Articolo 415 bis cpp - Università degli Studi Guglielmo Marconi
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Articolo 415 bis cpp - Università degli Studi Guglielmo Marconi
Articolo 415 bis c.p.p. Prof. Tonino Di Bona Articolo 415 bis c.p.p. Art. 415-bis introdotto dalla legge 479/99. Avviso all'indagato all indagato della conclusione delle indagini preliminari. preliminari Prima della scadenza del termine previsto per la durata delle indagini preliminari e fissato dal comma 2 dell'articolo 405, anche se prorogato, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare alla persona sottoposta alle indagini e al difensore avviso della conclusione delle indagini preliminari. Termine per la emissione dell’avviso Se Il Pubblico Ministero non deve formulare richiesta di archiviazione, h prima della d ll scadenza d d l termine previsto del dal comma 2 dell'articolo 405 c.p.p. fa notificare l’avviso della conclusione delle indagini preliminari. 1. la notifica deve avvenire entro il termine di cui all’art. 405 c.p.p.? 2. Quale sanzione è prevista se il termini indicato nell’art. 405 c.p.p. è scaduto? L’avviso L’avviso di conclusione delle indagini è atto recettizio con funzione f informativa f e consente all’indagato ll’ d e all difensore, ancora nella fase delle indagini preliminari, di avere una conoscenza ufficiale degli estremi procedimento e del fatto oggetto dello stesso. del L’avviso Tutti gli effetti che la legge ricollega all’avviso decorrono dalla data della notifica, nessuno effetto può essere ricollegato alla emissione ed al deposito in segreteria dell’atto conclusivo delle indagini preliminari. L’avviso La tardività della notifica dell’avviso non è immediatamente sanzionata, sanzionata tanto da far dubitare della sua legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111, terzo comma, della Costituzione, imponendosi per l’imputato, maggiori oneri difensivi a causa della ampiezza del lasso di tempo intercorso tra il momento dell’asserita commissione del reato t e quello ll della d ll tardiva t di notifica tifi d ll’ dell’avviso i di cuii all’art. 415-bis c.p.p.. La corte Costituzionale con Ordinanza n. 23 del 2006 ritenne la questione per come posta inammissibile. L’avviso L’avviso anche se notificato oltre il termine è comunque un presupposto di validità della richiesta di rinvio a giudizio la quale, ai sensi dell’art. 416 c.p.p. così come modificato dall’art. 17 della L. 479/99, è nulla se non è preceduta dall’avviso previsto dall’art. 415 bis c.p.p.. Un atto viziato, anche se non affetto da nullità, costituisce quindi condizione di validità di un successivo atto. Una diversa interpretazione, determinerebbe infatti la paralisi dell’esercizio dell’azione penale che nel nostro ordinamento è obbligatoria secondo quanto contempla l’art. 112 della Carta Costituzionale. Contenuto dell’avviso L'avviso contiene la sommaria enunciazione del fatto per il quale l si procede, d delle d ll norme di d legge l che h si assumono violate, della l'avvertimento data che e la del luogo del documentazione fatto, con relativa alle indagini espletate e` depositata presso la segreteria del pubblico ministero. Contenuto dell’avviso Con la indicazione del contenuto dell’avviso si realizza la seconda d sua funzione f d tutela di l del d l diritto d d difesa, di df l’indagato è messo nella condizione di approntare una difesa tecnica e personale, prima che il PM eserciti l’azione penale. Si attribuisce all’indagato la giusta titolarità di una posizione garantita e si riequilibra la difesa nei confronti della figura del Pubblico Ministero, attraverso il rafforzamento e la anticipazione del diritto al contraddittorio. L’avviso L’avviso deve essere tradotto nella lingua dell’indagato, in ossequio al disposto dell’art. 143 c.p.p e dell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. L’avviso L’avviso deve contenere un addebito preliminare con la sommaria enunciazione del d l fatto f per ill quale l si procede, d delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del reato, in modo tale da consentire alla difesa di conoscere effettivamente gli addebiti e di poter chiedere il compimento di atti di indagine in modo consapevole l e mirato. L’avviso di conclusione delle indagini L’avviso di conclusione delle indagini non ha finalità di contestazione, pertanto la l enunciazione del d l fatto f è sommaria e soltanto finalizzata ad assicurare più efficacemente il diritto alla difesa. La enunciazione del fatto, rappresenta un progetto di imputazione che troverà la sua definitiva formulazione eventualmente nella fase processuale successiva. L’imputazione L’imputazione è certamente una sorta di opera in evoluzione, l mirata attraverso meccanismi progressivi di d correzione ad adeguare la ricostruzione processuale alla effettiva rappresentazione del fatto storico (Cd. Formazione progressiva della accusa). L’imputazione La imputazione ha una triplice funzione: 1. garanzia nei confronti dell’imputato; 2. Estrinsecazione del potere dovere del Pubblico Ministero di esercizio dell’azione penale; 3 limite 3. li i all’esercizio ll’ i i dell’onere d ll’ d ll prova. della Nullità La mancanza di una sommaria enunciazione del fatto per cui si procede d nell’avviso ll’ d conclusione di l d ll indagini delle d è causa di nullità della richiesta di rinvio a giudizio o del decreto di citazione: Si tratta di nullità a regime intermedio e va quindi eccepita o rilevata prima della deliberazione della sentenza di primo grado. Descrizione del fatto La descrizione del fatto nell’avviso non deve necessariamente coincidere con la imputazione definita nella richiesta di rinvio a giudizio o nel decreto di citazione a giudizio. La statuizione non è pacifica. In giurisprudenza la sola mancanza fisica dell’avviso e della sua notifica sono causa di nullità non anche la enunciazione di una contestazione in termini diversi. (cass. 18.7.2007 114059). n. 28548 e cass. 10.3.2004 n. La giurisprudenza La posizione della giurisprudenza è motivata: 1 dalla 1. d ll diversità di ità del d l tenore t t t l nell’avviso testuale, ll’ i è richiesta i hi t la enunciazione del fatto in modo sommario negli atti propulsivi della azione penale si richiede la contestazione del fatto in termini chiari e precisi (cfr. art. 417 lett. b e 552 lett. c); 2. dalla funzione solo informativa riconosciuto all’avviso di cui all’art. 415 bis c.p.p.. Dottrina In dottrina si ritiene che la sommaria enunciazione del fatto di cui all’art. 415 bis c.p.p. va definita una imputazione provvisoria condizionata, nel senso che può essere modificata unicamente per effetto delle acquisizioni acqu s o investigative est gat e so sollecitate ec tate da dall’indagato. dagato Imputazione definitiva Se il fatto riportato nella imputazione definitiva è assolutamente l d diverso d quello da ll enunciato nell’avviso ll’ d di cui all’art. 415 bis c.p. certamente per esso non può dirsi soddisfatta la funzione informativa, funzione che deve viceversa ritenersi assolta qualora il divario sia modesto e la imputazione definitiva costituisca specificazione f d ll enunciazione sommaria contenuta della nell’avviso citato. La data La mancanza della data della commissione del fatto non è causa di d nullità ll à dell’avviso d ll’ d conclusione di l d ll delle indagini laddove l’epoca dal fatto contestato sia inequivocabilmente desumibile da atti di cui l’imputato ha avuto piena contezza. L’avviso L'avviso contiene altresì l'avvertimento che l'indagato ha f facoltà, l à entro ill termine di d venti giorni, di d presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, nonchè di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere h d d essere sottoposto ad di d interrogatorio. Se l'indagato chiede di essere sottoposto ad interrogatorio il pubblico ministero deve procedervi. Nuove indagini Quando il pubblico ministero, a seguito delle richieste d ll' d dell'indagato, d dispone nuove indagini, d queste devono d essere compiute entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. Il termine può essere prorogato dal giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, per una sola volta e per non più di sessanta giorni. Dichiarazioni, interrogatorio, nuovi atti di indagine Le dichiarazioni rilasciate dall'indagato, l'interrogatorio del medesimo ed i nuovi atti di indagine del pubblico ministero, previsti dai commi 3 e 4, sono utilizzabili se compiuti entro il termine stabilito dal comma 4, ancorchè sia decorso il termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice per l'esercizio dell'azione penale o per la richiesta di archiviazione. Avviso di conclusione dell’indagini L’avviso di conclusione della indagini avendo finalità meramente informative f e non anche h di d contestazione non ha efficacia interruttiva della prescrizione del reato. L’avviso infatti non è compreso nella categoria di atti di cui all’art. 160 co. 2 c.p. i quali costituiscono un numero chiuso e sono in suscettibili di ampliamento per via interpretativa (Cass. Sez. Un. 22.2.2007 n. 21833). Avviso di conclusione dell’indagini L’avviso di conclusioni delle indagini è richiesto unicamente per lo l sviluppo l ordinario d d l procedimento, del d ove invece ill procedimento segua forme differenziate o speciali l’avviso non è richiesto. Copyright AVVISO - Ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2004 n. 128, le opere presenti su questo sito hanno assolto lt glili obblighi bbli hi derivanti d i ti dalla d ll normativa ti sull diritto di itt d'autore d' t e suii diritti di itti connessi. i Tutti T tti i contenuti sono proprietà letteraria riservata e protetti dal diritto di autore della Università degli Studi Guglielmo Marconi. Si ricorda che il materiale didattico fornito è per uso personale degli studenti, al solo scopo didattico. Per ogni diverso utilizzo saranno applicate le sanzioni previste dalla legge 22 aprile 1941, n. 633. Copyright©UNIMARCONI