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Quando si diventa incapaci di discernere

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Quando si diventa incapaci di discernere
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Primo piano salute
Corriere del Ticino
Lunedì 28 gennaio 2013
Primo piano salute
Corriere del Ticino
Lunedì 28 gennaio 2013
3
La riforma
Quando si diventa
incapaci di discernere
Il primo gennaio scorso in Svizzera sono state aggiornate le leggi
sulla tutela della persona – Ne parliamo con l’avvocato Alessia Paglia
È dal 1912 che le norme del Codice civile svizzero relative alla protezione
dell’adulto non subivano un così drastico cambiamento: l’evoluzione della
società, le nuove forme di convivenza e di rapporti familiari e personali hanno bisogno di norme adeguate che le favoriscano e le regolino. Sono molte le
novità entrate in vigore dal primo gennaio scorso e non è sempre agevole per
chi non è esperto in diritto capire, sia pure a grandi linee, le peculiarità e il
significato di questi strumenti giuridici. Ci aiuta Alessia Paglia, avvocato attiva presso l’autorità di vigilanza, in questa intervista. Ricordiamo che mercoledì 30 gennaio, presso l’auditorium dell’Università della Svizzera Italiana in
via Buffi 13 a Lugano, ci sarà una conferenza aperta al pubblico per spiegare
l’importanza delle nuove norme del codice, in particolare quelle relative alle
direttive del paziente, comunemente note come testamento biologico.
pagine di
sergio sciancalepore
zxy Avvocato Paglia, qual è il principio
generale alla base di una così radicale
riforma di questa parte del Codice civile?
«È quello di favorire il diritto all’autodeterminazione di ogni individuo, garantendo a ciascuno di noi di poter decidere
il proprio destino nel caso in cui perdiamo la capacità di discernimento, attraverso disposizioni private, stabilite autonomamente. Naturalmente, in assenza
di mandato, se una persona non è in
grado di provvedere a se stessa e non ci
sono altri modi per aiutarla, lo Stato interviene con delle misure ufficiali allo
scopo di proteggerla: anche in questo
caso il principio è quello di rispettare la
dignità e l’autonomia della persona, come stabilito dalla Costituzione federale».
Quindi lo Stato cerca di intervenire il
meno possibile e solo quando non si
può fare altrimenti, nelle faccende
private delle persone?
«Sì, e questo è anche dimostrato dall’attenzione che le nuove norme dedicano
ai legami familiari ed affettivi, istituendo
per legge una rappresentanza della persona incapace da parte del coniuge o del
partner registrato per gli atti quotidiani,
ma anche da parte di altre persone
nell’ambito medico».
Curatele flessibili e adattabili
Tra le misure ufficiali che sono state introdotte ci sono le curatele: sono strumenti innovativi rispetto al passato?
«Nella forma in cui sono state pensate
rappresentano uno strumento innovativo rispetto alle misure standard finora
utilizzate. Ci sono ora diverse forme di
curatele tra le quali l’autorità può scegliere la più adatta per proteggere chi è
nel bisogno. Non solo, è anche possibile
combinare i diversi tipi di curatele: si
tratta quindi di uno strumento ben
adattabile ai singoli casi. Inoltre, l’autorità può decidere meglio se e come occorre limitare l’esercizio dei diritti civili
della persona bisognosa o incapace,
sempre allo scopo di proteggerla».
Con le nuove norme si costituiscono
forme di autorità preposte alla protezione dell’individuo. Che cosa cambia
a livello dei Cantoni?
«Con le nuove norme si stabilisce
un’imposizione minima riguardo
all’organizzazione delle autorità in modo che in tutto il Paese ci sia una uniformità organizzativa, anche se i singoli
Cantoni possono disporre di una certa
autonomia in tal senso, anche rispetto
al controllo dell’operato delle autorità.
In Ticino siamo comunque a buon
Nessuna interferenza
«Le autorità statali sono
molto attente a non intromettersi nelle faccende
private dei cittadini, a
meno che non sia strettamente necessario»
la conferenza
Si intitola «Decidere del proprio destino» la conferenza organizzata da
Pro Senectute e dal CdT per spiegare al pubblico le nuove norme del
Codice civile per la protezione della
persona. Mercoledì 30 gennaio alle
18.30, all’Auditorium dell’Università
della Svizzera Italiana, interverranno
Patrizia Bottinelli Cancellara (avvocato presso il servizio giuridico del Dipartimento della sanità e della socialità), Brenno Balestra (primario di
medicina interna all’OBV di Mendrisio) e Alberto Bondolfi (teologo e professore universitario emerito di etica). Gli ospiti saranno lieti di
rispondere alle domande del pubblico. L’entrata è libera.
punto per quel che riguarda l’organizzazione, dal momento che già tempo
addietro avevamo attuato riforme in linea con le attuali disposizioni federali.
Ci siamo mossi con un po’ di anticipo».
L’autorità regionale di protezione
e l’autorità di vigilanza
Tra le autorità previste c’è quella regionale di protezione: che compiti ha?
«In pratica sostituiscono le Commissioni tutorie regionali. Nel nostro Cantone
le autorità sono ancora diciotto, ognuna
delle quali è composta da tre membri
con competenze del tutto diverse: uno
con competenze giuridiche, uno con
competenze nell’ambito sociale e un
rappresentante designato dal Comune
di domicilio della persona interessata,
che pure deve avere adeguate e precise
attitudini rispetto al compito svolto. Il
compito principale delle autorità di protezione, nell’ambito della protezione
degli adulti, è di decidere se occorre intervenire con misure ufficiali e, una volta stabilite, metterle in pratica e controllare la loro esecuzione: per esempio, nel
caso delle curatele, controllano il rendiconto e l’operato dei curatori, ma si
mettono a disposizione anche per offrire semplici consigli».
Questa autorità controlla anche l’attuazione delle misure personali?
«Si occupa della loro concretizzazione –
nel caso del mandato, non delle direttive – una volta constatato il verificarsi
dell’incapacità del mandante. Può intervenire in seguito, se le è segnalato che
il mandato o le direttive non sono correttamente eseguiti, per esempio se un
medico non segue le disposizioni impartite dal paziente. Ricordo che l’autorità di protezione ha anche in questo
ambito un potere decisionale e le sue
decisioni sono vincolanti».
Quale invece il compito dell’autorità
di vigilanza?
«Come dice lo stesso nome, ha un compito di vigilanza generale sull’attività delle autorità regionali di protezione. Interviene attraverso circolari e direttive vincolanti, controlla la corretta e uniforme
applicazione del diritto di protezione.
Risponde anche alle richieste di verifica
degli utenti rispetto all’operato delle autorità».
Un rinnovamento
non troppo radicale per il Ticino
È prevista una fase di transizione dalle
vecchie alle nuove norme e di adeguamento organizzativo, a livello cantonale?
«Dal primo gennaio le autorità di protezione già applicano le nuove norme del
Codice civile. Rispetto ad altri Cantoni,
il Ticino – come ho già detto – si era già
adeguato agli indirizzi federali in materia di organizzazione: le Commissioni
tutorie erano organizzate come lo sono
ora le autorità regionali di protezione,
anche rispetto alla composizione e alla
formazione dei membri. Pur in presenza di nuove leggi, abbiamo quindi a che
fare con una certa continuità organizzativa. L’intento del Consiglio di Stato è
comunque quello di procedere a medio
termine ad una sostanziale riorganizzazione, passando dall’attuale modello di
autorità amministrativa a un modello
giudiziario. Per il momento sono delle
intenzioni, vedremo lo sviluppo futuro».
È possibile ricorrere nei confronti delle decisioni dell’autorità di protezione?
«Sì, certo, ogni decisione emanata
dall’autorità regionale di protezione può
essere impugnata presso la Camera di
protezione del Tribunale di appello. Il
nuovo diritto prevede che le decisioni
dell’autorità di protezione possano essere contestate davanti ad un giudice: per
questo il Cantone ha deciso di istituire –
in seno appunto al Tribunale dell’appello – una nuova Camera che si occupa di
tutte le procedure attinenti alla protezione dei minori e degli adulti».
Ci sono anche nuove norme per la
Anticipati i tempi
«Il Cantone ha già attuato
riforme organizzative in
linea con quanto richiesto
dalle attuali disposizioni
federali. Ci siamo mossi
con un po’ di anticipo»
protezione fisica e della personalità di
chi è incapace di discernimento e si
trova ricoverato in modo permanente
in un istituto di cura, di accoglienza,
una casa per anziani?
«In primo luogo, tra il rappresentante
dell’incapace e l’Istituto deve essere
stipulato un contratto scritto di assistenza che definisce il tipo di prestazione fornita in favore dell’ospite, non solo
rispetto ai bisogni primari ma anche in
relazione alla personalità e agli interessi dell’ospite: se l’ospite ha certe abitudini di vita (musica, pittura ecc.) queste
devono essere permesse e favorite, a
protezione della sua dignità e personalità. Inoltre, le nuove norme regolamentano l’uso di eventuali mezzi di
contenzione dell’ospite, se assolutamente necessari per la sicurezza sua e
altrui. Le norme indicano le condizioni
affinché simili misure possano essere
ordinate e danno indicazioni vincolanti sulle formalità da seguire. In particolare di ogni intervento dovrà esserne
informato il rappresentante che, se ritiene il provvedimento ingiustificato,
può richiedere l’intervento dell’autorità regionale di protezione».
le norme del codice civile illustrate punto per punto
zxy Ecco, in sintesi, le nuove norme del
Libro secondo del Codice civile, parte
terza, riguardanti la protezione degli
adulti, entrate in vigore il primo gennaio 2013.
In generale
La protezione degli adulti può essere
attuata con iniziative personali, autonome come le misure precauzionali personali (mandato precauzionale e direttive
anticipate) oppure decise per legge
dall’autorità (misure ufficiali o, in alternativa, curatele). A ognuna di queste è
dedicato uno dei successivi capitoletti.
TUTELATI Le disposizioni riguardano
i cittadini svizzeri adulti. (Foto Maffi)
Mandato precauzionale
Permette di incaricare una persona fisica o giuridica di provvedere alla cura
dei propri interessi personali e/o patrimoniali e alla propria rappresentanza
nelle relazioni giuridiche nel caso in cui
l’interessato divenga incapace di discernimento.
Direttive anticipate
Con le direttive, la persona dà disposizioni circa le cure mediche che desidera (o non desidera) siano attuate nel
caso in cui divenga incapace di discernimento, per esempio se è in coma o è
affetta da demenza: ha inoltre la possibilità di nominare un rappresentante
terapeutico che tiene il contatto con i
curanti e attua le volontà di chi lo ha
incaricato.
I medici hanno l’obbligo di conoscere
se il paziente ha lasciato le direttive e
di metterle in atto, sia pure entro i limiti stabiliti dalla legge, dalle conoscenze
mediche e dall’etica medica. Le direttive non possono contenere disposizioni relative al suicidio medicalmente
assistito. Se non ci sono direttive, la
legge stabilisce con precisione una
graduatoria per la scelta del rappresentante.
Sia il mandato precauzionale, sia le
direttive devono essere espressi quan-
do la persona è ancora capace di discernimento. Il mandato necessita la
forma olografa o l’atto pubblico; per le
direttive, invece, basta semplicemente
la forma scritta.
Misure ufficiali
Sono decise dall’autorità di protezione
con lo strumento delle curatele per
tutelare chi non ha lasciato disposizioni private (mandato precauzionale o
direttive) e si trova in un particolare
stato di bisogno. L’intervento può essere chiesto all’autorità dall’interessato stesso o da una persona a lui vicina.
L’autorità può pure intervenire d’ufficio o su segnalazione di chiunque ritenga una persona bisognosa di aiuto.
Lo stato di bisogno può essere dovuto
a un’incapacità di discernimento (anche temporanea) oppure all’incapacità di provvedere ai propri interessi a
seguito di un particolare stato di debolezza. Nel limite del possibile, si cerca
di conservare e promuovere l’autodeterminazione della persona.
Curatela di sostegno
È la misura meno incisiva e presuppone il consenso del diretto interessato.
Questa curatela non limita l’esercizio
dei diritti civili e non comporta poteri di
rappresentanza né di amministrazione:
ha il solo scopo di aiutare e consigliare.
Per questo l’aiuto fornito nell’ambito di
un’amministrazione di sostegno può
essere organizzato in modo soddisfacente e produttivo solo se l’interessato
collabora.
Curatela di rappresentanza
Questo tipo di curatela è istituita quando una persona non può compiere determinati atti e deve essere rappresentata, per l’assistenza personale o la gestione patrimoniale. Il curatore è il rappresentante legale e può agire per l’interessato, in suo nome e conto. La mi-
sura può non limitare l’esercizio dei diritti civili della persona che vi è sottoposta, tuttavia l’autorità di protezione può
anche limitare la capacità di agire
dell’interessato, relativamente cioè a
determinati atti.
Curatela di cooperazione
Istituita se occorre che il curatore acconsenta a determinati atti della persona bisognosa d’aiuto per proteggerla. Il
curatore non rappresenta la persona,
che agirà essa stessa. Spetta all’autorità
determinare, in funzione del bisogno
d’aiuto dell’interessato, gli atti subordinati al consenso del curatore: di conseguenza, l’esercizio dei diritti civili è limitato.
Da notare che le suddette curatele (di
rappresentanza e di cooperazione) possono anche essere combinate tra di loro.
Curatela generale
È l’istituto che succede all’interdizione
e, come quest’ultima, implica per legge la privazione dell’esercizio dei diritti civili.
Essa comporta l’assistenza personale,
gestionale e la rappresentanza verso
terzi. Il campo d’applicazione della
curatela generale è soggetto a restrizioni nel senso che deve essere disposta solo nei confronti di persone che
hanno un particolare bisogno d’aiuto
perché si trovano in uno stato di grave
e durevole incapacità di discernimento.
Contro le decisioni prese dall’autorità
di protezione è possibile appellarsi ricorrendo direttamente all’autorità di
reclamo.
Fine della curatela
Oltre che per la morte dell’interessato,
la fine di una curatela è decisa dall’autorità a seguito della richiesta dell’interessato, di una persona a lui vicina o
d’ufficio.
La guida Ecco il DocuPass,
per informarsi e capire
Elaborato da Pro Senectute, risponde alle domande sul tema
zxy Sia il mandato precauzionale, sia le direttive terapeutiche possono essere formulati
scrivendoli di proprio pugno su fogli di carta
datati e firmati: tuttavia, data l’importanza
di questi atti, è consigliabile avere uno schema che aiuti a compilarli in forma ordinata e
chiara.
A questo scopo, Pro Senectute ha elaborato
il DocuPass, un fascicolo costituito da una
guida e quattro documenti. Il prospetto informativo mira a illustrare in maniera sintetica e comprensibile le nuove norme del
Codice civile in materia di autodeterminazione, protezione della persona e dei propri
beni.
I quattro documenti sono una guida passo
per passo per scrivere: le direttive terapeutiche, il mandato precauzionale (si veda anche il riquadro qui a sinistra), il testamento,
le disposizioni relative in fin di vita e a dopo
la morte. Il documento contiene anche una
tessera previdenziale da tenere con sé, nel
portafogli, sulla quale sono riportati: le generalità della persona; l’esistenza delle direttive, del mandato, delle disposizioni; dove sono depositati questi documenti e chi
contattare in caso d’emergenza. Naturalmente, tutte queste dichiarazioni possono
essere modificate da chi le ha espresse e
scritte, in ogni momento lo ritenga opportuno.
Come richiedere la guida
Pro Senectute è a disposizione di chiunque
abbia bisogno di una consulenza relativa al
DocuPass e alla sua compilazione, gratuitamente. Per ottenere maggiori informazioni
o richiedere il DocuPass (costo: 19 franchi)
ci si può rivolgere all’ufficio di Pro Senectute
Ticino e Moesano, via Vanoni 8/10, CP 4664,
6904 Lugano. Si possono chiedere ragguagli
anche per via telefonica al numero 091 912
1717 o via e-mail, all’indirizzo [email protected]. In alternativa, è possibile consultare il sito Internet dell’associazione:
www.prosenectute.org.
i documenti sul web
La revisione:
dossier...
Il dossier (in italiano) sulla
revisione del diritto tutorio a
cura dell’Ufficio federale di
giustizia è reperibile sul suo
sito ufficiale. L’indirizzo da
digitare è il seguente:
http://www.bj.admin.ch/
content/bj/it/home/themen/gesellschaft/gesetzgebung/vormundschaft.html.
...e testo integrale
Il testo integrale (in italiano
e in formato PDF) della revisione della terza parte del
libro secondo del Codice civile svizzero relativo alla
protezione degli adulti, diritto delle persone, diritto della filiazione si trova invece
all’indirizzo Internet:
http://www.admin.ch/ch/i/
as/2011/725.pdf.
il messaggio sulle
modifiche di legge
Il messaggio n. 6611 trasmesso al Gran Consiglio
sulle modifiche della Legge
sull’organizzazione e la procedura in materia di tutele
e curatele è infine scaricabile dal portale web del canton Ticino. È sufficiente cliccare su:
h t t p : / / w w w. t i . c h / C AN /
SegGC/comunicazioni/GC/
odg-mes/pdf/6611m.pdf
DOCUMENTI Il fascicolo costa 19 franchi
e spiega come formulare mandati, direttive
e testamenti.
(Foto Crinari/Keystone)
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