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SPAZI CONFINATI Burba

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SPAZI CONFINATI Burba
Francesco Burba ingegnere
Studio Tecnico
corso A. Volta 9
33040 Campolongo Tapogliano (UD)
Sicurezza negli
ambienti confinati
Inquadramento normativo
D.Lgs 81/2008 - DPR 177/2011
ASQ Sinergie srl
via Beorchia, 10
33037 Pasian di Prato (UD)
4 marzo 2008 La Repubblica
Molfetta, le vittime salgono a cinque
Non è stato lo zolfo a ucciderli
Si aggrava il bilancio della strage. L'ipotesi di reato è omicidio
colposo plurimo. Giovedì il decreto sicurezza"
BARI - Michele non ce l'ha fatta. Sale a cinque il numero delle vittime
della strage nella cisterna. All'alba è morto Michele Tasca, vent'anni
domenica prossima. La Procura ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di
omicidi colposo plurimo. Ma non è stato lo zolfo ad uccidere: forse
l'intossicazione letale deriva dall'uso di solventi come l'idrogeno solforato.
L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio, intorno alle 15.30, a bordo di
un'autocisterna
posteggiata
nell'azienda
specializzata
nella
manutenzione e nel lavaggio di grossi automezzi. Nel corso di quella che
avrebbe dovuto essere un'operazione di routine, la pulitura di una
cisterna vuota utilizzata solitamente per trasportare zolfo, un operaio si è
sentito male e gli altri quattro sono morti nel generoso slancio di salvarlo.
.... E' stato già accertato che nessuna delle vittime indossava uno
scafandro o una mascherina.
12 settembre 2010 IL MESSAGGERO
Operai morti a Capua, la procura:
«L'accesso alla cisterna era da vietare»
Una decina gli indagati. Una vedova: «Assassini, non è vero che c'è sicurezza».
I lavoratori: «Siamo operai di serie B»
ROMA (12 settembre) - Il giorno dopo la morte di Giuseppe Cecere,
Antonio Di Matteo e Vincenzo Musso alla Dsm di Capua, la procura di
Santa Maria Capua Vetere arriva alle prime conclusioni: l'accesso alla
cisterna era da vietare.
La Procura ricostruisce quanto avvenuto e quanto poteva essere evitato.
Al momento viene confermato che le vittime stavano effettuando
un'operazione di smontaggio e che, si sostiene in Procura,
«improvvidamente all'interno della cisterna c'era un grosso quantitativo di
azoto oltre che di elio». Questo significa, secondo il ragionamento della
Procura, che l'ingresso sarebbe dovuto essere vietato ai tre operai.
Ma non è andata così: attaccati agli indumenti delle vittime sono stati,
infatti, ritrovati i permessi di autorizzazione ad entrare nella cisterna
dove la bonifica non è stata, quindi, mai effettuata.
12 settembre 2010 IL MESSAGGERO
Operai morti a Capua, la procura:
«L'accesso alla cisterna era da vietare»
Una decina gli indagati. Una vedova: «Assassini, non è vero che c'è sicurezza».
I lavoratori: «Siamo operai di serie B»
La Procura farà scattare l'iscrizione nel registro degli
indagati di almeno una decina di persone. Si tratta di
responsabili e rappresentanti delle quattro ditte coinvolte
nell'incidente: la Dsm, la ditta Errichiello di Afragola per la
quale lavoravano gli operai, la ditta Rivoira che si occupa
della gestione dei gas liberi e di una quarta ditta che
avrebbe dovuto effettuare la bonifica della cisterna,
quest'ultima indicata da alcuni testimoni ai carabinieri.
Definizione
AMBIENTE CONFINATO
Spazio circoscritto (abbastanza grande da permettere al
lavoratore di entrare ed eseguire il lavoro assegnatogli)
Totalmente o parzialmente chiuso
Dotato di una ventilazione naturale sfavorevole
Che ha accessi ridotti o ristretti
Definizione
AMBIENTE CONFINATO
Che non è stato progettato e costruito per essere occupato
da persone
Che non è destinato normalmente ad esserlo
Che all’occasione può essere impegnato per l’esecuzione
di interventi lavorativi quali l'ispezione, la manutenzione o
la riparazione, la pulizia, l’installazione di dispositivi
tecnologici
Riferimenti normativi
DECRETO LEGISLATIVO 81/08
Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14
SETTEMBRE 2011 N. 177
Regolamento recante norme per la qualifi cazione delle imprese e
dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di
inquinamento o confi nanti, a norma dell'art. 6, ottavo comma,
lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Altri riferimenti di interesse
Ispesl
Guida operativa - Rischi specifici nell’accesso a silos, vasche e fosse
biologiche, collettori fognari, depuratori e serbatoi utilizzati per lo
stoccaggio e il trasporto di sostanze pericolose (12 giugno 2008)
Ministero del Lavoro - Commissione Consultiva permanente per
la salute e la sicurezza sul lavoro
Manuale illustrato per lavori in ambienti sospetti di inquinamento o
confinati ai sensi dell’art. 3 comma 3 del D.P.R. 177/2011 (2012)
DPR 14 SETTEMBRE 2011 N. 177
Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione
“[2] Il presente regolamento si applica ai lavori in ambienti
sospetti di inquinamento di cui agli art. 66 e 121 del
decreto legislativo 9-4-2008, n. 81, e negli ambienti
confinati di cui all'allegato IV, punto 3, del medesimo
decreto legislativo.”
Riferimenti normativi
DECRETO LEGISLATIVO 81/08
Art. 66 - Lavori in ambienti sospetti di
inquinamento
“È vietato consentire l’accesso dei lavoratori in pozzi
neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in
ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove
sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata
previamente accertata l’assenza di pericolo per la vita e
l’integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza
previo risanamento dell’atmosfera mediante ventilazione
o altri mezzi idonei.”...
DECRETO LEGISLATIVO 81/08
Art. 121 - Presenza di gas negli scavi
“1. Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne,
cunicoli, camini e fosse in genere, devono essere
adottate idonee misure contro i pericoli derivanti dalla
presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili
o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del
terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie,
stazioni di compressione e di decompressione,
metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo
ad infiltrazione di sostanze pericolose.”
DECRETO LEGISLATIVO 81/08
ALLEGATO IV
Requisiti dei luoghi di lavoro
3. Vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti, silos
“3.1. Le tubazioni, le canalizzazioni e i recipienti, quali
vasche, serbatoi e simili, in cui debbano entrare
lavoratori per operazioni di controllo, riparazione,
manutenzione o per altri motivi dipendenti dall’esercizio
dell’impianto o dell’apparecchio, devono essere provvisti
di aperture di accesso aventi dimensioni tali da poter
consentire l’agevole recupero di un lavoratore privo di
sensi..”
Ambito di applicazione
(in assenza di una specifica definizione normativa)
Art. 66 - Lavori in
ambienti sospetti di
inquinamento
Art. 121 - Presenza di
gas negli scavi
pozzi neri, fogne
pozzi, fogne
camini
camini
fosse
fosse in genere
gallerie
cunicoli
ambienti e recipienti,
condutture, caldaie e
simili
Allegato IV
recipienti (vasche,
serbatoi e simili),
tubazioni,
canalizzazioni
silos
Valutazione dei rischi
1) Individuazione del rischio: piena consapevolezza del
problema (agenti chimici, ma anche presenza di gas inerti, ...)
2) Identificazione degli ambienti confinati e valutazione della
necessità di accedervi
3) Eliminazione del RISCHIO alla fonte
4) Identificazione dei rischi (“residui”)
5) Definizione dei DPI ed attrezzature accessorie
6) Programmazione dell’intervento (procedure)
e anche ...
DPR 14 settembre 2011 n. 177
Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione
“[1] In attesa della definizione di un complessivo sistema di
qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi,
come previsto dagli art. 6 , ottavo comma, lettera g), e 27
del decreto legislativo 9-4-2008, n. 81, il presente
regolamento disciplina il sistema di qualificazione delle
imprese e dei lavoratori autonomi destinati ad operare
nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o
confinati, quale di seguito individuato.”
DPR 14 settembre 2011 n. 177
Art. 2 – Qualificazione nel settore degli ambienti
sospetti di inquinamento o confinati
“[1] Qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti
sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta
unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati in
ragione del possesso dei seguenti requisiti:
a) integrale applicazione delle vigenti disposizioni in
materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e
misure di gestione delle emergenze;”
DPR 14 settembre 2011 n. 177
Art. 2 – Qualificazione nel settore degli ambienti
sospetti di inquinamento o confinati
“b) integrale e vincolante applicazione anche del secondo
comma dell'art. 21 del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, nel caso di
imprese familiari e lavoratori autonomi;”
→ sorveglianza sanitaria
→ corsi di formazione specifici
DPR 14 settembre 2011 n. 177
Art. 2 – Qualificazione nel settore degli ambienti
sospetti di inquinamento o confinati
“c) presenza di personale, in percentuale non inferiore al
30 per cento della forza lavoro, con esperienza almeno
triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di
inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con
altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in
questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati
preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I,
del decreto legislativo 10-9-2003, n. 276 . Tale esperienza
deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori
che svolgono le funzioni di preposto;”
DPR 14 settembre 2011 n. 177
Art. 2 – Qualificazione nel settore degli ambienti
sospetti di inquinamento o confinati
“d) avvenuta effettuazione di attività di informazione e
formazione di tutto il personale, ivi compreso il datore di
lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti
sospetti di inquinamento o confinati, specificamente mirato
alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività,
oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento. ...”
DPR 14 settembre 2011 n. 177
Art. 2 – Qualificazione nel settore degli ambienti
sospetti di inquinamento o confinati
“e) possesso di dispositivi di protezione individuale,
strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla
prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in
ambienti sospetti di inquinamento o confinati e avvenuta
effettuazione di attività di addestramento all'uso
corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature,
coerentemente con le previsioni di cui agli art. 66 e 121 e
all'allegato IV , punto 3, del D.Lgs 81/2008;”
DPR 14 SETTEMBRE 2011 N. 177
Art. 2 – Qualificazione nel settore degli ambienti
sospetti di inquinamento o confinati
“f) avvenuta effettuazione di attività di addestramento di
tutto il personale impiegato per le attività lavorative in
ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso
il datore di lavoro, relativamente alla applicazione di
procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di cui
agli art. 66 e 121 e dell'allegato IV , punto 3, del decreto
legislativo 9-4-2008, n. 81 ;”
DPR 14 settembre 2011 n. 177
Art. 2 – Qualificazione nel settore degli ambienti
sospetti di inquinamento o confinati
“h) integrale applicazione della parte economica e
normativa della contrattazione collettiva di settore,
compreso il versamento della contribuzione all'eventuale
ente bilaterale di riferimento, ove la prestazione sia di tipo
retributivo, con riferimento ai contratti e accordi collettivi di
settore sottoscritti da organizzazioni dei datori di lavoro e
dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale”
DPR 14 settembre 2011 n. 177
Art. 2 – Qualificazione nel settore degli ambienti
sospetti di inquinamento o confinati
“[2] In relazione alle attività lavorative in ambienti sospetti di
inquinamento o confinati non è ammesso il ricorso a
subappalti, se non autorizzati espressamente dal datore di
lavoro committente e certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo
I, del decreto legislativo 10-9-2003, n. 276 , e successive
modificazioni e integrazioni. Le disposizioni del presente
regolamento si applicano anche nei confronti delle imprese
o dei lavoratori autonomi ai quali le lavorazioni vengano
subappaltate.”
DPR 14 settembre 2011 n. 177
Art. 2 – Procedure di sicurezza nel settore degli
ambienti sospetti di inquinamento o confinati
“[1] Prima dell'accesso nei luoghi … tutti i lavoratori
impiegati dalla impresa appaltatrice, compreso il datore
di lavoro …, o i lavoratori autonomi devono essere
puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di
lavoro committente ...
L'attività di cui al precedente periodo va realizzata in un
tempo sufficiente e adeguato ..., comunque, non inferiore
ad un giorno.”
DPR 14 settembre 2011 n. 177
Art. 2 – Procedure di sicurezza nel settore degli
ambienti sospetti di inquinamento o confinati
“[2] Il datore di lavoro committente individua un proprio
rappresentante, … che vigili in funzione di indirizzo e
coordinamento delle attività svolte ...”
“[3] Durante tutte le fasi delle lavorazioni in ambienti
sospetti di inquinamento o confinati deve essere adottata
ed efficacemente attuata una procedura di lavoro ...
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