CONTENUTO FASCICOLO PER IL DIBATTIMENTO [1] (Art. 431 c.p.p.)
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CONTENUTO FASCICOLO PER IL DIBATTIMENTO [1] (Art. 431 c.p.p.)
Art. 431 CONTENUTO FASCICOLO PER IL DIBATTIMENTO CONTENUTO FASCICOLO PER IL DIBATTIMENTO [1] (Art. 431 c.p.p.) • • • • • • • • • • • ATTI RELATIVI ALLA PROCEDIBILITÀ DELL’AZIONE PENALE [2] ATTI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DELL’AZIONE CIVILE [3] VERBALI DEGLI ATTI NON RIPETIBILI COMPIUTI DALLA POLIZIA GIUDIZIARIA[4] VERBALI DEGLI ATTI NON RIPETIBILI COMPIUTI DAL P.M.[5] E DAL DIFENSORE VERBALI ATTI ASSUNTI NELL’INCIDENTE PROBATORIO (artt. 392 ss. c.p.p.) VERBALI ASSUNTI ALL’ESTERO A SEGUITO DI ROGATORIA INTERNAZIONALE E VERBALI DEGLI ATTI NON RIPETIBILI ASSUNTI CON LE MEDESIME MODALITÀ (artt. 727 ss. c.p.p.) VERBALI DI ATTI ASSUNTI ALL’ESTERO A SEGUITO DI ROGATORIA INTERNAZIONALE AI QUALI I DIFENSORI SONO STATI POSTI IN GRADO DI ASSISTERE ED ESERCITARE LE FACOLTÀ LORO CONSENTITE DALLA LEGGE ITALIANA CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE (artt. 685 ss. c.p.p.) CORPO DI REATO (art. 253 c.p.p.) E COSE PERTINENTI AL REATO (art. 259 c.p.p.) DOCUMENTAZIONE ESISTENTE PRESSO GLI UFFICI DEL SERVIZIO SOCIALE DEGLI ENTI PUBBLICI E PRESSO GLI UFFICI DI SORVEGLIANZA E SENTENZE IRREVOCABILI AI FINI DEL GIUDIZIO SULLA PERSONALITÀ DELL’IMPUTATO O DELLA PERSONA OFFESA, OVVERO, AL FINE DI VALUTARE LA CREDIBILITÀ DI UN TESTIMONE (art. 236 c.p.p.) ATTI CONTENUTI NEL FASCICOLO DEL PUBBLICO MINISTERO NONCHÉ DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL’ATTIVITÀ DI INVESTIGAZIONE DIFENSIVA, SE VI È CONSENSO DELLE PARTI [1] Per le questioni concernenti il contenuto del fascicolo per il dibattimento, v. art. 491, comma 2, c.p.p.; per l’inserimento degli atti nel fascicolo per il dibattimento nella fase dibattimentale, v. schema «Atti inseriti successivamente nel fascicolo per il dibattimento». [2] Sono: la querela (art. 336 c.p.p.); l’istanza di procedimento (art. 341 c.p.p.); la richiesta di procedimento (art. 342 c.p.p.); l’autorizzazione a procedere (art. 343 c.p.p.); i verbali delle querele e delle istanze di procedimento presentate oralmente, redatti dalla polizia giudiziaria (art. 357, comma 2, lett. a), c.p.p.) o dal p.m. (art. 373, comma 1 , lett. a), c.p.p.). [3] Sono: la dichiarazione di costituzione della parte civile (art. 78 c.p.p.); la richiesta di citazione del responsabile civile e il relativo decreto (art. 83 c.p.p.); la dichiarazione di costituzione del responsabile civile (art. 84 c.p.p.); la dichiarazione di intervento volontario del responsabile civile (art. 85 c.p.p.). [4] V. per es.: – verbali relativi a pedinamenti o ad appostamenti; – verbali dei rilievi fotografici, dattiloscopici o antropometrici attinenti all’aspetto esteriore della persona (art. 349, comma 2 , c.p.p.); – verbali delle perquisizioni personali o reali (art. 352, comma 1 e artt. 208, 209 c.p.p. e 225 coord. c.p.p.); – verbali delle operazioni di intercettazione di conversazioni o comunicazioni di cui all’art. 268, comma 1 , c.p.p.; – verbali degli atti di ispezione; – documentazione descrittiva o riproduttiva dello stato di luoghi o di cose (qualora la medesima situazione di fatto non possa più riprodursi nello stesso modo); – verbali dell’attività di acquisizione di plichi sigillati o altrimenti chiusi (art. 353, comma 1, c.p.p.) e di corrispondenza; – verbali degli accertamenti, rilievi e sequestri di cui all’art. 354, commi 2 e 3, c.p.p.; – verbali degli arresti in flagranza e dei fermi di indiziati di delitto; – verbali degli atti di sequestro del corpo di reato e delle cose pertinenti al reato; – verbali di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 3-bis, c.p.p. [5] V. per es.: – accertamenti tecnici non ripetibili di cui all’art. 360 c.p.p.; – autopsia (art. 360 c.p.p. e art. 116 att. c.p.p.); – ipotesi in cui l’accertamento tecnico determini modificazioni delle cose, dei luoghi o delle persone tali da rendere l’atto non ripetibile (art. 117 att. c.p.p.). 48