Sistemi di sorveglianza e registri in ambito sanitario
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Sistemi di sorveglianza e registri in ambito sanitario
Normativa relativa ai registri di patologia e alla tutela della Privacy (d. lgs. 196/2003) e in particolare articoli 20 e 154, comma 1, lettera g) per l’istituzione dei registri di patologia e di mortalità. Progetto di legge di iniziativa governativa A.C. 4274. Decreto legge 179/2012 riguardante la disciplina dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità e di patologia. Sistemi di sorveglianza e registri nazionali in ambito sanitario Ai fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, programmazione sanitaria, verifica della qualità delle cure, valutazione dell’assistenza sanitaria e di ricerca scientifica in ambito medico, biomedico ed epidemiologico nonché per garantire un sistema attivo di raccolta sistematica di dati anagrafici, sanitari ed epidemiologici, per registrare e caratterizzare tutti i casi di rischio per la salute, di una particolare malattia o di una condizione di salute rilevante in una popolazione definita, l'articolo 12, commi da 10 a 14, del decreto legge 179/2012 ha istituito i sistemi di sorveglianza e i registri (mortalità; tumori e di altre patologie; trattamenti costituiti da trapianti di cellule e tessuti; trattamenti a base di medicinali per terapie avanzate; prodotti di ingegneria tessutale; impianti protesici). I sistemi di sorveglianza sono basati sulla segnalazione di informazioni relative a pazienti con diagnosi definite. Recentemente sono stati avviati nuovi sistemi basati non più sulla diagnosi di malattia, ma sulla presenza di un insieme di segni e sintomi, che costituiscono una sindrome. Tali sistemi hanno l'obiettivo di identificare precocemente potenziali minacce per la salute pubblica, in modo da mettere in atto una risposta rapida in grado di ridurre morbilità e mortalità. Tipico esempio di sistema di sorveglianza è InfluNet, coordinato dal Ministero della Salute con la collaborazione dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), del Centro Interuniversitario per la Ricerca sull’Influenza (CIRI), dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta nonché dei laboratori di riferimento per l’influenza e degli Assessorati regionali alla Sanità. L’obiettivo è descrivere i casi di influenza e stimare l’incidenza settimanale della sindrome influenzale durante la stagione invernale, in modo da valutare durata e intensità dell'epidemia. Sia i sistemi di sorveglianza che i registri possono essere permanenti o temporanei, a seconda delle finalità per cui sono stati costituiti. I sistemi di sorveglianza e i registri di rilevanza nazionale sono istituiti con D.P.C.M., su proposta del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali. Gli elenchi dei sistemi di sorveglianza e dei registri sono aggiornati periodicamente con la stessa procedura, ovvero su proposta del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali. L’attività di tenuta e aggiornamento dei registri è svolta con le risorse disponibili in via ordinaria e rientra tra le attività istituzionali delle aziende e degli enti del SSN. Le regioni, le province autonome e le ASL possono istituire con propria legge i registri di patologia, di mortalità e di impianti protesici di rilevanza regionale o provinciale o locale diversi da quelli nazionali. 1 I contenuti del regolamento di questi registri devono in ogni caso informarsi ai principi di pertinenza, non eccedenza, indispensabilità e necessità di cui agli articoli 3, 11 e 22 del codice in materia di protezione dei dati personali (n 196 2003). Il regolamento di istituzione del Registro è adottato in conformità al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli articoli 20 e 154, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", e deve stabilire con precisione le responsabilità e le modalità di trattamento dati a cui dovrà attenersi il Registro (ossia il Titolare, l'eventuale Responsabile e gli Incaricati al trattamento dati), i tipi di dati sensibili, le operazioni eseguibili, le specifiche finalità perseguite dal registro, i soggetti che possono avere accesso ai registri e i dati che possono conoscere e le misure per la custodia e la sicurezza dei dati. La Giunta Regionale emana, con propria deliberazione, le linee guida e le istruzioni per l'applicazione del Regolamento, sia nella sede dove è istituito il Registro sia negli Enti del Servizio Sanitario Regionale che dovranno comunicare i dati necessari al Registro, stabilendo un debito informativo delle Aziende ospedaliere e dei medici del SSR nei confronti del Registro. Le linee guida per il registro devono specificare come devono essere compilate le schede di rilevazione della patologia da parte degli Enti del SSR e quali siano i tracciati record da utilizzare; come debba avvenire la comunicazione e/o l'accesso alle informazioni relative agli archivi informatici, dagli Enti del SSR al Registro quali siano le scadenze temporali da rispettare e quali le "Liste casi" che necessitano di informazioni; quali siano le modalità per l'accesso all'anagrafe sanitaria regionale degli assistibili, all'archivio delle esenzioni ticket e all'archivio regionale delle SDO; come si debba procedere per l'aggiornamento e le modifiche tecniche di attuazione delle linee guida; come individuare i Referenti Aziendali e quali siano le procedure tecniche di autenticazione informatica; come vengono diffusi i dati da parte del Registro. 2