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Soggetti obbligati e modalità di tenuta dei registri di

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Soggetti obbligati e modalità di tenuta dei registri di
Soggetti obbligati e modalità
di tenuta dei registri
di carico e scarico e
formulari di identificazione
A cosa servono i registri, formulari
TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI
Il registro di carico e scarico integrato dai formulari di
identificazione rifiuti ha la funzione principale di permettere
all’organo di vigilanza di seguire il corretto smaltimento e/o il
recupero del rifiuto dalla “culla alla tomba” ossia dal
produttore allo smaltitore.
Il registro di carico e scarico, integrato con i formulari di
identificazione rifiuti, permette all’organo di vigilanza di
controllare anche il rispetto delle caratteristiche gestionali
degli impianti prescritte dalla norma, nonché la presenza e
l’utilizzo dei presidi ambientali utilizzati dall’impresa oggetto
del controllo.
Con quali modalità va tenuto il registro di carico e scarico
I registri di carico e scarico devono essere conformi al modello
riportato negli allegati A2 o B2 al decreto ministeriale
n.148/1998 e possono essere tenuti anche mediante strumenti
informatici (in questo caso possono utilizzare carta (a modulo
continuo) anche in formato A4 ( art. 190 comma 5, art 1 comma
3 D.M. 148/98).
I registri (esclusi i registri dei soggetti che effettuano attività di
gestione di rifiuti) tenuti dalle associazioni di categoria o le
società di servizi delle associazioni di categoria medesime,
possono essere tenuti in forma "multiaziendale", cioè
utilizzando lo stesso modulo continuo per più soggetti.
La stampa dei registri tenuti con strumenti informatici va
effettuata in armonia con la
cadenza prevista per le annotazioni dall’art. 190 :
a) per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla
produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo:
b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto,
almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione del
trasporto;
c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno
entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione della
transazione relativa;
d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di
smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico
dei rifiuti.
D. Lgs 152/06 Art 190 comma 3
Tempo di custodia dei registri di carico e scarico
I registri integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti
sono conservati per 5 anni dalla data dell'ultima registrazione,
ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento
dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo
indeterminato ed al termine dell'attività devono essere
consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.
D.Lgs 152/06 Art 190, art 230 e art. 266 comma 4
Luogo di custodia dei registri di carico e scarico
I registri di carico e scarico sono tenuti presso ogni impianto di
produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti,
nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di
raccolta e trasporto, nonché presso la sede dei commercianti e
degli intermediari.
D.Lgs 152/06 Art 190, art 230 e art. 266 comma 4
Luogo di custodia dei registri di carico e scarico, eccezioni
Articolo 230 - Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle
infrastrutture.
Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di
manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal
gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione
di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, può
coincidere con la sede del cantiere che gestisce l'attività
manutentiva o con la sede locale del gestore della infrastruttura
nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata
dai lavori di manutenzione ovvero con il luogo di concentramento
dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva
valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale
effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile,
senza essere sottoposto ad alcun trattamento.
Articolo 266 comma 4 - Attività di manutenzione e rifiuti
sanitari
I rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza
sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio
del soggetto che svolge tali attività.
I registri di carico e scarico devono pertanto essere conservati
presso la sede o il domicilio dei soggetti che svolgono tali
attività.
Formulari di identificazione rifiuti, normativa di riferimento
Soggetti obbligati ad effettuare il trasporto dei rifiuti
accompagnando il trasporto con il formulario di identificazione
art 193
Durante il trasporto effettuato da Enti o imprese i rifiuti sono
accompagnati da un formulario di identificazione (art 193 nella
formulazione previgente all’entrata in vigore del D.lgs 205/2010)
•
• Enti e imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non
pericolosi. Per tali soggetti il formulario di identificazione è
validamente sostituito, per i rifiuti oggetto di spedizioni
transfrontaliere, dai documenti previsti dalla normativa
comunitaria di cui all'articolo 194, anche con riguardo alla tratta
percorsa su territorio nazionale ( art 193 comma 1 e comma 8 ).
• Il trasporto di rifiuti urbani effettuato da un centro di
stoccaggio a un centro di smaltimento o recupero deve
sempre essere accompagnato dal formulario di
identificazione.
Esclusioni
Art 193 comma 9.
La movimentazione dei rifiuti esclusivamente all'interno di aree
private non è considerata trasporto ai fini della parte quarta del
presente decreto .
Modello di formulario di identificazione
Il formulario di identificazione deve essere emesso, da apposito
bollettario a ricalco conforme sostanzialmente al modello
riportato negli allegati A e B Del D.M. 145/98. Qualora siano
utilizzati strumenti informatici i formulari devono essere
stampati su carta a modulo continuo a ricalco.
I formulari di identificazione devono essere numerati
progressivamente e sono predisposti dalle tipografie autorizzate
dal ministero delle finanze (Decreto Ministeriale 29 novembre
1978).
Gli estremi dell'autorizzazione delle tipografie devono essere
indicati su ciascuno dei predetti stampati, unitamente ai dati
identificativi della tipografia.
Il formulario di identificazione deve essere numerato e vidimato
da parte degli uffici dell’Agenzia delle entrate o delle Camere di
commercio o dagli uffici Regionali e Provinciali competenti in
materia di rifiuti; la fattura di acquisto dei formulari, dalla quale
devono risultare gli estremi identificativi della tipografia
autorizzata e gli estremi seriali e numerici dei formulari stessi,
deve essere annotata sul registro IVA-acquisti prima dell'utilizzo
dei formulari medesimi.
Luogo di conservazione dei formulari di identificazione
Il legislatore ha stabilito un rapporto di reciproca integrazione
dei dati riportati sul registro con quelli riportati sul formulario.
Tale rapporto è previsto in modo espresso dall'articolo 190,
comma 2, del decreto legislativo n. 152/06, e presuppone che il
formulario sia conservato nel medesimo luogo dove deve
essere conservato il registro di carico e scarico ovvero:
• presso ogni impianto di produzione;
• presso ogni impianto di stoccaggio, di recupero e di
smaltimento di rifiuti;
• presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta
e trasporto;
• presso la sede dei commercianti e degli intermediari di rifiuti.
ECCEZIONI - Articolo 230 - Rifiuti derivanti da attività di
manutenzione delle infrastrutture:
Sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva o con la
sede locale del gestore della infrastruttura o con il luogo di
concentramento dove il materiale tolto d'opera viene
trasportato.
Attività di manutenzione e rifiuti sanitari art. 266 comma 4. I
rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza
sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del
soggetto che svolge tali attività
Attività di manutenzione e rifiuti sanitari art. 266 comma 4. I
rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza
sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del
soggetto che svolge tali attività.
Tempo di conservazione dei formulari di identificazione
Art. 193 comma 2 D.Lgs 152/06 e D.M. 145/98
I registri integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti
sono conservati per 5 anni dalla data dell'ultima registrazione.
Soggetti obbligati a emettere il formulario di identificazione,
destinazione delle 4 copie dei formulari.
Art 193, comma 1.
Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono
accompagnati da un formulario di identificazione.
Il formulario di identificazione deve essere emesso dal
produttore o dal detentore dei rifiuti o dal soggetto che effettua
il trasporto (D.M. 145/97). Art 193, comma 2. Il formulario di
identificazione deve essere redatto in quattro esemplari,
compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti e
controfirmato dal trasportatore.
Una copia del formulario deve rimanere presso il detentore, e le
altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono
acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che
provvede a trasmetterne una al detentore.
SANZIONI : Art 258 comma 4 (nella formulazione previgente le
modifiche introdotte dal D.Lgs 205/2010 art. 39 comma 2 bis
D.Lgs 205/2010 così come modificato dal D.Lgs 121/2011)
Fatto
Rifiuti
Rifiuti non
pericolosi
Chiunque effettua il trasporto
di rifiuti senza il formulario di
cui all'articolo 193, ovvero
indica nel formulario stesso
dati incompleti o inesatti .
Rifiuti
pericolosi
Sanzione
Sanzione
accessoria
1600 a 9300
euro
Si applica la
pena di cui
all'articolo 483
del codice
penale.*
Fatto
Chiunque, nella
predisposizione di un
certificato di analisi di rifiuti,
fornisce false indicazioni sulla
natura, sulla composizione e
sulle caratteristiche chimicofisiche dei rifiuti e a chi fa uso
di un certificato falso durante
il trasporto.
Rifiuti
Sanzione
Sanzione
accessoria
Rifiuti non
pericolosi
e
Rifiuti
pericolosi
Si applica la
pena di cui
all'articolo 483
del codice
penale.*
Fatto
Chiunque effettua il trasporto
di rifiuti indicando dati
formalmente incompleti o
inesatti ma contenenti tutti gli
elementi per ricostruire le
informazioni
dovute
per
legge.
Rifiuti
Sanzione
Rifiuti non
pericolosi
e
Rifiuti
pericolosi
260 a 1550
euro
Sanzione
accessoria
Fatto
Rifiuti
Sanzione
Rifiuti non
pericolosi
Mancata conservazione dei
formulari di identificazione.
e
Rifiuti
pericolosi
260 a 1550
euro
Sanzione
accessoria
FORMULARIO RIFIUTI
La dizione "serie e numero.." riportata in alto a destra del
modello uniforme di formulario individuato dal decreto
ministeriale n. 145/1998 è riferita solo ed esclusivamente ai
prefissi alfabetici di serie e al numero progressivo attribuito
dalla tipografia autorizzata.
La data da riportare a fianco dei suddetti "serie e numero" è la
data di emissione, cioè di compilazione, del formulario, e dovrà,
ovviamente, essere uguale per tutte e quattro le copie.
La data di emissione può non corrispondere a quella riportata
alla voce "data/...inizio trasporto" di cui al punto 10 del
formulario.
Quest'ultima infatti, si riferisce alla data ed ora di partenza del
trasporto
Per attuare la necessaria integrazione tra formulario e registro,
è previsto che in alto a destra del formulario sia riportato il
"numero di registro”.
Tale voce si deve intendere riferita al numero progressivo che
individua l'annotazione sul registro dell'operazione di carico o di
scarico relativa ai rifiuti oggetto del trasporto.
A tali fini le singole annotazioni sul registro delle operazioni di
carico e scarico dovranno essere contraddistinte con un numero
progressivo; per analoghe esigenze di integrazione tra formulari
e registri, il produttore/detentore, il trasportatore ed il
destinatario dei rifiuti dovranno apporre il proprio "numero di
registro" sulla copia del formulario che deve restare in loro
possesso.
E’ importante sottolineare che, l'annotazione sul registro delle
operazioni di carico e scarico dei rifiuti deve essere effettuata
secondo precise cadenze temporali.
Ovviamente, ciò comporta che durante il trasporto il formulario
potrà essere sprovvisto del "numero di registro".
Il "numero di registro" deve essere apposto sul formulario da
parte dei soggetti obbligati alla tenuta dei registri di carico e
scarico.
È ovvio, infatti, che il "numero di registro" non può essere
apposto sul formulario da parte dei soggetti che non sono
obbligati a tenere i suddetti registri.
In tale evenienza, tuttavia, l'esonero dall'obbligo del registro
dovrà risultare da specifica indicazione riportata nell'apposito
spazio del formulario riservato alle "annotazioni".
Casella Produttore/ Detentore
Devono essere inseriti i seguenti dati identificativi del
produttore o detentore che effettua la spedizione dei rifiuti:
DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE
CODICE FISCALE DELL'IMPRESA
INDIRIZZO DELL'IMPIANTO O UNITA' LOCALE DI PARTENZA DEL
RIFIUTO
EVENTUALE N. ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE IMPRESE CHE
EFFETTUANO
ATTIVITA'
DI
GESTIONE
RIFIUTI
O
AUTORIZZAZIONE O ESTREMI DELLA DENUNCIA DI INIZIO DI
ATTIVITA' EFFETTUATA AI SENSI DELL’ ART. 216 del D.lgs 152/06
Casella Destinatario
Nella casella “destinatario” dovranno essere riportati i seguenti
dati relativi all'impresa che effettua le operazioni di recupero o
smaltimento:
DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE DELL'IMPRESA
CODICE FISCALE
INDIRIZZO DELL'UNITA’ LOCALE DI DESTINAZIONE DEL RIFIUTO
EVENTUALE N. ISCRIZIONE ALL'ALBO GESTORI AMBIENTALI O
AUTORIZZAZIONE O ESTREMI DELLA DENUNCIA DI INIZIO DI
ATTIVITA’ EFFETTUATA AI SENSI Dell’ART 216 D.LGS 152/06 .
Dall’applicazione dell’art. 188 del D. Lgs 152/06 discende l’obbligo per il produttore-detentore di
verificare all’atto della consegna del rifiuto che il trasportatore, l’impianto di recupero o di
smaltimento sia un soggetto autorizzato; in caso contrario il produttore-detentore è responsabile
a titolo di concorso in ordine al reato di cui all'articolo 256 comma 1 D. Lgs 152/06. all'articolo 256
comma 1 D. Lgs 152/06.
Nel caso di conferimento a soggetto non autorizzato
In applicazione al principio generale di responsabilità (art 178
comma 1 e all’art. 188 del D.Lgs 152/06) il produttore/detentore
concorre nel reato commesso dal soggetto che riceve i rifiuti
art.110 C.P.
Il produttore/detentore può concorrere nel reato di:
attività di gestione rifiuti non autorizzata, art. 256;
traffico illecito, art. 259;
attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, art. 260;
In caso di abbandono del rifiuto o di smaltimento in una
discarica abusiva può concorrere nel reato di:
1. Realizzazione di una discarica non autorizzata, art. 256
comma 3;
2. inottemperanza all’obbligo di bonifica dei siti, art. 257,
abbandono rifiuti art 256 comma 2 e inottemperanza
all’ordinanza del Sindaco, art 255 comma 3.
Casella Trasportatore
Nella casella “ trasportatore” dovranno essere riportati i
seguenti dati relativi alla impresa che effettua il trasporto dei
rifiuti:
DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE
CODICE FISCALE DELL'IMPRESA
INDIRIZZO.
NUMERO ISCRIZIONE
AMBIENTALI
ALL'ALBO
NAZIONALE
GESTORI
la copia autentica del provvedimento di iscrizione all'Albo, che deve accompagnare i
rifiuti durante il trasporto, deve essere corredata dalla dichiarazione di conformità
all'originale resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi dell'articolo 47 del
medesimo Dpr 445/2000.
Qualora si tratti di trasporto di rifiuti non pericolosi o pericolosi
in quantitativi
inferiore a 30 kg o 30 litri, effettuato direttamente dal
produttore dei rifiuti speciali per il quale non è richiesta
l’iscrizione all’albo ma la semplice comunicazione ai sensi
dell’art. 212 comma 8:
Quando i rifiuti non pericolosi sono trasportati dallo stesso
soggetto che li ha prodotti, le voci :"Trasportatore del
rifiuto........CF........... N. AUT/ALBO...........del.............". Possono
non essere compilate, ma si deve barrare l'apposita parentesi
inserita dopo le parole "trasporto di rifiuti non pericolosi
prodotti nel proprio stabilimento" e dopo la preposizione "di"
indicare il luogo e lo stabilimento/cantiere di produzione dei
rifiuti trasportati.
Casella Annotazioni
Nel caso in cui, per concrete esigenze operative o imprevisti
tecnici, un trasporto
di rifiuti venga effettuato dallo stesso trasportatore con veicoli
diversi o da trasportatori diversi, gli estremi identificativi dei
diversi trasportatori (nominativo, c. fiscale, n. aut. Albo), dei
diversi mezzi utilizzati (es. targa automezzo), il nominativo del
conducente e la firma di assunzione di responsabilità potranno
essere riportati sulle tre copie che accompagnano il trasporto
medesimo nell'apposito spazio riservato alle "annotazioni”.
Allo stesso modo qualunque variazione o correzione effettuata
sul formulario deve essere corredata dalla scritta nel campo
annotazioni : “correzione effettuata prima della partenza”
Nella casella annotazioni deve essere annotato l’eventuale
soggetto che ha effettuato intermediazione senza detenzione del
rifiuto, avendo cura di annotare anche gli estremi dell’iscrizione
all’Albo Gestori per le operazioni di intermediazione(n° Aut. Albo
…. del …….).
Casella Caratteristiche del rifiuto
Nella casella “ caratteristiche del rifiuto”, dovranno essere
riportati i seguenti dati:
CODICE CER E NOME CODIFICATO DEL RIFIUTO
STATO FISICO DEL RIFIUTO
NEL CASO DI RIFIUTO PERICOLOSO LE CARATTERISTICHE DI
PERICOLO.
IL NUMERO DEI COLLI/CONTENITORI DEI RIFIUTI.
Casella Destinazione del rifiuto
Nella casella “Destinazione del rifiuto”, dovranno essere riportati
i seguenti dati:
INDICAZIONE DELLA DESTINAZIONE DEL RIFIUTO (SMALTIMENTO
O RECUPERO)
INDICAZIONE DELL’OPERAZIONE A CUI SARA’ SOTTOPOSTO IL
RIFIUTO (DA R1 A R13 IN CASO DI RECUPERO O DA D1 A D15 IN
CASO DI SMALTIMENTO)
Casella Quantità
Le quantità vanno indicate in kg oppure in litri (in partenza o da
verificare a destino).
Inoltre, dovrà essere contrassegnata la casella relativa alla voce
"Peso da verificarsi a destino" nel caso in cui per la natura del
rifiuto o per l'indisponibilità di un sistema di pesatura si possano,
rispettivamente, verificare variazioni di peso durante il trasporto
o una non precisa corrispondenza tra la quantità di rifiuti in
partenza e quella a destinazione.
E’ ammessa una non precisa corrispondenza tra la quantità di
rifiuti in partenza e quella a destinazione.
Il peso dei rifiuti, conferiti al trasportatore, indicato sul registro di
carico e scarico e sul formulario deve sempre avere il massimo
grado di precisione possibile, per i seguenti motivi:
1. il trasporto di rifiuti, accompagnato da un formulario di
identificazione contenente l’indicazione del peso
eccessivamente imprecisa, permette al trasportatore di
completare il carico con rifiuti prelevati da un altro
produttore. Il costo dello smaltimento o del recupero del
rifiuto del 1° e del 2° produttore ricadrà ovviamente sul
primo produttore.
1. i rifiuti “aggiunti” possono essere incompatibili, suscettibili di
reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla
formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o tossici,
ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore. Al
produttore può essere contestata la corresponsabilità ai
sensi dell’art. 110 del C.P. per colpa avendo violato una
precisa disposizione normativa.
Casella Percorso
E’ NECESSARIO DESCRIVERE, PER SOMMI CAPI, IL PERCORSO CHE
EFFETTUERA’ IL TRASPORTO, SOLAMENTE SE DIVERSO DAL PIU’
BREVE.
Casella Trasporto ADR
Deve essere indicato se il rifiuto è o non è soggetto alle norme sul
trasporto ADR/RID; in caso positivo, il trasporto del rifiuto deve
essere accompagnato anche dalla documentazione prevista dalla
normativa ADR
Casella Firma
Il produttore ed il trasportatore devono apporre le loro firme a
conferma e per l’assunzione delle responsabilità di quanto
indicato.
Nel formulario viene richiesta la firma del trasportatore e con la
sua apposizione viene specificato che la sottoscrizione da parte
della persona fisica che effettua il trasporto ne assume la relativa
responsabilità.
Casella Modalità e mezzo di trasporto
Nella casella il conducente deve trascrivere il cognome e nome
(IN MODO LEGGIBILE), l'identificativo del mezzo di trasporto, la
data e l'ora di partenza.
La data inizio trasporto confrontata con la data di arrivo del
rifiuto, apposta dal
destinatario in appendice al formulario definisce un arco
temporale corrispondente alla durata del trasporto.
La durata del trasporto deve ovviamente essere coerente con il
percorso effettuato, nel caso di incoerenza si applica l’art 193
comma 11 e 12:
La sosta durante il trasporto dei rifiuti caricati per la spedizione
all'interno dei porti e degli scali ferroviari, delle stazioni di
partenza, di smistamento e di arrivo, gli
stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché
le soste tecniche per le operazioni di trasbordo non rientrano
nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera
1), purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non
superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni
interdetti alla circolazione.
Nei modelli a ricalco per una corretta compilazione è necessario
calcare con decisione la compilazione per evitare che la scrittura
sull’ultima copia sia illeggibile o quasi.
Per eventuali correzioni, l’articolo 2219 del Codice Civile
specifica che non sono consentite abrasioni (gomma da
cancellare) o uso di correttori (bianchetto); se è necessaria
qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le
parole o i numeri cancellati siano leggibili.
Giunto a destinazione il rifiuto sarà accettato dallo smaltitore
che conserverà la 3° e la 4° copia del formulario restituendo
quest’ultima al produttore entro 3 mesi dalla data del
ricevimento del rifiuto.
Per attuare la necessaria integrazione tra i registri di carico e
scarico rifiuti ed i formulari dovrà essere apposto il numero del
registro sulla 1°copia del formulario.
E’ DI FONDAMENTALE IMPORTANZA RESTITUIRE IN TEMPI BREVI
TUTTE LE COPIE DEI FORMULARI ALLA SEDE IN MODO CHE I
MOVIMENTI RELATIVI AGLI SMALTIMENTI SIANO REGISTRATI (LA
NORMATIVA PREVEDE UN TEMPO MASSIMO DI 10 GIORNI
DALLA
DATA
SMALTITORE).
EFFETTIVA
DEL
MOVIMENTO
VERSO
LO
ESEMPI DI FORMULARI ERRATI
Fly UP