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Quando si diventa incapaci di discernere
2 Primo piano salute Corriere del Ticino Lunedì 28 gennaio 2013 Primo piano salute Corriere del Ticino Lunedì 28 gennaio 2013 3 La riforma Quando si diventa incapaci di discernere Il primo gennaio scorso in Svizzera sono state aggiornate le leggi sulla tutela della persona – Ne parliamo con l’avvocato Alessia Paglia È dal 1912 che le norme del Codice civile svizzero relative alla protezione dell’adulto non subivano un così drastico cambiamento: l’evoluzione della società, le nuove forme di convivenza e di rapporti familiari e personali hanno bisogno di norme adeguate che le favoriscano e le regolino. Sono molte le novità entrate in vigore dal primo gennaio scorso e non è sempre agevole per chi non è esperto in diritto capire, sia pure a grandi linee, le peculiarità e il significato di questi strumenti giuridici. Ci aiuta Alessia Paglia, avvocato attiva presso l’autorità di vigilanza, in questa intervista. Ricordiamo che mercoledì 30 gennaio, presso l’auditorium dell’Università della Svizzera Italiana in via Buffi 13 a Lugano, ci sarà una conferenza aperta al pubblico per spiegare l’importanza delle nuove norme del codice, in particolare quelle relative alle direttive del paziente, comunemente note come testamento biologico. pagine di sergio sciancalepore zxy Avvocato Paglia, qual è il principio generale alla base di una così radicale riforma di questa parte del Codice civile? «È quello di favorire il diritto all’autodeterminazione di ogni individuo, garantendo a ciascuno di noi di poter decidere il proprio destino nel caso in cui perdiamo la capacità di discernimento, attraverso disposizioni private, stabilite autonomamente. Naturalmente, in assenza di mandato, se una persona non è in grado di provvedere a se stessa e non ci sono altri modi per aiutarla, lo Stato interviene con delle misure ufficiali allo scopo di proteggerla: anche in questo caso il principio è quello di rispettare la dignità e l’autonomia della persona, come stabilito dalla Costituzione federale». Quindi lo Stato cerca di intervenire il meno possibile e solo quando non si può fare altrimenti, nelle faccende private delle persone? «Sì, e questo è anche dimostrato dall’attenzione che le nuove norme dedicano ai legami familiari ed affettivi, istituendo per legge una rappresentanza della persona incapace da parte del coniuge o del partner registrato per gli atti quotidiani, ma anche da parte di altre persone nell’ambito medico». Curatele flessibili e adattabili Tra le misure ufficiali che sono state introdotte ci sono le curatele: sono strumenti innovativi rispetto al passato? «Nella forma in cui sono state pensate rappresentano uno strumento innovativo rispetto alle misure standard finora utilizzate. Ci sono ora diverse forme di curatele tra le quali l’autorità può scegliere la più adatta per proteggere chi è nel bisogno. Non solo, è anche possibile combinare i diversi tipi di curatele: si tratta quindi di uno strumento ben adattabile ai singoli casi. Inoltre, l’autorità può decidere meglio se e come occorre limitare l’esercizio dei diritti civili della persona bisognosa o incapace, sempre allo scopo di proteggerla». Con le nuove norme si costituiscono forme di autorità preposte alla protezione dell’individuo. Che cosa cambia a livello dei Cantoni? «Con le nuove norme si stabilisce un’imposizione minima riguardo all’organizzazione delle autorità in modo che in tutto il Paese ci sia una uniformità organizzativa, anche se i singoli Cantoni possono disporre di una certa autonomia in tal senso, anche rispetto al controllo dell’operato delle autorità. In Ticino siamo comunque a buon Nessuna interferenza «Le autorità statali sono molto attente a non intromettersi nelle faccende private dei cittadini, a meno che non sia strettamente necessario» la conferenza Si intitola «Decidere del proprio destino» la conferenza organizzata da Pro Senectute e dal CdT per spiegare al pubblico le nuove norme del Codice civile per la protezione della persona. Mercoledì 30 gennaio alle 18.30, all’Auditorium dell’Università della Svizzera Italiana, interverranno Patrizia Bottinelli Cancellara (avvocato presso il servizio giuridico del Dipartimento della sanità e della socialità), Brenno Balestra (primario di medicina interna all’OBV di Mendrisio) e Alberto Bondolfi (teologo e professore universitario emerito di etica). Gli ospiti saranno lieti di rispondere alle domande del pubblico. L’entrata è libera. punto per quel che riguarda l’organizzazione, dal momento che già tempo addietro avevamo attuato riforme in linea con le attuali disposizioni federali. Ci siamo mossi con un po’ di anticipo». L’autorità regionale di protezione e l’autorità di vigilanza Tra le autorità previste c’è quella regionale di protezione: che compiti ha? «In pratica sostituiscono le Commissioni tutorie regionali. Nel nostro Cantone le autorità sono ancora diciotto, ognuna delle quali è composta da tre membri con competenze del tutto diverse: uno con competenze giuridiche, uno con competenze nell’ambito sociale e un rappresentante designato dal Comune di domicilio della persona interessata, che pure deve avere adeguate e precise attitudini rispetto al compito svolto. Il compito principale delle autorità di protezione, nell’ambito della protezione degli adulti, è di decidere se occorre intervenire con misure ufficiali e, una volta stabilite, metterle in pratica e controllare la loro esecuzione: per esempio, nel caso delle curatele, controllano il rendiconto e l’operato dei curatori, ma si mettono a disposizione anche per offrire semplici consigli». Questa autorità controlla anche l’attuazione delle misure personali? «Si occupa della loro concretizzazione – nel caso del mandato, non delle direttive – una volta constatato il verificarsi dell’incapacità del mandante. Può intervenire in seguito, se le è segnalato che il mandato o le direttive non sono correttamente eseguiti, per esempio se un medico non segue le disposizioni impartite dal paziente. Ricordo che l’autorità di protezione ha anche in questo ambito un potere decisionale e le sue decisioni sono vincolanti». Quale invece il compito dell’autorità di vigilanza? «Come dice lo stesso nome, ha un compito di vigilanza generale sull’attività delle autorità regionali di protezione. Interviene attraverso circolari e direttive vincolanti, controlla la corretta e uniforme applicazione del diritto di protezione. Risponde anche alle richieste di verifica degli utenti rispetto all’operato delle autorità». Un rinnovamento non troppo radicale per il Ticino È prevista una fase di transizione dalle vecchie alle nuove norme e di adeguamento organizzativo, a livello cantonale? «Dal primo gennaio le autorità di protezione già applicano le nuove norme del Codice civile. Rispetto ad altri Cantoni, il Ticino – come ho già detto – si era già adeguato agli indirizzi federali in materia di organizzazione: le Commissioni tutorie erano organizzate come lo sono ora le autorità regionali di protezione, anche rispetto alla composizione e alla formazione dei membri. Pur in presenza di nuove leggi, abbiamo quindi a che fare con una certa continuità organizzativa. L’intento del Consiglio di Stato è comunque quello di procedere a medio termine ad una sostanziale riorganizzazione, passando dall’attuale modello di autorità amministrativa a un modello giudiziario. Per il momento sono delle intenzioni, vedremo lo sviluppo futuro». È possibile ricorrere nei confronti delle decisioni dell’autorità di protezione? «Sì, certo, ogni decisione emanata dall’autorità regionale di protezione può essere impugnata presso la Camera di protezione del Tribunale di appello. Il nuovo diritto prevede che le decisioni dell’autorità di protezione possano essere contestate davanti ad un giudice: per questo il Cantone ha deciso di istituire – in seno appunto al Tribunale dell’appello – una nuova Camera che si occupa di tutte le procedure attinenti alla protezione dei minori e degli adulti». Ci sono anche nuove norme per la Anticipati i tempi «Il Cantone ha già attuato riforme organizzative in linea con quanto richiesto dalle attuali disposizioni federali. Ci siamo mossi con un po’ di anticipo» protezione fisica e della personalità di chi è incapace di discernimento e si trova ricoverato in modo permanente in un istituto di cura, di accoglienza, una casa per anziani? «In primo luogo, tra il rappresentante dell’incapace e l’Istituto deve essere stipulato un contratto scritto di assistenza che definisce il tipo di prestazione fornita in favore dell’ospite, non solo rispetto ai bisogni primari ma anche in relazione alla personalità e agli interessi dell’ospite: se l’ospite ha certe abitudini di vita (musica, pittura ecc.) queste devono essere permesse e favorite, a protezione della sua dignità e personalità. Inoltre, le nuove norme regolamentano l’uso di eventuali mezzi di contenzione dell’ospite, se assolutamente necessari per la sicurezza sua e altrui. Le norme indicano le condizioni affinché simili misure possano essere ordinate e danno indicazioni vincolanti sulle formalità da seguire. In particolare di ogni intervento dovrà esserne informato il rappresentante che, se ritiene il provvedimento ingiustificato, può richiedere l’intervento dell’autorità regionale di protezione». le norme del codice civile illustrate punto per punto zxy Ecco, in sintesi, le nuove norme del Libro secondo del Codice civile, parte terza, riguardanti la protezione degli adulti, entrate in vigore il primo gennaio 2013. In generale La protezione degli adulti può essere attuata con iniziative personali, autonome come le misure precauzionali personali (mandato precauzionale e direttive anticipate) oppure decise per legge dall’autorità (misure ufficiali o, in alternativa, curatele). A ognuna di queste è dedicato uno dei successivi capitoletti. TUTELATI Le disposizioni riguardano i cittadini svizzeri adulti. (Foto Maffi) Mandato precauzionale Permette di incaricare una persona fisica o giuridica di provvedere alla cura dei propri interessi personali e/o patrimoniali e alla propria rappresentanza nelle relazioni giuridiche nel caso in cui l’interessato divenga incapace di discernimento. Direttive anticipate Con le direttive, la persona dà disposizioni circa le cure mediche che desidera (o non desidera) siano attuate nel caso in cui divenga incapace di discernimento, per esempio se è in coma o è affetta da demenza: ha inoltre la possibilità di nominare un rappresentante terapeutico che tiene il contatto con i curanti e attua le volontà di chi lo ha incaricato. I medici hanno l’obbligo di conoscere se il paziente ha lasciato le direttive e di metterle in atto, sia pure entro i limiti stabiliti dalla legge, dalle conoscenze mediche e dall’etica medica. Le direttive non possono contenere disposizioni relative al suicidio medicalmente assistito. Se non ci sono direttive, la legge stabilisce con precisione una graduatoria per la scelta del rappresentante. Sia il mandato precauzionale, sia le direttive devono essere espressi quan- do la persona è ancora capace di discernimento. Il mandato necessita la forma olografa o l’atto pubblico; per le direttive, invece, basta semplicemente la forma scritta. Misure ufficiali Sono decise dall’autorità di protezione con lo strumento delle curatele per tutelare chi non ha lasciato disposizioni private (mandato precauzionale o direttive) e si trova in un particolare stato di bisogno. L’intervento può essere chiesto all’autorità dall’interessato stesso o da una persona a lui vicina. L’autorità può pure intervenire d’ufficio o su segnalazione di chiunque ritenga una persona bisognosa di aiuto. Lo stato di bisogno può essere dovuto a un’incapacità di discernimento (anche temporanea) oppure all’incapacità di provvedere ai propri interessi a seguito di un particolare stato di debolezza. Nel limite del possibile, si cerca di conservare e promuovere l’autodeterminazione della persona. Curatela di sostegno È la misura meno incisiva e presuppone il consenso del diretto interessato. Questa curatela non limita l’esercizio dei diritti civili e non comporta poteri di rappresentanza né di amministrazione: ha il solo scopo di aiutare e consigliare. Per questo l’aiuto fornito nell’ambito di un’amministrazione di sostegno può essere organizzato in modo soddisfacente e produttivo solo se l’interessato collabora. Curatela di rappresentanza Questo tipo di curatela è istituita quando una persona non può compiere determinati atti e deve essere rappresentata, per l’assistenza personale o la gestione patrimoniale. Il curatore è il rappresentante legale e può agire per l’interessato, in suo nome e conto. La mi- sura può non limitare l’esercizio dei diritti civili della persona che vi è sottoposta, tuttavia l’autorità di protezione può anche limitare la capacità di agire dell’interessato, relativamente cioè a determinati atti. Curatela di cooperazione Istituita se occorre che il curatore acconsenta a determinati atti della persona bisognosa d’aiuto per proteggerla. Il curatore non rappresenta la persona, che agirà essa stessa. Spetta all’autorità determinare, in funzione del bisogno d’aiuto dell’interessato, gli atti subordinati al consenso del curatore: di conseguenza, l’esercizio dei diritti civili è limitato. Da notare che le suddette curatele (di rappresentanza e di cooperazione) possono anche essere combinate tra di loro. Curatela generale È l’istituto che succede all’interdizione e, come quest’ultima, implica per legge la privazione dell’esercizio dei diritti civili. Essa comporta l’assistenza personale, gestionale e la rappresentanza verso terzi. Il campo d’applicazione della curatela generale è soggetto a restrizioni nel senso che deve essere disposta solo nei confronti di persone che hanno un particolare bisogno d’aiuto perché si trovano in uno stato di grave e durevole incapacità di discernimento. Contro le decisioni prese dall’autorità di protezione è possibile appellarsi ricorrendo direttamente all’autorità di reclamo. Fine della curatela Oltre che per la morte dell’interessato, la fine di una curatela è decisa dall’autorità a seguito della richiesta dell’interessato, di una persona a lui vicina o d’ufficio. La guida Ecco il DocuPass, per informarsi e capire Elaborato da Pro Senectute, risponde alle domande sul tema zxy Sia il mandato precauzionale, sia le direttive terapeutiche possono essere formulati scrivendoli di proprio pugno su fogli di carta datati e firmati: tuttavia, data l’importanza di questi atti, è consigliabile avere uno schema che aiuti a compilarli in forma ordinata e chiara. A questo scopo, Pro Senectute ha elaborato il DocuPass, un fascicolo costituito da una guida e quattro documenti. Il prospetto informativo mira a illustrare in maniera sintetica e comprensibile le nuove norme del Codice civile in materia di autodeterminazione, protezione della persona e dei propri beni. I quattro documenti sono una guida passo per passo per scrivere: le direttive terapeutiche, il mandato precauzionale (si veda anche il riquadro qui a sinistra), il testamento, le disposizioni relative in fin di vita e a dopo la morte. Il documento contiene anche una tessera previdenziale da tenere con sé, nel portafogli, sulla quale sono riportati: le generalità della persona; l’esistenza delle direttive, del mandato, delle disposizioni; dove sono depositati questi documenti e chi contattare in caso d’emergenza. Naturalmente, tutte queste dichiarazioni possono essere modificate da chi le ha espresse e scritte, in ogni momento lo ritenga opportuno. Come richiedere la guida Pro Senectute è a disposizione di chiunque abbia bisogno di una consulenza relativa al DocuPass e alla sua compilazione, gratuitamente. Per ottenere maggiori informazioni o richiedere il DocuPass (costo: 19 franchi) ci si può rivolgere all’ufficio di Pro Senectute Ticino e Moesano, via Vanoni 8/10, CP 4664, 6904 Lugano. Si possono chiedere ragguagli anche per via telefonica al numero 091 912 1717 o via e-mail, all’indirizzo [email protected]. In alternativa, è possibile consultare il sito Internet dell’associazione: www.prosenectute.org. i documenti sul web La revisione: dossier... Il dossier (in italiano) sulla revisione del diritto tutorio a cura dell’Ufficio federale di giustizia è reperibile sul suo sito ufficiale. L’indirizzo da digitare è il seguente: http://www.bj.admin.ch/ content/bj/it/home/themen/gesellschaft/gesetzgebung/vormundschaft.html. ...e testo integrale Il testo integrale (in italiano e in formato PDF) della revisione della terza parte del libro secondo del Codice civile svizzero relativo alla protezione degli adulti, diritto delle persone, diritto della filiazione si trova invece all’indirizzo Internet: http://www.admin.ch/ch/i/ as/2011/725.pdf. il messaggio sulle modifiche di legge Il messaggio n. 6611 trasmesso al Gran Consiglio sulle modifiche della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele è infine scaricabile dal portale web del canton Ticino. È sufficiente cliccare su: h t t p : / / w w w. t i . c h / C AN / SegGC/comunicazioni/GC/ odg-mes/pdf/6611m.pdf DOCUMENTI Il fascicolo costa 19 franchi e spiega come formulare mandati, direttive e testamenti. (Foto Crinari/Keystone)