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LIMITI AL DOPPIO LAVORO
Con il presente approfondimento si vuole chiarire, considerata la
mole di richieste di autorizzazioni sul tema, quali sono i limiti del
c.d. “doppio lavoro”.
L’Organo Amministrativo, in data 11 giugno 2015, ha approvato
il T.U. dei Regolamenti e delle Procedure, che contiene, tra gli
altri, il “Regolamento per la disciplina degli incarichi vietati e
conflitti di interessi ai sensi del D.P.R. n. 62/2013”.
Tale Regolamento è stato pubblicato in quanto, fino all’entrata in
vigore delle norme sulla prevenzione della corruzione e della
trasparenza, le disposizioni limitative riguardavano solo i pubblici dipendenti e pertanto l’unico
limite per i propri lavoratori era rappresentato dalla presenza di eventuali conflitti di interesse
e dal generale obbligo di fedeltà del dipendente verso il proprio datore di lavoro;
successivamente Lazio Service ha recepito il D.P.R. n. 62/2013 diretto alle pubbliche
amministrazioni, ma esteso dall’ANAC anche alle società partecipate come linee guida per la
predisposizione di regolamenti interni.
Le richieste di autorizzazione più ricorrenti ineriscono: 1) iscrizioni ad albi professionali; 2)
possibilità di esercitare la funzione di Consulente Tecnico d’Ufficio; 3) possibilità di far parte di
gruppi di lavoro, tavoli tecnici e commissioni di valutazione presso la Regione Lazio; 4)
possibilità di possedere quote in altre Società.
1) In merito all’iscrizione agli albi professionali è necessario far riferimento alle previsioni
contenute nelle leggi/regolamenti di ogni settore di appartenenza; tale iscrizione non è
in vietata in radice, ma il problema si pone nell’esercizio dell’attività professionale e
dunque nell’apertura della partita iva. Sono vietati gli incarichi che presentano i
caratteri dell’abitualità e della professionalità, come meglio specificati all’art. 2.1 del
Regolamento sopra citato, a meno che il dipendente non abbia con la Lazio Service un
contratto di lavoro a tempo parziale pari o inferiore al 50%. Sono incompatibili e non
possono essere svolti gli incarichi che generano, ovvero siano idonei a generare,
conflitti di interesse con le funzioni svolte dal dipendente presso l’Ufficio e/o il progetto
di assegnazione come meglio specificati all’art. 2.2 del Regolamento. Il potenziale
conflitto di interessi non è determinato, dunque, dalla remunerazione dell’incarico ma
dal suo contenuto, dalle specifiche prestazioni richieste e commissionate al dipendente.
Sono preclusi a tutti i dipendenti, a prescindere dalla consistenza dell’orario di
lavoro, quegli incarichi che si svolgono durante l’orario d’ufficio che possano in qualche
modo interferire con l’attività ordinaria e/o utilizzando mezzi, beni o attrezzature di
proprietà della Società o della Regione Lazio, di cui il dipendente disponga per ragioni
d’ufficio. Sono comunque preclusi tutti gli incarichi che necessitino di una preventiva
autorizzazione e questa non venga rilasciata; tali preclusioni sono meglio specificate
all’art. 2.3 del Regolamento.
2) Con riferimento alla possibilità di esercitare l’incarico di Consulente Tecnico d’Ufficio,
può essere concessa l’autorizzazione dalla Società se non è incompatibile con l’attività
svolta e se ricorre il carattere della occasionalità.
3) Sulla possibilità di far parte di gruppi di lavoro, tavoli tecnici e commissioni di
valutazione presso la Regione Lazio, la Società autorizza i dipendenti interessati qualora
firmino la dichiarazione in calce al presente.
La logica impone, in ogni caso, che la valutazione sia effettuata per ciascuna fattispecie
contestualizzando e “soggettivizzando” i parametri di valutazione: l’assenza di conflitti di
interessi con il datore di lavoro, la compatibilità con l’orario di lavoro, l’occasionalità/saltuarietà
della prestazione devono essere tutti esaminati con riferimento alle specifiche mansioni a cui il
dipendente è preposto, al numero di incarichi già autorizzati, alla sua professionalità e
notorietà scientifica/tecnica/dottrinale e al ritorno d’immagine che questi può garantire all’ente
di appartenenza con l’assunzione dell’incarico esterno ( TAR Lazio, sez. III, 3 aprile 2001 nr.
2765). In tale procedimento valutativo, in attuazione dell’art. 10 della l. 241/1990 (valida per
la p.a. ma estesa per certi versi anche alle partecipate) e in forza dei principi di buona fede e
correttezza, la partecipazione del lavoratore appare utile ai fine di fornire chiarimenti e atti utili
per una completa verifica.
Non sembra invece legittimo un intervento autorizzatorio postumo, a sanatoria di incarichi già
espletati per motivi di urgenza che, stante l’abitualità e la notorietà di quella tipologia di
attività (regolamentate proprio in base a circolari o atti interni), sarebbero comunque
autorizzate dalla P.A.- datrice di lavoro: la portata dell’art. 53 d.lgs. n. 165/2001 che dispone
la necessità di presentare l’istanza autorizzativa 15 giorni prima dell’inizio dell’attività, al fine di
consentire all’amministrazione un congruo spatium deliberandi, e l’impianto normativo in
materia, tendente a salvaguardare le esigenze di buon andamento e di corretta organizzazione
della cosa pubblica, fa emergere una presunzione legale di incompatibilità che può essere
superata soltanto dalla preventiva autorizzazione ( Tar Lombardia 614/2013).
Restando, quindi, ininfluente la portata dell’intervento postumo della p.a.-datrice di lavoro (e
dunque anche della Società partecipata) e non avendo alcun effetto convalidante, non si potrà
escludere i risvolti disciplinari e pecuniari a carico del lavoratore per un incarico esterno non
autorizzato. A contrario, possibile e legittimo è un intervento autorizzatorio tardivo della p.a.
dopo il formarsi del silenzio-rigetto previsto dall’art. 53 che dovrà intendersi come
implicitamente revocato dal provvedimento espresso di assenso all’espletamento dell’incarico.
Ma da dove derivano i limiti al c.d. “doppio lavoro”? Da oltre mezzo secolo, in un contesto
enfatizzato dal dovere di fedeltà del pubblico impiegato allo Stato e dalle connotazioni
soggettive pubblicistiche datoriali, la disciplina delle incompatibilità costituisce la diretta
derivazione del dovere di esclusività di cui all’art. 98, comma 1, Cost.. in forza del quale i
pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.
La ratio del disposto costituzionale è funzionale alla realizzazione dei principi di buon
andamento ed imparzialità dell’amministrazione ( art. 97, comma 1 Cost.), criteri direttivi della
res publica che risulterebbero vanificati dall’espletamento da parte dei dipendenti pubblici di
ulteriori ed altre attività che per la loro intensità, continuità e professionalità, potrebbero
turbare la regolarità del servizio o attenuare l’indipendenza del lavoratore e il prestigio della
pubblica amministrazione. Pertanto il legislatore, attraverso l’art. 60 del D.P.R. n. 3/1957, nel
determinare che l’impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né
alcuna
professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società
costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è
riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente, ha
previsto il divieto per i dipendenti pubblici di svolgere altre e diverse attività in costanza di
rapporto di lavoro al fine di garantire il superiore e preminente interesse pubblico.
L’imperatività del divieto, essendo in via indiretta incidente sulla qualità dell’azione
amministrativa, ha trovato mitigazione nell’art. 58, comma 1 del D.Lgs 29/93, richiamato
dall’art. 1, comma 56 e ss. della L. 662/96 nonchè dall’art. 53 del D.Lgs. 165/01 e ss.mm.ii
che hanno inteso conciliare opposti interessi, tutti meritevoli di tutela, alla luce del principio di
ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost.
In particolare, se quindi da un lato l’art. 53, comma 1, applicabile anche Lazio Service,
richiama il divieto di cui all’art. 60 del DPR 3/1957 prevedendo al comma 1 bis, ulteriori divieti,
dall’altro lato dispone deroghe di tipo soggettivo, tra gli altri, per i dipendenti con rapporto di
lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di
quello a tempo pieno e per le altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da
disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero professionali.
MODELLO DI DICHIARAZIONE
Oggetto: Richiesta di autorizzazione per far parte della Commissione/Gruppo di Lavoro/Tavolo
tecnico_________________________________________________________
AL RESPONSABILE COORDINAMENTO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI DI LAZIO
SERVICE SPA.
IL SOTTOSCRITTO________________, NATO A___________, IL_______, DOMICILIATO A
____________, VIA_____________ N._____, MATR.______, IN SERVIZIO PRESSO CODESTA
SOCIETA’ CON LA QUALIFICA DI_________________, AREA DI INQUADRAMENTO_______,
LIVELLO______, CHIEDE DI ESSERE AUTORIZZATO A FAR PARTE DELLA COMMISSIONE
DI_______________________________ PRESSO___________________________________,
CHE HA LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:
1)
SOGGETTO CHE CONFERISCE L’INCARICO: _______________________________ ;
2)
ATTIVITÀ OGGETTO DELL’INCARICO: _______________________________________
______________________________________________________________________
3)
COMPENSO PREVISTO:___________________________________________________;
4)
MODALITÀ
DI
SVOLGIMENTO
DELL’INCARICO
(TEMPI,
LUOGHI
DURATA):_____________________________________________________________;
5)
E
DATA DI INIZIO ATTIVITÀ:_______________________________________________
6)
ATTIVITA’
ATTUALMENTE
SVOLTE
PER
SERVICE:_____________________________________________________________
LAZIO
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA, EX DPR 445/2000, DI NON ESSERE TITOLARE DI PARTITA IVA E
CHE LO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO IN QUESTIONE NON NE COMPORTA L’APERTURA, NE’
CHE SI RIFERISCE ALL’ESERCIZIO DI UNA LIBERA PROFESSIONE.
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, RELATIVAMENTE ALL’INCARICO PER CUI CHIEDE
L’AUTORIZZAZIONE, IL SOTTOSCRITTO DICHIARA, ALTRESI’, SEMPRE EX DPR 445/2000:
di aver preso visione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito “MOG”) ex
D.Lgs. n. 231/2001, integrato ex L. 190/2012 e decreti collegati, adottato dalla Lazio Service
S.p.A. così come in ultimo approvato dall’Organo Amministrativo in data 11/06/2015 e
consultabile sul sito internet aziendale all’indirizzo: http://lnx.lazioservice.com/mogaggiornato-al-30-gennaio-2015/
E CHE L’ATTIVITÀ CHE SVOLGERÀ:
a)
è di natura temporanea ed occasionale;
b)
non è compresa tra le attività incompatibili con il regime d’impegno a tempo pieno;
c)
non comporta conseguenze pregiudizievoli per l’immagine della Società, né concorre a
determinare situazioni di svantaggio economico o, più genericamente, di conflitto di interessi a
detrimento di Lazio Service S.p.A.;
d)
non reca pregiudizio allo svolgimento dei propri compiti istituzionali e di servizio;
e)
non si sostanzia in una collaborazione o una consulenza a favore di enti privati che,
anche a livello potenziale, possano entrare in rapporti lavorativi con la Regione Lazio e/o con
Lazio Service.
Il sottoscritto si impegna, altresì, a sospendere immediatamente l’incarico qualora una di
queste condizioni risultasse non rispettata durante lo svolgimento dell’attività, dandone
comunicazione all’azienda, nella persona del Direttore Generale.
Si allega documento di riconoscimento in corso di validità.
ROMA, LI
FIRMA
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