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PRASSI AMMINISTRATIVA CONTRIBUTI

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PRASSI AMMINISTRATIVA CONTRIBUTI
PRASSI AMMINISTRATIVA
CONTRIBUTI FIGURATIVI. RIFIUTO DI PRESTARE IL SERVIZIO MILITARE:
EFFETTI SULLA COPERTURA ASSICURATIVA
I periodi di detenzione subiti a causa del rifiuto di prestare servizio militare non possono
essere valutati ai fini dell’accredito figurativo dei contributi previdenziali.
Il Ministero della Difesa 17 ha infatti affermato che il diritto alla valutazione figurativa discende
dall’adempimento di un obbligo, che ha natura costituzionale. Perciò il rifiuto di assolvere tale
obbligo preclude la possibilità di tale valutazione.
Rif. Inps, messaggio n. 6033 del 21 gennaio 2005.
LAVORO INTERMITTENTE. COPERTURA CONTRIBUTIVA VOLONTARIA DEI
PERIODI SOLO PARZIALMENTE COPERTI DALLA CONTRIBUZIONE
OBBLIGATORIA
Tra i rapporti di lavoro disciplinati dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, vi è il “contratto di
lavoro intermittente”. Vale a dire - secondo la definizione che ne dà l’articolo 33 del decreto
stesso – il contratto “mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di
lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa” nei limiti indicati dalla stessa
disposizione normativa.
Si tratta di un rapporto di lavoro dipendente, caratterizzato dal fatto che può essere stipulato
per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, secondo le esigenze
individuate dai contratti collettivi o da parte di soggetti con meno di 25 anni o con più di 45 18 .
Nel corso della sua validità, dunque, non necessariamente il lavoratore presta attività
lavorativa in modo continuativo; esso infatti assicura la propria disponibilità a lavorare, ma
darà la prestazione lavorativa solo nel caso in cui vi sia una “chiamata” del datore di lavoro,
alla quale il lavoratore può impegnarsi, o meno, a rispondere.
Nel caso sia stato stipulato l’obbligo di rispondere alla chiamata, l’azienda deve corrispondere
al lavoratore una indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, per i periodi nei
quali il lavoratore stesso garantisce la propria disponibilità in attesa di utilizzazione.
I contratti collettivi stabiliscono la misura di detta indennità che, comunque, non può essere
inferiore alla misura prevista, ovvero aggiornata periodicamente, con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale 19 .
In base a tale decreto 20 la misura dell’indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote
orarie, corrisposta al lavoratore per i periodi nei quali esso garantisce la disponibilità al datore
17
Direzione Generale per il Personale Militare, nota del 13 aprile 2004.
Art. 34, comma 1, del decreto n. 276/2003, modificato dall’art. 10, comma 1, del D.Lgs n. 251/2004 nonché
dall’art. 1bis della legge 14 maggio 2005, n. 80.
19
D.Lgs n. 276/2003, articolo 36, comma 1.
20
Decreto del 10 marzo 2004.
18
XI
di lavoro in attesa di utilizzazione, è determinata nel 20% della retribuzione prevista dal
contratto collettivo nazionale di lavoro applicato.
Il decreto stabilisce inoltre che la retribuzione mensile, da prendere a base per la
determinazione dell’indennità, è costituita dal minimo tabellare, dall’indennità di contingenza,
dall’E.T.R. e dai ratei di mensilità aggiuntive.
I contributi previdenziali sono calcolati e versati in base all’effettivo ammontare della
indennità di disponibilità, senza tenere conto della normativa in materia di minimale
contributivo 21 .
Questa regola penalizza il lavoratore, in quanto riduce la media delle retribuzioni sulla quale nel sistema di calcolo retributivo delle pensioni - sono calcolate le pensioni stesse: è evidente
infatti che la indennità di disponibilità, in quanto assoggettata a contribuzione, concorre sia
alla formazione dell’anzianità contributiva utile ai fini del diritto e della misura della pensione,
sia a determinare la retribuzione da utilizzare per il calcolo della prestazione pensionistica 22 .
Per ovviare a questo inconveniente il legislatore ha concesso al lavoratore la possibilità di
versare la differenza contributiva per i periodi nel corso dei quali ha ricevuto una retribuzione
inferiore a quella convenzionale o ha usufruito della “indennità di disponibilità”.
Il compito di determinare l’importo della retribuzione convenzionale di riferimento, è stato
affidato ad un decreto interministeriale emanato di concerto dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali e di quello dell’Economia e delle Finanze 23 .
Esso stabilisce che la retribuzione convenzionale è pari alla differenza tra l’importo percepito
dal lavoratore intermittente e il parametro minimo 24 per l’accredito di tutti i contributi
settimanali nel corso dell’anno solare.
Poiché per l’anno 2005 l’importo mensile del trattamento minino di pensione è pari a euro
420,01, il minimale retributivo per l’accredito di una settimana è pari a euro 168,00.
Per la copertura assicurativa dell’intero anno 2005 è dunque necessario un minimale
retributivo pari a euro 8.736,00 (168,00 x 52 settimane).
Il lavoratore “intermittente”, che nell’anno abbia ricevuto una retribuzione imponibile
inferiore, dovrà dunque, se vorrà la copertura integrale di tutte le settimane dell’anno, pagare
all’Inps la differenza tra i contributi versati, calcolati sull’importo percepito, e quelli relativi al
suddetto importo minimo. In caso contrario gli verrà accreditato un numero di settimane
proporzionalmente inferiore 25 .
21
D.Lgs. n. 276/2003, articolo 36, comma 2.
Nel sistema contributivo l’indennità in argomento concorre alla formazione dell’anzianità contributiva utile ai
fini del diritto alla pensione, nonché all’ammontare del montante contributivo individuale da utilizzare per la
determinazione del relativo importo.
23
Tale decreto porta la data del 30 dicembre 2004.
24
Indicato dall’articolo 7 della legge 11 novembre 1983, n. 638.
25
L’Inps, con circolare n. 18 dell’1 febbraio 2005, ha definito le modalità operative.
22
XII
LA DECORRENZA DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA
NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO
In tema di decorrenza della pensione di vecchiaia, la regola generale 26 - scritta quando esisteva
il solo sistema “retributivo” di calcolo della pensione - stabilisce che “la pensione di vecchiaia
a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dei lavoratori
autonomi decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato ha
compiuto l'età pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i
requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, dal primo giorno del mese successivo a quello
in cui i requisiti suddetti vengono raggiunti”.
La norma prevede inoltre che, su richiesta dell’interessato, la pensione di vecchiaia decorra dal
primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda, sempre che
tale decorrenza sia stata indicata dall’interessato contestualmente alla presentazione della
domanda stessa 27 .
All’Inps è stato chiesto se queste regole si applicano non solo alle pensioni liquidate con il
sistema di calcolo retributivo, ma anche a quelle liquidate con il “sistema contributivo”.
Rispondendo a tale quesito l’Istituto osserva innanzitutto che i requisiti necessari ad ottenere la
pensione di vecchiaia nel sistema contributivo 28 sono i seguenti:
• il compimento da parte dell’assicurato (uomo o donna) del 57° anno di età (salvo che sia
stata raggiunta una anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, nel qual caso si
prescinde dal requisito anagrafico 29 );
• il possesso di almeno 5 anni di contribuzione effettiva;
• un importo della pensione risultante dal calcolo non inferiore a 1,2 volte l’importo
dell’assegno sociale (salvo che l’interessato abbia compiuto 65 anni di età, nel qual caso si
prescinde da tale requisito);
• l’avvenuta cessazione del rapporto di lavoro.
Ciò premesso l’Istituto precisa che nel caso in cui venga presentata domanda di pensione di
vecchiaia nel sistema contributivo, la decorrenza della pensione si può collocare:
• o il primo giorno del mese successivo a quello di maturazione di tutti i requisiti richiesti;
• o il primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di pensione.
Peraltro, poiché nel regime contributivo l’importo della pensione è direttamente proporzionale
all’età anagrafica del pensionato alla decorrenza della pensione 30 , al momento della
presentazione della domanda il pensionando dovrà dichiarare esplicitamente di volersi
avvalere della disposizione prevista dal secondo comma dell’art. 6 della legge n. 155 del 1981.
Da ultimo, l’Inps conferma che nel caso di lavoratore che ha esercitato l’opzione per il calcolo
della pensione con le regole del sistema contributivo, la pensione stessa non può decorrere da
data anteriore al primo giorno del mese successivo a quello in cui ha effettuato l’opzione 31 .
Rif. Inps, messaggio n. 20552 del 30 maggio 2005.
26
L’articolo 6, comma 1, della legge n. 155 del 1981.
Art. 6, comma 2, della legge n. 155 del 1981.
28
Ai sensi dell’art. 1, comma 20, della legge n. 335 del 1995.
29
Ai fini del computo di tale anzianità non concorrono i periodi di studio riscattati e quelli di prosecuzione
volontaria della contribuzione. Viceversa la contribuzione relativa al lavoro svolto dall’interessato prima del
compimento del 18° anno di età è moltiplicata per 1,5.
30
Infatti l’importo annuo della pensione è calcolato applicando il coefficiente di trasformazione relativo all’età
dell’assicurato alla data di decorrenza della pensione, al “montante contributivo”.
31
Inps, circolare 11 ottobre 2001, n. 181.
27
XIII
INCENTIVO AL POSTICIPO DEL PENSIONAMENTO (BONUS):
CASI PARTICOLARI
L’Inps, sollecitato da numerose richieste di chiarimenti, ha dato ulteriori indicazioni circa la
possibilità per i lavoratori che, alla scadenza del contratto a tempo determinato stipulato al fine
di ottenere i vantaggi legati al posticipo del pensionamento previsti dall’art. 75, commi 1,2, 3,
4 e 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ottengano il nuovo incentivo al posticipo del
pensionamento (c.d. “bonus) 32 .
L’Istituto ribadisce che nella ipotesi di cessazione, anche temporanea, del rapporto di lavoro al
termine del contratto stipulato ai sensi del citato art. 75, la pensione decorre automaticamente
dal mese successivo alla scadenza del contratto stesso, anche se la relativa domanda viene
presentata in un momento successivo: ne deriva che tali lavoratori non possono richiedere il
bonus in argomento. Viceversa ne possono fruire quei lavoratori che proseguono senza
interruzione la attività lavorativa (con il medesimo o con un altro datore di lavoro).
Più in dettaglio l’Istituto ha precisato quanto segue, con riferimento ai diversi possibili casi.
“1. Lavoratori che cessano, anche temporaneamente, l’attività lavorativa alla scadenza
del contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell’art.75, commi 1,2,3,4 e 6 legge n.
388 del 2000.
La cessazione, anche temporanea, del rapporto di lavoro al termine del contratto stipulato ai
sensi dell’art. 75 determina, per effetto dell’art. 3 del decreto 23 marzo 2001, la decorrenza
della pensione dal 1° giorno del mese successivo alla scadenza del contratto stesso, ancorché
la relativa domanda sia presentata in un momento successivo 33 .
Pertanto, ai predetti lavoratori è precluso l’esercizio dell’opzione al “bonus” di cui all’art. 1,
comma 12, della legge n. 243 del 2004.
L’eventuale ripresa di un’attività lavorativa:
• comporta il ripristino dell’obbligo contributivo sia a carico del lavoratore che del datore di
lavoro;
• la contribuzione versata dopo la scadenza del contratto a tempo determinato darà luogo
alla liquidazione di un supplemento di pensione con le modalità previste dall’art. 7 della
legge n. 155 del 1981;
• non incide sullo speciale regime contributivo relativo al precedente periodo di posticipo al
pensionamento effettuato ai sensi del già citato art. 75, commi da 1 a 6, della legge n. 388
del 2000.
Ne consegue che l’importo della pensione da liquidare sarà in ogni caso pari a quello che
sarebbe spettato al lavoratore alla decorrenza del primo contratto stipulato ai sensi dei citati
commi dell’articolo 75 della legge n. 388 del 2000, sulla base dei criteri già forniti con la
circolare n. 118 del 30 maggio 2001, p. 5.
2. Lavoratori che proseguono, senza interruzione, l’attività lavorativa alla scadenza del
contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell’art.75, commi 1,2,3,4 e 6 della legge
n. 388 del 2000.
32
33
Art.1, commi da 12 a 17 delle legge n. 243 del 2004; Inps, circolare 30 maggio 2001, n. 118, punto 5.
Punto 5 della circolare n. 118 del 30 maggio 2001.
XIV
Ai lavoratori che proseguono, senza interruzione, il rapporto di lavoro dopo la scadenza del
contratto di lavoro a tempo determinato non si applica lo speciale criterio di retrodatazione
della decorrenza della pensione rispetto alla domanda di cui al citato art. 3 del decreto 23
marzo 2001.
Per i predetti lavoratori, pertanto, la pensione decorrerà dal 1° giorno del mese successivo alla
presentazione della domanda, previa cessazione dell’attività lavorativa.
La prosecuzione del rapporto di lavoro:
• non preclude il successivo esercizio dell’opzione al “bonus” di cui all’art.1, comma 12
della legge n.243 del 2004 a condizione, si ribadisce, che la prosecuzione del rapporto di
lavoro con lo stesso o altro datore di lavoro, alla scadenza del contratto a tempo
determinato o dell’ultimo contratto a termine (qualora la facoltà di rinuncia sia stata
effettuata più volte), avvenga senza soluzione di continuità. Infatti in caso di cessazione,
anche temporanea, dell’attività lavorativa si applicano le istruzioni fornite al punto 1.
Va dunque chiarito che, ai fini dell’accesso al bonus per i lavoratori che si sono avvalsi
della facoltà di cui all’ art. 75, commi 1,2,3,4 e 6, il termine “senza soluzione di
continuità” utilizzato al punto 3, parte seconda, della circolare n. 149 dell’11 novembre
2004 deve intendersi riferito al rapporto di lavoro e non all’esonero dal versamento
contributivo;
• comporta il ripristino dell’obbligo contributivo sia per il lavoratore che per il datore di
lavoro fino alla decorrenza della pensione, ovvero all’eventuale opzione per il “bonus”;
• non incide sullo speciale regime contributivo relativo al precedente periodo di posticipo al
pensionamento effettuato ai sensi dei commi sopra citati dell’art.75 della legge n. 388 del
2000.
Ne consegue che l’importo della pensione da liquidare sarà pari a quello che sarebbe spettato
al lavoratore alla decorrenza del primo contratto stipulato ai sensi dell’articolo 75 della legge
n. 388 del 2000, sulla base dei criteri già forniti con la circolare n. 118 del 30 maggio 2001, p.
5, applicando gli aumenti perequativi intervenuti fino alla data di decorrenza della pensione
sopra individuata.
La contribuzione versata successivamente alla scadenza del contratto a tempo determinato,
sarà valutata secondo le modalità indicate al punto 4 della circolare n. 149 dell’11 novembre
2004, parte seconda.
I contributi in esame daranno, quindi, origine ad una quota di pensione il cui importo diventerà
parte integrante della pensione maturata fino all’inizio del periodo di posticipo effettuato ai
sensi dell’art. 75, dando luogo ad un’unica prestazione da liquidarsi con la decorrenza
precedentemente illustrata.
Va peraltro precisato che tale “quota” di pensione andrà rivalutata sulla base dei coefficienti
previsti nell’anno di decorrenza della pensione e non, come per la restante parte di pensione,
sulla base dei coefficienti previsti per la liquidazione delle pensioni aventi decorrenza
nell’anno di inizio del periodo di posticipo di cui all’art.75”.
Rif. Inps, messaggio n. 20856 del 31 maggio 2005.
XV
LA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA ALLA “GESTIONE SEPARATA”
DEI LAVORATORI PARASUBORDINATI
I lavoratori “parasubordinati” (collaboratori coordinati e continuativi, ecc.) possono proseguire
volontariamente il pagamento dei contributi nella “gestione separata dell’Inps” alla quale sono
iscritti34 .
Essi cioè, se hanno interesse ad incrementare la propria posizione contributiva per raggiungere
il diritto alla pensione, possono richiedere all’Inps l’autorizzazione a proseguire
volontariamente la contribuzione, una volta cessato il rapporto di collaborazione che
comportava la contribuzione obbligatoria, secondo le norme di carattere generale.
E’ opportuno ricordare che:
• l’autorizzazione ha efficacia a tempo indeterminato e sino al pensionamento, salvo la
sospensione temporanea dei versamenti in caso di ripresa dell’attività che comporta
l’obbligo assicurativo ;
• il requisito contributivo minimo necessario per ottenere l’autorizzazione è di un anno di
effettiva contribuzione nel quinquennio precedente la domanda, ovvero 5 anni di effettiva
contribuzione (entrambi nella “gestione separata”);
• l’importo del contributo volontario si determina applicando all’importo medio dei
compensi percepiti nell’anno di contribuzione precedente la domanda, l’aliquota I.V.S. di
finanziamento della gestione prevista per gli iscritti obbligatori.
Ai fini della determinazione del contributo volontario deve essere presa in considerazione
l’aliquota IVS vigente per i soggetti privi di tutela previdenziale (non assicurati e non titolari
di pensione) pari, per l’anno 2005, al 17,50%.
Tale aliquota35 deve essere aumentata di un punto per la quota di reddito eccedente il limite
della prima fascia di retribuzione pensionabile.
Conseguentemente, sulla quota parte dell’importo medio dei compensi percepiti eccedente tale
limite di reddito (pari per l’anno 2005 a €.38.641,00), l’aliquota IVS è pari al 18,50%.
Poiché la contribuzione obbligatoria viene accreditata su base mensile, anche il contributo
volontario viene calcolato a mese e poi versato per trimestri solari, alle scadenze previste.
Considerato che la copertura assicurativa di un intero anno si acquisisce in presenza di
versamenti complessivamente non inferiori al valore ottenuto applicando l’aliquota IVS al
minimale di reddito vigente nella gestione Commercianti (per il 2005 pari ad €. 13.133,00
annui e ad €.1.109,00 mensili), tenuto conto del predetto minimale di reddito e dell’aliquota
IVS vigente (17,50%), l’importo minimo dovuto dai prosecutori volontari della Gestione
separata non può essere inferiore a €. 2.330,00, su base annua, e ad €. 194,15, su base mensile.
34
L’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184 infatti ha esteso il regime della “prosecuzione volontaria”
del pagamento dei contributi vigente nel sistema generale della assicurazione obbligatoria per i lavoratori
dipendenti, alle altre forme di previdenza e, in particolare, alla “gestione di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335.
35
Art. 45 del DL. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326.
XVI
INPS – GESTIONE SEPARATA. DOCUMENTI UTILI ALLA DOCUMENTAZIONE
DEI PERIODI DI CONTRIBUZIONE
La Direzione Centrale dell’Inps, a fronte delle domande di chiarimenti formulate da alcune
sedi periferiche, ha confermato che i lavoratori che presentano domanda per la liquidazione
della pensione a carico della “gestione separata” per attività lavorativa prestata in qualità di
collaboratore possono, all’atto della domanda, documentare il possesso di periodi di
contribuzione non ancora registrati negli archivi dell’Istituto, mediante la presentazione del
modello CUD o del modello GLA, relativo a tali periodi.
Rif. Inps, messaggio 18851 del 13 maggio 2005.
XVII
INAIL - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ ISPETTIVA
Il legislatore recentemente ha dettato una articolata normativa 36 allo scopo di razionalizzare le
funzioni ispettive, coinvolgendo tutti gli organi preposti alla vigilanza nelle materie del lavoro
e della previdenza sociale facenti capo al Ministero del lavoro, all'Inps e all'Inail.
Dopo il Ministero del lavoro 37 e l'Inps 38 , anche l'Inail 39 , interviene sugli aspetti attinenti
l'attività ispettiva nelle materie di propria competenza. In particolare:
• con riferimento al diritto di interpello 40 , l'Istituto precisa che eventuali quesiti, di ordine
generale, possono essere inviati via internet (dalle associazioni di categoria, e non
direttamente dalle singole aziende) alla “Direzione centrale rischi” o alle singole sedi, che
provvederanno al previsto inoltro al Ministero del lavoro;
• in merito alle modalità della vigilanza, l'Inail ricorda che i verbali assumono il valore di
fonti di prova in ordine agli elementi acquisiti, che devono poter essere utilizzati per
l’adozione di provvedimenti sanzionatori amministrativi e civili. Inoltre sottolinea la
necessità che i propri ispettori svolgano gli accertamenti con la massima attenzione ed in
maniera completa ed esaustiva, anche per quanto riguarda le irregolarità nei confronti delle
altre Amministrazioni. Ciò al fine di consentire a queste ultime di utilizzare le
informazioni acquisite e di evitare duplicazioni di indagini.
Riguardo a tale aspetto, riteniamo che la normativa vigente imponga agli organi di
vigilanza dell'Inail di limitarsi agli accertamenti di propria competenza, perché non hanno
legittimazione a svolgere indagini ispettive in altre materie (quali, ad esempio, quella
fiscale, pensionistica o lavoristica), e che, al massimo, gli elementi di fatto riscontrati e
riportati nel verbale ispettivo possano costituire la base per le valutazioni di competenza
delle altre amministrazioni. Pertanto Confindustria ha proposto un interpello al Ministero
del lavoro 41 , per un opportuno chiarimento;
• quanto agli strumenti della vigilanza, al personale ispettivo dell'Inail è riconosciuto, tra
l'altro, il potere/dovere della diffida obbligatoria 42 . Oggetto del provvedimento di diffida
sono le "violazioni sanabili", vale a dire quelle non connesse né direttamente né
indirettamente al pagamento del premio. Per chiarire la portata di detta normativa, la
circolare reca in allegato una scheda illustrativa dei principali illeciti formali con le
rispettive sanzioni.
L’Istituto evidenzia che la diffida:
- costituisce una condizione di procedibilità del procedimento sanzionatorio;
- determina l'interruzione dei termini relativi alla contestazione/notifica della sanzione
amministrativa fino alla scadenza del termine indicato per la regolarizzazione;
- è applicabile a decorrere dal 27.5.2004 anche per le violazioni commesse
antecedentemente a tale data.
Il potere/dovere di diffida – afferma l’Inail -compete solamente al personale ispettivo e non
anche al personale amministrativo che, nel corso della propria attività, rilevi i medesimi illeciti
36
D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124.
Ministero del Lavoro, circolare n. 24 del 24 giugno 2004.
38
Inps, circolare n. 138 del 20 settembre 2004.
39
Inail, circolare n. 86 del 17 dicembre 2004.
40
Art. 9 del D.Lgs n. 124/2004.
41
Secondo quanto previsto dall'art. 9 del Dlgs n. 124/2004.
42
D.Lgs. n. 124/2004, art. 13.
37
XVIII
amministrativi. Tale indicazione, in assenza di più puntuali specificazioni, potrebbe portare
alla impropria conclusione che per la medesima violazione, a seconda che l'illecito sia
accertato in sede ispettiva ovvero in sede di normale attività amministrativa, possano operare
procedure e regimi sanzionatori differenti43 .
Anche su questo punto, vista la possibile incongruenza rilevata, Confindustria ha ritenuto
necessario esercitare il diritto di interpello.
• In tema di conciliazione monocratica 44 , l’Inail precisa che le somme sulle quali si devono
calcolare i contributi previdenziali ed i premi assicurativi sono quelle indicate nel verbale
di conciliazione, salvo che l'importo di dette somme sia inferiore ai minimali di legge, nel
qual caso si applicano questi ultimi.. Il termine per il versamento dei premi (eseguibile in
unica soluzione ovvero ratealmente) è fissato al giorno 16 del mese successivo alla data di
sottoscrizione del verbale.
• Le questioni inerenti l'aspetto classificatorio o tariffario rimangono di esclusiva
competenza dell'Istituto e, pertanto, i ricorsi in tema di ricorrenza dell'obbligo assicurativo
(inizio attività, modifiche del rischio lavorativo) devono intendersi del tutto autonomi
rispetto alla peculiare ipotesi del ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro, di
cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 124/2004, in tema di sussistenza o qualificazione del rapporto
di lavoro.
Qui di seguito, per opportuna documentazione, riportiamo il testo della
CIRCOLARE INAIL 17 DICEMBRE 2004, N. 86.
“PREMESSA
Nel mese di aprile 2004 è stato emanato il secondo decreto1 di attuazione della legge Biagi2 ,
recante disposizioni per la razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza
sociale e di lavoro.
La riforma dell’attività di vigilanza comp leta il disegno di modernizzazione del mercato del
lavoro in quanto costituisce lo strumento giuridico idoneo a garantirne l’effettività.
Collocata in tale contesto, la recente disciplina si propone di realizzare l’obiettivo prioritario di
rendere efficace l’azione di lotta al sommerso ed al lavoro irregolare affiancando, alla
tradizionale funzione repressiva e di controllo propria degli ispettori di vigilanza, anche
attività di prevenzione, formazione ed informazione in materia di rapporti di lavoro.
Allo stesso fine introduce inoltre particolari forme di intervento anche nell’ambito dei rapporti
contrattuali tra datori e prestatori di lavoro, (sia mediante procedure conciliative, sia a mezzo
di immediate tutele dei diritti accertati in sede ispettiva) e prevede, ulteriori istituti giuridici
aventi efficacia esecutiva.
Il tutto è sostenuto da una rinnovata struttura organizzativa che vede coinvolti, a più livelli,
diversi enti e svariati organismi, con un conseguente adeguamento di poteri e di compiti da
43
Vale a dire:
nell'ipotesi di illeciti rilevati dal personale non munito di qualifica ispettiva: procedura prevista dall'art. 16
della legge n. 689/1981, secondo la quale il trasgressore è ammesso al pagamento di una somma in misura
ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più
favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento;
nell'ipotesi di illeciti rilevati in sede ispettiva: procedura prevista dall'art. 13 del D.Lgs n. 124/2004, per
effetto della quale è ammesso il pagamento dell'importo delle sanzioni nella misura pari al minimo previsto
dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa.
44
Art. 11 del D.Lgs n. 124/2004.
-
XIX
svolgere sulla base di programmi mirati e condivisi, ad evitare pluralità di accessi e
disomogeneità di comportamenti.
Stando alla previsione normativa, in tale assetto organizzativo il ruolo cardine è rivestito dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che svolge funzioni di coordinamento generale
sia sull’attività di vigilanza propria degli ispettori del lavoro (con competenza prevalente e
diretta in materia di rapporti di lavoro e di iniziative di contrasto al lavoro sommerso ed
irregolare), sia nelle materie di previdenza e assistenza sociale svolte dal personale di
vigilanza dell’INPS, dell’INAIL e degli altri enti verso i quali sussiste la contribuzione
obbligatoria.
Alcune perplessità e dubbi interpretativi contenuti nella norma, con specifico riferimento alle
competenze ed ai nuovi istituti giuridici, sono stati chiariti dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali nello scorso mese di giugno3 .
Sulla scorta dell’orientamento ministeriale, è quindi possibile definire le funzioni proprie
dell’Istituto, fermo restando che la piena attuazione della riforma è subordinata all’emanazione
di successivi decreti (ad es. per la creazione di una banca dati telematica, per l’adozione di un
modello unico di verbale, ecc.).
ORGANI DI VIGILANZA: IL COORDINAMENTO
La richiamata circolare ministeriale – cui si fa rinvio per una più compiuta disamina dei temi
in argomento - ha in primo luogo precisato la reale portata del dettato normativo nella parte in
cui disegna la struttura organizzativa.
Nella sostanza, il modello tracciato prevede più livelli di coordinamento e, a ciascun livello, la
partecipazione attiva di tutti i soggetti interessati alla vigilanza e alla lotta al lavoro sommerso
ed irregolare, compresi quindi gli Enti previdenziali.
Il Coordinamento centrale
Più precisamente, il coordinamento centrale della struttura organizzativa è attuato dal
Ministero del Lavoro, posto al vertice del sistema, attraverso:
• una Direzione Generale 4 , di nuova istituzione, con compiti di coordinamento e direzione
delle attività ispettive svolte da tutti i soggetti deputati alla vigilanza, sia in materia
lavoristica sia in materia previdenziale
• una Commissione centrale di coordinamento5 , di nomina ministeriale, che assume, a
livello nazionale, iniziative di contrasto al lavoro sommerso e irregolare e di vigilanza in
materia di rapporti di lavoro, applicazione dei contratti collettivi, disciplina previdenziale.
La Commissione, presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un
Sottosegretario delegato, è composta dai Direttori generali della suddetta Direzione
Generale, dai Direttori generali dell’Inail, dell’Inps, dell’Agenzia delle Entrate, dal
Comandante generale della Gua rdia di Finanza, dal Coordinatore nazionale delle AASSL,
dal Presidente della Commissione nazionale per l’emersione del lavoro non regolare6 , da
quattro rappresentanti di datori di lavoro e di lavoratori.
Il Coordinamento territoriale
Analogo coordinamento è svolto a livello territoriale7 :
• dalle Direzioni Regionali del lavoro che, sulla base delle direttive emanate dalla Direzione
Generale, e conformemente agli obiettivi individuati dalla Commissione Centrale,
“privilegiano un confronto diretto e costante con i Direttori Regionali degli Enti
previdenziali e assicurativi, favorendo ogni ulteriore attività di consultazione e di dialogo
e comunque con incontri di coordinamento che abbiano luogo almeno ogni tre mesi” 8
XX
•
dalle Commissioni regionali di coordinamento, istituite con decreto dei Direttori regionali
del lavoro, che le presiedono, e dai Direttori regionali dell’INPS, dell’INAIL e
dell’Agenzia delle Entrate, dai Coordinatori Re gionali delle AASSL e da rappresentanti di
datori di lavoro e lavoratori
• dalle Direzioni provinciali del lavoro che, nell’ambito territoriale di competenza,
forniscono direttive per la razionalizzazione dell’attività al fine di evitare duplicazioni di
interventi e assicurare uniformità di comportamento. Anche a livello provinciale, è
richiesta la massima integrazione tra i soggetti interessati, da realizzare con incontri,
almeno trimestrali, con i Direttori provinciali INPS e INAIL9 . Le Direzioni provinciali si
avvalgono della consulenza dei CLES 10 , Comitati per il lavoro e l’emersione del
sommerso, che, nella loro composizione, sostituiscono operativamente le Commissioni
provinciali di coordinamento della vigilanza.
Le nuove disposizioni, quindi, danno notevole rilievo al ruolo svolto dall’Istituto
(rappresentato, sia a livello centrale sia sul territorio, negli organi collegiali di nuova
istituzione) ed attribuiscono più ampie funzioni ai Direttori Regionali e Provinciali dell’Inail.
È quindi indispensabile che le Strutture territoriali dell’Istituto assicurino la costante presenza
ed ogni forma di collaborazione costruttiva nel corso delle riunioni periodiche presso le
Direzioni regionali e provinciali del lavoro.
In tali sedi saranno prospettate e concordate, sulla base degli indirizzi forniti da questa
Direzione Generale, le attività da svolgere e le iniziative da adottare, tenendo anche conto
degli esiti di azioni già intraprese e progetti già definiti.
COMPETENZE DEL PERSONALE DI VIGILANZA DEGLI ENTI PREVIDENZIALI
Come anticipato in premessa, le competenze attribuite al personale di vigilanza degli enti
previdenziali risultano confermate ed ampliate. All’attività di accertamento e controllo di tipo
repressivo, infatti, viene affiancata l’attività di prevenzione e promozione, da svolgere sulla
base di una specifica disciplina dettata da apposito decreto ministeriale.
Attività di accertamento e controllo in senso stretto
Le disposizioni già vigenti11 sul conferimento agli ispettori di vigilanza degli enti previdenziali
di tutti i poteri che agli stessi derivano dallo svolgimento dell’attività di polizia amministrativa
sono confermate12 .
Pertanto, restano invariate le facoltà di accesso ai luoghi di lavoro, esame delle scritture
contabili e dei libri regolamentari, acquisizione di dichiarazioni ecc., necessarie ad accertare
l’osservanza delle norme previdenziali e la regolarità del rapporto assicurativo, così come
dettagliatamente individuate dall’Istituto13 .
Nell’ottica di una più efficiente organizzazione dell’attività ispettiva, le Direzioni regionali del
lavoro, d’intesa con le Direzioni regionali dell’INPS e dell’INAIL e con il Comando del
nucleo dei Carabinieri, possono costituire nel territorio di competenza gruppi di intervento
straordinario14 per contrastare specifici fenomeni di violazioni di norme poste a tutela del
lavoro e della previdenza e assistenza obbligatoria. Tali gruppi saranno formati secondo le
direttive della Direzione generale del Ministero.
Al riguardo, appare utile precisare che oltre all’attività finalizzata all’emersione totale o
parziale, di interesse per gli altri soggetti pubblici deputati alla vigilanza, gli ispettori dell’Inail
svolgono anche l’attività prettamente assicurativa di verifica del rischio ovvero di
accertamento su cause e circostanze di eventi tutelati.
Ovviamente gli accessi eseguiti solo a questi ultimi fini restano esclusi dal coordinamento
centrale e territoriale, fermo restando che, ove in tali occasioni si riscontrino irregolarità di
XXI
interesse più generalizzato, le stesse dovranno essere segnalate con modalità definite e
concordate a livello territoriale.
Attività di prevenzione e promozione
Questa attività, viene disciplinata nell’ambito di disposizioni finalizzate alla riorganizzazione
della vigilanza per la prima volta. Ciò sta a sottolineare come l’osservanza degli obblighi di
legge possa essere conseguita più efficacemente attraverso la diffusione della conoscenza della
complessa normativa in materia lavoristica e previdenziale15 .
Gli enti previdenziali, nelle materie di rispettiva competenza, possono svolgere attività di
prevenzione di eventuali violazioni nonché di promozione del rispetto della normativa,
attraverso la diffusione di informazioni di carattere generale su novità legislative e
interpretative 16 .
Questo significa che non rientrano nell’ambito dell’attività in parola questioni particolari,
riguardanti le singole aziende e di competenza propria dei consulenti del lavoro e delle altre
figure professionali a ciò abilitate17 .
Fondamentale appare, inoltre, la precisazione - operata dalla norma e riportata nella circolare
ministeriale - secondo cui gli ispettori che dovessero partecipare, presso singole aziende, ad
iniziative finalizzate alla prevenzione e promozione del rispetto della normativa lavoristica
non esercitano funzioni di vigilanza né possono eseguire accertamenti.
La stessa circolare ministeriale specifica, peraltro, che l’attività in parola non potrà essere
esercitata fino all’emanazione del decreto di approvazione di uno schema di convenzione che
ne disciplinerà le modalità.
Si fa riserva, pertanto, di più precise istruzioni.
Diritto di interpello
In stretta connessione con l’attività di prevenzione e promozione del rispetto della normativa
lavoristica, viene introdotto il diritto di interpello18 , che consiste nella facoltà di porre quesiti
di ordine generale sull’applicazione della normativa di rispettiva competenza alle DPL e agli
Istituti previdenziali.
Titolari di questo diritto sono esclusivamente gli enti pubblici, le associazioni di categoria e gli
ordini professionali.
I quesiti proponibili all’Inail, per quanto di competenza, dovranno riguardare problematiche di
valenza generale in materia assicurativa che non abbiano già trovato soluzione nelle
disposizioni normative e amministrative emanate (ad esempio regime applicabile in presenza
di determinati rapporti di lavoro non sufficientemente disciplinati da una norma né chiariti con
circolari interne; condizioni di ammissibilità a benefici previdenziali e assicurativi previsti da
disposizioni legislative a favore di categorie di datori di lavoro non facilmente individuabili
senza ulteriori precisazioni dell’Istituto, ecc).
Tali quesiti potranno essere trasmessi:
• alla Direzione Centrale Rischi, solo in via telematica, all’indirizzo di posta elettronica di
prossima istituzione [email protected]
ovvero
• alle Sedi dell’Istituto che provvederanno a trasmetterli alla stessa Direzione Centrale
Rischi, per l’istruttoria e il successivo inoltro alla Direzione Generale del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
Non potranno essere inoltrati con la procedura di interpello, e quindi evasi, quesiti di carattere
particolare o proposti da singoli datori di lavoro, ferma restando comunque l’ordinaria attività
di informazione all’utenza da parte delle Unità competenti.
XXII
STRUMENTI
Strumenti operativi: la banca dati e la rete telematica, il modello unico di verbale
Il coordinamento delle attività di vigilanza dirette alla verifica della regolarità dei rapporti di
lavoro e all’emersione è garantito da appositi strumenti operativi che assicurano la celerità
delle informazioni e l’uniformità dei comportamenti.
In particolare viene istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali una banca
dati telematica come sezione riservata della “borsa continua nazionale del lavoro”19 alla quale
avranno accesso esclusivamente le Amministrazioni che esercitano l’attività di vigilanza20 .
In tale banca dovranno confluire, a regime, i dati sugli accessi ispettivi effettuati da tutti gli
organi coinvolti sulla base di una disciplina demandata ad apposito decreto ministeriale.
Nell’attesa dell’emanazione di questo decreto, l’interscambio delle informazioni avverrà per
via telematica attraverso l’utilizzo di indirizzi di posta elettronica riservati, ad uso dei
Dirigenti e dei Responsabili dei servizi ispettivi di Direzioni Provinciali del Lavoro, INPS,
INAIL e altri enti previdenziali21 . Per l’INAIL, la Direzione Centrale Servizi Informativi e
Telecomunicazioni provvederà ad istituire indirizzi dedicati.
Saranno pertanto presi accordi a livello locale, per stabilire le precise modalità di trasmissione
dei dati nonché la periodicità degli invii, tenendo presente che, allo scopo di evitare
duplicazioni di interventi, le informazioni relative alle aziende ispezionate devono essere
comunicate agli altri enti immediatamente dopo gli accessi22 .
A tale proposito, sono in corso di realizzazione le necessarie implementazioni della procedura
vigilanza (ambiente CICSSA), per agevolare le trasmissioni previste e la ricezione dei dati
delle altre Amministrazioni. In attesa del completamento della procedura, ciascuna Sede
provvederà ad effettuare le comunicazioni dei datori di lavoro ispezionati alle scadenze
concordate, nel rispetto dei termini fissati dalla norma.
Ulteriore innovazione, di notevole impatto operativo, è costituita dall’adozione di un modello
unificato di verbale di rilevazione degli illeciti, da approvare con decreto ministeriale entro il
prossimo 26 novembre 23 . La redazione del modello finale scaturirà da uno specifico iter
procedimentale, sentite le Direzioni Generali dell’INPS e dell’INAIL.
Nel fare riserva di ulteriori dettagli, è importante sottolineare la valenza che i verbali tipo
assumono quali fonti di prova in ordine agli elementi acquisiti, che devono poter essere
utilizzati dai vari organi ispettivi per l’adozione di provvedimenti sanzionatori amministrativi
e civili 24 .
Le Strutture dell’INAIL svolgeranno quindi gli accertamenti con la massima attenzione ed in
maniera completa ed esaustiva, anche per quanto riguarda le irregolarità nei confronti delle
altre Amministrazioni. Ciò al fine di consentire alle stesse, sulla base delle informazioni
acquisite, di evitare duplicazioni di indagini.
Ove gli accertamenti siano finalizzati a verifiche specifiche ed a periodi limitati, ovvero
quando non sia comunque possibile rilevare inadempienze sanzionabili da altri soggetti
pubblici, è necessario che il verbale riporti esplicita menzione o riserva.
Strumenti giuridici: la diffida, la disposizione, la prescrizione obbligatoria
Al fine di assicurare l’immediatezza e l’efficacia dell’attività di vigilanza, sono stati rivisti
alcuni istituti giuridici che conferiscono nuovi poteri ovvero rinnovano, ampliandone la sfera,
poteri già in uso nella prassi amministrativa.
Più precisamente sono disciplinate due distinte tipologie di diffide per violazioni sanzionate in
via amministrativa:
• la diffida accertativa per crediti patrimoniali25 : riconosciuta in via esclusiva al personale
ispettivo delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro, consente di “diffidare”, in sede
XXIII
di indagine ispettiva, il datore di lavoro a corrispondere direttamente al prestatore di lavoro
le somme che risultano dovute per effetto di una corretta applicazione di norme e istituti
contrattuali
• la diffida obbligatoria 26 : consiste nel potere/dovere, attribuito a tutti gli ispettori di
vigilanza e quindi anche a quelli previdenziali, di diffidare il datore di lavoro alla
regolarizzazione di inosservanze sanzionate in via amministrativa e comunque sanabili.
Sono inoltre attribuiti alla competenza degli ispettori delle Direzioni del Lavoro:
• il potere della disposizione 27 , che consiste in un provvedimento amministrativo con
efficacia esecutiva che determina, a carico del soggetto cui è diretta, un nuovo obbligo da
cui derivano responsabilità
• la prescrizione obbligatoria 28 , che consiste in un ordine scritto impartito dall’ispettore che
accerti violazioni sanzionate penalmente con la contravvenzione.
Una volta impartita la prescrizione, l’esercizio dell’azione penale rimane sospeso fino al
momento dell’adempimento, che dovrà essere verificato entro 60 giorni dallo scadere del
termine fissato29 .
Particolare rilievo assume per l’Istituto la diffida obbligatoria, sulla quale si ritiene utile
fornire ulteriori precisazioni, con riferimento, soprattutto, al significato ed ai limiti
dell’espressione “comunque sanabili”, utilizzata dal legislatore.
Per chiarire questo specifico punto, la circolare ministeriale ha precisato che sono escluse
dall’ambito della diffida tutte le violazioni in cui l’interesse sostanziale protetto dalla norma
non è in alcun modo recuperabile.
Sono, di contro, considerate sanabili tutte le violazioni amministrative relative ad adempimenti
che, omessi in tutto o in parte, possono ancora essere materialmente realizzati, anche qualora
la legge preveda un termine per la loro effettuazione.
Sono tali tutti gli illeciti istantanei con effetti permanenti, cioè gli illeciti che, commessi ad una
certa data, protraggono nel tempo le loro conseguenze.
Sempre con riferimento alla sanabilità, la predetta circolare prevede, altresì, che l’istituto in
questione possa trovare applicazione, anche nel caso in cui il trasgressore, prima dell’adozione
del provvedimento di diffida, abbia ottemperato, seppur tardivamente, all’adempimento.
In tale ipotesi, pur non concretandosi un vero e proprio atto di diffida, si pone in essere un
accertamento della condotta del trasgressore, dal quale consegue l’ammissione al pagamento
della somma ridotta.
Aderendo all’interpretazione ministeriale, pertanto, per la materia di competenza dell’Istituto
possono essere considerate sanabili, alle condizioni sopra descritte, le violazioni non connesse
né direttamente né indirettamente al pagamento del premio, così come individuate sulla base
del nuovo sistema sanzionatorio in vigore dal 200130 . Ad ogni buon fine, in allegato è
riprodotto un elenco dei principali illeciti formali, con le misure delle rispettive sanzioni31 .
Sotto il profilo operativo, quindi, se nel corso dell’accertamento il personale ispettivo rileva
inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, provvederà a diffidare il datore di
lavoro alla regolarizzazione delle inosservanze sanabili, fissandone il termine.
Il termine fissato nel provvedimento di diffida deve essere congruo. Alla scadenza di tale
termine, l’ispettore deve verificare se il datore di lavoro ha ottemperato e, in caso positivo,
ammetterà lo stesso al pagamento della sanzione agevolata, pari al minimo previsto dalla
legge, ovvero, ad un quarto della sanzione, se la medesima è stabilita in misura fissa.
In alcune circostanze potrebbe verificarsi che l’importo della sanzione ridotta a seguito di
diffida risulti maggiore dell’importo ridotto ai sensi della legge di depenalizzazione 32 . In
questi casi, ovviamente, l’istituto della diffida non trova applicazione.
Verificato il pagamento della sanzione agevolata, il procedimento sanzionatorio si estingue.
XXIV
Occorre tener presente, altresì, che la diffida in questione:
• opera come condizione di procedibilità, in ipotesi in cui gli illeciti amministrativi risultano
accertati e provati, e qualora le inadempienze siano sanabili
• produce l’interruzione dei termini, relativi alla contestazione/notifica della sanzione
amministrativa33 “fino alla scadenza del termine indicato per la regolarizzazione” (ne
consegue che, in caso di inottemperanza da parte del trasgressore, l’attività ispettiva
riprende il suo corso)
• è applicabile a decorrere dal 27.5.2004, anche per le violazioni commesse ntecedentemente
a tale data.
Allo stato, il potere di diffida è riconosciuto esclusivamente agli ispettori: le violazioni punite
con sanzioni amministrative accertate dai funzionari amministrativi nello svolgimento
dell’ordinaria attività esulano quindi dall’ambito di applicazione dell’istituto della diffida
obbligatoria, pur riguardando le stesse inosservanze.
LA CONCILIAZIONE MONOCRATICA
Al fine di soddisfare tutte le finalità della legge delega 34 , volte anche alla deflazione del
contenzioso attraverso la soluzione delle controversie in sede transattiva, il decreto ha
introdotto l’istituto della conciliazione monocratica, affidata alla competenza esclusiva delle
Direzioni provinciali del Lavoro35 .
La conciliazione può essere attivata:
• dal lavoratore che chieda, limitatamente ai diritti patrimoniali (crediti da lavoro), uno
specifico intervento ispettivo alla Direzione Provinciale del Lavoro (conciliazione
preventiva)
• nel corso di un’attività di vigilanza, qualora l’ispettore del lavoro ritenga che ricorrano i
presupposti per una soluzione conciliativa (conciliazione contestuale).
In caso di accordo, nel verbale di conciliazione monocratica sono indicate le somme dovute al
lavoratore per i periodi riconosciuti dalle parti. Sulla base di tali somme, il datore di la voro
dovrà versare i contributi previdenziali ed i premi assicurativi, determinati secondo la
normativa in vigore.
A questo proposito, la citata circolare ministeriale precisa che “ai fini previdenziali il computo
degli oneri contributivi e assicurativi va comunque operato con riferimento ai minimali di
legge, se l’importo oggetto di conciliazione è inferiore ai predetti minimali”.
Si è dell’avviso che il verbale di conciliazione monocratica costituisca l’atto dal quale
scaturisce l’obbligo per il pagamento dei premi assicurativi. Ne consegue che il termine per il
versamento di tali premi è da intendersi fissato al giorno 16 del mese successivo alla data di
sottoscrizione del verbale.
Le Sedi pertanto dovranno garantire la massima tempestività nel fornire gli elementi utili per
la loro quantificazione.
Il versamento dei premi assicurativi potrà essere effettuato in unica soluzione ovvero
ratealmente, previa autorizzazione da parte dell’Istituto. In tale ultimo caso, il datore di lavoro
dovrà versare, alla scadenza suddetta, un importo pari alla prima rata, fornendone
documentazione alla Direzione provinciale del lavoro.
Si richiama l’attenzione sulla necessità di monitorare puntualmente il rispetto delle scadenze,
atteso che ogni interruzione dei pagamenti dovrà essere tempestivamente comunicata alla
competente Direzione Provinciale.
Nel fare riserva di successive informazioni circa le modalità di compilazione dei documenti di
pagamento, si invitano le Unità territoriali a prendere accordi con le Direzioni provinciali del
lavoro sulle modalità di ricezione e trasmissione dei dati necessari per l’attuazione del dettato
XXV
normativo, con particolare riferimento alla verifica da parte dell'Istituto della regolarità dei
versamenti effettuati a titolo di premio.
IL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO
Anche sotto il profilo dei ricorsi il decreto ha introdotto alcune innovazioni, prevedendo
ulteriori sedi di soluzione delle controversie nell’ottica di un alleggerimento del contenzioso
giudiziario 36 .
Sono, infatti, previste due nuove tipologie di ricorso amministrativo distinte per materia e per
funzione:
• alla Direzione Regionale del lavoro37 , contro l’ordinanza ingiunzione emessa per la
riscossione di sanzioni amministrative
• al Comitato Regionale per i rapporti di lavoro38 , contro tutti gli atti di accertamento e le
ordinanze - ingiunzioni che hanno ad oggetto la sussistenza e la qualificazione dei rapporti
di lavoro.
Ricorso alla Direzione Regionale del lavoro
Può essere proposto entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di ordinanza- ingiunzione,
salvo che la violazione contestata riguardi la sussistenza e la qualificazione del rapporto di
lavoro, sempre di competenza del “Comitato regiona le per i rapporti di lavoro”.
La Direzione adita dovrà decidere entro 60 giorni, decorsi inutilmente i quali, il ricorso si
intende respinto.
L’impugnativa in questione non preclude la possibilità di ricorrere dinanzi al giudice nel
termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento della Direzione Regionale o, nel caso di
silenzio- rigetto, dalla scadenza del termine ultimo per la pronuncia.
Per quanto di competenza dell’Istituto è da sottolineare come tale tipologia di ricorso si
applichi, nella pratica, in via molto residuale, in quanto le violazioni di carattere sostanziale
sono state abolite dal 2001 e quelle formali, salvo limitate eccezioni, sono oggetto di rapporto
alle Direzioni Provinciali del lavoro che curano la riscossione delle relative sanzioni.
Ricorso al Comitato Regionale
Il Comitato regionale - di cui fanno parte il Direttore della Direzione regionale del Lavoro che
lo presiede, il Direttore regionale dell'INPS e il Direttore regionale dell'INAIL- è costituito
presso la Direzione regionale del lavoro ope legis, senza necessità di uno specifico
provvedimento amministrativo.
La circolare ministeriale ha precisato che, in caso di assenza o legittimo impedimento dei
membri, il Comitato opera con coloro che esercitano funzioni vicarie dei membri stessi.
Gli atti impugnabili sono gli atti di accertamento e le ordinanze ingiunzioni delle Direzioni
provinciali del lavoro nonché i verbali di accertamento degli Istituti previdenziali, compresi i
verbali INAIL purché riguardanti la sussistenza e la qualificazione dei rapporti di lavoro.
Per ciò che concerne i termini di proposizione nonché l’istruttoria e la definizione del
gravame, si fa rinvio alle previsioni contenute nel decreto legislativo e nella relativa circolare
ministeriale.
La decisione del ricorso può essere:
• “eliminatoria ”: il provvedimento viene annullato e nessuna azione sanzionatoria né di
recupero contributivo od assicurativo potrà far seguito all’accertamento ispettivo oggetto
di riesame
• “confermativa”: viene integralmente confermato l’atto impugnato con il conseguente
recupero dei premi omessi ovvero con l’applicazione delle sanzioni ove previste
XXVI
•
“innovativa”: ridetermina la misura e l’oggetto dell’accertamento modificando in tutto od
in parte l’atto impugnato per cui si provvederà alla liquidazione del verbale nei termini
stabiliti dalla decisione del Collegio.
Il ricorso sospende sia i termini in materia di contestazione e notificazione della violazione
nonché di opposizione all’ordinanza ingiunzione 39 , sia i termini previsti dalla normativa
vigente per i ricorsi giurisdizionali nei confronti dei verbali degli Istituti previdenziali.
Interrelazioni con l’articolo 16 del T.U. n. 1124/1965
Come sopra detto, il ricorso ex art. 17 del decreto legislativo in esame riguarda esclusivamente
le controversie relative alla sussistenza e alla qualificazione dei rapporti di lavoro, mentre l’art.
16 del T.U. attiene a questioni riguardanti l’obbligo del datore di lavoro di denunciare le
lavorazioni o le modifiche del rischio assicurato.
Trattasi, pertanto, come affermato dallo stesso Ministero del lavoro in un suo recente parere, di
istituti che conservano una specifica autonomia reciproca, rimanendo in vigore ciascuno
nell’ambito di specifica competenza.
Pertanto, rimane in vigore la disciplina prevista dall’art. 16 del T.U. relativa ai ricorsi alla
Direzione provinciale del lavoro avverso atti di diffida inerenti l’obbligo del datore di lavoro
di denunciare la lavorazione o le modificazioni del rischio assicurato.
Per tutte le questioni inerenti l’aspetto classificativo e tariffario, resta ferma la competenza
esclusiva del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto.
CONCLUSIONI
Molti aspetti della riforma, come risulta dal quadro delineato, necessitano di approfond imenti
e, in alcuni casi, di appositi decreti ministeriali.
Tuttavia alcuni istituti, ancorché complessi, sono già in vigore (si pensi alla diffida
obbligatoria a far data dal 27 maggio 2004). É necessario pertanto che venga tempestivamente
attivata, a livello territoriale, ogni iniziativa utile a rendere operative le nuove disposizioni,
privilegiando e promuovendo il confronto con le altre Amministrazioni interessate.
Le Direzioni regionali, in particolare, programmeranno appositi incontri con i Direttori delle
Sedi e con il personale di vigilanza e rappresenteranno alla Direzione Centrale Rischi
eventuali elementi di criticità e particolari esigenze di carattere operativo”.
______________________________
1.Decreto legislativo n. 124/2004.
2.Legge n. 30/2003.
3.Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 24/2004.
4.Decreto Legislativo n. 124/2004, art. 2.
5.Decreto Legislativo n. 124/2004, art. 3.
6.Legge n. 448/1998, art. 78.
7.Decreto Legislativo n. 124/2004, artt. 4 e 5.
8.Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 24/2004.
9.Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 24/2004.
10.Decreto legislativo n. 124/2004, art. 5, comma 2.
11.Legge n. 638/1983, art. 13 e D.P.R.n. 1124/1965, art. 21 e seguenti.
12.Decreto legislativo n. 124/2004, art. 6.
13.Circolare Inail n. 1 dell'8 gennaio 1999.
14.Decreto legislativo n. 124/2004, art. 10, comma 3.
15.Decreto legislativo n. 124/2004, art. 8.
16.Decreto legislativo n. 124/2004, art. 8, comma 5.
17.Legge n. 12/1979.
XXVII
18.Decreto legislativo n. 124/2004, art. 9.
19.Decreto legislativo n. 276/2003, art. 15.
20.Decreto legislativo n. 124/2004, art. 10, comma 1.
21.Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 24/2004.
22.Decreto legislativo n. 124/2004, art. 10, comma 2.
23.Decreto legislativo n. 124/2004, art. 10, comma 3.
24.Decreto legislativo n. 124/2004, art. 10, comma 4.
25.Decreto legislativo n. 124/2004, art. 12.
26.Decreto legislativo n. 124/2004, art. 13.
27.Decreto legislativo n. 124/2004, art. 14.
28.Decreto legislativo n. 124/2004, art. 15.
29.Decreto legislativo n. 124/2004, art. 15 ( rinvio a Decreto legislativo n. 758/1994, artt. 20,
21, 23, 24 e 25).
30.Legge n. 388/2000, art. 116.
31. Allegato 1.
32.Legge n. 689/1981.
33.Legge n. 689/1981.
34.Legge n. 30/2003.
35.Legge n. 689/1981, artt. 14, 18, 22.
36.Decreto legislativo n. 124/2004.
37.Decreto legislativo n. 124/2004, art. 16.
38.Decreto legislativo n. 124/2004, art. 17.
39.Legge n. 689/1981, artt. 14, 18 e 22.
XXVIII
Allegato 1 alla circ. n. 86/2004
ILLECITI FORMALI
LIBRI AZIENDALI
Violazione
Norma violata
Art.
LIBRI PAGA/MATRICOLA VIDIMAZIONE MANCANTE
Per aver messo in uso i prescritti
26/1°c.
documenti di paga e/o matricola privi
della preventiva vidimazione
dell'INAIL.
LIBRI PAGA/MATRICOLA –
TENUTA DIFFORME (generale)
Per aver provveduto alla tenuta dei
26/1°c.
prescritti documenti di paga e/o di
matricola in modo difforme da quello
imposta dalla legge.
LIBRI PAGA/MATRICOLA –
TENUTA DIFFORME (in bianco)
Per aver lasciato spazi in bianco fra
26/1°c.
le registrazioni effettuate sui
prescritti documenti di paga e/o di
matricola.
LIBRI PAGA/MATRICOLA –
TENUTA DIFFORME (inchiostro
indelebile)
Per non aver effettuato con inchiostro 26/1°c.
o con altra materia indelebile le
registrazioni sui prescritti documenti
di paga e/o di matricola.
LIBRI PAGA/MATRICOLA –
TENUTA DIFFORME (abrasioni)
Per aver effettuato abrasioni sui
26/1°c.
prescritti documenti di paga e/o di
matricola.
LIBRI PAGA/MATRICOLA –
TENUTA DIFFORME
(cancellazioni)
Per aver effettuato sui prescritti
26/1°c.
documenti di paga e/o di matricola
cancellazioni in modo tale che le
parole cancellate non risultino
leggibili.
LIBRI PAGA/MATRICOLA CONSERVAZIONE
Per non aver conservato i prescritti
26/4°c. e
documenti di paga e/o di matricola
Legge
per la durata previst a dall'articolo
153/69
medesimo (e sue successive
modificazioni e integrazioni) a
decorrere dalla data dell'ultima
registrazione.
Norma
Norma
sanzionatoria
Art.
Norma
Sanzione
Ridotta
Max/unica
Minima
T.U.
195
T.U.
€ 51,64
€ 154,93
€ 25,82
T.U.
195
T.U.
€ 51,64
€ 154,93
€ 25,82
T.U.
195
T.U.
€ 51,64
€ 154,93
€ 25,82
T.U.
195
T.U.
€ 51,64
€ 154,93
€ 25,82
T.U.
195
T.U.
€ 51,64
€ 154,93
€ 25,82
T.U.
195
T.U.
€ 51,64
€ 154,93
€ 25,82
€ 77,46
€ 15,49
T.U.
Legge 153/69
XXIX
DENUNCIA DI VARIAZIONE/ CESSAZIONE
Norma violata
Violazione
DENUNCIA VARIAZIONI E
TITOLARE/DOMICILIO/ SEDE
AZIENDA
Per non aver denunciato all'INAIL entro
il trentesimo giorno la variazione
riguardante l'individuazione del titolare
dell'azienda, il suo domicilio e la sua
residenza e/o la sede della azienda.
DENUNCIA DI CESSAZIONE
DELL’ATTIVITA’
Per non aver denunciato all’INAIL entro
il trentesimo giorno la cessazione della
lavorazione
COMUNICAZIONE DI
VARIAZIONE/CESSAZIONE
Per aver omesso di comunicare entro 30
gg la variazione o cessazione
dell’attività
Norma Sanzionatoria
Sanzione
Art.
Norma
Art.
Norma
Ridotta
Max/unica
Minima
12/4°c
T.U.
195
T.U.
€ 51,64
€ 51,64
€ 25,82
12/4°c
T.U
195
T.U
€ 51,64
€ 51,64
€ 25,82
2/2°c
L.467 del
4.8.78
€ 25
€8
DENUNCIA NOMINATIVA ASSICURATI
Norma violata
Violazione
Art.
DENUNCIA di COMUNICAZIONE
DEL CODICE FISCALE DEL
LAVORATORE
Per non aver denunciato all'INAIL il
codice fiscale del lavoratore assunto o
cessato dal servizio contestualmente
all’instaurazione del rapporto di lavoro o
alla sua cessazione.
14/2°c
Norma
Norma
Sanzionatoria
Art.
Norma
D. Lgs. n.
38/00
Sanzione
Ridotta
€ 17,00
Max/unica
€ 51,643
Minima
€ 8,52
DENUNCIA INFORTUNI
Norma violata
Art.
Norma
Violazioni
DENUNCIA INFORTUNI –
MANCATA
Per non aver denunciato all’INAIL,
entro 2 giorni da quando ne ha avuto
notizia, l’infortunio che ha colpito il
dipendente, prognosticato guaribile in
più di tre giorni, ovvero per non avere
corredato la suddetta denuncia del
certificato medico.
53/1°c.
N. 3 – MALATTIA PROFESSIONALE
- MANCATA TRASMISSIONE
DENUNCIA
Per non avere trasmesso all’INAIL la
denuncia di malattia professionale
corredata da certificato medico, entro i
cinque giorni successivi a quello in cui il
lavoratore ha denunciato al datore di lavoro
la manifestazione della malattia stessa.
T.U.
53/5°c.
T.U.
Norma Sanzionatoria
Art.
Norma
Legge
561/93
2
2
XXX
Legge
561/93
Ridotta
Sanzione
Max/unica
Minima
€ 516,45
€ 1549,37
€ 258,22
€ 516,45
€ 1549,37
€ 258,22
NUOVE FORME DI RAPPORTO DI LAVORO PREVISTE DAL
D.LGS. N. 276/03: PROFILI ASSICURATIVI
Il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ha introdotto nuove forme di rapporto di
lavoro, talune del tutto innovative, altre sostitutive o integrative di forme esistenti.
Nelle more della elaborazione e della emanazione di apposite circolari esplicative,
relative a ciascuna di dette tipologie di rapporti di lavoro, l’Istituto ha diramato alle
proprie sedi periferiche alcune prime indicazioni di massima relativamente alla:
- somministrazione di lavoro;
- appalto;
- distacco;
- lavoro intermittente;
- lavoro ripartito;
- contratto di inserimento
che qui di seguito, per opportuna conoscenza, riportiamo 45 .
“Pervengono richieste di chiarimenti da parte di alcune sedi in ordine alla gestione
assicurativa delle nuove forme di rapporto di lavoro previste dal Decreto legislativo
n.276 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni 46 .
Relativamente ad alcuni rapporti di lavoro sono state elaborate apposite circolari
esplicative che verranno rilasciate non appena acquisito il parere e le eventuali
integrazioni dei competenti uffici.
In attesa e tenuto conto dell'esigenza di dare immediata attuazione alle nuove norme, si è
comunque ritenuto utile impartire le prime indicazioni circa gli aspetti contributivi
connessi con l'applicazione dei seguenti istituti:
- somministrazione di lavoro (artt. 20-28 47 );
- appalto (art. 29);
- distacco (art. 30);
- lavoro intermittente (artt. 33-40);
- lavoro ripartito (artt. 41-45);
- contratto di inserimento (artt. 54-59);
- denuncia istantanea (art. 14, D. lgs. n. 38/2000).
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
Il contratto di somministrazione - che sostituisce l'istituto del lavoro interinale abrogato
per effetto dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni - consente ad un soggetto
autorizzato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed iscritto in un apposito
45
Inail - Direzione Centrale Rischi – nota prot. 2923/2005/1.1.3. del 10 giugno 2005.
D. lgs. n. 251/2004, e decreto legge n.35/2005 convertito con modificazioni in legge n. 80/2005.
47
D. lgs. n.276/2003.
46
XXXI
Albo 48 (somministratore) di mettere a disposizione di soggetti terzi (utilizzatori)
lavoratori subordina ti assunti direttamente da lui.
Nella somministrazione si individuano due distinti contratti e cioè, il contratto di
somministrazione concluso fra l'utilizzatore e il somministratore ed avente natura
commerciale ed il contratto di lavoro subordinato (a tempo determinato od a tempo
indeterminato) stipulato fra il somministratore ed il lavoratore. Per ulteriori
approfondimenti, si rinvia alla circolare n. 7 del 22 febbraio 2005 emanata dal Ministero
del lavoro e delle politiche sociali in materia di somministrazione di lavoro.
Gli oneri contributivi e previdenziali 49 previsti dalle vigenti disposizioni legislative sono
a carico del somministratore che viene inquadrato nel settore terziario 50 .
Il somministratore è il soggetto tenuto a corrispondere quanto garantito al lavoratore,
compresi gli oneri derivanti dall'assicurazione obbligatoria Inail. In caso di
inadempienza, l'obbligo di effettuare i versamenti dovuti spetta all'utilizzatore, in
applicazione del principio in base al quale per i contributi, come per i premi, permane la
responsabilità solidale anche in capo a quest'ultimo soggetto.
La determinazione del premio viene effettuata in relazione al tasso medio o medio
ponderato stabilito per l'attività svolta dall'impresa utilizzatrice nella quale sono
inquadrabili le lavorazioni svolte dai lavoratori temporanei. L'ammontare del premio
viene, invece, determinato in base alla lavorazione effettivamente prestata dal lavoratore,
qualora tale lavorazione non sia già stata assicurata presso l’impresa utilizzatric e. In
quest'ultimo caso, occorre procedere ad una specifica ed autonoma classificazione
tariffaria in base alla lavorazione di fatto svolta dal lavoratore temporaneo, non potendo
far riferimento ad una posizione assicurativa già in essere presso l'azienda utilizzatrice.
Nel periodo durante il quale il lavoratore è a disposizione dell’impresa somministratrice,
il premio viene calcolato in base al tasso applicato agli impiegati dell’impresa
somministratrice medesima 51 .
Quanto alla base imponibile su cui calcolare il premio, quest'ultima è costituita
dall’effettiva retribuzione e, con riferimento al contratto di somministrazione a tempo
indeterminato, essa comprende, oltre alla retribuzione percepita dal lavoratore, anche
l’indennità di disponibilità. La misura di questa indennità è fissata dal contratto
collettivo applicabile al somministratore, nel rispetto del limite minimo fissato dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pari, attualmente, ad € 350,00 mensili 52 .
La quota oraria è pari ad 1/173° vale a dire a €2,023.Il valore è soggetto a rivalutazione
biennale con decreto ministeriale tenendo conto delle variazioni degli indici dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
Sul piano strettamente operativo, le agenzie di somministrazione sono tenute ad
avvalersi della apposita procedura informatica, elaborata a suo tempo per le imprese
fornitrici di lavoro temporaneo, per la comunicazione dei dati necessari ai fini della
gestione del rapporto assicurativo (anagrafici, classificativi e retributivi).
48
Art. 20, comma 1, D. Lgs. n. 276/2003.
D.Lgs. n. 276/2003, art.25
50
Art.49, Legge n. 88/1989.
51
Sui tassi applicabili cfr. le esemplificazioni contenute nella nota di istruzioni alle strutture, avente ad oggetto
la fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo inviata dalla DC Rischi il 13 luglio 1999.
52
D.M. 10.3.2004.
49
XXXII
APPALTO
Gli elementi rilevatori del contratto di appalto (organizzazione dei mezzi, esercizio del
potere direttivo e rischio di impresa a carico dell'appaltatore) sono individuati
dall'articolo 29 del Decreto legislativo n. 276/2003, che richiama la nozione contenuta
nell'articolo 1655 del Codice Civile. Quest'ultimo articolo definisce l’appalto come il
contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con
gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio a fronte di un
corrispettivo in denaro. Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali spetta
individuare, con decreto, i casi legittimi di ricorso al contratto di appalto di servizi. E'
prevista la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto che ne ha
utilizzato la prestazione, nei casi di appalti illegittimi53 .
In caso di appalto di opere o di servizi, il datore di lavoro committente è tenuto
solidalmente con l’appaltatore, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi ed a
versare i contributi previdenziali dovuti, entro un anno dalla cessazione dell’appalto
(articolo 29, commi 1 e 2, del decreto legislativo n.276 del 2003, così come modificato
dall’art.6 del Decreto legislativo n. 251/2004).
DISTACCO54
"L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio
interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto
per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa"55 .
Per la sussistenza del distacco di cui all'art. 30 del D. Lgs. n.276/2003, dunque, devono
sussistere due "requisiti essenziali" 56 e cioè, temporaneità ed interesse del distaccante 57 .
Per quanto attiene all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie
professionali, il "premio rimane a carico del datore di lavoro distaccante, ma è calcolato
sulla base dei premi e della tariffa che sono applicati al distaccatario"58 . Il distaccante,
quindi, è tenuto a calcolare il premio dovuto per il personale distaccato, applicando la
corrispondente voce di tariffa rientrante nella Gestione tariffaria in cui è inquadrata
l'impresa distaccataria, coerentemente con le vigenti istruzioni ministeriali.
Quanto alla classificazione tariffaria, in particolare, è necessario procedere, caso per
caso, nel modo seguente:
53
Art. 6, comma 2, del Decreto legislativo n. 251/2004.
In materia di “distacco dei lavoratori in ambito nazionale”, nelle more della pubblicazione di questo numero
della Rassegna, l’Istituto ha emanato, in data 2 agosto, la circolare n. 39, che riprende ed amplia le indicazioni
fornite in questa nota.
55
Decreto legislativo n. 276/2003, art. 30, comma 1.
56
Circolare n. 3/2004 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali cui si rinvia per ogni ulteriore
approfondimento circa i requisiti, la qualificazione e la disciplina del rapporto di lavoro del personale distaccato
di cui all'art. 30 del Decreto legislativo n. 276/2003.
57
L'art. 30, comma 4, del D. lgs. n. 276/2003 fa salva la disciplina di cui all'art.8, comma 3, della Legge n.
236/1993 che contempla l'ipotesi del distacco volto ad evitare i licenziamenti collettivi, mediante appositi accordi
sindacali.
58
Circolare n. 3/2004 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
54
XXXIII
Ø Se la lavorazione da porre in essere presso l'impresa distaccataria coincide con quella
svolta presso il distaccante, l'assicurazione è attuata mediante inserimento del
lavoratore distaccato nell'originaria polizza presente nella Posizione Assicurativa
Territoriale del datore di lavoro distaccante
Ø Se tale lavorazione è, invece, diversa da quella svolta presso il datore di lavoro
distaccante, il lavoratore distaccato deve essere inserito in un'ulteriore "polizza"
nell'ambito della Posizione Assicurativa Territoriale già accesa dal datore di lavoro
distaccante.
Ø Se, poi, il lavoratore distaccato, oltre ad operare presso l'impresa distaccataria,
continua ad esercitare lavorazioni diverse presso il datore di lavoro distaccante, si
ripartiscono proporzionalmente le retribuzioni erogate fra le diverse polizze della
Posizione Assicurativa Territoriale del datore di lavoro distaccante e cioè, in base
all'incidenza delle singole lavorazioni sul complesso dell'attività lavorativa
esercitata 59 .
LAVORO INTERMITTENTE
Con il contratto di lavoro intermittente 60 , il lavoratore si pone a disposizione del datore
di lavoro che potrà utilizzare le prestazioni lavorative quando lo riterrà necessario - salvo
preavviso - nel rispetto delle causali di utilizzo individuate dalla contrattazione collettiva
ovvero, in assenza, dalla legge.
Tale contratto può essere concluso:
1- per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno 61
2- per lo svolgimento di prestazioni di carattere intermittente individuate dalla
contrattazione collettiva nazionale o territoriale 62
3- per prestazioni rese da:
• soggetti con età inferiore a 25 anni
• lavoratori con più di 45 anni, anche pensionati63 .
Il contratto di lavoro intermittente può prevedere l'obbligo del lavoratore di rispondere
alla chiamata del datore di lavoro: in questo caso, al lavoratore va riconosciuto il diritto
di percepire l'indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, per i periodi
durante i quali il lavoratore garantisce la sua disponibilità al datore di lavoro.
L'indennità, fissata in sede di contrattazione collettiva, non può essere inferiore a quella
fissata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni
dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative 64 .
59
Decreto Ministeriale 12 dicembre 2000, Modalità per l'applicazione delle tariffe e per il pagamento dei premi
assicurativi, art. 6.
60
Articoli 33-40 del D. Lgs. n. 276/2003.
61
Tale ipotesi, come chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota del 12 luglio 2004 e
come confermato con Decreto legislativo n. 276/2003, art.34, comma 1, così come modificato dal Decreto
legislativo n.251/2003, è di immediata applicabilità.
62
D.Lgs. n. 276/2003, art. 34, così come modificato dall'art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 251/2004. Il Decreto
ministeriale del 23/10/2004 ha individuato in via transitoria le attività a carattere discontinuo che giustificano il
ricorso al contratto di lavoro intermittente, mediante rinvio alle ipotesi previste dal Regio Decreto 2657 del 1923.
63
Decreto legislativo n. 276/2003, art. 34, comma 2, così come modificato dall'art. 1 bis, comma 1, lett. b) del
Decreto Legge 14 marzo 2005, n.35, convertito in legge 14 maggio 2005, n.80.
XXXIV
L'obbligo assicurativo per il personale assunto con contratto di lavoro intermittente verrà
assolto secondo le consuete forme previste dalle disposizioni vigenti, in presenza dei
requisiti oggettivi e soggettivi per l'applicazione dell'assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni sul lavoro65 .
Quanto al premio dovuto per i lavoratori soggetti all’obbligo assicurativo, esso verrà
calcolato tenendo conto sia della retribuzione erogata per le ore di lavoro prestate, sia di
quanto corrisposto a titolo di indennità di disponibilità 66 tra una chiamata e l’altra.
In questo senso, l'indennità deve essere considerata quale parte integrante della
retribuzione utile ai fini della determinazione del premio, in quanto essa rientra
nell'ambito di quelle "somme o valori percepiti" in relazione al rapporto di lavoro
subordinato previste dall'art.51 del TUIR.
Ulteriori approfondimenti sul trattamento normativo, fiscale e previdenziale dei
lavoratori assunt i con contratto intermittente potranno essere acquisiti consultando le
apposite istruzioni ministeriali presenti nel sito www.welfare.gov.it 67 .
LAVORO RIPARTITO
Con il contratto di lavoro ripartito due lavoratori assumono in solido l'adempimento di
un'unica obbligazione lavorativa (D. lgs. n. 276/2003, art.41, comma 1).
Il contratto deve definire la misura percentuale e la distribuzione temporale dell'orario di
lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale previsto, ferma restando la possibilità
che i lavoratori procedano a reciproche sostituzioni ed a modifiche consensuali della
distribuzione dell'orario di lavoro (D. lgs. n.276/2003, articolo citato, comma 3).
Il rischio cui sono esposti i lavoratori contitolari del contratto è dunque unico, come del
resto unico è il premio che verrà determinato in base alle ore complessive retribuite, a
prescindere dalla ripartizione oraria percentuale.
Quanto alla base imponibile utile per il calcolo delle contribuzioni previdenziali ed
assistenziali, i lavoratori contitolari del contratto di lavoro ripartito sono assimilati ai
lavoratori a tempo parziale (D. lgs. n. 276/2003, art.45). Ai fini descritti, dunque, si terrà
conto della retribuzione convenzionale oraria moltiplicata per la totalità delle ore
effettivamente prestate nel periodo assicurativo dai contitolari del contratto di lavoro.
CONTRATTO DI INSERIMENTO
Il contratto di inserimento si configura come "un contratto di lavoro diretto a realizzare,
mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del
lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel
mercato del lavoro" delle categorie di persone di cui all'art. 54, comma 1, del D. lgs. n.
276/2003.
64
D.Lgs. n. 276/2003, art. 36, comma 1. Con Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del
10/3/2004, è stato stabilito che nel contratto di lavoro intermittente la misura dell'indennità di disponibilità è pari
al 20% della retribuzione prevista dal CCNL applicato.
65
DPR n. 1124/65, artt.1 e 4, e successive modifiche ed integrazioni.
66
Art. 36, D. lgs. n. 276/2003 con le modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 251/2004.
67
Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 4/2005.
XXXV
I contratti di inserimento possono essere stipulati da enti pubblici economici, imprese e
loro consorzi, gruppi di imprese, associazioni professionali, socio-culturali, sportive,
fondazioni, enti di ricerca pubblici e privati, nonché organizzazio ni e associazioni di
categoria 68 .
In presenza dei requisiti di legge 69 , si può ricorrere al contratto di inserimento per
favorire l'accesso al mercato del lavoro di cittadini comunitari ed extra-comunitari.
Allo stato, ai contratti di inserimento si applicano gli incentivi economici già previsti per
i contratti di formazione e lavoro 70 . Possono usufruire dei relativi incentivi economici i
datori di lavoro sopra richiamati con l'esclusione dei contratti di lavoro stipulati con
soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni.
Quanto alla categoria delle donne di qualsiasi età, l'applicazione della disciplina sui
contratti di inserimento compresi gli incentivi economici è subordinata all'emanazione
del decreto ministeriale volto a determinare le aree geografiche con particolari situazioni
di occupazione/disoccupazione femminile 71 .
Questi incentivi debbono essere applicati nel rispetto dei limiti e delle condizioni fissati
dalla normativa comunitaria 72 , in aggiunta a quelli previsti dal Decreto di attuazione
delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro.
I limiti fissati in sede comunitaria, in particolare, consentono di evitare che gli incentivi
economici si traducano in un aiuto di stato privo di specifica autorizzazione della
Commissione Europea.
Non è soggetto a tali limiti l'incentivo economico pari al 25% della contribuzione dovuta
all'Inail, di cui il datore di lavoro può comunque usufruire, in quanto si tratta di misura
di carattere generale compatibile con la normativa comunitaria.
Gli incentivi economici possono essere immediatamente concessi anche ad altre
categorie di soggetti svantaggiati (art. 2 del Regolamento CEE n.2204/2002): si rinvia
sul punto alle istruzioni impartite con circolare del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali n. 31/2004.
La misura degli incentivi economici, per rinvio disposto dal Decreto 73 , corrisponde a
quella prevista per i contratti di formazione e lavoro 74 ed è articolata in base al settore di
appartenenza del datore di lavoro ed all'ub icazione territoriale 75 .
68
D.Lga. n. 276/2003, art. 54, comma 2.
D.Lgs. n. 276/2003, art. 54. Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 31/2004.
70
Leggi nn. 863/84, 407/90, 169/91, 451/94 e 196/97 ed orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato.
71
D.Lgs. n. 276/2003, art. 54, comma 1, lett e). Circolare n. 31/2004 del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali. Con riferimento a tale categoria di lavoratori si vedano anche le modifiche apportate al Decreto
legislativo n. 276/2003, art. 59, comma 1, dall'art. 1 bis, comma 1, lett. c) del Decreto Legge 14 marzo 2005,
n.35, convertito in legge 14 maggio 2005, n.80.
72
Regolamento comunitario n. 2204/2002.
73
Decreto legislativo n. 276/2003, art. 59, comma 3.
74
Cfr. la normativa di riferimento in materia di contratti di formazione e lavoro (Leggi nn.863/84, 407/90,
169/91, 451/94 e 196/97) e gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato con particolare riguardo alla
decisione della Commissione Europea dell'11 maggio 1999 (decisione n. 2000/128) ed il Regolamento CE n.
2204/2002 della Commissione del 5.12.2002.
69
XXXVI
Si riporta, per completezza, il dettaglio degli incentivi economici:
DATORE DI LAVORO
UBICAZIONE
TERRITORIALE
MISURA
AGEVOLAZIONE
Centro-Nord
25%
Mezzogiorno
50%
Centro-Nord
25%
Mezzogiorno
100%
Centro-Nord
40%
Mezzogiorno
100%
Ovunque ubicate
100%
Datori di lavoro non aventi
natura di impresa
Imprese
Imprese
commerciali
e
turistiche con meno di 15
dipendenti
Imprese artigiane
Imprese
Zone ad alto tasso di
disoccupazione individuate
da apposito decreto su base
annua
100%
I datori di lavoro sono esentati dall'obbligo di attestare il possesso dei requisiti legali per
usufruire degli incentivi economici, ma l’Istituto può effettuare opportune verifiche nel
merito. Questi incentivi sono applicati secondo le istruzioni in uso per i lavoratori
assunti con contratto di formazione e lavoro, sia per quanto riguarda la misura degli
incentivi economici, sia per ciò che attiene alla gestione del rapporto assicurativo. In
sede di autoliquidazione, pertanto, i datori di lavoro, nel presentare la dichiarazione delle
retribuzioni (Mod. 1031), sono tenuti ad indicare le retribuzioni riferite ai soggetti
assunti con contratto di inserimento/reinserimento nei campi relativi ai contratti di
formazione e lavoro, utilizzando l’apposito codice.
DENUNCIA ISTANTANEA
Restano confermate, ad oggi, le disposizioni di cui all'art. 14, comma 2, del Decreto
legislativo n. 38/2000 relativamente ai termini ed alle modalità previsti per la denuncia
istantanea.
75
Cfr., tra le altre, le circolari 83/95, 13/88, 7/89 e 57/91, e le istruzioni alle unità del 19 febbraio 1998.
XXXVII
I datori di lavoro, allo stato, sono tenuti a comunicare all'Inail il codice fiscale dei
lavoratori "contestualmente all'instaurazione del rapporto di lavoro o alla sua
cessazione", in quanto obbligati all'assicurazione contro gli infortuni e le malattie
professionali, sia ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo I, sia ai sensi delle
disposizioni di cui al Titolo II del DPR n. 1124/65 e successive modifiche.
La denuncia istantanea riguarda, in particolare, oltre i lavoratori soggetti all'obbligo
assicurativo nell'ambito delle tipologie contrattuali previste dal Decreto di attuazione
della Legge n.30/2003, anche i soci che instaurano rapporti di lavoro dipendente ovvero
di collaborazione a progetto con la propria cooperativa 76 .
L'obbligo di effettuare, con le consuete modalità, la denuncia istantanea nel termine di
cui all'art. 14 del D. lgs. n. 38/2000 rimarrà in vigore fino alla data stabilita dal decreto
di cui all'art.4-bis, comma 7, del Decreto legislativo n.181/2000, così come modificato
dal Decreto legislativo n.297/2002, decreto che verrà emanato dal Ministro del Lavoro e
delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie 77 ”.
76
Istruzioni operative impartite alle Strutture dalla DC Rischi con nota del 29 gennaio 2002.
A decorrere dalla medesima data il comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 38/2000 è soppresso (D.
Lgs. n. 181/2000, art. 5, così come modificato dal D.Lgs. n. 297/2002, art.7).
77
XXXVIII
Fly UP