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PRASSI AMMINISTRATIVA CONTRIBUTI
PRASSI AMMINISTRATIVA CONTRIBUTI FIGURATIVI. RIFIUTO DI PRESTARE IL SERVIZIO MILITARE: EFFETTI SULLA COPERTURA ASSICURATIVA I periodi di detenzione subiti a causa del rifiuto di prestare servizio militare non possono essere valutati ai fini dell’accredito figurativo dei contributi previdenziali. Il Ministero della Difesa 17 ha infatti affermato che il diritto alla valutazione figurativa discende dall’adempimento di un obbligo, che ha natura costituzionale. Perciò il rifiuto di assolvere tale obbligo preclude la possibilità di tale valutazione. Rif. Inps, messaggio n. 6033 del 21 gennaio 2005. LAVORO INTERMITTENTE. COPERTURA CONTRIBUTIVA VOLONTARIA DEI PERIODI SOLO PARZIALMENTE COPERTI DALLA CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA Tra i rapporti di lavoro disciplinati dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, vi è il “contratto di lavoro intermittente”. Vale a dire - secondo la definizione che ne dà l’articolo 33 del decreto stesso – il contratto “mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa” nei limiti indicati dalla stessa disposizione normativa. Si tratta di un rapporto di lavoro dipendente, caratterizzato dal fatto che può essere stipulato per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi o da parte di soggetti con meno di 25 anni o con più di 45 18 . Nel corso della sua validità, dunque, non necessariamente il lavoratore presta attività lavorativa in modo continuativo; esso infatti assicura la propria disponibilità a lavorare, ma darà la prestazione lavorativa solo nel caso in cui vi sia una “chiamata” del datore di lavoro, alla quale il lavoratore può impegnarsi, o meno, a rispondere. Nel caso sia stato stipulato l’obbligo di rispondere alla chiamata, l’azienda deve corrispondere al lavoratore una indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, per i periodi nei quali il lavoratore stesso garantisce la propria disponibilità in attesa di utilizzazione. I contratti collettivi stabiliscono la misura di detta indennità che, comunque, non può essere inferiore alla misura prevista, ovvero aggiornata periodicamente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale 19 . In base a tale decreto 20 la misura dell’indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta al lavoratore per i periodi nei quali esso garantisce la disponibilità al datore 17 Direzione Generale per il Personale Militare, nota del 13 aprile 2004. Art. 34, comma 1, del decreto n. 276/2003, modificato dall’art. 10, comma 1, del D.Lgs n. 251/2004 nonché dall’art. 1bis della legge 14 maggio 2005, n. 80. 19 D.Lgs n. 276/2003, articolo 36, comma 1. 20 Decreto del 10 marzo 2004. 18 XI di lavoro in attesa di utilizzazione, è determinata nel 20% della retribuzione prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato. Il decreto stabilisce inoltre che la retribuzione mensile, da prendere a base per la determinazione dell’indennità, è costituita dal minimo tabellare, dall’indennità di contingenza, dall’E.T.R. e dai ratei di mensilità aggiuntive. I contributi previdenziali sono calcolati e versati in base all’effettivo ammontare della indennità di disponibilità, senza tenere conto della normativa in materia di minimale contributivo 21 . Questa regola penalizza il lavoratore, in quanto riduce la media delle retribuzioni sulla quale nel sistema di calcolo retributivo delle pensioni - sono calcolate le pensioni stesse: è evidente infatti che la indennità di disponibilità, in quanto assoggettata a contribuzione, concorre sia alla formazione dell’anzianità contributiva utile ai fini del diritto e della misura della pensione, sia a determinare la retribuzione da utilizzare per il calcolo della prestazione pensionistica 22 . Per ovviare a questo inconveniente il legislatore ha concesso al lavoratore la possibilità di versare la differenza contributiva per i periodi nel corso dei quali ha ricevuto una retribuzione inferiore a quella convenzionale o ha usufruito della “indennità di disponibilità”. Il compito di determinare l’importo della retribuzione convenzionale di riferimento, è stato affidato ad un decreto interministeriale emanato di concerto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di quello dell’Economia e delle Finanze 23 . Esso stabilisce che la retribuzione convenzionale è pari alla differenza tra l’importo percepito dal lavoratore intermittente e il parametro minimo 24 per l’accredito di tutti i contributi settimanali nel corso dell’anno solare. Poiché per l’anno 2005 l’importo mensile del trattamento minino di pensione è pari a euro 420,01, il minimale retributivo per l’accredito di una settimana è pari a euro 168,00. Per la copertura assicurativa dell’intero anno 2005 è dunque necessario un minimale retributivo pari a euro 8.736,00 (168,00 x 52 settimane). Il lavoratore “intermittente”, che nell’anno abbia ricevuto una retribuzione imponibile inferiore, dovrà dunque, se vorrà la copertura integrale di tutte le settimane dell’anno, pagare all’Inps la differenza tra i contributi versati, calcolati sull’importo percepito, e quelli relativi al suddetto importo minimo. In caso contrario gli verrà accreditato un numero di settimane proporzionalmente inferiore 25 . 21 D.Lgs. n. 276/2003, articolo 36, comma 2. Nel sistema contributivo l’indennità in argomento concorre alla formazione dell’anzianità contributiva utile ai fini del diritto alla pensione, nonché all’ammontare del montante contributivo individuale da utilizzare per la determinazione del relativo importo. 23 Tale decreto porta la data del 30 dicembre 2004. 24 Indicato dall’articolo 7 della legge 11 novembre 1983, n. 638. 25 L’Inps, con circolare n. 18 dell’1 febbraio 2005, ha definito le modalità operative. 22 XII LA DECORRENZA DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO In tema di decorrenza della pensione di vecchiaia, la regola generale 26 - scritta quando esisteva il solo sistema “retributivo” di calcolo della pensione - stabilisce che “la pensione di vecchiaia a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato ha compiuto l'età pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti suddetti vengono raggiunti”. La norma prevede inoltre che, su richiesta dell’interessato, la pensione di vecchiaia decorra dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda, sempre che tale decorrenza sia stata indicata dall’interessato contestualmente alla presentazione della domanda stessa 27 . All’Inps è stato chiesto se queste regole si applicano non solo alle pensioni liquidate con il sistema di calcolo retributivo, ma anche a quelle liquidate con il “sistema contributivo”. Rispondendo a tale quesito l’Istituto osserva innanzitutto che i requisiti necessari ad ottenere la pensione di vecchiaia nel sistema contributivo 28 sono i seguenti: • il compimento da parte dell’assicurato (uomo o donna) del 57° anno di età (salvo che sia stata raggiunta una anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, nel qual caso si prescinde dal requisito anagrafico 29 ); • il possesso di almeno 5 anni di contribuzione effettiva; • un importo della pensione risultante dal calcolo non inferiore a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale (salvo che l’interessato abbia compiuto 65 anni di età, nel qual caso si prescinde da tale requisito); • l’avvenuta cessazione del rapporto di lavoro. Ciò premesso l’Istituto precisa che nel caso in cui venga presentata domanda di pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, la decorrenza della pensione si può collocare: • o il primo giorno del mese successivo a quello di maturazione di tutti i requisiti richiesti; • o il primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di pensione. Peraltro, poiché nel regime contributivo l’importo della pensione è direttamente proporzionale all’età anagrafica del pensionato alla decorrenza della pensione 30 , al momento della presentazione della domanda il pensionando dovrà dichiarare esplicitamente di volersi avvalere della disposizione prevista dal secondo comma dell’art. 6 della legge n. 155 del 1981. Da ultimo, l’Inps conferma che nel caso di lavoratore che ha esercitato l’opzione per il calcolo della pensione con le regole del sistema contributivo, la pensione stessa non può decorrere da data anteriore al primo giorno del mese successivo a quello in cui ha effettuato l’opzione 31 . Rif. Inps, messaggio n. 20552 del 30 maggio 2005. 26 L’articolo 6, comma 1, della legge n. 155 del 1981. Art. 6, comma 2, della legge n. 155 del 1981. 28 Ai sensi dell’art. 1, comma 20, della legge n. 335 del 1995. 29 Ai fini del computo di tale anzianità non concorrono i periodi di studio riscattati e quelli di prosecuzione volontaria della contribuzione. Viceversa la contribuzione relativa al lavoro svolto dall’interessato prima del compimento del 18° anno di età è moltiplicata per 1,5. 30 Infatti l’importo annuo della pensione è calcolato applicando il coefficiente di trasformazione relativo all’età dell’assicurato alla data di decorrenza della pensione, al “montante contributivo”. 31 Inps, circolare 11 ottobre 2001, n. 181. 27 XIII INCENTIVO AL POSTICIPO DEL PENSIONAMENTO (BONUS): CASI PARTICOLARI L’Inps, sollecitato da numerose richieste di chiarimenti, ha dato ulteriori indicazioni circa la possibilità per i lavoratori che, alla scadenza del contratto a tempo determinato stipulato al fine di ottenere i vantaggi legati al posticipo del pensionamento previsti dall’art. 75, commi 1,2, 3, 4 e 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ottengano il nuovo incentivo al posticipo del pensionamento (c.d. “bonus) 32 . L’Istituto ribadisce che nella ipotesi di cessazione, anche temporanea, del rapporto di lavoro al termine del contratto stipulato ai sensi del citato art. 75, la pensione decorre automaticamente dal mese successivo alla scadenza del contratto stesso, anche se la relativa domanda viene presentata in un momento successivo: ne deriva che tali lavoratori non possono richiedere il bonus in argomento. Viceversa ne possono fruire quei lavoratori che proseguono senza interruzione la attività lavorativa (con il medesimo o con un altro datore di lavoro). Più in dettaglio l’Istituto ha precisato quanto segue, con riferimento ai diversi possibili casi. “1. Lavoratori che cessano, anche temporaneamente, l’attività lavorativa alla scadenza del contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell’art.75, commi 1,2,3,4 e 6 legge n. 388 del 2000. La cessazione, anche temporanea, del rapporto di lavoro al termine del contratto stipulato ai sensi dell’art. 75 determina, per effetto dell’art. 3 del decreto 23 marzo 2001, la decorrenza della pensione dal 1° giorno del mese successivo alla scadenza del contratto stesso, ancorché la relativa domanda sia presentata in un momento successivo 33 . Pertanto, ai predetti lavoratori è precluso l’esercizio dell’opzione al “bonus” di cui all’art. 1, comma 12, della legge n. 243 del 2004. L’eventuale ripresa di un’attività lavorativa: • comporta il ripristino dell’obbligo contributivo sia a carico del lavoratore che del datore di lavoro; • la contribuzione versata dopo la scadenza del contratto a tempo determinato darà luogo alla liquidazione di un supplemento di pensione con le modalità previste dall’art. 7 della legge n. 155 del 1981; • non incide sullo speciale regime contributivo relativo al precedente periodo di posticipo al pensionamento effettuato ai sensi del già citato art. 75, commi da 1 a 6, della legge n. 388 del 2000. Ne consegue che l’importo della pensione da liquidare sarà in ogni caso pari a quello che sarebbe spettato al lavoratore alla decorrenza del primo contratto stipulato ai sensi dei citati commi dell’articolo 75 della legge n. 388 del 2000, sulla base dei criteri già forniti con la circolare n. 118 del 30 maggio 2001, p. 5. 2. Lavoratori che proseguono, senza interruzione, l’attività lavorativa alla scadenza del contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell’art.75, commi 1,2,3,4 e 6 della legge n. 388 del 2000. 32 33 Art.1, commi da 12 a 17 delle legge n. 243 del 2004; Inps, circolare 30 maggio 2001, n. 118, punto 5. Punto 5 della circolare n. 118 del 30 maggio 2001. XIV Ai lavoratori che proseguono, senza interruzione, il rapporto di lavoro dopo la scadenza del contratto di lavoro a tempo determinato non si applica lo speciale criterio di retrodatazione della decorrenza della pensione rispetto alla domanda di cui al citato art. 3 del decreto 23 marzo 2001. Per i predetti lavoratori, pertanto, la pensione decorrerà dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, previa cessazione dell’attività lavorativa. La prosecuzione del rapporto di lavoro: • non preclude il successivo esercizio dell’opzione al “bonus” di cui all’art.1, comma 12 della legge n.243 del 2004 a condizione, si ribadisce, che la prosecuzione del rapporto di lavoro con lo stesso o altro datore di lavoro, alla scadenza del contratto a tempo determinato o dell’ultimo contratto a termine (qualora la facoltà di rinuncia sia stata effettuata più volte), avvenga senza soluzione di continuità. Infatti in caso di cessazione, anche temporanea, dell’attività lavorativa si applicano le istruzioni fornite al punto 1. Va dunque chiarito che, ai fini dell’accesso al bonus per i lavoratori che si sono avvalsi della facoltà di cui all’ art. 75, commi 1,2,3,4 e 6, il termine “senza soluzione di continuità” utilizzato al punto 3, parte seconda, della circolare n. 149 dell’11 novembre 2004 deve intendersi riferito al rapporto di lavoro e non all’esonero dal versamento contributivo; • comporta il ripristino dell’obbligo contributivo sia per il lavoratore che per il datore di lavoro fino alla decorrenza della pensione, ovvero all’eventuale opzione per il “bonus”; • non incide sullo speciale regime contributivo relativo al precedente periodo di posticipo al pensionamento effettuato ai sensi dei commi sopra citati dell’art.75 della legge n. 388 del 2000. Ne consegue che l’importo della pensione da liquidare sarà pari a quello che sarebbe spettato al lavoratore alla decorrenza del primo contratto stipulato ai sensi dell’articolo 75 della legge n. 388 del 2000, sulla base dei criteri già forniti con la circolare n. 118 del 30 maggio 2001, p. 5, applicando gli aumenti perequativi intervenuti fino alla data di decorrenza della pensione sopra individuata. La contribuzione versata successivamente alla scadenza del contratto a tempo determinato, sarà valutata secondo le modalità indicate al punto 4 della circolare n. 149 dell’11 novembre 2004, parte seconda. I contributi in esame daranno, quindi, origine ad una quota di pensione il cui importo diventerà parte integrante della pensione maturata fino all’inizio del periodo di posticipo effettuato ai sensi dell’art. 75, dando luogo ad un’unica prestazione da liquidarsi con la decorrenza precedentemente illustrata. Va peraltro precisato che tale “quota” di pensione andrà rivalutata sulla base dei coefficienti previsti nell’anno di decorrenza della pensione e non, come per la restante parte di pensione, sulla base dei coefficienti previsti per la liquidazione delle pensioni aventi decorrenza nell’anno di inizio del periodo di posticipo di cui all’art.75”. Rif. Inps, messaggio n. 20856 del 31 maggio 2005. XV LA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA ALLA “GESTIONE SEPARATA” DEI LAVORATORI PARASUBORDINATI I lavoratori “parasubordinati” (collaboratori coordinati e continuativi, ecc.) possono proseguire volontariamente il pagamento dei contributi nella “gestione separata dell’Inps” alla quale sono iscritti34 . Essi cioè, se hanno interesse ad incrementare la propria posizione contributiva per raggiungere il diritto alla pensione, possono richiedere all’Inps l’autorizzazione a proseguire volontariamente la contribuzione, una volta cessato il rapporto di collaborazione che comportava la contribuzione obbligatoria, secondo le norme di carattere generale. E’ opportuno ricordare che: • l’autorizzazione ha efficacia a tempo indeterminato e sino al pensionamento, salvo la sospensione temporanea dei versamenti in caso di ripresa dell’attività che comporta l’obbligo assicurativo ; • il requisito contributivo minimo necessario per ottenere l’autorizzazione è di un anno di effettiva contribuzione nel quinquennio precedente la domanda, ovvero 5 anni di effettiva contribuzione (entrambi nella “gestione separata”); • l’importo del contributo volontario si determina applicando all’importo medio dei compensi percepiti nell’anno di contribuzione precedente la domanda, l’aliquota I.V.S. di finanziamento della gestione prevista per gli iscritti obbligatori. Ai fini della determinazione del contributo volontario deve essere presa in considerazione l’aliquota IVS vigente per i soggetti privi di tutela previdenziale (non assicurati e non titolari di pensione) pari, per l’anno 2005, al 17,50%. Tale aliquota35 deve essere aumentata di un punto per la quota di reddito eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile. Conseguentemente, sulla quota parte dell’importo medio dei compensi percepiti eccedente tale limite di reddito (pari per l’anno 2005 a €.38.641,00), l’aliquota IVS è pari al 18,50%. Poiché la contribuzione obbligatoria viene accreditata su base mensile, anche il contributo volontario viene calcolato a mese e poi versato per trimestri solari, alle scadenze previste. Considerato che la copertura assicurativa di un intero anno si acquisisce in presenza di versamenti complessivamente non inferiori al valore ottenuto applicando l’aliquota IVS al minimale di reddito vigente nella gestione Commercianti (per il 2005 pari ad €. 13.133,00 annui e ad €.1.109,00 mensili), tenuto conto del predetto minimale di reddito e dell’aliquota IVS vigente (17,50%), l’importo minimo dovuto dai prosecutori volontari della Gestione separata non può essere inferiore a €. 2.330,00, su base annua, e ad €. 194,15, su base mensile. 34 L’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184 infatti ha esteso il regime della “prosecuzione volontaria” del pagamento dei contributi vigente nel sistema generale della assicurazione obbligatoria per i lavoratori dipendenti, alle altre forme di previdenza e, in particolare, alla “gestione di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 35 Art. 45 del DL. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. XVI INPS – GESTIONE SEPARATA. DOCUMENTI UTILI ALLA DOCUMENTAZIONE DEI PERIODI DI CONTRIBUZIONE La Direzione Centrale dell’Inps, a fronte delle domande di chiarimenti formulate da alcune sedi periferiche, ha confermato che i lavoratori che presentano domanda per la liquidazione della pensione a carico della “gestione separata” per attività lavorativa prestata in qualità di collaboratore possono, all’atto della domanda, documentare il possesso di periodi di contribuzione non ancora registrati negli archivi dell’Istituto, mediante la presentazione del modello CUD o del modello GLA, relativo a tali periodi. Rif. Inps, messaggio 18851 del 13 maggio 2005. XVII INAIL - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ ISPETTIVA Il legislatore recentemente ha dettato una articolata normativa 36 allo scopo di razionalizzare le funzioni ispettive, coinvolgendo tutti gli organi preposti alla vigilanza nelle materie del lavoro e della previdenza sociale facenti capo al Ministero del lavoro, all'Inps e all'Inail. Dopo il Ministero del lavoro 37 e l'Inps 38 , anche l'Inail 39 , interviene sugli aspetti attinenti l'attività ispettiva nelle materie di propria competenza. In particolare: • con riferimento al diritto di interpello 40 , l'Istituto precisa che eventuali quesiti, di ordine generale, possono essere inviati via internet (dalle associazioni di categoria, e non direttamente dalle singole aziende) alla “Direzione centrale rischi” o alle singole sedi, che provvederanno al previsto inoltro al Ministero del lavoro; • in merito alle modalità della vigilanza, l'Inail ricorda che i verbali assumono il valore di fonti di prova in ordine agli elementi acquisiti, che devono poter essere utilizzati per l’adozione di provvedimenti sanzionatori amministrativi e civili. Inoltre sottolinea la necessità che i propri ispettori svolgano gli accertamenti con la massima attenzione ed in maniera completa ed esaustiva, anche per quanto riguarda le irregolarità nei confronti delle altre Amministrazioni. Ciò al fine di consentire a queste ultime di utilizzare le informazioni acquisite e di evitare duplicazioni di indagini. Riguardo a tale aspetto, riteniamo che la normativa vigente imponga agli organi di vigilanza dell'Inail di limitarsi agli accertamenti di propria competenza, perché non hanno legittimazione a svolgere indagini ispettive in altre materie (quali, ad esempio, quella fiscale, pensionistica o lavoristica), e che, al massimo, gli elementi di fatto riscontrati e riportati nel verbale ispettivo possano costituire la base per le valutazioni di competenza delle altre amministrazioni. Pertanto Confindustria ha proposto un interpello al Ministero del lavoro 41 , per un opportuno chiarimento; • quanto agli strumenti della vigilanza, al personale ispettivo dell'Inail è riconosciuto, tra l'altro, il potere/dovere della diffida obbligatoria 42 . Oggetto del provvedimento di diffida sono le "violazioni sanabili", vale a dire quelle non connesse né direttamente né indirettamente al pagamento del premio. Per chiarire la portata di detta normativa, la circolare reca in allegato una scheda illustrativa dei principali illeciti formali con le rispettive sanzioni. L’Istituto evidenzia che la diffida: - costituisce una condizione di procedibilità del procedimento sanzionatorio; - determina l'interruzione dei termini relativi alla contestazione/notifica della sanzione amministrativa fino alla scadenza del termine indicato per la regolarizzazione; - è applicabile a decorrere dal 27.5.2004 anche per le violazioni commesse antecedentemente a tale data. Il potere/dovere di diffida – afferma l’Inail -compete solamente al personale ispettivo e non anche al personale amministrativo che, nel corso della propria attività, rilevi i medesimi illeciti 36 D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124. Ministero del Lavoro, circolare n. 24 del 24 giugno 2004. 38 Inps, circolare n. 138 del 20 settembre 2004. 39 Inail, circolare n. 86 del 17 dicembre 2004. 40 Art. 9 del D.Lgs n. 124/2004. 41 Secondo quanto previsto dall'art. 9 del Dlgs n. 124/2004. 42 D.Lgs. n. 124/2004, art. 13. 37 XVIII amministrativi. Tale indicazione, in assenza di più puntuali specificazioni, potrebbe portare alla impropria conclusione che per la medesima violazione, a seconda che l'illecito sia accertato in sede ispettiva ovvero in sede di normale attività amministrativa, possano operare procedure e regimi sanzionatori differenti43 . Anche su questo punto, vista la possibile incongruenza rilevata, Confindustria ha ritenuto necessario esercitare il diritto di interpello. • In tema di conciliazione monocratica 44 , l’Inail precisa che le somme sulle quali si devono calcolare i contributi previdenziali ed i premi assicurativi sono quelle indicate nel verbale di conciliazione, salvo che l'importo di dette somme sia inferiore ai minimali di legge, nel qual caso si applicano questi ultimi.. Il termine per il versamento dei premi (eseguibile in unica soluzione ovvero ratealmente) è fissato al giorno 16 del mese successivo alla data di sottoscrizione del verbale. • Le questioni inerenti l'aspetto classificatorio o tariffario rimangono di esclusiva competenza dell'Istituto e, pertanto, i ricorsi in tema di ricorrenza dell'obbligo assicurativo (inizio attività, modifiche del rischio lavorativo) devono intendersi del tutto autonomi rispetto alla peculiare ipotesi del ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro, di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 124/2004, in tema di sussistenza o qualificazione del rapporto di lavoro. Qui di seguito, per opportuna documentazione, riportiamo il testo della CIRCOLARE INAIL 17 DICEMBRE 2004, N. 86. “PREMESSA Nel mese di aprile 2004 è stato emanato il secondo decreto1 di attuazione della legge Biagi2 , recante disposizioni per la razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro. La riforma dell’attività di vigilanza comp leta il disegno di modernizzazione del mercato del lavoro in quanto costituisce lo strumento giuridico idoneo a garantirne l’effettività. Collocata in tale contesto, la recente disciplina si propone di realizzare l’obiettivo prioritario di rendere efficace l’azione di lotta al sommerso ed al lavoro irregolare affiancando, alla tradizionale funzione repressiva e di controllo propria degli ispettori di vigilanza, anche attività di prevenzione, formazione ed informazione in materia di rapporti di lavoro. Allo stesso fine introduce inoltre particolari forme di intervento anche nell’ambito dei rapporti contrattuali tra datori e prestatori di lavoro, (sia mediante procedure conciliative, sia a mezzo di immediate tutele dei diritti accertati in sede ispettiva) e prevede, ulteriori istituti giuridici aventi efficacia esecutiva. Il tutto è sostenuto da una rinnovata struttura organizzativa che vede coinvolti, a più livelli, diversi enti e svariati organismi, con un conseguente adeguamento di poteri e di compiti da 43 Vale a dire: nell'ipotesi di illeciti rilevati dal personale non munito di qualifica ispettiva: procedura prevista dall'art. 16 della legge n. 689/1981, secondo la quale il trasgressore è ammesso al pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento; nell'ipotesi di illeciti rilevati in sede ispettiva: procedura prevista dall'art. 13 del D.Lgs n. 124/2004, per effetto della quale è ammesso il pagamento dell'importo delle sanzioni nella misura pari al minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa. 44 Art. 11 del D.Lgs n. 124/2004. - XIX svolgere sulla base di programmi mirati e condivisi, ad evitare pluralità di accessi e disomogeneità di comportamenti. Stando alla previsione normativa, in tale assetto organizzativo il ruolo cardine è rivestito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che svolge funzioni di coordinamento generale sia sull’attività di vigilanza propria degli ispettori del lavoro (con competenza prevalente e diretta in materia di rapporti di lavoro e di iniziative di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare), sia nelle materie di previdenza e assistenza sociale svolte dal personale di vigilanza dell’INPS, dell’INAIL e degli altri enti verso i quali sussiste la contribuzione obbligatoria. Alcune perplessità e dubbi interpretativi contenuti nella norma, con specifico riferimento alle competenze ed ai nuovi istituti giuridici, sono stati chiariti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nello scorso mese di giugno3 . Sulla scorta dell’orientamento ministeriale, è quindi possibile definire le funzioni proprie dell’Istituto, fermo restando che la piena attuazione della riforma è subordinata all’emanazione di successivi decreti (ad es. per la creazione di una banca dati telematica, per l’adozione di un modello unico di verbale, ecc.). ORGANI DI VIGILANZA: IL COORDINAMENTO La richiamata circolare ministeriale – cui si fa rinvio per una più compiuta disamina dei temi in argomento - ha in primo luogo precisato la reale portata del dettato normativo nella parte in cui disegna la struttura organizzativa. Nella sostanza, il modello tracciato prevede più livelli di coordinamento e, a ciascun livello, la partecipazione attiva di tutti i soggetti interessati alla vigilanza e alla lotta al lavoro sommerso ed irregolare, compresi quindi gli Enti previdenziali. Il Coordinamento centrale Più precisamente, il coordinamento centrale della struttura organizzativa è attuato dal Ministero del Lavoro, posto al vertice del sistema, attraverso: • una Direzione Generale 4 , di nuova istituzione, con compiti di coordinamento e direzione delle attività ispettive svolte da tutti i soggetti deputati alla vigilanza, sia in materia lavoristica sia in materia previdenziale • una Commissione centrale di coordinamento5 , di nomina ministeriale, che assume, a livello nazionale, iniziative di contrasto al lavoro sommerso e irregolare e di vigilanza in materia di rapporti di lavoro, applicazione dei contratti collettivi, disciplina previdenziale. La Commissione, presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un Sottosegretario delegato, è composta dai Direttori generali della suddetta Direzione Generale, dai Direttori generali dell’Inail, dell’Inps, dell’Agenzia delle Entrate, dal Comandante generale della Gua rdia di Finanza, dal Coordinatore nazionale delle AASSL, dal Presidente della Commissione nazionale per l’emersione del lavoro non regolare6 , da quattro rappresentanti di datori di lavoro e di lavoratori. Il Coordinamento territoriale Analogo coordinamento è svolto a livello territoriale7 : • dalle Direzioni Regionali del lavoro che, sulla base delle direttive emanate dalla Direzione Generale, e conformemente agli obiettivi individuati dalla Commissione Centrale, “privilegiano un confronto diretto e costante con i Direttori Regionali degli Enti previdenziali e assicurativi, favorendo ogni ulteriore attività di consultazione e di dialogo e comunque con incontri di coordinamento che abbiano luogo almeno ogni tre mesi” 8 XX • dalle Commissioni regionali di coordinamento, istituite con decreto dei Direttori regionali del lavoro, che le presiedono, e dai Direttori regionali dell’INPS, dell’INAIL e dell’Agenzia delle Entrate, dai Coordinatori Re gionali delle AASSL e da rappresentanti di datori di lavoro e lavoratori • dalle Direzioni provinciali del lavoro che, nell’ambito territoriale di competenza, forniscono direttive per la razionalizzazione dell’attività al fine di evitare duplicazioni di interventi e assicurare uniformità di comportamento. Anche a livello provinciale, è richiesta la massima integrazione tra i soggetti interessati, da realizzare con incontri, almeno trimestrali, con i Direttori provinciali INPS e INAIL9 . Le Direzioni provinciali si avvalgono della consulenza dei CLES 10 , Comitati per il lavoro e l’emersione del sommerso, che, nella loro composizione, sostituiscono operativamente le Commissioni provinciali di coordinamento della vigilanza. Le nuove disposizioni, quindi, danno notevole rilievo al ruolo svolto dall’Istituto (rappresentato, sia a livello centrale sia sul territorio, negli organi collegiali di nuova istituzione) ed attribuiscono più ampie funzioni ai Direttori Regionali e Provinciali dell’Inail. È quindi indispensabile che le Strutture territoriali dell’Istituto assicurino la costante presenza ed ogni forma di collaborazione costruttiva nel corso delle riunioni periodiche presso le Direzioni regionali e provinciali del lavoro. In tali sedi saranno prospettate e concordate, sulla base degli indirizzi forniti da questa Direzione Generale, le attività da svolgere e le iniziative da adottare, tenendo anche conto degli esiti di azioni già intraprese e progetti già definiti. COMPETENZE DEL PERSONALE DI VIGILANZA DEGLI ENTI PREVIDENZIALI Come anticipato in premessa, le competenze attribuite al personale di vigilanza degli enti previdenziali risultano confermate ed ampliate. All’attività di accertamento e controllo di tipo repressivo, infatti, viene affiancata l’attività di prevenzione e promozione, da svolgere sulla base di una specifica disciplina dettata da apposito decreto ministeriale. Attività di accertamento e controllo in senso stretto Le disposizioni già vigenti11 sul conferimento agli ispettori di vigilanza degli enti previdenziali di tutti i poteri che agli stessi derivano dallo svolgimento dell’attività di polizia amministrativa sono confermate12 . Pertanto, restano invariate le facoltà di accesso ai luoghi di lavoro, esame delle scritture contabili e dei libri regolamentari, acquisizione di dichiarazioni ecc., necessarie ad accertare l’osservanza delle norme previdenziali e la regolarità del rapporto assicurativo, così come dettagliatamente individuate dall’Istituto13 . Nell’ottica di una più efficiente organizzazione dell’attività ispettiva, le Direzioni regionali del lavoro, d’intesa con le Direzioni regionali dell’INPS e dell’INAIL e con il Comando del nucleo dei Carabinieri, possono costituire nel territorio di competenza gruppi di intervento straordinario14 per contrastare specifici fenomeni di violazioni di norme poste a tutela del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatoria. Tali gruppi saranno formati secondo le direttive della Direzione generale del Ministero. Al riguardo, appare utile precisare che oltre all’attività finalizzata all’emersione totale o parziale, di interesse per gli altri soggetti pubblici deputati alla vigilanza, gli ispettori dell’Inail svolgono anche l’attività prettamente assicurativa di verifica del rischio ovvero di accertamento su cause e circostanze di eventi tutelati. Ovviamente gli accessi eseguiti solo a questi ultimi fini restano esclusi dal coordinamento centrale e territoriale, fermo restando che, ove in tali occasioni si riscontrino irregolarità di XXI interesse più generalizzato, le stesse dovranno essere segnalate con modalità definite e concordate a livello territoriale. Attività di prevenzione e promozione Questa attività, viene disciplinata nell’ambito di disposizioni finalizzate alla riorganizzazione della vigilanza per la prima volta. Ciò sta a sottolineare come l’osservanza degli obblighi di legge possa essere conseguita più efficacemente attraverso la diffusione della conoscenza della complessa normativa in materia lavoristica e previdenziale15 . Gli enti previdenziali, nelle materie di rispettiva competenza, possono svolgere attività di prevenzione di eventuali violazioni nonché di promozione del rispetto della normativa, attraverso la diffusione di informazioni di carattere generale su novità legislative e interpretative 16 . Questo significa che non rientrano nell’ambito dell’attività in parola questioni particolari, riguardanti le singole aziende e di competenza propria dei consulenti del lavoro e delle altre figure professionali a ciò abilitate17 . Fondamentale appare, inoltre, la precisazione - operata dalla norma e riportata nella circolare ministeriale - secondo cui gli ispettori che dovessero partecipare, presso singole aziende, ad iniziative finalizzate alla prevenzione e promozione del rispetto della normativa lavoristica non esercitano funzioni di vigilanza né possono eseguire accertamenti. La stessa circolare ministeriale specifica, peraltro, che l’attività in parola non potrà essere esercitata fino all’emanazione del decreto di approvazione di uno schema di convenzione che ne disciplinerà le modalità. Si fa riserva, pertanto, di più precise istruzioni. Diritto di interpello In stretta connessione con l’attività di prevenzione e promozione del rispetto della normativa lavoristica, viene introdotto il diritto di interpello18 , che consiste nella facoltà di porre quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa di rispettiva competenza alle DPL e agli Istituti previdenziali. Titolari di questo diritto sono esclusivamente gli enti pubblici, le associazioni di categoria e gli ordini professionali. I quesiti proponibili all’Inail, per quanto di competenza, dovranno riguardare problematiche di valenza generale in materia assicurativa che non abbiano già trovato soluzione nelle disposizioni normative e amministrative emanate (ad esempio regime applicabile in presenza di determinati rapporti di lavoro non sufficientemente disciplinati da una norma né chiariti con circolari interne; condizioni di ammissibilità a benefici previdenziali e assicurativi previsti da disposizioni legislative a favore di categorie di datori di lavoro non facilmente individuabili senza ulteriori precisazioni dell’Istituto, ecc). Tali quesiti potranno essere trasmessi: • alla Direzione Centrale Rischi, solo in via telematica, all’indirizzo di posta elettronica di prossima istituzione [email protected] ovvero • alle Sedi dell’Istituto che provvederanno a trasmetterli alla stessa Direzione Centrale Rischi, per l’istruttoria e il successivo inoltro alla Direzione Generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Non potranno essere inoltrati con la procedura di interpello, e quindi evasi, quesiti di carattere particolare o proposti da singoli datori di lavoro, ferma restando comunque l’ordinaria attività di informazione all’utenza da parte delle Unità competenti. XXII STRUMENTI Strumenti operativi: la banca dati e la rete telematica, il modello unico di verbale Il coordinamento delle attività di vigilanza dirette alla verifica della regolarità dei rapporti di lavoro e all’emersione è garantito da appositi strumenti operativi che assicurano la celerità delle informazioni e l’uniformità dei comportamenti. In particolare viene istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali una banca dati telematica come sezione riservata della “borsa continua nazionale del lavoro”19 alla quale avranno accesso esclusivamente le Amministrazioni che esercitano l’attività di vigilanza20 . In tale banca dovranno confluire, a regime, i dati sugli accessi ispettivi effettuati da tutti gli organi coinvolti sulla base di una disciplina demandata ad apposito decreto ministeriale. Nell’attesa dell’emanazione di questo decreto, l’interscambio delle informazioni avverrà per via telematica attraverso l’utilizzo di indirizzi di posta elettronica riservati, ad uso dei Dirigenti e dei Responsabili dei servizi ispettivi di Direzioni Provinciali del Lavoro, INPS, INAIL e altri enti previdenziali21 . Per l’INAIL, la Direzione Centrale Servizi Informativi e Telecomunicazioni provvederà ad istituire indirizzi dedicati. Saranno pertanto presi accordi a livello locale, per stabilire le precise modalità di trasmissione dei dati nonché la periodicità degli invii, tenendo presente che, allo scopo di evitare duplicazioni di interventi, le informazioni relative alle aziende ispezionate devono essere comunicate agli altri enti immediatamente dopo gli accessi22 . A tale proposito, sono in corso di realizzazione le necessarie implementazioni della procedura vigilanza (ambiente CICSSA), per agevolare le trasmissioni previste e la ricezione dei dati delle altre Amministrazioni. In attesa del completamento della procedura, ciascuna Sede provvederà ad effettuare le comunicazioni dei datori di lavoro ispezionati alle scadenze concordate, nel rispetto dei termini fissati dalla norma. Ulteriore innovazione, di notevole impatto operativo, è costituita dall’adozione di un modello unificato di verbale di rilevazione degli illeciti, da approvare con decreto ministeriale entro il prossimo 26 novembre 23 . La redazione del modello finale scaturirà da uno specifico iter procedimentale, sentite le Direzioni Generali dell’INPS e dell’INAIL. Nel fare riserva di ulteriori dettagli, è importante sottolineare la valenza che i verbali tipo assumono quali fonti di prova in ordine agli elementi acquisiti, che devono poter essere utilizzati dai vari organi ispettivi per l’adozione di provvedimenti sanzionatori amministrativi e civili 24 . Le Strutture dell’INAIL svolgeranno quindi gli accertamenti con la massima attenzione ed in maniera completa ed esaustiva, anche per quanto riguarda le irregolarità nei confronti delle altre Amministrazioni. Ciò al fine di consentire alle stesse, sulla base delle informazioni acquisite, di evitare duplicazioni di indagini. Ove gli accertamenti siano finalizzati a verifiche specifiche ed a periodi limitati, ovvero quando non sia comunque possibile rilevare inadempienze sanzionabili da altri soggetti pubblici, è necessario che il verbale riporti esplicita menzione o riserva. Strumenti giuridici: la diffida, la disposizione, la prescrizione obbligatoria Al fine di assicurare l’immediatezza e l’efficacia dell’attività di vigilanza, sono stati rivisti alcuni istituti giuridici che conferiscono nuovi poteri ovvero rinnovano, ampliandone la sfera, poteri già in uso nella prassi amministrativa. Più precisamente sono disciplinate due distinte tipologie di diffide per violazioni sanzionate in via amministrativa: • la diffida accertativa per crediti patrimoniali25 : riconosciuta in via esclusiva al personale ispettivo delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro, consente di “diffidare”, in sede XXIII di indagine ispettiva, il datore di lavoro a corrispondere direttamente al prestatore di lavoro le somme che risultano dovute per effetto di una corretta applicazione di norme e istituti contrattuali • la diffida obbligatoria 26 : consiste nel potere/dovere, attribuito a tutti gli ispettori di vigilanza e quindi anche a quelli previdenziali, di diffidare il datore di lavoro alla regolarizzazione di inosservanze sanzionate in via amministrativa e comunque sanabili. Sono inoltre attribuiti alla competenza degli ispettori delle Direzioni del Lavoro: • il potere della disposizione 27 , che consiste in un provvedimento amministrativo con efficacia esecutiva che determina, a carico del soggetto cui è diretta, un nuovo obbligo da cui derivano responsabilità • la prescrizione obbligatoria 28 , che consiste in un ordine scritto impartito dall’ispettore che accerti violazioni sanzionate penalmente con la contravvenzione. Una volta impartita la prescrizione, l’esercizio dell’azione penale rimane sospeso fino al momento dell’adempimento, che dovrà essere verificato entro 60 giorni dallo scadere del termine fissato29 . Particolare rilievo assume per l’Istituto la diffida obbligatoria, sulla quale si ritiene utile fornire ulteriori precisazioni, con riferimento, soprattutto, al significato ed ai limiti dell’espressione “comunque sanabili”, utilizzata dal legislatore. Per chiarire questo specifico punto, la circolare ministeriale ha precisato che sono escluse dall’ambito della diffida tutte le violazioni in cui l’interesse sostanziale protetto dalla norma non è in alcun modo recuperabile. Sono, di contro, considerate sanabili tutte le violazioni amministrative relative ad adempimenti che, omessi in tutto o in parte, possono ancora essere materialmente realizzati, anche qualora la legge preveda un termine per la loro effettuazione. Sono tali tutti gli illeciti istantanei con effetti permanenti, cioè gli illeciti che, commessi ad una certa data, protraggono nel tempo le loro conseguenze. Sempre con riferimento alla sanabilità, la predetta circolare prevede, altresì, che l’istituto in questione possa trovare applicazione, anche nel caso in cui il trasgressore, prima dell’adozione del provvedimento di diffida, abbia ottemperato, seppur tardivamente, all’adempimento. In tale ipotesi, pur non concretandosi un vero e proprio atto di diffida, si pone in essere un accertamento della condotta del trasgressore, dal quale consegue l’ammissione al pagamento della somma ridotta. Aderendo all’interpretazione ministeriale, pertanto, per la materia di competenza dell’Istituto possono essere considerate sanabili, alle condizioni sopra descritte, le violazioni non connesse né direttamente né indirettamente al pagamento del premio, così come individuate sulla base del nuovo sistema sanzionatorio in vigore dal 200130 . Ad ogni buon fine, in allegato è riprodotto un elenco dei principali illeciti formali, con le misure delle rispettive sanzioni31 . Sotto il profilo operativo, quindi, se nel corso dell’accertamento il personale ispettivo rileva inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, provvederà a diffidare il datore di lavoro alla regolarizzazione delle inosservanze sanabili, fissandone il termine. Il termine fissato nel provvedimento di diffida deve essere congruo. Alla scadenza di tale termine, l’ispettore deve verificare se il datore di lavoro ha ottemperato e, in caso positivo, ammetterà lo stesso al pagamento della sanzione agevolata, pari al minimo previsto dalla legge, ovvero, ad un quarto della sanzione, se la medesima è stabilita in misura fissa. In alcune circostanze potrebbe verificarsi che l’importo della sanzione ridotta a seguito di diffida risulti maggiore dell’importo ridotto ai sensi della legge di depenalizzazione 32 . In questi casi, ovviamente, l’istituto della diffida non trova applicazione. Verificato il pagamento della sanzione agevolata, il procedimento sanzionatorio si estingue. XXIV Occorre tener presente, altresì, che la diffida in questione: • opera come condizione di procedibilità, in ipotesi in cui gli illeciti amministrativi risultano accertati e provati, e qualora le inadempienze siano sanabili • produce l’interruzione dei termini, relativi alla contestazione/notifica della sanzione amministrativa33 “fino alla scadenza del termine indicato per la regolarizzazione” (ne consegue che, in caso di inottemperanza da parte del trasgressore, l’attività ispettiva riprende il suo corso) • è applicabile a decorrere dal 27.5.2004, anche per le violazioni commesse ntecedentemente a tale data. Allo stato, il potere di diffida è riconosciuto esclusivamente agli ispettori: le violazioni punite con sanzioni amministrative accertate dai funzionari amministrativi nello svolgimento dell’ordinaria attività esulano quindi dall’ambito di applicazione dell’istituto della diffida obbligatoria, pur riguardando le stesse inosservanze. LA CONCILIAZIONE MONOCRATICA Al fine di soddisfare tutte le finalità della legge delega 34 , volte anche alla deflazione del contenzioso attraverso la soluzione delle controversie in sede transattiva, il decreto ha introdotto l’istituto della conciliazione monocratica, affidata alla competenza esclusiva delle Direzioni provinciali del Lavoro35 . La conciliazione può essere attivata: • dal lavoratore che chieda, limitatamente ai diritti patrimoniali (crediti da lavoro), uno specifico intervento ispettivo alla Direzione Provinciale del Lavoro (conciliazione preventiva) • nel corso di un’attività di vigilanza, qualora l’ispettore del lavoro ritenga che ricorrano i presupposti per una soluzione conciliativa (conciliazione contestuale). In caso di accordo, nel verbale di conciliazione monocratica sono indicate le somme dovute al lavoratore per i periodi riconosciuti dalle parti. Sulla base di tali somme, il datore di la voro dovrà versare i contributi previdenziali ed i premi assicurativi, determinati secondo la normativa in vigore. A questo proposito, la citata circolare ministeriale precisa che “ai fini previdenziali il computo degli oneri contributivi e assicurativi va comunque operato con riferimento ai minimali di legge, se l’importo oggetto di conciliazione è inferiore ai predetti minimali”. Si è dell’avviso che il verbale di conciliazione monocratica costituisca l’atto dal quale scaturisce l’obbligo per il pagamento dei premi assicurativi. Ne consegue che il termine per il versamento di tali premi è da intendersi fissato al giorno 16 del mese successivo alla data di sottoscrizione del verbale. Le Sedi pertanto dovranno garantire la massima tempestività nel fornire gli elementi utili per la loro quantificazione. Il versamento dei premi assicurativi potrà essere effettuato in unica soluzione ovvero ratealmente, previa autorizzazione da parte dell’Istituto. In tale ultimo caso, il datore di lavoro dovrà versare, alla scadenza suddetta, un importo pari alla prima rata, fornendone documentazione alla Direzione provinciale del lavoro. Si richiama l’attenzione sulla necessità di monitorare puntualmente il rispetto delle scadenze, atteso che ogni interruzione dei pagamenti dovrà essere tempestivamente comunicata alla competente Direzione Provinciale. Nel fare riserva di successive informazioni circa le modalità di compilazione dei documenti di pagamento, si invitano le Unità territoriali a prendere accordi con le Direzioni provinciali del lavoro sulle modalità di ricezione e trasmissione dei dati necessari per l’attuazione del dettato XXV normativo, con particolare riferimento alla verifica da parte dell'Istituto della regolarità dei versamenti effettuati a titolo di premio. IL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO Anche sotto il profilo dei ricorsi il decreto ha introdotto alcune innovazioni, prevedendo ulteriori sedi di soluzione delle controversie nell’ottica di un alleggerimento del contenzioso giudiziario 36 . Sono, infatti, previste due nuove tipologie di ricorso amministrativo distinte per materia e per funzione: • alla Direzione Regionale del lavoro37 , contro l’ordinanza ingiunzione emessa per la riscossione di sanzioni amministrative • al Comitato Regionale per i rapporti di lavoro38 , contro tutti gli atti di accertamento e le ordinanze - ingiunzioni che hanno ad oggetto la sussistenza e la qualificazione dei rapporti di lavoro. Ricorso alla Direzione Regionale del lavoro Può essere proposto entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di ordinanza- ingiunzione, salvo che la violazione contestata riguardi la sussistenza e la qualificazione del rapporto di lavoro, sempre di competenza del “Comitato regiona le per i rapporti di lavoro”. La Direzione adita dovrà decidere entro 60 giorni, decorsi inutilmente i quali, il ricorso si intende respinto. L’impugnativa in questione non preclude la possibilità di ricorrere dinanzi al giudice nel termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento della Direzione Regionale o, nel caso di silenzio- rigetto, dalla scadenza del termine ultimo per la pronuncia. Per quanto di competenza dell’Istituto è da sottolineare come tale tipologia di ricorso si applichi, nella pratica, in via molto residuale, in quanto le violazioni di carattere sostanziale sono state abolite dal 2001 e quelle formali, salvo limitate eccezioni, sono oggetto di rapporto alle Direzioni Provinciali del lavoro che curano la riscossione delle relative sanzioni. Ricorso al Comitato Regionale Il Comitato regionale - di cui fanno parte il Direttore della Direzione regionale del Lavoro che lo presiede, il Direttore regionale dell'INPS e il Direttore regionale dell'INAIL- è costituito presso la Direzione regionale del lavoro ope legis, senza necessità di uno specifico provvedimento amministrativo. La circolare ministeriale ha precisato che, in caso di assenza o legittimo impedimento dei membri, il Comitato opera con coloro che esercitano funzioni vicarie dei membri stessi. Gli atti impugnabili sono gli atti di accertamento e le ordinanze ingiunzioni delle Direzioni provinciali del lavoro nonché i verbali di accertamento degli Istituti previdenziali, compresi i verbali INAIL purché riguardanti la sussistenza e la qualificazione dei rapporti di lavoro. Per ciò che concerne i termini di proposizione nonché l’istruttoria e la definizione del gravame, si fa rinvio alle previsioni contenute nel decreto legislativo e nella relativa circolare ministeriale. La decisione del ricorso può essere: • “eliminatoria ”: il provvedimento viene annullato e nessuna azione sanzionatoria né di recupero contributivo od assicurativo potrà far seguito all’accertamento ispettivo oggetto di riesame • “confermativa”: viene integralmente confermato l’atto impugnato con il conseguente recupero dei premi omessi ovvero con l’applicazione delle sanzioni ove previste XXVI • “innovativa”: ridetermina la misura e l’oggetto dell’accertamento modificando in tutto od in parte l’atto impugnato per cui si provvederà alla liquidazione del verbale nei termini stabiliti dalla decisione del Collegio. Il ricorso sospende sia i termini in materia di contestazione e notificazione della violazione nonché di opposizione all’ordinanza ingiunzione 39 , sia i termini previsti dalla normativa vigente per i ricorsi giurisdizionali nei confronti dei verbali degli Istituti previdenziali. Interrelazioni con l’articolo 16 del T.U. n. 1124/1965 Come sopra detto, il ricorso ex art. 17 del decreto legislativo in esame riguarda esclusivamente le controversie relative alla sussistenza e alla qualificazione dei rapporti di lavoro, mentre l’art. 16 del T.U. attiene a questioni riguardanti l’obbligo del datore di lavoro di denunciare le lavorazioni o le modifiche del rischio assicurato. Trattasi, pertanto, come affermato dallo stesso Ministero del lavoro in un suo recente parere, di istituti che conservano una specifica autonomia reciproca, rimanendo in vigore ciascuno nell’ambito di specifica competenza. Pertanto, rimane in vigore la disciplina prevista dall’art. 16 del T.U. relativa ai ricorsi alla Direzione provinciale del lavoro avverso atti di diffida inerenti l’obbligo del datore di lavoro di denunciare la lavorazione o le modificazioni del rischio assicurato. Per tutte le questioni inerenti l’aspetto classificativo e tariffario, resta ferma la competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto. CONCLUSIONI Molti aspetti della riforma, come risulta dal quadro delineato, necessitano di approfond imenti e, in alcuni casi, di appositi decreti ministeriali. Tuttavia alcuni istituti, ancorché complessi, sono già in vigore (si pensi alla diffida obbligatoria a far data dal 27 maggio 2004). É necessario pertanto che venga tempestivamente attivata, a livello territoriale, ogni iniziativa utile a rendere operative le nuove disposizioni, privilegiando e promuovendo il confronto con le altre Amministrazioni interessate. Le Direzioni regionali, in particolare, programmeranno appositi incontri con i Direttori delle Sedi e con il personale di vigilanza e rappresenteranno alla Direzione Centrale Rischi eventuali elementi di criticità e particolari esigenze di carattere operativo”. ______________________________ 1.Decreto legislativo n. 124/2004. 2.Legge n. 30/2003. 3.Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 24/2004. 4.Decreto Legislativo n. 124/2004, art. 2. 5.Decreto Legislativo n. 124/2004, art. 3. 6.Legge n. 448/1998, art. 78. 7.Decreto Legislativo n. 124/2004, artt. 4 e 5. 8.Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 24/2004. 9.Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 24/2004. 10.Decreto legislativo n. 124/2004, art. 5, comma 2. 11.Legge n. 638/1983, art. 13 e D.P.R.n. 1124/1965, art. 21 e seguenti. 12.Decreto legislativo n. 124/2004, art. 6. 13.Circolare Inail n. 1 dell'8 gennaio 1999. 14.Decreto legislativo n. 124/2004, art. 10, comma 3. 15.Decreto legislativo n. 124/2004, art. 8. 16.Decreto legislativo n. 124/2004, art. 8, comma 5. 17.Legge n. 12/1979. XXVII 18.Decreto legislativo n. 124/2004, art. 9. 19.Decreto legislativo n. 276/2003, art. 15. 20.Decreto legislativo n. 124/2004, art. 10, comma 1. 21.Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 24/2004. 22.Decreto legislativo n. 124/2004, art. 10, comma 2. 23.Decreto legislativo n. 124/2004, art. 10, comma 3. 24.Decreto legislativo n. 124/2004, art. 10, comma 4. 25.Decreto legislativo n. 124/2004, art. 12. 26.Decreto legislativo n. 124/2004, art. 13. 27.Decreto legislativo n. 124/2004, art. 14. 28.Decreto legislativo n. 124/2004, art. 15. 29.Decreto legislativo n. 124/2004, art. 15 ( rinvio a Decreto legislativo n. 758/1994, artt. 20, 21, 23, 24 e 25). 30.Legge n. 388/2000, art. 116. 31. Allegato 1. 32.Legge n. 689/1981. 33.Legge n. 689/1981. 34.Legge n. 30/2003. 35.Legge n. 689/1981, artt. 14, 18, 22. 36.Decreto legislativo n. 124/2004. 37.Decreto legislativo n. 124/2004, art. 16. 38.Decreto legislativo n. 124/2004, art. 17. 39.Legge n. 689/1981, artt. 14, 18 e 22. XXVIII Allegato 1 alla circ. n. 86/2004 ILLECITI FORMALI LIBRI AZIENDALI Violazione Norma violata Art. LIBRI PAGA/MATRICOLA VIDIMAZIONE MANCANTE Per aver messo in uso i prescritti 26/1°c. documenti di paga e/o matricola privi della preventiva vidimazione dell'INAIL. LIBRI PAGA/MATRICOLA – TENUTA DIFFORME (generale) Per aver provveduto alla tenuta dei 26/1°c. prescritti documenti di paga e/o di matricola in modo difforme da quello imposta dalla legge. LIBRI PAGA/MATRICOLA – TENUTA DIFFORME (in bianco) Per aver lasciato spazi in bianco fra 26/1°c. le registrazioni effettuate sui prescritti documenti di paga e/o di matricola. LIBRI PAGA/MATRICOLA – TENUTA DIFFORME (inchiostro indelebile) Per non aver effettuato con inchiostro 26/1°c. o con altra materia indelebile le registrazioni sui prescritti documenti di paga e/o di matricola. LIBRI PAGA/MATRICOLA – TENUTA DIFFORME (abrasioni) Per aver effettuato abrasioni sui 26/1°c. prescritti documenti di paga e/o di matricola. LIBRI PAGA/MATRICOLA – TENUTA DIFFORME (cancellazioni) Per aver effettuato sui prescritti 26/1°c. documenti di paga e/o di matricola cancellazioni in modo tale che le parole cancellate non risultino leggibili. LIBRI PAGA/MATRICOLA CONSERVAZIONE Per non aver conservato i prescritti 26/4°c. e documenti di paga e/o di matricola Legge per la durata previst a dall'articolo 153/69 medesimo (e sue successive modificazioni e integrazioni) a decorrere dalla data dell'ultima registrazione. Norma Norma sanzionatoria Art. Norma Sanzione Ridotta Max/unica Minima T.U. 195 T.U. € 51,64 € 154,93 € 25,82 T.U. 195 T.U. € 51,64 € 154,93 € 25,82 T.U. 195 T.U. € 51,64 € 154,93 € 25,82 T.U. 195 T.U. € 51,64 € 154,93 € 25,82 T.U. 195 T.U. € 51,64 € 154,93 € 25,82 T.U. 195 T.U. € 51,64 € 154,93 € 25,82 € 77,46 € 15,49 T.U. Legge 153/69 XXIX DENUNCIA DI VARIAZIONE/ CESSAZIONE Norma violata Violazione DENUNCIA VARIAZIONI E TITOLARE/DOMICILIO/ SEDE AZIENDA Per non aver denunciato all'INAIL entro il trentesimo giorno la variazione riguardante l'individuazione del titolare dell'azienda, il suo domicilio e la sua residenza e/o la sede della azienda. DENUNCIA DI CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’ Per non aver denunciato all’INAIL entro il trentesimo giorno la cessazione della lavorazione COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE/CESSAZIONE Per aver omesso di comunicare entro 30 gg la variazione o cessazione dell’attività Norma Sanzionatoria Sanzione Art. Norma Art. Norma Ridotta Max/unica Minima 12/4°c T.U. 195 T.U. € 51,64 € 51,64 € 25,82 12/4°c T.U 195 T.U € 51,64 € 51,64 € 25,82 2/2°c L.467 del 4.8.78 € 25 €8 DENUNCIA NOMINATIVA ASSICURATI Norma violata Violazione Art. DENUNCIA di COMUNICAZIONE DEL CODICE FISCALE DEL LAVORATORE Per non aver denunciato all'INAIL il codice fiscale del lavoratore assunto o cessato dal servizio contestualmente all’instaurazione del rapporto di lavoro o alla sua cessazione. 14/2°c Norma Norma Sanzionatoria Art. Norma D. Lgs. n. 38/00 Sanzione Ridotta € 17,00 Max/unica € 51,643 Minima € 8,52 DENUNCIA INFORTUNI Norma violata Art. Norma Violazioni DENUNCIA INFORTUNI – MANCATA Per non aver denunciato all’INAIL, entro 2 giorni da quando ne ha avuto notizia, l’infortunio che ha colpito il dipendente, prognosticato guaribile in più di tre giorni, ovvero per non avere corredato la suddetta denuncia del certificato medico. 53/1°c. N. 3 – MALATTIA PROFESSIONALE - MANCATA TRASMISSIONE DENUNCIA Per non avere trasmesso all’INAIL la denuncia di malattia professionale corredata da certificato medico, entro i cinque giorni successivi a quello in cui il lavoratore ha denunciato al datore di lavoro la manifestazione della malattia stessa. T.U. 53/5°c. T.U. Norma Sanzionatoria Art. Norma Legge 561/93 2 2 XXX Legge 561/93 Ridotta Sanzione Max/unica Minima € 516,45 € 1549,37 € 258,22 € 516,45 € 1549,37 € 258,22 NUOVE FORME DI RAPPORTO DI LAVORO PREVISTE DAL D.LGS. N. 276/03: PROFILI ASSICURATIVI Il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ha introdotto nuove forme di rapporto di lavoro, talune del tutto innovative, altre sostitutive o integrative di forme esistenti. Nelle more della elaborazione e della emanazione di apposite circolari esplicative, relative a ciascuna di dette tipologie di rapporti di lavoro, l’Istituto ha diramato alle proprie sedi periferiche alcune prime indicazioni di massima relativamente alla: - somministrazione di lavoro; - appalto; - distacco; - lavoro intermittente; - lavoro ripartito; - contratto di inserimento che qui di seguito, per opportuna conoscenza, riportiamo 45 . “Pervengono richieste di chiarimenti da parte di alcune sedi in ordine alla gestione assicurativa delle nuove forme di rapporto di lavoro previste dal Decreto legislativo n.276 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni 46 . Relativamente ad alcuni rapporti di lavoro sono state elaborate apposite circolari esplicative che verranno rilasciate non appena acquisito il parere e le eventuali integrazioni dei competenti uffici. In attesa e tenuto conto dell'esigenza di dare immediata attuazione alle nuove norme, si è comunque ritenuto utile impartire le prime indicazioni circa gli aspetti contributivi connessi con l'applicazione dei seguenti istituti: - somministrazione di lavoro (artt. 20-28 47 ); - appalto (art. 29); - distacco (art. 30); - lavoro intermittente (artt. 33-40); - lavoro ripartito (artt. 41-45); - contratto di inserimento (artt. 54-59); - denuncia istantanea (art. 14, D. lgs. n. 38/2000). SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO Il contratto di somministrazione - che sostituisce l'istituto del lavoro interinale abrogato per effetto dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni - consente ad un soggetto autorizzato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed iscritto in un apposito 45 Inail - Direzione Centrale Rischi – nota prot. 2923/2005/1.1.3. del 10 giugno 2005. D. lgs. n. 251/2004, e decreto legge n.35/2005 convertito con modificazioni in legge n. 80/2005. 47 D. lgs. n.276/2003. 46 XXXI Albo 48 (somministratore) di mettere a disposizione di soggetti terzi (utilizzatori) lavoratori subordina ti assunti direttamente da lui. Nella somministrazione si individuano due distinti contratti e cioè, il contratto di somministrazione concluso fra l'utilizzatore e il somministratore ed avente natura commerciale ed il contratto di lavoro subordinato (a tempo determinato od a tempo indeterminato) stipulato fra il somministratore ed il lavoratore. Per ulteriori approfondimenti, si rinvia alla circolare n. 7 del 22 febbraio 2005 emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di somministrazione di lavoro. Gli oneri contributivi e previdenziali 49 previsti dalle vigenti disposizioni legislative sono a carico del somministratore che viene inquadrato nel settore terziario 50 . Il somministratore è il soggetto tenuto a corrispondere quanto garantito al lavoratore, compresi gli oneri derivanti dall'assicurazione obbligatoria Inail. In caso di inadempienza, l'obbligo di effettuare i versamenti dovuti spetta all'utilizzatore, in applicazione del principio in base al quale per i contributi, come per i premi, permane la responsabilità solidale anche in capo a quest'ultimo soggetto. La determinazione del premio viene effettuata in relazione al tasso medio o medio ponderato stabilito per l'attività svolta dall'impresa utilizzatrice nella quale sono inquadrabili le lavorazioni svolte dai lavoratori temporanei. L'ammontare del premio viene, invece, determinato in base alla lavorazione effettivamente prestata dal lavoratore, qualora tale lavorazione non sia già stata assicurata presso l’impresa utilizzatric e. In quest'ultimo caso, occorre procedere ad una specifica ed autonoma classificazione tariffaria in base alla lavorazione di fatto svolta dal lavoratore temporaneo, non potendo far riferimento ad una posizione assicurativa già in essere presso l'azienda utilizzatrice. Nel periodo durante il quale il lavoratore è a disposizione dell’impresa somministratrice, il premio viene calcolato in base al tasso applicato agli impiegati dell’impresa somministratrice medesima 51 . Quanto alla base imponibile su cui calcolare il premio, quest'ultima è costituita dall’effettiva retribuzione e, con riferimento al contratto di somministrazione a tempo indeterminato, essa comprende, oltre alla retribuzione percepita dal lavoratore, anche l’indennità di disponibilità. La misura di questa indennità è fissata dal contratto collettivo applicabile al somministratore, nel rispetto del limite minimo fissato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pari, attualmente, ad € 350,00 mensili 52 . La quota oraria è pari ad 1/173° vale a dire a €2,023.Il valore è soggetto a rivalutazione biennale con decreto ministeriale tenendo conto delle variazioni degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Sul piano strettamente operativo, le agenzie di somministrazione sono tenute ad avvalersi della apposita procedura informatica, elaborata a suo tempo per le imprese fornitrici di lavoro temporaneo, per la comunicazione dei dati necessari ai fini della gestione del rapporto assicurativo (anagrafici, classificativi e retributivi). 48 Art. 20, comma 1, D. Lgs. n. 276/2003. D.Lgs. n. 276/2003, art.25 50 Art.49, Legge n. 88/1989. 51 Sui tassi applicabili cfr. le esemplificazioni contenute nella nota di istruzioni alle strutture, avente ad oggetto la fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo inviata dalla DC Rischi il 13 luglio 1999. 52 D.M. 10.3.2004. 49 XXXII APPALTO Gli elementi rilevatori del contratto di appalto (organizzazione dei mezzi, esercizio del potere direttivo e rischio di impresa a carico dell'appaltatore) sono individuati dall'articolo 29 del Decreto legislativo n. 276/2003, che richiama la nozione contenuta nell'articolo 1655 del Codice Civile. Quest'ultimo articolo definisce l’appalto come il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio a fronte di un corrispettivo in denaro. Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali spetta individuare, con decreto, i casi legittimi di ricorso al contratto di appalto di servizi. E' prevista la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, nei casi di appalti illegittimi53 . In caso di appalto di opere o di servizi, il datore di lavoro committente è tenuto solidalmente con l’appaltatore, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi ed a versare i contributi previdenziali dovuti, entro un anno dalla cessazione dell’appalto (articolo 29, commi 1 e 2, del decreto legislativo n.276 del 2003, così come modificato dall’art.6 del Decreto legislativo n. 251/2004). DISTACCO54 "L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa"55 . Per la sussistenza del distacco di cui all'art. 30 del D. Lgs. n.276/2003, dunque, devono sussistere due "requisiti essenziali" 56 e cioè, temporaneità ed interesse del distaccante 57 . Per quanto attiene all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, il "premio rimane a carico del datore di lavoro distaccante, ma è calcolato sulla base dei premi e della tariffa che sono applicati al distaccatario"58 . Il distaccante, quindi, è tenuto a calcolare il premio dovuto per il personale distaccato, applicando la corrispondente voce di tariffa rientrante nella Gestione tariffaria in cui è inquadrata l'impresa distaccataria, coerentemente con le vigenti istruzioni ministeriali. Quanto alla classificazione tariffaria, in particolare, è necessario procedere, caso per caso, nel modo seguente: 53 Art. 6, comma 2, del Decreto legislativo n. 251/2004. In materia di “distacco dei lavoratori in ambito nazionale”, nelle more della pubblicazione di questo numero della Rassegna, l’Istituto ha emanato, in data 2 agosto, la circolare n. 39, che riprende ed amplia le indicazioni fornite in questa nota. 55 Decreto legislativo n. 276/2003, art. 30, comma 1. 56 Circolare n. 3/2004 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali cui si rinvia per ogni ulteriore approfondimento circa i requisiti, la qualificazione e la disciplina del rapporto di lavoro del personale distaccato di cui all'art. 30 del Decreto legislativo n. 276/2003. 57 L'art. 30, comma 4, del D. lgs. n. 276/2003 fa salva la disciplina di cui all'art.8, comma 3, della Legge n. 236/1993 che contempla l'ipotesi del distacco volto ad evitare i licenziamenti collettivi, mediante appositi accordi sindacali. 58 Circolare n. 3/2004 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 54 XXXIII Ø Se la lavorazione da porre in essere presso l'impresa distaccataria coincide con quella svolta presso il distaccante, l'assicurazione è attuata mediante inserimento del lavoratore distaccato nell'originaria polizza presente nella Posizione Assicurativa Territoriale del datore di lavoro distaccante Ø Se tale lavorazione è, invece, diversa da quella svolta presso il datore di lavoro distaccante, il lavoratore distaccato deve essere inserito in un'ulteriore "polizza" nell'ambito della Posizione Assicurativa Territoriale già accesa dal datore di lavoro distaccante. Ø Se, poi, il lavoratore distaccato, oltre ad operare presso l'impresa distaccataria, continua ad esercitare lavorazioni diverse presso il datore di lavoro distaccante, si ripartiscono proporzionalmente le retribuzioni erogate fra le diverse polizze della Posizione Assicurativa Territoriale del datore di lavoro distaccante e cioè, in base all'incidenza delle singole lavorazioni sul complesso dell'attività lavorativa esercitata 59 . LAVORO INTERMITTENTE Con il contratto di lavoro intermittente 60 , il lavoratore si pone a disposizione del datore di lavoro che potrà utilizzare le prestazioni lavorative quando lo riterrà necessario - salvo preavviso - nel rispetto delle causali di utilizzo individuate dalla contrattazione collettiva ovvero, in assenza, dalla legge. Tale contratto può essere concluso: 1- per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno 61 2- per lo svolgimento di prestazioni di carattere intermittente individuate dalla contrattazione collettiva nazionale o territoriale 62 3- per prestazioni rese da: • soggetti con età inferiore a 25 anni • lavoratori con più di 45 anni, anche pensionati63 . Il contratto di lavoro intermittente può prevedere l'obbligo del lavoratore di rispondere alla chiamata del datore di lavoro: in questo caso, al lavoratore va riconosciuto il diritto di percepire l'indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, per i periodi durante i quali il lavoratore garantisce la sua disponibilità al datore di lavoro. L'indennità, fissata in sede di contrattazione collettiva, non può essere inferiore a quella fissata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative 64 . 59 Decreto Ministeriale 12 dicembre 2000, Modalità per l'applicazione delle tariffe e per il pagamento dei premi assicurativi, art. 6. 60 Articoli 33-40 del D. Lgs. n. 276/2003. 61 Tale ipotesi, come chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota del 12 luglio 2004 e come confermato con Decreto legislativo n. 276/2003, art.34, comma 1, così come modificato dal Decreto legislativo n.251/2003, è di immediata applicabilità. 62 D.Lgs. n. 276/2003, art. 34, così come modificato dall'art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 251/2004. Il Decreto ministeriale del 23/10/2004 ha individuato in via transitoria le attività a carattere discontinuo che giustificano il ricorso al contratto di lavoro intermittente, mediante rinvio alle ipotesi previste dal Regio Decreto 2657 del 1923. 63 Decreto legislativo n. 276/2003, art. 34, comma 2, così come modificato dall'art. 1 bis, comma 1, lett. b) del Decreto Legge 14 marzo 2005, n.35, convertito in legge 14 maggio 2005, n.80. XXXIV L'obbligo assicurativo per il personale assunto con contratto di lavoro intermittente verrà assolto secondo le consuete forme previste dalle disposizioni vigenti, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per l'applicazione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro65 . Quanto al premio dovuto per i lavoratori soggetti all’obbligo assicurativo, esso verrà calcolato tenendo conto sia della retribuzione erogata per le ore di lavoro prestate, sia di quanto corrisposto a titolo di indennità di disponibilità 66 tra una chiamata e l’altra. In questo senso, l'indennità deve essere considerata quale parte integrante della retribuzione utile ai fini della determinazione del premio, in quanto essa rientra nell'ambito di quelle "somme o valori percepiti" in relazione al rapporto di lavoro subordinato previste dall'art.51 del TUIR. Ulteriori approfondimenti sul trattamento normativo, fiscale e previdenziale dei lavoratori assunt i con contratto intermittente potranno essere acquisiti consultando le apposite istruzioni ministeriali presenti nel sito www.welfare.gov.it 67 . LAVORO RIPARTITO Con il contratto di lavoro ripartito due lavoratori assumono in solido l'adempimento di un'unica obbligazione lavorativa (D. lgs. n. 276/2003, art.41, comma 1). Il contratto deve definire la misura percentuale e la distribuzione temporale dell'orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale previsto, ferma restando la possibilità che i lavoratori procedano a reciproche sostituzioni ed a modifiche consensuali della distribuzione dell'orario di lavoro (D. lgs. n.276/2003, articolo citato, comma 3). Il rischio cui sono esposti i lavoratori contitolari del contratto è dunque unico, come del resto unico è il premio che verrà determinato in base alle ore complessive retribuite, a prescindere dalla ripartizione oraria percentuale. Quanto alla base imponibile utile per il calcolo delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, i lavoratori contitolari del contratto di lavoro ripartito sono assimilati ai lavoratori a tempo parziale (D. lgs. n. 276/2003, art.45). Ai fini descritti, dunque, si terrà conto della retribuzione convenzionale oraria moltiplicata per la totalità delle ore effettivamente prestate nel periodo assicurativo dai contitolari del contratto di lavoro. CONTRATTO DI INSERIMENTO Il contratto di inserimento si configura come "un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro" delle categorie di persone di cui all'art. 54, comma 1, del D. lgs. n. 276/2003. 64 D.Lgs. n. 276/2003, art. 36, comma 1. Con Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 10/3/2004, è stato stabilito che nel contratto di lavoro intermittente la misura dell'indennità di disponibilità è pari al 20% della retribuzione prevista dal CCNL applicato. 65 DPR n. 1124/65, artt.1 e 4, e successive modifiche ed integrazioni. 66 Art. 36, D. lgs. n. 276/2003 con le modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 251/2004. 67 Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 4/2005. XXXV I contratti di inserimento possono essere stipulati da enti pubblici economici, imprese e loro consorzi, gruppi di imprese, associazioni professionali, socio-culturali, sportive, fondazioni, enti di ricerca pubblici e privati, nonché organizzazio ni e associazioni di categoria 68 . In presenza dei requisiti di legge 69 , si può ricorrere al contratto di inserimento per favorire l'accesso al mercato del lavoro di cittadini comunitari ed extra-comunitari. Allo stato, ai contratti di inserimento si applicano gli incentivi economici già previsti per i contratti di formazione e lavoro 70 . Possono usufruire dei relativi incentivi economici i datori di lavoro sopra richiamati con l'esclusione dei contratti di lavoro stipulati con soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni. Quanto alla categoria delle donne di qualsiasi età, l'applicazione della disciplina sui contratti di inserimento compresi gli incentivi economici è subordinata all'emanazione del decreto ministeriale volto a determinare le aree geografiche con particolari situazioni di occupazione/disoccupazione femminile 71 . Questi incentivi debbono essere applicati nel rispetto dei limiti e delle condizioni fissati dalla normativa comunitaria 72 , in aggiunta a quelli previsti dal Decreto di attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro. I limiti fissati in sede comunitaria, in particolare, consentono di evitare che gli incentivi economici si traducano in un aiuto di stato privo di specifica autorizzazione della Commissione Europea. Non è soggetto a tali limiti l'incentivo economico pari al 25% della contribuzione dovuta all'Inail, di cui il datore di lavoro può comunque usufruire, in quanto si tratta di misura di carattere generale compatibile con la normativa comunitaria. Gli incentivi economici possono essere immediatamente concessi anche ad altre categorie di soggetti svantaggiati (art. 2 del Regolamento CEE n.2204/2002): si rinvia sul punto alle istruzioni impartite con circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 31/2004. La misura degli incentivi economici, per rinvio disposto dal Decreto 73 , corrisponde a quella prevista per i contratti di formazione e lavoro 74 ed è articolata in base al settore di appartenenza del datore di lavoro ed all'ub icazione territoriale 75 . 68 D.Lga. n. 276/2003, art. 54, comma 2. D.Lgs. n. 276/2003, art. 54. Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 31/2004. 70 Leggi nn. 863/84, 407/90, 169/91, 451/94 e 196/97 ed orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato. 71 D.Lgs. n. 276/2003, art. 54, comma 1, lett e). Circolare n. 31/2004 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Con riferimento a tale categoria di lavoratori si vedano anche le modifiche apportate al Decreto legislativo n. 276/2003, art. 59, comma 1, dall'art. 1 bis, comma 1, lett. c) del Decreto Legge 14 marzo 2005, n.35, convertito in legge 14 maggio 2005, n.80. 72 Regolamento comunitario n. 2204/2002. 73 Decreto legislativo n. 276/2003, art. 59, comma 3. 74 Cfr. la normativa di riferimento in materia di contratti di formazione e lavoro (Leggi nn.863/84, 407/90, 169/91, 451/94 e 196/97) e gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato con particolare riguardo alla decisione della Commissione Europea dell'11 maggio 1999 (decisione n. 2000/128) ed il Regolamento CE n. 2204/2002 della Commissione del 5.12.2002. 69 XXXVI Si riporta, per completezza, il dettaglio degli incentivi economici: DATORE DI LAVORO UBICAZIONE TERRITORIALE MISURA AGEVOLAZIONE Centro-Nord 25% Mezzogiorno 50% Centro-Nord 25% Mezzogiorno 100% Centro-Nord 40% Mezzogiorno 100% Ovunque ubicate 100% Datori di lavoro non aventi natura di impresa Imprese Imprese commerciali e turistiche con meno di 15 dipendenti Imprese artigiane Imprese Zone ad alto tasso di disoccupazione individuate da apposito decreto su base annua 100% I datori di lavoro sono esentati dall'obbligo di attestare il possesso dei requisiti legali per usufruire degli incentivi economici, ma l’Istituto può effettuare opportune verifiche nel merito. Questi incentivi sono applicati secondo le istruzioni in uso per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, sia per quanto riguarda la misura degli incentivi economici, sia per ciò che attiene alla gestione del rapporto assicurativo. In sede di autoliquidazione, pertanto, i datori di lavoro, nel presentare la dichiarazione delle retribuzioni (Mod. 1031), sono tenuti ad indicare le retribuzioni riferite ai soggetti assunti con contratto di inserimento/reinserimento nei campi relativi ai contratti di formazione e lavoro, utilizzando l’apposito codice. DENUNCIA ISTANTANEA Restano confermate, ad oggi, le disposizioni di cui all'art. 14, comma 2, del Decreto legislativo n. 38/2000 relativamente ai termini ed alle modalità previsti per la denuncia istantanea. 75 Cfr., tra le altre, le circolari 83/95, 13/88, 7/89 e 57/91, e le istruzioni alle unità del 19 febbraio 1998. XXXVII I datori di lavoro, allo stato, sono tenuti a comunicare all'Inail il codice fiscale dei lavoratori "contestualmente all'instaurazione del rapporto di lavoro o alla sua cessazione", in quanto obbligati all'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, sia ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo I, sia ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II del DPR n. 1124/65 e successive modifiche. La denuncia istantanea riguarda, in particolare, oltre i lavoratori soggetti all'obbligo assicurativo nell'ambito delle tipologie contrattuali previste dal Decreto di attuazione della Legge n.30/2003, anche i soci che instaurano rapporti di lavoro dipendente ovvero di collaborazione a progetto con la propria cooperativa 76 . L'obbligo di effettuare, con le consuete modalità, la denuncia istantanea nel termine di cui all'art. 14 del D. lgs. n. 38/2000 rimarrà in vigore fino alla data stabilita dal decreto di cui all'art.4-bis, comma 7, del Decreto legislativo n.181/2000, così come modificato dal Decreto legislativo n.297/2002, decreto che verrà emanato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie 77 ”. 76 Istruzioni operative impartite alle Strutture dalla DC Rischi con nota del 29 gennaio 2002. A decorrere dalla medesima data il comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 38/2000 è soppresso (D. Lgs. n. 181/2000, art. 5, così come modificato dal D.Lgs. n. 297/2002, art.7). 77 XXXVIII