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Imposta di soggiorno
Imposta di soggiorno Il Comune di Lecco, in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs n. 23/2011, con deliberazione di Consiglio comunale n. 63 del 27 ottobre 2014, ha approvato il Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno, modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del 21.12.2015: » Regolamento 2016 NUOVO(.pdf - 383 KB) Da quando si applica? L'imposta si applica dal 1° gennaio 2015. A cosa è destinata? Per disposizione legislativa, l'imposta è destinata a finanziare gli interventi in materia di turismo compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i relativi servizi pubblici locali. Quando si applica? L'imposta si applica a ogni alloggiamento (cioè per ogni persona e per ogni soggiorno), fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi, con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere che si trovano nel territorio del Comune di Lecco. Quanto si paga? Con la deliberazione n. 202 del 28 ottobre 2014 la Giunta comunale ha approvato tariffe: » Tariffe imposta di soggiorno 2015 (.pdf - 54 kb) Chi paga e quando? Chi alloggia nelle strutture ricettive che si trovano nel territorio del Comune di Lecco, versa l'imposta al gestore entro e non oltre il momento della partenza. Chi è esente? Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno: gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Lecco i pernottamenti successivi al quinto giorno i minori fino al compimento del 14° anno di età il gestore della struttura ricettiva, i suoi famigliari, i dipendenti ed altri collaboratori che alloggiano nella struttura ricettiva, seppure non residenti nel Comune di Lecco i soggetti che assistono degenti ricoverati presso le strutture sanitarie accreditate site nel Comune di Lecco, in ragione di un accompagnatore per paziente. L'esenzione è subordinata alla presentazione di apposita autocertificazione Quali sono gli obblighi dei gestori? Informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno: »Informativa per i gestori, in italianoNUOVA (.doc - 69 KB) » Informativa gestori, in inglese NUOVA(.pdf - 67 B) » Informativa gestori, in tedesco NUOVA (.pdf - 47 KB) Riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una semplice ricevuta nominativa al cliente: Ricevuta per il cliente NUOVA(.doc - 33 KB) Conservare copia della ricevuta, oppure inserire il relativo importo in fattura indicandolo come "operazione fuori campo IVA": » Informativa aspetti fiscali (.pdf - 58 KB) Far eventualmente compilare ai propri ospiti la dichiarazione di esenzione » Dichiarazione di esenzione NUOVA(.doc - 46 KB) Effettuare l'invio, anche per via telematica, della dichiarazione dell'imposta entro quindici giorni dalla fine di ciascun quadrimestre solare (ossia entro il 15 gennaio, 15 maggio, 15 settembre di ogni anno) comunicando: il numero di coloro che hanno pernottato nel quadrimestre precedente (soggetti passivi dell’imposta) con espressa indicazione di quelli esenti; il numero di notti di permanenza relative ai soggetti di cui al punto precedente gli estremi del riversamento al Comune dell'imposta Link http://tourtax-lecco.servizienti.it/TTaxLeccoE507/ (Le credenziali per l'accesso telematico dovranno essere richieste all'Ufficio Tributi del Comune di Lecco) Dichiarazione quadrimestrale NUOVA (.doc - 54 KB) versare le somme riscosse entro quindici giorni dalla fine di ciascun quadrimestre solare (ossia entro il 15 gennaio, 15 maggio, 15 settembre di ogni anno, mediante bonifico bancario alla tesoreria comunale, Banca Popolare di Sondrio – Codice IBAN: IT 48 E 05696 22900 000001000X70 conservare tutta la documentazione relativa all’imposta di soggiorno (dichiarazioni sostitutive di esenzione, dichiarazioni di omesso versamento, ecc.) per almeno 5 anni, ai sensi dell’art. 1, comma 161, D.Lgs. 296/2006). N.B.: La dichiarazione quadrimestrale va presentata anche se per il periodo considerato non ci sono stati pernottamenti o ci sono stati pernottamenti di soggetti esenti dal pagamento dell’imposta. Se un ospite non vuole versare l'imposta? Il gestore della struttura deve fargli sottoscrivere una dichiarazione e trasmetterla al Servizio Tributi: » Dichiarazione ospite (.doc - 40 KB KB Nel caso in cui l'ospite si rifiuti anche di compilare e sottoscrivere la dichiarazione, sarà cura del gestore redigere e firmare la dichiarazione sostitutiva di notorietà in cui si dia evidenza della circostanza e si riportino i dati del cliente. La dichiarazione dovrà essere trasmessa al Servizio Tributi: » Dichiarazione gestore (.doc - 47 kb) Sono previste sanzioni per i gestori? Sarà applicata una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 nei seguenti casi: omessa, incompleta o infedele dichiarazione trimestrale omesso, ritardato o parziale riversamento della tassa mancato rilascio quietanza somme riscosse mancata compilazione e trasmissione modello di rifiuto del versamento. Quali sono le sanzioni per gli ospiti? Se l'ospite non versa l'imposta incorre in una sanzione tributaria pari al 30% dell'imposta non versata. Se il gestore ha versato in eccedenza? Può chiedere il rimborso (termine di prescrizione quinquennale). Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad euro 12,00 ai sensi della normativa vigente. N.B. Dal 1° gennaio 2013 le strutture ricettive quali bed and breakfast, alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale, case per ferie e vacanza, pagano la Tassa Rifiuti come utenze non domestiche (cat.8 – Alberghi senza ristorazione). Qualora non abbiate ancora provveduto, vi invitiamo a presentare apposita denuncia di inizio o variazione. Per informazioni e modulistica si rimanda al link: http://www.lecco.lc-card.it/news.jhtml? param1_1=N1473e9e5448b6fc653e