Soggetti obbligati e modalità di tenuta dei registri di
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Soggetti obbligati e modalità di tenuta dei registri di
Soggetti obbligati e modalità di tenuta dei registri di carico e scarico e formulari di identificazione A cosa servono i registri, formulari TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI Il registro di carico e scarico integrato dai formulari di identificazione rifiuti ha la funzione principale di permettere all’organo di vigilanza di seguire il corretto smaltimento e/o il recupero del rifiuto dalla “culla alla tomba” ossia dal produttore allo smaltitore. Il registro di carico e scarico, integrato con i formulari di identificazione rifiuti, permette all’organo di vigilanza di controllare anche il rispetto delle caratteristiche gestionali degli impianti prescritte dalla norma, nonché la presenza e l’utilizzo dei presidi ambientali utilizzati dall’impresa oggetto del controllo. Con quali modalità va tenuto il registro di carico e scarico I registri di carico e scarico devono essere conformi al modello riportato negli allegati A2 o B2 al decreto ministeriale n.148/1998 e possono essere tenuti anche mediante strumenti informatici (in questo caso possono utilizzare carta (a modulo continuo) anche in formato A4 ( art. 190 comma 5, art 1 comma 3 D.M. 148/98). I registri (esclusi i registri dei soggetti che effettuano attività di gestione di rifiuti) tenuti dalle associazioni di categoria o le società di servizi delle associazioni di categoria medesime, possono essere tenuti in forma "multiaziendale", cioè utilizzando lo stesso modulo continuo per più soggetti. La stampa dei registri tenuti con strumenti informatici va effettuata in armonia con la cadenza prevista per le annotazioni dall’art. 190 : a) per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo: b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto; c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa; d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti. D. Lgs 152/06 Art 190 comma 3 Tempo di custodia dei registri di carico e scarico I registri integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti sono conservati per 5 anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione. D.Lgs 152/06 Art 190, art 230 e art. 266 comma 4 Luogo di custodia dei registri di carico e scarico I registri di carico e scarico sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, nonché presso la sede dei commercianti e degli intermediari. D.Lgs 152/06 Art 190, art 230 e art. 266 comma 4 Luogo di custodia dei registri di carico e scarico, eccezioni Articolo 230 - Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture. Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, può coincidere con la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva o con la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione ovvero con il luogo di concentramento dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento. Articolo 266 comma 4 - Attività di manutenzione e rifiuti sanitari I rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività. I registri di carico e scarico devono pertanto essere conservati presso la sede o il domicilio dei soggetti che svolgono tali attività. Formulari di identificazione rifiuti, normativa di riferimento Soggetti obbligati ad effettuare il trasporto dei rifiuti accompagnando il trasporto con il formulario di identificazione art 193 Durante il trasporto effettuato da Enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione (art 193 nella formulazione previgente all’entrata in vigore del D.lgs 205/2010) • • Enti e imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi. Per tali soggetti il formulario di identificazione è validamente sostituito, per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, dai documenti previsti dalla normativa comunitaria di cui all'articolo 194, anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale ( art 193 comma 1 e comma 8 ). • Il trasporto di rifiuti urbani effettuato da un centro di stoccaggio a un centro di smaltimento o recupero deve sempre essere accompagnato dal formulario di identificazione. Esclusioni Art 193 comma 9. La movimentazione dei rifiuti esclusivamente all'interno di aree private non è considerata trasporto ai fini della parte quarta del presente decreto . Modello di formulario di identificazione Il formulario di identificazione deve essere emesso, da apposito bollettario a ricalco conforme sostanzialmente al modello riportato negli allegati A e B Del D.M. 145/98. Qualora siano utilizzati strumenti informatici i formulari devono essere stampati su carta a modulo continuo a ricalco. I formulari di identificazione devono essere numerati progressivamente e sono predisposti dalle tipografie autorizzate dal ministero delle finanze (Decreto Ministeriale 29 novembre 1978). Gli estremi dell'autorizzazione delle tipografie devono essere indicati su ciascuno dei predetti stampati, unitamente ai dati identificativi della tipografia. Il formulario di identificazione deve essere numerato e vidimato da parte degli uffici dell’Agenzia delle entrate o delle Camere di commercio o dagli uffici Regionali e Provinciali competenti in materia di rifiuti; la fattura di acquisto dei formulari, dalla quale devono risultare gli estremi identificativi della tipografia autorizzata e gli estremi seriali e numerici dei formulari stessi, deve essere annotata sul registro IVA-acquisti prima dell'utilizzo dei formulari medesimi. Luogo di conservazione dei formulari di identificazione Il legislatore ha stabilito un rapporto di reciproca integrazione dei dati riportati sul registro con quelli riportati sul formulario. Tale rapporto è previsto in modo espresso dall'articolo 190, comma 2, del decreto legislativo n. 152/06, e presuppone che il formulario sia conservato nel medesimo luogo dove deve essere conservato il registro di carico e scarico ovvero: • presso ogni impianto di produzione; • presso ogni impianto di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti; • presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto; • presso la sede dei commercianti e degli intermediari di rifiuti. ECCEZIONI - Articolo 230 - Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture: Sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva o con la sede locale del gestore della infrastruttura o con il luogo di concentramento dove il materiale tolto d'opera viene trasportato. Attività di manutenzione e rifiuti sanitari art. 266 comma 4. I rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività Attività di manutenzione e rifiuti sanitari art. 266 comma 4. I rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività. Tempo di conservazione dei formulari di identificazione Art. 193 comma 2 D.Lgs 152/06 e D.M. 145/98 I registri integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti sono conservati per 5 anni dalla data dell'ultima registrazione. Soggetti obbligati a emettere il formulario di identificazione, destinazione delle 4 copie dei formulari. Art 193, comma 1. Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione. Il formulario di identificazione deve essere emesso dal produttore o dal detentore dei rifiuti o dal soggetto che effettua il trasporto (D.M. 145/97). Art 193, comma 2. Il formulario di identificazione deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il detentore, e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. SANZIONI : Art 258 comma 4 (nella formulazione previgente le modifiche introdotte dal D.Lgs 205/2010 art. 39 comma 2 bis D.Lgs 205/2010 così come modificato dal D.Lgs 121/2011) Fatto Rifiuti Rifiuti non pericolosi Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193, ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti . Rifiuti pericolosi Sanzione Sanzione accessoria 1600 a 9300 euro Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale.* Fatto Chiunque, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimicofisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. Rifiuti Sanzione Sanzione accessoria Rifiuti non pericolosi e Rifiuti pericolosi Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale.* Fatto Chiunque effettua il trasporto di rifiuti indicando dati formalmente incompleti o inesatti ma contenenti tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge. Rifiuti Sanzione Rifiuti non pericolosi e Rifiuti pericolosi 260 a 1550 euro Sanzione accessoria Fatto Rifiuti Sanzione Rifiuti non pericolosi Mancata conservazione dei formulari di identificazione. e Rifiuti pericolosi 260 a 1550 euro Sanzione accessoria FORMULARIO RIFIUTI La dizione "serie e numero.." riportata in alto a destra del modello uniforme di formulario individuato dal decreto ministeriale n. 145/1998 è riferita solo ed esclusivamente ai prefissi alfabetici di serie e al numero progressivo attribuito dalla tipografia autorizzata. La data da riportare a fianco dei suddetti "serie e numero" è la data di emissione, cioè di compilazione, del formulario, e dovrà, ovviamente, essere uguale per tutte e quattro le copie. La data di emissione può non corrispondere a quella riportata alla voce "data/...inizio trasporto" di cui al punto 10 del formulario. Quest'ultima infatti, si riferisce alla data ed ora di partenza del trasporto Per attuare la necessaria integrazione tra formulario e registro, è previsto che in alto a destra del formulario sia riportato il "numero di registro”. Tale voce si deve intendere riferita al numero progressivo che individua l'annotazione sul registro dell'operazione di carico o di scarico relativa ai rifiuti oggetto del trasporto. A tali fini le singole annotazioni sul registro delle operazioni di carico e scarico dovranno essere contraddistinte con un numero progressivo; per analoghe esigenze di integrazione tra formulari e registri, il produttore/detentore, il trasportatore ed il destinatario dei rifiuti dovranno apporre il proprio "numero di registro" sulla copia del formulario che deve restare in loro possesso. E’ importante sottolineare che, l'annotazione sul registro delle operazioni di carico e scarico dei rifiuti deve essere effettuata secondo precise cadenze temporali. Ovviamente, ciò comporta che durante il trasporto il formulario potrà essere sprovvisto del "numero di registro". Il "numero di registro" deve essere apposto sul formulario da parte dei soggetti obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico. È ovvio, infatti, che il "numero di registro" non può essere apposto sul formulario da parte dei soggetti che non sono obbligati a tenere i suddetti registri. In tale evenienza, tuttavia, l'esonero dall'obbligo del registro dovrà risultare da specifica indicazione riportata nell'apposito spazio del formulario riservato alle "annotazioni". Casella Produttore/ Detentore Devono essere inseriti i seguenti dati identificativi del produttore o detentore che effettua la spedizione dei rifiuti: DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE CODICE FISCALE DELL'IMPRESA INDIRIZZO DELL'IMPIANTO O UNITA' LOCALE DI PARTENZA DEL RIFIUTO EVENTUALE N. ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITA' DI GESTIONE RIFIUTI O AUTORIZZAZIONE O ESTREMI DELLA DENUNCIA DI INIZIO DI ATTIVITA' EFFETTUATA AI SENSI DELL’ ART. 216 del D.lgs 152/06 Casella Destinatario Nella casella “destinatario” dovranno essere riportati i seguenti dati relativi all'impresa che effettua le operazioni di recupero o smaltimento: DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE DELL'IMPRESA CODICE FISCALE INDIRIZZO DELL'UNITA’ LOCALE DI DESTINAZIONE DEL RIFIUTO EVENTUALE N. ISCRIZIONE ALL'ALBO GESTORI AMBIENTALI O AUTORIZZAZIONE O ESTREMI DELLA DENUNCIA DI INIZIO DI ATTIVITA’ EFFETTUATA AI SENSI Dell’ART 216 D.LGS 152/06 . Dall’applicazione dell’art. 188 del D. Lgs 152/06 discende l’obbligo per il produttore-detentore di verificare all’atto della consegna del rifiuto che il trasportatore, l’impianto di recupero o di smaltimento sia un soggetto autorizzato; in caso contrario il produttore-detentore è responsabile a titolo di concorso in ordine al reato di cui all'articolo 256 comma 1 D. Lgs 152/06. all'articolo 256 comma 1 D. Lgs 152/06. Nel caso di conferimento a soggetto non autorizzato In applicazione al principio generale di responsabilità (art 178 comma 1 e all’art. 188 del D.Lgs 152/06) il produttore/detentore concorre nel reato commesso dal soggetto che riceve i rifiuti art.110 C.P. Il produttore/detentore può concorrere nel reato di: attività di gestione rifiuti non autorizzata, art. 256; traffico illecito, art. 259; attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, art. 260; In caso di abbandono del rifiuto o di smaltimento in una discarica abusiva può concorrere nel reato di: 1. Realizzazione di una discarica non autorizzata, art. 256 comma 3; 2. inottemperanza all’obbligo di bonifica dei siti, art. 257, abbandono rifiuti art 256 comma 2 e inottemperanza all’ordinanza del Sindaco, art 255 comma 3. Casella Trasportatore Nella casella “ trasportatore” dovranno essere riportati i seguenti dati relativi alla impresa che effettua il trasporto dei rifiuti: DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE CODICE FISCALE DELL'IMPRESA INDIRIZZO. NUMERO ISCRIZIONE AMBIENTALI ALL'ALBO NAZIONALE GESTORI la copia autentica del provvedimento di iscrizione all'Albo, che deve accompagnare i rifiuti durante il trasporto, deve essere corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi dell'articolo 47 del medesimo Dpr 445/2000. Qualora si tratti di trasporto di rifiuti non pericolosi o pericolosi in quantitativi inferiore a 30 kg o 30 litri, effettuato direttamente dal produttore dei rifiuti speciali per il quale non è richiesta l’iscrizione all’albo ma la semplice comunicazione ai sensi dell’art. 212 comma 8: Quando i rifiuti non pericolosi sono trasportati dallo stesso soggetto che li ha prodotti, le voci :"Trasportatore del rifiuto........CF........... N. AUT/ALBO...........del.............". Possono non essere compilate, ma si deve barrare l'apposita parentesi inserita dopo le parole "trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento" e dopo la preposizione "di" indicare il luogo e lo stabilimento/cantiere di produzione dei rifiuti trasportati. Casella Annotazioni Nel caso in cui, per concrete esigenze operative o imprevisti tecnici, un trasporto di rifiuti venga effettuato dallo stesso trasportatore con veicoli diversi o da trasportatori diversi, gli estremi identificativi dei diversi trasportatori (nominativo, c. fiscale, n. aut. Albo), dei diversi mezzi utilizzati (es. targa automezzo), il nominativo del conducente e la firma di assunzione di responsabilità potranno essere riportati sulle tre copie che accompagnano il trasporto medesimo nell'apposito spazio riservato alle "annotazioni”. Allo stesso modo qualunque variazione o correzione effettuata sul formulario deve essere corredata dalla scritta nel campo annotazioni : “correzione effettuata prima della partenza” Nella casella annotazioni deve essere annotato l’eventuale soggetto che ha effettuato intermediazione senza detenzione del rifiuto, avendo cura di annotare anche gli estremi dell’iscrizione all’Albo Gestori per le operazioni di intermediazione(n° Aut. Albo …. del …….). Casella Caratteristiche del rifiuto Nella casella “ caratteristiche del rifiuto”, dovranno essere riportati i seguenti dati: CODICE CER E NOME CODIFICATO DEL RIFIUTO STATO FISICO DEL RIFIUTO NEL CASO DI RIFIUTO PERICOLOSO LE CARATTERISTICHE DI PERICOLO. IL NUMERO DEI COLLI/CONTENITORI DEI RIFIUTI. Casella Destinazione del rifiuto Nella casella “Destinazione del rifiuto”, dovranno essere riportati i seguenti dati: INDICAZIONE DELLA DESTINAZIONE DEL RIFIUTO (SMALTIMENTO O RECUPERO) INDICAZIONE DELL’OPERAZIONE A CUI SARA’ SOTTOPOSTO IL RIFIUTO (DA R1 A R13 IN CASO DI RECUPERO O DA D1 A D15 IN CASO DI SMALTIMENTO) Casella Quantità Le quantità vanno indicate in kg oppure in litri (in partenza o da verificare a destino). Inoltre, dovrà essere contrassegnata la casella relativa alla voce "Peso da verificarsi a destino" nel caso in cui per la natura del rifiuto o per l'indisponibilità di un sistema di pesatura si possano, rispettivamente, verificare variazioni di peso durante il trasporto o una non precisa corrispondenza tra la quantità di rifiuti in partenza e quella a destinazione. E’ ammessa una non precisa corrispondenza tra la quantità di rifiuti in partenza e quella a destinazione. Il peso dei rifiuti, conferiti al trasportatore, indicato sul registro di carico e scarico e sul formulario deve sempre avere il massimo grado di precisione possibile, per i seguenti motivi: 1. il trasporto di rifiuti, accompagnato da un formulario di identificazione contenente l’indicazione del peso eccessivamente imprecisa, permette al trasportatore di completare il carico con rifiuti prelevati da un altro produttore. Il costo dello smaltimento o del recupero del rifiuto del 1° e del 2° produttore ricadrà ovviamente sul primo produttore. 1. i rifiuti “aggiunti” possono essere incompatibili, suscettibili di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore. Al produttore può essere contestata la corresponsabilità ai sensi dell’art. 110 del C.P. per colpa avendo violato una precisa disposizione normativa. Casella Percorso E’ NECESSARIO DESCRIVERE, PER SOMMI CAPI, IL PERCORSO CHE EFFETTUERA’ IL TRASPORTO, SOLAMENTE SE DIVERSO DAL PIU’ BREVE. Casella Trasporto ADR Deve essere indicato se il rifiuto è o non è soggetto alle norme sul trasporto ADR/RID; in caso positivo, il trasporto del rifiuto deve essere accompagnato anche dalla documentazione prevista dalla normativa ADR Casella Firma Il produttore ed il trasportatore devono apporre le loro firme a conferma e per l’assunzione delle responsabilità di quanto indicato. Nel formulario viene richiesta la firma del trasportatore e con la sua apposizione viene specificato che la sottoscrizione da parte della persona fisica che effettua il trasporto ne assume la relativa responsabilità. Casella Modalità e mezzo di trasporto Nella casella il conducente deve trascrivere il cognome e nome (IN MODO LEGGIBILE), l'identificativo del mezzo di trasporto, la data e l'ora di partenza. La data inizio trasporto confrontata con la data di arrivo del rifiuto, apposta dal destinatario in appendice al formulario definisce un arco temporale corrispondente alla durata del trasporto. La durata del trasporto deve ovviamente essere coerente con il percorso effettuato, nel caso di incoerenza si applica l’art 193 comma 11 e 12: La sosta durante il trasporto dei rifiuti caricati per la spedizione all'interno dei porti e degli scali ferroviari, delle stazioni di partenza, di smistamento e di arrivo, gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera 1), purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione. Nei modelli a ricalco per una corretta compilazione è necessario calcare con decisione la compilazione per evitare che la scrittura sull’ultima copia sia illeggibile o quasi. Per eventuali correzioni, l’articolo 2219 del Codice Civile specifica che non sono consentite abrasioni (gomma da cancellare) o uso di correttori (bianchetto); se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole o i numeri cancellati siano leggibili. Giunto a destinazione il rifiuto sarà accettato dallo smaltitore che conserverà la 3° e la 4° copia del formulario restituendo quest’ultima al produttore entro 3 mesi dalla data del ricevimento del rifiuto. Per attuare la necessaria integrazione tra i registri di carico e scarico rifiuti ed i formulari dovrà essere apposto il numero del registro sulla 1°copia del formulario. E’ DI FONDAMENTALE IMPORTANZA RESTITUIRE IN TEMPI BREVI TUTTE LE COPIE DEI FORMULARI ALLA SEDE IN MODO CHE I MOVIMENTI RELATIVI AGLI SMALTIMENTI SIANO REGISTRATI (LA NORMATIVA PREVEDE UN TEMPO MASSIMO DI 10 GIORNI DALLA DATA SMALTITORE). EFFETTIVA DEL MOVIMENTO VERSO LO ESEMPI DI FORMULARI ERRATI