...

Articolo 415 bis cpp - Università degli Studi Guglielmo Marconi

by user

on
Category: Documents
8

views

Report

Comments

Transcript

Articolo 415 bis cpp - Università degli Studi Guglielmo Marconi
Articolo 415 bis c.p.p.
Prof. Tonino Di Bona
Articolo 415 bis c.p.p.
Art. 415-bis introdotto dalla legge 479/99. Avviso
all'indagato
all
indagato della conclusione delle indagini preliminari.
preliminari
Prima della scadenza del termine previsto per la durata delle
indagini preliminari e fissato dal comma 2 dell'articolo
405, anche se prorogato, il pubblico ministero, se non
deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli
articoli 408 e 411, fa notificare alla persona sottoposta
alle indagini e al difensore avviso della conclusione delle
indagini preliminari.
Termine per la emissione dell’avviso
Se Il Pubblico Ministero non deve formulare richiesta di
archiviazione,
h
prima della
d ll scadenza
d
d l termine previsto
del
dal comma 2 dell'articolo 405 c.p.p. fa notificare
l’avviso della conclusione delle indagini preliminari.
1. la notifica deve avvenire entro il termine di cui all’art.
405 c.p.p.?
2. Quale sanzione è prevista se il termini indicato nell’art.
405 c.p.p. è scaduto?
L’avviso
L’avviso di conclusione delle indagini è atto recettizio
con funzione
f
informativa
f
e consente all’indagato
ll’ d
e all
difensore, ancora nella fase delle indagini preliminari, di
avere
una
conoscenza
ufficiale
degli
estremi
procedimento e del fatto oggetto dello stesso.
del
L’avviso
Tutti gli effetti che la legge ricollega all’avviso decorrono
dalla data della notifica, nessuno effetto può essere
ricollegato alla emissione ed al deposito in segreteria
dell’atto conclusivo delle indagini preliminari.
L’avviso
La
tardività
della
notifica
dell’avviso
non
è
immediatamente sanzionata,
sanzionata tanto da far dubitare della
sua legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 24,
secondo comma, e 111, terzo comma, della
Costituzione,
imponendosi per l’imputato, maggiori
oneri difensivi a causa della ampiezza del lasso di tempo
intercorso tra il momento dell’asserita commissione del
reato
t e quello
ll della
d ll tardiva
t di
notifica
tifi
d ll’
dell’avviso
i
di cuii
all’art. 415-bis c.p.p..
La corte Costituzionale con Ordinanza n. 23 del 2006
ritenne la questione per come posta inammissibile.
L’avviso
L’avviso anche se notificato oltre il termine è comunque un
presupposto di validità della richiesta di rinvio a giudizio
la quale,
ai sensi dell’art. 416 c.p.p. così come
modificato dall’art. 17 della L. 479/99, è nulla se non
è preceduta dall’avviso previsto dall’art. 415 bis c.p.p..
Un atto viziato, anche se non affetto da nullità, costituisce
quindi condizione di validità di un successivo atto.
Una diversa interpretazione, determinerebbe infatti la
paralisi dell’esercizio dell’azione penale che nel nostro
ordinamento è obbligatoria secondo quanto contempla
l’art. 112 della Carta Costituzionale.
Contenuto dell’avviso
L'avviso contiene la sommaria enunciazione del fatto per il
quale
l si procede,
d delle
d ll norme di
d legge
l
che
h si assumono
violate,
della
l'avvertimento
data
che
e
la
del
luogo
del
documentazione
fatto,
con
relativa
alle
indagini espletate e` depositata presso la segreteria del
pubblico ministero.
Contenuto dell’avviso
Con la indicazione del contenuto dell’avviso si realizza la
seconda
d sua funzione
f
d tutela
di
l del
d l diritto
d
d difesa,
di
df
l’indagato è messo nella condizione di approntare una
difesa tecnica e personale, prima che il PM eserciti
l’azione penale.
Si attribuisce all’indagato la giusta titolarità di una posizione
garantita e si riequilibra la difesa nei confronti della figura
del Pubblico Ministero, attraverso il rafforzamento e la
anticipazione del diritto al contraddittorio.
L’avviso
L’avviso deve essere tradotto nella lingua dell’indagato, in
ossequio al disposto dell’art. 143 c.p.p e dell’art. 6
della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
L’avviso
L’avviso deve contenere un addebito preliminare con la
sommaria enunciazione del
d l fatto
f
per ill quale
l si procede,
d
delle norme di legge che si assumono violate, della data e
del luogo del reato, in modo tale da consentire alla difesa
di conoscere effettivamente gli addebiti e di poter
chiedere il compimento di atti di indagine in modo
consapevole
l e mirato.
L’avviso di conclusione delle indagini
L’avviso di conclusione delle indagini non ha finalità di
contestazione, pertanto la
l enunciazione del
d l fatto
f
è
sommaria
e soltanto
finalizzata ad assicurare più
efficacemente il diritto alla difesa.
La enunciazione del fatto, rappresenta un progetto di
imputazione che troverà la sua definitiva formulazione
eventualmente nella fase processuale successiva.
L’imputazione
L’imputazione è certamente una sorta di opera in
evoluzione,
l
mirata attraverso meccanismi progressivi di
d
correzione ad adeguare la ricostruzione processuale alla
effettiva
rappresentazione
del
fatto
storico
(Cd.
Formazione progressiva della accusa).
L’imputazione
La imputazione ha una triplice funzione:
1. garanzia nei confronti dell’imputato;
2. Estrinsecazione del potere dovere del Pubblico Ministero
di esercizio dell’azione penale;
3 limite
3.
li i all’esercizio
ll’
i i dell’onere
d ll’
d ll prova.
della
Nullità
La mancanza di una sommaria enunciazione del fatto per cui
si procede
d nell’avviso
ll’
d conclusione
di
l
d ll indagini
delle
d
è
causa di nullità della richiesta di rinvio a giudizio o del
decreto di citazione:
Si tratta di nullità a regime intermedio e va quindi
eccepita o rilevata prima della deliberazione della
sentenza di primo grado.
Descrizione del fatto
La
descrizione
del
fatto
nell’avviso
non
deve
necessariamente coincidere con la imputazione definita
nella richiesta di rinvio a giudizio o nel decreto di
citazione a giudizio.
La statuizione non è pacifica.
In giurisprudenza la sola mancanza fisica dell’avviso e
della sua notifica sono causa di nullità non anche la
enunciazione di una contestazione in termini diversi.
(cass. 18.7.2007
114059).
n. 28548 e cass. 10.3.2004 n.
La giurisprudenza
La posizione della giurisprudenza è motivata:
1 dalla
1.
d ll diversità
di
ità del
d l tenore
t
t t l nell’avviso
testuale,
ll’
i è richiesta
i hi t
la enunciazione del fatto in modo sommario negli atti
propulsivi della azione penale si richiede la contestazione
del fatto in termini chiari e precisi (cfr. art. 417 lett. b
e 552 lett. c);
2. dalla funzione solo informativa riconosciuto all’avviso di
cui all’art. 415 bis c.p.p..
Dottrina
In dottrina si ritiene che la sommaria enunciazione del
fatto di cui all’art. 415 bis c.p.p. va definita una
imputazione provvisoria condizionata, nel senso che
può essere modificata unicamente per effetto delle
acquisizioni
acqu
s o investigative
est gat e so
sollecitate
ec tate da
dall’indagato.
dagato
Imputazione definitiva
Se
il
fatto
riportato
nella
imputazione
definitiva
è
assolutamente
l
d
diverso
d quello
da
ll enunciato nell’avviso
ll’
d
di
cui all’art. 415 bis c.p. certamente per esso non può
dirsi soddisfatta la funzione informativa, funzione che
deve viceversa ritenersi assolta qualora il divario sia
modesto
e
la
imputazione
definitiva
costituisca
specificazione
f
d ll enunciazione sommaria contenuta
della
nell’avviso citato.
La data
La mancanza della data della commissione del fatto
non è causa di
d nullità
ll à dell’avviso
d ll’
d conclusione
di
l
d ll
delle
indagini
laddove
l’epoca
dal
fatto
contestato
sia
inequivocabilmente desumibile da atti di cui l’imputato ha
avuto piena contezza.
L’avviso
L'avviso contiene altresì l'avvertimento che l'indagato ha
f
facoltà,
l à entro ill termine di
d venti giorni, di
d presentare
memorie,
produrre
documenti,
depositare
documentazione relativa ad investigazioni del difensore,
chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di
indagine, nonchè di presentarsi per rilasciare dichiarazioni
ovvero chiedere
h d
d essere sottoposto ad
di
d interrogatorio.
Se l'indagato chiede di essere sottoposto ad interrogatorio il
pubblico ministero deve procedervi.
Nuove indagini
Quando il pubblico ministero, a seguito delle richieste
d ll' d
dell'indagato,
d
dispone
nuove indagini,
d
queste devono
d
essere compiute entro trenta giorni dalla presentazione
della richiesta.
Il termine può essere prorogato dal giudice per le indagini
preliminari, su richiesta del pubblico ministero, per una
sola volta e per non più di sessanta giorni.
Dichiarazioni, interrogatorio, nuovi atti di
indagine
Le dichiarazioni rilasciate dall'indagato, l'interrogatorio del
medesimo ed i nuovi atti di indagine del pubblico
ministero, previsti dai commi 3 e 4, sono utilizzabili se
compiuti entro il termine stabilito dal comma 4,
ancorchè sia decorso il termine stabilito dalla legge o
prorogato dal giudice per l'esercizio dell'azione penale o
per la richiesta di archiviazione.
Avviso di conclusione dell’indagini
L’avviso di conclusione della indagini avendo finalità
meramente informative
f
e non anche
h di
d contestazione non
ha efficacia interruttiva della prescrizione del reato.
L’avviso infatti non è compreso nella categoria di atti di cui
all’art. 160 co. 2 c.p. i quali costituiscono un numero
chiuso e sono in suscettibili di ampliamento per via
interpretativa (Cass. Sez. Un. 22.2.2007 n. 21833).
Avviso di conclusione dell’indagini
L’avviso di conclusioni delle indagini è richiesto unicamente
per lo
l sviluppo
l
ordinario
d
d l procedimento,
del
d
ove invece ill
procedimento segua forme differenziate o speciali l’avviso
non è richiesto.
Copyright
AVVISO - Ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, come modificato
dalla legge di conversione 21 maggio 2004 n. 128, le opere presenti su questo sito hanno
assolto
lt glili obblighi
bbli hi derivanti
d i
ti dalla
d ll normativa
ti sull diritto
di itt d'autore
d' t
e suii diritti
di itti connessi.
i Tutti
T tti i
contenuti sono proprietà letteraria riservata e protetti dal diritto di autore della Università
degli Studi Guglielmo Marconi.
Si ricorda che il materiale didattico fornito è per uso personale degli studenti, al solo scopo
didattico. Per ogni diverso utilizzo saranno applicate le sanzioni previste dalla legge 22 aprile
1941, n. 633.
Copyright©UNIMARCONI
Fly UP