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Aiuto all`esecuzione per imballaggi recanti immagini di derrate

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Aiuto all`esecuzione per imballaggi recanti immagini di derrate
Dipartimento federale dell’interno DFI
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Unità di direzione protezione dei consumatori
Aiuto all’esecuzione per imballaggi recanti immagini di derrate
alimentari
Principio
Per principio, gli imballaggi di sostanze e preparati pericolosi non devono essere concepiti tali da
confondere i consumatori che si tratti di un prodotto commestibile o non pericoloso. In particolare, gli
imballaggi di prodotti chimici pericolosi non devono poter essere confusi con quelli di derrate
alimentari, cosmetici, agenti terapeutici o mangimi. Per quanto riguarda possibili confusioni con
prodotti alimentari, soprattutto gli imballaggi con immagini di frutta possono risultare problematici.
Aiuto all’esecuzione
A livello giuridico non sono stati fissati dei criteri univochi che permettano di decidere concretamente
se possa essere presente un rischio di confusione con una derrata alimentare. Tale valutazione deve
avvenire separatamente caso per caso, tenendo conto della descrizione e dell’impressione generale
suscitata dalle indicazioni pubblicitarie, dall’imballaggio e dall’etichettatura del prodotto. Lo scopo è, in
particolare, quello di proteggere da confusioni e incidenti i bambini piccoli, gli anziani e le persone con
difficoltà di lettura.
Nell’ambito della capacità di giudizio consentita, vanno adottati i criteri seguenti:
In linea di principio, non possono figurare immagini di derrate alimentari sui imballaggi di sostanze e
preparati
• particolarmente pericolosi (art. 76 OPChim);
• etichettati come nocivi (Xn);
[20g (1 cucchiaio) possono essere già letali per un bambino];
• che contengono una quantità superiore al 3 per cento di metanolo o superiore all‘1 per
cento di dicolorometano;
• il cui contenuto è inferiore a 20 ml;
• che sono biocidi o prodotti fitosanitari etichettati come pericolosi;
• contrassegnati con almeno uno dei seguenti pittogrammi (simboli di pericolo GHS):
GHS01 (bomba che esplode)
GHS05 (simbolo di corrosione)
GHS06 (teschio con ossa incrociate)
GHS08 (simbolo di danno alla salute)
Per tutti gli altri prodotti si applica un certo margine di tolleranza. Allo scopo di garantire
un’applicazione uniforme in tutta la Svizzera, si deve tenere conto delle seguenti raccomandazioni:
• l’immagine che ritrae la derrata alimentare non deve essere l’unico elemento grafico (e
non deve attirare su di sé l’attenzione dell’osservatore);
• almeno un altro elemento grafico, non ingannevole, deve attirare l’attenzione più
dell’immagine della derrata alimentare (scritte e simboli di pericolo non sono ritenuti
elementi grafici);
• affinché l’immagine della derrata alimentare non sia molto più grande del simbolo di
pericolo, la sua massima dimensione tollerata deve corrispondere a:
pagina 1 / 3
Dimensione dell’imballaggio [ml]
<20
20
>20 - 50
>50 - 100
>100 - 250
>200 - 500
>500 - 1000
>1000 - 2000
>2000
Somma della
lunghezza e larghezza
massime dell’immagine
[cm]
non sono ammesse
immagini
2
3
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5
6
7
9
15
Per la valutazione bisogna considerare l’impressione generale, Vanno considerati:
• l’odore;
• la forma;
• la somiglianza con derrate alimentari;
• l’attrattiva;
• la composizione dei colori;
• il tipo d’imballaggio.
Maggiori informazioni sulle espressioni autorizzate e quelle non autorizzate nelle indicazioni
pubblicitarie sono disponibili nella «Guida pubblicità».
Riferimenti legislativi
Legge sui prodotti chimici
Articolo 20 Pubblicità
1
La pubblicità e l’offerta di sostanze e preparati pericolosi nonché di preparati che contengono
sostanze pericolose non deve indurre in errore circa la loro pericolosità o provocare un’utilizzazione
inadeguata. Nel caso di prodotti biocidi non è lecito fornire indicazioni fallaci sulla loro efficacia.
2
Il Consiglio federale emana prescrizioni sul modo in cui occorre segnalare la pericolosità nella
pubblicità e nell’offerta.
Ordinanza sui prodotti chimici
Articolo 36 Struttura degli imballaggi
Gli imballaggi di sostanze e preparati pericolosi venduti al pubblico devono presentare una struttura
tale da non:
a. risvegliare o favorire la curiosità dei bambini;
b. ingannare i consumatori;
c. poter essere scambiati con gli imballaggi di derrate alimentari, prodotti cosmetici1, agenti
terapeutici o alimenti per animali.
Articolo 45 Etichettatura ingannevole
Le sostanze e i preparati pericolosi non devono essere etichettati o presentati in modo tale da destare
l’impressione che non siano pericolosi; in particolare non devono essere provvisti di indicazioni quali
«non tossico», «non nuoce alla salute», «rispettoso dell’ambiente», «non inquinante» o «ecologico».
Articolo 75 Pubblicità
La pubblicità relativa a sostanze, preparati e oggetti non deve dare una falsa immagine della loro
pericolosità per l’essere umano e l’ambiente o della loro compatibilità con l’ambiente né indurre a
impieghi e modi di eliminazione non appropriati.
1
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Ordinanza sui biocidi
Articolo 36 Imballaggio
1
Per l’imballaggio dei biocidi e dei principi attivi destinati ai biocidi si applicano per analogia gli articoli
35–37 OPChim; l’articolo 56d capoverso 1 OPChim si applica per analogia all’imballaggio dei biocidi e
dei principi attivi classificati in base all’articolo 35 capoverso 3. Là dove nell’OPChim si parla di
sostanze e preparati pericolosi, nella presente ordinanza si intendono tutti i biocidi e i principi attivi
destinati ai biocidi.
2
I biocidi che possono essere confusi con le derrate alimentari ai sensi della legge del 9 ottobre 1992
sulle derrate alimentari o con gli alimenti per animali ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 dell’ordinanza
del 26 maggio 1999 sugli alimenti per animali devono essere imballati in modo tale che la probabilità
di confusione sia ridotta al minimo.
Articolo 50 Pubblicità
1
Possono essere pubblicizzati soltanto i biocidi omologati, registrati o riconosciuti.
2
La pubblicità di un biocida non può essere fatta in modo tale da essere fuorviante, per quanto
riguarda i rischi del prodotto in questione, per gli esseri umani e per l’ambiente; diciture quali «biocida
a basso rischio», «non tossico» o «innocuo» sono proibite.
Ordinanza sui prodotti fitosanitari
Articolo 54 Imballaggio e presentazione
I prodotti fitosanitari devono essere imballati secondo gli articoli 35–37 OPChim; laddove
nell’OPChim si parla di sostanze e preparati pericolosi, per la presente ordinanza si intendono tutti i
prodotti fitosanitari.
3
Articolo 55 Etichettatura
1
Su un prodotto fitosanitario non si devono dare indicazioni errate, ingannevoli o incomplete o tacere
fatti che possano trarre in inganno gli acquirenti in merito alla natura, al tipo di composizione o
all’utilizzabilità del prodotto.
2I
prodotti fitosanitari devono essere etichettati per analogia conformemente agli articoli 39, 40 e 43–
49 OPChim e secondo le disposizioni degli allegati 7 e 8 della presente ordinanza; laddove
nell’OPChim si parla di fabbricante, per la presente ordinanza si intende il titolare dell’autorizzazione.
Se l’OPChim e gli allegati 7 e 8 della presente ordinanza prevedono un’etichettatura diversa, si
applicano le prescrizioni degli allegati 7 e 8.
Articolo 60 Pubblicità
1
I prodotti fitosanitari non autorizzati non possono essere oggetto di messaggio pubblicitario.
Qualsiasi pubblicità per un prodotto fitosanitario deve essere accompagnata dalle frasi «Usare i
prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul
prodotto». Queste frasi devono essere facilmente leggibili e distinguersi chiaramente rispetto al
messaggio pubblicitario complessivo. I termini «prodotti fitosanitari» possono essere sostituiti da una
descrizione più precisa del tipo di prodotto, come fungicida, insetticida o diserbante.
2
Il messaggio pubblicitario non può comprendere informazioni, sotto forma testuale o grafica,
potenzialmente fuorvianti per quanto riguarda i possibili rischi per la salute umana o degli animali o per
l’ambiente, come i termini «a basso rischio», «non tossico» o «innocuo».
3
Tutte le affermazioni contenute nella pubblicità devono essere tecnicamente giustificabili.
4
I messaggi pubblicitari non possono contenere rappresentazioni visive di pratiche potenzialmente
pericolose, quali la miscelazione o l’uso senza adeguati indumenti protettivi, né dell’impiego del
prodotto vicino ad alimenti o da parte di bambini o nelle loro vicinanze.
5
La pubblicità o il materiale promozionale richiamano l’attenzione sulle frasi e i simboli di pericolo
appropriati che figurano nell’etichetta.
9.8.11 / Divisione prodotti chimici / Controllo del mercato
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