CAPITOLATO PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATTURA E
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CAPITOLATO PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATTURA E
COMUNE DI VALENZA (provincia di Alessandria) CAPITOLATO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI, GESTIONE DEL CANILE COMUNALE E SUCCESSIVO COLLOCAMENTO E MANTENIMENTO PRESSO CANILE RIFUGIO PRIVATO ED INCENTIVAZIONE ADOZIONE DEGLI ANIMALI PER UN PERIODO DI ANNI 3 1 Indice: ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO ART. 2 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO - CORRISPETTIVO Art. 4 - OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO ART. 5 – ALIMENTAZIONE ART. 6 – SGAMBATURA ART. 7 - GESTIONE DEL CANILE SANITARIO COMUNALE ART. 8 – SERVIZIO CATTURA CANI RANDAGI, VAGANTI O INCUSTODITI ART. 9 - GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DELLE SPOGLIE DI PICCOLI ANIMALI ART. 10 – SERVIZIO DI ASSISTENZA VETERINARIA AGLI ANIMALI PROVVISORIAMENTE OSPITATI NEL CANILE SANITARIO E NEL CANILE RIFUGIO ART. 11 - TENUTA REGISTRI ART. 12- ULTERIORI ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO DEL SERVIZIO ART. 13 - OBBLIGHI DEL COMUNE ART. 14 - COMPETENZE DEL SERVIZIO VETERINARIO ART. 15 - DIVIETO DI SUBAPPALTO ART. 16 – OBBLIGHI ASSICURATIVI E RESPONSABILITA’ ART. 17 –ATTREZZATURE PER LA CATTURA ART. 18 - REGIME DI INADEMPIENZE E PENALI ART. 19 - CANI RANDAGI DI ALTRI COMUNI ART. 20 - PAGAMENTO DELLE FATTURE ART. 21 - STIPULAZIONE CONTRATTO D’APPALTO ART. 22 – SPESE CONTRATTUALI ART. 23 - CONTROVERSIE ART. 24 - DISPOSIZIONI FINALI E RINVIO A NORME GENERALI 2 ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO 1. Oggetto del presente disciplinare è il servizio finalizzato al controllo ed alla prevenzione del randagismo nell'ambito del territorio del Comune di Valenza, ai sensi della legge-quadro n. 281 del 14.8.91 e della Legge Regionale del Piemonte n. 34, del 26 luglio 1993, in accordo con quanto previsto dal D.P.C.M. 28 febbraio 2003, n. 358 "Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy"; si richiama altresì la Legge Regionale del Piemonte n. 18, del 19 luglio 2004, e le successive modifiche introdotte con la Legge Regionale n. 4, del 4 luglio 2005, sull'anagrafe canina, nonché l'Ordinanza 16 luglio 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali:"Ordinanza contingibile ed urgente recante misure per garantire la tutela e il benessere degli animali di affezione”. 2. L'attività oggetto dell'appalto prevede la gestione dei seguenti servizi: a) Cattura e ricovero dei cani randagi sul territorio del Comune di Valenza, della relativa custodia, mantenimento, cura e pulizia per tutto il periodo di osservazione prescritto, presso il canile sanitario comunale. L’aggiudicatario del servizio si assume l'obbligo di provvedere alla cattura, alla stabulazione ed al mantenimento dei cani randagi ritrovati nel territorio di questo Comune, nonché alla custodia e mantenimento di quelli già catturati ed in carico al Comune di Valenza alla data di stipula contrattuale. Dovrà essere eseguita l'osservazione sanitaria dei cani randagi in base alle norme vigenti. b) Collocamento, mantenimento, cura e pulizia presso idoneo canile rifugio autorizzato nell'ambito del territorio provinciale, trascorso il periodo di permanenza presso il canile sanitario. Il canile rifugio, oltre ad avere tutte le caratteristiche previste dalla normativa vigente, dovrà essere preventivamente proposto all'Amministrazione Comunale di Valenza e, previa verifica, la stessa dovrà darne assenso per l’utilizzo. c) Trasporto, stoccaggio e smaltimento, in collaborazione con il Presidio Multizonale Veterinario della Provincia di Alessandria, delle spoglie dei cani deceduti, in conformità alle disposizioni di legge, nonché rimozione degli animali di piccola taglia morti sulle strade pubbliche comunali; i resti dovranno essere consegnati per lo smaltimento ad una ditta autorizzata ai sensi del Reg. CE n. 1774/2002 fino al 3.3.2011, ed ai sensi del Reg. CE n. 1069/2009, dal 4.3.2011. d) Interventi e cure sanitarie “ordinarie” atte a garantire la regolarità dello stato sanitario e igienico degli animali ivi custoditi. A tal proposito, l'appaltatore dovrà provvedere, con l'apporto professionale di proprio Medico Veterinario libero professionista, responsabile sanitario del rifugio, ad effettuare le vaccinazioni periodiche, le sverminazioni, le sterilizzazioni delle femmine. Il nominativo del Medico Veterinario dovrà essere comunicato, all’atto dell’avvio del servizio al Comando di Polizia Locale. L'applicazione dei micro-chips per l'identificazione e l'iscrizione all'anagrafe canina, nonché le vaccinazioni ed i trattamenti antiparassitari contro le malattie zoonosi , sono a carico del Servizio Veterinario dell’ASL; 3 e) Interventi sanitari straordinari (cure, suture, interventi chirurgici, ecc.); f) gestione amministrativa connessa alle ammissioni e dimissioni, anagrafe dei cani ricoverati e comunicazione ad Enti e soggetti interessati; g) gestione canile di prima accoglienza (canile sanitario); h) trasporto cani dal canile sanitario al canile rifugio; i) ricerca proprietari cani catturati, anche attraverso Presidio Multizonale Veterinario della Provincia di Alessandria, o presso Comuni limitrofi, e restituzione, ove possibile, al legittimo proprietario; j) promozione dell’affido ed affido a nuovi proprietari dei cani catturati, dei quali non si è potuto in alcun modo risalire ai legittimi proprietari; k) collaborazione continuativa con una Associazione di volontariato del settore protezione animale riconosciuta dalla Regione Piemonte. ART. 2 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 1. Il servizio ha come finalità la tutela degli animali e la salvaguardia delle esigenze sanitarie, in attuazione delle leggi e dei regolamen ti vigenti. L'obiettivo è quello di promuovere e sostenere le iniziative per l'affidamento a nuovo proprietario dei cani randagi, che hanno superato favorevolmente il prescritto periodo di permanenza presso il canile sanitario e la cui proprietà non è stata reclamata. L’aggiudicatario, a tal fine, dovrà collaborare con il personale del Servizio Veterinario dell’A.S.L. competente per territorio, che sovraintende e vigila sul funzionamento del canile ed al quale l’aggiudicatario del servizio dovrà segnalare qualsiasi problema inerente i cani catturati, e con il Presidio Multizonale Veterinario della Provincia di Alessandria ed attivarsi per raggiungere i migliori risultati nell'affidamento degli animali ad enti e a privati. 2. L’eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze è ottenuta con la sola applicazione delle misure organizzative ed operative individuate nel DUVRI. I relativi costi della sicurezza da interferenze risultano pari a zero. ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO - CORRISPETTIVO 1. II servizio avrà la durata di anni 3 (tre), con decorrenza dalla data di stipula contrattuale. L’Importo a base di gara per il servizio oggetto del presente capitolato, per un periodo di anni tre, è complessivamente pari a €. 136.000,00 (centotrentaseimila/00), IVA esclusa. 2. In fase di valutazione preventiva dei rischi relativi all’appalto in oggetto, non sono stati individuati costi aggiuntivi per rischi da interferenza. Pertanto i costi della sicurezza son o pari a 0 (zero). 4 3. Con il suddetto corrispettivo, l’appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune, sia per gli oneri connessi che conseguenti, senza diritto a maggiori compensi o indennizzi di sorta, il tutto essendo soddisfatto dal Comune con il corrispettivo convenuto. 4. Il Comune si riserva la facoltà di rinnovo del contratto per un periodo massimo di anni uno. In tal caso il Comune procederà ad avviare, con l’appaltatore, prima della scadenza del contratto, procedura negoziata ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera b), del DLgs 163/2006 e smi. 5. Di seguito, si riepiloga il valore complessivo del contratto: importo a base di gara per un periodo di anni tre soggetto ad offerta al ribasso importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Totale complessivo a base di gara Eventuale rinnovo per anni uno Totale € 136.000,00 € 0,00 € 136.000,00 € 46.000,00 (1) € 182.000,00 (1) l’importo del rinnovo è stato conteggiato dividendo per 3 il valore complessivo a base di gara, ed arrotondandolo per eccesso al migliaio Art. 4 - OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 1. L’aggiudicatario si obbliga a provvedere, tramite la propria organizzazione, a sue cure e spese, a tutto quanto di seguito precisato: a) Cattura, mantenimento, cura e custodia dei cani randagi presso il canile sanitario; b) Segnalazione immediata della cattura, tramite comunicazione telefonica e via fax con invio della scheda di cattura, al Servizio Veterinario dell'ASL per il controllo sanitario e per i trattamenti di profilassi, nonché al Comando di Polizia Locale; c) Collaborazione con il Servizio Veterinario dell'ASL per la registrazione e l’applicazione di micro-chips per l'identificazione e l'iscrizione all'anagrafe canina; d) Trasferimento immediato dei cani catturati presso il canile sanitario per l’espletamento del periodo di osservazione sanitaria previsto dalle vigenti norme, informando al più presto l’eventuale proprietario, ove individuato; l’allontanamento degli animali, non dovrà essere consentito prima che sia trascorso, con esito favorevole, il periodo di osservazione sanitaria, di durata pari a 10 giorni, ed effettuata la visita di controllo del Servizio Veterinario dell'ASL; (si applica anche Articolo 8 - SERVIZIO CATTURA CANI RANDAGI, VAGANTI O INCUSTODITI, comma 7) e) L’aggiudicatario deve attivare iniziative utili ad incentivare l'adozione dei cani, anche attraverso l'affissione presso specifici spazi pubblici e la creazione di apposite pagine su sito internet. f) Trasporto degli animali catturati mediante idonea unità mobile, previa autorizzazione 5 dal Servizio Veterinario dell’ASL (vedi Articolo 17 – ATTREZZATURE PER LA CATTURA); g) Verificare affinché i cani dispongano costantemente di acqua da bere e fornire alimento almeno una volta al giorno in quantità e qualità adeguate alle esigenze di ogni singolo animale, provvedendo alla somministrazione del pasto (vedi Articolo 5 - ALIMENTAZIONE), alla pulizia ed igiene delle relative attrezzature, seguendo le indicazioni del Servizio Veterinario dell’ASL, ed alla attuazione dei trattamenti terapeutici prescritti dal Veterinario incaricato dell’assistenza zooiatrica; h) Stabulazione nel canile sanitario per la prescritta custodia a termini di legge, degli animali accalappiati i quali dovranno essere immediatamente vaccinati, compatibilmente con l’età e lo stato di salute, a cura e spese dell’aggiudicatario del servizio con vaccino trivalente. Gli animali che entrano nel complesso devono essere registrati e dotati di micro-chip. Il canile deve essere dotato, allo scopo, di apposito registro su cui verranno annotati: micro chip, data d'ingresso, data di uscita e destinazione ed elementi identificativi dell'animale; i) Collocamento, mantenimento, cura e pulizia presso il canile rifugio, trascorso il periodo di osservazione; j) Le cure mediche e chirurgiche dell’aggiudicatario del servizio. di emergenza sono a completo carico k) Servizio di recupero ed eventuale stoccaggio, trasporto ed incenerimento dei resti di tutti gli animali di piccola taglia: cani, gatti, uccelli, ecc. (vedi Articolo 9 - GESTIONE SERVIZI DI RACCOLTA DELLE SPOGLIE DI PICCOLI ANIMALI). l) Svolgimento con diligenza di tutte le attività di cui al presente capitolato, mediante personale debitamente incaricato, che deve essere scelto nell’elenco regionale previsto dall’art. 3 bis, comma 1, del Regolamento Regionale n. 10, del 25.6.2008 “Integrazioni al Regolamento Regionale 11.11.1993, n. 2 (Regolamento per la tutela e controllo degli animali da affezione)”, in numero non inferiore a due ed in possesso di adeguate conoscenze dei sistemi di cattura e dei criteri di custodia, nonché della fisiologia ed etologia degli animali di cui si tratta; m) Disponibilità a consentire l'accesso ai locali adibiti al servizio in oggetto, al pubblico, almeno tre giorni a settimana, di cui uno festivo o prefestivo, per almeno quattro ore al giorno. L'orario di apertura al pubblico deve essere comunicato al Comune e all’ASL e deve essere esposto in modo ben visibile tramite apposita cartellonistica all 'ingresso della struttura. Oltre a ciò deve essere pubblicizzato anche un recapito telefonico che deve servire all'utenza al fine di poter accedere alla struttura e per avere informazioni per il collocamento e/o riconsegna degli animali ospitati. n) Dotazione dei propri dipendenti, di documento di identificazione munito di fotografia, dal quale risulti che la persona titolare del documento, lavora alle dipendenze dell’appaltatore. Fornire abiti, indumenti di protezione antinfortunistica, mezzi per la pulizia e disinfezione del personale, idonei al servizio oggetto del presente capitolato, adeguatamente sterilizzati. Far osservare al personale dipendente, le norme di igiene personale atte ad evitare la trasmissione di eventuali zoonosi e la 6 prevenzione di incidenti. o) Presentazione alla Polizia Locale di un resoconto mensile in cui sia indicato il numero dei cani introdotti, sia nel canile sanitario che nel canile rifugio di quelli ceduti a privati, di quelli restituiti ai legittimi proprietari e di quelli deceduti e rendicontare altresì il numero dei cani nel canile rifugio di pertinenza del Comune di Valenza. p) Garantire l’osservanza delle leggi vigenti in materia di prevenzione sugli infortuni sul lavoro nonché ogni altra disposizione mirante alla tutela dei lavoratori, e dei contratti collettivi di lavoro vigenti. q) Assumere a proprio carico gli oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali relativi al personale addetto allo svolgimento del servizio; vigilare che il personale addetto tenga un comportamento corretto nei confronti dei cittadini, delle associazioni zoofile, nonché nei confronti della Committenza. r) Rispondere direttamente dei danni a persone e cose arrecati nello svolgimento del servizio, assumendo a proprio carico idonea polizza assicurativa per il risarcimento dei relativi danni arrecati. A tal fine il Comune non si assumerà nessuna responsabilità per i danni che venissero arrecati a persone e cose dall’appaltatore nello svolgimento del servizio. s) Accettare eventuali modifiche del contratto di appalto che vengano richieste dall’Amministrazione, dal Servizio Veterinario dell’ASL, nonché dal Presidio Multizonale Veterinario della Provincia di Alessandria. Le modifiche da apportarsi saranno relative esclusivamente ad ovviare ad inconvenienti riscontrati durante la gestione del servizio o comunque per migliorare lo stesso. Le modifiche comportanti aggravi organizzativi e gestionali daranno luogo ad un equo adeguamento del corrispettivo, da concordare fra le parti. t) Segnalare prontamente al Servizio Veterinario dell’ASL casi di sofferenza, malattia o morte; i cani ricoverati potranno essere soppressi esclusivamente da un Veterinario dell’ASL, solo se gravemente malati, incurabili o di accertata pericolosità, previo accertamento del Servizio Veterinario dell’ASL o del Presidio Multizonale Veterinario della Provincia di Alessandria, i quali provvederanno alla soppressione, esclusivamente mediante ricorso ad eutanasia, provvedendo a redigere apposita certificazione. In caso di morte di un cane non dovuta a soppressione, la ditta appaltatrice dovrà darne tempestiva comunicazione al Servizio Veterinario dell’ASL e tenere la carcassa a disposizione del Servizio medesimo al fine di poterne verificare le cause del decesso. u) Consentire l’ingresso nel canile sanitario e nel canile rifugio dei cani di pertinenza del Comune di Valenza e lo svolgimento di attività a favore degli animali da parte degli appartenenti ad Associazioni zoofile, secondo modalità concordate con il Comune e con il Servizio Veterinario dell’ASL, tramite apposita convenzione che detti condizioni che non comportino aggravi per l’appaltatore. v) Trasmettere al Comune di Valenza – Servizio di Polizia Locale, entro 15 giorni dall’inizio del servizio, copia delle convenzioni stipulate con il canile rifugio e copia del contratto stipulato con il Medico Veterinario libero professionista. ART. 5 – ALIMENTAZIONE 7 1. La distribuzione del cibo deve avvenire almeno una volta al giorno e nell’orario compreso fra le ore 12 e le ore 13,30. 2. Gli operatori addetti alla alimentazione degli animali presenti nel canile, dovranno effettuare la somministrazione giornaliera prestando particolare attenzione che il cibo venga integralmente consumato, senza zuffe fra animali, segnalando al Servizio Veterinario dell’ASL eventuali problemi o migliorie da apportare. 3. Il cibo da somministrare dovrà essere completo, nella sua formulazione di proteine, carboidrati, lipidi, sali minerali e vitamine, nonché essere appetibile. Al fine di aumentare l’appetibilità del pasto si misceleranno 2/3 di cibo secco, inumidito con acqua tiepida, con 1/3 di cibo umido. Inoltre, in relazione al singolo animale e alle temperature stagionali, dovranno essere somministrate formulazioni diverse dalla predetta tipologia che tenendo conto dei seguenti parametri siano arricchite con integratori vitaminici e minerali: a) taglia, stato di salute, età dell’animale; b) femmine, in gestazione o d’allattamento; c) cuccioli; d) animali malati, anziani, inappetenti, debilitati o convalescenti. 4. Razioni aggiuntive o diversificate dovranno essere distribuite, tenendo anche conto dei parametri di cui ai punti precedenti, laddove il Veterinario ne riscontri necessità. 5. Ogni variazione, integrazione o miglioramento relativo alla gestione dell’alimentazione saranno comunicati dal Veterinario che provvederà a fornire le dovute indicazioni in relazione ad ogni caso individuale, all’appaltatore. 6. Si specifica che la tipologia del cibo prescelto ed il relativo programma di alimentazione potranno seguire, in corso di gestione, delle modificazioni giustificate dalla necessità di variare e migliorare la gestione dell’alimentazione stessa secondo specifiche indicazioni che dovranno essere fornite dal Veterinario. 7. La pulizia delle ciotole deve avvenire, relativamente a quelle destinate per il cibo, ogni volta che viene somministrato il pasto, con acqua calda e detersivo avendo cura di rimuovere eventuali residui di mangime che andranno poi raccolti in un apposito contenitore per essere asportati ed eliminati. E' assolutamente fatto divieto di riutilizzare gli avanzi alimentari residui dopo ogni pasto. Relativamente alle ciotole usate per l'acqua, invece, la pulizia deve comprendere un risciacquo giornaliero ed una pulizia settimanale con detersivo. ART. 6 – SGAMBATURA 1. In relazione alla sgambatura, nell’area appositamente individuata, più cani potranno essere lasciati liberi qualora non vi siano fra di loro soggetti incompatibili, altrimenti la sgambatura dovrà avvenire singolarmente con riferimento a cani aggressivi o particolarmente difficili da contenere. In questo secondo caso gli animali dovranno essere accompagnati con il guinzaglio, e, ove necessario, con la museruola, al fine di evitare situazioni di pericolo. 2. Non è assolutamente consentito l’uso di mezzi succedanei o sostitutivi dei normali guinzagli e collari, in commercio. ART. 7 - GESTIONE DEL CANILE SANITARIO COMUNALE 8 1. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente Capitolato, l’Aggiudicatario utilizzerà e gestirà le seguenti strutture: - un fabbricato costituente il Canile Sanitario Comunale, costituito da un ingresso/sala d’attesa, un bagno, un locale per interventi veterinari ed un locale di deposito e preparazione alimenti; - 5 box; - cortile; - camminamento. 2. I locali e gli spazi dovranno essere mantenuti nella condizione, forma, dimensione e struttura, così come all’atto dell’aggiudicazione e riconsegnati nello stato di fatto in cui si trovano al momento dell’aggiudicazione. Qualora questo Comune riscontri danni si rivarrà sull’aggiudicatario. Gli stessi locali non potranno essere destinati ad altra attività se non quella prevista nel presente capitolato. All’atto dell’ingresso del gestore nella struttura verrà redatto verbale di consegna di quanto presente nella struttura stessa con verifica al termine della gestione. 3. Nel canile sanitario dovranno essere ospitati unicamente gli animali per i quali sussiste l’obbligo di custodia e mantenimento da parte di questo Comune. 4. L’impresa appaltatrice, attraverso il proprio personale dovrà garantire i seguenti adempimenti: - - - pulizia quotidiana dei box e dei locali del canile sanitario, disinfezione settimanale, interventi di derattizzazione semestrale in tutti i locali adibiti al servizio, secondo indicazione del Servizio Veterinario dell’ASL. Detti interventi devono essere debitamente registrati su registro da custodirsi agli atti del canile; mantenere puliti e disinfettati tutti i locali della struttura servizi, comprendente ambulatorio veterinario, deposito e preparazione alimenti/deposito disinfettanti, servizio igienico e ingresso/sala d’attesa; provvedere alla pulizia dei componenti di cui all’allegato A), attenendosi scrupolosamente alle modalità di cui al medesimo allegato; provvedere, con propria attrezzatura rispondente alla normativa in vigore, alla manutenzione delle aree libere mediante taglio dell’erba, sia all’interno del canile che nell’area circostante, irrigazione delle piante e livellamento e pulizia dell’area inghiaiata. 5. Sono inoltre a carico dell’appaltatore: - i consumi relativi al funzionamento degli impianti elettrici, idrici e di gas-metano del canile sanitario; - la manutenzione ordinaria del canile sanitario, di cui agli artt. 1576 e 1609 del CC; - la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti derivanti dallo svolgimento del servizio in oggetto, in appositi contenitori forniti dalla Committenza; - tutte le attrezzature necessarie allo svolgimento del servizio. ART. 8 – SERVIZIO CATTURA CANI RANDAGI, VAGANTI O INCUSTODITI 9 1. La cattura deve essere eseguita da personale qualificato ed addestrato che deve aver seguito corsi preliminari svolti dal P.M.P.P.V. o indetti dal Servizio Veterinario Regionale ed inseriti nell’elenco regionale previsto dall’art. 3 bis, comma 1, del Regolamento Regionale n. 10, del 25.6.2008 “Integrazioni al Regolamento Regionale 11.11.1993, n. 2 (Regolamento per la tutela e controllo degli animali da affezione)”. 2. La cattura dovrà essere effettuata con metodi ed attrezzature che non comportino sofferenze per gli animali e prevangono eventuali rischi sia personali che per la salute pubblica. 3. Deve essere garantita la reperibilità continua 24 ore su 24 del personale addetto, utilizzando idonee apparecchiature telefoniche (telefono cellulare, ecc.). 4. La ditta appaltatrice potrà ricevere segnalazioni per il recupero di cani vaganti esclusivamente: - dal Comando di Polizia Locale; - dal Servizio Veterinario dell’ASL o dal Presidio Multizonale Veterinario della Provincia di Alessandria; - dal Servizio Veterinario o dal Presidio Multizonale Veterinario dell’ASL, di Alessandria; - dalla Forza pubblica (CC, PS, CFS, ecc.) che provvederanno, previe le necessarie verifiche relative alle segnalazioni, ad avviare la chiamata alla ditta appaltatrice. La ditta appaltatrice è, quindi, tenuta perentoriamente a fornire i propri recapiti telefonici e di reperibilità agli organismi di cui sopra. 5. L’intervento di accalappiamento deve essere garantito 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno, sempre in modo tempestivo, e comunque entro 1 ora dalla richiesta di intervento. 6. I cani catturati devono essere immediatamente trasferiti presso il canile sanitario per l’espletamento del periodo di osservazione sanitaria previsto dalle vigenti norme, informando al più presto l’eventuale proprietario ove identificato. Non deve essere consentito l’allontanamento degli animali prima che sia trascorso, con esito favorevole, il periodo di osservazione sanitaria, che di norma ha durata di 10 giorni, ed effettuata la visita di controllo del Servizio Veterinario dell’ASL. 7. Qualora sia stato identificato il proprietario e questi ne faccia richiesta, il cane verrà restituito allo stesso, che dovrà assicurarne la custodia in isolamento per 10 giorni presso il proprio domicilio. In tale caso saranno a carico del proprietario, le spese di cattura, di assistenza, di degenza, di applicazione micro-chip, gli interventi terapeutici, secondo le tariffe e le note spese che l’Amministrazione comunale e il Servizio Veterinario dell’ASL provvederanno a comunicare. 8. Qualora la restituzione non fosse possibile i cani dovranno, a cura della ditta appaltatrice, essere consegnati al canile rifugio preventivamente proposto all’Amministrazione comunale ed accettato dalla medesima, o in affido a privati cittadini che ne facciano richiesta scritta. 9. Di ogni cattura effettuata dovrà esserne data segnalazione immediata, tramite comunicazione telefonica e via fax con invio della scheda di cattura, al Servizio Veterinario dell'ASL competente per il controllo sanitario e per i trattamenti di profilassi, ed al Comando di Polizia Locale. 10. Nel caso di animali catturati o vaganti, ammalati o vittime di incidenti, il personale dell’impresa appaltatrice dovrà provvedere a richiedere tempestivamente l’intervento d el Veterinario libero professionista per l’assistenza zooiatrica. 11. Gli animali che eventualmente possono presentare casi particolari (cani feriti o cuccioli) per cui si rendesse impossibile l'immediato ricovero nel canile sanitario, dovranno essere 10 comunque visitati dal Veterinario libero professionista, identificati con l'iscrizione all'anagrafe canina e fotografati. 12. Il Veterinario libero professionista, dovrà garantire l'intervento entro 30 minuti dalla chiamata, per cure mediche e chirurgiche di emergenza, che sono a completo carico dell’aggiudicatario del servizio. Il Veterinario che effettuerà le cure, dovrà rilasciare una dichiarazione attestante le condizioni dell'animale curato. Sarà cura dell’aggiudicatario del servizio trasmettere tale dichiarazione alla Polizia Locale, specificando anticipatamente dove tale cane viene ricoverato per la durata della degenza, struttura che comunque dovrà essere localizzata nell'ambito del territorio provinciale. ART. 9 - GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RESTI DI PICCOLI ANIMALI 1. La raccolta dei resti di piccoli animali viene garantita dalla ditta appaltatrice, attraverso proprio personale e proprie attrezzature. 2. La ditta appaltatrice potrà ricevere segnalazioni per il recupero di resti di piccoli animali solamente: - dal Comando di Polizia Locale; - dal Servizio Veterinario o dal Presidio Multizonale Veterinario dell’ASL, di Alessandria; - dalla Forza pubblica (CC, PS, CFS, ecc.) che provvederanno, previe le necessarie verifiche, ad avviare la chiamata all’operatore della ditta appaltatrice. 3. L’intervento di raccolta dovrà avvenire, di norma, entro le 12 ore, comunque con urgenza nel caso in cui la carcassa possa costituire pericolo. 4. La raccolta dovrà avvenire con l’utilizzo di un automezzo o di un contenitore mobile autorizzato ai sensi del Reg. CE n. 1774/2002 fino al 3.3.2011, al sensi del Reg. CE n. 1069/2009, dal 4.3.2011, e con l’utilizzo di dispositivi individuali di protezione (guanti di lattice a perdere, camici e calzari a perdere, ecc.) che prevengano i rischi per il personale. 5. Dovranno essere rilevati dal personale in servizio, per la registrazione su apposito registro di carico e scarico dei resti animali raccolti, i seguenti elementi: identificazione di chi ha chiamato e sua qualifica, luogo raccolta, data e ora intervento, dati segnaletici dell’animale (specie, razza, sesso, mantello, presenza di identificativi individuali), lesioni riscontrabili. 6. I resti raccolti saranno depositati in apposita cella o dispositivo frigorifero congelatore in attesa di periodica raccolta da parte della ditta autorizzata allo smaltimento, previo rilascio da parte del Servizio Veterinario dell’ASL di apposito certificato di scorta per l’inoltro alla distribuzione delle carcasse animali. 7. Successivamente ad ogni raccolta e smaltimento dovrà essere effettuato lavaggio e disinfezione del contenitore mobile e del deposito temporaneo, secondo le indicazioni fornite dal Servizio Veterinario dell’ASL. ART. 10 – SERVIZIO DI ASSISTENZA VETERINARIA AGLI ANIMALI PROVVISORIAMENTE OSPITATI NEL CANILE SANITARIO E NEL CANILE RIFUGIO 1. L’aggiudicatario si impegna a garantire le cure veterinarie agli animali ospitati presso la struttura comunale e presso il canile rifugio, con le modalità di seguito riportate: 11 - presenza, sia al canile sanitario che al canile rifugio, di un Medico Veterinario libero professionista, regolarmente iscritto all’Ordine dei Medici Veterinari, secondo le seguenti modalità: a) presenza del Medico Veterinario libero professionista un giorno alla settimana; b) intervento del Medico Veterinario libero professionista ogni qualvolta se ne ravvisi un’urgenza; c) obbligo di controllo dei cani e di somministrazione delle terapie per tutti i giorni necessari. Deve essere garantita la reperibilità 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, del Medic o Veterinario che dovrà assicurare il soccorso ad animali traumatizzati o bisognosi di cure urgenti anche in ore notturne e/o festive, entro e non oltre 30 minuti dalla chiamata. - il Medico Veterinario dovrà svolgere tutte le attività di seguito riporta te: a) visite cliniche, cure veterinarie mediche e chirurgiche degli animali temporaneamente ospitati presso la struttura, nonché adozione dei necessari protocolli veterinari specifici in relazione ad emergenze sanitarie; b) gestione e controllo dell’armadio dei farmaci, nonché corretta tenuta del registro di carico e scarico dei farmaci e dell’eventuale emissione di ricette per fornitura medicinali; c) compilazione delle cartelle cliniche degli animali ospitati per quanto concerne: diagnosi, cura, esiti, con sottoscrizioni leggibili del Veterinario compilatore; d) compilazione, dopo accurata visita medico veterinaria, della relazione sullo stato psicofisico degli animali sottoposti a custodia presso il canile sanitario; la relazione dovrà essere stilata il giorno successivo all’entrata dell’animale; e) controllo del benessere psico-fisico degli animali attraverso l’osservazione del loro comportamento; f) Controllo delle razioni del cibo nonché prescrizioni di eventuali variazioni di dieta in caso di inappetenza, disagio, malattia o convalescenza; g) Verifica di tutte le segnalazioni relative agli animali ospitati, effettuate dai volontari o dagli operatori; h) Individuazione degli animali da spostare dal Canile Sanitario al Canile Rifugio e viceversa; i) Formulazioni di pareri rispetto a quesiti su tematiche veterinarie e nello specifico riguardanti il benessere animale; l) Il Professionista dovrà relazionare per iscritto mensilmente circa lo svolgimento delle attività svolte ed interpellare prontamente la Civica Amministrazione (Comando di Polizia Locale) in relazione all’adozione di decisioni imminenti o di particolare natura. - In particolare ogni animale in ingresso al Canile Sanitario, dovrà essere sottoposto a visita di controllo nella quale si procederà, a verificare la presenza di tatuaggio o microchip. Per tutti gli animali non di proprietà, si dovrà altresì contestualmente provvedere ai trattamenti di vaccinazione, sverminazione e antiparassitari e la profilassi stagionale contro la filaria. In caso di malattie trasmissibili agli altri animali e/o all’uomo, si dovrà procedere secondo i protocolli previsti dalle normative vigenti. - Tutti gli animali adulti, per i quali non è stato individuato il proprietario, di sesso femminile presenti nelle strutture, devono essere sterilizzati comunque prima di essere dati in affidamento, a nuovo proprietario. - Le cure veterinarie medico-chirurgiche, nonché gli esami diagnostici specialistici, dovranno 12 di norma essere effettuati presso l’infermeria del canile sanitario o nello studio veterinario del libero professionista operante nella struttura. Qualora il Medico Veterinario libero professionista ritenga di dover ricorrere al ricovero dell’animale, la clinica dovrà essere individuata in accordo con il Responsabile del Procedimento. - L’Aggiudicatario provvede all’acquisto e alla conservazione, presso il canile sanitario, dei medicinali, materiali e attrezzature ad uso veterinario. ART. 11 - TENUTA REGISTRI 1. L’aggiudicatario è tenuto a provvedere a: - regolare tenuta di registro delle chiamate, vidimato dal Servizio Veterinario dell’ASL, e delle schede segnaletiche individuali e sanitarie con registrazione dei dati in ingresso e in uscita, degli interventi di profilassi, delle indicazioni per l’alimentazione e per l’affido con relativa firma del Veterinario libero professionista, per le parti di propria competenza; - tenuta di registro di carico e scarico, vidimato dal Servizio Veterinario dell’ASL, su cui saranno annotati: data e luogo di cattura, numero del micro-chip (o tatuaggio), numero scheda sanitaria individuale, data e motivo dell’uscita, verso il canile rifugio ,o per restituzione al legittimo proprietario o per affido comprese le generalità e gli estremi di identificazione dell’affidatario, data e firma del Veterinario competente per l’attestazione del termine di osservazione sanitaria; tale registro potrà essere redatto su registro informatico, a seguito di registrazione su ARVET della ditta appaltatrice. - compilazione e tenuta delle schede di affido che potrà avvenire in via temporanea, trascorsi i 10 giorni di osservazione sanitaria, e in via definitiva, trascorsi i 60 giorni dall’affido previsti dalla legge 281/1991, a fronte di copertura delle spese per applicazione micro-chip. Di tali schede dovrà esserne consegnata una copia all’affidatario, una sarà trasmessa al Servizio Veterinario dell’ASL, una alla Polizia Locale, e una trattenuta a cura della ditta appaltatrice; - lettura del micro-chip, ove presente, e comunicazione al Comune competente per la ricerca del proprietario con la collaborazione del Servizio Veterinario dell’ASL; - redazione di relazione mensile con i dati dell’attività svolta dall’appaltatore, da inviare al Comune e al Servizio Veterinario dell’ASL. ART. 12 - ULTERIORI ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO DEL SERVIZIO 1. II Responsabile Unico del procedimento, il personale del Settore di Polizia Locale, nonché il Servizio Veterinario dell’ASL, e il Presidio Multizonale Veterinario della Provincia di 13 Alessandria, sono autorizzati ad effettuare qualsiasi tipo di verifica sul canile, sulle attrezzature e/o quant'altro concerne l’affidamento, potendo pertanto accedere alla struttura in parola, in qualsiasi momento. 2. La Polizia Locale potrà effettuare ogni tipo di censimento e/o verifica sui cani accalappiati e/o già catturati, utilizzando qualsiasi tipo di identificazione e/o verifica, ritenute opportune, senza che l’aggiudicatario del servizio possa trarne argomento per richiedere compensi o rimborsi non espressamente contemplati e previsti nel presente capitolato. 3. L’aggiudicatario del servizio è tenuto a fornire tutte le seguenti informazioni al momento della stipula del contratto: - Esatta ubicazione del canile rifugio ove verranno ricoverati i cani (indirizzo, numero telefonico); - Generalità e qualifiche di tutti gli operatori che agiscono all'interno della struttura; - Modalità di apertura e accesso della struttura al pubblico del canile sanitario e del canile rifugio, consentendo comunque la più ampia possibilità a chi faccia richiesta di poter visionare gli animali custoditi. 4. Il cane che eccezionalmente per vari motivi (età, condizioni fisiche, ecc.) non può essere immediatamente sottoposto a inserimento di micro-chip, dovrà in ogni caso essere iscritto all'anagrafe canina e il micro-chip verrà inserito non appena le condizioni lo rendano possibile. La ditta aggiudicataria dovrà inviare, entro 4 mesi, copia dell'avvenuto inserimento, alla Polizia Locale e al Servizio Veterinario dell'A.S.L.. In caso di inadempienza, all’appaltatore verrà applicata una penale di EURO 250,00 (duecentocinquanta/00) oltre all'addebitamento di ogni eventuale spesa. Oltre a ciò, fino ad eventuale adeguamento, non verrà riconosciuto nessun tipo di compenso ed il cane non verrà inserito tra quelli di competenza del Comune di Valenza. 5. Alla scadenza del termine di osservazione veterinaria, la ditta aggiudicataria del servizio si impegna affinché gli animali, se non reclamati, non vengano soppressi, ma vengano ricoverati presso il canile rifugio o dati in affido a privati o ad associazioni protezionistiche (secondo le direttive impartite dal Ministero della Sanità con circolare n. 33, del 13.2.1993), previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinoccosi e le altre malattie trasmissibili a cura del Servizio Veterinario dell’ASL. 6. E' esclusa qualsiasi forma di vendita per uso di vivisezione o esperimenti di qualsiasi genere. I cani ricoverati nella struttura possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera del Medico Veterinario dell’ASL, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità. 7. Di ogni adozione la ditta aggiudicataria del servizio dovrà dare immediata comunicazione scritta al Comando di Polizia Locale per l'aggiornamento dei dati in suo possesso ed eventuali controlli. ART. 13- OBBLIGHI DEL COMUNE 1. II Comune di Valenza si impegna a riconoscere all’aggiudicatario: - l'uso gratuito del canile sanitario comunale sito presso il complesso immobiliare comunale denominato "Cascina Gonella", composto da n. 5 box e dai locali destinati alle attività veterinarie (tra cui le attività di identificazione cani tramite applicazione di micro -chip) e locali destinati al supporto logistico (confezionamento cibi e dispensa - magazzino materiali di pulizia e sanificazione); - appositi contenitori per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti derivanti dallo svolgimento 14 del servizio in oggetto. ART. 14 - COMPETENZE DEL SERVIZIO VETERINARIO 1. Al Servizio Veterinario dell'ASL compete: - sovraintendere e vigilare sul servizio di cattura e custodia dei cani, per accertare il rispetto delle norme relative all'igiene, alla sanità, al benessere ed all'identificazione degli animali; le vaccinazioni contro la rabbia e la leptospirosi ed i trattamenti c ontro i parassiti interni ed esterni che possano essere agenti zoonosici. - eseguire gli interventi obbligatori di profilassi veterinaria, nonché gli interventi che si renderanno necessari per misure di polizia veterinaria; - registrare tempestivamente: l'iscrizione dei cani all'anagrafe canina regionale, la loro adozione od il passaggio a canili rifugio; - provvedere alle operazioni di segnalazione e identificazione tramite i micro-chip degli animali; - provvedere alla soppressione mediante eutanasia di cani gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità. ART. 15 - DIVIETO DI SUBAPPALTO 1. L’aggiudicatario del servizio non potrà, anche temporaneamente e/o parzialmente, cedere e/o affidare e/o subappaltare in alcun modo il servizio oggetto del presente capitolato ad altro soggetto e/o impresa, pena l'immediata risoluzione del contratto. 2. Nel caso di risoluzione del contratto per il motivo di cui sopra, il Comune incamererà interamente la cauzione versata alla stipula del contratto e procederà all'immediata risoluzione del medesimo, fatta salva ogni ulteriore azione in difesa degli interessi del Comune. ART. 16 - OBBLIGHI ASSICURATIVI E RESPONSABILITA’ 1. Tutti gli obblighi e oneri assicurativi, assistenziali, previdenziali e contro gli infortuni sul lavoro, sono a carico della ditta aggiudicataria, la quale è unica e direttamente responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune di Valenza e di ogni indennizzo. 2. L’aggiudicatario è direttamente responsabile verso Comune e verso i terzi di tutto quanto è oggetto del servizio, con l'organizzazione dei mezzi, delle attrezzature e del personale impiegato e con la gestione a proprio rischio. L'amministrazione Comunale è, pertanto, tenuta indenne da ogni respon sabilità per incidenti alle persone o cose, che venissero provocate nel corso dello svolgimento del servizio in oggetto, e per tutta la durata del rapporto contrattuale. 15 3. A tal fine l’aggiudicatario dovrà stipulare, con idonea società assicuratrice, apposita polizza assicurativa da produrre all'atto della stipula contrattuale , relativa al periodo di svolgimento del contratto, che tenga indenne il Comune di Valenza, da tutti i rischi di esecuzione del servizio. La somma assicurata deve essere pari a EURO 100.000,00 (centomila/00) per danneggiamento o distruzione di opere preesistenti. La polizza deve prevedere anche una garanzia di responsabilità civile con i seguenti massimali minimi: EURO 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) per danni a persone EURO 500.000,00 (cinquecentomila/00) per danni a cose ed animali. ART. 17 – ATTREZZATURE PER LA CATTURA 1. L’aggiudicatario dovrà disporre di almeno una unità mobile, regolarmente autorizzata, per il trasporto degli animali, sempre mantenuta in conformità a lle norme sulla circolazione stradale;l’unità deve essere divisa all’interno in due comparti, uno adibito al trasporto della/e persona/e addetta/e al Servizio ed uno destinato agli animali catturati; i due comparti devono essere suddivisi da idonea separazione, tale da consentire comunque la visualizzazione dell’animale senza che questo possa recare intralcio alla guida. ART. 18 - REGIME DI INADEMPIENZE E PENALI 1. Nel caso in cui l’aggiudicatario si rifiutasse di stipulare il contratto, l’Amministrazion e procederà ad incamerare la cauzione provvisoria. 2. In caso di violazione degli obblighi e delle prestazioni di cui al presente capitolato, l’Amministrazione provvederà all’applicazione delle penali come di seguito specificato: - inosservanza delle prescrizioni in materia di personale adibito al servizio (esempio: mancanza di comunicazioni, sostituzioni, discordanza tra il numero di persone effettivamente presente nelle strutture e quello comunicato, inadeguato rapporto con il pubblico, ecc.): riduzione della liquidazione globale mensile da un minimo del 5% ad un massimo del 10%; - inosservanza delle prescrizioni in materia di pulizia, manutenzione dell’immobile: riduzione globale mensile da un minimo del 5% ad un massimo del 20%; - inosservanza di prescrizioni in materia di custodia, benessere, cura, alimentazione e cattura dei cani e tenuta dei relativi registri: riduzione della liquidazione globale mensile da un minimo del 5% ad un massimo del 40%. 3. Nel momento in cui venisse riscontrata l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente capitolato, l’Amministrazione procederà all’immediata contestazione formale dei fatti rilevati, invitando l’aggiudicatario alle proprie controdeduzioni, nel termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione effettuata tramite fax e successiva RAR. 4. Nel caso in cui, entro il suddetto termine non pervengano elementi sufficienti a giustificare le inadempienze contestate, o nel caso in cui pervengano e non siano ritenute idonee, si disporrà a titolo di penale la riduzione della liquidazione mensile nelle percentuali sopraindicate, a seconda della tipologia e gravità dell’inadempienza, nonché di eventuali recidive. 5. Nel caso di gravi, persistenti e reiterate inadempienze riferite ad una o più tipologie di inosservanze, superiori a tre, nonché nel caso di impossibilità a garantire il regolare e corretto svolgimento dei servizi, l’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto mediante 16 semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo di RAR, con inca meramento della cauzione definitiva a titolo di penali e di indennizzo, fatto salvo l’accertamento di maggiori danni. 6. Potrà, inoltre, addivenirsi alla risoluzione del contratto prima della scadenza per gravi motivi o continuate inadempienze superiori a tre da parte dell’aggiudicatario del servizio. In tale circostanza l'Amministrazione Comunale formalizzerà richiesta di risarcimento per eventuale affidamento del servizio ad altro soggetto. L'appalto si intende altresì risolto: - nel caso previsto dall'art. 15 (subappalto); - quando abbandoni il servizio senza giustificato motivo; - quando la ditta aggiudicataria non adempia puntualmente ad uno degli obblighi assunti con il presente Capitolato, in misura superiore a tre, fermo il diritto al risarcimento dei danni. 7. E' inoltre riconosciuta all'Amministrazione Comunale la facoltà insindacabile di recedere unilateralmente dal contratto nel caso in cui non abbia interesse alla continuazione del servizio, notificando disdetta almeno 2 mesi prima a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno senza che l’appaltatore del servizio abbia altro a pretendere che il corrispettivo dovuto fino alla risoluzione del contratto. 8. E' riservato al concessionario, previo preavviso di mesi 2, la facoltà di recedere dal presente contratto, esclusivamente per causa di forza maggiore. ART. 19 - CANI RANDAGI DI ALTRI COMUNI 1. I Comuni limitrofi potranno conferire cani randagi presso il canile sanitario comunale, se stipulata apposita convenzione con il Comune di Valenza. L'elenco dei Comuni convenzionati sarà trasmesso alla ditta aggiudicataria. 2. I cani introdotti non potranno essere trattenuti più di 10 giorni. 3. Le spese del ricovero, assistenza e mantenimento per tutto il periodo di effettiva permanenza, saranno a carico del Comune di provenienza, sulla base delle tariffe definite dalla convenzione. 4. Trascorso il periodo di permanenza massima di 10 giorni, l'animale non ritirato, verrà collocato, sempre a spese del Comune di provenienza, presso il canile rifugio. 5. Per particolari motivati e contingibili casi, potrà essere autorizzato temporaneamente, previa determina del Dirigente competente, il conferimento di cani randagi presso il canile sanitario comunale da parte di altre Amministrazioni Comunali, con le modalità ed i limiti indicati nella determina dirigenziale. ART. 20 - PAGAMENTO DELLE FATTURE 1. L’Aggiudicatario dovrà emettere la fattura mensilmente in misura pari a 1/36 dell’importo complessivo di affidamento. 2. Il pagamento avverrà nel termine di 60 giorni, decorrenti dal ricevimento della fattura, o in un termine superiore da concordare con la ditta aggiudicataria purché tale termine non risulti iniquo in danno del creditore. 17 ART. 21 - STIPULAZIONE CONTRATTO D’APPALTO 1. Il contratto sarà stipulato per atto pubblico amministrativo. 2. Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, la stipulazione del contratto di appalto deve aver luogo entro il termine di 35 (trentacinque) giorni decorrenti dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva. 3. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l’aggiudicatario, sempreché il ritardo non sia a lui imputabile, ha facoltà di recedere dalla propria offerta. In tal caso all’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo. 4. All’atto della comunicazione di aggiudicazione definitiva l’aggiudicatario sarà obbligato a: - costituire cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113, del DLgs 163/2006, e smi; la mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte di questo Comune; - costituire polizza di cui all’art. 16 del presente capitolato; - produrre l’eventuale necessaria documentazione ai fini della stipula; - versare l’importo delle spese contrattuali nella misura che verrà comunicata dall’Ufficio Contratti della Stazione appaltante. 5. Nel caso in cui l’aggiudicatario non provveda tempestivamente o regolarmente a tali adempimenti, l’aggiudicazione potrà essere revocata, per fatto dell’aggiudicatario, con automatico incameramento della cauzione provvisoria versata, salvo il diritto da parte dell’Amministrazione Comunale all’ottenimento del risarcimento di eventuali maggiori danni. In tal caso il servizio potrà essere affidato al concorrente che segue in graduatoria. 6. La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. Art. 22 - SPESE CONTRATTUALI 1. Sono ad esclusivo carico dell'aggiudicatario, tutte le spese di contratto, di bollo, registro, accessorie, diritti di segreteria nonché eventuali spese conseguenti allo svincolo della cauzione e tutte le tasse ed imposte presenti e future inerenti ed emergenti dal servizio, a meno che sia diversamente disposto da espresse norme legislative, con rinuncia pertanto, al diritto di rivalsa, a qualsiasi titolo, nei confronti del Comune. ART. 23 – CONTROVERSIE 1. Per il contenzioso si fa riferimento agli artt. 239 e seguenti del DLgs 163/2006, nel rispetto delle norme del codice civile. 2. Il Foro competente è quello di Alessandria. Art. 24 - DISPOSIZIONI FINALI E RINVIO A NORME GENERALI 1. Ai sensi dell’art. 81, comma 3, del DLgs 163/2006, non si procederà ad aggiudicazione se nessuna offerta risulterà conveniente o idonea per questa Amministrazione. 18 2. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140, del DLgs 163/2006 e smi, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore. 3. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del DLgs 196, del 30.6.2003 e smi, esclusivamente nell’ambito della presente gara. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dei requisiti dei concorrenti in ordine alla partecipazione alla presente procedura di appalto. 4. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato trovano integrale applicazione le norme previste dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nelle altre norme di legge vigenti in materia. 5. Informazioni relative al servizio potranno essere richieste al Responsabile del procedimento: Ispettore Piero Antonio PANZIN – presso Comando di Polizia Locale – Viale Santuario, 35 - Valenza – Tel. 0131.9596208 – Fax 0131.9596224 – e-mail: [email protected]. 6. Informazioni sul procedimento di gara potranno essere richieste a Ufficio Gare/Appalti – Via Pellizzari 2 – Valenza – Tel. 0131.949234-949266 – Fax 0131.949268 – e-mail: [email protected]. 7. L'Amministrazione Comunale, in presenza di ricorsi giur isdizionali di altri soggetti partecipanti alla gara, si riserva la facolt à di sospendere l'aggiudicazione definitiva e l'esecutività del contratto, ove stipulato, in ossequio ad ordinanze o sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale. Valenza, lì 13 aprile 2010 Il Responsabile Unico del Procedimento Ispettore Piero Antonio PANZIN Il Dirigente Ufficio Gare/Appalti Ing. Roberto MELGARA 19