Nuova procedura per rassegnare le dimissioni: informativa
by user
Comments
Transcript
Nuova procedura per rassegnare le dimissioni: informativa
Nuova procedura per rassegnare le dimissioni: informativa Gentile lavoratore, la informiamo che, a far data dal 12 marzo 2016, cambierà la procedura per rassegnare le dimissioni. L’art. 26 del D.lgs 151/2015, infatti, al fine di contrastare maggiormente il fenomeno delle dimissioni in bianco, ha introdotto una procedura telematica per rassegnare le dimissioni rivolta a tutti i lavoratori dipendenti, fatta eccezione delle lavoratrici in gravidanza e dei genitori con figli di età inferiore ai 3 anni; per questi, infatti, rimane in vigore la precedente disciplina che prevede la convalida delle dimissioni presso le Direzioni Territoriali del Ministero del Lavoro. IN SINTESI Lavoratore Procedura dimissioni e convalida in DTL Lavoratrice in gravidanza o con figlio con età inferiore a 3 anni Devono seguire la vecchia procedura di convalida in DTL Lavoratore con figlio con età inferiore a 3 anni Tutti gli altri lavoratori Devono seguire la vecchia procedura di convalida in DTL _______ Nuova procedura telematica _______ _______ Devono seguire la nuova procedura telematica NUOVA PROCEDURA Il lavoratore che vuole rassegnare le dimissioni da un contratto di lavoro subordinato può procedere in autonomia oppure farsi assistere da un soggetto abilitato: A) Il lavoratore che rende autonomamente le dimissioni, deve: 1. richiedere il codice PIN INPS tramite il sito dell’INPS, se non ne è già in possesso (www.inps.it); 2. registrarsi al portale on-line Clic Lavoro (www.cliclavoro.gov.it); 3. accedere al sito del Ministero del Lavoro, www.lavoro.gov.it; 4. compilare il modulo on-line per le dimissioni (per i lavoratori somministrati i dati relativi al datore di lavoro devono essere quelli di MAW e non quelli dell’impresa utilizzatrice); 5. confermare l’invio sul portale che provvederà a trasmettere le dimissioni via PEC al datore di lavoro e alla DTL. INFO-DIM Rev.0 01.03.2016 B) Il lavoratore che vuole rende le dimissioni con l’assistenza di uno dei soggetti abilitati deve: 1. rivolgersi ai patronati, organizzazioni sindacali, enti bilaterali o commissioni di certificazione quali soggetti abilitati; 2. il soggetto abilitato accederà al sito del Ministero del Lavoro; 3. il lavoratore, con l’assistenza del soggetto abilitato, compilerà il modulo on-line per le dimissioni (per i lavoratori somministrati i dati relativi al datore di lavoro devono essere quelli di MAW e non quelli dell’impresa utilizzatrice); 4. il portale del Ministero del Lavoro provvederà a trasmettere le dimissioni via PEC al datore di lavoro e alla DTL. Il lavoratore che abbia reso le dimissioni, ha la facoltà di revocare le stesse entro 7 giorni dalla trasmissione del modulo telematico; la revoca delle dimissioni deve essere resa telematicamente, autonomamente o con l’assistenza di un soggetto abilitato, con le stesse modalità previste per le dimissioni. IMPORTANTE La nuova procedura, come descritto sopra, prevede, quindi, la comunicazione delle dimissioni tramite il sito del Ministero del Lavoro, il quale provvederà poi a comunicare le stesse via PEC al datore di lavoro (la PEC è un unico indirizzo mail per ogni datore di lavoro). Per i lavoratori somministrati, al fine di evitare l’insorgere di problemi relativi al mancato e/o errato inoltro delle dimissioni, vi chiediamo di comunicare sempre con congruo preavviso alla vostra filiale MAW di riferimento l’intenzione di concludere il contratto. INFO-DIM Rev.0 01.03.2016