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Estendere la procedura della multa disciplinare
Le autorità federali della Confederazione Svizzera Estendere la procedura della multa disciplinare Berna, 15.03.2013 - Oltre alle infrazioni di poco conto alla legge sulla circolazione stradale, il Consiglio federale propone di sanzionare con multe disciplinari anche infrazioni simili ad altre leggi. Venerdì, ha posto in consultazione la pertinente revisione della legge sulle multe disciplinari (LMD). La proposta di modifica della legge trae origine dalla mozione "Potenziare il sistema delle multe disciplinari per sgravare le autorità penali e i cittadini" (10.3747). Secondo l'attuale LMD le contravvenzioni al codice stradale possono essere punite mediante la procedura della multa disciplinare con una multa fino a 300 franchi. S'intende ora ampliare il campo d'applicazione di tale procedura per garantire una sanzione semplice, rapida e uniforme anche in caso di contravvenzioni ad altre leggi. La revisione di legge prevede di sottoporre alla procedura della multa disciplinare anche le contravvenzioni alla legge sull'alcool, alla legge sul trasporto di viaggiatori, alla legge sulla navigazione interna, alla legge sulle derrate alimentari, alla legge federale concernente la protezione contro il fumo passivo, alla legge forestale, alla legge sulla caccia, alla legge sulla pesca e alla legge sulla metrologia. Previa consultazione dei Cantoni, il Consiglio federale disciplinerà le singole fattispecie e le rispettive multe in un'ordinanza. Le numerose contravvenzioni giustificano la delega al Consiglio federale; l'attuale elenco dei reati della circolazione stradale supera infatti le 20 pagine. Il Consiglio federale può inoltre reagire tempestivamente a cambiamenti adeguando l'elenco dei reati e l'ammontare delle multe. Multa massima di 300 franchi La revisione prevede, per vari motivi, di mantenere la multa massima di 300 franchi. Sanzioni applicate secondo un tariffario fisso non rispettano il principio secondo cui la pena va comminata tenendo conto dei precedenti e della situazione personale del contravventore. Una deroga a tale principio, al fine di sgravare le autorità di perseguimento penale, si giustifica soltanto se la pena non è troppo alta. L'aumento della multa massima potrebbe inoltre comportare un rifiuto più frequente della procedura della multa disciplinare, precludendo quindi la semplificazione auspicata. Disciplinamento separato per il consumo della canapa Il Consiglio federale rinuncia a integrare nella LMD la procedura della multa disciplinare per il consumo della canapa, introdotta nella nuova legge sugli stupefacenti. Tale procedura richiede regolamentazioni speciali, ad esempio riguardo alla confisca di stupefacenti e alla rinuncia ad infliggere multe disciplinari per le infrazioni di lieve entità. Non sarebbe adeguato introdurre nella LMD disposizioni che rivestono importanza soltanto per le contravvenzioni alla legge sugli stupefacenti. Considerando la specificità del reato e lo stretto legame tra disposizioni penali e quelle sull'impunità, la procedura della multa disciplinare per consumo di canapa deve continuare a essere disciplinata nella LStup. Indirizzo cui rivolgere domande: Sonja Koch, Ufficio federale di giustizia UFG, +41 31 323 92 42 Pubblicato da Il Consiglio federale Internet: http://www.admin.ch/br/index.html?lang=it(1) Dipartimento federale di giustizia e polizia Internet: http://www.ejpd.admin.ch(2) Ufficio federale di giustizia Internet: http://www.bj.admin.ch(3) Altri rimandi: I documenti relativi al presente comunicato stampa sono reperibili sul sito del DFGP(4) Tutti i collegamenti da questa pagina 1. 2. 3. 4. http://www.admin.ch/br/index.html?lang=it http://www.ejpd.admin.ch http://www.bj.admin.ch http://www.ejpd.admin.ch/content/ejpd/it/home/dokumentation/mi/2013/2013-03-15.html Le autorità federali della Confederazione Svizzera [email protected] | Basi legali http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it 12.000 Rapporto esplicativo concernente l’avamprogetto di revisione totale della legge sulle multe disciplinari (Attuazione della mozione Frick 10.3747. Potenziare il sistema delle multe disciplinari per sgravare le autorità penali e i cittadini) 1 Punti essenziali del progetto 1.1 Situazione iniziale La legge del 24 giugno 19701 sulle multe disciplinari (LMD) è in vigore a livello federale dal 1°gennaio 1973. Ha dato buoni risultati per quanto concerne il sanzionamento delle contravvenzioni di lieve entità previste dalla legge federale del 19 dicembre 19582 sulla circolazione stradale (LCStr). Fino all’entrata in vigore, il 1°gennaio 2011, del Codice di procedura penale del 5 ottobre 20073 (CPP), tutti gli altri reati sono stati sanzionati secondo le disposizioni procedurali cantonali. Con il CPP la Confederazione ha disciplinato in modo definitivo il diritto di procedura penale a livello federale4, in virtù delle competenze sancite dall’articolo 123 capoverso 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 19995 (Cost.). Da allora i Cantoni non possono più emanare prescrizioni procedurali penali proprie per il perseguimento e il giudizio di reati contro le leggi federali. Il CPP non pregiudica invece le competenze dei Cantoni in merito al disciplinamento delle procedure di perseguimento e di giudizio di reati contro disposizioni penali cantonali e comunali (p. es. il disturbo della quiete notturna, la raccolta delle deiezioni canine, il mancato rispetto degli orari di apertura nel settore alberghiero e della ristorazione). Il diritto federale permette ai Cantoni di disciplinare autonomamente gli ambiti menzionati che non riguardano il diritto penale (p. es. la gestione dei rifiuti). Alcuni Cantoni hanno mantenuto una propria procedura della multa disciplinare per le 1 2 3 4 5 LMD del 24 giugno 1970, RS 741.03 RS 741.01 RS 312.0 Messaggio del 21 dicembre 2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005, FF 2006 989, 1000, 1106. RS 101 1 contravvenzioni alle loro disposizioni cantonali6. Questo dimostra che esiste l’esigenza di perseguire le infrazioni di poco conto in una procedura semplificata. Il CPP stesso non prevede una procedura della multa disciplinare, tuttavia, all’articolo 1 capoverso 2 sono fatte salve le norme procedurali disciplinate in altre leggi federali (p. es. la LMD e la legge federale del 22 marzo 19747 sul diritto penale amministrativo [DPA]). Questa disposizione offre esplicitamente la possibilità di introdurre una procedura generale della multa disciplinare a livello federale. 1.2 Mozione Frick Con la mozione 10.3747 il Consigliere di Stato Frick e 33 cofirmatari chiedono di potenziare il sistema delle multe disciplinari per sgravare le autorità penali e i cittadini. La proposta del Consiglio federale di accogliere la mozione è stata seguita dal Consiglio degli Stati il 16 dicembre 20108 e dal Consiglio nazionale, quale seconda Camera, il 13 aprile 20119. La mozione chiede di esaminare quali infrazioni semplici all’ordinamento giuridico possono essere sottoposte al sistema delle multe disciplinari oltre a quelle già previste dal diritto attuale. Il Consiglio federale è stato incaricato di elaborare un progetto di legge e il corrispondente rapporto. 1.3 La normativa proposta La LMD attuale è applicata esclusivamente a un solo ambito giuridico, ossia alle violazioni delle disposizioni sulla circolazione stradale. La nuova normativa intende 6 7 8 9 2 THOMAS HANSJAKOB, Ordnungsbussen - im SVG, bei Cannabiskonsum oder überhaupt? In: Liber amicorum per Andreas Donatsch, Schulthess Juristische Medien AG, Zurigo/Basilea/Ginevra 2012, p. 323 segg.; San Gallo: art. 9 seg. della Strafprozessverordnung del 23 novembre 2010 sGS 962.11; Grigioni: Verordnung über die Erhebung von Ordnungsbussen bei Jagdrechtsübertretungen del 10 agosto 2004 BR 740.030, Verordnung über die Erhebung von Ordnungsbussen bei Fischereirechtsübertretungen dell’8 dicembre 2003 BR 760.160, art. 30 segg. della kantonalen Natur- und Heimatschutzverordnung del 18 aprile 2011 BR 496.100, art. 5 segg. della Verordnung zum Gesundheitsgesetz del 16 dicembre 2008 BR 500.010, art. 18a segg. delle Ausführungsbestimmungen zum Gastwirtschaftsgesetz del 22 dicembre 1998 BR 945.110; Appenzello Interno: Verordnung über die Ordnungsbussen del 15 giugno 2009 n. 311.010 della Gesetzessammlung; Argovia: § 38 des Einführungsgesetzes zur Schweizerischen Strafprozessordnung del 16 marzo 2010 SAR 251.200; Turgovia: § 51 des Gesetzes über die Zivil- und Strafrechtspflege del 17 giugno 2009 RB 271.1; Sciaffusa: Verordnung über den unmittelbaren Busseneinzug dell’11 luglio 1989 SHR 311.101; Berna: Verordnung über die Ordnungsbussen del 18 settembre 2002 BSG 324.111; Basilea Città: Verordnung über die direkte Erhebung von Bussen für Übertretungen des baselstädtischen Rechts del 6 dicembre 2005 SG 257.115; Zugo: è in elaborazione l’emanazione di una Übertretungsstrafgesetzes (ÜStG), disponibile solo in tedesco: http://www.zug.ch/behoerden/kantonsrat/kantonsratsvorlagen_geschaefte/2123/?searchter m=üstg; Neuchâtel: art. 6, cpv. 2, della loi d’introduction du code de procédure pénale suisse del 27 gennaio 2010, RSN 322.0, decisione del 30 dicembre 2011 concernente les infractions pouvant être sanctionnées selon un tarif , RSN 322.00; Obwaldo: Verordnung über die direkte Bussenausfällung durch die Kantonspolizei und weitere Kontrollorgane del 25 ottobre 2007 GDB 310.41; Lucerna: Verordnung über die Ordnungsbussen del 22 dicembre 1972 SRL n. 314. RS 313.0 BU 2010 S 1346 BU 2011 N 701 ampliare considerevolmente il campo di applicazione della menzionata legge, estendendo la procedura della multa disciplinare a numerose altre leggi che prevedono contravvenzioni di lieve entità come nella LCStr. A tal fine occorre sottoporre l’attuale LMD a una revisione totale10. La LMD vigente costituisce la base per la nuova normativa. Infatti, la nuova legge riprende numerose disposizioni della vigente LMD. Anche l’attuale struttura è ritenuta adatta per la nuova procedura della multa disciplinare ampliata, che continuerà ad essere regolamentata in un atto normativo separato e indipendente dal CPP. Si rinuncia ad integrare la nuova normativa nel CPP anche per non renderlo ancora più voluminoso, poiché è già composto di 457 articoli. L’avamprogetto prevede i reati contro il diritto federale perseguiti e giudicati in base al diritto vigente secondo una procedura disciplinata dal CPP oppure dalla LMD. Materialmente l’avamprogetto completa le prescrizioni procedurali del Codice di diritto processuale penale per le contravvenzioni di lieve entità. I reati che attualmente non sono perseguiti e giudicati secondo il vigente CPP non sono oggetto della revisione. Si tratta segnatamente dei reati il cui giudizio compete alle autorità amministrative federali e viene pronunciato secondo la DPA. L’articolo 65 DPA prevede già una procedura abbreviata per i reati di poca entità. Per questo motivo non è ritenuto necessario estendere la procedura della multa disciplinare a questi casi. La motivazione della mozione si riferisce inoltre soltanto a procedure che finora erano disciplinate dal CPP e perseguite dalle autorità cantonali di polizia.11 Riguardo alla classificazione e alla procedura l’avamprogetto si basa sull’attuale LMD. Menziona soltanto le leggi e non le singole fattispecie per le quali va introdotta la procedura della multa disciplinare. Considerate le numerose contravvenzioni, la selezione dei reati è delegata al Consiglio federale. L’attuale elenco dei reati della circolazione stradale comprende circa 20 pagine. Questo modo di procedere permette di reagire tempestivamente a cambiamenti, poiché sia l’elenco dei reati sia l’importo delle multe possono essere adeguati in un’ordinanza del Consiglio federale, senza che il Parlamento debba occuparsi di ogni modifica. La procedura della multa disciplinare è resa obbligatoria al fine di garantire un’applicazione uniforme del diritto. Se i presupposti legali sono adempiti, l’applicazione di tali disposizioni procedurali non è lasciata alla discrezione dei Cantoni. Il 28 settembre 2012 le Camere federali hanno deciso di rivedere12 la legge del 3 ottobre 195113 sugli stupefacenti (LStup). L’introduzione di una procedura della multa disciplinare per il consumo di stupefacenti con effetti del tipo della canapa intende semplificare il perseguimento di infrazioni lievi alla menzionata legge. Occorre chiedersi se integrare nella nuova LMD la procedura della multa disciplinare prevista dalla legislazione sugli stupefacenti. Il vantaggio sarebbe quello di disciplinare in un unico atto normativo tutte le procedure della multa disciplinare. Ciò nonostante si rinuncia a integrare le nuove disposizioni della LStup nel presente avamprogetto, perché la procedura della multa disciplinare applicata al consumo di 10 11 12 13 In seguito alla revisione totale, la nuova legge avrà un’altra collocazione nella raccolta sistematica (RS), poiché non verrà applicata soltanto al codice stradale ma includerà anche altri ambiti. Cfr. BU 2010 S 1345 seg.; BU 2011 N 700 segg. FF 2012 7197 RS 812.121 3 canapa esige regolamentazioni speciali, ad esempio riguardo alla confisca di stupefacenti e alla rinuncia ad infliggere una multa disciplinare per le infrazioni lievi. Non sarebbe adeguato introdurre nella LMD generale disposizioni che rivestono importanza soltanto per le contravvenzioni alla LStup. Considerando la specificità del reato e lo stretto legame tra disposizioni penali e quelle sull’impunità, la procedura della multa disciplinare per consumo di canapa deve continuare a essere disciplinata nella LStup. 2 Commento alle singole disposizioni della legge sulle multe disciplinari Articolo 1 Principi Le modifiche rispetto alla vigente LMD derivano dall’estensione dell’elenco di leggi e dal nuovo diritto di procedura penale. Sono state inoltre apportate modifiche redazionali e inerenti alla classificazione, che non hanno alcun effetto sul contenuto essenziale. Le lettere a–j menzionano le singole leggi per cui viene applicata la procedura della multa disciplinare. L’avamprogetto mantiene l’applicazione della procedura menzionata alla legge sulla circolazione stradale e la estende ad altre leggi. Per determinare gli ambiti che richiedono l’applicazione della procedura della multa disciplinare, si è esaminato quali fattispecie penali previste nel diritto federale siano idonee a essere giudicate secondo detta procedura. L’avamprogetto propone in linea di massima di sottoporre alla procedura della multa disciplinare anche le contravvenzioni di lieve entità alla legge sull’alcool del 21 giugno 193214, alla legge federale del 20 marzo 200915 sul trasporto di viaggiatori (legge sul trasporto di viaggiatori, LTV), alla legge federale del 3 ottobre 197516 sulla navigazione interna (LNI), alla legge federale del 9 ottobre 199217 sulle derrate alimentari, alla legge federale del 3 ottobre 200818 concernente la protezione contro il fumo passivo, alla legge forestale del 4 ottobre 199119 (LFO), alla legge sulla caccia del 20 giugno 198620 (LCP), alla legge federale del 21 giugno 199121 sulla pesca (LFSP) e alla legge federale del 17 giugno 201122 sulla metrologia (LMetr). Queste leggi disciplinano anche fattispecie che non sono adatte alla procedura della multa disciplinare, perché sono rette dal diritto penale amministrativo oppure perché prevedono regolarmente multe più alte. Nel caso della legge federale del 3 ottobre 200823 concernente la protezione contro il fumo passivo, si proporrebbe come fattispecie adatta al giudizio con la procedura della multa disciplinare ad 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 4 RS 680 RS 745.1 RS 747.201 RS 817.0 RS 818.31 RS 921.0 RS 922.0 RS 923.0 RS 941.20 RS 818.31 esempio soltanto l’articolo 5 capoverso 1 lettera a per l’importo massimo della multa di 300 franchi. La legge federale del 16 dicembre 200524 sugli stranieri (LStr) nonché la legge del 26 giugno 199825 sull’asilo (LAsi) non figurano nell’elenco delle leggi a cui viene applicata la procedura della multa disciplinare. Alcuni Cantoni prevedono sì la procedura della multa disciplinare per contravvenzioni lievi alle leggi menzionate26, ma nei casi in cui viene fermato uno straniero occorre di regola effettuare ulteriori accertamenti. Spesso non è subito chiaro se il soggiorno in Svizzera richieda un’autorizzazione (p. es. esonero dal permesso in caso di soggiorno in qualità di turista), da quanto tempo la persona in questione soggiorna in Svizzera oppure se è pendente una procedura di permesso o di proroga nei suoi confronti. In questi casi è necessario eseguire ulteriori chiarimenti per determinare l’effettiva commissione della contravvenzione e stabilire la pena adeguata. Capoverso 2 La procedura abbreviata secondo l’articolo 65 capoverso 1 DPA adempie ampiamente i requisiti di una procedura semplificata, per cui la procedura della multa disciplinare è prevista soltanto per le leggi federali che non sottostanno (esclusivamente) al diritto penale amministrativo, ma che prevedono anche un perseguimento penale a livello cantonale. Per questo motivo, la legge sull’energia del 26 giugno 199827 (LEne) oppure la legge sugli impianti elettrici del 24 giugno 190228 (LIE) non sono menzionate all’articolo 1. Capoverso 3 L’obiettivo della procedura della multa disciplinare è quello di sgravare le autorità di perseguimento penale da inutili oneri, semplificando la sanzione di infrazioni lievi. Sono oggetto della procedura della multa disciplinare le contravvenzioni al diritto federale, la cui punibilità risulta indubbia e non richiede ulteriori accertamenti. L’importo massimo di una multa disciplinare è come finora fissato a 300 franchi. Si rinuncia ad elevarlo a 400 oppure a 500 franchi. Una minoranza del Consiglio nazionale contraria alla mozione Frick ritiene che la procedura permetta di creare in modo semplice una base per generare entrate statali supplementari. Mantenendo lo stesso importo massimo, s’intende contrastare tale argomento. In seguito al rincaro (calcoli basati sul rincaro dal 1970 al 1993), nel 1996 l’importo massimo della multa disciplinare è stato aumentato a 300 franchi.29. Se si tiene conto del rincaro cumulato negli ultimi vent’anni, l’importo massimo di 300 franchi corrisponde a un importo 24 25 26 27 28 29 RS 142.20 RS 142.31 Cantone di Uri: elenco delle multe disciplinari n. 1.10 nel Reglement über die Erhebung von Ordnungsbussen del 9 giugno 2009 (Ordnungsbussenreglement, OBR), Urner Rechtsbuch 3.9223; Cantone di San Gallo: art. 9 e allegato n. 13 della Strafprozessverordndung del 23 novembre 2010 sGS 962.11. RS 730.0 RS 734.0 FF 1993 III 581, 585. 5 odierno di 343 franchi30. Questa lieve differenza non giustifica quindi l’aumento dell’importo massimo a 400 oppure a 500 franchi. Nelle nuove disposizioni generali del Codice penale svizzero l’importo massimo imponibile per le contravvenzioni è stato inoltre diminuito da 40 000 franchi a 10 000 franchi (art. 106 cpv. 1 CP), per cui, nonostante il rincaro, non è necessario aumentare la multa disciplinare. Anche nei casi in cui l’importo della multa pregiudica l’applicazione della procedura della multa disciplinare, la procedura del decreto d’accusa estesa prevista nel CPP permette di sanzionare le contravvenzioni in una procedura semplice e rapida. È possibile decidere anche in un secondo momento se è opportuno aumentare la pena per la multa disciplinare. Nell’ordinanza esecutiva relativa al presente atto normativo il Consiglio federale stabilirà l’ammontare delle multe per i singoli reati sotto forma di un importo fisso, semplificando così la procedura. Queste multe a importo fisso sono inflitte a prescindere dalle capacità finanziarie. Anche se si volesse tenere conto delle diverse capacità finanziarie degli imputati, resterebbe poco margine per la graduazione, poiché il torto è minimo e la colpa, giudicata in base al modo e all’intensità, presenta poche differenze. Di norma le persone interessate non considerano le multe disciplinari inique e approvano la semplificazione della procedura. Il vantaggio del trattamento semplificato, celere e meno costoso compensa la limitazione dei diritti procedurali. Capoverso 4 La procedura della multa disciplinare è una procedura penale semplificata, che permette di riscuotere la multa disciplinare nel luogo in cui è stata commessa l’infrazione. Deve essere garantita la possibilità di intraprendere subito tutti i passi necessari alla procedura. A tal fine non è tenuto conto né dei precedenti né della situazione personale dell’imputato. Non è necessario svolgere interrogatori sulla persona o ricorrere a testimoni. Questa regola vale solo se nessuno è stato leso o posto in pericolo (cfr. art. 2 cpv. 2 lett. a). Una persona terza interessata dall’atto dispone di propri diritti procedurali. Né le autorità di perseguimento penale né l’imputato possono escludere terzi dalla procedura applicando la procedura della multa disciplinare. Articolo 2 Presupposti Capoverso 1 L’applicazione della procedura della multa disciplinare presuppone che l’infrazione possa essere accertata in loco dal personale dell’organo di polizia. L’accertamento può essere eseguito anche con un impianto di sorveglianza automatico (p. es. mediante una telecamera di sorveglianza in luoghi pubblici), ad esempio in occasione di un controllo di velocità. Si tratta di reati frequenti di lieve entità che possono essere trattati senza formalità. 30 6 Indice nazionale dei prezzi al consumo, stato del 31 dicembre 1993 su 100.4 punti, stato del 31 dicembre 2012 su 115.0 punti (base maggio 1993 = 100 punti), http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/05/02/blank/data.html, disponibile soltanto in tedesco e in francese. S’intende applicare la procedura della multa disciplinare soltanto in caso di pene di poco conto. La procedura limita considerevolmente31 i diritti procedurali dell’autore del reato sanciti nella Costituzione federale e nella Convenzione del 4 novembre 195032 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). Se l’imputato accetta la multa disciplinare, rinuncia a numerose garanzie costituzionali come, ad esempio, al diritto d’esser sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), alla garanzia della via giudiziaria (art. 29a Cost.), al diritto d’esser giudicato da un tribunale indipendente e imparziale (art. 30 cpv. 1 Cost.), al diritto della pronuncia della sentenza pubblica (art. 30 cpv. 3 Cost.) e al diritto di far esaminare la sentenza da un tribunale superiore (art. 32 cpv. 3 Cost.), nonché alle regole per la commisurazione della pena previste dalla procedura penale ordinaria che tengono conto della colpevolezza e della situazione finanziaria. Rispetto alla LMD vigente, il capoverso 1 è stato modificato in quanto i principi per l’applicazione della procedura sono stati formulati in modo positivo. Il contenuto resta invariato. Capoverso 2 Lettera a La procedura della multa disciplinare è esclusa se in seguito all’infrazione l’imputato ha posto in pericolo o leso qualcuno, oppure ha causato danni materiali. In questi casi occorre di regola effettuare ulteriori accertamenti. Se sono stati causati danni a persone, le disposizioni penali rilevanti (applicate p. es. alle lesioni semplici o alle lesioni gravi) possono essere determinate soltanto quando è stata stabilita l’entità del danno. Le persone che hanno subito un danno in seguito al reato dispongono inoltre di propri diritti procedurali. Possono esprimersi in merito ai fatti oppure far valere pretese civili che vanno oltre il campo di applicazione della procedura della multa disciplinare. Se sono coinvolti terzi non è possibile eseguire una procedura senza formalità. Lettera b Il principio dell’economia procedurale permette di giudicare più infrazioni in un’unica procedura. Se i reati commessi dall’imputato non sono tutti menzionati nell’elenco delle multe disciplinari della rispettiva ordinanza secondo l’articolo 12 AP-LMD, è applicata la procedura ordinaria, anche se uno dei reati potrebbe essere giudicato con la procedura della multa disciplinare. Lettera c Se l’imputato si oppone alla procedura della multa disciplinare per una o più infrazioni, viene applicata la procedura ordinaria. Non deve motivare la sua decisione. La lettera c riprende la formulazione attuale dell’articolo 3a capoverso 2 primo periodo LMD. Questa disposizione tiene conto del diritto al rispetto delle garanzie procedurali secondo l’articolo 29 segg. Cost. e l’articolo 6 numero 1 CEDU. 31 32 JEANNERET, les amendes d'ordre dans le désordre, in: RPS 127 2009 p. 321 segg., p. 334. RS 0.101 7 Capoverso 3 Le sanzioni applicabili ai minori sono disciplinate nella legge federale del 20 giugno 200333 (DPMin). I minori sono passibili di una multa massima di 2000 franchi soltanto dopo il compimento dei quindici anni (art. 24 cpv. 1 DPMin). L’applicazione della procedura della multa disciplinare è quindi esclusa per i minori che non hanno raggiunto la menzionata età; in questi casi è applicata la procedura penale minorile. Articolo 3 Concorso Capoverso 1 Nella procedura della multa disciplinare la pena è stabilita in base alla tariffa prevista nell’ordinanza del Consiglio federale. Ogni reato è punito con una determinata multa. Se l’imputato ha violato più prescrizioni per cui è prevista una multa disciplinare è applicato il principio della cumulazione. Le pene sono cumulate ed è inflitta una multa complessiva. Il Consiglio federale ha la competenza di prevedere eccezioni, come dimostra la vigente ordinanza del 4 marzo 199634 concernente le multe disciplinari (OMD). Ha, infatti, escluso l’addizione delle multe, se oltre al parcheggio o alla fermata del veicolo a motore in zona di divieto di fermata è commessa un’altra infrazione del traffico stazionario (art. 2 lett. a OMD), se una persona è responsabile nella fattispecie sia come detentore del veicolo, sia come conducente del veicolo (art. 2 lett. b OMD) oppure se non sono stati rispettati due o più norme generali della circolazione, segnali o demarcazioni che hanno il medesimo scopo di protezione (art. 2 lett. c OMD). Capoverso 2 Per legge la procedura della multa disciplinare non è applicata se l’importo della multa ammonta al doppio dell’importo massimo, ovvero a 600 franchi. La procedura è quindi applicata solo in caso di pene lievi. Secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) l’applicazione dell’articolo 6 CEDU dipende (anche) dalla comminatoria penale astratta. Ha confermato l’applicazione dell’articolo 6 CEDU35, considerando la conversione di una multa di 500 franchi a una pensa detentiva. A prescindere dall’importo della multa inflitta con la procedura della multa disciplinare, l’articolo 6 CEDU non è violato, perché l’autore del reato può opporsi alla menzionata procedura (cfr. art. 10 AP-LMD e n. 6.2 più sotto) Articolo 4 Organi di polizia competenti Capoverso 1 Secondo l’articolo 14 CPP i Cantoni determinano le proprie autorità penali. Per analogia l’articolo 4 capoverso 1 dell’avamprogetto prevede che i Cantoni designino gli organi competenti per la riscossione delle multe disciplinari. I Cantoni possono 33 34 35 8 RS 311.1 RS 741.031 Sentenza Weber contro la Svizzera del 22 maggio 1990, n. 11034/84, n. 34 seg. delegare questa competenza totalmente o in parte ai Comuni, dove la polizia comunale persegue l’infrazione. Secondo l’articolo 178 capoverso 3 Cost. è possibile delegare compiti della polizia a privati, a condizione che la delega del compito sia formalmente prevista in una legge, risponda al pubblico interesse e sia proporzionata. A differenza dell’ambito delle attività economiche, lo Stato non può privatizzare del tutto la garanzia della sicurezza sociale, ovvero lasciare il compito a privati. Sebbene la Costituzione non preveda pertinenti restrizioni, la dottrina è del parere che vi sia un nucleo centrale di compiti amministrativi non delegabili. In tale contesto rientra anche il perseguimento penale in senso stretto.36 Se il personale di sicurezza privato viene impiegato in via subordinata, ovvero se nell’esercizio delle attività è sottoposto a un rigoroso controllo da parte del personale statale e non dispone di alcun margine di manovra, non si è in presenza di un trasferimento di compiti statali a privati. In questi casi il personale di sicurezza si limita a fornire un sostegno ai servizi statali.37 Alla stregua del diritto vigente, l’avamprogetto non esclude la delega a privati. Compete ai Cantoni determinare una delega nel rispetto delle pertinenti regole vigenti oppure creare basi legali cantonali affinché quest’ultima sia possibile. Capoverso 2 I membri degli organi di polizia possono riscuotere le multe soltanto se eseguono la loro funzione ufficiale. I privati non devono avere alcun dubbio sulla funzione dei membri di polizia. Gli agenti di polizia devono quindi essere in grado di esibire un documento se fermano una persona che ha commesso un’infrazione per cui è comminata una multa disciplinare. È invece stato proposto di rinunciare all’obbligo di uniforme. La disposizione all’articolo 4 capoverso 2 OMD è obsoleta. A seconda delle disposizioni cantonali applicate, gli agenti di polizia possono accertare infrazioni gravi anche se indossano abiti civili. Ad esempio capita spesso di vedere pattuglie di polizia in civile sulle autostrade. È quindi giustificato rinunciare all’obbligo di uniforme per le infrazioni lievi che possono essere sanzionate secondo la procedura della multa disciplinare. Anche nella modifica della LStup, decisa dalle Camere federali, che riguarda la riscossione di multe per il consumo della canapa si è rinunciato all’obbligo di uniforme.38 Articolo 5 Procedura generale L’articolo 5 disciplina la procedura per le nuove leggi aggiunte. La procedura per il codice stradale è invece retta dall’articolo 6. L’avamprogetto mantiene la vigente 36 37 38 Cfr. Rapporto del Consiglio federale del 2 marzo 2012 in adempimento del postulato Malama 10.3045 del 3 marzo 2010 Sicurezza interna: chiarire competenze, FF 2012 3973, 4055 segg. e 4097 segg. con riferimento al Rapporto del Consiglio federale del 2 dicembre 2005 sulle società militari private, FF 2006 614; a G. Biaggini, St. Galler Kommentar all’art. 178 Cost, 2a ed. Zurigo/Basilea/Ginevra 2008, Rz. 28; nonché a W. Kälin/A. Lienhard/J. Wyttenbach, Auslagerung von sicherheitspolizeilichen Aufgaben, in: ZSR 126/2007 I, p. 74 Cfr. Rapporto del Consiglio federale del 2 marzo 2012 in adempimento del postulato Malama 10.3045 del 3 marzo 2010 Sicurezza interna: chiarire competenze, FF 2012 3973; 4056. FF 2012 7197 9 procedura della multa disciplinare nell’ambito del codice stradale adeguandola alla formulazione decisa dalle Camere federali per la procedura della multa disciplinare applicata alla legislazione in materia di circolazione stradale 39. Il nuovo capoverso 4 prevede la procedura penale ordinaria se l’autore del reato non è stato identificato oppure è sconosciuto. Poiché nella procedura della multa disciplinare l’infrazione deve essere accertata in loco, l’imputato dovrebbe di norma essere noto. Articolo 6 Procedura in caso di reati in materia di circolazione stradale L’articolo 6 riprende la procedura della multa disciplinare in caso di reati in materia di circolazione stradale nonché il principio, nella versione decisa di recente dal Parlamento40, secondo il quale la responsabilità civile è assunta dal detentore. L’articolo 6 disciplina l’assunzione della responsabilità civile da parte del detentore del veicolo, se il conducente non è identificato. Si potrebbe argomentare che la responsabilità civile del detentore rientra per lo meno in parte nel diritto materiale ovvero nella legge sulla circolazione stradale, poiché nel caso del principio applicato, secondo il quale un detentore a determinate condizioni assume la responsabilità civile dei reati commessi con il suo veicolo, si tratta di una disposizione di diritto materiale. La procedura applicata alla responsabilità civile del detentore fa invece parte del diritto processuale e quindi della procedura della multa disciplinare. Considerata la novità del disciplinamento, l’avamprogetto rinuncia a riordinare e frammentare le prescrizioni inerenti alla responsabilità civile del detentore. Contrariamente alle disposizioni speciali nel diritto penale degli stupefacenti sulla confisca e sulla rinuncia alla multa disciplinare, nel caso del menzionato disciplinamento della procedura applicata a conducenti identificati e non identificati si tratta di principi che rivestono importanza pratica per tutte le leggi soggette alla procedura della multa disciplinare; per questo motivo i principi menzionati non vanno disciplinati in una legge speciale. L’avamprogetto rinuncia a riformulare in un disciplinamento generale la responsabilità civile del detentore nel diritto sulla circolazione stradale. Fatta salva la navigazione, non esistono ambiti in cui una persona terza è paragonabile al detentore del veicolo che, in virtù di una caratteristica speciale, è corresponsabile di un atto. Non è ritenuto necessario estendere tale principio alla navigazione, poiché la polizia della navigazione di norma ferma direttamente la persona che ha commesso l’infrazione. Capoverso 4 Nell’ambito della circolazione stradale non è sempre noto chi ha commesso un’infrazione. Segnatamente nel caso di veicoli posteggiati una contravvenzione può essere accertata in assenza dell’imputato, che quindi non può essere identificato in loco. Anche nel caso degli impianti di sorveglianza automatici è necessario procedere a un’analisi e l’autore del reato rimane spesso ignoto. In questi casi la multa disciplinare è in una prima fase recapitata alla persona che figura nella licenza di 39 40 10 Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr), modifica del 15 giugno 2012, FF 2012 5259 Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr), modifica del 15 giugno 2012, FF 2012 5259 circolazione quale detentore o quale persona responsabile del veicolo. È determinante la caratteristica formale di detentore. Capoverso 7 Il detentore ha la possibilità di indicare entro il termine di 30 giorni nome e indirizzo del colpevole e di confutare la presunzione di colpevolezza secondo il capoverso 4. Da questo momento, la procedura è rivolta nei confronti di questa persona. Se il detentore del veicolo indica un terzo quale responsabile dell’infrazione, l’assunzione della responsabilità da parte del detentore o del terzo rimane irrisolta. Se la procedura avviata nei confronti del terzo non conferma il sospetto, il detentore è definitivamente giudicato secondo la legge, ma questa volta in una procedura ordinaria, poiché la procedura della multa disciplinare è già stata applicata nei suoi confronti. Capoverso 8 Se non è possibile identificare il conducente del veicolo, il pagamento della multa spetta al detentore. Alle condizioni attualmente vigenti può discolparsi, se è in grado di spiegare in modo credibile che il veicolo è stato oggetto di furto, furto d’uso o appropriazione indebita, senza che potesse evitarlo malgrado la dovuta diligenza. In questi casi il detentore non ha potuto influire sull’utilizzo del veicolo e quindi sull’infrazione commessa. Articolo 7 Spese Nella procedura della multa disciplinare non sono riscosse spese. Grazie alla celerità della procedura e alla rinuncia a ulteriori accertamenti, di norma l’onere che ne consegue è minimo. L’imputato che accetta la procedura della multa disciplinare beneficia di tale vantaggio. Articolo 8 Effetto giuridico Se l’imputato accetta la multa disciplinare e la paga entro il termine previsto, la procedura è conclusa. L’effetto giuridico è garantito solo se la procedura della multa disciplinare è effettivamente applicabile o è correttamente applicata. Se a posteriori risulta che la procedura della multa disciplinare è stata applicata senza rispettare i presupposti di cui agli articoli 1, 2 e 3 AP-LMD, la multa non è considerata valida, poiché si tratta di una violazione di norme che determinano la validità. La disposizione vigente dell’articolo 11 capoverso 2 LMD, secondo la quale l’imputato oppure una persona interessata dall’infrazione può denunciare dinnanzi al giudice che non sono state rispettate le prescrizioni per infliggere una multa disciplinare e di conseguenza il giudice annulla la multa disciplinare, è obsoleta. Articolo 9 Imputati non domiciliati in Svizzera L’imputato domiciliato all’estero che non paga immediatamente la multa deve prestare una garanzia adeguata per la medesima, a condizione che gli organi di polizia l’abbiano fermato in loco. Se l’imputato lascia la Svizzera prima che l’atto 11 sia stato accertato, ad esempio mediante un impianto di sorveglianza automatico, non è più possibile chiedere la garanzia. Se l’imputato non vuole prestare la garanzia menzionata, le autorità possono avviare la procedura ordinaria e arrestarlo provvisoriamente per al massimo 24 ore (art. 217 cpv. 3 lett. b CPP). In caso di condanna nella procedura ordinaria, l’imputato è tenuto a rifondere le spese. Articolo 10 Opposizione alla procedura della multa disciplinare Capoversi 1 e 2 L’imputato decide volontariamente se intende accettare la multa disciplinare. Se non paga la multa oppure si oppone alla procedura viene applicata la procedura penale ordinaria in virtù del CPP e della PPMin. Articolo 11 Multa disciplinare nella procedura penale ordinaria La multa disciplinare non deve essere obbligatoriamente pronunciata nella procedura della multa disciplinare, ma può essere inflitta anche nella procedura penale ordinaria. Se vanno giudicate anche altre infrazioni per cui è comminata una multa, il giudice dovrebbe indicare l’ammontare della multa disciplinare e della multa usuale comminata per una contravvenzione, affinché sia possibile risalire alla commisurazione della pena (art. 50 CP). Il vigente articolo 11 capoverso 2 LMD, secondo cui la procedura della multa disciplinare non passa in giudicato se non sono adempiuti i presupposti per infliggere la multa disciplinare, è stato eliminato. Come già menzionato, i presupposti per la procedura della multa disciplinare secondo i nuovi articoli 1–3 sono norme che determinano la validità. Se una multa è inflitta senza rispettare le menzionate prescrizioni non è considerata valida. Articolo 12 Esecuzione La competenza per determinare i reati che sottostanno alla procedura della multa disciplinare e le tariffe è delegata al Consiglio federale. L’ordinanza risulta idonea per apportare rapide modifiche e reagire a situazioni concrete. Il Consiglio federale emana anche le altre disposizioni esecutive concernenti la legge. La formulazione «elenca…» dell’avamprogetto permette al Consiglio federale di allestire uno o più elenchi delle multe disciplinari. Il Consiglio federale determina o approva i moduli necessari per infliggere la multa disciplinare (art. 1, 3 e 12 AP-LMD). 3 Diritto transitorio Non è necessario prevedere disposizioni transitorie. Se un imputato si oppone all’applicazione della procedura della multa disciplinare, può continuare a chiedere che sia applicata la procedura ordinaria prevista dal diritto vigente. 12 4 Ripercussioni 4.1 Per la Confederazione Il presente avamprogetto non ha ripercussioni per la Confederazione. 4.2 Per i Cantoni e per i Comuni L’avamprogetto sgrava le autorità di perseguimento penale e le autorità giudiziarie, semplificando la procedura per ulteriori leggi. I Cantoni riscuotono le multe poiché designano le autorità competenti per il perseguimento penale (art. 4 dell’avamprogetto). Le entrate delle multe confluiscono nelle casse cantonali e non hanno ripercussioni sul bilancio della Confederazione. Il numero delle procedure della multa disciplinare aumenterà, perché sarà applicata a un numero maggiore di leggi. Ne conseguono entrate supplementari nell’ambito della multa disciplinare, ma anche minori entrate nelle procedure penali ordinarie eseguite secondo il Codice di procedura penale. Si prevede che le entrate supplementari e quelle minori si equivarranno, poiché non sono create nuove fattispecie penali. Sono invece previsti risparmi, non ancora quantificabili, delle spese delle autorità cantonali di perseguimento penale, poiché la più frequente applicazione dell’ordinanza della multe disciplinare sgrava le autorità menzionate. 4.3 Per l’economia Non si prevede che l’avamprogetto avrà ripercussioni per l’economia. 5 Programma di legislatura L’avamprogetto non è annunciato nel messaggio del 25 gennaio 201241 sul programma di legislatura 2011–2015. 6 Aspetti giuridici 6.1 Costituzionalità L’avamprogetto si fonda sull’articolo 123 capoverso 1 della Costituzione federale, secondo il quale la legislazioni del diritto penale e del diritto di procedura penale compete alla Confederazione. Il presente avamprogetto è pertanto conforme alla Costituzione. 41 FF 2012 305 13 6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera L’avamprogetto è compatibile con gli obblighi internazionali della Svizzera, segnatamente con l’articolo 6 CEDU. Il contravventore passibile di una multa disciplinare, non deve rinunciare ai diritti procedurali garantiti dalla convenzione. Può chiedere l’applicazione della procedura ordinaria che rispetta i diritti della convenzione. 14 Legge sulle multe disciplinari Avamprogetto (LMD) del … L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 23 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del ..., decreta: Art. 1 Principi 1 Le contravvenzioni alle seguenti leggi federali e alle ordinanze emanate in virtù delle stesse sono punite con una multa disciplinare secondo la procedura semplificata prevista nella presente legge (procedura della multa disciplinare), se sono menzionate nell’elenco di cui all’articolo 12: a. legge sull’alcool del 21 giugno 19322; b. legge federale del 19 dicembre 19583 sulla circolazione stradale (LCStr); c. legge sul trasporto di viaggiatori del 20 marzo 20094; d. legge federale del 3 ottobre 19755 sulla navigazione interna; e. legge sulle derrate alimentari del 9 ottobre 19926; f. legge federale del 3 ottobre 20087 concernente la protezione contro il fumo passivo; g. legge forestale del 4 ottobre 19918; h. legge sulla caccia del 20 giugno 19869; i. legge federale del 21 giugno 199110 sulla pesca; j. legge federale del 17 giugno 201111 sulla metrologia. RS .......... 1 RS 101 2 RS 680 3 RS 741.01 4 RS 745.1 5 RS 747.201 6 RS 817.0 7 RS 818.31 8 RS 921.0 9 RS 922.0 10 RS 923.0 2012–...... 1 Legge sulle multe disciplinari RU 2012 2 La procedura della multa disciplinare non è applicata alle contravvenzioni previste dalla legge federale del 22 marzo 197412 sul diritto penale amministrativo. 3 La multa disciplinare ammonta al massimo a 300 franchi. Non è tenuto conto né dei precedenti né della situazione personale dell’imputato. 4 Art. 2 Presupposti 1 La procedura della multa disciplinare è applicata se l’infrazione è stata accertata direttamente dall’organo di polizia competente oppure da un impianto di sorveglianza automatico secondo la legge federale del 17 giugno 201113 sulla metrologia. 2 Non è applicata se: a. l’imputato ha posto in pericolo o leso persone o causato danni materiali; b. all’imputato è contestata anche un’altra infrazione non menzionata nell’elenco di cui all’articolo 12; c. l’imputato si oppone alla procedura della multa disciplinare per l’infrazione imputatagli o per una parte di quest’ultima. 3 Non è applicata se la contravvenzione è commessa da un minore che non ha ancora compiuto i 15 anni. Art. 3 Concorso 1 Se l’imputato, con uno o più atti contemporanei, commette più contravvenzioni soggette a multe disciplinari, gli importi sono cumulati ed è inflitta una multa complessiva. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni. 2 Se la multa complessiva ammonta a più di 600 franchi, la procedura penale ordinaria si applica a tutte le contravvenzioni. Art. 4 Organi di polizia competenti 1 I Cantoni designano gli organi di polizia competenti per la riscossione delle multe disciplinari. 2 Il personale degli organi di polizia può riscuotere le multe in loco soltanto se l’accertamento dell’infrazione avviene mentre svolge la sua funzione ufficiale. Deve essere in grado di provare all’imputato di appartenere all’organo di polizia. Art. 5 Procedura generale 1 Se l’imputato è identificato al momento dell’infrazione, può pagare la multa immediatamente o entro 30 giorni. 2 Se paga immediatamente la multa, gli viene rilasciata una quietanza che non menziona il suo nome. 11 12 13 2 RS 941.20 RS 313.0 RS 941.20 Legge sulle multe disciplinari RU 2012 3 Se non paga immediatamente la multa, deve fornire i suoi dati personali. Se non paga la multa entro il termine prescritto, è avviata la procedura penale ordinaria. 4 Se l’imputato non è identificato al momento dell’infrazione, sono applicate le prescrizioni concernenti la procedura penale ordinaria. Art. 6 Procedura in caso di reati in materia di circolazione stradale 1 Se il conducente del veicolo è identificato al momento di un’infrazione commessa contro la LCStr14, può pagare la multa immediatamente o entro 30 giorni. 2 Se paga immediatamente la multa, gli viene rilasciata una quietanza che non menziona il suo nome. 3 Se non paga la multa immediatamente, deve fornire i suoi dati personali. Se non paga la multa entro il termine prescritto, è avviata una procedura penale ordinaria. 4 Se il conducente non è identificato al momento dell’infrazione commessa contro LCStr15, la multa è inflitta al detentore del veicolo riportato sulla licenza di circolazione. 5 La multa è comunicata per scritto al detentore. Quest’ultimo può pagarla entro 30 giorni. 6 Se il detentore non paga la multa entro il termine prescritto, è avviata una procedura penale ordinaria. 7 Se il detentore fornisce nome e indirizzo del conducente che guidava il veicolo al momento dell’infrazione, nei confronti di quest’ultimo viene avviata la procedura di cui ai capoversi 5 e 6. 8 Se non è possibile identificare il conducente senza sforzi sproporzionati, la multa è pagata dal detentore, salvo che questi sia in grado di spiegare in modo credibile, nell’ambito della procedura penale ordinaria, che il suo veicolo è stato utilizzato contro la sua volontà senza che potesse evitarlo malgrado la dovuta diligenza. Art. 7 Spese Nella procedura della multa disciplinare non sono riscosse spese. Art. 8 Effetto giuridico Con il pagamento, la multa passa in giudicato. Art. 9 Imputati non domiciliati in Svizzera Se l’imputato non domiciliato in Svizzera non paga immediatamente la multa, deve depositarne l’importo oppure prestare una garanzia adeguata. 3 Legge sulle multe disciplinari Art. 10 RU 2012 Opposizione alla procedura della multa disciplinare 1 Gli organi di polizia competenti hanno l’obbligo di comunicare all’imputato che egli può opporsi alla procedura della multa disciplinare. 2 Se l’imputato si oppone alla procedura, è applicata la procedura penale ordinaria. Art. 11 Multa disciplinare nella procedura penale ordinaria La multa disciplinare può essere pronunciata anche nella procedura penale ordinaria. Art. 12 Esecuzione Il Consiglio federale, dopo aver consultato i Cantoni, elenca le contravvenzioni per cui possono essere inflitte multe disciplinari e ne stabilisce l’importo. Disciplina i particolari e stabilisce o approva i moduli. Art. 13 Abrogazione del diritto previgente La legge del 24 giugno 197016 sulle multe disciplinari è abrogata. Art. 14 Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La Cancelliera della Confederazione, Corina Casanova 16 4 [RU 1972 734, 1996 1075, 1998 1794, 2006 3545] Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Berna, il 15 marzo 2013 Destinatari: Partiti Associazioni mantello dei Comuni, delle città, delle regioni di montagna Associazioni mantello dell’economia Cerchie interessate Avamprogetto concernente la revisione totale della legge sulle multe disciplinari (attuazione della mozione Frick 10.3747. Potenziare il sistema delle multe disciplinari per sgravare le autorità penali e i cittadini): avvio della procedura di consultazione Gentili Signore e Signori Il 15 marzo 2013 il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di svolgere una procedura di consultazione interpellando i Cantoni, i partiti, le associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello dell’economia e le cerchie interessate in merito alla revisione totale della legge summenzionata. La legge federale del 24 giugno 1970 (LMD) disciplina le sanzioni previste per le contravvenzioni lievi alla legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr). La normativa proposta intende ampliare considerevolmente il campo di applicazione della LMD estendendo la procedura della multa disciplinare a numerose altre leggi che prevedono contravvenzioni di lieve entità come la LCStr. A questo proposito la vigente LMD è sottoposta a una revisione totale. Riguardo alla classificazione e alla procedura, l’avamprogetto si fonda sulla vigente LMD, riprendendone numerose disposizioni. La nuova normativa menziona soltanto le leggi e non le singole fattispecie per le quali va introdotta la procedura della multa disciplinare. La selezione dei reati è delegata al Consiglio federale come in passato. L’avamprogetto propone di sottoporre alla procedura della multa disciplinare anche le contravvenzioni di lieve entità alla legge sull’alcool del 21 giugno 1932, alla legge sul trasporto di viaggiatori del 20 marzo 2009 (LTV), alla legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LNI), alla legge sulle derrate alimentari del 9 ottobre 1992 (LDerr), alla legge federale del 3 ottobre 2008 concernente la protezione contro il fumo passivo, alla legge forestale del 4 ottobre 1991 (LFO), alla legge sulla caccia del 20 giugno 1986 (LCP), alla legge federale del 21 giugno 1991 sulla pesca (LFSP) e alla legge federale del 17 giugno 2011 sulla metrologia (LMetr). La procedura di riscossione della multa disciplinare per le nuove leggi inserite s’ispira al disciplinamento della LMD vigente. Riguardo ai reati in materia di circolazione stradale, l’avamprogetto riprende la procedura decisa di recente dal Parlamento nell’ambito del progetto «Via sicura»1. In allegato Vi sottoponiamo per parere l’avamprogetto concernente la revisione totale sulla legge delle multe disciplinari corredato del relativo rapporto esplicativo. Ulteriori copie della documentazione sulla procedura di consultazione sono disponibili all’indirizzo http://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/pendent.html. Vi preghiamo cortesemente di inviare il Vostro parere in triplice copia entro il 28 giugno 2013 all’Ufficio federale di giustizia (Bundesrain 20, 3003 Berna). Per ulteriori informazioni vogliate rivolgervi alla collaboratrice responsabile: Sonja Koch (031 323 92 42; [email protected]). Ringraziandovi per la preziosa collaborazione, porgiamo cordiali saluti. Simonetta Sommaruga Consigliera federale Allegati: - Avamprogetto e rapporto esplicativo (d, f, i) - Lista dei partecipanti alla consultazione (d, f, i) 1 Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr) modifica del 15 giugno 2012, FF 2012 5259 2/2 Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement EJPD Liste der Vernehmlassungsadressaten Liste des destinataires Elenco dei destinatari ______________________________________________ Vernehmlassungsverfahren zum Vorentwurf zur Totalrevision des Ordnungsbussengesetzes (Umsetzung der Motion Frick 10.3747. Erweiterung des Ordnungsbussensystems zur Entlastung der Strafbehörden und der Bürgerinnen und Bürger) 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kantone / Cantons / Cantoni ................................................................ 2 In der Bundesversammlung vertretene politische Parteien / partis politiques repésentés à l'Assemblée fédérale / partiti rappresentati nell' Assemblea federale.............................................................................. 4 Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete / associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent au niveau national / associazioni mantello nazionali dei Comuni delle città e delle regioni di montagna .. 5 Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / associations faîtières de l'économie qui œuvrent au niveau national/ associazioni mantello nazionali dell'economia .......................................................... 6 Gerichte / Tribunaux / Tribunali / Bundesanwaltschaft / Ministère public / Ministero pubblico .................................................................... 7 Übrige Organisationen und Institutionen / Autres organisations et institutions / Altre organizzazioni ed istituzioni ...................................... 7 1. Kantone / Cantons / Cantoni Kaspar Escher-Haus 8090 Zürich Postgasse 68 3000 Bern 8 Bahnhofstrasse 15 6002 Luzern Postfach 6460 Altdorf Postfach 6431 Schwyz Rathaus 6060 Sarnen Rathaus 6370 Stans Rathaus 8750 Glarus Postfach 156 6301 Zug Staatskanzlei des Kantons Zürich Staatskanzlei des Kantons Bern Staatskanzlei des Kantons Luzern Standeskanzlei des Kantons Uri Staatskanzlei des Kantons Schwyz Staatskanzlei des Kantons Obwalden Staatskanzlei des Kantons Nidwalden Regierungskanzlei des Kantons Glarus Staatskanzlei des Kantons Zug Chancellerie d'Etat du Canton de Fribourg Rue des Chanoines 17 1701 Fribourg Staatskanzlei des Kantons Solothurn Rathaus 4509 Solothurn 2/9 Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt Rathaus, Postfach 4001 Basel Landeskanzlei des Kantons Basel-Landschaft Rathausstrasse 2 4410 Liestal Staatskanzlei des Kantons Schaffhausen Kantonskanzlei des Kantons Appenzell Ausserrhoden Ratskanzlei des Kantons Appenzell Innerrhoden Beckenstube 7 8200 Schaffhausen Regierungsgebäude Postfach 9102 Herisau Marktgasse 2 9050 Appenzell Regierungsgebäude 9001 St. Gallen Reichsgasse 35 7001 Chur Regierungsgebäude 5001 Aarau Regierungsgebäude 8510 Frauenfeld Residenza Governativa 6501 Bellinzona Château cantonal 1014 Lausanne Palais du Gouvernement 1950 Sion Château 2001 Neuchâtel Rue de l’Hôtel-de-Ville 2 1211 Genève 3 Rue du 24-Septembre 2 2800 Delémont Staatskanzlei des Kantons St. Gallen Standeskanzlei des Kantons Graubünden Staatskanzlei des Kantons Aargau Staatskanzlei des Kantons Thurgau Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino Chancellerie d’Etat du Canton de Vaud Chancellerie d’Etat du Canton du Valais Chancellerie d’Etat du Canton de Neuchâtel Chancellerie d’Etat du Canton de Genève Chancellerie d’Etat du Canton du Jura Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) Conférence des gouvernements cantonaux (CdC) Conferenza dei Governi cantonali (CdC) 3/9 Sekretariat Haus der Kantone Speichergasse 6 Postfach 444 3000 Bern 7 2. In der Bundesversammlung vertretene politische Parteien / partis politiques repésentés à l'Assemblée fédérale / partiti rappresentati nell' Assemblea federale Bürgerlich-Demokratische Partei BDP Parti bourgeois-démocratique PBD Partito borghese democratico PBD BDP Schweiz Postfach 119 3000 Bern 6 Christlichdemokratische Volkspartei CVP Parti démocrate-chrétien PDC Partito popolare democratico PPD Postfach 5835 3001 Bern c/o Stefan Keiser Enetriederstrasse 28 6060 Sarnen Christlich-soziale Partei Obwalden csp-ow Geschäftsstelle CSPO Postfach 3980 Visp Christlichsoziale Volkspartei Oberwallis Nägeligasse 9 Postfach 3294 3000 Bern 7 Evangelische Volkspartei der Schweiz EVP Parti évangélique suisse PEV Partito evangelico svizzero PEV Sekretariat Fraktion und Politik Neuengasse 20 Postfach 6136 3001 Bern FDP. Die Liberalen PLR. Les Libéraux-Radicaux PLR.I Liberali Radicali Grüne Partei der Schweiz GPS Parti écologiste suisse PES Partito ecologista svizzero PES Waisenhausplatz 21 3011 Bern Grünes Bündnis GB (Mitglied GPS) Alliance Verte AVeS Alleanza Verde AVeS 4/9 Grünliberale Partei glp Parti vert’libéral pvl Postfach 367 3000 Bern 7 Lega dei Ticinesi (Lega) Norman Gobbi casella postale 64 6776 Piotta Mouvement Citoyens Romand (MCR) c/o Mouvement Citoyens Genevois (MCG) CP 340 1211 Genève 17 Schweizerische Volkspartei SVP Union Démocratique du Centre UDC Unione Democratica di Centro UDC Postfach 8252 3001 Bern Sozialdemokratische Partei der Schweiz SPS Parti socialiste suisse PSS Partito socialista svizzero PSS Postfach 7876 3001 Bern 3. Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete / associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent au niveau national / associazioni mantello nazionali dei Comuni delle città e delle regioni di montagna Schweizerischer Gemeindeverband Postfach 3322 Urtenen-Schönbühl Schweizerischer Städteverband Monbijoustrasse 8 Postfach 8175 3001 Bern Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete Postfach 7836 3001 Bern 5/9 4. Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / associations faîtières de l'économie qui œuvrent au niveau national/ associazioni mantello nazionali dell'economia economiesuisse Verband der Schweizer Unternehmen Fédération des entreprises suisses Federazione delle imprese svizzere Swiss business federation Postfach 8032 Zürich Schweizerischer Gewerbeverband (SGV) Union suisse des arts et métiers (USAM) Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM) Postfach 3001 Bern Schweizerischer Arbeitgeberverband Union patronale suisse Unione svizzera degli imprenditori Postfach 8032 Zürich Schweiz. Bauernverband (SBV) Union suisse des paysans (USP) Unione svizzera dei contadini (USC) Haus der Schweizer Bauern Laurstrasse 10 5200 Brugg Schweizerische Bankiervereinigung (SBV) Association suisse des banquiers (ASB) Associazione svizzera dei banchieri (ASB) Swiss Bankers Association Postfach 4182 4002 Basel Schweiz. Gewerkschaftsbund (SGB) Union syndicale suisse (USS) Unione sindacale svizzera (USS) Postfach 3000 Bern 23 Kaufmännischer Verband Schweiz (KV Schweiz) Société suisse des employés de commerce (SEC Suisse) Società svizzera degli impiegati di commercio (SIC Svizzera) Postfach 1853 8027 Zürich Travail.Suisse Postfach 5775 3001 Bern 6/9 5. Gerichte / Tribunaux / Tribunali / Bundesanwaltschaft / Ministère public / Ministero pubblico Schweizerisches Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Militärkassationsgericht Tribunal militaire de cassation Tribunale militare di cassazione Bundesstrafgericht - BStGer Tribunal pénal fédéral - TPF Tribunale penale federale - TPF Bundesanwaltschaft Ministère public de la Confédération Ministero pubblico della Confederazione 6. Av. du Tribunal fédéral 29 1000 Lausanne 14 Kanzlei Maulbeerstrasse 9 3003 Bern Postfach 2720 6501 Bellinzona Taubenstrasse 16 3003 Bern Übrige Organisationen und Institutionen / Autres organisations et institutions / Altre organizzazioni ed istituzioni Arbeitsgemeinschaft der Chefs der Verkehrspolizisten der Schweiz und des Fürstentums Liechtenstein (ACVS) Communauté de travail des chefs des polices de la circulation de Suisse et de la Principauté de Liechtenstein (CCCS) Comunità di lavoro dei Capi di Polizia della circolazione delle Svizzera e del Principato del Liechtenstein (CCCS) ASTAG Schweizerischer Nutzfahrzeugverband Association suisse des transports routierts Associazione svizzera dei trasportatori stradali Demokratische Juristinnen und Juristen der Schweiz (DJS) Juriste Démocrates de Suisse (JDS) Giuristi e Giuriste Democratici Svizzeri (GDS) Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren (KKJPD) Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) Konferenz der kantonalen Polizeikommandanten der Schweiz (KKPKS) Conférence des commandants des polices cantonales de suisse (CCPCS) Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della svizzera (CCPCS) c/o Kantonspolizei Zürich Major Ueli Zoelly Chef Verkehrspolizei Postfach 8021 Zürich Weissenbühlweg 3 3007 Bern Postfach 5850 3001 Bern Haus der Kantone Speichergasse 6 Postfach 690 3000 Bern 7 Haus der Kantone Speichergasse 6 Postfach 444 3000 Bern 7 Dr. iur. Esther Omlin Staatsanwaltschaf Foribach 6060 Sarnen Konferenz der Schweizer Staatsanwälte Conférence suisse des procureurs 7/9 Konferenz der Strafverfolgungsbehörden der Schweiz (KSBS) Conférence des autorités de poursuite pénale de Suisse (CAPS) Conferenza della autorità inquirenti svizzere (CAIS) Schweizerische Arbeitsgruppe für Kriminologie (SAK) Groupe suisse de travail de criminologie (GSC) Gruppo svizzero di lavoro di cirminologia (GSC) Schweizerische Gesellschaft der Polizeioffiziere Société suisse des officiers de polices (SSOP) Sociatà svizzera degli ufficiali di polizia (SSUP) Schweizerische Kriminalistische Gesellschaft (SKG) Société Suisse de droit pénal (SSDP) Società svizzera di diritto penale (SSDP) Schweizerische Vereinigung der Richterinnen und Richter (SVR) Association suisse des Magistrats de l'ordre judiciaire (ASM) Associazione svizzera dei magistrati (ASM) Schweizerische Vereinigung für europäisches und internationales Strafrecht (SVEIS) Association suisse de droit pénal européen et international (ASDPEI) Associazione svizzera di diritto penale europeo e internazionale (ASDPEI) Schweizerische Vereinigung für Jugendstrafrechtspflege (SVJ) Société suisse de droit pénal des mineurs (SSDPM) Società svizzera di diritto penale minorile (SSDPM) Schweizerische Vereinigung Städtischer Polizeichefs (SVSP) Société des Chefs des Polices des Villes de Suisse (SCPVS) Società dei capi di polizia delle città svizzere (SCPCS) Schweizerischer Anwaltsverband (SAV) Fédération suisse des avocats (FSA) Federazione svizzera degli avvocati (FSA) Schweizerisches Polizei-Institut Institut suisse de police Istituto svizzero di polizia Section Suisse de la Commission Internationale de Juristes Universität Basel 8/9 Dr. Andreas Brunner Leitender Oberstaatsanwalt Florhofgasse 2 Postfach 8090 Zürich Dr. Benjamin Brägger Brugerastrasse 34 3186 Düdingen Präsident Thomas Sollberger Kantonspolizei Bern Postfach 7571 3001 Bern Herrn Christoph Winkler, Sekretär c/o Staatsanwaltschaft II des Kantons Zürich Postfach 8027 Zürich c/o Jürg Steiger Bundesverwaltungsgericht Postfach 9023 St. Gallen c/o Prof. Dr. Schwarzenegger, Universität Zürich Rämistrasse 74/17 8001 Zürich c/o Marcel Riesen-Kupper Leitender Oberjugendanwalt des Kantons Zürich Tösstalstrasse 163 8400 Winterthur Gérald Hagenlocher Police municipale Rue Saint-Martin 33 1005 Lausanne Marktgasse 4 Postfach 8321 3001 Bern Avenue du Vignoble 3 Case postale 146 2009 Neuchâtel c/o Europa-Institut Hirschengraben 56 Postfach 718 8025 Zürich Juristische Fakultät der Universität Basel Peter Merian-Weg 8 Postfach 4002 Basel Universität Bern Juristische Fakultät Schanzeneckstrasse 1 Postfach 8573 3001 Bern Universität Luzern Hirschengraben 31 6003 Luzern Universität St. Gallen Dufourstrasse 50 9000 St. Gallen Rechtswissenschaftliche Fakultät Rämistrasse 74/2 8001 Zürich Juristische Fakultät Miséricorde 1700 Freiburg Faculté de droit 40, Boulevard du Pont-d Avre 1211 Genève 4 Universität Zürich Université de Fribourg Université de Genève Université de Lausanne Faculté de droit 1015 Lausanne Université de Neuchâtel Faculté de droit Avenue du 1er mars 26 2000 Neuchâtel Verband Schweizerischer Polizei-Beamter (VSPB) Fédération suisse fonctionnaires de polices (FSFP) Federazione svizzera dei funzionari di polizia (FSFP) Villenstrasse 2 6005 Luzern 9/9