Comments
Description
Transcript
Diapositiva 1
13 Gennaio 2016 WorkShop I DPI NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI ACER - Via di Villa Patrizi 11 - ROMA Arch. Ferdinando Izzo I riferimenti normativi D. Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475 (Aggiornato dal D. Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10) Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale. D.M. 2 maggio 2001 Criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale. (protezione dell’udito, delle vie respiratorie, degli occhi, indumenti protettivi dagli agenti chimici) D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. – Titolo III – Capo II Uso dei dispositivi di protezione individuale. I DPI nel settore delle costruzioni Definizione di D.P.I. Sono “ I prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la persona che l’indossi, o comunque li porti con sé, da rischi per la salute e la sicurezza” (Art. 1, c. 2, D. Lgs. 475/92) Si intende per dispositivo di protezione individuale qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. (Art. 74, D. Lgs. 81/08) I DPI nel settore delle costruzioni Definizione di D.P.I. Sono anche considerati DPI: l'insieme costituito da prodotti diversi, collegati ad opera del costruttore, destinato a tutelare la persona da uno o più rischi simultanei; (es. elmettto + cuffie auricolari) un DPI collegato, anche se separabile, ad un prodotto non specificamente destinato alla protezione della persona che lo indossi o lo porti con sé; (es. imbracatura + giubbino) i componenti intercambiabili di un DPI, utilizzabili esclusivamente quali parti di quest'ultimo e indispensabili per il suo corretto funzionamento; (es. gli elementi costituenti l’imbracatura di sicurezza) i sistemi di collegamento di un DPI ad un dispositivo esterno, commercializzati contemporaneamente al DPI, anche se non destinati ad essere utilizzati per l'intero periodo di esposizione a rischio. (es. connettori e ganci per dispositivi anticaduta) I DPI nel settore delle costruzioni Definizione di D.P.I. Occorre tenere presente che l’art. 74 c. 2 precisa che non costituiscono DPI : • indumenti di lavoro ordinario e le uniformi non specificatamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute (Circ. Min. Lav. N. 34 del 29.4.99); • attrezzature dei servizi di soccorso e salvataggio; • attrezzature di protezione individuale delle forze di polizia, delle FF.AA e del personale del servizio per il mantenimento dell’ordine pubblico; • attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali; • i materiali sportivi usati solo a fini sportivi e non lavorativi; • i materiali per autodifesa o dissuasione; • gli apparecchi portatili per individuare o segnalare rischi e fattori nocivi. I DPI nel settore delle costruzioni Categorie DPI di prima categoria: i DPI di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità DPI di terza categoria: i DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente DPI di seconda categoria: i DPI che non rientrano nelle altre due categorie. I DPI nel settore delle costruzioni Guanti di protezione da agenti meccanici o da agenti chimici di lieve entità Guanti o abiti che proteggono dal contratto o da urti con oggetti caldi Abiti che proteggono da ordinari fenomeni atmosferici e dall’azione lesiva dei raggi solari DPI contro le cadute dall’alto DPI delle vie respiratorie filtranti contro gli aerosol o contro i gas irritanti, pericolosi o tossici DPI delle vie respiratorie isolanti DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria superiore 100 C ° o inferiore a -50 C °; DPI di protezione contro le tensioni elettriche pericolose o utilizzati come isolanti per alte tensioni elettriche DPI di protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e contro le radiazioni ionizzanti Scarpe antinfortunistiche Elmetti di protezione DPI delle vie respiratorie contro le polveri inerti Otoprotettori Guanti di protezione da agenti meccanici o chimici non di lieve entità Marcatura CE I DPI non possono essere immessi sul mercato e in servizio se non rispondono ai requisiti essenziali di sicurezza specificati nell'allegato II del D. Lgs. 475/92. Si considerano conformi ai requisiti essenziali di cui sopra i DPI muniti della marcatura CE per i quali il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario sia in grado di presentare, a richiesta, una dichiarazione di conformità CE (autocertificata), nonché, relativamente ai DPI di seconda e terza categoria, l'attestato di certificazione CE (ente notificato) . E' consentita l'immissione sul mercato di componenti di DPI non muniti della marcatura CE se sono destinati ad essere incorporati in altri DPI, purché' tali componenti non siano essenziali o indispensabili per il buon funzionamento del DPI. I DPI nel settore delle costruzioni Marcatura CE I DPI nel settore delle costruzioni Nota informativa del fabbricante La nota informativa preparata e rilasciata obbligatoriamente dal fabbricante per i DPI immessi sul mercato deve contenere, oltre al nome e all'indirizzo del fabbricante o del suo mandatario nella Comunità, ogni informazione utile concernente: a) le istruzioni di: • Deposito; • Impiego; • Pulizia; • Manutenzione; • Revisione; • Disinfezione. I prodotti di pulizia, di manutenzione o di disinfezione consigliati dal fabbricante non devono avere nell'ambito delle loro modalità di uso alcun effetto nocivo per i DPI o per l'utilizzatore; I DPI nel settore delle costruzioni Nota informativa del fabbricante b) le prestazioni ottenute agli esami tecnici effettuati per verificare i livelli o le classi di protezione dei DPI; c) gli accessori utilizzabili con i DPI e le caratteristiche dei pezzi di ricambio appropriati; d) le classi di protezione adeguate a diversi livelli di rischio e i corrispondenti limiti di utilizzazione; e) la data o il termine di scadenza dei DPI o di alcuni dei loro componenti; f) il tipo di imballaggio appropriato per il trasporto dei DPI; g) il significato della marcatura, se questa esiste (pittogrammi o ideogrammi). h) se del caso, i riferimenti delle direttive comunitarie applicate; i) nome, indirizzo, numero di identificazione degli organismi notificati che intervengono nella fase di certificazione dei DPI. j) la nota informativa deve essere redatta in modo preciso, comprensibile e almeno nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro destinatario. I DPI nel settore delle costruzioni Pittogramma I DPI nel settore delle costruzioni Valutazione dei rischi I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro. I DPI nel settore delle costruzioni Valutazione dei rischi Oltre ad essere conformi ai requisiti di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 475 e s.m.i. i DPI devono: a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore; b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro; c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore; d) poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità. I DPI nel settore delle costruzioni Valutazione dei rischi Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI: effettua l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi; valuta il tipo e le modalità di esposizione; individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi individuati, analizzati e valutati, tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI; valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d’uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle necessarie alle esigenze aziendali; raccoglie informazioni su alcuni modelli e fa la sua scelta; aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione. I DPI nel settore delle costruzioni Valutazione dei rischi I DPI nel settore delle costruzioni Valutazione dei rischi Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d’uso fornite dal fabbricante, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell’uso, in funzione di: a) entità del rischio; b) frequenza dell’esposizione al rischio; c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore; d) prestazioni del DPI. I DPI nel settore delle costruzioni Obblighi del datore di lavoro a) Controlla, all’atto dell’acquisto, che vi sia la documentazione prevista consistente in: • • • marcatura ; dichiarazione di conformità da parte del fabbricante; nota informativa rilasciata dal fabbricante b) Destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l’uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori; c) Provvede a che il DPI sia utilizzato soltanto per gli usi previsti, conformemente alle istruzioni del fabbricante; d) Informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge; I DPI nel settore delle costruzioni Obblighi del datore di lavoro e) Fornisce istruzioni comprensibili per il lavoratore; f) Rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI; g) Assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento (DPI terza categoria e di protezione dell’udito) circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI; h) Mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante; I DPI nel settore delle costruzioni Informazione e formazione In ogni caso, oltre alla scheda informativa dei DPI utilizzati, una istruzione adeguata per i lavoratori dovrebbe riguardare: • le caratteristiche e gli effetti delle sostanze nocive per le quali vi è esposizione nell’ambiente; • le caratteristiche di funzionamento e di possibile disfunzione delle apparecchiature utilizzabili con i loro pregi ed eventuali difetti; • i limiti d’uso (in particolare per gli APVR, l’effetto protettivo, la durata, la sostituzione dei filtri); • le modalità con cui devono essere correttamente indossati e regolati; • la pulizia e la conservazione; • le eventuali situazioni di emergenza. I DPI nel settore delle costruzioni Manutenzione Tranne i D.P.I. “usa e getta“ tutti gli altri necessitano di manutenzione ordinaria, così come previsto dalle indicazioni riportate dal fabbricante nella nota informativa. Per manutenzione ordinaria s’intendono tutte quelle operazioni che possono essere eseguite sui D.P.I. da parte dell’utilizzatore, rispettando le indicazioni contenute nella nota informativa. Tutte le operazioni di manutenzione non indicate nella nota informativa devono essere considerate manutenzione straordinaria. Questo tipo di manutenzione può essere effettuata solamente dal fabbricante o da un’organizzazione da esso autorizzata. I DPI nel settore delle costruzioni Manutenzione Per tutti i dispositivi che necessitano di manutenzione, dovrebbe essere tenuto un apposito registro (previsto ad esempio dal D.M. 01.05.02 per gli apparecchi di protezione delle vie respiratorie) relativo all’immagazzinamento ed alla manutenzione. Sarebbe opportuno che il sistema di manutenzione fosse codificato nel DVR attraverso la predisposizione di un programma che comprenda (sulla base della nota informativa del fabbricante): 1. L’ispezione per l’accertamento di eventuali difetti; 2. La pulizia e la disinfezione; 3. La manutenzione generale; 4. La documentazione delle attività e il mantenimento della documentazione; 5. L’immagazzinamento. I DPI nel settore delle costruzioni Obblighi dei lavoratori 1. Utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato ed espletato; 2. I lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari; 3. Provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione; 4. Non vi apportano modifiche di propria iniziativa; 5. Segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione 6. Al termine dell’utilizzo seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI. I DPI nel settore delle costruzioni Grazie per l’attenzione Sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro 35