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Le domande più ricorrenti sull`imposta di soggiorno
Le domande più ricorrenti sull’Imposta di Soggiorno Chi deve pagare l’imposta di soggiorno? E come si calcola? L'imposta di soggiorno è dovuta fino a un massimo di 7 notti consecutive dai soggetti non residenti, che pernottano nelle strutture ricettive del territorio di Agerola. Si calcola moltiplicando il numero degli ospiti per il numero dei loro pernottamenti e poi il risultato ottenuto per la tariffa corrispondente alla categoria di appartenenza. Cosa si intende per pernottamenti e come si calcolano? Si intende ogni notte di permanenza di un ospite in una struttura, indipendentemente dal tipo di camera occupata. Per esempio, se 2 persone si trattengono 3 notti, il totale dei pernottamenti è pari a 6 (2x3), se invece gli ospiti sono 5 e 2 di essi si trattengono 5 notti mentre 3 si trattengono 1 notte sola, il totale dei pernottamenti è pari a 13 (2x5 + 3x1). Se l’ospite soggiorna prima in una struttura e poi in un’altra, come si calcola l’imposta dovuta? Nel caso in cui i pernottamenti avvengano in strutture ricettive diverse, il primo gestore dovrà far pagare l’imposta per i pernottamenti nella propria struttura. Invece, il gestore della struttura successiva dovrà tener conto dei pernottamenti nella precedente struttura, risultanti dalla ricevuta di pagamento dell’imposta che l’ospite è tenuto a presentare fino a un massimo di sette pernottamenti consecutivi. In questo caso, si consiglia di fare una copia di questa ricevuta di pagamento. Se un cliente alloggia 3 notti in un albergo e poi passa in un altro albergo per le successive 3 o 4 notti, ai fini dell'imposta di soggiorno, è corretto che il secondo albergo consideri il soggiorno precedente (se c'è continuità) e quindi non incassi più l'imposta dal 8° giorno? Si, nel caso di trasferimento da una struttura ricettiva all'altra senza interruzione nei pernottamenti, il cliente pagherà complessivamente non più di 7 notti. Sarà cura del responsabile della seconda struttura applicare correttamente l'imposta, su richiesta del cliente, corredata da copia della ricevuta di pagamento dell'imposta dei pernottamenti nella prima struttura. Gli accordi commerciali tra tour operator e strutture ricettive hanno rilevanza sugli obblighi dell'imposta di soggiorno? Gli accordi commerciali tra albergatori e tour operator hanno rilevanza solo tra le parti e non incidono sulle scadenze e obblighi per l'imposta di soggiorno. Pertanto, l'imposta per gruppi di viaggi organizzati da tour operator dovrà essere richiesta agli ospiti alla fine del loro soggiorno indipendentemente dagli accordi commerciali. Se nel mese non ho nessun pernottamento devo ugualmente effettuare la dichiarazione? Si, il gestore dovrà compilare la dichiarazione ponendo a zero tutti i campi. Ho un appartamento a uso turistico ma l'ho dato in gestione all'agenzia. Mi devo iscrivere comunque al portale dei servizi? Nel caso di gestione di unità abitative ad uso turistico da parte di agenzie immobiliari ed agenzie immobiliari-turistiche con incarico di mandato o un contratto che ne regola la gestione, la registrazione, la dichiarazione trimestrale e il versamento al Comune sono a carico delle suddette agenzie. Ai fini della "Registrazione" per l'imposta di soggiorno, se gestisco due o più strutture ricettive, quante iscrizioni devo effettuare? La Registrazione è collegata al codice fiscale o partita iva. Se le strutture sono inserite nella stessa contabilità fiscale allora la registrazione è unica. Non ho fatto la dichiarazione, posso farla in ritardo? contattare l'ufficio Tributi. Non ho presentato la dichiarazione perché non ho avuto nessun pernottamento nel mese. Ho commesso un'infrazione? Si, perché la dichiarazione va presentata anche se nel periodo considerato non ci sono stati pernottamenti, altrimenti si può essere sanzionati per omessa dichiarazione. La mia struttura è una "casa vacanze" non classificata e non ha partita IVA nè codice fiscale cosa devo mettere nella causale del versamento? Dovrà inserire il codice fiscale del proprietario della struttura che svolge l'attività ricettiva. Per quietanza di pagamento si intende che la struttura ricettiva deve emettere ricevuta o l'amministrazione comunale rilascia appositi bollettini? Non sono previsti appositi bollettini ma nulla vieta che il gestore ne stampi/acquisti di propri per emettere ricevuta in modo separato da quella del pernottamento (come nulla vieta di inserire il tutto in fattura). Il gestore della struttura come considera l'imposta di soggiorno nelle ricevute fiscali da rilasciare al turista? L'amministrazione lascia liberi i gestori delle strutture ricettive di utilizzare le modalità più idonee alla propria struttura organizzativa purchè venga riscossa e riversata l'imposta e adempiuti gli obblighi dichiarativi. Gli ospiti che soggiornano per lavoro come operai, rappresentanti, studenti, etc. sono soggetti all'imposta di soggiorno? Si, l'imposta ha come base imponibile il pernottamento in strutture ricettive senza distinzione delle motivazioni per le quali l'ospite soggiorna, salvo esenzioni e riduzioni previste dal regolamento. Come funziona l'esenzione e la riduzione per i ragazzi? Fino al compimento dei 18 anni, i ragazzi sono esenti. Se un dipendente di una ditta, che lavora in trasferta nel Comune di Agerola, arriva il lunedì e va via il venerdì, deve pagare l'imposta di soggiorno? Si, deve pagare l'imposta per tutti i 5 giorni di pernottamento. Diverso se il contratto prevede la disponibilità della camera senza soluzione di continuità per cui il soggetto pagherà solo i primi 5 giorni (ma paga ed ha la disponibilità di pernottare tutte le notti, compreso il sabato e la domenica). Hanno diritto all'esenzione l'autista e la guida turistica di gruppi con almeno 8 persone che alloggiano in altro albergo rispetto al gruppo? Si. L'autista e la guida dovranno però produrre al gestore un'autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 attestante il loro ruolo e la struttura ricettiva nella quale è ospitato il gruppo. Se un turista arriva il 31 ottobre e va via il 1 novembre, ai fini del calcolo dell'imposta di soggiorno, e quindi anche della dichiarazione, il gestore deve considerare tale pernottamento ricadente nella tariffa piena o ridotta? Il gestore deve considerare il pernottamento del 31 ottobre ricadente nella tariffa piena in quanto si tiene conto del giorno in cui il turista è arrivato. Questo regola vale per qualsiasi pernottamento che sia a cavallo tra i due periodi. Dove sono reperibili tutte le informazioni relative all’imposta di soggiorno? La normativa, le faq, la modulistica necessaria alla gestione dell’imposta e i riferimenti da contattare per ogni eventuale informazione saranno disponibili sul sito internet del comune di Agerola. Sono previste esenzioni? 1. Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno: a. I soggetti iscritti nell’anagrafe dei residenti del Comune di Agerola; b. I soggetti iscritti nell’anagrafe dei residenti dei Comuni gemellati con Agerola; c. I soggetti che alla data di inizio del pernottamento non hanno compiuto diciotto anni di età o hanno compiuto settantacinque anni di età; d. I soggetti che pernottano per oltre sette notti, dopo la settima notte di pernottamento; e. Gli autisti di pulmann e gli accompagnatori che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati di turisti; l'esenzione si applica per un accompagnatore ed eventualmente sia presente per un autista di un gruppo minimo di otto persone. Per il doppio autista e il doppio accompagnatore l'esenzione si applica nel solo caso di gruppo superiore a venticinque turisti; f. Gli ospiti istituzionali del Comune in occasione di manifestazioni e convegni; g. Il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa; h. I diversamente abili che dovranno esibire al gestore apposita documentazione ed un loro accompagnatore; i. I soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario. L’applicazione dell’esenzione è però subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell’interessato, di una dichiarazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli n. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni . Come si rilascia al cliente la ricevuta dell’imposta pagata? L’importo è soggetto ad IVA o no? L’imposta di soggiorno è sempre esente dall'applicazione dell'Iva. Si potrà inserire la somma per l'imposta nella fattura del fuori campo Iva, oppure fare una ricevuta a parte utilizzando l’apposito blocco fornito in dotazione dal Comune. Per quanto tempo deve essere conservata la documentazione? Il gestore ha il dovere di conservare le fatture/ricevute effettuate per 5 anni ed esibirle ad ogni richiesta da parte delle autorità comunali. Per lo stesso periodo deve essere conservata anche la documentazione utile a giustificare le esenzioni dichiarate. Come si trasmette la certificazione alla fine di ogni mese? La dichiarazione va compilata ed inviata entro quindici giorni del mese successivo utilizzando il software messo a disposizione dal Comune di Agerola. Se non ci sono stati ospiti, si deve fare la dichiarazione o no? Se non ci sono stati ospiti, la dichiarazione deve essere comunque effettuata, indicando zero presenze, anche per il singolo mese. Come deve essere riversata l’imposta al Comune? Tramite versamento diretto presso la tesoreria comunale o pagamento con bollettino postale e bonifico sul conto del Comune, entro quindici giorni dalla fine di ciascun mese Se la scadenza cade in giorno di sabato o festivo il termine si intende spostato al primo giorno lavorativo successivo. Qualora l’importo del versamento mensile non sia superiore a € 15,00 (quindici), il versamento è rinviato al mese successivo, fermo restando l’obbligo mensile delle dichiarazioni di cui al precedente punto 3). Come ci si deve comportare se un cliente si rifiuta di pagare l’imposta? Ogni cliente deve essere informato dal gestore della struttura che l'imposta di soggiorno è stata istituita con apposita deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 31 ottobre 2012 ed è in vigore dal 1 gennaio 2013. Si tratta quindi di un obbligo stabilito da un regolamento comunale, che attua una precisa disposizione di legge nazionale, che è la legge sul federalismo municipale (D. Lgs. 23/2011). Nel caso di rifiuto alla corresponsione dell'imposta da parte dell'ospite, il gestore gli farà compilare il modulo predisposto dal Comune. I dati del cliente che omette di effettuare il pagamento andranno indicati anche nella relativa sezione della dichiarazione da inviare al Comune. Sarà compito degli uffici comunali emettere i relativi atti, nei confronti del soggetto passivo (ospite), per il recupero dell'imposta non versata con l'applicazione delle sanzioni e degli interessi, come previsto dalla norma.