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DIMISSIONI DEI LAVORATORI E RECESSO DAI RAPPORTI DI

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DIMISSIONI DEI LAVORATORI E RECESSO DAI RAPPORTI DI
STUDIO TOMASSETTI & PARTNERS
Circolare Informativa
Anno 2016 – nr. 5
DIMISSIONI DEI LAVORATORI E RECESSO DAI
RAPPORTI DI LAVORO
DAL 12/3/2016 NUOVA PROCEDURA
TELEMATICA
Autore: Marco Tomassetti
STUDIO COMMERCIALE TRIBUTARIO
TOMASSETTI & PARTNERS
Corso Trieste 88 – 00198 Roma
Tel. 06/8848666 (RA) Fax 068844588
info@[email protected]
T & P | dimissioni dei lavoratori e risoluzioni dei rapporti: dal 12/3/2016 nuove regole;
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Gentile Cliente,
con la stesura del presente documento intendiamo informarLa in merito alle nuove modalità
necessarie per manifestare e formalizzare le dimissioni da parte dei lavoratori dell’azienda.
Premessa
Dal 12 marzo 2016 è operativa la nuova procedura per la comunicazione delle dimissioni e della
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
Il lavoratore dovrà compilare in autonomia il modello telematico da trasmettere al datore di lavoro
tramite posta elettronica certificata ed alla Direzione territoriale del lavoro competente o, in alternativa,
rivolgersi a soggetti terzi che possano garantire la regolarità del procedimento.
Il mancato utilizzo della procedura comporterà l’inefficacia di ogni altra forma di comunicazione delle
dimissioni o del recesso.
L’articolo 26 del D.lgs. 151/2015, attuativo del Jobs Act, ha introdotto la procedura obbligatoria che
deve essere seguita dal lavoratore nei casi di dimissioni e di risoluzione consensuale del rapporto di
lavoro.
Anche questa nuova formulazione normativa, prevede una procedura rinforzata, l’intento della quale è
quello di garantire l’effettiva volontarietà delle dimissioni o della consensualità del recesso dal contratto
di lavoro.
Una ulteriore salvaguardia a garanzia del lavoratore, è la possibilità di revocare le dimissioni o il recesso
entro 7 gg dalla trasmissione del modulo. Anche la volontà di revoca deve essere comunicata tramite la
nuova procedura.
La nuova procedura dovrà essere applicata per le dimissioni o recessi che si verificheranno a partire dal
12 marzo 2016 e non dovrà essere applicata per gli eventi che si sono verificati prima di questa data.
Procedura obbligatoria
Per poter attuare la previsione normativa, si è resa necessaria l’emanazione di un decreto ministeriale
che definisse le modalità tecniche ed il contenuto del modello di dimissione o recesso. Il regolamento,
DM Lavoro del 15 dicembre 2015 (pubblicato nella GU dell’11 gennaio 2016), prevede due possibili
modalità di comunicazione per le quali è obbligatorio accedere al portale internet www.lavoro.gov.it.
A tal fine il lavoratore potrà procedere in autonomia o, in alternativa, rivolgersi
rivolgersi ai soggetti abilitati
seguendo le seguenti indicazioni operative:
Il lavoratore in autonomia
autonomia (non
(non assistito da soggetto abilitato)
abilitato) dovrà:
• richiedere, se ancora non in suo possesso, il codice Pin Inps all'Istituto;
• creare un'utenza, se ancora non in suo possesso, per l'accesso al portale ClicLavoro;
• accedere in autonomia, tramite il portale lavoro.gov.it, al form on-line per la trasmissione della
comunicazione alla pagina di ricerca e selezione di una comunicazione;
T & P | Nuova procedura per dimissioni volontarie e recesso del lavoratore
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• compilare il form (che per i rapporti decorrenti dal 2008 sarà in parte precompilato);
• trasmettere il modulo al datore di lavoro e alla Direzione Territoriale del Lavoro competente.
Il lavoratore assistito da soggetto abilitato dovrà:
• recarsi da un soggetto abilitato(in questo caso non servono né il Pin dell’Inps né l’utenza ClicLavoro);
• accedere, con l’assistenza del soggetto, tramite il portale lavoro.gov.it, al form online per la
trasmissione della comunicazione alla pagina di ricerca e selezione di una comunicazione;
• far compilare il form (che per i rapporti decorrenti dal 2008, sarà in parte precompilato);
• far apporre la firma digitale del modulo prodotto;
• far trasmettere al soggetto abilitato il modulo al datore di lavoro e alla Direzione Territoriale del
Lavoro competente.
I soggetti abilitati,
abilitati individuati dalla norma, che possono compilare il modello per conto del lavoratore
sono:
- i patronati
- le organizzazioni sindacali
- gli enti bilaterali
- le commissioni di certificazione.
Il lavoratore si può rivolgere a qualsiasi soggetto abilitato del territorio nazionale indipendentemente
dal luogo nel quale si svolge il contratto di lavoro che vuole interrompere.
Il modello sarà numerato in modo automatico e univoco dal servizio telematico e conterrà anche la data
dell’invio (marca temporale).
Per i rapporti di lavoro iniziati prima dell’anno 2008 è necessario conoscere i dati relativi al rapporto in
essere che devono essere inseriti nelle sezioni “2 e 3” mentre per quelli iniziati dall’anno 2008 sarà
sufficiente il codice fiscale del datore di lavoro e scegliere il rapporto di lavoro da cessare. È, in ogni
caso, indispensabile conoscere un indirizzo di posta elettronica del datore di lavoro nel quale verrà
inviato il modulo di dimissione o di recesso.
Il mancato utilizzo della procedura comporterà, come detto, l’inefficacia di ogni altra forma di
comunicazione delle dimissioni o del recesso.
Per gli aspetti più strettamente operativi si rinvia all’ultimo paragrafo.
Casi di non applicabilità
La procedura non deve essere utilizzata nei casi di:
- dimissioni durante la maternità/paternità poiché regolate da norme specifiche già esistenti
- lavoro domestico
- procedura di conciliazione
T & P | Nuova procedura per dimissioni volontarie e recesso del lavoratore
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- durante il periodo di prova come previsto nei CCNL (art. 2096 C.C.)
- pubbliche amministrazioni.
Per questi casi , lo ricordiamo, è prevista ancora l'obbligatorietà della convalida delle dimissioni presso i
servizi ispettivi del Ministero del Lavoro competente sul territorio, nelle DTL o nei centri per l'impiego.
Nessun intervento del datore di lavoro
Sia la norma base, sia il regolamento di attuazione che la circolare del Ministero del lavoro n. 12 del
2016, non prevedono interventi da parte del datore di lavoro che prenderà atto delle comunicazioni,
dimissioni o recesso e revoca, che riceverà nella propria cesella di posta elettronica.
In assenza di espliciti riferimenti, i 7gg di tempo entro i quali può essere effettuata la revoca non
incidono sul periodo di preavviso che decorre dal giorno delle dimissioni o recesso. Si deve osservare
che la revoca è unicamente una condizione di tutela del lavoratore dimissionario o che abbia receduto.
Per quanto concerne il regime sanzionatorio, oltre alla inefficacia della comunicazione irrituale, il datore
può essere passibile di una sanzione minima di € 500 fino a 30.000 qualora alterasse i moduli.
Problemi operativi
Fermo restando che sarà al momento dell’applicazione che si potranno riscontrare dubbi interpretativi,
già da ora si possono individuare delle potenziali criticità riferite:
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−
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alla procedura, che presuppone una buona familiarità con gli strumenti e le procedure
informatiche della quale moltissimi lavoratori non sono in possesso;
alla possibilità che il datore di lavoro riceva le dimissioni verbali o che il lavoratore si renda
irreperibile senza avere comunicato nulla o dopo avere inviato una comunicazione irrituale. Nel
silenzio della norma, data l’inefficacia di prassi diverse da quelle previste dalla procedura, al
datore di lavoro non resta che attivare le procedure connesse al licenziamento disciplinare con
le possibili difficoltà di notifica della lettera di contestazione prima e di licenziamento poi;
all’appesantimento della procedura per il licenziamento disciplinare per il quale è previsto anche
il pagamento del contributo Aspi non dovuto nel caso dimissioni volontarie o di recesso
contestuale. Per evitare l’onere del contributo sarebbe utile una interpretazione autentica che
parifichi l’irreperibilità dimostrata alla volontà di dimissioni;
alla possibilità che la procedura non sia resa nota in modo capillare così che la maggioranza dei
lavoratori non sia a conoscenza della possibilità di rivolgersi ai soggetti abilitati nel caso di
difficoltà di gestione in autonomia della comunicazione.
Osservazioni finali
Dal 12 marzo 2016 con l’avvento del D. Lgs. 151/2015, in sostituzione della precedente normativa, le
dimissioni debbano essere rassegnate con l’utilizzo di un’apposita procedura telematica, pena
l’inefficacia delle stesse.
Pertanto, un dipendente dell’azienda che decide di dimettersi dal 12 marzo, dovrà comunque inviare le
proprie dimissioni mediante comunicazione scritta
scritta all’azienda.
all’azienda Il datore di lavoro, ricevuta la
comunicazione, inviterà il dipendente a seguire la nuova procedura. Il lavoratore dovrà attivarsi per
T & P | Nuova procedura per dimissioni volontarie e recesso del lavoratore
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poter convalidare le dimissioni con la nuova procedura telematica. A tal fine, dovrà effettuare due
distinte registrazioni telematiche:
• presso il sito cliclavoro per ottenere delle credenziali (username e password) di accesso al sito;
• presso l’Inps per ottenere il classico Pin del cittadino, un codice identificativo personale. Quest’ultimo
viene spedito per posta ordinaria a casa.
Solo a questo punto, ovvero dopo molti giorni dalla sua decisione e la comunicazione all’azienda, il
nostro dipendente sarà̀ pronto a dimettersi. Ottenute tutte le credeziali di accesso, infatti, il lavoratore
potrà entrare sul sito cliclavoro, e qui dovrà compilare un modulo contenente ben 17 caselle (dati
personali, informazioni sull’impresa, data di inizio e forma contrattuale di lavoro, ecc.).
L’alternativa consigliabile per il Lavoratore per snellire gli oneri derivanti da questa nuova procedura e
bypassare gli inevitabili, e ormai purtroppo consolidati, impedimenti che potrebbe incontrare nel rilascio
dei Pin su menzionati e nella compilazione del format sul sito Click Lavoro, è che potrà comunque
adempiere al proprio obbligo, rivolgendosi ad un intermediario (Patronato, Sindacato, Ente Bilaterale,
Commissione di Certificazione). In questo caso il Pin Inps non servirà e si userà quello dell’intermediario
per Cliclavoro. Si consiglia vivamente, pertanto, di dare attenta e precisa indicazione ai propri
dipendenti sulle nuove procedure, al fine di non incorrere in problematiche dell’ultimo momento e,
ancor più grave, alla inefficacia delle dimissioni rassegnate.
Vi invitiamo quindi a voler far osservare le nuove disposizioni che sono entrate in vigore.
A tal proposito, per gli aspetti sopra riassunti, assumerà importanza l’invito al dipendente dimissionario
a seguire la nuova procedura, comunicando la pec aziendale ove notificare (nella modalità prescelta) il
nuovo modulo telematico.
Lo studio rimane a disposizione per ogni approfondimento di vostro interesse e per ogni adempimento a
riguardo. Cordiali Saluti.
T. & P. Consulting S.r.l.
NOTA BENE - La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e non costituisce un parere professionale né può considerarsi come sostitutivo di una consulenza
specifica. Le informazioni contenute nella presente circolare vengono fornite quindi con l’intendimento che non possano essere interpretate come prestazioni di consulenza legale, contabile, fiscale o
di altra natura professionale. Il contenuto ha finalità esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con consulenti fiscali, legali o professionali di altra natura. Prima di adottare scelte
o provvedimenti è necessario consultare consulenti professionali qualificati. La T&P Consulting srl, lo Studio Tomassetti & Partners nonché i relativi titolari e partners, professionisti e dipendenti,
declinano qualsivoglia responsabilità nei confronti di chiunque per decisioni o provvedimenti adottati facendo affidamento sulle informazioni contenute nella presente circolare. Le informazioni
contenute nella presente circolare sono di proprietà di Tomassetti & Partners Consulting Srl e possono essere usate esclusivamente a fini personali e interni; è vietato copiarle, inoltrarle o fornirle
comunque a terzi.
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