potere di impartire direttive organizzative a settori non autonomi degli
apparati amministrativo-burocratici del
detto Ministero. E non a caso, la Direzione generale del trattamento previdenziale del personale militare è affidata, secondo il regolamento di organizzazione già esaminato da questa Sezione, ad un dirigente generale civile.
6. Si anticipano infine alcune osservazioni sui singoli articoli.
6.1. All’articolo 1, poiché il riordino
strutturale delle casse militari è perseguito, dal regolamento, innanzi tutto, attraverso l’accorpamento in un unico organismo delle casse attualmente esistenti
e, conseguentemente, con la razionalizzazione dei relativi organi, appare necessario che il comma 1, nell’enunciare
gli scopi della normazione, dia conto anche di tale circostanza.
Al comma 2, primo rigo, la voce verbale “s’intende”, andrebbe sostituita con
“s’intendono”, per rispettare la pluralità dei
soggetti da definire. Alla lettera a) dello
stesso comma, l’elencazione delle casse militari andrebbe, per chiarezza espositiva, articolata in modo che ciascuna di
esse sia riportata distintamente; alla lettera d) sempre al comma 2, l’espressione “afferenti l’indennità supplementari o
i premi di previdenza”, contenuta nel terzo rigo, andrebbe, più appropriatamente sostituita con “preordinate all’erogazione delle indennità supplementari o dei
premi di previdenza”. Analogamente,
l’epressione “afferente sia l’indennità
supplementare sia l’assegno speciale” di
cui all’ultimo rigo, andrebbe sostituita con
“preordinato all’erogazione sia dell’indennità supplementare sia dell’assegno
speciale”.
6.2. All’articolo 2, comma 1, la frase
“preposte al compito di erogare i trattamenti previdenziali al personale militare”,
aggiunta alle parole “casse militari”, si rivela superflua, essendo i compiti di dette casse già individuati nell’art. 1.
6.3. La disposizione dell’art. 3, che disciplina gli organi della neo-istituita Cassa, così come formulata, appare di difficile lettura, giacchè tratta cumulativamente e, talvolta, disorganicamente, sia
della composizione dei singoli organi, sia
dei loro compiti, sia delle modalità di funzionamento, sia delle procedura di nomina.
Per una agevole comprensione, l’articolo 3 andrebbe, quindi, suddiviso in più
articoli, da ripartirsi, a loro volta, in più
commi, nei quali distribuire i singoli argomenti (composizione, procedura di
nomina, funzioni9, in modo da rendere il
tessuto normativo non solo più razionale, ma anche di più immediata comprensione.
6.3. Sotto il profilo dei contenuti, va
osservato, poi, in particolare, che, per
quanto riguarda l’attuale comma 2, relativo alla composizione e alle funzioni del
Consiglio di amministrazione della cassa, laddove si prevede che la nomina dei
membri appartenenti al personale militare
avvenga con decreto del Ministro della difesa su proposta dei rispettivi Capi di Stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell’arma dei carabinieri “nell’ambito di una terna di candidati segnalata per ciascun membro al Ministero della difesa”, non appare chiaro,
stando alla formulazione adoperata, se,
per ogni membro, il Capo di Stato maggiore debba segnalare tre nomi ( nel qual
caso la scelta sarebbe del Ministro), ovvero se il capo di Stato maggiore debba
avanzare al Ministro la proposta di un solo
nome, scegliendolo nell’ambito della terna di candidati “segnalata” al Ministro. In
questa seconda ipotesi, andrebbe però,
chiarito chi debba effettuare la “segnalazione” e con quale proceduta.
6.3.2. Va osservato, inoltre, che la
scelta del Presidente, alla stregua di
quanto previsto dall’attuale comma 3, ove
cada su personale militare, deve riguardare un ufficiale di grado non inferiore a
generale di divisione, mentre, sempre se
militare, il vice presidente deve essere di
grado non inferiore a generale di brigata, e di Forza armata diversa da quella
del Presidente. Orbene, tenuto conto della circostanza che la nomina del Presidente così come configurata, è logicamente e temporalmente successiva a
quella dei membri del Consiglio di amministrazione, il meccanismo delineato
comporterebbe come conseguenza che,
per le Forze armate rappresentate in consiglio da due membri, ove si voglia garantire la piena libertà di scelta all’Autorità deputata alle nomine, l’uno di tali
membri debba essere di grado non inferiore a generale di divisione, mentre l’altro debba essere di grado non inferiore
a generale di brigata.
Poiché ciò comporta l’impossibilità
pratica per ogni altro grado inferiore di accedere al consiglio di amministrazione,
tale circostanza dovrebbe essere esplicitamente prevista in sede di disciplina
della procedura di nomina.
6.3.3. Per quel che riguarda, poi, i
membri supplenti, la previsione che essi
“possono partecipare con diritto di voto
ai lavori del consiglio di amministrazione
in sostituzione dei corrispondenti titolari”, sembra consentire anche una sostituzione su base volontaria ed episodica.
Sarebbe, pertanto, opportuno che
fosse puntualizzato che i membri supplenti intervengono in caso di assenza o
impedimento dei corrispondenti titolari.
6.3.4. Nell’ambito di una razionalizzazione del dettaglio della disposizione
in esame, si segnala, ancora, che l’attuale
comma 2, primo rigo, l’inciso “presieduto e convocato dal presidente della cassa” andrebbe soppresso, giacchè la
funzione del presidente, delineate nell’attuale comma 3.
6.3.5. Manca, inoltre, qualsiasi indicazione circa la procedura di scelta dell’esperto di settore circa le categorie dalle quali attingere tale figura.
6.3.6. Sarebbe opportuna, ancora,
una specifica previsione circa il numero
minimo di sedute annuali del Consiglio di
amministrazione e del collegio dei revisori.
6.3.7. In relazione, infine, alla previsione dell’attuale comma 5, la dizione
“possono essere confermati per un ulteriore mandato” appare ambigua, non
essendo chiaro se la conferma possa essere effettuata una sola volta o più volte. In ogni caso andrebbe anche disciplinata la durata in carica dei membri subentrati, per il venir meno, per qualsiasi
causa, dei titolari, nel corso del triennio.
P.Q.M.
Esprime parere interlocutorio
nei sensi di cui in motivazione
Il Presidente della Sezione
(Giancarlo Coraggio)
4 • N.
5 ¥MAGGIO 2009
NOVITA’
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Giornale
Militari
Il nuovo
Riunione informativa fra esponenti dell’Ente
di previdenza e dirigenti della Difesa, Arma
dei Carabinieri e Guardia di Finanza
dei
L’INPDAP “subentra” nella gestione dei trattamenti
pensionistici del personale delle Forze Armate
Il 26 febbraio 2009 presso la Direzione Centrale Previdenza dell’INPDAP, si è tenuta una riunione
in merito ai tempi ed alle modalità di “subentro” del predetto istituto nella gestione dei trattameti
pensionistici del personale militare. Possiamo portare in esclusiva il resoconto di detta riunione,
nella quale sono state assunte alcune decisioni:
«il personale militare che accede
alla posizione dell’ausiliaria continuerà, anche dopo il “subentro”, ad
essere gestito dall’A.D., rimanendo
in capo agli Enti di F.A. dell’Esercito
e dell’Arma dei carabinieri ed a Permivil il compito di emettere il decreto definitivo di riserva. In buona sostanza, nulla è innovato rispetto alle
attuali procedure, per cui l’INPDAP
manterrà le funzioni di ordinatore secondario di spesa;
- sarà invece di competenza dell’INPDAP definire il trattamento pensionistico del personale militare che
viene collocato direttamente nella riserva ( a seguito di cessazione per
dimissioni, per permanente inidoneità
al servizio militare, etc.). Per detto
personale l’assunzione di attribuzioni non potrà non riguardare anche
l’eventuale pensione privilegiata;
- la data per il “subentro” viene fissata al 1° gennaio 2010, fermo restando che, qualora non fosse possibile rispettare tale termine per motivi di carattere organizzativo, lo
stesso, in accordo tra le parti, potrebbe essere procrastinato a data
successiva.
Saranno indette da Permivil riunioni tecniche con gli Enti di F.A. deputati a fornire alle Sedi Provinciali
INPDAP i dati giuridico-amministrativi degli amministrati».
“Verbale della riunione del subentro dell’Inpdap nella gestione
dei trattamenti pensionistici del
personale delle Forze armate”
Il giorno 26 febbraio 2009 alle ore
11 si è tenuta una riunione presso la
Direzione Generale dell’Inpdap al fine
di concordare tempi e modalità del
subentro nella gestione dei tratta-
La data dovrebbe essere
quella del 1° gennaio 2010
menti pensionistici del personale
militare ivi compresa la Guardia di Finanza.
Il Dr. Gala – Dir. Gen. INPDAP –
ha illustrato l’obbligo per l’Istituto, di
contemplare l’attività di subentro
nella gestione dei trattamenti pensionistici nei confronti di tutti i propri
iscritti; infatti, dopo aver contemplato l’acquisizione delle competenze in
materia pensionistica attraverso il subentro relativo a tutte le amministrazioni civili dello Stato, comprese
le forze di polizia ad ordinamento civile, l’Inpdap deve ottemperare alla
prescrizione normativa di cui alla legge n. 335/1995 subentrando nella gestione, da un punto di vista previdenziale, del restante personale militare. Il subentro presuppone però
un’attenta considerazione della particolare posizione del personale militare collocato in ausiliaria.
I Dr. Bilanzone –Dir. Gen. Ministero Difesa – ha comunicato l’ordine di grandezza del personale militare attualmente in servizio. Si tratta all’incirca di:
- 190.000 appartenenti alle Forze Armate
- 110.000 appartenenti all’Arma
dei Carabinieri
- 67.000 appartenenti alla Guardia
di Finanza.
Parte del personale sopra individuato (circa due terzi) viene collocato
a riposo in riserva mentre il restante personale transita nell’ausiliaria e
solo successivamente viene collocato in riserva.
Durante il periodo di ausiliaria il militare percepisce uno specifico trattamento temporaneo e provvisorio,
composto dall’assegno di ausiliaria
e dall’omonima indennità. L’indennità
di ausiliaria è rivalutabile nel tempo
in relazione alle maggiorazioni di stipendio e/o di indennità fruite dal pari
grado in servizio ed è soggetta a contribuzione. Al termine del periodo di
ausiliaria il militare viene collocato in
riserva e riceve una pensione che ha
una decorrenza retroattiva, ovvero
quella relativa al collocamento in ausiliaria, e, che è calcolata tenendo
conto di quanto percepito a titolo di
ultima indennità con l’aggiunta degli
aumenti biennali relativi al periodo
trascorso in ausiliaria.
Il Dr. Bilanzone sia per la particolare natura del trattamento di ausiliaria sia per quelle che sono le disposizioni della l. 335/95 (in particolare l’art. 2, comma 3 che dispone: “Restano altresì attribuite alle
predette Amministrazioni, ove previsto dalla vigente normativa, le
competenze in ordine alla corresponsione dei trattamenti provvisori di pensione, alla liquidazione delle indennità in luogo di pensione e
per la costituzione delle posizioni assicurative presso altre gestioni pensionistiche”), ha proposto che il subentro dell’Inpdap avvenga solo per
il personale che transita direttamente nella riserva, mentre il personale destinatario dell’ausiliaria rimarrebbe gestito dalle rispettive
amministrazioni datrici di lavoro,
che manterrebbero pertanto la funzione di ordinatore primario della
spesa pensionistica analogamente
a quanto avviene allo stato attuale.
Tale soluzione tecnica è quella che
il Ministro della Difesa ha indicato
come soluzione preferibile. Del resto,
il trattamento di ausiliaria è un trattamento provvisorio in quanto il militare può essere richiamato a prestare attività lavorativa, con conseguente sospensione dell’indennità in
esame e corresponsione del trattamento stipendiale. Da un punto di vista finanziario, inoltre, le disposizioni
di cui alla legge n. 468/1987 autorizzano il ministero della Difesa a
corrispondere tale trattamento economico.
Il Direttore generale dell’Inpdap,
Dr.ssa Santiapichi, ritiene la proposta accoglibile e propone come data
di subentro quella del 1 gennaio
2010. A partire da tale data saranno
di competenza dell’Inpdap tutte le domande aventi riflessi pensionistici
(es. riscatti, ricongiunzioni ecc…) di
tutto il personale militare ed i pensionamenti del personale collocato in
riserva senza essere transitato nella posizione di ausiliaria.. Quest’ultimo personale continuerà ad essere gestito dalle amministrazioni datrici di lavoro che manterranno la
competenza alla liquidazione del relativo trattamento pensionistico al collocamento in riserva; l’Inpdap per
questa categoria di personale manterrà le attuali funzioni di ordinatore
secondario della spesa. In successivi
incontri tecnici verranno definiti gli
aspetti organizzativi e i flussi di interscambio informatico dei dati necessari alla liquidazione delle prestazioni. Le parti si impegnano a definire tali aspetti per consentire il subentro alla data indicata, fermo restando che qualora non fosse possibile rispettare tale termine lo stesso potrà essere rideterminata in accordo tra le parti.
L’arretrato esistente, ovvero tutti
quei provvedimenti la cui domanda
dell’interessato (riscatti, ricongiunzioni, computi, ecc) ovvero la cessazione dal servizio (se si tratta di un
trattamento di pensione) è precedente alla data del subentro dell’Inpdap, rimane di competenza delle rispettive Amministrazioni che lo hanno in trattazione.
Il Dr. Quaranta (Dire. Centrale
Entrate), rinvia la trattazione di alcuni
aspetti relativi alla posizione assicurativa del personale nel corso di
specifici incontri tecnici ma richiama
l’attenzione dei presenti ad inviare i
dati mancanti con la denuncia mensile analitica (DMA) anche alla luce
dell’obbligo che sussiste in capo all’Istituto di fornire, entro il 31 dicembre 2009 tutti gli elementi al casellario
degli iscritti gestito dall’Inps.
Ad oggi i dati inerenti la denuncia
mensile analitica del personale della Aeronautica e della Marina non
sono pervenuti, mentre per la Guardia di Finanza e per i Carabinieri la
DMA risulta essere aggiornata”.
Si invitano i lettori, il cui abbonamento è in scadenza, ad affrettarsi nel rinnovo, per
evitare di incorrere nella sospensione del recapito delle copie.
La redazione del Giornale ringrazia tutti gli abbonati che hanno rinnovato l’abbonamento
confermandoci la loro fiducia.
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5 ¥MAGGIO 2009
ALLOGGI
Info
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LA DIFESA VA AVANTI
CON IL REGOLAMENTO
Nonostante il parere contrario del COCER il
testo è stato trasmesso al Consiglio di Stato
Nel quadro della linea informativa che persegue CASADIRITTO ,riteniamo rendere noto
che la Difesa ha inoltrato al Consiglio di Stato lo schema di Regolamento previsto dalla
Legge 244 –dicembre 2007 riguardante il piano di costruzione di nuovi alloggi e le modalità di alienazione di parte del patrimonio alloggiativo ritenuto non più utile.
Si è proceduto a tale invio dopo che il COCER aveva deliberato sulla bozza ad esso
pervenuta ,esprimendo parere contrario .
Sulle modalità dell’invio CASADIRITTO esprime le proprie perplessità all’indomani della richiesta del COCER di meglio chiarire le proprie deliberazioni attraverso l’interlocuzione con un apposito gruppo di lavoro.
Sappiamo che proprio nella fase più delicata ,attraverso concetti male espressi e peggio applicati, potrebbe nascondersi il dramma per migliaia di famiglie. Tutto si gioca attraverso norme che dovrebbero essere esplicite ed interpretare sia dal punto di vista giuridico che pratico i principi e le norme chiaramente indicate nella Legge istitutiva. Dobbiamo sempre tener presente che ogni spazio lasciato ad interpretazioni non sufficientemente chiare ,sarà sicuramente applicato nella maniera a noi più restrittiva e deleteria nella fase applicativa.
Aggiungiamo che in questo frattempo non si è verificato il preannunciato incontro tra
il Sottosegretario on.le Crosetto, competente per delega,ed il Comitato CASADIRITTO.
Il nostro Comitato CASADIRITTO fa riserva di esprimere un giudizio nel merito della
bozza di decreto appena sarà nota l’attuale stesura, anche se avverrà dopo il parere del
Consiglio di Stato,coinvolgendo le famiglie degli utenti interessate al provvedimento ,e
quindi con maggiore autorevolezza ribadire la necessità dell’incontro con l’on.le Crosetto,
e di procedere ad audizioni presso le Commissioni Difesa Camera e Senato, presso le
quali il provvedimento dovrà essere comunque sottoposto.
Sergio Boncioli
Coordinatore Nazionale
CASADIRITTO
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Militari
Legge Pinto: sei mesi
per il risarcimento
Il nuovo
dei
RICORSI ED EQUA RIPARAZIONE
Gli indennizzi concessi alle vittime di processi troppo lunghi in base alla legge Pinto devono essere liquidati entro sei
mesi e devono essere quantificati secondo i parametri fissati dalla Corte europea dei diritti, dell’uomo. Non si può chiedere, poi, ha stabilito la Corte europea nella sentenza di condanna all’Italia depositata il 31 marzo scorso, (ricorso n.
22644/03), ad un individuo, che ha già fatto ricorso alla legge Pinto per ottenere l’indennizzo per la durata eccessiva
del processo, di presentare un nuovo ricorso sulla base della stessa legge, se la sentenza che concede l’indennizzo,
non viene eseguita in tempi rapidi. Una soluzione – ha osservato la Corte europea, respingendo la tesi del Governo
– che rinchiuderebbe “il ricorrente in un circolo vizioso nel
quale il cattivo funzionamento di un rimedio lo obbligherebbe
ad avviare un ricorso”. Alla Corte europea si era rivolto un
ex dipendente di una Asl che aveva iniziato un’azione legale
nel 1992 e nel 2003 aveva presentato ricorso alla Corte di
appello per ottenere un indennizzo in linea con la legge Pinto. I giudici nazionali avevano concesso solo 700 euro, che
gli erano stati versati dopo dodici mesi. La Corte europea
ha dato ragione al ricorrente (con un indennizzo di 3.950 euro
per danni morali) accertando la violazione dell’articolo 6 da
parte dell’Italia. Sotto un doppio profilo: l’indennizzo era stato esiguo e non in linea con i parametri della Corte ed era
stato concesso dopo un’attesa di un anno. Troppo per Strasburgo: l’importo va liquidato entro sei mesi dal momento in
cui la decisione sull’indennizzo diviene esecutiva, ossia dal
deposito della sentenza, se non oggetto di ricorso in Cassazione. Respinta, quindi, la tesi del Governo secondo il quale il termine di sei mesi decorre dal momento in cui la decisione della Corte d’appello è comunicata all’amministrazione
o notificata.
N O TA I N P D A P
CESSIONE DEL TFR PER EFFETTO
DI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO
Riportiamo la nota operativa n. 17
dell’8 aprile 2009 con la quale si forniscono chiarimenti in materia di
Cessione del Tfr.
L’Ente risponde alle richieste di chiarimenti circa la cedibilità del TFS e del TFR
per effetto di contratti di finanziamento stipulati da iscritti con società finanziarie,
contro la cessione di quote dello stipendio.
Questo il testo della nota INPDAP:
“Pervengono a questa Direzione richieste di chiarimenti circa la cedibilità del TFS
e del TFR per effetto di contratti di finanziamento stipulati da iscritti con società finanziarie, contro la cessione di
quote dello stipendio.
Tali contratti prevedono che, in caso di
cessazione del rapporto di lavoro prima
dell’estinzione del debito, la cessione si
estenda al credito del per trattamento di
fine servizio o di fine rapporto.
Al riguardo si rammenta, innanzi tutto, che
rimangono ferme le norme in materia di
incedibilità del trattamento di fine servizio (IPS o BU), secondo la previsione dell’art. 1, comma 1, D.P.R. 5 gennaio
1950, n.180, nel testo vigente.
In materia di trattamento di fine rapporto, viceversa, il comma 2, dell’art. 52 della legge citata, aggiunto dall’art. 13-bis,
D.L. 14 marzo 2005, n. 35, e modificato
dal comma 346 dell’art. 1, legge 23 dicembre 2005, n.266, ne ammette la cessione per intero, senza l’applicazione del
limite del quinto.
Tuttavia, quanto ai limiti soggettivi della
cedibilità del TFR, l’Avvocatura interna,
cui è stato richiesto un parere, ha ritenuto
che la disciplina recata dall’art. 52 citato sia limitata ai soli dipendenti pubblici
non statali, stante l’assenza di una specifica previsione di legge riguardante i dipendenti dello Stato, ed il chiaro riferimento alla sua applicabilità alla platea dei
lavoratori di cui all’art. 51 dello stesso
D.P.R., intitolato “ Facoltà dei non dipendenti dello Stato di contrarre prestiti”.
A tal proposito, infatti, l’Avvocatura ha specificato che “tale opzione ermeneutica,
che certamente pecca di sistematicità, in
quanto non si scorgono ragioni sostanziali per una differenza di regime tra i vari
comparti dei dipendenti pubblici, risponde però alla logica formale del DPR
180/1950, e cioè di vietare in via generale la possibilità di pignoramenti, sequestri e cessioni salvi i casi espressamente previsti dalla legge che, proprio
perché eccezionali, non possono certo
essere oggetto di interpretazione esten-
siva e/o analogica”.
Sulla base del disposto letterale delle previsioni normative citate, pertanto, si precisa che il TFR può essere ceduto, anche per intero, solo dai dipendenti pubblici non statali, mentre rimangono ferme
le previsioni di legge circa l’incedibilità del
TFR per i dipendenti statali.
Relativamente a tale ultima categoria, ritenuto anche che, allo stato, non sussiste una giurisprudenza consolidata sul
punto da parte della Corte di Cassazione, appare opportuno – nelle more di un
intervento del legislatore assolutamente
auspicabile – prima di provvedere al pagamento del TFR a favore del creditore
procedente, acquisire il preventivo assenso del .
Il TFR è, inoltre, pignorabile e sequestrabile nei limiti del quinto, secondo
quanto stabilito dall’art. 545 c.p.c.
Si pone poi il caso dei lavoratori che, dopo
aver dato in garanzia il proprio TFR, aderiscono a fondi di previdenza complementare destinando, in tutto o in parte,
il TFR maturando.
Giova, a tale scopo, richiamare l’orientamento della Covip in materia del 30
maggio 2007.
Su questo punto la COVIP chiarisce che
la cessione in garanzia del TFR non può
considerarsi preclusiva della possibilità
di conferire il TFR alle forme pensionistiche complementari. Sottolinea, inoltre,
l’opportunità che i datori di lavoro, ai quali fossero stati notificati atti di cessione in
garanzia del TFR, diano informativa all’istituto mutuante della scelta del lavoratore di destinare il TFR maturando alla
previdenza complementare, che determina il venir meno dell’accantonamento presso il datore di lavoro medesimo dei
flussi futuri di TFR.
Conseguentemente, poiché la competenza ad erogare il TFR dei dipendenti
pubblici è in capo all’Inpdap, sarà cura
delle Sedi Provinciali provvedere a comunicare agli Istituti mutuanti l’avvenuta iscrizione del ad un di previdenza complementare, qualora il stesso abbia
precedentemente ceduto in garanzia il
proprio TFR.
Resta fermo che le quote di TFR non destinate a previdenza complementare
(sia prima che dopo l’adesione) possono costituire oggetto di liquidazione a favore dell’Istituto mutuante fino ad estinzione del residuo debito secondo le indicazioni sopra indicate.
Il Dirigente Generale
Dr. Costanzo Gala
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Circolari
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Accertamenti sanitari
per l’idoneità
al servizio
N. 5 ¥MAGGIO 2009 • 7
CIRCOLARE DI DIFESAN
Riportiamo su richiesta
dei lettori la circolare n. .
0005000 del 09 Marzo 2007
diramata dalla Direzione Generale della sanità militare,
avente per oggetto:
“Direttiva sulle procedure per gli accertamenti sanitari in tema di idoneità al
servizio del competente Ufficiale medico (D.S.S.), della Commissione Medica
Ospedaliera (C.M.O.) e della Commissione Medica di
2^ Istanza (C.M. di 2^ Istanza).
(SEGUITO: a) fl. N.
0025228 del 21.12.2006 ALLEGATI: B) Mod.-ML: Certificazione Sanitaria
b) fl. N. 0025344 del
22.12.2006 C) Mod.-GL:
Rapporto Informativo
D) Mod.-BI: Comunicazione PML
E) Mod.-GL2: Invio C.M. 2^
Istanza
F) D.P.R. 29 ottobre2001,
n. 461
G) Decreto 12 febbraio
2004
H) Decreto 21 dicembre
2006 )
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^
Questo il testo integrale:
“A seguito del nuovo assetto territoriale interforze degli Organismi Sanitari Militari, la nuova competenza territoriale delle Commissioni
Mediche indicate in oggetto è
stata definita con il Decreto
Dirigenziale 21 dicembre
2006 di questo Dicastero, in
Allegato H, diramato con il foglio a seguito in a) e pubblicato nella G.U. n. 302 del
30.12.2006.
La riorganizzazione ha
comportato una sostanziale
riduzione degli organi medico-legali e la contestuale istituzione di Commissioni mediche interforze con posizioni organicamente definite.
Le Commissioni mediche
interforze rispettano pienamente quanto previsto dal
D.P.R. 29 ottobre 2001, n.
461 in Allegato F e di seguito denominato Regolamento
che, dall’entrata in vigore, ha
introdotto importanti modifiche anche nella composizione delle stesse Commissioni,
assicurata solo funzionalmente fino all’avvio della nuova riorganizzazione.
La riduzione degli organi medico-legali e l’istituzione di commissioni mediche interforze
Con la Direttiva a seguito
in b), oltre le nuove competenze territoriali degli Organismi Sanitari Militari, sono
stati delineati alcuni aspetti
delle procedure per la Rassegna e l’Osservazione presso i neocostituiti Dipartimenti Militari di Medicina Legale
(D.M.M.L.).
Con la presente Direttiva,
nel rispetto delle disposizioni
di legge vigenti, vengono delineate le procedure per gli
accertamenti concernenti
l’idoneità al servizio, armonizzate con la regolamentazione specifica riguardante il
personale militare del Ministero della Difesa.
Sarà
cura
dei
Comandi/Ispettorato/Direzione di Sanità provvedere a impartire eventuali disposizioni
di dettaglio in relazione alla
specificità della F.A./CC. di
appartenenza del militare.
Per il personale militare in
servizio permanente e delle
Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, ai
sensi del Regolamento, gli
accertamenti finalizzati alla
verifica della idoneità e di altre forme di inabilità devono
essere effettuati dalle C.M.O.,
secondo quanto previsto dall’art. 15 che, per le modalità
applicative, rinvia all’art. 6
del medesimo Regolamento.
Gli aspetti procedurali di
dettaglio sulle modalità di
svolgimento dei lavori delle
Commissioni mediche sono
disciplinati dal Decreto 12
febbraio 2004 (pubblicato
nella G.U. n. 44 del
23.02.2004 e di seguito denominato Decreto).
Tuttavia non di rado, a
causa dei tempi tecnici necessari per l’effettuazione degli accertamenti sanitari, si verificano ricadute negative sia
per l’Amministrazione, che
viene privata della forza lavoro anche per periodi superiori al reale stato inabilitante
del militare, sia per lo stesso
personale che, oltre a dover
attendere il giudizio valutativo, può anche incorrere nel-
le decurtazioni stipendiali previste dalle disposizioni vigenti.
In un tale contesto questa
Direzione Generale ritiene
indispensabile ottimizzare,
snellire ed armonizzare le
procedure e le prassi seguite in tema di idoneità al servizio presso gli Enti della Difesa.
L’attuale organizzazione
territoriale e di aderenza della Sanità Militare assicura ad
ogni ente-distaccamentoreparto (E.D.R.) la possibilità
di avvalersi della consulenza
tecnico-sanitaria di un competente ufficiale medico (di
seguito denominato D.S.S)
del servizio sanitario di riferimento per poter verificare, attraverso un suo intervento, la
condizione sanitaria del militare e sanzionare una decisione sanitaria e/o predisporre gli atti necessari alla richiesta di accertamenti da
eseguirsi presso le Commissioni mediche.
Sulla base delle considerazioni sopra formulate e tenendo conto delle disposizioni vigenti verranno quindi
delineate - sia per il D.S.S. e
gli E.D.R., sia per la C.M.O.
e la C.M. di 2^ Istanza – alcune nuove indicazioni procedurali concernenti criteri,
termini e modalità di attuazione delle attività finalizzate
alla verifica della idoneità al
servizio.
Si precisa, infine, che per
il personale civile di questo
Dicastero continuano a trovare applicazione, in materia
di assenza dal servizio per infermità, le direttive contenute nelle circolari n. G/26 datata 25.01.97 e n. 0048323
datata 27.07.05 della Direzione Generale per gli Impiegati Civili.
1. INDICAZIONI PROCEDURALI PER IL D.S.S.
La scelta della procedura
da seguire per attivare un accertamento medico-legale finalizzato alla verifica della
idoneità in generale, presup-
pone una corretta valutazione della condizione o storia
sanitaria che ne va a costituire il presupposto.
Infatti, diversamente da altre categorie di dipendenti
pubblici, i cui contratti collettivi prevedono la legittimazione di periodi di inidoneità/inabilità al servizio attraverso il semplice istituto dell’
“assenza per malattia”, per il
personale militare la peculiarità della condizione o storia
sanitaria che si prospetta
comporta l’adozione di decisioni sanitarie da cui possono scaturire provvedimenti
medico-legali distinti quali:
> la licenza straordinaria
per gravi motivi;
la licenza di convalescenza;
l’aspettativa per infermità;
il collocamento in congedo per infermità.
In un tale ambito è doveroso sottolineare e ribadire
con incisività che in sede di
valutazione da parte del
D.S.S., possono essere frequentemente gestite, per
competenza e senza l’intervento di organi collegiali, condizioni o iter sanitari che determinano periodi di assenza
dal servizio per temporanea
inabilità conseguente ad uno
stato di malattia e/o convalescenza.
Si ritiene altresì necessario, prima di delineare e richiamare gli aspetti procedurali connessi, definire e inquadrare correttamente le
condizioni sanitarie cui si fa riferimento nell’applicazione
della presente Direttiva.
1. Malattia: si definisce
“quella modificazione peggiorativa dello stato anteriore
a carattere dinamico, estrinsecatesi in un disordine funzionale apprezzabile (di una
parte o dell’intero organismo)
che determina una condizione inabilitante per una effettiva limitazione della vita organica e, soprattutto, della
vita di relazione e richiede un
intervento terapeutico per
quanto modesto”.
2. Convalescenza: si definisce quello “stato di transizione dal superamento di
uno stato di debilitazione o di
una malattia, necessario al
recupero dell’ efficienza psico-fisica ovvero di una condizione di salute necessaria ai
fini dello svolgimento del servizio”.
Sulla base delle considerazioni sopra formulate ed
in relazione alle condizioni descritte, il D.S.S. può adottare
le corrispondenti decisioni/proposte sanitarie, indicate nella tabella a pagina seguente.
NOTE ED AVVERTENZE
GENERALI
1) Il D.S.S. dovrà indicare
se tale condizione è conseguenza, se del caso “in misura prevalente”:
o di lesione/infermità dipendente o meno da causa di
servizio;
o di ferite o lesioni traumatiche riportate in servizio.
o altre condizioni sanitarie
previste da disposizioni speciali.
2) Nel caso in cui la prognosi indicata comporti un’assenza continuativa superiore
a 90 giorni, il Comando di appartenenza, 20 giorni prima
della scadenza del periodo
prescritto e, comunque, ove
ricorra il caso, 30 giorni prima
della scadenza del periodo
massimo di assenza dal servizio previsto nel quinquennio
di valutazione, provvede a
predisporre la richiesta dell’accertamento sanitario alla
competente C.M.O.
3) Nel caso in cui la prognosi indicata comporti un’as-
segue a pag. 8
8 • N.
Accertamenti
sanitari
5 ¥MAGGIO 2009
segue da pag. 9
senza continuativa superiore
a 60 giorni, 20 giorni prima
della scadenza di tale periodo, il Comando di appartenenza provvederà, analogamente per quant’altro indicato nella nota succ. 2, a predisporre la richiesta dell’accertamento sanitario alla
competente C.M.O. Si precisa che il periodo prescrivibile di convalescenza è cumulabile con un periodo precedente di assenza per stato di malattia, in quanto si tratta di condizione medico-legale distinta e specificatamente prevista per il personale militare. 4) In tal caso, il
D.S.S. individua la struttura
sanitaria militare dotata delle
necessarie capacità diagnostiche, prenotando l’accertamento richiesto. Il Direttore o
Ufficiale Superiore medico
delegato
del
D.M.M.L/C.O./POLICLINICO
redige una certificazione sanitaria, conforme al ModelloML in allegato B, ed adotta in
forma monocratica la decisione sanitaria, con le stesse
modalità previste per il D.S.S.
nei casi di MALATTIA o CONVALESCENZA (condizioni A
e B), proponendo agli E.D.R.
richiedenti il P.M.L del caso.
5) Ove necessario e sempre che non siano intervenuti i termini di cui alle note succ.
2 e 3.
6) Il D.S.S. può direttamente decidere e proporre al
Comando di confermare l’idoneità al servizio già posseduta dal militare subito prima
del periodo di assenza dal
servizio.
Dovrà invece disporre l’invio a visita collegiale solo
nei casi in cui:
a) la patologia abbia lasciato esiti influenti sull’idoneità al servizio militare;
b) il periodo complessivo di
assenza dal servizio abbia
superato:
o 90 giorni continuativi per
stato di MALATTIA;
o 60 giorni continuativi per
stato di CONVALESCENZA.
Per patologie di lieve entità la valutazione dell’idoneità
da parte del D.S.S. all’atto del
rientro in servizio non è di regola necessaria. Tale valutazione è però obbligatoria previa, occorrendo, visita diretta:
o quando l’assenza sia
stata superiore a 20 giorni;
o quando, considerata la
natura e il tipo di patologia,
possa risultare comunque
necessaria una valutazione/approfondimento ai fini
preventivi o medico-legali.
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Circolari
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7) Il D.S.S. propone l’accertamento con visita collegiale presso la C.M.O. competente solo nei seguenti
casi:
a) il periodo di assenza dal
servizio abbia superato i termini indicati nella nota succ.
6, lett. b;
b) motivato dubbio sulla
persistenza della idoneità al
servizio militare;
c) sussistenza motivata di
condizioni permanentemente inabilitanti.
8)Durante il rapporto d’impiego il personale militare
può essere sottoposto, a domanda o d’ufficio, alla verifica della idoneità al servizio,
oltre che per istituti normativi direttamente connessi ad
aspetti concernenti l’idoneità
o motivi di salute, anche per
il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, di conseguenti benefici
(equo indennizzo, indennità
una tantum, ecc.) oppure in
relazione a specifiche circostanze rilevate d’ufficio; in
quest’ ultimo caso devono
essere forniti all’Ufficiale medico, attraverso una dettagliata relazione, gli elementi
anamnestici e comportamentali a sostegno della richiesta di visita medico-collegiale.
9) Tale decisione, in via
cautelativa ed eccezionale,
può essere proposta dal
D.S.S. al Comandante ove risulti necessario e non ricorrano le condizioni di cui ai
punti A o B.
In conseguenza della disamina suesposta, compendiata nella precedente tabella e nelle relative note ed avvertenze generali, è del tutto
evidente che, ai fini dell’accertamento delle condizioni di
idoneità al servizio del personale militare, occorre ben
distinguere e definire le condizioni/vicende sanitarie da
cui far originare la richiesta
dell’accertamento di “inidoneità od altre forme d’inabilità”, previsto dall’articolo 15 del
Regolamento, con visita collegiale presso la Commissione Medica Ospedaliera
territorialmente competente.
2. INDICAZIONI PROCEDURALI PER GLI E.D.R.
L’articolo 15 del citato Regolamento prevede che, ai fini
dell’accertamento di inidoneità o di altre forme di inabilità venga inviata alla competente Commissione una
“Relazione recante tutti gli
elementi informativi disponibili”.
A tal fine, quale linea guida per fornire gli elementi
necessari alla corretta istru-
zione della pratica anche per
la CMO, è stato predisposto
il Modello-GL in allegato C.
Onde evitare le problematiche indicate in premessa e
contenere gli eventuali disagi, ed in considerazione che
tale accertamento deve essere avviato tempestivamente e definito il più presto
possibile, gli E.D.R. dovranno curare di far pervenire,
senza indugio, la richiesta di
accertamento alla C.M.O.
Nel merito, si rammenta
che l’articolo 13 del Regolamento prevede che le comunicazioni tra Uffici sono effettuate ordinariamente per
via telematica, con le modalità previste dal 1° comma del
medesimo articolo 13; il 2°
comma prevede che “eventuali eccezioni alla procedura di comunicazione per via
telematica devono essere
debitamente motivate nella
nota di trasmissione degli atti
stessi”.
A tal fine, onde consentire
all’organo collegiale la tempestiva predisposizione degli
atti formali di competenza, in
assenza giustificata della via
telematica, la relazione predisposta secondo il citato
Modello-GL, dovrà essere
anticipata a mezzo telefax.
3. INDICAZIONI PROCEDURALI PER LA C.M.O.
L’articolo 6 del Regolamento e l’articolo 7 del Decreto definiscono compiutamente gli adempimenti della
C.M.O.; tuttavia questa Direzione Generale, nell’ambito e
nel rispetto di quanto già nor-
mativamente previsto, con
particolare riferimento agli
accertamenti in argomento,
intende richiamare e definire
alcuni aspetti essenziali ai
fini della ottimizzazione dei
tempi di alcuni adempimenti
procedurali.
In particolare, alla ricezione per via telematica o telefax o qualunque altra celere
modalità, la C.M.O. deve comunicare tempestivamente,
con raccomandata A/R, inoltrata entro e non oltre 5 giorni lavorativi, la data, il luogo
e l’ora in cui l’interessato
deve presentarsi agli accertamenti sanitari.
Per tale aspetto, corre l’obbligo di evidenziare anche
la previsione normativa contenuta nel Regolamento in ordine al termine, non inferiore
a 10 giorni rispetto alla data
della visita, entro il quale la
comunicazione deve pervenire all’interessato.
In tale fase è opportuno
che, sulla scorta degli elementi informativi già anticipati
e pervenuti, vengano programmate, ove possibile, le
visite specialistiche eventualmente necessarie.
Inoltre corre l’obbligo di richiamare l’attenzione dei Signori Direttori dei neocostituiti
D.M.M.L. affinché, attraverso
un’attenta ed assidua vigilanza sull’attività degli organi
collegiali, provvedano a sensibilizzare tutto il personale
preposto alla puntuale e scrupolosa osservanza delle disposizioni vigenti in tutti gli
adempimenti di competenza, anche curando un costante aggiornamento della
conoscenza delle vigenti disposizioni.
In particolare, tutti gli atti
medico-legali che si compiono in un D.M.M.L. devono essere oggetto di accurata revisione affinché nella loro formulazione vengano evitati
difetti di forma o deficienze di
contenuto, irregolarità procedurali nonché stridenti discordanze fra premesse e
conclusioni.
La comunicazione del
provvedimento medico legale che abbia ricadute sulla
idoneità al servizio deve essere attivata per via telematica o anticipata via telefax utilizzando il Modello-BI in allegato D.
4. INDICAZIONI PROCEDURALI PER LA C.M. DI 2^
ISTANZA.
L’articolo 19 del Regolamento prevede per il personale militare, come per tutti gli
altri dipendenti pubblici, la
possibilità del ricorso amministrativo, limitatamente alla
procedura di accertamento
dell’idoneità al servizio.
Il termine per la presentazione del ricorso è fissato in
10 giorni dalla comunicazione del verbale della competente Commissione medica
(C.M.O.,
C.M.V.,
C.M.I.C./ASL).
La pratica istruita dagli
E.D.R. a seguito della presentazione del ricorso in argomento, viene inviata ad
una delle neocostituite C.M.
segue a pag. 9
■
Il nuovo
dei
Circolari
■
corso.
Conseguentemente, la
Commissione che ha emesso il verbale dovrà provvedere, eventualmente o se richiesto, a completare la pratica trasmettendo direttamente e tempestivamente
alla competente C.M. di 2^
Istanza copia della documentazione sanitaria o specialistica di riferimento agli atti.
In applicazione di quanto
previsto dall’articolo 8 del
Decreto, la C.M. di 2^ Istanza effettua gli accertamenti
sanitari ed esprime i giudizi di
competenza con le stesse
modalità previste dall’articolo 6 del Regolamento e dagli
articoli 6 e 7 del Decreto.
In particolare, in analogia a
quanto stabilito con la presente Direttiva per la C.M.O.,
anche la C.M. di 2^ Istanza
alla ricezione della pratica
deve comunicare, tempestivamente, con raccomandata
A/R inoltrata entro e non oltre 5 giorni lavorativi, la data,
il luogo e l’ora in cui l’interessato deve presentarsi agli
accertamenti sanitari; per tale
aspetto corre l’obbligo di evidenziare anche la previsione
normativa contenuta nel Regolamento in ordine al termi-
ne, non inferiore a 10 giorni rispetto alla data della visita,
entro il quale la comunicazione deve pervenire all’interessato. Altresì, la comunicazione del medesimo invito
deve essere inviata all’Amministrazione di appartenenza del dipendente, anche ai
fini della composizione della
Commissione,
secondo
quanto previsto dall’articolo 6,
comma 3, del Regolamento.
In considerazione della tipologia di accertamento sanitario richiesto alle C.M. di 2^
Istanza, le stesse potranno
utilizzare il modello di verbale BL/S allegato al Decreto.
Per eventuali rettifiche/integrazioni, che non possono
essere effettuate sul modello BL/S, potrà essere utilizzato il modello BL/G, pure allegato al citato Decreto.
Al termine della visita conclusiva, la comunicazione del
provvedimento medico legale deve essere attivata per via
telematica o anticipata via
telefax utilizzando il ModelloBI in allegato D.
Il verbale redatto viene trasmesso entro 15 giorni in
due esemplari in originale, ovvero in copia autentica, all’Amministrazione di appar-
Accertamenti sanitari e compentenze delle C.M.O.
Giornale
Militari
segue da pag. 9
di 2^ Istanza, secondo la
competenza territoriale ridefinita con Decreto 21 dicembre 2006 di questo Dicastero.
Con la presente Direttiva si
intendono delineare, in generale, alcuni aspetti procedurali finalizzati ad ottimizzare
ed agevolare il delicato compito delle Commissioni in argomento.
In primo luogo è auspicabile che, attraverso l’azione
dei Signori Presidenti delle
Commissioni di 2^ Istanza,
vengano sensibilizzate tutte le
Amministrazioni Pubbliche
insistenti nei rispettivi bacini
di utenza, affinché nella formulazione ed istruzione dei ricorsi in argomento, possano
essere utilizzate le linee di indirizzo procedurali in argomento che , invece, dovranno essere osservate scrupolosamente dagli E.D.R. di
questo Dicastero.
Il ricorso amministrativo
avverso il giudizio in ordine all’idoneità al servizio, comunicato con il verbale della
compente Commissione medica, entro 10 giorni dalla
sua notifica deve essere pre-
sentato dall’interessato per il
tramite dell’Ente di appartenenza.
Il competente ufficio dell’Amministrazione di appartenenza deve provvedere ad
istruire lo stesso corredandolo
di copia:
o del processo verbale oggetto del ricorso, unitamente
alla eventuale documentazione sanitaria allegata o di riferimento;
o della relazione informativa prevista dall’articolo 15
del Regolamento, contenuta
nel fascicolo istruttorio originario;
o di ogni altra documentazione ritenuta utile o necessaria in considerazione di
eventuali specifiche motivazioni contenute nel ricorso.
Lo stesso Ufficio, utilizzando il Modello GL2 in allegato E, provvederà tempestivamente a trasmettere il ricorso alla competente C.M. di
2^ Istanza, dandone conoscenza all’interessato e alla
Commissione medica che ha
formulato il giudizio avverso
il quale è stato proposto il ri-
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N. 5 ¥MAGGIO 2009 • 9
tenenza ed un esemplare
alla competente Commissione medica che ha emesso il
verbale, avverso cui è stato
formulato il ricorso.
5. DISPOSIZIONI GENERALI.
Al fine di consentire la necessaria e tempestiva diramazione della presente direttiva, le nuove disposizioni
delineate trovano applicazione a decorrere dal 1° aprile
2007.
Gli Ispettorati/Direzione/Comandi Sanitari di ciascuna F.A./CC. vorranno revocare o rettificare ogni eventuale disposizione emanata,
anche in via provvisoria, che
risulti in contrasto con le indicazioni procedurali contenute nella presente direttiva,
ovvero procedere ad una attenta, scrupolosa e globale
armonizzazione che, oltre a
tenere conto dei criteri e delle linee di indirizzo generali
della presente, non trascuri e
rispetti eventuali procedure
specifiche e peculiari di ciascuna F.A./CC., delineate in
fonti normative o altre disposizioni di ogni rango.
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Giurisdizione
Assegno vitalizio di benemerenza
10 • N.
5 ¥MAGGIO 2009
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Giornale
Militari
Il nuovo
dei
CORTE DEI CONTI
Riportiamo la sentenza
della Corte dei Conti Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale d’Appello, n. 1/2009 riguardante l’Assegno Vitalizio
di Benemerenza di cui all’art. 3 della Legge
22.12.1980 nr. 932.
Con la suddetta Sentenza
(interpretando le Leggi
in vigore) viene definitivamente stabilito che il
suddetto beneficio viene
riconosciuto al “familiare
superstite” del perseguitato per motivi razziali,
purché abbia raggiunto
l’età pensionabile o sia
giudicato invalido a proficuo lavoro.
Presupposto per avere
diritto è la dimostrazione
(fatti documentabili), che
l’ex familiare abbia subito gli atti persecutori previsti dall’art. 1 della Legge 10 Marzo 1955 nr. 96.
LA CORTE DEI CONTI
SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D´APPELLO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
FATTO
1. Con atto n. 83110 del
17.4.2002, la Commissione
per le provvidenze ai perseguitati politici e razziali
ha respinto l´istanza con la
quale la sig.ra xxxxxx orfana maggiorenne del perseguitato
razziale
xxxxxxxxxxxxha chiesto
l´assegno di benemerenza previsto dall´art. 3 della
legge n. 932 del 1980. Ha
infatti rilevato che l´istante,
anche “a prescindere dalle
altre condizioni di legge“ era stato accertato per il
1999 il “possesso di un
reddito superiore a quello
dalla legge previsto“ -, non
era risultata “inabile a qualsiasi proficuo lavoro“.
DIRITTO
1. L’art. 3 della legge n. 932
del 1980 ha stabilito: “ai cittadini italiani che siano stati perseguitati nelle circo-
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stanze di cui all’art. 1 della
legge 10 marzo 1955, n. 96,
e successive modificazioni,
verrà concesso, a carico
dello Stato, un assegno vitalizio di benemerenza, riversibile ai familiari superstiti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, pari
al trattamento minimo di
pensione erogato dal fondo
pensioni dei lavoratori dipendenti, nel caso in cui abbiano raggiunto il limite di
età pensionabile o siano
stati riconosciuti invalidi a
proficuo lavoro. L’assegno
di reversibilità compete anche ai familiari di quanti
sono stati perseguitati nelle circostanze di cui all’art.
1 della legge 10 marzo
1955, n. 96, e successive
modificazioni, e non hanno
potuto fruire del beneficio
perché deceduti prima dell’entrata in vigore della presente legge“.
Tra le “circostanze“ cui fa riferimento l´art. 1 della legge n. 96 del 1955, rientrano anche gli “atti di violenza o sevizie subiti in Italia
o all’estero ad opera di
persone alle dipendenze
dello Stato o appartenenti a
formazioni militari o paramilitari fasciste, o di emissari del partito fascista“. E
sulla portata di tale disposizione, la sentenza delle
Sezioni Riunite n. 8/QM
del 2003 ha chiarito che “le
misure concrete di attuazione della normativa antiebraica (tra cui i provvedimenti di espulsione dalle
scuole pubbliche) debbono
ritenersi idonee a concretizzare una specifica azione lesiva proveniente dall’apparato statale e intesa
a ledere la persona colpita
nei suoi valori inviolabili“.
2. Orbene, nella fattispecie
in esame il Giudice di primo
grado ha ammesso che il
padre dell´appellante subì
varie specifiche persecuzioni - perdita del lavoro,
perdita dei beni, divieti di
circolazione etc. (pagg. 10
e segg. della sentenza impugnata) - ma ha poi ritenuto che da queste persecuzioni non conseguisse il
diritto all´assegno di benemerenza.
Senonché, in tal modo la
Sezione territoriale ha deciso una questione di diritto (non di fatto) in modo erroneo, in quanto la perdita
del lavoro, la privazione
dei beni etc., in attuazione
delle cc.dd. leggi razziali,
costituiscono sempre “atti
di violenza“, almeno morale, ai fini previsti dall´art. 3
della legge n. 932 del 1980.
3. La sentenza impugnata
risulta poi parimenti erronea nella parte in cui ha ritenuto che sia sempre necessario, per il conseguimento dell´assegno di benemerenza da parte di un
orfano maggiorenne, il requisito dell´inabilità a proficuo lavoro.
Dalla formulazione del sopra riportato art. 3 della
legge n. 932 del 1980, risulta infatti chiaramente
che il requisito in questione
è previsto solo in alternativa al raggiungimento
dell´età pensionabile. E
quest´ultimo requisito, in
effetti, era già stato conseguito dalla sig.ra VITERBI
al momento (9.5.1993) del
compimento dei 60 anni.
4. Infine, va rilevato che la
sig.ra xxxxxxxxxxxxxx ha
percepito nel 2000 un reddito di lire 15.472.000. E il
limite di reddito previsto
dall´art. 70 del d.P.R. n.
915 del 1978 è stato elevato a lire 18.743.000, “a
decorrere dal 1° gennaio
2001“, dall´art. 2 della legge n. 236 del 2000.
5. In definitiva, spetta
all´appellante,
dal
1°.1.2001, l´assegno di benemerenza
previsto
dall´art. 3 della legge n.
932 del 1980.
Sui ratei arretrati, spettano
inoltre gli interessi o il maggior danno da svalutazione,
in applicazione dell´art. 5
della legge n. 205 del 2000.
Alcune incertezze della giurisprudenza inducono a
compensare le spese di
giudizio.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Seconda Sezione Giurisdizionale
Centrale d´Appello, accoglie l´appello proposto dalla sig.ra xxxxxxxxxxx contro la sentenza della Sezione Giurisdizionale per il
Lazio n. 2325 del 7.4.2005
e per l´effetto, in riforma
della sentenza stessa, riconosce il suo diritto all´assegno di benemerenza previsto dall´art. 3 della legge
n. 932 del 1980 a decorrere dal 1°.1.2001, con gli interessi o il maggior danno
da svalutazione sui ratei arretrati. Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio
dell´11.12.2008.
Depositata il 13.01.2009
■
Giornale
Militari
Il nuovo
dei
Giurisprudenza
TA R S A R D E G N A
Indennità di rischio
per i servizi
antincendio in A.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) ha pronunciato la
presente SENTENZA Sul ricorso numero di registro generale
1093 del 2008, proposto da
Farris Antonio Maria, rappresentato e difeso dall’avv. Elisabetta Mura,
contro il Ministero Difesa il
Ministero Economia Dipartimento del Tesoro per l’esecuzione della sentenza T.A.R. Sardegna n 1453 del 3 luglio 2007.
FATTO
1. - Con ricorso n. 996/2001,
il maresciallo Farris Antonio
Maria, in servizio presso il 30°
stormo Elmas nel servizio di
soccorso anti-incendio, chiese
l’annullamento del provvedimento n. AD1/12/2/3671 dell’8
luglio 1989, con il quale l’Amministrazione della Difesa aveva respinto la sua richiesta di
corresponsione dell’indennità di rischio ribadendo che
“…l’ipotesi rischiosa di cui al
gruppo I/1 della tabella “A”
(prestazioni di lavoro relative
ai compiti operativi d’istituto
dei servizi antincendi e della
protezione civile) attiene
esclusivamente al personale
del Corpo dei Vigili del Fuoco –
istituzionalmente preposto ai
suddetti compiti – e non può trovare applicazione nei confronti
di personale diverso”. A sostegno del ricorso, con unico articolato motivo, il ricorrente dedusse la fondatezza della sua
pretesa in applicazione del principio della perequazione retributiva sollevando, in caso di difforme interpretazione, questione di legittimità costituzionale
degli artt. 6, comma 3° della legge n. 628/73 e dell’art. 4 della
legge n. 734/73 con riguardo
agli artt. 3, 36 e 97 Cost..
Con sentenza di questo Tribunale, n. 1453 del 3 luglio
2007, il ricorso fu accolto, con
il conseguente annullamento
del provvedimento impugnato e
con salvezza dei provvedimenti dell’Amministrazione in ordine
al riesame dell’istanza, osservando in motivazione che “risultano fondati i vizi funzionali
denunciati in ricorso posto che
è mancata una puntuale e specifica valutazione della riferibilità del servizio antincendio prestato dal ricorrente alle attività
pericolose di cui al gruppo I della tabella A allegata al d.P.R. n.
146 del 1975, e conseguentemente una effettiva e congrua
motivazione del diniego oppo-
sto, che dia conto delle ragioni per le quali il servizio
antincendio prestato dal personale dell’aeronautica militare negli aeroporti militari, o
anche, ove previsti, i compiti di collaborazione col servizio di protezione civile nello
spegnimento degli incendi
boschivi, non sia assimilabile ai servizi antincendio svolti dal corpo dei Vigili del fuoco.”.
Furono, invece, dichiarate infondate “le domande di accertamento e condanna poiché il riconoscimento dell’indennità di
rischio, secondo il dato normativo ineludibile dell’art. 8 del
d.P.R. n. 146 del 1975, non
può prescindere dalla mediazione di un’attività amministrativa intesa a valutare la riconducibilità dei servizi di istituto
svolti alla sfera di prestazioni
pericolose enumerate nei gruppi di cui alla tabella A allegata al
regolamento.”. Fu, altresì, in
accoglimento della specifica
eccezione sollevata dalle amministrazioni intimate, dichiarata la prescrizione dei crediti
eventualmente spettanti al ricorrente per il periodo di tempo
anteriore al quinquennio antecedente la notifica del ricorso. In
particolare, essendo tale notifica avvenuta in data 19 giugno
2001, ogni pretesa del ricorrente relativa a prestazioni lavorative svolte in data anteriore al 19 giugno 1996 va dichiarata prescritta.”.
2. - Passata in giudicato la
sentenza di cui trattasi, il ricorrente in data 26 marzo 2008 ha
provveduto a notificare alle amministrazioni convenute atto di
messa in mora, ai sensi degli articoli 90 e 91 del r.d. n.
642/1907, “affinchè sia dato integrale adempimento alla predetta sentenza, liquidando l’indennità relativa alle prestazioni
lavorative svolte dal 19/06/1996
…”.
3. – Si sono costituite le amministrazioni intimate, con atto
depositato il 24 dicembre 2008,
chiedendo in via preliminare
che sia dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia, considerato che dal giudicato derivante dalla sentenza TAR Sardegna
n. 1453/2007 nessun obbligo
deriva a carico del predetto Ministero. Nel merito, chiedono
che il ricorso sia respinto in
quanto l’Amministrazione della
Difesa avrebbe adempiuto alla
■
sentenza adottando la determinazione del 14 marzo 2008 (il
cui contenuto veniva ribadito
con la successiva nota del 16
maggio 2008, direttamente indirizzata al legale del ricorrente).
4. – Alla camera di consiglio
del 28 gennaio 2009 la causa,
su richiesta delle parti, è stata
trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. – In via preliminare deve
essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia, considerato che dal giudicato di cui alla
sentenza in epigrafe non discende alcun obbligo specifico
per tale amministrazione. Obblighi che potranno eventualmente prodursi solo quali effetti del provvedimento che l’amministrazione della Difesa adotterà in esecuzione del giudicato in questione.
2. – Nel merito, il ricorso
deve essere accolto.
L’analisi degli atti adottati
dall’amministrazione a seguito
del passaggio in giudicato della sentenza n. 1453/2007 (di cui
alla nota del 14 marzo 2008 e a
quella del 16 maggio 2008) ne
evidenzia, infatti, la valenza
meramente confermativa del
provvedimento già annullato.
Come accennato in fatto, la
sentenza n. 1453/2007, muovendo dalla premessa che la disciplina applicabile alla fattispecie riconosce, anche al
personale dell’aeronautica
militare impiegato nei servizi
antincendio che svolga attività pericolosa, il diritto alla
corresponsione dell’indennità di rischio prevista dall’art.
1 del D.P.R. n. 146/1975, ha accertato, quale vizio di legittimità del provvedimento impugnato con il ricorso n. 996/2001, la
mancata valutazione della riferibilità del servizio antincendio
prestato dal ricorrente alle attività pericolose di cui al gruppo
I della tabella A allegata al
d.P.R. n. 146 del 1975, dando
conto delle ragioni per le quali
il servizio antincendio prestato
dal personale dell’aeronautica
militare negli aeroporti militari
non sia assimilabile ai servizi
antincendio svolti dal corpo dei
Vigili del fuoco.
3. - Con la nota del 14 marzo 2008 l’amministrazione, per
un verso, ripropone a base del
proprio ragionamento una interpretazione della disciplina
normativa applicabile alla fattispecie de quo già ritenuta erronea dalla sentenza passata in
giudicato; per altro verso, formula dei rilievi generici e generali in ordine alla natura dell’attività svolta (che, ad avviso
dell’amministrazione, “non è effettuata in maniera diretta e
continua per lo svolgimento di
compiti di istituto dei servizi
antincendi e della protezione civile”) senza, tuttavia, procedere alla specifica valutazione
N. 5 ¥MAGGIO 2009 • 11
della assimilabilità, con riferimento alle prestazioni concretamente svolte dal ricorrente.
Attraverso gli atti sopra richiamati l’amministrazione, lungi
dall’eliminare il vizio riscontrato, ha sostanzialmente ribadito
le valutazioni già ritenute illegittime.
4. - Conseguentemente gli
atti adottati dall’amministrazione resistente appaiono con evidenza elusivi del giudicato formatosi con la sentenza in epigrafe, e dunque viziati in termini di nullità alla stregua dell’art.
21-septies, comma 1, della legge n. 241 del 1990), (da cui consegue, per inciso, l‘irrilevanza
del termine decadenziale nonché la giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo).
5. - In definitiva, alla fondatezza del gravame consegue
l’ordine all’amministrazione di
provvedere all’esecuzione della sentenza n. 1453/2007 e delle relative statuizioni entro il
termine indicato in dispositivo,
individuando sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi del
persistere dell’inadempimento.
6. - Le spese seguono la
soccombenza e sono liquidate
come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Sardegna, sezione prima, definitivamente
pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, ordina al Ministero della Difesa di
provvedere nei sensi di cui in
motivazione e di concludere il
procedimento in questione, assegnando il termine di giorni
sessanta (60) dalla notifica a
cura di parte o dalla comunicazione della presente sentenza in
via amministrativa.
Per il caso di inadempienza
ulteriore, nomina Commissario
ad acta il dirigente dei servizi di
Polizia di Stato presso l’aeroporto di Elmas, con facoltà di
delega, perché provveda entro
gli ulteriori giorni novanta (90)
dal termine predetto, a dare integrale esecuzione al giudicato
con le modalità indicate in parte motiva di questa sentenza.
Dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero
dell’Economia.
Condanna il Ministero della
Difesa al pagamento delle spese in favore di parte ricorrente,
liquidate in complessivi euro
2.000,00 (duemila\00), oltre accessori dovuti per legge.
Fissa in euro 500,00 (cinquecento\00), oltre spese di
trasferta documentate, il compenso del Commissario ad acta
e pone l’onere della relativa
spesa a carico del Ministero della Difesa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità
amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella
camera di consiglio del giorno
28/01/2009 con l’intervento dei
Magistrati:
12 • N.
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Giurisprudenza
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Giornale
Militari
Il nuovo
dei
L’INDENNITA’ PER SERVIZI ESTERNI
SPETTA ANCHE AL PERSONALE IMPIEGATO
NELLE SEZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA
TA R D E L V E N E T O
L’INDENNITA’ PER SERVIZI
ESTERNI SPETTA ANCHE AL PERSONALE IMPIEGATO PRESSO LE
SEZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA
(TAR VENETO)
Sent. n. 3251/07
Il Tribunale Amministrativo Regionale
per il Veneto, prima Sezione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso n. 204/2002
proposto da *********, contro il Ministero
della Difesa ed il Comando Generale
dell’Arma dei per l’accertamento del diritto al compenso giornaliero per i servizi esterni ex art. 42, comma 1°,
D.P.R. 31.7.1995 n. 395 e art. 50
D.P.R. 16.3.1999 n.254.
Fatto
I ricorrenti premettono in fatto di appartenere all’Arma dei Carabinieri e, per
le rispettive qualifiche, di essere in servizio presso la Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova.
In particolare, i ricorrenti, effettivi dell’Arma dei Carabinieri al Comando Regione Carabinieri Veneto Stazione di
Padova sono stati distaccati con provvedimento formale di assegnazione per
l’espletamento delle funzioni di polizia
giudiziaria presso al Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova,
in Padova, dove hanno svolto e svolgono servizio in via continuativa da prima del 1999.
In virtù di detta qualifica i ricorrenti
hanno svolto servizi esterni al Comando di appartenenza per assolvere alle funzioni di polizia giudiziaria con
l’obbligo di assicurare una presenza organizzata in turni funzionali alle esigenze dei magistrati inquirenti ed in posizione di subordinazione ai sensi degli artt. 58 e 59 Ord. Giud. per lo svolgimento delle attività di indagine e lotta alla criminalità proprie della polizia
giudiziaria.
A sostegno della loro pretesa deducono i seguenti motivi:
1) sostengono che per aver svolto
servizi esterni al Comando (in luogo e
strutture di terzi) i ricorrenti hanno diritto alla corresponsione del compenso giornaliero ai sensi dell’art. 42,
comma I, D.P.R. 31.7.1995 n. 395,
come modificato e integrato dall’art. 50
D.P.R. 16.3.1999 n. 254. In particolare il 2° comma del citato art. 50, con decorrenza del 1° giugno 1999 ha esteso la corresponsione del compenso in
parola “al personale di cui all’art. 41,
comma 1, e cioè al personale dei ruoli dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, che esercita precipuamente attività di tutela,
scorta, traduzioni, vigilanza, lotta alla criminalità, nonché tutela della normativa in materia di lavoro, sanità radiodiffusione ed editoria, impiegato in
turni e sulla base di ordini formali di servizio svolti all’esterno dei comandi o
presso entri e strutture di terzi”.
Tanto si verifica per l’attività svolta
dagli esponenti presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pa-
dova organizzata in turni funzionali alle
esigenze dei magistrati inquirenti ed in
posizione di subordinazione ai sensi degli artt. 58 e 59 Ord. Giud. per lo svolgimento delle attività di indagine e lotta alla criminalità proprie della polizia
giudiziaria.Pertanto i ricorrenti ritengono
di avere diritto di percepire il compenso giornaliero non corrisposto per tutto il periodo dal 1 giugno 1999 al
31.12.2000 nella misura di L. 5.100/die
e dal 1.1.2001 ad oggi nella misura di
L. 8.100/die per i turni giornalieri di presenza esterni dall’1.6.1999 al
31.12.2000
Diritto
Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità atteso che i
ricorrenti si trovano tutti nella medesima posizione lavorativa (carabinieri appartenenti allo stesso Comando e tutti distaccati presso la Procura della Repubblica di Padova) e rivendicano tutti la medesima indennità: pertanto
ben poteva nella specie essere proposto un ricorso collettivo.
L’indennità di cui ricorrenti chiedono
la corresponsione trova la sua origine
nell’articolo 12 del Decreto Presidenziale 5 giugno 1990 n. 147 il quale prevedeva che “il supplemento giornaliero dell’indennità di istituto , previsto dall’art. 2 della Legge 28 aprile 1975 n. 135
nella misura stabilita dall’art. 7, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, è triplicato per il personale impiegato nei
servizi esterni, ivi compresi quelli di vigilanza esterna agli istituti di pena, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio.
Successivamente è intervenuto il decreto presidenziale 31 luglio 1995 n.
195 che all’articolo 9, comma primo, ha
previsto che “a decorrere dal 1° novembre 1995 al personale impiegato
nei servizi esterni, organizzati in turni
sulla base di ordini formali di servizio,
ivi compresi quelli di vigilanza esterna
agli istituti di pena e quelli svolti dal personale del Corpo forestale dello Stato,
è corrisposto un compenso giornaliero pari a l. 5.100 lorde”.
Tale compenso è stato poi ulteriormente disciplinato dal Decreto Presidenziale 16 marzo 1999 n. 254 che all’articolo 50 ne ha esteso la spettanza”
al personale che eserciti precipuamente attività di tutela, scorta, vigilanza, lotta alla criminalità…impiegato in
turni sulla base di ordini formali di servizio svolti all’esterno dei comandi o
presso enti e strutture di terzi”.
Infine il decreto presidenziale n. 140 del
2001 ha rideterminato, con decorrenza primo gennaio 2001, in lire 8100 lorde, il compenso giornaliero.
Come si evince dalle norme riportate, l’indennità in parola, ha avuto
all’origine l’evidente finalità di compensare le situazioni di disagio psichico e fisico che il personale (anche dei carabinieri) e chiamato ad affrontare i rischi connessi alle attività lavorative espletate all’esterno degli uffici dell’apparato burocratico
(cfr. Consiglio di Stato, parere, terza sezione,
28
luglio
1998).
Successivamente però, come visto,
con il decreto n. 254 del 1999 e con
la conseguente estensione dell’indennità in parola anche a tutte le attività svolte “presso enti o strutture di terzi” è mutata l’originaria natura dell’indennità.
Più esattamente alla luce del trat-
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teggiato (e attuale) assetto normativo,
il Collegio ritiene che oggi ai fini della
spettanza dell’indennità in questione
possono ritenersi sufficienti i seguenti requisiti: a) che si tratti di servizio svolto all’esterno e cioè non all’interno della struttura di appartenenza quali comando, compagnia,
tendenza, stazione, nucleo, (a decorrere dall’entrata in vigore del decreto
presidenziale n. 254/99 anche il servizio esterno svolto preso uffici o enti di
terzi); b) che si tratti di servizi organizzati in turni coincidenti con l’orario obbligatorio giornaliero (a decorrere dall’entrata in vigore del decreto presidenziale n. 164/2002 i turni di durato inferiore alle tre ore; c) che si tratti di attività espletate in base a formali ordini
di servizio (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. I bis
19.1.2004 n. 2058).
Tanto chiarito non possono esserci
dubbi, che a tutti i ricorrenti, dalla data
di entrata in vigore del decreto presidenziale 16 marzo 1999 n. 254, spetti l’indennità di cui è causa.
Ed invero nessun dubbio può
sussistere sul fatto che il servizio
venga svolto all’esterno presso enti
terzi, che il servizio stesso sia organizzato in turni e che l’attività sia
disciplinata da formali ordini di servizio.
Un solo cenno sul primo requisito (in
replica alle difese dell’Amministrazione) per rilevare che la circostanza (pacifica) secondo cui la Sezione di polizia giudiziaria è coordinata dall’ufficiale di grado più elevato, non
può assolutamente portare a ritenere che la Sezione stessa, costituisca la struttura di appartenenza
del carabiniere distaccato (e quindi
non possa ipotizzasi un servizio
esterno).
Per quanto concerne la quantificazione dei compensi il Collegio ritiene di
soprassedere alla richiesta istruttoria
anche perché verrebbero differiti notevolmente i tempi di definizione della
causa e quindi ritiene di limitarsi a riconoscere il diritto dei ricorrenti a vedersi corrisposta la suddetta indennità dal primo luglio 1999.
L’Amministrazione dovrà pertanto
verificare se in concreto siano stati effettivamente espletati i turni giornalieri rivendicati e conseguentemente dovrà corrispondere ai ricorrenti l’indennità rivendicata, rivalutata come per legge.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale
per il Veneto, prima sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in
epigrafe, respinta ogni altra domanda
o eccezione, lo accoglie e conseguentemente dichiara il diritto dei ricorrenti alla corresponsione dell’indennità di cui all’art. 12, D.P.R. n. 147
del 1990, rivalutata come per legge.
Così deciso in Venezia, addì 29
marzo 2007.
Giornale
Militari
Il nuovo
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Legislazione
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N. 5 ¥MAGGIO 2009 • 13
R E G O L A M E N T O E M A N AT O C O N I L D P R N . 3 7 / 2 0 0 8
URANIO IMPOVERITO
AL VIA I RISARCIMENTI
Malattie causate dall’esposizione di nano particelle di uranio impoverito e plutonio contratte da militari in missioni all’estero
(Decreto del Presidente della Repubblica 3.3.2009 n. 37 Con la pubblicazione del Decreto del Presidente della Repubblica numero 39 del 3.3.2009 i
militari che hanno partecipato a missioni internazionali di pace e aiuto umanitario e che hanno
contratto patologie derivanti dalla continua esposizione alle nano-particelle di metalli pesanti (particolato ultra fine da aggregati di natura atomica) contenenti elementi metallici con alta massa atomica tra i quali il mercurio, il cadmio, l’arsenico, il cromo, il tallio, il piombo, il rame, lo zinco oltre
ai c.d. Metalli di transizione (metalli che comprendono sia l’uranio che il plutonio) potranno avanzare la domanda per il riconoscimento della causa di servizio e di risarcimento con l’equo indennizzo.
Il Decreto 39/2009 disciplina termini e modalità circa il riconoscimento di queste patologie e
definisce quali siano le procedure amministrative e le competenze medico legali da adottare nei
casi previsti dall’articolo 1, comma c del Decreto.
I beneficiari che rientrano nell’elargizione prevista sono individuati tra il personale militare e civile italiano in forza nelle missioni estere, il personale militare e civile impiegato nei poligoni di
tiro e stoccaggio di munizionamenti, i cittadini italiani impiegati nella cooperazione o nelle O.N.G.
In ambito di programmi aventi luogo nei teatri di conflitto, i cittadini italiani aventi residenza adiacente (nel raggio di 1,5 km. Dalla base) a basi militari italiane ove è depositato o stoccato munizionamento pesante, i familiari superstiti nelle persone del coniuge, il convivente, i figli superstiti ovvero i fratelli conviventi risultanti a carico nel caso in cui questi ultimi risultino gli unici superstiti.
Nel caso in cui sia stata accertata la causa di servizio la commissione medica competente dovrà specificare il grado di invalidità riconosciuto secondo quanto indicato dalla tabella allegata al
Decreto 39.
Il massimo risarcimento erogato nel caso in cui si determini un riconoscimento del 100% non
potrà essere superiore a .000 euro. Per invalidità riconosciute in misura inferiore si procederà all’indennizzo calcolando 2.000 euro a punto percentuale.
Le domande devono essere presentate, a pena di decadenza secondo i termini indicati nell’articolo 3 del Decreto che fissa il termine in 6 mesi dall’entrata in vigore del Decreto 39 (riferendosi
presumibilmente a fatti pregressi). Per gli eventi dannosi (patologie contratte a causa dei metalli
di cui all’articolo 1) verificatisi successivamente all’entrata in vigore del presente decreto il termine viene fissato entro i 6 mesi successivi e comunque non oltre il 31.12.2010.
Decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 2009 n. 37
Regolamento per la disciplina dei termini e delle modalità
di riconoscimento di particolari infermità da cause di servizio
per il personale impiegato nelle missioni militari all’estero,
nei conflitti e nelle basi militari
nazionali, a norma dell’articolo
2, commi 78 e 79, della legge
24 dicembre , n. 244.
(09G0045) www.laprevidenza.it, laprevidenza.it, leggi, sentenze, circolari, pensioni, sanità, tribunale, avvocati, cassazione, previdenza, lavoro, legale, inps, inail, inpdap, ipsema,
ipost, inarcassa, fondo fonte,
cassa forense, enpam, enpas,
inadel, calcoli pensione,
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, si intendono:
a) per missioni militari all’estero: le missioni, quali che ne
siano gli scopi, svolte al di fuori del territorio nazionale, autorizzate dall’autorità gerarchicamente o funzionalmente sopra ordinata al ;
b) per teatro di conflitto:
l’area al di fuori del territorio nazionale ove, a seguito di eventi conflittuali, e’ stato o e’ ancora presente personale delle
Forze armate e delle Forze di
polizia italiane nel quadro del-
le missioni internazionali di
pace e di aiuto umanitario;
c) per nano-particelle di metalli pesanti: un particolato ultrafine formato da aggregati
atomici o molecolari con un diametro compreso, indicativamente, tra 2 e 200 nm., contenente elementi chimici metallici con alta massa atomica ed
elevata densità (indicativamente > 4000 Kg/m3), quali il
mercurio (Hg), il cadmio (Cd),
l’arsenico (As), il cromo (Cr), il
tallio (Tl), il piombo (Pb), il
rame (Cu) e lo zinco (Zn), ed
anche i metalli di transizione
quali i lantanoidi e gli attinoidi
(tra questi uranio e plutonio).
Art. 2.
Principi generali e ambito
di applicazione
1. In attuazione dell’articolo
2, commi 78 e 79, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, ai
soggetti indicati al comma 2,
che abbiano contratto menomazioni all’integrità psicofisica
permanentemente invalidanti
o a cui e’ conseguito il decesso, delle quali l’esposizione e
l’utilizzo di proiettili all’uranio
impoverito e la dispersione nell’ambiente di nano-particelle di
minerali pesanti prodotte da
esplosione di materiale bellico
abbiano costituito la causa ov-
vero la concausa efficiente e
determinante, e’ corrisposta
l’elargizione di cui all’articolo 5,
commi 1 e 5 della legge 3
agosto 2004, n. 206.
2. I soggetti beneficiari dell’elargizione di cui al comma 1
sono:
a) il personale militare e civile italiano impiegato nelle
missioni militari all’estero;
b) il personale militare e civile
italiano impiegato nei poligoni di
tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti;
c) il personale militare e civile
italiano impiegato nei teatri di
conflitto e nelle aree di cui alle
lettere a) e b);
d) i cittadini italiani operanti
nei settori della cooperazione
ovvero impiegati da organizzazioni non governative nell’ambito di programmi aventi
luogo nei teatri di conflitto e nelle aree di cui alle lettere a) e b);
e) i cittadini italiani residenti
nelle zone adiacenti alle basi
militari sul territorio nazionale
presso le quali e’ conservato
munizionamento pesante o
esplosivo e nelle aree di cui alla
lettera b). Per zone adiacenti si
intendono quelle rientranti nella fascia di territorio della larghezza di un 1,5 km, circostante al perimetro delle basi
militari o delle aree di cui alla let-
tera b);
f) il coniuge, il convivente e
i figli superstiti dei soggetti di cui
alle lettere a), b), c), d) ed e) ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, in caso di decesso a seguito delle patologie di cui all’articolo 2, comma 78, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. L’elargizione di cui al comma 1 e’ corrisposta ai beneficiari
secondo i termini e le modalità
di cui agli articoli 3, 4 e 5, con
riferimento ad eventi verificatisi dal 1° gennaio 1961 ed entro i termini di cui all’articolo 3,
comma 2, sul territorio nazionale e all’estero.
Art. 3.
Procedure
1. Il Ministero della difesa
provvede all’attribuzione dell’elargizione di cui all’articolo 2
ai soggetti colpiti dalle infermità o patologie previste dal presente regolamento, ovvero ai
superstiti aventi diritto.
2. Per il conferimento dell’elargizione, gli interessati presentano domanda al Ministero
della difesa, Direzione generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva, di seguito denominata: «Direzione
generale», entro il termine perentorio di sei mesi successivi
dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento. Per gli
eventi dannosi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento la domanda deve
essere presentata entro i sei
mesi successivi e comunque
non oltre il 31 dicembre 2010.
3. Nel caso di cittadini italiani non residenti in Italia o temporaneamente domiciliati all’estero, la domanda e’ inoltrata per il tramite dell’Ufficio consolare del luogo di residenza
dell’interessato che provvede a
trasmetterla con la documentazione occorrente alla Direzione generale.
4. Per i dipendenti pubblici le
Amministrazioni di appartenenza possono procedere d’ufficio, trasmettendo la relativa documentazione alla Direzione
generale, entro i termini di cui
al comma 1.
5. La Direzione generale
procede all’istruttoria ed alla definizione delle singole posizioni dei beneficiari, con riguardo
alla situazione in essere dei superstiti aventi diritto, secondo
l’ordine cronologico di accadimento degli eventi, a comin-
ciare dal piu’ remoto nel tempo,
che hanno costituito la causa
ovvero la concausa efficiente e
determinante delle infermità o
patologie tumorali. In base ai
predetti criteri e secondo le
modalità di cui agli articoli 4 e 5,
viene predisposta una graduatoria unica dei beneficiari che
viene aggiornata alle date del
31 marzo, 31 luglio e del 31 dicembre 2010, in relazione alla
definizione delle ulteriori posizioni.
Art. 4.
Corresponsione dell’elargizione
1. L’elargizione di cui all’articolo 2, comma 1, e’ corrisposta ai soggetti di cui allo stesso articolo 2, comma 2, fino ad
esaurimento delle risorse disponibili, secondo un piano di
riparto che tenga conto del numero dei beneficiari inseriti nella graduatoria di cui all’articolo
3, qualora gli stessi non abbiano già beneficiato, per la medesima percentuale di invalidità, del corrispondente beneficio
previsto dalle leggi citate all’articolo 2, commi 79 e 105, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, dall’articolo 1, commi 562,
563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dall’articolo 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito,
con modificazioni, dalla legge
29 novembre 2007, n. 222.
Nel caso in cui venga accertata ai sensi del presente regolamento, una percentuale di invalidità maggiore rispetto a
quella già riconosciuta ai sensi delle citate norme, la stessa
elargizione e’ determinata per
la differenza e la differenza e’ inserita nel piano di riparto.
2. Ai fini del rispetto del divieto di cumulo di cui al comma
1, la Direzione generale si puo’
avvalere della graduatoria di cui
all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243.
3. In ogni caso, la misura pro
capite dell’elargizione in favore
degli invalidi e dei superstiti
aventi titolo non puo’ superare
l’importo massimo della speciale elargizione in favore degli
invalidi, come disciplinata dall’articolo 5, commi 1 e 5, della
legge 3 agosto 2004, n. 206.
4. L’importo dell’elargizione
corrisposta secondo il piano di
riparto di cui al comma 1 e’ por-
segue a pag. 15
14 • N.
5 ¥MAGGIO 2009
segue da pag. 14
tato in detrazione fino alla concorrenza dello stesso beneficio
eventualmente spettante ai
sensi delle norme di cui allo
stesso comma 1, come perequato per le vittime del dovere
e gli equiparati dall’articolo 34
del citato decreto-legge n. 159
del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del
2007.
Art. 5.
Criteri per la determinazione dell’invalidità permanente
1. Per l’accertamento delle
percentuali di invalidità si procede secondo i seguenti criteri e modalità:
a) la percentuale d’invalidità
permanente (IP), riferita alla
capacità lavorativa, e’ attribuita scegliendo il valore piu’ favorevole tra quello determinato in base alle tabelle per i gradi di invalidità e relative modalità d’uso approvate, in conformità all’articolo 3, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n.
407, con il decreto del Ministro
della sanità 5 febbraio 1992 e
successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
47 del 26 febbraio 1992, e il valore determinato in base alle tabelle A, B, E ed F1 annesse al
decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978,
n. 915, e successive modificazioni, e relativi criteri applicativi. Alla classifica di cui alle categorie della tabella A e della tabella B sono equiparate le fasce
percentuali d’invalidità permanente, riferite alla capacità lavorativa, secondo le corrispondenze indicate nella tabella
in allegato 1. Alle invalidità o
mutilazioni di prima categoria
della tabella A che risultino
contemplate anche nella tabella E corrisponde una invalidità permanente non inferiore al
cento per cento;
b) la percentuale del danno
biologico (DB) e’ determinata in
base alle tabelle delle menomazioni e relativi criteri applicativi di cui agli articoli 138,
comma 1, e 139, comma 4, del
decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, e successive
modificazioni;
c) la determinazione della
percentuale del danno morale
(DM) viene effettuata, caso per
caso, tenendo conto della entità della sofferenza e del turbamento dello stato d’animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi e in
rapporto all’evento dannoso,
in una misura fino a un massimo di due terzi del valore percentuale del danno biologico;
d) la percentuale di invalidità
complessiva (IC), che in ogni
caso non puo’ superare la misura del cento per cento, e’
Legislazione
URANIO
IMPOVERITO
■
data dalla somma delle percentuali del danno biologico,
del danno morale e del valore,
se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidità riferita alla capacità lavorativa e la percentuale del
danno biologico: IC= DB+DM+
(IP-DB).
2. Fino alla data di predisposizione delle tabelle di menomazione di cui agli articoli
138, comma 1, e 139, comma
4, del citato decreto legislativo
n. 209 del 2005, la percentuale del danno biologico e’ determinata in base alla tabella delle menomazioni e relativi criteri applicativi, approvata con
decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale 12 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000, e successive modificazioni. La percentuale del
danno biologico, cosi’ determinata, puo’ essere aumentata, ai
sensi degli articoli 138, comma
3, e 139, comma 3, del decreto legislativo n. 209 del 2005, da
parte dei competenti organismi
sanitari di cui all’articolo 6, comma 3, del presente regolamento.
Art. 6.
Riconoscimento delle infermità o patologie tumorali
1. L’accertamento della dipendenza da causa di servizio
per i fattori e le circostanze indicate all’articolo 2, comma 1,
delle infermità o patologie tumorali permanentemente invalidanti, ovvero a cui consegua
il decesso nei casi previsti dall’articolo 2, comma 78, della legge n. 244 del 2007, e’ effettuato secondo le procedure di cui
al decreto del Presidente della
Repubblica 29 ottobre 2001, n.
461.
2. La Direzione generale
provvede a ricevere le domande dei soggetti non dipendenti pubblici per l’attribuzione dell’elargizione di cui al presente
regolamento. La stessa Direzione generale cura l’istruttoria
delle domande, accertando
presso le Forze armate o le Forze di polizia, ad ordinamento
militare o civile, le circostanze
di tempo e di luogo indicate dall’interessato, e redige un dettagliato rapporto avendo cura di
far risultare se siano in corso
procedimenti da parte dell’autorità giudiziaria.
3. Le Commissioni mediche ospedaliere di cui all’articolo
165, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092, nella composizione e
con le modalità previste dall’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29
ottobre 2001, n. 461, esprimono il giudizio sanitario sulla
percentualizzazione dell’invalidità.
4. Le infermità si considerano dipendenti da causa di servizio quando ricorrano le condizioni previste dall’articolo 2,
comma 1.
5. Il Comitato di verifica per
le cause di servizio di cui all’articolo 10 del decreto del
Presidente della Repubblica
29 ottobre 2001, n. 461, entro
trenta giorni dal ricevimento
degli atti, accerta la dipendenza da causa di servizio secondo quanto previsto dal comma
4 e si pronuncia con parere da
comunicare all’amministrazione entro quindici giorni.
6. Il parere di cui al comma
5 e’ motivato, con particolare riferimento alla ricorrenza dei
requisiti previsti dal comma 4,
ed e’ firmato dal presidente e
dal segretario del Comitato.
■
7. Nell’esame delle pratiche
in cui le infermità non risultino
ancora riconosciute dipendenti da causa di servizio, oltre al
parere di cui all’articolo 11 del
decreto del Presidente della
Repubblica 29 ottobre 2001, n.
461, il Comitato esprime contestualmente anche il parere
motivato di cui al comma 6.
8. Per l’esame delle pratiche
finalizzate alla concessione dei
benefici di cui al presente regolamento, il Comitato e’ integrato, di volta in volta, da un ufficiale superiore o da un funzionario scelti tra esperti della
materia delle Forze armate o
del Ministero dell’interno.
9. Sulle domande per le quali vengono accertati i requisiti
previsti dall’articolo 2, comma
78, della legge n. 244 del 2007,
per i dipendenti del Ministero della difesa la Direzione generale
adotta il provvedimento di riconoscimento della dipendenza da
causa di servizio nei confronti del
personale italiano impiegato
nelle missioni militari all’estero,
nei poligoni di tiro e nei siti in cui
vengono stoccati munizionamenti, che abbiano contratto infermità o patologie tumorali connesse all’esposizione o all’utilizzo di proiettili all’uranio impoverito e alla dispersione nell’ambiente di nano-particelle di
minerali pesanti prodotti dalle
esplosioni di materiale bellico.
Giornale
Militari
Il nuovo
dei
Per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, la Direzione generale provvede alla trasmissione degli atti alle amministrazioni competenti ai fini dell’adozione del provvedimento
per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio
da parte della stessa, propedeutico alla definizione della
posizione del soggetto ai sensi
dell’articolo 3, comma 5.
Per i soggetti non dipendenti pubblici la Direzione generale, in conformità al giudizio
espresso dalle Commissioni
mediche ospedaliere, nonche’ al
parere del Comitato di verifica
di cui ai commi 3 e 5, adotta il
provvedimento di attribuzione
del beneficio e ne cura la liquidazione.
Art. 7.
Disposizioni particolari
1. L’autorizzazione di spesa
di cui all’articolo 2, comma 78,
della legge n. 244 del 2007,
puo’ essere utilizzata, fino all’importo massimo complessivo di tre milioni di euro, per l’effettuazione degli accertamenti
sanitari e di carattere ambientale strumentali al riconoscimento della causa di servizio e
all’attribuzione dell’elargizione
prevista dal presente regolamento.
Art. 8.
Clausola di salvaguardia
1. Il Ministero della difesa, di
concerto con i Ministeri dell’interno, dell’economia e delle finanze e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, provvede al monitoraggio degli effetti
derivanti dalle misure del presente regolamento che devono
risultare nei limiti delle risorse
stanziate sul capitolo 1331 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per
il triennio 2008-2010, ai sensi
dell’autorizzazione di spesa di
cui all’articolo 2, comma 78, della legge 24 dicembre 2007, n.
244. Ciò ai fini, nel caso di
eventuali eccedenze di spesa,
dell’adozione delle conseguenti
correzioni del regolamento medesimo per ricondurre la spesa
complessiva entro i predetti limiti.
Il presente decreto, munito
del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e
di farlo osservare.
Allegato 1
(previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera a)
Tabella |
Categoria |
Percentuale invalidità
A|
PRIMA |
100% - 91%
A|
SECONDA |
90% - 81%
A|
TERZA |
80% - 71%
A|
QUARTA |
70% -61%
A|
QUINTA |
60% - 51%
A|
SESTA |
50% - 41%
A|
SETTIMA |
40% - 31%
A|
OTTAVA |
30% - 21%
B|
20% - 11%
LEsperto risponde
CONSULENZE
Giornale
Militari
Il nuovo
dei
■
A CURA DELL’AVV. G. CARTA
Note
caratteristiche
Vorrei sapere se posso
ricorrere gerarchicamente per un’abbassamento
delle note caratteristiche ed al tempo stesso
presentare ricorso al Tar?
Nessuna norma impedisce la contemporanea
presentazione di un ricorso gerarchico e di uno
giurisdizionale avverso il
medesimo procedimento
(tale alternatività è, invece, espressamente prevista per il ricorso straordinario al Capo dello Stato rispetto a quello al
TAR).
Non vedo, però, l’utilità
di una tale scelta difensiva.
Quanto meno, l’autorità gerarchica potrebbe
decidere di non rispondere, visto che è pendente un ricorso al TAR.
Inoltre, vista le minore
durata del procedimento
gerarchico (90 gg) rispetto a quello dinnanzi al
TAR (qualche anno), quest’ultimo dovrebbe essere poi convogliato (con
motivi aggiunti) verso gli
esiti espliciti o impliciti
(silenzio-diniego) del primo.
Insomma, io seguirei
una sola delle due strade,
tenendo presente che avverso l’esito del ricorso
gerarchico è sempre proponibile tanto il ricorso al
TAR che quello al Capo
dello Stato.
Lesioni
personali
Vorrei sapere se il militare caduto in un grave
stato depressivo accertato anche dagli enti sanitari militari preposti, a
seguito di un trasferimento d’autorità , può
denunciare per lesioni
personali e chiedere quindi i danni, chi o coloro
che, tale trasferimento lo
hanno cagionato ed in
qual caso quale sarebbe
l’A.G. da adire .
L’iniziativa giudiziale è
astrattamente percorribile, punendo - l’articolo
582 del codice penale - la
condotta di chi cagiona
ad alcuno una lesione
personale “dalla quale
deriva una malattia nel
corpo o nella mente”.
Ovviamente, sarebbe
competente il giudice penale, per ciò che concerne l’accertamento del reato, e il Giudice civile, per
il risarcimento del danno,
a meno di non costituirsi
parte civile nel processo
penale e chiedere in questa sede il risarcimento.
Avvicinamento
legge 104
Sono un militare in servizio permanente, svolgo servizio presso una
caserma di udine da 10
anni. Mia madre, invalida
al 100/% con laccompagnamento, abita nella
mia stessa abitazione
presso la citta di palermo
con me e mia moglie.
Ho fatto la domanda
per la 104 al mio comando il quale mi ha risposto
informalmente che se in
citta o nelle vicinanze ci
sono altri parenti fino al 3°
grado anche se non sono
conviventi con lei ma che
sono in grado per eta etc.
Di fornire assistenza, io
non ho il diritto ad ottenere il beneficio della legge .
Mi e stato inoltre chiesto di scrivere un elenco
di tutti i parenti fino al 3°
grado che potrebbero essere idonei allassistenza
con tanto di nome cognome data di nascita
occupazione , e in caso di
inidoneita la spiegazione
del perche,e- per ogni
parente -presentare un
atto di notorieta che non
riesco a recuperare vista
la distanza notevole che
ho con gli altri parenti.
Ma tutto questo e lecito per la privacy?
1) Posso fornire al comando detti dati o rischierei di essere oltretutto denunciato dagli
stessi parenti?
2) Possono loro chiedermi questo?
3)Ci sono altre soluzioni che posso adottare?
Preciso che mia madre
ha parenti ma residenti in
citta diverse, ma nessuno
di loro per problemi di distanza, di lavoro, impegni
familiari ,ed impegni vari
, salute rapporti interpersonali si e fatto avanti
per prendersi cura di mia
madre .
Il mio unico fratello residente in un altro paese
che dista 120 km, sposato con 2 figli , non puo accudire mia madre causa
la distanza che ce tra i 2
luoghi.
Nello stesso paese abita anche mio padre,ex
convivente da 28 anni
con mia madre. Mia moglie non lavora e puo
prendersi la responsabilita di accudire mia madre
e prendere la legge 104.
Io, come marito della persona(accompagnatrice)
che prende la legge
104,posso richiedere lavvicinamento?
Lei pone diverse domande, ad alcune delle
quali è possibile rispondere solo conoscendo
meglio la situazione concreta che la riguarda.
Faccio una premessa:
la legge 104/1992 è congegnata in maniera tale
da essere di difficilissima
applicazione nella gran
parte dei casi.
Essa, innanzitutto, presuppone una situazione
di assistenza già in atto.
In altre parole, la legge in
esame tutela il pregresso,
ma non consente - di per
sè - di instaurare una
nuova situazione di assistenza.
Questo è il più grande
limite della normativa in
esame, giacché non consente di fare fronte a situazioni sopravvenute al
servizio e derivanti da
una condizione di grave
handicap aggravatasi nel
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tempo.
Le sue perplessità circa la rappresentazione
ai superiori di dati e notizie concernenti i suoi congiunti, pur essendo comprensibili, non sono però
meritevoli di tutela.
E’ normale prassi, infatti, che l’Amministrazione esamini il carattere
dell’esclusività dell’assistenza. Va però detto
che, secondo i Giudici
amministrativi, non impedisce l’applicazione della
legge 104/1992, la presenza di altri parenti
astrattamente idonei a
farsi carico dell’assistenza.
Infine, non è previsto
da nessuna legge che lei
segua sua moglie quale
incaricata dell’assistenza
a sua madre.
Rappor to
gerarchico
In data 12 gennaio
2009 ho presentato a
mente dell’art. 39 del
RDM una richiesta di rapporto al MINISTRO DELLA DIFESA per tramite
gerarchico e dopo essere stato ascoltato dal Generale Comandante in
data 05 marzo 2009 non
ho più saputo nulla.
Quel che vorrei sapere
è che:
1. Possono fermarla
senza darmi spiegazioni?
2. visto che sono passati oltre i 90 giorni posso considerarlo silenzio/rigetto e presentate
la stessa richiesta di rapporto al Comandante Superiore a quello con cui
ho già colloquiato senza
incorrere in eventuali ripercussioni disciplinari?
3. Oppure cosa per poter parlare prima con tutta la mia scala gerarchica?
effettivamente il procedimento in questione
deve (rectius: dovrebbe)
concludersi in 90 giorni.
In teoria, giusta l’art.
20 della legge n.
241/1990, il silenzio osservato dall’Amministrazione dovrebbe dare luogo alla formazione del silenzio assenso, salvo ritenere che la sua istanza
attenga alla difesa nazionale, ma ne dubito.
N. 4 ¥APRILE 2009• 15
Il vero guaio è che i militari non hanno nemmeno la certezza di vedersi
applicate le leggi che esistono, perché i Giudici
del TAR ne restringono
spesso il già restrittivo
contenuto.
A parte ciò, Lei potrebbe comunque adire il TAR
ed obbligare l’Amministrazione a pronunciarsi
espressamente sulla sua
istanza a conferire con il
Ministro. Tenga presente,
però, che l’Amministrazione sarebbe esclusivamente obbligata a darLe
una risposta espressa,
affermativa o negativa.
L’articolo 39 del RDM,
infatti, non conferisce al
militare un vero e proprio diritto ad essere ricevuto dal Ministro, ma
solo la facoltà di chiedere l’audizione. Inoltre, il
Ministro della difesa può
delegare altra autorità civile o militare a ricevere il
richiedente.
Le consiglio counque il
ricorso al TAR, considerando che - se le cose
stanno come Lei riferisce - il Giudici non potrebbero esimersi dal condannare l’Amministrazione o, meglio, ad accertare l’obbligo di rispondereLe. Senza i risolini dei
superiori che Lei ci rieferisce.
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