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OGGETTO PRONTA DISPONIBILITÀ CONGIUNTA PER DUE

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OGGETTO PRONTA DISPONIBILITÀ CONGIUNTA PER DUE
HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE
www.health-management.it
1
OGGETTO
PRONTA DISPONIBILITÀ CONGIUNTA PER DUE OSPEDALI
QUESITI
(posti in data 3 dicembre 2013)
A seguito della fusione in area vasta dei servizi di medicina immuno
trasfusionale degli ospedali dove lavoro, distanti tra loro 33 km, è stato
varato un progetto di validazione unica a distanza da parte di uno dei
medici, a turno, per entrambi gli ospedali. In situazioni particolari ai
medici reperibili si chiede di afferire alla struttura dove si è verificata
l'urgenza, a prescindere dalla sede presso la quale si ha la residenza.
Si pongono i seguenti quesiti:
1) è legale una pronta disponibilità medica congiunta tra due strutture
ospedaliere distanti 33 km?
2) io lavoro presso il servizio trasfusionale uno dei due ospedali.
L'accordo prevede che il tecnico dell’ospedale, qualora chiamato per
una urgenza, vada in ospedale ed il medico, tramite collegamento
informatico, provveda alla validazione. Laddove sia necessaria la
presenza del medico in ospedale possono obbligarmi a recarmi a nei
tempi utili della reperibilità (40 minuti) a 33km di distanza?
3) la pronta disponibilità parte dal momento in cui viene chiamato
il tecnico o da quando il tecnico tramite centralino mi allerta?
4) se si verificasse una urgenza contemporaneamente in entrambe
le strutture come possiamo garantire la presenza in entrambe?
5) in caso di chiamata notturna, avremmo diritto al riposo
compensativo?
6) quale orario verrebbe riconosciuto? Solo quello di timbratura
all'arrivo in ospedale come ci propone l'azienda? e il tempo del
viaggio?
7) il mezzo di trasporto deve essere una macchina aziendale o l’auto
propria?
8) se non timbrassimo prima di partire da un ospedale, in caso
di incidente in itinere saremmo coperti dall’INAIL?
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RISPOSTA
(inviata in data 9 dicembre 2013)
Il servizio sanitario regionale della Regione Marche ha subito un
processo di progressiva aggregazione, prima con l’istituzione nel 2003
dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale nella quale sono confluite le 13
aziende sanitarie preesistenti (mantenendo peraltro una sostanziale
identità territoriale con la denominazione di zone territoriali) e
successivamente con l’istituzione delle cinque aree vaste nelle quali
sono confluite zone territoriali limitrofe. L’obiettivo di questo processo è
quello di massimizzare l’efficienza economica mettendo in comune alle
diverse zone territoriali che afferiscono alle stessa area vasta quei
servizi che si ritiene possano essere svolti in modo congiunto.
Questo processo ha una sua intrinseca razionalità, e appare coerente
con l’esigenza di un ottimale utilizzo delle scarse risorse disponibili, ma
deve essere gestito tenendo sempre presente che in una azienda
sanitaria il rispetto del pareggio di bilancio è un vincolo, ineludibile, ma
comunque un vincolo, e che l’obiettivo è quello di assicurare livelli di
assistenza che rispondano in qualità e quantità alle aspettative ed ai
bisogni della popolazione assistita.
Questa premessa è rilevante per sottolineare che l’organizzazione
di un servizio delicato quale quello descritto nel quesito non può
prescindere da requisiti di qualità della prestazione e sicurezza del
paziente, il rispetto dei quali chiama in causa precise responsabilità
aziendali (dai responsabili delle strutture interessate, ai direttori medici
di presidio, al direttore sanitario aziendale, sino al direttore generale).
In questa logica i quesiti posti nel quesito devono trovare puntuale e
specifica risposta in un regolamento aziendale che deve essere adottato
previa concertazione delle organizzazioni sindacali, anche se
l’evoluzione del quadro normativo, con la riscrittura dell’articolo 5 e
dell’articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sembra
escludere qualsiasi confronto con le organizzazioni sindacali (le
determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla
gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli
organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore
di lavoro – articolo 5, comma 2).
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Per ciascuno dei quesiti posti si riporta quanto al riguardo è previsto
dalla normativa contrattuale vigente, fermo restando peraltro che tale
normativa enuncia criteri e principi di carattere generale, che devono
trovare puntuale e specifica applicazione nelle singole realtà aziendali.
3) è legale una pronta disponibilità medica congiunta tra due strutture
ospedaliere distanti 33 km?
La gestione congiunta del servizio di pronta disponibilità deve in ogni
caso assicurare, in caso di chiamata, l’accesso all’ospedale in cui si
richiede la presenza del medico, in tempi compatibili con quelli entro
i quali deve essere erogata la prestazione. La direzione aziendale deve
essere sensibilizzata sui rischi che certe soluzioni possono comportare
in termini di sicurezza del paziente, piuttosto che sui disagi che esse
possono comportare per il professionista, disagi che il professionista
può dover esser chiamato a sopportare sia in applicazione dei principi
generali di disponibilità e flessibilità che devono ispirarne
i comportamenti nell’espletamento dei compiti ad esso assegnati, sia in
relazione all’impegno aggiuntivo che è richiesto a tutti i dipendenti
pubblici, sui quali inesorabilmente ricade il peso di una crisi economica
che impone a tutti rinunce e sacrifici.
La decisione aziendale di attuare un servizio di pronta disponibilità
congiunto tra le due zone territoriali che confluiscono nella stessa area
vasta non può ritenersi illegittima. Il servizio deve peraltro essere
attuato in condizioni di sicurezza, e rispettando comunque diritti che
non possono essere disconosciuti (quali il rimborso delle spese
sostenute per raggiungere una sede operativa diversa dalla sede
ordinaria di lavoro, distante dalla stessa più di 10 chilometri).
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2 io lavoro presso il servizio trasfusionale uno dei due ospedali.
L'accordo prevede che il tecnico dell’ospedale, qualora chiamato per
una urgenza, vada in ospedale ed il medico, tramite collegamento
informatico, provveda alla validazione. Laddove sia necessaria la
presenza del medico in ospedale possono obbligarmi a recarmi a nei
tempi utili della reperibilità (40 minuti) a 33km di distanza?
Il comma 1 dell’articolo 17 del CCNL 2002_2005, che disciplina l’istituto
della pronta disponibilità precisa che Il servizio di pronta disponibilità è
caratterizzato dalla immediata reperibilità del dirigente e dall'obbligo
per lo stesso di raggiungere il presidio nel tempo stabilito, previa
concertazione con le organizzazioni sindacali, nell'ambito del piano
annuale adottato dall'azienda per affrontare le situazioni
di emergenza in relazione alla dotazione organica ed agli aspetti
organizzativi delle strutture.
L’applicazione della norma sopra riportata impone di fatto l’obbligo
di recarsi nell’ospedale dove è richiesta la presenza nei tempi previsti
dall’accordo istitutivo del servizio congiunto di pronta disponibilità. Tali
tempi devono essere ovviamente da un lato realistici, in relazione alla
distanza ed alle condizioni della viabilità, dall’altro compatibili con
quelli entro i quali deve essere assicurata la prestazione.
3 la pronta disponibilità parte dal momento in cui viene chiamato
il tecnico o da quando il tecnico tramite centralino mi allerta?
Il servizio di pronta disponibilità è per sua natura un servizio
continuativo la cui durata è di norma di 12 ore e per il quale il medico
percepisce un compenso forfetario indipendentemente dal verificarsi o
meno di una chiamata che ne determini la presenza in servizio. In tal
caso il comma 5 del citato articolo 17 dispone che l'attività prestata
viene computata come lavoro straordinario o compensata come recupero
orario. L’orario da compensare o recuperare dovrebbe essere calcolato
tenendo conto del tempo trascorso dalla chiamata telefonica al rientro
al proprio domicilio, ma le aziende tendono a calcolarlo sulla base della
rilevazione dell’effettiva presenza in ospedale, attraverso i sistemi di
rilevazione della presenza in uso. Anche questo aspetto deve essere
oggetto di puntuale specificazione nel regolamento aziendale che
disciplina la continuità assistenziale, o in uno specifico accordo.
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4 se si verificasse una urgenza contemporaneamente in entrambe
le strutture come possiamo garantire la presenza in entrambe?
In questo caso il medico in servizio di pronta disponibilità non avrà
altra possibilità se non quella di decidere quale delle due urgenze
privilegiare, e sarà compito del medico che in quel momento segue
il paziente chiamare un medico del servizio trasfusionale al quale
chiedere l’intervento d’urgenza. A tal fine dovranno essere predisposte
modalità di intervento che assicurino comunque una adeguata
protezione nei confronti di situazioni come quella evocata, che
dovrebbero in ogni caso risultare del tutto eccezionali. Laddove tali
situazioni dovessero verificarsi con una certa frequenza l’azienda deve
prendere atto che la gestione congiunta del servizio di pronta
disponibilità non garantisce adeguate condizioni di sicurezza, e
modificare l’organizzazione. D’altronde ogni servizio, ed in particolare
quei servizi caratterizzati da intrinseci elementi di criticità, devono
essere oggetto di un monitoraggio continuo, per adeguarli in modo
flessibile alle esigenze assistenziali, adottando strumento e logiche che
informano la gestione del rischio clinico.
5 in caso di chiamata notturna abbiamo diritto al riposo compensativo?
Il comma 6 del citato articolo 17 precisa che al dirigente medico spetta
un giorno di riposo compensativo, senza che ciò comporti una riduzione
del debito orario settimanale, quando il turno di pronta disponibilità
cade in un giorno festivo. Nulla vieta che a livello aziendale siano
stipulati accordi che prevedano condizioni migliorative rispetto alla
normativa nazionale, che costituisce un minimo che è comunque da
rispettare.
6 quale orario verrebbe riconosciuto? Solo quello di timbratura all'arrivo
in ospedale come ci propone l'azienda? e il tempo del viaggio?
7 il mezzo di trasporto deve essere una macchina aziendale o l’auto
propria?
fermo restando quanto esposto in risposta al quesito 3) entrambi questi
aspetti devono essere definiti nell’ambito del regolamento che deve
essere adottato per disciplinare questo accordo.
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L’utilizzo del mezzo proprio è sempre subordinato ad una specifica
autorizzazione, anche ai fini assicurativi, che potrebbe essere rilasciata
con validità annuale in situazioni come quella descritta.
8 se non timbrassimo prima di partire da un ospedale in caso
di incidente in itinere saremmo coperti dall’INAIL?
Sicuramente sì, come sancito peraltro dal comma 1 dell’articolo 12
del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (Disposizioni in materia
di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali).
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RIFERIMENTI NORMATIVI
L’EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA CONTRATTUALE
IN MATERIA DI PRONTA DISPONIBILITÀ
Decreto del Presidente della Repubblica. 25 giugno 1983, n. 348
Articolo 25
Servizio di pronta disponibilità
Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata
reperibilità del dipendente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere
il presidio nel più breve tempo possibile dalla chiamata, secondo intese
da definirsi in sede locale.
Sono tenuti al servizio di pronta disponibilità, ove richiesto da inderogabili necessità, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, tutti i dipendenti dell'ente, ciascuno per le proprie
competenze.
Il servizio di pronta disponibilità è organizzato utilizzando di norma
personale della stessa disciplina o di discipline che abbiano una
corrispondenza sotto il profilo della competenza diagnosticoterapeutica.
Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in giorno festivo spetta un
riposo compensativo.
Il servizio di pronta disponibilità va di norma limitato ai periodi notturni
e festivi; ha durata di 12 ore e dà diritto ad una indennità in misura
indifferenziata ed indivisibile di Lire 24.000 per ogni 12 ore quale
compenso forfettario per turno di pronta disponibilità sia sostitutiva
che, per quanto riguarda i medici, integrativa, salvo comprovate
esigenze di servizio da concordare con le organizzazioni sindacali. Due
turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo per le giornate festive.
In caso di chiamata l'attività prestata viene computata come lavoro
straordinario o compensata con recupero orario.
Di regola non potranno essere previste per ciascun dipendente, medico
e non medico, più di 10 pronte disponibilità nel mese.
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L’EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA CONTRATTUALE
IN MATERIA DI PRONTA DISPONIBILITÀ
Decreto del Presidente della Repubblica. 25 giugno 1983, n. 348
Articolo 25
Servizio di pronta disponibilità
Per quanto concerne il personale medico, il servizio di pronta
disponibilità integrativo dei servizi di guardia è, di norma, di competenza del primario o aiuto capo-sezione o servizio autonomo,
degli aiuti e degli assistenti con almeno 5 anni di anzianità, nonché,
solo per particolari necessità, degli altri assistenti.
Per il personale medico il servizio di pronta disponibilità sostitutivo
dei servizi di guardia coinvolge, a turno individuale, tutti i sanitari
della divisione o del servizio, ad eccezione dei primari e degli aiuti capi
sezione o servizio autonomo.
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L’EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA CONTRATTUALE
IN MATERIA DI PRONTA DISPONIBILITÀ
CCNL 2002_2005
ARTICOLO 17
Pronta disponibilità
1. definizione di pronta disponibilità
Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata
reperibilità del dirigente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere
il presidio nel tempo stabilito, previa concertazione con le organizzazioni sindacali nell'ambito del piano annuale adottato dall'azienda
per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione
organica ed agli aspetti organizzativi delle strutture.
2. dirigenti tenuti al servizio di pronta disponibilità
Sulla base del piano annuale per le emergenze, sono tenuti al servizio di pronta disponibilità i dirigenti, esclusi quelli di struttura
complessa, in servizio presso unità operative con attività continua
nel numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze
funzionali. Sempre previa concertazione con le organizzazioni
sindacali aziendali, possono essere individuate altre unità operative
per le quali, sulla base dei piani per le emergenze, sia opportuno
prevedere il servizio di pronta disponibilità.
3. pronta disponibilità integrativa o sostitutiva del servizio di guardia
Il servizio di pronta disponibilità è limitato ai soli periodi notturni
e festivi, può essere sostitutivo ed integrativo dei servizi di guardia
ed è organizzato utilizzando dirigenti appartenenti alla medesima
disciplina. Nei servizi di anestesia, rianimazione e terapia intensiva
può prevedersi esclusivamente la pronta disponibilità integrativa.
Il servizio di pronta disponibilità integrativo dei servizi di guardia
è di norma di competenza di tutti i dirigenti, compresi quelli
di struttura complessa. Il servizio sostitutivo coinvolge a turno
individuale, solo i dirigenti che non siano titolari di incarico
di struttura complessa.
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L’EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA CONTRATTUALE
IN MATERIA DI PRONTA DISPONIBILITÀ
CCNL 2002_2005
ARTICOLO 17
Pronta disponibilità
4. articolazione e durata del servizio di pronta disponibilità
Il servizio di pronta disponibilità ha durata di dodici ore. Due turni
di pronta disponibilità sono prevedibili solo per le giornate festive.
Di regola non potranno essere previste per ciascun dirigente più
di dieci turni di pronta disponibilità nel mese.
5. indennità di pronta disponibilità
La pronta disponibilità dà diritto ad una indennità per ogni dodici
ore. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata che
comunque non possono essere inferiori a quattro ore l'indennità
è corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata
del 10%. In caso di chiamata, l'attività prestata viene computata
come lavoro straordinario o compensata come recupero orario.
6. riposo compensativo della pronta disponibilità festiva
Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in un giorno festivo spetta
un giorno di riposo compensativo senza riduzione del debito orario
settimanale.
7. finanziamento dell’indennità di pronta disponibilità
Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con il fondo
per il trattamento accessorio legato a particolari condizioni
di lavoro.
8. impegno al superamento della pronta disponibilità sostitutiva
Le parti concordano che, attenendosi ai criteri generali definiti
dalle Regioni nell’ambito linee di indirizzo che esse possono emanare
per uniformare i comportamenti delle diverse aziende, sono
individuate
le
modalità
per
il
graduale
superamento
della pronta disponibilità sostitutiva, allo scopo di garantire
mediante turni di guardia una più ampia tutela assistenziale
nei reparti di degenza.
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CCNL 10 febbraio 2004
Integrativo del CCNL 1998_2001
Articolo 32
Trattamento di trasferta
1. definizione di trasferta
Il presente articolo si applica ai dirigenti comandati a prestare
la propria attività lavorativa in località diversa dalla dimora abituale
e distante più di 10 chilometri dalla ordinaria sede
di servizio. Nel caso in cui il dirigente venga inviato in trasferta
in un luogo compreso tra la località sede di servizio e quella
di dimora abituale, la distanza si computa dalla località più vicina a
quella della trasferta. Ove la località della trasferta si trovi oltre
la località di dimora abituale, le distanze si computano da quest’
ultima località.
2. indennità di trasferta
Ai dirigenti comandati a prestare la propria attività lavorativa
in località diversa dalla dimora abituale e distante più di 10
chilometri dalla ordinaria sede di servizio, oltre alla normale
retribuzione, compete:
a) una indennità di trasferta pari a :
€ 20,66 per ogni periodo di 24 ore di trasferta;
un importo determinato proporzionalmente per ogni ora di trasferta, in caso di trasferte di durata inferiore alle 24 ore, o per
le ore eccedenti le 24 ore in caso di trasferta di durata superiore
alle 24 ore;
b) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi
in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel
limite del costo del biglietto; per i viaggi in aereo, la classe
di rimborso è individuata in relazione alla durata del viaggio; per i
dirigenti autorizzati ad avvalersi del proprio mezzo, si applica
l’articolo 24, comma 5 del CCNL 8 giugno 2000;
c) un’indennità supplementare pari al 5% del costo del biglietto aereo
e del 10% del costo per treno e nave;
d) il rimborso delle spese per i mezzi di trasporto urbano o dei taxi
nei casi preventivamente individuati ed autorizzati dall’azienda;
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e) il compenso per lavoro straordinario, esclusivamente per i dirigenti che non siano titolari di incarico di struttura complessa,
in presenza delle relative autorizzazioni nel caso che l’attività
lavorativa nella sede della trasferta si protragga per un tempo
superiore al normale orario di lavoro previsto per la giornata.
Si considera, a tal fine, solo il tempo effettivamente lavorato.
3. rimborso delle spese per vitto e pernottamento
Per le trasferte di durata superiore a 8 ore compete, oltre
all’indennità di cui al comma 2 lettera a), il rimborso per un pasto nel
limite attuale di € 22,26. Per le trasferte di durata superiore
a 12 ore, al dirigente spetta il rimborso della spesa sostenuta per
il pernottamento in un albergo fino a quattro stelle e della spesa, nel
limite attuale di €44,26 per i due pasti giornalieri. Le spese vanno
debitamente documentate.
4. indennità di trasferta e rimborso spese
Nel caso in cui il dirigente fruisca del rimborso di cui al comma 3,
spetta l’indennità di cui al comma 2, lettera a), primo alinea, ridotta
del 70%. Non è ammessa in nessun caso l’opzione per l’indennità di
trasferta in misura intera.
5. pernottamento in residenza turistico alberghiera
Nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata
non inferiore a 30 giorni è consentito il rimborso della spesa per
il pernottamento in residenza turistico alberghiera di categoria
corrispondente a quella ammessa per l’albergo, purché risulti
economicamente più conveniente rispetto al costo medio della
categoria consentita nella medesima località.
6. rimborso forfettario in particolari condizioni operative
I dirigenti che svolgono le attività in particolarissime situazioni
operative che non consentono di fruire, durante le trasferte,
del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture e servizi di
ristorazione hanno diritto alla corresponsione della somma forfettaria
di € 20,66 lordi giornalieri in luogo dei rimborsi di cui
al comma 3.
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7. esempi di situazioni nelle quali si applica il comma 6
A titolo meramente esemplificativo, tra le attività indicate nel comma
6 sono ricomprese le seguenti:
attività di protezione civile nelle situazioni di prima urgenza:
assistenza ed accompagnamento di pazienti ed infermi durante
il trasporto di emergenza o in particolari condizioni di sicurezza;
attività che comportino imbarchi brevi;
interventi in zone particolarmente disagiate quali lagune, fiumi,
boschi e selve.
8. anticipazioni spettanti sul trattamento di trasferta
Il dirigente inviato in trasferta ai sensi del presente articolo ha diritto
ad una anticipazione non inferiore al 75% del trattamento complessivo presumibilmente spettante per la trasferta.
9. computo del tempo occorrente per il viaggio
Ai soli fini del calcolo dell’indennità di trasferta ai sensi del comma 2
lettera a) nel computo delle ore di trasferta si considera anche
il tempo occorrente per il viaggio.
10. ulteriori spese delle quali è previsto il rimborso
Le aziende stabiliscono le condizioni per il rimborso delle spese
relative al trasporto dei materiali e degli strumenti occorrenti
ai dirigenti per l’espletamento dell’incarico affidato.
11. limiti entro i quali non viene corrisposto il trattamento di trasferta
Il trattamento di trasferta non viene corrisposto in caso di trasferte di
durata inferiore alle 4 ore o svolte come normale servizio
di istituto nell’ambito territoriale di competenza dell’azienda.
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DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2000, n. 38
Disposizioni in materia di assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
Articolo 12.
Infortunio in itinere
Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal
lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli
infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di
andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il
normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più
rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa
aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo
di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L'interruzione e la
deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause
di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o
all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione opera
anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché
necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente
cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non
terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; l'assicurazione, inoltre, non
opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta
abilitazione di guida.
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