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il marchio
Ufficio di Roma Via Vittorio Emanuelel Orlando, 83 Tel: 06 47825222 Fax: 06 47824170 Sito web: www.bugnion.it Avv. Angela Di Blasio Email: [email protected] Angela Di Blasio Roma, 27 settembre 2011 DAL MARCHIO AL BRAND MARCHIO Segno distintivo che contraddistingue i prodotti e i servizi dell’impresa Strumento essenziale di comunicazione tra impresa e consumatori Roma, 27 settembre 2011 2 DAL MARCHIO AL BRAND BRAND Rappresenta uno stadio evolutivo del marchio: il passaggio da semplice strumento di differenziazione ad asset immateriale dotato di autonomo valore economico Roma, 27 settembre 2011 3 DAL MARCHIO AL BRAND Fasi del passaggio dal marchio al brand: •Ideazione del marchio •Tutela •Pubblicità •Mantenimento nel tempo dell’identità del brand Branding: abilità di creare una relazione vincente tra i valori dei consumatori e l’azienda Roma, 27 settembre 2011 4 VALUTAZIONI PREVENTIVE IN SEDE DI ADOZIONE DEL MARCHIO COSA PUÒ ESSERE OGGETTO DI MARCHIO DI IMPRESA: Possono costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente purché idonei a distinguere i prodotti ed i servizi di un’impresa da quelli delle altre imprese (art. 7 CPI) Roma, 27 settembre 2011 5 VALUTAZIONI PREVENTIVE IN SEDE DI ADOZIONE DEL MARCHIO Valutazioni preventive in sede di adozione di un marchio: •Registrabilità come marchio: capacità distintiva e liceità •Verifica della novità: ricerche di anteriorità marchi; eventuali interferenze con altri diritti di proprietà industriale (design, nomi di dominio, diritto d’autore etc.) •Verifica di eventuali profili di decettività Roma, 27 settembre 2011 6 VALUTAZIONI PREVENTIVE IN SEDE DI ADOZIONE DEL MARCHIO Requisiti di validità: • CAPACITA’ DISTINTIVA : il segno deve essere idoneo a distinguere i prodotti e/o i servizi su cui è destinato ad essere apposto. MARCHI FORTI: nessuna attinenza concettuale con il prodotto •MARCHI DEBOLI: dotati di un significato che richiama il prodotto o servizio contraddistinto o una sua caratteristica Roma, 27 settembre 2011 7 VALUTAZIONI PREVENTIVE IN SEDE DI ADOZIONE DEL MARCHIO CAPACITA’ DISTINTIVA Non possono costituire oggetto di registrazione i segni privi di carattere distintivo, in particolare quelli costituiti ESCLUSIVAMENTE da denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono MARCHI DEBOLI – marchi farmaceutici I marchi farmaceutici sono, infatti, per definizione, marchi “deboli” in quanto il più delle volte riflettono (o comunque in parte evocano) il principio attivo o gli effetti terapeutici che li caratterizzano. Roma, 27 settembre 2011 8 VALUTAZIONI PREVENTIVE IN SEDE DI ADOZIONE DEL MARCHIO CAPACITA’ DISTINTIVA Come può essere acquisita? Secondary meaning: possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni che prima della domanda di registrazione abbiano acquistato carattere distintivo in seguito all’uso. per periodici sulla geografia terrestre per esercizi commerciali che vendono prodotti per il corpo Roma, 27 settembre 2011 per servizi di vendita internazionale di fiori 9 VALUTAZIONI PREVENTIVE IN SEDE DI ADOZIONE DEL MARCHIO Come può essere persa la CAPACITA’ DISTINTIVA ? VOLGARIZZAZIONE Conservare la proprietà di un marchio richiede una costante attenzione da parte dell’azienda BIRO Roma, 27 settembre 2011 10 VALUTAZIONI PREVENTIVE IN SEDE DI ADOZIONE DEL MARCHIO Come evitare la volgarizzazione Roma, 27 settembre 2011 11 VALUTAZIONI PREVENTIVE IN SEDE DI ADOZIONE DEL MARCHIO Requisiti di validità: III. LICEITA’: il marchio non deve essere contrario alla legge, all’ordine pubblico ( fascio littorio, stella BR) o al buon costume ( comune senso del pudore) IV. Verità ( non ingannevolezza) : il marchio non deve contenere elementi idonei a ingannare il pubblico circa la provenienza, la natura la qualità dei prodotti o servizi Roma, 27 settembre 2011 12 VALUTAZIONI PREVENTIVE IN SEDE DI ADOZIONE DEL MARCHIO LICEITA’ Marchi comunitari rifiutati: • IbizaFukingisland – classi 9, 25 e 41 • ETA – classi 7,8, 9, 11, 16, 21 • VAFANQULO – classi 18, 25, 35 • TE QUIERO PUTA – classi 14, 18 e 25 • Rock'n fuck www.rockandfuck.com – classi 14, 18 e 25 • COJONES – classi 18, 25 e 28 • MAFIA – classi 16, 18, 24 e 25 • CLITORIS ALLSORTS – classi 25, 28, 30 Roma, 27 settembre 2011 13 VALUTAZIONI PREVENTIVE IN SEDE DI ADOZIONE DEL MARCHIO Requisiti di validità: II. Novità: il segno deve essere “nuovo”, ossia diverso da segni anteriormente adottati da terzi come marchio o come altro segno distintivo ( ad es. i nomi a dominio) RICERCA DI ANTERIORITA’: permette di rilevare in un determinato ambito territoriale i marchi identici o simili in relazione alle classi di prodotto o di servizio Roma, 27 settembre 2011 14 VALUTAZIONI PREVENTIVE IN SEDE DI ADOZIONE DEL MARCHIO Ricerca di anteriorità: • SONDAGGIO DI IDENTITA’ (screening al fine individuare i marchi identici) • RICERCA DI SIMILITUDINE (ricerca volta a rintracciare i marchi simili da un punto di vista: • VISIVO (ad es. fra i marchi 2020 e ZOZO) • FONETICO (ad es. fra i marchi Symfony e Cymphaunie) • CONCETTUALE (ad es. sinonimi e traduzioni nelle principali lingue) Roma, 27 settembre 2011 15 TIPI DI MARCHIO • • • • • • • • • • • Il marchio può essere: Denominativo Figurativo Combinazione o marchio complesso Mascot Di forma o tridimensionale Di colore Di posizionamento Sonoro Olfattivo Slogan e pay – off Futuribili (gustativi,tattili,di luce,ologrammi ,di movimento…) Roma, 27 settembre 2011 16 DENOMINATIVO Può essere costituito da: • • • • • • • • • Numeri Lettere Nomi personali reali Nomi personali inventati Nomi mitologici Nomi storici Nomi geografici Nomi comuni Parole senza significato Roma, 27 settembre 2011 17 DENOMINATIVO Numeri Nel 1796, durante l'occupazione francese di Colonia il comandante francese, Generale Daurier, ordinò la numerazione consecutiva delle case. Alla casa di Wilhelm Muehlens fu dato il numero 4711, che poi , nel 1875, diventò un marchio registrato. Roma, 27 settembre 2011 18 DENOMINATIVO Lettere L’azienda è stata fondata in Svezia nel 1943 da Ingvar Kamprad. Il nome è un acronimo composto dalle prime lettere del suo nome e della proprietà e del villaggio in cui è cresciuto Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd. Roma, 27 settembre 2011 19 DENOMINATIVO fashion and design Juicy Salif Vivienne Westwood Nomi personali reali Yohji Yamamoto Roma, 27 settembre 2011 20 DENOMINATIVO Nomi personali reali Motor-cars Roma, 27 settembre 2011 21 DENOMINATIVO Nomi personali reali F&B Roma, 27 settembre 2011 22 DENOMINATIVO Nomi personali inventati Una pura operazione di marketing per un gelato artigianale (1961). Una difficile pronuncia di una combinazione di lettere scandinave. Uno stemma che ricorda la nobiltà Un pacchetto che sembra lo scrigno di un gioiello per un posizionamento di alto livello sul mercato Roma, 27 settembre 2011 23 DENOMINATIVO Nomi mitologici Clio Aiax Roma, 27 settembre 2011 24 DENOMINATIVO Nomi storici Napoleon Caesar Roma, 27 settembre 2011 25 DENOMINATIVO Nomi geografici Capri Roma, 27 settembre 2011 26 DENOMINATIVO Parole comuni Sostantivo Avverbio Aggettivo Verbo Roma, 27 settembre 2011 27 DENOMINATIVO Parole senza significato Yaris Roma, 27 settembre 2011 28 FIGURATIVO Il logo dell’ EPO simboleggia le impronte digitali, dimostrando l’ individualità unica di un'invenzione Il logo Nike, il famoso Swoosh, simboleggia un'ala della dea greca della Vittoria Roma, 27 settembre 2011 29 COMBINAZIONE Roma, 27 settembre 2011 30 MASCOT Roma, 27 settembre 2011 31 DI FORMA Lancôme Toblerone Coca Cola Viagra Bic Roma, 27 settembre 2011 32 MARCHI NON CONVENZIONALI MARCHI DI COLORE Combinazione di colore e colore per sé Idoneità del colore quale indicatore di origine di un prodotto o servizio. “Un singolo colore potrebbe essere provvisto di per sé di carattere distintivo qualora rappresenti un colore estremamente inconsueto in relazione ai prodotti e ai servizi richiesti. (28 luglio 1999 R.110/1999-3 Rosa Pantone; 29 febbraio 2000 R.342/1999-2 Blu) Rappresentazione grafica del colore Riproduzione bidimensionale della tonalità richiesta ed ev. riferimento ai corrispondenti codici standard Roma, 27 settembre 2011 33 DI COLORE Il marchio di colore è un marchio non convenzionale. CTM Registrato a nome Kraft Foods (Milka) CTM Registrato a nome di Deutsche Telekom Roma, 27 settembre 2011 34 MARCHI NON CONVENZIONALI MARCHI DI SUONO Problema della rappresentazione grafica Brani musicali rappresentati graficamente sul pentagramma Suoni e rumori non traducibili in note musicali Spettrogramma accompagnato da una descrizione verbale. Roma, 27 settembre 2011 35 SONORO Il marchio sonoro è un marchio non convenzionale. Roma, 27 settembre 2011 36 SONORO MICROSOFT CORPORATION – CTM Roma, 27 settembre 2011 37 MARCHI NON CONVENZIONALI I MARCHI OLFATTIVI Idoneità di un odore a svolgere una funzione distintiva Descrizione di un odore (descrizione verbale; tecniche cromatografiche) Giurisprudenza comunitaria 11 febbraio 1999 – R. 156/1998 – 2. Odore dell’erba tagliata di fresco per palle da tennis. Ammissibilità 5 dicembre 2001 – R. 711/1999 – 3. Profumo di lamponi per combustibile. Inammissibilità Roma, 27 settembre 2011 38 OLFATTIVO Il marchio olfattivo è un marchio non convenzionale. Il profumo di limone Il profumo di erba appena tagliata Il profumo di vaniglia Roma, 27 settembre 2011 39 MARCHI NON CONVENZIONALI I MARCHI FUTURIBILI Marchio gustativo Marchio tattile Marchio di luce Ologramma Marchio di movimento Roma, 27 settembre 2011 40 EVOLUZIONE DEL MARCHIO Il marchio può essere modificato nel corso degli anni. Spesso è opportuno farlo per adeguarlo ai gusti del pubblico e per renderlo più in sintonia con l’immagine aziendale che si vuole trasmettere. Un esempio fra i tanti possibili: Roma, 27 settembre 2011 41 EVOLUZIONE DEL MARCHIO 1911 1907 1957 1974 1929 2000 Roma, 27 settembre 2011 2007 42 I MARCHI NEL NUOVO CODICE ART. 16 cpi - RINNOVAZIONE Non più ammesso il restyling che non incida sui caratteri distintivi del segno NUOVO DEPOSITO + RINNOVO REGISTRAZIONE PRECEDENTE = MAGGIORI COSTI Roma, 27 settembre 2011 43 VALUTAZIONI PREVENTIVE IN SEDE DI ADOZIONE DEL MARCHIO E’ di fondamentale importanza, prima di iniziare ogni investimento su di un marchio (es. brochure, cataloghi, espositori per fiere, visibilità internet ) provvedere a : 1. Riscontrare se il segno d’interesse sia utilizzabile in tutti i contesti territoriali nazionali d’interesse ( ricerche di anteriorità) 2. Dare avvio alle procedure di registrazione del marchio in tutti i contesti territoriali di interesse prima che eventuali terzi provvedano in tal senso Roma, 27 settembre 2011 44 LA REGISTRAZIONE Prima di iniziare ogni investimento su di un marchio è opportuno procedere alla sua registrazione. Ogni marchio registrato ha validità territoriale solo nel territorio per cui la registrazione è stata ottenuta. La scelta di dove e quando registrare il marchio, in relazione ai contesti territoriali di interesse, deve essere studiata caso per caso. Roma, 27 settembre 2011 45 LA REGISTRAZIONE Gli strumenti di tutela che possono essere scelti e combinati tra loro consistono in: • Uno o più marchi nazionali • Marchio Internazionale in più Paesi • Marchio Comunitario Roma, 27 settembre 2011 46 REGISTRAZIONE IN ITALIA In Italia il deposito di un marchio avviene tramite presentazione di un’apposita domanda all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Nella domanda devono essere indicati i prodotti e i servizi per i quali si richiede l’esclusiva. A fini unicamente amministrativi, i prodotti e i servizi sono suddivisi in 45 “classi” (sulla base di una classificazione internazionale). Roma, 27 settembre 2011 47 REGISTRAZIONE IN ITALIA L’esame dell’UIBM è solo formale. Il marchio deve essere usato entro 5 anni dalla registrazione. La durata del marchio è di 10 anni dal deposito della domanda e può essere rinnovato per ulteriori periodi di 10 anni ciascuno. Roma, 27 settembre 2011 48 REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE Permette di ottenere la protezione del marchio in numerosi Paesi (86 gli aderenti attuali) depositando un’unica domanda di registrazione redatta in un’unica lingua. Roma, 27 settembre 2011 49 REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE I paesi membri dell’Unione di Madrid Roma, 27 settembre 2011 50 REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE Permette un notevole risparmio di costi in quanto l’ammontare delle tasse dovute per la registrazione internazionale è inferiore alla somma di tutte le tasse che si dovrebbero versare a ciascun Ufficio competente nel caso di depositi nazionali in ciascuno degli Stati designati. Roma, 27 settembre 2011 51 REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE Presupposto indispensabile per accedere alla registrazione internazionale è disporre di un marchio nazionale “di base” o già registrato (per i Paesi dell’Accordo) o solo depositato (per i Paesi del Protocollo). Roma, 27 settembre 2011 52 REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE Fasi operative sono: • Deposito domanda all'OMPI a Ginevra, per il tramite dell'Ufficio di origine • Notifica dall'OMPI ai singoli Uffici nazionali dei Paesi designati (esame entro 12 o 18 mesi) e relativa decisione degli Uffici nazionali in merito all’ambito di tutela Roma, 27 settembre 2011 53 REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE Dalla procedura derivano “un fascio” di diritti nazionali (in alcuni casi sovrannazionali) che hanno un’unica data di scadenza, che possono essere rinnovati con un’unica domanda ma sono soggetti alle leggi del singolo Stato Roma, 27 settembre 2011 54 REGISTRAZIONE COMUNITARIA Il mercato comune nei 27 Paesi UE. Roma, 27 settembre 2011 55 REGISTRAZIONE COMUNITARIA Il marchio comunitario ha carattere unitario, conferisce al suo titolare un diritto esclusivo in tutti i Paesi dell'Unione europea (efficacia sovrannazionale). Il carattere unitario del diritto consente una semplificazione delle procedure e della gestione: unica domanda, unica lingua, unico ufficio registrante. Roma, 27 settembre 2011 56 REGISTRAZIONE COMUNITARIA La semplificazione della procedura comporta un notevole contenimento dei costi. Nel caso una domanda di marchio non venga accettata per la registrazione è possibile “convertirla” in una o più domande nazionali mantenendo la data del deposito iniziale. Roma, 27 settembre 2011 57 REGISTRAZIONE COMUNITARIA Per il mantenimento del diritto è sufficiente un uso serio ed effettivo in una parte rilevante dell’Unione Europea o addirittura anche in un unico Stato membro. Roma, 27 settembre 2011 58 REGISTRAZIONE COMUNITARIA Il marchio comunitario è trasferibile indipendentemente dal trasferimento dell’impresa che ne è titolare. Può essere oggetto di licenze esclusive per tutta o solo per una parte dell’UE. Il titolare di un marchio comunitario può presentare un’unica domanda per ottenere l’intervento e il blocco delle merci da parte delle autorità doganali di uno o più Stati membri UE. Roma, 27 settembre 2011 59 IL MARCHIO: COSA FARE O NON FARE? La scelta di un marchio destinato al mondo intero è impresa ciclopica! Dopo aver verificato gli aspetti giuridici bisogna verificare che la parola, il segno, la grafia, il significato, il colore e il suono non abbiano connotazioni negative nelle migliaia di lingue e culture esistenti al mondo … Talvolta, nonostante tutti gli sforzi, gli studi e le ricerche fatte il marchio deve frettolosamente essere cambiato in uno o più Paesi … Roma, 27 settembre 2011 60 IL MARCHIO: COSA FARE O NON FARE? Per limitare questo rischio: • fare tutte le indagini possibili al momento della progettazione e • verificare sempre, prima di iniziare la commercializzazione in un Paese, che l’uso del marchio previsto non possa creare problemi insormontabili. Roma, 27 settembre 2011 61 IL MARCHIO: COSA FARE O NON FARE? Un esempio famoso : marchi parzialmente diversi in Paesi diversi Roma, 27 settembre 2011 62 IL MARCHIO: COSA FARE O NON FARE? Oggi i consumatori scelgono e comprano molto spesso il marchio invece del prodotto e così facendo, spesso pensano di condividere dei valori comuni. Roma, 27 settembre 2011 63 IL MARCHIO: COSA FARE O NON FARE? Ne consegue che la strategia di marchio non è un dato di fatto assodato e deve continuamente essere ridefinita in base ai cambiamenti che intervengono fra i consumatori e alle sfide dei concorrenti. La cosa più importante è mantenere la coerenza del marchio. Roma, 27 settembre 2011 64 IL MARCHIO: COSA FARE O NON FARE? Pertanto, se si vogliono raggiungere pubblici molto diversi, specie se con prodotti che trasmettono valori diversi, è opportuno tenere ben separate le nuove linee che, se collegate ai marchi già noti, potrebbero disamorare i consumatori abituali. Tranne nel caso, ovviamente, di una scelta di completa rottura col passato e di nuovo posizionamento complessivo dell’azienda. Roma, 27 settembre 2011 65 IL MARCHIO: COSA FARE O NON FARE? La prima domanda da fare è : Quanti marchi? La risposta non può essere che : dipende! Non c’è una sola regola: dipende dal prodotto, dai consumatori, dai mercati, dalle eventuali normative esistenti in alcuni settori specifici, dai canali di distribuzione, dai soldi che si vogliono investire nella promozione, ecc. Roma, 27 settembre 2011 66 IL MARCHIO: COSA FARE O NON FARE? Teniamo comunque presente che è spesso consigliabile : • estendere un marchio a nuovi settori/mercati • creare un nuovo marchio per un nuovo business • creare un nuovo marchio per raggiungere nuovi consumatori Roma, 27 settembre 2011 67 IL MARCHIO: COSA FARE O NON FARE? Gli errori più comuni da evitare • Far lavorare il settore Marketing autonomamente e poi chiedere al settore Legale di “mettere a posto le cose” • Iniziare la promozione prima di aver verificato che il marchio o il packaging o la campagna pubblicitaria ipotizzati siano “difendibili” • Fare una politica di estensioni all’estero dei diritti di marchio che non sia in sintonia con i tempi previsti di commercializzazione Roma, 27 settembre 2011 68 IL MARCHIO: COSA FARE O NON FARE? … /… gli errori più comuni da evitare • Fare una politica di estensioni all’estero dei diritti di marchio troppo limitata o eccessivamente ampia • Non difendere i propri diritti quando messi in pericolo da atti di terzi • Non utilizzare i marchi come strumenti “economici”, concedendo licenze, vendendoli, ecc. • Non verificare periodicamente il proprio portafoglio marchi: capita spesso che da una verifica emergano marchi non più o, addirittura, mai usati per cui non vale la pena continuare a pagare costi Roma, 27 settembre 2011 69 IL MARCHIO: COSA FARE O NON FARE? Le aziende più attente alla gestione dei marchi : • Coinvolgono tutte le funzioni aziendali nelle scelte di progettazione, difesa e promozione dei propri marchi • Effettuano delle verifiche almeno annuali sul proprio pacchetto marchi • Ottengono protezione nei Paesi di interesse e difendono fino in fondo i propri diritti • Sfruttano i diritti che possiedono anche a livello di valorizzazione economica Roma, 27 settembre 2011 70 IL MARCHIO: COSA FARE O NON FARE? Non tutti i marchi, anche se gestiti al meglio, diventeranno famosi a livello mondiale, sono troppe le variabili in gioco, ma potranno dare delle belle soddisfazioni ai loro titolari Roma, 27 settembre 2011 71 LA TUTELA Fenomeno della contraffazione Fenomeno complesso ed articolato che interessa tutti i settori economici Un tempo di modiche dimensione, oggi si è dilatato a macchia d’olio. Si parla di una vera e propria industria criminale, che penetra nel mercato e si adatta alla domanda Roma, 27 settembre 2011 72 LA TUTELA Fenomeno della contraffazione CONTRAFFAZIONE CONSEGUENZE PER LE IMPRESE CONSEGUENZE IN AMBITO SOCIALE perdite economiche ingenti perdite si posti di lavoro perdite fiscali perdita di fiducia nei confronti del mercato interno perdite danni per la sicurezza e la salute dei consumatori minaccia per il settore culturale minaccia per l’ordine pubblico (criminalità organizzata) Roma, 27 settembre 2011 73 LA TUTELA Fenomeno della contraffazione Quale Tutela ? doganale civile penale Roma, 27 settembre 2011 74 LA TUTELA TUTELA DOGANALE (Regolamento comunitario CE 1383/03) Il titolare del diritto deposita domanda di intervento ex art. 5 Reg 1383/03 Il titolare del diritto e tutti i soggetti coinvolti nell’importazione od esportazione delle merci hanno la possibilità di esaminare le merci sottoposte a sospensione Il titolare del diritto esamina le merci e le dichiara Contraffatte entro 10 gg. lavorativi prorogabili di altri 10 gg. Lo SVAD blocca o sospende lo svincolo delle merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale Il titolare del diritto esamina le merci e le dichiara originali Lo SVAD sottopone a sequestro probatorio (art. 354 cpp) le merci sospese. Notizia di reato alla Procura della Repubblica Roma, 27 settembre 2011 Il titolare del diritto NON deposita l’istanza dal Regolamento. Previsti 8 gg.per deposito domanda di intervento La Dogana rilascia le merci 75 LA TUTELA DOGANALE Strumento di tutela preventivo Vero e proprio “filtro” che può arrivare a bloccare partite di merce contraffatta prima che le stesse vengano … introdotte e commercializzate nel territorio dello Stato e/o fuoriescano dal territorio dello Stato per essere commercializzate in Paesi extracomunitari Roma, 27 settembre 2011 76 LA TUTELA DOGANALE Presupposti La merce contraffatta deve provenire da o essere diretta verso PAESI EXTRA-EU Titolarità di un diritto di P.I. o autorizzazione ad avvalersi dei suddetti diritti di P.I. In tal caso è possibile presentare una domanda di attivazione del servizio di sorveglianza doganale all’UFFICIO ANTIFRODE CENTRALE DELL’AGENZIA DELLE DOGANE. Roma, 27 settembre 2011 77 LA TUTELA DOGANALE Domanda di intervento (D.I.) tipologia NAZIONALE /COMUNITARIA -Se alla base della D.I. vi è un diritto di P.I. nazionale, la sorveglianza verrà attivata esclusivamente in tale Stato, attraverso il deposito d i una domanda di intervento nazionale. -Se alla base della D.I. vi è un diritto di P.I. comunitario (marchio/ disegno/ D.O.I.G.), spetta al richiedente decidere in quali Stati membri richiedere l’attivazione col servizio di sorveglianza o attraverso il deposito di una domande di intervento comunitaria ( si possono scegliere tutti gli Stati membri UE) Roma, 27 settembre 2011 78 LA TUTELA DOGANALE Procedura di accoglimento -L’Ufficio antifrode provvede ad adottare il provvedimento di tutela entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della domanda -L’Ufficio respinge la domanda nel caso in cui manchino elementi essenziali come ad esempio (titolare del diritto) e ciò non venga sanato nei tempi richiesti. -L’Ufficio doganale centrale trasmette l’istanza di sospensione a tutti gli uffici doganali. -L’Ufficio inserisce la domanda nella banca dati FALSTAFF Roma, 27 settembre 2011 79 LA TUTELA DOGANALE Procedura di intervento Se viene intercettata merce contraffatta, la Dogana 1) Sospende lo svincolo/procede al blocco per 10 gg. lavorativi dalla notifica al titolare del diritto; 2) Notifica al titolare del diritto il blocco della merce e comunica gli elementi di identificazione della stessa; 3) Dà la possibilità al perito o al richiedente di ispezionare le merci, anche sulla base di fotografie effettuate dall’Ufficio; 4) Rilascia la merce se, decorso il termine, non riceve notizie dal richiedente o la sottopone a sequestro se riceve conferma circa la non originalità delle merci. Roma, 27 settembre 2011 80 LA TUTELA DOGANALE Procedura di intervento ART 4 comma 80 legge 350/2003 La Dogana, decorsi tre mesi dal sequestro, previo assenso dell’Autorità giudiziaria, procede alla distruzione della merce, fatta salva la possibilità di conservare dei campioni per finalità giudiziarie. Roma, 27 settembre 2011 81 LA TUTELA DOGANALE Procedura semplificata ART II regolamento 1383/03 L’Art. II del Reg. 1383/03 prevede la possibilità per le autorità doganali di disporre l’abbandono delle merci bloccate in dogana ai fini della loro distruzioni sotto il controllo doganale. In Italia l’attivazione di siffatta procedura è rimandata all’emanazione di un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanza, per la definizione delle modalità e dei tempi della stessa. Roma, 27 settembre 2011 82 LA TUTELA CIVILE TUTELA CIVILE Sezioni Specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale ( D. Lgs. 27 giugno 2003 n. 168) Competenza per materia “Nei procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono neppure indirettamente con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale …” Roma, 27 settembre 2011 83 LA TUTELA CIVILE • BARI: Bari, Lecce, Taranto Potenza • BOLOGNA: Bologna e Ancona • FIRENZE: Firenze e Perugia • GENOVA: Genova • MILANO: Milano e Brescia • NAPOLI: Napoli, Salerno e Campobasso • PALERMO: Palermo e Caltanisetta • ROMA: Roma, L’Aquila, Cagliari e Sassari • TORINO: Torino • TRIESTE: Trieste • VENEZIA: Venezia, Trento e Bolzano Roma, 27 settembre 2011 84 LA TUTELA CIVILE STRUMENTI CIVILI Azione cautelare • Descrizione (in genere inaudita) - Tempi brevissimi • Sequestro/Inibitoria (in genere audita) - 30/40 gg. Azione ordinaria • Accertamento tecnico preventivo •Contraffazione • Accertamento negativo di contraffazione • Nullità • Decadenza • Rivendica Roma, 27 settembre 2011 85 LA TUTELA CIVILE STRUMENTI CIVILI Contenuto della sentenza di merito • Accertamento del diritto • Inibitoria definitiva (con penale per violazione) • Ordine di ritiro dal mercato (con penale per ritardo) • Distruzione • Assegnazione in proprietà • Sequestro (temporaneo o seguito da aggiudicazione) • Risarcimento del danno • Restituzione degli utili • Ordine di pubblicazione della sentenza Roma, 27 settembre 2011 86 LA TUTELA CIVILE STRUMENTI CIVILI Risarcimento danni Art. 125 CPI comma 3 In ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall’autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento Roma, 27 settembre 2011 87 LA TUTELA PENALE Art. 473 primo e secondo co c.p. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni 1. “Chiunque potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000” 2.“Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni ed alla multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati”. Roma, 27 settembre 2011 88 LA TUTELA PENALE Art. 474 c.p. Introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi “Fuori dai casi di concorso nei reati previsti dall’articolo 473, chiunque introduce nel territorio della stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.” Roma, 27 settembre 2011 89 LA TUTELA PENALE Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci “Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi,o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.” Roma, 27 settembre 2011 90 TUTELA DEL MARCHIO IN CINA Il SUD-EST industriale Roma, 27 settembre 2011 91 LA TUTELA DEI MARCHI IN CINA La Cina aderisce alle principali convenzioni in materia di marchi d’impresa: Convenzione di Parigi (CUP) sulla tutela della Proprietà Industriale. Accordo di Madrid sulla registrazione dei marchi internazionali. Accordo Trips sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, conseguente all’ingresso della WTO. Ciò ha costituito un importante elemento di armonizzazione del diritto cinese dei marchi ai diritti occidentali. Roma, 27 settembre 2011 92 LA TUTELA DEI MARCHI IN CINA Il sistema / regime normativo in Cina comprende gli strumenti affinché le imprese straniere possano trovare supporto e tutela sul territorio cinese. Non mancano elementi critici e difficoltà derivanti ad esempio da carenza di Giudici esperti, da possibili mancanze di efficienza ed anche da interessi locali. OPPORTUNITA’ O MINACCIA? Le due alternative dipendono dalle iniziative delle imprese e dalla loro capacità organizzativa, dall’utilizzo degli strumenti posti a tutela della Proprietà Industriale. Roma, 27 settembre 2011 93 • LA TUTELA DEI MARCHI IN CINA PRC. Trade Mark Law (1983), 1° dicembre 2001; Reg. appl. 03/08/2001 – 15/09/2002 Alcuni principi fondamentali relativi alla tutela del marchio in Cina: La registrazione di un marchio in caratteri latini conferisce un diritto di esclusiva limitato a tale versione del marchio. Per disporre della più ampia tutela possibile è necessario registrare anche la versione in caratteri cinesi del proprio marchio, oltre a quella in caratteri occidentali. - metodo fonetico (traslitterazione) - metodo concettuale (traduzione) Roma, 27 settembre 2011 94 LA TUTELA DEI MARCHI IN CINA La versione cinese del marchio deve essere protetta autonomamente rispetto al marchio in caratteri latini. E’ obbligatorio registrare il contratto di licenza pena la decadenza del marchio (decadenza della registrazione in caso di non-uso di tre anni). I diritti di Proprietà Industriale in Cina non estendono i loro effetti a Hong Kong e a Macao, territori di transito di prodotti contraffatti verso i mercati internazionali. Roma, 27 settembre 2011 95 GRAZIE Angela Di Blasio [email protected] © BUGNION S.p.A. 2011 Roma, 27 settembre 2011 96