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CAPITOLATO PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATTURA E

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CAPITOLATO PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATTURA E
COMUNE DI VALENZA
(provincia di Alessandria)
CAPITOLATO PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA CANI
RANDAGI, GESTIONE DEL CANILE
COMUNALE E SUCCESSIVO COLLOCAMENTO
E MANTENIMENTO PRESSO CANILE RIFUGIO
PRIVATO ED INCENTIVAZIONE ADOZIONE
DEGLI ANIMALI PER UN PERIODO DI ANNI 3
1
Indice:
ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO
ART. 2 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO - CORRISPETTIVO
Art. 4 - OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
ART. 5 – ALIMENTAZIONE
ART. 6 – SGAMBATURA
ART. 7 - GESTIONE DEL CANILE SANITARIO COMUNALE
ART. 8 – SERVIZIO CATTURA CANI RANDAGI, VAGANTI O INCUSTODITI
ART. 9 - GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DELLE SPOGLIE DI PICCOLI ANIMALI
ART. 10 – SERVIZIO DI ASSISTENZA VETERINARIA AGLI ANIMALI PROVVISORIAMENTE
OSPITATI NEL CANILE SANITARIO E NEL CANILE RIFUGIO
ART. 11 - TENUTA REGISTRI
ART. 12- ULTERIORI ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO DEL SERVIZIO
ART. 13 - OBBLIGHI DEL COMUNE
ART. 14 - COMPETENZE DEL SERVIZIO VETERINARIO
ART. 15 - DIVIETO DI SUBAPPALTO
ART. 16 – OBBLIGHI ASSICURATIVI E RESPONSABILITA’
ART. 17 –ATTREZZATURE PER LA CATTURA
ART. 18 - REGIME DI INADEMPIENZE E PENALI
ART. 19 - CANI RANDAGI DI ALTRI COMUNI
ART. 20 - PAGAMENTO DELLE FATTURE
ART. 21 - STIPULAZIONE CONTRATTO D’APPALTO
ART. 22 – SPESE CONTRATTUALI
ART. 23 - CONTROVERSIE
ART. 24 - DISPOSIZIONI FINALI E RINVIO A NORME GENERALI
2
ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO
1. Oggetto del presente disciplinare è il servizio finalizzato al controllo ed alla prevenzione del
randagismo nell'ambito del territorio del Comune di Valenza, ai sensi della legge-quadro n. 281
del 14.8.91 e della Legge Regionale del Piemonte n. 34, del 26 luglio 1993, in accordo con
quanto previsto dal D.P.C.M. 28 febbraio 2003, n. 358 "Recepimento dell'accordo recante
disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy"; si richiama
altresì la Legge Regionale del Piemonte n. 18, del 19 luglio 2004, e le successive modifiche
introdotte con la Legge Regionale n. 4, del 4 luglio 2005, sull'anagrafe canina, nonché l'Ordinanza
16 luglio 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali:"Ordinanza
contingibile ed urgente recante misure per garantire la tutela e il benessere degli
animali di affezione”.
2. L'attività oggetto dell'appalto prevede la gestione dei seguenti servizi:
a) Cattura e ricovero dei cani randagi sul territorio del Comune di Valenza, della relativa
custodia, mantenimento, cura e pulizia per tutto il periodo di osservazione prescritto,
presso il canile sanitario comunale. L’aggiudicatario del servizio si assume l'obbligo di
provvedere alla cattura, alla stabulazione ed al mantenimento dei cani randagi ritrovati nel
territorio di questo Comune, nonché alla custodia e mantenimento di quelli già catturati ed
in carico al Comune di Valenza alla data di stipula contrattuale. Dovrà essere eseguita
l'osservazione sanitaria dei cani randagi in base alle norme vigenti.
b) Collocamento, mantenimento, cura e pulizia presso idoneo canile rifugio autorizzato nell'ambito
del territorio provinciale, trascorso il periodo di permanenza presso il canile sanitario. Il
canile rifugio, oltre ad avere tutte le caratteristiche previste dalla normativa vigente, dovrà
essere preventivamente proposto all'Amministrazione Comunale di Valenza e, previa
verifica, la stessa dovrà darne assenso per l’utilizzo.
c) Trasporto, stoccaggio e smaltimento, in collaborazione con il Presidio Multizonale
Veterinario della Provincia di Alessandria, delle spoglie dei cani deceduti, in conformità
alle disposizioni di legge, nonché rimozione degli animali di piccola taglia morti sulle
strade pubbliche comunali; i resti dovranno essere consegnati per lo smaltimento ad una
ditta autorizzata ai sensi del Reg. CE n. 1774/2002 fino al 3.3.2011, ed ai sensi del Reg. CE
n. 1069/2009, dal 4.3.2011.
d) Interventi e cure sanitarie “ordinarie” atte a garantire la regolarità dello stato sanitario
e igienico degli animali ivi custoditi. A tal proposito, l'appaltatore dovrà provvedere,
con l'apporto professionale di proprio Medico Veterinario libero professionista,
responsabile sanitario del rifugio, ad effettuare le vaccinazioni periodiche, le
sverminazioni, le sterilizzazioni delle femmine. Il nominativo del Medico Veterinario
dovrà essere comunicato, all’atto dell’avvio del servizio al Comando di Polizia Locale.
L'applicazione dei micro-chips per l'identificazione e l'iscrizione all'anagrafe canina,
nonché le vaccinazioni ed i trattamenti antiparassitari contro le malattie zoonosi , sono a
carico del Servizio Veterinario dell’ASL;
3
e) Interventi sanitari straordinari (cure, suture, interventi chirurgici, ecc.);
f) gestione amministrativa connessa alle ammissioni e dimissioni, anagrafe dei cani
ricoverati e comunicazione ad Enti e soggetti interessati;
g) gestione canile di prima accoglienza (canile sanitario);
h) trasporto cani dal canile sanitario al canile rifugio;
i) ricerca proprietari cani catturati, anche attraverso Presidio Multizonale Veterinario della
Provincia di Alessandria, o presso Comuni limitrofi, e restituzione, ove possibile, al
legittimo proprietario;
j) promozione dell’affido ed affido a nuovi proprietari dei cani catturati, dei quali non si è
potuto in alcun modo risalire ai legittimi proprietari;
k) collaborazione continuativa con una Associazione di volontariato del settore protezione
animale riconosciuta dalla Regione Piemonte.
ART. 2 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
1. Il servizio ha come finalità la tutela degli animali e la salvaguardia delle esigenze sanitarie,
in attuazione delle leggi e dei regolamen ti vigenti.
L'obiettivo è quello di promuovere e sostenere le iniziative per l'affidamento a nuovo
proprietario dei cani randagi, che hanno superato favorevolmente il prescritto periodo di
permanenza presso il canile sanitario e la cui proprietà non è stata reclamata.
L’aggiudicatario, a tal fine, dovrà collaborare con il personale del Servizio Veterinario
dell’A.S.L. competente per territorio, che sovraintende e vigila sul funzionamento del canile
ed al quale l’aggiudicatario del servizio dovrà segnalare qualsiasi problema inerente i cani
catturati, e con il Presidio Multizonale Veterinario della Provincia di Alessandria ed
attivarsi per raggiungere i migliori risultati nell'affidamento degli animali ad enti e a privati.
2. L’eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze è ottenuta con la sola applicazione delle
misure organizzative ed operative individuate nel DUVRI. I relativi costi della sicurezza da
interferenze risultano pari a zero.
ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO - CORRISPETTIVO
1. II servizio avrà la durata di anni 3 (tre), con decorrenza dalla data di stipula contrattuale.
L’Importo a base di gara per il servizio oggetto del presente capitolato, per un periodo di anni
tre, è complessivamente pari a €. 136.000,00 (centotrentaseimila/00), IVA esclusa.
2. In fase di valutazione preventiva dei rischi relativi all’appalto in oggetto, non sono stati
individuati costi aggiuntivi per rischi da interferenza. Pertanto i costi della sicurezza son o pari
a 0 (zero).
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3. Con il suddetto corrispettivo, l’appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere o
pretendere dal Comune, sia per gli oneri connessi che conseguenti, senza diritto a maggiori
compensi o indennizzi di sorta, il tutto essendo soddisfatto dal Comune con il corrispettivo
convenuto.
4. Il Comune si riserva la facoltà di rinnovo del contratto per un periodo massimo di anni uno. In
tal caso il Comune procederà ad avviare, con l’appaltatore, prima della scadenza del contratto,
procedura negoziata ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera b), del DLgs 163/2006 e smi.
5. Di seguito, si riepiloga il valore complessivo del contratto:
importo a base di gara per un periodo di anni tre soggetto ad offerta al ribasso
importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Totale complessivo a base di gara
Eventuale rinnovo per anni uno
Totale
€ 136.000,00
€
0,00
€ 136.000,00
€ 46.000,00 (1)
€ 182.000,00
(1)
l’importo del rinnovo è stato conteggiato dividendo per 3 il valore complessivo a base di gara, ed arrotondandolo per eccesso al
migliaio
Art. 4 - OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
1. L’aggiudicatario si obbliga a provvedere, tramite la propria organizzazione, a sue cure e
spese, a tutto quanto di seguito precisato:
a) Cattura, mantenimento, cura e custodia dei cani randagi presso il canile sanitario;
b) Segnalazione immediata della cattura, tramite comunicazione telefonica e via fax con
invio della scheda di cattura, al Servizio Veterinario dell'ASL per il controllo sanitario e
per i trattamenti di profilassi, nonché al Comando di Polizia Locale;
c) Collaborazione con il Servizio Veterinario dell'ASL per la registrazione e l’applicazione di
micro-chips per l'identificazione e l'iscrizione all'anagrafe canina;
d) Trasferimento immediato dei cani catturati presso il canile sanitario per l’espletamento
del periodo di osservazione sanitaria previsto dalle vigenti norme, informando al più
presto l’eventuale proprietario, ove individuato; l’allontanamento degli animali, non
dovrà essere consentito prima che sia trascorso, con esito favorevole, il periodo di
osservazione sanitaria, di durata pari a 10 giorni, ed effettuata la visita di controllo del
Servizio Veterinario dell'ASL; (si applica anche Articolo 8 - SERVIZIO CATTURA CANI
RANDAGI, VAGANTI O INCUSTODITI, comma 7)
e) L’aggiudicatario deve attivare iniziative utili ad incentivare l'adozione dei cani, anche
attraverso l'affissione presso specifici spazi pubblici e la creazione di apposite pagine su sito
internet.
f) Trasporto degli animali catturati mediante idonea unità mobile, previa autorizzazione
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dal Servizio Veterinario dell’ASL (vedi Articolo 17 – ATTREZZATURE PER LA CATTURA);
g) Verificare affinché i cani dispongano costantemente di acqua da bere e fornire alimento almeno
una volta al giorno in quantità e qualità adeguate alle esigenze di ogni singolo animale,
provvedendo alla somministrazione del pasto (vedi Articolo 5 - ALIMENTAZIONE), alla pulizia ed
igiene delle relative attrezzature, seguendo le indicazioni del Servizio Veterinario dell’ASL, ed alla
attuazione dei trattamenti terapeutici prescritti dal Veterinario incaricato dell’assistenza
zooiatrica;
h) Stabulazione nel canile sanitario per la prescritta custodia a termini di legge, degli
animali accalappiati i quali dovranno essere immediatamente vaccinati,
compatibilmente con l’età e lo stato di salute, a cura e spese dell’aggiudicatario del
servizio con vaccino trivalente. Gli animali che entrano nel complesso devono essere
registrati e dotati di micro-chip. Il canile deve essere dotato, allo scopo, di apposito
registro su cui verranno annotati: micro chip, data d'ingresso, data di uscita e
destinazione ed elementi identificativi dell'animale;
i) Collocamento, mantenimento, cura e pulizia presso il canile rifugio, trascorso il
periodo di osservazione;
j) Le cure mediche e chirurgiche
dell’aggiudicatario del servizio.
di
emergenza
sono
a
completo
carico
k) Servizio di recupero ed eventuale stoccaggio, trasporto ed incenerimento dei resti di tutti
gli animali di piccola taglia: cani, gatti, uccelli, ecc. (vedi Articolo 9 - GESTIONE SERVIZI DI
RACCOLTA DELLE SPOGLIE DI PICCOLI ANIMALI).
l) Svolgimento con diligenza di tutte le attività di cui al presente capitolato, mediante
personale debitamente incaricato, che deve essere scelto nell’elenco regionale previsto
dall’art. 3 bis, comma 1, del Regolamento Regionale n. 10, del 25.6.2008 “Integrazioni al
Regolamento Regionale 11.11.1993, n. 2 (Regolamento per la tutela e controllo degli
animali da affezione)”, in numero non inferiore a due ed in possesso di adeguate
conoscenze dei sistemi di cattura e dei criteri di custodia, nonché della fisiologia ed
etologia degli animali di cui si tratta;
m) Disponibilità a consentire l'accesso ai locali adibiti al servizio in oggetto, al pubblico,
almeno tre giorni a settimana, di cui uno festivo o prefestivo, per almeno quattro ore
al giorno. L'orario di apertura al pubblico deve essere comunicato al Comune e all’ASL e
deve essere esposto in modo ben visibile tramite apposita cartellonistica all 'ingresso
della struttura. Oltre a ciò deve essere pubblicizzato anche un recapito telefonico che
deve servire all'utenza al fine di poter accedere alla struttura e per avere
informazioni per il collocamento e/o riconsegna degli animali ospitati.
n) Dotazione dei propri dipendenti, di documento di identificazione munito di fotografia, dal quale risulti
che la persona titolare del documento, lavora alle dipendenze dell’appaltatore. Fornire abiti,
indumenti di protezione antinfortunistica, mezzi per la pulizia e disinfezione del personale, idonei al
servizio oggetto del presente capitolato, adeguatamente sterilizzati. Far osservare al personale
dipendente, le norme di igiene personale atte ad evitare la trasmissione di eventuali zoonosi e la
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prevenzione di incidenti.
o) Presentazione alla Polizia Locale di un resoconto mensile in cui sia indicato il numero dei
cani introdotti, sia nel canile sanitario che nel canile rifugio di quelli ceduti a
privati, di quelli restituiti ai legittimi proprietari e di quelli deceduti e rendicontare
altresì il numero dei cani nel canile rifugio di pertinenza del Comune di Valenza.
p) Garantire l’osservanza delle leggi vigenti in materia di prevenzione sugli infortuni sul lavoro nonché
ogni altra disposizione mirante alla tutela dei lavoratori, e dei contratti collettivi di lavoro vigenti.
q) Assumere a proprio carico gli oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali relativi al personale
addetto allo svolgimento del servizio; vigilare che il personale addetto tenga un comportamento
corretto nei confronti dei cittadini, delle associazioni zoofile, nonché nei confronti della Committenza.
r) Rispondere direttamente dei danni a persone e cose arrecati nello svolgimento del servizio,
assumendo a proprio carico idonea polizza assicurativa per il risarcimento dei relativi danni arrecati. A
tal fine il Comune non si assumerà nessuna responsabilità per i danni che venissero arrecati a
persone e cose dall’appaltatore nello svolgimento del servizio.
s) Accettare eventuali modifiche del contratto di appalto che vengano richieste dall’Amministrazione,
dal Servizio Veterinario dell’ASL, nonché dal Presidio Multizonale Veterinario della Provincia
di Alessandria. Le modifiche da apportarsi saranno relative esclusivamente ad ovviare ad
inconvenienti riscontrati durante la gestione del servizio o comunque per migliorare lo
stesso. Le modifiche comportanti aggravi organizzativi e gestionali daranno luogo ad un
equo adeguamento del corrispettivo, da concordare fra le parti.
t) Segnalare prontamente al Servizio Veterinario dell’ASL casi di sofferenza, malattia o morte; i cani
ricoverati potranno essere soppressi esclusivamente da un Veterinario dell’ASL, solo se gravemente
malati, incurabili o di accertata pericolosità, previo accertamento del Servizio Veterinario dell’ASL o
del Presidio Multizonale Veterinario della Provincia di Alessandria, i quali provvederanno
alla soppressione, esclusivamente mediante ricorso ad eutanasia, provvedendo a redigere
apposita certificazione. In caso di morte di un cane non dovuta a soppressione, la ditta
appaltatrice dovrà darne tempestiva comunicazione al Servizio Veterinario dell’ASL e tenere la
carcassa a disposizione del Servizio medesimo al fine di poterne verificare le cause del decesso.
u) Consentire l’ingresso nel canile sanitario e nel canile rifugio dei cani di pertinenza del Comune di
Valenza e lo svolgimento di attività a favore degli animali da parte degli appartenenti ad
Associazioni zoofile, secondo modalità concordate con il Comune e con il Servizio Veterinario
dell’ASL, tramite apposita convenzione che detti condizioni che non comportino aggravi per
l’appaltatore.
v) Trasmettere al Comune di Valenza – Servizio di Polizia Locale, entro 15 giorni dall’inizio del
servizio, copia delle convenzioni stipulate con il canile rifugio e copia del contratto stipulato con il
Medico Veterinario libero professionista.
ART. 5 – ALIMENTAZIONE
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1. La distribuzione del cibo deve avvenire almeno una volta al giorno e nell’orario compreso
fra le ore 12 e le ore 13,30.
2. Gli operatori addetti alla alimentazione degli animali presenti nel canile, dovranno
effettuare la somministrazione giornaliera prestando particolare attenzione che il cibo
venga integralmente consumato, senza zuffe fra animali, segnalando al Servizio Veterinario
dell’ASL eventuali problemi o migliorie da apportare.
3. Il cibo da somministrare dovrà essere completo, nella sua formulazione di proteine,
carboidrati, lipidi, sali minerali e vitamine, nonché essere appetibile. Al fine di aumentare
l’appetibilità del pasto si misceleranno 2/3 di cibo secco, inumidito con acqua tiepida, con
1/3 di cibo umido. Inoltre, in relazione al singolo animale e alle temperature stagionali,
dovranno essere somministrate formulazioni diverse dalla predetta tipologia che tenendo
conto dei seguenti parametri siano arricchite con integratori vitaminici e minerali:
a) taglia, stato di salute, età dell’animale;
b) femmine, in gestazione o d’allattamento;
c) cuccioli;
d) animali malati, anziani, inappetenti, debilitati o convalescenti.
4. Razioni aggiuntive o diversificate dovranno essere distribuite, tenendo anche conto dei
parametri di cui ai punti precedenti, laddove il Veterinario ne riscontri necessità.
5. Ogni variazione, integrazione o miglioramento relativo alla gestione dell’alimentazione
saranno comunicati dal Veterinario che provvederà a fornire le dovute indicazioni in
relazione ad ogni caso individuale, all’appaltatore.
6. Si specifica che la tipologia del cibo prescelto ed il relativo programma di alimentazione
potranno seguire, in corso di gestione, delle modificazioni giustificate dalla necessità di
variare e migliorare la gestione dell’alimentazione stessa secondo specifiche indicazioni che
dovranno essere fornite dal Veterinario.
7. La pulizia delle ciotole deve avvenire, relativamente a quelle destinate per il cibo, ogni
volta che viene somministrato il pasto, con acqua calda e detersivo avendo cura di
rimuovere eventuali residui di mangime che andranno poi raccolti in un apposito
contenitore per essere asportati ed eliminati. E' assolutamente fatto divieto di riutilizzare
gli avanzi alimentari residui dopo ogni pasto. Relativamente alle ciotole usate per l'acqua,
invece, la pulizia deve comprendere un risciacquo giornaliero ed una pulizia settimanale con
detersivo.
ART. 6 – SGAMBATURA
1. In relazione alla sgambatura, nell’area appositamente individuata, più cani potranno
essere lasciati liberi qualora non vi siano fra di loro soggetti incompatibili, altrimenti la
sgambatura dovrà avvenire singolarmente con riferimento a cani aggressivi o
particolarmente difficili da contenere. In questo secondo caso gli animali dovranno essere
accompagnati con il guinzaglio, e, ove necessario, con la museruola, al fine di evitare
situazioni di pericolo.
2. Non è assolutamente consentito l’uso di mezzi succedanei o sostitutivi dei normali
guinzagli e collari, in commercio.
ART. 7 - GESTIONE DEL CANILE SANITARIO COMUNALE
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1. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente Capitolato, l’Aggiudicatario utilizzerà e
gestirà le seguenti strutture:
- un fabbricato costituente il Canile Sanitario Comunale, costituito da un ingresso/sala d’attesa,
un bagno, un locale per interventi veterinari ed un locale di deposito e preparazione alimenti;
- 5 box;
- cortile;
- camminamento.
2. I locali e gli spazi dovranno essere mantenuti nella condizione, forma, dimensione e struttura,
così come all’atto dell’aggiudicazione e riconsegnati nello stato di fatto in cui si trovano al
momento dell’aggiudicazione. Qualora questo Comune riscontri danni si rivarrà
sull’aggiudicatario. Gli stessi locali non potranno essere destinati ad altra attività se non quella
prevista nel presente capitolato.
All’atto dell’ingresso del gestore nella struttura verrà redatto verbale di consegna di quanto
presente nella struttura stessa con verifica al termine della gestione.
3. Nel canile sanitario dovranno essere ospitati unicamente gli animali per i quali sussiste
l’obbligo di custodia e mantenimento da parte di questo Comune.
4. L’impresa appaltatrice, attraverso il proprio personale dovrà garantire i seguenti
adempimenti:
-
-
-
pulizia quotidiana dei box e dei locali del canile sanitario, disinfezione settimanale,
interventi di derattizzazione semestrale in tutti i locali adibiti al servizio, secondo
indicazione del Servizio Veterinario dell’ASL. Detti interventi devono essere
debitamente registrati su registro da custodirsi agli atti del canile;
mantenere puliti e disinfettati tutti i locali della struttura servizi, comprendente
ambulatorio veterinario, deposito e preparazione alimenti/deposito disinfettanti,
servizio igienico e ingresso/sala d’attesa;
provvedere alla pulizia dei componenti di cui all’allegato A), attenendosi
scrupolosamente alle modalità di cui al medesimo allegato;
provvedere, con propria attrezzatura rispondente alla normativa in vigore, alla
manutenzione delle aree libere mediante taglio dell’erba, sia all’interno del canile
che nell’area circostante, irrigazione delle piante e livellamento e pulizia dell’area
inghiaiata.
5. Sono inoltre a carico dell’appaltatore:
- i consumi relativi al funzionamento degli impianti elettrici, idrici e di gas-metano del canile
sanitario;
- la manutenzione ordinaria del canile sanitario, di cui agli artt. 1576 e 1609 del CC;
- la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti derivanti dallo svolgimento del servizio in oggetto,
in appositi contenitori forniti dalla Committenza;
- tutte le attrezzature necessarie allo svolgimento del servizio.
ART. 8 – SERVIZIO CATTURA CANI RANDAGI, VAGANTI O INCUSTODITI
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1. La cattura deve essere eseguita da personale qualificato ed addestrato che deve aver
seguito corsi preliminari svolti dal P.M.P.P.V. o indetti dal Servizio Veterinario Regionale ed
inseriti nell’elenco regionale previsto dall’art. 3 bis, comma 1, del Regolamento Regionale n.
10, del 25.6.2008 “Integrazioni al Regolamento Regionale 11.11.1993, n. 2 (Regolamento
per la tutela e controllo degli animali da affezione)”.
2. La cattura dovrà essere effettuata con metodi ed attrezzature che non comportino
sofferenze per gli animali e prevangono eventuali rischi sia personali che per la salute
pubblica.
3. Deve essere garantita la reperibilità continua 24 ore su 24 del personale addetto,
utilizzando idonee apparecchiature telefoniche (telefono cellulare, ecc.).
4. La ditta appaltatrice potrà ricevere segnalazioni per il recupero di cani vaganti
esclusivamente:
- dal Comando di Polizia Locale;
- dal Servizio Veterinario dell’ASL o dal Presidio Multizonale Veterinario della Provincia di
Alessandria;
- dal Servizio Veterinario o dal Presidio Multizonale Veterinario dell’ASL, di Alessandria;
- dalla Forza pubblica (CC, PS, CFS, ecc.)
che provvederanno, previe le necessarie verifiche relative alle segnalazioni, ad avviare la
chiamata alla ditta appaltatrice.
La ditta appaltatrice è, quindi, tenuta perentoriamente a fornire i propri recapiti telefonici e
di reperibilità agli organismi di cui sopra.
5. L’intervento di accalappiamento deve essere garantito 24 ore su 24 per tutti i giorni
dell'anno, sempre in modo tempestivo, e comunque entro 1 ora dalla richiesta di
intervento.
6. I cani catturati devono essere immediatamente trasferiti presso il canile sanitario per
l’espletamento del periodo di osservazione sanitaria previsto dalle vigenti norme, informando al
più presto l’eventuale proprietario ove identificato. Non deve essere consentito
l’allontanamento degli animali prima che sia trascorso, con esito favorevole, il periodo di
osservazione sanitaria, che di norma ha durata di 10 giorni, ed effettuata la visita di controllo del
Servizio Veterinario dell’ASL.
7. Qualora sia stato identificato il proprietario e questi ne faccia richiesta, il cane verrà restituito
allo stesso, che dovrà assicurarne la custodia in isolamento per 10 giorni presso il proprio
domicilio. In tale caso saranno a carico del proprietario, le spese di cattura, di assistenza, di
degenza, di applicazione micro-chip, gli interventi terapeutici, secondo le tariffe e le note spese
che l’Amministrazione comunale e il Servizio Veterinario dell’ASL provvederanno a comunicare.
8. Qualora la restituzione non fosse possibile i cani dovranno, a cura della ditta appaltatrice,
essere consegnati al canile rifugio preventivamente proposto all’Amministrazione comunale ed
accettato dalla medesima, o in affido a privati cittadini che ne facciano richiesta scritta.
9. Di ogni cattura effettuata dovrà esserne data segnalazione immediata, tramite
comunicazione telefonica e via fax con invio della scheda di cattura, al Servizio Veterinario
dell'ASL competente per il controllo sanitario e per i trattamenti di profilassi, ed al
Comando di Polizia Locale.
10. Nel caso di animali catturati o vaganti, ammalati o vittime di incidenti, il personale
dell’impresa appaltatrice dovrà provvedere a richiedere tempestivamente l’intervento d el
Veterinario libero professionista per l’assistenza zooiatrica.
11. Gli animali che eventualmente possono presentare casi particolari (cani feriti o cuccioli)
per cui si rendesse impossibile l'immediato ricovero nel canile sanitario, dovranno essere
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comunque visitati dal Veterinario libero professionista, identificati con l'iscrizione all'anagrafe
canina e fotografati.
12. Il Veterinario libero professionista, dovrà garantire l'intervento entro 30 minuti dalla
chiamata, per cure mediche e chirurgiche di emergenza, che sono a completo carico
dell’aggiudicatario del servizio. Il Veterinario che effettuerà le cure, dovrà rilasciare una
dichiarazione attestante le condizioni dell'animale curato. Sarà cura dell’aggiudicatario del
servizio trasmettere tale dichiarazione alla Polizia Locale, specificando anticipatamente dove
tale cane viene ricoverato per la durata della degenza, struttura che comunque dovrà essere
localizzata nell'ambito del territorio provinciale.
ART. 9 - GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RESTI DI PICCOLI ANIMALI
1. La raccolta dei resti di piccoli animali viene garantita dalla ditta appaltatrice, attraverso proprio
personale e proprie attrezzature.
2. La ditta appaltatrice potrà ricevere segnalazioni per il recupero di resti di piccoli animali
solamente:
- dal Comando di Polizia Locale;
- dal Servizio Veterinario o dal Presidio Multizonale Veterinario dell’ASL, di Alessandria;
- dalla Forza pubblica (CC, PS, CFS, ecc.)
che provvederanno, previe le necessarie verifiche, ad avviare la chiamata all’operatore della
ditta appaltatrice.
3. L’intervento di raccolta dovrà avvenire, di norma, entro le 12 ore, comunque con urgenza
nel caso in cui la carcassa possa costituire pericolo.
4. La raccolta dovrà avvenire con l’utilizzo di un automezzo o di un contenitore mobile
autorizzato ai sensi del Reg. CE n. 1774/2002 fino al 3.3.2011, al sensi del Reg. CE n.
1069/2009, dal 4.3.2011, e con l’utilizzo di dispositivi individuali di protezione (guanti di
lattice a perdere, camici e calzari a perdere, ecc.) che prevengano i rischi per il personale.
5. Dovranno essere rilevati dal personale in servizio, per la registrazione su apposito
registro di carico e scarico dei resti animali raccolti, i seguenti elementi: identificazione di
chi ha chiamato e sua qualifica, luogo raccolta, data e ora intervento, dati segnaletici
dell’animale (specie, razza, sesso, mantello, presenza di identificativi individuali), lesioni
riscontrabili.
6. I resti raccolti saranno depositati in apposita cella o dispositivo frigorifero congelatore in
attesa di periodica raccolta da parte della ditta autorizzata allo smaltimento, previo rilascio
da parte del Servizio Veterinario dell’ASL di apposito certificato di scorta per l’inoltro alla
distribuzione delle carcasse animali.
7. Successivamente ad ogni raccolta e smaltimento dovrà essere effettuato lavaggio e
disinfezione del contenitore mobile e del deposito temporaneo, secondo le indicazioni
fornite dal Servizio Veterinario dell’ASL.
ART. 10 – SERVIZIO DI ASSISTENZA VETERINARIA AGLI ANIMALI PROVVISORIAMENTE
OSPITATI NEL CANILE SANITARIO E NEL CANILE RIFUGIO
1. L’aggiudicatario si impegna a garantire le cure veterinarie agli animali ospitati presso la
struttura comunale e presso il canile rifugio, con le modalità di seguito riportate:
11
- presenza, sia al canile sanitario che al canile rifugio, di un Medico Veterinario libero
professionista, regolarmente iscritto all’Ordine dei Medici Veterinari, secondo le seguenti
modalità:
a) presenza del Medico Veterinario libero professionista un giorno alla settimana;
b) intervento del Medico Veterinario libero professionista ogni qualvolta se ne ravvisi
un’urgenza;
c) obbligo di controllo dei cani e di somministrazione delle terapie per tutti i giorni
necessari.
Deve essere garantita la reperibilità 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, del Medic o
Veterinario che dovrà assicurare il soccorso ad animali traumatizzati o bisognosi di cure
urgenti anche in ore notturne e/o festive, entro e non oltre 30 minuti dalla chiamata.
- il Medico Veterinario dovrà svolgere tutte le attività di seguito riporta te:
a) visite cliniche, cure veterinarie mediche e chirurgiche degli animali temporaneamente
ospitati presso la struttura, nonché adozione dei necessari protocolli veterinari specifici in
relazione ad emergenze sanitarie;
b) gestione e controllo dell’armadio dei farmaci, nonché corretta tenuta del registro di
carico e scarico dei farmaci e dell’eventuale emissione di ricette per fornitura medicinali;
c) compilazione delle cartelle cliniche degli animali ospitati per quanto concerne: diagnosi,
cura, esiti, con sottoscrizioni leggibili del Veterinario compilatore;
d) compilazione, dopo accurata visita medico veterinaria, della relazione sullo stato
psicofisico degli animali sottoposti a custodia presso il canile sanitario; la relazione dovrà
essere stilata il giorno successivo all’entrata dell’animale;
e) controllo del benessere psico-fisico degli animali attraverso l’osservazione del loro
comportamento;
f) Controllo delle razioni del cibo nonché prescrizioni di eventuali variazioni di dieta in caso
di inappetenza, disagio, malattia o convalescenza;
g) Verifica di tutte le segnalazioni relative agli animali ospitati, effettuate dai volontari o
dagli operatori;
h) Individuazione degli animali da spostare dal Canile Sanitario al Canile Rifugio e viceversa;
i) Formulazioni di pareri rispetto a quesiti su tematiche veterinarie e nello specifico
riguardanti il benessere animale;
l) Il Professionista dovrà relazionare per iscritto mensilmente circa lo svolgimento delle
attività svolte ed interpellare prontamente la Civica Amministrazione (Comando di Polizia
Locale) in relazione all’adozione di decisioni imminenti o di particolare natura.
- In particolare ogni animale in ingresso al Canile Sanitario, dovrà essere sottoposto a visita
di controllo nella quale si procederà, a verificare la presenza di tatuaggio o microchip. Per
tutti gli animali non di proprietà, si dovrà altresì contestualmente provvedere ai trattamenti
di vaccinazione, sverminazione e antiparassitari e la profilassi stagionale contro la filaria. In
caso di malattie trasmissibili agli altri animali e/o all’uomo, si dovrà procedere secondo i
protocolli previsti dalle normative vigenti.
- Tutti gli animali adulti, per i quali non è stato individuato il proprietario, di sesso
femminile presenti nelle strutture, devono essere sterilizzati comunque prima di essere dati
in affidamento, a nuovo proprietario.
- Le cure veterinarie medico-chirurgiche, nonché gli esami diagnostici specialistici, dovranno
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di norma essere effettuati presso l’infermeria del canile sanitario o nello studio veterinario
del libero professionista operante nella struttura. Qualora il Medico Veterinario libero
professionista ritenga di dover ricorrere al ricovero dell’animale, la clinica dovrà essere
individuata in accordo con il Responsabile del Procedimento.
- L’Aggiudicatario provvede all’acquisto e alla conservazione, presso il canile sanitario, dei
medicinali, materiali e attrezzature ad uso veterinario.
ART. 11 - TENUTA REGISTRI
1. L’aggiudicatario è tenuto a provvedere a:
- regolare tenuta di registro delle chiamate, vidimato dal Servizio Veterinario dell’ASL, e delle
schede segnaletiche individuali e sanitarie con registrazione dei dati in ingresso e in uscita, degli
interventi di profilassi, delle indicazioni per l’alimentazione e per l’affido con relativa firma del
Veterinario libero professionista, per le parti di propria competenza;
- tenuta di registro di carico e scarico, vidimato dal Servizio Veterinario dell’ASL, su cui saranno
annotati:
data e luogo di cattura,
numero del micro-chip (o tatuaggio),
numero scheda sanitaria individuale,
data e motivo dell’uscita, verso il canile rifugio ,o per restituzione al legittimo proprietario o
per affido comprese le generalità e gli estremi di identificazione dell’affidatario,
data e firma del Veterinario competente per l’attestazione del termine di osservazione
sanitaria;
tale registro potrà essere redatto su registro informatico, a seguito di registrazione su ARVET della
ditta appaltatrice.
- compilazione e tenuta delle schede di affido che potrà avvenire in via temporanea, trascorsi i 10
giorni di osservazione sanitaria, e in via definitiva, trascorsi i 60 giorni dall’affido previsti dalla
legge 281/1991, a fronte di copertura delle spese per applicazione micro-chip. Di tali schede
dovrà esserne consegnata una copia all’affidatario, una sarà trasmessa al Servizio
Veterinario dell’ASL, una alla Polizia Locale, e una trattenuta a cura della ditta
appaltatrice;
- lettura del micro-chip, ove presente, e comunicazione al Comune competente per la ricerca del
proprietario con la collaborazione del Servizio Veterinario dell’ASL;
- redazione di relazione mensile con i dati dell’attività svolta dall’appaltatore, da inviare al Comune
e al Servizio Veterinario dell’ASL.
ART. 12 - ULTERIORI ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO DEL SERVIZIO
1. II Responsabile Unico del procedimento, il personale del Settore di Polizia Locale, nonché
il Servizio Veterinario dell’ASL, e il Presidio Multizonale Veterinario della Provincia di
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Alessandria, sono autorizzati ad effettuare qualsiasi tipo di verifica sul canile, sulle
attrezzature e/o quant'altro concerne l’affidamento, potendo pertanto accedere alla struttura
in parola, in qualsiasi momento.
2. La Polizia Locale potrà effettuare ogni tipo di censimento e/o verifica sui cani
accalappiati e/o già catturati, utilizzando qualsiasi tipo di identificazione e/o verifica, ritenute
opportune, senza che l’aggiudicatario del servizio possa trarne argomento per richiedere
compensi o rimborsi non espressamente contemplati e previsti nel presente capitolato.
3. L’aggiudicatario del servizio è tenuto a fornire tutte le seguenti informazioni al momento
della stipula del contratto:
- Esatta ubicazione del canile rifugio ove verranno ricoverati i cani (indirizzo, numero
telefonico);
- Generalità e qualifiche di tutti gli operatori che agiscono all'interno della struttura;
- Modalità di apertura e accesso della struttura al pubblico del canile sanitario e del
canile rifugio, consentendo comunque la più ampia possibilità a chi faccia richiesta di
poter visionare gli animali custoditi.
4. Il cane che eccezionalmente per vari motivi (età, condizioni fisiche, ecc.) non può
essere immediatamente sottoposto a inserimento di micro-chip, dovrà in ogni caso essere
iscritto all'anagrafe canina e il micro-chip verrà inserito non appena le condizioni lo rendano
possibile. La ditta aggiudicataria dovrà inviare, entro 4 mesi, copia dell'avvenuto inserimento,
alla Polizia Locale e al Servizio Veterinario dell'A.S.L.. In caso di inadempienza,
all’appaltatore verrà applicata una penale di EURO 250,00 (duecentocinquanta/00) oltre
all'addebitamento di ogni eventuale spesa. Oltre a ciò, fino ad eventuale adeguamento,
non verrà riconosciuto nessun tipo di compenso ed il cane non verrà inserito tra quelli di
competenza del Comune di Valenza.
5. Alla scadenza del termine di osservazione veterinaria, la ditta aggiudicataria del servizio si
impegna affinché gli animali, se non reclamati, non vengano soppressi, ma vengano
ricoverati presso il canile rifugio o dati in affido a privati o ad associazioni protezionistiche
(secondo le direttive impartite dal Ministero della Sanità con circolare n. 33, del 13.2.1993),
previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinoccosi e le altre malattie
trasmissibili a cura del Servizio Veterinario dell’ASL.
6. E' esclusa qualsiasi forma di vendita per uso di vivisezione o esperimenti di qualsiasi
genere. I cani ricoverati nella struttura possono essere soppressi, in modo esclusivamente
eutanasico, ad opera del Medico Veterinario dell’ASL, soltanto se gravemente malati, incurabili
o di comprovata pericolosità.
7. Di ogni adozione la ditta aggiudicataria del servizio dovrà dare immediata comunicazione
scritta al Comando di Polizia Locale per l'aggiornamento dei dati in suo possesso ed eventuali
controlli.
ART. 13- OBBLIGHI DEL COMUNE
1. II Comune di Valenza si impegna a riconoscere all’aggiudicatario:
- l'uso gratuito del canile sanitario comunale sito presso il complesso immobiliare comunale
denominato "Cascina Gonella", composto da n. 5 box e dai locali destinati alle attività
veterinarie (tra cui le attività di identificazione cani tramite applicazione di micro -chip) e
locali destinati al supporto logistico (confezionamento cibi e dispensa - magazzino
materiali di pulizia e sanificazione);
- appositi contenitori per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti derivanti dallo svolgimento
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del servizio in oggetto.
ART. 14 - COMPETENZE DEL SERVIZIO VETERINARIO
1. Al Servizio Veterinario dell'ASL compete:
- sovraintendere e vigilare sul servizio di cattura e custodia dei cani, per accertare il
rispetto delle norme relative all'igiene, alla sanità, al benessere ed all'identificazione degli
animali; le vaccinazioni contro la rabbia e la leptospirosi ed i trattamenti c ontro i
parassiti interni ed esterni che possano essere agenti zoonosici.
- eseguire gli interventi obbligatori di profilassi veterinaria, nonché gli interventi che si
renderanno necessari per misure di polizia veterinaria;
- registrare tempestivamente: l'iscrizione dei cani all'anagrafe canina regionale, la loro adozione
od il passaggio a canili rifugio;
- provvedere alle operazioni di segnalazione e identificazione tramite i micro-chip degli
animali;
- provvedere alla soppressione mediante eutanasia di cani gravemente malati, incurabili o di
comprovata pericolosità.
ART. 15 - DIVIETO DI SUBAPPALTO
1. L’aggiudicatario del servizio non potrà, anche temporaneamente e/o parzialmente, cedere
e/o affidare e/o subappaltare in alcun modo il servizio oggetto del presente capitolato ad
altro soggetto e/o impresa, pena l'immediata risoluzione del contratto.
2. Nel caso di risoluzione del contratto per il motivo di cui sopra, il Comune incamererà
interamente la cauzione versata alla stipula del contratto e procederà all'immediata
risoluzione del medesimo, fatta salva ogni ulteriore azione in difesa degli interessi del
Comune.
ART. 16 - OBBLIGHI ASSICURATIVI E RESPONSABILITA’
1. Tutti gli obblighi e oneri assicurativi, assistenziali, previdenziali e contro gli infortuni
sul lavoro, sono a carico della ditta aggiudicataria, la quale è unica e direttamente
responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune di Valenza e
di ogni indennizzo.
2. L’aggiudicatario è direttamente responsabile verso Comune e verso i terzi di tutto
quanto è oggetto del servizio, con l'organizzazione dei mezzi, delle attrezzature e del
personale impiegato e con la gestione a proprio rischio. L'amministrazione Comunale è,
pertanto, tenuta indenne da ogni respon sabilità per incidenti alle persone o cose, che
venissero provocate nel corso dello svolgimento del servizio in oggetto, e per tutta la
durata del rapporto contrattuale.
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3. A tal fine l’aggiudicatario dovrà stipulare, con idonea società assicuratrice, apposita
polizza assicurativa da produrre all'atto della stipula contrattuale , relativa al periodo di
svolgimento del contratto, che tenga indenne il Comune di Valenza, da tutti i rischi di
esecuzione del servizio. La somma assicurata deve essere pari a EURO 100.000,00
(centomila/00) per danneggiamento o distruzione di opere preesistenti. La polizza deve
prevedere anche una garanzia di responsabilità civile con i seguenti massimali minimi:
EURO 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) per danni a persone
EURO 500.000,00 (cinquecentomila/00) per danni a cose ed animali.
ART. 17 – ATTREZZATURE PER LA CATTURA
1. L’aggiudicatario dovrà disporre di almeno una unità mobile, regolarmente autorizzata,
per il trasporto degli animali, sempre mantenuta in conformità a lle norme sulla
circolazione stradale;l’unità deve essere divisa all’interno in due comparti, uno adibito al
trasporto della/e persona/e addetta/e al Servizio ed uno destinato agli animali catturati; i
due comparti devono essere suddivisi da idonea separazione, tale da consentire
comunque la visualizzazione dell’animale senza che questo possa recare intralcio alla
guida.
ART. 18 - REGIME DI INADEMPIENZE E PENALI
1. Nel caso in cui l’aggiudicatario si rifiutasse di stipulare il contratto, l’Amministrazion e
procederà ad incamerare la cauzione provvisoria.
2. In caso di violazione degli obblighi e delle prestazioni di cui al presente capitolato,
l’Amministrazione provvederà all’applicazione delle penali come di seguito specificato:
- inosservanza delle prescrizioni in materia di personale adibito al servizio (esempio: mancanza
di comunicazioni, sostituzioni, discordanza tra il numero di persone effettivamente presente
nelle strutture e quello comunicato, inadeguato rapporto con il pubblico, ecc.): riduzione della
liquidazione globale mensile da un minimo del 5% ad un massimo del 10%;
- inosservanza delle prescrizioni in materia di pulizia, manutenzione dell’immobile: riduzione
globale mensile da un minimo del 5% ad un massimo del 20%;
- inosservanza di prescrizioni in materia di custodia, benessere, cura, alimentazione e cattura
dei cani e tenuta dei relativi registri: riduzione della liquidazione globale mensile da un minimo
del 5% ad un massimo del 40%.
3. Nel momento in cui venisse riscontrata l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel
presente capitolato, l’Amministrazione procederà all’immediata contestazione formale dei
fatti rilevati, invitando l’aggiudicatario alle proprie controdeduzioni, nel termine di 10 giorni
dal ricevimento della comunicazione effettuata tramite fax e successiva RAR.
4. Nel caso in cui, entro il suddetto termine non pervengano elementi sufficienti a giustificare
le inadempienze contestate, o nel caso in cui pervengano e non siano ritenute idonee, si
disporrà a titolo di penale la riduzione della liquidazione mensile nelle percentuali
sopraindicate, a seconda della tipologia e gravità dell’inadempienza, nonché di eventuali
recidive.
5. Nel caso di gravi, persistenti e reiterate inadempienze riferite ad una o più tipologie di
inosservanze, superiori a tre, nonché nel caso di impossibilità a garantire il regolare e corretto
svolgimento dei servizi, l’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto mediante
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semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo di RAR, con inca meramento della
cauzione definitiva a titolo di penali e di indennizzo, fatto salvo l’accertamento di maggiori
danni.
6. Potrà, inoltre, addivenirsi alla risoluzione del contratto prima della scadenza per gravi
motivi o continuate inadempienze superiori a tre da parte dell’aggiudicatario del
servizio. In tale circostanza l'Amministrazione Comunale formalizzerà richiesta di
risarcimento per eventuale affidamento del servizio ad altro soggetto. L'appalto si intende
altresì risolto:
- nel caso previsto dall'art. 15 (subappalto);
- quando abbandoni il servizio senza giustificato motivo;
- quando la ditta aggiudicataria non adempia puntualmente ad uno degli obblighi
assunti con il presente Capitolato, in misura superiore a tre, fermo il diritto al
risarcimento dei danni.
7. E' inoltre riconosciuta all'Amministrazione Comunale la facoltà insindacabile di recedere
unilateralmente dal contratto nel caso in cui non abbia interesse alla continuazione del
servizio, notificando disdetta almeno 2 mesi prima a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno senza che l’appaltatore del servizio abbia altro a pretendere che il corrispettivo
dovuto fino alla risoluzione del contratto.
8. E' riservato al concessionario, previo preavviso di mesi 2, la facoltà di recedere dal presente
contratto, esclusivamente per causa di forza maggiore.
ART. 19 - CANI RANDAGI DI ALTRI COMUNI
1. I Comuni limitrofi potranno conferire cani randagi presso il canile sanitario comunale, se
stipulata apposita convenzione con il Comune di Valenza. L'elenco dei Comuni
convenzionati sarà trasmesso alla ditta aggiudicataria.
2. I cani introdotti non potranno essere trattenuti più di 10 giorni.
3. Le spese del ricovero, assistenza e mantenimento per tutto il periodo di effettiva
permanenza, saranno a carico del Comune di provenienza, sulla base delle tariffe definite dalla
convenzione.
4. Trascorso il periodo di permanenza massima di 10 giorni, l'animale non ritirato, verrà
collocato, sempre a spese del Comune di provenienza, presso il canile rifugio.
5. Per particolari motivati e contingibili casi, potrà essere autorizzato temporaneamente,
previa determina del Dirigente competente, il conferimento di cani randagi presso il
canile sanitario comunale da parte di altre Amministrazioni Comunali, con le modalità ed
i limiti indicati nella determina dirigenziale.
ART. 20 - PAGAMENTO DELLE FATTURE
1. L’Aggiudicatario dovrà emettere la fattura mensilmente in misura pari a 1/36 dell’importo
complessivo di affidamento.
2. Il pagamento avverrà nel termine di 60 giorni, decorrenti dal ricevimento della fattura, o in un
termine superiore da concordare con la ditta aggiudicataria purché tale termine non risulti
iniquo in danno del creditore.
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ART. 21 - STIPULAZIONE CONTRATTO D’APPALTO
1. Il contratto sarà stipulato per atto pubblico amministrativo.
2. Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, la stipulazione del contratto di appalto deve aver
luogo entro il termine di 35 (trentacinque) giorni decorrenti dalla comunicazione di aggiudicazione
definitiva.
3. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l’aggiudicatario, sempreché il
ritardo non sia a lui imputabile, ha facoltà di recedere dalla propria offerta. In tal caso
all’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo.
4. All’atto della comunicazione di aggiudicazione definitiva l’aggiudicatario sarà obbligato a:
- costituire cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113, del DLgs 163/2006, e smi; la mancata
costituzione della garanzia determinerà la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della
cauzione provvisoria da parte di questo Comune;
- costituire polizza di cui all’art. 16 del presente capitolato;
- produrre l’eventuale necessaria documentazione ai fini della stipula;
- versare l’importo delle spese contrattuali nella misura che verrà comunicata dall’Ufficio
Contratti della Stazione appaltante.
5. Nel caso in cui l’aggiudicatario non provveda tempestivamente o regolarmente a tali
adempimenti, l’aggiudicazione potrà essere revocata, per fatto dell’aggiudicatario, con automatico
incameramento della cauzione provvisoria versata, salvo il diritto da parte dell’Amministrazione
Comunale all’ottenimento del risarcimento di eventuali maggiori danni. In tal caso il servizio potrà
essere affidato al concorrente che segue in graduatoria.
6. La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
Art. 22 - SPESE CONTRATTUALI
1. Sono ad esclusivo carico dell'aggiudicatario, tutte le spese di contratto, di bollo, registro,
accessorie, diritti di segreteria nonché eventuali spese conseguenti allo svincolo della
cauzione e tutte le tasse ed imposte presenti e future inerenti ed emergenti dal servizio,
a meno che sia diversamente disposto da espresse norme legislative, con rinuncia
pertanto, al diritto di rivalsa, a qualsiasi titolo, nei confronti del Comune.
ART. 23 – CONTROVERSIE
1. Per il contenzioso si fa riferimento agli artt. 239 e seguenti del DLgs 163/2006, nel rispetto delle
norme del codice civile.
2. Il Foro competente è quello di Alessandria.
Art. 24 - DISPOSIZIONI FINALI E RINVIO A NORME GENERALI
1. Ai sensi dell’art. 81, comma 3, del DLgs 163/2006, non si procederà ad aggiudicazione se
nessuna offerta risulterà conveniente o idonea per questa Amministrazione.
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2. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140, del DLgs
163/2006 e smi, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento
dell’originario appaltatore.
3. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del DLgs 196, del 30.6.2003 e smi, esclusivamente
nell’ambito della presente gara. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento
dei requisiti dei concorrenti in ordine alla partecipazione alla presente procedura di appalto.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato trovano integrale
applicazione le norme previste dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nelle altre norme di
legge vigenti in materia.
5. Informazioni relative al servizio potranno essere richieste al Responsabile del procedimento:
Ispettore Piero Antonio PANZIN – presso Comando di Polizia Locale – Viale Santuario, 35 - Valenza
– Tel. 0131.9596208 – Fax 0131.9596224 – e-mail: [email protected].
6. Informazioni sul procedimento di gara potranno essere richieste a Ufficio Gare/Appalti – Via
Pellizzari 2 – Valenza – Tel. 0131.949234-949266 – Fax 0131.949268 – e-mail:
[email protected].
7. L'Amministrazione Comunale, in presenza di ricorsi giur isdizionali di altri soggetti
partecipanti alla gara, si riserva la facolt à di sospendere l'aggiudicazione definitiva
e l'esecutività del contratto, ove stipulato, in ossequio ad ordinanze o sentenze del
Tribunale Amministrativo Regionale.
Valenza, lì 13 aprile 2010
Il Responsabile Unico del Procedimento
Ispettore Piero Antonio PANZIN
Il Dirigente Ufficio Gare/Appalti
Ing. Roberto MELGARA
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