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Stabili organizzazioni occulte - pdf
Giornata di studio «L’evoluzione della fiscalità internazionale tra legislazione e casi pratici» STABILI ORGANIZZAZIONI OCCULTE Ten. Col. t.ST Gaetano Cutarelli Comandante I Gruppo Tutela Entrate Nucleo Polizia Tributaria Torino Guardia di Finanza di cosa parleremo? ANALISI DI CONTESTO – Orientamento globale degli Stati nazionali – Tendenze evolutive delle imprese multinazionali e dei relativi interventi di controllo fiscale internazionale – Quadro normativo – Disposizioni interne CASO n. 1 Stabile Organizzazione «occulta» in Italia di multinazionale estera CASO n. 2 Stabile Organizzazione estera di multinazionale italiana Approfondiremo 2 tipologie di contestazioni di maggiori imponibili fiscali minimizzare il proprio carico fiscale localizzano i redditi nei Paesi che offrono una fiscalità vantaggiosa ORGANIGRAMMA L’esigenza di comprendere la struttura dell’intero gruppo Occorrerà: - capire il business del gruppo - conoscere le modalità con cui si realizzano le transazioni - valutare la corretta impostazione economica del gruppo - comprendere chi è il soggetto giuridicamente legittimato a compiere le operazioni Gli Usa hanno dichiarato guerra al profit shifting qual è il contesto di riferimento? Lotta all’evasione internazionale anche in Europa QUESTIONE STABILE ORGANIZZAZIONE questione transfer pricing Focus sull’analisi dei contratti stipulati tra la società estera e quella italiana Elemento sintomatico della presenza di una stabile organizzazione é l’esistenza di uffici attraverso cui la multinazionale estera realizza la propria attività in maniera strumentale, continuativa «e non ausiliaria» Si definisce stabile organizzazione una sede fissa di affari per mezzo della quale l’impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato I ricavi maturati devono essere tassati nel Paese in cui è configurata la stabile organizzazione (OCCULTA) La stabile organizzazione, i due profili di criticit criticitàà Nel caso di una stabile organizzazione il sistema evasivo può realizzarsi mediante le seguenti possibili alternative: •un soggetto di diritto estero occulta una sede fissa d’affari nel nostro Paese •un soggetto residente in Italia, occulta l’esistenza di una stabile organizzazione estera (branch), al fine di evitare che il reddito prodotto dalla medesima venga tassato in Italia Definizione LE DISPOSIZIONI DEL TUIR: Articolo 162 del D.P.R. n. 917/1986 (Stabile organizzazione) Come anticipato, il legislatore definisce stabile organizzazione una sede fissa di affari per mezzo della quale l’impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività economica nel territorio dello Stato Italiano La nozione comprende in particolare una sede di direzione, una succursale, un ufficio, un’officina, un laboratorio, una miniera, una cava o un altro luogo di estrazione di risorse naturali, un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassi i dodici mesi (criterio temporale) … Stabile Organizzazione …Stabile LA TASSAZIONE DEI REDDITI •Determinazione del reddito ai fini IRES della stabile organizzazione. In merito, il reddito complessivo di società ed enti commerciali non residenti, ad eccezione delle società semplici, avviene attraverso un apposito conto dei profitti e delle perdite relativo alla gestione della stabile organizzazione ed alle altre attività produttive di redditi imponibili in Italia (artt. 151 e 152 del D.P.R. n. 917/1986) •scattano obblighi contabili e dichiarativi, ai sensi degli artt. 4, comma 2, e 14, comma 5, del D.P.R. n. 600/1973 •il valore della produzione derivante dall’esercizio di attività commerciali, esercitata nel territorio dello Stato per un periodo non inferiore ai tre mesi, diviene assoggettabile ad IRAP, secondo quanto previsto dall’art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 8 La stabile organizzazione nel modello Ocse Nel modello Ocse la «permanent establishment» rileva ai fini dell’art. 7, paragrafo 1, secondo cui se l’impresa di uno Stato contraente svolge la propria attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, gli utili da essa conseguiti sono imponibili, oltre che nello Stato di residenza, anche nello Stato della fonte, ma unicamente nella misura in cui siano attribuibili alla stabile organizzazione stessa 9 segue: la stabile organizzazione nel modello Ocse E’ l’art. 5 del Modello che indica gli elementi necessari per la configurazione di una stabile organizzazione. Secondo l’OCSE, in particolare, sono necessarie tre • l’esistenza di una sede d’affari, cioè di un luogo (locali, magazzini, macchinari ed attrezzature) • • il fatto che tale sede di affari sia fissa (ovvero situata in un sito determinato e caratterizzata da un certo grado di permanenza) • lo svolgimento dell’attività d’impresa per mezzo di tale sede La stabile organizzazione materiale Per configurare una stabile organizzazione materiale è necessario soddisfare il requisito della sede fissa di affari Il criterio della sede fissa di affari prevede la verifica della presenza di una sede di affari intesa dunque in senso fisico, utile e strumentale allo svolgimento dell’attività economica. Essa sussiste, ad esempio, in presenza di: • locali • immobili o macchinari • impianti e attrezzature varie per lo svolgimento dell’attività d’impresa 11 … la stabile organizzazione materiale …la Il requisito della sede fissa di affari è soddisfatto quando la sede è a disposizione dell’impresa estera (c.d. power of disposition test – right of use test), mentre non rileva il titolo in base al quale l’impresa estera ne abbia la disponibilità Quindi, una stabile organizzazione può configurarsi anche qualora la sede fissa di affari non sia di proprietà dell’impresa né sia detenuta, ad esempio, in base ad un contratto di locazione In particolare, in base al par. 4.1. del commentario OCSE, il semplice fatto che un’impresa abbia un determinato spazio a propria disposizione e lo utilizzi per svolgere le sue attività d’impresa, è elemento sufficiente per l’individuazione di una sede fissa di affari … la S.O. : il criterio dell’attività dell’attività economica …la L’esercizio di un’attività imprenditoriale rilevante ai fini di individuare una stabile organizzazione deve soddisfare determinati requisiti: -la qualificazione dell’attività svolta dalla sede di affari come attività economica secondo quanto previsto dall’ordinamento dello Stato ospitante -la qualificazione di attività economica ai sensi del trattato bilaterale applicabile -la natura dell’attività svolta per il tramite dalla sede di affari deve potersi qualificare come essenziale e significativa rispetto all’attività commerciale svolta dall’impresa nel suo insieme -il collegamento diretto dell’attività svolta nello Stato con la sede di affari, nel senso che la stessa deve essere svolta per il tramite dalla sede di affari 13 … la S.O. : il criterio temporale …la Per individuare una stabile organizzazione, il criterio temporale è strettamente legato alla permanenza dello svolgimento di un’attività economica rilevante effettuata per il tramite di una sede fissa di affari in un determinato territorio La permanenza deve essere intesa come diritto di utilizzo della sede fissa di affari per un arco di tempo esteso, senza che lo stesso sia necessariamente ininterrotto. In merito, il modello Ocse individua un limite temporale di 12 mesi. Casi di esclusione Le attività indicate nella c.d. “negative list” (art. 162, comma 4, del D.P.R. 917/1986) non costituiscono stabile organizzazione neanche in presenza di una sede fissa di affari, in quanto qualificabili come attività ausiliarie o preparatorie In particolare, una sede fissa di affari non è considerata stabile organizzazione se: a) viene utilizzata una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa d) una sede fissa di affari é utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa e) viene utilizzata ai soli fini di svolgere, per l'impresa, qualsiasi altra attività che abbia carattere preparatorio o ausiliario f) viene utilizzata ai soli fini dell'esercizio combinato delle attività menzionate nelle lettere da a) ad e), purché l'attività della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, abbia carattere preparatorio o ausiliario 15 Agenti Art. 162, commi 6 e 7 del D.P.R. n. 917/1986 Costituisce una stabile organizzazione dell'impresa estera il soggetto, residente o non residente, che nel territorio dello Stato abitualmente conclude in nome dell'impresa stessa contratti diversi da quelli di acquisto di beni Non costituisce stabile organizzazione dell'impresa non residente il solo fatto che essa eserciti nel territorio dello Stato la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale, o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività La c.d. Agent clause recepita nel testo unico è contenuta nei paragrafi 5 e 6 dell’articolo 5 del Modello di convenzione Ocse, la quale distingue due ipotesi: agenti dipendenti e agenti indipendenti Agente “dipendente” “dipendente” L’agente dipendente opera per conto dell’impresa estera Deve avere il potere di negoziare, definire e concludere, nello Stato estero, contratti in nome dell’impresa Deve esercitare abitualmente i poteri conferiti e non saltuariamente e deve avere una certa stabilità nella permanenza all’estero L’agente dipendente può essere: -una persona fisica, una società -chiunque sia vincolato contrattualmente all’impresa -chiunque agisce per conto dell’impresa -un lavoratore dipendente 17 Agente “indipendente” “indipendente” Ai sensi del comma 7 dell’articolo 162 del D.P.R. n. 917/1986 non si può ritenere che un’impresa di uno Stato abbia una stabile organizzazione nell’altro Stato quando esercita in tale Stato la propria attività mediante un mediatore, un commissionario generale, o ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività 18 Modalit Modalitàà di attribuzione del reddito alla stabile In data 22 luglio 2010, l'OCSE ha pubblicato tre importanti documenti: a) l'aggiornamento del Modello di Convenzione OCSE («Modello») e del relativo Commentario contenente, in particolare, una nuova versione dell'art. 7 in materia di business profit b) la versione definitiva della nuova formulazione dei Capitoli I, II e III delle Transfer Pricing Guidelines («Guidelines») c) la versione aggiornata alle modifiche apportate al Modello e al Commentario del Report on Attribution of Profits to Permanent Establishments … modalità di attribuzione del reddito alla stabile …modalità Nel rapporto del 2010, l’OCSE precisa che la determinazione del reddito da attribuire alla stabile organizzazione implica il calcolo dei profitti (o delle perdite) derivanti da tutte le attività, incluse le transazioni con parti indipendenti, con parti correlate e con le altre parti dell’impresa Il metodo di analisi suggerito dall’OCSE è il c.d. “functionally separate entity approach”, il quale implica un esame in due distinti step … modalità di attribuzione del reddito alla stabile …modalità •nel primo step, si tratta la stabile organizzazione come una entità separata ed indipendente •nel secondo step, si determina il reddito dell’“ipotizzata” entità separata ed indipendente sulla base di un’analisi di comparabilità Il risultato derivante dai due step consente di effettuare il calcolo dei profitti (o delle perdite) della stabile organizzazione “from all its activities, including transactions with other unrelated enterprises, transactions with related enterprises (…) and dealings with other parts of the enterprise (…)” … modalità di attribuzione del reddito alla stabile …modalità Il Rapporto del 2010 si compone di quattro Parti • la Parte I effettua considerazioni generali in merito all’attribuzione del reddito alla stabile organizzazione, a prescindere dal settore di attività in cui l’impresa opera • la Parte II illustra l’applicazione dei criteri di determinazione del reddito della stabile organizzazione con riferimento all’attività bancaria • la Parte III effettua considerazioni speciali sull’applicazione dei criteri di determinazione del reddito della stabile organizzazione alle imprese che svolgono attività di trading di strumenti finanziari • la Parte IV effettua considerazioni speciali sull’applicazione dei criteri di determinazione del reddito delle stabili organizzazioni delle compagnie di assicurazione Le (recenti) sentenze di legittimit à (1) legittimità Accertamenti alla S.r.l. italiana se è stabile organizzazione di società estera Cassazione civile, sez. tributaria, Sentenza . n. 16106 del 22 luglio 2011 Nel caso di redditi prodotti nel territorio dello Stato da parte di un non residente tramite una stabile organizzazione, l’accertamento di maggior imponibile può essere legittimamente effettuato anche a carico della società italiana, qualificata come stabile organizzazione del soggetto estero, attraverso la rettifica della dichiarazione dei redditi che il soggetto residente (il rappresentante fiscale oppure una succursale che ha presentato solo la dichiarazione ai fini I.V.A., in quanto dotato di personalità giuridica distinta da quella del soggetto non residente), ha presentato autonomamente Le (recenti) sentenze di legittimit à (2) legittimità Cassazione civile, sez. tributaria, Sentenza n. 46980 del 20 dicembre 2011 Per la Cassazione ricorre la “stabile organizzazione di una società straniera in Italia anche nel caso di affidamento pure di fatto della gestione dei propri affari in territorio italiano ad altra struttura munita o no di personalità giuridica” Le (recenti) sentenze di legittimit à (3) legittimità Cassazione civile , sez. tributaria, Sentenza n. 3773 del 9 marzo 2012 L’Agenzia delle Entrate aveva contestato la presenza di una stabile organizzazione personale in Italia; la CTR Lombardia e la Corte di Cassazione hanno invece rigettato le accuse dell’Amministrazione finanziaria evidenziando l’“indipendenza” del soggetto italiano rispetto alla controllante estera La stabile organizzazione richiede elementi concreti Le (recenti) sentenze di legittimit à (4) legittimità Cassazione civile , sez. tributaria, Sentenza n. 20678 del 29 maggio 2012 Il semplice affidamento di fatto del proprio business ad una società italiana configura l’esistenza di una stabile organizzazione e il dovere di versare le imposte nazionali Per la Suprema Corte, un centro di attività stabile può essere costituito anche da un’entità dotata di personalità giuridica, alla quale la società straniera abbia affidato anche di fatto la cura di affari (con l’esclusione delle attività di carattere meramente preparatorio o ausiliario, quali la prestazione di consulenze o la fornitura di “know how”) Le recenti sentenze di legittimit à (5) legittimità Sentenza n. 304715 del 31 marzo 2010 del Consiglio di Stato francese (c.d. Zimmer Case) L’organo giurisdizionale d’oltralpe (equivalente alla nostra Corte di Cassazione) nel valutare il rapporto committente – commissionario ha ribaltato la pronuncia emessa nel 2007 dalla Corte di Appello di Parigi che aveva riconosciuto (nel commissionario) l'esistenza sul territorio francese di una stabile organizzazione della società britannica Zimmer Ltd. Le argomentazioni del Consiglio si basano sul disposto letterale dell'articolo 94 del Codice di Commercio (trasfuso nell'attuale articolo L.132-1). I contratti conclusi dal commissionario (in nome proprio ma per conto del Principal) non vincolano il Principal nei confronti della clientela. Le recenti sentenze di legittimit à (6) legittimità Sentenza n. 17 del 2 marzo 2011 della Corte d’Appello di Oslo (c.d. Dell Case) L’organo giurisdizionale norvegese arriva a delle conclusioni diverse da quelle deliberate dal Consiglio di Stato francese con la sentenza n. 304715 del 31 marzo 2010 sopra citata. L’Amministrazione finanziaria norvegese ha contestato l’esistenza, sul territorio estero ove ha sede l’agente/commissionario, di una stabile organizzazione: il commissionario vincolava il committente direttamente ed in modo definitivo senza necessità di alcuna indicazione e/o supervisione dei prezzi praticati da parte di quest’ultimo nei confronti dei clienti. Commissionario = braccio operativo della casa madre (assenza di autonomia decisionale e di indipendenza dal punto di vista economico e finanziario). Caso n.1 Stabile Organizzazione Occulta in Italia di multinazionale estera Fonte d’innesco del servizio due verifiche fiscali nei confronti della: società estera che produce e vende in Italia attraverso una SRL con sede a Torino • stessa SRL con sede a Torino, commissionario e rappresentante fiscale in Italia della società estera ex art. 17 del D.P.R. n. 633/1972 operazione di business restructuring profit shifting ? Come operava il gruppo prima della business restructuring? Precedentemente, la S.r.l. torinese operava quale società manifatturiera per l’Italia dei prodotti della società straniera, provvedendo anche alla cessione dei prodotti presenti sul territorio italiano e funzionando come impresa autonoma la S.r.l. torinese perciò acquistava direttamente le materie prime necessarie per la produzione dei beni che poi rivendeva, in Italia e all’estero I REDDITI ERANO DICHIARATI IN ITALIA COME SI OPERAVA DOPO LA BUSINESS RESTRUCTURING? - da società manifatturiera a produttore su commessa (Service Provider) per conto della società straniera (Principal). Dall’esame del contratto di Manufacturing stipulato, la S.r.l. torinese risulta obbligata a produrre beni in esclusiva per la società estera, sulla base delle direttive da quest’ultima impartite il Principal mantiene il diritto di proprietà sulle materie prime, sui semilavorati e sui prodotti finiti, nonché il controllo del processo produttivo, attraverso un apposito sistema informatico La società italiana è stata convertita: - da società commerciale in commissionario per conto del committente, in modo che la S.r.l. vende in via esclusiva per la società estera, ma in nome proprio, i beni di proprietà del soggetto economico estero, ai prezzi ed alle condizioni da quest’ultimo imposti nei confronti dei clienti, è la società estera a relazionarsi ed a commercializzare direttamente i beni, senza l’intermediazione della società nazionale La Srl torinese: • non dovendo (teoricamente) relazionarsi con i clienti, • viene nominata rappresentante fiscale in Italia della società straniera, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 633/1972 • ha 2 partite Iva, quella come produttore su commessa e commissionario e quella di rappresentante fiscale • l’intervento fiscale inizia nei suoi confronti Cosa è stato fatto? • • • • analisi dei contratti esame della documentazione contabile ed extra contabile reperita presso gli uffici della S.r.l. esame degli altri elementi acquisiti nel corso dell’attività istruttoria (questionari ai clienti) valutazione complessiva degli elementi considerati globalmente e nella loro reciproca connessione emersi elementi idonei a ritenere che, in Italia, presso gli uffici e gli stabilimenti della S.r.l. torinese era costituita una “stabile organizzazione” occulta della società straniera (gli uffici venivano utilizzati dai dipendenti della Srl per mansioni che andavano al di là dell’attività di commissionario Elementi probatori ed indiziari (1) • il coinvolgimento di personale della società italiana nella stipula di contratti da parte dell’impresa straniera e la partecipazione alle trattative per la loro conclusione (a prescindere dal conferimento di formali poteri di rappresentanza) Elementi probatori ed indiziari (2) • • • • l’inesistenza di rapporti di terzietà e contrapposizione di interessi tra l’entità non residente e quella italiana dalla contrattualistica e dalla documentazione extra contabile (ad esempio, il documento nazionale sul Transfer Price) si evincevano obblighi e limitazioni che ponevano il soggetto italiano, operante quale intermediario, in una posizione servente rispetto all’impresa straniera il soggiacere di personale dipendente della società italiana alle stringenti direttive del soggetto estero l’operatività diretta della società estera, mediante l’utilizzo di locali della S.r.l. italiana, avvalendosi, appunto, di personale dipendente di quest’ultima Elementi probatori ed indiziari (3) - il carteggio dal quale si evince l’intenzione di operare una netta separazione tra l’attività di effettiva conclusione dei contratti, condotta in realtà dal soggetto italiano, e quella di formale stipula da parte dell’impresa estera, proprio allo scopo di “celare” l’esistenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale - l’esatta identità tra le persone fisiche che agiscono in nome e per conto dell’impresa straniera e quelle che operano per quella nazionale, anche e soprattutto nell’attività di commercializzazione diretta dei beni per conto ed in nome della straniera. PROSPETTO DI SINTESI DEGLI ELEMENTI CONFIGURANTI LA STABILE ORGANIZZAZIONE STABILE ORGANIZZAZIONE MATERIALE Place of business test (sede d’affari) Le strutture ed i mezzi della S.r.l. erano riconducibili, di fatto, al soggetto estero Location test e permanence test (natura fissa della sede di affari) La sede di della straniera ha un collegamento effettivo territoriale e spaziale con il territorio nazionale Right of use test (disponibilità dell’impresa estera della sede di affari) La straniera disponeva sine limen delle strutture, degli uffici e degli stabilimenti della S.r.l., esercitando un potere effettivo di disposizione Business connection test (svolgimento dell’attività industriale e commerciale dell’impresa per mezzo della sede fissa d’affari) La straniera svolgeva in Italia il proprio core business, per mezzo della sede fissa d’affari individuata STABILE ORGANIZZAZIONE PERSONALE Acting on behalf of (agire a nome dell’impresa committente) La S.r.l. italiana agiva per conto della straniera in base ad un contratto di commissione, anche come monomandatario, senza godere di uno status di indipendenza e senza sostenere il rischio d’impresa As the authority to conclude contract in the name of (avere il potere di concludere contratti in nome dell’impresa) La S.r.l. aveva il potere di concludere abitualmente contratti in nome della straniera, a prescindere dal formale conferimento di poteri di rappresentanza, così esercitando funzioni che esulavano dal proprio ordinary business Conseguenze: • Al riguardo, la società non residente non ha presentato in Italia la (prescritta) dichiarazione annuale dei redditi e non ha provveduto ad indicare l’indirizzo della stabile organizzazione, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 dal momento che era già identificata ai fini IVA all’A.T. italiana, è stata constatata nei confronti del suo rappresentante fiscale l’omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle II.DD. ed il conseguente occultamento di materia imponibile per gli anni d’imposta dal 2005 al 2010 Profilo penale • Invio all’A.G. di un’annotazione di p.g. ex art. 357 c.p.p. per segnalare a carico del soggetto estero i presupposti di fatto che integravano il reato di “omessa dichiarazione”, previsto e punito dall’art. 5 del D. Lgs. n. 74/2000 Perimetro della stabile • La S.r.l. operava in qualità di commissionario, ma quale agente dipendente della società estera ai sensi dell’art. 5 del modello di Convenzione dell’OCSE. Pertanto, la società rientra nel perimetro della stabile organizzazione occulta, così come indicato: Principal (Ltd) Stato Estero Italia S.r.l. Attività di produzione (contract manufacturer). Attività di vendita mediante la S.r.l. (commissionair agreement) Stabile Organizzazione della Ltd in Italia Caso n.2 Stabile Organizzazione occulta all’estero di multinazionale italiana Fonte d’innesco del servizio verifica fiscale nei confronti di: •• S.p.A. con sede in provincia di Torino, operante nel settore della produzione di dispositivi plastici operazione di delocalizzazione produttiva all’estero profit shifting ? Evoluzione industriale della società Fino al 1993, la S.p.A. verificata (capogruppo di società a livello multinazionale) affidava la produzione di taluni semilavorati plastici (indispensabili per la realizzazione di prodotti finiti) in outsourcing presso aziende esterne La necessità di avere semilavorati di elevata qualità ha spinto la società a costituire, nel 1993, una joint venture in un Paese estero comunitario, mediante la quale si è internalizzata la produzione mediante delocalizzazione all’estero Nel 2007 la S.p.A. italiana rileva la quota di partecipazione dei soci locali, assumendo il controllo totalitario della società straniera RAGIONI DELLA SCELTA DEL SITO PRODUTTIVO Lo Stato estero è stato prescelto per internalizzare tali produzioni essenzialmente in ragione della presenza in loco di personale dotato di idoneo know how produttivo, di incentivi di startup e soprattutto di una tassazione diretta di estremo favore COME OPERA LA DELOCALIZZAZIONE Rapporti commerciali S.p.A. ITA – Ltd IRL Riacquisto di prodotti finiti (circa 11 milioni l’anno) S.p.A. ITA Circa l’85 % del fatturato Ltd IRL Cessione di semilavorati (circa 3 milioni l’anno) La società estera effettua la cessione di semilavorati verso la propria controllata. Questa provvede, a sua volta, a realizzare alcuni componenti che vengono a loro volta assemblati sui semilavorati ceduti dalla Casa Madre. I prodotti ottenuti vengono nuovamente ceduti alla S.p.A. italiana per successive lavorazioni o cessioni come materiale di ricambio Cosa è stato fatto? • • • • analisi dei contratti esame della documentazione contabile ed extra contabile reperita presso gli uffici della S.p.A. esame dei bilanci, delle procedure interne e di altra documentazione della società estera valutazione complessiva degli elementi considerati globalmente e nella loro reciproca connessione sono emersi elementi idonei a ritenere che, nel Paese estero presso lo stabilimento della L.t.d. è stata costituita una “stabile organizzazione” occulta della società italiana Modalità attraverso cui si realizza una delocalizzazione produttiva all’estero Soggetto economico controllato (SUBSIDIARY) Filiale/stabile organizzazione (BRANCH) L’art 162, 9° comma, del T.U.I.R. stabilisce che, allorché un’impresa estera controlla una residente o sia controllata da quest’ultima o entrambe siano sottomesse al dominio di un terzo anche non imprenditore, il rapporto connettivo non è bastevole, di per sé, a tramutare una di esse in stabile organizzazione dell’altra Tuttavia, in ossequio al principio di prevalenza della sostanza sulla forma, è possibile sostenere che esiste una sede fissa d’affari quando un’impresa esteriormente indipendente in realtà agisce quale estensione operativa di un altro soggetto, al quale è legata da particolari vincoli connettivi Quando due soggetti di uno stesso agglomerato d’impresa (come nel caso di specie collaborano tra loro al fine del raggiungimento dell’obiettivo pratico perseguito da uno solo di essi, la società che viene conglobata diviene una mera propaggine della Casa Madre LA COMPLEMENTARIETÀ DELLE FUNZIONI ECONOMICHE, IL NESSO DI COLLEGAMENTO INTERSOGGETTIVO E LA TOTALE DESTINAZIONE DEI BENI PRODOTTI DALLA CONTROLLATA ALLA CONTROLLANTE DETERMINANO IL MUTAMENTO DELLA SUBSIDIARY NELLA BRANCH Elementi probatori ed indiziari (1) • Esistenza di un legame di controllo di diritto totalitario nonché comune esercizio del potere gestorio delle due società (gli amministratori della società estera sono anche membri del C.d.A. della S.p.A. italiana) Elementi probatori ed indiziari (2) • • • • I rapporti di fornitura tra le due società non sono stati contrattualizzati secondo consolidata prassi commerciale. I fattori produttivi (materiali e umani) vengono organizzati sulla base di analisi costi/benefici effettuate dalla società italiana Assenza di trattative e/o contrattazione per la determinazione dei prezzi di trasferimento, che vengono rimessi alla sola volontà della Casa Madre La società estera ha posto in essere cessioni di beni direttamente verso soggetti terzi pur in assenza di un pertinente ufficio commerciale e marketing (rectius le vendite sono frutto di attività commerciali poste in essere dalla S.p.A. italiana) Sono stati rilevati interscambi di tecnologia e assistenza tecnica per lo sviluppo di progetti per l’individuazione di nuovi prodotti e per il miglioramento dei processi produttivi; tali interconnessioni tecniche non sono state, però, oggetto di equivalenti transazioni economiche. La circostanza deve essere letta come un’evidente sintomo di un unico disegno imprenditoriale (Corte di Cassazione, sentenza n. 3771, 9 marzo 2012) PROSPETTO DI SINTESI DEGLI ELEMENTI CONFIGURANTI LA STABILE ORGANIZZAZIONE STABILE ORGANIZZAZIONE MATERIALE Place of business test (sede d’affari) Le strutture ed i mezzi della Ltd erano riconducibili, di fatto, al soggetto italiano Location test e permanence test (natura fissa della sede di affari) La sede della Ltd aveva un collegamento effettivo territoriale e spaziale con il territorio estero La S.p.A. disponeva sine limen delle strutture, degli uffici e degli stabilimenti della Ltd, esercitando un potere effettivo di disposizione Right of use test (disponibilità dell’impresa della sede di affari) estera Business connection test (svolgimento dell’attività industriale e commerciale dell’impresa per mezzo della sede fissa d’affari) La S.p.A. svolgeva all’estero parte del proprio core business, per mezzo della sede fissa d’affari individuata e non mere attività ausiliarie Determinazione del reddito della S. O. La S.p.A. italiana doveva rendere conto all’Amministrazione finanziaria dei propri risultati economici conseguiti all’estero per mezzo della società straniera (al netto delle imposte quivi già pagate) L’integrazione dei risultati economici della stabile organizzazione con quello della sede principale comporta l’eliminazione di conti reciproci e transitori, così come avviene nella redazione di un bilancio consolidato Profilo amministrativo La S.p.A. ha presentato in Italia la prescritta dichiarazione annuale dei redditi in modo infedele in violazione dell’art. 1 del D.P.R. n. 600/1973 con conseguente occultamento di materia imponibile per gli anni d’imposta dal 2007 al 2011 Profilo penale Invio all’A.G. di un’annotazione di p.g. ex art. 357 c.p.p. per segnalare a carico del soggetto residente i presupposti di fatto che integrano il reato di “infedele dichiarazione”, previsto e punito dall’art. 4 del D.Lgs. n. 74/2000 Perimetro della stabile La Ltd opera in qualità di sede d’affari (stabilimento) occulta della società italiana ex art. 5 del modello di Convenzione dell’OCSE Pertanto, la Ltd rientra nel perimetro della stabile organizzazione occulta, così come indicato: Principal (S.p.A.) Attività di produzione e vendita Stato comunitario Ltd Attività di produzione e vendita Italia Attività di vendita diretta vs/soggetti terzi al Gruppo Attività di produzione di semilavorati Attività di assemblaggio Stabile Organizzazione della S.p.A. all’estero Il piano antielusione dell’Ocse per le imprese multinazionali Necessario aggiornare le regole fiscali per evitare di fornire occasioni di erosione delle basi imponibili piano d'azione che coinvolge la responsabilità degli Stati, a partire dall'aggiornamento delle regole, per contrastare il fenomeno dell'erosione delle basi imponibili Nuovo documento OCSE del 12 febbraio dal titolo «Addressing Base Erosion and Profit Shifting» Necessario riallineare gli standard internazionali con l'attuale situazione economica la pratica delle imprese multinazionali di erosione delle basi fiscali nei Paesi a elevata fiscalità e lo spostamento dei profitti in quelli dove il carico fiscale è più leggero