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3. GLI IMPEGNI DELLA POLITICA IN FAVORE DELLE CASSE

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3. GLI IMPEGNI DELLA POLITICA IN FAVORE DELLE CASSE
3.
GLI IMPEGNI DELLA POLITICA
IN FAVORE DELLE CASSE PREVIDENZIALI
DEI PROFESSIONISTI
La recente legge fiscale ha, per la prima volta, innovato il regime giuridico delle Casse privatizzate
stabilendo un regime fiscale particolare da fissarsi con apposito decreto legislativo.
Va ricordato che i professionisti, per la loro previdenza, sono assoggettati ad una doppia
tassazione: una prima tassazione sui proventi della gestione patrimoniale dei contributi, una seconda
aliquota fiscale sulle pensioni.
La doppia imposizione fiscale raggiunge anche percentuali complessive superiori al 60 per cento, il
che costituisce un assurdo in materia previdenziale.
Ed è ancora più paradossale ove si consideri che lo Stato, nel privatizzare le Casse dei
professionisti, si è liberato espressamente dell'onere di erogazione di qualsiasi contributo pubblico.
Va in proposito sottolineato, sotto il profilo della legittimità costituzionale, che l'attuale sistema di
tassazione della previdenza obbligatoria prevede un meccanismo che produce in capo agli iscritti alle
diverse forme pensionistiche una doppia imposizione che non risponde assolutamente ai principi
fissati dall'art. 53 della Carta costituzionale di capacità contributiva e di progressività del reddito.
Tale meccanismo, infatti, prevede un carico impositivo in capo all'Ente di previdenza che colpisce
tutte le risorse acquisite dall'Ente stesso per perseguire le sue finalità istituzionali. In altre parole
l'Ente viene, ai sensi del combinato disposto degli articoli 88 e 108 e seguenti del d.P.R. n. 917/1986,
sottoposto ad IRPEG su tutti i redditi prodotti, compresi i redditi che derivano semplicemente
dall'investimento delle risorse raccolte con la contribuzione degli iscritti. La doppia imposizione si
verifica, poi, perché sulle stesse risorse già tassate viene applicata in capo agli iscritti una successiva
tassazione in fase di erogazione della prestazione. Da ciò risulta evidente il contrasto con i principi
costituzionali sopra menzionati. Nel caso, poi, delle Casse di Previdenza dei professionisti la
situazione è sicuramente più grave, in quanto per i professionisti, a differenza di quanto avviene per i
lavoratori dipendenti, il carico contributivo grava prevalentemente sull'iscritto. Questa situazione,
specialmente in una fase come l'attuale in cui siamo in presenza di un equilibrio finanziario
previdenziale, destinato nel breve tempo a divenire sempre più precario, necessita di un intervento
normativo che riconducendo la questione nell'alveo costituzionale contribuisca, da una parte, ad
attenuare il carico fiscale che oggi grava sugli iscritti e, cosa più grave, sui pensionati attuali e futuri
delle Casse di Previdenza e, contribuisca, dall'altra, a ridurre gli oneri tributati che gravano allo stato
attuale sulle Casse stesse.
Il Ministro Giulio Tremonti _ che ha voluto la norma particolare per le Casse professionali _ dovrà
nei tempi brevi approntare e varare, in attuazione della riforma, il decreto legislativo.
Proviamo a formulare alcune ipotesi per dare concreto contenuto al decreto da emanare.
Primo. Va stabilita l'imposizione sostitutiva sugli investimenti mobiliari non superiore all'8 per cento
per il 2004 e a scalare per gli anni successivi al fine di attenuare sostanzialmente la doppia
imposizione che si crea in capo agli iscritti.
Sui redditi immobiliari va fissata un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari allo 0,50 del
patrimonio minimo immobiliare determinato secondo i medesimi criteri di valutazione previsti per i
fondi comuni di investimento immobiliare chiusi.
In particolare, va evidenziata la opzione di ancorare l'aliquota alle scelte normative che di volta in
volta verranno fatte per la previdenza complementare in modo da conservare il coordinamento fra le
due discipline e garantire l'automatica attribuzione alla previdenza obbligatoria di categoria delle
auspicate riduzioni dell'aliquota.
Secondo. Va prevista la riduzione dell'imposta di registro nel caso di acquisto di immobili, nonché la
soggezione ad imposte di registro e ad imposte catastale ed ipotecaria in misura fissa per ciascuna
di esse nel caso di operazioni di conferimento, anche di parte, del patrimonio immobiliare in fondi
comuni di investimento chiusi o in società di gestione controllate dalla Cassa di previdenza
conferente.
Terzo. Va prevista la esenzione Iva per le prestazioni di servizi relative alla gestione finanziaria ed
amministrativo-informatica.
Per quanto riguarda il regime tributario ai fini Iva va introdotta l'esenzione dell'Imposta sul valore
aggiunto dei corrispettivi riconosciuti per la gestione in c.d. «outsourcing» delle Casse di previdenza
analogamente a quanto già previsto per i fondi comuni di investimento ed i fondi pensione.
Ciò al fine di favorire zone di esternalizzazione dei servizi senza che sulla Cassa _ quale
consumatore finale _ gravi il costo dell'IVA.
Quarto. I redditi di capitale derivanti da mutui erogati dagli enti di previdenza ai propri iscritti e
dipendenti vanno dichiarati esenti da imposte dei redditi.
***
Il Ministro Roberto Maroni, con la consueta determinazione, ha invitato l'Adepp e le Associazioni dei
professionisti a raggiungere un accordo sulla totalizzazione.
E così il tavolo, presieduto dal Sottosegretario Alberto Brambilla, ha dato i suoi frutti. Il testo è quasi
pronto e formerà oggetto di una proposta legislativa o di un emendamento da apportare al collegato
previdenziale all'esame del Senato. Si è quindi proceduto ad individuare una soluzione soddisfacente
per gli equilibri finanziari delle Casse dei professionisti, stabilendo che il sistema di calcolo
contributivo è determinato sulla base dei seguenti parametri:
a) ai fini della determinazione del montante contributivo si considerano soltanto i contributi
soggettivi versati dall'iscritto, entro il tetto reddituale, ove previsto, preso a riferimento per il calcolo
delle prestazioni secondo i rispettivi ordinamenti ivi compresi quelli versati a titolo di riscatto, con
esclusione di ogni contribuzione versata a titolo integrativo e di solidarietà;
b) il tasso annuo di capitalizzazione dei contributi è pari 90% della media quinquennale del tasso di
rendimento netto del patrimonio investito con riferimento al quinquennio precedente l'anno da
rivalutare. Per le annualità antecedenti la privatizzazione di ciascun ente, il tasso di capitalizzazione è
pari alla media quinquennale del rendimento netto dei titoli pubblici, pubblicato sul Bollettino
Economico della Banca d'Italia;
c) l'importo della pensione annua è determinato moltiplicando il montante individuale di cui al punti
a) e b) per il coefficiente di trasformazione relativo all'età del soggetto al momento del
pensionamento, ottenuto sulla base delle ipotesi demografiche sottostanti la tavola di sopravvivenza
predisposta dalla Ragioneria Generale dello Stato (RG48). Detti coefficienti verranno aggiornati con
cadenza biennale;
d) la quota di pensione annua determinata sulla base delle ipotesi delle precedenti lett. a), b), c),
viene maggiorata in proporzione all'anzianità contributiva maturata presso l'ente categoriale
applicando la seguente relazione matematica che tiene conto:
_ del trattamento previdenziale da totalizzazione calcolato con il metodo vigente;
_ del trattamento previdenziale da totalizzazione calcolato con il metodo di cui ai punti a), b), c);
_ dell'anzianità di iscrizione richiesta da ciascun ente per l'ammissione a pensione di vecchiaia;
_ del numero di anni di iscrizione maturati con contribuzione effettivamente versata presso la
Cassa professionale.
I parametri prefissati potranno essere rivisitati e armonizzati in caso di sostanziali modifiche dei
sistemi previdenziali dei singoli enti, approvate dagli organi vigilanti, che comportino l'introduzione per
la generalità degli iscritti di diversi sistemi di calcolo delle prestazioni.
È, inoltre, stata accolta la richiesta dell'ADEPP sul pagamento della pensione stabilendo che l'onere
dei trattamenti è a carico delle singole Casse, ciascuna in relazione alla propria quota. Il pagamento
degli importi liquidati dalle singole gestioni è effettuato dall'INPS, che stipula con gli enti interessati
apposite convenzioni.
Finalmente l'azione del Governo sta approdando a risultati positivi per i professionisti italiani.
MAURIZIO DE TILLA
presidente ADEPP e Cassa Forense
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