...

Diapositiva 1

by user

on
Category: Documents
19

views

Report

Comments

Transcript

Diapositiva 1
13 Gennaio 2016
WorkShop
I DPI NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI
ACER - Via di Villa Patrizi 11 - ROMA
Arch. Ferdinando Izzo
I riferimenti normativi
D. Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475
(Aggiornato dal D. Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10)
Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989,
in materia di riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai
dispositivi di protezione individuale.
D.M. 2 maggio 2001
Criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale.
(protezione dell’udito, delle vie respiratorie, degli occhi, indumenti protettivi
dagli agenti chimici)
D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. – Titolo III – Capo II
Uso dei dispositivi di protezione individuale.
I DPI nel settore delle costruzioni
Definizione di D.P.I.
Sono “ I prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la persona
che l’indossi, o comunque li porti con sé, da rischi per la salute e la
sicurezza”
(Art. 1, c. 2, D. Lgs. 475/92)
Si intende per dispositivo di protezione individuale qualsiasi
attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo
scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di
minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni
complemento o accessorio destinato a tale scopo.
(Art. 74, D. Lgs. 81/08)
I DPI nel settore delle costruzioni
Definizione di D.P.I.
Sono anche considerati DPI:
 l'insieme costituito da prodotti diversi, collegati ad opera del
costruttore, destinato a tutelare la persona da uno o più rischi
simultanei; (es. elmettto + cuffie auricolari)
 un DPI collegato, anche se separabile, ad un prodotto non
specificamente destinato alla protezione della persona che lo
indossi o lo porti con sé; (es. imbracatura + giubbino)
 i componenti intercambiabili di un DPI, utilizzabili esclusivamente
quali parti di quest'ultimo e indispensabili per il suo corretto
funzionamento; (es. gli elementi costituenti l’imbracatura di sicurezza)
 i sistemi di collegamento di un DPI ad un dispositivo esterno,
commercializzati contemporaneamente al DPI, anche se non
destinati ad essere utilizzati per l'intero periodo di esposizione a
rischio. (es. connettori e ganci per dispositivi anticaduta)
I DPI nel settore delle costruzioni
Definizione di D.P.I.
Occorre tenere presente che l’art. 74 c. 2 precisa che non
costituiscono DPI :
• indumenti di lavoro ordinario e le uniformi non specificatamente
destinati a proteggere la sicurezza e la salute (Circ. Min. Lav. N. 34
del 29.4.99);
• attrezzature dei servizi di soccorso e salvataggio;
• attrezzature di protezione individuale delle forze di polizia, delle
FF.AA e del personale del servizio per il mantenimento dell’ordine
pubblico;
• attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto
stradali;
• i materiali sportivi usati solo a fini sportivi e non lavorativi;
• i materiali per autodifesa o dissuasione;
• gli apparecchi portatili per individuare o segnalare rischi e fattori
nocivi.
I DPI nel settore delle costruzioni
Categorie
DPI di prima categoria:
i DPI di progettazione semplice
destinati a salvaguardare la persona
da rischi di danni fisici di lieve entità
DPI di terza categoria:
i DPI di progettazione complessa
destinati a salvaguardare da rischi di
morte o di lesioni gravi e di carattere
permanente
DPI di seconda categoria:
i DPI che non rientrano nelle altre due
categorie.
I DPI nel settore delle costruzioni
Guanti di protezione da agenti meccanici o da agenti
chimici di lieve entità
Guanti o abiti che proteggono dal contratto o da urti
con oggetti caldi
Abiti che proteggono da ordinari fenomeni
atmosferici e dall’azione lesiva dei raggi solari
DPI contro le cadute dall’alto
DPI delle vie respiratorie filtranti contro gli aerosol o
contro i gas irritanti, pericolosi o tossici
DPI delle vie respiratorie isolanti
DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti
ad una temperatura d'aria superiore 100 C ° o
inferiore a -50 C °;
DPI di protezione contro le tensioni elettriche
pericolose o utilizzati come isolanti per alte tensioni
elettriche
DPI di protezione limitata nel tempo contro le
aggressioni chimiche e contro le radiazioni ionizzanti
Scarpe antinfortunistiche
Elmetti di protezione
DPI delle vie respiratorie contro le polveri inerti
Otoprotettori
Guanti di protezione da agenti meccanici o chimici
non di lieve entità
Marcatura CE
I DPI non possono essere immessi sul mercato e in servizio se non
rispondono ai requisiti essenziali di sicurezza specificati nell'allegato
II del D. Lgs. 475/92.
Si considerano conformi ai requisiti essenziali di cui sopra i DPI
muniti della marcatura CE per i quali il fabbricante o il suo
rappresentante stabilito nel territorio comunitario sia in grado di
presentare, a richiesta, una dichiarazione di conformità CE
(autocertificata), nonché, relativamente ai DPI di seconda e terza
categoria, l'attestato di certificazione CE (ente notificato) .
E' consentita l'immissione sul mercato di componenti di DPI non
muniti della marcatura CE se sono destinati ad essere incorporati in
altri DPI, purché' tali componenti non siano essenziali o
indispensabili per il buon funzionamento del DPI.
I DPI nel settore delle costruzioni
Marcatura CE
I DPI nel settore delle costruzioni
Nota informativa del fabbricante
La nota informativa preparata e rilasciata obbligatoriamente dal
fabbricante per i DPI immessi sul mercato deve contenere, oltre al
nome e all'indirizzo del fabbricante o del suo mandatario nella
Comunità, ogni informazione utile concernente:
a) le istruzioni di:
• Deposito;
• Impiego;
• Pulizia;
• Manutenzione;
• Revisione;
• Disinfezione.
I prodotti di pulizia, di manutenzione o di disinfezione consigliati dal
fabbricante non devono avere nell'ambito delle loro modalità di uso
alcun effetto nocivo per i DPI o per l'utilizzatore;
I DPI nel settore delle costruzioni
Nota informativa del fabbricante
b) le prestazioni ottenute agli esami tecnici effettuati per verificare i
livelli o le classi di protezione dei DPI;
c) gli accessori utilizzabili con i DPI e le caratteristiche dei pezzi di
ricambio appropriati;
d) le classi di protezione adeguate a diversi livelli di rischio e i
corrispondenti limiti di utilizzazione;
e) la data o il termine di scadenza dei DPI o di alcuni dei loro
componenti;
f) il tipo di imballaggio appropriato per il trasporto dei DPI;
g) il significato della marcatura, se questa esiste (pittogrammi o
ideogrammi).
h) se del caso, i riferimenti delle direttive comunitarie applicate;
i) nome, indirizzo, numero di identificazione degli organismi
notificati che intervengono nella fase di certificazione dei DPI.
j) la nota informativa deve essere redatta in modo preciso,
comprensibile e almeno nella o nelle lingue ufficiali dello Stato
membro destinatario.
I DPI nel settore delle costruzioni
Pittogramma
I DPI nel settore delle costruzioni
Valutazione dei rischi
I DPI devono essere impiegati quando i rischi
non possono essere evitati o sufficientemente
ridotti da misure tecniche di prevenzione, da
mezzi di protezione collettiva, da misure,
metodi o procedimenti di riorganizzazione del
lavoro.
I DPI nel settore delle costruzioni
Valutazione dei rischi
Oltre ad essere conformi ai requisiti di cui al decreto legislativo 4
dicembre 1992 n. 475 e s.m.i. i DPI devono:
a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di
per sé un rischio maggiore;
b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del
lavoratore;
d) poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità.
I DPI nel settore delle costruzioni
Valutazione dei rischi
Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:
 effettua l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono
essere evitati con altri mezzi;
 valuta il tipo e le modalità di esposizione;
 individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi
siano adeguati ai rischi individuati, analizzati e valutati,
tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio
rappresentate dagli stessi DPI;
 valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d’uso fornite
dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI
disponibili sul mercato e le raffronta con quelle necessarie alle
esigenze aziendali;
 raccoglie informazioni su alcuni modelli e fa la sua scelta;
 aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione
significativa negli elementi di valutazione.
I DPI nel settore delle costruzioni
Valutazione dei rischi
I DPI nel settore delle costruzioni
Valutazione dei rischi
Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d’uso fornite dal
fabbricante, individua le condizioni in cui un DPI deve essere
usato, specie per quanto riguarda la durata dell’uso, in funzione
di:
a) entità del rischio;
b) frequenza dell’esposizione al rischio;
c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
d) prestazioni del DPI.
I DPI nel settore delle costruzioni
Obblighi del datore di lavoro
a)
Controlla, all’atto dell’acquisto, che vi sia la documentazione
prevista consistente in:
•
•
•
marcatura
;
dichiarazione di conformità
da parte del fabbricante;
nota informativa rilasciata dal fabbricante
b)
Destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le
circostanze richiedano l’uso di uno stesso DPI da parte di più
persone, prende misure adeguate affinché tale uso non
ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
c)
Provvede a che il DPI sia utilizzato soltanto per gli usi
previsti, conformemente alle istruzioni del fabbricante;
d)
Informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il
DPI lo protegge;
I DPI nel settore delle costruzioni
Obblighi del datore di lavoro
e)
Fornisce istruzioni comprensibili per il lavoratore;
f)
Rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva
informazioni adeguate su ogni DPI;
g)
Assicura una formazione adeguata e organizza, se
necessario, uno specifico addestramento (DPI terza categoria
e di protezione dell’udito) circa l'uso corretto e l'utilizzo
pratico dei DPI;
h)
Mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni
d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le
sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni
fornite dal fabbricante;
I DPI nel settore delle costruzioni
Informazione e formazione
In ogni caso, oltre alla scheda informativa dei DPI utilizzati, una
istruzione adeguata per i lavoratori dovrebbe riguardare:
• le caratteristiche e gli effetti delle sostanze nocive per le quali
vi è esposizione nell’ambiente;
• le caratteristiche di funzionamento e di possibile disfunzione
delle apparecchiature utilizzabili con i loro pregi ed eventuali
difetti;
• i limiti d’uso (in particolare per gli APVR, l’effetto protettivo, la
durata, la sostituzione dei filtri);
• le modalità con cui devono essere correttamente indossati e
regolati;
• la pulizia e la conservazione;
• le eventuali situazioni di emergenza.
I DPI nel settore delle costruzioni
Manutenzione
Tranne i D.P.I. “usa e getta“ tutti gli altri necessitano di
manutenzione ordinaria, così come previsto dalle indicazioni
riportate dal fabbricante nella nota informativa.
Per manutenzione ordinaria s’intendono tutte quelle operazioni
che possono essere eseguite sui D.P.I. da parte dell’utilizzatore,
rispettando le indicazioni contenute nella nota informativa.
Tutte le operazioni di manutenzione non indicate nella nota
informativa
devono
essere
considerate
manutenzione
straordinaria. Questo tipo di manutenzione può essere effettuata
solamente dal fabbricante o da un’organizzazione da esso
autorizzata.
I DPI nel settore delle costruzioni
Manutenzione
Per tutti i dispositivi che necessitano di manutenzione, dovrebbe
essere tenuto un apposito registro (previsto ad esempio dal D.M.
01.05.02 per gli apparecchi di protezione delle vie respiratorie)
relativo all’immagazzinamento ed alla manutenzione.
Sarebbe opportuno che il sistema di manutenzione fosse
codificato nel DVR attraverso la predisposizione di un programma
che comprenda (sulla base della nota informativa del fabbricante):
1. L’ispezione per l’accertamento di eventuali difetti;
2. La pulizia e la disinfezione;
3. La manutenzione generale;
4. La documentazione delle attività e il mantenimento della
documentazione;
5. L’immagazzinamento.
I DPI nel settore delle costruzioni
Obblighi dei lavoratori
1.
Utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente
all'informazione
e
alla
formazione
ricevute
e
all'addestramento eventualmente organizzato ed espletato;
2.
I lavoratori si sottopongono al programma di formazione e
addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi
ritenuti necessari;
3.
Provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione;
4.
Non vi apportano modifiche di propria iniziativa;
5.
Segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente
o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi
rilevato nei DPI messi a loro disposizione
6.
Al termine dell’utilizzo seguono le procedure aziendali in
materia di riconsegna dei DPI.
I DPI nel settore delle costruzioni
Grazie per l’attenzione
Sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro
35
Fly UP