Se si prende una multa per infrazione al codice stradale
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Se si prende una multa per infrazione al codice stradale
“Quae nocent docet” MULTE Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992 ) : Art. 201 Cds: 90 giorni per la notifica al trasgressore dal giorno della violazione. Art. 203 Cds: ricorso al Prefetto entro 60 giorni dalla notifica. Art. 204 bis Cds: (rinvio art. 7 dlgs 150/11) ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento. Art. 205 Cds: (rinvio art. 6 dlgs 150/11) contro ordinanza ingiunzione del Prefetto ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla data di notifica. Nel caso in cui la violazione sia immediatamente contestata, la notifica avviene tramite consegna nelle mani del trasgressore del verbale originale. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata (ad esempio impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato a forte velocità o che passa con il rosso, assenza del trasgressore o del proprietario del veicolo nel caso di veicolo in sosta, rilevamento del superamento dei limiti di velocità tramite autovelox o transito in ZTL, ecc.), il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve essere notificato al trasgressore entro 90 giorni dalla data di accertamento dell'infrazione. Il termine di 90 giorni va computato dal giorno successivo (a quello dell'accertamento), fino al 90° giorno incluso. Se il 90° giorno è festivo, il termine decade il primo giorno feriale successivo. 1 Via E. Faà di Bruno, 4 00195 Roma Tel.06.37511570 Fax 06.37359792 e-mail: [email protected] Sito: www.studiolegalebardoni.com Facebook: Studio Legale Bardoni Pertanto la notifica effettuata oltre i 90 giorni è da ritenersi inefficace. Per i residenti all’estero tale termine è esteso a 360 giorni. Il giorno da cui partire col conteggio dei 90 giorni non è sempre il medesimo perché può variare a seconda dei casi specifici. L'ipotesi più frequente è quella secondo cui il termine decorre dalla data in cui è stata commessa l'infrazione. Ma non è sempre così.Può capitare, infatti, che l'organo accertatore non sia nelle condizioni di conoscere immediatamente i dati dell'effettivo trasgressore. Ciò accade ad esempio quando si commette la violazione guidando un'auto a noleggio oppure un’auto in leasing. In questo caso l'amministrazione avrà 90 giorni di tempo per notificare il verbale al noleggiante, quando questi avrà comunicato la generalità del guidatore (ha 60 giorni di tempo per farlo), prenderà a decorrere nuovamente il termine di 90 giorni per la nuova notifica all'effettivo trasgressore. Può accadere altresì che i dati anagrafici relativi all'effettivo proprietario del veicolo così come risultano al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) o all'archivio nazionale dei veicoli immatricolati non siano aggiornati, perché ad esempio non è stato annotato il cambio di proprietà o di residenza o perché sono state trascritte in maniera errata la targa o le generalità del proprietario. Così se il soggetto che riceve la notifica del verbale dichiara di non essere più il proprietario del veicolo incriminato (ad esempio perché il mezzo è stato nel frattempo venduto) l'organo accertatore può procedere a nuova notificazione. Come si può vedere il termine per la notifica decorre non sempre dalla data della violazione, ma in qualche caso dalla data del suo accertamento, con la conseguenza che il termine può andare ben oltre i 90 giorni previsti dall'art. 201 del Codice della strada. A tal proposito va detto che per le multe notificate a mezzo posta, il termine coincide con il giorno in cui l'organo di polizia consegna materialmente il verbale all'ufficio postale (o agli uffici comunali preposti alla notifica) per effettuare la spedizione (o la consegna). Questo giorno viene riportato sul verbale di accertamento con la dicitura "si attesta che il presente verbale è stato spedito in data …….". Ciò significa che il destinatario della contravvenzione potrebbe ricevere la raccomandata ben oltre i 90 giorni e la notifica ritenersi comunque valida ai fini della legge. Tra gli errori formali ed i vizi sostanziali che invalidano il verbale di accertamento non c’è solo la mancata indicazione del giorno, del luogo o della località dell’infrazione, della targa o della norma violata, ma ad esempio anche la mancata specificazione del modello di autovelox/telelaser utilizzato o degli estremi relativi all’omologazione ministeriale o alla tollerabilità in percentuale degli strumenti stessi. Sconto del 30% Grazie ad una norma introdotta dal recente "Decreto del Fare" del 2013, se pagate il verbale entro cinque giorni da quando siete venuti formalmente a conoscenza dell’infrazione, potrete usufruire di uno sconto del 30%. Il pagamento ridotto non solleva dalla decurtazione di eventuali punti se previsto.Per godere dell’agevolazione naturalmente è necessario rinunciare ad impugnare il verbale davanti al Prefetto o al Giudice di Pace. Da quando decorrono i cinque giorni? 2 Via E. Faà di Bruno, 4 00195 Roma Tel.06.37511570 Fax 06.37359792 e-mail: [email protected] Sito: www.studiolegalebardoni.com Facebook: Studio Legale Bardoni Se il verbale vi è stato contestato immediatamente dall’agente, i cinque giorni decorrono dalla data dell’infrazione. In caso contrario, il conteggio parte da quando si perfeziona la notifica del verbale all’indirizzo del proprietario del veicolo. Può essere pagato con lo sconto del 30% e senza ulteriori spese anche il semplice preavviso lasciato sul veicolo, finché non viene notificato il verbale di contestazione. Lo ha chiarito il Ministero dell’Interno con la circolare 300/A/7552/13/127/1 del 7 ottobre 2013. Quando non è possibile usufruire dello sconto? Non è possibile usufruire della riduzione del 30% nel caso in cui abbiate commesso violazioni delle norme del Codice della strada che comportano la sospensione della patente o il sequestro del veicolo. Così come occorre che l’infrazione commessa non comporti un illecito penale, come nel caso di guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di droghe. L’istanza in autotutela Il cittadino a cui sia stato notificato un verbale di infrazione al C.d.S. può, nel caso in cui l’atto appaia palesemente illegittimo o errato, tentare di ottenerne l'annullamento d'ufficio, presentando una richiesta tramite l'istituto dell'autotutela. In questo modo il cittadino può evitare di presentare ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace e l'organo accertatore dal canto suo può evitare una causa che lo vedrebbe quasi certamente soccombere. In generale l'autotutela amministrativa rappresenta la possibilità, che è concessa alla Pubblica Amministrazione di correggere o annullare, su propria iniziativa o su richiesta del contribuente, tutti gli atti che risultino illegittimi o infondati, al fine di prevenire possibili conflitti con altri soggetti. Si tratta, dunque, di uno strumento veloce, economico, che non richiede formule particolari e non necessita dell’assistenza di un legale. I principali casi in cui è consentito l’annullamento in autotutela sono l’errore di persona, il fatto che il verbale si riferisce ad un veicolo venduto prima della data di infrazione, oppure ad un veicolo rubato per il quale si è provveduto ad effettuare regolare denuncia di furto e annotazione di perdita di possesso, la mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti, un doppio verbale per la medesima infrazione, ecc. L'istanza che può essere presentata in carta semplice deve specificare: -l'atto di cui viene chiesto l'annullamento (totale o parziale); - i motivi per cui si ritiene tale atto illegittimo e quindi annullabile, in tutto o in parte. Tali motivi devono essere opportunamente documentati. La domanda può essere indirizzata tramite raccomandata a.r. all'Ufficio che ha emesso l'atto. Nel caso si sbagli ufficio, quello che riceve l'istanza deve comunque consegnarla all'ufficio di competenza. Comunque è consigliabile recarsi direttamente presso l’Ufficio per presentare l’istanza Come e a chi presentare ricorso 3 Via E. Faà di Bruno, 4 00195 Roma Tel.06.37511570 Fax 06.37359792 e-mail: [email protected] Sito: www.studiolegalebardoni.com Facebook: Studio Legale Bardoni Dal 1° Gennaio 2010 il ricorso al giudice di pace non è più gratuito, ma prevede il pagamento di un contributo unificato, più una marca per il rimborso forfettario dei diritti di cancelleria. Se si ritiene che la multa è illegittima, si può presentare ricorso e chiedere l'annullamento del verbale .Entro 60 giorni dalla notifica, si può presentare ricorso direttamente al Prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione, oppure all'ufficio o al comando che ha elevato la multa (ad esempio Polizia Municipale, Polizia Stradale ecc.). E la Prefettura dovrà emettere un’ordinanza di ingiunzione entro un massimo di 210 giorni: se ciò non avviene, il ricorso si deve ritenere accolto. In alternativa è possibile presentare ricorso al Giudice di Pace. In questo caso il ricorso va proposto entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento (entro 60 giorni se il ricorrente risiede all'estero). Il ricorso al Giudice di Pace è alternativo al ricorso al Prefetto e va depositato o spedito per posta, in 6 copie firmate in originale, entro 30 gg. dalla data di contestazione immediata o dalla data di notifica del verbale di contravvenzione (data della consegna del portalettere o del ritiro alla posta o dalla data dell’avvenuta giacenza alla posta stessa). Si consiglia comunque di andare a presentarlo (inscrivere a ruolo) direttamente al Giudice di Pace competente. Il ricorso deve essere presentato da colui a cui è intestato il verbale, sia esso proprietario od utilizzatore del veicolo. Il ricorrente deve presenziare all'udienza, ma può farlo anche senza l'assistenza di un difensore. Il deposito o la spedizione del ricorso determina la sospensione dell’efficacia esecutiva del verbale per il quale si chiede l’annullamento. Ricorso al Giudice di Pace contro il provvedimento del Prefetto Si può presentare ricorso al Giudice di Pace anche contro l'ordinanza-ingiunzione con cui il Prefetto respinge il ricorso e ingiunge il pagamento di una somma non inferiore al doppio della sanzione minima per la violazione, più le spese del procedimento. Il ricorso in questo caso va depositato o spedito per posta entro 30 gg. dalla notifica o comunicazione del provvedimento. Attenzione, in questo caso il deposito o la spedizione del ricorso non determina automaticamente la sospensione dell’esecutività dell’ordinanza-ingiunzione del Prefetto, ma questa deve essere espressamente richiesta dal ricorrente e disposta dal giudice. Al tal proposito va considerata la possibilità che il giudice si pronunci sulla sospensione decorsi i canonici 60 giorni, con la conseguenza di vedersi raddoppiata la multa; l'unico modo per evitare tale rischio è presentare ricorso e poi pagare la sanzione. Se il ricorso venisse accolto, occorrerà richiedere il rimborso di quanto pagato. Da allegare al ricorso Al ricorso, il ricorrente deve allegare il provvedimento impugnato (il verbale di contravvenzione o l’ordinanza-ingiunzione del Prefetto) e ogni altra eventuale documentazione comprovante i motivi del ricorso (fotografie, ecc.). Esiti del ricorso 4 Via E. Faà di Bruno, 4 00195 Roma Tel.06.37511570 Fax 06.37359792 e-mail: [email protected] Sito: www.studiolegalebardoni.com Facebook: Studio Legale Bardoni Il Giudice di Pace accoglie il ricorso quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità del ricorrente, oppure può accoglierlo solo in parte, modificando, ad esempio l'entità della sanzione; respinge invece il ricorso quando accerta la responsabilità del ricorrente. In tal caso sono a carico di quest’ultimo, oltre alla sanzione che il giudice determina in misura non inferiore al minimo stabilito dalla legge, anche le spese del procedimento nonché gli onorari dell’ avvocato della controparte. Anche nel caso del Giudice di Pace il rigetto del ricorso comporta il pagamento della sanzione raddoppiata. Il Giudice di Pace, tuttavia, verificando la sussistenza di determinati presupposti può ordinare, con il rigetto del ricorso, il pagamento del minimo edittale. Quali sono le infrazioni che comportano la perdita di punti? Il sistema della patente a punti è stato introdotto col fine di contenere le infrazioni alle norme e ridurre il numero di vittime sulla strada.Ogni patente ha una assegnazione iniziale di 20 punti che si possono mantenere se non si commettono infrazioni tra quelle indicate nella tabella dell'art. 126 bis del Codice della strada che comportano decurtazione di punti. Esempio di infrazioni che comportano la perdita dei punti : superare i limiti di velocità , circolare contromano nelle curve, sui dossi o in condizioni di limitata visibilità o su strada divisa in carreggiate separate ,fare retromarcia o inversione di marcia in autostrada, non rispettare la distanza di sicurezza e conseguentemente causare un incidente con lesioni gravi, invertire la marcia in prossimità o in corrispondenza degli incroci, delle curve o dei dossi, passare con il semaforo rosso, non osservare lo stop, condurre un motociclo senza casco, non allacciarsi le cinture di sicurezza o usare le cuffie o il cellulare mentre si guida ed ancora, sorpassare a sinistra un tram in fermata in sede stradale non riservata, sostare nelle corsie riservate al transito degli autobus o veicoli su rotaia, non segnalare un veicolo fermo sulla carreggiata, fuori dei centri abitati con l'apposito segnale di triangolo o trasportare persone in sovrannumero sulle autovetture. La perdita di punteggio viene annotata sul verbale dall'organo accertatore (Carabinieri, Vigili Urbani, Polizia Stradale, ecc...) che ha contestato l'infrazione e successivamente comunicata all'Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida che provvede a inserire la decurtazione nel sistema informatico ed a trasmettere alla residenza dell'interessato la comunicazione della decurtazione. Quando la decurtazione non è applicabile La sanzione accessoria della perdita punti dalla patente non è valida se non è riportata nel verbale di accertamento della contravvenzione. È altresì nulla se nel verbale in cui vengono contestate più infrazioni non è indicato a quale infrazione in particolare si riferisce la perdita dei punti. A chi si applica la decurtazione dei punti Naturalmente il destinatario della sanzione accessoria è sempre il conducente del veicolo al momento dell’infrazione. Se non è stato identificato tramite fermo, con la contestazione immediata, il proprietario del veicolo deve fornire agli organi di polizia - entro 60 giorni dalla notifica del verbale - i dati personali e della patente del conducente responsabile della violazione. Se il 5 Via E. Faà di Bruno, 4 00195 Roma Tel.06.37511570 Fax 06.37359792 e-mail: [email protected] Sito: www.studiolegalebardoni.com Facebook: Studio Legale Bardoni proprietario omette di fornire i dati identificativi scatterà per lui una sanzione aggiuntiva variabile da € 286 a € 1.142, tuttavia non gli verranno decurtati i punti sulla patente. Sulla base di motivazioni documentate ed attendibili il proprietario dell'auto ha la possibilità di giustificare la sua impossibilità a conoscere, e dunque a comunicare, i dati del conducente. Pertanto nel caso in cui gli fosse stata comunque applicata la sanzione accessoria della perdita dei punti, il proprietario del veicolo può presentare Istanza di riattribuzione dei punti sottratti dalla patente: è quanto prevede il Decreto Legge n. 262 - del 3 ottobre 2006 convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286, che modifica l'articolo 126-bis del Codice della strada. Cosa succede in caso di ricorso contro il verbale di contravvenzione? Nel caso in cui venga proposto un ricorso contro la sanzione principale la decurtazione dei punti dalla patente non può essere applicata prima della definizione del giudizio di opposizione. Se nonostante l’accoglimento del ricorso e, dunque, l’annullamento della sanzione principale, vengono comunque decurtati i punti dalla patente, è bene presentare un ricorso e chiedere la loro immediata ri-attribuzione. In caso di perdita parziale dei punti Se sono stati persi dei punti, ma il punteggio non è esaurito, per recuperarli è possibile frequentare corsi speciali presso autoscuole o altri centri autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti . Inoltre, sempre nel caso in cui il punteggio non sia azzerato ma sia inferiore a 20, è possibile ripristinare la quota iniziale di 20 se per due anni dall’ultima infrazione non si commettono violazioni che comportano la perdita di punti. Ai conducenti che hanno almeno 20 punti viene automaticamente attribuito un “bonus” di 2 punti ogni due anni trascorsi senza infrazioni che fanno perdere punti. Con questo sistema si possono raggiungere al massimo 30 punti. Per i neopatentati, nei primi tre anni, per ogni anno trascorso senza infrazioni che provocano decutrazione di punteggio è attribuito un "bonus" di 1 punto, fino ad un massimo di 3 punti totali. In caso di perdita totale dei punti In questo caso per il conducente viene disposta la revisione della patente di guida, che comporta di sottoporsi, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, ad un nuovo esame di teoria e di guida. Se l'esame di revisione viene superato, la patente viene ricaricata dei 20 punti iniziali; se l'esame di revisione non viene superato, la patente di guida viene revocata; se il titolare, entro i 30 giorni, non si sottopone all'esame di revisione, la patente viene sospesa a tempo indeterminato dall'ufficio provinciale del DTT e ritirata dagli organi di polizia stradale. Come conoscere il numero dei punti sulla patente 6 Via E. Faà di Bruno, 4 00195 Roma Tel.06.37511570 Fax 06.37359792 e-mail: [email protected] Sito: www.studiolegalebardoni.com Facebook: Studio Legale Bardoni Il titolare può controllare in tempo reale lo stato della propria patente consultando il sito web "Il portale dell'automobilista", realizzato dal Ministero dei Trasporti. (www.ilportaledell’automobilista.it) In alternativa è possibile utilizzare il numero 848.782.782 al costo di una chiamata urbana secondo le tariffe del proprio gestore telefonico. 7 Via E. Faà di Bruno, 4 00195 Roma Tel.06.37511570 Fax 06.37359792 e-mail: [email protected] Sito: www.studiolegalebardoni.com Facebook: Studio Legale Bardoni