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iva nei rapporti con l`estero - Associazione dei Dottori
IVA NEI RAPPORTI CON L’ESTERO
LE INNOVAZIONI DEL 2010
LE INNOVAZIONI DEL 2010
DECRETO LEGISLATIVO N.18 DEL 11 FEBBRAIO 2010
DIRETTIVA 2008/8/CE
DIRETTIVA 2008/9/CE
DIRETTIVA 2008/117/CE
Territorialità prestazioni di servizi
Rimborsi IVA a non residenti
Lotta frodi fiscali intracomunitarie
Regolamento 282
del 15.03.2011
Regolamento 904
del 07.10.2010
MOMENTO EFFETTUAZIONE (art 6 comma 3)
MOMENTO EFFETTUAZIONE (art. 6, comma 3)
1
2
3
Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del
corrispettivo
corrispettivo.
Quelle indicate nell'articolo 3, terzo comma, primo periodo, si considerano
effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o
continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese.
In ogni caso:
‐ le prestazioni di servizi di cui all'articolo 7‐ter,
‐ rese da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro della
Comunità nei confronti di un soggetto passivo stabilito nel territorio dello
Stato,
‐ effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un
anno e che non comportano versamenti di acconti o pagamenti anche
parziali nel medesimo periodo,
sii considerano
id
effettuate
ff
all termine
i
di ciascun
i
anno solare
l
fi
fino
alla
ll
conclusione delle prestazioni medesime
PRESTAZIONI INTRACOMUNITARIE
UNICO RIFERIMENTO PER TERRITORIALITA’ UNICO RIFERIMENTO PER TERRITORIALITA
E’ IL DPR 633/72
 Nell’articolo 40 del DL 331/1993 sono stati abrogati
i commi da 4 bis a 9, che dettavano criteri specifici
per ll’individuazione
individuazione della territorialità per le
cosiddette prestazioni intracomunitarie:
•
trasporto intracomunitario di beni e relative
intermediazioni;
•
prestazioni accessorie al trasporto e relative
intermediazioni;;
•
prestazioni di servizi relative a beni mobili;
•
intermediazioni
materiali.
concernenti
beni
Non possiamo più emettere f
fatture con questi riferimenti
mobili
 L’individuazione della territorialità delle prestazioni
di servizi diventa quindi legata unicamente alle
disposizioni contenute nel DPR 633/1972.
4
Territorialità art. 7
Territorialità –
art 7
a)) per «Stato»
St t o «territorio
territorio dello Stato»
Stato sii intende
i t d il territorio
t it i della
d ll
Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e di
Campione d'Italia e delle acque italiane del lago di Lugano;
b) per «Comunità»
C
ità o «territorio
t it i della
d ll Comunità»
C
ità sii intende
i t d il territorio
t it i
corrispondente al campo di applicazione del Trattato istitutivo della
Comunità europea con le seguenti esclusioni oltre quella indicata
nella lettera a): … elenco di 6 punti
c) il Principato di Monaco, l'isola di Man e le zone di sovranità del
Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia si intendono compresi nel
territorio rispettivamente della Repubblica francese,
francese del Regno
Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e della Repubblica di
Cipro;
TRACCIAMO I CONFINI PER POI COLLOCARVI LE OPERAZIONI
TRACCIAMO I CONFINI PER POI COLLOCARVI LE OPERAZIONI
DEFINIZIONE: soggetto passivo
DEFINIZIONE: soggetto passivo
d) per “soggetto
“
tt passivo
i
stabilito
t bilit nell territorio
t it i dello
d ll
Stato” si intende un soggetto passivo:
domiciliato nel territorio dello Stato
o ivi residente che non abbia stabilito il domicilio
all’estero,
ovvero una stabile organizzazione nel territorio dello
Stato di soggetto domiciliato e residente all’estero,
limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute.
ricevute
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si considera
‐ domicilio il luogo in cui si trova la sede legale
‐ e residenza quello in cui si trova la sede effettiva;
CESSATA FORZA ATTRATTIVA S.O. PER OPERAZIONI DELLA CASA MADRE
VALE AI FINI DI
VALE AI FINI DI TUTTO IL DPR 633/72
Articolo 10 Reg: sede attività economica
Articolo 10 Reg: sede attività economica
1. Aii fini
fi i dell'applicazione
d ll'
li i
d li articoli
degli
i li 44 e 45 della
d ll direttiva
di i 2006/112/CE,
2006/ 2/C il luogo
l
i
in
cui il soggetto passivo ha fissato la sede della propria attività economica è il luogo
in cui sono svolte le funzioni dell'amministrazione centrale dell'impresa.
2. Per determinare il luogo di cui al paragrafo 1, si tiene conto
‐
del luogo in cui vengono prese le decisioni essenziali concernenti la
gestione generale dell'impresa,
‐
del luogo della sua sede legale
‐
e del luogo in cui si riunisce la direzione.
Se tali criteri non consentono di determinare con certezza il luogo della sede di
un'attività economica, prevale il criterio del luogo in cui vengono prese le decisioni
essenziali concernenti la gestione generale dell'impresa.
3 La mera esistenza di un indirizzo postale non può far presumere che tale indirizzo
3.
corrisponda al luogo in cui il soggetto passivo ha stabilito la sede della propria
attività economica.
Art 11 Reg: Stabile organizzazione
Art. 11 Reg: Stabile organizzazione
1. Aii fini
fi i dell'applicazione
d ll'
li i
d ll' i l 44 della
dell'articolo
d ll direttiva
di i 2006/112/CE,
2006/ 2/C la
l "stabile
" bil
organizzazione" designa qualsiasi organizzazione, diversa dalla sede dell'attività
economica di cui all'articolo 10 del presente regolamento, caratterizzata da un
grado
d sufficiente
ffi i t di permanenza e una struttura
t tt
id
idonea
i termini
in
t
i i di mezzii umanii
e tecnici atti a consentirle di ricevere e di utilizzare i servizi che le sono forniti per
le esigenze proprie di detta organizzazione.
B2B
3. Il fatto di disporre di un numero di identificazione IVA non è di per sé sufficiente p
p
per ritenere che un soggetto passivo abbia una stabile organizzazione. Art 11 Reg: Stabile organizzazione
Art. 11 Reg: Stabile organizzazione
2. Ai fini
f dell'applicazione
d ll'
l
d l articolil seguenti la
degli
l "stabile
" b l organizzazione""
designa qualsiasi organizzazione, diversa dalla sede dell'attività economica
di cui all'articolo 10 del presente regolamento, caratterizzata da un grado
sufficiente di permanenza e una struttura idonea in termini di mezzi umani
e tecnici atti a consentirle di fornire i servizi di cui assicura la prestazione:
a) l'articolo
a) l
articolo 45 della direttiva 2006/112/CE;
45 della direttiva 2006/112/CE;
B2C
b) a decorrere dal 1° gennaio 2013 l'articolo 56, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE;
NOLEGGIO BREVE
c) fino al 31 dicembre 2014 l'articolo 58 della direttiva 2006/112/CE;
SERVIZI ELETTRONICI
d) l'articolo
d) l
articolo 192 bis della direttiva 2006/112/CE.
192 bis della direttiva 2006/112/CE
Art. 192 bis Ai fini della presente sezione, un soggetto passivo che dispone di una stabile organizzazione nel territorio di uno Stato membro in cui è debitore di imposta si considera soggetto passivo non stabilito nel territorio di tale Stato membro qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) egli effettua in tale paese una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile;
b) la cessione di beni o prestazione di servizi è effettuata senza la partecipazione di una sede del cedente o del prestatore di servizi situata nello Stato membro in questione. Art 12 Reg: indirizzo permanente PF
Art. 12 Reg: indirizzo permanente PF
Ai fini
f
d ll'
dell'applicazione
l
d ll direttiva
della
d
2006/112/CE,
/
/
per "indirizzo
" d
permanente" di una persona fisica, sia essa soggetto passivo o meno, si
intende:
‐ l'indirizzo figurante nel registro della popolazione o in un registro
analogo,
oppure,
oppure
‐ l'indirizzo indicato da tale persona alle autorità fiscali competenti
tranne qualora esistano prove che tale indirizzo non corrisponde alla realtà
Art 13 Reg: residenza abituale PF
Art. 13 Reg: residenza abituale PF
regola
La "residenza abituale" di una persona fisica ai sensi della direttiva 2006/112/CE è il luogo in cui tale persona fisica, sia essa soggetto passivo o no, vive abitualmente a motivo di interessi personali e professionali.
deroghe
‐ Ove gli interessi professionali siano presenti in un paese diverso O
li i t
i
f i
li i
ti i
di
da quello in cui lo sono gli interessi personali, ‐ o nel caso in cui non esistano interessi professionali, il luogo della residenza abituale è determinato dagli interessi personali che presentino stretti legami tra la persona fisica e il li h
ti
t tti l
it l
fi i
il
luogo in cui vive. Approccio ai servizi B2B
Approccio ai servizi B2B
1. Ci sono 5 deroghe (artt. 7‐quater 7‐quinquies)
2. Tutto ciò che non è in deroga è contenuto Tutto ciò che non è in deroga è contenuto
nella regola generale dettata dall’art. 7‐ter
MOLTO PIU’ SEMPLICE RISPETTO ALLA PRECEDENTE IMPOSTAZIONE, COSTRUITA SU PIU’ LIVELLI
NON CONFONDIAMO LA RILEVANZA TERRITORIALE CON L’ASSOGGETTAMENTO Una operazione territorialmente rilevante può essere imponibile, non imponibile, esente. Quindi devo sempre fare un ragionamento su due livelli:
1. rilevanza territoriale della operazione
p
2. Regime IVA della operazione rilevante territorialmente
Art. 7‐ ter
territorialità per servizi
1. Le prestazioni
i i di servizi
i i sii considerano
id
effettuate nel territorio dello Stato:
a) quando sono rese a soggetti passivi
g del
stabiliti nel territorio dello Stato ((luogo
committente per il B2B);
b) quando sono rese a committenti non
soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel
territorio dello Stato (luogo del prestatore
per il B2C).
Il discrimine è dato dallo status del committente e dallo “stabilimento” del prestatore
REGOLE GENERALI PER SERVIZI
REGOLE GENERALI PER SERVIZI
BUSINESS TO BUSINESS (operazioni attive)
BUSINESS TO BUSINESS (operazioni attive)
PRESTATORE ITALIANO
TITOLARE DI
TITOLARE DI PARTITA IVA
ITA
COMMITTENTE SOGGETTO PASSIVO STABILITO IN ITALIA
NO
ITA
COMMITTENTE SOGGETTO PASSIVO
PASSIVO STABILITO IN UE
STA I ITO IN U
DOMANDA:
con chi sto operando?
1. Status
1
St t
2. Qualità
3. Luogo di stabilimento
COMMITTENTE SOGGETTO PASSIVO STABILITO EXTRA UE
Art 25 Reg: momento analisi
Art. 25 Reg: momento analisi
Per l'applicazione delle norme relative al luogo
prestazioni di servizi si tiene conto
delle p
esclusivamente delle circostanze esistenti al
momento del fatto generatore dell
dell'imposta
imposta.
Eventuali cambiamenti successivi della
destinazione dell servizio ricevuto non
influiscono sulla determinazione del luogo
della prestazione, purché non sussista alcuna
pratica abusiva.
REGOLA
Art 17 Reg: STATUS del destinatario
Art. 17 Reg: STATUS del destinatario
1. Se il luogo della prestazione di servizi dipende dalla circostanza che il
d i
destinatario
i sia
i o meno un soggetto passivo,
i
l status del
lo
d l destinatario
d i
i è
determinato sulla base degli articoli da 9 a 13 e dell'articolo 43 della direttiva
2006/112/CE.
2 Un ente non soggetto passivo,
2.
passivo che è identificato o è tenuto all'identificazione
all'identifica ione
ai fini IVA a norma dell'articolo 214, paragrafo 1, lettera b), della direttiva
2006/112/CE in quanto i suoi acquisti intracomunitari di beni sono soggetti ad
IVA o poiché ha esercitato ll'opzione
opzione per ll'assoggettamento
assoggettamento all
all'IVA
IVA di tali
operazioni, è un soggetto passivo ai sensi dell'articolo 43 di tale direttiva.
MODALITA’ DI ACCERTAMENTO E PROVA
SOGGETTO UE
SOGGETTO EXTRA UE
Salvo chee disponga di inform
mazioni co
ontrarie, iil prestatorre può con
nsiderare che un deestinatario
o stabilito n
nella Com
munità ha llo status d
di soggetto passivo:
Art 18 Reg: STATUS del destinatario
Art. 18 Reg: STATUS del destinatario
1
a) se il destinatario gli ha comunicato il proprio numero individuale di identificazione IVA qualora ottenga conferma
individuale di identificazione IVA, qualora ottenga conferma della validità di tale numero d'identificazione nonché del nome e dell'indirizzo corrispondenti conformemente all'articolo 31 del regolamento (CE) n 904/2010 del Consiglio del 7 ottobre 2010
regolamento (CE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto b) se il destinatario non ha ancora ricevuto un numero individuale di identificazione IVA, ma lo informa che ne ha fatto richiesta qualora ottenga qualsiasi altra prova attestante che
richiesta, qualora ottenga qualsiasi altra prova attestante che quest'ultimo è un soggetto passivo o una persona giuridica non soggetto passivo tenuta all'identificazione ai fini dell'IVA e effettui una verifica di ampiezza ragionevole dell'esattezza
effettui una verifica di ampiezza ragionevole dell
esattezza delle delle
informazioni fornite dal destinatario applicando le normali procedure di sicurezza commerciali, quali quelle relative ai controlli di identità o di pagamento.
controlli di identità o di pagamento.
Salvo chee disponga di inform
mazioni co
ontrarie, iil prestatorre può con
nsiderare che IL deestinatario
o stabilitto nella Co
omunità
Art 18 Reg: STATUS del destinatario
Art. 18 Reg: STATUS del destinatario
2
NON ha lo status di soggetto passivo:
qualora dimostri che tale destinatario non gli ha qualora
dimostri che tale destinatario non gli ha
comunicato il suo numero individuale di identificazione IVA.
Salvo chee disponga di inform
mazioni co
ontrarie, iil prestatorre può con
nsiderare che un deestinatario
o s
stabilito al
l di fuori d
della Com
munità ha lo status di sogggetto passsivo:
Art 18 Reg: STATUS del destinatario
Art. 18 Reg: STATUS del destinatario
3
a) qualora ottenga dal destinatario un certificato rilasciato dalle autorità fiscali competenti per il destinatario attestante che p
p
questi svolge un'attività economica che gli dà diritto ad ottenere un rimborso dell'IVA a norma della direttiva 86/560/CEE del Consiglio, del 17 novembre 1986, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari ‐ Modalità di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità b) se il destinatario non è in possesso di tale certificato, qualora disponga del numero IVA o di un numero analogo attribuito al destinatario dal paese di stabilimento dello stesso e utilizzato per identificare le imprese o di qualsiasi altra prova attestante che il destinatario è un soggetto passivo e effettui una verifica di h il d ti t i è
tt
i
ff tt i
ifi di
ampiezza ragionevole dell'esattezza delle informazioni fornite dal destinatario applicando le normali procedure di sicurezza commerciali quali quelle relative ai controlli di identità o di
commerciali, quali quelle relative ai controlli di identità o di pagamento. ART 19 Reg: qualità destinatario
ART.19 Reg: qualità destinatario
Uso privato
presunzione
promiscuità
Ai fini dell
Ai
fini dell'applicazione
applicazione delle norme relative al luogo della prestazione delle norme relative al luogo della prestazione
di servizi di cui agli articoli 44 e 45 della direttiva 2006/112/CE, un soggetto passivo o un ente non soggetto passivo assimilato a un soggetto passivo che riceve servizi destinati esclusivamente ad un soggetto passivo che riceve servizi destinati esclusivamente
ad un
uso privato, ivi compreso l'uso da parte dei suoi dipendenti, è considerato un soggetto non passivo.
Salvo che disponga di informazioni contrarie, ad esempio sulla natura dei servizi forniti, il prestatore può considerare che i servizi sono destinati all'attività
destinati all
attività economica del destinatario se, per tale economica del destinatario se, per tale
operazione, costui gli ha comunicato il suo numero individuale di identificazione IVA.
Se un unico servizio è destinato sia a un uso privato, ivi compreso quello dei dipendenti del destinatario, sia a fini professionali, la prestazione di tale servizio rientra esclusivamente nel campo di applicazione dell'articolo 44 della direttiva 2006/112/CE, purché non sussista alcuna pratica abusiva. Artt 20/24 Reg: luogo di stabilimento
Artt. 20/24 Reg: luogo di stabilimento
Articolo 20
UN SOLO PAESE
Articoli 21 ‐ 22
B2B: più paesi
Articoli 23 ‐ 24
NOLEGGIO A BREVE COMMERCIO ELETTRONICO
Art. 7‐ ter
territorialità per servizi
territorialità per servizi
DEFINIZIONE SOGGETTO PASSIVO
AMBITO LIMITATO
2. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni relative al luogo
di effettuazione delle prestazioni di servizi, si considerano
soggetti passivi per le prestazioni di servizi ad essi rese:
a) i soggetti esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
le persone fisiche (e non gli enti) si considerano soggetti
passivi limitatamente alle prestazioni ricevute quando
agiscono nell’esercizio di tali attività (e non per uso
personale
l o dei
d dipendenti);
d
d
)
Art. 7‐ ter
territorialità per servizi
territorialità per servizi
DEFINIZIONE SOGGETTO PASSIVO
b) gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui
all’articolo
all
articolo 4,
4 quarto comma,
comma anche quando agiscono al
di fuori delle attività commerciali o agricole (sono gli
enti e le associazioni con attività istituzionale e
commerciale)
i l );
c) gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, non
soggetti passivi,
passivi identificati ai fini dell
dell’imposta
imposta sul valore
aggiunto (accade quando hanno acquistato beni nella UE
oltre la soglia dei 10.000 euro).
RIEPILOGO PRESTAZIONI GENERICHE
RIEPILOGO PRESTAZIONI GENERICHE
Rientrano nel 7‐ter
ai sensi del nuovo Regolamento
Art. 26
Diffusione televisiva diritti partite di calcio a soggetto passivo
Art. 27
Richiesta di rimborsi IVA conto terzi
Art 28
Art. 28
Servizio unico di funerale
Servizio unico di funerale
Art. 29
Prestazione di servizi di traduzione di testi
VERIFICA
PROVIAMO AD APPLICARE IL CRITERIO
GENERALE AD ALCUNE OPERAZIONI TIPICHE:
1. Intermediazioni
2 Trasporti
2.
T
i
3. Lavorazioni
TERRITORIALITÀ NEL DPR 633/1972
PRESTAZIONI DI INTERMEDIAZIONE
(rientrano nella regola generale)
VECCHIA TERRITORIALITÀ
NUOVA TERRITORIALITÀ
Vi sono differenti criteri che
dipendono dal tipo di servizio
intermediato (criterio dell’utilizzo,
dell utilizzo,
dello status e luogo del committente,
del luogo di esecuzione
dell’operazione
p
p
principale)
p )
Art. 7 c.4 lett. d), e), f)
Art. 40, c.5, D.L. 331/93
Art. 40, c.6, D.L. 331/93
Art. 40, c.8, D.L. 331/93
Art. 7 c.4 lett. f-quinquies
Criterio speciale unicamente per
prestazioni rese a soggetti “privati”

luogo di esecuzione dell’operazione
principale
Art. 7 sexies c.1 lett. a)
Criterio “generale”
generale per prestazioni
rese a soggetti passivi

Stato del committente
Art. 7 ter c.1 lett. a)
27
INTERMEDIAZIONI: esempio
INTERMEDIAZIONI: esempio
IMPORTAZIONE MERCE
IMPORTAZIONE MERCE
CINA 1
FATTURA DI MEDIAZIONE
CINA 2
1. Ricevo fattura da cinese
2. Rileva territorialmente in ITA
3. È operazione non imponibile 9.7
INTERMEDIAZIONI: esempio
INTERMEDIAZIONI: esempio
ESPORTAZIONE DI MERCE
ESPORTAZIONE DI
CINA 1
FATTURA DI MEDIAZIONE
CINA 2
1. Ricevo fattura da cinese
2. Rileva territorialmente in ITA
3. È operazione non imponibile 9.7
INTERMEDIAZIONI: esempio
INTERMEDIAZIONI: esempio
CINA 1
VENDITA MERCE
VENDITA MERCE
SVIZZERA
FATTURA DI MEDIAZIONE
FRANCIA
1. Ricevo fattura da FRANCESE
2. Rileva territorialmente in ITA
3. È operazione non imponibile 9.7
TERRITORIALITÀ NEL DPR 633/1972
TRASPORTI (ora guardiamo quelli di beni)
TRASPORTI (ora guardiamo quelli di beni)
Tipologia
Articolo
Criterio
Trasporto passeggeri
Art. 7 quater c. 1
lett. b)
Distanza percorsa
(INVARIATO)
Trasporti nazionali di beni resi a
“privati”
Art 7 sexies cc. 1
Art.
lett. b)
Distanza percorsa
(INVARIATO)
Trasporti nazionali di beni resi a
soggettii passivi
i i
Art. 7 ter c. 1
l
lett.
a))
Stato del committente
Trasporti intracomunitari di beni
resi a “privati”
Art. 7 sexies c. 1
lett. c)
Luogo di partenza
(INVARIATO)
Trasporti intracomunitari di beni
resi a soggetti passivi
Art. 7 ter c. 1
lett. a)
Stato del committente
Trasporti non intracomunitari di
beni resi a “privati”
Art 7 sexies cc. 1
Art.
lett. b)
Distanza percorsa
(INVARIATO)
Trasporti non intracomunitari di
b i resii a soggetti
beni
tti passivi
i i
Art. 7 ter c. 1
l tt a))
lett.
Stato del committente
31
Articolo 7 DPR 633/72
definizioni su trasporto UE di beni
f) per “trasporto
“
i
intracomunitario
i i di beni”
b i” sii
intende il trasporto di beni il cui luogo di partenza
e il cuii luogo
l
di arrivo
i sono situati
it ti nell territorio
t it i di
due Stati membri diversi.
"Luogo di partenza" è il luogo in cui inizia
effettivamente il trasporto dei beni, senza tener
conto dei
d i tragitti
i i compiuti
i i per recarsii nell luogo
l
i
in
cui si trovano i beni;
"luogo di arrivo" è il luogo in cui il trasporto dei
beni si conclude effettivamente;
TRASPORTI DI BENI: esempio
TRASPORTI DI BENI: esempio
MERCE
Fattura non imponibile art. 9,
imponibile art. 9, comma 1, n. 2
SVIZZERA
1. Svizzero fattura
senza IVA
2. ITA autofattura
f
art. 9, c.1, n. 2
1. tedesco fattura
senza IVA
2. ITA integra art.
9, c.1, n. 2
I vari regimi a seconda del vettore che sceglie l’operatore ITA
TRASPORTI DI BENI: esempio
TRASPORTI DI BENI: esempio
ALBANIA
Fattura con IVA
Fattura con IVA
MERCE
1. Svizzero fattura
senza IVA
2. ITA autofattura
f
con IVA 20%
SVIZZERA
1. Tedesco fattura
senza IVA
2. ITA integra con
IVA al 20%
I vari regimi a seconda del vettore che sceglie l’operatore ITA
TERRITORIALITÀ NEL DPR 633/1972
PERIZIE E LAVORI SU BENI MOBILI
PERIZIE E LAVORI SU BENI MOBILI
VECCHIA TERRITORIALITÀ
NUOVA TERRITORIALITÀ
Luogo di esecuzione dei servizi
Criterio speciale unicamente per
prestazioni rese a soggetti “privati”

luogo di esecuzione dei servizi
Art. 7 c. 4 lett. b)
Art. 7 sexies c. 1 lett. d))
Paese del committente operatore UE
quando i beni vengono trasportati o
spediti fuori dello Stato in cui la
prestazione è stata eseguita
Criterio “generale” per prestazioni
rese a soggetti passivi

Stato del committente
Art. 40 c. 4 bis D.L. 331/93
Art. 7 ter c. 1 lett. a)
35
LAVORAZIONI: esempio
LAVORAZIONI: esempio
FRANCIA
Invio merce
Restituzione merce lavorata
Operazione non rilevante in It li ( il
Italia (rilevante in FRA)
t i FRA)
LAVORAZIONI: esempio
LAVORAZIONI: esempio
FRANCIA
Operazione non rilevante in Italia art. 7‐ter
Invio merce
Invio di merce lavorata
Invio di merce lavorata
5 DEROGHE ASSOLUTE NEL B2B
5 DEROGHE ASSOLUTE NEL B2B
1) le prestazioni di servizi relativi a beni immobili,
comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, la
fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in
settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di
alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati per
il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione
di beni immobili e le prestazioni inerenti alla
preparazione e al coordinamento dell’esecuzione dei
lavori immobiliari, quando l’immobile è situato nel
territorio dello Stato;
Stato;
LAVORI SU IMMOBILI: esempio
LAVORI SU IMMOBILI: esempio
COMMITTENTE ITALIA OPERATORE IVA
COMMITTENTE FRANCIA
COMMITTENTE COMMITTENTE
ITALIA
ITALIA
PRESTATORE
GERMANIA
RILEVANTE IN ITALIA
(integro con IVA)
ITALIA
PRESTATORE
ITALIA
RILEVANTE IN RILEVANTE
IN
ITALIA
(fatturo con IVA)
FRANCIA
PRESTATORE
ITALIA
RILEVANTE IN RILEVANTE
IN
FRANCIA
DEVE IDENTIFICARSI IN FRANCIA
AGENZIE VIAGGI (cm 36/E)
AGENZIE VIAGGI (cm 36/E)
PACCHETTO
TURISTICO
REGIME SPECIALE
Art. 74‐ter
(regime del credito di
(regime del credito di costo lordo)
AGENZIE VIAGGI (cm 36/E)
AGENZIE VIAGGI (cm 36/E)
No deroga N
d
7‐quater
SERVIZIO
SINGOLO
INTERMEDIAZIONE Regola generale
Art. 7‐ter
GIA’ ACQUISITO
IN PROPRIO
IN PROPRIO
REGIME SPECIALE
Art. 74‐ter
Comma 5‐bis
5 DEROGHE ASSOLUTE NEL B2B
5 DEROGHE ASSOLUTE NEL B2B
2) le prestazioni di trasporto di passeggeri, in
proporzione
p
p
alla distanza p
percorsa nel
territorio dello Stato;
ARTICOLO 7 DPR 633/72
definizioni su trasporto passeggeri
e)) per “parte
“ t di un trasporto
t
t di passeggerii effettuata
ff tt t
all’interno della Comunità”, si intende la parte di trasporto
che non prevede uno scalo fuori della Comunità tra il luogo
di partenza e quello di arrivo del trasporto passeggeri;
“luogo di partenza di un trasporto passeggeri”, è il primo
punto di imbarco di passeggeri previsto nella Comunità,
Comunità
eventualmente dopo uno scalo fuori della Comunità;
“luogo di arrivo di un trasporto passeggeri”, è l’ultimo
punto
t di sbarco
b
previsto
i t nella
ll Comunità,
C
ità per passeggerii
imbarcati nella Comunità, eventualmente prima di uno
scalo fuori della Comunità; per il trasporto andata e ritorno,
il percorso di ritorno è considerato come un trasporto
distinto;
TRASPORTO PERSONE: esempio
TRASPORTO PERSONE: esempio
Art. 9, comma 1, n. 1
rilevante
NON rilevante
5 DEROGHE ASSOLUTE NEL B2B
5 DEROGHE ASSOLUTE NEL B2B
3) Prestazioni di catering
le prestazioni di servizi di le
prestazioni di servizi di
ristorazione e di catering diverse da quelle di cui alla lettera d), quando sono materialmente eseguite nel territorio
eseguite nel territorio dello Stato; le prestazioni di p
ristorazione e di catering materialmente rese a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un
corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno della Comunità, se il luogo di partenza del trasporto è situato nel territorio dello Stato; CATERING “IN
CATERING IN MOTO
MOTO”:: esempio
esempio
Art. 8‐bis, comma 1, d)
per nave ed aereo
Rileva nel luogo di partenza
37
7
3
36
35
Indicazione dal Regolamento
Indicazione dal Regolamento
La parte di un trasporto
di
di
di passeggeri effettuata all'interno della Comunità di cui i ff
ll'i
d ll C
i à di i
all'articolo 57 della direttiva 2006/112/CE è determinata dal tragitto del mezzo di trasporto e non dal tragitto compiuto da ciascuno dei passeggeri. Le prestazioni di servizi di ristorazione e di catering fornite durante la parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Comunità rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 57 della direttiva 2006/112/CE (PARTENZA)
Le prestazioni di servizi di ristorazione e di catering fornite al di fuori di tale parte di trasporto, ma sul territorio di uno Stato membro o di un paese terzo o di un territorio terzo, rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 55 della stessa d
direttiva (EFFETTUAZIONE) (
)
Il luogo della prestazione di un servizio di ristorazione o di catering fornito parzialmente durante la parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Comunità e parzialmente al di fuori di tale parte ma sul territorio di uno Stato membro, è determinato, nella sua totalità secondo le modalità per determinare il luogo di prestazione applicabile, all'inizio della prestazione del servizio di ristorazione o di catering. i i di i
i
di
i
5 DEROGHE ASSOLUTE NEL B2B
5 DEROGHE ASSOLUTE NEL B2B
4) lle prestazioni
i i di servizi
i i di locazione,
l
i
anche
h
finanziaria, noleggio e simili, a breve termine, di
mezzi di trasporto quando gli stessi sono messi a
disposizione del destinatario nel territorio dello Stato
e sempre che siano utilizzate all
all’interno
interno del territorio
della Comunità.
Le medesime prestazioni si considerano effettuate
nel territorio dello Stato quando i mezzi di trasporto
sono messi a disposizione
p
del destinatario al di fuori
del territorio della Comunità e sono utilizzati nel
territorio dello Stato.
Articolo 7 DPR 633/72
definizioni su locazione breve
g) per “locazione, anche finanziaria, noleggio e
p
simili, a breve termine di mezzi di trasporto”
si intende il possesso o l’uso ininterrotto del
mezzo di trasporto per un periodo non
superiore:
a trenta giorni ovvero a novanta giorni per i natanti.
ovvero a novanta giorni per i natanti.
UNICA DEFINIZIONE art. 38, c.4 DL
UNICA
DEFINIZIONE art 38 c 4 DL 331/93
NE TROVIAMO UNA PIU’ PERTINENTE NEL REGOLAMENTO 282/2011
Art 38 Reg: MEZZI DI TRASPORTO
Art. 38 Reg: MEZZI DI TRASPORTO
1 I “mezzi di trasporto” di cui all’articolo 56 e all’articolo 59, lettera g),) della direttiva 2006/112/CE
1.
/
/
comprendono i veicoli, motorizzati o no, e altri dispositivi e attrezzature concepiti per il trasporto di
persone od oggetti da un luogo all’altro, che possono essere tirati, trainati o spinti da veicoli e che sono
generalmente concepiti ed effettivamente idonei ad essere utilizzati per il trasporto.
2. Il paragrafo 1 si applica in particolare ai seguenti veicoli:
a) veicoli terrestri, quali automobili, motociclette, biciclette, tricicli e roulotte;
b) rimorchi e semirimorchi;
c) vagoni ferroviari;
)
if
i i
d) navi;
e) aeromobili;
f) veicoli concepiti specialmente per il trasporto di persone malate o ferite;
f) veicoli concepiti specialmente per il trasporto di persone malate o ferite;
g) trattori e altri veicoli agricoli;
i) veicoli a propulsione meccanica o elettronica per il trasporto di invalidi.
3. Non sono considerati mezzi di trasporto di cui al paragrafo 1 i veicoli immobilizzati in modo permanente ed i container
DURATA DEL POSSESSO
DURATA DEL POSSESSO
1. Per l'applicazione dell'articolo 56 della direttiva 2006/112/CE
/
/
la durata del possesso o dell'uso ininterrotto di un mezzo di
trasporto oggetto di noleggio è determinata sulla base del
contratto concluso fra le parti.
Il contratto costituisce una presunzione che può essere
confutata con qualsiasi mezzo di fatto o di diritto che
consenta di stabilire la durata effettiva del possesso o dell'uso
ininterrotto.
Il superamento per causa di forza maggiore della durata
contrattuale del noleggio a breve termine ai sensi dell'articolo
56 della direttiva 2006/112/CE non incide sulla
determinazione della durata del possesso o dell
dell'uso
uso continuo
del mezzo di trasporto.
Art 39 Reg:DURATA POSSESSO
Art. 39 Reg:DURATA POSSESSO
2. Se il noleggio dello stesso mezzo di trasporto è coperto da contratti
consecutivi conclusi fra le stesse parti, la durata è quella del
possesso o dell
dell'uso
uso ininterrotto del mezzo di trasporto prevista.
Ai fini del primo comma un contratto e le sue proroghe sono
considerati contratti consecutivi.
Tuttavia, la durata del o dei contratti a breve termine che
precedono il contratto definito a lungo termine non è rimessa in
questione purché non sussista una pratica abusiva.
questione,
abusiva
3 Salvo pratica abusiva,
3.
abusiva i contratti consecutivi tra le stesse parti
relativi a mezzi di trasporto diversi non sono considerati, ai fini del
paragrafo 2, come contratti consecutivi.
Art 40 Reg:MESSA A DISPOSIZIONE
Art. 40 Reg:MESSA A DISPOSIZIONE
il luogo in cui il mezzo di trasporto è
p
del
effettivamente messo a disposizione
destinatario di cui all’articolo 56, paragrafo 1,
della direttiva 2006/112/CE è quello in cui il
destinatario o un terzo che agisce per suo
conto ne prende possesso
NOLEGGIO AUTO A BREVE: esempio
NOLEGGIO AUTO A BREVE: Consegna in ITA
g
Utilizzo nella UE
Consegna Extra UE
Utilizzo in ITA
Rilevano in ITA con limitazioni l
ivi previste da art. 19‐bis1
5 DEROGHE ASSOLUTE NEL B2B
5 DEROGHE ASSOLUTE NEL B2B
5) In deroga a quanto stabilito dall’articolo 7‐ter, comma 1, le
prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche,
sportive scientifiche,
sportive,
scientifiche educative,
educative ricreative e simili,
simili ivi
comprese fiere ed esposizioni, le prestazioni di servizi degli
organizzatori
g
di dette attività,, nonché le p
prestazioni di servizi
accessorie alle precedenti si considerano effettuate nel
territorio dello Stato quando le medesime attività sono ivi
materialmente
l
svolte.
l La disposizione
d
d l periodo
del
d precedente
d
si applica anche alle prestazioni di servizi per l’accesso alle
manifestazioni culturali,
culturali artistiche,
artistiche sportive,
sportive scientifiche,
scientifiche
educative, ricreative e simili, nonché alle relative prestazioni
accessorie.
In vigore solo per il 2010
In vigore solo per il 2010
FIERE ED ESPOSIZIONI: esempi
FIERE ED ESPOSIZIONI: esempi
SOGGETTO ITA PARTECIPA AD UNA FIERA IN GERMANIA
SOGGETTO
ITA PARTECIPA AD UNA FIERA IN GERMANIA
(avevamo questi problemi nel 2010)
Fattura con IVA Fattura
con IVA
tedesca
Fattura con IVA Fattura
con IVA
tedesca
Fattura ???
Fattura ???
Ente fiera DE
Hotel DE
stand DE
stand ITA
MODIFICHE DAL 2011 (art 7 quiquies)
MODIFICHE DAL 2011 (art. 7‐quiquies)
a) le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive,
scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le
prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attività, nonché le prestazioni di
servizi
i i accessorie
i alle
ll precedenti
d ti rese a committenti
itt ti non soggetti
tti passivi,
i i sii
considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le medesime attività
sono ivi materialmente svolte. La disposizione del periodo precedente si applica
anche alle prestazioni di servizi per ll'accesso
accesso alle manifestazioni culturali,
culturali
artistiche,
sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, nonché alle
relative prestazioni accessorie;
b) le
l prestazioni
t i i di servizi
i i per l'accesso
l'
a manifestazioni
if t i i culturali,
lt li artistiche,
ti ti h
sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed
esposizioni, nonché le prestazioni di servizi accessorie connesse con l'accesso,
rese a committenti soggetti passivi si considerano effettuate nel territorio dello
Stato quando ivi si svolgono le manifestazioni stesse.».
Art.32 Reg: prestazioni ….
1. I servizi relativi all'accesso a manifestazioni culturali,
artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini
di cui all'articolo 53 della direttiva 2006/112/CE,
comprendono la prestazione di servizi le cui caratteristiche
essenziali consistono nel concedere un diritto d'accesso ad
una manifestazione in cambio di un biglietto
g
o di un
corrispettivo, ivi compreso un corrispettivo sotto forma di
abbonamento, di biglietto stagionale o di quota periodica.
Caratteristiche generali
Art. 32 Reg: precisazioni
Art. 32 Reg: precisazioni
2. Il paragrafo 1 si applica, in particolare,
particolare a quanto segue:
a)) il diritto
di i
d'
d'accesso
a spettacoli,
li rappresentazioni
i i
teatrali, spettacoli di circo, fiere, parchi di divertimento,
concerti mostre nonché ad altre manifestazioni
concerti,
culturali affini;
b) il diritto d'accesso a manifestazioni sportive quali
partite o competizioni;
c) il diritto d'accesso a manifestazioni educative e
scientifiche
i tifi h qualili conferenze
f
e seminari.
i i
3. Non rientra nel paragrafo 1 l'utilizzazione di impianti,
quali sale di ginnastica o di altro tipo, in cambio del
pagamento di una quota d
d'iscrizione
iscrizione.
Art.33 Reg: servizi accessori
I servizi accessori di cui all'articolo 53 della direttiva
2006/112/CE comprendono i servizi in relazione diretta con
l'accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive,
scientifiche,, educative,, ricreative o affini forniti
separatamente alla persona che assiste a una
manifestazione, dietro un corrispettivo.
Tali servizi accessori comprendono in particolare
l'utilizzazione di spogliatoi o impianti sanitari ma non
comprendono i semplici servizi di intermediari relativi alla
vendita di biglietti.
biglietti
TRA LE DEROGHE CON PRIVATI
(B2C – art. 7‐septies)
In deroga a quanto stabilito dall' articolo 7‐ter, comma l, lettera b) , non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le seguenti prestazioni di servizi, quando sono rese a committenti non soggetti passivi domiciliati e residenti fuori d ll
della Comunità:
à
c) le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale nonché quelle di elaborazione e fornitura di dati e simili;
Non rilevante in ITA
Avvocato ITA
Ladro extra UE
Deroghe per servizi a privati
Deroghe per servizi a privati
Art. 30
Reg
Reg.
Sono intermediazioni anche quelle nelle quali si agisce in nome e per conto del destinatario delle prestazioni intermediate e le prestazioni di servizi rese da intermediari che agiscono in nome e per conto del prestatore delle prestazioni intermediate
Art. 31
Reg.
I servizi resi da intermediari che agiscono in nome e per conto di terzi e consistenti nella intermediazione della
conto di terzi e consistenti nella intermediazione della fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzione analoga rientrano nel campo di applicazione dell’articolo
dell
articolo 46 se rese a una persona che non è soggetto 46 se rese a una persona che non è soggetto
passivo
Art. 7‐bis territorialità per cessione di beni
1 LLe cessioni
1.
i i di beni,
b i diverse
di
d quelle
da
ll di cuii aii
deroga commi 2 e 3, si considerano effettuate nel
territorio dello Stato se hanno per oggetto
beni immobili esistenti nel territorio
ovvero beni mobili nazionali,
nazionali comunitari o
vincolati al regime della temporanea
importazione, esistenti nel territorio
ovvero beni mobili spediti da altro Stato
membro,, installati,, montati o assiemati nel
territorio dello Stato dal fornitore o per suo
conto.
Art. 7‐bis territorialità cessione di beni: 1^ deroga
CESSIONE DI BENI A BORDO
CESSIONE DI
CESSIONE BENI A BORDO
2. Le cessioni di beni a bordo di una nave, di un aereo o di
un treno nel corso della parte di un trasporto di
passeggeri effettuata all'interno della Comunità, si
considerano effettuate nel territorio dello Stato se il
luogo di partenza del trasporto è ivi situato.
SPAGNA
Art 15 Reg parte di trasporto
Art. 15 Reg. parte di trasporto
La parte di un trasporto di passeggeri
effettuata all'interno della Comunità di cui
all'articolo 37 della direttiva 2006/112/CE è
determinata dal tragitto del mezzo di
trasporto e non dal tragitto compiuto da
ciascuno dei passeggeri.
passeggeri
Art. 7‐bis territorialità per cessione di beni
territorialità per cessione di beni
seconda deroga
CESSIONE DI GAS ED ENERGIA ELETTRICA
CESSIONE DI
( a livello UE sono considerate cessioni di beni e non prestazioni)
3. Le cessioni di gas mediante sistemi di
distribuzione e le cessioni di energia elettrica si
considerano effettuate nel territorio dello Stato:
a)) quando
q
il cessionario è un soggetto
gg
passivo‐rivenditore
p
stabilito nel territorio dello Stato.
b)) q
quando il cessionario è un soggetto
gg
diverso dal
rivenditore, se i beni sono usati o consumati nel territorio
dello Stato.
ADEMPIMENTI DOCUMENTALI
ADEMPIMENTI
DOCUMENTALI
E DI IDENTIFICAZIONE
ART. 17 comma 2
cosa
Gli obblighi relativi alle:
‐ cessioni di beni
‐ e alle prestazioni di servizi
effettuate nel territorio dello Stato
dove
da soggetti non residenti
Da chi
A chi
nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato,
compresi i soggetti indicati all’articolo 7‐ter, comma 2, lettere b) e c),
sono adempiuti dai cessionari o committenti.
Risoluzione 89/E del 25 08 10
Risoluzione 89/E del 25.08.10
Società
Inglese
Rappresentante R
t t
fiscale in Italia
Merce extra UE
Merce extra UE
extra UE
Deposito IVA
NON
NON CONFORME ART. 17
Autofattura per estrazione
+ fattura a soggetto ITA
Fattura a soggetto ITA
Risoluzione 89/E del 25 08 10
Risoluzione 89/E del 25.08.10
ÈÈ da escludersi che il soggetto non residente sia tenuto all’emissione di fattura tramite il d
l d i h il
tt
id t i t
t ll’ i i
di f tt
t
it il
numero identificativo italiano
Nulla vieta che il RF possa, per proprie esigenze, emettere al committente / cedente un documento non rilevante ai fini dell’IVA
CESSIONE A SOGGETTI STABILITI IN ITALIA
Deposito Deposito
IVA
Autofattura per estrazione
+ DOCUMENTO NON IVA Acquirente ITA autofattura
DOCUMENTO NON IVA Acquirente ITA autofattura
INTEGRAZIONE (cm. 12.3.10 12/E §
INTEGRAZIONE (cm 12 3 10 12/E § 3.2)
3 2)
R C
R:
Com’è
’è noto,
t a decorrere
d
d l 1° gennaio
dal
i 2010,
2010 le
l prestazioni
t i i di servizi
ii
cosiddette generiche, per le quali, cioè, non sono previste specifiche
deroghe ai criteri di territorialità, rese da soggetti passivi stabiliti all’estero
nei confronti di soggetti passivi stabiliti in Italia,
Italia si considerano
territorialmente rilevanti nel territorio dello Stato (cd. criterio del luogo del
committente previsto dall’articolo 44 della Direttiva IVA, come modificato,
a decorrere dal 1
1° gennaio 2010,
2010 dall
dall’articolo
articolo 2,
2 n.
n 1),
1) Dir.
Dir 12 febbraio
2008, n. 2008/8/CE).
In particolare, in ambito comunitario, la prestazione di servizi continua ad
essere documentata dal prestatore con fattura,
fattura ancorché trattasi di
operazioni “fuori campo” IVA. Ciò stante il committente (nonostante la
norma contenuta nella bozza di decreto legislativo faccia riferimento
all’autofattura)
all
autofattura) conserva la facoltà di integrare il documento ricevuto dal
prestatore con l’IVA relativa, fermo restando l’obbligo di rispettare le
regole generali sul momento di effettuazione dell’operazione.
ART 47 DL 331/93
ART. 47 DL 331/93
[ ] Le fatture
[1]
f
relative
l
aglil acquisti intracomunitari di
d cui all'
ll' articolo
l 38, commi
2 e 3, lettera b), e alle operazioni di cui all' articolo 46, comma 1, secondo
periodo, previa integrazione a norma del primo periodo dello stesso
comma, devono essere annotate, entro il mese di ricevimento ovvero
anche successivamente ma comunque entro quindici giorni dal
ricevimento e con riferimento al relativo mese,, distintamente nel registro
g
di cui all' articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26‐10‐
1972, n. 633 , secondo l' ordine della numerazione, con l' indicazione
anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera.
estera Le
fatture di cui all' articolo 46, comma 5, devono essere annotate entro il
mese di emissione. Le fatture devono essere annotate distintamente, nei
termini previsti dai precedenti periodi,
periodi anche nel registro di cui all
all' articolo
25 del predetto decreto , con riferimento rispettivamente al mese di
ricevimento ovvero al mese di emissione
AUTOFATTURE ESENTI (cm. 12.3.10 12/E § 3.1)
R Nel
R:
N l caso in
i cuii un’operazione
’
i
rilevante
il
t aii fini
fi i IVA in
i Italia
It li sia
i effettuata
ff tt t da
d
un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato nei confronti di
un soggetto passivo ivi stabilito, tutti gli adempimenti relativi
all’applicazione
all
applicazione dell
dell’imposta
imposta gravano sul cessionario,
cessionario il quale dovrà
procedere all’assolvimento dell’IVA secondo il meccanismo del c.d. reverse
charge.
Q i di nell’ipotesi
Quindi,
ll’i t i di operazioni
i i non imponibili
i
ibili o esenti,
ti effettuate
ff tt t in
i Italia
It li da
d
soggetti non residenti nei confronti di cessionari o committenti nazionali,
questi ultimi provvedono all’autofatturazione indicando in fattura,
anziché ll’IVA
IVA dovuta,
dovuta gli estremi normativi in base ai quali ll’operazione
operazione
risulta non imponibile o esente.
Il suddetto documento deve essere annotato nel registro delle fatture
emesse e in
i quello
ll delle
d ll fatture
f tt
di acquisto
i t (articoli
( ti li 23 e 25 del
d l DPR n. 633
del 1972), ma non deve essere riportato nel quadro VJ della dichiarazione
annuale, trattandosi di fattura senza esposizione di IVA.
ART 17 comma 3
ART. 17 comma 3
Nel caso in cui gli obblighi o i diritti derivanti dalla applicazione delle norme in materia g
g
pp
di imposta sul valore aggiunto sono previsti a carico ovvero a favore di ‐ soggetti non residenti
‐ senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato,
i medesimi sono adempiuti od esercitati, nei modi ordinari, dagli stessi soggetti: direttamente, se identificati ai sensi dell’articolo 35‐ter, ovvero tramite un loro rappresentante residente nel
territorio dello Stato nominato nella forme previste
dall’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. Il
rappresentante fiscale risponde in solido con il
rappresentato
OBBLIGO DI FATTURAZIONE
FATTURAZIONE PRESTAZIONI NON RILEVANTI TERRITORIALMENTE
 L’articolo 21 comma 6 prevede che le prestazioni di
servizi rese a soggetti passivi di altri Stati UE, anche se
non rilevanti territorialmente in base alla previsione
dell’articolo
dell
articolo 7 ter,
ter sono soggette ad obbligo di
fatturazione.
 Vi è ll’obbligo
obbligo di indicare in fattura il numero di
identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di
stabilimento del cessionario o committente(articolo 21
comma 1 lettera f bis).
 I servizi non rilevanti territorialmente in base alla
previsione dell’articolo 7 ter non concorrono a formare il
volume d’affari (articolo 20 comma 1).
75
MODELLI INTRASTAT
Gli elenchi
l
hi riepilogativi
i il
ti i Intrastat
I t t t
Cessioni di beni e servizi resi
• INTRA-1
Frontespizio.
• INTRA
INTRA-1Bis
1Bis
Sezione 1
1. Cessioni di beni registrate nel periodo
• INTRA-1Ter
Sezione 2. Rettifiche alle cessioni di beni relative a periodi precedenti
• INTRA-1Quater
Sezione 3. Servizi resi registrati nel periodo
• INTRA-1Quinquies Sezione 4. Rettifiche ai servizi resi nei periodi precedenti
Acquisti di beni e servizi ricevuti
• INTRA-2 Frontespizio.
• INTRA-2Bis
Sezione 1. Acquisti di beni registrati nel periodo
• INTRA-2Ter
Sezione 2. Rettifiche agli acquisti di beni relative a periodi precedenti
• INTRA-2Quater
INTRA 2Q
S i
Sezione
3.
3 Servizi
S i i ricevuti
i
i registrati
i
i nell periodo
i d
• INTRA-2Quinquies Sezione 4. Rettifiche ai servizi ricevuti nei periodi precedenti
77
Periodicità
trimestrale
Solo a condizione che nei quattro trimestri
precedenti (art. 2, co.1) non venga superata né per
le cessioni intracomunitarie di beni né per i servizi

resi un ammontare totale trimestrale di € 50.000.
Esempi:
cessioni < = 50.000
50 000 + servizi < = € 50.000
50 000 servizi
Periodicità
mensile
In tutti gli altri casi.
Esempi:
cessioni € 50.000
50 000 + € 50.001
50 001 servizi

cessioni € 50.001 + € 50.000 servizi
cessioni € 50.001 + €
0 servizi
cessioni €
0 + € 50.001
50 001 servizi
Periodicità
trimestrale

Periodicità
mensile

Intra 1
Intra 2
Come sopra, ma con riferimento agli acquisti
intracomunitari di beni e ai servizi ricevuti.
VARIAZIONE PERIODICITA’
VARIAZIONE PERIODICITA
Trimestrale che supera
soglia nel trimestre

Presentazione elenco riepilogativo
con periodicità mensile a partire dal
mese successivo in cui tale soglia
è superata
t
Esempio
CM 14/E/10
Trimestrale che supera soglia a febbraio
•Elenco di
gennaio e
febbraio
•Elenco
Elenco di
marzo
A
1
10
marzo
10
Ad
x
03
aprile
79
Elenchi 2010 (intra1-quater)
80
Elenchi 2010 (intra2-quater)
81
Istruzioni colonne elenchi quater
N. colonna Intra 1
quater
N. colonna Intra 2
quater
1
1
Progressivo di riga del modello.
2
2
Codice Iso del Paese della controparte (DE = Germania; FR = Francia, ecc)
3
3
Partita Iva della controparte (cliente nel modello intra 1; fornitore nel modello intra 2)
4
4
Ammontare dei servizi resi, espresso in euro, conformemente alle disposizioni in materia di
imposta sul valore aggiunto.
/
5
Ammontare dei servizi ricevuti espresso nella valuta dello Stato membro del fornitore. La
colonna non va compilata se lo Stato membro del fornitore rientra fra quelli che hanno
adottato l’euro.
5
6
Indicare il numero della fattura relativa al servizio reso (intra 1) o ricevuto (Intra 2)[1].
6
7
Indicare la data della fattura relativa al servizio reso (intra 1) o ricevuto (Intra 2)19.
7
8
Indicare il codice (a 6 cifre) del servizio secondo quanto previsto nella classificazione CPA
2008 (classificazione dei prodotti associati alle attività). La tabella CPA 2008 è disponibile sul
sito www.agenziadogane.gov.it
g
g
g
,settore Intrastat[2].
8
9
Indicare il codice I (istantanea) nel caso in cui il servizio reso venga erogato in un'unica
soluzione.
Indicare il codice R (a più riprese) nel caso in cui il servizio reso venga erogato a più riprese.
9
10
Indicare il codice:
B (bonifico) nel caso in cui il servizio reso venga pagato mediante bonifico bancario;
A (accredito) nel caso in cui il servizio reso venga pagato mediante accredito in conto
corrente bancario;
X (altro) nel caso in cui il servizio reso venga pagato in modalità diverse da quelle previste nei
punti precedenti.
10
11
Indicare il Codice ISO del Paese “in cui viene effettuato il pagamento del servizio reso” (Intra
1) o del Paese “nel quale viene effettuato il pagamento del servizio ricevuto” (Intra 2)[3].
Significato
82
Istruzioni colonne elenchi quater
[1]
NUMERO E DATA FATTURA
Con la C.M. n. 14/E del 18/03/2010, l’Agenzia ha precisato che per gli Intra 2quater si tratta del numero e della data attribuiti dal committente nazionale
secondo la progressione dallo stesso seguita nella propria contabilità.
Con C.M. n. 36/E del 21/6/2010 è stato precisato che (nel caso di adozione del
doppio registro), il numero è quello del registro “vendite” e che sono ritenuti
irrilevanti gli errori commessi fino al 18/3/2010.
[2] CODICE
CPA 2008
Al fine di agevolare l’interpretazione e la selezione dei codici appare utile
consultare la classificazione alfabetica dei codici Ateco 2007. I primi quatto
codici dei codici Ateco corrispondono,
corrispondono infatti,
infatti a quelli della tabella CPA 2008.
2008
Nella C.M. n. 36/E del 21/6/2010 è stato precisato che “in caso di incertezza il
contribuente deve indicare il codice CPA che ritiene più vicino al tipo di attività
effettivamente svolta
svolta”.
83
Istruzioni colonne elenchi quater
PAESE DI PAGAMENTO
C.M. 36/E/2010
parte 2^ n. 36
Il tenore letterale delle istruzioni dei modelli risulta
equivocabile.
q
Con C.M. n. 36/E del 21/6/2010 è stato
chiarito che “per Paese di pagamento si intende il
Paese in cui il corrispettivo entra nella disponibilità del
beneficiario”.
E’ stato precisato che
• il codice B di “bonifico bancario” va utilizzato per il
pagamento che avviene tramite il “trasferimento
trasferimento di fondi da
un conto corrente bancario ad un altro”;
• il codice A di “accredito in c/c bancario” riguarda
“versamenti che provengono anche da fonti diverse da un
MODALITA’ DI INCASSO
MODALITA
altro conto corrente”;
C.M. 36/E/2010
• nel caso di pagamento effettuato con carta di credito è
parte 2^ n. 33, 34, 35, 38
corretto indicare A;
• nel caso di pagamento effettuato con ricevuta bancaria
è corretto indicare X di “altro”;
• nel caso di compensazione (finanziaria)[1] di posizione
creditoria con posizione debitoria è corretto indicare il
codice X di “altro”.
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[1]
Si ricorda che non è, invece, possibile compensare la fatturazione attiva con quella passiva.
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