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LE FONTI DEL DIRITTO - Dipartimento di Comunicazione e Ricerca

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LE FONTI DEL DIRITTO - Dipartimento di Comunicazione e Ricerca
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Le fonti del diritto
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12. Gli atti normativi del governo equiparati alla legge:
decreti legge
1. Cosa sono le «fonti del diritto»
2. Quali soggetti concorrono a produrre diritto
13. Il referendum abrogativo
3. La Costituzione come fonte sulle fonti
14. Le fonti legislative «specializzate»
4. Unità, coerenza e completezza dell’ordinamento
5. I criteri per ordinare le fonti del diritto
15. Le fonti espressione di autonomia degli organi
costituzionali
6. L’interpretazione del diritto
16. Le fonti regolamentari
7. Le fonti del diritto: tipologia
17. Le fonti del diritto regionale
8. La Costituzione e le fonti costituzionali
18. Le fonti degli enti locali
9. Le fonti comunitarie
19. Le fonti espressione di autonomia collettiva
10. La legge ordinaria dello Stato
20. Le fonti «esterne» riconosciute
11. Gli atti normativi del governo equiparati alla legge:
decreti legislativi
21. Le fonti fatto
22. Fonti di cognizione, testi unici, pubblicità delle fonti
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Le fonti del diritto
Le fonti del diritto
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Le fonti del diritto
LE FONTI DEL DIRITTO: DEFINIZIONI
LE FONTI SULLA PRODUZIONE
Si chiamano fonti del diritto gli atti o i fatti che l’ordinamento
giuridico abilita a produrre norme giuridiche.
• La generalità delle norme giuridiche
• L’astrattezza delle norme giuridiche
Si chiamano fonti di produzione del diritto quei fatti o quegli
atti ai quali l’ordinamento attribuisce la capacità di produrre
imperative che esso riconosce come propri.
Si chiamano fonti sulla produzione quelle norme che
disciplinano i modi di produzione del diritto oggettivo,
individuando i soggetti titolari di potere normativo, i
procedimenti di formazione, gli atti prodotti.
Le fonti sulla produzione hanno la funzione di individuare:
• i soggetti abilitati a stabilire norme giuridiche mediante fatti
o specifici atti fonte
• le procedure che a tal fine questi soggetti devono seguire
• i modi mediante i quali le norme prodotte devono o
possono essere portate a conoscenza dei destinatari
• Le fonti fatto (es. consuetudine)
• Le fonti atto (es. costituzione, legge, regolamento)
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Le fonti del diritto
IL REGIME DELLE FONTI PUBBLICISTICHE
• Pubblicazione in forma ufficiale
• Applicazione del principio iura novit curia e del principio
ignorantia legis non excusat
• Ricorso in cassazione per violazione di legge contro le
sentenze civili e penali ex art. 111.7 Cost
• Interpretazione e applicazione del diritto ex art. 12 delle
preleggi (r. d. 16 marzo 1942, n. 262)
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Le fonti del diritto
ART. 12 PRELEGGI
Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro
senso che quello fatto palese dal significato proprio delle
parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione
del legislatore.
Se una controversia non può essere decisa con una
precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che
regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane
anocra dubbio, si decide secondo i principi generali
dell’ordinamento giuridico dello Stato.
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Le fonti del diritto
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Le fonti del diritto
FORMA DI STATO E FONTI DEL DIRITTO
LE DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE
(PRELEGGI DEL 1942)
• Nello stato liberale: la legge del parlamento è la fonte che
esprime il più alto comando normativo, dunque
giuridicamente supremo (fonte primaria); il governo del re
può esercitare un potere normativo in esecuzione della
legge, in forma di regolamento ( fonte secondaria)
Art. 1
Indicazione delle fonti
Sono fonti del diritto:
1) le leggi;
2) i regolamenti
3) [le norme corporative] (abrogato)
4) gli usi.
• Nello stato liberaldemocratico: la costituzione rigida è la
fonte suprema dell’ordinamento giuridico, superiore ad ogni
altra fonte, innanzitutto alla legge; il potere normativo è
distribuito fra molteplici soggetti a livello sia verticale sia
orizzontale (pluralismo istituzionale, apertura all’ordinamento
internazionale, pluralismo sociale)
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Le fonti del diritto
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FONTI COSTITUZIONALI E FONTI PRIMARIE
• Le norme di rango costituzionale: leggi di revisione
costituzionale e leggi costituzionali (art. 138 Cost.); statuti
delle regioni speciali (art. 116 Cost.)
• Le norme di rango primario: leggi ordinarie dello Stato
(artt. 70 ss. e 117 Cost.); decreti legislativi e decreti legge
(artt. 76 e 77 Cost.); regolamenti parlamentari (art. 64
Cost.): statuti delle regioni ordinarie (art. 123 Cost.); leggi
regionali (artt. 117 e 121 Cost.)
LE FONTI PRIMARIE: UN «SISTEMA CHIUSO»
• Non sono configurabili atti fonte primari al di là di quelli
espressamente previsti dalla Costituzione
• Ciascun atto normativo non può disporre di una forza
maggiore di quella che la Costituzione ad esso attribuisce
• Agli atti fonte primari va riconosciuta forza di legge (art. 77
e art. 134 Cost.)
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Le fonti del diritto
LA FORZA DI LEGGE
• Capacità di innovare al diritto oggettivo subordinatamente
alla Costituzione intesa come fonte suprema, abrogando o
modificando atti fonte equiparati o subordinati (profilo attivo)
• Capacità di resistere all’abrogazione o modifica da parte di
atti fonte che non siano dotati della medesima forza, in
quanto espressione del medesimo processo di produzione
normativa (profilo passivo)
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Le fonti del diritto
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Le fonti del diritto
LE FONTI SECONDARIE: UN «SISTEMA APERTO»
• L’individuazione degli atti fonte secondari è lasciata alla
disponibilità dei soggetti titolari di potestà normative primarie,
sia pure nel rispetto dei limiti costituzionali esistenti (riserva
di legge)
• Gli atti secondari devono essere deliberati sulla base di
una previa norma di legge (principio di legalità)
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Le fonti del diritto
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IL SISTEMA COSTITUZIONALE DELLE FONTI
(fonte sulle fonti)
Unità dell’ordinamento
Tutte le norme possono farsi risalire, in ultimo, al potere costituente, cioè al
moment o fondant e dell’ordinamento e all’atto che con esso viene posto, la
Costituzione.
Fonti primarie a carattere «chiuso»
(forza di legge)
Coerenza dell’ordinamento
L’ordinament o non tollera contraddizioni tra le parti che lo compongono e
prevede criteri e meccanismi per risolvere le antinomie normative, cioè i
contrasti tra norme, e consentire all’interprete di individuare la norma,
l’unica norma, che deve essere applicat a in concreto.
Fonti secondarie a carattere «aperto»
(principio di legalità)
Completezza dell’ordinamento
L’ordinament o predis pone determinati rimedi per colmare le lacune o vuoti
normativi, cioè casi non previsti dal diritto positivo, e permettere
all’interprete, anche quando sembri manc are qualsiasi disciplina giuridica,
di rinvenire la norma applicabile al caso concreto.
Costituzione
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Le fonti del diritto
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La successione delle fonti nel tempo:
criterio cronologico
• In caso di contrasto tra norme poste da fonti equiparate,
prevale e deve essere applicata la norma posta
successivamente nel tempo (lex posterior derogat priori)
La sovraordinazione o sottordinazione delle fonti:
criterio gerarchico
• La norma precedente è abrogata da quella successiva
(la norma abrogata non è invalida)
L’ambito territoriale o materiale di operatività delle fonti :
criterio della competenza
• L’abrogazione, presupponendo un contrasto tra norme
entrambe valide, non elimina la norma precedente ma ne
circoscrive nel tempo l’efficacia
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Le fonti del diritto
Le fonti del diritto
LA RISOLUZIONE DELLE ANTINOMIE NORMATIVE:
CRITERIO CRONOLOGICO
COME ORDINARE LE FONTI DEL DIRITTO
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Le fonti del diritto
L’ORDINAMENTO GIURIDICO COME SISTEMA
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Le fonti del diritto
L’EFFICACIA DELLA LEGGE NEL TEMPO
L’ABROGAZIONE DELLE LEGGI
Art. 11 preleggi
«La legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha
effetto retroattivo».
Art. 15 preleggi
«Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per
dichiarazione espressa del
legislatore,
o per
incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o
perché la nuova legge regola l’intera materia già regolata
dalla legge anteriore».
• Gli atti normativi valgono, di norma, solo per il futuro
• Il divieto di efficacia retroattiva è derogabile per effetto
di una legge successiva che disponga diversamente
• La retroattività della legge, ove disposta, riguarda solo i
rapporti pendenti, non i rapporti esauriti
• Il divieto di retroattività è assoluto e inderogabile per le
leggi in materia penale (art. 25.2 Cost.)
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• Abrogazione espressa
• Abrogazione per incompatibilità
• Abrogazione per nuova disciplina dell’intera materia
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Le fonti del diritto
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LA RISOLUZIONE DELLE ANTINOMIE NORMATIVE:
CRITERIO GERARCHICO
LE CLAUSOLE DI ABROGAZIONE ESPRESSA
Esempio: art. 55 d.lgs. 177/2005
«Le disposizioni contenute nel presente testo unico non
possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque
modificate, se non in modo esplicito mediante
l’indicazione specifica delle fonti da abrogare, derogare,
sospendere o modificare».
Le fonti del diritto
• In caso di contrasto tra norme poste da fonti non
equiparate, prevale e deve essere applicata la norma posta
dalla fonte sovraordinata (lex superior derogat inferiori)
• La norma sottordinata è invalida e deve essere eliminata
dall’ordinamento mediante annullamento
• L’annullamento, a differenza dell’abrogazione, determina
la perdita di efficacia non solo ex nunc, ma anche ex tunc
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Le fonti del diritto
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LA RISOLUZIONE DELLE ANTINOMIE NORMATIVE:
CRITERIO DELLA COMPETENZA
• In caso di contrasto tra norme poste da fonti ordinate
dalla Costituzione secondo differente competenza, prevale
e deve essere applicata la norma posta dalla fonte
competente (con esclusione di qualsiasi altra fonte)
• La norma non competente è invalida e deve essere
eliminata dall’ordinamento mediante annullamento
• L’annullamento, a differenza dell’abrogazione, determina
la perdita di efficacia non solo ex nunc, ma anche ex tunc
L’INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE
Art. 12.1 preleggi
«Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro
senso che quello fatto palese dal significato proprio delle
parole secondo la connessione di esse, o dalla intenzione del
legislatore».
• L’interpretazione letterale o testuale
• L’interpretazione teleologica (in senso soggettivo o in
senso oggettivo)
• L’interpretazione logico-sistematica
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Le fonti del diritto
Le fonti del diritto
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Le fonti del diritto
LE LACUNE NORMATIVE E L’ANALOGIA
Art. 12.2 preleggi
LE LEGGI DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA
• Le lacune colmate per analogia legis: «se una controversia
non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha
riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie
analoghe»
• Le lacune colmate per analogia iuris: «se il caso rimane
ancora dubbio, si decide secondo i principi generali
dell’ordinamento giuridico dello Stato»
Esempio: art. 14 l. 28/1999
«La disposizione di cui all’articolo 26, comma 4, terzo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, riguardante l’applicazione della
ritenuta a titolo d’imposta sugli interessi, premi ed altri
frutti delle obbligazioni e titoli similari e sui conti correnti,
deve intendersi nel senso che tale ritenuta si applica
anche nei confronti dei soggetti esclusi dall’imposta sul
reddito delle persone giuridiche».
• Il divieto di analogia per le leggi penali e per le leggi
speciali (art. 14 preleggi)
• Il criterio di stretta interpretazione delle disposizioni
costituzionali sui diritti fondamentali (favor libertatis)
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Le fonti del diritto
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Le fonti del diritto
LE FONTI NELL’ORDINAMENTO DELLO STATO
LE FONTI NELL’ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA
Costituzione
Trattati
(Tue e Tce)
Leggi costituzionali
Regolamenti e direttive
Leggi ordinarie
e atti aventi forza di legge
(art. 138 Cost.)
(art. 249 Tce)
(artt. 70 ss. e 117.1-4 Cost.)
Regolamenti governativi
(artt. 87.5 e 117.6 Cost.)
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Le fonti del diritto
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LE FONTI NELL’ORDINAMENTO DELLE REGIONI
Costituzione
Costituzione
Statuti speciali
Statuti ordinari
(art. 116 Cost.)
(art. 123 Cost.)
Le fonti del diritto
LE FONTI NELL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
Costituzione
Legge dello Stato
(art. 117.2, p) Cost.)
Leggi regionali
Leggi regionali
(v. statuti)
(artt.117 e 121 Cost.)
Statuti comunali e provinciali
(art. 114 Cost., art. 6 Tuel)
Regolamenti
regionali
Regolamenti
regionali
Regolamenti comunali e provinciali
(v. statuti)
(artt.117.6 e 121 Cost.)
(art. 117.6 Cost., art. 7 Tuel)
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Le fonti del diritto
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Le fonti del diritto
LE FONTI COSTITUZIONALI
LE FONTI COSTITUZIONALI:
IL PROCEDIMENTO AGGRAVATO
• Le leggi di revisione costituzionale: modificano,
mediante emendamento, aggiunta o soppressione, il testo
della Costituzione
• Duplice deliberazione da parte di ciascuna camera, la
seconda a distanza non inferiore a tre mesi
• Approvazione in seconda deliberazione a maggioranza
assoluta dei componenti di ciascuna camera
• Possibilità di richiedere, entro tre mesi dalla pubblicazione
notiziale del testo di legge approvato dal Parlamento, il
referendum costituzionale da parte di 500 mila elettori, 5
consigli regionali, 1/5 dei componenti di una camera
• In alternativa, approvazione in seconda deliberazione a
maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna
camera, senza possibilità di richiedere il referendum
• Le leggi costituzionali: affiancano il testo della
Costituzione, pur non facendone parte, nelle materie
coperte da riserva di legge costituzionale (artt. 71.1, 96,
116.1, 132.1, 137.1 Cost.) o in altre materie disciplinate
nelle forme dell’art. 138 Cost.
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Le fonti del diritto
Le fonti del diritto
IL PROCEDIMENTO DI REVISIONE COSTITUZIONALE
(ART. 138 COST.)
I LIMITI ALLA REVISIONE COSTITUZIONALE
Prima deliberazione
non meno di tre mesi
Seconda deliberazione
a maggioranza dei due
terzi dei componenti di
ciascuna camera
Promulgazione
tre mesi
Eventuale referendum
1/5 dei componenti di una camera, 5
consigli regionali o 500 mila elettori
nessuna richiesta di
referendum
• Limite espresso: la «forma repubblicana» (art. 139 Cost.)
• Limiti impliciti: i «principi supremi dell’ordinamento
costituzionale» (v. sentenza Corte cost. 1146/1988)
a maggioranza
assoluta dei
componenti di
ciascuna camera
richiesta di referendum
se è approvato dalla maggioranza
dei voti validi
Promulgazione
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Le fonti del diritto
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Le fonti del diritto
IL PRIMATO DEL DIRITTO COMUNITARIO [1]
IL FONDAMENTO COSTITUZIONALE DELL’ASSUNZIONE
DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI
• Le «limitazioni di sovranità» consentite dall’art. 11 Cost.,
come interpretato dalla Corte costituzionale
• Il riferimento ai «vincoli derivanti dall’ordinamento
comunitario» nell’art. 117 Cost., come riformato nel 2001
• Il limite dei «principi fondamentali del nostro ordinamento
costituzionale» e dei «diritti inalienabili della persona
umana», come stabilito dalla Corte costituzionale
Corte di giustizia delle Comunità europee
«A differenza dei comuni trattati internazionali, il Trattato Cee ha istituito un
proprio ordinamento giuridico integrato nell’ordinamento giuridico degli stati
membri... che i giudici nazionali sono tenuti ad osservare... Scaturito da una fonte
autonoma, il diritto nato dal Trattato non potrebbe, in ragione appunto della sua
specifica natura, trovare un limite in qualsiasi provvedimento interno senza
perdere il proprio carattere comunitario e senza che ne risultasse scosso il
fondamento giuridico della stessa Comunità» (sentenza Costa del 1964).
«In forza del principio della preminenza del diritto comunitario, le disposizioni del
Trattato e gli atti delle istituzioni, qualora siano direttamente applicabili... fanno
parte integrante, con rango superiore rispetto alle norme interne, dell’ordinamento
giuridico vigente nel territorio dei singoli stati membri» e «hanno l’effetto, nei loro
rapporti col diritto interno degli stati membri, non solo di rendere ipso jure
inapplicabile, per il fatto stesso della loro entrata in vigore, qualsiasi disposizione
contrastante della legislazione nazionale preesistente, ma anche... di impedire la
valida formazione di nuovi atti legislativi nazionali, nella misura in cui questi
fossero incompatibili con norme comunitarie» (sentenza Simmenthal del 1978).
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Le fonti del diritto
IL PRIMATO DEL DIRITTO COMUNITARIO [2]
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Le fonti del diritto
LA LEGGE ORDINARIA STATALE
Corte costituzionale
«Vi è un punto fermo nella costruzione giurisprudenziale dei rapporti fra diritto
comunitario e diritto interno: i due sistemi sono configurati come autonomi e
distinti, ancorché coordinati, secondo la ripartizione di competenza stabilita e
garantita dal Trattato... [i due ordinamenti], per quanto coordinati, sono distinti e
reciprocamente autonomi. Proprio in ragione, dunque, della distinzione fra i due
ordinamenti, la prevalenza del regolamento adottato dalla Cee va intesa... nel
senso... che la legge interna non interferisce nella sfera occupata da tale atto, la
quale è interamente attratta sotto il diritto comunitario» e il regolamento «è reso
efficace in quanto e perché atto comunitario, e non può abrogare, modificare o
derogare le confliggenti norme nazionali, né invalidarne le statuizioni.
Diversamente accadrebbe, se l’ordinamento della Comunità e quello dello Stato –
ed i rispettivi processi di produzione normativa – fossero composti ad unità»
(sentenza 170/1984)
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La legge dello Stato è fonte a competenza generale, sia
pure nei limiti stabiliti dalla Costituzione, abilitata a
produrre norme primarie dotate appunto di forza di legge.
• Le legge in senso (solo) formale
• Le leggi provvedimento
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Le fonti del diritto
Le fonti del diritto
LA RISERVA DI LEGGE: TIPOLOGIA
LA RISERVA DI LEGGE
L’istituto della riserva di legge designa i casi in cui
disposizioni costituzionali attribuiscono la disciplina di una
determinata materia alla sola legge (nonché agli atti
equiparati alla legge), sottraendola così alla disponibilità di
atti fonte ad essa subordinati, tra cui soprattutto i
regolamenti dell’esecutivo.
• Riserva assoluta: la disciplina della materia è interamente
riservata alla legge, salvo solamente regolamenti di stretta
esecuzione
• Riserve assolute (es.: art. 13 Cost., art. 25 Cost.)
• Riserve relative (es.: art. 23 Cost., art. 97 Cost.)
• Riserve rinforzate (es.: art. 8 Cost., art. 16 Cost.)
• Riserva rinforzata: la disciplina della materia è riservata
alla legge che deve seguire certe procedure o avere certi
contenuti costituzionalmente prestabiliti
• Riserva relativa: alla legge spetta la disciplina essenziale o
di principio della materia, al regolamento dell’esecutivo la
disciplina ulteriore di dettaglio
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Le fonti del diritto
GLI ATTI NORMATIVI DEL GOVERNO
AVENTI FORZA DI LEGGE
Decreti legislativi (art. 76 Cost., art. 14 l. 400/1988)
Legge di delegazione
Decreto legislativo
(oggetto, principi e criteri direttivi,
termine)
(entro il termine della legge
delega)
Decreti legge (art. 77 Cost., art. 15 l. 400/1988)
Decreto legge
Legge di conversione
(casi straordinari di necessità e
urgenza)
(entro sessanta giorni)
LA DELEGAZIONE LEGISLATIVA (ART. 76 COST.)
• Individuazione dell’oggetto (o degli oggetti, purché distinti)
della delega chiaramente definito
• Fissazione dei principi (ossia le norme generali o di
principio di carattere sostanziale che regolano la materia) e
dei criteri direttivi (ossia le regole procedurali di carattere
strumentale per l’esercizio in concreto del potere normativo
delegato)
• Indicazione del termine entro il quale la delega può (non
deve) essere esercitata
Legge di delega al governo...
Il governo è delegato ad adottare, entro... [termine] dalla data di entrat a
in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti...
[oggetto], secondo i seguenti principi e criteri direttivi...
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Le fonti del diritto
IL PROCEDIMENTO DI PRODUZIONE NORMATIVA DELEGATA
Governo o
parlamentari
Parlamento
Governo
iniziativa legislativa
legge di
delegazione
deliberazione
schema decreto
Governo
Governo
Parlamento
deliberazione
decreto legislativo
parere commissioni
sullo schema
deliberazione
decreti correttivi
(se previs ti dalla legge)
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Le fonti del diritto
(se previs to dalla legge)
Le fonti del diritto
LA DECRETAZIONE D’URGENZA (ART. 77 COST.)
• Adozione del decreto legge solo in casi straordinari di
necessità ed urgenza
• Presentazione del decreto legge alle Camere per la
conversione lo stesso giorno in cui è adottato e riunione delle
Camere, anche se sciolte, entro i successivi cinque giorni
• Durata di solo 60 giorni e dunque efficacia provvisoria del
decreto legge, con perdita di efficacia sin dall’inizio se non
convertito in legge (decadenza ex tunc)
• Divieto di reiterazione del decreto legge non convertito
(sent. Corte costituzionale 360/1996)
Legge di conversione del decreto legge...
Il decreto legge... [data e numero] recant e... [titolo] è convertito in legge
con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
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Le fonti del diritto
IL PROCEDIMENTO DI PRODUZIONE NORMATIVA PER
DECRETO LEGGE
Governo
adozione decreto
legge
Presidente della
Repubblica
promulgazione legge
di conversione
Presidente della
Repubblica
emanazione decreto
legge
Parlamento
approvazione legge
di conversione
• Leggi di esecuzione dei Patti lateranensi (art. 7 Cost.)
• Leggi che disciplinano i rapporti fra lo Stato e le
confessioni religiose diverse dalla cattolica (art. 8 Cost.)
• Leggi che staccano una provincia o un comune da una
regione per aggregarli ad un’altra (art. 132.2 Cost.)
• Leggi di amnistia e indulto (art. 79 Cost.)
• Leggi che stabiliscono i principi fondamentali nelle
materie di competenza legislativa concorrente (art. 11 l.
cost. 3/2001)
• Leggi che stabiliscono forme e condizioni particolari di
autonomia per le regioni ordinarie (art. 116.3 Cost.)
• Decreti legislativi di attuazione degli statuti delle regioni
speciali (es.: art. 65 St. Friuli-Venezia Giulia)
Governo
presentazione
disegno di legge di
conversione
Parlamento
eventuali
emendamenti al
decreto legge
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Le fonti del diritto
Le fonti del diritto
FONTI LEGISLATIVE «SPECIALIZZATE»
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I REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI
Le fonti del diritto
LA RISERVA DI REGOLAMENTO PARLAMENTARE
• Regolamenti parlamentari (art. 64 Cost.)
Costituzione
• Regolamenti della Corte costituzionale (l. 87/1953)
• Regolamenti della presidenza della Repubblica (l.
1077/1948)
Regolamenti di
ciascuna camera
• Regolamento del Consiglio dei ministri (l. 400/1988)
• Regolamenti della presidenza del Consiglio (d.lgs.
303/1999)
(art. 64 Cost.)
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Le fonti del diritto
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Le fonti del diritto
LE FONTI REGOLAMENTARI SECONDARIE
LA POTESTÀ REGOLAMENTARE DELL’ESECUTIVO
I regolamenti sono fonti secondarie del diritto, ossia
subordinate a quelle primarie: la denominazione include
una categoria eterogenea di atti normativi di competenza
del governo, dei ministri, degli organi centrali e periferici
della pubblica amministrazione, nonché delle regioni e
degli enti locali; trattandosi di fonti subordinate a quelle
primarie, questi regolamenti sono cosa del tutto diversa dai
regolamenti comunitari e dai regolamenti parlamentari.
Art. 17 l. 400/1988
• Il principio di legalità
• Il principio di preferenza della legge
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• I regolamenti governativi
– regolamenti di esecuzione
– regolamenti di attuazione e di integrazione
– regolamenti indipendenti
– regolamenti di organizzazione
– regolamenti di delegificazione (regolamenti autorizzati
o delegati)
• I regolamenti ministeriali e interministeriali
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Le fonti del diritto
Le fonti del diritto
I REGOLAMENTI DI DELEGIFICAZIONE
I REGOLAMENTI GOVERNATIVI
Art. 17.2 l. 400/1988
Consiglio dei ministri
Consiglio di stato
deliberazione
schema di regolament o
parere sullo
schema di regolament o
Parlamento
Consiglio dei ministri
parere commissioni sullo
schema di regolament o
Legge di autorizzazione
determinazione delle norme generali regolat rici della materia e
abrogazione delle norme legislative vigenti
Emanazione del regolamento autorizzato
deliberazione
regolamento
(se previs to dalla legge)
Corte dei conti
(previo parere parlamentare, se la legge di autorizzazione lo
prevede)
Presidente della
Repubblica
visto e registrazione
regolamento
Entrata in vigore del regolamento
effetto dell’abrogazione delle norme legislative vigenti disposta
dalla legge di autorizzazione
emanazione regolamento
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Le fonti del diritto
I REGOLAMENTI MINISTERIALI
Le fonti del diritto
LE FONTI REGIONALI
• Statuti ordinari: approvati dal consiglio regionale con
procedimento aggravato ex art. 123.2-3 Cost.
Ministro
• Leggi regionali: approvate dal consiglio regionale nelle
forme e nei modi previsti da ciascun statuto
comunicazione al
presidente del
Consiglio
parere del
Consiglio
di stato
adozione
del
regolamento
• Regolamenti regionali: deliberati dalla giunta regionale o
dal consiglio regionale, secondo modalità e forme previste
da ciascun statuto
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Le fonti del diritto
IL PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEGLI STATUTI
DELLE REGIONI ORDINARIE
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Le fonti del diritto
GLI STATUTI SPECIALI
ADOTTATI CON LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 116.1 Cost., l. cost. 2/2001
• Due successive deliberazioni del consiglio regionale, la
seconda a distanza non inferiore a due mesi
• Approvazione sia in prima sia in seconda deliberazione a
maggioranza assoluta dei componenti del consiglio
• Possibilità di richiedere comunque il referendum, entro tre
mesi dalla pubblicazione, da parte di un cinquantesimo degli
elettori della regione o un quinto dei componenti del consiglio
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• Si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le
leggi costituzionali
• L’iniziativa appartiene anche all’assemblea regionale
• I progetti di modificazione dello statuto di iniziativa
governativa o parlamentare sono comunicati dal governo
all’assemblea regionale, che esprime il suo parere entro due
mesi
• Le modificazioni allo statuto approvate non sono
comunque sottoposte a referendum nazionale
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Le fonti del diritto
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LE FONTI LOCALI
LE FONTI ESPRESSIONE DI AUTONOMIA COLLETTIVA
• Statuti comunali o provinciali: approvati dal consiglio
comunale o provinciale con procedimento aggravato ex art.
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• I contratti collettivi di lavoro ex art. 39 Cost.
• I contratti collettivi di lavoro di diritto comune (c.c.)
• Regolamenti comunali o provinciali: adottati dal consiglio
comunale o provinciale, tranne i regolamenti
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi adottati dalla
giunta comunale o provinciale
• I contratti collettivi di lavoro nelle pubbliche
amministrazioni (d.lgs. 165/2001)
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Le fonti del diritto
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LA CONSUETUDINE
LE FONTI «ESTERNE» RICONOSCIUTE
• L’adattamento automatico alle norme generalmente
riconosciute dell’ordinamento giuridico internazionale
(art. 10.1 Cost.): rinvio mobile o rinvio alla fonte
• L’ordine di esecuzione contenuto nelle leggi di ratifica
dei trattati internazionali: rinvio fisso o rinvio alla
disposizione
• Le norme di diritto internazionale privato (l. 218/1995):
fonti sulla produzione o norme interne di riconoscimento
La consuetudine (o uso) è la fonte fatto per eccellenza, la
quale consta di due elementi: un comportamento ripetuto nel
tempo (elemento materiale) e la convinzione, da parte del
corpo sociale, che ripetere quel comportamento sia
giuridicamente dovuto (elemento soggettivo). Ove questa
convinzione non vi fosse, saremmo di fronte a una mera
prassi, comportato ripetuto ma senza che sia considerato
vincolante, e dunque derogabile in qualsiasi momento.
• Le consuetudini nelle materie regolate dalle leggi e dai
regolamenti (art. 8 preleggi)
• Le consuetudini di rango costituzionale (es: sent. Corte
costituzionale 7/1996)
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Le fonti del diritto
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LE FONTI DI COGNIZIONE
I TESTI UNICI
Si definiscono fonti di cognizione gli atti scritti, non aventi
forza normativa (a differenza delle fonti di produzione), volti
esclusivamente a rendere conoscibile il diritto oggettivo.
• Testi unici normativi: atti aventi natura innovativa deliberati
dal governo in forma di decreti legislativi sulla base di una
legge di delegazione del Parlamento
• Atti con valore conoscitivo legale o privilegiato (Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, Bollettino ufficiale delle regioni,
albo pretorio degli enti locali)
• Atti con valore meramente notiziale
• Testi unici compilativi: atti aventi natura conoscitiva redatti
dal governo sulla base di una mera autorizzazione del
Parlamentare o su iniziativa autonoma del governo
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L’EMANAZIONE DEI DECRETI LEGISLATIVI
LA PROMULGAZIONE DELLE LEGGI
Decreto legislativo... [giorno/mese/anno] n... ... [titolo]
Legge... [giorno/mese/anno] n... ... [titolo]
Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione...
Vista la legge...
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari..
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri...
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri...
Emana
il seguente decreto legislativo:
[...]
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica
hanno approvato;
il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
[...]
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L’EMANAZIONE DEI DECRETI LEGGE
L’EMANAZIONE DEI REGOLAMENTI GOVERNATIVI
Decreto legge... [giorno/mese/anno] n.... ... [titolo]
Decreto del Presidente della Repubblica ... [giorno/mese/anno] n...
... [titolo]
Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione...
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza...
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri...
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri...
Emana
il seguente decreto legge:
[...]
Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87 della Costituzione...
Vista l’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400...
Udito il parere del Consiglio di Stato
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri...
Sulla proposta del ministro...
Emana
il seguente regolamento:
[...]
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LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI
L’ENTRATA IN VIGORE DEGLI ATTI NORMATIVI
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
• Serie generale (leggi e altri atti normativi; atti degli organi
costituzionali; decreti presidenziali; decreti, delibere e ordinanze
ministeriali; decreti e delibere di altre autorità)
• Corte costituzionale (sentenze e ordinanze della Corte)
• Comunità europee (regolamenti e direttive)
• Regioni (leggi e regolamenti regionali)
Leggi, decreti legge, decreti legislativi, regolamenti
Art. 73.3 Cost., art. 10 preleggi
• Il termine ordinario è il quindicesimo giorno seguente
alla pubblicazione dell’atto
• L’atto stesso può prevedere un termine diverso, più
lungo o più breve (es.: «la presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale»)
La presente legge (o il presente decreto), munita del sigillo dello
Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
di farla osservare come legge dello Stato.
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