Conferimento di ramo d`azienda e successiva cessione di quote di
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Conferimento di ramo d`azienda e successiva cessione di quote di
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA FACOLTA’ DI ECONOMIA CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA E MANAGEMENT Prova finale Conferimento di ramo d’azienda e successiva cessione di quote di S.r.l. Analisi di un’operazione straordinaria Conferment of a company branch and subsequent sale of limited partnership shares Analysis of an extraordinary corporate transaction Silvia Alducci Matricola n. 590581 Relatore: Ch.mo prof. Giovanna Michelon A.A. 2010/2011 INDICE INTRODUZIONE ………………………………………………………………………………….. 1 Capitolo 1 SITUAZIONE ANTECEDENTE L’OPERAZIONE 1.1 Situazione iniziale …………………………………………………………………………….... 2 1.2 Esigenze del Cliente e richiesta ………………………………………………………………... 2 Capitolo 2 FASE PRELIMINARE: ANALISI E VALUTAZIONE CONTESTUALIZZATA DELLE DIVERSE SOLUZIONI OPERATIVE 2.1 Operazioni a confronto: conferimento di ramo d’azienda o cessione di ramo d’azienda …….. 5 2.2 Il nodo problematico dell’operazione …………………………………………………………. 7 Capitolo 3 FASE OPERATIVA: L’OPERAZIONE STRAORDINARIA DI CONFERIMENTO DI RAMO D’AZIENDA E CESSIONE DI QUOTE 3.1 Riscatto di immobili oggetto di locazione finanziaria …………………………………………. 8 3.2 Costituzione di nuova società e conferimento di ramo d’azienda …………………………...… 9 3.3 Cessione di quote di S.r.l. …………………………………………………………………….. 13 CONCLUSIONI …………………………………………………………………………………... 16 BIBLIOGRAFIA ………………………………………………………….……………………… 17 INTRODUZIONE Nella sfera delle operazioni straordinarie si collocano operazioni eterogenee che le imprese pongono in essere al di fuori dell’ordinaria gestione, allo scopo di modificare la loro struttura o di trasferirne la titolarità. Le operazioni straordinarie sono assai variegate e disciplinate nel Titolo III, capo III del T.U.I.R.. Alcune operazioni straordinarie sono più frequenti di altre e spesso utilizzate per raggiungere molteplici obiettivi (per esempio l’ingresso in nuovi mercati, obiettivi di carattere finanziario, accesso a nuovi beni patrimoniali ecc.). Una delle più frequenti operazioni aziendali è il trasferimento d’azienda, o di ramo di essa, a titolo oneroso. Il conferimento e la cessione d’azienda, o di ramo di essa, rappresentano le operazioni straordinarie che, con più assiduità, si presentano nel panorama economico italiano. Durante l’esperienza presso SICOM Servizi Tributari S.r.l. ho potuto osservare le dinamiche che caratterizzano questa particolare operazione straordinaria. Tale successione di atti può definirsi operazione “straordinaria” per l’eccezionalità che contraddistingue tale modalità di passaggio nella titolarità di un ramo aziendale e per la rilevanza del suo impatto sull’economia delle imprese coinvolte (Marcello R., 2009). L’operazione in esame si configura come un conferimento di ramo d’azienda da parte di una società operante nell’ambito delle energie rinnovabili (Alfa S.r.l.) in una S.r.l. di nuova costituzione (Newco S.r.l.), con successiva vendita alla società Beta S.r.l. delle partecipazioni di Newco S.r.l., al fine di usufruire del regime Pex (Partecipation Exemption). Il tutto si conclude con il riallineamento ai fini fiscali dei valori di perizia, effettuato dagli acquirenti mediante il versamento dell’imposta sostitutiva. La particolarità di tale operazione è rappresentata dal fatto che la maggior parte dei beni materiali costituenti il ramo d’azienda è detenuto dalla parte venditrice tramite contratto di leasing, pertanto si ritiene necessario fare riferimento ad una Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, affinché l’operazione possa di fatto avere un esito positivo. Tuttavia l’Agenzia delle Entrate potrebbe contestare l’operazione che quindi sarebbe di fatto irrealizzabile, considerando inopportuna l’estensione della risoluzione al caso in oggetto. 1 Capitolo 1 SITUAZIONE ANTECEDENTE L’OPERAZIONE 1.1 Situazione iniziale La società Alfa S.r.l. (promittente venditrice) è titolare di un ramo di azienda (Erre), avente ad oggetto la produzione di energia, composto da impianti tecnici, beni immobili, macchinari e concessioni. La società esercita un’attività produttiva nell’ambito delle energie rinnovabili. Il complesso aziendale, a seguito di una operazione di revamping effettuata sugli impianti energetici, è funzionante e operativo. I beni materiali, costituenti il ramo di azienda oggetto di analisi, sono attualmente utilizzati dalla promittente venditrice giusto contratto di locazione finanziaria. 1.2 Esigenze del Cliente e richiesta Alfa S.r.l. nell’esercizio 2006 ha acquisito la titolarità di una pluralità di centrali di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; l’acquisizione è stata effettuata tramite contratto di leasing sottoscritto con Leasing S.p.a.. Successivamente ha provveduto a ripristinare l’operatività di dette centrali tramite un intervento di revamping sulle centrali stesse; tale intervento è stato realizzato tramite l’estensione del contratto originario di leasing (ovvero tramite un leasing–appalto). Tale operazione ha portato il monte debito in linea capitale nei confronti del leasing ad un importo estremamente elevato, tenuto conto anche del fatto che per versare la rata di maxicanone iniziale la società ha dovuto ricorrere ad un mutuo ipotecario offrendo in garanzia un immobile di proprietà. Entrate in funzione le centrali, la loro redditività si è dimostrata da subito interessante, nonostante l’imprenditore percepisse la gravosità del debito complessivo,considerate le condizioni di scarsa liquidità della società. In tale situazione si è presentata l’occasione di ripianare una parte consistente del debito, essendo la società entrata in contatto con un potenziale acquirente (Beta S.r.l.) intenzionato ad acquisire una delle centrali facenti parte del complesso originario (Erre), ad un prezzo di gran lunga superiore al costo sostenuto per l’acquisto. A questo punto Alfa S.r.l., tenuto conto anche dei budget previsti per gli anni successivi, ha voluto verificare la convenienza di procedere alla vendita di un ramo della propria azienda (Erre), al fine di ridurre la propria situazione debitoria. E’ evidente che nella valutazione non si poteva prescindere dall’impatto fiscale dell’operazione, che avrebbe potuto ridurre in maniera importante la liquidità residua conseguente all’operazione straordinaria. Per poter affrontare tali problematiche si rivolge a SICOM S.r.l. al fine di valutare: a) l’opportunità di cedere un ramo di azienda, comunque redditizio, ma garantendosi così minori tensioni in termini di liquidità; b) le modalità più convenienti dal punto di vista fiscale per effettuare l’operazione, al fine di massimizzare la liquidità residua al termine dell’operazione. In questa fase, a seguito della richiesta del cliente, si provvede ad esaminare le diverse alternative per il trasferimento del ramo di azienda da Alfa S.r.l. a Beta S.r.l., valutandone sia gli aspetti operativi che l’impatto fiscale. Le operazioni prese in esame sono: 2 A) CESSIONE DI RAMO DI AZIENDA L’operazione di cessione di azienda è diretta al trasferimento di un complesso aziendale o di un ramo di esso, svincolando il soggetto cedente, non solo dalla proprietà dell’azienda compravenduta, ma anche dalla sua gestione. Quindi, tramite tale operazione il complesso entra nella sfera operativa e nel patrimonio del cessionario (Franceschi L.F., 2007). Si tratta quindi di un’operazione realizzativa che prevede la vendita diretta degli assets aziendali. Dal punto di vista operativo, l’operazione è realizzata tramite un unico atto notarile (atto pubblico o scrittura privata autenticata, da depositarsi entro 30 giorni presso il Registro delle Imprese a cura del notaio rogante). Dal punto di vista fiscale (Tabella1), il cedente versa l’imposta ordinaria sulle plusvalenze pari al 27,5% (Ires). L’acquirente, invece, iscrive valori pienamente riconosciuti fiscalmente. Tale operazione è inoltre soggetta a imposte di registro e ipo-catastali in misura proporzionale. Tabella 1 Cessione di ramo di azienda. Parte della tabella è tratta da Gaiani L. (2008). 1. CESSIONE DI RAMO D’AZIENDA Plusvalenza trattenuta nella società cedente: tassazione al 27,5% Imposta di registro proporzionale: 7% per il valore al netto degli immobili 3% per il valore netto delle altre attività 3% ipo-catastali sul valore lordo degli immobili B) CONFERIMENTO DI RAMO DI AZIENDA IN NEWCO E SUCCESSIVA CESSIONE DI QUOTE Il conferimento d’azienda può definirsi come l’operazione attraverso la quale un soggetto (conferente) trasferisce l’azienda, o un ramo della stessa, ad un soggetto societario (conferitario), ricevendo quale corrispettivo una partecipazione nel capitale dello stesso. In generale, le motivazioni sottostanti un’operazione di conferimento sono sempre state legate a considerazioni di carattere propriamente aziendalistico, quali il riassetto organizzativo (per esempio esigenze di decentramento), la ristrutturazione finanziaria , la concentrazione di imprese ecc.. La legge Finanziaria 2008 ha introdotto importanti novità in tema di operazioni straordinarie e in particolare ha riformulato e semplificato notevolmente il sistema impositivo del conferimento d’azienda, così da poter ricorrere agli innegabili vantaggi di quest’ultimo senza dover rinunciare ai privilegi di carattere tributario precedentemente riconosciuti solo ad altre operazioni straordinarie (Coronella S., 2008). Ciò rende inoltre maggiormente appetibile l’operazione di conferimento di azienda con successiva cessione delle quote ricevute in sede di conferimento. Tramite questa operazione il venditore scorpora il proprio ramo aziendale, conferendolo in una società di nuova costituzione (newco) e ricevendo in contropartita quote di quest’ultima. Le quote ricevute mantengono il valore fiscale storico dell’azienda conferita e la plusvalenza latente non è tassata. Come previsto dal T.U.I.R., la plusvalenza derivante dalla successiva cessione della partecipazione nella newco, in presenza dei requisiti richiesti, sarà sottoposta al regime fiscale agevolativo di Partecipation Exemption. I maggiori valori iscritti nella contabilità della società di 3 nuova costituzione non sono riconosciuti fiscalmente, ma possono essere affrancati pagando un’imposta sostitutiva (Tabella2). Dal punto di vista operativo l’operazione risulta sicuramente più complessa rispetto ad una cessione diretta di azienda; essa difatti si sostanzia in due distinti atti notarili: l’atto di conferimento di azienda (che necessita tra l’altro di una perizia giurata di stima) e quello successivo di cessione delle quote. Tabella 2 Conferimento e cessione. Parte della tabella è tratta da Gaiani L. (2008) 2. CONFERIMENTO DI AZIENDA CON AFFRANCAMENTO E CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE IN REGIME PEX Conferimento di ramo d’azienda Imposte sulla plusvalenza per il conferente: zero Imposte dirette per la conferitaria: zero Affrancamento per la conferitaria: 12% Imposta di registro in misura fissa: € 168 Cessione della partecipazione in regime Pex Plusvalenza trattenuta nella società cedente: tassazione al 1,375% C) SCISSIONE E SUCCESSIVA CESSIONE DI QUOTE DELLA SOCIETA’ SCISSA La scissione può essere definita come l’operazione che realizza un frazionamento del patrimonio aziendale in più parti destinate ad essere inglobate in una o più società esistenti o di nuova costituzione. Ciò avviene attraverso il trasferimento di tutto o parte del patrimonio della società, che si scinde in una o più società beneficiarie, già esistenti o di nuova costituzione, e l’assegnazione ai soci della società scissa di azioni o quote emesse dalle società beneficiarie. Tale operazione si effettua normalmente in ragione di motivazioni quali la riorganizzazione aziendale, la ridefinizione degli assetti proprietari, la ristrutturazione finanziaria, l’agevolazione di processi di liquidazione. Nel caso in esame, l’operazione di scissione sarebbe inserita in un’operazione più complessa, la quale andrebbe a completarsi con la cessione delle quote della società scissa. Detto ciò, si è valutato di non prendere in considerazione tale soluzione in vista della potenziale elusività dell’operazione stessa a norma dell’art. 37-bis D.P.R. 600/1973. 4 Capitolo 2 FASE PRELIMINARE: ANALISI E VALUTAZIONE CONTESTUALIZZATA DELLE DIVERSE SOLUZIONI OPERATIVE 2.1 Operazioni a confronto: conferimento di ramo d’azienda o cessione di ramo d’azienda Dopo aver esaminato le possibilità di azione è stata effettuata una valutazione circa la convenienza delle diverse operazioni oggetto di indagine per capire quale fra queste ricalchi maggiormente le esigenze del Cliente (Alfa S.r.l.), legate principalmente al mantenimento della maggior liquidità possibile all’interno dell’azienda al netto del carico fiscale. Dato per assodato che si tratta di trasferire in ogni caso un ramo di azienda (composto da beni immobili, impianti, macchinari, concessioni ecc.), si sono valutate due ipotesi: la cessione diretta del ramo di azienda oppure il suo conferimento in una azienda di nuova costituzione con successiva cessione delle quote della società conferitaria. I dati di partenza sono i seguenti: - presumibile valore di riscatto dei beni costituenti il ramo di azienda da leasing + beni detenuti in proprietà: circa € 1.000.000,00; - prezzo concordato del ramo di azienda : € 2.450.000,00. Di seguito si delinea sinteticamente il confronto tra cessione di ramo d’azienda e conferimento di ramo d’azienda e cessione delle quote. 1. Cessione di ramo d’azienda Il cedente versa l’imposta ordinaria sulle plusvalenze, pari al 27,5% (Ires), ovvero € 1.450.000,00 x 27,5% = € 398.750,00. L’acquirente, invece, iscrive valori pienamente riconosciuti fiscalmente. Tale operazione è inoltre soggetta a imposte di registro e ipo-catastali in misura proporzionale. Non è necessaria alcuna perizia e vi è un unico atto notarile con costi a carico della cessionaria. La liquidità residua derivante dalla cessione al netto del carico fiscale risulterebbe pari a € (2.450.000,00 – 398.750,00) = € 2.051.250,00. 2. Conferimento di ramo d’azienda e cessione delle quote Il venditore scorpora il proprio ramo aziendale conferendolo ad una società di nuova costituzione (newco), ricevendo in cambio quote di quest’ultima (operazione fiscalmente neutrale) (Zizzo G., 2010). La plusvalenza, derivante dalla successiva cessione delle partecipazione nella newco, sarà sottoposta al regime di Partecipation Exemption. I maggiori valori iscritti nella contabilità della società di nuova costituzione non sono riconosciuti fiscalmente, ma possono essere affrancati pagando un’imposta sostitutiva. Alfa S.r.l. è disposta a riconoscere alla controparte una diminuzione del prezzo pari all’imposta sostitutiva - del 12% sui maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro - che essa dovrebbe versare per allineare i valori a quelli espressi nella perizia di conferimento, riducendo pertanto il prezzo di cessione delle quote ad € 2.300.000. La successiva cessione delle quote gode del regime Partecipation Exemption, dato che le partecipazioni ricevute si considerano iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie. Il fatto che parte di tali beni sia detenuta in forza di contratto di 5 leasing non dovrebbe generare problemi, secondo quanto disposto dalla Risoluzione n. 379 dell’Agenzia delle Entrate del 17 dicembre 2007. La plusvalenza sulla cessione delle partecipazioni sarebbe pertanto esente per il 95%, con una tassazione pari a [€(2.300.000,00 – 1.000.000,00) x 5%] x 27,5% = € 17.875,00. A ciò si aggiungono i costi per la perizia, i costi dell’atto notarile di conferimento e l’imposta di registro in misura fissa. La liquidità residua derivante dall’operazione di cessione delle quote successiva al conferimento, al netto del carico fiscale, risulterebbe pari a €(2.300.000,00 – 17.875) = € 2.282.125,00. La cessione di partecipazioni abbinata ad un’operazione di conferimento, che preveda il riallineamento dei valori con imposta sostitutiva, permette di raggiungere più facilmente obiettivi di carattere organizzativo, strategico e finanziario. Infatti si riduce significativamente l’impatto degli oneri tributari (avvalendosi del regime Pex) rispetto allo strumento alternativo della cessione di ramo di azienda (Confalonieri M., 2010). Tuttavia ciò non deve considerarsi elusione ai fini fiscali, infatti “Non sussiste aggiramento, e non sussiste di conseguenza elusione, se il percorso seguito non è sovradimensionato, in quanto permette di raggiungere l’assetto voluto in via immediata”. Pertanto se la scelta dei mezzi per raggiungere l’assetto desiderato è inadeguata e inefficiente l’eventuale risparmio di imposta può essere rimosso; non sussiste, inoltre, aggiramento “quando l’effetto economico giuridico ottenuto (scelta riservata al contribuente), nella specie una cessione di partecipazioni, è diverso da quello ottenibile mediante una condotta fiscalmente più onerosa, una cessione di azienda.” (Zizzo G., 2008). Tale impostazione è confermata dalla nuova formulazione dell’art. 176 comma 3 T.U.I.R., il quale prevede espressamente che “non rileva ai fini dell’art.37bis del D.P.R. 600/1973, il conferimento dell’azienda secondo il regime di continuità dei valori fiscali riconosciuti o di imposizione sostitutiva di cui al presente articolo e la successiva cessione della partecipazione ricevuta per usufruire dell’esenzione di cui all’art.87”. Un altro aspetto a favore della cessione indiretta è quanto si può trarre dalla sentenza n. 19830/2008 della Corte di Cassazione, secondo cui l’Ufficio delle entrate avrebbe titolo per rettificare i dati dichiarati con riferimento al calcolo della plusvalenza, utilizzando presunzioni, tratte magari dal quantum imponibile ai fini dell’imposta di registro. Nel segnalare la non condivisibilità di questa conclusione, va preso atto del pericolo della rettifica, che non sussiste però nel conferimento d’azienda, in quanto atto neutro dal punto di vista fiscale (Meneghetti P., Miele L., 2008). Con l’introduzione dell’imposta sostitutiva si è data la possibilità a tutte le imprese coinvolte di evitare il c.d. “doppio binario” connesso al disallineamento tra valori civilistici e valori fiscali ed essa si ispira ad esigenze di flessibilità per gli operatori che possono così essere tassati contrapponendo costi e ricavi correnti (Corasaniti G., 2009). La possibilità di trasferire il ramo d’azienda tramite la cessione di partecipazioni sottoposte al regime di esenzione Pex ha disincentivato la vendita diretta dell’azienda (asset deal) dando nuovo appeal alla possibilità di far circolare i complessi produttivi tramite lo share deal favorito dalla Partecipation Exemption, strumento utilizzato dal legislatore per ovviare al problema della doppia imposizione degli utili societari (Stevanato D., Lupi R., 2007). 6 2.2 Il nodo problematico dell’operazione Appurato che l’operazione più conveniente dal punto di vista strategico–economico e soprattutto fiscale è il conferimento di ramo d’azienda con successiva cessione di quote, devono essere valutate le problematiche che potrebbero ostacolare il compiersi di tale operazione. Ciò che emerge - e che di per sé caratterizza tale operazione - è che i beni materiali costituenti il ramo d’azienda, oggetto di conferimento, sono detenuti dalla conferente nei tre anni precedenti l’operazione, tramite contratto di leasing finanziario. Ciò comporterebbe l’assenza del requisito dell’iscrizione in bilancio ai fini della Partecipation Exemption e quindi l’impossibilità di poter usufruire di tale regime agevolativo in fase di successiva cessione della partecipazione (art. 87, comma 1, lettera a, T.U.I.R.). La risposta a tale quesito si trova nell’ Istanza di interpello 2007 effettuata dall’Agenzia delle Entrate in merito alla Rateizzazione della plusvalenza realizzata dalla vendita di beni precedentemente posseduti in locazione finanziaria–Articolo 86, comma 4 del T.U.I.R.–ALFA SRL. Con la Risoluzione 17 dicembre 2007, n. 379/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla rateizzazione della plusvalenza realizzata mediante la vendita di beni posseduti in leasing ed in seguito riscattati. Secondo l’Agenzia, nel calcolo del triennio di possesso del bene(quale condizione che consente la rateizzazione della plusvalenza in cinque anni) va ricompreso anche il periodo di leasing. In altre parole, i tre anni di possesso decorrono già dalla data di stipula del leasing e non solamente dalla successiva data di riscatto (Vasapolli G., Vasapolli A., 2008). Nella soluzione interpretativa prospettata dall’Agenzia delle Entrate si conviene che si debba “ritenere rilevante, ai fini della verifica del possesso triennale, non solo il periodo in cui il bene è posseduto in proprietà, ma anche quello in cui la detenzione derivi da un contratto di locazione finanziaria”. Tale soluzione è giustificata dalla necessità di assicurare un trattamento coerente con il criterio di tendenziale equivalenza tra i criteri di acquisizione in proprio del bene e quella effettuata con un contratto di locazione finanziaria, ovvero di “assicurare nel tempo, in relazione alle mutevoli condizioni di mercato, la necessaria neutralità fiscale della scelta aziendale tra acquisizione dei beni in proprietà e in leasing (Risoluzione Agenzia delle Entrate n.379/E). Con tale interpretazione, l’amministrazione finanziaria equipara al possesso quella che in realtà è una semplice detenzione, giungendo ad una conclusione di sicuro favore per il contribuente e dalla quale si è potuta ricavare una soluzione alla problematica che circoscrive la possibilità di esecuzione di tale operazione. E’ perciò stato esteso quanto previsto dalla Risoluzione n.379/E al caso in oggetto, equiparando ad una proprietà il periodo di disponibilità del complesso aziendale, iscritto nelle attività di Alfa S.r.l. in forza del contratto di leasing finanziario. Ecco che, considerata la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate N.379/E, si è potuto concludere che può essere effettuato questo tipo di operazione nonostante a monte vi sia un contratto di locazione finanziaria. 7 Capitolo 3 FASE OPERATIVA: L’OPERAZIONE STRAORDINARIA DI CONFERIMENTO DI RAMO D’AZIENDA E CESSIONE DI QUOTE 3.1 Riscatto di immobili oggetto di locazione finanziaria Dopo aver effettuato una premessa circa la situazione iniziale nella quale versa la società promittente (Alfa S.r.l.), è di fondamentale importanza sottolineare come il ramo aziendale Erre sia stato riscattato al fine di poter mettere in atto i successivi trasferimenti. Aspetti civilistici Il leasing finanziario è un tipo di finanziamento grazie al quale un soggetto ha la possibilità di utilizzare, a fronte del pagamento di un canone, un bene acquistato da una società finanziaria presso un fornitore per un periodo di tempo ben preciso. Una volta terminato il periodo di rateizzazione, l’utilizzatore del bene può decidere se divenire o meno proprietario del bene pagando un prezzo di riscatto. Il contratto di leasing finanziario è tra le forme più diffuse di leasing e prevede l’intervento di tre operatori principali: il proprietario (colui che fornisce il bene per il leasing); la società di leasing (intermediario tra il proprietario e l’utilizzatore, acquista il bene scelto dall’utilizzatore e lo cede dietro canone); l’utilizzatore (colui che contrae il leasing) (Cerbioni F. et al., 2006). Nell’Ottobre 2006, la società Leasing S.p.a. concedeva in locazione finanziaria alla società Alfa S.r.l. il complesso immobiliare oggetto di analisi. La società utilizzatrice, dopo la stesura del contratto preliminare con Beta S.r.l., fa espressa richiesta di poter estinguere tale contratto anticipatamente, e parzialmente rispetto alla pattuita scadenza, dietro corresponsione di un corrispettivo pari ad € 850.000,00. Alfa S.r.l. dichiara di aver adempiuto a tutte le obbligazioni previste dal contratto suddetto e acquista piena proprietà degli immobili e macchinari costituenti il ramo aziendale. In tale data, pertanto, la società acquirente viene immessa nel possesso giuridico dell’immobile e degli impianti e macchinari acquistati, detenendone già quello materiale in virtù del contratto di leasing succitato, e fin da questo momento ne decorrono tutti gli effetti utili ed onerosi. Inoltre la parte acquirente si assumerà eventuali oneri di cui non sia vietata la rivalsa relativamente all’immobile, ancorché si riferisca ad un periodo anteriore a quello di riscatto. Aspetti fiscali La parte venditrice (Leasing S.p.a.) opta per l’applicazione, all’atto di riscatto, dell’imposta sul valore aggiunto, secondo le modalità previste dal meccanismo della Reverse Charge (inversione contabile ai sensi degli articoli 2, comma 1 e 10, comma 8 ter del D.P.R. 26 Ottibre 1972 n. 633), trattandosi di negozio, che ha per oggetto la cessione di fabbricato strumentale per natura, da parte di impresa non costruttrice e che non vi ha eseguito lavori. A norma dell’art. 17 D.P.R n. 380 del 2001 è emessa la fattura senza indicare né l’aliquota, né l’importo dell’imposta di cui soggetto passivo è la parte acquirente/utilizzatrice. Il riscatto è tuttalpiù assoggettato ad imposta di registro in misura fissa pari ad €168,00 e ad imposta ipotecaria (1,5%) e catastale (0,5%). Il valore su cui vengono applicate tali imposte è pari ad € 971.578,00, corrispondente al prezzo di riscatto del bene 8 aumentato dei canoni depurati dalla componente finanziaria, ai sensi della Circolare 1 marzo 2007 n. 12/E dell’Agenzia delle Entrate. 3.2 Costituzione di nuova società e conferimento di ramo d’azienda Il conferimento di ramo d’azienda può definirsi come un’operazione mediante la quale un’azienda scorpora un suo ramo dotato di autonoma capacità di reddito e lo apporta ad una società giuridicamente diversa dal soggetto conferente (Coronella S., 2008). Quale corrispettivo dell’apporto, il conferente riceve quote della società conferitaria, che può essere già esistente o di nuova costituzione. Il conferimento d’azienda rientra tra le operazioni straordinarie in quanto esula dai normali fatti di gestione, essendo volto ad una radicale riorganizzazione delle attività produttive attraverso il trasferimento di un’azienda, o di un ramo della stessa, da un soggetto economico (conferente) ad un soggetto societario (conferitario) (Cremona G. et al., (2004). Il conferimento può avere ad oggetto l’intera azienda intesa come “complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa” (art. 2555 c.c.) o un ramo di essa inteso come uno specifico settore dell’intero complesso aziendale, composto da una universitas di beni tra loro coordinati ed utilizzabili per la realizzazione di un ciclo produttivo. Per l’individuazione del ramo d’azienda, è determinante l’autonomia funzionale del settore prima e dopo il trasferimento, e non certo la completezza materiale e l’autosufficienza del gruppo (Confalonieri M., 2004). I soggetti del conferimento sono il conferente (colui che apporta il ramo di azienda ricevendo in cambio partecipazioni Alfa S.r.l.) e il conferitario (colui che riceve l’azienda, aumentando di conseguenza il proprio capitale Newco S.r.l.). Il conferimento può avvenire per scorporo o per apporto/concentrazione. Ciò che conta al fine dell’analisi dell’operazione in esame è il conferimento per scorporo che consiste nel conferimento posto in essere nei confronti di una società di nuova costituzione (Newco S.r.l.). Le motivazioni che portano a tale conferimento mirano a diverse finalità: - di carattere aziendale: connesse con scelte di decentramento di compiti e decisioni; - di diversificazione degli investimenti; - fiscali. Tuttavia ciò che è di primario interesse per il Cliente (Alfa S.r.l.) è poter effettuare il trasferimento del ramo di azienda senza sottoporsi al gravoso regime impositivo previsto dalla cessione di ramo aziendale. Aspetti civilistici Il conferimento d’azienda non ha una propria autonomia giuridica, infatti la disciplina di tale operazione deve ricavarsi dall’applicazione combinata di due discipline civilistiche: - quella che regola in generale i conferimenti societari (artt. 2342, 2343, 2440, 2464, 2465 c.c.); - quella della disciplina del trasferimento dell’azienda (artt. 212, 2556-2560 c.c.). 9 L’operazione di conferimento è caratterizzata da tre momenti che prevedono la valutazione degli aspetti propedeutici all’operazione stessa, la stesura di una perizia di stima ex art. 2343 c.c. e infine la redazione dell’atto di conferimento e gli adempimenti successivi. Tali procedure sono precedute dalla costituzione della nuova società Newco S.r.l. avente come unico socio Alfa S.r.l. che apporta capitale sociale pari ad €10.000,00. Nella medesima data Alfa S.r.l. intende apportare in sede di aumento di capitale un ramo di azienda costituito dal complesso immobiliare (Erre). Viene, perciò, aumentato il capitale sociale da €10.000,00 ad €100.000,00, tale aumento è sottoscritto in toto dall’unico socio Alfa S.r.l. ed è diviso in partecipazioni a norma di legge. a. Fase preliminare: l’organo competente l’atto di conferimento tra società di capitali. Conferente: Cda di Alfa S.r.l.. Conferitaria: Cda di Newco S.r.l. in fase preliminare e , in sede di aumento del capitale, assemblea straordinaria. In primo luogo è quindi necessaria una delibera del consiglio di amministrazione della società Alfa S.r.l. in merito alla possibilità di effettuare l’operazione di scorporo contenente le motivazioni e la delega del presidente affinché venga rivolta l’istanza di nomina dell’esperto. b. Fase valutativa: la stima dei conferimenti. Il primo complesso problema di carattere civilistico è rappresentato dalla valutazione del ramo di azienda conferito. Ai fini della valutazione dei beni oggetto del conferimento, per salvaguardare i terzi, è richiesta la predisposizione di una perizia giurata di stima redatta da un esperto nominato dalle parti nelle società a responsabilità limitata. Tale perizia contiene la descrizione delle attività e delle passività costituenti il ramo di azienda, l’attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale soprapprezzo e l’indicazione dei criteri di valutazione adottati. Pertanto il valore riportato nella perizia attribuito al ramo conferito nella società a responsabilità limitata è da considerarsi obbligatorio e vincolante (Coronella S. (2008)). c. Fase conclusiva: l’atto di conferimento. Il momento costitutivo si attua mediante la redazione, da parte del notaio, dell’atto di conferimento, che entro trenta giorni deve essere depositato presso il Registro delle Imprese. Detto documento contiene alcuni elementi caratterizzanti, tra i quali: - elementi identificativi dei comparenti davanti al notaio e delle società intervenute nel conferimento; - riferimento alla perizia allegata quale parte integrante dell’atto; - individuazione dei beni oggetto di conferimento; - la data di efficacia del conferimento; - il valore netto del conferimento ed il valore nominale della partecipazione che sarà emessa contestualmente. Di fatto il patrimonio netto del ramo da conferire, come si evince dalla relazione di stima, ammonta ad € 2.350.000,00 mentre l’aumento di capitale sociale viene deliberato per € 90.000,00; ne consegue, pertanto, che la differenza tra l’aumento di capitale sociale ed il valore di conferimento viene destinata a riserva. 10 Aspetti fiscali Relativamente agli aspetti fiscali, di seguito viene riportato il confronto tra imposte dirette e imposte indirette. a) Imposte dirette Il trattamento fiscale dell’operazione di conferimento è rilevante soprattutto ai fini delle imposte dirette. Le valutazioni dei beni aziendali in fase di contabilizzazione, nel bilancio della conferitaria, non assumono rilievo sotto il profilo fiscale in ragione del regime di neutralità che connota tale operazione (Marcello R., 2009). Il trattamento fiscale del conferimento d’azienda è stato infatti modificato dalla Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008), la quale ha apportato alcune variazioni al T.U.I.R.. Tale legge ha imposto la neutralità fiscale come principio base. La legge prevede che il conferimento non costituisca realizzo di plusvalenze e consente al conferente di assumere quale valore della partecipazione ricevuta l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell’azienda conferita, mentre permette al conferitario di subentrare al conferente, contabilizzando gli elementi attivi e passivi dell’azienda conferita a valori effettivi, i quali rilevano, per l’appunto, solo ai fini civilistici (art. 176, comma 1, T.U.I.R.) . Quindi il conferimento è considerato operazione “neutrale” (non generatrice di plusvalenze), tuttavia, in deroga a tale affermazione, subentra l’art. 176 comma 2-ter con l’introduzione dell’ imposta sostitutiva, tributo opzionale visto quale manifestazione di volontà da parte del contribuente (Beghin M., 2008). Secondo la normativa attuale i valori civilistici possono essere diversi rispetto a quelli fiscali, mentre dal punto di vista tributario rilevano i valori “storici” e di conseguenza l’eventuale plusvalenza non produce alcun effetto, il maggior valore generato viene quindi iscritto nei conti della conferitaria in sospensione d’imposta (art.176, comma 1, T.U.I.R.). Il conferitario in caso di plusvalenza derivante dal conferimento non potrà rivendicare i maggiori valori ai fini fiscali ( ad esempio per dedurre negli anni successivi maggiori quote di ammortamento sui beni ammortizzabili) e il conferente invece nulla dovrà al fisco. L’articolo 176 al comma 2-ter, T.U.I.R. prevede che la conferitaria possa affrancare i maggiori valori fiscali versando un’imposta sostitutiva di carattere progressivo nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio in corso o nel periodo d’imposta successivo a quello in cui è avvenuta l’operazione. Da un punto di vista oggettivo possono essere affrancati solo i valori compresi nell’art. 2424 c.c., mentre sotto il profilo temporale il beneficio del pagamento dell’imposta sostitutiva decade se i beni rivalutati vengono ceduti dalla conferitaria entro i quattro anni successivi all’operazione. Tuttavia, secondo quanto espresso da Meneghetti P. (2008), tale schema impositivo è condizionato dalla temporalità del processo d’ammortamento. La convenienza del riallineamento si esaurisce all’aumentare del periodo d’ammortamento, pertanto, più lungo è l’ammortamento meno proficuo è il riallineamento in quanto è più lento il risparmio fiscale sulle maggiori quote di quest’ultimo. L’imposta sostitutiva a scaglioni evoca l’idea di progressività del sistema tributario che è espressa dall’art.53, secondo comma, della Costituzione (Beghin M., 2008); le aliquote (12%, 14%, 16%) sono commisurate alle fasce dei valori indicate nell’art. 176, comma 2-ter T.U.I.R. e si applica sui 11 plusvalori da affrancare attribuiti, in bilancio, agli elementi dell’attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali (Tabella 3, Coronella S., 2008). Tale imposta dovrà inoltre essere versata in tre rate annuali (la prima pari al 30%, la seconda al 40% e la terza al 30%; sulla seconda e la terza dovranno essere versati interessi pari al 2,5%). Tabella 3 (Coronella S., 2008) SCAGLIONI DI RIVALUTAZIONE Maggiori valori fino a 5.000.000 di euro Maggiori valori fino a 10.000.000 di euro Maggiori valori oltre 10.000.000 di euro ALIQUOTA D’IMPOSTA 12% 14% 16% Oltre ad aspetti puramente tecnici (quali le modalità di esercizio dell’opzione o quelle di pagamento, l’impatto sui valori fiscalmente riconosciuti, gli effetti sull’eventuale plusvalenza o sull’ammortamento) è di interesse sottolineare i profili di ordine sistematico che caratterizzano l’introduzione di tale tributo. In primo luogo se si considera che tale operazione è connotata dal principio della neutralità risulterebbe quasi improprio parlare di “imposta sostitutiva”. Ciò nonostante questo tributo si può collocare nel quadro delle “imposte volontarie” atte alla pianificazione dei carichi fiscali e quindi funzionali al riavvicinamento della base imponibile Ires alla ricchezza prodotta dalla società. Il riallineamento sarebbe dunque necessario ad evitare prelievi crescenti sui profitti al netto dei costi non più ancorati a valori di mercato (Stevanato D., 2007). In secondo luogo l’imposta sostitutiva non incide sul conferente, il quale, in caso di successiva cessione delle partecipazioni, si limita a beneficiare della Partecipation Exemption. Inoltre, secondo quanto afferma Corasaniti G. (2008), il regime opzionale di imposizione sostituiva, alternativo a quello di neutralità fiscale, è criticabile sotto il profilo della sistematicità e della coerenza della disciplina tributaria delle operazioni straordinarie. Corasaniti sottolinea quindi come tale sistema impositivo sembri motivato da sole ragioni di semplificazione atte ad evitare disallineamenti tra valori contabili e fiscali e da “mere esigenze di gettito”. Di fondamentale importanza è quanto riportato dall’art. 176 comma 3 T.U.I.R., secondo il quale “non rileva ai fini dell’art. 37bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il conferimento dell’azienda secondo il regime di continuità dei valori fiscali riconosciuti o di imposizione sostitutiva […] e la successiva cessione della partecipazione ricevuta per usufruire dell’esenzione di cui all’art. 87 ”. “Non sussiste aggiramento e non sussiste di conseguenza elusione, se il percorso seguito non è sovradimensionato, in quanto permette di raggiungere l’assetto voluto in via immediata”, pertanto, se la scelta dei mezzi per raggiungere l’assetto desiderato è inadeguata e inefficiente, l’eventuale risparmio di imposta può essere rimosso; non sussiste, inoltre, aggiramento “quando l’effetto economico giuridico ottenuto (scelta riservata al contribuente), nella specie una cessione di partecipazioni, è diverso da quello ottenibile mediante una condotta fiscalmente più onerosa, una cessione di azienda.” (Zizzo G., 2008). 12 Pertanto è da considerarsi lecito il risparmio d’imposta per la società conferitaria, derivante dall’applicazione dell’imposta sostitutiva; tale vantaggio tributario non è quindi riconducibile alla fattispecie dell’elusione fiscale (Beghin M., 2008). b) Imposte indirette Il conferimento, in presenza di immobili, dovrà scontare imposte ipotecarie e catastali in misura fissa (€168,00) secondo quanto disposto dagli art. 10 e 4 della Tariffa allegata al D.lgs. 31/10/90 n. 347 ed in applicazione alla Risoluzione Ministeriale n. 99/E del 3/07/2001. Tuttavia tale operazione non soggiace all’imposizione IVA. L’atto di conferimento va registrato entro venti giorni dall’iscrizione nel Registro delle Imprese ed è soggetto ad imposta di registro in misura fissa (€168,00) ai sensi del disposto dell’art. 25 della legge 8 maggio 1998 n. 146, in applicazione del D.lgs. 8 ottobre 1997 n. 358 nonché dell’art. 4 n. 3 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86 e successive modifiche e integrazioni. Guardando alla normativa, l’art. 20 D.P.R. 26 Aprile 1986, n. 131 mette in luce come l’imposta di registro debba essere applicata “secondo l’intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente”. Sulla disposizione dell’art.20 si fonda, in altre parole, la pretesa di legare più atti, di tassarli come un “Atto Unico” e di pretendere i relativi tributi (Marongiu G., 2008). Tuttavia, secondo quanto è confermato dalla maggior parte della più recente letteratura (Dus S. e Lupi R.,2007, Corasaniti G. 2007, Busani A., 2010, Beghin M., 2010, Criscione A., 2011), è esclusa ogni ipotesi di abuso circa l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa nell’atto di conferimento con successiva cessione della partecipazione e si conferma la legittimità di tale schema. Infatti Criscione afferma che “la Ctp di Brescia ha ricordato i più recenti orientamenti della suprema Corte (sentenza 1372/2011),in base ai quali, il sindacato dell’Agenzia, in merito alle scelte e alle attività delle imprese, non può spingersi sino ad “imporre” alle aziende con “direttive” proprie, linee guida e/o indirizzi che andrebbero ad incidere sull’autonomia e la pianificazione imprenditoriale, offrendo la soluzione ritenuta più vantaggiosa per l’erario e più onerosa per il contribuente” (Criscione A., 2011). Non è, pertanto, abuso di diritto se il contribuente prova le legittime ragioni dell’operazione, potendo così applicare l’imposta di registro in misura fissa pari ad €168,00. 3.3 Cessione di quote di S.r.l. Il trasferimento di quote di una società a responsabilità limitata trova esplicita disciplina nell’art.2469 c.c.. La legge italiana prevede che le partecipazioni possano essere trasferite liberamente salvo contraria disposizione dell’atto costitutivo societario (Sangiovanni V., 2007). Ovviamente per le S.r.l. unipersonali non hanno ragione di esistere divieti al trasferimento delle partecipazioni, in quanto il socio unico può essere interessato a cedere la propria partecipazione ottenendo così un vantaggio in termini di “ricchezza” (Pari G. (2007). Quindi, dopo aver proceduto alla stesura dell’atto di conferimento, Alfa S.r.l. provvede ad effettuare la cessione delle quote 13 detenute in Newco S.r.l. pari al 100% del capitale sociale interamente versato alla società cessionaria (Beta S.r.l.). Tale cessione di partecipazioni presenta molteplici vantaggi di carattere: - operativo e contabile: gli operatori coinvolti non devono modificare la loro struttura giuridica e non sono previsti complessi interventi di natura contabile; - fiscale: la tassazione è più favorevole rispetto alla cessione di azienda (regime “Pex”). Aspetti civilistici Tale operazione si realizza predisponendo un contratto di compravendita avente per oggetto la cessione di quote costituenti la partecipazione sociale. Tuttavia l’operazione richiede sovente la risoluzione di problematiche particolari volte a tutelare l’acquirente delle partecipazioni, riscontrabili anche nella cessione d’azienda. Per tali ragioni il contratto di trasferimento della partecipazione contiene determinate clausole, quali quella di garanzia , di accesso, di gestione, sul divieto di concorrenza e di prezzo. L’acquirente, a fronte di un prezzo sulla base dei valori correnti dei beni, rileva e mantiene i cespiti aziendali a valori storici. Ne deriva, perciò, la richiesta di uno sconto sul prezzo da parte dell’acquirente in presenza di cessione di partecipazione (Confalonieri M., 2010). Il trasferimento delle quote di partecipazione ha efficacia verso la società dal momento in cui viene iscritto nel registro delle imprese. L’iscrizione prevede la realizzazione di determinati oneri pubblicitari a tutela dei terzi e, solo dopo tali adempimenti, il cessionario diviene legittimato all’esercizio dei diritti sociali. Il trasferimento inter vivos ha efficacia tra le parti nel momento in cui vi è il consenso di cedente e cessionario (Pari G., 2007). La società cessionaria (Beta S.r.l.) dichiara di accettare la transazione. Successivamente la cedente (Alfa S.r.l.) si appresta a cederle l’intera sua quota di partecipazione, pari al 100% del capitale sociale di Newco S.r.l.. Le parti danno quindi atto che in tale cessione è compreso tutto il patrimonio sociale come pervenuto ad Alfa S.r.l. a seguito del conferimento del ramo di azienda effettuata nella medesima giornata. Il prezzo convenuto nel preliminare è di €2.300.000,00 e tale cifra è perciò versata da Beta S.r.l. alla cedente. Pertanto, ai fini della validità dell’atto, Alfa S.r.l. dichiara l’esclusiva proprietà e la libera disponibilità della partecipazione e assicura che non è stata prima d’ora ceduta o vincolata a terzi e che non è colpita da sequestri, pignoramenti o vincoli di sorta. Conseguentemente Beta S.r.l. rimane investita, per la quota acquisita, di ogni diritto nei confronti di Newco S.r.l. e così in particolare del diritto di partecipare agli utili ed alla divisione del patrimonio, nonché all’obbligo di assumere gli eventuali oneri e passività conseguenti. Inoltre le spese per l’atto di cessione sono tutte a carico di Beta S.r.l., che le assume. A seguito dell’atto di cessione il capitale sociale di € 100.000,00 di Newco S.r.l. spetta alla società Beta S.r.l. per l’intera partecipazione sociale, rimanendo unico socio di Newco S.r.l.. Beta S.r.l., a mezzo l’Organo amministrativo, si impegna, entro trenta giorni dall’iscrizione nel Registro delle imprese competente, a depositare, presso il predetto Registro, la dichiarazione prevista dal comma 5 dell’art. 2470 c.c.. 14 Aspetti fiscali A seguito dell’introduzione del regime fiscale definito Partecipation Exemption (Pex), l’impatto fiscale è molto basso. Tale disciplina è racchiusa nell’art. 87 del T.U.I.R. che prevede l’esenzione del 95% della plusvalenza realizzata a seguito della cessione delle partecipazioni. L’eventuale plusvalenza risulta, quindi, imponibile Ires per un importo pari al 5% della stessa. L’applicazione del regime Pex richiede precisi presupposti e condizioni: - ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione; - classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso; - residenza fiscale della società partecipata in uno stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato - esercizio da parte della società partecipata di un’impresa commerciale. Il requisito della commercialità è stato oggetto di chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 226/E del 2009 fornendo una chiara spiegazione circa l’impossibilità per le partecipate che svolgono attività di mero godimento di essere assoggettate al regime di Pex (Mastroberti A., 2009 e Ferranti G., 2009). La previsione di tali condizioni tassative per l’accesso a tale regime agevolativo dovrebbe prevenire ogni intento speculativo. Tuttavia tale disciplina selettiva non esclude la possibilità per i soggetti aventi i requisiti richiesti di incanalare le plusvalenze nel regime di exemption, sfruttando la libertà negoziale al fine di minimizzare i carichi fiscali (Beghin M., 2007). 15 CONCLUSIONI Tale percorso negoziale si sottrae all’ambito delle comuni operazioni straordinarie. Il ramo aziendale oggetto di negoziazione tra Alfa S.r.l. e Beta S.r.l. era infatti detenuto in forza di un contratto di leasing finanziario, che avrebbe potuto ostacolare il compimento di alcune fasi dell’operazione. La possibilità che questo tipo di azione possa avvenire con regolarità non ha ancora avuto manifestazione giuridica e non vi è ancora letteratura che possa effettivamente provarne l’efficacia. Al fine di dare valenza giuridica a tale soluzione operativa, ci si può tuttavia appellare, come fatto abilmente da SICOM, alla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 379/E. Si può pertanto rilevare un ampio margine di originalità in tale operazione che ha condotto all’inaugurazione di una nuova strada nelle operazioni di riorganizzazione aziendale. E’ stata infatti introdotta, a mio parere, l’opportunità per molte imprese italiane, che detengono beni mediante un contratto di locazione finanziaria e che decidono di alienarli, di addentrarsi nel vasto mondo delle operazioni straordinarie, beneficiando di tutte le agevolazioni fiscali che esse comportano. L’operazione di conferimento seguita da cessione delle partecipazioni con applicazione della Pex è da considerarsi non elusiva, in quanto il legislatore ha già considerato la possibile perdita di gettito derivante dal riconoscimento di nuovi valori fiscalmente riconosciuti spendibili dalla conferitaria (Corasaniti G., 2008). Tale conversione, quindi, non lede gli interessi del Fisco, bensì ne posticipa la soddisfazione. Stando alle più recenti risoluzioni della Corte di Cassazione, i soggetti possono dar vita - in virtù della loro autonomia negoziale - ad atti indipendenti, i quali vengono concepiti come collegati da un rapporto di “reciproca dipendenza”. Tali atti vanno tassati autonomamente nonostante gli uni siano condizionati dagli altri in quanto a validità ed efficacia (Busani A., 2010). Il contribuente può, dunque, scientemente effettuare una pianificazione negoziale consona, tale da poter contenere il carico tributario, scegliendo le soluzioni e le strutture meno onerose dal punto di vista tributario. Non vi è, pertanto, parvenza di abuso di diritto nel legittimo risparmio di imposta a cui ambisce Alfa S.r.l. . Le motivazioni che giustificano l’adozione di questa soluzione e che hanno condotto Alfa S.r.l. a procedere alla sua esecuzione sono da ricercarsi in ragioni di carattere strategico-organizzativo e fiscale. In primo luogo, da un punto di vista strategico-organizzativo, Alfa S.r.l. ha potuto alienare un ramo aziendale lucrandone il corrispettivo, traendo ingenti disponibilità monetarie, tali da poter in parte colmare un ampio debito di cui era titolare. E’ infine da sottolineare che la strategia operativa ha permesso ad Alfa S.r.l. di cedere indirettamente il ramo aziendale, beneficiando di un’imposizione fiscale di molto inferiore rispetto a quella che sarebbe derivata da una mera cessione di ramo aziendale. Si può pertanto concludere che tale innovativa operazione, tramite l’utilizzo dello strumento più conveniente possibile dal punto di vista fiscale per raggiungere l’assetto economico–giuridico richiesto, ha condotto ai risultati auspicati, permettendo così a SICOM di soddisfare appieno le preminenti esigenze del suo Cliente. 16 BIBLIOGRAFIA BEGHIN, M., 2007. Le modifiche alla “pex”. Corriere tributario, 46, 3791-3793. BEGHIN, M., 2008. Conferimenti d’azienda e nuove imposte “sostitutive”. Corriere Tributario, 3, 185-189. BEGHIN, M., 2010. L’imposta di registro e l’interpretazione degli atti incentrata sulla sostanza economica nell’ “abracadabra” dell’abuso del diritto. GT Rivista di giurisprudenza tributaria, 2, 158-164. 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D.Lgs. 31 Ottobre 1990, n.347, art.10 Tariffa allegata, Imposta catastale – Oggetto e misura dell’imposta. D.Lgs. 31 Ottobre 1990, n.347, art.4 Tariffa allegata – Imposta ipotecaria – Imposta relativa a più formalità. D.P.R. 22 Dicembre 1986, n.917, art.176, Regimi fiscali del soggetto conferente e del soggetto conferitario. D.P.R. 22 Dicembre 1986, n.917, art.87, Plusvalenze esenti. D.P.R. 26 Aprile 1986, n. 131, art.20, Interpretazione degli atti. D.P.R. 26 Aprile 1986, n. 131, art.4 Tariffa allegata – Operazioni di società ed enti esterni. D.P.R. 26 Ottobre 1972, n.633, art.10, comma 8 ter, Operazioni esenti dall’imposta. D.P.R. 26 Ottobre 1972, n.633, art.2, comma 1, Cessioni di beni. Legge 24 Dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008). Legge 8 Maggio 1998, n.146/D in applicazione del .Lgs. 8 Ottobre 1997, n.358, art.25 Risoluzione Agenzia delle Entrate 17 Dicembre 2007, n. 379/E. Risoluzione Agenzia delle Entrate 20 Agosto 2009, n.226/E. 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