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LIMITI AL DOPPIO LAVORO Con il presente approfondimento si vuole chiarire, considerata la mole di richieste di autorizzazioni sul tema, quali sono i limiti del c.d. “doppio lavoro”. L’Organo Amministrativo, in data 11 giugno 2015, ha approvato il T.U. dei Regolamenti e delle Procedure, che contiene, tra gli altri, il “Regolamento per la disciplina degli incarichi vietati e conflitti di interessi ai sensi del D.P.R. n. 62/2013”. Tale Regolamento è stato pubblicato in quanto, fino all’entrata in vigore delle norme sulla prevenzione della corruzione e della trasparenza, le disposizioni limitative riguardavano solo i pubblici dipendenti e pertanto l’unico limite per i propri lavoratori era rappresentato dalla presenza di eventuali conflitti di interesse e dal generale obbligo di fedeltà del dipendente verso il proprio datore di lavoro; successivamente Lazio Service ha recepito il D.P.R. n. 62/2013 diretto alle pubbliche amministrazioni, ma esteso dall’ANAC anche alle società partecipate come linee guida per la predisposizione di regolamenti interni. Le richieste di autorizzazione più ricorrenti ineriscono: 1) iscrizioni ad albi professionali; 2) possibilità di esercitare la funzione di Consulente Tecnico d’Ufficio; 3) possibilità di far parte di gruppi di lavoro, tavoli tecnici e commissioni di valutazione presso la Regione Lazio; 4) possibilità di possedere quote in altre Società. 1) In merito all’iscrizione agli albi professionali è necessario far riferimento alle previsioni contenute nelle leggi/regolamenti di ogni settore di appartenenza; tale iscrizione non è in vietata in radice, ma il problema si pone nell’esercizio dell’attività professionale e dunque nell’apertura della partita iva. Sono vietati gli incarichi che presentano i caratteri dell’abitualità e della professionalità, come meglio specificati all’art. 2.1 del Regolamento sopra citato, a meno che il dipendente non abbia con la Lazio Service un contratto di lavoro a tempo parziale pari o inferiore al 50%. Sono incompatibili e non possono essere svolti gli incarichi che generano, ovvero siano idonei a generare, conflitti di interesse con le funzioni svolte dal dipendente presso l’Ufficio e/o il progetto di assegnazione come meglio specificati all’art. 2.2 del Regolamento. Il potenziale conflitto di interessi non è determinato, dunque, dalla remunerazione dell’incarico ma dal suo contenuto, dalle specifiche prestazioni richieste e commissionate al dipendente. Sono preclusi a tutti i dipendenti, a prescindere dalla consistenza dell’orario di lavoro, quegli incarichi che si svolgono durante l’orario d’ufficio che possano in qualche modo interferire con l’attività ordinaria e/o utilizzando mezzi, beni o attrezzature di proprietà della Società o della Regione Lazio, di cui il dipendente disponga per ragioni d’ufficio. Sono comunque preclusi tutti gli incarichi che necessitino di una preventiva autorizzazione e questa non venga rilasciata; tali preclusioni sono meglio specificate all’art. 2.3 del Regolamento. 2) Con riferimento alla possibilità di esercitare l’incarico di Consulente Tecnico d’Ufficio, può essere concessa l’autorizzazione dalla Società se non è incompatibile con l’attività svolta e se ricorre il carattere della occasionalità. 3) Sulla possibilità di far parte di gruppi di lavoro, tavoli tecnici e commissioni di valutazione presso la Regione Lazio, la Società autorizza i dipendenti interessati qualora firmino la dichiarazione in calce al presente. La logica impone, in ogni caso, che la valutazione sia effettuata per ciascuna fattispecie contestualizzando e “soggettivizzando” i parametri di valutazione: l’assenza di conflitti di interessi con il datore di lavoro, la compatibilità con l’orario di lavoro, l’occasionalità/saltuarietà della prestazione devono essere tutti esaminati con riferimento alle specifiche mansioni a cui il dipendente è preposto, al numero di incarichi già autorizzati, alla sua professionalità e notorietà scientifica/tecnica/dottrinale e al ritorno d’immagine che questi può garantire all’ente di appartenenza con l’assunzione dell’incarico esterno ( TAR Lazio, sez. III, 3 aprile 2001 nr. 2765). In tale procedimento valutativo, in attuazione dell’art. 10 della l. 241/1990 (valida per la p.a. ma estesa per certi versi anche alle partecipate) e in forza dei principi di buona fede e correttezza, la partecipazione del lavoratore appare utile ai fine di fornire chiarimenti e atti utili per una completa verifica. Non sembra invece legittimo un intervento autorizzatorio postumo, a sanatoria di incarichi già espletati per motivi di urgenza che, stante l’abitualità e la notorietà di quella tipologia di attività (regolamentate proprio in base a circolari o atti interni), sarebbero comunque autorizzate dalla P.A.- datrice di lavoro: la portata dell’art. 53 d.lgs. n. 165/2001 che dispone la necessità di presentare l’istanza autorizzativa 15 giorni prima dell’inizio dell’attività, al fine di consentire all’amministrazione un congruo spatium deliberandi, e l’impianto normativo in materia, tendente a salvaguardare le esigenze di buon andamento e di corretta organizzazione della cosa pubblica, fa emergere una presunzione legale di incompatibilità che può essere superata soltanto dalla preventiva autorizzazione ( Tar Lombardia 614/2013). Restando, quindi, ininfluente la portata dell’intervento postumo della p.a.-datrice di lavoro (e dunque anche della Società partecipata) e non avendo alcun effetto convalidante, non si potrà escludere i risvolti disciplinari e pecuniari a carico del lavoratore per un incarico esterno non autorizzato. A contrario, possibile e legittimo è un intervento autorizzatorio tardivo della p.a. dopo il formarsi del silenzio-rigetto previsto dall’art. 53 che dovrà intendersi come implicitamente revocato dal provvedimento espresso di assenso all’espletamento dell’incarico. Ma da dove derivano i limiti al c.d. “doppio lavoro”? Da oltre mezzo secolo, in un contesto enfatizzato dal dovere di fedeltà del pubblico impiegato allo Stato e dalle connotazioni soggettive pubblicistiche datoriali, la disciplina delle incompatibilità costituisce la diretta derivazione del dovere di esclusività di cui all’art. 98, comma 1, Cost.. in forza del quale i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione. La ratio del disposto costituzionale è funzionale alla realizzazione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione ( art. 97, comma 1 Cost.), criteri direttivi della res publica che risulterebbero vanificati dall’espletamento da parte dei dipendenti pubblici di ulteriori ed altre attività che per la loro intensità, continuità e professionalità, potrebbero turbare la regolarità del servizio o attenuare l’indipendenza del lavoratore e il prestigio della pubblica amministrazione. Pertanto il legislatore, attraverso l’art. 60 del D.P.R. n. 3/1957, nel determinare che l’impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente, ha previsto il divieto per i dipendenti pubblici di svolgere altre e diverse attività in costanza di rapporto di lavoro al fine di garantire il superiore e preminente interesse pubblico. L’imperatività del divieto, essendo in via indiretta incidente sulla qualità dell’azione amministrativa, ha trovato mitigazione nell’art. 58, comma 1 del D.Lgs 29/93, richiamato dall’art. 1, comma 56 e ss. della L. 662/96 nonchè dall’art. 53 del D.Lgs. 165/01 e ss.mm.ii che hanno inteso conciliare opposti interessi, tutti meritevoli di tutela, alla luce del principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. In particolare, se quindi da un lato l’art. 53, comma 1, applicabile anche Lazio Service, richiama il divieto di cui all’art. 60 del DPR 3/1957 prevedendo al comma 1 bis, ulteriori divieti, dall’altro lato dispone deroghe di tipo soggettivo, tra gli altri, per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quello a tempo pieno e per le altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero professionali. MODELLO DI DICHIARAZIONE Oggetto: Richiesta di autorizzazione per far parte della Commissione/Gruppo di Lavoro/Tavolo tecnico_________________________________________________________ AL RESPONSABILE COORDINAMENTO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI DI LAZIO SERVICE SPA. IL SOTTOSCRITTO________________, NATO A___________, IL_______, DOMICILIATO A ____________, VIA_____________ N._____, MATR.______, IN SERVIZIO PRESSO CODESTA SOCIETA’ CON LA QUALIFICA DI_________________, AREA DI INQUADRAMENTO_______, LIVELLO______, CHIEDE DI ESSERE AUTORIZZATO A FAR PARTE DELLA COMMISSIONE DI_______________________________ PRESSO___________________________________, CHE HA LE SEGUENTI CARATTERISTICHE: 1) SOGGETTO CHE CONFERISCE L’INCARICO: _______________________________ ; 2) ATTIVITÀ OGGETTO DELL’INCARICO: _______________________________________ ______________________________________________________________________ 3) COMPENSO PREVISTO:___________________________________________________; 4) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO (TEMPI, LUOGHI DURATA):_____________________________________________________________; 5) E DATA DI INIZIO ATTIVITÀ:_______________________________________________ 6) ATTIVITA’ ATTUALMENTE SVOLTE PER SERVICE:_____________________________________________________________ LAZIO IL SOTTOSCRITTO DICHIARA, EX DPR 445/2000, DI NON ESSERE TITOLARE DI PARTITA IVA E CHE LO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO IN QUESTIONE NON NE COMPORTA L’APERTURA, NE’ CHE SI RIFERISCE ALL’ESERCIZIO DI UNA LIBERA PROFESSIONE. SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, RELATIVAMENTE ALL’INCARICO PER CUI CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE, IL SOTTOSCRITTO DICHIARA, ALTRESI’, SEMPRE EX DPR 445/2000: di aver preso visione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito “MOG”) ex D.Lgs. n. 231/2001, integrato ex L. 190/2012 e decreti collegati, adottato dalla Lazio Service S.p.A. così come in ultimo approvato dall’Organo Amministrativo in data 11/06/2015 e consultabile sul sito internet aziendale all’indirizzo: http://lnx.lazioservice.com/mogaggiornato-al-30-gennaio-2015/ E CHE L’ATTIVITÀ CHE SVOLGERÀ: a) è di natura temporanea ed occasionale; b) non è compresa tra le attività incompatibili con il regime d’impegno a tempo pieno; c) non comporta conseguenze pregiudizievoli per l’immagine della Società, né concorre a determinare situazioni di svantaggio economico o, più genericamente, di conflitto di interessi a detrimento di Lazio Service S.p.A.; d) non reca pregiudizio allo svolgimento dei propri compiti istituzionali e di servizio; e) non si sostanzia in una collaborazione o una consulenza a favore di enti privati che, anche a livello potenziale, possano entrare in rapporti lavorativi con la Regione Lazio e/o con Lazio Service. Il sottoscritto si impegna, altresì, a sospendere immediatamente l’incarico qualora una di queste condizioni risultasse non rispettata durante lo svolgimento dell’attività, dandone comunicazione all’azienda, nella persona del Direttore Generale. Si allega documento di riconoscimento in corso di validità. ROMA, LI FIRMA ______________________________