iva nei rapporti con l`estero - Associazione dei Dottori
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iva nei rapporti con l`estero - Associazione dei Dottori
IVA NEI RAPPORTI CON L’ESTERO LE INNOVAZIONI DEL 2010 LE INNOVAZIONI DEL 2010 DECRETO LEGISLATIVO N.18 DEL 11 FEBBRAIO 2010 DIRETTIVA 2008/8/CE DIRETTIVA 2008/9/CE DIRETTIVA 2008/117/CE Territorialità prestazioni di servizi Rimborsi IVA a non residenti Lotta frodi fiscali intracomunitarie Regolamento 282 del 15.03.2011 Regolamento 904 del 07.10.2010 MOMENTO EFFETTUAZIONE (art 6 comma 3) MOMENTO EFFETTUAZIONE (art. 6, comma 3) 1 2 3 Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo corrispettivo. Quelle indicate nell'articolo 3, terzo comma, primo periodo, si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese. In ogni caso: ‐ le prestazioni di servizi di cui all'articolo 7‐ter, ‐ rese da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro della Comunità nei confronti di un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato, ‐ effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un anno e che non comportano versamenti di acconti o pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, sii considerano id effettuate ff all termine i di ciascun i anno solare l fi fino alla ll conclusione delle prestazioni medesime PRESTAZIONI INTRACOMUNITARIE UNICO RIFERIMENTO PER TERRITORIALITA’ UNICO RIFERIMENTO PER TERRITORIALITA E’ IL DPR 633/72 Nell’articolo 40 del DL 331/1993 sono stati abrogati i commi da 4 bis a 9, che dettavano criteri specifici per ll’individuazione individuazione della territorialità per le cosiddette prestazioni intracomunitarie: • trasporto intracomunitario di beni e relative intermediazioni; • prestazioni accessorie al trasporto e relative intermediazioni;; • prestazioni di servizi relative a beni mobili; • intermediazioni materiali. concernenti beni Non possiamo più emettere f fatture con questi riferimenti mobili L’individuazione della territorialità delle prestazioni di servizi diventa quindi legata unicamente alle disposizioni contenute nel DPR 633/1972. 4 Territorialità art. 7 Territorialità – art 7 a)) per «Stato» St t o «territorio territorio dello Stato» Stato sii intende i t d il territorio t it i della d ll Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e delle acque italiane del lago di Lugano; b) per «Comunità» C ità o «territorio t it i della d ll Comunità» C ità sii intende i t d il territorio t it i corrispondente al campo di applicazione del Trattato istitutivo della Comunità europea con le seguenti esclusioni oltre quella indicata nella lettera a): … elenco di 6 punti c) il Principato di Monaco, l'isola di Man e le zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia si intendono compresi nel territorio rispettivamente della Repubblica francese, francese del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e della Repubblica di Cipro; TRACCIAMO I CONFINI PER POI COLLOCARVI LE OPERAZIONI TRACCIAMO I CONFINI PER POI COLLOCARVI LE OPERAZIONI DEFINIZIONE: soggetto passivo DEFINIZIONE: soggetto passivo d) per “soggetto “ tt passivo i stabilito t bilit nell territorio t it i dello d ll Stato” si intende un soggetto passivo: domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente che non abbia stabilito il domicilio all’estero, ovvero una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetto domiciliato e residente all’estero, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute. ricevute Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si considera ‐ domicilio il luogo in cui si trova la sede legale ‐ e residenza quello in cui si trova la sede effettiva; CESSATA FORZA ATTRATTIVA S.O. PER OPERAZIONI DELLA CASA MADRE VALE AI FINI DI VALE AI FINI DI TUTTO IL DPR 633/72 Articolo 10 Reg: sede attività economica Articolo 10 Reg: sede attività economica 1. Aii fini fi i dell'applicazione d ll' li i d li articoli degli i li 44 e 45 della d ll direttiva di i 2006/112/CE, 2006/ 2/C il luogo l i in cui il soggetto passivo ha fissato la sede della propria attività economica è il luogo in cui sono svolte le funzioni dell'amministrazione centrale dell'impresa. 2. Per determinare il luogo di cui al paragrafo 1, si tiene conto ‐ del luogo in cui vengono prese le decisioni essenziali concernenti la gestione generale dell'impresa, ‐ del luogo della sua sede legale ‐ e del luogo in cui si riunisce la direzione. Se tali criteri non consentono di determinare con certezza il luogo della sede di un'attività economica, prevale il criterio del luogo in cui vengono prese le decisioni essenziali concernenti la gestione generale dell'impresa. 3 La mera esistenza di un indirizzo postale non può far presumere che tale indirizzo 3. corrisponda al luogo in cui il soggetto passivo ha stabilito la sede della propria attività economica. Art 11 Reg: Stabile organizzazione Art. 11 Reg: Stabile organizzazione 1. Aii fini fi i dell'applicazione d ll' li i d ll' i l 44 della dell'articolo d ll direttiva di i 2006/112/CE, 2006/ 2/C la l "stabile " bil organizzazione" designa qualsiasi organizzazione, diversa dalla sede dell'attività economica di cui all'articolo 10 del presente regolamento, caratterizzata da un grado d sufficiente ffi i t di permanenza e una struttura t tt id idonea i termini in t i i di mezzii umanii e tecnici atti a consentirle di ricevere e di utilizzare i servizi che le sono forniti per le esigenze proprie di detta organizzazione. B2B 3. Il fatto di disporre di un numero di identificazione IVA non è di per sé sufficiente p p per ritenere che un soggetto passivo abbia una stabile organizzazione. Art 11 Reg: Stabile organizzazione Art. 11 Reg: Stabile organizzazione 2. Ai fini f dell'applicazione d ll' l d l articolil seguenti la degli l "stabile " b l organizzazione"" designa qualsiasi organizzazione, diversa dalla sede dell'attività economica di cui all'articolo 10 del presente regolamento, caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentirle di fornire i servizi di cui assicura la prestazione: a) l'articolo a) l articolo 45 della direttiva 2006/112/CE; 45 della direttiva 2006/112/CE; B2C b) a decorrere dal 1° gennaio 2013 l'articolo 56, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE; NOLEGGIO BREVE c) fino al 31 dicembre 2014 l'articolo 58 della direttiva 2006/112/CE; SERVIZI ELETTRONICI d) l'articolo d) l articolo 192 bis della direttiva 2006/112/CE. 192 bis della direttiva 2006/112/CE Art. 192 bis Ai fini della presente sezione, un soggetto passivo che dispone di una stabile organizzazione nel territorio di uno Stato membro in cui è debitore di imposta si considera soggetto passivo non stabilito nel territorio di tale Stato membro qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) egli effettua in tale paese una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile; b) la cessione di beni o prestazione di servizi è effettuata senza la partecipazione di una sede del cedente o del prestatore di servizi situata nello Stato membro in questione. Art 12 Reg: indirizzo permanente PF Art. 12 Reg: indirizzo permanente PF Ai fini f d ll' dell'applicazione l d ll direttiva della d 2006/112/CE, / / per "indirizzo " d permanente" di una persona fisica, sia essa soggetto passivo o meno, si intende: ‐ l'indirizzo figurante nel registro della popolazione o in un registro analogo, oppure, oppure ‐ l'indirizzo indicato da tale persona alle autorità fiscali competenti tranne qualora esistano prove che tale indirizzo non corrisponde alla realtà Art 13 Reg: residenza abituale PF Art. 13 Reg: residenza abituale PF regola La "residenza abituale" di una persona fisica ai sensi della direttiva 2006/112/CE è il luogo in cui tale persona fisica, sia essa soggetto passivo o no, vive abitualmente a motivo di interessi personali e professionali. deroghe ‐ Ove gli interessi professionali siano presenti in un paese diverso O li i t i f i li i ti i di da quello in cui lo sono gli interessi personali, ‐ o nel caso in cui non esistano interessi professionali, il luogo della residenza abituale è determinato dagli interessi personali che presentino stretti legami tra la persona fisica e il li h ti t tti l it l fi i il luogo in cui vive. Approccio ai servizi B2B Approccio ai servizi B2B 1. Ci sono 5 deroghe (artt. 7‐quater 7‐quinquies) 2. Tutto ciò che non è in deroga è contenuto Tutto ciò che non è in deroga è contenuto nella regola generale dettata dall’art. 7‐ter MOLTO PIU’ SEMPLICE RISPETTO ALLA PRECEDENTE IMPOSTAZIONE, COSTRUITA SU PIU’ LIVELLI NON CONFONDIAMO LA RILEVANZA TERRITORIALE CON L’ASSOGGETTAMENTO Una operazione territorialmente rilevante può essere imponibile, non imponibile, esente. Quindi devo sempre fare un ragionamento su due livelli: 1. rilevanza territoriale della operazione p 2. Regime IVA della operazione rilevante territorialmente Art. 7‐ ter territorialità per servizi 1. Le prestazioni i i di servizi i i sii considerano id effettuate nel territorio dello Stato: a) quando sono rese a soggetti passivi g del stabiliti nel territorio dello Stato ((luogo committente per il B2B); b) quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato (luogo del prestatore per il B2C). Il discrimine è dato dallo status del committente e dallo “stabilimento” del prestatore REGOLE GENERALI PER SERVIZI REGOLE GENERALI PER SERVIZI BUSINESS TO BUSINESS (operazioni attive) BUSINESS TO BUSINESS (operazioni attive) PRESTATORE ITALIANO TITOLARE DI TITOLARE DI PARTITA IVA ITA COMMITTENTE SOGGETTO PASSIVO STABILITO IN ITALIA NO ITA COMMITTENTE SOGGETTO PASSIVO PASSIVO STABILITO IN UE STA I ITO IN U DOMANDA: con chi sto operando? 1. Status 1 St t 2. Qualità 3. Luogo di stabilimento COMMITTENTE SOGGETTO PASSIVO STABILITO EXTRA UE Art 25 Reg: momento analisi Art. 25 Reg: momento analisi Per l'applicazione delle norme relative al luogo prestazioni di servizi si tiene conto delle p esclusivamente delle circostanze esistenti al momento del fatto generatore dell dell'imposta imposta. Eventuali cambiamenti successivi della destinazione dell servizio ricevuto non influiscono sulla determinazione del luogo della prestazione, purché non sussista alcuna pratica abusiva. REGOLA Art 17 Reg: STATUS del destinatario Art. 17 Reg: STATUS del destinatario 1. Se il luogo della prestazione di servizi dipende dalla circostanza che il d i destinatario i sia i o meno un soggetto passivo, i l status del lo d l destinatario d i i è determinato sulla base degli articoli da 9 a 13 e dell'articolo 43 della direttiva 2006/112/CE. 2 Un ente non soggetto passivo, 2. passivo che è identificato o è tenuto all'identificazione all'identifica ione ai fini IVA a norma dell'articolo 214, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE in quanto i suoi acquisti intracomunitari di beni sono soggetti ad IVA o poiché ha esercitato ll'opzione opzione per ll'assoggettamento assoggettamento all all'IVA IVA di tali operazioni, è un soggetto passivo ai sensi dell'articolo 43 di tale direttiva. MODALITA’ DI ACCERTAMENTO E PROVA SOGGETTO UE SOGGETTO EXTRA UE Salvo chee disponga di inform mazioni co ontrarie, iil prestatorre può con nsiderare che un deestinatario o stabilito n nella Com munità ha llo status d di soggetto passivo: Art 18 Reg: STATUS del destinatario Art. 18 Reg: STATUS del destinatario 1 a) se il destinatario gli ha comunicato il proprio numero individuale di identificazione IVA qualora ottenga conferma individuale di identificazione IVA, qualora ottenga conferma della validità di tale numero d'identificazione nonché del nome e dell'indirizzo corrispondenti conformemente all'articolo 31 del regolamento (CE) n 904/2010 del Consiglio del 7 ottobre 2010 regolamento (CE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto b) se il destinatario non ha ancora ricevuto un numero individuale di identificazione IVA, ma lo informa che ne ha fatto richiesta qualora ottenga qualsiasi altra prova attestante che richiesta, qualora ottenga qualsiasi altra prova attestante che quest'ultimo è un soggetto passivo o una persona giuridica non soggetto passivo tenuta all'identificazione ai fini dell'IVA e effettui una verifica di ampiezza ragionevole dell'esattezza effettui una verifica di ampiezza ragionevole dell esattezza delle delle informazioni fornite dal destinatario applicando le normali procedure di sicurezza commerciali, quali quelle relative ai controlli di identità o di pagamento. controlli di identità o di pagamento. Salvo chee disponga di inform mazioni co ontrarie, iil prestatorre può con nsiderare che IL deestinatario o stabilitto nella Co omunità Art 18 Reg: STATUS del destinatario Art. 18 Reg: STATUS del destinatario 2 NON ha lo status di soggetto passivo: qualora dimostri che tale destinatario non gli ha qualora dimostri che tale destinatario non gli ha comunicato il suo numero individuale di identificazione IVA. Salvo chee disponga di inform mazioni co ontrarie, iil prestatorre può con nsiderare che un deestinatario o s stabilito al l di fuori d della Com munità ha lo status di sogggetto passsivo: Art 18 Reg: STATUS del destinatario Art. 18 Reg: STATUS del destinatario 3 a) qualora ottenga dal destinatario un certificato rilasciato dalle autorità fiscali competenti per il destinatario attestante che p p questi svolge un'attività economica che gli dà diritto ad ottenere un rimborso dell'IVA a norma della direttiva 86/560/CEE del Consiglio, del 17 novembre 1986, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari ‐ Modalità di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità b) se il destinatario non è in possesso di tale certificato, qualora disponga del numero IVA o di un numero analogo attribuito al destinatario dal paese di stabilimento dello stesso e utilizzato per identificare le imprese o di qualsiasi altra prova attestante che il destinatario è un soggetto passivo e effettui una verifica di h il d ti t i è tt i ff tt i ifi di ampiezza ragionevole dell'esattezza delle informazioni fornite dal destinatario applicando le normali procedure di sicurezza commerciali quali quelle relative ai controlli di identità o di commerciali, quali quelle relative ai controlli di identità o di pagamento. ART 19 Reg: qualità destinatario ART.19 Reg: qualità destinatario Uso privato presunzione promiscuità Ai fini dell Ai fini dell'applicazione applicazione delle norme relative al luogo della prestazione delle norme relative al luogo della prestazione di servizi di cui agli articoli 44 e 45 della direttiva 2006/112/CE, un soggetto passivo o un ente non soggetto passivo assimilato a un soggetto passivo che riceve servizi destinati esclusivamente ad un soggetto passivo che riceve servizi destinati esclusivamente ad un uso privato, ivi compreso l'uso da parte dei suoi dipendenti, è considerato un soggetto non passivo. Salvo che disponga di informazioni contrarie, ad esempio sulla natura dei servizi forniti, il prestatore può considerare che i servizi sono destinati all'attività destinati all attività economica del destinatario se, per tale economica del destinatario se, per tale operazione, costui gli ha comunicato il suo numero individuale di identificazione IVA. Se un unico servizio è destinato sia a un uso privato, ivi compreso quello dei dipendenti del destinatario, sia a fini professionali, la prestazione di tale servizio rientra esclusivamente nel campo di applicazione dell'articolo 44 della direttiva 2006/112/CE, purché non sussista alcuna pratica abusiva. Artt 20/24 Reg: luogo di stabilimento Artt. 20/24 Reg: luogo di stabilimento Articolo 20 UN SOLO PAESE Articoli 21 ‐ 22 B2B: più paesi Articoli 23 ‐ 24 NOLEGGIO A BREVE COMMERCIO ELETTRONICO Art. 7‐ ter territorialità per servizi territorialità per servizi DEFINIZIONE SOGGETTO PASSIVO AMBITO LIMITATO 2. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni relative al luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi, si considerano soggetti passivi per le prestazioni di servizi ad essi rese: a) i soggetti esercenti attività d’impresa, arti o professioni; le persone fisiche (e non gli enti) si considerano soggetti passivi limitatamente alle prestazioni ricevute quando agiscono nell’esercizio di tali attività (e non per uso personale l o dei d dipendenti); d d ) Art. 7‐ ter territorialità per servizi territorialità per servizi DEFINIZIONE SOGGETTO PASSIVO b) gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all’articolo all articolo 4, 4 quarto comma, comma anche quando agiscono al di fuori delle attività commerciali o agricole (sono gli enti e le associazioni con attività istituzionale e commerciale) i l ); c) gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, non soggetti passivi, passivi identificati ai fini dell dell’imposta imposta sul valore aggiunto (accade quando hanno acquistato beni nella UE oltre la soglia dei 10.000 euro). RIEPILOGO PRESTAZIONI GENERICHE RIEPILOGO PRESTAZIONI GENERICHE Rientrano nel 7‐ter ai sensi del nuovo Regolamento Art. 26 Diffusione televisiva diritti partite di calcio a soggetto passivo Art. 27 Richiesta di rimborsi IVA conto terzi Art 28 Art. 28 Servizio unico di funerale Servizio unico di funerale Art. 29 Prestazione di servizi di traduzione di testi VERIFICA PROVIAMO AD APPLICARE IL CRITERIO GENERALE AD ALCUNE OPERAZIONI TIPICHE: 1. Intermediazioni 2 Trasporti 2. T i 3. Lavorazioni TERRITORIALITÀ NEL DPR 633/1972 PRESTAZIONI DI INTERMEDIAZIONE (rientrano nella regola generale) VECCHIA TERRITORIALITÀ NUOVA TERRITORIALITÀ Vi sono differenti criteri che dipendono dal tipo di servizio intermediato (criterio dell’utilizzo, dell utilizzo, dello status e luogo del committente, del luogo di esecuzione dell’operazione p p principale) p ) Art. 7 c.4 lett. d), e), f) Art. 40, c.5, D.L. 331/93 Art. 40, c.6, D.L. 331/93 Art. 40, c.8, D.L. 331/93 Art. 7 c.4 lett. f-quinquies Criterio speciale unicamente per prestazioni rese a soggetti “privati” luogo di esecuzione dell’operazione principale Art. 7 sexies c.1 lett. a) Criterio “generale” generale per prestazioni rese a soggetti passivi Stato del committente Art. 7 ter c.1 lett. a) 27 INTERMEDIAZIONI: esempio INTERMEDIAZIONI: esempio IMPORTAZIONE MERCE IMPORTAZIONE MERCE CINA 1 FATTURA DI MEDIAZIONE CINA 2 1. Ricevo fattura da cinese 2. Rileva territorialmente in ITA 3. È operazione non imponibile 9.7 INTERMEDIAZIONI: esempio INTERMEDIAZIONI: esempio ESPORTAZIONE DI MERCE ESPORTAZIONE DI CINA 1 FATTURA DI MEDIAZIONE CINA 2 1. Ricevo fattura da cinese 2. Rileva territorialmente in ITA 3. È operazione non imponibile 9.7 INTERMEDIAZIONI: esempio INTERMEDIAZIONI: esempio CINA 1 VENDITA MERCE VENDITA MERCE SVIZZERA FATTURA DI MEDIAZIONE FRANCIA 1. Ricevo fattura da FRANCESE 2. Rileva territorialmente in ITA 3. È operazione non imponibile 9.7 TERRITORIALITÀ NEL DPR 633/1972 TRASPORTI (ora guardiamo quelli di beni) TRASPORTI (ora guardiamo quelli di beni) Tipologia Articolo Criterio Trasporto passeggeri Art. 7 quater c. 1 lett. b) Distanza percorsa (INVARIATO) Trasporti nazionali di beni resi a “privati” Art 7 sexies cc. 1 Art. lett. b) Distanza percorsa (INVARIATO) Trasporti nazionali di beni resi a soggettii passivi i i Art. 7 ter c. 1 l lett. a)) Stato del committente Trasporti intracomunitari di beni resi a “privati” Art. 7 sexies c. 1 lett. c) Luogo di partenza (INVARIATO) Trasporti intracomunitari di beni resi a soggetti passivi Art. 7 ter c. 1 lett. a) Stato del committente Trasporti non intracomunitari di beni resi a “privati” Art 7 sexies cc. 1 Art. lett. b) Distanza percorsa (INVARIATO) Trasporti non intracomunitari di b i resii a soggetti beni tti passivi i i Art. 7 ter c. 1 l tt a)) lett. Stato del committente 31 Articolo 7 DPR 633/72 definizioni su trasporto UE di beni f) per “trasporto “ i intracomunitario i i di beni” b i” sii intende il trasporto di beni il cui luogo di partenza e il cuii luogo l di arrivo i sono situati it ti nell territorio t it i di due Stati membri diversi. "Luogo di partenza" è il luogo in cui inizia effettivamente il trasporto dei beni, senza tener conto dei d i tragitti i i compiuti i i per recarsii nell luogo l i in cui si trovano i beni; "luogo di arrivo" è il luogo in cui il trasporto dei beni si conclude effettivamente; TRASPORTI DI BENI: esempio TRASPORTI DI BENI: esempio MERCE Fattura non imponibile art. 9, imponibile art. 9, comma 1, n. 2 SVIZZERA 1. Svizzero fattura senza IVA 2. ITA autofattura f art. 9, c.1, n. 2 1. tedesco fattura senza IVA 2. ITA integra art. 9, c.1, n. 2 I vari regimi a seconda del vettore che sceglie l’operatore ITA TRASPORTI DI BENI: esempio TRASPORTI DI BENI: esempio ALBANIA Fattura con IVA Fattura con IVA MERCE 1. Svizzero fattura senza IVA 2. ITA autofattura f con IVA 20% SVIZZERA 1. Tedesco fattura senza IVA 2. ITA integra con IVA al 20% I vari regimi a seconda del vettore che sceglie l’operatore ITA TERRITORIALITÀ NEL DPR 633/1972 PERIZIE E LAVORI SU BENI MOBILI PERIZIE E LAVORI SU BENI MOBILI VECCHIA TERRITORIALITÀ NUOVA TERRITORIALITÀ Luogo di esecuzione dei servizi Criterio speciale unicamente per prestazioni rese a soggetti “privati” luogo di esecuzione dei servizi Art. 7 c. 4 lett. b) Art. 7 sexies c. 1 lett. d)) Paese del committente operatore UE quando i beni vengono trasportati o spediti fuori dello Stato in cui la prestazione è stata eseguita Criterio “generale” per prestazioni rese a soggetti passivi Stato del committente Art. 40 c. 4 bis D.L. 331/93 Art. 7 ter c. 1 lett. a) 35 LAVORAZIONI: esempio LAVORAZIONI: esempio FRANCIA Invio merce Restituzione merce lavorata Operazione non rilevante in It li ( il Italia (rilevante in FRA) t i FRA) LAVORAZIONI: esempio LAVORAZIONI: esempio FRANCIA Operazione non rilevante in Italia art. 7‐ter Invio merce Invio di merce lavorata Invio di merce lavorata 5 DEROGHE ASSOLUTE NEL B2B 5 DEROGHE ASSOLUTE NEL B2B 1) le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell’esecuzione dei lavori immobiliari, quando l’immobile è situato nel territorio dello Stato; Stato; LAVORI SU IMMOBILI: esempio LAVORI SU IMMOBILI: esempio COMMITTENTE ITALIA OPERATORE IVA COMMITTENTE FRANCIA COMMITTENTE COMMITTENTE ITALIA ITALIA PRESTATORE GERMANIA RILEVANTE IN ITALIA (integro con IVA) ITALIA PRESTATORE ITALIA RILEVANTE IN RILEVANTE IN ITALIA (fatturo con IVA) FRANCIA PRESTATORE ITALIA RILEVANTE IN RILEVANTE IN FRANCIA DEVE IDENTIFICARSI IN FRANCIA AGENZIE VIAGGI (cm 36/E) AGENZIE VIAGGI (cm 36/E) PACCHETTO TURISTICO REGIME SPECIALE Art. 74‐ter (regime del credito di (regime del credito di costo lordo) AGENZIE VIAGGI (cm 36/E) AGENZIE VIAGGI (cm 36/E) No deroga N d 7‐quater SERVIZIO SINGOLO INTERMEDIAZIONE Regola generale Art. 7‐ter GIA’ ACQUISITO IN PROPRIO IN PROPRIO REGIME SPECIALE Art. 74‐ter Comma 5‐bis 5 DEROGHE ASSOLUTE NEL B2B 5 DEROGHE ASSOLUTE NEL B2B 2) le prestazioni di trasporto di passeggeri, in proporzione p p alla distanza p percorsa nel territorio dello Stato; ARTICOLO 7 DPR 633/72 definizioni su trasporto passeggeri e)) per “parte “ t di un trasporto t t di passeggerii effettuata ff tt t all’interno della Comunità”, si intende la parte di trasporto che non prevede uno scalo fuori della Comunità tra il luogo di partenza e quello di arrivo del trasporto passeggeri; “luogo di partenza di un trasporto passeggeri”, è il primo punto di imbarco di passeggeri previsto nella Comunità, Comunità eventualmente dopo uno scalo fuori della Comunità; “luogo di arrivo di un trasporto passeggeri”, è l’ultimo punto t di sbarco b previsto i t nella ll Comunità, C ità per passeggerii imbarcati nella Comunità, eventualmente prima di uno scalo fuori della Comunità; per il trasporto andata e ritorno, il percorso di ritorno è considerato come un trasporto distinto; TRASPORTO PERSONE: esempio TRASPORTO PERSONE: esempio Art. 9, comma 1, n. 1 rilevante NON rilevante 5 DEROGHE ASSOLUTE NEL B2B 5 DEROGHE ASSOLUTE NEL B2B 3) Prestazioni di catering le prestazioni di servizi di le prestazioni di servizi di ristorazione e di catering diverse da quelle di cui alla lettera d), quando sono materialmente eseguite nel territorio eseguite nel territorio dello Stato; le prestazioni di p ristorazione e di catering materialmente rese a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno della Comunità, se il luogo di partenza del trasporto è situato nel territorio dello Stato; CATERING “IN CATERING IN MOTO MOTO”:: esempio esempio Art. 8‐bis, comma 1, d) per nave ed aereo Rileva nel luogo di partenza 37 7 3 36 35 Indicazione dal Regolamento Indicazione dal Regolamento La parte di un trasporto di di di passeggeri effettuata all'interno della Comunità di cui i ff ll'i d ll C i à di i all'articolo 57 della direttiva 2006/112/CE è determinata dal tragitto del mezzo di trasporto e non dal tragitto compiuto da ciascuno dei passeggeri. Le prestazioni di servizi di ristorazione e di catering fornite durante la parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Comunità rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 57 della direttiva 2006/112/CE (PARTENZA) Le prestazioni di servizi di ristorazione e di catering fornite al di fuori di tale parte di trasporto, ma sul territorio di uno Stato membro o di un paese terzo o di un territorio terzo, rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 55 della stessa d direttiva (EFFETTUAZIONE) ( ) Il luogo della prestazione di un servizio di ristorazione o di catering fornito parzialmente durante la parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Comunità e parzialmente al di fuori di tale parte ma sul territorio di uno Stato membro, è determinato, nella sua totalità secondo le modalità per determinare il luogo di prestazione applicabile, all'inizio della prestazione del servizio di ristorazione o di catering. i i di i i di i 5 DEROGHE ASSOLUTE NEL B2B 5 DEROGHE ASSOLUTE NEL B2B 4) lle prestazioni i i di servizi i i di locazione, l i anche h finanziaria, noleggio e simili, a breve termine, di mezzi di trasporto quando gli stessi sono messi a disposizione del destinatario nel territorio dello Stato e sempre che siano utilizzate all all’interno interno del territorio della Comunità. Le medesime prestazioni si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando i mezzi di trasporto sono messi a disposizione p del destinatario al di fuori del territorio della Comunità e sono utilizzati nel territorio dello Stato. Articolo 7 DPR 633/72 definizioni su locazione breve g) per “locazione, anche finanziaria, noleggio e p simili, a breve termine di mezzi di trasporto” si intende il possesso o l’uso ininterrotto del mezzo di trasporto per un periodo non superiore: a trenta giorni ovvero a novanta giorni per i natanti. ovvero a novanta giorni per i natanti. UNICA DEFINIZIONE art. 38, c.4 DL UNICA DEFINIZIONE art 38 c 4 DL 331/93 NE TROVIAMO UNA PIU’ PERTINENTE NEL REGOLAMENTO 282/2011 Art 38 Reg: MEZZI DI TRASPORTO Art. 38 Reg: MEZZI DI TRASPORTO 1 I “mezzi di trasporto” di cui all’articolo 56 e all’articolo 59, lettera g),) della direttiva 2006/112/CE 1. / / comprendono i veicoli, motorizzati o no, e altri dispositivi e attrezzature concepiti per il trasporto di persone od oggetti da un luogo all’altro, che possono essere tirati, trainati o spinti da veicoli e che sono generalmente concepiti ed effettivamente idonei ad essere utilizzati per il trasporto. 2. Il paragrafo 1 si applica in particolare ai seguenti veicoli: a) veicoli terrestri, quali automobili, motociclette, biciclette, tricicli e roulotte; b) rimorchi e semirimorchi; c) vagoni ferroviari; ) if i i d) navi; e) aeromobili; f) veicoli concepiti specialmente per il trasporto di persone malate o ferite; f) veicoli concepiti specialmente per il trasporto di persone malate o ferite; g) trattori e altri veicoli agricoli; i) veicoli a propulsione meccanica o elettronica per il trasporto di invalidi. 3. Non sono considerati mezzi di trasporto di cui al paragrafo 1 i veicoli immobilizzati in modo permanente ed i container DURATA DEL POSSESSO DURATA DEL POSSESSO 1. Per l'applicazione dell'articolo 56 della direttiva 2006/112/CE / / la durata del possesso o dell'uso ininterrotto di un mezzo di trasporto oggetto di noleggio è determinata sulla base del contratto concluso fra le parti. Il contratto costituisce una presunzione che può essere confutata con qualsiasi mezzo di fatto o di diritto che consenta di stabilire la durata effettiva del possesso o dell'uso ininterrotto. Il superamento per causa di forza maggiore della durata contrattuale del noleggio a breve termine ai sensi dell'articolo 56 della direttiva 2006/112/CE non incide sulla determinazione della durata del possesso o dell dell'uso uso continuo del mezzo di trasporto. Art 39 Reg:DURATA POSSESSO Art. 39 Reg:DURATA POSSESSO 2. Se il noleggio dello stesso mezzo di trasporto è coperto da contratti consecutivi conclusi fra le stesse parti, la durata è quella del possesso o dell dell'uso uso ininterrotto del mezzo di trasporto prevista. Ai fini del primo comma un contratto e le sue proroghe sono considerati contratti consecutivi. Tuttavia, la durata del o dei contratti a breve termine che precedono il contratto definito a lungo termine non è rimessa in questione purché non sussista una pratica abusiva. questione, abusiva 3 Salvo pratica abusiva, 3. abusiva i contratti consecutivi tra le stesse parti relativi a mezzi di trasporto diversi non sono considerati, ai fini del paragrafo 2, come contratti consecutivi. Art 40 Reg:MESSA A DISPOSIZIONE Art. 40 Reg:MESSA A DISPOSIZIONE il luogo in cui il mezzo di trasporto è p del effettivamente messo a disposizione destinatario di cui all’articolo 56, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE è quello in cui il destinatario o un terzo che agisce per suo conto ne prende possesso NOLEGGIO AUTO A BREVE: esempio NOLEGGIO AUTO A BREVE: Consegna in ITA g Utilizzo nella UE Consegna Extra UE Utilizzo in ITA Rilevano in ITA con limitazioni l ivi previste da art. 19‐bis1 5 DEROGHE ASSOLUTE NEL B2B 5 DEROGHE ASSOLUTE NEL B2B 5) In deroga a quanto stabilito dall’articolo 7‐ter, comma 1, le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive scientifiche, sportive, scientifiche educative, educative ricreative e simili, simili ivi comprese fiere ed esposizioni, le prestazioni di servizi degli organizzatori g di dette attività,, nonché le p prestazioni di servizi accessorie alle precedenti si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le medesime attività sono ivi materialmente l svolte. l La disposizione d d l periodo del d precedente d si applica anche alle prestazioni di servizi per l’accesso alle manifestazioni culturali, culturali artistiche, artistiche sportive, sportive scientifiche, scientifiche educative, ricreative e simili, nonché alle relative prestazioni accessorie. In vigore solo per il 2010 In vigore solo per il 2010 FIERE ED ESPOSIZIONI: esempi FIERE ED ESPOSIZIONI: esempi SOGGETTO ITA PARTECIPA AD UNA FIERA IN GERMANIA SOGGETTO ITA PARTECIPA AD UNA FIERA IN GERMANIA (avevamo questi problemi nel 2010) Fattura con IVA Fattura con IVA tedesca Fattura con IVA Fattura con IVA tedesca Fattura ??? Fattura ??? Ente fiera DE Hotel DE stand DE stand ITA MODIFICHE DAL 2011 (art 7 quiquies) MODIFICHE DAL 2011 (art. 7‐quiquies) a) le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attività, nonché le prestazioni di servizi i i accessorie i alle ll precedenti d ti rese a committenti itt ti non soggetti tti passivi, i i sii considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le medesime attività sono ivi materialmente svolte. La disposizione del periodo precedente si applica anche alle prestazioni di servizi per ll'accesso accesso alle manifestazioni culturali, culturali artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, nonché alle relative prestazioni accessorie; b) le l prestazioni t i i di servizi i i per l'accesso l' a manifestazioni if t i i culturali, lt li artistiche, ti ti h sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, nonché le prestazioni di servizi accessorie connesse con l'accesso, rese a committenti soggetti passivi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando ivi si svolgono le manifestazioni stesse.». Art.32 Reg: prestazioni …. 1. I servizi relativi all'accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini di cui all'articolo 53 della direttiva 2006/112/CE, comprendono la prestazione di servizi le cui caratteristiche essenziali consistono nel concedere un diritto d'accesso ad una manifestazione in cambio di un biglietto g o di un corrispettivo, ivi compreso un corrispettivo sotto forma di abbonamento, di biglietto stagionale o di quota periodica. Caratteristiche generali Art. 32 Reg: precisazioni Art. 32 Reg: precisazioni 2. Il paragrafo 1 si applica, in particolare, particolare a quanto segue: a)) il diritto di i d' d'accesso a spettacoli, li rappresentazioni i i teatrali, spettacoli di circo, fiere, parchi di divertimento, concerti mostre nonché ad altre manifestazioni concerti, culturali affini; b) il diritto d'accesso a manifestazioni sportive quali partite o competizioni; c) il diritto d'accesso a manifestazioni educative e scientifiche i tifi h qualili conferenze f e seminari. i i 3. Non rientra nel paragrafo 1 l'utilizzazione di impianti, quali sale di ginnastica o di altro tipo, in cambio del pagamento di una quota d d'iscrizione iscrizione. Art.33 Reg: servizi accessori I servizi accessori di cui all'articolo 53 della direttiva 2006/112/CE comprendono i servizi in relazione diretta con l'accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche,, educative,, ricreative o affini forniti separatamente alla persona che assiste a una manifestazione, dietro un corrispettivo. Tali servizi accessori comprendono in particolare l'utilizzazione di spogliatoi o impianti sanitari ma non comprendono i semplici servizi di intermediari relativi alla vendita di biglietti. biglietti TRA LE DEROGHE CON PRIVATI (B2C – art. 7‐septies) In deroga a quanto stabilito dall' articolo 7‐ter, comma l, lettera b) , non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le seguenti prestazioni di servizi, quando sono rese a committenti non soggetti passivi domiciliati e residenti fuori d ll della Comunità: à c) le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale nonché quelle di elaborazione e fornitura di dati e simili; Non rilevante in ITA Avvocato ITA Ladro extra UE Deroghe per servizi a privati Deroghe per servizi a privati Art. 30 Reg Reg. Sono intermediazioni anche quelle nelle quali si agisce in nome e per conto del destinatario delle prestazioni intermediate e le prestazioni di servizi rese da intermediari che agiscono in nome e per conto del prestatore delle prestazioni intermediate Art. 31 Reg. I servizi resi da intermediari che agiscono in nome e per conto di terzi e consistenti nella intermediazione della conto di terzi e consistenti nella intermediazione della fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzione analoga rientrano nel campo di applicazione dell’articolo dell articolo 46 se rese a una persona che non è soggetto 46 se rese a una persona che non è soggetto passivo Art. 7‐bis territorialità per cessione di beni 1 LLe cessioni 1. i i di beni, b i diverse di d quelle da ll di cuii aii deroga commi 2 e 3, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili esistenti nel territorio ovvero beni mobili nazionali, nazionali comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro,, installati,, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto. Art. 7‐bis territorialità cessione di beni: 1^ deroga CESSIONE DI BENI A BORDO CESSIONE DI CESSIONE BENI A BORDO 2. Le cessioni di beni a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Comunità, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se il luogo di partenza del trasporto è ivi situato. SPAGNA Art 15 Reg parte di trasporto Art. 15 Reg. parte di trasporto La parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Comunità di cui all'articolo 37 della direttiva 2006/112/CE è determinata dal tragitto del mezzo di trasporto e non dal tragitto compiuto da ciascuno dei passeggeri. passeggeri Art. 7‐bis territorialità per cessione di beni territorialità per cessione di beni seconda deroga CESSIONE DI GAS ED ENERGIA ELETTRICA CESSIONE DI ( a livello UE sono considerate cessioni di beni e non prestazioni) 3. Le cessioni di gas mediante sistemi di distribuzione e le cessioni di energia elettrica si considerano effettuate nel territorio dello Stato: a)) quando q il cessionario è un soggetto gg passivo‐rivenditore p stabilito nel territorio dello Stato. b)) q quando il cessionario è un soggetto gg diverso dal rivenditore, se i beni sono usati o consumati nel territorio dello Stato. ADEMPIMENTI DOCUMENTALI ADEMPIMENTI DOCUMENTALI E DI IDENTIFICAZIONE ART. 17 comma 2 cosa Gli obblighi relativi alle: ‐ cessioni di beni ‐ e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato dove da soggetti non residenti Da chi A chi nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all’articolo 7‐ter, comma 2, lettere b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti. Risoluzione 89/E del 25 08 10 Risoluzione 89/E del 25.08.10 Società Inglese Rappresentante R t t fiscale in Italia Merce extra UE Merce extra UE extra UE Deposito IVA NON NON CONFORME ART. 17 Autofattura per estrazione + fattura a soggetto ITA Fattura a soggetto ITA Risoluzione 89/E del 25 08 10 Risoluzione 89/E del 25.08.10 ÈÈ da escludersi che il soggetto non residente sia tenuto all’emissione di fattura tramite il d l d i h il tt id t i t t ll’ i i di f tt t it il numero identificativo italiano Nulla vieta che il RF possa, per proprie esigenze, emettere al committente / cedente un documento non rilevante ai fini dell’IVA CESSIONE A SOGGETTI STABILITI IN ITALIA Deposito Deposito IVA Autofattura per estrazione + DOCUMENTO NON IVA Acquirente ITA autofattura DOCUMENTO NON IVA Acquirente ITA autofattura INTEGRAZIONE (cm. 12.3.10 12/E § INTEGRAZIONE (cm 12 3 10 12/E § 3.2) 3 2) R C R: Com’è ’è noto, t a decorrere d d l 1° gennaio dal i 2010, 2010 le l prestazioni t i i di servizi ii cosiddette generiche, per le quali, cioè, non sono previste specifiche deroghe ai criteri di territorialità, rese da soggetti passivi stabiliti all’estero nei confronti di soggetti passivi stabiliti in Italia, Italia si considerano territorialmente rilevanti nel territorio dello Stato (cd. criterio del luogo del committente previsto dall’articolo 44 della Direttiva IVA, come modificato, a decorrere dal 1 1° gennaio 2010, 2010 dall dall’articolo articolo 2, 2 n. n 1), 1) Dir. Dir 12 febbraio 2008, n. 2008/8/CE). In particolare, in ambito comunitario, la prestazione di servizi continua ad essere documentata dal prestatore con fattura, fattura ancorché trattasi di operazioni “fuori campo” IVA. Ciò stante il committente (nonostante la norma contenuta nella bozza di decreto legislativo faccia riferimento all’autofattura) all autofattura) conserva la facoltà di integrare il documento ricevuto dal prestatore con l’IVA relativa, fermo restando l’obbligo di rispettare le regole generali sul momento di effettuazione dell’operazione. ART 47 DL 331/93 ART. 47 DL 331/93 [ ] Le fatture [1] f relative l aglil acquisti intracomunitari di d cui all' ll' articolo l 38, commi 2 e 3, lettera b), e alle operazioni di cui all' articolo 46, comma 1, secondo periodo, previa integrazione a norma del primo periodo dello stesso comma, devono essere annotate, entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese,, distintamente nel registro g di cui all' articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26‐10‐ 1972, n. 633 , secondo l' ordine della numerazione, con l' indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera. estera Le fatture di cui all' articolo 46, comma 5, devono essere annotate entro il mese di emissione. Le fatture devono essere annotate distintamente, nei termini previsti dai precedenti periodi, periodi anche nel registro di cui all all' articolo 25 del predetto decreto , con riferimento rispettivamente al mese di ricevimento ovvero al mese di emissione AUTOFATTURE ESENTI (cm. 12.3.10 12/E § 3.1) R Nel R: N l caso in i cuii un’operazione ’ i rilevante il t aii fini fi i IVA in i Italia It li sia i effettuata ff tt t da d un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato nei confronti di un soggetto passivo ivi stabilito, tutti gli adempimenti relativi all’applicazione all applicazione dell dell’imposta imposta gravano sul cessionario, cessionario il quale dovrà procedere all’assolvimento dell’IVA secondo il meccanismo del c.d. reverse charge. Q i di nell’ipotesi Quindi, ll’i t i di operazioni i i non imponibili i ibili o esenti, ti effettuate ff tt t in i Italia It li da d soggetti non residenti nei confronti di cessionari o committenti nazionali, questi ultimi provvedono all’autofatturazione indicando in fattura, anziché ll’IVA IVA dovuta, dovuta gli estremi normativi in base ai quali ll’operazione operazione risulta non imponibile o esente. Il suddetto documento deve essere annotato nel registro delle fatture emesse e in i quello ll delle d ll fatture f tt di acquisto i t (articoli ( ti li 23 e 25 del d l DPR n. 633 del 1972), ma non deve essere riportato nel quadro VJ della dichiarazione annuale, trattandosi di fattura senza esposizione di IVA. ART 17 comma 3 ART. 17 comma 3 Nel caso in cui gli obblighi o i diritti derivanti dalla applicazione delle norme in materia g g pp di imposta sul valore aggiunto sono previsti a carico ovvero a favore di ‐ soggetti non residenti ‐ senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, i medesimi sono adempiuti od esercitati, nei modi ordinari, dagli stessi soggetti: direttamente, se identificati ai sensi dell’articolo 35‐ter, ovvero tramite un loro rappresentante residente nel territorio dello Stato nominato nella forme previste dall’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. Il rappresentante fiscale risponde in solido con il rappresentato OBBLIGO DI FATTURAZIONE FATTURAZIONE PRESTAZIONI NON RILEVANTI TERRITORIALMENTE L’articolo 21 comma 6 prevede che le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi di altri Stati UE, anche se non rilevanti territorialmente in base alla previsione dell’articolo dell articolo 7 ter, ter sono soggette ad obbligo di fatturazione. Vi è ll’obbligo obbligo di indicare in fattura il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento del cessionario o committente(articolo 21 comma 1 lettera f bis). I servizi non rilevanti territorialmente in base alla previsione dell’articolo 7 ter non concorrono a formare il volume d’affari (articolo 20 comma 1). 75 MODELLI INTRASTAT Gli elenchi l hi riepilogativi i il ti i Intrastat I t t t Cessioni di beni e servizi resi • INTRA-1 Frontespizio. • INTRA INTRA-1Bis 1Bis Sezione 1 1. Cessioni di beni registrate nel periodo • INTRA-1Ter Sezione 2. Rettifiche alle cessioni di beni relative a periodi precedenti • INTRA-1Quater Sezione 3. Servizi resi registrati nel periodo • INTRA-1Quinquies Sezione 4. Rettifiche ai servizi resi nei periodi precedenti Acquisti di beni e servizi ricevuti • INTRA-2 Frontespizio. • INTRA-2Bis Sezione 1. Acquisti di beni registrati nel periodo • INTRA-2Ter Sezione 2. Rettifiche agli acquisti di beni relative a periodi precedenti • INTRA-2Quater INTRA 2Q S i Sezione 3. 3 Servizi S i i ricevuti i i registrati i i nell periodo i d • INTRA-2Quinquies Sezione 4. Rettifiche ai servizi ricevuti nei periodi precedenti 77 Periodicità trimestrale Solo a condizione che nei quattro trimestri precedenti (art. 2, co.1) non venga superata né per le cessioni intracomunitarie di beni né per i servizi resi un ammontare totale trimestrale di € 50.000. Esempi: cessioni < = 50.000 50 000 + servizi < = € 50.000 50 000 servizi Periodicità mensile In tutti gli altri casi. Esempi: cessioni € 50.000 50 000 + € 50.001 50 001 servizi cessioni € 50.001 + € 50.000 servizi cessioni € 50.001 + € 0 servizi cessioni € 0 + € 50.001 50 001 servizi Periodicità trimestrale Periodicità mensile Intra 1 Intra 2 Come sopra, ma con riferimento agli acquisti intracomunitari di beni e ai servizi ricevuti. VARIAZIONE PERIODICITA’ VARIAZIONE PERIODICITA Trimestrale che supera soglia nel trimestre Presentazione elenco riepilogativo con periodicità mensile a partire dal mese successivo in cui tale soglia è superata t Esempio CM 14/E/10 Trimestrale che supera soglia a febbraio •Elenco di gennaio e febbraio •Elenco Elenco di marzo A 1 10 marzo 10 Ad x 03 aprile 79 Elenchi 2010 (intra1-quater) 80 Elenchi 2010 (intra2-quater) 81 Istruzioni colonne elenchi quater N. colonna Intra 1 quater N. colonna Intra 2 quater 1 1 Progressivo di riga del modello. 2 2 Codice Iso del Paese della controparte (DE = Germania; FR = Francia, ecc) 3 3 Partita Iva della controparte (cliente nel modello intra 1; fornitore nel modello intra 2) 4 4 Ammontare dei servizi resi, espresso in euro, conformemente alle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto. / 5 Ammontare dei servizi ricevuti espresso nella valuta dello Stato membro del fornitore. La colonna non va compilata se lo Stato membro del fornitore rientra fra quelli che hanno adottato l’euro. 5 6 Indicare il numero della fattura relativa al servizio reso (intra 1) o ricevuto (Intra 2)[1]. 6 7 Indicare la data della fattura relativa al servizio reso (intra 1) o ricevuto (Intra 2)19. 7 8 Indicare il codice (a 6 cifre) del servizio secondo quanto previsto nella classificazione CPA 2008 (classificazione dei prodotti associati alle attività). La tabella CPA 2008 è disponibile sul sito www.agenziadogane.gov.it g g g ,settore Intrastat[2]. 8 9 Indicare il codice I (istantanea) nel caso in cui il servizio reso venga erogato in un'unica soluzione. Indicare il codice R (a più riprese) nel caso in cui il servizio reso venga erogato a più riprese. 9 10 Indicare il codice: B (bonifico) nel caso in cui il servizio reso venga pagato mediante bonifico bancario; A (accredito) nel caso in cui il servizio reso venga pagato mediante accredito in conto corrente bancario; X (altro) nel caso in cui il servizio reso venga pagato in modalità diverse da quelle previste nei punti precedenti. 10 11 Indicare il Codice ISO del Paese “in cui viene effettuato il pagamento del servizio reso” (Intra 1) o del Paese “nel quale viene effettuato il pagamento del servizio ricevuto” (Intra 2)[3]. Significato 82 Istruzioni colonne elenchi quater [1] NUMERO E DATA FATTURA Con la C.M. n. 14/E del 18/03/2010, l’Agenzia ha precisato che per gli Intra 2quater si tratta del numero e della data attribuiti dal committente nazionale secondo la progressione dallo stesso seguita nella propria contabilità. Con C.M. n. 36/E del 21/6/2010 è stato precisato che (nel caso di adozione del doppio registro), il numero è quello del registro “vendite” e che sono ritenuti irrilevanti gli errori commessi fino al 18/3/2010. [2] CODICE CPA 2008 Al fine di agevolare l’interpretazione e la selezione dei codici appare utile consultare la classificazione alfabetica dei codici Ateco 2007. I primi quatto codici dei codici Ateco corrispondono, corrispondono infatti, infatti a quelli della tabella CPA 2008. 2008 Nella C.M. n. 36/E del 21/6/2010 è stato precisato che “in caso di incertezza il contribuente deve indicare il codice CPA che ritiene più vicino al tipo di attività effettivamente svolta svolta”. 83 Istruzioni colonne elenchi quater PAESE DI PAGAMENTO C.M. 36/E/2010 parte 2^ n. 36 Il tenore letterale delle istruzioni dei modelli risulta equivocabile. q Con C.M. n. 36/E del 21/6/2010 è stato chiarito che “per Paese di pagamento si intende il Paese in cui il corrispettivo entra nella disponibilità del beneficiario”. E’ stato precisato che • il codice B di “bonifico bancario” va utilizzato per il pagamento che avviene tramite il “trasferimento trasferimento di fondi da un conto corrente bancario ad un altro”; • il codice A di “accredito in c/c bancario” riguarda “versamenti che provengono anche da fonti diverse da un MODALITA’ DI INCASSO MODALITA altro conto corrente”; C.M. 36/E/2010 • nel caso di pagamento effettuato con carta di credito è parte 2^ n. 33, 34, 35, 38 corretto indicare A; • nel caso di pagamento effettuato con ricevuta bancaria è corretto indicare X di “altro”; • nel caso di compensazione (finanziaria)[1] di posizione creditoria con posizione debitoria è corretto indicare il codice X di “altro”. 84 [1] Si ricorda che non è, invece, possibile compensare la fatturazione attiva con quella passiva.