...

copia informatica di documento informatico

by user

on
Category: Documents
16

views

Report

Comments

Transcript

copia informatica di documento informatico
Università degli studi dell'Insubria
L'amministrazione digitale italiana a 10 anni
dal CAD (2015-2015): e poi?
Le copie in ambiente digitale: ha
ancora un senso il concetto di
copia?
Gea Arcella
Notaio in Tavagnacco
Varese, 6 marzo 2015
Le copie : caratteristiche
La copia è un documento che rappresenta un altro
documento in modo giuridicamente rilevante
la sua efficacia probatoria dipende:
- da quella dell'originale rappresentato e
- dal soggetto emittente.
2
Le copie : caratteristiche
Nella copia oggetto di riproduzione è il contenuto del
documento non il contenente né la sua forma.
La copia è giuridicamente differente dalla mera
riproduzione la quale:

non è corredata da alcuna dichiarazione imputabile ad
un soggetto

viene presa in considerazione solo per la sua efficacia
rappresentativa (es. art. 2719 c.c.)
3
Le copie : la procedura di certificazione
Elementi essenziali:
- la disponibilità del documento originale
- confronto e collazione con l’originale
- riproduzione dello stesso in tutti i suoi elementi
- attestazione di conformità della copia
all’originale da parte del P.U.
- scopo e finalità della copia
4
Il documento
• Documento cartaceo
• Documento informatico
identità e differenze
5
Il documento informatico
Caratteristiche :
• Sequenza di simboli binari (bit), che assumono il
valore di 0 e 1
•Indifferente al supporto su cui è temporaneamente
memorizzato
• Richiede strumenti tecnici per la sua fruizione
6
Gli originali e le copie informatici
COPIA
o
DUPLICATO?
nella versione originale del CAD all'art. 1 non c'era
nessun riferimento né alle copie né ai duplicati
Le copie ed i duplicati erano disciplinati da un unico
articolo, il 23, che prevedeva solo le copie digitali, sia di
documenti informatici che cartacei, nessuna norma
disciplinava il passaggio dal digitale al cartaceo
7
Gli originali e le copie informatici
COPIA
o
DUPLICATO
In informatica si utilizza il concetto di copia:
- se muta il supporto del documento originario
analogico ad informatico o viceversa
da
- tutte le volte in cui si procede alla riproduzione di un
contenuto modificando la rappresentazione informatica
dell'originale
8
Gli originali e le copie informatici nel
Cad vigente
4 definizioni all'art. 1: i- bis), i- ter), i- quater), iquinquies)
4 articoli dedicati alle copie: 22, 23, 23 bis, 23 ter,
1 articolo dedicato alle riproduzioni: 23 quater
9
La copia informatica dell'originale analogico - 1
copia
informatica
di
documento
analogico:
“documento
informatico
avente contenuto identico a quello del
documento analogico da cui è tratto” e
- copia per immagine su supporto
informatico di documento analogico:
“documento
informatico
avente
contenuto e forma identici a quelli
del documento analogico da cui è
tratto”.
Art. 1.,lett.i-bis e i-ter D.Lgs. 82/2005
Codice dell’Amministrazione digitale
10
La copia informatica dell'originale analogico - 2
1) Copie informatiche di documenti analogici: spedite o
rilasciate dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali,
hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 c.c., se ad
esse è apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia,
una firma digitale o altra firma elettronica qualificata.
2) Copie per immagine su supporto informatico di documenti
originali analogici: hanno la stessa efficacia probatoria degli
originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un
notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con
dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata
secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.
3) Le copie per immagine su supporto informatico di
documenti originali formati in origine su supporto analogico nel
rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 71 hanno la stessa
efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro
conformità all’originale non è espressamente disconosciuta.
Art. 22. D.Lgs. 82/2005
Codice dell’Amministrazione digitale
11
La copia informatica dell'originale analogico - 3
Le regole tecniche del 2014 sulle copie per
immagine:
a) la certificazione di processo, la firma
eventuale del soggetto che esegue la copia
b1)l'attestazione di conformità come elemento
inserito nel documento informatico contenete la
copia per immagine
b2)l'attestazione di conformità come documento
informatico separato contenete un riferimento
temporale ed una impronta di ogni copia per
immagine
Art. 4 D.P.C.M. 13 novembre 2014 Regole
Tecniche in materia di formazione trasmissione e
copia del documento informatico
12
La copia cartacea del documento informatico-1
1. Le copie su supporto analogico di
documento informatico, anche sottoscritto con
firma elettronica avanzata, qualificata o
digitale, hanno la stessa efficacia
probatoria dell'originale da cui sono tratte
se la loro conformità all'originale in tutte
le sue componenti è attestata da un pubblico
ufficiale a ciò autorizzato.
Art. 23. D.Lgs. 82/2005
Codice dell’Amministrazione digitale
13
Le componenti del documento informatico che
ne condizionano la validità giuridica -2
- il formato del documento (v. art 4 Regole tecniche
2013)
- la tipologia di firma con cui è sottoscritto (v. art. 21,
commi 1, 2 e 2 bis CAD)
- lo stato di validità dell'eventuale certificato associato
alla firma (v. art. 21, comma 3 CAD)
- l'eventuale esistenza di un riferimento temporale (v. art.
62 Regole Tecniche 2013): marca temporale o
assoggettamento a conservazione (v. art. 41 Regole
Tecniche 2013 )
14
Il timbro digitale o glifo -3
Nel rapporto tra la pubblica amministrazione i suoi utenti
(cittadini e imprese) esistono numerosi casi in cui documenti
informatici “autentici”, possono attraversare, nel corso del loro
ciclo di vita, uno o più passaggi attraverso la carta.
Nasce l'esigenza di creare un’equivalenza tra documento
digitale e sua versione cartacea
Il timbro digitale o glifo -4
Definizione:
Rappresentazione bidimensionale di un dato o di un
documento informatico stampabile su carta dalla quale è
possibile risalire all'originario dato/documento informatico
rappresentato nel glifo stesso.
Il timbro digitale o glifo - 5
Valore legale:
5. Sulle copie analogiche di documenti amministrativi
informatici puo' essere apposto a stampa un
contrassegno, sulla base dei criteri definiti con
linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale,
tramite il quale e' possibile ottenere il documento
informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo
stesso della copia analogica. Il contrassegno
apposto ai sensi del primo periodo sostituisce a
tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa
e non puo' essere richiesta la produzione di altra
copia analogica con sottoscrizione autografa del
medesimo documento informatico. I programmi software
eventualmente necessari alla verifica sono di
libera e gratuita disponibilita'.
art. 23 ter D.Lgs. 82/2005
Codice dell’Amministrazione digitale
Il timbro digitale o glifo - 6
Con la stampa su carta vengono meno i contrassegni di validità
dell'originario documento informatico:
- non viene riprodotta nella stampa su carta in nessun modo
l'esistenza di una firma digitale o di una marca temporale
Il glifo ha valore unicamente nella misura in cui permette la
collazione tra il documento cartaceo ed il documento
informatico riprodotto a stampa.
Esso è mera riproduzione di un documento informatico a cui è
necessario risalire per appurarne l'autenticità e l'integrità.
Il glifo non è il documento informatico, è solo un diverso
tipo di supporto del documento informatico .
Le copie nella legge notarile
Il passaggio dal cartaceo al digitale e viceversa
attraverso le copie nella legge notarile:
Le allegazioni in particolare
art. 57-bis l. not.
19
Gli allegati
1. Quando deve essere allegato un documento
redatto su supporto cartaceo ad un documento
informatico, il notaio ne allega copia
informatica, certificata conforme ai sensi
dell'articolo 22, commi 1 e 3, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n 82.
2. Quando un documento informatico deve essere
allegato ad un atto pubblico o ad una scrittura
privata da autenticare, redatti su supporto
cartaceo, il notaio ne allega copia conforme ai
sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, formata sullo stesso
supporto.
Art. 57-bis
20
La conversione del formato per l'allegazione
È una copia propriamente detta con delle caratteristiche
peculiari : non è destinata alla circolazione al contrario
alla sua stabile incorporazione in un altro documento
21
La copia informatica ed il duplicato
dell'originale informatico
copia
informatica
di
documento
informatico:
il
documento
informatico
avente contenuto identico a quello del
documento da cui e' tratto su supporto
informatico
con
diversa
sequenza
di
valori binari;
- duplicato informatico: il documento
informatico
ottenuto
mediante
la
memorizzazione, sullo stesso dispositivo
o su dispositivi diversi, della medesima
sequenza di valori binari del documento
originario;
Art. 1, lett. i- quater) ed i-quinquies)
D.Lgs. 82/2005
Codice dell’Amministrazione digitale
22
Duplicati e copie informatiche di documenti
informatici
1. I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad
ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti,
se prodotti in conformita' alle regole tecniche di cui all'articolo 71.
2. Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se
prodotti in conformita' alle vigenti regole tecniche di cui all'articolo
71, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono
tratte se la loro conformita' all'originale, in tutti le sue componenti,
e' attestata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato o se la
conformita' non e' espressamente disconosciuta.
Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale
informatico.
Art. 23 bis D.Lgs. 82/2005
Codice dell’Amministrazione digitale
23
Duplicati di documenti informatici
Le regole tecniche del 2014 sui duplicati
Processi e strumenti che assicurino che il documento
informatico ottenuto sullo stesso sistema di
memorizzazione o su un sistema diverso, contenga
la stessa sequenza di bit del documento informatico
originario
Art. 5 D.P.C.M. 13 novembre 2014 Regole Tecniche
in materia di formazione trasmissione e copia del
documento informatico
24
Copie ed estratti informatici di documenti
informatici
Le regole tecniche del 2014 sulle copie informatiche
a)la certificazione di processo per garantire la conformità
delle informazioni tra originale e copia, la firma digitale o
qualificata di chi effettua la copia per garantirne l'efficacia
probatoria pari all'originale, salvo disconoscimento
b1)l'attestazione di conformità come elemento inserito nel
documento informatico contenete la copia o l'estratto
informatico
b2)l'attestazione di conformità come documento
informatico separato contenete un riferimento temporale ed
una impronta di ogni copia o estratto informatico
Art. 6 D.P.C.M. 13 novembre 2014 Regole Tecniche
in materia di formazione trasmissione e copia del
documento informatico
25
Conclusioni
Copia
versus
Duplicato
...forse non avremo più bisogno degli amanuensi
ma delle copie si
Grazie per l'attenzione
26
Fly UP