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OGGETTO MOBILITÀ INTERNA A DOMANDA QUESITO (posto in
HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE
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OGGETTO
MOBILITÀ INTERNA A DOMANDA
QUESITO
(posto in data 3 ottobre 2014)
Quale normativa regola la mobilità volontaria "interna" di un dirigente
medico? Lavoro in pronto soccorso con il profilo di medicina interna,
sono specializzata in geriatria. Posso chiedere il trasferimento
all'interno della medesima azienda ospedaliera verso una medicina o
un altro reparto afferente alla stessa area?
RISPOSTA
(inviata in data 28 ottobre 2014)
La mobilità interna a domanda, che insieme con la mobilità interna
d’ufficio e la mobilità interna d’urgenza costituisce una delle possibili
modalità di trasferimento di un dipendente da una sede ad un’altra
dell’amministrazione di appartenenza, è disciplinata dal comma 2
dell’articolo 16 del CCNL 10 febbraio 2004, integrativo del CCNL
1998_2001, che ha per oggetto la mobilità interna. La norma citata
precisa: La mobilità a domanda si configura come richiesta di un nuovo
e diverso incarico dirigenziale e l’accoglimento della domanda segue,
pertanto, le procedure di conferimento degli incarichi previste
dall’articolo 28 del CCNL 1998_2001.
La condizione necessaria affinché sia possibile il trasferimento da una
unità operativa ad un’altra della stessa azienda è che sia disponibile
un posto nella dotazione organica dell’unità operativa di destinazione
ed ovviamente che il dirigente che chiede di essere trasferito sia
inquadrato nella stessa area e disciplina. La mobilità interna deve
essere gestita secondo i criteri di trasparenza esplicitati dal comma
1-bis dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
(comma introdotto nell’articolo19 dal decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150) che dispone L'amministrazione rende conoscibili, anche
mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale,
il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili
nella dotazione organica ed i criteri di scelta acquisisce le disponibilità
dei dirigenti interessati e le valuta.
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Il comma 2 del citato articolo 16, in coerenza peraltro con quanto
disposto dal comma 1-bis dell’articolo 19 del decreto legislativo 165,
precisa che l’accoglimento della domanda segue, pertanto, le procedure
di conferimento degli incarichi previste dall’articolo 28 del CCNL
1998_2001. Il dettato normativo impone in sostanza una valutazione
comparativa di coloro che presentano domanda di essere trasferiti per
ricoprire il posto resosi disponibile, valutazione che deve garantire
oggettività di giudizio e pari opportunità, mettendo a confronto per
tutti i dirigenti interessati, come esplicitato dal richiamato articolo 28
del CCNL 1998_2001
a) le valutazioni del collegio tecnico;
b) la natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
c) l’area e disciplina di appartenenza;
d) le attitudini personali e le capacità professionali, sia in relazione
alle conoscenze specialistiche nella di-sciplina di competenza che
all’esperienza acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre
aziende o esperienze documentate di studio e ricerca presso istituti
di rilievo nazionale o internazionale;
e) i risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati nonché
alle valutazioni riportate nei diversi processi di valutazione;
Quello precedentemente richiamato è il quadro normativo che
disciplina l’istituto della mobilità, quadro normativo rispetto al quale
spesso le aziende esercitano in maniera disinvolta, se non addirittura
spregiudicata, quei poteri di organizzazione che l’articolo 5 del decreto
legislativo 165 attribuisce agli organi deputati alla gestione, che
possono adottare le determinazioni per l’organizzazione degli uffici con
le capacità ed i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola
informazione alle organizzazioni sindacali. Per evitare questo utilizzo
improprio dei poteri di organizzazione da parte della direzione
aziendale è indispensabile che i criteri e le procedure che devono
essere applicati per la corretta gestione dell’istituto della mobilità
interna siano codificati in un regolamento aziendale, che comunque
l’azienda è tenuta ad adottare, a prescindere dal livello di interazione
e confronto con le organizzazioni sindacali che il sistema di relazioni
sindacali esistente in azienda consente di esprimere.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
la normativa di seguito riportata si riferisce all’istituto della mobilità
interna, ovvero al trasferimento di un dirigente da una unità operativa
ad un’altra della stessa azienda; specifici e diversi sono i riferimenti
normativi relativi alla mobilità esterna.
CCNL 10 febbraio 2004
Integrativo del CCNL 1998_2001
Articolo 16
Mobilità interna
1. mobilità interna e incarichi dirigenziali
Nell’attuale sistema degli incarichi dirigenziali, la mobilità
all’interno dell’azienda dei dirigenti in servizio può essere
conseguenza del conferimento di uno degli incarichi previsti
dall’articolo 27 del CCNL 1998_2001 in struttura ubicata anche
in località diversa da quella della sede di precedente assegnazione,
fermo restando che tale trasferimento comporta una conseguente
modifica del contratto individuale di lavoro che secondo quanto
previsto dal comma 12 dell’articolo 13 del CCNL 1998_2001. deve
essere comunicata al dirigente interessato per il relativo esplicito
assenso.
2. mobilità a domanda
La mobilità a domanda si configura come richiesta di un nuovo e
diverso incarico, anche se alla dotazione organica della sede prescelta ne corrisponda uno di pari livello a quello rivestito dal
richiedente con riguardo alla tipologia e alla graduazione delle funzioni. L’accoglimento della domanda segue, pertanto, le procedure
di conferimento degli incarichi previste dall’articolo 28 del CCNL
1998_2001.
3. mobilità d’urgenza e incarichi dirigenziali
Prescinde dall’incarico attribuito la mobilità interna di urgenza, che
avviene, nell’ambito della disciplina di appartenenza, nei casi in cui
sia necessario soddisfare le esigenze funzionali delle strutture
interessate in presenza di eventi contingenti e non prevedibili,
ai quali non si possa far fronte con l’istituto della sostituzione
di cui all’articolo 18 del CCNL 1998_2001.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 10 febbraio 2004
Integrativo del CCNL 1998_2001
Articolo 16
Mobilità interna
4. condizioni e limiti della mobilità d’urgenza
La mobilità di urgenza, ferma restando la necessità di assicurare
in via prioritaria la funzionalità della struttura di provenienza, ha
carattere provvisorio, essendo disposta per il tempo strettamente
necessario al perdurare delle situazioni di emergenza e non può
superare il limite massimo di un mese nell’anno solare salvo
consenso del dirigente, espresso sia per la proroga che per
la durata. La mobilità di urgenza, ove possibile, è effettuata
a rotazione tra tutti i dirigenti, qualsiasi sia l’incarico loro conferito.
5. mobilità d’urgenza per sostituzione del direttore di struttura
Qualora la necessità di provvedere con urgenza riguardi l’espletamento dell’incarico di direttore di dipartimento o di struttura complessa e sempre nei casi in cui non possa farsi ricorso all’articolo
18, commi 1 e 2 del CCNL 1998_2001, le aziende possono affidare
la struttura temporaneamente priva di titolare ad altro dirigente
con corrispondente incarico nella stessa o in disciplina
equipollente, ai sensi del citato articolo 18, comma 8.
6. mobilità interna conseguente a ristrutturazione aziendale
Nei casi di mobilità interna per effetto di ristrutturazione aziendale,
ai fini del mantenimento dell’incarico rivestito o del conferimento
di un nuovo incarico, si tiene conto dei principi stabiliti dall’
articolo 31, comma 1 del CCNL 1004_1997, e del fatto che le
implicazioni derivanti da processi di ristrutturazione organizzativa
devono essere oggetto di contrattazione con le organizzazioni
sindacali aziendali.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 10 febbraio 2004
Integrativo del CCNL 1998_2001
Articolo 16
Mobilità interna
7. mobilità concernente dirigenti sindacali
Nei confronti dei dirigenti sindacali indicati nell’articolo 10 del
CCNQ del 7 agosto 1998 ed accreditati con le modalità ivi previste,
fatta salva la mobilità d’urgenza, la mobilità conseguente al
conferimento dell’incarico deve essere esplicitamente accettata dal
dirigente ai sensi dell’articolo 13, comma 12 del CCNL 8 giugno
2000, previo nulla osta della organizzazione sindacale di
appartenenza o della corrispondente R.S.A. ove il dirigente ne sia
componente.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n.165
ARTICOLO 2
principi generali che disciplinano l’azione amministrativa
1. principi generali cui devono attenersi le pubbliche amministrazioni
Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi,
mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee
fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici
di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità
dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive.
Esse ispirano la loro organizzazione ai seguenti criteri:
a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività,
nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della definizione dei programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse,
si procede a specifica verifica e ad eventuale revisione;
b) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi ai sensi dell'articolo 5,
comma 2;
c) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere
di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione
mediante sistemi informatici e statistici pubblici;
d) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per
l'informazione ai cittadini e attribuzione ad un unico ufficio, per
ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello
stesso;
e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici
con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni
pubbliche dei Paesi dell'Unione europea.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n.165
ARTICOLO 5
Potere di organizzazione
1. finalità dell’azione amministrativa
Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui
all'articolo 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse
dell'azione amministrativa.
2. i poteri degli organi deputati alla gestione
Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2,
comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e
le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte
in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e
i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione
ai sindacati, ovvero limitatamente alle misure riguardanti i rapporti
di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti collettivi
nazionali. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri
dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane
nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione,
l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n.165
Articolo 19
Incarichi di funzioni dirigenziali
1. criteri generali per il conferimento di incarichi dirigenziali
Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale
si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli
obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata,
delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente,
dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione
di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche
competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze
di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore
privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti
al conferimento dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al
passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del
codice civile.
1-bis. trasparenza ed equità nelle procedure di conferimento
L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione
di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia
dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione
organica ed i criteri di scelta acquisisce le disponibilità dei dirigenti
interessati e le valuta.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 1998_2001
Articolo 28
Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali
Criteri e procedure
6. criteri che devono essere seguiti nel conferimento degli incarichi
Nel conferimento degli incarichi e per il passaggio ad incarichi
di funzioni dirigenziali diverse, le aziende tengono conto:
a) delle valutazioni del collegio tecnico;
b) della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
c) dell’area e disciplina di appartenenza;
d) delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo
dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza che all’esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o esperienze documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o
internazionale;
e) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati nonché
alle valutazioni riportate nei diversi processi di valutazione;
f) del criterio della rotazione ove applicabile;
g) che data l’equivalenza delle funzioni non si applica l’articolo
2103, comma 1 del codice civile
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CODICE CIVILE
Articolo 2103.
Prestazione del lavoro.
1. divieto di demansionamento
Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali
è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore
che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti
alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione
della retribuzione.
2. attribuzione di mansioni superiori
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha
diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto
luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e
comunque non superiore a tre mesi.
3. trasferimento ad un’altra unità produttiva
Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra
se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Ogni patto contrario è nullo.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165
Articolo 30
Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse
testo vigente fino al 24 giugno 2014
1. la mobilità come cessione del rapporto di lavoro
Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico
mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni,
che facciano domanda di trasferimento. Le amministrazioni devono
in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico
da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre
amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta.
Il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti
responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà
assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire.
1-bis. norme per agevolare i processi di mobilità
Fermo restando quanto previsto al comma 2, con decreto del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa
con la conferenza unificata, sentite le confederazioni sindacali
rappresentative, sono disposte le misure per agevolare i processi
di mobilità, anche volontaria, per garantire l'esercizio delle funzioni
istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze
di organico.
2. funzioni e limiti dei contratti collettivi nazionali di lavoro
I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1.
In ogni caso sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti
collettivi volti ad eludere l'applicazione del principio del previo
esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo
personale.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165
Articolo 30
Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse
testo vigente fino al 24 giugno 2014
2-bis. obbligo di esperimento preventivo delle procedure di mobilità
Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti
in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al
comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo
dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione
di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area
funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è
disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area
funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può
essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa
da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità
finanziaria.
2-quinquies. trattamento giuridico ed economico in caso di mobilità
Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo
dell'ammi-nistrazione di destinazione, al dipendente trasferito per
mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed
economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti
collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione .
2-sexies. assegnazione temporanea da altre amministrazioni
Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative,
risultanti dai documenti di programmazione con i quali devono
procedere periodicamente a ridefinire la propria organizzazione e
le relative dotazioni orga-niche, possono utilizzare in assegnazione
temporanea, con le mo-dalità previste dai rispettivi ordinamenti,
personale di altre ammi-nistrazioni per un periodo non superiore
a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali
sulla materia, nonché il re-gime di spesa eventualmente previsto
da tali norme e dal presente decreto.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165
Articolo 30
Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse
testo vigente dal 25 giugno 2014
(come modificato dall’articolo 4 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90)
1. criteri e procedure per il trasferimento ad altra amministrazione
Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico
mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti a una
qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni,
che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell' amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste,
pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari
almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che
intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale
di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere.
In via sperimentale e in attesa dell'introduzione di nuove procedure
per la determinazione dei fabbisogni standard di personale
delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi
centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non
economici nazionali non è richiesto l'assenso dell'ammini-strazione
di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi
dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi
i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione
di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore
all'amministrazione di appartenenza. Per agevolare le procedure
di mobilità la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica istituisce un portale finalizzato all'incontro
tra la domanda e l'offerta di mobilità.
Le modifiche apportate alla precedente formulazione del comma 1 hanno la finalità
di rendere più facile il trasferimento da una amministrazione ad un’altra, eliminando
il previsto parere favorevole dei responsabili degli uffici di provenienza e di destinazione,
quando non addirittura l’assenso dell’amministrazione di appartenenza. Attenuato
appare il vincolo della qualifica posseduta: nel testo ora vigente è richiesta una qualifica
corrispondente, mentre nel testo previgente era richiesta la stessa qualifica. Interessante
appare l’istituzione di un portale gestito dal dipartimento della funzione pubblica
strutturato in modo da facilitare l’incontro tra domanda e offerta di posizioni lavorative.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165
Articolo 30
Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse
testo vigente dal 25 giugno 2014
(come modificato dall’articolo 4 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90)
1-bis. riqualificazione del personale trasferito
L'amministrazione di destinazione provvede alla riqualificazione
dei dipendenti la cui domanda di trasferimento è accolta, eventualmente avvalendosi, ove sia necessario predisporre percorsi specifici
o settoriali di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione. All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
2. fruibilità della prestazione lavorativa tra sedi diverse
Nell'ambito dei rapporti di lavoro con le amministrazioni pubbliche
i dipendenti possono essere trasferiti all'interno della stessa
amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate,
in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso
comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri
dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del presente comma non si applica
il terzo periodo del primo comma dell'articolo 2103 del codice civile.
Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, previa consultazione con le confederazioni sindacali
rappresentative e previa intesa, ove necessario, in sede di conferenza
unificata Stato – Regioni – Città e autonomie locali, possono essere
fissati criteri per realizzare i processi di cui al presente comma, anche
con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo
accordo, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte
delle amministrazioni che presentano carenze di organico. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai dipendenti con figli
di età inferiore a tre anni, che hanno diritto al congedo parentale, ed
ai soggetti che fruiscono delle agevolazioni di cui all'articolo 33,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l’assistenza
a congiunti affetti da disabilità grave, con il consenso degli stessi
alla prestazione della propria attività lavorativa in un'altra sede.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165
Articolo 30
Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse
testo vigente dal 25 giugno 2014
(come modificato dall’articolo 4 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90)
2.1. finanziamento delle procedure di mobilità
Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma 2.3.
2.2. nullità di clausole contrattuali in contrasto con i commi 1 e 2
Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in
contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
2.3. istituzione e disciplina di un fondo per finanziare la mobilità
Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e 2, è istituito,
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,
un fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale
presso le pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15
milioni di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni destinatarie
dei predetti processi. Al fondo confluiscono, altresì, le risorse corrispondenti al cinquanta per cento del trattamento economico
spettante al personale trasferito mediante versamento all'entrata
dello Stato da parte dell'amministrazione cedente e corrispondente
riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale riduzione
dei trasferimenti statali all'amministrazione cedente. I criteri
di utilizzo e le modalità di gestione delle risorse del fondo sono
stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In sede
di prima applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono
prioritariamente valutate le richieste finalizzate all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che presentino rilevanti carenze
di personale e conseguentemente alla piena applicazione
della riforma delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56.
Le risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione sino
al momento di effettiva permanenza in servizio del personale
oggetto delle procedure di mobilità.
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