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ORDINA - Azienda Speciale per il Porto di Monfalcone
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CAPITANERIA DI PORTO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI MONFALCONE ORDINANZA N° 68/2014 Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Monfalcone: VISTA: la propria ordinanza n. 49/2003 in data 29/10/2003 “vigilanza sull’esercizio di attività in ambito portuale e sul demanio del Compartimento marittimo di Monfalcone” ed in particolare il comma 2 dell’art. 1 “attività soggette all’obbligo di iscrizione nei registri di cui all’art. 68 del Codice della Navigazione”; VISTA: la Circolare Serie I n. 89 titolo “Sicurezza e polizia dei porti – vigilanza costiera” del 23/12/1975 dell’ex Ministero della Marina Mercantile relativa al rilascio e/o al rinnovo della tessera di libero accesso nei porti nazionali; VISTO: il D.M. 08.06.1987 del 08/06/1987 dell’ex Ministero della Marina Mercantile “regolamentazione dell’accesso al Ministero, nelle zone portuali ed aree demaniali marittime; RITENUTO OPPORTUNO: prevedere un elenco descrittivo delle attività esercitate all’interno del porto e in generale nell’ambito del demanio marittimo da sottoporre alla vigilanza del Comandante del porto; ORDINA Art. 1 L’art. 1 dell’ordinanza n. 49/2003 in data 29/10/2003 della Capitaneria di porto di Monfalcone “vigilanza sull’esercizio di attività in ambito portuale e sul demanio marittimo del Compartimento marittimo di Monfalcone” è integralmente modificato come segue: Art. 1 Applicabilità Tutti coloro che esercitano un’attività a carattere continuativo nell’ambito dei porti così come meglio di seguito specificato ed in genere sul demanio del Compartimento marittimo di Monfalcone sono sottoposti, ai sensi del secondo comma dell’art. 68 C.N., all’iscrizione in apposito registro tenuto dalla Capitaneria di Porto di Monfalcone. Quanto sopra non manleva gli interessati dall’osservanza di tutte le altre prescrizioni di legge connesse con l’attività svolta, compreso l’eventuale obbligo di richiedere ed ottenere ogni autorizzazione e/o permesso richiesti dalla normativa in vigore. Elenco A – attività portuali soggette all’obbligo dell’iscrizione: 1. Fornitura e movimentazione provviste di bordo; 2. Manutenzione e riparazione di navi e loro parti; 3. Installazione, manutenzione e riparazione di macchinari e strumenti di bordo nonché installazione, manutenzione e riparazione di apparati idraulici, elettrici, elettronici, informatici e telematici di bordo; 4. Fornitura e manutenzione di impianti antincendio e di salvataggio di bordo; 5. Controllo carene, ispezioni e riparazioni subacquee di navi e galleggianti nonché lavori subacquei in genere; 6. Consulente chimico di porto; 7. Servizio di vigilanza per la prevenzione e l’estinzione degli incendi; 8. Ritiro rifiuti delle navi e dei residui del carico; 9. Guardiania e vigilanza privata; 10. Attività di fotografia e di riprese televisive se svolta con carattere di continuità; 11. Disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e fumigazione in aree portuali ed a bordo di navi; 12. Bunkeraggio via terra a mezzo autobotte; 13. Manutenzione e riparazione dei mezzi autorizzati ad operare in ambito portuale ex art. 16 l. 84/94; 14. Trasporto di merci su strada per conto proprio o conto terzi non occasionali; 15. Altre attività di volta in volta individuate dalla Capitaneria di porto di Monfalcone. Elenco B – attività portuali non soggette all’obbligo dell’iscrizione: 1. Servizio di pilotaggio, rimorchio, ormeggio, bunkeraggio via mare, battellaggio, palombari e sommozzatori; 2. Appalti di lavori, servizi e forniture per conto dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche da svolgersi in ambito portuale; 3. Attività svolte dai Concessionari demaniali marittimi limitatamente all’oggetto della concessione; 4. Servizio municipale di raccolta rifiuti; 5. Attività professionali non specialistiche svolte nell’ambito di concessioni demaniali marittime; 6. Operazioni, servizi portuali e fornitura di lavoro temporaneo (artt. 16 e 17 l. 84/94); 7. Servizi di interesse generale (D.M. 14 novembre 1994); 8. Attività professionali svolte dai soggetti in possesso della tessera di libero accesso ai porti nazionali di cui agli artt. 4 e 5 del DM 08.06.1987; 9. Attività di raccolta di oli esausti, batterie esauste ed altri rifiuti esplicata da consorzi obbligatori; 10. Attività di Agenti raccomandatari marittimi, di Spedizionieri, di Mediatori marittimi, di Ispettori e Periti dei registri di classificazione navale e altre attività di perizia e consulenza per cui è previsto il possesso di specifica tessera di abilitazione professionale ovvero le medesime attività esercitate dal personale dipendente; 11. Compensazione di bussole magnetiche; 12. Attività di manutenzione dei beni immobili, impianti ed arredi portuali, affidate da concessionari demaniali ovvero da Amministrazioni pubbliche; 13. Servizio taxi ovvero di fornitura noleggio autovettura con conducente; 14. Servizio di consegna a mezzo corriere espresso, di consegna materiale di facile consumo, di attività ispettiva relativa ad audit di qualità a favore delle imprese ex art 16 l. 84/94 inclusa l’attività assicurativa, di consulenza, di rappresentanza, di effettuazione preventivi e similari; 15. Attività soggette a specifica disciplina legislativa o regolamentare ai sensi del Codice della Navigazione o di altra norma speciale o regolamentare che gli consenta l’esercizio dell’attività; 16. Altre attività di volta in volta individuate dalla Capitaneria di porto di Monfalcone. Art. 2 Gli elenchi di cui al precedente art. 1 saranno annualmente aggiornati in occasione dell’attività di cui all’art. 4 della prefata ordinanza a cura della Capitaneria di porto di Monfalcone. A tal proposito chiunque intende esercitare un’attività nell’ambito dei porti ed in genere sul demanio del Compartimento marittimo di Monfalcone non soggetta all’obbligo di iscrizione nei registri ex art. 68 CdN come previsto dall’art. 1 – elenco A tantomeno esclusa da quelle in elenco B, ne assicura idonea comunicazione preventiva al tenutario dei registri mediante l’inoltro dell’all. 6 debitamente compilato. Tale informazione dovrà pervenire con un anticipo pari ad almeno 24 ore rispetto alla prevista data di inizio lavori e comunque in occasione di giornate feriali in modo da garantirne la trattazione. Art. 3 Al fine di assicurare la vigilanza territoriale a cura degli Enti preposti, copia dei documenti attestanti l’iscrizione nel registri di cui sopra come rilasciati dalla Capitaneria di porto di Monfalcone dovrà essere sempre disponibile ed al seguito del soggetto intento nell’espletamento della propria attività. Art. 4 La presente ordinanza entra in vigore 15 (quindici) giorni dopo la data della sua pubblicazione, è inserita nella raccolta ufficiale delle ordinanze della Capitaneria di porto di Monfalcone ed è disponibile per la consultazione sul sito istituzionale www.guardiacostiera.it/monfalcone sezione ordinanze. Monfalcone, lì 07/11/2014 IL COMANDANTE C.F. (CP) Pasquale DI GIOIA (firmato elettronicamente)