Comments
Transcript
autocarri considerati autovetture ai fini fiscali
AUTOCARRI CONSIDERATI AUTOVETTURE AI FINI FISCALI L’art. 35, comma 11, D.L. n. 223/2006, ha statuito che - mediante provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (poi emanato in data 6 dicembre 2006) - si individuano i veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, ai fini fiscali non possono essere considerati «autocarri». Tali veicoli non hanno diritto di beneficiare della detraibilità e deducibilità integrale di: • • IVA; costi relativi al mezzo di trasporto (in termini di ammortamento e canoni leasing) e di utilizzo (bollo, assicurazione, carburanti, manutenzioni, ecc.). Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 6 dicembre 2006 individua alcuni autoveicoli all’interno della categoria «autocarri» che, per le loro caratteristiche, vengono assimilati ai fini del relativo trattamento fiscale alle autovetture. Lo scopo è quello di contrastare gli abusi derivanti dall’applicazione delle disposizioni fiscali disciplinanti il settore dei veicoli: è sempre da tenere presente che, in base all’allegato II al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 20 giugno 2002, la categoria N1 definisce i veicoli progettati e costruiti per il trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 tonnellate. Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 6 dicembre 2006 individua i criteri da utilizzare per verificare, ai soli fini fiscali, se un veicolo immatricolato quale autocarro debba essere equiparato alle autovetture (se così risulta da adattamenti che non ne impediscono l’utilizzo per il trasporto di persone). Gli elementi della verifica vanno desunti dalla lettura del libretto di circolazione dell’autocarro. L’equiparazione dell’autocarro all’autovettura scatta solo nell’ipotesi in cui il libretto di circolazione porti congiuntamente tutte e tre le seguenti indicazioni: Specifiche tecniche • oggetto delle disposizioni sono i veicoli destinati al trasporto di merci, con massa massima non superiore a 3,5 t. Si tratta sostanzialmente dei veicoli immatricolati come N1; il riferimento risultante dalla carta di circolazione è identificato con la lettera J; • codice carrozzeria, l’identificativo è F 0; il riferimento risultante dalla carta di circolazione è identificato con la lettera J.2; • numero di posti consentiti per conducente e passeggeri è di 4 o più. Il riferimento risultante dalla carta di circolazione è identificato con la lettera S.1. Per rientrare nella previsione del Provvedimento devono essere contemporaneamente presenti le specifiche tecniche di cui ai punti precedenti. Qualora siano verificate tutte le caratteristiche sopra illustrate, è la determinazione del rapporto tra potenza e portata a costituire l’elemento decisivo per identificare se il mezzo di trasporto, ai fini fiscali, deve essere considerato come autocarro oppure autoveicolo. La verifica del rapporto potenza/portata risulta dalla seguente formula: Pt (Kw) / Mc - T (t) Rapporto potenza/portata dove: Pt è la potenza del motore espressa in kW; Mc è la massa complessiva; T è la tara. La potenza del motore viene quindi espressa in Kw. Il riferimento della carta di circolazione è P.2. Invece la portata del veicolo viene espressa in tonnellate (t). La formula da utilizzare per la determinazione della portata è la seguente: Massa complessiva espressa in tonnellate (riferimento della carta di circolazione F.2) –Tara espressa in tonnellate (riferimento della carta di circolazione = Massa a vuoto come risultante dalla pag. 3 della carta di circolazione) Se il risultato del rapporto tra portata e massa è: Trattamento fiscale • inferiore a 180 il veicolo è fiscalmente considerato autocarro ed ha costi deducibili e IVA detraibile al 100%, salvo eccezioni; • uguale o superiore a 180 l’autocarro viene fiscalmente considerato alla stregua di un’autovettura ed avrà costi deducibili e IVA detraibile nei limiti previsti per le autovetture. Se si ricade nella seconda ipotesi, quindi si farà riferimento alla normativa prevista per le autovetture: • ai fini IVA all’art. 19-bis1, comma 1, lettera c),D.P.R. n. 633/1972; • ai fini delle imposte dirette all’art. 164, comma 1, lettera b), TUIR. Sarà possibile effettuare due tipi di integrazione della normativa individuando veicoli: Possibilità di integrazione della normativa • per i quali disapplicare la normativa (Finti Autocarri) nel caso in cui tali veicoli non consentono il trasporto privato di persone; • ai quali estendere l’applicazione della normativa. Si tratterà di veicoli che, anche se non rientrano nei parametri sopra individuati, consentono invece l’utilizzo per il trasporto privato di persone. Classificazione dei veicoli a motore con almeno 4 ruote (art. 47 C.D.S. - D.Lgs. n. 285/1992) Oggetto Categoria M M1 Trasporto di persone M2 M3 N Trasporto di merci N1 N2 N3 Descrizione Veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno 4 ruote. Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente. Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t. Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t. Veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno 4 ruote. Veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t. Veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t., ma non superiore a 12 t. Veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t. Esempi Caratteristiche del veicolo: Esempio n. 1 • • • potenza del motore = 200 KW massa complessiva = 2,8 tonnellate tara = 2 tonnellate Determinazione della portata = 2,8 t – 2 t = 0,8 t Determinazione del rapporto potenza/portata = 200/0,8 = 250. Il valore dell’indice è superiore a 180, limite fissato dal provvedimento. Di conseguenza si procederà applicando i limiti previsti per le autovetture. Caratteristiche del veicolo: Esempio n. 2 • • • potenza del motore = 85 KW massa complessiva = 2 tonnellate tara = 1,5 tonnellate Determinazione della portata = 2 t – 1,5 t = 0,5 t Determinazione del rapporto potenza/portata = 85/0,5 = 170 Il valore dell’indice è inferiore a 180, limite fissato dal provvedimento. Di conseguenza, salvo eccezioni, avremo piena deducibilità dei costi e piena detraibilità dell’IVA.