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REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO

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REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO
REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO
PER ATTIVITA' DI RICERCA POST-DOTTORATO
emanato con decreto direttoriale n. 637 del 15 luglio 1996
pubblicato all'Albo Ufficiale della Scuola in data 16 luglio 1996
in vigore dal 31 luglio 1996
Art.1
Il presente regolamento disciplina le modalità di conferimento e conferma delle borse di studio per attività
di ricerca post-dottorato di cui alla Legge 30 novembre 1989, n.398.
Art.2
Il Consiglio direttivo della Scuola istituisce annualmente, sulla base dei finanziamenti ministeriali di cui
all'art.7, primo comma, della Legge n.398/1989, borse di studio per lo svolgimento di attività di ricerca
post-dottorato di durata biennale soggette a conferma al termine del primo anno.
Il Consiglio direttivo può integrare il finanziamento ministeriale con fondi provenienti da donazioni o
convenzioni con enti o privati, ovvero con le risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'art.65 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.382, nei limiti della quota percentuale del 10%.
I finanziamenti vengono ripartiti dal Consiglio direttivo tra le due Classi.
Art.3
I Consigli di Classe, tenuto conto del finanziamento assegnato, determinano il numero delle borse da
bandire, l'importo di ciascuna borsa, i settori disciplinari e i programmi di ricerca.
Art.4
Il Direttore della Scuola ogni anno provvede a emanare i bandi di concorso, ove sono indicati i requisiti dei
candidati, i termini e le modalità di presentazione delle domande, la documentazione da allegare alla
domanda, la decorrenza di ciascuna borsa, i diritti e gli obblighi dei vincitori, ed i termini di chiusura del
procedimento concorsuale.
I bandi di concorso sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e diffusi nelle forme più
opportune.
Art.5
Il concorso è per titoli; esso è aperto agli studiosi in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo
equipollente conseguito presso università o istituti di istruzione universitaria italiani o stranieri. I Consigli di
Classe stabiliranno per cia scuna disciplina il limite di età che sarà inserito nel bando di concorso.
Il titolo conseguito all'estero sarà considerato valido, ai fini del concorso, nell'eventualità in cui sia stato
operato il riconoscimento di cui all'art.74 del D.P.R. n.382/1980. In assenza di tale riconoscimento
l'equipollenza potrà essere comunque dich iarata, ai soli fini dell'assegnazione della borsa, con decreto del
Direttore della Scuola previo parere conforme della commissione di cui all'art.7.
Art.6
Il concorso prevede la valutazione dei titoli accademici e scientifici, nonché del programma di ricerca
presentato dal candidato.
I programmi di ricerca dei candidati devono rientrare nei progetti di ricerca sviluppati all'interno della
Scuola e indicati nei bandi di concorso assieme ai nominativi dei rispettivi docenti responsabili.
Art.7
Le commissioni giudicatrici per l'assegnazione delle borse, nominate dal Direttore ai sensi dell'art.4 della
Legge n.398/89, valuteranno l'attitudine dei candidati al tema di ricerca prescelto mediante l'esame dei
titoli e formuleranno una graduatoria di merito.
Possono essere chiamati a far parte della commissione anche membri esterni alla Scuola.
Ciascuna commissione dispone fino a un massimo di 100 punti, e in via preliminare essa stabilirà quale
punteggio attribuire alla tesi di dottorato, alle pubblicazioni e agli altri titoli.
Per conseguire l'idoneità ciascun candidato deve riportare un punteggio non inferiore a 60.
Sulla base dei punteggi riportati dai singoli candidati, la commissione formulerà una graduatoria di merito
in base alla quale saranno attribuite le borse. La commissione non può dichiarare candidati ex-aequo.
Il Direttore della Scuola con proprio provvedimento approva le graduatorie e nomina i vincitori delle borse.
Le graduatorie sono pubblicate all'Albo Ufficiale della Scuola e della pubblicazione viene dato annuncio
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Art.8
I vincitori delle borse di studio saranno invitati a far pervenire alla Scuola nel termine perentorio di dieci
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto la comunicazione di nomina, una
dichiarazione di accettazione della borsa e di tutte le condizioni previste nel bando, pena la decadenza.
Entro venti giorni dalla data di decorrenza delle borsa, il borsista dovrà produrre la documentazione
prescritta dal bando di concorso.
Nel caso di eventuali rinunce o inadempienze degli aventi diritto, che si verifichino entro trenta giorni
dall'avviso sulla Gazzetta Ufficiale della pubblicazione all'Albo della Scuola dei risultati del concorso,
subentreranno altri candidati in possesso del requisito dell'idoneità secondo l'ordine della graduatoria.
Art.9
Entro la fine del primo anno di attività il borsista dovrà produrre una relazione particolareggiata sull'attività
di ricerca svolta, sui risultati conseguiti e sul residuo programma di ricerca. Tale dichiarazione dovrà essere
accompagnata da una dichiaraz ione, resa dal docente responsabile del settore scientifico nel quale il
borsista è stato collocato, sull'attività svolta dal borsista nel corso del primo anno.
A seguito della deliberazione favorevole di apposita commissione nominata dal Consiglio di Classe, il
Direttore adotta il provvedimento necessario conseguente.
La borsa di studio non può, in ogni caso, allo scadere del biennio essere rinnovata.
Art.10
Il borsista ha l'obbligo di compiere continuativamente l'attività di studio e di ricerca presso la Scuola;
l'inosservanza di tale obbligo comporta la decadenza della borsa.
Il borsista può partecipare, previa autorizzazione, a progetti di ricerca coerenti con il programma
predisposto dalla Scuola, svolti anche all'estero presso enti di ricerca e università.
Il borsista non può essere impegnato in attività didattiche ufficiali e non può svolgere attività di lavoro
dipendente o attività di consulenza retribuite aventi natura continuativa, e comunque che risultino
incompatibili con gli obblighi di cui al primo comma.
Il godimento della borsa non implica un rapporto di lavoro, essendo finalizzato alla sola formazione del
borsista.
La borsa di studio non dà luogo a trattamenti previdenziali, né a valutazioni, ai fini della carriera, giuridiche
ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.
Essa non può essere cumulata con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle
concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare con soggiorni all'estero l'attività di formazione o
di ricerca del borsista; l'event uale cumulo con dette borse deve essere preventivamente autorizzato.
In caso di mancato rispetto degli impegni assunti dal borsista, la Scuola potrà decidere l'interruzione del
godimento della borsa.
Art.11
Eventuali differimenti della data di inizio o interruzioni nel periodo di godimento della borsa verranno
consentiti al vincitore della borsa che dimostri di dover soddisfare gli obblighi militari o che si trovi nelle
condizioni previste dalla Legge 30 dic embre 1971, n.1204.
Il differimento della data di inizio della borsa per motivi diversi da quelli previsti al comma precedente
potrà essere disposto dalla Scuola, e in ogni caso per un periodo non superiore a sei mesi.
La Scuola provvederà alla copertura assicurativa contro gli infortuni, rimanendo a carico del borsista quanto
dovuto per l'assistenza sanitaria.
Art.12
Il presente regolamento trova applicazione anche con riferimento alle borse di studio per attività di ricerca
post-dottorato assegnate sulla base di appositi accordi con enti e privati e con onere di spesa totale a carico
degli stessi.
Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla Legge n.398/1989, allo Statuto e al
Regolamento didattico della Scuola.
Art.13
Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo
Ufficiale della Scuola.
Con l'entrata in vigore del presente regolamento, cessa di avere efficacia il regolamento approvato dal
Consiglio direttivo nelle sedute del 15 febbraio 1991 e dell'11 febbraio 1994.
Art.14
Le modifiche al presente regolamento sono deliberate dal Consiglio direttivo della Scuola e approvate
secondo le modalità di cui al precedente articolo 13.
Le modifiche entrano in vigore all'inizio dell'anno accademico successivo alla data di pubblicazione delle
stesse, fatte salve diverse disposizioni deliberate dal Consiglio direttivo.
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