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Vademecum per il dipendente
Vademecum per il dipendente Azienda Sanitaria Locale ASL AT Vademecum per il dipendente Promosso dal Comitato Unico di Garanzia - Piano azioni positive anno 2013 - con la collaborazione: S.O.C. Personale e Legale S.O.S. Affari Generali S.O.S. O.S.R.U. Coordinamento editoriale e grafica: S.O.S. Affari Generali - Ufficio Eventi e Relazioni Esterne Tutti i diritti riservati - Vietata la riproduzione a terzi INDICE Prefazione pag. 4 Mission dell’Asl AT pag. 6 Assunzione pag. 8 Sito internet area dipendenti pag. 9 Orario pag. 9 Pause e riposi pag. 12 Assenze pag. 14 Mobilità interna - personale comparto pag.24 Telelavoro pag. 29 Cedolino stipendio pag. 30 Patrocinio legale dei dipendenti pag. 33 Personale convenzionato: trattamento giuridico pag. 34 Procedura infortunio pag. 35 Formazione e programma ECM pag. 36 Salute e sicurezza in azienda pag. 38 3 BENVENUTI ALL’ASL AT Vademecum per il dipendente “Il vero patrimonio delle imprese sono le persone”: questa affermazione assume uno specifico significato per le aziende sanitarie, nelle quali il fattore della professionalità – inteso non solo in senso tecnico, ma anche come capacità di interazione con l’utenza e lavoro in équipe – risulta determinante ai fini della qualità ed efficacia del servizio erogato. In termini di programmazione e gestione, il valore delle risorse umane risulta determinante, in quanto il fattore produttivo rappresenta la voce economica di maggiore incidenza sugli oneri delle aziende sanitarie. Per queste ragioni, la valorizzazione delle risorse umane in sanità rappresenta un principio che necessariamente deve orientare le politiche aziendali e gestionali che, operando su diversi livelli, sono destinate ad incidere sul reclutamento, sulla formazione, sull’inquadramento giuridico-contrattuale, sull’aggiornamento, sulla promozione, sulla produttività e sulla crescita professionale del personale del comparto sanitario. Il punto cardine di una buona organizzazione e gestione delle politiche del personale è la comunicazione interna, quella comunicazione che a volte viene magari un po’ trascurata a discapito della routine quotidiana. L’obiettivo è pertanto cercare di promuovere i canali di ascolto e comunicazione per cercare di diffondere la cultura del lavorare bene insieme perchè solo con regole condivise, partecipate e comunicate è possibile massimizzare i risultati. E’ proprio questo lo spirito che ha mosso il Cug e la Direzione a promuovere, nell’ambito del piano delle azioni positive per l’anno 2013, una guida per i dipendenti sui valori e sugli istituti giuridici applicabili, questo documento vuole essere una guida per conoscere e far conoscere il modo di lavorare, caratterizzato da rigore, impegno e serietà, ma anche da passione e rispetto per i valori e principi comuni e per le persone che ogni giorno si dedicano con serietà, professionalità, intelligenza e passione al proprio lavoro. 4 Speriamo pertanto che questa guida possa essere un aiuto anche per aumentare il senso di appartenenza e promuovere l’inserimento nell’organizzazione perchè abbiamo voluto investire un po’ di tempo non solo per applicare leggi, contratti e regolamenti ma soprattutto per offrire ai dipendenti un piccolo aiuto nello sviluppo del senso di appartenenza quotidiana ad un gruppo. Il benessere lavorativo, inteso come l’adattamento e la soddisfazione del lavoratore nei confronti della propria realtà professionale, è per l’Azienda un traguardo irrinunciabile cui tendere e da tutelare. Il rapido e continuo sviluppo della medicina e, in generale, delle conoscenze, nonché l’accrescere continuo delle innovazioni sia tecnologiche che organizzative, rendono sempre più indispensabile per ogni operatore della sanità mantenere le proprie competenze al massimo livello. A tale scopo l’Azienda, attraverso la sua organizzazione, vuole garantire a tutto il personale la documentazione e le regole necessarie per mantenere ad alti livelli di efficacia ed efficienza la propria pratica professionale per poter sempre essere all’altezza del proprio ruolo nell’ambito della mission aziendale. Conoscere i propri diritti e doveri derivanti dal rapporto di lavoro è un primo passo fondamentale per vivere serenamente e con consapevolezza la propria realtà professionale. Il Vademecum del dipendente è una guida informativa per i lavoratori dell’Asl AT, utile a migliorare la risposta sanitaria verso i cittadini e creare condizioni lavorative veramente adeguate e professionalmente valide per i dipendenti. Lo scopo di questa breve guida è quello di fornire un supporto per comprendere meglio come è strutturata l’Azienda Asl AT, trovando le informazioni e consigli che potranno essere d’aiuto per muoversi in questa dimensione professionale. La più importante finalità del documento che proponiamo è di dotare i Dipendenti di uno strumento di facile consultazione, che coordini le principali norme relative al pubblico impiego e che dia risposte dirette sui principali aspetti lavorativi. Il presente documento del dipendente non è un documento esaustivo anche in ragione della complessità della materia, ma vuole essere uno strumento fruibile ed aggiornato; annualmente ne sarà valutata l’integrazione, anche tenendo conto dei suggerimenti degli organismi aziendali e dei singoli operatori. La Direzione Generale 5 La mission dell’ASL AT Lavorare insieme per la tutela della salute: è questa la mission dell’ASL AT. E’ di vitale importanza che l’operato di tutte le componenti dell’organizzazione nonché di ciascun operatore della stessa sia improntato ai seguenti principi ed obiettivi specifici: - Centralità del cittadino; - Qualità dei servizi ed orientamento del sistema qualità su quattro principi di riferimento: 1. efficacia ed appropriatezza clinica: 2. Sicurezza e gestione del rischio: 3. Efficienza ed appropriatezza organizzativa 4. Soddisfazione degli utenti e degli operatori: il cliente (esterno ed interno) rappresenta il fondamentale interlocutore dell’Azienda anche attivando l’apposita funzione aziendale. - Continuità terapeutica. L’Azienda assume come valore strategico e quindi come obiettivo da perseguire la continuità dei percorsi di cura. - responsabilizzazione sui risultati aziendali e responsabilità diffusa - Integrazione delle attività di erogazione delle prestazioni e razionalizzazione dei costi a livello sovrazonale. Per il perseguimento degli obiettivi generali suddetti, l’A.S.L. AT ritiene strategica la caratterizzazione della sua organizzazione nelle seguenti linee di gestione: - Massimo sviluppo delle risorse umane. - pari opportunità; - Aggiornamento tecnologico. - innovazione organizzativa e tecnologica. Alla mission si affianca la vision, cioè come viene visto l’Ente da parte di chi ci lavora, una sorta di visione dall’interno che deve guidare lo sviluppo dell’ASl At e della sua attività attraverso valori e principi condivisi che devono ispirare tutti gli operatori aziendali. 6 Il giusto equilibrio di una buona organizzazione Diritti e doveri Il personale dell’ASL AT è titolare di diritti e doveri stabiliti dalle Leggi e dai Contratti Collettivi nazionali di lavoro delle aree negoziali della Dirigenza Medica e veterinaria, Dirigenza sanitaria, tecnico, amministrativo e professionale nonché del Comparto. Il presente documento intende illustrare in linea di massima gli istituti giuridici contrattuali previsti a livello nazionale così come disciplinati a livello nazionale. Sulla intranet aziendale è possibile consultare le novità nella bacheca virtuale mentre nella sezione “disposizioni aziendali” sono presenti le disposizioni aventi valenza aziendale. Nelle apposite sezioni delle strutture Personale e Osru sono disponibili le informazioni di settore e la relativa modulistica. Alla fine di tutto Strumenti a disposizione Intranet Nell’intranet aziendale sono presenti informazioni e servizi per il lavoro quotidiano quali a titolo esemplificativo: - la modulistica interna; - gli applicativi; - le procedure aziendali; - la rubrica telefonica interna; - banche dati on line. In questa sezione è consultabile la BVS (biblioteca virtuale del Piemonte) dove sono presenti riviste e materiale editoriale in libera consultazione per accrescere le proprie conoscenze professionali. Sempre in tale sezione è consultabile la banca dati giuridica “Deagostini professionale” che permette a tutti i dipendenti di accedere e cercare la normativa vigente; sono disponibili a livello aziendale più utenze che consentono l’accesso contestuale di più operatori. Il sistema di avvisi La diffusione delle informazioni in azienda avviene grazie alle bacheche di presidio, alla bacheca virtuale sulla intranet aziendale e alla posta elettronica. Per inviare una mail a tutto il personale o ad uno specifico gruppo di dipendenti ci si può rivolgere alla segreteria di Direzione che gestisce questi strumenti. 7 ASSUNZIONE Concluse le procedure previste dalla normativa vigente per l’acquisizione di risorse umane (pubblico concorso, pubblica selezione, ecc.), il Direttore della S.O.C. Personale e Legale dell’A.S.L. AT dispone l’acquisizione stessa con determinazione dirigenziale pubblicata all’Albo Pretorio on line. A seguito di quanto sopra: - l’Ufficio Acquisizione Risorse Umane dell’A.S.L. AT comunica, mediante lettera Racc. A/R, l’assunzione all’interessato; - l’interessato, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione, pena la decadenza, accetta per iscritto l’assunzione, indicando altresì la data presunta di presa servizio, che deve avvenire, a seconda dei casi, entro quindici o trenta giorni dalla comunicazione; - l’Ufficio Acquisizione Risorse Umane concorda con i Responsabili aziendali di competenza la data effettiva di presa servizio e, nel caso di personale del comparto, la Struttura Organizzativa di destinazione e richiede all’Ufficio del Medico Competente dell’A.S.L. AT di effettuare all’interessato la visita medica preventiva di idoneità (fisica) alla mansione specifica; - l’interessato si reca, previo appuntamento, presso l’Ufficio del Medico Competente dell’A.S.L. AT, al fine di effettuare la visita medica; - l’assumendo, effettuata con esito positivo la suddetta visita medica, si presenta presso l’Ufficio Acquisizione Risorse Umane per la sottoscrizione del contratto di lavoro. In tale sede: > presenta: certificato di idoneità rilasciato dal Medico Competente, documento di riconoscimento, codice fiscale proprio, del coniuge e di eventuali familiari a carico, codice I.B.A.N., dossier informativo sicurezza e, in caso di trasferimento, ultima busta paga; > compila: apposita modulistica fornita dall’ufficio relativa alle prescritte dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, alla mancanza di cause di incompatibilità, all’autorizzazione al trattamento dei dati personali, all’O.N.A.O.S.I., alle detrazioni fiscali e agli assegni familiari; > riceve: numero di matricola assegnatogli, codice di comportamento dei dipendenti pubblici, informativa in materia di igiene e sicurezza, tesserino di riconoscimento, documento relativo alle attribuzioni del profilo professionale di appartenenza, modulo per il ritiro del badge per la timbratura, comunicazioni relative al cedolino on line e all’eventuale adesione alla polizza assicurativa della responsabilità civile per colpa grave; > sottoscrive il contratto di lavoro redatto nell’occasione; > i dati anagrafici e giuridici del neo assunto vengono registrati nel data warehouse aziendale; > l’assunzione viene comunicata, mediante invio a mezzo e-mail, alle strutture (compreso il Servizio di Prevenzione e Protezione) e agli utenti interni interessati alla stessa; > al neoassunto vengono fornite informazioni sul Piano di Organizzazione, sulle competenze delle Strutture Organizzative dell’A.S.L. AT e, in particolare, di quelle della S.O.C. Personale e Legale e di quella presso cui presterà servizio; > il neoassunto viene invitato a recarsi presso la P.O. Assenze Presenze per il ritiro del badge per la timbratura, presso la P.O. Formazione per i corsi in materia di igiene e sicurezza, presso l’Helpdesk Informatico per l’attribuzione delle passwords necessarie ad accedere agli applicativi aziendali, nonché a presentarsi ai Responsabili aziendali di competenza (Direttore Dipartimento, Direttore S.O.C., R.A.D., Coordinatore); > viene effettuata la prescritta comunicazione obbligatoria on line al Centro per l’Impiego e la suddetta documentazione cartacea viene trasmessa alla P.O. Giuridico/Previdenziale per la formazione del fascicolo personale. 8 SITO INTERNET AREA DIPENDENTI Sul sito internet www.asl.at.it esiste il link “area dipendenti” destinata a coloro che intrattengono un rapporto di lavoro o di collaborazione con l’Azienda. Da qualsiasi postazione, anche esterna al dominio aziendale, è possibile accedere: all’area intranet (………), alla posta elettronica aziendale, cedolino retributivo e CUD, applicativo Libera professione, ecc. Le credenziali di accesso devono essere richieste a “RTI Outsourcing sistema informativo/informatico dell’ASL AT” attraverso la modulistica presente nella relativa sezione dell’area intranet o telefonando al n. 0141 484500. Compete al Direttore di S.O.C. autorizzare gli accessi e le abilitazioni alle procedure necessarie allo svolgimento delle funzioni assegnate. ORARIO Orario di servizio L’orario di servizio è il periodo di tempo giornaliero necessario ad assicurare il funzionamento delle strutture. Orario di apertura al pubblico: Fascia oraria giornaliera, nell’ambito dell’orario di servizio in cui è consentito l’accesso ai servizi da parte dell’utenza. Orario di lavoro L’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura al pubblico e rappresenta il periodo di tempo giornaliero durante il quale ciascun dipendente, nell’ambito dell’orario d’obbligo contrattuale, assicura la prestazione lavorativa. E’ previsto in 36 ore settimanali per il personale del comparto e 38 ore settimanali per il personale dirigente per il quale quattro ore dell’orario settimanale sono destinate ad attività non assistenziali, quali l’aggiornamento professionale, l’ECM, la partecipazione ad attività didattiche, la ricerca finalizzata ecc. Con l’accordo aziendale del 12 maggio 2011, 30 minuti settimanali di ore non assistenziali, utilizzate cumulativamente, sono destinate al perseguimento di obiettivi assistenziali. In virtù di ciò le ore non assistenziali sono ridotte a 3,5 settimanali. 9 L’osservanza dell’orario di lavoro da parte dei dipendenti è accertata mediante controlli di tipo automatico. Tutti i dipendenti, a prescindere dall’inquadramento contrattuale, hanno il dovere di convalidare le entrate e le uscite dall’abituale luogo di lavoro, effettuate a qualsiasi titolo (pausa pranzo, motivi personali, ecc.), attraverso il tesserino magnetico in dotazione. Qualora, per qualsiasi motivo, il dipendente si trovi nell’impossibilità di timbrare, dovrà compilare il modulo Giustificativo di omessa timbratura’, disponibile nell’area intranet –Area Personale e Legale/Modulistica- , debitamente compilato, firmato e convalidato dal Direttore/Responsabile. Il tesserino magnetico (badge) è strettamente personale e non può essere ceduto né utilizzato da altra persona, la perdita o il danneggiamento comportano l’addebito al dipendente dell’intero suo costo. L’orario di lavoro di tutto il personale è articolato in modo flessibile e correlato alle esigenze della struttura cui è assegnato ed all’espletamento dell’incarico affidato in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare. L’impegno di servizio, sia nelle strutture ospedaliere che in particolari servizi del territorio dove deve essere assicurata la continuità dell’assistenza nell’arco delle 12 o 24 ore per tutti i giorni della settimana, deve avvenire mediante una opportuna programmazione ed una funzionale e preventiva articolazione degli orari e dei turni. La distribuzione dell’orario è effettuata tenuto conto dei carichi individuali di lavoro in un’ottica di valorizzazione del ruolo di ogni figura professionale facendo ricorso a tutti gli istituti contrattuali che rendano possibile la gestione dell’organizzazione dei servizi Il disagio individuale che ne deriva è remunerato attraverso le indennità regolamentate dai CC CC NN LL nella misura dagli stessi prevista (indennità per turni notturni e festivi, indennità di presenza, ind. di pronta disponibilità) e che costituiscono la parte accessoria della retribuzione. Lavoro notturno Svolgono lavoro notturno i lavoratori tenuti a operare su turni che coprano le 24 ore, dà luogo a un’indennità oraria per il servizio prestato tra le ore 22,00 e le ore 6,00 pari a € 2,74. Per quanto attiene alle limitazioni al lavoro notturno, alla tutela della salute, all’introduzione di nuove forme di lavoro notturno, ai doveri del datore di lavoro, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 532/1999. 10 Lavoro festivo E’ il servizio di turno prestato in giorno festivo, dà luogo all’indennità per turno festivo, nell’arco delle 24 ore non può essere superiore ad una ed è pari a € 17,82. Servizio di guardia Nelle ore notturne e nei giorni festivi, la continuità assistenziale e le urgenze/emergenze dei servizi ospedalieri e, laddove previsto, di quelli territoriali, sono assicurate attraverso i servizi di guardia o di pronta disponibilità. Di norma è svolto all’interno del normale orario di lavoro. E’ fatto salvo quanto previsto dalle linee di indirizzo regionali recepito con CCI per la Dirigenza Medica e Veterinaria, anni 2002-2005, all’art.21. Il servizio di guardia è assicurato da tutti i dirigenti appartenenti alle S.O.C. in cui deve essere garantita la continuità assistenziale nelle 24 ore. Sono esclusi i direttori di struttura complessa. E’ istituito il servizio di guardia interdivisionale all’interno di ogni presidio ospedaliero garantito da dirigenti medici afferenti alle discipline che non hanno l’obbligo della guardia divisionale. Pronta disponibilità Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dirigente o dell’operatore e dall’ obbligo di raggiungere la sede di servizio nel minor tempo possibile, previsto nel CCI per la Dirigenza Medico-Veterinaria in mezz’ora. Fatte salve alcune specifiche situazioni autorizzate dalla Direzione Sanitaria, il servizio di pronta disponibilità va limitato ai soli periodi notturni e festivi e per la dirigenza medica può essere sostitutivo ed integrativo dei servizi di guardia. Ha durata di 12 ore a cui corrisponde la relativa indennità. In caso di chiamata l’attività viene computata come lavoro straordinario. 11 Lavoro straordinario Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro. Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere a effettive esigenze di servizio ed essere preventivamente autorizzate dal dirigente responsabile anche attraverso la contrattazione annuale. Danno luogo ad una retribuzione oraria integrativa maggiorata del 15% se effettuato in orari diurni di giornate non festive, del 30% se effettuato in orari notturni o diurni festivi e del 30% se effettuato in orari notturni festivi. I dipendenti titolari di posizione organizzativa sono tenuti ad effettuare prestazioni lavorative settimanali non inferiori a 36 ore, mentre non sono retribuite le eventuali prestazioni ulteriori che gli interessati potrebbero aver effettuato, in relazione all’incarico affidato e agli obiettivi da conseguire. La retribuzione di posizione compensa le prestazioni lavorative del dipendente titolare di posizione organizzativa ivi comprese quelle di lavoro straordinario. Per il personale appartenente al ruolo di dirigente non è previsto il pagamento di straordinario, fatto salvo quanto previsto per le guardie notturne e festive della dirigenza sanitaria. PAUSE E RIPOSI Riposo settimanale Il riposo settimanale coincide di norma con la giornata domenicale. Il numero dei riposi settimanali spettante a ciascun dipendente è fissato in numero di 52 all’anno. In tal numero non sono conteggiate le domeniche ricorrenti durante i periodi di assenza per motivi diversi dalle ferie. Il riposo settimanale non è rinunciabile e non può essere monetizzato. E’ previsto il riposo per la festività del Santo Patrono che per coloro che hanno sede lavorativa in Asti è, San Secondo, il primo martedì del mese di maggio, per coloro che hanno sede lavorativa a Nizza Mo.to è il 4 novembre, San Carlo, ed infine il 21 dicembre per coloro che hanno sede a Canelli, San Tommaso. Riposo Compensativo E’ previsto In tutti i casi in cui la prestazione lavorativa settimanale è stata superiore a quella dovuta. Nell’ipotesi di orario articolato e reso su 5 gg settimanali il sesto giorno feriale equivale a riposo o se lavorato dà titolo a una giornata di riposo a compensazione del maggiore orario. 12 Pause- pausa pasto Il lavoratore ha diritto ad effettuare una pausa di 10 minuti ogni sei ore di lavoro. Tale diritto è indisponibile e finalizzato al recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore e della eventuale consumazione del pasto. Nei giorni di rientro pomeridiano, l’interruzione per la pausa pranzo assorbe i 10 minuti. La consumazione del pasto deve essere effettuata fuori dall’orario di servizio, la timbratura della pausa pranzo è obbligatoria sia in entrata che in uscita. E’ autorizzato ad usufruire del servizio mensa tutto il personale con prestazione lavorativa di almeno 6 ore che presta servizio in una delle sedi in cui il servizio è attivo. I dipendenti con sede di servizio sul territorio, dove il servizio mensa non è attivo o nei casi in cui sia in sede differente dalla propria di assegnazione, potrà consumare il pasto in una struttura individuata dall’azienda con cui è stipulata apposita convenzione, o, in assenza di ciò, avrà diritto a un ticket restaurant per ogni giorno di servizio con un orario di almeno 6 ore. Ferie Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito pari a 32 giornilavorativi, se l’orario è articolato su sei giorni, 28 giorni per un orario articolato su 5 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall’articolo 1, comma 1, lettera “a”, della L. 3 dicembre 1977, n. 937. In tale periodo spetta la normale retribuzione escluse le indennità legate alla presenza in servizio. Il periodo di ferie per i dipendenti neo assunti e limitatamente al primo triennio è di 30 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate indicate nel comma precedente. Al dipendente sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell’anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937/1977 (festività soppresse). 13 Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero. Il dipendente che è stato assente per permessi retribuiti conserva il diritto alle ferie. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Esse sono fruite, anche frazionatamente, nel corso di ciascun anno solare in periodi programmati dallo stesso dipendente, nel rispetto dell’assetto organizzativo dell’azienda, deve essere consentito il godimento di almeno due settimane continuative di ferie nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre. Le ferie sono sospese da malattie che si siano protratte per più di 3 giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. Debbono essere fruite nel corso dell’anno solare, in caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non l’abbiano reso possibile, dovranno essere fruite entro il primo semestre dell’anno successivo. (30/6). Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l’intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie avverrà anche oltre il termine di cui sopra. ASSENZE Assenze retribuite Il dipendente può assentarsi nei seguenti casi: a) partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove, ovvero partecipazione a convegni, congressi o corsi di aggiornamento, perfezionamento o specializzazione professionale facoltativi, connessi all’attività di servizio per giorni otto all’anno; b) lutti per coniuge, convivente, parenti entro il secondo grado ed affini entro il primo grado: giorni tre consecutivi per evento; c) particolari motivi personali e familiari, compresa la nascita di figli: 3 giorni all’anno, possono essere utilizzati in maniera frazionata in misura corrispondente al numero di 18 ore complessive all’anno. Il dipendente ha diritto ad assentarsi per 15 giorni consecutivi in occasione di matrimonio, può essere richiesto anche entro i trenta giorni successivi all’evento Il dipendente ha altresì diritto ad assentarsi, con conservazione della retribuzione, negli altri casi previsti da specifiche disposizioni di legge. Tra queste ultime sono contemplati i permessi per i donatori di sangue ed i donatori di midollo osseo. L’azienda riconosce la partecipazione dei dipendenti alle attività delle Associazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 ed al regolamento approvato con D.P.R. 21 settembre 1994, n. 613 per le attività di protezione civile. Le richieste per astensione dal lavoro per qualunque motivo debbono essere effettuate tramite la modulistica presente in intranet aziendale nell’area della SOC Personale Legale- Modulistica. 14 CONGEDO DI MATERNITA’ E PARENTALE La lavoratrice che accerti il proprio stato di gravidanza deve darne immediata comunicazione al responsabile del servizio di appartenenza e consegnare il certificato medico alla SOC Personale e Legale – Controllo presenze -. Controlli prenatali Sono previsti permessi retribuiti per l’effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici o visite specialistiche, effettuate durante l’orario di lavoro. Congedo di maternità Cinque mesi di astensione obbligatoria: 2 mesi prima e 3 mesi dopo il parto A domanda dell’interessata, da presentare entro il 7° mese di gravidanza, con certificato medico attestante la data del parto, la lavoratrice può chiedere attraverso il Medico Competente l’idoneità al trattenimento in servizio fino alla fine all’ottavo mese di gravidanza e posticipare il suddetto periodo dopo il parto. In caso di parto prematuro, i giorni di astensione non beneficiati prima del parto, vengono sommati al periodo successivo. Il periodo di cinque mesi di congedo di maternità può essere prolungato nei seguenti casi: - per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e quella effettiva qualora, sia successiva, - per patologia dall’accertamento dello stato di gravidanza - per interdizione per condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli In caso di accertamento di gravi complicanze della gestazione può essere disposta l’anticipazione dell’astensione obbligatoria per uno o più periodi, presentando certificato medico rilasciato dallo specialista alla Medicina Legale dell’ASL che disporrà l’astensione per il tempo necessario anche fino alla data di inizio dell’astensione ordinaria per gravidanza. Nel caso che l’ambiente o le condizioni di lavoro siano pregiudizievoli alla salute della donna o del bambino e la lavoratrice non possa essere adibita ad altre mansioni, l’istanza di interdizione dal lavoro può essere presentata dalla lavoratrice o dallo stesso datore di lavoro alla Direzione Territoriale del Lavoro presentando la relativa documentazione. Dopo il parto deve essere trasmesso al SOC Personale e Legale – Anagrafica e gestione orario - il certificato di nascita del figlio. 15 L’ interruzione di gravidanza (volontaria o spontanea) è considerata evento malattia se avviene entro il 180° giorno dall’inizio della gestazione, pertanto deve essere trasmesso il certificato del proprio medico curante con procedura telematica. Congedo di paternità Il padre ha diritto a un congedo nei 3 mesi successivi alla nascita del figlio nel caso di: tNPSUFPHSBWFJOGFSNJUËEFMMBNBESF tBCCBOEPOPEFMĕHMJPEBQBSUFEFMMBNBESF tBďEBNFOUPFTDMVTJWPEFMCBNCJOPBMQBESF Congedo parentale *MDPOHFEPQBSFOUBMFDPNQFUFBTUFOTJPOFGBDPMUBUJWB JODPTUBO[BEJSBQQPSUPEJMBWPSPBJHFOJUPSJFOUSPJQSJNJ BOOJEJWJUBEFMCBNCJOPQFSVOQFSJPEPDPNQMFTTJWPUSBJHFOJUPSJOPOTVQFSJPSFBNFTJFMFWBCJMJBNFTJ RVBMPSBJMQBESFMBWPSBUPSFTJBTUFOHBEBMMBWPSPQFSVOQFSJPEPDPOUJOVBUJWPPGSB[JPOBUPOPOJOGFSJPSFBNFTJ %FUUPQFSJPEPDPNQMFTTJWPQVÛFTTFSFGSVJUPEBJHFOJUPSJBODIFDPOUFNQPSBOFBNFOUF /FMMBNCJUPEFMQSFEFUUPMJNJUFJMEJSJUUPEJBTUFOFSTJEBMMBWPSPDPNQFUF BMMBNBESFMBWPSBUSJDFEJQFOEFOUFQFSVOQFSJPEPDPOUJOVBUJWPPGSB[JPOBUPOPOTVQFSJPSFBNFTJOFMDBTPEJQBSUJ QMVSJNJJMQFSJPEPEBM¡NFTFTJNPMUJQMJDBQFSJMOVNFSPEFJĕHMJ BMQBESFMBWPSBUPSFEJQFOEFOUFQFSVOQFSJPEPDPOUJOVBUJWPPGSB[JPOBUPOPOTVQFSJPSFBNFTJFMFWBCJMFBEBMMB OBTDJUBEFMĕHMJPTFMPTUFTTPTJBTUJFOFEBMMBWPSPQFSVOQFSJPEPDPOUJOVBUJWPPGSB[JPOBUPOPOJOGFSJPSFBNFTJ BMQBESFMBWPSBUPSFEJQFOEFOUFBODIFEVSBOUFJMQFSJPEPEJBTUFOTJPOFPCCMJHBUPSJBEFMMBNBESFBEFDPSSFSFEBM giorno successivo al parto), e anche se la stessa non lavora. -BSFUSJCV[JPOFOFMMBTUFOTJPOFGBDPMUBUJWBEFMMBSFUSJCV[JPOFQFSJQSJNJHJPSOJFEFMMBSFUSJCV[JPOFĕOP al 6° mese. &WJFUBUPBEJCJSFMFEPOOFBMlavoro notturno e alla pronta disponibilità notturnaEBMMFBMMFEFMNBUUJOP EBMMBDDFSUBNFOUPEFMMBHSBWJEBO[BĕOPBVOBOOPEJWJUBEFMCBNCJOP /POTPOPPCCMJHBUJBQSFTUBSFMBWPSPOPUUVSOP tMBNBESFPBMUFSOBUJWBNFOUFJMQBESFDPOWJWFOUFĕOPB3 anniEJWJUBEFMCBNCJOP tMBNBESFPJMQBESFVOJDPBďEBUBSJPEJVOĕHMJPDPOWJWFOUFEJFUËJOGFSJPSFB12 anni t-BNBESFPJMQBESFEJVOĕHMJPEJTBCJMFBJTFOTJEFMMB- Riposi giornalieri per allattamento &OUSPJMQSJNPBOOPEJWJUBEFMCBNCJOPMBMBWPSBUSJDFIBJMEJSJUUPEJBTTFOUBSTJDPOpermesso retribuito giornaliero di: t2 ore se ha un orario giornaliero superiore a 6 ore t1 oraTFIBVOPSBSJPHJPSOBMJFSPJOGFSJPSFBPSF In caso di parti plurimi l’orario dei permessi si raddoppia e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre. Malattia del bambino In caso di malattia del figlioJEVFHFOJUPSJMBWPSBUPSJJONBOJFSBBMUFSOBUJWBQPTTPOPVTVGSVJSFEJQFSNFTTJ tSFUSJCVJUJ fino a 3 anniEJWJUBEFMCBNCJOPQFSVOUPUBMFEJ30 giorniMBOOPEFCJUBNFOUFDFSUJĕDBUJ tOPOSFUSJCVJUJ fino a 5 giorni lavorativi l’anno per le malattie dei figli da 3 a 8 BOOJEFCJUBNFOUFDFSUJĕDBUJ Il ricovero ospedaliero del figlio, interrompe le ferieEFMHFOJUPSFDIFOFGBSJDIJFTUB 16 GENITORI ADOTTIVI I genitori adottivi hanno gli stessi diritti dei genitori naturali. In caso di adozione il genitore ha diritto all’astensione dal lavoro per un periodo pari a 5 mesi di astensione obbligatoria e successivi 6 mesi, con le relative riduzioni, a prescindere dall’età del minore, all’atto dell’adozione all’ingresso in famiglia. In caso di affidamento il genitore ha diritto all’astensione dal lavoro per un periodo complessivo pari a 3 mesi. Legge 104/1992 RIPOSI PER GENITORI DI FIGLI MINORI CON HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITA’ FINO A 3 ANNI DI ETA’ DEL BAMBINO I genitori di figli minori con handicap in situazione di gravità, anche se adottivi o affidatari, hanno la possibilità di fruire, in alternativa al prolungamento dell’astensione facoltativa (oggi detta “congedo parentale”), di riposi orari fino a tre anni di età del bambino, a condizione che questi non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. Il diritto a tali riposi è riconosciuto ad un genitore anche qualora l’altro ne sia escluso (perché, ad esempio, è casalingo/a, non svolge attività lavorativa ecc…). Le ore giornaliere di riduzione di orario sono da rapportare alla durata dell’orario di lavoro e pertanto, come nel caso dei riposi per allattamento, la riduzione è di 2 ore se l’orario è pari o superiore a 6 ore giornaliere e di 1 ora se l’orario è inferiore a 6 ore. Fino ad un anno di età i riposi coincidono con quelli dell’art.39 del D. Lgs. 151/01 (riposi giornalieri) e sono pertanto soggetti alla disciplina che regola tale istituto. In particolare: se li usa la madre, il padre può utilizzare il congedo parentale. Se invece la madre utilizza il congedo parentale, il padre non può fruire di tali permessi. In sostanza, quindi, il beneficio è fruibile – in alternativa al prolungamento del congedo parentale – a partire dal compimento del primo anno ed entro il terzo anno di età del bambino, salvo particolari casi legati alla specialità dell’handicap (Messaggio INPS 11784 del 09/05/2007). In questo periodo gli stessi riposi spettano in maniera alternativa tra i due genitori lavoratori, ma l’utilizzo di questi da parte di un genitore non esclude che l’altro possa godere contemporaneamente del “normale” congedo parentale previsto dall’art.32 del D. Lgs. 151/2001 eventualmente ancora spettategli. PROLUNGAMENTO CONGEDO PARENTALE PER GENITORI DI FIGLI MINORI CON HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITA’ Fermo restando il diritto a fruire del congedo parentale previsto dall’art.32 del D.Lgs. 151/2001, l’art.33 - 1° c. della L. n° 104/92 consente ai genitori, anche adottivi o affidatari, di minore con handicap in situazione di gravità di prolungare l’astensione dal lavoro, con indennità pari al 30% della retribuzione, fino al compimento del 3° anno di età del figlio o della figlia con handicap in situazione di gravità, a condizione che questi non sia ricoverato/a a tempo pieno presso istituti specializzati. Il prolungamento del congedo parentale alternativo all’utilizzo dei riposi giornalieri retribuiti previsti dal 2° c. dello stesso art.33, è riconosciuto al genitore lavoratore anche qualora l’altro non ne abbia diritto. L’autorizzazione a fruire di tale beneficio è subordinata alla presentazione da parte del/la dipendente del verbale di visita medico-legale per l’accertamento dell’handicap, effettuata presso la competente Commissione A.S.L. secondo le disposizioni previste dall’art.4 della L. n° 104/92, dal quale risulti lo stato di handicap grave del bambino/a interessato. La possibilità per il singolo genitore di fruire del congedo suddetto decorre dal momento in cui termina virtualmente e può o meno coincidere con l’avvenuto godimento effettivo – il periodo di congedo parentale allo stesso riconosciuto dall’art.32 del D.Lgs. 151/2001 (ad es: se la madre è lavoratrice non avente diritto al congedo parentale e, quindi, al suo prolungamento, il padre può fruire del prolungamento dal giorno successivo alla scadenza del proprio periodo “teorico” di astensione – 7 mesi – decorrente dalla fine dell’astensione obbligatoria della madre). (Cfr. Circ. INPS n° 133 del 17.7.2000). 17 Qualora ambedue i genitori siano lavoratori, non è consentito agli stessi fruire contemporaneamente del prolungamento del congedo parentale; l’utilizzo di tale beneficio da parte di un genitore non esclude invece che l’altro possa godere allo stesso tempo della “normale” astensione ex art.32 D.Lgs. 151/2001, eventualmente ancora spettantegli. Tali periodi di astensione dal lavoro sono retribuiti al 30%, sono computati nell’anzianità di servizio, comportano la riduzione delle ferie e della 13^ mensilità e sono coperti da contribuzione figurativa. CONGEDO PER ASSISTERE FAMILIARI PORTATORI DI HANDICAP GRAVI La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all’art.33 - c. 1,2 e 3 della L. n.104/92 per l’assistenza del figlio, non ricoverato a tempo pieno in istituti specializzati hanno diritto a fruire del congedo di cui all’art.42– c. 5 del Decreto Legislativo n. 151/2001 entro 60 giorni dalla richiesta. Il congedo, fruito alternativamente da entrambi i genitori, anche adottivi, rientra nel limite di due anni che può essere richiesto da ogni lavoratore ai sensi dell’art. 4 comma 2 della Legge 53/2000 nell’arco della vita lavorativa. Tale congedo incide negativamente sulla maturazione delle ferie, sul TFR e sulla tredicesima mensilità. Durante il periodo di congedo in esame, non è possibile fruire dei benefici di cui all’art.33 della L. 104/92, l’INPS precisa che il divieto si riferisce al caso in cui i benefici vengano richiesti per le stesse giornate. Tale divieto invece non sussiste nel caso in cui i benefici vengano fruiti in giornate diverse. Tale tipologia di congedo si estende in ordine di priorità come segue: 18 a)Coniuge della persona gravemente disabile qualora convivente con la stessa. b)Genitori, naturali o adottivi e affidatari, del portatore di handicap grave nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni: tJMĕHMJPOPOTJBDPOJVHBUPPOPODPOWJWBDPOJMDPOJVHF tJMDPOJVHFEFMĕHMJPOPOQSFTUJBUUJWJUËMBWPSBUJWBPTJBMBWPSBUPSFBVUPOPNP tJMDPOJVHFEFMĕHMJPBCCJBFTQSFTTBNFOUFSJOVODJBUPBHPEFSFQFSMPTUFTTPTPHHFUUPFOFJNFEFTJNJQFSJPEJEFM congedo in esame. c)Fratelli o sorelle -alternativamente- conviventi con il soggetto portatore di handicap grave, in caso si verifichino le seguenti due condizioni: 1. entrambi i genitori siano deceduti o totalmente inabili, 2. il fratello portatore di handicap grave non sia coniugato o non conviva col coniuge, oppure, laddove sia coniugato e convivente col coniuge, ricorra una delle seguenti situazioni: JMDPOJVHFOPOQSFTUJBUUJWJUËMBWPSBUJWBPTJBMBWPSBUPSFBVUPOPNP 4. il coniuge abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame. d)Figlio conviventeDPOMBQFSTPOBJOTJUVB[JPOFEJEJTBCJMJUËHSBWFJODBTPTJWFSJĕDIJOPMFTFHVFOUJRVBUUSP condizioni: 1. il genitore portatore di handicap grave non sia coniugato o non conviva col coniuge, oppure, laddove sia coniugato e convivente col coniuge, ricorra una delle seguenti situazioni: JMDPOJVHFOPOQSFTUJBUUJWJUËMBWPSBUJWBPTJBMBWPSBUPSFBVUPOPNP 3. il coniuge abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame. 2. entrambi i genitori del portatore di handicap siano deceduti o totalmente inabili. JMHFOJUPSFQPSUBUPSFEJEJTBCJMJUËHSBWFOPOBCCJBBMUSJĕHMJPOPODPOWJWBDPOBMDVOPEJFTTJPQQVSFMBEEPWFBCCJB altri figli conviventi, ricorra una delle seguenti situazioni: UBMJĕHMJEJWFSTJEBMSJDIJFEFOUFJMDPOHFEP OPOQSFTUJOPBUUJWJUËMBWPSBUJWBPTJBOPMBWPSBUPSJBVUPOPNJ 2. i figli conviventi (diversi dal richiedente il congedo) abbiano espressamente rinunciato a godere del congedo in esame per il suddetto genitore nel medesimo periodo. JMQPSUBUPSFEJEJTBCJMJUËHSBWFOPOBCCJBGSBUFMMJPOPODPOWJWBDPOBMDVOPEJFTTJPQQVSFMBEEPWFBCCJBVOGSBUFMMP convivente, ricorra una delle seguenti situazioni: JMGSBUFMMPDPOWJWFOUFOPOQSFTUJBUUJWJUËMBWPSBUJWBPTJBMBWPSBUPSFBVUPOPNP 2. il fratello convivente abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame. Trattamento economico: %VSBOUFJMQFSJPEPEJDPOHFEPJMSJDIJFEFOUFIBEJSJUUPBQFSDFQJSFVOBJOEFOOJUËDPSSJTQPOEFOUFBMMVMUJNB retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da DPOUSJCV[JPOFĕHVSBUJWBMJOEFOOJUËFMBDPOUSJCV[JPOFĕHVSBUJWBTQFUUBOPĕOPBEJNQPSUPDPNQMFTTJWPEJFVSP QFSMBOOPSJWBMVUBUPBOOVBMNFOUFTVMMBCBTFEFMM*OEJDF*45"5EFJQSF[[JBMDPOTVNPEFMMFGBNJHMJFEJPQFSBJFE impiegati) PERMESSI PER ASSISTERE FAMILIARI PORTATORI DI HANDICAP GRAVI (R) I dipendenti che assistono un parente o un affine entro il 2° grado con handicap in situazione di gravità, purché non ricoverato a tempo pieno, hanno diritto a 3 giorni di permesso mensile retribuito.Eventuali permessi non goduti nel mese di maturazione non possono essere fruiti successivamente. Condizione primaria per la fruizione di tali permessi è che la persona da assistere sia stata riconosciuta portatrice di IBOEJDBQJOTJUVB[JPOFEJHSBWJUËEBQBSUFEFMMBQQPTJUB$PNNJTTJPOFNFEJDPMFHBMFDPTUJUVJUBQSFTTPMB"4- competente. 19 Qualora nel verbale di accertamento dell’handicap sia previsto un accertamento di revisione, il dipendente potrà fruire del permesso fino alla data prevista per la revisione. In caso di contratto di lavoro part-time verticale, con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese, il numero dei giorni di permesso spettanti va ridimensionato proporzionalmente. Assistenza a figli minori di età compresa fra 3 e 18 anni: tJMEJSJUUPBJQFSNFTTJÒSJDPOPTDJVUPBMHFOJUPSFBODIFRVBMPSBMBMUSPOFTJBFTDMVTPQFSDIÏDBTBMJOHPBEJTPDDVQBUPB MBWPSBUPSFUSJDFBVUPOPNPB tOPOÒSJDIJFTUBMBDPOWJWFO[BFOFNNFOPMBTTJTUFO[BDPOUJOVBUJWBFEFTDMVTJWB tGFSNPSFTUBOEPJMMJNJUFDPNQMFTTJWPEJUSFHJPSOJNFOTJMJMBDPQQJBEJHFOJUPSJMBWPSBUPSJEJQFOEFOUJQVÛSJQBSUJSTJJ QFSNFTTJBODIFDPOBTTFO[FDPOUFTUVBMJEBMSJTQFUUJWPMBWPSPBEFTFNQJPEVFHJPSOJJMQBESFFEVOHJPSOPMBNBESF BODIFJODPJODJEFO[BDPOVOPEFJHJPSOJEFMQBESF Assistenza a figli maggiorenni non conviventi: *MEJSJUUPBJQFSNFTTJÒSJDPOPTDJVUPBMHFOJUPSFRVBMPSBSJDPSSBOPJSFRVJTJUJEFMMBDPOUJOVJUËFEFTDMVTJWJUË dell’assistenza. 'FSNPSFTUBOEPJMMJNJUFDPNQMFTTJWPEJUSFHJPSOJNFOTJMJMBDPQQJBEJHFOJUPSJMBWPSBUPSJEJQFOEFOUJQVÛSJQBSUJSTJJ QFSNFTTJBODIFDPOBTTFO[FDPOUFTUVBMJEBMSJTQFUUJWPMBWPSPBEFTFNQJPEVFHJPSOJJMQBESFFEVOHJPSOPMBNBESF BODIFJODPJODJEFO[BDPOVOPEFJHJPSOJEFMQBESF Assistenza a figli maggiorenni conviventi: Il diritto spetta al genitore richiedente, oltre che nel caso in cui l’altro genitore non lavori, anche nel caso in cui siano presenti nella famiglia altri soggetti non lavoratori in grado di prestare assistenza al disabile 'FSNPSFTUBOEPJMMJNJUFDPNQMFTTJWPEJUSFHJPSOJNFOTJMJMBDPQQJBEJHFOJUPSJMBWPSBUPSJEJQFOEFOUJQVÛSJQBSUJSTJJ QFSNFTTJBODIFDPOBTTFO[FDPOUFTUVBMJEBMSJTQFUUJWPMBWPSPBEFTFNQJPEVFHJPSOJJMQBESFFEVOHJPSOPMBNBESF BODIFJODPJODJEFO[BDPOVOPEFJHJPSOJEFMQBESF *M%JSJUUPBJQFSNFTTJÒSJDPOPTDJVUPBJGBNJMJBSJEFJMBWPSBUPSJBDPOEJ[JPOFEFMMFTJTUFO[BEFJTFHVFOUJSFRVJTJUJ B TDFMUBEFMEJTBCJMFDJSDBJMMBWPSBUPSFEBDVJGBSTJBTTJTUFSF C BTTJTUFO[BTJTUFNBUJDBBEFHVBUBFDPTUBOUFSJTQFUUPBMMFFTJHFO[FEFMMBQFSTPOBEJTBCJMFBMEJGVPSJEFMMPSBSJPEJ servizio. Resta a carico del dipendente interessato produrre dichiarazioni e documentazioni idonee a comprovare tale condizione . D EJDIJBSB[JPOFSFTBTPUUPGPSNBEJBVUPDFSUJĕDB[JPOFDIFTPMPJMEJQFOEFOUFCFOFĕDJBEFJQFSNFTTJPOFCFOFĕDJBJO QBSUFJOEJDB[JPOFOFMMBEJDIJBSB[JPOFEJUVUUJJQBSFOUJPBďOJEFMEJTBCJMFDIFQPUSFCCFSPCFOFĕDJBSFEFJQFSNFTTJDPO JOEJDB[JPOFEFMEBUPSFEJMBWPSPFEFMMBTFEFMBWPSBUJWB E NBODBO[BEJSJDPWFSPBUFNQPQJFOPJOJTUJUVUJTQFDJBMJ[[BUJEFMQPSUBUPSFEJIBOEJDBQTBMWPMFTFHVFOUJFDDF[[JPOJ CBNCJOPEJFUËJOGFSJPSFBJUSFBOOJ DPNBWJHJMF malato in fase terminale le ultime due ipotesi devono essere certificate. *MMBWPSBUPSFIBEJSJUUPBJQFSNFTTJJOQSFTFO[BEFJQSFDFEFOUJSFRVJTJUJBODIFOFMDBTPJODVJQFSJMEJTBCJMFTJBQSFWJTUP personale di assistenza privata. &POFSFEFMEJQFOEFOUFQSPWBSFJMQPTTFTTPEFJSFRVJTJUJTPQSBNFO[JPOBUJ 20 PERMESSI PER LAVORATORI PORTATORI DI HANDICAP IN STATO DI GRAVITA’ Soggetti beneficiari: persone maggiorenni disabili, in situazione di gravità, titolari di un rapporto di lavoro subordinato. Ai dipendenti riconosciuti portatori di handicap in situazione di gravità dall’apposita C.ssione Medico-legale costituita ai sensi dell’art.4 della L. n° 104/92 presso la ASL di competenza, sono concessi 3 giorni mensili di permesso retribuito o, in alternativa, 2 ore di permesso giornaliero retribuito. Tale permesso è ridotto ad un’ora soltanto quando l’orario giornaliero di lavoro effettivo è inferiore a 6 ore. L’autorizzazione a fruire di detto permesso è subordinata al riconoscimento dello stato di gravità dell’handicap da parte della competente commissione della ASL. Qualora nel verbale di accertamento dell’handicap non sia previsto alcun accertamento di revisione, il dipendente potrà beneficiare dei permessi fino al termine del rapporto di lavoro, oppure fino a quando non presenti istanza di revoca. Qualora invece sia previsto un accertamento di revisione, il dipendente sarà autorizzato a fruire dei permessi fino alla data prevista per la revisione. Dopo tale data, nelle more del nuovo accertamento, il dipendente potrà continuare temporaneamente a fruire dei permessi purché presenti una “certificazione provvisoria” redatta da un medico in servizio presso la ASL di competenza, specialista nella patologia denunciata, attestante la persistenza della gravità dell’handicap. Il lavoratore disabile in condizioni di gravità che già beneficia dei permessi (giornalieri od orari) relativi alla sua persona, può cumulare il godimento dei tre giorni di permesso mensile per assistere un proprio familiare con handicap grave, senza che debba essere acquisito alcun parere medico legale sulla capacità del lavoratore di soddisfare le necessità assistenziali del familiare anch’esso in condizioni di disabilità grave. ASPETTATIVA Al dipendente possono essere concessi periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio. Il dipendente rientrato in servizio non può usufruire di un altro periodo di aspettativa per motivi di famiglia, anche per cause diverse, ovvero delle aspettative se non siano intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo. Qualora l’aspettativa per motivi di famiglia venga richiesta per l’educazione e l’assistenza dei figli fino al sesto anno di età, tali periodi - pur non essendo utili ai fini della retribuzione e dell’anzianità - sono utili al fine dell’accredito dei contributi previdenziali. L’aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità è altresì concessa al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per: a) un periodo massimo di sei mesi se assunto presso la stessa o altra azienda ovvero ente o amministrazione del comparto, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed incarico di direzione di struttura complessa se dirigente b) tutta la durata del contratto di lavoro, se assunto con incarico a tempo determinato presso la stessa o altra azienda o ente del comparto, ovvero in altro comparto della pubblica amministrazioni c) la durata di due anni e per una sola volta nell’arco della vita lavorativa per i gravi e documentati motivi di famiglia individuati - ai sensi dell’art. 4, commi 2 e 4 della legge 53/2000. Tale aspettativa può essere fruita anche frazionatamente e può essere cumulata con l’aspettativa per motivi personali o di famiglia. L’incarico già conferito al dirigente dall’azienda o ente che concede l’aspettativa è sospeso per la durata dell’aspettativa e prosegue al suo rientro a completamento del periodo mancante sino alla valutazione. 1. Le aspettative per cariche pubbliche elettive e per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo sono disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge e loro successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, nell’ambito dell’assistenza umanitaria, emergenza e cooperazione con i paesi in via di sviluppo, le aziende ed enti possono altresì concedere un’aspettativa senza assegni per un massimo di dodici mesi nel biennio, da fruire anche in maniera frazionata, al fine di una collaborazione professionale all’estero, per la realizzazione di progetti di iniziativa regionale o svolti con un’organizzazione non governativa riconosciuta idonea ai sensi della L. 49/1987 e s.m.i.. 21 I dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di ricerca possono usufruire aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso. Il dipendente con rapporto a tempo indeterminato, il cui coniuge o convivente stabile presti servizio all’estero, può chiedere una aspettativa senza assegni per il tempo di permanenza all’estero del coniuge, qualora non sia possibile il suo trasferimento nella località in questione in amministrazione di altro comparto. Non è possibile usufruire continuativamente del periodo di aspettativa per motivi di Famiglia ovvero per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e di quelli previsti per corsi di dottorato o per ricongiungimento familiare senza avere trascorso un periodo di servizio di almeno 6 mesi. Questa norma non si applica alle altre aspettative previste dal presente articolo, nonché alle assenze di cui al d.lgs.151/2001. Ai sensi dell’art. 18 della L. 183/2010, i dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell’anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali. L’aspettativa è concessa dall’amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall’interessato. 22 ASSENZE PER MALATTIA 1. Il dipendente a tempo indeterminato, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo si considerano le assenze per malattia dei tre anni precedenti l’ultimo episodio morboso. 2. Può essere concesso al dipendente che ne faccia richiesta prima del superamento del predetto periodo di assentarsi per ulteriori 18 mesi, in casi particolarmente gravi e a seguito di accertamento delle condizioni di salute. 3. Superati i periodi di conservazione del posto, nel caso che il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi lavoro, l’azienda può procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l’indennità sostitutiva del preavviso (quantificata nella misura massima di 12 mesi di retribuzione se l’anzianità di servizio è superiore a 10 anni per i dirigenti e 4 mesi di retribuzione per i dipendenti del comparto con anzianità di servizio superiore a 10 anni). 4. Il trattamento economico spettante al dipendente che si assenti per malattia è il seguente: a) intera retribuzione per i primi 9 mesi di assenza; b) 90 % della retribuzione per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50 % della retribuzione per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto; d) i periodi di assenza successivi fino a concorrenza dei 36 mesi non sono retribuiti. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell’ufficio medico legale dell’azienda sanitaria competente per territorio, come ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per l’infezione da HIV- AIDS nelle fasi a basso indice di disabilità specifica, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati. In tali giornate il dipendente ha diritto all’intera retribuzione prevista. E’ garantita un’idonea articolazione dell’orario di lavoro, per i soggetti con di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche. 5. L’assenza per malattia deve essere tempestivamente comunicata all’Azienda, alla quale va inviata la relativa certificazione medica. 6. L’azienda può disporre il controllo della malattia, nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge nei giorni dal lunedì a domenica dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00. Il dipendente che durante l’assenza dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione all’ufficio Presenze, precisando l’indirizzo dove può essere reperito. 7. Nel caso in cui l’infermità sia causata da colpa di un terzo, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all’azienda ai fini del recupero degli oneri aziendali derivanti dal pagamento delle retribuzioni anticipate al dipendente per il periodo di assenza. SUL SITO AZIENDALE NELL’AREA PERSONALE E LEGALE -MODULISTICA - SONO PRESENTI I PROSPETTI DI RICHIESTA PER OGNI TIPOLOGIA DI ASSENZA 23 MOBILITA’ INTERNA – PERSONALE COMPARTO In un contesto generale di caratterizzato da risorse definite ed indirizzi regionali finalizzati alla razionalizzazione delle risorse con particolare attenzione agli assetti organizzativi, sono state ridefinite le procedure per l’assegnazione del personale alle strutture aziendali, coerentemente con il piano di organizzazione aziendale, con la dotazione organica e il tetto di spesa per il personale, ad essa collegato, avendo attenzione alla opportuna valorizzazione delle professionalità e alle criticità derivanti dalla presenza di personale con ridotte funzionalità e particolari situazioni lavorative. A tale scopo, le realtà lavorative caratterizzate da orario di lavoro sviluppato su turno unico o a basso livello assistenziale vengono, di norma, riservate per l’adeguata collocazione di dipendenti in possesso di limitazioni funzionali o benefici derivanti da norme di legge, da attuarsi prioritariamente nell’area di appartenenza. La Sos OSRU svolge una funzione di gestione complessiva: delle procedure amministrative, di informazione al medico competente, al servizio prevenzione protezione, ai soggetti sindacali; di verifica e monitoraggio delle assegnazioni ai fini della coerenza con la dotazione organica, del debito informativo direzionale, dell’individuazione dei bisogni formativi, ivi compresi quelli in materia di sicurezza in collaborazione con i servizi ad essi preposti. I riferimenti nell’attuazione della procedura sono: - i Responsabili dipartimentali dell’assistenza (R.A.D.) per le professioni sanitarie e personale di supporto all’assistenza delle aree sanitarie; - i direttori o dirigenti responsabili di struttura per il restante personale delle aree amministrative e logistiche. Nell’ambito di tale articolazione, i RAD e i dirigenti assolvono alla funzione di assegnazione, gestione ed organizzazione delle risorse ad essi assegnate nel perseguimento degli obiettivi istituzionalmente attribuiti. Le procedure di mobilità si distinguono in: MOBILITÀ ORDINARIA VOLONTARIA: la Sos OSRU provvede, con il dirigente responsabile della struttura o con il responsabile dell’assistenza competenti, a valutare le istanze pervenute a seguito di specifico avviso interno, pubblicato di norma entro il 31 gennaio di ciascun anno e ad individuare l’ordine di assegnazione dei dipendenti, sulla base dell’esito della valutazione positiva e comparata del curriculum. MOBILITÀ ORDINARIA DI COMPENSAZIONE: uno o più dipendenti, appartenenti al medesimo profilo professionale, categoria e con lo stesso rapporto contrattuale possono, non necessariamente in presenza di posti vacanti, manifestare la volontà di pervenire ad una reciproca diversa assegnazione di struttura. L’istanza viene inoltrata alla Sos OSRU che acquisisce i pareri dei dirigenti responsabili di struttura o i responsabili dell’assistenza per competenza, e con i medesimi ne valuta la congruità. 24 MOBILITÀ D’URGENZA: qualora si rendesse necessario garantire le esigenze funzionali delle strutture aziendali in presenza di eventi contingenti e non prevedibili, viene disposta la mobilità d’urgenza. Essa ha carattere provvisorio, viene attuata per il tempo strettamente necessario al perdurare delle situazioni di emergenza e non può superare il limite massimo di un mese nell’anno solare salvo consenso del dipendente. Per quanto non qui previsto si applica l’art. 18 comma 3) lett. a) C.C.N.L. 31/7/2009. I dipendenti interessati vengono individuati, salvo adesioni volontarie, sulla base della minor anzianità di servizio complessiva MOBILITÀ D’UFFICIO: al fine di assicurare un adeguato organico alle strutture organizzative, reparti, servizi, uffici, anche a fronte della eccessiva concentrazione di lunghe assenze in unica realtà, si procede all’assegnazione d’ufficio attraverso il riequilibrio delle dotazioni adottando, in assenza di richieste volontarie, il criterio della minore anzianità di servizio complessiva dei dipendenti coinvolti. PROCEDURE SPECIFICHE PER ASSEGNAZIONI DI PERSONALE CON PRESCRIZIONI: al verificarsi di limitazioni funzionali attestate dal Medico competente, in prima istanza il dirigente o il R.A.D., ciascuno per il personale di competenza, procede a valutare la coerenza e compatibilità della prescrizione con le attività svolte nell’ambito dell’assegnazione originaria, predisponendo idoneo piano di lavoro sottoscritto dal dipendente, dal relativo dirigente/preposto/coordinatore, dal medico competente e dall’R.S.P.P.. Qualora si rendesse necessario procedere alla mobilità di risorse con limitazioni presso strutture diverse da quella di assegnazione, comunque coerenti con le prescrizioni, il dirigente o il RAD procede valutando nell’ordine: la tipologia di prescrizione, la compresenza nella struttura di dipendenti con limitazioni, l’anzianità di servizio complessiva. Nel caso di limitazioni funzionali riconosciute temporaneamente, al venir meno delle medesime e previa verifica del giudizio finale espresso dal medico competente, il dipendente viene riassegnato prioritariamente alla precedente struttura ovvero, qualora non disponibile, a struttura del medesimo dipartimento. ULTERIORI DETTAGLI SONO CONTENUTI NELLA SPECIFICA REGOLAMENTAZIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE N. 3/2014 PUBBLICATO IN AREA INTRANET – SEZIONE OSRU 25 RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO PARZIALE PERSONALE COMPARTO Ai sensi dell’art. 1 – c. 58 - della L. n.662/1996 (così come modificato dall’art. 73 del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, nella L. n. 133/2008), la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, rappresenta non più un diritto soggettivo ma un interesse del lavoratore a cui può essere fornita risposta positiva nel caso in cui le condizioni tecnico -organizzative dell’Azienda lo consentano. In virtù di tale modifica, risultano implicitamente non più applicabili le disposizioni contrattuali relative alla trasformazione automatica del rapporto di lavoro entro sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda (art. 23 – c. 2 del C.C.N.L. 7/4/1999) nonché al differimento della trasformazione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore a sei mesi (art. 23 – c. 3 del C.C.N.L. 7/4/1999). La L. n. 53/2000 promuove un equilibrio tra tempi di lavoro, di cura, di formazione e di relazione e in particolare prevede all’articolo 9, forme di articolazione della prestazione lavorativa volte a conciliare tempo di vita e di lavoro; l’ASL AT ne recepisce l’ordinamento, mettendo in atto le azioni volte ad assicurare la flessibilità oraria nel rispetto della funzionalità delle strutture. La prevista flessibilità dell’organizzazione del lavoro deve essere rivolta a conciliare i tempi di vita dei lavoratori e il perseguimento dell’interesse istituzionale e di buon funzionamento della Azienda. Con D.G.R. n. 31-2891 la Regione Piemonte ha infine recepito l’accordo sottoscritto il 14/10/2011 con le Organizzazioni Sindacali firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dell’Area Comparto del Servizio Sanitario Nazionale su: “Linee di indirizzo regionali. Disciplina del lavoro a tempo parziale nel S.S.R. Accordo con le OO.SS. del Comparto”. Sulla base di dette premesse è stato adottato un regolamento aziendale disciplinante il rapporto di lavoro a tempo parziale in armonia con le indicazioni regionali, nel rispetto della normativa contrattuale e dei principi di trasparenza, buon andamento, pari opportunità ed equità. MAPPATURA E CONTINGENTI: viene prevista l’adozione con cadenza biennale di un piano, reso noto a tutto il personale, indicante il numero, la tipologia e per quali profili professionali possono essere concesse trasformazioni da tempo pieno a tempo parziale, senza pregiudizio alla funzionalità dell’organizzazione, alla qualità del servizio e alle prestazioni rese. I contingenti del personale da destinare al rapporto di lavoro a tempo parziale, come sopra individuati in relazione alla dotazione organica e alla necessità di assicurare il funzionamento dell’azienda non possono comunque superare la percentuale massima del 25% di ogni singolo profilo professionale, assicurando comunque, nell’ambito dei posti individuati mediante la mappatura periodica, che nessun profilo professionale risulti a priori penalizzato od escluso. Nell’individuazione dei posti a tempo parziale, viene privilegiata l’articolazione oraria verticale per i profili professionali inseriti nella turnistica sulle 24 ore - essendo la stessa articolazione funzionale a tale turnistica. Non è consentita la costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale per il personale che copre posizioni di lavoro di particolare rilevanza per la funzionalità dei servizi e che comportano l’esercizio di particolari funzioni di responsabilità riconducibili in particolare alla titolarità di posizione organizzativa. Il personale inquadrato nei ruoli sanitario e tecnico appartenente ai profili delle categorie D e Ds cui sono attribuite funzioni di coordinamento può essere concesso il part-time nella percentuale massima del 5% del profilo stesso ed esclusivamente nella tipologia orizzontale con la percentuale del 83,33 %. DEFINIZIONI e CAMPO DI APPLICAZIONE: Per “tempo pieno” s’intende l’orario di lavoro fissato dal C.C.N.L. in 36 ore settimanali; per “tempo parziale” (part-time) s’intende l’orario di lavoro, fissato nell’ambito dello specifico contratto individuale di lavoro sottoscritto tra il singolo lavoratore e l’Azienda, che risulti inferiore all’orario di lavoro a tempo pieno, così come definito al precedente comma. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutti i dipendenti a tempo indeterminato che abbiano superato il periodo di prova, inquadrati nei profili professionali e nelle categorie del personale previste dalla vigente normativa contrattuale del Comparto Sanità . 26 TIPOLOGIA DEL RAPPORTO A TEMPO PARZIALE: La prestazione lavorativa del rapporto di lavoro a tempo parziale si articola sulla base delle seguenti tipologie: orizzontale : articolazione dell’orario di servizio ridotta tutti i giorni lavorativi festivi compresi, con turnazione mattino pomeriggio in relazione all’apertura e necessità del servizio; verticale: articolazione dell’orario di servizio su alcuni giorni della settimana, festivi compresi, in relazione all’apertura e necessità del servizio garantendo la copertura dell’intero turno; verticale ciclico: articolazione dell’orario di servizio su alcuni mesi dell’anno (tale modalità non può essere assicurata nel periodo estivo). L’azienda autorizza la trasformazione del rapporto di lavoro a part-time esclusivamente per le seguenti percentuali: 50% del tempo pieno; 70% del tempo pieno 83,33% del tempo pieno DURATA DEL RAPPORTO A TEMPO PARZIALE: In considerazione dei vincoli posti dalle limitazioni numeriche alla trasformazione del rapporto di lavoro il contratto di lavoro a tempo parziale, stipulato in forma scritta, ha una durata pari a anni due e non è tacitamente rinnovabile. Con l’eventuale venire meno, nel corso del biennio, delle motivazioni poste a fondamento della concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, si determina il rientro a tempo pieno del dipendente, da definirsi di intesa tra le parti. ORARIO DI LAVORO: L’orario settimanale di lavoro ordinario, nell’ambito dell’orario d’obbligo contrattuale, deve essere funzionale all’orario di servizio. In virtù di tale norma, che si applica anche per il rapporto di lavoro a tempo parziale, l’articolazione dell’orario di lavoro richiesta dal dipendente, con particolare riferimento al personale sottoposto a turni H12, H24, deve essere funzionale all’orario di servizio praticato nelle varie strutture organizzative aziendali, conformandosi al calendario dei turni fissati periodicamente dall’Azienda, sulla base delle esigenze funzionali della struttura di appartenenza. L’articolazione oraria dei contratti part-time, comunque nel rispetto dei vincoli sopra indicati, viene negoziata preventivamente alla sottoscrizione del contratto individuale fra i Responsabili dipartimentali dell’assistenza (RAD) per le professioni sanitarie e personale di supporto all’assistenza delle aree sanitarie, e i direttori – dirigenti responsabili di struttura per il restante personale delle aree amministrative e logistiche e il lavoratore interessato. Qualora non si pervenga comunque a concordare un’articolazione oraria che contemperi le reciproche necessità, l’Azienda respinge la concessione della trasformazione motivando adeguatamente le proprie argomentazioni, anche in ordine al “pregiudizio alla funzionalità dell’azienda” come introdotto dall’art. 73 del D.L. n. 112 del 2008, convertito nella L. n. 133 del 2008. Tale circostanza comporta la decadenza dalla trasformazione del rapporto di lavoro. CONTENUTO DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE: la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale è perfezionata con la sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro (di integrazione e rettifica delle clausole del contratto individuale di lavoro già sottoscritto). In particolare esso dovrà contenere le indicazioni relative: a) alla tipologia del part time (orizzontale, verticale, verticale ciclico); b) alla durata della prestazione lavorativa, espressa in percentuale rispetto all’orario di lavoro a tempo pieno (50%, 70%, 83,33%); c) alla retribuzione, rapportata alla durata della prestazione lavorativa: d) alla collocazione temporale dell’orario; e) alla data di decorrenza; f) alla durata del part time. Relativamente al punto d), come previsto dalla circolare 18/03/2004, n. 9/04 del Ministero del Lavoro, il requisito della puntuale indicazione nel contratto individuale di lavoro della collocazione temporale della prestazione lavorativa è da ritenersi soddisfatto qualora si preveda che la prestazione sia programmata con riferimento a turni articolati su fasce orarie prestabilite, da definirsi con cadenza almeno mensile. 27 TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEL PERSONALE A TEMPO PARZIALE – PRONTA DISPONIBILITA’: Tenuto conto della normativa vigente in materia, si definiscono le seguenti peculiarità a livello aziendale. La partecipazione del personale a tempo parziale agli obiettivi collegati all’istituto della produttività avviene in misura proporzionale. Per eccezionali e temporanee esigenze organizzative, il personale a tempo parziale può effettuare: prestazioni di lavoro supplementare (nel part-time di tipo orizzontale), definito quale lavoro reso oltre l’orario concordato nel contratto individuale, entro il limite del tempo pieno; prestazioni di lavoro straordinario (nel part-time di tipo verticale), definito quale lavoro reso oltre il normale orario di lavoro settimanale per le giornate di effettiva attività lavorativa; prestazioni di pronta disponibilità. (art. 35 del C.C.N.L. integrativo 01/09/2001, art. 22 del C.C.N.L. 19/04/2004). ATTIVITA’ DI LAVORO COMPATIBILI CON IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE: il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale, può partecipare in qualità di personale di supporto, all’attività libero professionale di equipe relativamente ad attività di degenza, e di laboratorio, beneficiando in misura proporzionale alla percentuale della riduzione oraria della quota destinata alla remunerazione del personale del comparto secondo le modalità previste nello specifico regolamento aziendale. Il debito orario complessivo correlato all’attività di cui al precedente capoverso dovrà essere opportunamente contenuto e proporzionato in relazione a quello richiesto al personale a tempo pieno. Sono conseguentemente precluse, al dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale, le altre forme di partecipazione all’attività di supporto alla libera professione. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora la prestazione lavorativa non sìa superiore al 50% di quella a tempo pieno, nel rispetto delle vigenti norme in materia di incompatibilità (ivi comprese quelle dettate dal regolamento aziendale in materia di incompatibilità e di autorizzazioni allo svolgimento di attività e incarichi compatibili con il rapporto di lavoro), può svolgere un’altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, anche mediante l’iscrizione ad albi professionali. PROCEDURE - AVVISI INTERNI: L’azienda, al fine di assicurare la più ampia trasparenza, provvede alla pubblicazione del piano biennale, nonchè l’avviso interno pubblico, relativo alla disponibilità dei posti che possono essere ricoperti a tempo parziale. Detto avviso dovrà essere pubblicato per almeno 45 giorni e dovrà riportare il numero di posti disponibili che possono essere ricoperti da personale a tempo parziale, il relativo professionale di riferimento, la tipologia (orizzontale, verticale) e la percentuale prevista. Vengono due scadenze annuali, 31 marzo e 30 settembre entro le quali viene verificata la disponibilità dei posti, coerentemente con la mappatura aziendale. PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI TRASFORMAZIONE: Il dipendente che intende chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, indirizza la relativa richiesta alla Sos O.S.R.U. utilizzando apposita modulistica, allegata al presente regolamento, resa altresì disponibile sul sito intranet aziendale. TITOLI DI PRIORITÀ PER LA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE: Hanno priorità alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale: i dipendenti affetti da patologie oncologiche per i quali residui una ridotta capacità lavorativa anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una Commissione Medica istituita presso l’A.S.L. territorialmente competente (art. 12-bis del D.Lgs. n. 61/2000); i dipendenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stato accertato lo stato di tossicodipendenza, di alcolismo cronico o la condizione di portatore di handicap sottoposti ad un progetto terapeutico di recupero o riabilitazione, limitatamente alla durata del progetto (artt. 14 e 15 del C.C.N.L. 20/9/2001). 1. Le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, nell’ambito comunque dei posti derivanti dalla mappatura aziendale sono valutate tenendo conto dei criteri specificati nell’apposita regolamentazione. 28 REVERSIBILITA’ E MODIFICA DEL RAPPORTO A TEMPO PARZIALE: Il dipendente può richiedere, sulla base di specifica istanza scritta, il ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero la modifica della percentuale o della tipologia del rapporto a tempo parziale, prima della scadenza del biennio per motivate ed eccezionali situazioni, debitamente documentate. La trasformazione è condizionata dalla compatibilità finanziaria e dall’interesse dell’Azienda di poter contare sul lavoro a tempo pieno del dipendente. ULTERIORI DETTAGLI SONO CONTENUTI NELLA SPECIFICA REGOLAMENTAZIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE N. 3/2014 PUBBLICATO IN AREA INTRANET – SEZIONE OSRU TELELAVORO Per telelavoro, si intende la prestazione di lavoro eseguita da un dipendente in qualsiasi luogo ritenuto idoneo, collocato fuori della sede lavorativa, dove la prestazione sia tecnicamente possibile, con il supporto di tecnologie informatiche e di comunicazione, che consentano il collegamento con l’Azienda. In particolare non possono costituire oggetto di telelavoro tutte quelle attività che, data la loro peculiarità, richiedon la presenza fisica del lavoratore presso una sede di lavoro. Destinatari: L’attività dell’Asl At si espleta prevalentemente nell’ambito assistenziale diretto al malato acuto e pertanto di norma non sarà consentita l’attivazione della modalità del telelavoro per il personale sanitario e tecnico direttamente coinvolto nell’assistenza, per il personale tecnico sanitario che effettua prestazioni di natura diagnostica e/o terapeutica con l’utilizzo delle tecnologie sanitarie , per il personale di tutte le qualifiche che effettua verifiche o interventi in tale ambito o svolge funzioni che non siano compatibili con un’attività svolta da remoto. Sono ammessi a fruire del telelavoro solo i dipendenti assunti con rapporto di lavoro subordinato e a tempo indeterminato e che risultino aver superato il periodo di prova. Attività telelavorabili: Rientrano nelle attività telelavorabili a domicilio le attività che presentano i seguenti elementi: non necessitano di un diretto contatto con l’utenza allo sportello; non necessitano di riunioni/confronti diretti frequenti con altri colleghi o di supervisione continua di un superiore; non necessitano di condivisione di documentazione cartacea con colleghi; sono caratterizzate da un elevato grado di autonomia organizzativa, programmabilità, facilità di controllo e di valutazione dei risultati quali/quantitativi. Piano annuale del telelavoro: Annualmente l’Azienda redige il Piano per il telelavoro. Nella predisposizione del piano, oltre alle esigenze dell’organizzazione, si terrà conto anche delle istanze presentate dai dipendenti, nel rispetto del quadro normativo vigente e di quanto definito nel presente documento. Le richieste dei dipendenti e delle strutture che intendono attivare il telelavoro devono essere inoltrate alla SOS OSRU entro il 31 ottobre di ogni anno, utilizzando l’apposito modello. Le richieste verranno valutate, sentiti i Dirigenti responsabili delle strutture Approvazione di progetti di telelavoro su istanza dei dipendenti: In caso di richiesta di attivazione di telelavoro da parte di un dipendente, nell’ambito degli obiettivi fissati annualmente, la SOS OSRU, sulla base delle proposte dei Dirigenti, valuterà la fattibilità dell’istanza, avvierà l’istruttoria per la redazione del progetto di telelavoro, approverà le soluzioni informatiche e tecniche da introdurre nonché il relativo preventivo di spesa, approverà i singoli obiettivi raggiungibili mediante il ricorso al telelavoro, nonché la relativa tempistica. Individuazione dei dipendenti da adibire ad un progetto di telelavoro proposto da una Struttura Organizzativa: In caso di progetto di telelavoro proposto da una struttura organizzativa dell’ASL AT, approvato dalla SOS OSRU ed inserito nel piano annuale, l’assegnazione al progetto di telelavoro da parte dei lavoratori a tempo indeterminato, che si siano dichiarati disponibili a coprire dette posizioni, avverrà con priorità fra coloro che già svolgono le attività oggetto del progetto o abbiano esperienza lavorativa in attività analoghe a quelle richieste, tale da consentire di operare in autonomia nelle attività di competenza. Qualora il numero di dipendenti con le caratteristiche richieste, dichiaratisi disponibili, risultasse superiore al numero di postazioni previste nel progetto, per l’assegnazione si utilizzeranno di massima i criteri di cui al vigente piano approvato con deliberazione. ULTERIORI DETTAGLI SONO CONTENUTI NELLA SPECIFICA REGOLAMENTAZIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE N. 3/2014 PUBBLICATO IN AREA INTRANET – SEZIONE OSRU 29 IL CEDOLINO STIPENDIO Il cedolino stipendiale mensile è visualizzabile solo attraverso il Portale del Dipendente; viene consegnato in forma cartacea al personale momentaneamente assente dal servizio per cause di malattia o maternità. ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE L’assegno per il nucleo familiare è una prestazione spettante ai lavoratori dipendenti i cui nuclei familiari siano composti da più persone e i cui redditi siano al di sotto di limiti stabiliti di anno in anno per legge. Il reddito del nucleo familiare è costituito dall’ammontare dei redditi complessivi conseguiti dai suoi componenti: dichiarante, coniuge non separato, figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni compiuti. Il diritto alla corresponsione si acquisisce nell’ipotesi in cui il totale del reddito da lavoro dipendente sia almeno pari al 70% del reddito complessivo. L’Ufficio Personale – Stipendi è a disposizione per la verifica del diritto ad usufruire della suddetta prestazione, e per il rinnovo (deve essere effettuato a Luglio di ogni anno) di essa, tramite compilazione di modelli predisposti dall’Ufficio. La documentazione richiesta è costituita dai Modelli Cud, 730 o Unico sia del dipendente che del coniuge. Considerata comunque l’ampia casistica che circonda l’argomento in questione, telefonando o presentandosi all’Ufficio Stipendi, il personale può dare le delucidazioni in merito all’argomento. PREVIDENZA I dipendenti sono obbligatoriamente iscritti all’INPS ex gestione INPDAP, ai fini dell’ T.F.S. (per il personale assunto anteriormente al 31.12.2000) e del T.F.R., oltre che per il trattamento previdenziale di pensione. FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE “PERSEO” Da settembre 2012 è attivo “PERSEO”, Fondo di Previdenza Complementare Contrattuale per i Lavoratori della Sanità ed Enti Locali. La previdenza complementare nasce con l’obiettivo di integrare le future pensioni dei lavoratori, le quali, per effetto del sistema di calcolo “contributivo”, saranno inevitabilmente più basse di quelle percepite dagli attuali pensionati che le hanno maturate col sistema “retributivo”. L’adesione alla Previdenza Complementare è una scelta individuale e facoltativa, che il dipendente deve assumere valutando la propria propensione ad avvalersi di forme di risparmio che, in qualche misura, saranno gestite sui mercati finanziari. Inoltre, nella sua valutazione, dovrà anche tener conto degli effetti che derivano, a seconda dei casi, dal passaggio obbligatorio dal regime TFS al regime TFR. 30 Le caratteristiche del FONDO PERSEO (analogo ad altri fondi di previdenza complementare dei dipendenti pubblici, quali “Espero” per la scuola e “Sirio” per gli statali, possono così riassumersi: 1) Al momento dell’adesione, il dipendente che ai fini della liquidazione si trovi ancora in regime TFS, passa automaticamente al regime TFR. Le quote di TFR maturate dall’adesione in poi rimarranno comunque accantonate presso l’INPS – Gestione ex Inpdap fino al momento del collocamento in pensione. 2) Con il passaggio da TFS a TFR viene dato per legge un incentivo figurativo (cioè a carico dello Stato) pari all’1,5% della base contributiva TFS; anche detto incentivo rimarrà accantonato presso l’INPS ex Inpdap e girato al Fondo Perseo solo all’atto del pensionamento. 3) il contributo minimo a carico del lavoratore è pari all’1% (può essere incrementato fino al 10%) ed è mensilmente trattenuto in busta paga e versato al Fondo. 4) Il contributo fisso a carico del datore di lavoro è sempre e solo dell’1%; anch’esso sarà versato al Fondo ogni mese. 5) All’atto del pensionamento, l’INPS ex Inpdap verserà al Fondo PERSEO le quote di TFR nelle seguenti misure: - 100% del TFR maturato e rivalutato, dall’adesione in poi, per coloro che erano già assunti col regime TFR; - 28,94% del TFR maturato e rivalutato, dall’adesione in poi, per i cosiddetti “optanti” ex TFS. 6) Tutto ciò che risultava accantonato prima dell’adesione, debitamente rivalutato, nonché per gli “optanti” la parte di TFR non destinata al Fondo, verrà direttamente liquidata agli interessati a cura dell’INPS, al momento delle dimissioni o pensionamento. Prestazioni erogate dal FONDO PERSEO: L’associato a Perseo può richiedere la pensione complementare “di vecchiaia” al compimento dell’età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza e con almeno 5 anni di iscrizione al Fondo. Potrà, in alternativa, ottenere una pensione complementare “di anzianità” in caso di cessazione dell’attività con età inferiore di non più di 10 anni a quella stabilita per la vecchiaia e con almeno 15 anni iscrizione al Fondo (fino al 2026 basteranno 5 anni di iscrizione). La prestazione sarà erogata, a scelta dell’interessato, sotto forma di capitale per un massimo del 50% del montante accumulato presso il Fondo e per il restante 50% sotto forma di rendita. Nel caso in cui convertendo il 50% della posizione individuale si ottenga una rendita annua di importo inferiore al 50% dell’assegno sociale, si può ricevere la prestazione interamente sotto forma di capitale al momento del pensionamento. Inoltre, trascorsi 8 anni dall’iscrizione, possono essere chieste anticipazioni per: acquisto o ristrutturazione prima casa, spese sanitarie per terapie e interventi straordinari, congedi per formazione. E’ altresì possibile, in caso di cessazione prima del raggiungimento dei requisiti di pensionamento, riscattare il capitale maturato, trasferire la posizione su altro fondo pensione o mantenere sospesa la posizione in Perseo senza contribuirvi. In caso di decesso, le prestazioni spettano agli eredi. Maggiori e più dettagliate informazioni sono disponibili sul sito www.fondoperseo.it, accessibile anche dall’area Personale e Legale dell’intranet aziendale. 31 32 PATROCINIO LEGALE DEI DIPENDENTI L’Azienda ha approvato un Regolamento per gli incarichi di patrocinio dei dipendenti. Tale documento prevede, in ossequio alle disposizioni contenute nei CCNNLL dell’Area della Dirigenza medica e Veterinaria, SPTA, e del Comparto della Sanità vigenti, che i dipendenti sottoposti a procedimento penale, civile o contabile per fatti connessi all’espletamento del servizio possano richiedere all’A.S.L. AT di farsi carico degli oneri (legali ed eventualmente peritali) derivanti dalla difesa nel giudizio in cui gli stessi siano coinvolti. Presupposti per essere ammessi al patrocinio a spese dell’Ente sono i seguenti: tFTTFSFVOEJQFOEFOUF tFTTFSFJOQPTTFTTPEJUBMFRVBMJUËBMMFQPDBJODVJTJSJGFSJTDPOPJGBUUJDPOUFTUBUJ tMBQFSUVSBEJVOQSPDFEJNFOUPEJSFTQPOTBCJMJUËDJWJMFQFOBMFPDPOUBCJMFQFSGBUUJPBUUJDPOOFTTJBMMFTQMFUBNFOUPEFM TFSWJ[JPPBMMBEFNQJNFOUPEFJDPNQJUJEVďDJP tMBTTFO[BEJDPOĘJUUPEJJOUFSFTTF tMFTJUPGBWPSFWPMFEFMQSPDFEJNFOUPJODVJJMEJQFOEFOUFÒDPJOWPMUPQSFDJTBOEPDIFQFSFTJUPGBWPSFWPMFTJJOUFOEF MBSDIJWJB[JPOFGPSNVMFEJBTTPMV[JPOFOFMNFSJUPRVBMJiQFSDIÒJMGBUUPOPOTVTTJTUFwiQFSOPOBWFSDPNNFTTPJMGBUUPw ecc... La spesa derivante dalla difesa può essere assunta dall’Azienda per l’attività svolta da un solo legale. Per l’affidamento degli incarichi di patrocinio legale, il dipendente potrà scegliere un legale fiduciario dell’Azienda dagli elenchi istituiti per il patrocinio dei dipendenti, ovvero potrà avvalersi del patrocinio di un proprio legale di fiducia, comunicandone, in entrambi i casi, il nominativo ed i relativi riferimenti. L’Azienda assume l’onere connesso alla difesa del dipendente anche per quanto concerne l’attività svolta dai consulenti tecnici di parte, la cui nomina dovrà essere previamente autorizzata. E’ ammessa la nomina di più consulenti tecnici qualora il legale del dipendente ne rappresenti la necessità, manifestando espressamente l’esigenza difensiva di avvalersi di professionalità esperte in materie diverse. E’ assolutamente necessario che il dipendente comunichi immediatamente e, comunque senza ritardo, la notizia SFMBUJWBBMQSPDFEJNFOUPJODVJÒDPJOWPMUPBMMFHBOEPMBUUPPJMQSPWWFEJNFOUPOPUJĕDBUPHMJ&BMUSFTÖOFDFTTBSJPDIFJM medesimo comunichi l’eventuale stipula di polizze che potrebbero conferirgli il diritto ad ottenere il rimborso di oneri difensivi da compagnie di assicurazione, dando contestuale avviso alla Compagnia. Ai sensi del regolamento attualmente vigente, si evidenzia che, qualora il dipendente ammesso al patrocinio conferisca incarico a proprio legale di fiducia, l’A.S.L. AT sosterrà la relativa spesa nei limiti della previgenti tariffe minime ordinistiche, restando a carico del dipendente l’eventuale onere eccedente. $PNQFUFOUFBEFDJEFSFJOPSEJOFBMMBNNJTTJPOFEFJEJQFOEFOUJBMQBUSPDJOJPBDBSJDPEFMM"[JFOEBÒJM%JSFUUPSFEFMMB S.O.C. Personale e Legale al quale dovranno essere inoltrate le relative richieste e ogni documentazione in possesso del dipendente con riferimento al procedimento che lo vede coinvolto. L’ammissione al patrocinio a spese dell’Ente verrà disposta attraverso apposita determinazione dirigenziale. 33 Personale convenzionato: trattamento giuridico degli specialisti in base all’Accordo Collettivo Nazionale 23/03/05 – testo integrato con l’A.C.N. 29 luglio 2009 - MALATTIA E GRAVIDANZA (art. 37) Allo specialista ambulatoriale e al professionista, a tempo indeterminato, che si assenta dal servizio per gravidanza o puerperio, o adozione di minore al di sotto dei sei anni, l’azienda mantiene l’incarico per 6 mesi continuativi e corrisponde l’intero trattamento economico goduto in attività di servizio, per un periodo massimo complessivo di 14 settimane. Nel caso di gravidanza a rischio, il periodo di assenza non è computato nei sei mesi. Agli specialisti ambulatoriali e ai professionisti si applicano le norme di cui al comma 3, dell’art. 33, della legge n.104/92, in rapporto all’orario settimanale di attività. Per gli specialisti ambulatoriali e i professionisti, incaricati a tempo determinato, nei casi di certificata malattia, nei casi di astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio, l’azienda conserva l’incarico per un massimo di sei mesi senza diritto ad alcun compenso. - PERMESSO ANNUALE RETRIBUITO (art. 38) Per ogni anno di effettivo servizio prestato, allo specialista ambulatoriale e al professionista incaricato ai sensi del presente Accordo, spetta un periodo di permesso retribuito irrinunciabile di 30 giorni non festivi purché l’assenza dal servizio non sia superiore ad un totale di ore lavorative pari a cinque volte l’impegno orario settimanale - CONGEDO MATRIMONIALE SPECIALISTI (art. 39) Allo specialista ambulatoriale e al professionista, titolare di incarico a tempo indeterminato spetta un congedo matrimoniale retribuito di 15 giorni non festivi, purché l’assenza dal servizio non sia superiore ad un totale di ore lavorative pari a due volte e mezzo l’impegno orario settimanale, con inizio non anteriore a tre giorni prima della data del matrimonio. - ASSENZE NON RETRIBUITE (art. 36) Per giustificati e documentati motivi di studio o di comprovata necessità, partecipazione ad iniziative di carattere umanitario e di solidarietà sociale, l’azienda conserva l’incarico allo specialista ambulatoriale e al professionista, incaricato a tempo indeterminato, per la durata massima di 24 mesi nell’arco del quinquennio sempre che esista la possibilità di assicurare idonea sostituzione. Nessun compenso è dovuto per l’intero periodo di assenza -MEDICI DI MEDICINA GENERALE ART 18, COMMA 3- 5 dell’ACN 2006-2009 Il medico di medicina generale ha diritto ad usufruire di sospensione parziale dell’attività convenzionale, con sua sostituzione part-time e per periodi anche superiori a sei mesi, comunque non superiori a 18 mesi nell’arco di cinque anni, per: a) Allattamento o assistenza a neonati entro i primi 12 mesi di vita; b) Adozione di minore nei primi 12 mesi dall’adozione; c) Assistenza a minori conviventi non autosufficienti; d) Assistenza a familiari conviventi, anche temporaneamente, con inabilità pari al 100% e titolari di indennità di accompagnamento Il medico in stato di gravidanza, convenzionato ai sensi del presente Accordo, può richiedere la sospensione dell’attività convenzionale per tutto o per parte del periodo previsto come obbligatorio per i lavoratori dipendenti e con sostituzione totale o parziale della propria attività lavorativa. Il medico convenzionato ai sensi del presente Accordo, ove non già previsto dai Capi specifici può richiedere la sospensione dell’attività convenzionale per un periodo non superiore ai 30 giorni lavorativi nell’arco di un anno per ristoro psico-fisico dall’attività lavorativa, con sostituzione a proprio carico. 34 35 Formazione e Programma ECM (Educazione Continua in Medicina) L’ECM, avviato nel 2002 in base al D.lgs 502/1992 integrato dal D.lgs 229/1999, è un sistema di aggiornamento grazie al quale il professionista sanitario si aggiorna per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze organizzative e operative del Servizio sanitario e del proprio sviluppo professionale. La formazione continua in Medicina comprende l’acquisizione di nuove conoscenze, abilità e attitudini utili a una pratica competente ed esperta. Per poter acquisire queste conoscenze è necessario l’aggiornamento continuo. L’obiettivo è quello di realizzare un sistema in grado di verificare e di promuovere su scala nazionale la qualità della formazione continua, anche attraverso l’opera di osservatori indipendenti e con criteri e modalità condivisi. Gli operatori della salute hanno l’obbligo deontologico di mettere in pratica le nuove conoscenze e competenze per offrire una assistenza qualitativamente utile. Prendersi, quindi, cura dei propri pazienti con competenze aggiornate, senza conflitti di interesse, in modo da poter essere un buon professionista della sanità. Dall’ 1 gennaio 2008 i crediti sono calcolati sulla base di trienni (150 crediti Ecm per tutti professionisti sanitari). A chi è rivolto il programma ECM? Il programma ECM riguarda tutto il personale sanitario, medico e non medico, dipendente o libero professionista, operante nella sanità, sia privata che pubblica. Dove trovare la normativa e l’offerta formativa? Il professionista può consultare previa registrazione il sito regionale: www.ecmpiemonte.it ed il sito istituzionale del Co.Ge.A.P.S. www.cogeaps.it Esoneri ed esenzioni ecm Sono nornate dalla Determina delle Commissione nazionale per la formazione continua del 17 Luglio 2013, consultabile in intranet -area formazione- regolamenti. Il rapido e continuo sviluppo della medicina e, in generale, delle conoscenze biomediche, nonché l’accrescere continuo delle innovazioni sia tecnologiche che organizzative, rendono sempre più indispensabile per ogni operatore della sanità mantenere le proprie competenze al massimo livello: in altre parole mantenersi aggiornato. A tale scopo l’Azienda definisce annualmente il Piano di formazione ed organizza per il personale di tutte le qualifiche professionali, assunto a tempo indeterminato, la formazione professionale e l’aggiornamento necessari per mantenere a livelli di efficacia ed efficienza la propria pratica professionale. 36 Quali tipi di formazione esistono La formazione si distingue in: a) Formazione e Aggiornamento obbligatorio Per formazione ed aggiornamento obbligatorio interno si intende la partecipazione del personale dipendente alle iniziative organizzate e gestite dall’azienda per: - lo sviluppo aziendale; - l’acquisizione di nuove conoscenze tecnico -culturali per aggiornamento professionale e/o a fronte di situazioni critiche; - l’apprendimento di competenze organizzative, gestionali, relazionali. La gestione e l’organizzazione dei percorsi formativi organizzati dall’Azienda si concretizza in corsi residenziali, formazione sul campo e formazione a distanza. L’aggiornamento può comportare anche il comando o affiancamento finalizzato presso centri, istituti, laboratori, aziende e altri enti così come disciplinato dalla normativa vigente, nonché la partecipazione a corsi esterni. b) Formazione e Aggiornamento facoltativo Le attività formative ad opera dei singoli dipendenti che non trovano riscontro nel piano annuale di formazione avranno di norma carattere di aggiornamento facoltativo, che consta di documentate iniziative selezionate dai singoli dipendenti anche in ambito extraregionale. Le domande e le proposte di aggiornamento facoltativo devono essere in armonia con le esigenze o i programmi attuali o futuri del servizio di appartenenza, avendo comunque cura che siano ricomprese nel programma per obiettivi prefissato dall’Amministrazione. Nell’area intranet aziendale nella finestra OSRU, sotto alla voce Formazione sono presenti: i Regolamenti , a modulistica, il Catalogo dei corsi annuali e i materiali didattici. 37 SALUTE E SICUREZZA IN AZIENDA I soggetti responsabili (D.Lgs 81/08, D.Lgs 106/09 e s.m.i) Datore di Lavoro Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo (Direttore Generale). Datore di Lavoro Delegato Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e a cui è stato delegato dal Datore di Lavoro tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate e gli sono attribuiti l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate. Dirigente Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa. Preposto Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. 38 Lavoratore Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa dell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni. Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori; Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi Addetto al servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l). Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione dell’ASL AT di ASTI: Carlo BOSCA Medico Competente Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto. Medici Competenti dell’ASL AT: Dario SCHILLECI (MC Coordinatore), Stefania STRAMBI Medico Autorizzato Medico responsabile della sorveglianza medica dei lavoratori esposti, la cui qualificazione e specializzazione sono riconosciute secondo le procedure e le modalità stabilite D.Lgs. 17 marzo 1995, nr. 230 Art. 6. Medico Autorizzato dell’ASL AT: Domenico MUSTO Esperto Qualificato per la Radioprotezione Persona che possiede le cognizioni e l’addestramento necessari sia per effettuare misurazioni, esami, verifiche o valutazioni di carattere fisico, tecnico o radiotossicologico, sia per assicurare il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione, sia per fornire tutte le altre indicazioni e formulare provvedimenti atti a garantire la sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e della popolazione. Esperto Qualificato dell’ASL AT: Simonetta AMERIO. 39 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. RLS dell’ASL AT: Raffaella BARISONE, Cinzia BROSIO, Alessandro CORIO, Elio GENEVRO, Ilaria SCAVINO, Alberto VEILUVA, Daniele D’AMBROSIO, Nicola GIOTTA Squadra Primo Intervento (SPI) Lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell’emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998. Presso i PP.OO.RR. sono state istituite le SPI scegliendo alcuni reparti il cui personale IP h24 fornisce il supporto di squadra durante le emergenze: le strutture sono elencate nel PEI. Squadra Primo Soccorso Il personale medico e infermieristico dell’ASL AT è designato all’atto dell’assunzione come operatore di Squadra di Primo Soccorso. In particolare presso la sede ospedaliera “Cardinal Massaia” opera una squadra interna di intervento gestita dalla S.O.C. Rianimazione rispondente al numero telefonico interno 5222. Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi. Regolamento Aziendale del Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro L’ ASL At in data 14 novembre 2008 con Determinazione del Direttore Generale ha adottato il Regolamento Aziendale del Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro. 40 Formazione sicurezza – Moduli di lavoro 1. Formazione generale 2. Formazione rischi specifici 3. Aggiornamento rischi specifici 4. Aggiornamento emergenze non sanitarie rischio elevato (SPP + CE + SPI) 5. Formazione emergenze non sanitarie rischio elevato (Corso Ministeriale VVF + SPP) 6. Formazione/Aggiornamento emergenze non sanitarie e antincendio 7. Formazione/Aggiornamento VDT, ambiente e microclima 8. Formazione/Aggiornamento rischi fisici/, meccanici e MMC 9. Formazione/Aggiornamento MMC generico (reparti o servizi) 10. Formazione MMC e SR – Verifica Efficacia 11. Formazione/Aggiornamento DPI 12. Formazione/Aggiornamento rischi chimici, chemioterapici e gas medicali 13. Formazione/Aggiornamento Dirigenti,Preposti, RLS, ASPP, RSPP 14. Formazione rischi biologici 15. Formazione rischio TBC 16. Formazione sicurezza Laboratori 17. Formazione Laser 18. Formazione Radioprotezione 19. Formazione Risonanza Magnetica 41