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Fondo di Integrazione Salariale (FIS), nuova disciplina dal 2016

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Fondo di Integrazione Salariale (FIS), nuova disciplina dal 2016
a cura dell’Ufficio Lavoro e Relazioni Sindacali
Udine, 23 febbraio 2016
Fondo di Integrazione Salariale (FIS), nuova disciplina dal 2016 per le aziende non
artigiane con almeno 5 dipendenti
La disciplina dei Fondi si rivolge alle imprese con lo scopo di assicurare una tutela
integrativa rispetto alle prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro o ai trattamenti
di integrazione salariale ai lavoratori delle imprese operanti in settori non coperti dalla
normativa in materia di integrazione salariale.
Il Fondo di Solidarietà Residuale (FSR) è stato istituito con la c.d. “Legge Fornero” dal
2012 ed era rivolto alle imprese del settore Industria, Agricoltura e Terziario da 15 a 50
dipendenti inquadrati in specifici CSC, non rientranti nel campo di applicazione della
normativa in materia di integrazione salariale ed appartenenti a settori che non avevano
costituito fondi di solidarietà bilaterali o fondi di solidarietà bilaterali alternativi.
Il D.Lgs n. 148/2015 ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2016, che il Fondo di
Solidarietà Residuale (FSR) assuma la denominazione di Fondo di Integrazione
Salariale (FIS), e pertanto dal 1° gennaio 2016 le imprese del FSR debbano confluire nel
FIS.
Una delle novità più rilevanti attiene alla sfera di applicazione: il Fondo di Integrazione
Salariale (FIS) si applica ai datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque
dipendenti non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia di
integrazione salariale ed appartenenti a settori che non hanno costituito fondi di solidarietà
bilaterali o fondi di solidarietà bilaterali alternativi (in precedenza il limite era previsto oltre i
15 dipendenti).
Contribuzione dovuta
A decorrere dal 1° gennaio 2016 l’aliquota ordinaria di finanziamento del fondo è fissata
nella seguente misura:
- 0,65% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori
dipendenti, esclusi i dirigenti, per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15
dipendenti (la contribuzione è ripartita 2/3 a carico datore e 1/3 a carico lavoratore);
- 0,45% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori
dipendenti, esclusi i dirigenti, per i datori di lavoro che occupano mediamente da 5 a 15
dipendenti (la contribuzione è ripartita 2/3 a carico datore e 1/3 a carico lavoratore) –
l’operatività per questa fascia è subordinata all’emanazione di un decreto
interministeriale.
In aggiunta all’aliquota ordinaria è dovuta un’aliquota addizionale da parte dei datori che
attivano le prestazioni previste dal Fondo, pari al 4% della retribuzione persa.
Aziende con oltre 15 dipendenti
L’obbligo contributivo ed il conseguente diritto alle prestazioni vige con decorrenza 1°
gennaio 2016 per i datori di lavoro che risultavano già iscritti al FSR (caratterizzati dal
codice di autorizzazione “OJ” e dalla forza aziendale media di più di 15 dipendenti). I
lavoratori delle predette aziende possono pertanto accedere alle prestazioni garantite dal
Fondo sin dal 01.01.2016.
Aziende da 5 a 15 dipendenti
Per i datori di lavoro che non erano iscritti al Fondo Residuale e quelli con un numero
di dipendenti compreso tra 5 a 15 dipendenti, devono attendere l’emanazione del
decreto interministeriale prima di iniziare il versamento (che ricorre comunque dal
01.01.2016) secondo le modalità dell’INPS e beneficiare delle prestazioni.
Calcolo della forza occupazionale
Le indicazioni sulle modalità di calcolo della forza occupazionale sono già state fornite
dall’Inps in occasione dell’operatività del FSR (con circ. 99-100/2014).
Il calcolo della soglia dimensionale deve essere verificato mensilmente con riferimento
alla media del semestre precedente. Ciò può comportare una fluttuazione dell'obbligo
contributivo, nel caso di oscillazione del numero delle unità occupate nelle fasce 5-15 o
più di 15 dipendenti.
Si computano i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.); sono
esclusi dal computo gli assunti con contratto di inserimento e di reinserimento lavorativo.
Dal 1° gennaio 2016, ai fini del calcolo della soglia dimensionale per il versamento della
contribuzione al FIS, vanno computati anche gli apprendisti.
I lavoratori part-time sono conteggiati in proporzione all'orario svolto; i lavoratori
intermittenti sono conteggiati in proporzione all'orario effettivamente svolto nel semestre; il
lavoratore assente ancorché non retribuito (es. per servizio militare, gravidanza e
puerperio) è escluso dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in sua sostituzione sia
stato assunto un altro lavoratore (in tal caso sarà computato il sostituto).
Per le aziende di nuova costituzione (analogamente ai casi di trasferimento di azienda) il
requisito si determina in relazione ai mesi di attività, se inferiori al semestre. Per il primo
mese di attività si farà riferimento alla forza occupazionale di detto mese.
Nel determinare la media occupazionale, devono essere ricompresi nel semestre anche i
periodi di sosta di attività e di sospensioni stagionali.
Regolarizzazione
Per i soli datori di lavoro che in virtù del computo degli apprendisti nella media
occupazionale hanno raggiunto la soglia dei “più di 15 dipendenti” nel mese di gennaio
2016 e risultano pertanto essere soggetti all’obbligo di contribuzione al FIS, potranno
regolarizzare la loro posizione effettuando il versamento entro il 16 maggio 2016 con le
denunce UniEmens relative ai mesi di febbraio-marzo-aprile 2016.
Nel flusso UniEmens ai fini del versamento dei contributi ordinari relativi al mese di
gennaio 2016, le aziende valorizzano – all’interno di DenunciaAziendale,
AltrePartiteADebito - l’elemento AltreADebito indicando i seguenti dati:
 in CausaleADebito il codice M131;
 in Retribuzionel’importo dell’imponibile calcolato sulla retribuzione imponibile ai
fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti;
 in SommaADebito l’importo del contributo, pari allo 0,65% dell’imponibile
previdenziale.
FONDO INTEGRAZIONE SALARIALI – FIS
Impresa
Nr.
dipendenti
Impresa
artigiana
CCNL
artigiano
applicazion
e
Fino a 5
dipendenti
NO
NO
Es: Terziario,
Turismo, Studi
Professionali
Es: Terziario,
Turismo, Studi
Professionali
NO
NO
Da 6 a 15
dipendenti
Da 16
dipendenti
Es: Terziario,
Turismo, Studi
Professionali
Es: Terziario,
Turismo, Studi
Professionali
NO
NO
Es: Terziario,
Turismo, Studi
Professionali
Es: Terziario,
Turismo, Studi
Professionali
Destinatario
intervento
CIGO/CIGS
Cosa versa
NO
nessun versamento
NO
FIS
0,45%
2/3 carico datore
1/3 carico lavoratore
Non operativo
in attesa di decreto
NO
FIS per aziende
0,65%
2/3 carico datore
1/3 carico lavoratore
Operativo
dal 01/01/2016
Note
(Fonti: nota Ministero del Lavoro del 18 gennaio 2016, messaggio INPS n. 548 dell’8
febbraio 2016)
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