LE FONTI DEL DIRITTO - Dipartimento di Comunicazione e Ricerca
by user
Comments
Transcript
LE FONTI DEL DIRITTO - Dipartimento di Comunicazione e Ricerca
5 Le fonti del diritto 5 12. Gli atti normativi del governo equiparati alla legge: decreti legge 1. Cosa sono le «fonti del diritto» 2. Quali soggetti concorrono a produrre diritto 13. Il referendum abrogativo 3. La Costituzione come fonte sulle fonti 14. Le fonti legislative «specializzate» 4. Unità, coerenza e completezza dell’ordinamento 5. I criteri per ordinare le fonti del diritto 15. Le fonti espressione di autonomia degli organi costituzionali 6. L’interpretazione del diritto 16. Le fonti regolamentari 7. Le fonti del diritto: tipologia 17. Le fonti del diritto regionale 8. La Costituzione e le fonti costituzionali 18. Le fonti degli enti locali 9. Le fonti comunitarie 19. Le fonti espressione di autonomia collettiva 10. La legge ordinaria dello Stato 20. Le fonti «esterne» riconosciute 11. Gli atti normativi del governo equiparati alla legge: decreti legislativi 21. Le fonti fatto 22. Fonti di cognizione, testi unici, pubblicità delle fonti 1 5 Le fonti del diritto Le fonti del diritto 2 5 Le fonti del diritto LE FONTI DEL DIRITTO: DEFINIZIONI LE FONTI SULLA PRODUZIONE Si chiamano fonti del diritto gli atti o i fatti che l’ordinamento giuridico abilita a produrre norme giuridiche. • La generalità delle norme giuridiche • L’astrattezza delle norme giuridiche Si chiamano fonti di produzione del diritto quei fatti o quegli atti ai quali l’ordinamento attribuisce la capacità di produrre imperative che esso riconosce come propri. Si chiamano fonti sulla produzione quelle norme che disciplinano i modi di produzione del diritto oggettivo, individuando i soggetti titolari di potere normativo, i procedimenti di formazione, gli atti prodotti. Le fonti sulla produzione hanno la funzione di individuare: • i soggetti abilitati a stabilire norme giuridiche mediante fatti o specifici atti fonte • le procedure che a tal fine questi soggetti devono seguire • i modi mediante i quali le norme prodotte devono o possono essere portate a conoscenza dei destinatari • Le fonti fatto (es. consuetudine) • Le fonti atto (es. costituzione, legge, regolamento) 3 5 Le fonti del diritto IL REGIME DELLE FONTI PUBBLICISTICHE • Pubblicazione in forma ufficiale • Applicazione del principio iura novit curia e del principio ignorantia legis non excusat • Ricorso in cassazione per violazione di legge contro le sentenze civili e penali ex art. 111.7 Cost • Interpretazione e applicazione del diritto ex art. 12 delle preleggi (r. d. 16 marzo 1942, n. 262) 5 4 5 Le fonti del diritto ART. 12 PRELEGGI Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane anocra dubbio, si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato. 6 1 5 Le fonti del diritto 5 Le fonti del diritto FORMA DI STATO E FONTI DEL DIRITTO LE DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE (PRELEGGI DEL 1942) • Nello stato liberale: la legge del parlamento è la fonte che esprime il più alto comando normativo, dunque giuridicamente supremo (fonte primaria); il governo del re può esercitare un potere normativo in esecuzione della legge, in forma di regolamento ( fonte secondaria) Art. 1 Indicazione delle fonti Sono fonti del diritto: 1) le leggi; 2) i regolamenti 3) [le norme corporative] (abrogato) 4) gli usi. • Nello stato liberaldemocratico: la costituzione rigida è la fonte suprema dell’ordinamento giuridico, superiore ad ogni altra fonte, innanzitutto alla legge; il potere normativo è distribuito fra molteplici soggetti a livello sia verticale sia orizzontale (pluralismo istituzionale, apertura all’ordinamento internazionale, pluralismo sociale) 7 5 Le fonti del diritto 8 5 FONTI COSTITUZIONALI E FONTI PRIMARIE • Le norme di rango costituzionale: leggi di revisione costituzionale e leggi costituzionali (art. 138 Cost.); statuti delle regioni speciali (art. 116 Cost.) • Le norme di rango primario: leggi ordinarie dello Stato (artt. 70 ss. e 117 Cost.); decreti legislativi e decreti legge (artt. 76 e 77 Cost.); regolamenti parlamentari (art. 64 Cost.): statuti delle regioni ordinarie (art. 123 Cost.); leggi regionali (artt. 117 e 121 Cost.) LE FONTI PRIMARIE: UN «SISTEMA CHIUSO» • Non sono configurabili atti fonte primari al di là di quelli espressamente previsti dalla Costituzione • Ciascun atto normativo non può disporre di una forza maggiore di quella che la Costituzione ad esso attribuisce • Agli atti fonte primari va riconosciuta forza di legge (art. 77 e art. 134 Cost.) 9 5 Le fonti del diritto LA FORZA DI LEGGE • Capacità di innovare al diritto oggettivo subordinatamente alla Costituzione intesa come fonte suprema, abrogando o modificando atti fonte equiparati o subordinati (profilo attivo) • Capacità di resistere all’abrogazione o modifica da parte di atti fonte che non siano dotati della medesima forza, in quanto espressione del medesimo processo di produzione normativa (profilo passivo) 11 Le fonti del diritto 10 5 Le fonti del diritto LE FONTI SECONDARIE: UN «SISTEMA APERTO» • L’individuazione degli atti fonte secondari è lasciata alla disponibilità dei soggetti titolari di potestà normative primarie, sia pure nel rispetto dei limiti costituzionali esistenti (riserva di legge) • Gli atti secondari devono essere deliberati sulla base di una previa norma di legge (principio di legalità) 12 2 5 Le fonti del diritto 5 IL SISTEMA COSTITUZIONALE DELLE FONTI (fonte sulle fonti) Unità dell’ordinamento Tutte le norme possono farsi risalire, in ultimo, al potere costituente, cioè al moment o fondant e dell’ordinamento e all’atto che con esso viene posto, la Costituzione. Fonti primarie a carattere «chiuso» (forza di legge) Coerenza dell’ordinamento L’ordinament o non tollera contraddizioni tra le parti che lo compongono e prevede criteri e meccanismi per risolvere le antinomie normative, cioè i contrasti tra norme, e consentire all’interprete di individuare la norma, l’unica norma, che deve essere applicat a in concreto. Fonti secondarie a carattere «aperto» (principio di legalità) Completezza dell’ordinamento L’ordinament o predis pone determinati rimedi per colmare le lacune o vuoti normativi, cioè casi non previsti dal diritto positivo, e permettere all’interprete, anche quando sembri manc are qualsiasi disciplina giuridica, di rinvenire la norma applicabile al caso concreto. Costituzione 13 5 Le fonti del diritto 14 5 La successione delle fonti nel tempo: criterio cronologico • In caso di contrasto tra norme poste da fonti equiparate, prevale e deve essere applicata la norma posta successivamente nel tempo (lex posterior derogat priori) La sovraordinazione o sottordinazione delle fonti: criterio gerarchico • La norma precedente è abrogata da quella successiva (la norma abrogata non è invalida) L’ambito territoriale o materiale di operatività delle fonti : criterio della competenza • L’abrogazione, presupponendo un contrasto tra norme entrambe valide, non elimina la norma precedente ma ne circoscrive nel tempo l’efficacia 15 Le fonti del diritto Le fonti del diritto LA RISOLUZIONE DELLE ANTINOMIE NORMATIVE: CRITERIO CRONOLOGICO COME ORDINARE LE FONTI DEL DIRITTO 5 Le fonti del diritto L’ORDINAMENTO GIURIDICO COME SISTEMA 16 5 Le fonti del diritto L’EFFICACIA DELLA LEGGE NEL TEMPO L’ABROGAZIONE DELLE LEGGI Art. 11 preleggi «La legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo». Art. 15 preleggi «Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l’intera materia già regolata dalla legge anteriore». • Gli atti normativi valgono, di norma, solo per il futuro • Il divieto di efficacia retroattiva è derogabile per effetto di una legge successiva che disponga diversamente • La retroattività della legge, ove disposta, riguarda solo i rapporti pendenti, non i rapporti esauriti • Il divieto di retroattività è assoluto e inderogabile per le leggi in materia penale (art. 25.2 Cost.) 17 • Abrogazione espressa • Abrogazione per incompatibilità • Abrogazione per nuova disciplina dell’intera materia 18 3 5 Le fonti del diritto 5 LA RISOLUZIONE DELLE ANTINOMIE NORMATIVE: CRITERIO GERARCHICO LE CLAUSOLE DI ABROGAZIONE ESPRESSA Esempio: art. 55 d.lgs. 177/2005 «Le disposizioni contenute nel presente testo unico non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante l’indicazione specifica delle fonti da abrogare, derogare, sospendere o modificare». Le fonti del diritto • In caso di contrasto tra norme poste da fonti non equiparate, prevale e deve essere applicata la norma posta dalla fonte sovraordinata (lex superior derogat inferiori) • La norma sottordinata è invalida e deve essere eliminata dall’ordinamento mediante annullamento • L’annullamento, a differenza dell’abrogazione, determina la perdita di efficacia non solo ex nunc, ma anche ex tunc 19 5 Le fonti del diritto 20 5 LA RISOLUZIONE DELLE ANTINOMIE NORMATIVE: CRITERIO DELLA COMPETENZA • In caso di contrasto tra norme poste da fonti ordinate dalla Costituzione secondo differente competenza, prevale e deve essere applicata la norma posta dalla fonte competente (con esclusione di qualsiasi altra fonte) • La norma non competente è invalida e deve essere eliminata dall’ordinamento mediante annullamento • L’annullamento, a differenza dell’abrogazione, determina la perdita di efficacia non solo ex nunc, ma anche ex tunc L’INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE Art. 12.1 preleggi «Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, o dalla intenzione del legislatore». • L’interpretazione letterale o testuale • L’interpretazione teleologica (in senso soggettivo o in senso oggettivo) • L’interpretazione logico-sistematica 21 5 Le fonti del diritto Le fonti del diritto 22 5 Le fonti del diritto LE LACUNE NORMATIVE E L’ANALOGIA Art. 12.2 preleggi LE LEGGI DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA • Le lacune colmate per analogia legis: «se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe» • Le lacune colmate per analogia iuris: «se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato» Esempio: art. 14 l. 28/1999 «La disposizione di cui all’articolo 26, comma 4, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riguardante l’applicazione della ritenuta a titolo d’imposta sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari e sui conti correnti, deve intendersi nel senso che tale ritenuta si applica anche nei confronti dei soggetti esclusi dall’imposta sul reddito delle persone giuridiche». • Il divieto di analogia per le leggi penali e per le leggi speciali (art. 14 preleggi) • Il criterio di stretta interpretazione delle disposizioni costituzionali sui diritti fondamentali (favor libertatis) 23 24 4 5 Le fonti del diritto 5 Le fonti del diritto LE FONTI NELL’ORDINAMENTO DELLO STATO LE FONTI NELL’ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA Costituzione Trattati (Tue e Tce) Leggi costituzionali Regolamenti e direttive Leggi ordinarie e atti aventi forza di legge (art. 138 Cost.) (art. 249 Tce) (artt. 70 ss. e 117.1-4 Cost.) Regolamenti governativi (artt. 87.5 e 117.6 Cost.) 25 5 26 Le fonti del diritto 5 LE FONTI NELL’ORDINAMENTO DELLE REGIONI Costituzione Costituzione Statuti speciali Statuti ordinari (art. 116 Cost.) (art. 123 Cost.) Le fonti del diritto LE FONTI NELL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI Costituzione Legge dello Stato (art. 117.2, p) Cost.) Leggi regionali Leggi regionali (v. statuti) (artt.117 e 121 Cost.) Statuti comunali e provinciali (art. 114 Cost., art. 6 Tuel) Regolamenti regionali Regolamenti regionali Regolamenti comunali e provinciali (v. statuti) (artt.117.6 e 121 Cost.) (art. 117.6 Cost., art. 7 Tuel) 27 5 Le fonti del diritto 28 5 Le fonti del diritto LE FONTI COSTITUZIONALI LE FONTI COSTITUZIONALI: IL PROCEDIMENTO AGGRAVATO • Le leggi di revisione costituzionale: modificano, mediante emendamento, aggiunta o soppressione, il testo della Costituzione • Duplice deliberazione da parte di ciascuna camera, la seconda a distanza non inferiore a tre mesi • Approvazione in seconda deliberazione a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna camera • Possibilità di richiedere, entro tre mesi dalla pubblicazione notiziale del testo di legge approvato dal Parlamento, il referendum costituzionale da parte di 500 mila elettori, 5 consigli regionali, 1/5 dei componenti di una camera • In alternativa, approvazione in seconda deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna camera, senza possibilità di richiedere il referendum • Le leggi costituzionali: affiancano il testo della Costituzione, pur non facendone parte, nelle materie coperte da riserva di legge costituzionale (artt. 71.1, 96, 116.1, 132.1, 137.1 Cost.) o in altre materie disciplinate nelle forme dell’art. 138 Cost. 29 30 5 5 5 Le fonti del diritto Le fonti del diritto IL PROCEDIMENTO DI REVISIONE COSTITUZIONALE (ART. 138 COST.) I LIMITI ALLA REVISIONE COSTITUZIONALE Prima deliberazione non meno di tre mesi Seconda deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna camera Promulgazione tre mesi Eventuale referendum 1/5 dei componenti di una camera, 5 consigli regionali o 500 mila elettori nessuna richiesta di referendum • Limite espresso: la «forma repubblicana» (art. 139 Cost.) • Limiti impliciti: i «principi supremi dell’ordinamento costituzionale» (v. sentenza Corte cost. 1146/1988) a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna camera richiesta di referendum se è approvato dalla maggioranza dei voti validi Promulgazione 31 5 Le fonti del diritto 32 5 Le fonti del diritto IL PRIMATO DEL DIRITTO COMUNITARIO [1] IL FONDAMENTO COSTITUZIONALE DELL’ASSUNZIONE DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI • Le «limitazioni di sovranità» consentite dall’art. 11 Cost., come interpretato dalla Corte costituzionale • Il riferimento ai «vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario» nell’art. 117 Cost., come riformato nel 2001 • Il limite dei «principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale» e dei «diritti inalienabili della persona umana», come stabilito dalla Corte costituzionale Corte di giustizia delle Comunità europee «A differenza dei comuni trattati internazionali, il Trattato Cee ha istituito un proprio ordinamento giuridico integrato nell’ordinamento giuridico degli stati membri... che i giudici nazionali sono tenuti ad osservare... Scaturito da una fonte autonoma, il diritto nato dal Trattato non potrebbe, in ragione appunto della sua specifica natura, trovare un limite in qualsiasi provvedimento interno senza perdere il proprio carattere comunitario e senza che ne risultasse scosso il fondamento giuridico della stessa Comunità» (sentenza Costa del 1964). «In forza del principio della preminenza del diritto comunitario, le disposizioni del Trattato e gli atti delle istituzioni, qualora siano direttamente applicabili... fanno parte integrante, con rango superiore rispetto alle norme interne, dell’ordinamento giuridico vigente nel territorio dei singoli stati membri» e «hanno l’effetto, nei loro rapporti col diritto interno degli stati membri, non solo di rendere ipso jure inapplicabile, per il fatto stesso della loro entrata in vigore, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale preesistente, ma anche... di impedire la valida formazione di nuovi atti legislativi nazionali, nella misura in cui questi fossero incompatibili con norme comunitarie» (sentenza Simmenthal del 1978). 33 5 Le fonti del diritto IL PRIMATO DEL DIRITTO COMUNITARIO [2] 34 5 Le fonti del diritto LA LEGGE ORDINARIA STATALE Corte costituzionale «Vi è un punto fermo nella costruzione giurisprudenziale dei rapporti fra diritto comunitario e diritto interno: i due sistemi sono configurati come autonomi e distinti, ancorché coordinati, secondo la ripartizione di competenza stabilita e garantita dal Trattato... [i due ordinamenti], per quanto coordinati, sono distinti e reciprocamente autonomi. Proprio in ragione, dunque, della distinzione fra i due ordinamenti, la prevalenza del regolamento adottato dalla Cee va intesa... nel senso... che la legge interna non interferisce nella sfera occupata da tale atto, la quale è interamente attratta sotto il diritto comunitario» e il regolamento «è reso efficace in quanto e perché atto comunitario, e non può abrogare, modificare o derogare le confliggenti norme nazionali, né invalidarne le statuizioni. Diversamente accadrebbe, se l’ordinamento della Comunità e quello dello Stato – ed i rispettivi processi di produzione normativa – fossero composti ad unità» (sentenza 170/1984) 35 La legge dello Stato è fonte a competenza generale, sia pure nei limiti stabiliti dalla Costituzione, abilitata a produrre norme primarie dotate appunto di forza di legge. • Le legge in senso (solo) formale • Le leggi provvedimento 36 6 5 5 Le fonti del diritto Le fonti del diritto LA RISERVA DI LEGGE: TIPOLOGIA LA RISERVA DI LEGGE L’istituto della riserva di legge designa i casi in cui disposizioni costituzionali attribuiscono la disciplina di una determinata materia alla sola legge (nonché agli atti equiparati alla legge), sottraendola così alla disponibilità di atti fonte ad essa subordinati, tra cui soprattutto i regolamenti dell’esecutivo. • Riserva assoluta: la disciplina della materia è interamente riservata alla legge, salvo solamente regolamenti di stretta esecuzione • Riserve assolute (es.: art. 13 Cost., art. 25 Cost.) • Riserve relative (es.: art. 23 Cost., art. 97 Cost.) • Riserve rinforzate (es.: art. 8 Cost., art. 16 Cost.) • Riserva rinforzata: la disciplina della materia è riservata alla legge che deve seguire certe procedure o avere certi contenuti costituzionalmente prestabiliti • Riserva relativa: alla legge spetta la disciplina essenziale o di principio della materia, al regolamento dell’esecutivo la disciplina ulteriore di dettaglio 37 5 38 5 Le fonti del diritto GLI ATTI NORMATIVI DEL GOVERNO AVENTI FORZA DI LEGGE Decreti legislativi (art. 76 Cost., art. 14 l. 400/1988) Legge di delegazione Decreto legislativo (oggetto, principi e criteri direttivi, termine) (entro il termine della legge delega) Decreti legge (art. 77 Cost., art. 15 l. 400/1988) Decreto legge Legge di conversione (casi straordinari di necessità e urgenza) (entro sessanta giorni) LA DELEGAZIONE LEGISLATIVA (ART. 76 COST.) • Individuazione dell’oggetto (o degli oggetti, purché distinti) della delega chiaramente definito • Fissazione dei principi (ossia le norme generali o di principio di carattere sostanziale che regolano la materia) e dei criteri direttivi (ossia le regole procedurali di carattere strumentale per l’esercizio in concreto del potere normativo delegato) • Indicazione del termine entro il quale la delega può (non deve) essere esercitata Legge di delega al governo... Il governo è delegato ad adottare, entro... [termine] dalla data di entrat a in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti... [oggetto], secondo i seguenti principi e criteri direttivi... 39 5 40 5 Le fonti del diritto IL PROCEDIMENTO DI PRODUZIONE NORMATIVA DELEGATA Governo o parlamentari Parlamento Governo iniziativa legislativa legge di delegazione deliberazione schema decreto Governo Governo Parlamento deliberazione decreto legislativo parere commissioni sullo schema deliberazione decreti correttivi (se previs ti dalla legge) 41 Le fonti del diritto (se previs to dalla legge) Le fonti del diritto LA DECRETAZIONE D’URGENZA (ART. 77 COST.) • Adozione del decreto legge solo in casi straordinari di necessità ed urgenza • Presentazione del decreto legge alle Camere per la conversione lo stesso giorno in cui è adottato e riunione delle Camere, anche se sciolte, entro i successivi cinque giorni • Durata di solo 60 giorni e dunque efficacia provvisoria del decreto legge, con perdita di efficacia sin dall’inizio se non convertito in legge (decadenza ex tunc) • Divieto di reiterazione del decreto legge non convertito (sent. Corte costituzionale 360/1996) Legge di conversione del decreto legge... Il decreto legge... [data e numero] recant e... [titolo] è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 42 7 5 5 Le fonti del diritto IL PROCEDIMENTO DI PRODUZIONE NORMATIVA PER DECRETO LEGGE Governo adozione decreto legge Presidente della Repubblica promulgazione legge di conversione Presidente della Repubblica emanazione decreto legge Parlamento approvazione legge di conversione • Leggi di esecuzione dei Patti lateranensi (art. 7 Cost.) • Leggi che disciplinano i rapporti fra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica (art. 8 Cost.) • Leggi che staccano una provincia o un comune da una regione per aggregarli ad un’altra (art. 132.2 Cost.) • Leggi di amnistia e indulto (art. 79 Cost.) • Leggi che stabiliscono i principi fondamentali nelle materie di competenza legislativa concorrente (art. 11 l. cost. 3/2001) • Leggi che stabiliscono forme e condizioni particolari di autonomia per le regioni ordinarie (art. 116.3 Cost.) • Decreti legislativi di attuazione degli statuti delle regioni speciali (es.: art. 65 St. Friuli-Venezia Giulia) Governo presentazione disegno di legge di conversione Parlamento eventuali emendamenti al decreto legge 37 43 5 Le fonti del diritto Le fonti del diritto FONTI LEGISLATIVE «SPECIALIZZATE» 44 5 I REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI Le fonti del diritto LA RISERVA DI REGOLAMENTO PARLAMENTARE • Regolamenti parlamentari (art. 64 Cost.) Costituzione • Regolamenti della Corte costituzionale (l. 87/1953) • Regolamenti della presidenza della Repubblica (l. 1077/1948) Regolamenti di ciascuna camera • Regolamento del Consiglio dei ministri (l. 400/1988) • Regolamenti della presidenza del Consiglio (d.lgs. 303/1999) (art. 64 Cost.) 45 5 Le fonti del diritto 46 5 Le fonti del diritto LE FONTI REGOLAMENTARI SECONDARIE LA POTESTÀ REGOLAMENTARE DELL’ESECUTIVO I regolamenti sono fonti secondarie del diritto, ossia subordinate a quelle primarie: la denominazione include una categoria eterogenea di atti normativi di competenza del governo, dei ministri, degli organi centrali e periferici della pubblica amministrazione, nonché delle regioni e degli enti locali; trattandosi di fonti subordinate a quelle primarie, questi regolamenti sono cosa del tutto diversa dai regolamenti comunitari e dai regolamenti parlamentari. Art. 17 l. 400/1988 • Il principio di legalità • Il principio di preferenza della legge 47 • I regolamenti governativi – regolamenti di esecuzione – regolamenti di attuazione e di integrazione – regolamenti indipendenti – regolamenti di organizzazione – regolamenti di delegificazione (regolamenti autorizzati o delegati) • I regolamenti ministeriali e interministeriali 48 8 5 5 Le fonti del diritto Le fonti del diritto I REGOLAMENTI DI DELEGIFICAZIONE I REGOLAMENTI GOVERNATIVI Art. 17.2 l. 400/1988 Consiglio dei ministri Consiglio di stato deliberazione schema di regolament o parere sullo schema di regolament o Parlamento Consiglio dei ministri parere commissioni sullo schema di regolament o Legge di autorizzazione determinazione delle norme generali regolat rici della materia e abrogazione delle norme legislative vigenti Emanazione del regolamento autorizzato deliberazione regolamento (se previs to dalla legge) Corte dei conti (previo parere parlamentare, se la legge di autorizzazione lo prevede) Presidente della Repubblica visto e registrazione regolamento Entrata in vigore del regolamento effetto dell’abrogazione delle norme legislative vigenti disposta dalla legge di autorizzazione emanazione regolamento 49 5 50 5 Le fonti del diritto I REGOLAMENTI MINISTERIALI Le fonti del diritto LE FONTI REGIONALI • Statuti ordinari: approvati dal consiglio regionale con procedimento aggravato ex art. 123.2-3 Cost. Ministro • Leggi regionali: approvate dal consiglio regionale nelle forme e nei modi previsti da ciascun statuto comunicazione al presidente del Consiglio parere del Consiglio di stato adozione del regolamento • Regolamenti regionali: deliberati dalla giunta regionale o dal consiglio regionale, secondo modalità e forme previste da ciascun statuto 51 5 Le fonti del diritto IL PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEGLI STATUTI DELLE REGIONI ORDINARIE 52 5 Le fonti del diritto GLI STATUTI SPECIALI ADOTTATI CON LEGGE COSTITUZIONALE Art. 116.1 Cost., l. cost. 2/2001 • Due successive deliberazioni del consiglio regionale, la seconda a distanza non inferiore a due mesi • Approvazione sia in prima sia in seconda deliberazione a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio • Possibilità di richiedere comunque il referendum, entro tre mesi dalla pubblicazione, da parte di un cinquantesimo degli elettori della regione o un quinto dei componenti del consiglio 53 • Si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali • L’iniziativa appartiene anche all’assemblea regionale • I progetti di modificazione dello statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal governo all’assemblea regionale, che esprime il suo parere entro due mesi • Le modificazioni allo statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale 54 9 5 Le fonti del diritto 5 LE FONTI LOCALI LE FONTI ESPRESSIONE DI AUTONOMIA COLLETTIVA • Statuti comunali o provinciali: approvati dal consiglio comunale o provinciale con procedimento aggravato ex art. 6 Tuel • I contratti collettivi di lavoro ex art. 39 Cost. • I contratti collettivi di lavoro di diritto comune (c.c.) • Regolamenti comunali o provinciali: adottati dal consiglio comunale o provinciale, tranne i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi adottati dalla giunta comunale o provinciale • I contratti collettivi di lavoro nelle pubbliche amministrazioni (d.lgs. 165/2001) 55 5 Le fonti del diritto Le fonti del diritto 56 5 Le fonti del diritto LA CONSUETUDINE LE FONTI «ESTERNE» RICONOSCIUTE • L’adattamento automatico alle norme generalmente riconosciute dell’ordinamento giuridico internazionale (art. 10.1 Cost.): rinvio mobile o rinvio alla fonte • L’ordine di esecuzione contenuto nelle leggi di ratifica dei trattati internazionali: rinvio fisso o rinvio alla disposizione • Le norme di diritto internazionale privato (l. 218/1995): fonti sulla produzione o norme interne di riconoscimento La consuetudine (o uso) è la fonte fatto per eccellenza, la quale consta di due elementi: un comportamento ripetuto nel tempo (elemento materiale) e la convinzione, da parte del corpo sociale, che ripetere quel comportamento sia giuridicamente dovuto (elemento soggettivo). Ove questa convinzione non vi fosse, saremmo di fronte a una mera prassi, comportato ripetuto ma senza che sia considerato vincolante, e dunque derogabile in qualsiasi momento. • Le consuetudini nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti (art. 8 preleggi) • Le consuetudini di rango costituzionale (es: sent. Corte costituzionale 7/1996) 57 5 Le fonti del diritto 58 5 Le fonti del diritto LE FONTI DI COGNIZIONE I TESTI UNICI Si definiscono fonti di cognizione gli atti scritti, non aventi forza normativa (a differenza delle fonti di produzione), volti esclusivamente a rendere conoscibile il diritto oggettivo. • Testi unici normativi: atti aventi natura innovativa deliberati dal governo in forma di decreti legislativi sulla base di una legge di delegazione del Parlamento • Atti con valore conoscitivo legale o privilegiato (Gazzetta Ufficiale della Repubblica, Bollettino ufficiale delle regioni, albo pretorio degli enti locali) • Atti con valore meramente notiziale • Testi unici compilativi: atti aventi natura conoscitiva redatti dal governo sulla base di una mera autorizzazione del Parlamentare o su iniziativa autonoma del governo 59 60 10 5 Le fonti del diritto 5 L’EMANAZIONE DEI DECRETI LEGISLATIVI LA PROMULGAZIONE DELLE LEGGI Decreto legislativo... [giorno/mese/anno] n... ... [titolo] Legge... [giorno/mese/anno] n... ... [titolo] Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione... Vista la legge... Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari.. Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri... Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri... Emana il seguente decreto legislativo: [...] La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato; il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge: [...] 61 5 Le fonti del diritto 62 5 Le fonti del diritto L’EMANAZIONE DEI DECRETI LEGGE L’EMANAZIONE DEI REGOLAMENTI GOVERNATIVI Decreto legge... [giorno/mese/anno] n.... ... [titolo] Decreto del Presidente della Repubblica ... [giorno/mese/anno] n... ... [titolo] Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione... Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza... Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri... Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri... Emana il seguente decreto legge: [...] Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l’articolo 87 della Costituzione... Vista l’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400... Udito il parere del Consiglio di Stato Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri... Sulla proposta del ministro... Emana il seguente regolamento: [...] 63 5 Le fonti del diritto Le fonti del diritto 64 5 Le fonti del diritto LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI L’ENTRATA IN VIGORE DEGLI ATTI NORMATIVI Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana • Serie generale (leggi e altri atti normativi; atti degli organi costituzionali; decreti presidenziali; decreti, delibere e ordinanze ministeriali; decreti e delibere di altre autorità) • Corte costituzionale (sentenze e ordinanze della Corte) • Comunità europee (regolamenti e direttive) • Regioni (leggi e regolamenti regionali) Leggi, decreti legge, decreti legislativi, regolamenti Art. 73.3 Cost., art. 10 preleggi • Il termine ordinario è il quindicesimo giorno seguente alla pubblicazione dell’atto • L’atto stesso può prevedere un termine diverso, più lungo o più breve (es.: «la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale») La presente legge (o il presente decreto), munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 65 66 11