Delibera n. 19391 Radiazione del sig. Luigi Ardissone dall`albo
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Delibera n. 19391 Radiazione del sig. Luigi Ardissone dall`albo
Delibera n. 19391 Radiazione del sig. Luigi Ardissone dall’albo unico dei promotori finanziari LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito anche «TUF»); VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007, e successive modificazioni (di seguito anche «Regolamento Intermediari»); VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni; VISTA la propria delibera n. 12386 del 22 febbraio 2000, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei promotori finanziari del sig. Luigi Ardissone, nato ad Asti (AT) il 19 maggio 1975 e residente a […omissis…]; VISTA la propria delibera n. 19028 del 17 settembre 2014, notificata il 9 ottobre 2014, adottata sulla base di fatti che qui si intendono integralmente richiamati, con la quale il sig. Ardissone è stato sospeso in via cautelare dall’esercizio dall’attività di promotore finanziario per sessanta giorni, ai sensi dell’art. 55, comma 1, del TUF; VISTA la delibera dell’Organismo per la tenuta dell’Albo dei promotori finanziari n. 627 del 18 dicembre 2014, con cui il sig. Ardissone è stato cancellato a domanda dal predetto Albo; VISTA le note del 14 maggio e 5 giugno 2014, con cui Azimut Consulenza per Investimenti Sim S.p.A. (si seguito anche solo «Azimut») ha segnalato di aver accertato talune irregolarità poste in essere dal sig. Luigi Ardissone nello svolgimento dell’attività di promotore finanziario, trasmettendo la relativa documentazione comprovativa, nonché ha reso noto di aver receduto dal rapporto di agenzia in essere con il sig. Ardissone con effetto dal 28 maggio 2014; VISTA la richiesta di dati e notizie inviata dalla Divisione Intermediari il 24 luglio 2014 e la successiva nota di riscontro dell’8 agosto 2014, con cui Azimut ha trasmesso ulteriori informazioni e documenti inerenti alle irregolarità emerse a carico dell’ex promotore e precisato di aver «composto, anche mediante transazione novativa» tutti i reclami pervenuti dalla clientela in relazione alle irregolarità poste in essere dal sig. Ardissone; RILEVATO che, sulla base delle informazioni e documenti trasmessi da Azimut, risulta che il sig. Ardissone avrebbe: - distratto somme di pertinenza di un cliente per un ammontare complessivo pari ad oltre due milioni di euro, tramite l’abusiva effettuazione di bonifici a valere sul di lui conto, che sono stati disconosciuti dall’avente diritto; - prodotto rendiconti contenenti false informazioni nei confronti di n. 14 clienti nonché predisposto una lettera, datata 31 maggio 2013 ed apparentemente proveniente dall’Intermediario, recante informazioni false, che è stata disconosciuta dallo stesso Intermediario; 1 - trasmesso ad Azimut operazioni d’investimento mai disposte dai clienti, dei quali avrebbe falsificato la firma; RILEVATO, in particolare, che, con reclamo del 26 maggio 2014 presentato ad Azimut, integrato in data 30 giugno e 18 luglio 2014 con l’invio della documentazione comprovante gli illeciti lamentati, il cliente sig. […omissis…] ha lamentato che il sig. Ardissone avrebbe distratto somme dai rapporti di propria pertinenza (c/c n. […omissis…] e c/c n. […omissis…]) tramite bonifici in favore di persone a lui sconosciute (trattasi di circa 1.700.000,00 euro, distratti in favore del sig. […omissis…]ed 330.500,00 euro, distratti in favore del sig. […omissis…]) e prodotto copia dei seguenti bonifici: Data Importo (in euro) C/c di addebito Beneficiario 17/11/2010 330.500,00 … … 30/12/2010 70.000,00 … … 02/03/2011 65.000,00 … … 14/04/2011 200.000,00 … … 23/06/2011 105.000,00 … … 14/07/2011 70.000,00 … … 09/08/2011 57.000,00 … … 17/10/2011 80.500,00 … … 07/11/2011 45.000,00 … … 22/12/2011 47.000,00 … … 29/12/2011 83.000,00 … ... 03/02/2012 145.000,00 … … 16/05/2012 60.000,00 … … 25/06/2012 175.000,00 … … 24/07/2012 170.000,00 … ... 10/10/2012 20.000,00 … … 05/11/2012 52.000,00 … … 31/12/2012 15.500,00 … … 13/03/2013 85.000,00 … … 03/04/2013 155.000,00 … …. 04/07/2013 12.000,00 … … 2 RILEVATO, inoltre, che il sig. […omissis…] ha trasmesso all’Intermediario una nota, datata 30 aprile 2014 e sottoscritta dal sig. Ardissone, con la quale l’ex promotore ha ammesso le proprie responsabilità nei confronti del cliente e si è impegnato a risarcirlo nell’arco di due anni; CONSIDERATO che, con riguardo ai rapporti intrattenuti con tale cliente, Azimut ha riferito che il sig. Ardissone non ha dato seguito alla richiesta di fornire una relazione dettagliata al riguardo e che avrebbe omesso di relazionare personalmente sui fatti emersi nel corso dell’incontro fissato a tal fine per 16 maggio 2014, presso la sede della Società; CONSIDERATO che, dalle verifiche effettuate da Azimut è emerso, altresì, che il sig. Ardissone ha fornito ai clienti i seguenti falsi rendiconti: Cliente Data rendiconto Controvalore comunicato dal promotore (in euro) … …. 22/01/2014 350.075,00 56.286,75 … … 07/01/2014 2.650.000,73 1.391.605,61 … 15/03/2013 1.796.180,00 1.103.998,04 … … 30/04/2014 4.043.560,00 3.146.663,76 …. 31/03/2014 663.170,05 169.922,81 4.707.363,74 11.053,67 Controvalore ufficiale (in euro) …, …, …. … –… … 08/04/2014 203.869,55 60.520,85 … 11/03/2014 436,953,70 394.499,69 … 07/03/2013 232.515,98 192.684,38 … 02/05/2014 1.895.294,28 1.092.458,47 … 26/02/2014 210.816,72 125.778,69 … 09/05/2014 693.968,30 604.490,16 … 28/03/2014 1.813.895,75 1.697.325,06 … 10/05/2014 12.192.500,00 9.331.574,21 RILEVATO che, con reclamo del 19 maggio 2014 presentato alla Sim, la società […omissis…] ha prodotto un documento apparentemente sottoscritto dalla Direzione Wealth Management di Azimut con il quale si confermavano al cliente seguito dal sig. Ardissone talune vantaggiose condizioni contrattuali per la gestione della liquidità aziendale; a tal riguardo Azimut ha precisato tale 3 documento non è ad essa riferibile e che le condizioni ivi previste non sono conformi a quelle applicate alla clientela; RILEVATO che, con reclamo del 9 giugno 2014 presentato alla Sim, i coniugi sigg.ri […omissis…] e […omissis…], al tempo seguiti dall’ex promotore, hanno disconosciuto i riscatti parziali avvenuti negli anni 2012 – 2014 relativi alla polizza «Lombard» a loro intestata, per i quali hanno rilevato che tutte le firme risultano apocrife, producendo copia dell’ultimo riscatto richiesto in data 6 marzo 2014 per l’importo di 50.000,00 euro; CONSIDERATO che assumono rilievo, ai fini dell’accertamento degli illeciti ascritti, i seguenti documenti trasmessi dall’Intermediario: - reclami presentati, tra gli altri, dai clienti sigg.ri […omissis…], […omissis…], […omissis…] e […omissis…] la relativa documentazione di supporto; - copia della nota, datata 31 maggio 2014, sottoscritta su carta intestata della Sim a nome della Direzione Wealth Management di Azimut, recante indicazioni di condizioni contrattuali riservate a […omissis…], disconosciuta dall’Intermediario; - copia della nota sottoscritta dall’ex promotore ed indirizzata al sig. […omissis…] il 30 aprile 2014, contenente ammissione degli illeciti distrattivi da lui posti in essere; - copie di falsi rendiconti consegnati alla clientela; VISTA la nota del 10 ottobre 2014, notificata all’interessato con effetto dal successivo 16 ottobre 2014, con cui la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Intermediari – Rete Promotori e Consulenti Finanziari ha contestato al sig. Luigi Ardissone la violazione dell’art. 107, comma 1, del regolamento adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, come successivamente modificato ed integrato, per aver: - acquisito, mediante distrazione, la disponibilità di somme e valori di pertinenza di clienti; - elaborato e consegnato ai clienti rendiconti e documenti riportanti informazioni non veritiere; - falsificato la firma dei clienti su modulistica contrattuale; - posto in essere operazioni non autorizzate dai clienti; VISTA la lettera del 12 novembre 2014, con cui il sig. Ardissone ha formulato istanza di audizione personale innanzi all’Ufficio Sanzioni Amministrative e la successiva nota del 3 dicembre 2014, con cui detto Ufficio le ha dato riscontro indicando per il 12 dicembre 2012 la data di svolgimento dell’incombente; VISTA l’istanza di differimento dell’audizione inoltrata dall’istante l’11 dicembre 2014 e la nota del 16 dicembre 2014 inviata dallo stesso mittente, avente ad oggetto l’adesione alla nuova data di svolgimento dell’incombente convenuta con l’Ufficio Sanzioni Amministrative; VISTO il verbale dell’audizione personale del sig. Ardissone, svoltasi presso la sede Consob di Roma il 18 dicembre 2014, nell’ambito della quale l’ex promotore «con riferimento a quanto è oggetto di contestazione, [ha riconosciuto] la conformità al vero di quanto [a lui contestato] dalla 4 Consob e la riferibilità a [a lui] delle lettere in atti, indirizzate ai sigg.ri […omissis…] e […omissis…], [a lui] esibite dai funzionari dell’Autorità, nelle quali [ha ammesso] la [propria] responsabilità per taluni dei fatti ascritti, e delle quali [ha confermato] il contenuto»; RILEVATO che, nell’ambito della predetta audizione, il sig. Ardissone ha altresì dichiarato: - di non essersi «mai appropriato di somme della clientela e/o del sig. […omissis…], del quale [ha] usato somme al solo fine di coprire le perdite di altri clienti da [lui] seguiti o allo scopo di garantire loro i rendimenti che [egli aveva] promesso avrebbero conseguito»; - non si è mai «appropriato di somme del cliente per fini personali»; - non ha mai «contraffatto le sottoscrizioni dei clienti in calce a modulistica bancaria ed in particolare, [non ha mai] falsificato la sottoscrizione del sig. […omissis…] in calce ai moduli di bonifico oggetto di contestazione (che sono stati firmati in bianco dal cliente e da [lui] successivamente compilati)»; - le sottoscrizioni in calce al modulo di riscatto datato 6 marzo 2014 e riferibile ai clienti sigg.ri […omissis…] e […omissis…] richiamato in contestazioni ed a lui esibito, «non sono state da [lui] apposte: per quanto ritenga che dette firme siano apocrife, […] i clienti erano perfettamente al corrente dell’operazione svolta (conforme al loro volere ed eseguita su loro disposizione verbale) e che dalla stessa è derivata la liquidazione di investimenti regolarmente confluiti sul loro conto corrente»; - i «bonifici oggetto di contestazione in uscita dal conto del sig. […omissis…] […] (eccettuato quello del 17 novembre 2010, direttamente eseguito in favore di un [suo] cliente al fine di coprire talune perdite nei suoi investimenti) sono stati tutti eseguiti in favore di un conto cointestato tra [il sig. Ardissone ed un suo] amico e socio in altri affari […] e, da questo rapporto, da [lui] immediatamente versati in favore di alcuni [suoi] clienti i quali avevano registrato perdite o avuto performances inferiori a quanto dagli stessi atteso; - di aver «spesso utilizzato anche ingenti risorse personali per tale fine, allo scopo di conservare taluni importanti clienti al [suo] portafoglio e di non arrestare la notevole crescita professionale e di considerazione nell’utenza che gli ottimi risultati da [lui] ottenuti nel campo della promozione finanziaria mi avevano fino ad allora garantito»; - tale evidenza sarebbe «testimoniata dal [suo] importante portafoglio al tempo che, calcolato anche quanto gestito dai promotori da me supervisionati, era pari a circa 28 milioni di euro per circa 200 clienti»; - esaurite le risorse personali da destinare a tale fine, egli si è quindi «indotto a distrarre somme di pertinenza del sig. […omissis…] […] il quale nutriva amplissima fiducia in [lui] e [immaginava che] non avrebbe agevolmente rilevato discordanze tra le informazioni [da lui fornite] circa lo stato degli investimenti ed i rendiconti della banca, avvedendosi degli ammanchi»; - è «andato avanti in tale modo, fintanto che la situazione è stata rilevata dagli interessati, i quali hanno coinvolto la SIM che ha alfine risolto il rapporto di agenzia in essere»; - quanto al documento di cui al reclamo del 19 maggio 2014 indirizzato a […omissis…], emesso a nome della Direzione Wealth Managment di Azimut, che «lo stesso non reca alcuna firma falsa, in 5 quanto la […] sottoscrizione era la [sua ed egli era] legittimato a tale incombente in accordo con il [suo] inquadramento dirigenziale nella struttura»; - tale documento, tuttavia, conterrebbe «impegni solo apparentemente assunti da Azimut [atteso che egli intendeva] personalmente onorare tali impegni allo scopo di [conservare il cliente] alla Sim ed al [suo] portafoglio»; - di aver risarcito «interamente […omissis…] (di proprietà del sig. […omissis…]) in relazione alla falsa rendicontazione dei suoi investimenti e che, quanto al risarcimento dei danni subiti direttamente dal sig. […omissis…], che ad esso ha proceduto Azimut»; - di non aver avuto «altre richieste di risarcimento danni da parte di altri soggetti coinvolti dalle irregolarità contestate [e di aver] altresì ceduto ad Azimut Sim tutte le [sue] spettanze, per circa 827.000 euro, a titolo di ristoro dei danni arrecati»; VISTI i documenti depositati dal sig. Ardissone nel corso della sua audizione personale, tra cui assumono particolare rilievo: - l’estratto della transazione intervenuta con […omissis…] del 15 aprile 2014; - copia della documentazione relativa al pagamento effettuato in favore al cliente sig. […omissis…] (per circa 16.000 euro); VISTA la relazione per la Commissione del 2 marzo 2015, con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative ha espresso considerazioni conclusive nei termini di seguito richiamati: A) relativamente alla qualificazione dei fatti, che: - sulla base della documentazione complessivamente acquisita agli atti, emergono numerosi e circostanziati elementi che inducono a ritenere accertati taluni degli illeciti ascritti al sig. Luigi Ardissone: induce a tale conclusione quanto emerge dalla documentazione in atti (nell’ambito della quale assume particolare rilievo la dichiarazione ammissiva di responsabilità resa dall’ex promotore al cliente sig. […omissis…]), che è ulteriormente avvalorata dalle dichiarazioni di analogo tenore confessorio rese in sede di audizione personale, laddove il sig. Ardissone ha confermato di essersi appropriato di somme della clientela mediante l’abusiva effettuazione di operazioni dispositive dal conto degli stessi, di aver prodotto false rendicontazioni e di aver redatto un documento, intestato all’Intermediario ed indirizzato ad un cliente, recante false informazioni sulle condizioni contrattuali a questi praticate dalla Sim; - in particolare, stanti le evidenze in atti e le dichiarazioni rese dall’interessato, si ritengono accertate le contestazioni relative: - all’appropriazione, mediante distrazione, di ingenti somme di pertinenza del cliente sig. […omissis…]; - alla produzione e consegna alla clientela di rendiconti e documentazione contrattuale falsa o recante informazioni difformi dal vero; - l’effettuazione di operazioni non autorizzate dai clienti; 6 - la contestazione relativa alla falsificazione della firma della clientela è, invece, da ritenersi superata: infatti, non sussistono elementi ulteriori rispetto alle affermazioni degli interessati atte ad avvalorare l’ipotizzato illecito; - al riguardo, va tenuto conto che il sig. Ardissone, in sede difensiva, ha sostenuto di non aver mai falsificato le sottoscrizioni dei clienti per realizzare le attività distrattive poste in essere ed ha invece affermato di essersi abusivamente avvalso di modulistica d’ordine firmata in bianco dagli aventi diritto; B) relativamente alla sanzione da applicare al caso di specie, il medesimo Ufficio ha proposto, nei confronti del sig. Luigi Ardissone, l’adozione del provvedimento di radiazione dall’Albo unico dei promotori finanziari di cui all’art. 196, comma 1, lett. d), del TUF, posto che: - ai sensi dell’art. 110, comma 1, del Regolamento n. 16190/2007, la Consob irroga le sanzioni di cui all’articolo 196, comma 1, lettere a), b), c) e d), del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob; - ai sensi dell’art. 110, comma 2, lett. a), n. 4, n. 5 e n. 7 del Regolamento n. 16190/2007, la Consob dispone la radiazione dall’Albo unico dei promotori finanziari in caso acquisizione e/o distrazione, anche temporanea, della disponibilità di somme o di valori di pertinenza dell’investitore, di comunicazione o trasmissione al cliente di informazioni o documenti non rispondenti al vero e di perfezionamento di operazioni non autorizzate dall’avente diritto, a valere sui rapporti di pertinenza di quest’ultimo, o comunque al medesimo collegate; - la assai rilevante entità delle disponibilità sottratte, delle quali non vi è evidenza in atti del pieno ristoro da parte del sig. Ardissone, oltre alla modalità fraudolente con cui le condotte illecite sono state attuate, costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l’affidabilità del promotore di cui trattasi nei confronti della clientela nonché dei potenziali investitori; VISTE le note del 27 aprile 2015 e del 9 giugno 2015 con le quali è stata tramessa copia della Relazione con cui l’Ufficio Sanzioni Amministrative ha formulato alla Commissione proposte motivate in merito alla sussistenza della violazione contestata e alla specifica determinazione della sanzione; VISTA la delibera Consob n. 19158 del 29 maggio 2015, recante le “Modifiche al regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 130 dell’8 giugno 2015 ed entrata in vigore il successivo 9 giugno 2015; VISTO, in particolare, l’art. 2, comma 2, della citata delibera n. 19158 del 29 maggio 2015, il quale prevede che, per i procedimenti sanzionatori per i quali la fase istruttoria si è conclusa prima della entrata in vigore della medesima delibera, sono confermate le determinazioni assunte dalla Commissione al fine di consentire ai destinatari delle lettere di contestazione la conoscenza della relazione finale dell'Ufficio Sanzioni Amministrative, comprensiva della parte relativa alla determinazione della sanzione, e l'esercizio delle connesse facoltà difensive; ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate in data 1 giugno 2015 dal Sig. Ardissone; 7 CONSIDERATO che le stesse non presentano sostanziali elementi di novità rispetto a quanto dichiarato dal Sig. Ardissone in sede di audizione personale in data 18 dicembre 2014; RITENUTO, avuto riguardo a tutti gli elementi emersi nel corso dell’istruttoria, di condividere quanto rappresentato dallo stesso Ufficio Sanzioni Amministrative in merito alla qualificazione dei fatti e alla sanzione da applicare nel caso di specie; D E L I B E R A: Il sig. Luigi Ardissone, nato ad Asti (AT) il 19 maggio 1975 e residente […omissis…], è radiato dall’Albo unico dei promotori finanziari. La presente delibera è notificata all’interessato e pubblicata per estratto nel Bollettino della Consob. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alla Corte d’Appello competente per territorio, ex art. 195 TUF, entro 30 giorni dalla data di notifica. 11 settembre 2015 IL PRESIDENTE Giuseppe Vegas 8