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Forze armate italiane
Forze armate italiane Le forze armate italiane o più semplicemente, forze armate (abbreviato FF.AA.) sono l'insieme delle componenti militari dello Stato. Le forze armate italiane sono tre più un'Arma elevata al rango di Forza Armata. In ordine di anzianità sono: Esercito Italiano, componente prevalentemente terrestre, Marina Militare, componente prevalentemente navale, Aeronautica Militare, componente aerea, Arma dei Carabinieri, con compiti principalmente di polizia militare, che il decreto legislativo del 5 ottobre 2000 n. 297, ha "elevato al rango di Forza armata", rendendola autonoma nell'ambito del Ministero della difesa.[3]. Sono parte integrante delle forze armate: Guardia di Finanza, corpo armato terrestre, navale e aerea, inserito organicamente nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze con compiti di polizia economicofinanziaria, polizia giudiziaria, pubblica sicurezza e di concorso alla difesa militare dello Stato Italiano. Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana Corpo Militare dell'Esercito Italiano del Sovrano Militare Ordine di Malta Ordinariato militare Il personale appartenente alle forze armate ed ai corpi armati dello Stato assume la denominazione di "militare". L'organizzazione delle forze armate è sempre stata caratterizzata da una rigida struttura gerarchica. Negli ultimi anni, però, numerosi ed importanti mutamenti legislativi hanno introdotto varie novità che, di fatto, hanno modificato profondamente tale caratteristica. L'inserimento di varianti organizzative tipiche delle grandi aziende civili, infatti, hanno reso quella delle forze armate una struttura organizzativa cosiddetta "line and staff", in cui, accanto ai tipici e storici rapporti di dipendenza gerarchica ("line"), verticali, che si traducono essenzialmente nella natura dell'ordine militare, si sono progressivamente inserite nuove e moderne modalità organizzative "di staff", che affiancano i responsabili delle varie entità organizzative (i "comandanti") come organismi di elaborazione delle informazioni e di consulenza tecnica specifica, con l'applicazione dei moderni principi di processo decisionale. Cenni storici] Con decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 gennaio 1947, n. 17, fu disposta la riunione in un unico dicastero dei precedenti Ministeri della Guerra, della Marina e dell'Aeronautica che, con propri ordinamenti ed in modo autonomo, avevano fino ad allora presieduto ai compiti organizzativi della difesa militare della Patria. I provvedimenti che hanno poi dato luogo all'effettiva unificazione del Ministero della difesa sono stati la legge 12 dicembre 1962, n. 1862 ("Delega al Governo per il riordinamento del Ministero della Difesa e degli Stati maggiori per la revisione delle leggi sul reclutamento e della circoscrizione dei Tribunali militari territoriali") e la legge 2 ottobre 1964, n. 1058, con cui tale delega fu rinnovata ed estesa al personale civile per adeguare i ruoli alle esigenze derivanti dall'organizzazione degli uffici dei servizi centrali e periferici, nonché degli stabilimenti ed arsenali militari. Al momento dell'unificazione del Ministero della difesa, le forze armate si articolavano in tre differenti settori tradizionali, ciascuno dei quali costituiva una forza armata: l'Esercito Italiano(che annoverava prima fra i suoi corpi l'Arma dei Carabinieri), la Marina Militare (con alle dipendenze il Corpo delle capitanerie di porto) e l'Aeronautica Militare. Dall'anno 2000, alle tre forze armate è stata affiancata con il rango di "forza armata autonoma" l'Arma dei Carabinieri, che ha comunque mantenuto pressoché inalterati struttura, compiti e la tradizionale duplice dipendenza dal Ministro della Difesa e dal Ministro dell'Interno. Le Forze armate italiane operano sia nel territorio nazionale che in altri paesi del mondo, in quest'ultimo caso sotto egida ONU, NATO (di cui l'Italia fa parte dal 1949), UE o nell'ambito di missioni multinazionali (assieme ad altre forze armate straniere) o nazionali (dirette cioè dalla sola Italia in concerto con il paese beneficiario). I vertici delle Forze armate Il Presidente della Repubblica, come sancisce l'articolo 87 della costituzione della Repubblica Italiana, "ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere". In tale ruolo, derivante dalla sua caratterizzazione come "Capo dello Stato e rappresentante dell'unità nazionale", egli presiede il Consiglio supremo di difesa, organo di indirizzo generale per la difesa dello Stato, e si avvale di appositi consiglieri militari per le questioni inerenti alle forze armate. L'indirizzo tecnico-politico delle forze armate viene, però, dal Ministro della Difesa che "è preposto all'amministrazione militare e civile della Difesa", di cui è il "massimo organo gerarchico e disciplinare". Dal Ministro della difesa dipende l'ufficio di gabinetto, due sottosegretari, due uffici centrali, il capo di stato maggiore della difesa (che rappresenta il "vertice" dell'organizzazione tecnico-operativa e, sulla base delle direttive impartite dal ministro, pianifica, predispone ed impiega le forze armate nel loro complesso; ed il segretario generale della difesa che è anche direttore nazionale degli armamenti (al vertice dell'organizzazione tecnico-amministrativa). Il capo di stato maggiore della difesa (supportato da una speciale squadra denominata "stato maggiore della difesa", diretto dal sottocapo di stato maggiore della difesa) ha rango gerarchico prevalente su tutto il personale militare italiano e da lui dipendono i capi di stato maggiore delle singole forze armate, il comandante generale dell'Arma dei carabinieri (limitatamente ai compiti militari) e, per le attribuzioni tecnico-operative, il segretario generale della difesa. Egli pianifica, predispone e dirige le operazioni nonché le esercitazioni interforze e multinazionali e le attività connesse attraverso il Comando operativo di vertice interforze. Ogni forza armata a sua volta si articola in ulteriori "elementi" diversamente denominati aventi ciascuno proprie finalità e struttura ordinativa, raggruppati talora in organizzazioni territoriali, con compiti tecnici, giuridici, amministrativi ed in organizzazioni operative, destinate all'impiego delle operazioni militari, a compiti di addestramento e di sperimentazione. I militari L'organizzazione delle forze armate si designa come "organizzazione militare" e tra le persone fisiche ad essa appartenenti hanno preminenza coloro che sono incardinati nell'istituzione con un particolare rapporto di servizio, ovvero il servizio militare, e che genericamente si indicano con il nome di militari. Il segno distintivo che caratterizza in modo univoco il personale militare italiano, anche ai fini dell'applicazione del diritto internazionale umanitario, è la stella a cinque punte, che viene indossata su tutti gli indumenti di ordinanza. Tale segno distintivo è applicato anche sulla prua delle navi militari. Secondo quanto previsto dalla legge 11 luglio 1978 n. 382 ("Norme di principio sulla disciplina militare ed istituzione della Rappresentanza Militare") successivamente integrata dal D.P.R. 18 luglio 1986 n. 545 ("Regolamento di Disciplina Militare"), i militari sono cittadini che, in base ad un giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana prestato in forma solenne, si impegnano a difenderlo, osservandone la Costituzione e le Leggi e ad adempiere "con disciplina ed onore" a tutti i doveri connessi con uno status giuridico che limita in modo sensibile alcune libertà che la Costituzione garantisce per tutti gli altri cittadini. A titolo di esempio, è da ricordare che i militari non hanno diritto di sciopero e che la Legge prevede forti limitazioni alla loro libertà di espressione, di associazione e di movimento. Lo status militare è riferito a fonti normative di vario livello che definiscono: le modalità di ingresso del cittadino italiano nelle forze armate, attraverso "bandi di arruolamento" e "pubblici concorsi"; lo stato giuridico; le procedure di impiego; le modalità di avanzamento di carriera. Per quanto concerne, in particolare, lo stato giuridico, di particolare importanza è il concetto di "posizione di Stato", che definisce, appunto, la situazione di servizio in cui il militare si trova. In particolare, il militare può essere in "servizio effettivo", in "aspettativa", in "ausiliaria" e in "quiescenza" (la cosiddetta "pensione"). Il militare mantiene il grado conseguito durante il servizio effettivo per tutta la vita. Nel caso in cui, però, si trovi in posizione di quiescenza o ausiliaria, il militare è tenuto a specificarlo quando si presenti utilizzando il grado. Il cittadino "militare" riferisce i suoi comportamenti all'etica militare, è sottoposto ad una disciplina militare (che definisce, fra l'altro, le sanzioni da irrogare nel caso di violazioni e le menzioni da attribuire nel caso di comportamenti particolarmente meritori) e ad una legge penale militare. Dipendenza gerarchica e caratterizzazione dei militari in determinate situazioni Elementi delle forze armate possono, in determinate situazioni, trovarsi alle dipendenze di autorità diverse da quelle militari: così il personale della Guardia di Finanza e dell'Arma dei Carabinieri talora è impiegato in attività alle dipendenze dell'autorità di pubblica sicurezza ovvero dall'autorità giudiziaria (in particolare delle procure della Repubblica), ovvero dei titolari di ambasciata italiana all'estero. Oppure, il personale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia Costiera quando opera alle dipendenze del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell'esercizio delle funzioni amministrative attinenti alla navigazione ed al traffico marittimo. Altra situazione è quella nella quale si trovano i militari quando impiegati in ruolo di ordine pubblico alle dipendenze di funzionari di corpi Armati non militari (per esempio, la Polizia di Stato). In tal caso, limitatamente al periodo ed alle condizioni di impiego, i militari, che devono essere sempre affiancati da appartenenti all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza o alla Polizia di Stato, assumono anche la funzione (che, normalmente non ricoprono) di agente di polizia giudiziaria. MARINA MILITARE Ad essa sono affidati il controllo e la condotta delle operazioni navali nelle acque territoriali ed internazionali. Ad essa è devoluto, inoltre, il compito di pattugliamento delle coste tramite il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia Costiera. Aeronautica Militare Nata come Regia Aeronautica, l'Aeronautica Militare è la terza forza armata dello Stato (in ordine di anzianità, ossia di anno di fondazione). Ad essa sono devolute le operazioni di difesa aerea del territorio e degli interessi nazionali, nonché quelle di trasporto aereo. In passato si è anche occupata del controllo del traffico aereo nello spazio aereo nazionale. ARMA DEI CARABINIERI Nata come corpo dei Reali Carabinieri, l'Arma dei Carabinieri è la quarta forza armata dello Stato per data di creazione ma la prima per numero di personale (118.700 unità). Ha fatto parte dell'Esercito Italiano fino al 5 ottobre 2000, data di pubblicazione del decreto legislativo n. 297 che l'ha elevata al rango di forza armata. La dipendenza dal capo di stato maggiore della difesa riguarda però solo gli aspetti di polizia militare e quelli riguardante il personale impiegato in operazioni militari fuori area. Per i rimanenti compiti di istituto, l'Arma dipende da altri dicasteri dello Stato (Ministero dell'Interno, in primis, e funzionalmente da quei ministeri preso i quali operano i militari dell'organizzazione speciale dell'Arma, quali NAS, RIS ecc.). A differenza delle altre forze armate, l'Arma dei Carabinieri non è comandata da un capo di stato maggiore, ma da un comandante generale, carica comunque equipollente a quella di capo di stato maggiore. L'unità di forze speciali dell'Arma dei Carabinieri è il G.I.S. - Gruppo Intervento Speciale. LA GUARDIA DI FINANZA il Corpo della Guardia di Finanza dipende direttamente ed a tutti gli effetti dal titolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, fa parte integrante delle Forze armate dello Stato e allo stesso tempo della Forza pubblica ed ha il compito di: prevenire, ricercare e denunciare le evasioni e le violazioni finanziarie; eseguire la vigilanza in mare per fini di polizia finanziaria e concorrere ai servizi di polizia marittima, di assistenza e di segnalazione; vigilare sull'osservanza delle disposizioni di interesse politico-economico; concorrere alla difesa politico-militare delle frontiere e, in caso di guerra, alle operazioni militari. concorrere al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. polizia militare nel proprio ambito. IL CORPO MILITARE VOLONTARIO E LE INFERMIERE VOLONTARIE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA In tempo di guerra o comunque in caso di conflitto armato il Corpo Militare della CRI: provvede allo sgombero ed alla cura dei feriti e dei malati; svolge i compiti di carattere sanitario ed assistenziale connessi con l'attività di Difesa Civile; gestisce le incombenze connesse con la ricerca e l'assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati e dei dispersi, dei profughi, dei deportati e dei rifugiati. In tempo di pace il Corpo Militare della CRI è tenuto ad attendere, secondo le direttive e sotto la vigilanza del Ministero della Difesa, alla preparazione del personale, dei materiali, dei mezzi e delle strutture di pertinenza, al fine di assicurare costantemente l'efficienza dei relativi servizi in qualsiasi circostanza (artt. 10 e 11 del DPR n. 613/1980). Il Corpo Speciale Ausiliario dell'Esercito Italiano - Sovrano Militare Ordine di Malta Il Corpo Militare, facente parte del soggetto autonomo di Diritto internazionale denominata "Sovrano Militare Ordine di Malta" (SMOM) nasce il 20 marzo 1876 con la prima convenzione per la “cooperazione” con il Servizio Sanitario dell’Esercito con l'obiettivo di provvedere all’assistenza sanitaria e spirituale dei malati e feriti in guerra. Il Corpo è entrato ufficialmente nel novero dei Corpi Armati dello Stato con la concessione della Bandiera di Guerra avvenuta per mano del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi con Legge 2 agosto 1999 n. 27. Dalla fine della 2ª Guerra Mondiale il Corpo Militare si dedica essenzialmente all'assistenza delle popolazioni colpite da catastrofi naturali e pubbliche calamità, sia in Italia che in nord Africa. Dal 1991 il Corpo Militare dello SMOM partecipa alle attività di Polizia Internazionale nei territori della ex Jugoslavia e, a partire dal 2004, alcuni Ufficiali Medici del Corpo Militare sono integrati nelle strutture sanitarie al seguito delle Forze Armate Italiane presenti nei Balcani per lo svolgimento di varie Operazioni umanitarie e di assistenza. Il Corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani dell'Ordine di Malta (ACISMOM) speciale ausiliario dell'Esercito italiano nasce il 20 marzo 1876 con la prima convenzione per la “cooperazione” con il Servizio Sanitario dell’Esercito con l'obiettivo di provvedere all’assistenza sanitaria e spirituale dei malati e feriti in guerra. Nel 1940 nasce il Corpo delle infermiere volontarie dell'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta