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ORDINA - Azienda Speciale per il Porto di Monfalcone

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ORDINA - Azienda Speciale per il Porto di Monfalcone
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI
MONFALCONE
ORDINANZA N° 68/2014
Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante
del Porto di Monfalcone:
VISTA:
la propria ordinanza n. 49/2003 in data 29/10/2003 “vigilanza sull’esercizio di
attività in ambito portuale e sul demanio del Compartimento marittimo di
Monfalcone” ed in particolare il comma 2 dell’art. 1 “attività soggette
all’obbligo di iscrizione nei registri di cui all’art. 68 del Codice della
Navigazione”;
VISTA:
la Circolare Serie I n. 89 titolo “Sicurezza e polizia dei porti – vigilanza
costiera” del 23/12/1975 dell’ex Ministero della Marina Mercantile relativa al
rilascio e/o al rinnovo della tessera di libero accesso nei porti nazionali;
VISTO:
il D.M. 08.06.1987 del 08/06/1987 dell’ex Ministero della Marina Mercantile
“regolamentazione dell’accesso al Ministero, nelle zone portuali ed aree
demaniali marittime;
RITENUTO OPPORTUNO:
prevedere un elenco descrittivo delle attività esercitate
all’interno del porto e in generale nell’ambito del demanio marittimo da
sottoporre alla vigilanza del Comandante del porto;
ORDINA
Art. 1
L’art. 1 dell’ordinanza n. 49/2003 in data 29/10/2003 della Capitaneria di porto di
Monfalcone “vigilanza sull’esercizio di attività in ambito portuale e sul demanio marittimo
del Compartimento marittimo di Monfalcone” è integralmente modificato come segue:
Art. 1 Applicabilità
Tutti coloro che esercitano un’attività a carattere continuativo nell’ambito dei porti così
come meglio di seguito specificato ed in genere sul demanio del Compartimento marittimo
di Monfalcone sono sottoposti, ai sensi del secondo comma dell’art. 68 C.N., all’iscrizione
in apposito registro tenuto dalla Capitaneria di Porto di Monfalcone. Quanto sopra non
manleva gli interessati dall’osservanza di tutte le altre prescrizioni di legge connesse con
l’attività svolta, compreso l’eventuale obbligo di richiedere ed ottenere ogni autorizzazione
e/o permesso richiesti dalla normativa in vigore.
Elenco A – attività portuali soggette all’obbligo dell’iscrizione:
1. Fornitura e movimentazione provviste di bordo;
2. Manutenzione e riparazione di navi e loro parti;
3. Installazione, manutenzione e riparazione di macchinari e strumenti di bordo
nonché installazione, manutenzione e riparazione di apparati idraulici, elettrici,
elettronici, informatici e telematici di bordo;
4. Fornitura e manutenzione di impianti antincendio e di salvataggio di bordo;
5. Controllo carene, ispezioni e riparazioni subacquee di navi e galleggianti nonché
lavori subacquei in genere;
6. Consulente chimico di porto;
7. Servizio di vigilanza per la prevenzione e l’estinzione degli incendi;
8. Ritiro rifiuti delle navi e dei residui del carico;
9. Guardiania e vigilanza privata;
10. Attività di fotografia e di riprese televisive se svolta con carattere di continuità;
11. Disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e fumigazione in aree portuali ed a
bordo di navi;
12. Bunkeraggio via terra a mezzo autobotte;
13. Manutenzione e riparazione dei mezzi autorizzati ad operare in ambito portuale ex
art. 16 l. 84/94;
14. Trasporto di merci su strada per conto proprio o conto terzi non occasionali;
15. Altre attività di volta in volta individuate dalla Capitaneria di porto di Monfalcone.
Elenco B – attività portuali non soggette all’obbligo dell’iscrizione:
1. Servizio di pilotaggio, rimorchio, ormeggio, bunkeraggio via mare, battellaggio,
palombari e sommozzatori;
2. Appalti di lavori, servizi e forniture per conto dello Stato o di altre Amministrazioni
pubbliche da svolgersi in ambito portuale;
3. Attività svolte dai Concessionari demaniali marittimi limitatamente all’oggetto della
concessione;
4. Servizio municipale di raccolta rifiuti;
5. Attività professionali non specialistiche svolte nell’ambito di concessioni demaniali
marittime;
6. Operazioni, servizi portuali e fornitura di lavoro temporaneo (artt. 16 e 17 l. 84/94);
7. Servizi di interesse generale (D.M. 14 novembre 1994);
8. Attività professionali svolte dai soggetti in possesso della tessera di libero accesso
ai porti nazionali di cui agli artt. 4 e 5 del DM 08.06.1987;
9. Attività di raccolta di oli esausti, batterie esauste ed altri rifiuti esplicata da consorzi
obbligatori;
10. Attività di Agenti raccomandatari marittimi, di Spedizionieri, di Mediatori marittimi, di
Ispettori e Periti dei registri di classificazione navale e altre attività di perizia e
consulenza per cui è previsto il possesso di specifica tessera di abilitazione
professionale ovvero le medesime attività esercitate dal personale dipendente;
11. Compensazione di bussole magnetiche;
12. Attività di manutenzione dei beni immobili, impianti ed arredi portuali, affidate da
concessionari demaniali ovvero da Amministrazioni pubbliche;
13. Servizio taxi ovvero di fornitura noleggio autovettura con conducente;
14. Servizio di consegna a mezzo corriere espresso, di consegna materiale di facile
consumo, di attività ispettiva relativa ad audit di qualità a favore delle imprese ex
art 16 l. 84/94 inclusa l’attività assicurativa, di consulenza, di rappresentanza, di
effettuazione preventivi e similari;
15. Attività soggette a specifica disciplina legislativa o regolamentare ai sensi del
Codice della Navigazione o di altra norma speciale o regolamentare che gli
consenta l’esercizio dell’attività;
16. Altre attività di volta in volta individuate dalla Capitaneria di porto di Monfalcone.
Art. 2
Gli elenchi di cui al precedente art. 1 saranno annualmente aggiornati in occasione
dell’attività di cui all’art. 4 della prefata ordinanza a cura della Capitaneria di porto di
Monfalcone. A tal proposito chiunque intende esercitare un’attività nell’ambito dei porti ed
in genere sul demanio del Compartimento marittimo di Monfalcone non soggetta
all’obbligo di iscrizione nei registri ex art. 68 CdN come previsto dall’art. 1 – elenco A
tantomeno esclusa da quelle in elenco B, ne assicura idonea comunicazione preventiva al
tenutario dei registri mediante l’inoltro dell’all. 6 debitamente compilato. Tale informazione
dovrà pervenire con un anticipo pari ad almeno 24 ore rispetto alla prevista data di inizio
lavori e comunque in occasione di giornate feriali in modo da garantirne la trattazione.
Art. 3
Al fine di assicurare la vigilanza territoriale a cura degli Enti preposti, copia dei documenti
attestanti l’iscrizione nel registri di cui sopra come rilasciati dalla Capitaneria di porto di
Monfalcone dovrà essere sempre disponibile ed al seguito del soggetto intento
nell’espletamento della propria attività.
Art. 4
La presente ordinanza entra in vigore 15 (quindici) giorni dopo la data della sua
pubblicazione, è inserita nella raccolta ufficiale delle ordinanze della Capitaneria di porto di
Monfalcone ed è disponibile per la consultazione sul sito istituzionale
www.guardiacostiera.it/monfalcone sezione ordinanze.
Monfalcone, lì 07/11/2014
IL COMANDANTE
C.F. (CP) Pasquale DI GIOIA
(firmato elettronicamente)
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