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Conferimento di ramo d`azienda e successiva cessione di quote di
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA
FACOLTA’ DI ECONOMIA
CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA E MANAGEMENT
Prova finale
Conferimento di ramo d’azienda
e successiva cessione di quote di S.r.l.
Analisi di un’operazione straordinaria
Conferment of a company branch
and subsequent sale of limited partnership shares
Analysis of an extraordinary corporate transaction
Silvia Alducci
Matricola n. 590581
Relatore:
Ch.mo prof. Giovanna Michelon
A.A. 2010/2011
INDICE
INTRODUZIONE ………………………………………………………………………………….. 1
Capitolo 1 SITUAZIONE ANTECEDENTE L’OPERAZIONE
1.1 Situazione iniziale …………………………………………………………………………….... 2
1.2 Esigenze del Cliente e richiesta ………………………………………………………………... 2
Capitolo 2 FASE PRELIMINARE: ANALISI E VALUTAZIONE CONTESTUALIZZATA
DELLE DIVERSE SOLUZIONI OPERATIVE
2.1 Operazioni a confronto: conferimento di ramo d’azienda o cessione di ramo d’azienda …….. 5
2.2 Il nodo problematico dell’operazione …………………………………………………………. 7
Capitolo 3 FASE OPERATIVA: L’OPERAZIONE STRAORDINARIA DI CONFERIMENTO
DI RAMO D’AZIENDA E CESSIONE DI QUOTE
3.1 Riscatto di immobili oggetto di locazione finanziaria …………………………………………. 8
3.2 Costituzione di nuova società e conferimento di ramo d’azienda …………………………...… 9
3.3 Cessione di quote di S.r.l. …………………………………………………………………….. 13
CONCLUSIONI …………………………………………………………………………………... 16
BIBLIOGRAFIA ………………………………………………………….……………………… 17
INTRODUZIONE
Nella sfera delle operazioni straordinarie si collocano operazioni eterogenee che le imprese
pongono in essere al di fuori dell’ordinaria gestione, allo scopo di modificare la loro struttura o di
trasferirne la titolarità. Le operazioni straordinarie sono assai variegate e disciplinate nel Titolo III,
capo III del T.U.I.R.. Alcune operazioni straordinarie sono più frequenti di altre e spesso utilizzate
per raggiungere molteplici obiettivi (per esempio l’ingresso in nuovi mercati, obiettivi di carattere
finanziario, accesso a nuovi beni patrimoniali ecc.). Una delle più frequenti operazioni aziendali è il
trasferimento d’azienda, o di ramo di essa, a titolo oneroso.
Il conferimento e la cessione d’azienda, o di ramo di essa, rappresentano le operazioni straordinarie
che, con più assiduità, si presentano nel panorama economico italiano.
Durante l’esperienza presso SICOM Servizi Tributari S.r.l. ho potuto osservare le dinamiche che
caratterizzano questa particolare operazione straordinaria. Tale successione di atti può definirsi
operazione “straordinaria” per l’eccezionalità che contraddistingue tale modalità di passaggio nella
titolarità di un ramo aziendale e per la rilevanza del suo impatto sull’economia delle imprese
coinvolte (Marcello R., 2009).
L’operazione in esame si configura come un conferimento di ramo d’azienda da parte di una società
operante nell’ambito delle energie rinnovabili (Alfa S.r.l.) in una S.r.l. di nuova costituzione
(Newco S.r.l.), con successiva vendita alla società Beta S.r.l. delle partecipazioni di Newco S.r.l., al
fine di usufruire del regime Pex (Partecipation Exemption). Il tutto si conclude con il riallineamento
ai fini fiscali dei valori di perizia, effettuato dagli acquirenti mediante il versamento dell’imposta
sostitutiva.
La particolarità di tale operazione è rappresentata dal fatto che la maggior parte dei beni materiali
costituenti il ramo d’azienda è detenuto dalla parte venditrice tramite contratto di leasing, pertanto
si ritiene necessario fare riferimento ad una Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, affinché
l’operazione possa di fatto avere un esito positivo. Tuttavia l’Agenzia delle Entrate potrebbe
contestare l’operazione che quindi sarebbe di fatto irrealizzabile, considerando inopportuna
l’estensione della risoluzione al caso in oggetto.
1
Capitolo 1 SITUAZIONE ANTECEDENTE L’OPERAZIONE
1.1 Situazione iniziale
La società Alfa S.r.l. (promittente venditrice) è titolare di un ramo di azienda (Erre), avente ad
oggetto la produzione di energia, composto da impianti tecnici, beni immobili, macchinari e
concessioni. La società esercita un’attività produttiva nell’ambito delle energie rinnovabili. Il
complesso aziendale, a seguito di una operazione di revamping effettuata sugli impianti energetici,
è funzionante e operativo. I beni materiali, costituenti il ramo di azienda oggetto di analisi, sono
attualmente utilizzati dalla promittente venditrice giusto contratto di locazione finanziaria.
1.2 Esigenze del Cliente e richiesta
Alfa S.r.l. nell’esercizio 2006 ha acquisito la titolarità di una pluralità di centrali di produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili; l’acquisizione è stata effettuata tramite contratto di leasing
sottoscritto con Leasing S.p.a.. Successivamente ha provveduto a ripristinare l’operatività di dette
centrali tramite un intervento di revamping sulle centrali stesse; tale intervento è stato realizzato
tramite l’estensione del contratto originario di leasing (ovvero tramite un leasing–appalto). Tale
operazione ha portato il monte debito in linea capitale nei confronti del leasing ad un importo
estremamente elevato, tenuto conto anche del fatto che per versare la rata di maxicanone iniziale la
società ha dovuto ricorrere ad un mutuo ipotecario offrendo in garanzia un immobile di proprietà.
Entrate in funzione le centrali, la loro redditività si è dimostrata da subito interessante, nonostante
l’imprenditore percepisse la gravosità del debito complessivo,considerate le condizioni di scarsa
liquidità della società.
In tale situazione si è presentata l’occasione di ripianare una parte consistente del debito, essendo la
società entrata in contatto con un potenziale acquirente (Beta S.r.l.) intenzionato ad acquisire una
delle centrali facenti parte del complesso originario (Erre), ad un prezzo di gran lunga superiore al
costo sostenuto per l’acquisto. A questo punto Alfa S.r.l., tenuto conto anche dei budget previsti per
gli anni successivi, ha voluto verificare la convenienza di procedere alla vendita di un ramo della
propria azienda (Erre), al fine di ridurre la propria situazione debitoria. E’ evidente che nella
valutazione non si poteva prescindere dall’impatto fiscale dell’operazione, che avrebbe potuto
ridurre in maniera importante la liquidità residua conseguente all’operazione straordinaria. Per poter
affrontare tali problematiche si rivolge a SICOM S.r.l. al fine di valutare:
a) l’opportunità di cedere un ramo di azienda, comunque redditizio, ma garantendosi così
minori tensioni in termini di liquidità;
b) le modalità più convenienti dal punto di vista fiscale per effettuare l’operazione, al fine di
massimizzare la liquidità residua al termine dell’operazione.
In questa fase, a seguito della richiesta del cliente, si provvede ad esaminare le diverse alternative
per il trasferimento del ramo di azienda da Alfa S.r.l. a Beta S.r.l., valutandone sia gli aspetti
operativi che l’impatto fiscale.
Le operazioni prese in esame sono:
2
A) CESSIONE DI RAMO DI AZIENDA
L’operazione di cessione di azienda è diretta al trasferimento di un complesso aziendale o di un
ramo di esso, svincolando il soggetto cedente, non solo dalla proprietà dell’azienda compravenduta,
ma anche dalla sua gestione. Quindi, tramite tale operazione il complesso entra nella sfera operativa
e nel patrimonio del cessionario (Franceschi L.F., 2007). Si tratta quindi di un’operazione
realizzativa che prevede la vendita diretta degli assets aziendali.
Dal punto di vista operativo, l’operazione è realizzata tramite un unico atto notarile (atto pubblico o
scrittura privata autenticata, da depositarsi entro 30 giorni presso il Registro delle Imprese a cura del
notaio rogante).
Dal punto di vista fiscale (Tabella1), il cedente versa l’imposta ordinaria sulle plusvalenze pari al
27,5% (Ires). L’acquirente, invece, iscrive valori pienamente riconosciuti fiscalmente. Tale
operazione è inoltre soggetta a imposte di registro e ipo-catastali in misura proporzionale.
Tabella 1 Cessione di ramo di azienda. Parte della tabella è tratta da Gaiani L. (2008).
1. CESSIONE DI RAMO D’AZIENDA
Plusvalenza trattenuta nella società cedente: tassazione al 27,5%
Imposta di registro proporzionale:
 7% per il valore al netto degli immobili
 3% per il valore netto delle altre attività
 3% ipo-catastali sul valore lordo degli immobili
B) CONFERIMENTO DI RAMO DI AZIENDA IN NEWCO E SUCCESSIVA CESSIONE DI
QUOTE
Il conferimento d’azienda può definirsi come l’operazione attraverso la quale un soggetto
(conferente) trasferisce l’azienda, o un ramo della stessa, ad un soggetto societario (conferitario),
ricevendo quale corrispettivo una partecipazione nel capitale dello stesso.
In generale, le motivazioni sottostanti un’operazione di conferimento sono sempre state legate a
considerazioni di carattere propriamente aziendalistico, quali il riassetto organizzativo (per esempio
esigenze di decentramento), la ristrutturazione finanziaria , la concentrazione di imprese ecc..
La legge Finanziaria 2008 ha introdotto importanti novità in tema di operazioni straordinarie e in
particolare ha riformulato e semplificato notevolmente il sistema impositivo del conferimento
d’azienda, così da poter ricorrere agli innegabili vantaggi di quest’ultimo senza dover rinunciare ai
privilegi di carattere tributario precedentemente riconosciuti solo ad altre operazioni straordinarie
(Coronella S., 2008). Ciò rende inoltre maggiormente appetibile l’operazione di conferimento di
azienda con successiva cessione delle quote ricevute in sede di conferimento.
Tramite questa operazione il venditore scorpora il proprio ramo aziendale, conferendolo in una
società di nuova costituzione (newco) e ricevendo in contropartita quote di quest’ultima. Le quote
ricevute mantengono il valore fiscale storico dell’azienda conferita e la plusvalenza latente non è
tassata. Come previsto dal T.U.I.R., la plusvalenza derivante dalla successiva cessione della
partecipazione nella newco, in presenza dei requisiti richiesti, sarà sottoposta al regime fiscale
agevolativo di Partecipation Exemption. I maggiori valori iscritti nella contabilità della società di
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nuova costituzione non sono riconosciuti fiscalmente, ma possono essere affrancati pagando
un’imposta sostitutiva (Tabella2).
Dal punto di vista operativo l’operazione risulta sicuramente più complessa rispetto ad una cessione
diretta di azienda; essa difatti si sostanzia in due distinti atti notarili: l’atto di conferimento di
azienda (che necessita tra l’altro di una perizia giurata di stima) e quello successivo di cessione
delle quote.
Tabella 2 Conferimento e cessione. Parte della tabella è tratta da Gaiani L. (2008)
2. CONFERIMENTO DI AZIENDA CON AFFRANCAMENTO E CESSIONE
DELLA PARTECIPAZIONE IN REGIME PEX
Conferimento di ramo d’azienda
Imposte sulla plusvalenza per il conferente: zero
Imposte dirette per la conferitaria: zero
Affrancamento per la conferitaria: 12%
Imposta di registro in misura fissa: € 168
Cessione della partecipazione in regime Pex
Plusvalenza trattenuta nella società cedente: tassazione al 1,375%
C) SCISSIONE E SUCCESSIVA CESSIONE DI QUOTE DELLA SOCIETA’ SCISSA
La scissione può essere definita come l’operazione che realizza un frazionamento del patrimonio
aziendale in più parti destinate ad essere inglobate in una o più società esistenti o di nuova
costituzione. Ciò avviene attraverso il trasferimento di tutto o parte del patrimonio della società, che
si scinde in una o più società beneficiarie, già esistenti o di nuova costituzione, e l’assegnazione ai
soci della società scissa di azioni o quote emesse dalle società beneficiarie. Tale operazione si
effettua normalmente in ragione di motivazioni quali la riorganizzazione aziendale, la ridefinizione
degli assetti proprietari, la ristrutturazione finanziaria, l’agevolazione di processi di liquidazione.
Nel caso in esame, l’operazione di scissione sarebbe inserita in un’operazione più complessa, la
quale andrebbe a completarsi con la cessione delle quote della società scissa. Detto ciò, si è valutato
di non prendere in considerazione tale soluzione in vista della potenziale elusività dell’operazione
stessa a norma dell’art. 37-bis D.P.R. 600/1973.
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Capitolo 2
FASE PRELIMINARE: ANALISI E VALUTAZIONE
CONTESTUALIZZATA DELLE DIVERSE SOLUZIONI OPERATIVE
2.1 Operazioni a confronto: conferimento di ramo d’azienda o cessione di ramo d’azienda
Dopo aver esaminato le possibilità di azione è stata effettuata una valutazione circa la convenienza
delle diverse operazioni oggetto di indagine per capire quale fra queste ricalchi maggiormente le
esigenze del Cliente (Alfa S.r.l.), legate principalmente al mantenimento della maggior liquidità
possibile all’interno dell’azienda al netto del carico fiscale.
Dato per assodato che si tratta di trasferire in ogni caso un ramo di azienda (composto da beni
immobili, impianti, macchinari, concessioni ecc.), si sono valutate due ipotesi: la cessione diretta
del ramo di azienda oppure il suo conferimento in una azienda di nuova costituzione con successiva
cessione delle quote della società conferitaria. I dati di partenza sono i seguenti:
- presumibile valore di riscatto dei beni costituenti il ramo di azienda da leasing + beni detenuti in
proprietà: circa € 1.000.000,00;
- prezzo concordato del ramo di azienda : € 2.450.000,00.
Di seguito si delinea sinteticamente il confronto tra cessione di ramo d’azienda e conferimento di
ramo d’azienda e cessione delle quote.
1. Cessione di ramo d’azienda
Il cedente versa l’imposta ordinaria sulle plusvalenze, pari al 27,5% (Ires), ovvero €
1.450.000,00 x 27,5% = € 398.750,00. L’acquirente, invece, iscrive valori pienamente
riconosciuti fiscalmente. Tale operazione è inoltre soggetta a imposte di registro e ipo-catastali
in misura proporzionale. Non è necessaria alcuna perizia e vi è un unico atto notarile con costi a
carico della cessionaria. La liquidità residua derivante dalla cessione al netto del carico fiscale
risulterebbe pari a € (2.450.000,00 – 398.750,00) = € 2.051.250,00.
2. Conferimento di ramo d’azienda e cessione delle quote
Il venditore scorpora il proprio ramo aziendale conferendolo ad una società di nuova
costituzione (newco), ricevendo in cambio quote di quest’ultima (operazione fiscalmente
neutrale) (Zizzo G., 2010). La plusvalenza, derivante dalla successiva cessione delle
partecipazione nella newco, sarà sottoposta al regime di Partecipation Exemption. I maggiori
valori iscritti nella contabilità della società di nuova costituzione non sono riconosciuti
fiscalmente, ma possono essere affrancati pagando un’imposta sostitutiva. Alfa S.r.l. è disposta
a riconoscere alla controparte una diminuzione del prezzo pari all’imposta sostitutiva - del 12%
sui maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro - che essa dovrebbe versare per
allineare i valori a quelli espressi nella perizia di conferimento, riducendo pertanto il prezzo di
cessione delle quote ad € 2.300.000. La successiva cessione delle quote gode del regime
Partecipation Exemption, dato che le partecipazioni ricevute si considerano iscritte tra le
immobilizzazioni finanziarie. Il fatto che parte di tali beni sia detenuta in forza di contratto di
5
leasing non dovrebbe generare problemi, secondo quanto disposto dalla Risoluzione n. 379
dell’Agenzia delle Entrate del 17 dicembre 2007. La plusvalenza sulla cessione delle
partecipazioni sarebbe pertanto esente per il 95%, con una tassazione pari a [€(2.300.000,00 –
1.000.000,00) x 5%] x 27,5% = € 17.875,00. A ciò si aggiungono i costi per la perizia, i costi
dell’atto notarile di conferimento e l’imposta di registro in misura fissa. La liquidità residua
derivante dall’operazione di cessione delle quote successiva al conferimento, al netto del carico
fiscale, risulterebbe pari a €(2.300.000,00 – 17.875) = € 2.282.125,00.
La cessione di partecipazioni abbinata ad un’operazione di conferimento, che preveda il
riallineamento dei valori con imposta sostitutiva, permette di raggiungere più facilmente obiettivi di
carattere organizzativo, strategico e finanziario. Infatti si riduce significativamente l’impatto degli
oneri tributari (avvalendosi del regime Pex) rispetto allo strumento alternativo della cessione di
ramo di azienda (Confalonieri M., 2010).
Tuttavia ciò non deve considerarsi elusione ai fini fiscali, infatti “Non sussiste aggiramento, e non
sussiste di conseguenza elusione, se il percorso seguito non è sovradimensionato, in quanto
permette di raggiungere l’assetto voluto in via immediata”. Pertanto se la scelta dei mezzi per
raggiungere l’assetto desiderato è inadeguata e inefficiente l’eventuale risparmio di imposta può
essere rimosso; non sussiste, inoltre, aggiramento “quando l’effetto economico giuridico ottenuto
(scelta riservata al contribuente), nella specie una cessione di partecipazioni, è diverso da quello
ottenibile mediante una condotta fiscalmente più onerosa, una cessione di azienda.” (Zizzo G.,
2008). Tale impostazione è confermata dalla nuova formulazione dell’art. 176 comma 3 T.U.I.R., il
quale prevede espressamente che “non rileva ai fini dell’art.37bis del D.P.R. 600/1973, il
conferimento dell’azienda secondo il regime di continuità dei valori fiscali riconosciuti o di
imposizione sostitutiva di cui al presente articolo e la successiva cessione della partecipazione
ricevuta per usufruire dell’esenzione di cui all’art.87”.
Un altro aspetto a favore della cessione indiretta è quanto si può trarre dalla sentenza n. 19830/2008
della Corte di Cassazione, secondo cui l’Ufficio delle entrate avrebbe titolo per rettificare i dati
dichiarati con riferimento al calcolo della plusvalenza, utilizzando presunzioni, tratte magari dal
quantum imponibile ai fini dell’imposta di registro. Nel segnalare la non condivisibilità di questa
conclusione, va preso atto del pericolo della rettifica, che non sussiste però nel conferimento
d’azienda, in quanto atto neutro dal punto di vista fiscale (Meneghetti P., Miele L., 2008).
Con l’introduzione dell’imposta sostitutiva si è data la possibilità a tutte le imprese coinvolte di
evitare il c.d. “doppio binario” connesso al disallineamento tra valori civilistici e valori fiscali ed
essa si ispira ad esigenze di flessibilità per gli operatori che possono così essere tassati
contrapponendo costi e ricavi correnti (Corasaniti G., 2009).
La possibilità di trasferire il ramo d’azienda tramite la cessione di partecipazioni sottoposte al
regime di esenzione Pex ha disincentivato la vendita diretta dell’azienda (asset deal) dando nuovo
appeal alla possibilità di far circolare i complessi produttivi tramite lo share deal favorito dalla
Partecipation Exemption, strumento utilizzato dal legislatore per ovviare al problema della doppia
imposizione degli utili societari (Stevanato D., Lupi R., 2007).
6
2.2 Il nodo problematico dell’operazione
Appurato che l’operazione più conveniente dal punto di vista strategico–economico e soprattutto
fiscale è il conferimento di ramo d’azienda con successiva cessione di quote, devono essere valutate
le problematiche che potrebbero ostacolare il compiersi di tale operazione.
Ciò che emerge - e che di per sé caratterizza tale operazione - è che i beni materiali costituenti il
ramo d’azienda, oggetto di conferimento, sono detenuti dalla conferente nei tre anni precedenti
l’operazione, tramite contratto di leasing finanziario. Ciò comporterebbe l’assenza del requisito
dell’iscrizione in bilancio ai fini della Partecipation Exemption e quindi l’impossibilità di poter
usufruire di tale regime agevolativo in fase di successiva cessione della partecipazione (art. 87,
comma 1, lettera a, T.U.I.R.).
La risposta a tale quesito si trova nell’ Istanza di interpello 2007 effettuata dall’Agenzia delle
Entrate in merito alla Rateizzazione della plusvalenza realizzata dalla vendita di beni
precedentemente posseduti in locazione finanziaria–Articolo 86, comma 4 del T.U.I.R.–ALFA SRL.
Con la Risoluzione 17 dicembre 2007, n. 379/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in
merito alla rateizzazione della plusvalenza realizzata mediante la vendita di beni posseduti in
leasing ed in seguito riscattati.
Secondo l’Agenzia, nel calcolo del triennio di possesso del bene(quale condizione che consente la
rateizzazione della plusvalenza in cinque anni) va ricompreso anche il periodo di leasing. In altre
parole, i tre anni di possesso decorrono già dalla data di stipula del leasing e non solamente dalla
successiva data di riscatto (Vasapolli G., Vasapolli A., 2008).
Nella soluzione interpretativa prospettata dall’Agenzia delle Entrate si conviene che si debba
“ritenere rilevante, ai fini della verifica del possesso triennale, non solo il periodo in cui il bene è
posseduto in proprietà, ma anche quello in cui la detenzione derivi da un contratto di locazione
finanziaria”.
Tale soluzione è giustificata dalla necessità di assicurare un trattamento coerente con il criterio di
tendenziale equivalenza tra i criteri di acquisizione in proprio del bene e quella effettuata con un
contratto di locazione finanziaria, ovvero di “assicurare nel tempo, in relazione alle mutevoli
condizioni di mercato, la necessaria neutralità fiscale della scelta aziendale tra acquisizione dei beni
in proprietà e in leasing (Risoluzione Agenzia delle Entrate n.379/E).
Con tale interpretazione, l’amministrazione finanziaria equipara al possesso quella che in realtà è
una semplice detenzione, giungendo ad una conclusione di sicuro favore per il contribuente e dalla
quale si è potuta ricavare una soluzione alla problematica che circoscrive la possibilità di
esecuzione di tale operazione. E’ perciò stato esteso quanto previsto dalla Risoluzione n.379/E al
caso in oggetto, equiparando ad una proprietà il periodo di disponibilità del complesso aziendale,
iscritto nelle attività di Alfa S.r.l. in forza del contratto di leasing finanziario.
Ecco che, considerata la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate N.379/E, si è potuto concludere che
può essere effettuato questo tipo di operazione nonostante a monte vi sia un contratto di locazione
finanziaria.
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Capitolo 3 FASE OPERATIVA: L’OPERAZIONE STRAORDINARIA DI
CONFERIMENTO DI RAMO D’AZIENDA E CESSIONE DI QUOTE
3.1 Riscatto di immobili oggetto di locazione finanziaria
Dopo aver effettuato una premessa circa la situazione iniziale nella quale versa la società
promittente (Alfa S.r.l.), è di fondamentale importanza sottolineare come il ramo aziendale Erre sia
stato riscattato al fine di poter mettere in atto i successivi trasferimenti.
Aspetti civilistici
Il leasing finanziario è un tipo di finanziamento grazie al quale un soggetto ha la possibilità di
utilizzare, a fronte del pagamento di un canone, un bene acquistato da una società finanziaria presso
un fornitore per un periodo di tempo ben preciso. Una volta terminato il periodo di rateizzazione,
l’utilizzatore del bene può decidere se divenire o meno proprietario del bene pagando un prezzo di
riscatto. Il contratto di leasing finanziario è tra le forme più diffuse di leasing e prevede l’intervento
di tre operatori principali: il proprietario (colui che fornisce il bene per il leasing); la società di
leasing (intermediario tra il proprietario e l’utilizzatore, acquista il bene scelto dall’utilizzatore e lo
cede dietro canone); l’utilizzatore (colui che contrae il leasing) (Cerbioni F. et al., 2006).
Nell’Ottobre 2006, la società Leasing S.p.a. concedeva in locazione finanziaria alla società Alfa
S.r.l. il complesso immobiliare oggetto di analisi. La società utilizzatrice, dopo la stesura del
contratto preliminare con Beta S.r.l., fa espressa richiesta di poter estinguere tale contratto
anticipatamente, e parzialmente rispetto alla pattuita scadenza, dietro corresponsione di un
corrispettivo pari ad € 850.000,00.
Alfa S.r.l. dichiara di aver adempiuto a tutte le obbligazioni previste dal contratto suddetto e
acquista piena proprietà degli immobili e macchinari costituenti il ramo aziendale. In tale data,
pertanto, la società acquirente viene immessa nel possesso giuridico dell’immobile e degli impianti
e macchinari acquistati, detenendone già quello materiale in virtù del contratto di leasing succitato,
e fin da questo momento ne decorrono tutti gli effetti utili ed onerosi. Inoltre la parte acquirente si
assumerà eventuali oneri di cui non sia vietata la rivalsa relativamente all’immobile, ancorché si
riferisca ad un periodo anteriore a quello di riscatto.
Aspetti fiscali
La parte venditrice (Leasing S.p.a.) opta per l’applicazione, all’atto di riscatto, dell’imposta sul
valore aggiunto, secondo le modalità previste dal meccanismo della Reverse Charge (inversione
contabile ai sensi degli articoli 2, comma 1 e 10, comma 8 ter del D.P.R. 26 Ottibre 1972 n. 633),
trattandosi di negozio, che ha per oggetto la cessione di fabbricato strumentale per natura, da parte
di impresa non costruttrice e che non vi ha eseguito lavori. A norma dell’art. 17 D.P.R n. 380 del
2001 è emessa la fattura senza indicare né l’aliquota, né l’importo dell’imposta di cui soggetto
passivo è la parte acquirente/utilizzatrice. Il riscatto è tuttalpiù assoggettato ad imposta di registro in
misura fissa pari ad €168,00 e ad imposta ipotecaria (1,5%) e catastale (0,5%). Il valore su cui
vengono applicate tali imposte è pari ad € 971.578,00, corrispondente al prezzo di riscatto del bene
8
aumentato dei canoni depurati dalla componente finanziaria, ai sensi della Circolare 1 marzo 2007
n. 12/E dell’Agenzia delle Entrate.
3.2 Costituzione di nuova società e conferimento di ramo d’azienda
Il conferimento di ramo d’azienda può definirsi come un’operazione mediante la quale un’azienda
scorpora un suo ramo dotato di autonoma capacità di reddito e lo apporta ad una società
giuridicamente diversa dal soggetto conferente (Coronella S., 2008). Quale corrispettivo
dell’apporto, il conferente riceve quote della società conferitaria, che può essere già esistente o di
nuova costituzione.
Il conferimento d’azienda rientra tra le operazioni straordinarie in quanto esula dai normali fatti di
gestione, essendo volto ad una radicale riorganizzazione delle attività produttive attraverso il
trasferimento di un’azienda, o di un ramo della stessa, da un soggetto economico (conferente) ad un
soggetto societario (conferitario) (Cremona G. et al., (2004).
Il conferimento può avere ad oggetto l’intera azienda intesa come “complesso dei beni organizzati
dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa” (art. 2555 c.c.) o un ramo di essa inteso come uno
specifico settore dell’intero complesso aziendale, composto da una universitas di beni tra loro
coordinati ed utilizzabili per la realizzazione di un ciclo produttivo. Per l’individuazione del ramo
d’azienda, è determinante l’autonomia funzionale del settore prima e dopo il trasferimento, e non
certo la completezza materiale e l’autosufficienza del gruppo (Confalonieri M., 2004).
I soggetti del conferimento sono il conferente (colui che apporta il ramo di azienda ricevendo in
cambio partecipazioni Alfa S.r.l.) e il conferitario (colui che riceve l’azienda, aumentando di
conseguenza il proprio capitale Newco S.r.l.).
Il conferimento può avvenire per scorporo o per apporto/concentrazione. Ciò che conta al fine
dell’analisi dell’operazione in esame è il conferimento per scorporo che consiste nel conferimento
posto in essere nei confronti di una società di nuova costituzione (Newco S.r.l.).
Le motivazioni che portano a tale conferimento mirano a diverse finalità:
- di carattere aziendale: connesse con scelte di decentramento di compiti e decisioni;
- di diversificazione degli investimenti;
- fiscali.
Tuttavia ciò che è di primario interesse per il Cliente (Alfa S.r.l.) è poter effettuare il trasferimento
del ramo di azienda senza sottoporsi al gravoso regime impositivo previsto dalla cessione di ramo
aziendale.
Aspetti civilistici
Il conferimento d’azienda non ha una propria autonomia giuridica, infatti la disciplina di tale
operazione deve ricavarsi dall’applicazione combinata di due discipline civilistiche:
- quella che regola in generale i conferimenti societari (artt. 2342, 2343, 2440, 2464, 2465
c.c.);
- quella della disciplina del trasferimento dell’azienda (artt. 212, 2556-2560 c.c.).
9
L’operazione di conferimento è caratterizzata da tre momenti che prevedono la valutazione degli
aspetti propedeutici all’operazione stessa, la stesura di una perizia di stima ex art. 2343 c.c. e infine
la redazione dell’atto di conferimento e gli adempimenti successivi.
Tali procedure sono precedute dalla costituzione della nuova società Newco S.r.l. avente come
unico socio Alfa S.r.l. che apporta capitale sociale pari ad €10.000,00. Nella medesima data Alfa
S.r.l. intende apportare in sede di aumento di capitale un ramo di azienda costituito dal complesso
immobiliare (Erre). Viene, perciò, aumentato il capitale sociale da €10.000,00 ad €100.000,00, tale
aumento è sottoscritto in toto dall’unico socio Alfa S.r.l. ed è diviso in partecipazioni a norma di
legge.
a. Fase preliminare: l’organo competente l’atto di conferimento tra società di capitali.
Conferente: Cda di Alfa S.r.l..
Conferitaria: Cda di Newco S.r.l. in fase preliminare e , in sede di aumento del capitale,
assemblea straordinaria.
In primo luogo è quindi necessaria una delibera del consiglio di amministrazione della
società Alfa S.r.l. in merito alla possibilità di effettuare l’operazione di scorporo contenente
le motivazioni e la delega del presidente affinché venga rivolta l’istanza di nomina
dell’esperto.
b. Fase valutativa: la stima dei conferimenti.
Il primo complesso problema di carattere civilistico è rappresentato dalla valutazione del
ramo di azienda conferito. Ai fini della valutazione dei beni oggetto del conferimento, per
salvaguardare i terzi, è richiesta la predisposizione di una perizia giurata di stima redatta da
un esperto nominato dalle parti nelle società a responsabilità limitata. Tale perizia contiene
la descrizione delle attività e delle passività costituenti il ramo di azienda, l’attestazione che
il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del
capitale sociale e dell’eventuale soprapprezzo e l’indicazione dei criteri di valutazione
adottati. Pertanto il valore riportato nella perizia attribuito al ramo conferito nella società a
responsabilità limitata è da considerarsi obbligatorio e vincolante (Coronella S. (2008)).
c. Fase conclusiva: l’atto di conferimento.
Il momento costitutivo si attua mediante la redazione, da parte del notaio, dell’atto di
conferimento, che entro trenta giorni deve essere depositato presso il Registro delle Imprese.
Detto documento contiene alcuni elementi caratterizzanti, tra i quali:
- elementi identificativi dei comparenti davanti al notaio e delle società intervenute nel
conferimento;
- riferimento alla perizia allegata quale parte integrante dell’atto;
- individuazione dei beni oggetto di conferimento;
- la data di efficacia del conferimento;
- il valore netto del conferimento ed il valore nominale della partecipazione che sarà emessa
contestualmente.
Di fatto il patrimonio netto del ramo da conferire, come si evince dalla relazione di stima,
ammonta ad € 2.350.000,00 mentre l’aumento di capitale sociale viene deliberato per
€ 90.000,00; ne consegue, pertanto, che la differenza tra l’aumento di capitale sociale ed il
valore di conferimento viene destinata a riserva.
10
Aspetti fiscali
Relativamente agli aspetti fiscali, di seguito viene riportato il confronto tra imposte dirette e
imposte indirette.
a) Imposte dirette
Il trattamento fiscale dell’operazione di conferimento è rilevante soprattutto ai fini delle imposte
dirette.
Le valutazioni dei beni aziendali in fase di contabilizzazione, nel bilancio della conferitaria, non
assumono rilievo sotto il profilo fiscale in ragione del regime di neutralità che connota tale
operazione (Marcello R., 2009).
Il trattamento fiscale del conferimento d’azienda è stato infatti modificato dalla Legge 24 dicembre
2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008), la quale ha apportato alcune variazioni al T.U.I.R.. Tale
legge ha imposto la neutralità fiscale come principio base.
La legge prevede che il conferimento non costituisca realizzo di plusvalenze e consente al
conferente di assumere quale valore della partecipazione ricevuta l’ultimo valore fiscalmente
riconosciuto dell’azienda conferita, mentre permette al conferitario di subentrare al conferente,
contabilizzando gli elementi attivi e passivi dell’azienda conferita a valori effettivi, i quali rilevano,
per l’appunto, solo ai fini civilistici (art. 176, comma 1, T.U.I.R.) .
Quindi il conferimento è considerato operazione “neutrale” (non generatrice di plusvalenze),
tuttavia, in deroga a tale affermazione, subentra l’art. 176 comma 2-ter con l’introduzione dell’
imposta sostitutiva, tributo opzionale visto quale manifestazione di volontà da parte del
contribuente (Beghin M., 2008).
Secondo la normativa attuale i valori civilistici possono essere diversi rispetto a quelli fiscali,
mentre dal punto di vista tributario rilevano i valori “storici” e di conseguenza l’eventuale
plusvalenza non produce alcun effetto, il maggior valore generato viene quindi iscritto nei conti
della conferitaria in sospensione d’imposta (art.176, comma 1, T.U.I.R.). Il conferitario in caso di
plusvalenza derivante dal conferimento non potrà rivendicare i maggiori valori ai fini fiscali ( ad
esempio per dedurre negli anni successivi maggiori quote di ammortamento sui beni
ammortizzabili) e il conferente invece nulla dovrà al fisco.
L’articolo 176 al comma 2-ter, T.U.I.R. prevede che la conferitaria possa affrancare i maggiori
valori fiscali versando un’imposta sostitutiva di carattere progressivo nella dichiarazione dei redditi
relativa all’esercizio in corso o nel periodo d’imposta successivo a quello in cui è avvenuta
l’operazione. Da un punto di vista oggettivo possono essere affrancati solo i valori compresi
nell’art. 2424 c.c., mentre sotto il profilo temporale il beneficio del pagamento dell’imposta
sostitutiva decade se i beni rivalutati vengono ceduti dalla conferitaria entro i quattro anni
successivi all’operazione.
Tuttavia, secondo quanto espresso da Meneghetti P. (2008), tale schema impositivo è condizionato
dalla temporalità del processo d’ammortamento. La convenienza del riallineamento si esaurisce
all’aumentare del periodo d’ammortamento, pertanto, più lungo è l’ammortamento meno proficuo è
il riallineamento in quanto è più lento il risparmio fiscale sulle maggiori quote di quest’ultimo.
L’imposta sostitutiva a scaglioni evoca l’idea di progressività del sistema tributario che è espressa
dall’art.53, secondo comma, della Costituzione (Beghin M., 2008); le aliquote (12%, 14%, 16%)
sono commisurate alle fasce dei valori indicate nell’art. 176, comma 2-ter T.U.I.R. e si applica sui
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plusvalori da affrancare attribuiti, in bilancio, agli elementi dell’attivo costituenti immobilizzazioni
materiali e immateriali (Tabella 3, Coronella S., 2008). Tale imposta dovrà inoltre essere versata in
tre rate annuali (la prima pari al 30%, la seconda al 40% e la terza al 30%; sulla seconda e la terza
dovranno essere versati interessi pari al 2,5%).
Tabella 3 (Coronella S., 2008)
SCAGLIONI DI RIVALUTAZIONE
Maggiori valori fino a 5.000.000 di euro
Maggiori valori fino a 10.000.000 di euro
Maggiori valori oltre 10.000.000 di euro
ALIQUOTA D’IMPOSTA
12%
14%
16%
Oltre ad aspetti puramente tecnici (quali le modalità di esercizio dell’opzione o quelle di
pagamento, l’impatto sui valori fiscalmente riconosciuti, gli effetti sull’eventuale plusvalenza o
sull’ammortamento) è di interesse sottolineare i profili di ordine sistematico che caratterizzano
l’introduzione di tale tributo.
In primo luogo se si considera che tale operazione è connotata dal principio della neutralità
risulterebbe quasi improprio parlare di “imposta sostitutiva”. Ciò nonostante questo tributo si può
collocare nel quadro delle “imposte volontarie” atte alla pianificazione dei carichi fiscali e quindi
funzionali al riavvicinamento della base imponibile Ires alla ricchezza prodotta dalla società. Il
riallineamento sarebbe dunque necessario ad evitare prelievi crescenti sui profitti al netto dei costi
non più ancorati a valori di mercato (Stevanato D., 2007).
In secondo luogo l’imposta sostitutiva non incide sul conferente, il quale, in caso di successiva
cessione delle partecipazioni, si limita a beneficiare della Partecipation Exemption.
Inoltre, secondo quanto afferma Corasaniti G. (2008), il regime opzionale di imposizione sostituiva,
alternativo a quello di neutralità fiscale, è criticabile sotto il profilo della sistematicità e della
coerenza della disciplina tributaria delle operazioni straordinarie. Corasaniti sottolinea quindi come
tale sistema impositivo sembri motivato da sole ragioni di semplificazione atte ad evitare
disallineamenti tra valori contabili e fiscali e da “mere esigenze di gettito”.
Di fondamentale importanza è quanto riportato dall’art. 176 comma 3 T.U.I.R., secondo il quale
“non rileva ai fini dell’art. 37bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, il conferimento dell’azienda secondo il regime di continuità dei valori fiscali riconosciuti o di
imposizione sostitutiva […] e la successiva cessione della partecipazione ricevuta per usufruire
dell’esenzione di cui all’art. 87 ”.
“Non sussiste aggiramento e non sussiste di conseguenza elusione, se il percorso seguito non è
sovradimensionato, in quanto permette di raggiungere l’assetto voluto in via immediata”, pertanto,
se la scelta dei mezzi per raggiungere l’assetto desiderato è inadeguata e inefficiente, l’eventuale
risparmio di imposta può essere rimosso; non sussiste, inoltre, aggiramento “quando l’effetto
economico giuridico ottenuto (scelta riservata al contribuente), nella specie una cessione di
partecipazioni, è diverso da quello ottenibile mediante una condotta fiscalmente più onerosa, una
cessione di azienda.” (Zizzo G., 2008).
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Pertanto è da considerarsi lecito il risparmio d’imposta per la società conferitaria, derivante
dall’applicazione dell’imposta sostitutiva; tale vantaggio tributario non è quindi riconducibile alla
fattispecie dell’elusione fiscale (Beghin M., 2008).
b) Imposte indirette
Il conferimento, in presenza di immobili, dovrà scontare imposte ipotecarie e catastali in misura
fissa (€168,00) secondo quanto disposto dagli art. 10 e 4 della Tariffa allegata al D.lgs. 31/10/90 n.
347 ed in applicazione alla Risoluzione Ministeriale n. 99/E del 3/07/2001. Tuttavia tale operazione
non soggiace all’imposizione IVA.
L’atto di conferimento va registrato entro venti giorni dall’iscrizione nel Registro delle Imprese ed
è soggetto ad imposta di registro in misura fissa (€168,00) ai sensi del disposto dell’art. 25 della
legge 8 maggio 1998 n. 146, in applicazione del D.lgs. 8 ottobre 1997 n. 358 nonché dell’art. 4 n. 3
della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86 e successive modifiche e integrazioni. Guardando alla
normativa, l’art. 20 D.P.R. 26 Aprile 1986, n. 131 mette in luce come l’imposta di registro debba
essere applicata “secondo l’intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla
registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente”. Sulla disposizione
dell’art.20 si fonda, in altre parole, la pretesa di legare più atti, di tassarli come un “Atto Unico” e di
pretendere i relativi tributi (Marongiu G., 2008).
Tuttavia, secondo quanto è confermato dalla maggior parte della più recente letteratura (Dus S. e
Lupi R.,2007, Corasaniti G. 2007, Busani A., 2010, Beghin M., 2010, Criscione A., 2011), è esclusa
ogni ipotesi di abuso circa l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa nell’atto di
conferimento con successiva cessione della partecipazione e si conferma la legittimità di tale
schema. Infatti Criscione afferma che “la Ctp di Brescia ha ricordato i più recenti orientamenti della
suprema Corte (sentenza 1372/2011),in base ai quali, il sindacato dell’Agenzia, in merito alle scelte
e alle attività delle imprese, non può spingersi sino ad “imporre” alle aziende con “direttive”
proprie, linee guida e/o indirizzi che andrebbero ad incidere sull’autonomia e la pianificazione
imprenditoriale, offrendo la soluzione ritenuta più vantaggiosa per l’erario e più onerosa per il
contribuente” (Criscione A., 2011). Non è, pertanto, abuso di diritto se il contribuente prova le
legittime ragioni dell’operazione, potendo così applicare l’imposta di registro in misura fissa pari ad
€168,00.
3.3 Cessione di quote di S.r.l.
Il trasferimento di quote di una società a responsabilità limitata trova esplicita disciplina
nell’art.2469 c.c.. La legge italiana prevede che le partecipazioni possano essere trasferite
liberamente salvo contraria disposizione dell’atto costitutivo societario (Sangiovanni V., 2007).
Ovviamente per le S.r.l. unipersonali non hanno ragione di esistere divieti al trasferimento delle
partecipazioni, in quanto il socio unico può essere interessato a cedere la propria partecipazione
ottenendo così un vantaggio in termini di “ricchezza” (Pari G. (2007). Quindi, dopo aver proceduto
alla stesura dell’atto di conferimento, Alfa S.r.l. provvede ad effettuare la cessione delle quote
13
detenute in Newco S.r.l. pari al 100% del capitale sociale interamente versato alla società
cessionaria (Beta S.r.l.).
Tale cessione di partecipazioni presenta molteplici vantaggi di carattere:
- operativo e contabile: gli operatori coinvolti non devono modificare la loro struttura
giuridica e non sono previsti complessi interventi di natura contabile;
- fiscale: la tassazione è più favorevole rispetto alla cessione di azienda (regime “Pex”).
Aspetti civilistici
Tale operazione si realizza predisponendo un contratto di compravendita avente per oggetto la
cessione di quote costituenti la partecipazione sociale.
Tuttavia l’operazione richiede sovente la risoluzione di problematiche particolari volte a tutelare
l’acquirente delle partecipazioni, riscontrabili anche nella cessione d’azienda. Per tali ragioni il
contratto di trasferimento della partecipazione contiene determinate clausole, quali quella di
garanzia , di accesso, di gestione, sul divieto di concorrenza e di prezzo.
L’acquirente, a fronte di un prezzo sulla base dei valori correnti dei beni, rileva e mantiene i cespiti
aziendali a valori storici. Ne deriva, perciò, la richiesta di uno sconto sul prezzo da parte
dell’acquirente in presenza di cessione di partecipazione (Confalonieri M., 2010).
Il trasferimento delle quote di partecipazione ha efficacia verso la società dal momento in cui viene
iscritto nel registro delle imprese. L’iscrizione prevede la realizzazione di determinati oneri
pubblicitari a tutela dei terzi e, solo dopo tali adempimenti, il cessionario diviene legittimato
all’esercizio dei diritti sociali. Il trasferimento inter vivos ha efficacia tra le parti nel momento in
cui vi è il consenso di cedente e cessionario (Pari G., 2007).
La società cessionaria (Beta S.r.l.) dichiara di accettare la transazione. Successivamente la cedente
(Alfa S.r.l.) si appresta a cederle l’intera sua quota di partecipazione, pari al 100% del capitale
sociale di Newco S.r.l.. Le parti danno quindi atto che in tale cessione è compreso tutto il
patrimonio sociale come pervenuto ad Alfa S.r.l. a seguito del conferimento del ramo di azienda
effettuata nella medesima giornata. Il prezzo convenuto nel preliminare è di €2.300.000,00 e tale
cifra è perciò versata da Beta S.r.l. alla cedente.
Pertanto, ai fini della validità dell’atto, Alfa S.r.l. dichiara l’esclusiva proprietà e la libera
disponibilità della partecipazione e assicura che non è stata prima d’ora ceduta o vincolata a terzi e
che non è colpita da sequestri, pignoramenti o vincoli di sorta.
Conseguentemente Beta S.r.l. rimane investita, per la quota acquisita, di ogni diritto nei confronti di
Newco S.r.l. e così in particolare del diritto di partecipare agli utili ed alla divisione del patrimonio,
nonché all’obbligo di assumere gli eventuali oneri e passività conseguenti.
Inoltre le spese per l’atto di cessione sono tutte a carico di Beta S.r.l., che le assume.
A seguito dell’atto di cessione il capitale sociale di € 100.000,00 di Newco S.r.l. spetta alla società
Beta S.r.l. per l’intera partecipazione sociale, rimanendo unico socio di Newco S.r.l..
Beta S.r.l., a mezzo l’Organo amministrativo, si impegna, entro trenta giorni dall’iscrizione nel
Registro delle imprese competente, a depositare, presso il predetto Registro, la dichiarazione
prevista dal comma 5 dell’art. 2470 c.c..
14
Aspetti fiscali
A seguito dell’introduzione del regime fiscale definito Partecipation Exemption (Pex), l’impatto
fiscale è molto basso. Tale disciplina è racchiusa nell’art. 87 del T.U.I.R. che prevede l’esenzione
del 95% della plusvalenza realizzata a seguito della cessione delle partecipazioni. L’eventuale
plusvalenza risulta, quindi, imponibile Ires per un importo pari al 5% della stessa.
L’applicazione del regime Pex richiede precisi presupposti e condizioni:
- ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta
cessione;
- classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso
durante il periodo di possesso;
- residenza fiscale della società partecipata in uno stato o territorio diverso da quelli a regime
fiscale privilegiato
- esercizio da parte della società partecipata di un’impresa commerciale.
Il requisito della commercialità è stato oggetto di chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate nella
risoluzione n. 226/E del 2009 fornendo una chiara spiegazione circa l’impossibilità per le
partecipate che svolgono attività di mero godimento di essere assoggettate al regime di Pex
(Mastroberti A., 2009 e Ferranti G., 2009).
La previsione di tali condizioni tassative per l’accesso a tale regime agevolativo dovrebbe prevenire
ogni intento speculativo. Tuttavia tale disciplina selettiva non esclude la possibilità per i soggetti
aventi i requisiti richiesti di incanalare le plusvalenze nel regime di exemption, sfruttando la libertà
negoziale al fine di minimizzare i carichi fiscali (Beghin M., 2007).
15
CONCLUSIONI
Tale percorso negoziale si sottrae all’ambito delle comuni operazioni straordinarie.
Il ramo aziendale oggetto di negoziazione tra Alfa S.r.l. e Beta S.r.l. era infatti detenuto in forza di
un contratto di leasing finanziario, che avrebbe potuto ostacolare il compimento di alcune fasi
dell’operazione. La possibilità che questo tipo di azione possa avvenire con regolarità non ha ancora
avuto manifestazione giuridica e non vi è ancora letteratura che possa effettivamente provarne
l’efficacia. Al fine di dare valenza giuridica a tale soluzione operativa, ci si può tuttavia appellare,
come fatto abilmente da SICOM, alla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 379/E.
Si può pertanto rilevare un ampio margine di originalità in tale operazione che ha condotto
all’inaugurazione di una nuova strada nelle operazioni di riorganizzazione aziendale. E’ stata infatti
introdotta, a mio parere, l’opportunità per molte imprese italiane, che detengono beni mediante un
contratto di locazione finanziaria e che decidono di alienarli, di addentrarsi nel vasto mondo delle
operazioni straordinarie, beneficiando di tutte le agevolazioni fiscali che esse comportano.
L’operazione di conferimento seguita da cessione delle partecipazioni con applicazione della Pex è
da considerarsi non elusiva, in quanto il legislatore ha già considerato la possibile perdita di gettito
derivante dal riconoscimento di nuovi valori fiscalmente riconosciuti spendibili dalla conferitaria
(Corasaniti G., 2008). Tale conversione, quindi, non lede gli interessi del Fisco, bensì ne posticipa
la soddisfazione.
Stando alle più recenti risoluzioni della Corte di Cassazione, i soggetti possono dar vita - in virtù
della loro autonomia negoziale - ad atti indipendenti, i quali vengono concepiti come collegati da un
rapporto di “reciproca dipendenza”. Tali atti vanno tassati autonomamente nonostante gli uni siano
condizionati dagli altri in quanto a validità ed efficacia (Busani A., 2010). Il contribuente può,
dunque, scientemente effettuare una pianificazione negoziale consona, tale da poter contenere il
carico tributario, scegliendo le soluzioni e le strutture meno onerose dal punto di vista tributario.
Non vi è, pertanto, parvenza di abuso di diritto nel legittimo risparmio di imposta a cui ambisce
Alfa S.r.l. .
Le motivazioni che giustificano l’adozione di questa soluzione e che hanno condotto Alfa S.r.l. a
procedere alla sua esecuzione sono da ricercarsi in ragioni di carattere strategico-organizzativo e
fiscale. In primo luogo, da un punto di vista strategico-organizzativo, Alfa S.r.l. ha potuto alienare
un ramo aziendale lucrandone il corrispettivo, traendo ingenti disponibilità monetarie, tali da poter
in parte colmare un ampio debito di cui era titolare. E’ infine da sottolineare che la strategia
operativa ha permesso ad Alfa S.r.l. di cedere indirettamente il ramo aziendale, beneficiando di
un’imposizione fiscale di molto inferiore rispetto a quella che sarebbe derivata da una mera
cessione di ramo aziendale.
Si può pertanto concludere che tale innovativa operazione, tramite l’utilizzo dello strumento più
conveniente possibile dal punto di vista fiscale per raggiungere l’assetto economico–giuridico
richiesto, ha condotto ai risultati auspicati, permettendo così a SICOM di soddisfare appieno le
preminenti esigenze del suo Cliente.
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18
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19
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